Documento approvato allunanimità allassemblea costituente del 17 marzo 1979

1. La rifondazione dell’Associazione Nazionale Magistrati dopo la liberazione e successivamente l’articolazione in più gruppi a caratterizzazione ideologica hanno segnato anche per i magistrati l’acquisizione dei moduli organizzativi e culturali del pluralismo e dell’uso delle libertàà democratiche. Attraverso l’attivitàà associativa i magistrati hanno cercato di definire e di costruire il loro ruolo ed il loro rapporto con la societàà civile e politica, avendo come punto di riferimento ideale, fondamentale, l’attuazione della Costituzione, dapprima con riguardo particolare ai temi dell’ordinamento della magistratura, e via via con riguardo al più vasto contesto delle riforme del sistema giustizia. La stessa rottura dell’unita associativa nei primi anni e’ stata un riflesso ed uno strumento dell’allargamento del dibattito, con la conseguente articolazione di posizioni differenziate rispetto ai molteplici principi, valori e bilanciamento di valori implicati nell’elaborazione di un modello di giustizia adeguato ai processi in atto nel Paese. Al di la del merito delle singole posizioni il loro stesso confronto e’ stato un fattore di maturazione politica e culturale della magistratura; ha fornito il necessario supporto al formarsi ed all’agire dei nuovi organi di autogoverno dell’ordine giudiziario; ha promosso, in definitiva, in quello che era un corpo separato, un positivo rapporto con i valori e le prassi del pluralismo democratico.

   Le nuove tematiche dell’adeguamento costituzionale, la valorizzazione del ruolo anche promozionale dell’applicatore del diritto, la scoperta di nuovi settori o possibilità di intervento a tutela di interessi collettivi, sono aspetti di un mutamento qualitativo dei contenuti della giurisdizione, secondo linee che il dibattito associativo ha non poco contribuito a fare maturare. Anche le riforme, parziali, ma significative, degli ultimi anni hanno radici in questa più attenta presa di coscienza dei problemi della giustizia. La misura dei cambiamenti avvenuti nell’ordine giudiziario può leggersi nella formazione del C.S.M. su base proporzionale, suggello normativo del pluralismo ideale della Magistratura.

         D’altra parte un disegno riformatore unitario e’ mancato anche perché la necessaria  messa in discussione dei vecchi assetti burocratico autoritari, e dei dogmi che li reggevano, e’ caduta in un periodo di crescente aggravamento della crisi di inefficienza delle strutture. L’istituzione giudiziaria e’, oggi, da un lato sottoposta alla crescente pressione di nodi irrisolti e di problemi drammatici, in primo luogo i nuovi fenomeni di criminalitàà organizzata comune ed eversiva, ed in genere un’enorme crescita quantitativa e qualitativa della domanda di giustizia; dall’altro lato, la sua capacita di risposta e’ resta sempre più precaria dallo sfascio organizzativo e dalle contraddizioni ed incertezze nell’attuazione della Costituzione.

2. Ne può essere omesso, infine, un richiamo alla generale situazione sociale, culturale ed istituzionale del Paese nel cui contesto sono destinate a svolgersi la funzione giurisdizionale e la stessa azione associativa.

         La lunga e grave crisi economica che caratterizza il presente periodo ha intaccato la validità del precedente modello di sviluppo e frustrato le aspettative di un accrescimento continuo dei redditi da distribuire in funzione di giustizia sociale. Così, accanto a ceti e classi che lottano per conservare lo status conseguito nel periodo dello sviluppo, si e’ creata, in posizione spesso conflittuale, una moltitudine di emarginati, pensionati, lavoratori agricoli, disoccupati del mondo femminile, giovanile ed intellettuale.

         La cultura dell’uguaglianza, che ha consentito la conquista dei diritti e la promozione sociale dei nuovi ceti, non e’ stata capace, in molti casi, di evolversi in una cultura di eguali doveri e responsabilità, generando una competitività fra categorie e uno spirito corporativo, che alimentano egoismi e tensioni. Al polo opposto si e’ collocata una cultura della dipendenza, che trae spunto dall’odierna insicurezza, per chiedere un rilancio dell’autorità in termini di Stato forte.

