Rassegna cassazione civile agosto-settembre 2018

a cura di Andrea Penta

Numerose sono state le pronunce di rilievo adottate dalla Sezioni Unite della Cassazione civile nel periodo in esame.

Pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed a seguito di sentenza della Corte UE del 24 gennaio 2018, hanno affermato che il diritto al risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva comunitaria, in caso di corsi di specializzazione iniziati prima del 1° gennaio 1983, compete anche per l’anno accademico 1982-1983, limitatamente alla frazione temporale successiva al 1° gennaio 1983, e fino al termine della formazione (Sez. U sentenza n. 19107 del 18 luglio 2018, Pres. V. Di Cerbo, est. A. Scaldaferri).

Sempre pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis“, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all’art. 1917, comma 1, c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto, non si impone un controllo di meritevolezza degli interessi ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati (Sez. U sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, Pres. G. Mammone, est. E. Vincenti).

Ancora su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che i superstiti di vittime del doveres ono quelli individuati nell’art. 6 della l. n. 466 del 1980 (Sez. U civili sentenza n. 22753 del 25 settembre 2018, Pres. S. Schirò, est. E. D’Antonio).

Nuovamente su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in virtù della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’azienda speciale di ente territoriale  e della sua autonomia organizzativa e gestionale dall’ente di riferimento, l’azienda stessa, pur appartenendo al sistema con il quale l’amministrazione locale gestisce servizi pubblici aventi finalità sociale e di promozione dello sviluppo delle comunità  locali, non può qualificarsi pubblica amministrazione in senso stretto, sicché per i suoi contratti non è imposta la forma scritta  “ad substantiam” ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale  (Sez. Un., sentenza n.  20684, del  9 agosto 2018, Pres. Mammone G., Est. De Stefano F.).

Enunciando principi ai sensi dell’art. 363 c.p.c., hanno affermato che:

– il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore  ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli;

– anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente;

– ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 art. cit.), l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9 l. n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile;

– nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all’originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile;

– nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente – posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, codice amministrazione digitale impegna solo la parte che lo pone in essere, sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l’asseverazione di cui all’art. 9 della l. n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile (Sez. U sentenza n. 22438 del 24 settembre 2018, Pres. G. Mammone, est. E. Vincenti).

Anche la Prima Sezione si segnala per numerose e significative pronunce.

È lecito e meritevole di tutela l’accordo concluso tra soci di società per azioni, con il quale, in occasione del finanziamento partecipativo di uno di essi, gli altri si obblighino a manlevare il nuovo socio dalle eventuali conseguenze negative del conferimento, mediante attribuzione a quest’ultimo del diritto di vendere (c.d. put), entro un determinato termine, e agli altri dell’obbligo di acquistare la partecipazione a un prezzo prefissato – pari a quello iniziale, con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società – ponendosi il meccanismo sul piano della circolazione delle azioni, piuttosto che su quello della ripartizione degli utili e delle perdite, la cui meritevolezza è insita nell’operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario (Sez. 1 ordinanza n. 17500 del 4 luglio 2018, Pres. Schirò S., Rel. Nazzicone L.).

In tema di prededuzione fallimentare, ha affermato che il credito derivante da un finanziamento “in funzione della presentazione della domanda di concordato” (cd. “finanziamento-ponte”), concesso, prima dell’entrata in vigore della novella all’art. 182 quater l.fall., recata dal d.l. n. 83 del 2012, conv con mod. in l. n. 134 del 2012, dal socio di una S.r.l. ammessa al concordato preventivo, poi fallita, non può essere ammesso al passivo in prededuzione (Sez. 1 ordinanza n. 18489 del 12 luglio 2018, Pres. M. Cristiano, rel. G. Fichera).

Con due ordinanze interlocutorie di analogo contenuto, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. n. 89 del 2011, conv., con modif., nella l. n. 129 del 2011, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura di cui alla lett. c) di tale disposizione si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, eventualmente nominato d’ufficio, per contrasto con gli artt. 13 e 24, comma 2, Cost. (Sez. 1 ordinanza n. 21930 del 7 settembre 2018, Pres. F. A. Genovese, rel. C. De Chiara; Sez. 1 ordinanza n. 21931 del 7 settembre 2018, Pres. F. A. Genovese, rel. M. Cirese).

