Rassegna cassazione civile luglio 2016

a cura di Andrea Penta

Le Sezioni Unite sono intervenute, nel corso dell’ultimo mese, con tre pronunce.

In ambito societario, ha precisato che il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa  di cui all’art. 2527, comma 3, c.c., nella formulazione anteriore alla modifica di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è in ogni caso applicabile anche in presenza, nello statuto, di una clausola compromissoria (Sezioni Unite civili, Sentenza 6 luglio 2016, n. 13722, Presidente R. Rordorf, Relatore A. Didone).

Nel settore processuale, ha chiarito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sezioni Unite civili, Sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, Presidente R. Rordorf, Relatore P. Curzio). 

In ambito tributario, ha statuito che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno della P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Sezioni Unite civili, Sentenza 30 giugno 2016, n. 13378, Presidente R. Rordorf, Relatore M. Iacobellis).

Particolarmente numerosi e significativi sono stati gli interventi della Prima Sezione.

Con un parziale “revirement” rispetto ad un precedente orientamento, ha ritenuto che, ai fini diprovare la mancata decorrenza del termine annuale di decadenza dall’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità , il ricorrente può avvalersi anche della mancata contestazione del momento della conoscenza dell’adulterio, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di rilevare d’ufficio l’eventuale decadenza altrimenti risultante “ex actis” (Sezione Prima Civile, Sentenza n. 13436 del 30 giugno 2016, Presidente M.C. Giancola, Relatore L. Nazzicone).

Nel solco di una apertura verso le cc.dd. unioni di fatto, ha affermato che, per l’adozione in casi particolari  ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, si prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore ed è sufficiente l’impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo del minore, potendo accedere a tale adozione persone singole e coppie di fatto, senza che l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge possa svolgersi, anche indirettamente, attribuendo rilievo all’orientamento sessuale del richiedente ed alla natura della relazione da questi stabilita con il proprio partner (Prima Sezione Civile, Sentenza 22 giugno 2016, n. 12962, Presidente S. Di Palma, Relatore M. Acierno).

La Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre biologica con questa stabilmente convivente, ha affermato anche che tale adozione non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice.

Con una pronuncia molto attesa, rimeditando un proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che la responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non abbia natura extracontrattuale, ma debba correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Sezione Prima Civile, Sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016, Presidente Salvago – Relatore Valitutti)

In ambito fallimentare, ha affermato che, ove sia stata presentata una proposta di concordato cd. “in bianco”, ex art. 161, comma 6, l.fall., va rispettato l’obbligo di audizione del debitore, di cui all’art. 162, comma 2, l.fall., per consentirgli di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, egli sia stato comunque sentito in relazione alla proposta stessa ed abbia avuto la possibilità di difendersi (Prima Sezione Civile, Sentenza 22 giugno 2016, n. 12957, Presidente V. Ragonesi, Relatore R.M. Di Virgilio).

La Seconda Sezione ha sostenuto che il notaio che chieda l’iscrizione nel registro delle imprese di una delibera societaria invalida  incorre in responsabilità disciplinare ex art. 138 bis della legge notarile anche se il vizio della delibera non ne determini nullità, bensì annullabilità, purché manifesta (Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 14766 del 19 luglio 2016, Presidente E. Bucciante, Estensore A. Giusti).

Alla Terza Sezione si devono tre rilevanti pronunce.

Con la prima, ha precisato che il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c. e la “denuntiatio” non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione della proposta (Terza Sezione Civile, Sentenza 22 giugno 2016, n. 12883, Presidente M. Chiarini, Estensore D. Sestini).

Con la seconda, nel solco di precedenti interventi, ha chiarito che il rilievo officioso della nullità contrattuale, da parte del giudice di legittimità, non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale, ma investe anche quella di risarcimento danni, per inadempimento contrattuale, proposta in via autonoma rispetto ad esse (Terza Sezione Civile, Sentenza 23 giugno 2016, n. 12996, Presidente M. Chiarini, Estensore E. Vincenti).

Con la terza, in materia di appalto di servizi di operazioni portuali, ha statuito che l’assenza – in capo all’appaltatore – della concessione necessaria al compimento di tali operazioni non comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, costituita dall’art. 1171, comma 1, cod. nav. (applicabile “ratione temporis” e sanzionante, sul piano penale, l’esercizio di impresa di operazioni portuali in difetto del titolo concessorio suddetto), allorché la materiale esecuzione della prestazione sia stata affidata ad un terzo munito della concessione e lo stesso si configuri come ausiliario dell’appaltatore ex art. 1228 c.c. (Terza Sezione Civile, Sentenza 14 luglio 2016, n. 14355, Presidente A. Ambrosio, Estensore E. Vincenti).

Infine, la Sezione Tributaria, in materia di benefici cd. ” prima casa”, ha affermato che è legittimo l’accertamento – al fine della revoca dell’agevolazione nella ricorrenza dei requisiti relativi ad abitazione di lusso – realizzato mediante accesso all’abitazione di privato ai sensi dell’art. 53 bis del d.P.R. n. 131 del 1986, dovendosi ritenere la chiara intenzione del legislatore di estendere tale potere di accesso anche nei confronti di chi non è imprenditore o soggetto IVA (Sezione Tributaria, Sentenza 24 giugno 2016, n. 13145,Presidente D. Chindemi, relatore E. Bruschetta).

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