Rassegna Cassazione civile aprile 2016

a cura di Andrea Penta

Nel corso del mese di aprile sono intervenute due pronunce delle Sezioni Unite.

Con la prima  (Sezioni Unite civili, sentenza 14 aprile 2015, n. 7371, Pres. L.A. Rovelli, Rel. A. Greco), in tema di tributi, è stato statuito che presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l’attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Con la seconda, in tema di lavoro pubblico, si è, con ordinanza interlocutoria (Sezioni Unite civili, Ordinanza interlocutoria 8 aprile 2016, n. 6891, Presidente G. Salmè, Relatore G. Mammone) ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quando siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

La Prima Sezione si è distinta per due pronunce adottate in ambito fallimentare, la seconda delle quali sottopone nuovamente sotto la lente d’ingrandimento la questione dell’abuso dello strumento concordatario.

In particolare, con la prima (Prima Sezione Civile, Sentenza 29 marzo 2016, n. 6045, Presidente A. Didone, Relatore F. Terrusi)  si è chiarito che, in caso di fallimento dichiarato dopo la modifica, giusta il d.l. n. 35 del 2005, dell’art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo  precedente a tale novella, l’entità del periodo sospetto rilevante per gli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della suddetta norma vigente al momento dell’apertura di quest’ultimo, attesa l’unitarietà giuridica dell’intera procedura.

Con la seconda (Prima Sezione Civile, Sentenza 31 marzo 2016, n. 6277, Presidente A. Ceccherini, Relatore M. Cristiano)  si sono enunciati due importanti principi:

a) respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., la domanda di concordato cd. “con riserva” va dichiarata inammissibile, ex art. 162 l.fall., salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per tale declaratoria o per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda, ex art. 161, comma 1, l.fall., da cui si ricavi la rinuncia a quella con riserva e sempre che non si traduca in un abuso dello strumento concordatario;

b) nella procedura di concordato cd. “con riserva”, il termine previsto dall’art. 161, comma 6, l.fall., per il deposito della proposta, del piano e della ulteriore documentazione di cui ai suoi precedenti commi 2 e 3, ha carattere perentorio e il provvedimento reiettivo dell’istanza con cui ne sia stata chiesta la proroga è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.

La Terza Sezione è intervenuta in tema di spese giudiziali civili, affermando (Terza Sezione Civile, Sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016, Presidente A. Amendola, Relatore G. Carluccio) che il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni, il cui valore superi i parametri previsti dall’art. 2875 c.c. rispetto al credito garantito, incorre nella responsabilità prevista dall’art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

Da ultimo, in materia di previdenza, la Sezione Lavoro (Sezione  Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7135 del 12 aprile 2016, Presidente P. Venuti, Relatore N. De Marinis)  ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3, 24, comma 1, 102 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, secondo cui l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990 si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale istituita presso l’INPS, per i trattamenti in essere all’entrata in vigore della l. n. 218 del 1990, si determina con riferimento a quanto corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.