Rassegna cassazione civile agosto-settembre 2017

a cura di Andrea Penta

Anche nel corso dell’ultimo bimestre le pronunce della Cassazione civile sono state numerose ed interessanti.

Le Sezioni Unite sono state, come al solito, estremamente prolifiche.

In primo luogo, hanno affermato che l’opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada, va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada(Sez. U, Sentenza 22 settembre 2017, n. 22080, Presidente R. Rordorf, Relatore G.L. Barreca).

Hanno, inoltre, statuito che la solidarietà prevista dall’art. 6 l. n. 689 del 1981  persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore. Pertanto, l’obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno nell’ipotesi in cui quella dell’obbligato in via principale, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta legge, si estingua per mancata tempestiva notificazione; con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire l’estinzione del suo obbligo verso la P.A. (Sez. U, Sentenza 22 settembre 2017, n. 22082, Presidente R. Rordorf, Rel. F. Manna).

Hanno altresì ritenuto che l’impugnazione, da parte di Confedilizia, di provvedimenti che, in via generale, neghino la forza pubblica per tutte le esecuzioni degli sfratti per un certo periodo dell’anno, spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, mirando all’annullamento di provvedimenti, asseritamente lesivi dell’interesse generale di tutti i proprietari degli immobili all’esecuzione suddetta, comunque volti al fine di prevenzione e controllo del territorio, come tali espressione di attività pubblicistica (Sez. U, sentenza 17 luglio 2017, n. 17620, Pres. R. Rordorf, Est. U. Armano, P.M., conf., T. Basile).

Componendo il corrispondente contrasto, hanno ritenuto configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), sussistente allorquando, volendo concludere un singolo affare, una parte incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla relativa conclusione a determinate, prestabilite condizioni, e rientrante, proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, nell’ambito di applicabilità dell’art. 2, comma 4, della l. n. 39 del 1989, disciplinante anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell’affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni – e segnatamente beni mobili – l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo, ed in siffatta ipotesi, anche per l’esercizio di questa attività è richiesta l’iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata l. n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell’abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010), sicchè il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ex art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione (Sez. Unite civili, sentenza 2 agosto  2017, n. 19161, Pres. G. Canzio, Est. S. Petitti, P.M., diff. P. M. Ciccolo).

Decidendo la corrispondente questione, ritenuta oggetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, oltre che di particolare rilevanza, hanno stabilito che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore (Sez. Unite civili, sentenza 27 luglio  2017, n. 18725, Pres. R. Rordorf, Est. A. Giusti, P.M., diff. R. Fuzio).

In tema di personale docente della scuola, hanno chiarito che, diversamente da quanto si verifica per i giudizi relativi al collocamento nelle graduatorie permanenti (oggi GAE) del personale docente della Scuola – che sono devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che in essi sia proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo ‒ in caso di controversia in cui si discuta del mancato inserimento nelle graduatorie d’istituto (cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee e per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre) laddove, come nella specie, il ricorrente abbia chiesto direttamente l’annullamento del decreto di pubblicazione delle graduatorie medesime di seconda e terza fascia(che comprendono rispettivamente, i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie a esaurimento e i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento), la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo, in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi presuppone una posizione soggettiva di interesse legittimo (Ud. 4.07.2017 – C.C. – Pubbl. 13.09.2017 – Racc. Gen. Ord. 21198/2017 – Rel. Tria).

Hanno affermato che all‘operatore di “handling”  va riconosciuta la posizione di ausiliario del vettore aereo, con le seguenti conseguenze: (a) il trasporto della merce inizia quando il mittente la consegna all'”handler” nell’aeroporto di partenza ed ha termine quando l'”handler” la consegna al destinatario in quello di destinazione; (b) il vettore è responsabile del fatto colposo dell'”handler”; (c) questi non risponde a titolo contrattuale nei confronti del mittente o del destinatario essendo il fatto dell’ausiliario imputabile “ex contractu” al debitore (vettore) e non al suo autore materiale (“handler”); (d) il fatto dell’ausiliario, in ipotesi di condotta dolosa o colposa, è peraltro imputabile al suo autore a titolo extracontrattuale, cosicché l'”handler” risponde nei confronti del destinatario della merce ex art. 2043 c.c., in solido con il vettore; (e) in quanto ausiliario del vettore aereo, l'”handler”, pur rispondendo a titolo extracontrattuale, può beneficiare delle limitazioni di responsabilità, come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal, nonché della disciplina uniforme convenzionale dettata in tema di decadenza dall’azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Sez. Unite civili, sentenza 20 settembre 2017, n. 21850, Pres. G. Canzio, est. G. Travaglino, P.M., conf. F. M. Iacoviello).

