La tutela dei minori ai tempi del coronavirus: l’esperienza di Taranto

di Bombina Santella in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

La situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da Covid 19, sta determinando gravi difficoltà per tutti i cittadini, limitando di fatto la libertà personale e la mobilità sul territorio, inducendo alla stretta osservanza di misure di protezione individuale, e determinando una nuova crisi economica e sociale che riverbera i suoi effetti negativi soprattutto sui nuclei familiari maggiormente esposti e sui loro figli minori.

Tali difficoltà si fanno ancora più stringenti per i minori di età, che vivono in situazioni di disagio socio – familiare, da tempo costretti, come gli altri, ad interrompere la didattica scolastica, e spesso privi anche di un adeguato sostegno educativo e psicologico da parte dei loro genitori e all’interno del nucleo familiare.

Come è stato da più parti rilevato, nei provvedimenti governativi sin qui adottati  i bambini e gli adolescenti, costretti da tempo all’isolamento nelle mura domestiche,  non sono stati in alcun modo considerati nei loro bisogni educativi e di crescita, né sono stati previsti interventi strutturali per limitare i danni sociali e relazionali  provocati dalla crisi epidemiologica in atto.

L’art. 83 co. 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020 in fase di conversione, com’è noto,  ha sospeso solo in parte l’attività giudiziaria civile dei giudici minorili, prevedendone già  nella c.d. fase I, la prosecuzione in  materie di grande rilievo, quali i procedimenti per la dichiarazione di  adottabilità, la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA),  i procedimenti di volontaria giurisdizione, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., per i procedimenti a tutela dei minori allontanati dalla famiglia – perché collocati in comunità residenziali ed in affidamento eterofamiliare –  e per tutti coloro che versano in una situazione di grave pregiudizio,  ivi compresi quindi i casi di minori che vivono situazioni di violenza domestica e familiare, e che sono purtroppo in costante aumento.

Tale impostazione è stata sostanzialmente confermata nel c.d. maxi emendamento  approvato al Senato, che modificando il citato art. 83 co. 3 lett. a) ha precisato che la sospensione non opera nelle cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relativi ai minori allontanati dalla famiglia ‘quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, nei procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela dei diritti fondamentali della persona’.

Dunque la giustizia minorile non si ferma e non rallenta. Per tale motivo nei Tribunali per i Minorenni si è reso necessario riorganizzare il lavoro dei magistrati,  togati ed onorari, e del personale amministrativo che continua a lavorare con presidi in presenza ed in smart working, al fine di procedere in tutte le  predette materie della giurisdizione civile, che ne rappresentano una larga quota, ed in ogni altra situazione in cui appare  urgente provvedere nel preminente interesse del minore.

La particolare considerazione della giurisdizione minorile e della rilevanza degli interessi da essa tutelati, che devono sempre trovare  una risposta giudiziaria celere ed efficace, emerge del resto dalle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo2020,  che raccomandano ai capi degli uffici di promuovere l’impiego della magistratura onoraria anche ‘in funzioni di raccordo con i servizi sociali territoriali’, ed in quelle di cui alla delibera di plenum del 1 aprile 2020, con cui si invitano i capi degli uffici alla stipula di protocolli d’intesa per la trattazione dell’udienza civile minorile da remoto, coinvolgendo l’avvocatura, e sollecitando il DGSIA a predisporre, con effettività e tempestività,  quanto necessario perché ciò si realizzi e a fornire la necessaria assistenza tecnica.

Sotto tale profilo non può non evidenziarsi che la carenza strutturale di adeguate dotazioni informatiche e l’assenza del processo civile telematico in ambito minorile,  rappresentano un ulteriore ostacolo a procedere alle udienze istruttorie da remoto, soprattutto per le attività istruttorie delegate ai giudici onorari che in alcuni piccoli Tribunali   sono persino privi di un account @giustizia, che consentirebbe loro di meglio accreditarsi presso le altre istituzioni e di operare da remoto sull’applicativo ministeriale Microsoft Taems.

