Decisione CEDU 29.6.2017 (Caso Lorefice) sul primo caso italiano di violazione del principio del “fair trial”

Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I^, sentenza 29 giugno 2017 (n. 63446/13)

La Corte europea dei diritti dell’uomo (caso LOREFICE v. ITALIA, n. 63446/13), pronunciandosi sul primo caso “italiano” di violazione del principio del “fair trial” per la condanna in appello di un imputato, assolto in primo grado, sulla base delle stesse prove testimoniali ritenute inattendibili ma non riassunte in secondo grado, ha ritenuto all’unanimità che ciò fosse in contrasto con l’articolo 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda era originata dal ricorso di un cittadino italiano il quale si era lamentato dell’iniquità del processo penale che si era concluso con la sua condanna in appello, dopo un’assoluzione intervenuta in primo grado. L’imputato era stato inizialmente assolto, in quanto il giudice di primo grado aveva ritenuto che le dichiarazioni rese da due testimoni fossero imprecise, illogiche e incoerenti, e che quanto dichiarato da uno di essi non fosse credibile. L’imputato era stato però poi condannato dalla Corte d’appello sulla base delle stesse testimonianze, senza che i testimoni fossero però risentiti in appello. Nel ritenere colpevole l’imputato, però, il giudice d’appello aveva fondato il giudizio di responsabilità sulle trascrizioni delle dichiarazioni dagli stessi testimoni rese in primo grado, accluse al fascicolo processuale.

La Corte ha rilevato in particolare che il fatto di non aver la Corte d’appello provveduto a risentire i due testimoni prima di ribaltare l’esito assolutorio del giudizio di primo grado aveva compromesso l’equità del processo a carico dell’imputato. La Corte di Strasburgo ha ribadito che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato devono, in linea di principio, sentire i testimoni di persona e valutarne la credibilità.

N.B.: con riferimento ai precedenti nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si v. Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, n. 16206/90; Dan c. Moldavia, 5 luglio 2011, n. 8999/07; Serrano Contreras c. Spagna, 20 marzo 2012, n. 49183/08; Flueraş c. Romania, 9 aprile 2013, n. 17520/04; Lazu c. Moldavia, 5 luglio 2016, n. 46182/08). Nella giurisprudenza di legittimità, per tutte: Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 – dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267492.  Infine, si segnala il novellato l’art. 603 c.p.p. (in attesa di pubblicazione in G.U.), che presenta oggi un nuovo comma 3-bis che impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento in primo grado («Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».

La sentenza è reperibile in lingua francese sul sito della Corte e.d.u. al seguente indirizzo:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-174646”]}