CSM: Ricognizione sugli esiti del primo anno di applicazione dell’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive

«1. Premessa

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera dell’11 ottobre 2017, ha approvato “Le linee guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari” ed ha istituito, presso la Settima Commissione, l’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle “buone prassi”;

Con la successiva delibera plenaria in data 8 novembre 2017, dedicata ai nuovi programmi di gestione per il 2018, il Consiglio ha introdotto nelle linee guida per la formazione degli stessi e nel relativo format una specifica sezione dedicata alle procedure esecutive immobiliari;

– L’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura si è poi sviluppato, con l’ausilio dell’Osservatorio, con la delibera del 25 maggio 2018, relativa alle modalità di pubblicazione delle vendite sul portale delle vendite pubbliche e alle modalità di realizzazione delle vendite telematiche, introdotte nel sistema dalla nuova formulazione dell’art. 569 c.p.c. ed operative a partire dal 10 aprile 2018 e con la richiesta agli uffici di aggiornamento dei dati relativi alle procedure esecutive al 30 aprile 2018;

– Con la delibera del 18 giugno 2018 il Consiglio ha operato una prima ricognizione sugli esiti dell’applicazione delle linee guida, rilevando l’accelerazione considerevole nei tempi delle procedure e l’adozione, da parte degli Uffici, di prassi applicative conformi al contenuto delle linee guida, con risultati positivi che hanno segnalato, nei suoi tempi medi, la tendenza più significativa nella riduzione dell’arretrato.

– Anche le linee guida per la formazione dei programmi di gestione per il 2019 e nel relativo format recano la sezione relativa all’esecuzioni immobiliari, tanto da consentire di svolgere – anche sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Ufficio statistico del C.S.M. e con l’ausilio dell’Osservatorio – una prima, parziale analisi dell’incidenza delle “buone prassi”, ad un anno dalla loro approvazione;

Le indicazioni rese dagli uffici hanno infatti riguardato, tra l’altro:

– il numero di procedure immobiliari pendenti, per anno di iscrizione, alla data di compilazione del format;

– il numero delle procedure immobiliari sopravvenute negli ultimi 12 mesi;

– il numero delle procedure immobiliari definite negli ultimi 12 mesi;

– il numero di fascicoli in attesa di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.;

– la previsione di ulteriori udienze ex art. 569 c.p.c. per la trattazione dei fascicoli pendenti con l’indicazione del numero di udienze mensili ex art. 569 cpc, in aggiunta a quelle già fissate alla data di redazione del programma;

– la previsione di ulteriori udienze ex art. 569 c.p.c. per gestire le nuove sopravvenienze anche successivamente al riassorbimento dell’arretrato.

2. Disamina dei dati statistici  nazionali

Dal complesso dei dati che seguono forniti dagli Uffici, pur con qualche incongruenza, con i programmi di gestione 2019 relativi alle pendenze, alle definizioni, agli indici di smaltimento e di ricambio e ai tempi di durata dei procedimenti si inizia ad evidenziare un cambio di passo degli Uffici Giudiziari nel settore delle procedure esecutive immobiliari.

L’attività dell’Osservatorio ha agevolato e promosso in tutti gli uffici un monitoraggio costante sulle fissazioni delle prime udienze, ha rappresentato uno sprone a svolgere plurimi esperimenti di vendita all’anno, ha costituito un incentivo ad una gestione sempre più informatizzata, telematica, standardizzata e controllata delle procedure, nell’obiettivo di liquidare prima e meglio i cespiti a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

Le pendenze.

PROCEDURE PENDENTI A FINE
ANNO
ANNO 2016 2017 2018
  264.016 269.408 245.693
       
VARIAZIONE DELLE PENDENZE   +2,25 % -8,8 %

Con buona evidenza, anteriormente all’adozione della delibera sulle buone prassi, il trend mostrava un accrescimento delle pendenze, che infatti aumentavano rapidamente di parecchie migliaia tra il 2016 e il 2017, ad un tasso di incremento del 2,25% tra il primo e il secondo dei due anni assunti a riferimento. 

Nel 2018 – quindi posteriormente alla messa a regime nei singoli Uffici giudiziari delle indicazioni contenute nella delibera in parola – si registra, per converso, una prima, sensibile riduzione delle pendenze, che diminuiscono addirittura, nel volgere di dodici mesi, di n. 23.715 procedimenti, pari all’8,8% in meno rispetto all’anno prima.

Il risultato illustra un’ importante inversione di tendenza rispetto alla situazione di partenza.