         Sul piano istituzionale il modello di Stato assistenziale, burocratico, accentratore e con ampie deleghe ai partiti, si e’ mostrato incapace, non solo di garantire la funzionalità dei servizi sociali, ma soprattutto di guidare la società civile fuori dalla crisi. Ciò mentre i canali tradizionali di integrazione sociale, anche quelli più recentemente elaborati, si sono dimostrati insufficienti ad assorbire l’amplissima domanda di partecipazione. Si e’ determinata così una perdita di legittimazione sulla quale fanno leva molti movimenti di eversivi e gruppi terroristici nel tentativo di provocare, ben oltre il modello di Stato assistenziale, la caduta violenta dello stesso sistema democratico.

         Effetti di tale crisi nel rapporto fra società e Stato sono la denunciata divaricazione fra momenti pubblici e momenti privati della vita quotidiana e il riflusso nel particolare. Per contro, la domanda di partecipazione sociale, che caratterizza soprattutto il mondo giovanile, sta rivalutando quei momenti d’incontro non istituzionalizzati nei gruppi, nelle associazioni e nelle comunità di base, che costituiscono un tessuto connettivo vitale ed insostituibile fra pubblico privato.

         Sembra dunque necessario, in uno sforzo di rinnovamento, dare piena attuazione a quei principi della nostra Costituzione che sollecitano la più ampia partecipazione popolare anche attraverso le forme del decentramento e delle autonomie, e che tutelano e promuovono le libere associazioni e la loro funzione sociale.

3. Questo complesso di problemi e di mutamenti della situazione della magistratura e della giustizia impone al dibattito associativo un corrispondete mutamento di prospettive e di termini di confronto, rendendo storicamente superata una serie di cristallizzazioni e di linee di divisione formatesi in anni passati in diverse situazioni. Sono proprio le difficoltà di un simile rinnovamento a giustificare il disagio diffuso fra i magistrati per una situazione in cui vi e’ il rischio che gli apparati di corrente si irrigidiscano in una logica clientelare con finalità di rappresentanza di interessi corporativi in vertici di potere.

         Nella vita dell’A.N.M. e’ dunque necessario un salto di qualità, che, attraverso il superamento dell’esasperato frazionismo, realizzi la convergenza in un’unica formazione di tutti i magistrati che si riconoscono in un identico patrimonio ideologico e programmatico. Ciò impone che le correnti attualmente esistenti valutino responsabilmente il tentativo che viene portato avanti, tentativo che se mira alla riduzioni delle attuali componenti associative, non vuole mortificare, ma anzi valorizzare compiutamente le conquiste del pluralismo democratico, contro i pericoli di chiusure settarie e clientelari e, in definitiva, di frantumazione su temi e secondo punti di vista parziali. La continuità con le esperienze ed elaborazioni fin qui fatte è data dal riferimento al modello della Costituzione democratica ed ai problemi aperti per la sua effettiva realizzazione.

4. La piena realizzazione dei valori costituzionali deve costituire, così come per gli altri organi dello Stato, anche per la Magistratura, l’obbiettivo principale. La Costituzione, nel recepire i valori fondamentali posti dalla Resistenza come cardini del nuovo Stato, ha attribuito agli stessi carattere di norme giuridiche vincolanti, che, nella rispettiva complementarità dei principi di libertà dei singoli e dei gruppi e di promozione della solidarietà democratica,  esprimono il tratto più originale e, al tempo stesso, di maggior rilievo del nuovo ordinamento democratico.

         Un ruolo centrale e portante dell’intero processo di rinnovamento va riconosciuto agli articoli 2 e 3 della Costituzione, i quali, mentre pongono la persona umana, portatrice di diritti inviolabili, come fine e fondamento dell’ordine giuridico e tutelano e promuovono le formazioni e i gruppi nei quali si sviluppa la persona e il suo inserimento nel sociale, parimenti chiedono che all’astratto riconoscimento di tali diritti e situazioni di parità si accompagni il concreto requisito dell’effettività e altresì che vengano da tutti adempiuti i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

         Nel quadro di questi due motivi, della libertà e della solidarietà, si comprende appieno la complessa articolazione della Costituzione e si individua il modello di società prefigurato dalla medesima: una democrazia reale e non solo formale, nella quale sia tutelata in concreto l’eguale dignità di tutti i cittadini e sia favorito il pieno sviluppo della persona umana.