Da ultimo, – su ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. – hanno affermato che il g.e. al quale sia trasmesso il decreto del P.M. che, sulla base dell’elenco fornito dal Prefetto, dispone la sospensione dei termini di una procedura esecutiva a carico del richiedente l’elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, non può sindacare né la valutazione del P.M. sulla sussistenza del presupposto della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta, spettando, invece, al g.e. sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del P.M. all’art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, sia l’accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e sia la verifica che nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale il provvedimento sospensivo possa spiegare effetti” (Sez. Unite civili, sentenza 20 settembre 2017, n. 21854, Pres. R. Rordorf, est. R. Frasca, P.M., conf. R. Fuzio).

Anche la Seconda Sezione si segnala per una serie di pronunce estremamente interessanti.

Con la prima, ha affermato che la controdichiarazione relativa ad un negozio simulato concluso nella forma dell’atto pubblico  non richiede, per la propria validità, tale forma solenne, potendo invece risultare da un semplice documento sottoscritto dalle medesime parti ovvero da quella contro cui lo stesso è prodotto (Sezione Seconda Civile, ordinanza 24 luglio 2017, n. 18204, Presidente V. Mazzacane, Relatore. F. Manna).

Hanno sancito che l’inammissibilità del ricorso per revocazione avverso una sentenza di legittimità  può essere dichiarata nell’udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016),  anziché ex art. 380-bis c.p.c. (Sezione Seconda Civile, ordinanza 25 luglio 2017, n. 18278, Presidente L. Matera, Relatore. C. Besso Marcheis).

Hanno precisato che il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo  sia dichiarato inefficacea seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato alpagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sezione Sesta-Seconda Civile, ordinanza 25 luglio 2017, n. 18348, Presidente S. Petitti, Relatore. L.G. Lombardo).

Hanno sostenuto che il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull’immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi  o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei confronti dell’acquirente ai sensi dell’art. 1669 c.c. (Sezione Seconda Civile, sentenza 28 luglio 2017, n. 18891, Presidente L. Matera, Relatore. A. Scarpa).

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, hanno ribadito che la richiesta di accertamento, per la prima volta in grado di appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di “nova” ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, ai sensi comma 2 del cit. art. 345 (Sezione Seconda Civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22678, Presidente B. Bianchini, Relatore. L. Varrone).

Hanno innovativamente stabilito che il legittimario che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima  ed intenda esercitare l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota spettante gli “ex lege” deve rinunziare al legato e tale onere, concretandosi in una condizione dell’azione, può essere assolto fino al momento della decisione (Sezione Seconda Civile, ordinanza 4 agosto 2017, n. 19646, Presidente B. Bianchini, Relatore. A. Penta).

Nel medesimo ambito, seguendo l’impostazione data dalle Sezioni Unite in tema di impugnazione di testamento olografo, hanno chiarito che la parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell’onere della relativa prova (Sezione Seconda Civile, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22197, Presidente B. Bianchini, Relatore. G. Federico).

Nel solco di quanto statuito pochi mesi or sono dalle Sezioni Unite, hanno precisato che il mancato deposito di copia della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato  determina l’improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza; né tale omissione è sanabile con il deposito di copia della notifica di detto provvedimento eseguita dalla controparte, la quale non consente neppure il controllo circa la tempestività del regolamento medesimo, da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, ex art. 47, comma 2, c.p.c.(Sezione Sesta-2 Civile, ordinanza 26 settembre 2017, n. 22411, Presidente S. Petitti, Relatore. P. D’Ascola).

Hanno, infine, chiarito che le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del “de cuius”  non rientrano tra quelle concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell’intervento, in esse, del Pubblico Ministero ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in grado di appello (Sezione Sesta Civile, ordinanza 10 luglio 2017, n. 17024, Presidente S. Petitti, Relatore. M. Criscuolo).

La Sesta Sezione civile, sottosezione terza, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di documento informatico”  (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare  e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.,  rendendosi – in caso di risposta affermativa del quesito – necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Sezione Sesta-3, ordinanza interlocutoria 31 agosto 2017, n. 20672, Pres. U. Armano, Est. F. De Stefano).

La Sezione Sesta Prima Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili in relazione alla questione di massima di particolare importanza relativa al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria al credito maturato dal lavoratore a titolo di riscatto dei versamenti effettuati in favore di fondi di previdenza complementare privata  (Sezione Sesta Prima Civile, Presidente Genovese – Relatore Di Marzio).

Infine, la Sezione Tributaria ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto e ritenuta altresì di massima di particolare importanza ex art. 374 c.p.c., relativa alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, se sono inerenti le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile altrui in vista dell’esercizio di un’attività di impresa nonché i riflessi su un eventuale diritto di detrazione di una diversa decisione dell’imprenditore per cui l’attività di impresa, cui le spese risultavano funzionali, non abbia mai avuto inizio, valutando, altresì se dette spese, in ipotesi detraibili, siano anche ammortizzabili ai fini del rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (Sezione Tributaria, Ordinanze interlocutorie 22 settembre 2017, n. 22089 e n. 22090 Presidente E. Bruschetta, Relatore G. Tedesco).