Delibera n. 110/VQ/2015 approvata nel Plenum del 2 dicembre 2015

Risoluzione sulle modalità cronologiche di svolgimento del procedimento per la prima valutazione di professionalità dei magistrati nominati con D.M. 8.6.2012. (relatore Consigliere NAPOLEONE)

Con D.M. 8 giugno 2012 sono stati nominati 323 magistrati ordinari in tirocinio, i quali hanno già assunto le funzioni giurisdizionali presso le rispettive sedi di assegnazione. In ossequio al disposto di cui all’art. 13, comma 2, D.Lgs. 160/2006 – in base al quale “I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, funzioni monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità” – i sopra indicati m.o.t. sono stati destinati a svolgere esclusivamente funzioni civili ovvero funzioni collegiali penali. Le indicate limitazioni hanno comportato rilevanti difficoltà organizzative soprattutto negli uffici di piccole dimensioni ove le piante organiche vedono la presenza di più magistrati nominati con il D.M. 8 giugno 2012 Il Consiglio Superiore, chiamato più volte a pronunciarsi sul portato del divieto contenuto nell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 160/2007, non ha potuto che ribadire la natura inderogabile dei limiti posti alle funzioni assegnabili ai m.o.t..

Al fine, di promuovere il rapido riassetto organizzativo degli uffici giudiziari giudicanti di primo grado, il C.S.M. con la presente risoluzione intende innanzitutto dettare, in linea con quanto deliberato negli anni passati, delle modalità cronologiche di svolgimento del procedimento per la prima valutazione di professionalità dei magistrati nominati con D.M. 8.6.2012 diverse rispetto a quelle ordinariamente previste dalla Circolare consiliare n. 20691/2007.   Invero   i  menzionati  magistrati  matureranno   il  quadriennio  utile  per  il conseguimento della prima valutazione di professionalità, necessaria allo svolgimento delle funzioni monocratiche penali, T8.6.2016. In ragione della disciplina di circolare, nonché del tempo necessario per la valutazione consiliare sulle singole posizioni, secondo le procedure del sistema di governo autonomo, di norma, dal momento di maturazione del diritto alla valutazione fino al conseguimento del provvedimento finale, intercorre un arco temporale di otto mesi. Non sfugge, tuttavia, che in alcuni uffici l’impiego di magistrati nel settore penale con funzioni monocratiche non può subire alcun ulteriore ritardo rispetto a quanto dalla legge già restrittivamente previsto.

In tale prospettiva, il Consiglio ha inteso elaborare, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, un meccanismo che sia in grado di assicurare agli uffici giudiziari di destinazione, nel più breve tempo possibile, magistrati di pronta assegnazione a tutte le funzioni giudiziarie sì da consentire ai capi degli uffici di amministrare giustizia in tempi ragionevoli. Si è cosi pensato di anticipare i tempi di trattazione dei vari segmenti amministrativi che, nel loro insieme, costituiscono il procedimento di valutazione professionale voluto dal legislatore e disegnato all’art. 11 della legge 30.7.2007, n. Ili, attuato con circolare consiliare n. 20691 dell’8.10.2007 e successive modifiche, ai paragrafi XIII e segg..

La procedura ordinaria prevede che, alla scadenza di ogni quadriennio, decorrente dal decreto di nomina, tutti i magistrati siano sottoposti a valutazione di professionalità. Applicata la regola al caso di cui ci stiamo occupando, se ne deduce che la procedura per la prima valutazione dovrebbe prendere le mosse solo a ridosso del giugno 2016, con i tempi di definizione sopra indicati, evidentemente contrastanti con la citata esigenza di celerità. Per ovviare a tale inconveniente e ridurre i tempi procedurali appare dunque opportuno prevedere, per il conferimento della prima valutazione ai magistrati nominati con D.M. 8.6.2012, una diversa scansione temporale delle singole fasi in cui si articola la procedura, come di seguito descritta:

– 16 aprile 2016: entro tale data i Capi degli Uffici dovranno trasmettere ai Consigli Giudiziari il rapporto, unitamente alla documentazione, previsto dal paragrafo XIV della circolare n. 20691. Si raccomanderà ai Dirigenti degli Uffici il rispetto massimo del termine concesso per l’adempimento istruttorio di competenza onde evitare slittamenti in avanti della procedura, partecipando loro altresì che dovranno, entro la data fissata per la trattazione delle relative pratiche in Quarta Commissione – che si collocherà nella seconda metà del mese di maggio 2016 – segnalare eventuali nuovi elementi che potrebbero comportare modifiche al rapporto reso in precedenza;

– 14 maggio 2016, entro tale data i Consigli Giudiziari dovranno predisporre e trasmettere il parere previsto al par. XV della suddetta circolare. Verrà raccomandato ai Capi di Corte l’importanza del rispetto del termine prefissato, invitandoli nel contempo a valutare l’opportunità di dedicare sessioni straordinarie alla prima valutazione di professionalità dei magistrati appartenenti al D.M. 8.6.2012;

– 6 giugno 2016, entro tale data la IV Commissione del C.S.M. prowederà a calendarizzare, con precedenza assoluta, la valutazione di professionalità dei magistrati di cui in narrativa, confezionando una proposta di delibera, positiva allo stato degli atti, da inserire nell’ordine del giorno di plenum, anche speciale se necessario, per la prima seduta plenaria utile ;

– 8 giugno 2016, data nella quale il Consiglio Superiore della Magistratura prowederà all’adozione delle delibere di sua competenza in ordine alla prima valutazione di professionalità dei magistrati nominati con D.M. 8.6.2012, dando ad esse precedenza assoluta. Resta rimessa alle competenti articolazioni consiliari l’adozione di previsioni volte a favorire l’adozione di accorgimenti tabellari utili a consentire la tempestiva destinazione dei m.o.t. che hanno conseguito la prima valutazione di professionalità alle funzioni monocratiche penali (ovvero alle funzioni g.i.p./g.u.p. laddove sussistano i presupposti di cui all’art. 7 bis, comma 2 quinquies, R.D. 12/1941).

Gli interventi sopra prospettati rappresentano l’ulteriore riprova dell’impegno che il C.S.M. profonde per migliorare il servizio giustizia nonché per assicurare la massima funzionalità di tutti gli uffici giudiziari.

Alla luce di quanto sino ad ora affermato, il C.S.M.

delibera

– di articolare, nei sensi di seguito specificati, le scansioni temporali delle singole fasi in cui è articolato il procedimento per il conseguimento della prima valutazione di professionalità in capo ai magistrati nominati con D.M. 8 giugno 2012:

– 16 aprile 2016, entro tale data i Capi degli Uffici dovranno trasmettere ai Consigli Giudiziari il rapporto, unitamente alla documentazione, previsto dal paragrafo XIV della circolare n. 20691;

– 14 maggio 2016, entro tale data i Consigli Giudiziari dovranno predisporre e trasmettere il parere previsto al par. XV della suddetta circolare;

– 6 giugno 2016, entro tale data la IV Commissione del C.S.M. prowederà a calendarizzare, con precedenza assoluta, la valutazione di professionalità dei magistrati di cui in narrativa, confezionando una proposta di delibera, positiva allo stato degli atti;

– 8 giugno 2016, entro tale data il Consiglio Superiore della Magistratura prowederà all’adozione delle delibere di sua competenza in ordine alla prima valutazione di professionalità dei magistrati nominati con D.M. 8.6.2012, dando ad esse precedenza assoluta.