         Alla realizzazione di questo programma emancipatorio tutti gli organi dello Stato sono chiamati a concorrere. Anche la funzione giurisdizionale ne è parte, come garanzia delle condizioni di esistenza e sviluppo di un assetto sociale sempre più conforme al modello costituzionale. In tal senso essa si qualifica come un fondamentale servizio sociale, chiamata a rendere concrete le scelte normative in relazione ai bisogni degli individui e della convivenza sociale.

         La funzione di garanzia imparziale che caratterizza la giurisdizione è stata affidata dal Costituente alla Magistratura come ordine autonomo, in una visione dialettica dei rapporti fra le istituzioni democratiche e le loro funzioni specifiche. L’indipendenza della Magistratura, sia interna che esterna, è condizione perché la sua funzione di controllo di legalità possa svolgersi anche nei confronti di ogni altro potere, pubblico o privato, in modo da tutelare pienamente le libertà individuali e collettive, nel quadro dei valori e delle forme sancite dalla Costituzione. Una siffatta impostazione importa, altresì, la difesa della giurisdizione non solo come difesa dall’erosione dell’ambito di giurisdizione posta in atto da parte di altri poteri dello Stato, ma anche come rifiuto delle tendenze che scaricano sulla magistratura compiti e funzioni che non le sono propri. È su questa stessa base, che la Magistratura è chiamata ad un’effettiva ed essenziale partecipazione alla difesa dell’ordine democratico.

         Va intransigentemente combattuto l’attacco eversivo alle istituzioni democratiche, il quale, con il metodo della violenza e del terrorismo, mira ad affievolire l’idea del consenso verso le istituzioni stesse rendendo il tessuto sociale permeabile a tentazioni autoritarie, così come deve essere continuata fermamente la lotta al fascismo, la cui condanna costituisce un valore giuridico, oltrechè morale e civile, inequivocabilmente espresso dalla dodicesima disposizione transitoria della Costituzione.

         La risposta all’attacco eversivo del terrorismo e della criminalità organizzata deve ispirarsi ad una linea politica che rifiuti la logica del ricorso a leggi eccezionali e a qualunque misura che non si uniformi al principio del pieno rispetto della persona umana. Deve piuttosto ispirarsi ad una strategia che adegui le strutture ed i mezzi, potenzi la prevenzione anche attraverso la piena attuazione della riforma penitenziaria, recuperi una maggiore professionalità degli organismi operativi, si avvalga della collaborazione fra le istituzioni  e della solidarietà partecipata di tutti i cittadini ed a qualunque livello, a cominciare dalle comunità di base, si fondi su una rinnovata tensione morale.

         A tal proposito va ribadito l’impegno del nuovo gruppo teso a coinvolgere sulla questione giustizia tutte le altre forze sociali e politiche a livello centrale e periferico, attraverso la promozione di iniziative comuni e contatti, al fine di ottenere partecipazione e solidarietà, senza le quali è inevitabile l’isolamento dell’amministrazione giudiziaria e appare evidente l’inutilità dei suoi sforzi per ridare credibilità allo Stato democratico.

         Al riguardo pur riconoscendo i numerosi inadempimenti politici nei confronti del servizio giudiziario e della magistratura, occorre rifiutare l’atteggiamento vittimistico di fuga dalle responsabilità del momento, ed affermare la necessità di una risposta che ponga in primo piano l’adempimento dei doveri istituzionali. La crisi dell’apparato giudiziario impone, infatti, e lo impone prima di tutto all’organo di autogoverno della Magistratura, di riequilibrare i rapporti fra garantismo ed esigenze del servizio; in particolare vanno elaborati ed accettati gli strumenti atti ad impedire che determinati uffici ed aree geografiche rimangano prive di magistrati e assicurare, anche attraverso i meccanismi di assegnazione di ufficio previsti dalla normativa vigente, una distribuzione dei magistrati che garantisca ovunque un servizio giudiziario proporzionato alle esigenze dei singoli settori e delle aree geografiche.

