Nell’ordine del giorno di Plenum della settimana prossima è stato richiesto l’inserimento della risoluzione generale sui piani di smaltimento dell’arretrato civile e la determinazione dei carichi esigibili.
Per lo studio e la predisposizione della risoluzione è stata aperta una pratica congiunta tra quarta e settima commissione.
Presso la settima commissione a settembre è stato così costituito un apposito gruppo di lavoro composto dai consiglieri di settima commissione relatori (Sciacca, Pepe e Vigorito), da tutti i magistrati segretari di settima commissione, da un rappresentante dell’ufficio studi del Csm, da due componenti della Sto.
Il gruppo ha lavorato 5 mesi coordinandosi, settimana dopo settimana, con il Ministero di Giustizia e in particolar modo con Dgstat per i rilevanti profili di estrazione statistica che questa materia pone.
Il gruppo di lavoro, pur composto da consiglieri di gruppi diversi, ha lavorato serenamente e si è confrontato su di una materia cosi spinosa e incandescente senza pregiudizi di sorta in modo istituzionale e mai indulgendo a posizioni preconcette o facili slogan.
Si è inteso cosi dare attuazione alla legge 111 del 2011 che con l’articolo 37 richiede ai dirigenti di pianificare la gestione dei procedimenti civili pendenti sulla base di una equilibrata valutazione dei carichi di lavoro e dei profili di produttività esigibile per i magistrati. Sino ad oggi non ho ritenuto di scrivere ai colleghi, tanto più considerando le responsabilità che mi competono come presidente della settima commissione referente.
Per celerità di esposizione mi richiamo ad una @ di Francesco Vigorito (che sottoscrivo in pieno) inviata su Area, che ha ben sintetizzato la proposta di maggioranza.
La norma citata indica come presupposto per la determinazione del “rendimento dell’ufficio”, i “carichi esigibili di lavoro dei magistrati” che devono essere “individuati dai competenti organi di autogoverno”.
Si è ritenuto che nella determinazione dei carichi occorra indicare:
- una metodologia unica nazionale che porti all’adozione di un metodo omogeneo a livello locale;
- la produttività reale per anno di ciascun giudice (considerando anche assenze, esenzioni, trasferimenti ecc.) di unità omogenee (sezione o settore) tenendo conto della produttività quadriennale trascorsa;
- la media delle produttività anno\giudice nel periodo di tempo considerato;
- indici di lettura\correzione dei carichi esigibili individuati;
- un rapporto con gli standard medi di definizione dei procedimenti ( art. 11 del D.lvo 160, come riformulato dalla L. n. 111 del 2007).
Sintetizzando la delibera, che è molto più ampia, sui singoli punti si è stabilito che:
- si debba tener conto delle diverse funzioni esercitate dal magistrato in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni e d’altro canto della tipologia di ufficio nel quale il magistrato svolge il proprio lavoro, delle condizioni specifiche dell’ufficio nel suo complesso e conseguentemente della situazione degli organici del personale togato e del personale amministrativo, delle articolazioni dell’ufficio sia nella suddivisione in sezioni nella sede centrale sia sul territorio (numero e consistenza delle sedi distaccate, destinazione dei magistrati in via esclusiva o meno ad una di esse, promiscuità delle funzioni), della situazione di organico, del carico di lavoro gravante sui singoli magistrati sia in termini numerici che qualitativi, della rotazione sui singoli ruoli che caratterizzino anno per anno il lavoro del settore civile e delle singole sezioni;
- si debbano tener presente per un verso i procedimenti definiti con sentenze e, per altro verso, in particolare per il settore civile, i procedimenti cc.dd. altrimenti definiti, assegnando al dirigente il compito di individuare e valorizzare debitamente tutte le ulteriori tipologie provvedimentali diverse dalle sentenze che impegnano i magistrati ed incidono significativamente sul tempo a disposizione per la trattazione e la definizione dei procedimenti civili (provvedimenti cautelari, decreti ingiuntivi, le ordinanze ex art. 186 ter e quater e 702 bis cod. proc. civ., provvedimenti possessori e nunciatori, nonché ogni altro provvedimento con contenuto decisorio che impegni significativamente il magistrato nella definizione dei procedimenti);
- si debbano considerare, ai fini della individuazione dei carichi esigibili, i seguenti profili :
- produttività quadriennale trascorsa considerata rispetto, preferibilmente, alla sezione o, comunque, al settore di attività tenendo conto della reale presenza del magistrato in ufficio (quindi delle assenze, degli esoneri ecc.) e ricorrendo alla media delle produttività anno\giudice nel periodo di tempo considerato.