Procedure definite    

L’aumento delle definizioni nel 2018, rispetto al 2017, assomma a n. 13.286 procedimenti. Viene, pertanto, in risalto, proprio a seguito dell’attuazione della delibera dell’ottobre 2017 un marcato miglioramento della performance, che si attesta ad un 21,96% in più di procedimenti conclusi rispetto al momento di avvio della diffusione delle buone prassi.

PROCEDURE DEFINITE A FINE ANNO
  2017   60.491
  2018   73.777  
  Percentuale di incremento di definizioni  tra  fine 2017 a fine 2018: 21,96%

Procedure sopravvenute: analisi degli indici di “ricambio” e di “smaltimento”

L’indice di ricambio è dato, com’è noto, dal rapporto tra procedure definite e procedure sopravvenute.

Dalle elaborazioni eseguite dall’Ufficio Statistico (sui dati forniti dagli uffici) emerge una crescita di 39 punti (in percentuale addirittura del 38,24% da un anno all’altro) dell’indice de quo. Ciò è sintomatico  di una tendenza positiva estesa che va nel senso della ottimizzazione della performance del settore esecuzioni all’interno degli Uffici.

Esemplificativamente, infatti, su un segmento di riferimento ipotetico di 100 procedure sopravvenute, se ne sono definite nel corso del 2018 ben 141, nel mentre se ne erano definite soltanto 102 su 100 nel corso del 2017, allorquando il settore delle esecuzioni versava in una situazione di sostanziale stallo, nel cui quadro emergevano in ragionevole controtendenza proprio quegli Uffici che avevano attuato le buone prassi in anticipo rispetto alla delibera consiliare.

Il prospetto sotto riportato si mostra di per sé eloquente.

Anno 2017 2018 Differenza percentuale rispetto all’anno precedente
Indice di ricambio  102 141 +38,24%
VARIAZIONI DELL’INDICE DI RICAMBIO
2017 102 VARIAZIONE DELL’INDICE DI RICAMBIO 38,24%
2018 142

Indice di smaltimento  

Anche l’indice di smaltimento, espresso dal rapporto tra procedure definite e somma delle procedure pendenti e sopravvenute, segnala tra il 2017 e il 2018 una crescita considerevole di 6,2 punti, che non necessita, per la sua nettezza, di particolari commenti.

VARIAZIONI DELL’INDICE DI SMALTIMENTO
2017 18,5 INCREMENTO DELL’INDICE DI SMALTIMENTO DEL6,2%
2018 24,7

Durata prognostica delle procedure  

Anche la durata prognostica delle procedure esecutive ha beneficiato dell’effetto di sistema connaturato alle buone prassi, quindi al recupero dell’efficienza dei processi. Detta durata – calcolata sulla base del rapporto tra il numero di procedure pendenti ed il numero di procedure definite nell’ultimo anno – è, infatti, scesa di oltre un anno, così da approssimarsi alla soglia ab initio insperata dei tre anni rilevante ai fini della “legge Pinto”: il raggiungimento della soglia anzidetta rappresenta finalmente un orizzonte reale.

Va notato che l’importanza di conseguire una riduzione della durata della procedura di liquidazione giudiziale presenta importanti risvolti anche nella più ampia prospettiva della regolamentazione del mercato del credito. Alla luce dell’obbligo per il sistema bancario di svalutare progressivamente i crediti deteriorati con il passare del tempo secondo percentuali minime prefissate a prescindere dalle attese di recupero – è evidente che per le banche è ogni anno più costoso mantenere in bilancio esposizioni deteriorate, per cui diventa cruciale ridurne il ciclo vitale.

Da recenti dati forniti dalla Banca d’Italia i tempi di recupero dei crediti deteriorati, ancorchè ancora disallineati rispetto alla media dei paesi europei maggiormente virtuosi sembrano accorciarsi.

Sempre la Banca d’Italia chiarisce che i tassi di recupero decrescono all’aumentare del tempo a tal fine necessario.

Tempi di recupero più elevati rispetto alla media europea comportano diverse conseguenze: innanzitutto, un aumento del costo di provvista e del costo del rischio per gli istituti di credito in uno alla connessa esigenza di una maggiore dotazione patrimoniale; in secondo luogo, lo scotto di uno svantaggio competitivo degli istituti di credito rispetto agli enti omologhi di altri paesi; in terzo luogo, un minor sostegno del sistema creditizio all’economia in ragione dei prestiti più contenuti e costosi che il primo è in grado di somministrare; in ultima istanza, una minore propensione agli investimenti da parte delle imprese in correlazione ai maggiori tassi di investimento ad esse applicabili.

