Incompatibilità dei MOT alle funzioni di GIP/GUP

Risposta a quesito del 20 maggio 2015

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 maggio 2015, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota prot.n. 368 (in data 16 febbraio 2015) a firma del Presidente del Tribunale di …, avente ad oggetto un quesito in materia di assegnazione dei MOT alle funzioni GIP/GUP, osserva quanto segue.Il Presidente del Tribunale di … ha formulato il seguente quesito:“In relazione all’art. 1 Legge 31 ottobre 2011 n. 187, in base a cui ai MOT di prima nomina non sono attribuibili funzioni di GIP/GUP e monocratico penale proveniente da udienza preliminare, si chiede alle SS.VV. se possa essere concessa una deroga nel caso di tribunali quale il nostro ove:

1. la sede non sia stata richiesta in più di tre interpelli ordinari;

2. solo quattro dei magistrati presenti (tra cui presidente e presidente di sezione) abbiano superato la 1° valutazione di professionalità (tra l’altro la presidente di sezione ha svolto in passato funzioni di GIP/GUP per cui si creano incompatibilità con il dibattimento);

3. durante i periodi feriali, essendo ovviamente alcuni dei quattro magistrati in ferie, si creano ulteriori occasioni di incompatibilità:

4. gli altri magistrati di questo Tribunale sono tutti MOT i quali, nella maggior parte dei casi, non appena raggiungono la prima professionalità, con conseguente possibilità di svolgere le funzioni di cui sopra, chiedono ed ottengono il trasferimento;

5. i divieti della Legge di cui sopra di fatto rendono estremamente difficoltosa lafunzionalità del Tribunale”.

La materia oggetto del quesito è disciplinata dal paragrafo 39 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014 – 2016 che prevede:

“39.4 – Ai magistrati entrati nell’Ordine giudiziario successivamente al 31 luglio 2007 si applica la disposizione di cui all’art. 13 del D.Lvo n. 160 del 2006, salve le deroghe di cui all’art.7 bis, comma 2 quinquies dell’Ordinamento giudiziario ed all’art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L 15 luglio 2011, n. 111.

39.5 I magistrati entrati nell’Ordine giudiziario prima del 31 luglio 2007 e che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità non possono essere destinati, salvo che già svolgessero le relative funzioni o ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate:

1. allo svolgimento di funzioni monocratiche penali;

2. allo svolgimento di funzioni GIP/GUP”.

L’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, a sua volta dispone che: “I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità”.Dalle richiamate disposizioni normative si evince chiaramente che i magistrati ordinari possono essere destinati a svolgere funzioni di GIP/GUP soltanto dopo la I° valutazione di professionalità e purché abbiano svolto per due anni le funzioni di giudice del dibattimento; soltanto quest’ultimo requisito appare derogabile per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio.Inoltre, i magistrati entrati in servizio prima del 31 luglio 2007 e che non hanno ancora conseguito la I valutazione di professionalità, possono essere destinati alle funzioni GIP/GUP nei seguenti casi:

1. per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamenteindicate e congruamente motivate;

2. quando già svolgevano le funzioni di GIP/GUP

Appare evidente, pertanto, che le situazioni indicate dal Presidente del Tribunale di … non possono giustificare, di per sé, la deroga richiesta”.

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