- individuazione di una fascia elastica di produttività sostenibile (cd. range di produttività).
In sostanza, una volta individuata la media di produttività anno/giudice della sezione o del settore nel periodo quadriennale precedente alla rilevazione e tenendo presente la effettiva presenza dei magistrati in ufficio si stabilisce un’area di produttività che si estende dal -25% (arrotondato all’unità) sotto la media, fino al +25% (arrotondato all’unità) sopra la media al quale far riferimento per impostare il programma di gestione.
L’eventuale presenza di magistrati caratterizzati da produttività anomale – in difetto o in eccesso rispetto alla platea dei magistrati che svolgano analoghe funzioni e si occupino delle medesime materie -, potrà convenientemente essere considerata dal dirigente dell’ufficio in modo tale da evitare che tale valore anomalo possa fornire una ricostruzione non aderente alla realtà della complessiva produttività sperata ed esigibile della sezione o del settore nel quale opera il magistrato stesso.
L’elasticità del criterio da adottare consente di verificare, alla luce della situazione del singolo ufficio, se vi sia o meno la possibilità di elaborare un realistico programma di gestione complessivo degli affari (ad es. individuando diversi modi di organizzazione del lavoro delle sezioni e dei singoli magistrati, introducendo nuove modalità di informatizzazione del lavoro ecc. ecc…) ovvero, in alternativa, di garantire o migliorare i livelli di produttività e la durata dei processi.
L’individuazione finale degli obiettivi di programma di gestione deve seguire ad una sintesi valutativa del dirigente di ogni singolo ufficio che tenga conto dell’applicazione di “indici di lettura” o “di correzione del dato” (costituiti per un verso dalla disponibilità di risorse umane e materiali; all’organico effettivo e alle prospettive di trasferimento di magistrati in servizio; alla significatività del turn-over di magistrati nell’ufficio; alla disponibilità di locali per le udienze; al livello di informatizzazione, ecc. e per altro verso dal carico di ruolo, costituito dalle pendenze e dalle sopravvenienze; dalla natura intrinseca dei procedimenti e alla loro complessità procedurale; dalla disponibilità di GOT e alle modalità del loro impiego, dalla anzianità delle cause ecc.)
Il risultato ottenuto deve essere attentamente valutato dai dirigenti e, in prima istanza, dai singoli magistrati e, per i tribunali divisi in sezioni, dai Presidenti delle Sezioni, attraverso un procedimento partecipato che è illustrato nella delibera.
Illustrata per sommi capi la parte della delibera sui carichi esigibili, ritengo oggi di contro doveroso intervenire per una pluralità di motivi.
Le commissioni in seduta congiunta il 7 marzo hanno licenziato a maggioranza (Sciacca, Vigorito, Di Rosa, Pepe, Racanelli, Carfi, Rossi,) la scorsa settimana il testo definitivo della bozza del gruppo di lavoro e ora la parola passa al plenum. In limine litis in seduta congiunta è stata presentata una proposta alternativa da parte del cons. Aniello Nappi, che ha raccolto il suo solo voto e quello del consigliere laico Nicolò Zanon.
Il consigliere Palumbo si è invece astenuto (e di questo sento di doverlo ringraziare pubblicamente, ben comprendendo per i consiglieri laici la difficoltà di addentrarsi in una materia molto tecnica e così delicata e la conseguente esigenza di meditare sino al plenum le diverse opzioni).
Ritengo opportuno allegare la proposta di minoranza del cons. Nappi in modo tale da consentire a ciascuno di farsi una propria idea.
Il cons. Nappi imputa alla delibera di maggioranza di essere troppo tiepida, anzi lassista, in punto di carichi esigibili e di costituire essa delibera in prospettiva un commodus discessus ed un facile viatico a generalizzati abbassamenti della produttività dei magistrati italiani, ritenendo di contro che i magistrati attraverso lo strumento – da lui proposto e da me considerato quanto meno estemporaneo edoriginale- dell’autodichiarazione di produttività debbano essere responsabilizzati sulla propria produttività individuale in modo tale da innescare una vera e propria corsa a chi la spara più grossa e a chi riesce a produrre di più.
