Rassegna cassazione civile gennaio 2017

di Andrea Penta

Come al solito, molto produttive sono state anche nell’ultimo mese le Sezioni Unite.

Componendo il relativo contrasto, hanno sancito che l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo  costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, ove intervenga una sentenza, anche non passata in giudicato, del giudice tributario che annulli, totalmente o parzialmente, tale atto, l’ente impositore (così come il giudice innanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non ancora avvenuta, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata (Sez. Unite civili, sentenza 13 gennaio  2017, n. 758, Pres. R. Rordorf, Est. B. Virgilio).

Componendo altro contrasto, ed altresì pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno sancito che l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni  sono ad essa legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente, e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., sicchè i compensi spettanti ai soggetti predetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dell’art. 545, comma 4, c.p.c. (Sez. Unite civili, sentenza 20 gennaio  2017, n. 1545, Pres. R. Rordorf, Est. A. Spirito, P.M., diff. F.M. Iacoviello).

Decidendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno riconosciuto al curatore fallimentare la legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa nei confronti degli amministratori di qualsivoglia società , anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori (Sez. Unite civili, sentenza 23 gennaio  2017, n. 1641, Pres. S. Di Palma, Est. A. Nappi, P.M., conf. F.M. Iacoviello).

Sempre in ambito fallimentare, risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno stabilito che il decreto con cui il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato, ex art. 162, comma 2, l. fall. (anche eventualmente a seguito della sua mancata approvazione ai sensi dell’art. 179, comma 1), ovvero revoca l’ammissione alla procedura concordataria, giusta l’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza di fallimento del debitore, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., non avendo carattere decisorio  (Sez. Unite civili, sentenza 28 dicembre 2016, n. 27073, Pres. R. Rordorf, Est. C. De Chiara, PM, Conf., L. Salvato).

Con la stessa pronuncia, hanno stabilito che il decreto con cui il tribunale definisce, in senso positivo o negativo, il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., non è soggetto a ricorso ex art. 111 Cost., proponibile, invece, avverso il provvedimento della medesima corte conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.

Analoghe statuizioni sono state adottate con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti (Sez. Unite civili, sentenza 27 dicembre 2016, n. 26989, Pres. R. Rordorf, Est. C. De Chiara, PM, Conf., L. Salvato), affermando, risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, che:

1)  il decreto con cui la corte di appello, decidendo sul reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182-bis, comma 5, l.fall., provvede in senso positivo o negativo sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avendo natura decisoria e non essendo altrimenti impugnabile;

2) in caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte di appello, provvedendo sul reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182-bis, comma 5, l.fall., neghi l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al P.M., bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, cui si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.

Risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno stabilito che la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA, di cui all’art. 182-ter l.fall., trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale (Sez. Unite civili, sentenza 27 dicembre 2016, n. 26988, Pres. R. Rordorf, Est. A. Nappi, PM, Diff., L. Salvato).

In una controversia riguardante il pagamento, a carico delle società di gestione degli aeroporti, dei contributi destinati ad alimentare il fondo antincendi  istituito dall’art. 1, comma 1328, della l. n. 296 del 2006, hanno rimesso alla Consulta, ritenendone la non manifesta infondatezza ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 102, 111, e 117 Cost., in relazione all’art. 6 Cedu, afferente i limiti della portata retroattiva, dell’art. 1, comma 478, della l. n. 208 del 2015, nella parte in cui ha novellato l’art. 39-bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007  (Sez. Unite civili, ord. Interloc. 28 dicembre 2016, n. 27074, Pres. R. Rordorf, Est. A.M. Perrino).

In ordine alla Seconda Sezione, due sono le pronunce che meritano una segnalazione.