         Per raggiungere tali obbiettivi occorre che l’A.N.M. riprenda finalmente questa problematica ed inviti gli associati a non sottrarsi alla trattazione dei processi concernenti il terrorismo e la criminalità organizzata.

5. Rispetto a questa ampia tematica appare determinante il contributo che può essere dato dall’A.N.M. che, soprattutto partecipando e stimolando il dibattito in corso anche nel Paese sulla questione giustizia, è in grado di favorire un’ulteriore maturazione, a livello culturale, dello stesso ordine giudiziario. Ogni costruttivo confronto, infatti, sia pure dialetticamente, favorisce l’emergere dei valori guida, cui riferire il tentativo che ciascun giudice deve svolgere per la realizzazione della  certezza del diritto, come momento ineliminabile di un’amministrazione della giustizia coerente con i principi dello Stato democratico.

         La Costituzione accoglie e protegge l’esigenza di certezza del diritto, che si colloca come un aspetto indefettibile della garanzia di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sancita dall’articolo 2 della Costituzione e di parità di trattamento dei cittadini, enunciata dall’articolo 3 della Costituzione.

         Tuttavia non si può ignorare che nel sistema normativo voluto dal Costituente la certezza del diritto trova il suo significato più autentico nella coerenza dell’ordinamento alle norme costituzionali, largamente aperte ai valori sociali. Il che indica la necessità di introdurre nella determinazione dei contenuti dell’ordinamento canoni interpretativi diversi da quelli offerti da una logica puramente formale, in una concezione della certezza del diritto non come valore astratto, disumano e potenzialmente ingiusto, ma come permanente ricerca di soluzione del caso concreto in base ai principi della Costituzione.

         Tutto ciò impone che la Magistratura sia aperta ai problemi che si dibattono nel Paese e pronta a recepire i mutamenti che si registrano nel tessuto sociale. In tal senso deve essere promosso e favorito un dialogo della Magistratura associata non solo con i poteri dello Stato, ma anche con altri organismi portatori di interessi riferibili all’intera collettività.

6. Nel momento stesso in cui si pongono le condizioni per rifiutare ogni separatezza dell’ordine giudiziario rispetto al corpo sociale, acquista centralità l’esigenza che l’azione associativa non contraddica l’autonomia cui si deve ispirare il concreto esercizio della funzione giudiziaria. In tal senso va affermata e garantita la più rigorosa laicità della vita associativa sotto un duplice profilo. In primo luogo il pluralismo delle idee ed il libero confronto deve essere considerato come fattore positivo di una costruttiva dialettica interna, che, come tale, deve rifiutare la tendenza ad una strumentale cristallizzazione delle ideologie della corrente. E’ necessario, soprattutto sul terreno dei problemi concreti, che il confronto sia ampio e non irrigidito in schemi prefissati. Resta, infatti, ferma la validità di un dialogo che matura ed arricchisce nella costruttiva convivenza fra persone di matrice ideologica diversa, accomunate, peraltro, in un’identica visione della funzione che la giustizia deve oggi svolgere nel Paese. In secondo luogo si deve escludere qualsiasi pericolo di identificazione dell’azione associativa con le forze politiche e con altri centri di potere, che minerebbero la stessa credibilità della funzione giurisdizionale. Per  questo, ogni attività associativa dovrà dare tangibile prova della propria autonomia anche attraverso la pubblicazione di un chiaro e rigoroso rendiconto.

         L’indipendenza dei magistrati nell’esercizio della loro funzione deve, peraltro, essere garantita anche rispetto alla stessa azione associativa. In tal senso va negata la legittimità di ogni critica e presa di posizione di gruppi di magistrati in ordine a procedimenti e, comunque, atti di giurisdizione, che, per modi, tempi ed altre circostanze, possa risultare condizionante di specifiche decisioni giudiziarie. Manifestazioni di adesione e contrasto possono costituire, infatti, un sicuro attentato all’indipendenza del magistrato nell’esercizio della funzione, per l’insidiosità di un’ingerenza proveniente dallo stesso interno dell’ordine giudiziario. Inoltre va posto in evidenza che l’interferenza di gruppi associativi finisce con il porsi come fattore di disgregazione polarizzando la dialettica su posizioni aprioristicamente contrapposte e, perciò, togliendole qualsiasi costruttivitàdelle forze sociali e del P.

