e. Il Pubblico Ministero

Profili programmatici

Dovere del CSM e scegliere il migliore Dirigente; diritto dei magistrati e avere un buon Capo dell’Ufficio.

L’orientamento di fondo di Unità per la Costituzione è stato finora e resterà, innanzitutto, quello di preservare, quale bene prezioso e quale irrinunciabile presidio di civiltà giuridica, l’unita dell’ordine giudiziario e di continuare, perciò, a considerare la funzione requirente come parte essenziale dell’azione giudiziaria del Paese. Non si tratta di un obiettivo da raggiungere, ma di una conquista da difendere e da mantenere inalterata nella sua intima sostanza, ravvisabile nella necessità di ravvivare nei magistrati requirenti quella cultura della giurisdizione che solo una gestione costituzionale unitaria delle loro carriere, rispetto a quelle dei magistrati giudicanti, è in grado di assicurare.

Unità per la Costituzione si impegna a orientare il proprio operato nella direzione di rafforzare ulteriormente tra i magistrati in servizio il senso di appartenenza a una casa comune.

L’assetto organizzativo delle Procure è fondato sulla normativa primaria del decreto legislativo n. 106/2006 e su quella secondaria delle circolari del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009.

I principi di tali circolari, interpretando costituzionalmente la normativa primaria, hanno indicato i metodi attraverso i quali si devono atteggiare i poteri dei Capi degli Uffici, con particolare attenzione ai rapporti con i sostituti e alla sfera di liberta e discrezionalità che la legge a questi assegna.

Le indicazioni che fissano i parametri organizzativi cui il procuratore deve attenersi sono strettamente connesse alla garanzie di autonomia che la Costituzione riserva a ogni Magistrato che svolge il ruolo di pubblico ministero.

Il prossimo CSM dovrà proseguire l’iniziativa di delineare e mettere a disposizione degli uffici linee guida che, evitando ogni appiattimento delle scelte e ogni conformismo interpretativo, valorizzino scelte organizzative in grado di bilanciare l’indispensabile potere di coordinamento e di iniziativa penale con l’indipendenza del singolo magistrato.

In questa prospettiva, il “potere” del Procuratore non può intendersi in senso autocratico come imposizione di decisioni, ma come momento essenziale di direzione e coordinamento di un lavoro che non può che esser collettivo. Un ufficio plurale in cui il dirigente sia un coordinatore in grado di indirizzare e favorire una gestione dell’ufficio condivisa e partecipata, cui consegua la piena responsabilizzazione del sostituto nelle scelte processuali e nelle corrispondenti responsabilità per gli esiti conseguenti.

E’ necessaria una figura di Procuratore capace di un uso del proprio potere finalizzato a stimolare la cooperazione e non chiuso nella somministrazione di direttive, in grado di governare le situazioni di conflittualità, tentando una composizione delle divergenze e che, verso l’esterno, renda leggibili le scelte adottate sì da tutelare il prestigio e l’immagine di indipendenza dell’ufficio.

Il CSM potrà prospettare una linea di tendenza che permetta che uffici di dimensioni analoghe abbiano, nel rispetto delle peculiarità distintive, assetti simili. La previsione normativa che impone ai Procuratori di trasmettere al CSM i progetti organizzativi viene incontro non solo alle esigenze di omogeneità investigativa ma anche a quelle di specializzazione professionale che, attraverso una maggiore ma più equilibrata competenza, consentirà di meglio documentare – ai fini previsti dalle norme di ordinamento giudiziario – la professionalità dei magistrati.

La responsabilizzazione dei singoli Magistrati e lo stimolo a esercitare capacità organizzative deve indurre a rivendicare la creazione di un “Ufficiò del P.M.”.

Infine, un’approfondita riflessione andrà svolta sull’applicazione e sulle “potenzialità” della previsione contenuta nell’art. 6 D. Lgs. 106/2006 che affida al PG presso la Corte d’Appello un penetrante potere di vigilanza sull’attività dei Procu1atori della Repubblica che spazia dal corretto e uniforme esercizio dell’azione penale al rispetto delle norme sul giusto processo e arriva fino alla verifica dell’organizzazione degli uffici.

Ulteriore aspetto meritevole di approfondimento è costituito dalla procedura di assegnazione dei sostituti alla DDA, ancora disciplinata sulla base della normativa secondaria anteriore al D. Lgs. 106/2006. Da ultimo, il CSM non potrà ignorare la situazione e le problematiche degli uffici impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Anche su questo fronte occorre riuscire a far comprendere l’indispensabile legame tra il ruolo della magistratura e il recupero della dignità dello Stato in alcune zone del Paese: una prima iniziativa concreta potrà essere costituita dalla costituzione di un Osservatorio permanente,  interno al CSM, sul contrasto alla criminalità organizzata nelle cui competenze potrebbero rientrare non solo le questioni di natura giuridico-organizzativa ma anche quelle che coinvolgono la tutela della sicurezza, in generale, dei magistrati.

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