Rel. Massimario (F. Costantini) n. 16/16 su “Competenza per territorio reati associativi”

Rel. n. 16/16

Roma, 7 marzo 2016

Orientamento di giurisprudenza

OGGETTO: 654024  COMPETENZA – COMPETENZA PER TERRITORIO – REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE – Reati associativi – Criterio di determinazione –Orientamento di giurisprudenza.

RIF. NORM.:art. 416 cod. pen.; artt. 8 e 9 cod. proc. pen.               

La II sezione penale, con decisione assunta il 3 dicembre 2015, n. 50338, Signoretta, Rv. 265282, ha affermato il principio di diritto così massimato:

“In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura”.

Il principio affermato dalla Seconda sezione era stato in precedenza espresso anche da Sez. I, 19 dicembre 1996, n. 6171, Chierchia, Rv. 206261; Sez. I, 14 dicembre 2005, n. 45388, Saya, Rv. 233359; Sez. V, 23 gennnaio 2007, 2269, Tavaroli, Rv. 236300; Sez. I, 23 aprile 2009, n. 17353, Antoci, Rv. 243566; Sez. II, 12 giugno 2012, n. 22953, Tempestilli, Rv. 253189; Sez. II, 19 giugno 2013, n. 26763, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. II, 3 maggio 2013, n. 19177, Vallelonga, Rv. 255829; Sez. V, 24 ottobre 2014, n. 44369, Robusti, Rv. 262920; Sez. II, 4 giugno 2014, n. 23211; Rv. 25965; Sez. IV, 10 dicembre 2015, n. 48837, Banev, Rv. 265281.

Secondo tali pronunce, attinenti sia ad associazioni per delinquere semplici che ad associazioniexart. 416 bis c.p. eexart. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui si realizza la effettiva operatività del sodalizio e si sviluppa il momento programmatico e direzionale, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all’associazione. Solo qualora ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero, i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l’identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell’attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà fare riferimento alle regole suppletive dettate dall’art. 9 cod. proc. pen.

Occorre, tuttavia, segnalare che sul tema si registrano in giurisprudenza anche altri distinti orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, il criterio da adottare è quello del luogo in cui l’associazione si è costituita, trattandosi, infatti, di un reato di natura permanente, la consumazione si avrebbe nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune.  

In mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, dovrebbe farsi ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati. Solo qualora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la competenza per territorio si dovrebbe attribuire rilievo al criterio sussidiario di cui all’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. I, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, Rv. 203609; Sez. VI, 21 maggio 1998, Caruana, Rv. 213573, relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.; Sez. I, 24 aprile 2001, Confl, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220; Sez. VI, 23 aprile 2004, n. 26010, Loccisano, Rv. 229972; Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 35229, Mercado Vasquez, Rv. 232081; Sez. III, 6 luglio 2007, n. 35521, Pizzolante, Rv.237397; Sez. II, 3 giugno 2009, n. 26285, Del Regno, Rv. 244666).

In termini analoghi, con riguardo all’associazione finalizzata ai traffico di stupefacenti, di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, si sono pronunciate Sez. I, 7 febbraio 1991, Mulas, Rv. 186709; Sez. VI, 6 ottobre 1994, Celone,  Rv.201849; Sez. IV, 12 febbraio 2004, n. 17636, Montalto, Rv.228183; Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 19526, Dario, Rv. 240160, per le quali il momento iniziale di consumazione del reato d’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l’accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di una pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti.

Per altro orientamento ancora, invece, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre far riferimento al luogo in cui l’associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, inizialmente da Sez. 1, 25 novembre 1992, Taino ed altri, Rv. 192783, per la quale “la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris“. Successivamente, Sez. III, 10 maggio 2007, n. 24263, Violini, Rv. 237333 ha precisato che “la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l’operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio”. Da ultimo Sez.  I, 28 aprile 2015, n. 20908, Minerva, Rv. 263612, ha ribadito che “Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all’art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa”.

Con riguardo all’associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., hanno fatto riferimento al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività Sez. I, 10 dicembre 1997, Rasovic, Rv. 209608, e Sez. VI, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale, in particolare, “la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l’associazione si è costituita ne’ a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall’art. 8 c.p.p., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen.”.

Infine, la prevalenza del criterio in esame è stata affermata anche in relazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti da Sez. I, 26 ottobre 1994, Arrighetti, Rv. 199964 e Sez. VI, 2 marzo 2006, n. 22286, Savino, Rv. 234722; Sez. V, 8 ottobre 2009, n. 4104, Doria, Rv. 246064 e Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 7926, Xhaferri, Rv. 255306, per le quali, può attribuirsi rilievo anche al luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell’associazione.

Redattore: Francesca Costantini

Il vice direttore

Giorgio Fidelbo

Scarica il pdf