Delibera n. 152 CSM del 22.6.2017 su “Termine di permanenza decennale”

152/VV/2017 –

Nota del 3.3.2017 del Presidente del Tribunale di Castrovillari attinente il computo del termine di permanenza decennale per il magistrato proveniente da ufficio soppresso.

Il Consiglio,

vista la nota del 3.3.2017 del Presidente del Tribunale di Castrovillari attinente il computo deltermine di permanenza decennale per il magistrato proveniente da ufficio soppresso rilevaCon la nota in esame il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha posto un quesito relativo al termine di permanenza decennale per un magistrato proveniente da un ufficio soppresso monosezionale presso il quale svolgeva funzioni promiscue.

Nello specifico il caso prospettato attiene alla dott.ssa Benigno, attualmente in servizio presso il Tribunale di Castrovillari con un ruolo esclusivo di gip-gup dal 13.9.2013 – data di accorpamento del Tribunale di Rossano -, e che in precedenza aveva svolto per il periodo 12.7.2006-24.6.2010 funzioni promiscue di gip-gup e funzioni civili, mentre aveva svolto dal 2010 al 13.9.2013 funzioni penali promiscue con prevalenza di funzioni gip-gup. Il Presidente del Tribunale evidenziava come risultava alquanto complessa la ricostruzione della posizione tabellare della dott.ssa Benigno, avendo svolto per alcuni periodi funzioni di gipgup e di magistrato civile, non essendo possibile calcolare in termini esatti nel periodo dal luglio 2006 al giugno 2010 la percentuale di prevalenza delle funzioni tra gip/gup e ruolo civile. Chiedeva quindi se il periodo in cui il magistrato aveva svolto più funzioni dovesse o meno essere computato ai fini del calcolo della decorrenza del termine di permanenza ultradecennale.

In linea generale, ai fini del computo dell’anzianità di servizio così come dei limiti di permanenza ultradecennale, non pare in discussione che nell’ipotesi di magistrati provenienti dagli uffici soppressi in conseguenza dell’entrata in vigore della riforma sulla geografia giudiziaria il periodo trascorso presso l’ufficio soppresso si somma al periodo svolto presso l’ufficio accorpante. Tale profilo infatti è stato compiutamente sviluppato nella delibera consiliare del 3 luglio 2013, così come nella risposta ad un quesito di cui alla delibera del 4 giugno 2014. Pertanto il dato del mero diverso assetto organizzativo dei due uffici non esclude in quanto tale l’applicazione del regolamento dell’ultradecennalità. Rimane chiaramente fermo che in tanto il periodo di esercizio delle funzioni presso l’ufficio soppresso potrà essere computato ai fini della decennalità nell’ufficio accorpante, in quanto le funzioni esercitate nell’ufficio soppresso siano assoggettate al termine decennale ai sensi della normativa in materia.

Quanto alla struttura organizzativa dell’ufficio soppresso, vengono in particolare in rilievo gli artt. 1 e 2 del regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso il medesimo ufficio attuativo del Dlgs. n. 160/2016, che escludono dal suo ambito di applicazione il giudice resso il Tribunale ordinario composto da un’unica sezione, fatta eccezione per alcune funzioni tra le quali quelle di gip/gup, gip in via esclusiva, gup in via esclusiva per le quali in ogni caso è applicabile. Pertanto, qualora l’ufficio soppresso sia composto da un’unica sezione   necessariamente promiscua), non trova applicazione il limite della permanenza ultradecennale, e quindi il periodo di funzioni svolte non si somma alle funzioni svolte presso l’ufficio accorpante – tranne nel caso di esercizio di alcune funzioni tra le quali quelle di gip/gup in via esclusiva. Tale valutazione non potrà prescindere da un esame specifico dell’organizzazione del Tribunale soppresso, non potendo essere fatta in via astratta. Peraltro va evidenziato come da un esame delle tabelle del Tribunale di Rossano trasmesse a questo Consiglio per gli anni 2011 e 2012 non risulta una composizione monosezionale del Tribunale, essendo articolato in due sezioni.

Viceversa, qualora la struttura organizzativa dell’ufficio soppresso sia articolata in due sezioni, una civile e una penale, ai fini della valutazione della decennalità non si può prescindere da un giudizio di prevalenza circa il nuovo ruolo (con la trattazione di materie diverse per il 60%) ai sensi dell’art. 60 della circolare sulle tabelle 2017/2019.

Tutto ciò premesso

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

nell’ipotesi di magistrati provenienti dagli uffici soppressi in conseguenza dell’entrata in vigore della riforma sulla geografia giudiziaria il periodo trascorso presso l’ufficio soppresso si somma al periodo espletato presso l’ufficio accorpante ai fini della determinazione del periodo di permanenza ultradecennale;

qualora l’ufficio soppresso sia monosezionale, non trova applicazione la normativa in materia di limiti di permanenza nella medesima posizione tabellare, tranne che per alcune posizioni tabellari indicate nell’art. 1 del regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso il medesimo ufficio attuativo del Dlgs. n. 160/2016;

qualora la struttura organizzativa dell’ufficio soppresso sia articolata in due sezioni, una civile e una penale, ai fini della valutazione della decennalità non si può prescindere da un giudizio di prevalenza circa il nuovo ruolo (con la trattazione di materie diverse per il 60%)