“Memorandum sulle tre giurisdizioni” presentato il 15 maggio al Presidente della Repubblica

Documento predisposto dall’ANM in data 27 giugno 2017

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Sezione Cassazione

L’Assemblea della Sezione Cassazione dell’A.N.M., riunitasi il 27 giugno 2017, rileva che il “memorandum sulle tre giurisdizioni” presentato il 15 maggio u.s. al  Presidente della Repubblica tocca, tra l’altro, il  tema dei rapporti tra gli uffici di vertice del sistema delle impugnazioni delle giurisdizioni civile, amministrativa e contabile.

Sottolinea che una elaborazione su argomenti così delicati non può realizzarsi se non attraverso un confronto – del resto opportunamente prefigurato nello stesso memorandum – che sia pubblico, trasparente e massimamente partecipato con i magistrati degli uffici interessati e che coinvolga altresì tutta la magistratura ordinaria, tramite la sua rappresentanza associativa, nonché il Consiglio Superiore della Magistratura, le magistrature amministrativa e contabile, l’avvocatura, la dottrina. L’odierna riunione dell’Assemblea della Sezione Cassazione dell’ANM  costituisce, quindi,  solo il primo passo verso una più approfondita elaborazione di proposte.

Auspica che il Consiglio Superiore della Magistratura, presso il quale è stata richiesta un’apertura di pratica sui temi del memorandum, voglia procedere all’audizione dei componenti della Giunta della Sezione Cassazione dell’ANM.

Sui contenuti del memorandum, l’Assemblea osserva che l’esigenza di armonizzazione dell’esercizio della funzione nomofilattica si è acuita notevolmente per effetto dell’ abnorme espansione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo voluta dal Legislatore alla fine  degli anni ’90; espansione che ha allontanato l’ordinamento dalla prospettiva della tendenziale unità della giurisdizione e che, nonostante i correttivi apportati dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006,continua presentare profili di disarmonia rispetto all’impianto complessivo del sistema delle tutele giurisdizionali disegnato dalla Costituzione.

Per ridurre al minimo la possibilità di contrasti interpretativi tra i diversi plessi giurisdizionali è  dunque necessaria un’attenta attività nomofilattica; ma tale attività può essere efficace solo se è accentrata in un unico organo e tale organo non può che incardinarsi nella giurisdizione ordinaria, perché la Costituzione attribuisce la cognizione generale sui diritti soggettivi al giudice ordinario, fissando direttamente nel proprio testo le guarentigie di indipendenza di tale giudice, e assegna alla cognizione sui diritti del giudice amministrativo un carattere eccezionale e limitato. Non per caso, del resto, soltanto la  Corte di cassazione è configurata nel nostro ordinamento non come giudice di merito ma come giudice di pura legittimità, che opera con l’apporto della Procura Generale quale organo che conclude nell’interesse della legge.

Le sollecitazioni del memorandum, pur apprezzabili nella parte riguardante l’adozione di accorgimenti organizzativi che facilitino una migliore comunicazione, tra le diverse giurisdizioni, delle rispettive prassi e modalità operative, suscitano perplessità gravi e sostanzialilà dove ipotizzano l’integrazione dei collegi di vertice di ciascuna delle tre giurisdizioni interessate (Sezioni Unite della Corte di cassazione, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e Sezioni Riunite della Corte dei conti) con la presenza di giudici appartenenti alle altre due giurisdizioni tutte le volte in cui «si trattino questioni di alto e comune rilievo nomofilattico, ivi comprese, per le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, quelle attinenti alla giurisdizione».

Preliminarmente l’ Assemblea evidenzia che ben difficilmente potrebbe sostenersi che la menzionata innovazione possa essere introdotta a Costituzione invariata.

Nel merito, detta innovazione lascerebbe  irrisolta la questione dell’unitarietà della funzione nomofilattica, per la cui realizzazione sarebbe necessario estendere anche al vizio di violazione di legge il controllo della Corte di  cassazione sulle sentenze del giudice amministrativo che si pronuncino in  materia di diritti soggettivi; in mancanza di tale estensione, l’ipotizzata immissione di giudici del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nei collegi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione resta priva di qualsiasi giustificazione.

La finalità di armonizzazione della funzione nomofilattica non potrebbe in alcun modo riguardare, alla luce del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 111 Cost., le questioni inerenti alla giurisdizione.

Infine, il  previsto inserimento di giudici provenienti dalle altre giurisdizioni nei collegi di vertice di ciascuna giurisdizione non pare coerente con il disegno costituzionale della «unità non organica, ma funzionale, di giurisdizione» (così Mortati, citato nella sentenza Corte cost. n. 204/2004, par. 2.2). Del resto la funzione di tale inserimento non risulta chiara, posto che – esclusa la possibilità che esso possa configurare una anomala forma di “rappresentanza” delle giurisdizioni di provenienza, inconcepibile in un collegio giurisdizionale – l’esigenza di favorire virtuosi procedimenti di  osmosi fra diverse esperienze, culture e  sensibilità potrebbe essere realizzata assai più semplicemente e proficuamente attraverso l’attivazione di  percorsi di formazione comune che non attraverso interventi sulla composizione dei collegi giudicanti, inevitabilmente macchinosi e forieri di incertezze applicative.

IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE

Maria Giovanna Sambito                                            Antonello Cosentino