Rassegna Cassazione penale gennaio-febbraio 2019

a cura di Luigi Giordano

REATO CONTINUATO – ABERRATIO ICTUS – Reato aberrante compreso nella sequenza criminosa – Medesimo disegno criminoso – Configurabilità – Ragioni.

In tema di reato continuato, la Prima sezione penale, con la sentenza n. 4119 del 15 gennaio 2019 (dep. 28 gennaio 2019), ha affermato che il medesimo disegno criminoso può configurarsi anche quando uno dei reati facenti parte dell’ideazione e programmazione unitaria abbia avuto esito aberrante rispetto all’originaria determinazione, in quanto, per un mero errore esecutivo, l’evento voluto dall’agente si sia verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, atteso che l’accidentale mutamento dell’oggetto materiale della condotta non incide sull’elemento soggettivo che sorregge l’istituto.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – Corruzione per l’esercizio della funzione – Reato di pericolo – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – Distinzione.

In tema di corruzione per l’esercizio della funzione, la Sesta sezione penale, con la sentenza n. 4486 del 11 dicembre 2018 (dep. 29 gennaio 2019), ha affermato che, a seguito della riformulazione operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., si caratterizza quale reato di pericolo presunto volto a prevenire la compravendita degli atti di ufficio e a garantire il corretto funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, distinguendosi, secondo un criterio di progressione criminosa, dalla fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. che integra, invece, un reato di danno, nel quale la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza la concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando perciò una pena più severa.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI DEI PRIVATI – REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE – Arbitrarietà ritenuta dall’imputato per errore di fatto – Rilevanza esimente – Sussistenza – Ragioni – Condizioni.

La Sesta sezione penale, con la sentenza  n. 4457 del 16 ottobre 2018 (dep. 29 gennaio 2019), ha affermato che la causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis cod. pen., interpretata secondo i principi di lealtà e reciproca fiducia che devono improntare l’assetto costituzionale dei rapporti tra il cittadino e l’autorità (v. Corte cost., sent. n. 140 del 1998), integra una vera e propria causa di giustificazione, fondata sul diritto del cittadino di reagire all’aggressione arbitraria dei propri diritti e può pertanto essere applicata anche nelle ipotesi di cui all’art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato di fronte ad una situazione di fatto che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che compete al giudice di merito la valutazione ex ante delle concrete modalità del fatto contestato e di tutti gli antecedenti che possono aver avuto concreta incidenza sull’insorgere dell’erroneo convincimento del cittadino di dover reagire ad un atto arbitrario).

SPORT – Misura di prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989 – Cessazione della squadra di calcio – Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia – Permanenza – Esclusione – Costituzione di nuova società sportiva – Rilevanza – Esclusione.

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la Terza sezione penale, con la sentenza n. 3972 del 17/10/2018, dep. il 28/01/2019, ha affermato che l’efficacia del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, viene meno in caso di cessazione della squadra di calcio alla disputa delle cui partite sia legato tale obbligo, essendo altresì irrilevante l’eventuale costituzione di una nuova società sportiva.

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) – NORME DI COMPORTAMENTO – INCIDENTE – Reati di fuga e di omissione di soccorso stradale – Attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.

In tema di circolazione stradale, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5050 del 17/01/2019, dep. 01/02/2019, ha affermato che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile ai reati di fuga e di omissione di soccorso, trattandosi di reati di pericolo.

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) – NORME DI COMPORTAMENTO – CIRCOLAZIONE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – DA ALCOOL – Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità – Presupposti -Mancata opposizione dell’imputato – Sufficienza – Adesione espressa del difensore – Procura speciale – Necessità – Esclusione.

La Sezione prima, con sentenza n. 58485 del 10 ottobre 2018 (dep. 28 dicembre 2018), ha affermato che, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 189, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), è sufficiente la mancata opposizione da parte dell’imputato, non essendo necessaria la sua espressa adesione, la quale, tuttavia, qualora sia comunque manifestata con atto scritto, può provenire anche dal difensore privo di procura speciale.

EDILIZIA – IN GENERE –  Lottizzazione abusiva – Proscioglimento per intervenuta prescrizione – Confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati – Possibilità – Condizioni.

 La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 5936 del 08/11/2018 (dep. 07/02/2019), ha affermato che in base alla nuova disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., ed alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, il proscioglimento per intervenuta prescrizione, maturato nel corso del processo, non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la relativa decisione abbia accertato l’esistenza del reato e la colpevolezza dell’imputato attuando tutte le garanzie proprie delle pronunce formali di condanna, attesa la natura “sostanzialmente penale” della sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU.

EDILIZIA – Costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Compatibilità con la destinazione urbanistica – Valutazione – Previsioni del d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Rilevanza – Esclusione.