Procedure da avviare

L’origine della “patologia” dell’ambito delle esecuzioni immobiliari afferiva alla insufficiente destinazione  di risorse, cui si correlava il mancato avvio delle procedure dopo il completamento del tempestivo deposito, da parte dei debitori, della documentazione utile a darvi corso.

La delibera sulle buone prassi e il format dell’art. 37 sono intervenute proprio sulle cause primigenie dell’inefficienza settoriale, imprimendo una immediata accelerazione della fase iniziale delle procedure.

Il dato della “movimentazione” capillare dei procedimenti è suscettibile di essere colto in misura pregnante sol che si consideri che, se nel 2017 i procedimenti per i quali doveva essere fissata l’udienza ex art. 569 c.p.c. assommavano a 37281, mentre nel 2018 scendono alla cifra di 17667.

PROCEDIMENTI IN ATTESA DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART.569 C.P.C. A FINE ANNO  
2017 37281 RIDUZIONE DEI PROCEDIMENTI IN ATTESA DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA EX ART.569  C.P.C. DEL 51,63%
2018 17667

3. La prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio: approfondimento dell’analisi e aggiornamento delle “buone prassi”.

La prosecuzione di una verifica a più ampio spettro sulla diffusione delle buone prassi consentirà sia di misurarne, in chiave statistica, l’incidenza sulla performance degli uffici, sia di procedere all’aggiornamento delle Linee guida entro l’Ottobre del 2019, quindi a due anni esatti di distanza dalla loro adozione.

Detta verifica si arricchirà di un set informativo più articolato, posto che DGSIA procederà a breve ad estrazioni di dati da Siecic su dieci uffici “campione” previamente selezionati di concerto con la Settima Commissione.

Tale compendio di dati consentirà, per la completezza e la capillarità che lo contrassegnano, di svolgere elaborazioni più minuziose e approfondite in relazione alle fasi iniziali del processo esecutivo, di particolare rilevanza. Ciò consentirà sia di saggiare l’effetto “di sistema” delle buone prassi già in atto, sia di calibrarne l’ulteriore spinta sui singoli segmenti che articolano il giudizio. Ciò favorirà un ulteriore recupero di efficienza e di trasparenza e un ragionevole accorciamento ulteriore dei tempi processuali.

Sotto altro versante, l’attenzione verrà concentrata anche sullo stato di attuazione del sistema delle vendite con modalità telematiche, ai fini di una ricognizione improcrastinabile delle rilevanti criticità variamente emerse a livello empirico. Nel contempo è stato avviato un monitoraggio con delibera della Settima Commissione del 16 aprile 2019 riguardante lo stato delle convenzioni stipulate nel corso degli anni con i gestori unici degli adempimenti pubblicitari, i quali a tutt’oggi, forniscono personale di supporto alle cancellerie. Con riferimento ad ambedue i piani rammentati, il lavoro dell’Osservatorio verrà supportato (oppure è supportato) dal riscontro che gli Uffici forniranno (o hanno fornito) ad uno schema succinto di domande, già rimesso alla Settima Commissione, che lo ha inoltrato ai Presidenti dei Tribunali nel maggio 2019, sull’utilizzo delle buone prassi nelle procedure esecutive. In particolare alcune domande riguardano la fase iniziale di avvio delle procedure, come l’utilizzo della smart check list, la richiesta ai periti di adottare un format standardizzato, le modalità di attuazione dell’ordine di liberazione; una seconda parte riguarda più approfonditamente le “vendite telematiche”, fase che presenta maggiori problematiche; in particolare si è chiesto agli uffici se e con quali modalità viene adottata la vendita telematica (sincrona, asincrona), la scelta del  Gestore unico e il servizio di pubblicità, le modalità di presentazione dell’offerta e della cauzione, la gestione del sito Internet (in proprio o mediante società privata), il servizio di pubblicità, l’impiego del personale o l’utilizzo di quello privato.

  1. Rapporti riepilogativi

L’art. 16bis, comma 9 sexies, DL 179/12 ha previsto che il professionista delegato nelle esecuzioni immobiliari depositi un rapporto iniziale, semestrale e finale.

Nelle procedure esecutive immobiliari, diversamente da quanto è già avvenuto nelle procedure concorsuali, è stato per ora predisposto  soltanto il rapporto riepilogativo finale; quello iniziale e quello periodico saranno pronti a breve.

