Rassegna cassazione civile settembre 2016

di Andrea Penta

Numerose e significative sono le pronunce adottate dalle Sezioni Unite negli ultimi due mesi.

Molto attesa era la risoluzione dellaquestione di massima concernente la costituzione dell’appellante avvenuta tramite deposito di una “velina” in luogo dell’originale della citazione. Secondo i giudici di legittimità, siffatta costituzione non determina l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità che l’appellante può sanare fino alla prima udienza di trattazione, senza di che la nullità stessa si consolida e l’appello diviene improcedibile (Sezioni Unite Civili,Sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016,Presidente G. Canzio, Estensore R. Frasca).

Sempre in ambito processuale, hanno chiarito che la notificazione del ricorso per cassazione è inesistente, oltre all’ipotesi di mancanza materiale dell’atto, solo se l’attività posta in essere sia priva degli elementi essenziali idonei a ritenerla qualificabile come tale ed essi consistono: a) nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto dotato, per legge, della possibilità giuridica di compierla; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti possibili della notificazione previsti dall’ordinamento, esclusi soltanto i casi di mera restituzione dell’atto al mittente e, dunque, di notifica solo tentata (Sezioni Unite civili, Sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, Presidente L.A. Rovelli, Relatore B. Virgilio).

Non attiene agli elementi costitutivi essenziali della notificazione del ricorso per cassazione il luogo dove viene eseguita, i vizi della cui identificazione ricadono sempre, anche quando esso si riveli privo di collegamento con il destinatario, nell’ambito della nullità, suscettibile di sanatoria.

Sul piano del diritto sostanziale, a soluzione di un contrasto, hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. sono soltanto quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, requisito che il giudice deve accertare ai fini della competenza territoriale in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c. (Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, Presidente R. Rordorf, Estensore C. De Chiara).

Con sentenza pubblicata il 20.09.2016 (Racc. Gen. 18391/2016; Rel. De Chiara), hanno rigettato il motivo sulla giurisdizione e rimesso gli atti alla Sezione semplice per l’esame dei restanti motivi, affermando la sussistenza della giurisdizione dell’AGO sulle controversie tra proprietari relative alla violazione delle distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini, trattandosi di controversie tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia asseritamente illegittima, potendo il giudice ordinario accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l’atto.

Sempre nel dirimere una controversie attinente alla giurisdizione, le Sezioni Unite hanno devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ed alla competenza in unico grado della corte di appello operante in materia di indennità di esproprio, le controversie relative alla determinazione degli indennizzi previsti in caso di adozione di provvedimento di “acquisizione sanante” ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, incluse le somme dovute per il periodo di occupazione senza titolo del bene – a norma del comma 3 di detto articolo – nella misura del 5 per cento annuo del valore venale dello stesso (Sezioni Unite civili, Sentenza 25 luglio 2016, n. 15283, Presidente R. Rordorf, Estensore C. De Chiara).

Le Sezioni Unite hanno, invece, sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia su: a) se, ai sensi dell’art. 24 del reg. 44/01, la contestazione pregiudiziale della giurisdizione effettuata in via subordinata ad altre pregiudiziali di rito vada intesa come accettazione della giurisdizione; b) la mancata previsione, nell’art. 82, comma 4, del reg. n. 6/02, di fori alternativi a quello del convenuto (art. 82, comma 1) per le controversie di accertamento negativo abbia valore di attribuzione di competenza esclusiva; c) se l’orientamento espresso con la sentenza della Corte di Giustizia 25 ottobre 2012, in C-133/11, si applichi ad ogni azione di accertamento negativo di responsabilità per illecito, ivi incluso per contraffazione in tema di disegni comunitari (Sezioni Unite civili, Sentenza 27 luglio 2016, n. 12324, Presidente R. Rordorf, Relatore V. Ragonesi).

Estremamente importante è la pronuncia con la quale hanno statuito che l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (Sezioni Unite civili, Sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, Presidente R. Rordorf, Estensore L. Matera).

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, hanno precisato che il regime speciale di risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 26 del regolamento, all. A) al r.d. n. 148 del 1931, si applica nei casi di cessione di linee, di mutamento nei sistemi di esercizio ovvero di limitazione o soppressione di servizi, mentre nelle altre ipotesi di riduzione del personale opera la disciplina di cui all’art. 3 della l. n. 604 del 1966 (Sezioni Unite civili, Sentenza 27 luglio 2016, n. 13378, Presidente R. Rordorf, Relatore G. Napoletano).

Con riferimento alla Prima Sezione, meritano di essere segnalate due pronunce.

Con la prima, è stato ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità , l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche, con la conseguenza che va accolta l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico (Sezione Prima Civile, Sentenza n. 15024 del 21 luglio 2016, Presidente F. Forte, Relatore G. Bisogni).

Con la seconda, ha affermato il principio per il quale nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario  (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso (Sezione Prima Civile, Sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016, Presidente A. Nappi, Relatore A. Scaldaferri).

La Sezione Sesta Seconda ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale investitura delle Sezioni Unite, affinché esse riesaminino la questione se il ricorso per cassazione immotivatamente contrario alla giurisprudenza di legittimità, a norma dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., debba essere rigettato per manifesta infondatezza anziché dichiarato inammissibile (Sezione Sesta Seconda, Ordinanza interlocutoria n. 15513 del 26 luglio 2016, Presidente S. Petitti, Relatore L.G. Lombardo).

Dal canto suo, la Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente della Corte, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla sussistenza, o meno, della legittimazione attiva del curatore fallimentare all’esercizio dell’azione di risarcimento danni per il delitto di bancarotta preferenziale  (Terza Sezione civile, Ordinanza interlocutoria 26 luglio 2016, n. 15501, Presidente M.M. Chiarini, Estensore A. Scrima).

Da ultimo, la Sezione Tributaria, in tema di contenzioso tributario, ha stabilito che la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 (Sezione – Sesta Tributaria, Sentenza 12 settembre 2016, n. 17941, Presidente E. Cirillo, estensore e relatore L. Napolitano).

La stessa Quinta Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni di massima importanza concernenti, da un lato, l’individuazione del “dies a quo” del termine di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992  (spedizione o ricezione del ricorso) e, dall’altro, la possibilità di produrre, al momento della costituzione, in luogo della fotocopia della ricevuta di spedizione del ricorso, la relativa ricevuta di ritorno  (Sezione Tributaria, Ordinanza interlocutoria 14 settembre 2016, n. 18000, Presidente B. Virgilio, estensore e relatore R. Sabato).

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