In tema di violazione degli artt. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, la Terza sezione penale, con la sentenza n. 4237 del 20 novembre 2018 (dep. 29 gennaio 2019), ha affermato che la compatibilità urbanistica di un intervento edilizio non può essere determinata sulla base delle previsioni del d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo), poiché l’ambito applicativo di detta fonte è l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed esclusivamente a tale finalità rispondono le classificazioni ivi contenute, che in alcun modo incidono sulla destinazione urbanistica del territorio, così come definita dagli strumenti di pianificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, sulla sola base delle previsioni del codice del turismo, aveva annullato un decreto di sequestro preventivo di un fabbricato destinato ad appartamenti per vacanze, realizzato, in assenza di autorizzazione paesaggistica e ambientale, in un’area classificata come zona RUA dal Piano territoriale paesistico Cilento – costiero).

STUPEFACENTI – IN GENERE – Legge n. 242 del 2016 – Liceità della coltivazione della cannabis sativa L. – Conseguenze – Vendita al dettaglio dei prodotti derivati – Applicabilità del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Esclusione – Fattispecie.

La Sesta sezione della Corte di cassazione, con la sentenza del 29/11/2018 (dep. 31/1/2019), n. 4920, ha affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa L., alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 %, che pertanto non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto insussistente il requisito del “fumus” del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla commercializzazione di infiorescenze di cannabis sativa contenenti THC con un valore medio inferiore allo 0,6%). Con successiva ordinanza della Sezione Quarta la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – ESTINZIONE – TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE – IN GENERE – Regressione del procedimento per annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa – Computo dei termini relativi a fasi pregresse definitivamente esaurite – Possibilità – Esclusione.

In tema di durata della custodia cautelare, la Terza sezione penale, con la sentenza n. 3981 del 25/09/2018, dep. il 28/01/2019, ha affermato che, nell’ipotesi di regressione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, o per altra causa, il limite costituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304, comma 6 cod. proc. pen., si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall’imputato nella medesima fase del procedimento prima della regressione, anche di quelli sofferti durante la pendenza del procedimento in cassazione, ma non del tempo decorso nelle fasi ormai definitivamente esaurite. (Fattispecie relativa a regressione del procedimento al giudizio di appello, in cui la Corte ha escluso che potesse tenersi conto dei periodi di custodia sofferti nella fase delle indagini preliminari e in quella del giudizio di primo grado). 

IMPUGNAZIONI – REVISIONE – IN GENERE –  Sentenza di estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili – Assoggettabilità a revisione – Possibilità.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 (dep. 07/02/2019), hanno affermato che è ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice dell’appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 cod. proc. pen., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

SENTENZE PENALI STRANIERE – RICONOSCIMENTO – Sentenza emessa sulla base di disciplina processuale che non prevede, per la gravità del reato, l’accesso a riti speciali premiali – Legittimità – Ragioni.

La Sesta Sezione, con la sentenza  n. 6949 del 5 febbraio 2019 (dep. 13 febbraio 2019), ha affermato che è legittimo il riconoscimento di una sentenza straniera all’esito di un processo che non consente all’imputato, in ragione della gravità del reato, di accedere a riti speciali di natura premiale, non configurandosi una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano in relazione alla disciplina processuale di uno Stato che limita l’ammissione a tali riti soltanto al caso in cui si proceda per una categoria di reati meno gravi.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – ESTRADIZIONE PER L’ESTERO – IN GENERE – Impossibilità della consegna per ragioni di salute – Sospensione del termine di durata della misura cautelare – Legittimità.

In tema di estradizione passiva, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2446 del 6/12/2018, dep. il 18/01/2019,  ha affermato che, anche a seguito della introduzione dell’art. 705, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., ad opera del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, la transitoria impossibilità di consegna dell’estradando per ragioni di salute legittima la sospensione del termine di durata della misura cautelare personale applicata ai fini della sua estradizione, ferma restando la necessità del controllo giurisdizionale, sollecitato dal Ministro della giustizia, sul mantenimento della misura stessa sino al momento dell’esecuzione della consegna.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – Libertà controllata – Benefici penitenziari – Art. 54 ord. pen. –  Possibilità di concessione della liberazione anticipata – Esclusione.

La Prima Sezione penale, con la sentenza del 15/11/2018, n. 2895 (dep. 22/01/2019) in tema di benefici penitenziari (art. 54 ord. pen.), ha affermato che in caso di libertà controllata non è possibile applicare la disciplina della liberazione anticipata, difettando nella libertà controllata uno stato detentivo o anche una mera affinità con esso, così come un’osservazione personologica diretta alla verifica della partecipazione all’opera rieducativa. 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Parametri di valutazione – Indicazione – Breve durata della pena da espiare – Esclusione.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 13/11/2018 (dep. 10/01/2019), n. 1032, ha affermato che un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale non può essere rigettata sul mero rilievo della breve durata della pena da espiare, atteso che tale misura alternativa, essendo finalizzata a evitare il ricorso allo strumento carcerario ove in concreto meno idoneo al conseguimento della finalità rieducativa, può essere concessa se ritenuta utile a favorire il reinserimento sociale del condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva.