La funzione nomofilattica al crocevia dell’usura sopravvenuta: brevi note a margine di Cass. Civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, 24675

di Simone Alecci

Sommario: 1. Buona fede in senso oggettivo e stadio esecutivo del rapporto: la chiave di lettura adottata dalla Sezioni Unite. 2. Giudizio di usurarietà e tempo dell’adempimento sul crinale rimediale. 3. Tra invenzione ed interpretazione: la rimodulazione dell’equilibrio negoziale conseguente allo scrutinio positivo di usurarietà.

1. Le Sezioni Unite, attingendo ad un apprezzabile nitore argomentativo, diradano definitivamente la coltre di equivocità che alcune recenti pronunce[1] avevano condensato sul viscoso crinale della cd. usura sopravvenuta[2].

Il principio di diritto scandito dalla Suprema Corte a corollario di un’impalcatura motivazionale tanto compatta (in piena aderenza ai dettami “canziani”) quanto adamantina nei suoi snodi analitici non esibisce alcuna crepa nella sua componente illocutiva, laddove stabilisce inequivocabilmente che, nell’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superasse nel corso del rapporto contrattuale la soglia usuraria  individuata sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 108 del 1996, non affiorerebbero né la nullità né l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso stipulata anteriormente all’entrata in vigore dell’evocato ordito normativo o della clausola pattuita successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della conclusione del regolamento negoziale.

Il precipitato dell’assunto enunciato dai giudici di legittimità esclude recisamente che la pretesa da parte del mutuante di riscuotere gli interessi secondo la misura validamente concordata possa quindi considerarsi, in virtù del sopraggiunto superamento di tale soglia, collidente con la clausola generale di buona fede che permea lo stadio esecutivo della vicenda contrattuale.

L’approdo ermeneutico appena illustrato, a prescindere dalla sua opinabilità sul piano dogmatico, rappresenta il frutto di una puntuale nonché analitica confutazione degli argomenti addotti dal formante dottrinale e dal fronte giurisprudenziale a sostegno della rilevanza fenomenica della cd. usura sopravvenuta.

Alla tesi per la quale la pattuizione di interessi eccedenti la soglia legale sarebbe suscettibile di sanzione soltanto in prospettiva penale nonché, attraverso la disposizione iugulatoria di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., entro il perimetro del contatto di mutuo le Sezioni Unite muovono un rilievo di indubbia pregnanza sistematica, nella misura in cui rimarcano che la disposizione di interpretazione autentica delineata dall’art. 1, comma 1, del d.l. 394 del 2000 rappresenterebbe una sponda normativa imprescindibile per una ortodossa rilevazione del fenomeno usurario.

In altri termini, dalla visuale delle Sezioni Unite non potrebbe concepirsi la ricorrenza di un illecito civile al di fuori dei binari tracciati dall’art. 644 c.p. (come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 394 del 2000), e ciò in quanto le disposizioni di legge diverse da quest’ultima, lungi dal tratteggiare un divieto di incamerare o di farsi promettere interessi ovvero altri vantaggi usurari, rinviano alle ondulazioni della stessa norma penale, così come integrata dalla legge 108/1996.

L’iter logico-sistematico scandito dal tessuto motivazionale si lascia particolarmente apprezzare per la sua intrinseca coerenza, se non altro perché ribadisce l’ovvietà di un dato troppo spesso obliterato nelle dissertazioni affastellatesi nell’arco dell’ultimo decennio, e cioè che il giudizio di usurarietà non può prescindere dalla sponda rappresentata dall’art. 644 c.p., che impone – proprio attraverso la lente costituita dalla norma di interpretazione autenica di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 394 del 2000 – di polarizzare lo sguardo sul momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal tempo del rispettivo pagamento o, più correttamente, della rispettiva maturazione[3].

