h. La responsabilità disciplinare

Profili programmatici

La nuova disciplina della responsabilità disciplinare ha costituito una delle tante “sfide” accettate dalla magistratura i cui “positivi” risultati non vengono percepiti, con sbalorditive prese di posizione, non solo da pane dell’opinione pubblica ma anche dagli addetti ai lavori.

La “positività” del risultato dal punto di vista dell’intero sistema consiste nella grande attenzione che si è aperta verso un settore dell’ordinamento, finora poco conosciuto, e sulla necessaria considerazione della estrema rilevanza che i profili deontologici e disciplinari della condotta giudiziaria ed extragiudiziaria del magistrato rivestono per la credibilità e la stessa legittimazione dell’intero ordine giudiziario.

Non può, peraltro, negarsi che ,da un lato, la recente giurisprudenza disciplinare pone in evidenza il tema della forse eccessiva “esemplarità” di alcune decisioni e, dall’altro, l’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare pone il problema della difficile percezione del sottile discrimine tra le responsabilità personali e individuali del singolo magistrato e le perniciose conseguenze delle condizioni oggettive dell’ufficio in cui egli opera.

Il Consiglio deve impegnarsi a promuovere un’ampia riflessione che, partendo da un serio monitoraggio sui risultati e sulle eventuali criticità del sistema (a partire da una migliore conformazione delle misure cautelari), possa evidenziare i profili di necessario coordinamento tra attività della Sezione Disciplinare, altre attribuzioni del Consiglio, prerogative dei titolari dell’azione disciplinare e corretto e sereno esercizio della funzione giurisdizionale.

Attenzione andrà rivolta per realizzare forme di conoscibilità dei precedenti disciplinari, non solo superando le problematiche di accessibilità dell’apposita sezione dell’archivio informaticoitalgiureweb, ma anche attraverso forme d’informazione sull’attività di valutazione pre-disciplinare delle condotte di astratta rilevanza disciplinare per le quali si sia pervenuti a provvedimenti di archiviazione.

Opportuna appare anche una riflessione che coordini le verifiche di produttività e dei tempi di deposito dei provvedimenti con l’inizio di eventuali procedimenti disciplinari, in modo da coinvolgere una valutazione preventiva affidata ai direttivi e semidirettivi evitando anticipate espiazioni delle pene destinate a concludersi con “l’assoluzione” del “presunto colpevole” .

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