Rassegna cassazione civile dicembre 2016

a cura di Andrea Penta

Sempre estremamente prolifiche, in questo mese le Sezioni Unite della Suprema Corte si segnalano soprattutto per cinque pronunce.

Con la prima, pronunciandosi in sede di regolamento ex art. 41 c.p.c., hanno ritenuto che spetti alla giurisdizione contabile la controversia risarcitoria contro amministratori e dipendenti di una centrale di committenza regionale ex art. 1, comma 455, della l. n. 296 del 2006, avente forma societaria, per i danni arrecati da loro condotte al patrimonio sociale (Sez. Unite civili, ordinanza 5 dicembre  2016, n. 24737, Pres. R. Rordorf, Est. R. Frasca, PM, Conf., R. Finocchi Ghersi).

Con la seconda, molto attesa, hanno affermato che l’ordinanza emessa dall’Ufficio centrale per il referendum  (nella specie in relazione a quello ex art. 138 Cost.), non avendo natura di atto di giurisdizione, è insuscettibile d’impugnazione giurisdizionale, men che mai dinanzi alla Corte di cassazione, di cui quello stesso ufficio costituisce un’articolazione interna (Sez. Unite civili, sentenza 28 novembre  2016, n. 24102, Pres. R. Rordorf, Est. A. M. Perrino).

Con la terza, pronunciando sul regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in unacontroversia concernente la richiesta di annullamento del d.P.R. di indizione del referendum di revisione costituzionale, hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione ritenendo insindacabile quel decreto (Sez. Unite civili, ordinanza 1 dicembre  2016, n. 24624, Pres. R. Rordorf, Est. P. D’Ascola, PM, Conf., R. Fuzio).

Con la quarta, rivisitando il proprio orientamento alla luce dell’intervenuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato a seguito della novella recata dal d.lgs. n. 40 del 2006, hanno sancito l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l‘ordinanza resa dalla corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. suddetto (Sez. Unite civili, sentenza 7 dicembre  2016, n. 25045, Pres. G. Canzio, Est. V. Ragonesi, PM, Diff., F.M. Iacoviello).

Con l’ultima, anch’essa attesa dagli operatori del diritto, risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno escluso che il ricorso per cassazione proposto, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., contro la sentenza di primo grado, debba contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, riferendosi l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., solo agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi di impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato  (Sez. Unite civili, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25513, Pres. R. Rordorf, Est. F. Manna, PM, Conf., R. Fuzio). Al contempo, hanno stabilito che il ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., è improcedibile, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove non siano depositate la copia autentica della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, con la relativa comunicazione o notificazione, se anteriore, salvo che la Corte officiosamente rilevi, dal trasmesso fascicolo di ufficio, che lo stesso sia stato proposto nei sessanta giorni dalle menzionate comunicazione o notificazione, ovvero, in mancanza di entrambe, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

La Prima Sezione Civile della Corte, pronunciandosi in tema di azione revocatoria fallimentare e per la prima volta sull’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., ha affermato che con l’espressione «pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso» il legislatore ha inteso riferirsi esclusivamente al rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come complessive modalità di pagamento (Sezione Prima Civile, Sentenza n. 25162 del 07 dicembre 2016, Presidente Nappi – Relatore Di Virgilio).

Numerose e significative sono state nel corrente mese le pronunce riconducibili alla Seconda Sezione.

Con una prima, è stato affermato che il preavviso ex art. 9 bis, della l. n. 386 del 1990  va comunicato, quale presupposto necessario per l’irrogazione della sanzione di cui al successivo art. 9, anche nei confronti del delegato di traenza che abbia emesso l’assegno – bancario o postale – in difetto di provvista (Sezione Seconda Civile, Sentenza 2 dicembre 2016, n. 24724, Presidente S. Petitti, Relatore. I. Parziale).

Con una seconda ha chiarito che il diritto all’equa riparazione  va riconosciuto, nella ricorrenza delle condizioni cui è subordinato il conseguimento dell’indennizzo, anche in favore della parte che, nel processo presupposto, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile, limitatamente alla parte di detto giudizio svoltasi anteriormente alla dichiarazione di non fondatezza della questione (Sezione Sesta-Seconda Civile, Sentenza 5 dicembre 2016, n. 24743, Presidente S. Petitti, Relatore. S. Petitti).

La stessa Sezione ha adottato ben tre ordinanze interlocutorie.

