Delibera CSM su “Scelta gestori vendite telematiche”

244/VV/2017 e 152/VV2018 – (rel. Clivio)
Nuova disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari: risoluzione sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche e aggiornamento della modulistica
 
1) IL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE
L’art. 569, comma 4, del codice di procedura civile, così come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016 (poi convertito con modifiche nella legge n. 119 del 30 giugno 2016), prevede che il giudice, con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata nelle procedure esecutive immobiliari, “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161 – ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”. Per effetto del comma 5 del medesimo art. 4 del decreto legge n. 59/2016 tale obbligo delle modalità telematiche della vendita “si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis”. A sua volta, il comma 3 bis dello stesso art. 4 del decreto legge n. 59/2016 prevede che “con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e’ accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale e’ operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale”. Il decreto ministeriale in questione è stato poi emanato in data 5 dicembre 2017 ed è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; in esso si attesta “la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche, in conformità all’art. 4, comma 3 bis, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119”.
Consegue da quanto appena scritto che, a decorrere dal 10 aprile 2018, le vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari devono essere necessariamente svolte con modalità telematiche.


Ai sensi dell’art. 530, comma 6, lo stesso obbligo sussiste anche per le vendite dei beni mobili pignorati, salvo che tale modalità possa in concreto risultare pregiudizievole “per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura”; l’intero procedimento di vendita dei beni mobili deve essere delegato, ai sensi dell’art. 534 bis c.p.c., preferibilmente all’Istituto vendite giudiziarie ovvero, in mancanza, ad un professionista.
Nelle vendite fallimentari, il ricorso alle procedure telematiche è una mera facoltà visto che, ai sensi dell’art. 107, comma 2, della legge fallimentare, “il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”; altrimenti, sulla base di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. Se poi il curatore ritenga di effettuare le vendite seguendo le disposizioni del codice di procedura civile, il quadro normativo applicabile è quello appena accennato e si pongono poi le stesse problematiche che si sono accennate e che ora si approfondiranno.


2) LE FUNZIONI E LE CARATTERISTICHE DEL GESTORE DELLA VENDITA


Il quadro normativo ora tratteggiato sarebbe incompleto se non si precisasse che l’art. 161 ter disp. att. c.p.c. demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia per stabilire “le regole tecnico – operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche”. Si tratta del decreto n. 32 del 26 febbraio 2015, nel quale si dispone che la gestione della vendita telematica compete ad un “gestore”, costituito “in forma societaria” ed a ciò “autorizzato dal giudice” (art. 1, lettera b). Il decreto prevede che il gestore debba essere iscritto ad un apposito registro ministeriale e debba essere assoggettato ad una serie di divieti e di obblighi, tra i quali quello di dotarsi (pubblicandolo sui propri siti) di un manuale operativo dei servizi, descrittivo delle loro modalità di esecuzione e dei prezzi praticati, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Il gestore deve poi munirsi di un proprio portale, per esso intendendo “il sistema telematico … accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero” (art. 1, lettera o). E’ il gestore che, tra le altre cose, cura la presentazione e la trasmissione delle offerte (artt. 12, 13 e 14), dà notizia agli interessati dell’eventuale temporaneo mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia, mette a disposizione degli interessati il “software realizzato dal Ministero” sul quale è “l’offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata” (art. 12), e poi “allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci” (art. 19). Il gestore della vendita deve poi continuativamente relazionarsi con il professionista delegato, indicato dal decreto come “referente della procedura”, ossia la “persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita”: le operazioni di svolgimento della vendita si svilupperanno nella piattaforma messa a disposizione dal gestore sotto il controllo del referente.