Se è innegabile, infatti, che l’orizzonte problematico relativo al dato materiale di rilevanza usuraria non può certo arenarsi, per sua stessa natura, alla fase genetica del vincolo contrattuale sul quale attecchisce[4] e che, per tale ragione, non possono non assumere rilievo – quantomeno nell’alveo della ragionevolezza o del buon senso –  le dinamiche inerenti allo stadio esecutivo del rapporto, è d’altra parte indubitabile che, al cospetto di una simile norma di interpretazione autentica (che, per quanto esecrabile nel suo sostrato ideologico, persegue comunque l’obiettivo di tutelare il mercato del credito anche al prezzo di indulgere in appetiti rimediali alquanto rigidi), la soluzione al quesito posto dall’ordinanza di remissione non avrebbe potuto essere di segno differente.

La convinta adesione all’approdo raggiunto dalle Sezioni Unite non deve certamente far perdere di vista né sminuire i connotati di fluidità e di incandescenza connaturati alla definizione stessa di interesse che, già nelle pagine del pamphlet benthamiamo “Defence of Usury” (e, dunque, ben tre lustri prima della promulgazione del codice napoleonico), evocano l’idea del “reddito” e, conseguentemente, del frutto civile, inteso alla stregua di ciò che ritorna giorno per giorno (art. 821, comma 3, c.c.)dal capitale[5].

Si tratta, semmai, di riconoscere l’insostenibilità, sul versante logico ancor prima che tassonomico, della tesi che limita l’efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale ed a quella civile della gratuità del mutuo, atteso che il giudizio di usurarietà di un tasso di interesse non può mai prescindere dall’art. 644 c.p., così come decifrato alla luce dell’art. 1, comma 1, del d.l. 394/2000.

2. Non v’è dubbio, del resto, che tentare di dilatare il perimetro di rilevanza usuraria dei tassi – che sono stati convenuti e poi applicati – sino ai successivi periodi di svolgimento del rapporto contrattuale[6] espone inevitabilmente al rischio di obliterare l’inequivoco tenore dell’ordito normativo di interpretazione autentica che, uscito indenne dallo scrutinio di costituzionalità, la Suprema Corte non ha ritenuto opportuno offuscare nemmeno dinanzi alla tentata valorizzazione della clausola generale di buona fede in executivis.

Ed invero, pur rimarcando che il principio di correttezza e la clausola di buona fede in senso oggettivo impongono a ciascuno dei contraenti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altro (con tutto ciò che ne deriva sul fronte delle interazioni tra Leistungsinteresse e Schutzinteresse), le Sezioni Unite avvertono l’esigenza di puntualizzare che la violazione di tale canone non è riscontrabile nell’esercizio in sé e per sé dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nell’estrinsecazione concreta delle modalità di esercizio di tali diritti, il che disinnesca ammirevolmente l’equivoco[7] insito in quella improvvida “costituzionalizzazione” delle regole del giudizio civile che, sulla scia di un dovere di solidarietà dagli incerti confini, tende sovente ad enucleare dal dettato normativo soluzioni o meccanismi rimediali del tutto avulsi dallo spirito della legge.

L’asserita insostenibilità sul piano dogmatico del fenomeno dell’usura sopravvenuta (acquisizione cui la giurisprudenza penale è pervenuta da tempo, sia pur adottando il costrutto della fattispecie a consumazione prolungata o frazionata che nulla ha che vedere però – a scanso di equivoci e come chiarito da Cass. Pen., 5 novembre 2008, n. 45361 nonché da Cass. Pen., 16 gennaio 2013, n. 8353- con la diversa operazione di misurazione dell’usurarietà) reca con sé almeno un paio di rischiaranti corollari.

Per un verso, essa determina il (si auspica) definitivo smascheramento di un contenitore categoriale, quale è quello della “nullità sopravvenuta”, privo di qualsivoglia consistenza sistematica. Non è casuale, infatti, che, rispolverando quanto impeccabilmente chiosato in tempi ben più risalenti[8], emerga incontestabilmente che il concetto stesso di nullità successiva e/o sopravvenuta non può che incidere sull’efficacia (e non già sulla validità) del negozio cui si riferisce.

Ragionare in termini differenti, invero, equivarrebbe non solo a rimettere in discussione tutto il quadro della patologia negoziale, ma anche ad omettere di considerare che il ciclo di formazione dell’atto e quello di esecuzione dell’effetto esprimono stadi negoziali irriducibili ad un comune denominatore, non potendo avere inizio il secondo se non quando si è esaurito il primo[9].