Il ruolo dei giudici onorari minorili si stia dimostrando prezioso, per il loro apporto multidisciplinare, in un periodo in cui la rete di assistenza sociale in favore dell’infanzia dimostra tutti i suoi limiti.  Spiace constatare che nella legislazione emergenziale e nella legge di conversione del d.l. n. 18/2020 non hanno trovato spazio, sinora, le istanze volte anche al riconoscimento di un beneficio economico, pur concesso ad altre categorie di giudici onorari, sì da valorizzare il lavoro incessante di raccordo e di verifica che costoro svolgono presso i Servizi.   

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – con circolare n. 1/2020 del 27.3.2020, richiamando l’art. 48 del d.l. n. 18/2020,  ha escluso la possibilità di sospendere l’attività dei servizi amministrativi in favore dell’infanzia, quindi dei Consultori Familiari, dei Ser.d, dei centri diurni, dei centri di ascolto famiglie, nonché  la gestione dello ‘spazi neutro’,   e dei centri antiviolenza, laddove tali servizi sono stati attivati dall’autorità giudiziaria. Nell’attuale quadro di crisi sociale invero tali attività possono rivestire un ruolo cruciale e pertanto i servizi territoriali sono stati invitati alla  ‘rimodulazione’ delle altre attività da ritenere  non essenziali, per dare maggiore spazio agli interventi sopra indicati.

La continuità assistenziale però di fatto non si è realizzata.

Alcuni Servizi comunali hanno disposto la sospensione temporanea delle attività dei Centri diurni, con rientro dei minori nelle rispettive famiglie, dei servizi di assistenza educativa domiciliare (Ade), dello spazio neutro per gli incontri dei minori con i genitori non collocatari, dell’attività di sostegno psicologico alla genitorialità in favore delle coppie separate.   Nei procedimenti di volontaria giurisdizione si registra inoltre un consistente calo dell’invio al Tribunale per i Minorenni delle relazioni di aggiornamento periodiche in merito alle condizioni di vita dei minori già monitorati su disposizione del giudice minorile.

Pur  consapevoli delle grandi difficoltà operative che i Servizi sociosanitari devono  quotidianamente affrontare in conseguenza della emergenza epidemiologica – che si innestano in un sistema già connotato da carenze di risorse –  e del necessario rispetto delle disposizioni sanitarie volte alla prevenzione del contagio, s’impone quindi all’Autorità giudiziaria minorile di disporre, attraverso un’interlocuzione costante,  una attenta verifica del lavoro delle amministrazioni presenti sul territorio,  con l’intento di limitare il pregiudizio a bambini ed adolescenti in condizioni di disagio.

Al fine di  mantenere salda la rete di tutele istituzionali, ed anche in previsione della presumibile persistenza  nel tempo della situazione di emergenza sanitaria, non appare ultroneo il richiamo ad assicurare gli interventi di monitoraggio e assistenza in favore delle persone di minore età già prese in carico, e sulla necessità di segnalare tempestivamente i casi di disagio che sono diretta conseguenza dell’attuale situazione sanitaria  e/o che si sono   aggravati  in conseguenza di essa.  

I Servizi sociali comunali devono dunque continuare ad offrire i servizi di assistenza domiciliari, che appaiono ancora più importanti in un contesto nel quale i bambini e gli adolescenti sono privati dell’attività di sostegno educativo solitamente offerto dagli istituti scolastici; tanto soprattutto per i minori che presentano disabilità fisica o intellettiva e con situazioni di particolare vulnerabilità e disagio familiare.

Proseguire nella presa in carico dei nuclei familiari disagiati già conosciuti, anche attraverso frequenti contatti telefonici, che possono evitare l’insorgere di sentimenti di maggiore emarginazione ed isolamento sociale.

Assicurate misure urgenti per la rilevazione di nuove forme di povertà indotte dalla crisi economica ormai evidente in vaste fasce della popolazione, e misure di protezione dei minori che vivono in ambienti di alta conflittualità familiare e di violenza domestica, destinati purtroppo ad aumentare in conseguenza della convivenza forzosa nella medesima abitazione, favorendo altresì il tempestivo raccordo con i centri antiviolenza presenti sul territorio.