3) I CRITERI PER LA SCELTA DEL GESTORE


L’innovazione del quadro normativo pone i dirigenti degli uffici di fronte a scelte di sistema, le cui diverse ricadute sul piano organizzativo suggeriscono un intervento consiliare di chiarimento e supporto.
Va preliminarmente considerato che l’attività del gestore può essere vista, quanto meno sul piano logico, in stretta contiguità con quella dei soggetti che, in forza di convenzioni stipulate con gli uffici giudiziari, alla data attuale svolgono il servizio di pubblicità delle vendite immobiliari, occupandosi di tutti gli adempimenti pubblicitari connessi espropriazione di beni immobili o di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro, nei termini previsti dall’art. 490 c.p.c..
Occorre pertanto considerare vantaggi e svantaggi di una opzione che si ponga il linea di continuità rispetto al percorso fino ad ora seguito; ciò anche considerando che i servizi affidati in convenzione sono stati accompagnati dalla messa a disposizione degli uffici di personale qualificato che ha dato un contributo significativo al buon andamento dell’attività giurisdizionale. Le convenzioni in atto sono normalmente state stipulate dal capo dell’ufficio o da un altro magistrato da lui delegato, con una società avente scopo di lucro che si è obbligata a svolgere i predetti servizi pubblicitari e a fornire i servizi aggiuntivi di cui si è detto. Questa esperienza ha dimostrato che l’affidamento delle prestazioni ad un gestore unico determina normalmente un notevole recupero di funzionalità ed efficienza del sistema, garantendo l’uniformità degli adempimenti pubblicitari relativi a tutte le vendite disposte in ciascun circondario, indipendentemente dalle loro modalità e dall’identità del professionista delegato, e garantendo altresì migliori risultati in termini economici della conseguente vendita. Si tratta di prassi validate dal Consiglio superiore che, in risposta a quesito (cfr. delibera prot. n. 10633/2016, adottata nella seduta del 1° giugno 2016), ha ammesso la possibilità per gli uffici di ricorrere a tali convenzioni purché “la stipula della convenzione faccia seguito all’esperimento di una procedura rispettosa delle norme in materia di evidenza pubblica… in particolare con la predisposizione di un bando e di un disciplinare di gara, con la preventiva definizione dei criteri di attribuzione del punteggio e lo svolgimento di un contraddittorio con il concorrente interessato prima dell’esclusione dell’offerta”.


Tale ultima precisazione si è resa necessaria a seguito di reiterate pronunce del giudice amministrativo che, laddove è stato chiamato a decidere sulla regolarità di questi affidamenti, ha ribadito costantemente la necessità di una procedura di scelta del contraente che fosse rispettosa della normativa di settore, annullando numerose convenzioni stipulate dagli uffici.


L’estensione degli strumenti convenzionali utilizzati per il gestore della pubblicità anche al gestore della piattaforma informatica nella quale si compie la procedura di vendita trova pertanto un primo limite fondamentale, giacché il percorso procedimentale che è stato fin qui seguito non appare sufficientemente consolidato e potrebbe essere foriero di contenzioso ed incertezze.


A ciò si deve aggiungere la recente circolare ministeriale n. 0186223U del Ministero della Giustizia che, pur consentendo la stipula della convenzioni, di fatto ha introdotto un elemento di concreta dissuasione, giacché ai gestori dovrà essere imposto di fornire all’Amministrazione i codici sorgente dei propri programmi nonché le licenze e un ambiente di sviluppo; per l’effetto, i gestori dovrebbero privarsi del diritto di sfruttare in esclusiva il proprio software, condizione difficilmente esigibile.


Ancora, si deve considerare che è in fase di avvio e implementazione il portale ministeriale delle vendite pubbliche, strumento dotato di potenzialità tali da lasciar intravedere come il sistema attuale potrebbe essere in futuro assorbito sul piano del servizio e superato, quanto al profilo delle risorse per gli uffici, da politiche del personale gestite dal DOG.
Con riguardo ai servizi per la pubblicità, resta, quindi, praticabile la scelta dell’affidamento in esclusiva in quanto prassi validata dalla elaborazione consiliare e regolata dalla citata circolare ministeriale.


Ma se si guarda in prospettiva, va però osservato che il sistema sembra chiaramente evolvere verso il superamento di questa esperienza e andrà pertanto valutata con prudenza l’eventualità – parimenti consentita nei termini di cui alle disposizioni sopra richiamate – di ampliare con successive proroghe l’efficacia temporale delle convenzioni già esistenti.
Quanto appena scritto vale ancor di più per il servizio di gestione delle vendite telematiche dove il meccanismo convenzionale dovrebbe essere congegnato ex novo e dove il panorama appare caratterizzato da profili di complessità ed incertezza che non consentono la piana trasposizione del sistema convenzionale diffusamente utilizzato per i servizi pubblicitari.