Ha sostenuto in commissione che la proposta di maggioranza è frutto di unesoterismo scientistache erroneamente fa riferimento ai metodi statistici, ritenendo di contro che quando si tratti invece di definire gli obiettivi di rendimento di un ufficio, non ci si può appiattire sulle medie (comunque determinate), ma bisogna valorizzare le diversità, per ottenere da ciascun magistrato il massimo consentito dalle sue capacità di lavoro; altrimenti il rendimento si riduce anziché crescere (queste ultime righe – preciso- non sono frutto di una mia libera interpretazione, ma escono dalla sua penna).
Ha infine accusato la delibera di maggioranza di essersi piegata a logiche sostanzialmente “sindacali”.
La deriva culturale sottesa ad un simile modo di intendere il nostro lavoro si commenterebbe da sé, ma purtroppo i tempi attuali mal sopportano il riferimento al principio di realtà (id estil riferimento alle condizioni in cui i magistrati lavorano e i picchi di produttività già da tempo raggiunti in tantissimi uffici… la Cepej docet) e si nutrono di slogan e facili richiami che sono pericolosissimi per le conseguenze pratiche cui possono portare.
E’ bene chiarire subito che il presente intervento non si nutre di alcun fervore correntizio: la delibera di maggioranza – lo ripeto – è il frutto (sicuramente perfettibile, è chiaro) condiviso di un gruppo di lavoro costituito da un consigliere di Unità per la Costituzione, uno di Magistratura Indipendente e uno di Area.
Voglio a tal riguardo ringraziare pubblicamente Francesco Vigorito e Alessandro Pepe (oltre che i magistrati segretari, dell’ufficio studi e della S.T.O.) per come hanno lavorato in modo istituzionale e mai indulgendo in reciproci e speculari irrigidimenti.
Parimenti un ringraziamento va al Ministero di Giustizia e in particolar modo al cons. Birritteri e al dott. Fabio Bartolomeo che hanno consentito di lavorare al gruppo di lavoro sul versante delle valutazioni statistiche.
Grazie veramente.
Peraltro già sulle mailing list abbiamo letto che, in parallelo al lavoro del CSM, sia il Tribunale di Milano che la Corte di Appello di Napoli sono stati colpiti dallo stesso virus scientista\esoterico adottando modalità simili di calcolo dei carichi esigibili.
La stessa discussione in seduta congiunta ha visto un contributo positivo di analisi e condivisione da parte degli altri consiglieri togati presenti (Carfì, Rossi, Di Rosa, Racanelli).
Proprio in seduta congiunta Nello Nappi ha imputato alla metodologia proposta per i carichi esigibili di individuare la fascia di produttività fisiologica dell’ufficio (fascia costituita da un range compreso tra il 25 sopra e sotto la media di produttività per sezione\ufficio) in modo rigido in quanto (asseritamente) costrittivo per il dirigente che intenda programmare un aumento di produttività superiore al 25%.
Ometto ogni considerazione sulla praticabilità di un aumento di produttività dell’ufficio superiore al 25%: ciascuno può farsi un’idea. Tutto si può – in ipotesi – fare, purchè sia motivato e adeguatamente supportato da dati oggettivi. Fermo restando, come abbiamo scritto nella delibera di maggioranza, che il raggiungimento dei risultati programmati sarà oggetto di anno in anno di una verifica da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, anche ai fini della conferma del dirigente, per comprendere se la programmazione sia stata efficace e realistica ovvero se il dirigente abbia scritto solo un libro dei sogni.
Ma comunque tornando alla discussione avvenuta in commissione:
- è stato chiarito che la proposta di maggioranza prevede l’individuazione di una fascia di produttività cd. fisiologica che (all’esito del campionamento statistico sulla produttività passata della sezione\ufficio e seguendo un procedimento di formazione dei carico esigibili partecipato a tutti i magistrati dell’ufficio) verrà sempre in ultima analisi valutata dal dirigente giudiziario che dovrà fare una prognosi della futura produttività; prognosi che dovrà essere realistica, fondata su dati oggettivi e sulle proiezioni di risorse materiali, di organico e di strutture preventivate per l’anno a venire;
- è stato precisato che la fascia è indicativa – così come perlatro già si era proposto nel lavoro sugli standard di rendimento – e alla fine il dirigente, purchè motivi adeguatamente, è libero di prescindere dal riferimento al 25%, ben potendo prospettare e programmare per l’anno a venire una diminuzione di produttività o un aumento superiore alla soglia individuata.
