Provvedimento Trib. Torre Annunziata (g.d. dott. F. Di Lorenzo) del 17.7.2018 su “Sovraindebitamento e fideiussore-consumatore”

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Terza sezione

Il Giudice dott. Fabio Di Lorenzo;

letto il ricorso ex artt. 6 ss. L. 3/2012 e letta la nota integrativa di Tizia depositata il *;

letta la relazione del professionista/organismo di mediazione;

ritenuto che la proposta è correttamente inquadrata nell’ambito della procedura del piano del consumatore, in quanto Tizia riveste la qualità di consumatore;

ritenuto che, sotto tale ultimo profilo, non è dirimente che l’esposizione debitoria di Tizia derivi dalle fideiussioni prestate in favore di società, in quanto, alla luce della giurisprudenza comunitaria, va respinta la figura del cd. “professionista di rimbalzo”, dovendosi ripudiare l’automatismo tra carattere di professionista del debitore principale e necessaria esclusione della qualità di consumatore in capo al garante in forza del principio di accessorietà della fideiussione rispetto all’obbligazione garantita;

ritenuto che, pur non ignorando l’indirizzo espresso dalla S.C. con la pronuncia della sez. VI del 5 dicembre 2016 n. 24846, dalla più recente giurisprudenza comunitaria emerge in modo condivisibile e convincente che, per qualificare come consumatore o come professionista il fideiussore di un debitore principale avente la qualità di professionista, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte giustizia UE , 14 settembre 2016, n.534, sez. X; Corte giustizia UE , 19 novembre 2015, n.74, sez. VI; nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Brescia, sez. III, 22/05/2018, n. 1548 in Dejure);

ritenuto che tale indirizzo espresso dalla giurisprudenza comunitaria e recepito anche da recentissimi arresti della giurisprudenza nazionale di merito sia condivisibile, in quanto maggiormente attento non tanto al profilo dei rapporti di accessorietà tra obbligazione principale e fideiussione (tema che riguarda altri profili quali, sul piano contrattuale, l’incidenza delle patologie negoziali o della risoluzione del contratto principale su quello accessorio ecc.) quanto piuttosto alla nozione sostanziale di consumatore alla luce del diritto comunitario, la quale si incentra piuttosto sugli scopi per i quali un soggetto stipula un contratto, se appunto per scopi professionali o per scopi personali ed estranei alla professione;

ritenuto che nel caso in esame sussista la qualità di consumatore in capo a Tizia, la quale ha prestato le fideiussioni in virtù degli stretti rapporti familiari con i soci e gli amministratori delle società debitrici principali, in quanto la società Alpha S.r.L. era partecipata da Caio e Mevio e amministrata da Sempronio, mentre la società Beta S.a.S. era amministrata da Caio, e la società Gamma S.r.L. era partecipata da Tizio e Sempronio e amministrata da quest’ultimo (Tizia è madre di Sempronio, nonchè moglie di Mevio, nonché sorella di Caio);

ritenuto che non è dirimente la circostanza che Tizia sia socio accomandante di una delle tre società garantite, cioè la società Beta S.a.S., in quanto, in ragione dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, cioè la tipologia di partecipazione societaria e l’entità della stessa, risulta che Tizia abbia agito per scopi di natura privata: sotto il profilo “statico” dell’entità della partecipazione risulta che Tizia era socia di una sola delle tre società, peraltro in misura non maggioritaria e con un conferimento di appena euro 258,23; sotto il profilo “dinamico” dell’attività gestoria, va inoltre evidenziato che in tale unica società di cui era socia, Tizia ricopriva solo la qualità di accomandante, risultando quindi priva di ogni potere gestorio;

ritenuto quindi che, alla luce della partecipazione trascurabile al capitale sociale e alla luce dell’assenza di qualsivoglia potere gestorio, Tizia abbia agito per scopi di natura privata e ricopra quindi la qualità di consumatore, risultando così integrato il requisito soggettivo necessario per proporre il piano del consumatore;

ritenuto che, in ordine alla richiesta di provvisoria sospensione in attesa dell’udienza, sussiste ilfumus boni juris, in quanto dall’esame della relazione emerge che, attraverso la liquidazione di una parte del patrimonio immobiliare di Tizia, i creditori otterrebbero una soddisfazione significativa sia in termini quantitativi (il piano prevede la ripartizione dei creditori in classi, e il soddisfacimento nella misura complessiva di euro 842.729,44 a fronte della debitoria totale di euro 1.823.799,35) sia in termini temporali (il piano di liquidazione degli immobili è contenuto in una durata triennale);

PQM

fissa l’udienza per il giorno *, disponendo la comunicazione a carico del professionista/organismo di mediazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’ articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto;

stabilisce che della proposta e del decreto sia data idonea pubblicità dal professionista/organismo di mediazione, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

i creditori faranno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’ articolo 10, comma 1, in mancanza dovendosi ritenere che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e’ stata loro comunicata.

Si comunichi.

TA, 17.7.2018

Il Giudice Dott. Fabio Di Lorenzo