Rassegna cassazione civile maggio 2016

di Andrea Penta

Estremamente prolifica e significativa è stata l’attività delle Sezioni Unite civili della Cassazione nel corso del mese di maggio.

Con una pronuncia molto attesa, in tema di lastrico solare in uso esclusivo  e di danni da infiltrazioni da acqua all’immobile sottostante, hanno statuito che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c., il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. (Sezioni Unite civili, Sentenza 10 maggio 2016, n. 9449, Presidente L.A. Rovelli, Relatore S. Petitti).

Dopo alcuni giorni hanno affermato, in tema di distanze legali, che il principio di prevenzione, di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., si applica anche quando le disposizioni di un regolamento locale prevedano una distanza minima tra le costruzioni in misura maggiore a quella codicistica senza prescrivere altresì una distanza minima dal confine o vietare espressamente la costruzione in appoggio o aderenza (Sezioni Unite civili, Sentenza 19 maggio 2016, n. 10318, Presidente R. Rordorf, Relatore L. Matera).

In ambito processuale, hanno chiarito che, in caso di impugnazione da parte dell’attore della sentenza di rigetto della domanda, la devoluzione al giudice del gravame della domanda in garanzia nei confronti del chiamato da parte del convenuto/appellato, non decisa perché condizionata all’accoglimento della pretesa principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Sezioni Unite civili, Sentenza 19 aprile 2016, n. 7700, Presidente F. Roselli, Relatore R. Frasca).

In ambito lavorativo, è stato chiarito che l’indennità di perequazione di cui all’art. 1 della l. n. 200 del 1974 (cd.indennità De Maria), remunerativa della prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, non include automaticamente, a favore del personale equiparato, il computo della retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità , che spetta soltanto se collegata all’effettivo svolgimento di un incarico direttivo (Sezioni Unite civili, Sentenza 9 maggio 2016, n. 9279, Presidente L. Macioce, Relatore V. Di Cerbo).

Infine, in ambito tributario, meritevoli di segnalazione sono due pronunce.

Con la prima è stato precisato, in tema di IRAP, che il presupposto dell’autonoma organizzazionericorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerum que accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria (Sezioni Unite civili, Sentenza 10 maggio 2016, n. 9451, Presidente L.A. Rovelli, Relatore A. Greco).

Con la seconda si è sostenuto che il compenso di prestazione professionale è soggetto ad IVA anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività , nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore dell’imposta va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l’espletamento dell’operazione (Sezioni Unite, Sentenza 21 aprile 2016, n. 8059, Presidente R. Rordorf, relatore A. Cappabianca).

Non da meno è stata la Prima Sezione, la quale in ben quattro occasioni ha inteso sollecitare, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., le Sezioni Unite a pronunciarsi su questioni di massima di particolare importanza.

In ambito di diritto internazionale privato, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, della riconoscibilità, o meno per contrasto con l’ordine pubblico), delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi (Sezione Prima, ordinanza interlocutoria 16 maggio  2016, n. 9978, Pres. S. Di Palma, Est. A. P. Lamorgese).

Nel settore fallimentare, ha, dapprima, rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’assoggettabilità, o meno, al regime della sospensione feriale dei termini processuali dei giudizi riguardanti l’insinuazione allo stato passivo del fallimento dei crediti nascenti da rapporto di lavoro  (Sezione Prima, Ordinanza interlocutoria 4 maggio 2016, n. 8792, Pres. F. Forte, Est. M. Cristiano). Poi ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se il decreto reiettivo del reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bisl.fall. sia o meno ricorribile ex art. 111 Cost.  (Sezione Prima, ordinanza interlocutoria 20 aprile 2016, n. 7958, Presidente A. Nappi, Estensore A. Didone). Infine, ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite un ricorso sulla questione di massima se, ed a quali condizioni, la cessione o il conferimento dell’azienda accolli al cessionario o conferitario il debito restitutorio nascente dalla sopravvenuta revocatoria fallimentare del pagamento di crediti aziendali  (Sez. I, ordinanza interlocutoria 21 aprile 2016, n. 8090, Pres. A. Nappi, Rel. M. Cristiano).

Da ultimo, all’esito di un procedimento in camera di consiglio, la Sesta Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, della possibilità di un più meditato esame dell’overruling da esse compiuto con le ordinanze nn. 12410 e 16862 del 2011 circa la natura  (questione di giurisdizione, e non ipotesi di sospensione necessaria del giudizio) della litispendenza internazionale (Seione 6-1, ordinanza interlocutoria 2 maggio 2016, n. 8619, Pres. V. Ragonesi, Est. F. A. Genovese).

La medesima Sezione ha affermato che, posta la violazione di norma imperativa come causa petendidell’invocata declaratoria di nullità assoluta di una delibera di approvazione di bilancio, non configura ultrapetizione il rilievo officioso di un vizio di nullità di quest’ultima, emergente dagli atti, pur se non specificamente indicato nella prospettazione della domanda (Sezione Prima, sentenza 4 maggio 2016, n. 8795, Pres. F. Forte, Est. R. Bernabai).

La Sezione Lavoro ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti abbia il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità  anche se tale condizione non sia stata previamente accertata dal Consiglio dell’Ordine (Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria 10 maggio 2016, n. 9489, Pres. G. Mammone, Relatore P. Negri Della Torre).

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