Se dovessero residuare dubbi si potrà chiarire ancor meglio in seduta plenaria tale profilo.
In coscienza ho\abbiamo lavorato in questi mesi in silenzio insieme agli altri colleghi per garantire ai magistrati italiani finalmente un sistema perfettibile ma razionale di gestione dei procedimenti civili e di individuazione di una produttività fisiologica degli uffici che possa o almeno tenti di coniugare la quantità con la qualità delle nostre decisioni.
In questo modo, richiamandomi al bellissimo libro del Vicepresidente Michele Vietti, daremo una risposta seria e concreta allaFatica dei Giusti.
Grazie e buon lavoro a tutti.
Mariano Sciacca
PROPOSTA NAPPI
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SETTIMA COMMISSIONE REFERENTE
Bozza
I programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011
1. – Inquadramento generale e ambito di applicazione.
L’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, indica nella rubrica “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie” e, al primo comma, dispone che i dirigenti degli uffici giudiziari provvedano a redigere annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.
L’individuazione normativa dell’oggetto del programma di gestione consente di escludere dal novero dei destinatari del precetto i dirigenti degli uffici giudiziari requirenti. Infatti la norma, introdotta nel corpo di un intervento legislativo contenente Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è chiaramente finalizzata a stimolare l’introduzione di misure organizzative e prassi virtuose, che consentano di raggiungere risultati di contenimento della spesa pubblica, anche nel campo degli esborsi legati agli indennizzi corrisposti in applicazione della c.d. legge Pinto, 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo).
Proprio la divisata ratio normativa, tuttavia, consiglia di interrogarsi, come si dirà in prosieguo, sull’opportunità di allargare il campo di intervento anche al settore giudicante penale, ove si consideri che gli interventi dei dirigenti sul settore civile per perseguire gli obiettivi dei programmi di gestione inevitabilmente devono coinvolgere l’intero assetto organizzativo dell’ufficio.
Destinatari della norma in esame sono anche gli Uffici dei Giudici di Pace. Sono perciò pervenuti in Ottava Commissione diversi programmi di gestione redatti dai Coordinatori di tali Uffici, per i quali si provvederà con separata delibera.
Il primo comma del citato art. 37 dispone quanto segue:
«I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell’ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa».
La norma ha inteso dunque imporre ai dirigenti degli uffici tre adempimenti:
1) la fissazione di obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti;
2) la fissazione di obiettivi di rendimento dell’ufficio;
3) la fissazione di un ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti.
Solo per il secondo adempimento si pone il problema di definire il concetto di “carichi esigibili di lavoro dei magistrati”, che ne condiziona la concreta operatività.
E’ immediatamente evidente, innanzitutto, che si tratta di concetto nettamente distinto da quello degli “standard di rendimento”, previsti dall’art. 11 c. 2 lettera b) del D. Lgs 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dall’art. 2 c. 2 della L. 30 luglio 2007 n. 111.
Come già ricordato nella risoluzione del 7 settembre 2011, l’art. 11 c. 2 lettera b) del D. Lgs 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dall’art. 2 c. 2 della L. 30 luglio 2007 n. 111, prevede ai fini delle valutazioni quadriennali di professionalità che il parametro della laboriosità sia riferito: “alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’uffici, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni”.
Gli standard di rendimento definiscono dunque la laboriosità media dei magistrati, al fine di individuarne il livello minimo necessario per superare le valutazioni periodiche di professionalità.
I “carichi esigibili” indicano invece il livello massimo di produttività sul quale ogni capo dell’ufficio può (e anzi deve) contare per fissare – e poi raggiungere – obiettivi di rendimento dell’intero ufficio, secondo le finalità indicate dallo stesso art. 37 cit.
E la diversa funzione dei due parametri comporta una conseguente necessaria diversificazione delle metodologie da utilizzare per determinarli.
