Rassegna cassazione civile ottobre novembre 2016

di Andrea Penta

Attese, perché significative, sono le pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte pubblicate nel mese di novembre.

Con una prima le Sezioni Unite, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che:

a)      la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice innanzi al quale essa è invocata, e non può fondarsi su un credito tuttora sub judice in un separato procedimento, restando esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale o di invocare la sospensione contemplata in via generale dagli artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., attesa la prevalenza della disciplina speciale di cui all’art. 1243, comma 2, c.c. (Sezioni Unite civili, sentenza 15 novembre  2016, n. 23225, Pres. G. Canzio, Est. M.M. Chiarini);

b)    se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale.

Risolvendo altra corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno ritenuto che se, giusta l’art. 3 della l. n. 281 del 1998, le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori, a maggior ragionepossono intervenire nel giudizio promosso dal singolo consumatore  (Sezioni Unite civili, sentenza 16 novembre  2016, n. 23304, Pres. G. Canzio, Est. A. Didone).

In tema di arbitrato, interpretando l’art. 827, comma 3, c.p.c., hanno ritenuto immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l’intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari (Sez. Unite civili, sentenza 18 novembre 2016, n. 23463, Pres. R. Rordorf, Est. A. Nappi).

Hanno ritenuto di applicazione generale il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva di un credito, produce l’irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto, in quello ordinario decennale, operante, invece, ex art. 2953 c.c., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo (Sez. Unite civili, sentenza 17 novembre 2016, n. 23397, Pres. R. Rordorf, Est. L. Tria).

Inoltre, pronunciando ex art. 363, comma 1, c.p.c., hanno escluso l’ammissibilità della cautela preventiva, sostanzialmente inibitoria, contro i contenuti asseritamente diffamatori di una testata giornalistica pubblicata “on line” ed avente le medesime caratteristiche della stampa cartacea, ritenendo ad essa applicabile la garanzia di cui all’art. 21, comma 3, Cost., e salva la concorrente tutela per la protezione dei dati personali (Sez. Unite civili, sentenza 18 novembre 2016, n. 23469, Pres. R. Rordorf, Est. F. De Stefano).

Sempre le Sezioni Unite, infine, hanno sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se la direttiva 82/76/CEE vada interpretata nel senso di includere, nella suo ambito di applicazione, anche la formazione dei medici specialisti già in corso (e poi proseguita) alla data del 31 dicembre 1982 e, in caso positivo, se l’obbligo di remunerazione adeguato – per l’intera durata del corso ovvero solo per il periodo successivo a tale data – dipenda dall’assolvimento dell’obbligo di riorganizzazione o, comunque, di verifica di compatibilità con le specifiche direttive in materia (Sezioni Unite civili, Ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, Presidente R. Rordorf, Relatore M.C. Giancola).

La Prima Sezione ha chiarito che la diffusione di informazioni che arrecano discredito e pregiudizio all’azienda dell’impresa concorrente  rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica e non costituisce atto di concorrenza sleale per denigrazione, allorquando tali informazioni siano veritiere e non costituiscano l’occasione per formulare vere e proprie offese ed invettive nei confronti del concorrente (Sezione Prima Civile, Sentenza n. 22042 del 31 ottobre 2016, Presidente V. Ragonesi, Relatore A.P. Lamorgese).

La stessa Sezione ha chiarito che, ai fini dell’omologazione del concordato fallimentare, il pagamento integrale ed immediato dei creditori aventi diritto di prelazione non è equivalente ad un loro pagamento integrale ma dilazionato, sia pure con riconoscimento degli interessi legali, cosicché detti creditori vanno ammessi al voto in misura percentuale pari all’entità del sacrificio subito, senza che, sotto altro profilo, sia necessaria la relazione del professionista di cui all’art. 124, comma 3, l.fall. (Sezione Prima Civile, Sentenza n. 22045 del 31 ottobre 2016, Presidente A. Nappi, Relatore F. Terrusi).

Per quanto concerne la Seconda Sezione, due pronunce meritano di essere segnalate.

Con la prima, si è statuito che il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali  costituisce principio generale del diritto processuale, la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata, rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità (Sezione Seconda Civile, Sentenza 20 ottobre 2016 n. 21297, Presidente V. Mazzacane, Relatore A. Cosentino).