Con la prima, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto, concernente la natura e la funzione della responsabilità dell’obbligato solidale ex art. 6 della l. n. 689 del 1981, nonchè, di riflesso, degli effetti, su quest’ultima, dell’estinzione dell’obbligazione principale per mancanza o intempestività della contestazione al trasgressore e della persistente possibilità, per l’obbligato suddetto che abbia pagato la sanzione, di esperire l’azione di regresso, individuandosene i destinatari (Sezione Seconda civile, ord. interlocutoria 12.12.2016, n. 25354, Pres. S. Petitti, Rel. A. Cosentino).

Con la seconda, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea in merito all’interpretazione dell’art. 50 della Carta di Nizza, avuto riguardo, da un lato, all’ambito operatività del principio del “ne bis in idem” in caso di fatti originanti cumulo di sanzioni penali ed amministrative, per i quali intervenga giudicato penale di assoluzione e, dall’altro,  alla sufficienza o meno, nella valutazione della violazione del menzionato principio, del richiamo ai limiti di pena posti dalla Direttiva 2014/57/UE (Sezione Seconda Civile, Ordinanza interlocutoria 15 novembre 2016, n. 23232, Presidente. S. Petitti, Relatore. M. Falabella).

Con la terza, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, ritenuta di particolare importanza ed oggetto di contrasto, concernente la sanzionabilità del notaio, sotto il profilo disciplinare, per le sole condotte specificamente indicate dagli artt. 137 e ss. della l. notarile, secondo quanto sancito dal successivo art. 147, ovvero per tutte le violazioni di legge comunque commesse nell’esercizio delle funzioni, punibili, se non altrimenti stabilito, ex art. 136 della l. citata (Sezione Seconda civile, ord. interlocutoria 15.12.2016, n. 25877, Pres. E. Bucciante, Rel. L.G. Lombardo).

La Terza Sezione si segnala, a sua volta, per due pronunce.

Con la prima, ha precisato che, esperita l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ricorrendone i presupposti, la successiva identificazione del responsabile del sinistro non esplica alcuna influenza sulla legittimazione sostanziale e processuale di detta impresa, che resta stabilizzata per tutto il corso del giudizio (Terza Sezione Civile, Sentenza 22 novembre 2016, n. 23710, Presidente A. Spirito, Estensore E. Vincenti).

Con la seconda, ha affermato che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge regionale, per violazione della potestà legislativa esclusiva statale, non è ipotizzabile alcun danno risarcibile, a somiglianza di quanto previsto per la responsabilità dello Stato italiano in caso violazione del diritto dell’Unione europea, non essendo, nella specie, ravvisabile quella distinzione tra ordinamenti – con prevalenza di quello europeo sul nazionale – che costituisce il fondamento di tale ipotesi di responsabilità (Terza Sezione Civile, Sentenza 22 novembre 2016, n. 23730, Presidente ed Estensore S. Di Amato).

La Sezione Lavoro ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui sussiste contrasto, relativa alla riconoscibilità del diritto di convocare le assemblee sindacali di cui all’art. 20 della l. n. 300 del 1970,oltre che alle RSU  come organo collegiale, anche ai singoli componenti delle stesse  (Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 30 novembre 2016, n. 24443, Presidente F. Roselli, Relatore G. Leo).

Da ultimo, la Sezione Tributaria merita di essere segnalata per un’ordinanza interlocutoria ed una sentenza.

Con la prima, in tema di condono fiscale, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto, concernente l’interpretazione dell’art. 9, commi 9 e 10, della l. n. 289 del 2002, e più precisamente se l’Amministrazione finanziaria mantenga o meno il potere di contestare e recuperare i crediti del contribuente derivanti dalle agevolazioni, ove il rapporto tributario sia definito tramite condono e conseguentemente precluso, in virtù di tale disposizione, ogni accertamento tributario (Sezione Tributaria, Ordinanza interlocutoria 7 dicembre 2016, n. 25092, Pres. D. Chindemi, est. G.M. Stalla).

Con la seconda, In tema d’ICI, le società di cartolarizzazione, che sono mere società veicolo, incaricate degli adempimenti necessari alla proficua vendita degli immobili, non sono soggette all’imposta, che continua a gravare sul’ente proprietario e gestore (Sezione Tributaria, Sentenza 7 dicembre 2016, n. 25152, Pres. e rel. R. Botta).

Scarica il pdf