Va ripristinata, non appena le condizioni sanitarie lo consentano,  la frequenza dei minori nei Centri diurni, al fine di supplire almeno in parte ai bisogni educativi e di formazione dei bambini in età scolare.

I servizi sociali  inoltre devono continuare a lavorare nei progetti di affidamento familiare già avviati in favore di minori istituzionalizzati da lungo tempo, che  non possono rientrare all’interno della famiglia biologica, e favorire nello stesso tempo i contatti con i loro genitori, nel pieno rispetto del dato normativo di cui alla legge n. 184/83.

In un periodo connotato dal distanziamento sociale e relazionale assume rilievo anche l’azione dei  Consultori Familiari e dei Centri Ascolto Famiglie,  chiamati a riattivare gli incontri con le coppie genitoriali, laddove sospesi, anche con strumenti di comunicazioni video  e/o telefonica e  la ripresa degli incontri protetti dei figli minori con i genitori non collocatari, solitamente i padri, in condizioni di adeguata sicurezza sanitaria. Di tale preminente esigenza, rappresentata anche dalle associazioni forensi che si occupano di diritto di famiglia, si è fatto tempestivamente carico il legislatore che in sede di conversione del d.l. n. 18/2020, nel testo già approvato da un ramo del Parlamento,  per la c.d. fase II,  ha introdotto nell’art. 83  il co. 7 bis che recita ‘Salvo che il giudice disponga diversamente per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socioassistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi’.

Appare evidente come il termine ristretto di vigenza della nuova disposizione risponda all’esigenza di contenere le restrizioni del  diritto del  minore alla bi-genitorialità in conseguenza delle nuove regole comportamentali connesse alla prevenzione del contagio, prevedendo un ripristino immediato degli incontri ‘in presenza’ con il genitore che,  soprattutto per i bambini più piccoli,  consentono di garantire al meglio la  continuità della relazione familiare.      

Anche i presidi sociosanitari specialistici coinvolti dal giudice minorile nei percorsi di tutela – Psicologia clinica,  Neuropsichiatria dell’infanzia ed adolescenza ed i Ser.D –  devono disporre  la presa in carico di minori con diagnosi  di disabilità  psichica e  proseguire  nei percorsi di sostegno psicologico già avviati, quanto mai necessari in questo momento di grave difficoltà.

Una particolare attenzione va infine riservata ai minori collocati temporaneamente ‘fuori famiglia’ su disposizione dell’autorità giudiziaria.                      

Le Comunità educative, devono  continuare ad offrire un adeguato sostegno psicologico ai minori ospiti,  privati delle relazioni sociali esterne e spesso di quelle affettive con la famiglie di origine e con i nonni, perché i genitori non possono più recarsi  a far visita ai figli in struttura,  e questi ultimi non effettuano più i rientri nella loro abitazione familiare nei fine settimana. 

I responsabili delle comunità residenziali e gli operatori devono quindi mantenere ed  intensificare i contatti  con le famiglie  e con la coppia genitoriale, da svolgersi anche  in modalità audio – video; nonché  assicurarsi  che i minori continuino ad essere seguiti dai servizi  specialistici. In tali spazi, spesso identificati dai ragazzi come la loro vera ‘casa’ ed il luogo dell’accoglienza, devono inoltre poter contare su un adeguato supporto informatico per poter seguire la didattica a distanza.

Oggi dunque più che mai i giudici minorili continuano  a lavorare ‘in rete’ con le amministrazioni territoriali, per garantire i diritti dei più piccoli ed offrire tutela a soggetti in situazioni di fragilità,  cercando  di arginare gli effetti negativi che l’epidemia  sta provocando  sulla vita di tanti bambini ed adolescenti, che già versavano in condizioni di svantaggio sociale.

L’auspicio è anche quello di dare loro un segnale di presenza istituzionale.

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