Infatti la logica dei metodi statistici è certamente utile per la definizione degli standard di rendimento di cui all’art. 11 del D.lvo 160, perché, come s’è detto, qui si tratta di determinare la laboriosità media dei magistrati.
Quando si tratti invece di definire gli obiettivi di rendimento di un ufficio, non ci si può appiattire sulle medie (comunque determinate), ma bisogna valorizzare le diversità, per ottenere da ciascun magistrato il massimo consentito dalle sue capacità di lavoro. Altrimenti il rendimento degli uffici si riduce anziché crescere. Mentre è ragionevole ipotizzare che la finalità del legislatore del 2011 sia quella di favorire un incremento, non certo un decremento, del rendimento degli uffici.
La predeterminazione in astratto, e con riferimento a una media, di un limite ai rendimenti programmabili sarebbe esattamente il contrario di quanto con i programmi di gestione si vuole ottenere. Né avrebbe senso stabilire un limite ai rendimenti programmabili, per poi ammettere la possibilità di superarlo, favorendo così incertezze e contenziosi.
Nella logica dell’art. 37 d.l. 98/2011, dunque, i “carichi esigibili” sono i livelli di rendimento ragionevolmente preventivabili in ragione delle effettive capacità di lavoro dei singoli magistrati destinati all’ufficio cui si riferisce un programma di gestione.
E in questa prospettiva la sola possibile metodologia di definizione dei «carichi esigibili» è il confronto del dirigente con i magistrati dell’ufficio, essendo evidente che qualsiasi previsione di rendimento non può non fondarsi su una leale e trasparente collaborazione tra il dirigente (che negli uffici più grandi si avvarrà dei presidenti di sezione) e i magistrati appartenenti all’ufficio.
Il dirigente dovrà diffondere la conoscenza della situazione organizzativa dell’ufficio, sotto il profilo delle risorse umane e materiali concretamente disponibili per il periodo di tempo da prendere in considerazione.
I magistrati dovranno indicare con apposita e motivata auto relazione la capacità di lavoro che si riconoscono, e dunque la produttività sulla quale il dirigente potrà contare in vista della fissazione degli obiettivi di rendimento dell’intero ufficio, in ragione di parametri predeterminati, quali la omogeneità o eterogeneità delle esperienze pregresse, la consistenza anche qualitativa del proprio ruolo, la minore o maggiore anzianità, l’eventuale onere familiare.
L’ottica da adottare è quella di una responsabilizzazione collettiva, che impegni tutti:
a) nella fase iniziale i singoli magistrati, nell’indicare una produttività concretamente raggiungibile e verificabile sia ex ante, in ragione di proiezioni realizzabili sulle statistiche pregresse, sia ex post, in ragione del confronto con i risultati ottenuti dagli altri magistrati in pari condizioni;
b) nella fase finale il capo dell’ufficio, che dovrà assumersi la responsabilità delle determinazioni conclusive.
2. – Coordinamento tra il programma di gestione ed il Documento Organizzativo Generale.
Nella Relazione introduttiva alla circolare tabelle per il triennio 2013/2015, deliberata in data 21 luglio 2011, si prevede che il DOG sia essenzialmente incentrato, tra l’altro, sulla fissazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio di validità della tabella – tra i quali va necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause di più antica iscrizione – e delle scelte organizzative adottate per realizzarli, anche ricorrendo alla predisposizione di adeguati piani di smaltimento.
L’omogeneità delle suddette finalità con quelle privilegiate dal legislatore con l’imposizione dell’obbligo di predisporre il programma di gestione dei procedimenti appare, dunque, di solare evidenza, onde occorre definire i rapporti tra i due istituti, essendosi peraltro già prevista l’allegazione al DOG dei programmi per la gestione dei procedimenti civili ed il loro invio ai Consigli Giudiziari per l’inserimento nel fascicolo dell’ufficio giudiziario di cui al par. 17 circolare tabelle 2013/2015.
L’articolazione del programma di gestione dei procedimenti può costituire l’occasione per l’adozione delle modifiche eventualmente necessarie all’assetto tabellare, secondo moduli razionali e coerenti alle scelte formulate nel medesimo programma.