Con la prima, ha ritenuto senz’altro inammissibile la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni  per carenza del necessario requisito della fattibilità giuridica, allorquando sia stato disposto, da parte del giudice penale, il sequestro preventivo degli stessi (in tutto o in parte), destinato, secondo il regime del d.lgs. n. 231 del 2001, alla confisca, essendo sottratto al giudice civile il potere di sindacare la legittimità del provvedimento (Prima Sezione Civile, Sentenza 20 dicembre 2016, n. 26329, Presidente A. Nappi, Est. F. Terrusi).

Con la seconda, pronunciandosi, per la prima volta, sulla corrispondente questione, ha ritenuto l’ammissibilità della dichiarazione di fallimento della società il cui patrimonio sia stato integralmente sottoposto a sequestro preventivo antimafia (Sezione Prima Civile, 12 gennaio 2017, n. 608, Pres. A. Nappi, Rel. M. Ferro).

Alla Seconda Sezione si devono due interessanti pronunce.

Con la prima, è stato chiarito che la notificazione del trattamento, ex art. 37, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003, va eseguita anche allorché la rilevazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale avvenga in via accessoria rispetto ad altra prestazione sanitaria, e non in via principale (Sezione Seconda Civile, Sentenza 9 gennaio 2017, n. 188, Presidente S. Petitti, Relatore. A, Oricchio).

Con la seconda, si è precisato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 143 del 1991 (qui applicabile ratione temporis), non è sufficiente, per lo svolgimento di operazioni extra soglia in denaro contante, che gli intermediari preesistenti ad esso ed esercenti le attività di cui all’art. 6, commi 2 e 2-bis, del citato decreto, effettuino all’U.I.C. la comunicazione ai sensi del successivo art. 6, comma 4-bis, occorrendo all’uopo, invece, uno specifico decreto ministeriale abilitativo, ex art. 4, comma 2 (Sezione Seconda Civile, Sentenza 9 gennaio 2017, n. 192, Presidente S. Petitti, Relatore. A. Cosentino).

La stessa Sezione ha altresì trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto, concernente gli strumenti utilizzabili onde porre in essere una donazione indiretta, ex art. 809 c.c., ed il relativo meccanismo di funzionamento (Sezione Seconda civile, ord. interl. 4.1.2017, n. 00106, Pres. E. Bucciante, Rel. G. Grasso).

La Terza Sezione ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale  – sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. – dell’art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), costituendo ragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore (Sesta-Terza Sezione Civile, ordinanza 10 gennaio 2017, n. 395, Presidente A. Amendola, Estensore E. Vincenti).

La Sezione Lavoro, infine, si segnala per tre ordinanze con le quali ha sollevato altrettante questioni di massima ritenute di particolare importanza.

Con la prima, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla qualificazione privatistica o pubblicistica del rapporto dei cd. lettori di scambio ex l. n. 62 del 1967, nonché in ordine all’applicabilità del principio di non discriminazione di matrice eurounitaria, esclusa una loro equiparazione al personale insegnante delle Università (Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 23 dicembre 2016, n. 26934, Pres. G. Napoletano, Rel. A. Di Paolantonio).

Con la seconda, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni, ritenute di massima di particolare importanza, relative al rapporto degli ex lettori di lingua straniera  di cui al d.P.R. n. 382 del 1980, aventi ad oggetto la riconducibilità all’art. 310 c.p.c. dell’estinzione dei giudizi disposta dall’art. 26 della l. n. 240 del 2010, la natura privatistica o pubblicistica del rapporto, la resistenza dei giudicati già intervenuti alle sopravvenienze normative in materia (Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 23 dicembre 2016, n. 26935, Pres. G. Napoletano, Rel. A. Di Paolantonio).

Con la terza, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della ulteriore questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa al rapporto degli ex lettori di lingua stranieradi cui al d.P.R. n. 382 del 1980, avente ad oggetto la riferibilità della retribuzione prevista dal d.l. n. 2 del 2004 al trattamento economico dei ricercatori a tempo definito a prescindere dal numero di ore svolte, anche se pari o superiore a 500 ( (Sezione Lavoro, Sentenza 4 gennaio 2017, n. 79, Presidente G. Napoletano, Relatore A. Di Paolantonio).

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