Rassegna cassazione civile aprile-maggio 2017

a cura di Andrea Penta

Numerose, nel bimestre preso in considerazione, sono le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione che meritano di essere segnalate.

Dirimendo il corrispondente contrasto, hanno affermato che prova nuova indispensabile di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Sez. U, sentenza 4 maggio 2017, n. 10790, Pres. R. Rordorf, Est. A. Manna, P.M., diff., F.M. Iacoviello).

Hanno, inoltre, stabilito che, ove l’azione di classe di cui all’art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005  sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe  e non anche di un interesse collettivo, l’ordinanza di inammissibilitàadottata dalla corte di appello, in sede di reclamo, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l’azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno, e che tale dichiarazione di  inammissibilità preclude la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella declaratoria (Sez. Unite civili, sentenza 1 febbraio 2017, n. 2610, Pres. R. Rordorf, Est. S. Petitti, PM, diff., R. G. Russo).

Hanno chiarito che l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere  e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme all’art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Sez. Unite civili, sentenza 27 marzo  2017, n. 7761, Pres. R. Rordorf, Est. L. Tria, P.M., conf. F.M. Iacoviello).

Decidendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la sopravvenuta dichiarazione del fallimento  comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale procedimento di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude, in ogni caso, il concordato (Sez. Unite civili, sentenza 10 aprile  2017, n. 9146, Pres. G. Canzio, Est. A. Nappi, P.M., conf. R. Fuzio).

Pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno stabilito che, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.(Sez. U, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799, Pres. R. Rordorf, Est. R. Frasca, P.M., conf., F.M. Iacoviello).

Componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo (Sez. Unite civili, sentenza 27 marzo  2017, n. 7756, Pres. S. Di Palma, Est. F. Manna, P.M., conf. F.M. Iacoviello).

Decidendo la corrispondente questione, ritenuta di massima di particolare importanza, hanno stabilito che il costo di acquisizione di un terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburanti è ammortizzabile ove si accerti una possibilità di utilizzazione limitata nel tempo di quel terreno, e che, per effetto del regime di accessione che determina l’incorporazione dei fabbricati al suolo su cui sorge l’impianto predetto, è possibile inglobare il terreno nella nozione di «stazione di servizio» ai fini dell’applicazione allo stesso del coefficiente di ammortamento contemplato dal d.m. 31 dicembre 1988 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazione di imbottigliamento, stazioni di servizio» (Sez. Unite civili, sentenza 26 aprile  2017, n. 10225, Pres. R. Rordorf, Est. S. Bielli, P.M., diff. F.M. Iacoviello).

Rivedendo il loro precedente orientamento, hanno escluso la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove tale relatarisulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio  (Sez. Unite civili, sentenza 2 maggio 2017, n. 10648, Pres. R. Rordorf, Est. P. D’Ascola, PM, Conf., R. Fuzio).

Decidendo il corrispondente regolamento, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., in ordine alle controversie afferenti la legittimità, o meno, della retroattività , ricavabile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, ed 8, comma 1, del d.m. 6 febbraio 2006, della soppressione dell’aggiornamento Istat delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, previste dal d.m. 28 luglio 2005, anche se richieste anteriormente al primo dei menzionati decreti (Sez. Unite civili, ordinanza 27 aprile  2017, n. 10409, Pres. R. Rordorf, Est. C. De Chiara, P.M., diff. R. G. Russo).

Hanno, infine, affermato che all’udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione  (Sezioni Unite, udienza 23/06/2016, (dep. 14/04/2017), n. 18621 – Pres. G. Canzio, Rel. G. Paoloni).

La Prima Sezione ha, nel periodo in oggetto, adottato due pronunce di particolare rilievo e sollevato alle Sezioni Unite altrettante questioni di notevole importanza.

Quanto alle prime, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, lanomina del tutore del minore non accompagnato sbarcato illegalmente in Italia  spetta al giudice tutelare del luogo ove è situata la struttura di prima accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo, e non al tribunale per i minorenni, che è, invece, competente per la fase successiva ed eventuale dell’adozione (Sez. VI-1, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10212, Pres. V. Ragonesi, Est. A. Scaldaferri).

Ha, poi, ritenuto che l’organizzazione di uno spettacolo artistico  non possa costituire, di per sé sola, violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino ed essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un credito risarcitorio (Sezione Prima, sentenza 23 marzo  2017, n. 7468, Pres. R. Bernabai, Est. M.G.C. Sambito, P.M., conf. F. Ceroni).

Quanto alle seconde, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa al se, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, il requisito della forma scritta del contratto di investimentoesiga, accanto a quella dell’investitore, anche la sottoscrizione “ad substantiam” dell’intermediario (Sez. I, ord. interloc. 27 aprile 2017, n. 10447, Pres. M.C. Giancola, Est. L. Nazzicone).

Inoltre, rilevato un contrasto sul tema tra la stessa Prima Sezione e la Sezione Lavoro, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa al diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa) in capo al coniuge divorziato, in caso di decesso dell’altro coniuge, nell’ipotesi in cui sia stata stabilita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (Sez. I,Ordinanza interlocutoria 10 maggio 2017, n. 11453, Presidente M.C. Giancola, Relatore M. Acierno).