         Per quello che concerne i singoli, tanto il rapporto con i partiti politici ed i gruppi sociali, quanto l’atteggiamento verso i procedimenti in corso, non può trovare limiti diversi da quelli inerenti all’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti. Non si può tuttavia non porre in risalto come anche per il singolo vi sia un’esigenza di moderazione nel comportamento che, seppure difficilmente può essere espressa attraverso specifiche regole deontologiche, necessariamente finisce con influire sulla posizione del singolo nell’attività associativa.

7. Precisati i criteri cui si deve attenere l’attività associativa, occorre individuare le modalità con cui la stessa deve svolgersi. Innanzitutto va perseguito un confronto con il Parlamento, il Governo e le forze politiche, che deve manifestarsi nel più ampio contesto di un generale dibattito delle forze sociali e del Paese sui problemi della giustizia. Ed è appunto nella sensibilizzazione dell’intero corpo sociale sulla questione giustizia che va individuato l’obbiettivo primario, oggi, dell’azione associativa. Questo obbiettivo va perseguito mediante lo sviluppo dell’impegno culturale dell’A.N.M., che deve creare le condizioni ed utilizzare quelle che via via si presentano per sottoporre all’attenzione comune i temi che attengono alla giurisdizione, segnalando anche proposte, elaborate il più possibile con il concorso di tutte le componenti della Magistratura. È necessario, però, che tutto questo non si esaurisca in sterili dibattiti. L’A.N.M., ben più che in passato, deve agire concretamente e con decisione per ottenere che il lavoro dei magistrati si svolga in condizioni consone alla funzione e possa risultare realmente produttivo per la collettività, anche grazie alla dotazione degli ausiliari e di tutti i mezzi materiali indispensabili.

         Ma un rapporto dialettico deve essere ripristinato anche con i Consigli Giudiziari e con il Consiglio Superiore della Magistratura, respingendo quella confusione di ruoli verificatasi soprattutto di recente. In tal senso, anzi, è opportuno non solo fissare l’incompatibilità fra cariche associative e partecipazione agli organi indicati, anche nelle posizioni ausiliarie, ma inoltre stabilire l’impossibilità di partecipare come candidati alle elezioni a detti organi per coloro che negli ultimi anni abbiano ricoperto cariche associative a livello sezionale o nazionale.

8.  L’Azione associativa deve muoversi nella prospettiva di tutelare l’indipendenza e l’autonomia dell’ordine giudiziario come valori elevati al rango di principi costituzionali a tutela dei cittadini piuttosto che dei singoli magistrati in una precisa concessione della giustizia come servizio sociale. La particolare posizione costituzionale della magistratura, mentre impone al Governo ed al Parlamento di provvedere con caratteri di priorità ad ogni problema del settore, impegna l’A.N.M. ad agire con la più grande responsabilità avendo cura di armonizzare gli interessi dei magistrati con quelli generali del Paese. In questo quadro gli obbiettivi posti dall’azione associativa si pongono su quattro livelli: a) culturale; b) deontologico; c) riformatore; d) sindacale. Queste finalità non vanno considerate atomisticamente, in quanto solo dall’armonizzazione delle stesse consegue il nuovo modello ed il nuovo ruolo del giudice. La prima è, e deve considerarsi, una finalità essenziale, che non può lasciarsi a pochi anche se significativi progressi. È compito dell’A.N.M. promuovere e favorire lo sviluppo di un’attività culturale su alcuni temi di fondo quali il ruolo del giudice, la sua professionalità più aderente alle necessità della società, i rapporti fra il giudice e la società. Il richiamo alla professionalità del giudice va sviluppata sia con riferimento all’ingresso in magistratura, alla formazione dell’uditore, all’addestramento professionale, ai successivi aggiornamenti ed ai correlativi accertamenti, anche con riguardo alla responsabilità del magistrato.

