Rassegna cassazione civile giugno-luglio 2018

a cura di Andrea Penta

Numerose e significative sono state, nel bimestre esaminato, le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione civile.

Queste ultime hanno, in primo luogo, ritenuto la legittimità e conformità ai principi del diritto nazionale ed eurounitario dei sovracanoni di cui all’art. 1, comma 137della legge di stabilità   n. 228 del 2012 (Sez. U sentenza n. 19157 del 19 giugno 2018, Pres. S. Schirò, est. E. Cirillo).

Inoltre, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che in caso di mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in motivazione il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c. per ottenerne la quantificazione (Sez U sentenza n. 16415 del 21 giugno 2018, Pres. G. Mammone, est. U. Armano).

Sempre su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che dall’1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense  è regolato dall’art. 4 bis della I. n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, I. n. 124 del 2017 e ulteriormente integrato dalla I. n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina di cui agli artt. 16 e segg. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati  (Sez. U sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018, Pres. V. Di Cerbo, est. A Manna)

Ancora su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che sono escluse dalvoto sulla proposta di concordato fallimentare  e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo (Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 17186 del 28 giugno 2018, Presidente R. Rordorf, Estensore C. De Chiara).

Sempre su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959  costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non incide sulla idoneità della notificazione a svolgere la propria funzione nell’ambito del processo, potendo rilevare, eventualmente, soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione (Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 17533 del 4 luglio 2018, Presidente V. Di Cerbo, Estensore L. Tria).

Le Sez. U hanno altresì affermato, con una pronuncia molto attesa, che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto (Sez. U sentenza n. 18287 del 11 luglio 2018, Pres. G. mammone, Est. M. Acierno)

Infine, hanno statuito che nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 c.p.p., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione (Sez. U civili sentenza n. 14842 del 7 giugno 2018, Pres. S. Schirò, est. F. M. Cirillo).

La Prima Sezione si segnala soprattutto per due pronunce.

Con la prima ha chiarito che può essere riconosciuta nel nostro ordinamento la sentenza – pronunciata da giudice straniero – di adozione piena di un minore, da parte di coppia omogenitoriale coniugata all’estero  il cui matrimonio sia stato riconosciuto in Italia, in quanto non contraria all’ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse del minore ed al mantenimento della stabilità della vita familiare, venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali, trovando applicazione la disciplina legislativa di diritto internazionale privato prevista negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995 e non quella riguardante l’adozione internazionale (Sez. 1 ord. n. 14007 del 31 maggio 2018, Pres. P. Campanile, rel. G. Iofrida).

Con la seconda è stato precisato che l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, prevista dall’art. 35 bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, così come introdotto dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni della Commissioni territoriali emesse anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (Sez. VI – 1, ordinanza n. 16420 del 21 giugno 2018, Pres. F. A. Genovese, est. M. Acierno).

La Seconda Sezione ha, a sua volta, affermato che la tempestiva proposizione del ricorso avverso sanzione amministrativa, e l’espressa riserva ivi contenuta in ordine all’eventuale predisposizione di ulteriori motivi di opposizione, fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile per presentare il detto ricorso, sono idonee a legittimare la rimessione in termini per la formulazione di tali ulteriori motivi, purché siano basati sui documenti tardivamente messi a disposizione (Sezione 2, Sentenza n. 15049 del 11 giugno 2018, Pres. S. Petitti, Relatore G. Federico).

La Terza Sezione ha rimesso al Primo Presidente, al fine dell’eventuale rimessione alle Sez. U, la questione – ritenuta di massima di particolare importanza – relativa alle modalità di notificazione degli atti giudiziari civili ai soggetti sottoposti al programma speciale di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia, di cui al d.l. n. 8 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 82 del 1991 (Sez. 3, ord. 14 giugno 2018, n. 15689, Pres. F. De Stefano, Est. C. D’Arrigo).

Numerose pronunce importanti sono state emesse dalla Sezione Lavoro.