Estremamente prolifica è stata nel bimestre preso qui in considerazione la Seconda Sezione civile.

Ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto, concernente il regime proprietario della costruzione realizzata, su suolo comune ed in violazione dei limiti ex art. 1102 c.c., da uno solo dei comunisti  (Sezione Seconda civile, ord. interlocutoria 11 aprile 2017, n. 9316, Pres. B. Bianchini, Rel. A. Giusti).

Ha affermato che, a seguito dell’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010, dell’art. 163 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF), il termine per la contestazione, ai revisori contabili, dell’addebito  ex art. 163, comma 1, lett. b), del cit. d.lgs. n. 58 è di 180 giorni dall’accertamento, in applicazione analogica dell’art. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative (Sezione Seconda Civile, Sentenza 20 aprile 2017, n. 9997, Presidente S. Petitti, Relatore. G. Federico).

L’art. 2368 c.c. e l’art. 190 TUF puniscono entrambi, il primo sotto il profilo penale, il secondo sotto l’aspetto amministrativo, la medesima condotta, consistente nella trasmissione alla CONSOB di una relazione, dal contenuto non veritiero, inerente verifiche di conformità sul collocamento di un prestito obbligazionario, con conseguente applicazione della sola disciplina penale, ex art. 9, comma 1, della l. n. 689 del 1981 (Sezione Seconda Civile, Sentenza 5 aprile 2017, n. 8855, Presidente S. Petitti, Relatore. A. Scarpa).

Gli alloggi cd. “riservati”, assegnati ai profughi  ai sensi dell’art. 17 della l. n. 137 del 1952, non rientrano tra quelli acquistabili dagli assegnatari medesimi a prezzo di favore, “ex lege” n. 560 del 1993, essendo tale disciplina rivolta unicamente agli alloggi cd. “dedicati”, realizzati ai sensi dell’art. 18 della menzionata l. n. 137 (Sezione Seconda Civile, Sentenza 7 aprile 2017, n. 9119, Presidente L. Matera, Relatore. C. Besso Marcheis).

Ha, infine, stabilito che i beni archeologici presenti in Italia  si presumono, salva prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietà, provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani ed appartengono, pertanto, al patrimonio indisponibile dello Stato (Seconda sezione civile, sentenza 26 aprile 2017, n. 10303, Pres. E. Migliucci, Est. A. Giusti).

La Terza Sezione della Suprema Corte, pronunciandosi in tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, ha ritenuto che la mancata registrazione del contratto, prevista dall’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ne determini la nullità ex art. 1418 c.c.. che, tuttavia, attesa la sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria, è sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto  (Sez. III, sentenza 28 aprile  2017, n. 10498, Pres. A. Ambrosio, Est. U. Armano, P.M., conf. M. De Masellis).

La Sezione Lavoro ha sollevato due importanti questioni.

Con la prima, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla natura innovativa, o meno, dell’art. 7-quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016, ancorché definito di interpretazione autentica dell’art. 51, comma 6, del T.U. n. 917 del 1986, in ordine alla nozione di lavoratore cd. trasfertista, rilevante ai fini del calcolo dei contributi sulle indennità a questi corrisposte (Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 18 aprile 2017, n. 9731, Presidente E. D’Antonio, Relatore L. Cavallaro).

Con la seconda, ha parimenti trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla natura procedurale o sostanziale del vizio del licenziamento  in caso di tardività della contestazione, ai fini del regime sanzionatorio applicabile ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, come innovato dalla l. n. 92 del 2012 (Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 21 aprile 2017, n. 10159, Presidente G. Napoletano, Relatore L. Curcio).

Infine, la Sezione Tributaria ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa allaoperatività anche in grado di appello del meccanismo di regolarizzazione della posizione processuale del contribuente sfornito di difensore abilitato nelle controversie superiori  al limite indicato nell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sezione Tributaria, Ordinanza interlocutoria 21 aprile 2017, n.10080, Pres. F. Tirelli, Rel. L. Luciotti).

In tema di deducibilità dei costi in relazione a partecipazioni societarie, ha affermato che l’operazione di “Stock Lending”, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del mutuatario il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, non rilevando che in un caso si verta su un diritto reale e nell’altro su un diritto di credito, sicchè è soggetta ai limiti di cui all’art. 109, comma 8, TUIR, restando il versamento della commissione un costo indeducibile (Sezione Tributaria, sentenza 12 maggio 2017, n. 11872, Pres, S. Bielli, Rel. G. Fuochi Tinarelli, P.M., conf., I. Zeno).

Da ultimo, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite ex art. 374, comma 1, c.p.c., della questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice tributario o di altro giudice nazionale  in ordine al riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP), necessaria al fine di ottenere le agevolazioni fiscali di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001 (Sezione Tributaria, Ordinanza interlocutoria 28 aprile 2017, n.10541, Pres. C. Di Iasi, Rel. G. M. Stalla).