Infine, ha rimesso all’esame del Primo Presidente, per la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sez. U, la questione di massima di particolare importanza concernente la possibilità per l’investitore di fare un uso selettivo della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo (Sez. 1 ordinanza n. 23927 del 2 ottobre 2018, Pres. S. Schirò, rel. A. Valitutti).

Alla Seconda Sezione sono riconducibili due importanti chiarimenti.

In tema di normativa antiriciclaggio, la disciplina prevista dall’art. 58, del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 90 del 2017, per l’omessa segnalazione di operazioni sospette, trova applicazione, quale espressione del principio del “favor rei”, anche relativamente ai procedimenti sanzionatori iniziati anteriormente all’entrata in vigore di detta normativa ma che, a tale momento, non si siano conclusi con un provvedimento dotato del carattere di definitività (Sezione Seconda Civile, Sentenza 8 agosto 2018, n. 20647, Presidente S. Petitti, Relatore. M. Criscuolo).

In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell’art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l’atto di pignoramento (Sez. 2, Sentenza 4 ottobre 2018, n. 24362, Pres. S. Petitti, Relatore A. Cosentino).

Infine, ha rimesso all’esame del Primo Presidente, per la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sez. U, la seguente questione di massima di particolare importanza:

“se, previa qualificazione dell’istituto della garanzia per vizi nella compravendita, con esclusione delle ipotesi disciplinate dal codice del consumo, siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 1495, comma 3, c.c., ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c., diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all’art. 1492, comma 1, c.c.” (Sezione 2, Ordinanza interlocutoria 2 ottobre 2018, n. 23857, Pres. P. D’Ascola, Rel. G. Federico).

La Terza Sezione ha precisato che la discrezionalità della P.A. non può spingersi, salvo lo stravolgimento dei principi dello Stato di diritto, fino a sindacare l’opportunità dei provvedimenti giudiziari, specie di quelli aventi ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Cost. o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà; pertanto, si configura come condotta colposa, fonte di responsabilità, l’inerzia del Ministero dell’Interno nel dare attuazione ad un ordine, impartito dalla Procura della Repubblica, di sgombero di un immobile abusivamente occupato “vi aut clam” (Sez. Terza, Sentenza n. 24198 del 4 ottobre 2018, Pres. F. De Stefano, Est. M. Rossetti).

La Sez. 6 – 3 ha rimesso al Primo Presidente ai fini dell’eventuale esame delle Sez. U la seguente questione ritenuta di massima di particolare importanza:

“se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni  (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA) proposta, avanti il giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento dannidebba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari “ex lege” (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell’art. 75, comma 3, c.p.p.; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all’azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa; ovvero ancora se la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p. non trovi affatto applicazione, laddove la causa risarcitoria – anziché essere proposta nei confronti del solo imputato – sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti (responsabili civili) diversi dall’imputato, e ciò sia nel caso in cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari” (Sez. 6-3 Ordinanza interlocutoria 16 ottobre 2018, n. 25198, Pres. A. Amendola, Rel. S. Olivieri).

Sempre la Sez. VI ha affermato che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio  ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif., nella l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione “ex lege”, se egli sia resistente o intimato. Qualora risulti al momento della decisione che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, allora dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Sez. VI ordinanza n. 24083 del 3 ottobre 2018, Pres. P-. Curzio, re. R. Frasca).

Da ultimo, la Sezione Tributaria ha affermato che l’avviso di accertamento, emesso prima del termine dilatorio ex art 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ove non ricorra una situazione di particolare e motivata urgenza, è affetto da un vizio intrinseco correlato al correttoiterformativo dell’atto, con conseguente illegittimità dell’atto anche ove il contribuente non abbia subito per effetto di tale violazione alcun concreto pregiudizio (Sez. T sentenza n. 23670 del 1 ottobre 2018 Pres. M. Cristiano, Est. G. M. Stalla).