LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO

Sentenza n. 145 del 2013 – RGN 48/2012 [sentenza]

Presidente: MARINI. Estensore: VIGORITO.

LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizi delle funzioni – Giudice – Ritardo nel deposito di sentenze in materia penale – Ritardi superiori ad un anno – Numero esiguo di ritardi superiori ad un anno , concentrati nel tempo – Coincidenza con particolare condizione lavorativa – Riassorbimento nel periodo immediatamente successivo – Assenza di effetti pregiudizievoli per le parti o per i procedimenti – Compromissione della immagine del magistrato – Esclusione – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale depositi con ritardi superiori ad un anno un numero esiguo di sentenze, qualora la ridottissima entità di ritardi superiori ad un anno, la loro concentrazione in un breve lasso temporale, coincidente con una particolare situazione lavorativa, la regolarizzazione della situazione nel periodo immediatamente successivo e l’assenza di pregiudizi per le parti e per i procedimenti consentano di escludere un’effettiva lesione all’immagine del magistrato e di ritenere, in definitiva, la scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3 bis D.lgs. 109/2006 (nella specie il magistrato aveva depositato oltre i termini di legge settantatre sentenze penali, delle quali diciotto con ritardi superiori all’anno) . 

Sentenza n. 76 del 2013 – RGN 129/2011 [sentenza]

Presidente: MARINI.  Estensore: MARINI

LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE. 

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni- La frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Frequentazione di persona sottoposta a procedimenti penali trattati dal magistrato – Sporadicità dei contatti – Scarsa rilevanza dei procedimenti penali – Assenza di risonanza mediatica – Inesistenza di precedenti disciplinari – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale frequenti una persona sottoposta a procedimenti penali da lui trattati, qualora la sporadicità dei contatti, la scarsa rilevanza dei procedimenti penali, la assenza di qualsiasi risonanza mediatica della vicenda e l’inesistenza di precedenti disciplinari a carico del magistrato consentano di escludere che il fatto abbia leso la sua immagine e permettano, quindi, di ritenere la scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3 bis del D. lgs. 109/2006.