Rassegna cassazione penale giugno-luglio 2018

a cura di Luigi Giordano

REATI CONTRO LA PERSONA – Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime– Guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – Qualificazione – Circostanza aggravante – Contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2 e 2-bis, D. Lgs. n. 285 del 1992 – Concorso – Esclusione – Ragioni.

La Quarta Sezione, con sentenza n. 26857 del 29 maggio 2018 (dep. 12 giugno 2018), ha affermato che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica, ovvero di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce circostanza aggravante dei delitti – introdotti dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO –  Autoriciclaggio–  Art.  648 ter 1, comma quarto, cod. pen. – Clausola di non punibilità – Ambito di operatività – Indicazione.

In tema di autoriciclaggio, la Seconda sezione penale, con sentenza n. 30399 del 07/06/2018, dep. il 05/07/2018, ha affermato che, la disposizione di cui all’art. 648 ter 1, comma quarto, cod. pen., che esclude la punibilità nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, deve essere interpretata nel senso per cui l’agente può andare esente da responsabilità esclusivamente se utilizzi e goda dei beni provenienti dal delitto presupposto in modo diretto, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – SORVEGLIANZA SPECIALE– Divieto di partecipazione a pubbliche riunioni – Reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.

La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 31322 del 9/4/2018, dep. il 10/7/2018, ha ritenuto che l’inosservanza della prescrizione del divieto di “partecipare a pubbliche riunioni” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011,  poiché la nozione di “pubblica riunione” rivela un deficit di determinatezza e tassatività della fattispecie penale. (Principio affermato in tema di condotta di chi si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio).

FINANZE E TRIBUTI – IN GENERE – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Art. 10 bis D.Lgs. n. 74 del 2000 come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 2015 – Fatti pregressi – Prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate – Dichiarazione Mod. 770 – Rilevanza.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del 22/03/2018 (dep.1/6/2018), n.24782, con riferimento all’art.10-bis d.lgs. n.74 dl 2000, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.158 del 2015, hanno affermato che la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova dell’avvenuta consegna al sostituto della certificazione fiscale.

PARTITI POLITICI – ILLECITO FINANZIAMENTO – Reato di cui all’art. 7 della l. n. 195/74 – Utilizzazione di contributi erogati da Consiglio regionale ai gruppi consiliari a scopo di finanziamento dei partiti di riferimento – Sussistenza.

In tema di illecito finanziamento dei partiti politici, la Corte di cassazione, Sezione Sesta, con sentenza del 29/03/2018 (dep. 29/05/2018), n. 24158, ha affermato che il reato previsto dall’art. 7, commi 1 e 3, l. 2 maggio 1974, n. 195, è integrato nel caso in cui i contributi erogati dal Consiglio regionale, quale organo della P.A., ai gruppi consiliari siano utilizzati a scopo di finanziamento, diretto o indiretto, dei partiti di riferimento dei gruppi stessi. 

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – PROVVEDIMENTI – ORDINANZA DEL GIUDICE – REQUISITI – MOTIVAZIONE – Legge n. 47 del 2015 – Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari – Requisiti – Motivazione redatta con la tecnica del c.d. copia – incolla della richiesta del pubblico ministero – Accertamento dell’autonomia della valutazione – Accoglimento parziale di una richiesta cautelare cumulativa – Insufficienza – Ragioni.

La Sezione Sesta, con sentenza n. 31370 del 19 giugno 2018 (dep. 10 luglio 2018), ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non può ritenersi assolta quando l’ordinanza accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, dovendo la  valutazione essere espressa in relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale detto requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile anche di ufficio.

MISURE CAUTELARI PERSONALI – MISURA INTERDITTIVA DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA – Reato di omicidio colposo nell’esercizio della professione medica – Pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 3/05/2018 (dep. 14/06/2018), n. 27420, pronunciandosi in tema di sospensione dall’esercizio della professione medica applicata in relazione ad un reato di omicidio colposo, ha affermato che è possibile formulare la prognosi di reiterazione della condotta criminosa in considerazione delle caratteristiche della struttura in cui opera il sanitario e della condotta tenuta nel caso concreto, nella specie consistita nella pervicace prescrizione di terapia omeopatica, in assenza di significativi miglioramenti delle condizioni del paziente, poi deceduto, e nonostante l’inutile decorrenza del periodo di cinque giorni indicato dai protocolli medici per il passaggio alla terapia tradizionale.

REATO – CAUSE DI ESTINZIONE – Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova – Revoca ex art. 168-quater cod. pen. – Discrezionalità limitata  – Commissione di un ulteriore reato durante il periodo di prova – Valutazione del giudice del sub-procedimento – Possibilitá – Contenuto.

La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 28826 del 23 febbraio 2018 (dep. 21 giugno 2018), ha affermato che, in presenza di una delle ipotesi contemplate dall’art. 168-quater cod. pen., il giudice, al fine di disporre la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen, censurabile in sede di ricorso per cassazione. Con specifico riguardo all’ipotesi di revoca di cui al n. 2 dell’art. 168-quater cod. pen., la Corte ha aggiunto che spetta al giudice del sub-procedimento verificare che la “commissione” del fatto – reato determinante la revoca del beneficio sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell’accusa compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, senza che sia necessario attendere la definizione con sentenza irrevocabile dell’autonomo procedimento relativo a detto illecito.

PARTE CIVILE – SPESE – Impugnazione – Rinuncia da parte dell’imputato – Rifusione delle spese sostenute dalla parte civile – Esclusione – Condizioni.

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 7 maggio 2018 (dep. 27 giugno 2018), n. 29472, ha affermato che, pur non essendo previsto l’obbligo dell’imputato di notificare la rinuncia all’impugnazione alla parte civile, è comunque suo onere comunicare tempestivamente a questa tale volontà, allo scopo di impedire l’espletamento dell’attività defensionale, normalmente compiuta a seguito della notifica del ricorso, i cui costi devono altrimenti  essere rimborsati anche nel caso di rinuncia alla impugnazione. 

IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – Ricorso “per saltum” – Inammissibilità.

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 09/05/2018 (dep. 15/06/2018), n. 27526, ha affermato che, ai sensi dell’art. 428 cod. proc. pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103,  avverso la sentenza di non luogo a procedere non è ammissibile il ricorso “per saltum”.

IMPUGNAZIONI  – Sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. – Modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 – Motivi proponibili con ricorso per cassazione – Individuazione.

La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1359 del 01/06/2018, dep. il 09/07/2018, ha affermato che avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103 –  le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione  sono  quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al c.d. concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili quelle  riguardanti i motivi rinunciati ovvero relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – Provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione rimette le parti innanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia in materia di proprietà delle cose in sequestro – Inammissibilità del ricorso – Ragioni.

La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 31088 del 25/6/2018, dep. il 9/7/2018, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione rimette le parti innanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia in materia di proprietà delle cose in sequestro, data la natura non decisoria bensì meramente ordinatoria della statuizione.