Con tale strumento di nuovo conio, quindi, il dirigente dell’ufficio può declinare con cadenza annuale parte del contenuto del Documento Organizzativo Generale previsto dal par. 2 della circolare sulle tabelle per il triennio 2013/2015, secondo una programmazione predeterminata per linee generali su base triennale nel DOG, ma con verifiche a cadenza annuale in occasione della predisposizione dei programmi di gestione dei procedimenti, che possono suggerire eventuali “correzioni di rotta” resesi nel frattempo necessarie, da apportare con opportune variazioni tabellari.
Si tratta, allora, di immaginare una “programmazione quadro” triennale, vale a dire quella contenuta nel DOG, rispetto alla quale i programmi di gestione costituiscono una occasione di verifica annuale.
Tale forma di progettualità dovrebbe, allora, imporre un ripensamento generale in ordine alla programmazione della mobilità interna e al riassetto dei settori tramite variazioni tabellari, prevedendo sessioni annuali coordinate con il programma ex art. 37 e le analisi e obiettivi ivi contenuti, utilizzando gli istituti tabellari che consentono di procrastinare ed accorpare le scelte organizzative (es. supplenza provvisoria dei magistrati di nuova destinazione; assegnazione interna; ecc.) anche allo scopo di razionalizzare il fascicolo dell’ufficio giudiziario e agevolare il lavoro degli organi di governo autonomo centrale e locali.
3. – Programmi di gestione e settore penale.
La riconosciuta interdipendenza tra DOG e programmi ex art. 37 cit. impone di allargare il campo di intervento anche al settore penale, nell’esercizio di quel potere di normazione secondaria riconosciuto al CSM, tutte le volte in cui esso si esplichi sul fondamento della legge e trovi in essa i limiti del suo esercizio.
In questa prospettiva, considerando che non può essere articolato alcun razionale programma di gestione dei procedimenti civili se a monte non vengano individuate, sulla scorta della ragionata analisi dei fattori più volte ricordati, le risorse umane ad esso destinate e, dunque, non siano chiariti i rapporti numerici tra i magistrati da destinarsi al settore penale e al settore civile (non esistendo una pianta organica distinta per settore, argomentando ex par. 18 circolare tabelle 2013/2015), appare quanto mai necessario invitare i Dirigenti a predisporre adeguati programmi di gestione dei procedimenti anche nel settore penale, secondo le medesime modalità indicate per i procedimenti civili.
4. – Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura
La ricostruzione dei rapporti tra DOG e programmi ex art. 37 consente anche di indicare le ulteriori ragioni ed i limiti dell’intervento del C.S.M., che è chiamato in causa dal primo comma della norma in esame per individuare i “carichi esigibili” e dal secondo comma in fase di valutazione dei risultati, precisamente “ai fini della valutazione per la conferma dell’incarico direttivo” ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
La concretezza e la serietà dei programmi di gestione devono infatti costituire oggetto di attenta valutazione da parte del C.S.M., giacché essi devono dimostrare la capacità di compiere una rigorosa analisi della situazione esistente con determinazione dei risultati realizzabili sulla base dei carichi di lavoro e delle risorse effettivamente disponibili, nonché della tipologia di contenzioso (anche in relazione al contesto territoriale, economico e sociale).
A tal proposito, il programma non deve necessariamente prevedere la riduzione delle pendenze nella misura di cui al comma 12 del medesimo art. 37, in quanto “gestione” non significa solo rendimento “quantitativo” ma presuppone una valutazione del risultato anche sotto il profilo “qualitativo” (ad esempio, impatto sulle cause più vecchie o complesse), mentre la valorizzazione del solo dato quantitativo può condurre a effetti distorti (in particolare impegno limitato all’abbattimento del solo contenzioso seriale o più semplice).
Non solo, ma il concetto di “gestione” rimanda al mantenimento di un equilibrio nell’organizzazione dell’ufficio, che potrebbe invece essere compromesso da una programmazione non realistica e finalizzata soltanto al raggiungimento dello scopo di cui al comma 12 in assenza di condizioni oggettive di fattibilità del programma.
5. – Il procedimento di formazione dei programmi di gestione
Come per il procedimento di formazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, anche per la redazione del programma per la gestione dei procedimenti pendenti di cui all’art. 37 cit. deve necessariamente prevedersi un modello caratterizzato dalla partecipazione dell’intero ufficio.
Progetti discussi e partecipati consentono, peraltro, di perseguire finalità più trasparenti e condivise e, nel contempo, sono di stimolo alla motivazione ed alla integrazione di tutti i soggetti nella struttura complessivamente intesa.
