Cosa è obbligatorio – Cosa è facoltativo

In particolare per la obbligatorietà in appello comma 9 ter art. 16 bis 179/2012
 
• prevede l’obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei consulenti tecnici a partire dal 30 giugno 2015. Tuttavia la prima parte della norma sembra prevedere l’obbligatorietà per tutti i procedimenti.
 • L’ultima parte del comma, quando prevede la possibilità di anticipare con decreto autorizzativo il deposito (deposito facoltativo) specifica che l’anticipazione può essere effettuata per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2015, creando sconcerto nell’interprete, in quanto tale disposizione avrebbe presupposto la distinzione nella prima parte della norma . 

Per quali atti il telematico è FACOLTATIVO?

• NEI PROCEDIMENTI DAL 30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE ( PER GLI ATTI DI CUI AI N. 2,3,4)
 • NEI PROCEDIMENTI DINANZI ALLE CORTI DI APPELLO, fino al 30 giugno per gli ATTI delle PARTI già costituite)
 • Nei procedimenti di cui ai n. 2,3,4 per gli ATTI INTRODUTTIVI, ossia delle parti che non siano già costituite)

NEI PROCEDIMENTI DAL 30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE
 
• Nessun problema, c’è la norma.• Art. 44.• Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.• 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 -bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona.

NEI PROCEDIMENTI DINANZI ALLE CORTI DI APPELLO

• fino al 30 giugno per gli ATTI delle PARTI già costituite• Problema: non si comprende per la infelice formulazione della norma se, dopo il 30 giugno siano obbligatori questi atti per tutti i procedimenti o solo per quelli che iniziano dopo il 30 giugno.V.sul punto 

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati_sp/23/0000065843/PCT_il_processo_telematico_che_verra_-_a_cura_dell_avv_Alberto_Mazza.html

PER GLI ATTI INTRODUTTIVI, ossia delle parti che non siano già costituite
 •   Problema per l’atto di citazione• Se l’atto di citazione è notificato telematicamente è possibile l’invio telemaitco(tanto l’atto che la sua notifica saranno interamente telematiche quindi conforme l’atto anche nel formato nativo digitale richiesto dall’art 12 specifiche tecniche).L’atto di citazione analogico può essere facoltativamente depositato telematicamente negli uffici autorizzati?• Se la notifica è cartacea l’atto sarà cartaceo a sua volta (perché l’avvocato, non ha il potere di autentica, dell’eventuale atto nativo digitale; quel potere gli è attribuito, dall’art. 52 del d.l.90/2014 per gli atti del fascicolo telematico e, per la sola nota di iscrizione a ruolo nei procedimenti di espropriazione forzata , obbligatoriamente telematica dal prossimo 31 marzo 2015, dal secondo comma dell’art.16 bis 179/2012 aggiunto dal 132/2014 che prevede “Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.”) per questo, la prassi prevede il DEPOSITO DELLA VELINA CARTACEA.

MA QUALI SONO GLI ATTI ENDOPROCESSUALI?

GLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI CASI PROBLEMATICI
• RECLAMO 669 TERDECIES C.P.C.
• ISTANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
• CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
•  OPPOSIZIONE ISTANZA FORNERO

PER I PROCEDIMENTI ESECUTIVI per i quali l’obbligatorietà è prevista per gli atti successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione: art. 16-bis, co. 2, d.l.n. 179/2012 Sarebbero esclusi
 – i ricorsi al giudice dell’esecuzione in opposizione successivi all’inizio dell’esecuzione depositati ai sensi degli artt. 615 e 617, comma 2, c.p.c.e ai sensi dell’art. 619 c.p.c.e gli atti di introduzione dei relativi giudizi di merito;
 – i ricorsi per l’esecuzione di obblighi di fare e non fare ex art. 612 c.p.c.;
 – i ricorsi in opposizione a proroga nel rilascio;
 – gli atti di intervento e le istanze di sospensione dirette al giudice dell’esecuzione;
 – le istanze di conversione del pignoramento;
 – le dichiarazioni di terzo pignorato e le relative contestazioni;
 – gli atti relativi agli incidenti nell’esecuzione per rilascio;

NELLE PROCEDURE CONCORSUALI(per le quali l’obbligatorietà è prevista per il “deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario”: art. 16-bis, co. 2, d.l.n. 179/2012)
 sono stati ritenuti esclusi:

-i ricorsi per concordato preventivo c.d. “pieno”;
-i ricorsi per concordato preventivo c.d. prenotativo;  -i reclami ex artt. 26 e 36 l.f.

PROSSIME PUNTATE…• il ruolo del cancelliere nel pct  • le principali questioni giurisprudenziali • le novità del pct degli ultimi giorni: il duplicato informatico degli atti disponibile sul portale dei servizi telematiciGuarda la presentazione Processo Civile Telematico (Parte I)

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