Occorre, in particolare, riflettere sulla diversa collocazione procedimentale della fase della vendita rispetto a quella della pubblicità, dal momento che, nel primo caso ancor più che nel secondo, la scelta del singolo gestore rientra nella esplicazione della funzione giurisdizionale e, in quanto tale, deve essere in qualche misura orientata dalla effettiva conoscenza della qualità dei servizi offerti dai diversi gestori, ma non è necessario che sia determinata nel suo contenuto da un accordo negoziale sottoscritto dal capo dell’ufficio.
Né appare auspicabile il conseguimento di tale effetto mediante il convergere delle designazioni dell’intero tribunale verso un soggetto unico predeterminato nelle riunioni ex art. 47 quater ord. giud., posto che in giurisprudenza è stata affermata la necessaria soggezione delle stabili designazioni, anche larvate, al codice degli appalti. Appare pertanto evidente il rischio di un diffuso contenzioso avente ad oggetto la legittimità di una scelta esclusiva adottata all’esito di un percorso non conforme alle norme dell’evidenza pubblica.
Si è già scritto che la convenzione con un gestore esclusivo presuppone la procedura di evidenza pubblica, il che allo stato sembra determinare ulteriori difficoltà applicative per gli uffici giudiziari. A questo riguardo, il CSM si riserva in un secondo momento di intervenire – previa la necessaria interlocuzione con il Ministro della Giustizia – allo scopo di fornire ai capi degli uffici le indicazioni operative necessarie a facilitare questo passaggio procedimentale, laddove il quadro normativo e le necessità del servizio venissero ad indicare questa soluzione come utilmente praticabile. Non va, infatti, trascurato che l’affidamento in esclusiva può essere necessario quando l’ufficio ritiene indispensabile la fruizione degli ulteriori ed accessori forniti dal gestore nei termini già sperimentati per la gestione della pubblicità (gestione del sito internet, assistenza ai professionisti delegati o agli offerenti, fornitura di software che offrono prestazioni non assicurate dal Ministero della giustizia, personale che coadiuvino i cancellieri, digitalizzazione di atti e documenti, punti informativi o sportelli), cosicché, nonostante le obiettive difficoltà di attuale realizzazione di questo modello, la possibilità di procedere con le convenzioni non può essere del tutto accantonata.


Allo stato, in questa fase iniziale e in attesa di verificare se sia concreta la possibilità che la gestione delle vendite venga interamente assunta dalla struttura ministeriale, la soluzione che presenta minor margine di incertezza è, tuttavia, quella di rimettere la scelta del gestore alla individuazione che di volta in volta farà il singolo giudice dell’esecuzione, nel rispetto di un principio generale di trasparenza e buon andamento che suggerisce, anche in questa materia, la rotazione degli incarichi.


In questa prospettiva, si pone per altro verso l’esigenze di evitare un’eccessiva frammentazione delle nomine ed un abbandono della possibilità di trattamenti omogenei delle procedure. La rotazione “a pioggia” degli incarichi, sulla base della mera iscrizione nel registro dei gestori della vendita telematica di cui al predetto decreto ministeriale n. 32/2015, non assicurerebbe, infatti, uniformità, stabilità e celerità nella trattazione delle procedure ed inoltre, con ogni probabilità, precluderebbe a priori di poter fruire di supporti aggiuntivi che, al pari della gestione della pubblicità, potrebbero risultare utili anche nella gestione delle vendite telematiche; ci si riferisce in proposito, tra le varie prestazioni possibili, ad un eventuale supporto informatico a beneficio tanto dei referenti della procedura quanto degli offerenti, alla mirata implementazione dei servizi internet, ad un supporto logistico in ordine alla sala dove si possono svolgere le vendite ecc..
Tali obiettivi di efficienza ed uniformità ben possono essere raggiunti tramite una rotazione temperata degli incarichi che possa tenere in considerazione non soltanto il presupposto formale dell’iscrizione nell’elenco, ma anche alcuni parametri sostanziali che i gestori possano evidenziare, al fine di consentire al giudice dell’esecuzione di scegliere il gestore in maniera consapevole e mirata, con riferimento alla modalità di vendita maggiormente adeguata al contesto da amministrare (prezzo, esperienze maturate nel settore delle esecuzioni forzate, qualità dei servizi offerti, assistenza garantita ecc.).