La suddetta previsione normativa è diretta a conseguire vari risultati:

a)      consentire al giudice dell’esecuzione di esercitare un effettivo e pregnante controllo sulle modalità di conduzione della singola procedura e di comparare le diverse modalità di gestione delle procedure da parte di ciascuno dei professionisti incaricati;

b)      consentire al Presidente della sezione e al Presidente del Tribunale di verificare se le singole decisioni di tipo organizzativo o più specificamente giurisdizionale comportano delle ricadute in termini di efficienza o di efficacia e, quindi, individuare le migliori prassi, cioè quelle che consentono di conseguire i risultati più soddisfacenti in termini di celerità e di ricavato;

c)      consentire alle autorità centrali di comparare l’andamento complessivo di un settore nevralgico per l’economia  e per la tutela del credito e,  quindi, effettuare scelte di politica legislativa o di politica economica con maggiore consapevolezza.

Per conseguire questi risultati sono necessarie le seguenti iniziative:

a)      ottenere dal Ministero la replica non solo delle maschere principali del sistema informatico SIECIC, ma anche delle maschere dei singoli lotti (ora ciò non è previsto); le maschere dei lotti contengono una serie di dati indispensabili per le estrazioni,  e cioè esemplificativamente: valore di stima, valore di aggiudicazione, ecc.;

b)      elaborare una serie di query da commissionare alla società che il CSM ha individuato per la gestione del datawarehouse;

queste queryes saranno indispensabili per poter estrarre ed elaborare i dati, ovviamente, è indispensabile che il Consiglio rifletta sull’uso che dell’analisi delle procedure esecutive vuole e/o può fare e solo successivamente sarà possibile individuare le queryes  conseguentemente estrarre gli indici;

c)      infine, è indispensabile che tutti i professionisti delegati adottino effettivamente il rapporto periodico (finale e, quando saranno pronti, anche quello iniziale e quello periodico) conforme al modello ministeriale; solo così si potrà garantire una corretta alimentazione della base dati;

Pertanto, al fine di conseguire  l’effetto di obbligare tutti i professionisti delegati ad adottare i modelli ministeriali, il CSM auspica un’effettiva azione di controllo sui professionisti delegati da parte dei  giudici dell’esecuzione, i  Presidenti di sezione ed i Presidenti di Tribunale.

Sarebbe inoltre ulteriormente auspicabile che il Ministero (e segnatamente la Direzione generale della giustizia civile) apporti le dovute modifiche sulla circolare  23.10.2015 in tema di  processo civile telematico, prevedendo che la cancelleria debba rifiutare gli atti depositati telematicamente dagli ausiliari del giudice che non sono conformi ai modelli ministeriali. Infatti, contrariamente a quanto avviene per il deposito degli atti processuali depositati dai difensori, quelli depositati dagli ausiliari del giudice non sono soggetti a decadenza e quindi possono essere rifiutati dalla cancelleria, con invito a rinnovare il deposito utilizzando il modello informatico adottato dalla Dgsia.

In un prossimo futuro il Consiglio si riserva di intervenire anche nel settore delle procedure concorsuali, per le quali i rapporti riepilogativi periodici sono in uno stato ancora più avanzato, atteso che è stato predisposto anche quello periodico, che è ovviamente molto più importante rispetto a quello finale.

            Alla luce di tali conclusioni,

il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

1)     di delegare l’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle “buone prassi” a proseguire l’attività di monitoraggio intrapresa, anche in collaborazione con DGSIA e in eventuale cooperazione con soggetti qualificati, previa interlocuzione con la Settima Commissione referente;

2)      di invitare i Presidenti di Tribunale ad esercitare un’effettiva attività di vigilanza sui professionisti delegati, in modo da far sì che tutti utilizzino i modelli informatici (non solo del rapporto finale, ma anche di quello iniziale e di quello semestrale, quando questi ultimi saranno stati apprestati) approvati dal Ministero;

3)     di delegare l’Osservatorio ad aggiornare e implementare le linee guida di cui alla delibera dell’11 Ottobre 2017 al fine di garantirne la costante attualità;

4)     di delegare l’Osservatorio ad adottare ogni iniziativa per favorire la diffusione della conoscenza delle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari, previa interlocuzione con la Settima Commissione referente. Nello svolgimento dell’attività di cui ai punti precedenti l’Osservatorio si coordinerà con la Struttura Tecnica per l’Organizzazione.”