Decreto Tribunale Torre Annunziata composizione della crisi da sovraindebitamento: mutuo bancario concesso per ripianare esposizione debitoria di altro mutuo

Fabio Di Lorenzo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

RGV. 1964/16

Il dott. Fabio Di Lorenzo;

letto il ricorso del 28.12.2016, con il quale XXXXXXX e YYYYYYY hanno proposto un piane del consumatore ai sensi della legge sulle procedure di sovraindebitamento;

letta l’integrazione documentale effettuata in data 7.2.2017 sulla base di invito del Giudice;

ritenuto che il presupposto per l’ammissione alla procedura incardinata, cioè l’omologa del piano del consumatore, è la qualifica di consumatore, da intendersi, ai sensi dell’art. 6 c. 2 lett. B, come il soggetto che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

rilevato che parte ricorrente in data 8.2.2017, come da verbale che si allega al presente provvedimento, è comparsa dinanzi al Giudice al fine di consegnare copia di cortesia della produzione telematica, e ha dichiarato che il debito scaturisce da mutuo bancario, concesso per ripianare l’esposizione debitoria di altro mutuo, contratto per estinguere i debiti dell’Agenzia di Assicurazione gestita da XXXXXXX;

ritenuto che il contratto di mutuo da cui nasce il debito attuale è collegato inscindibilmente con il precedente mutuo contratto per ripianare i debiti dell’attività imprenditoriale svolta da XXXXXXX: i due contratti di mutuo sono infatti funzionalmente collegati, per cui unica è la causa in concreto, e unica è l’esigenza che li ha originati, cioè ripianare la debitoria dell’attività di impresa di XXXXXXX, a nulla rilevando che il secondo mutuo sia stato contratto anche dalla moglie YYYYYYY in comunione dei beni, evidentemente al solo scopo di assicurare l’ipoteca sulla casa familiare in comproprietà dei coniugi;

ritenuto quindi che, in forza del collegamento dei due mutui, il debito origina dallo svolgimento dell’attività di impresa di XXXXXXX, per cui difetta la qualità di consumatore nel senso sopra chiarito;

ritenuto quindi che erroneamente parte ricorrente ha proposto un piano del consumatore, difettando la qualità soggettiva di consumatore;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli avvisi.

T.A., li 8.2.2017.

Il Giudice

Dott. Fabio Di Lorenzo