A tale scopo apparirebbe dispersivo ed improprio onerare i singoli giudici dell’esecuzione di raccogliere le disponibilità e le referenze dei gestori della vendita: a tacere delle difficoltà pratiche, potrebbero così venir meno quegli obiettivi di uniformità e stabilità che un criterio di rotazione temperata mira ad attuare. Piuttosto, si ritiene opportuno che i singoli presidenti di Tribunale, personalmente o con possibilità di delega al presidente della competente sezione civile, rivolgano un invito ai singoli gestori delle vendite abilitati per il relativo distretto affinché, entro un termine ragionevole, forniscano le loro qualificazioni professionali sulla base del modello allegato alla presente delibera, ad avviso del Consiglio idoneo al contempo ad evidenziare le caratteristiche più utili per lo svolgimento del servizio richiesto e ad evitare la ricezione di informazioni inutili o improduttive. Scaduto il termine posto, il presidente del Tribunale (o il presidente di sezione da lui delegato) dovrà trasmettere a ciascun giudice dell’esecuzione copia dei modelli compilati dai gestori che avranno ritenuto di rispondere all’invito loro rivolto, senza allegarvi o aggiungervi proprie valutazioni o proprie indicazioni di natura preferenziale.


In tal modo, si riuscirà a fornire a ciascun giudice congrui e pertinenti elementi di valutazione nella scelta del gestore della vendita, le cui prestazioni sono caratterizzate da un profilo di elevata complessità tecnica; al tempo stesso, si rispetterà la più ampia facoltà decisionale spettante a ciascun giudice nella scelta del gestore, senza violare alcuna norma primaria o costituzionale.


Considerato che alla risoluzione del Consiglio dell’11 dicembre 2017 sono stati allegati dei modelli e che tra questi vi è anche il modello di ordinanza di delega, occorre che quest’ultimo sia sostituito con una nuova versione – che si allega alla presente delibera – che tenga conto delle sopravvenute disposizioni in materia di obbligatorietà della vendita telematica.


Tanto premesso,
il Consiglio
delibera


di approvare la presente risoluzione avente ad oggetto la nomina dei gestori delle vendite telematiche di beni mobili ed immobili. Si allega il modello indicato al paragrafo 3) e la nuova versione del modello di ordinanza di delega.
 
 
 
GRIGLIA INFORMATIVA DA COMPILARE A CURA DEI GESTORI ISCRITTI NELL’ELENCO DEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO
(allegato alla risoluzione)
 
Il recentissimo avvio delle vendite forzate con modalità telematiche rende imprescindibile, per i giudici delle esecuzioni forzate immobiliari e per quelli delegati alle procedure concorsuali nel cui ambito si sia optato per la liquidazione dei beni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 2, l . fall., disporre in tempi celeri di un ampio ed articolato spettro di informazioni, funzionali all’individuazione consapevole, in forza di provvedimento giurisdizionale ex art. 569 e 591-bis c.p.c., del gestore di ciascuna vendita.
In tal senso, si mostra essenziale che i singoli magistrati titolari dei procedimenti acquisiscano una dettagliata cognizione dei servizi assicurati da ciascuno dei gestori “accreditati” ed anche di alcuni dati che significativamente li contrassegnano.
Su queste basi, così come più ampiamente esplicato nella risoluzione alla quale il presente modulo è allegato, si ritiene opportuno che il Presidente del Tribunale richieda, mediante pec, la compilazione e la restituzione (con lo stesso mezzo ed entro un termine di quindici giorni) da parte dei gestori iscritti nell’elenco ministeriale correlato al singolo distretto, della seguente griglia informativa, con facoltà di accompagnare ciascuna delle informazioni rese con sintetica documentazione di supporto e/o di riscontro:
1)     Indicazione del prezzo dei singoli servizi resi;
2)     Esposizione delle pregresse esperienze maturate nel settore delle espropriazioni immobiliari e, segnatamente, nell’ambito delle vendite forzate;
3)     Rappresentazione della qualità dei servizi offerti, avuto riguardo, in particolare alla modalità di assistenza tecnica immaginata in costanza di espletamento del tentativo di vendita telematica e in funzione del relativo buon esito;
4)     Esposizione degli aspetti logistici ipotizzati in relazione alle distinte tipologie di vendita da gestire, ivi compresi la struttura e l’ubicazione delle aule destinate alla gestione dei tentativi di vendita;
5)     Spiegazione facoltativa di ciascun aspetto funzionale a supportare ed assicurare la tempestività dei servizi resi;
6)     Precisazione dell’ambito territoriale di espletamento ordinario delle attività e puntualizzazione degli elementi di collegamento con l’area territoriale del distretto di Corte d’Appello di riferimento;
7)     Indicazione dell’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio regolarmente depositato.