Va indicata la seguente la scansione temporale:
Entro il 30 ottobre di ciascun anno ciascun presidente di sezione – previa acquisizione dei dati statistici sezionali e delle auto relazioni dei magistrati della sezione preventivamente informati dell’assetto organizzativo proposto all’esito di apposita riunione – deposita una relazione contenente i prospetti statistici, la proposta elaborazione dei carichi esigibili e le proposte di gestione dei ruoli civili della sezione. Nella relazione dovrà risultare il verbale dell’assemblea dei giudici di sezione e le osservazioni eventualmente proposte.
Deve essere garantita nell’occasione la consultazione dei magistrati in congedo per ogni causa.
Nei tribunali monosezionali o privi di sezioni gli adempimenti di cui sopra sono curati direttamente dal Presidente del Tribunale, previa riunione con tutti i giudici dell’ufficio
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Presidente del Tribunale, acquisite le relazioni delle sezioni civili, deposita presso la propria segreteria il progetto di gestione ai sensi dell’art. 37 cit., con indicazione dei carichi esigibili proposti, eventualmente integrati e/o modificati con esplicita motivazione delle ragioni dell’accoglimento o del rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate dalle singole sezioni civili.
Detto progetto e i relativi allegati sono inviati, sempre per via telematica e utilizzando la casella di posta elettronica dell’ufficio, a tutti i giudici, anche onorari, oltre che, per espresso disposto normativo, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Entro il 20 dicembre ciascun magistrato può proporre osservazioni al programma di gestione ovvero alla determinazione dei carichi esigibili presso la segreteria dell’ufficio. Analoga facoltà di segnalazione e proposta ha il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Nei soli Tribunali metropolitani o con organico superiore a 40 unità il dirigente entro il 15 gennaio deve indire una riunione con tutti i presidenti di sezione ed i giudici coordinatori.
Nel corso delle riunioni dovranno essere rappresentate le criticità riscontrate con riferimento al progetto organizzativo di gestione depositato. Degli argomenti trattati nelle riunioni deve essere predisposto verbale riassuntivo.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il dirigente dell’ufficio trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario (o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) il programma di gestione finale ai sensi dell’art. 37 cit..
Il Consiglio Giudiziario (o il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) entro il termine di giorni trenta deve trasmettere il suo parere di presa d’atto, con eventuali rilievi, al Consiglio Superiore della Magistratura. Decorso tale termine il Consiglio Superiore della Magistratura può adottare il provvedimento conclusivo del procedimento anche in assenza del parere dell’organo di governo autonomo territoriale.
Il programma deve contenere necessariamente una motivazione, ancorché sintetica ma esaustiva, in ordine alle ragioni addotte dal dirigente dell’ufficio per l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni presentate. Al programma devono essere allegati i prospetti statistici utilizzati, quelli dei carichi esigibili individuati e i verbali delle riunioni effettuate.
A partire dal secondo programma vanno anche allegati i risultati conseguiti negli anni precedenti e vengono specificate la ragioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il programma deve anche prevedere la precisa indicazione di quali meccanismi, frequenza e forme di monitoraggio siano state predisposte per presidiarne l’attuazione.
Il programma di gestione e i relativi allegati devono essere trasmessi per via telematica – utilizzando la casella di posta elettronica dell’ufficio – a tutti i giudici presenti e a quelli in congedo.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti o approfondimenti, può investire delle questioni riguardanti il progetto presentato il Consiglio giudiziario competente (o il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) e la relativa Commissione flussi, ai fini della redazione di un parere integrativo o dello svolgimento della necessaria attività istruttoria.
Il procedimento si conclude con una delibera di presa d’atto, eventualmente corredata da rilievi, da trasmettersi al Ministero della Giustizia, per le valutazioni di competenza ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 37.
Copia della delibera deve essere inserita nel fascicolo personale del dirigente dell’ufficio.
Va qui sinteticamente precisato che il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per la formazione dei programmi di gestione della Corte di Cassazione, condivisa l’interpretazione secondo la quale la disciplina di cui all’art. 37 riguarda anche tale ufficio giudiziario, così come già ritenuto dallo stesso Presidente della Corte con la presentazione del programma di gestione nella prima fase di applicazione della disciplina.