Delibera n. 842/W/2015 approvata nel Plenum del 2 dicembre 2015

Risoluzione per la celere assegnazione delle funzioni monocratiche penali ai magistrati ordinari di tribunale assegnatari della prima sede nominati con D.M. 8.06.2012. (relatori Consiglieri CANANZI e SAN GIORGIO)

L’art. 13 comma 2, D. Lgs 160/2006 come modificato prevede: “i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’art. 550 c.p.p., le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità”.

In molti uffici di piccole dimensioni, soprattutto quelli per niente ambiti, sono stati destinati a colmare i numerosissimi vuoti d’organico magistrati di prima nomina (da ultimo quelli nominati con D.M. 8.6.2012). Tali magistrati a giugno 2016 matureranno il tempo dì esercizio utile a conseguire la prima valutazione di professionalità, necessaria allo svolgimento delle funzioni monocratiche penali.

Considerato che il Consiglio ha inteso elaborare, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, un meccanismo che sia in grado di assicurare agli uffici giudiziari di destinazione, nel più breve tempo possibile, la possibilità di assegnare i Magistrati nominati con D.M. 8.6.2012 a tutte le funzioni giudiziarie sì da consentire ai capi degli uffici di amministrare giustizia in tempi ragionevoli provvedendo ad anticipare i tempi di trattazione dei vari segmenti amministrativi che, nel loro insieme, costituiscono il procedimento di valutazione professionale voluto dal legislatore e disegnato all’art. 11 della legge 30.7.2007, n. Ili, attuato con circolare consiliare n. 20691 dell’8.10.2007 e successive modifiche, ai paragrafi XIII e segg..

Rilevato che appare necessario consentire anche la tempestiva e celere destinazione tabellare dei giovani magistrati – non appena conseguita la prima valutazione di professionalità – alle funzioni monocratiche penali (ovvero alle funzioni g.i.p./g.u.p. laddove sussistano i presupposti di cui all’art. 7 bis, comma 2 quinquies, R.D. 12/1941), il Consiglio invita i capi degli uffici, verificati i pareri favorevoli dei Consigli giudiziari, a predisporre in tempo utile le relative variazioni tabellari, la cui esecutività può essere fissata all’avvenuto effettivo conseguimento da parte dei magistrati interessati della prima valutazione di professionalità con delibera consiliare.

Il Consiglio Superiore, inoltre, con l’ausilio istruttorio della Settima Commissione, si impegna ad assicurare la precedenza assoluta nella trattazione delle variazioni tabellari in oggetto, debitamente segnalate dai presidenti dei tribunali.

L’ intervento sopra prospettato rappresenta l’ulteriore riprova dell’impegno che il C.S.M. profonde per migliorare il servizio giustizia nonché per assicurare la massima funzionalità di tutti gli uffici giudiziari. Alla luce di quanto sino ad ora affermato, il Consiglio

delibera

– di invitare i capi degli uffici nei quali sono stati destinati magistrati di prima nomina (da

ultimo quelli nominati con D.M. 8.6.2012) e per l’ipotesi in cui tali magistrati dovessero essere assegnati alle funzioni monocratiche penali ovvero alle funzioni g.i.p./g.u.p., una volta verificati i pareri favorevoli dei Consigli giudiziari – ai fini del conseguimento della prima valutazione di professionalità -, a predisporre in tempo utile le relative variazioni tabellari, la cui esecutività può essere fissata all’avvenuto effettivo conseguimento da parte dei magistrati interessati della prima valutazione di professionalità nei ristretti tempi fissati dal Consiglio con la delibera adottata in data odierna (pratica n. 110/VQ/2015);

– di invitare i capi degli uffici a segnalare al Consiglio l’adozione di tali variazioni in modo da consentire di assicurarne la precedenza assoluta nella trattazione.