Ha sollevato questione pregiudiziale diretta ad accertare l’applicabilità “ratione materiae“ai piloti dipendenti della società CAI – Compagnia Aeronautica Italiana– del Regolamento UE n. 1178 del 2011, nella parte in cui stabilisce il limite del 65° anno di età per operare come pilota di aereo commerciale, ovvero, in caso negativo, la contrarietà della disciplina speciale nazionale – che prevede un limite di età inferiore – al principio di non discriminazione di cui alla direttiva n. 78 del 2000 ed alla Carta di Nizza (Sez. L ordinanza n. 13678 del 30 maggio 2018, Pres. G. Bronzini, Rel. M. M. Leone).

Inoltre, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sez. U della risoluzione del contrasto sulla questione, ritenuta anche di massima di particolare importanza, se alla domanda amministrativa di prestazioni INAIL  vada riconosciuto, oltre l’effetto sospensivo per complessivi centocinquanta giorni di cui all’art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, anche un’efficacia interruttiva della prescrizione di cui all’art. 112 dello stesso d.P.R., che perduri sino alla conclusione del procedimento amministrativo (Sez. L, ordinanza 8 giugno 2018, n. 15015, Presidente U. Berrino, Relatore R. Riverso).

Ribadito che gli ex lettori di lingua straniera delle Università  hanno diritto al trattamento economico di cui all’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della l. n. 240 del 2010, anche quando non abbiano concluso un contratto come collaboratori linguistici, ma abbiano visto accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza di sentenza passata in giudicato, ha chiarito che il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto a tale trattamento decorre solo dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della Corte UE di accertamento della violazione del principio di non discriminazione, in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti, non avevano indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere garantiti né l’esatto ammontare della retribuzione da riconoscere (Sez. L sentenza n. 13175 del 25 maggio 2018 – Presidente V. Di Cerbo, Rel. A. Di Paolantonio).

Infine, si è pronunciata per la prima volta sul trattamento economico dei docenti degli istituti di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale  (cd. AFAM), escludendone l’equiparabilità ai docenti universitari  (Sez. L, sentenza n. 14101 del 1 giugno 2018, Pres. G. Napoletano, Rel. A. Di Paolantonio).

Estremamente prolifica è stata altresì la Sezione Tributaria.

La stessa ha, in primo luogo, chiarito che, in ipotesi di rateizzazione, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni, in quanto l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 21 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Sez. T, ordinanza n. 16553 del 22 giugno 2018, Pres. Di Iasi C., Est. Balsamo M.).

Ha, inoltre, chiarito che la decadenza dall’agevolazione cd. prima casa, per il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, non è evitata qualora, entro un anno dall’alienazione, il contribuente acquisti la nuda proprietà di un altro immobile, poiché lo stesso non può essere adibito, come richiesto per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale (Sez. T, sentenza n. 17148, del 28 giugno 2018, Pres. Virgilio B., Est. Catallozzi P.).

Ha altresì precisato che l’inammissibilità della revocazione per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non può configurarsi come una mera “svista”; di conseguenza, non costituisce un punto controverso, idoneo a precludere il rimedio revocatorio, quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l’esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice (Sez. T, sentenza n. 14929, del 8 giugno 2018, Pres. Virgilio B., Est. Perrino A.M.).

Infine, in tema di concordato fiscale biennale, ha affermato che i commi 8 e 8 bis dell’art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, si pongono tra loro in rapporto di complementarità, sicché la soglia prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale sono preclusi gli atti di accertamento, deve essere riferita al reddito che può essere accertato, in base ai poteri non preclusi dal precedente comma 8. Ne deriva che, in caso di contestazione, è rimessa al sindacato giudiziale la verifica che l’Amministrazione abbia determinato il maggior reddito ricorrendo ai soli poteri di accertamento di cui a tale comma e provato che lo stesso si discosta rispetto a quello dichiarato in misura superiore al cinquanta per cento (Sez. T, ordinanza n. 13885 del 31 maggio 2018, Pres. E.L. Bruschetta, Rel. A.M. Perrino).