         L’elaborazione di una deontologia associativa e professionale costituisce un altro dei compiti specifici dell’A.N.M., che va realizzato secondo le linee tracciate in precedenza. In particolare, in ordine alla qualificazione professionale, la stessa non può più, come si è fatto finora, essere affidata all’iniziativa dei singoli. Stante la pari dignità di tutte le funzioni giurisdizionali, che non giustifica una selezione di tipo carrieristico, gli organi istituzionalmente preposti al governo della magistratura devono programmare ed attuare un sistema permanente di qualificazione professionale dell’intero ordine giudiziario. Tale esigenza, del resto, è resa ancor oggi più pressante dal progressivo ampliamento dei compiti affidati alla magistratura e dal rapido mutare del contesto normativo in cui la medesima deve agire.

         Per quanto attiene all’attività riformatrice, è compito dell’A.N.M. di collaborare alla formazione della legislazione processuale e sostanziale di maggiore importanza. In tema poi di ordinamento giudiziario l’A.N.M. deve rivendicare il proprio ruolo di interlocutrice insostituibile.

         L’attività sindacale, infine, fa parte a pieno titolo dei compiti essenziali dell’A.N.M.: deve avere ad oggetto, oltre al trattamento economico, quello normativo ed in generale la ferma tutela delle condizioni di lavoro in funzione del servizio che deve essere reso ai cittadini ed alla collettività. È erroneo considerare quest’ultimo aspetto come facente parte di un’ottica chiusa e corporativa. Il livello del trattamento economico e la sua dipendenza dalle scelte dell’esecutivo sono una misura non discutibile del reale atteggiamento degli altri poteri dello Stato verso l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Ecco perché appare indifferibile un sistema di rivalutazione periodica delle retribuzioni secondo parametri oggettivi predeterminati.

9. L’indipendenza, tanto dagli altri poteri dello Stato quanto da ogni centro di potere che si manifesti nella società moderna, deve riguardare non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso, ma ogni singolo giudice, perché a ciascuno è affidata la funzione di giudicare, di promuovere e tutelare i diritti e le personalità dei cittadini. Ecco perché le garanzie dello stato giuridico vanno intese non come privilegi di casta, ma come strumenti finalizzati all’attuazione di tali compiti. Sono questi motivi che rendono necessaria una profonda riforma dell’ordine giudiziario, che tenga anche presente l’esigenza di razionalizzare l’amministrazione della giustizia.

Giudice onorario di base.

         Appare ormai indilazionabile, in relazione al crescente incremento della domanda di giustizia, l’istituzione, in numero e con competenze adeguate, di un giudice onorario di base, unica alternativa possibile ad un non realizzabile aumento del ruolo organico della magistratura togata.

         L’imminente ampia depenalizzazione rende non più attuale il problema dell’attribuzione di competenze in materia penale, mentre in materia civile semplicità di forme e possibilità di evitare la necessità della difesa tecnica consigliano il ricorso al giudizio di equità.

Giudice monocratico di prima istanza.

         Un più ragionevole impiego delle risorse umane e materiali impone l’attuazione del giudice monocratico di prima istanza in materia civile e, nei limiti in cui oggi è praticabile, nel settore penale. L’organo collegiale dovrebbe essere mantenuto sia per i casi di partecipazione popolare o laica, già previsti, sia per la trattazione di alcune limitate materie e per i provvedimenti attinenti alla libertà del cittadino.

Pubblico Ministero.

         L’istituzione del giudice monocratico di prima istanza ed il conseguente concentrarsi di tutta l’iniziativa penale presso il Pubblico Ministero rende ancora più indispensabile che, anche in attuazione del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale, sia attuata l’eliminazione di qualsiasi incidenza gerarchica nelle funzioni di Pubblico Ministero, ponendo a carico di ogni componente dell’ufficio l’obbligo di esercitare l’azione penale e demandando al dirigente di rimuovere le inerzie e promuovere il coordinamento necessario. Inoltre non può essere differita la concreta realizzazione del principio di diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte del Pubblico Ministero.

Direzione degli uffici.