Per altro verso, essa rivela la fragilità della soluzione rappresentata dal meccanismo di sostituzione automatica delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1339 c.c., da molti interpreti censurata sia sul crinale strutturale che sul piano funzionale.

E difatti tale grimaldello rimediale risulterebbe privo, da un lato, di una norma che provveda alla sostituzione di diritto della pattuizione usuraria e, dall’altro, dell’individuazione di un’ipotetica volontà in tal senso dei contraenti (che rievocherebbe i lineamenti funzionali della conversione), a tacere del fatto, inoltre, che ricondurre il valore aritmetico della clausola inficiata dall’usura sopravvenuta al limite consentito dalla legge (oppure a quello rappresentato dal tasso globale medio dell’operazione negoziale) equivarrebbe a rendere inutile per il creditore la scelta di tenere un comportamento virtuoso nei confronti del debitore, finendo così, paradossalmente, per incoraggiarne contegni improntati all’opportunismo[10].

3. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite si dimostra tutt’altro che irrispettoso del tessuto normativo allestito dal legislatore per soppesare l’usurarietà dei tassi di interesse pattuiti prima dell’entrata in vigore della l. n. 108 del 1996 e di quelli convenuti successivamente in misura ab origine non superiore alla soglia legale.

Nell’epoca della legalità pos-moderna[11] è senz’altro innegabile che al giudice – soprattutto nel settore civile – sia richiesto di non cedere alla tentazione della legolatrìa e, dunque, di non sottrarsi al dovere di mediare tra legge vecchia ed il nuovo che ribolle nel vivo del tessuto sociale [12]; è pur vero, tuttavia, che essere inventore (nell’accezione originaria del termine)ed interprete non può sublimare – e di questo sembrano avvedersi le stesse Sezioni Unite – in una obliterazione dell’ordito normativo che, per quanto censurabile e deprecabile sul piano ideologico, non può certamente essere disarticolato in via surretizia dal formante giurisprudenziale.

L’unico profilo di friabilità dell’iter logico-giuridico dipanato dai giudici di legittimità sembrerebbe condensarsi sulla questione dell’eventuale violazione del canone di buona fede “nelle particolari modalità di esercizio del diritto nella fase esecutiva del regolamento negoziale”.

Non appare, invero, alquanto chiara la portata di tale inciso, la cui caratura sibillina pare rievochi quella sfoggiata da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, laddove sancisce l’estraneità al raggio applicativo della norma di interpretazione autentica gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mututatario secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali.

Nel solco di tale silenzio argomentivo si potrebbe postulare[13] che il sopravvenuto superamento del tasso soglia, scalfendo la funzione negoziale dell’atto, legitimerebbe il debitore ad invocare quantomeno una tutela di stampo risarcitorio, a maggior ragione nell’ipotesi in cui il comportamento del creditore si rivelasse in concreto – e con riferimento a precise modalità di esercizio dei suoi diritti – difforme dal canone di buona fede (come potrebbe darsi, del resto, qualora quest’ultimo non ponesse rimedio al sopravvenuto superamento della soglia tramite l’applicazione di apposite clausole di salvaguardia o di cimatura).

Non v’è chi non veda, del resto, che al momento della pattuizione il creditore è senza dubbio a conoscenza dell’eventuale usurarietà del tasso convenuto, mentre per il futuro egli stesso non può che rimettersi, sia pur entro gli steccati di una condotta che sia improntata a correttezza, alle imprevedibili fluttuazioni del mercato.

Tale prospettiva rimediale possiede il pregio di rivelarsi senz’altro meno sdrucciolevole di quelle che, sulla falsariga di quanto delineato dall’art. 1384 c.c. in tema di riduzione della penale[14], richiedono un intervento giudiziale sul programma contrattuale difficilmente conciliabile con una dimensione – quale è quella delle soglie usurarie – dalle venature squisitamente oggettive, in quanto tale irriducibile a criteri di rimodulazione dell’equilibrio negoziale incentrati sull’interesse del creditore all’adempimento[15].