Con la seconda, in tema di irragionevole durata del processo penale, ha precisato che la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, costituita dall’istanza di accelerazione prevista dall’art. 2, comma 2quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 134 del 2012, non si applica alle domande relative ai procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della norma, avevano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2bis della l. n. 89 (Sezione Sesta Seconda, Sentenza 17 novembre 2016, n. 18520, Pres. S. Petitti, Rel. S. Petitti).

La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui sussiste contrasto, relativa alla qualificazione – come opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero come opposizione “recuperatoria” ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 – dell’iniziativa volta a contestare la cartella di pagamento notificata dall’agente per la riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni del codice della strada mai notificati o notificati oltre il termine ex art. 201 cod. strada (Terza Sezione Civile, Ordinanza interlocutoria 28 ottobre 2016, n. 21957, Presidente A. Ambrosio, Estensore A. Tatangelo).

Al contempo, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui sussiste contrasto, relativa al significato da attribuire alla nozione di prova “indispensabile”, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (Terza Sezione Civile, Ordinanza interlocutoria 7 novembre 2016, n. 22602, Presidente M.M. Chiarini, Estensore F. De Stefano).

La stessa Sezione ha affermato che, in caso di gestione di rifiuti identificati con un codice c.d. “a specchio”  (previsto nelle ipotesi in cui da una medesima operazione o processo produttivo possano derivare, in alternativa, un rifiuto pericoloso o non pericoloso), il produttore/detentore è tenuto, per classificare il rifiuto e attribuire il codice (pericoloso/non pericoloso), ad eseguire le necessarie analisi per verificare l’eventuale presenza di sostanze pericolose ed il superamento delle soglie di concentrazione, e solo nel caso in cui siano accertati in concreto l’assenza o il mancato superamento di dette soglie, il rifiuto, con codice ” a specchio”, potrà essere classificato come non pericoloso (Sezione Terza, udienza 03/05/2016 (dep. 09/11/2016), n. 46897 – Presidente L. Ramacci – Estensore G. Riccardi).

Estremamente prolifica è stata la Sezione Lavoro, anche con ordinanze interlocutorie.

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE impone di riconoscere anche al personale assunto con contratti a termine la progressione stipendialeprevista per i dipendenti a tempo indeterminato; ne consegue la disapplicazione di ogni disposizione contrattuale contraria, ferma, in ogni caso, l’inapplicabilità dell’art. 53 della l. n. 312 del 1980, vigente per i soli docenti di religione (Sezione Lavoro, Sentenza 7 novembre 2016, n. 22558, Presidente L. Macioce, Relatore A. Di Paolantonio).

Nel medesimo settore, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine su cd. organico di diritto, costituiscono misure sanzionatorie proporzionate, effettive ed idonee la stabilizzazione ai sensi della l. n. 107 del 2015, l’immissione in ruolo secondo il sistema di reclutamento previgente, o, in mancanza, il risarcimento del danno presunto ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, salva la prova del maggior pregiudizio subito (Sezione Lavoro, Sentenza 7 novembre 2016, n. 22552, Presidente L. Macioce, Relatore A. Torrice).

Quanto alle ordinanze interlocutorie, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa ai criteri di determinazione del Fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art. 61 del c.c.n.l., area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa comparto sanità, del 5 dicembre 1996, in riferimento all’esistenza o meno di un limite massimo spendibile (Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 10 novembre 2016, n. 22945, Presidente L. Macioce, Relatore A. Di Paolantonio).

Ha, inoltre, trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se, in riferimento agli accessori dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti, debba essere utilizzata come base di calcolo la somma dovuta al lordo o piuttosto quella corrisposta al netto delle ritenute contributive e fiscali (Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 28 ottobre 2016, n. 21902, Presidente E. D’Antonio, Relatore P. Ghinoy).

In tema di contenzioso tributario, la Sezione Tributaria ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima importanza, se la parte totalmente vittoriosa nel merito abbia, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’onere di proporre appello incidentale o, al contrario, se possa limitarsi a riproporre la questione pregiudiziale che non risulti assorbita ma sia stata espressamente rigettata (Sezione Tributaria, Ordinanza interlocutoria 28 ottobre 2016, n. 21808, Pres. D. Chindemi, est. E. Bruschetta).

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