         La democratizzazione dell’ordine giudiziario richiede che sia attuato un principio di temporaneità degli incarichi direttivi, seppure con una possibilità di una sola riconferma. Ulteriori aspetti della professionalità attengono al conferimento degli uffici direttivi ed ai tramutamenti ordinari, pure essi da effettuarsi secondo criteri di professionalità. Va ribadito, comunque, che il conferimento di incarichi direttivi e i tramutamenti devono essere sottratti a qualunque logica clientelare o di lottizzazione.

Consigli Giudiziari.

         Per tali organi appare indispensabile: a) una diversa e più razionale collocazione territoriale; b) la composizione con il sistema proporzionale con esclusione dei membri laici; c) un ampiamento delle funzioni con riguardo: alla formazione delle tabelle, ai criteri di assegnazione dei processi, alle applicazioni, all’istruttoria dei procedimenti disciplinari, alla gestione delle risorse economiche, alla collaborazione con gli enti locali, alla vigilanza e sorveglianza dei magistrati; d) l’istituzione di un organo composto da rappresentanti del Consiglio Giudiziario nel Consiglio Regionale che si occupi dei problemi inerenti ai servizi, anche sociali, di supporto.

Cassazione.

         Ferma restando la necessità di potenziare l’efficienza professionale dell’organo, va favorito, sia pure a domanda degli interessati, l’avvicendamento; mentre al tempo stesso deve essere data piena attuazione al principio costituzionale che vede l’inserimento dei componenti laici.

Abolizione della carriera ed intercambiabilità delle funzioni.

         I principi della temporaneità degli incarichi direttivi e la rotazione in Cassazione implicano che sia attuato il definitivo abbattimento della carriera, con abolizione delle qualifiche e possibilità che il magistrato torni ad esercitare funzioni di grado inferiore, in armonia, del resto, con il dettato costituzionale, secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni.

Reclutamento e qualificazione dei magistrati.

         L’abbattimento della carriera e la piena intercambiabilità delle funzioni comportano la necessità di una riforma del sistema del reclutamento e di formazione dei magistrati, che garantisca alla collettività l’affidamento delle funzioni giurisdizionali solo a soggetti particolarmente idonei.

Responsabilità disciplinare.

         È indispensabile una precisa tipizzazione degli illeciti disciplinare, che rappresenti un chiaro quadro di riferimento per il magistrato e che, al tempo stesso, garantisca alla collettività il corretto esercizio della funzione. Deve essere esclusa la responsabilità disciplinare in ipotesi di esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Quanto al procedimento disciplinare è necessario che siano previsti: la prescrittibilità dell’illecito disciplinare e l’obbligatorietà dell’azione disciplinare.

Incompatibilità di sede.

         Il secondo comma dell’art. 2 della legge sulle guarentigie, già prestatosi ad abusi, deve essere abrogato, mentre vanno tipizzate ed inquadrate, nel più vasto tema delle incompatibilità, le situazioni non riferibili ad un comportamento volontario del magistrato, e quindi non riconducibili ad ipotesi di responsabilità disciplinare, che rendano assolutamente incompatibile con il prestigio dell’ordine giudiziario la permanenza del magistrato nell’ufficio o nella sede occupata.

10. Perché la giustizia possa adempiere alla propria funzione è necessario che la medesima abbia una reale ed effettiva possibilità di svolgimento, che richiede una normativa processuale ed una strumentazione materiale adeguata. In tal senso, accanto all’indilazionabile riforma dei codici di rito ed alla previsione di istituti appositi per la tutela dei non abbienti, è indispensabile un potenziamento delle strutture materiali, quale supporto ineliminabile per l’effettività della funzione giurisdizionale.

         L’esperienza di altri paesi dimostra che non si può fare a meno, in materia, di un’organica programmazione di tutti gli interventi che interessano la giustizia. Programmazione che può attuarsi solo con l’istituzione di una struttura unitaria di direzione che coordini ed armonizzi le iniziative di tutti gli enti comunque interessati alla materia. In tal modo appare maggiore e più concreta la possibilità di dare coerente soluzione ai problemi dell’edilizia giudiziaria, di quella carceraria e dei servizi sociali di supporto. Con riguardo, poi, all’attività del singolo magistrato, le capacità operative dello stesso possono essere massimamente valorizzate solo attraverso il cosiddetto ufficio del giudice.