E, d’altra parte, come è stato limpidamente illustrato[16], l’essenza dell’intervento riduttivo giudiziale, riannodandosi al pressuposto della meritevole conservazione dell’assetto negoziale, finirebbe per evocare un dispositivo rimediale assai blando per fronteggiare una condotta che sul fronte penalistico risulta, invece, sanzionata con spiccato vigore punitivo.

A tal proposito è, peraltro, appena il caso di osservare che la stessa allusione al meccanismo delineato dall’art. 1384 c.c. è stata caldeggiata da interpreti favorevoli non soltanto all’idea di un insostenibile “doppio binario rimediale” per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori (sulla scia di una bipartizione che non trova alcuna corrispondenza nella disciplina sull’usura), ma anche ad una sostanziale immunità di questi ultimi dal perimetro di rilevanza usuraria[17].


[1] nel novero delle quali spiccano Cass. Civ., 11 gennaio 2013, n. 602 nonché Cass. Civ., 12 aprile 2017, n. 9405.

[2] Cfr., in chiave sinottica, F. GAZZONI, Usura sopravvenuta e tutela del debitore, in Riv. Not., 2000, 1447; F. DI MARZIO, Il trattamento dell’usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi, in Giust. Civ., 2000, 3099; A. DOLMETTA, Al vaglio delle Sezioni Unite l’usura sopravvenuta, in ilcaso.it, 2017, 1; G. GUARINA, L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta, in Dir. Civ. Cont., 15 marzo 2017

[3] significante ben più idoneo, sulla scia delle intramontabili costruzioni dogmatiche di M. LIBERTINI, Interessi (Voce), in Enc. Dir., Milano, 1972, XXII, 20 e P. BARCELLONA, Frutti (Voce), in  Enc. Dir., Milano, 1969, XVIII, 205,  a cogliere l’inestricabile connubio tra il concetto di interesse e quello di frutto civile, ossia ciò che si ritrae da un bene quale corrispettivo del godimento che altri ne abbia

[4] Cfr., per tale ordine di considerazioni, A. DOLMETTA, Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta, in ilcaso.it, 2014, 1.

[5] V., sul punto, le fertili osservazioni di T. DALLA MASSARA, Obbligazioni pecuniarie, Padova, 2012, 301 nonché O.T. SCOZZAFAVA, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001, 39

[6] così come ventilato da A. DOLMETTA, La Cassazione e l’usura sopravvenuta, in ildirittobancario.it, 2017, 2.

[7] a più riprese denunciato da F. PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorretteIpotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato, in Europa e dir. priv., 2010, 1173 e, più recentemente, ID., Usura e interessi, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso (a cura di G. D’Amico), Torino, 2016, 135.

[8] Si allude, in particolare, a R. TOMMASINI, Nullità (Voce) Dir. Priv., in Enc. Dir., Milano, 1978, XXIII, 22.

[9] Cfr. DE LA PRADELLE, Les conflits de lois en matière de nullités, Paris, 1967, 31 nonché A. FALZEA, La condizione e gli elementi del negozio giuridico,  Milano, 1979, 47.

[10] Cfr., a tal riguardo, le calzanti considerazioni di A. DOLMETTA, Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta, cit., 8 nonché di G. GUARINA, L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta, cit.

[11] mutuando il felice sintagma di P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Bari- Roma, 2017, 12.

[12] Cfr. altresì le dense pagine di R. CONTI, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, 37.

[13] prendendo le mosse da quanto osservato da R. ALESSI, La disciplina generale del contratto, Torino, 2017, 487 (sia pur con riguardo ai contratti di swap).

[14] la cui proteiformità funzionale è stata opportunamente messa in luce da F. PATTI, La determinazione convenzionale del danno, Napoli, 2015, 121.

[15] Cfr., per tale condivisibile ordine di considerazioni, E. BIVONA, Il divieto di usura tra interessi corrispettivi e interessi moratori, in Persona e Mercato, 2016, 13.

[16] Cfr., per tutti, S. MAZZARESE, Clausola penale, in Commentario Schlesinger, Milano, 1999, 421.

[17] V., sul punto, le considerazioni di S. PAGLIANTINI, Spigolature su di un idolum fori: la cd. usura legale del nuovo art. 1284 c.c., in Usura e interessi, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso (a cura di G. D’Amico), cit., 57, nt. 21.