Rassegna cassazione civile marzo aprile 2018

a cura di Andrea Penta

Numerose e significative sono state nell’ultimo bimestre le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione.

Hanno statuito che la competenza del giudice di pace, ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore; la competenza del detto giudice ex art. 7 del d.lgs. cit. per le controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia; gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini di cui a Sez. U. n. 15354 del 2015 (Sez. U Civili, sentenza 27 aprile 2018, n. 10261, Pres. R. Rordorf, rel. U. Armano).

Fornendo un chiarimento atteso in tema di PTC, hanno affermato che, secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Sez. U. Civili, sentenza 27 aprile 2018, n. 10266, Pres. G. Mammone, rel. E. Cirillo).

Hanno altresì affermato che la giurisdizione sulla domanda di annullamento dei provvedimenti di assegnazione di ambito territoriale dei docenti, in quanto concernente la fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e precisamente l’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 che detta le modalità attuative della l. n. 107 del 2015 e del c.c.n.l. integrativo concernente la mobilità del personale docente ed ATA, compete al giudice ordinario (Sez. U Civili, ordinanza n. 8821 del 10 aprile 2018, Pres. G. Mammone, rel. E. d’Antonio).

Sempre in tema di giurisdizione, hanno precisato che compete al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, anche nella disciplina anteriore al comma 3 bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2007, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017, la giurisdizione sul provvedimento dell’Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dichiarativo dell’incompetenza dello Stato italiano all’esame di una domanda di protezione internazionale e ne dispone trasferimento ad altro Stato (Sez. U ordinanza n. 8044 del 30 marzo 2018, Pres. R. Rordorf, est. M. Acierno).

Da ultimo, hanno avuto il merito di chiarire che, qualora il g.a., adìto in riassunzione di unacontroversia su cui altro giudice abbia declinato la giurisdizione, la assuma in decisione nella prima udienza fissata per la discussione, ai sensi dell’art. 71 c.p.a., senza manifestare l’intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. e comunque senza esternare dubbi sulla giurisdizione, indicando di rimetterli alla decisione riservata e senza neppure precisare di volersi riservare a norma dell’art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare conflitto e non può più elevarlo nemmeno utilizzando il secondo inciso del comma 3 dell’art. 73. La preclusione del conflitto si verifica anche qualora il g.a., investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più domande subordinate, abbia nella prima udienza manifestato dubbi sulla giurisdizione riguardo alla sola o alle sole domande subordinate e, quindi, elevi successivamente il conflitto, previo esercizio del potere di cui al detto comma 3, riguardo alla domanda principale (Sez. U civili, ordinanza n. 8901 del 11 aprile 2018, Pres. R. Rordorf, Rel. R. Frasca).

La Prima Sezione si segnala per due pronunce.

Con la prima, impattando nuovamente in un settore estremamente sensibile, ha sostenuto che ilmatrimonio contratto all’estero da coppia omoaffettiva, composta da un cittadino straniero e da un cittadino italiano, può convertirsi in unione civile (Sez. 1 sentenza n. 11696 del 14 maggio 2018, Pres. F. Tirelli, est. M. Acierno).

Con la seconda hanno con nitidezza affermato che, in tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. “Carta di Nizza”), si ricava che il diritto all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia; 3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) modalità impiegate per ottenere e dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico (Sez. 1, Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, Pres. F. Tirelli, Est. A. Valitutti).

Alla Seconda Sezione si deve l’ordinanza interlocutoria con la quale sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sez. U per la risoluzione della questione se il termine breve per impugnare decorre, per la parte notificante, dalla data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario o da quella, eventualmente successiva, di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario (Sez. 2, sentenza 3 maggio 2018, n. 10507, Presidente V. Correnti, Relatore A. Scalisi).

La Sezioni Lavoro ha reso l’importante chiarimento secondo cui, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel regime di cui al novellato art. 18 st.lav., la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto” concerne sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore e va riferita, sul piano probatorio, ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei suddetti presupposti, a fronte della quale il giudice potrà applicare la tutela reintegratoria ove essa non sia eccessivamente onerosa per il datore (Sezione Lavoro, sentenza 2 maggio 2018, n. 10435, Presidente V. Di Cerbo, Relatore E. Boghetich).

La stessa Sezione ha sostenuto che, nel giudizio di opposizione ex art. 1, commi 51-57, della l. n. 92 del 2012, il giudice non può sanzionare con l’improcedibilità l’omessa notifica del ricorso, sul rilievo della mancata comparizione delle parti all’udienza fissata, senza aver prima verificato d’ufficio che l’opponente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, da notificarsi, unitamente all’opposizione, nei termini di cui all’art. 1, comma 52 l. cit. (Sez. L, sentenza 12 aprile 2018, n. 9142, Pres. V. Di Cerbo, Relatore F. Amendola).

A sua volta, la Sezione Tributaria ha affermato che, in caso di leasing traslativo, anche i canoni di prefinanziamento e gli interessi passivi, corrisposti prima della consegna, devono essere considerati afferenti al bene per il quale sono stati sostenuti, e quindi, quali “oneri di diretta imputazione” essi non si sottraggono al principio della competenza, ma devono essere dedotti “pro quota” mediante la tecnica contabile del risconto, per l’intera durata del contratto, a partire dal momento di consegna (Sez. T, sentenza n. 8897, del 11 aprile 2018, Pres. Crucitti R., Est. Giudicepietro A.).

Da ultimo, la Sezione “plenaria” della VI ha precisato che il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio  deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, ma non anche se lapronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione (Sez. VI ordinanza n. 12046 del 17 maggio 2018, Pres. S. Schirò, Est. P. D’Ascola).