Quarto quesito associazione nazionale magistrati unita’ per la costituzione

Il quarto quesito riguarda la sospensione dei termini di deposito delle sentenze nel periodo feriale ed è posto in questi termini “L’ANM dovrebbe sostenere, con urgenza, presso tutte le sedi istituzionali competenti l’introduzione di norme che prevedano la sospensione dei termini per il deposito dei provv.ti giudiziari durante il periodo feriale e la possibilità di fissare le udienze a almeno dieci giorni di distanza dal predetto periodo?”  

La problematica è diventata particolarmente attuale in seguito alla riduzione del periodo feriale; in proposito l’ANM, nel corso dell’audizione parlamentare indetta in data 5 settembre 2014 – prima della conversione in legge del DL 132 –  per mezzo della Commissione di studio di Diritto e Procedura Civile, ha redatto un apposito parere  a beneficio delle forze parlamentari e dei propri associati, nell’ambito del quale venivano affrontate tutte le questioni relative alla tematica delle ferie dei magistrati e della sospensione dei termini processuali, evidenziando come fosse fuorviante collegare la riduzione del periodo feriale ad un recupero di efficienza del sistema giustizia. Anche la problematica specifica oggetto del quesito era stata approfondita nel su citato parere evidenziandosi che la sospensione feriale dei termini non opera per il deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati, in quanto trattasi di istituto volto a garantire il diritto di difesa dei cittadini, assicurando il contemperamento fra la tutela dei diritti ed il diritto degli avvocati al riposo annuale. Ciò giustificava il riconoscimento ai magistrati di un periodo di ferie più elevato rispetto alle altre categorie del pubblico impiego, al fine di avere uno spazio, libero da impegni di udienza, necessario per la definizione dei provvedimenti assunti in riserva, per la redazione delle sentenze, per l’aggiornamento professionale e per la preparazione delle udienze. Abbiamo quindi, evidenziato come la parificazione del periodo di congedo riconosciuto ai magistrati a quello riconosciuto alle altre categorie del pubblico impiego avesse finito per porre i magistrati in una posizione decisamente deteriore rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti, auspicando, ove possibile, l’introduzione, nel periodo feriale, anche della sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti.

Ancora la Commissione di studio sull’ordinamento giudiziario ha redatto un apposito parere sulla nuova normativa introdotta in tema di ferie dei magistrati nel quale, dopo avere ribadito laratiodella  concessione di un periodo di ferie più lungo ai magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali, ha sostenuto la perdurante vigenza dell’art. 8 legge n. 97/1979, che fissa in 45 giorni il periodo di ferie, norma non espressamente abrogata dal successivo art. 8 bis introdotto dal d.l. n. 132/2014.

Come si può agevolmente comprendere, anche in questo caso, si tratta di questione estremamente tecnica, peraltro già attenzionata dall’organismo di autogoverno (al riguardo auspichiamo una revisione della frammentaria normativa secondaria varata all’esito dell’approvazione della legge), che non si presta ad essere trattata nei limiti del proposto quesito, che giunge, peraltro, fuori tempo massimo.


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