Responsabilità civile dei magistrati

Non è revocabile in dubbio (in quanto sono i dati statistici obiettivi che lo confermano: nell’ultimo decennio 2005-2014 vi sono stati solo nove casi di sentenze di condanna in applicazione della legge n. 117; per quanto concerne il filtro di ammissibilità, nel tribunale di Roma, sempre nel medesimo arco temporale, sono state iscritte 17 azioni di responsabilità civile, delle quali 9 dichiarate inammissibili e 8 ammissibili) che il meccanismo finora disciplinato dall’art. 5 (abrogato dal recentissimo intervento e che prevedeva il cd. filtro sull’ammissibilità della domanda risarcitoria) avesse ridotto in maniera significativa le domande portate all’attenzione della fase a cognizione piena. Di fatto, la delibazione preliminare, riguardando anche i presupposti dell’azione di cui agli artt. 2, 3 e 4 l. n. 117/1988, aveva finito per costituire una sorta di valutazione anticipata del merito della causa. Tuttavia, come sottolineato anche dal CSM nel parere del 29 ottobre 2014 sul disegno di legge governativo, l’eliminazione completa del filtro finirà per aumentare sensibilmente il numero delle controversie, anche manifestamente infondate, portate all’attenzione del giudizio di merito, che si andranno a sommare al contenzioso civile pendente presso gli uffici giudiziari. Del resto, dal punto di vista del cittadino che assume di essere stato leso, è del tutto indifferente (salvo motivazioni vendicative) avere, come interlocutore in giudizio, lo Stato, piuttosto che il magistrato responsabile.

D’altra parte, occorrerebbe operare altresì un confronto statistico col severo sistema di giustizia disciplinare, il cui innesco è affidato non solo e non tanto agli esposti dei privati, ma piuttosto a controlli e ad ispezioni periodiche e che vede un significativo numero di condanne, nella misura – fra le più alte in Europa – di varie decine ogni anno.

Lo scopo del lavoro è quello di porre in rilievo i rischi, le incertezze ed i falsi timori connessi alla recente riforma della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, nella speranza che i magistrati non si lascino coinvolgere in questa deriva legislativa, adottando decisioni pavide, accomodanti, conservatrici e meramente difensive, anziché continuare ad applicare il diritto secondo coscienza ed a contribuire, anche con soluzioni talvolta originali, al suo sviluppo al passo con l’evolversi dei tempi.  Questo atteggiamento avrebbe l’effetto, piuttosto che di assicurare la certezza del diritto, di promuovere il conformismo interpretativo.

Da ultimo, viene allegata altresì una selezione delle principali pronunce adottate dalle Sezioni Unite nel corso del 2014 in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, a comprova del già efficiente sistema operante in Italia. 

LE RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI
 

Verso quale modello di governo della magistratura italiana andiamo?

Quali sono gli effetti paralleli delle griglie di analisi della produttività e dei controlli di tipo statistico? 

Quali sono le prospettive della professionalità dei magistrati italiani in un sistema di controlli e responsabilità affidato ai numeri? 

Un’interpretazione convenzionalmente orientata della responsabilità disciplinare del magistrato: il rapporto tra ragionevole durata del processo e ritardo “ingiustificabile”.

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’, RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E CARICHI ESIGIBILI

Necessità di coordinare formalmente i carichi esigibili, che individuano la produttività annuale possibile per il futuro, alla disciplina della valutazione di professionalità; individuazione di correttivi per i casi di gestione di ruoli sovraccarichi o di pluralità di funzioni; refluenze sulla valutazione disciplinare in relazione alle fattispecie dei ritardi (art.2, lett. q, D.L.gs. 109/96) ovvero per il caso di contestazione ai sensi della lettera l) del medesimo articolo (mancanza motivazione).

LA NUOVA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI

Quale monitoraggio dei concreti effetti della novella per formulare proposte concrete al fine di evitareche la sua applicazione comporti anche minimi rischi per il corretto esercizio della giurisdizione?

Occorre monitorare le attività di indebita supplenza alle quali i Magistrati fanno quotidianamente fronte e che costituiscono indubbiamente un appesantimento non dovuto del già oneroso carico di lavoro, particolarmente rischioso alla luce dei nuovi parametri normativi di responsabilità civile?

Occorre chiedere ai dirigenti che ridefiniscano gli obiettivi di produttività già indicati nei programmi di gestione?

Qual è il rapporto tra responsabilità civile e carichi insostenibili?

Secondo un’interpretazione sistematica coerente quando l’errore, anche grave, si è verificato in contesti in cui il singolo si è trovato a gestire carichi insostenibili ed esorbitanti rispetto a quelli individuati come esigibili, tale condizione può determinare necessariamente una concorrente responsabilità organizzativa dell’Amministrazione che agisce in sede di rivalsa?

Europa e responsabilità civile dei magistrati: il mito e la realtà.

I costi della responsabilità civile dei magistrati per il Paese: il caso delle sezioni misure di prevenzione.

Responsabilità civile vs. responsabilità sociale dei magistrati.

Il pensiero di Rosario Livatino.

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