Ricostruzione normativa dell’istituto della prescrizione artt. 157-161 c.p.c.

di Ginevra Abbamondi

La prescrizione nel corso del tempo:

Art. 157 cp  Disciplina ante legge Cirielli L. 5 dicembre 2005, n. 251.

«La prescrizione estingue il reato:

1. in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4. in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5. in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;

6. in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.».

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (Gazz. Uff. 6 giugno 1990, n. 23 – Prima serie speciale), aveva dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità, nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall’imputato.

Art. 157 cp Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere (come modificato dall’art. 6 comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (1).

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante (2).

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni (3).

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater (4).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti (5).

Art. 158 cp
Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

 (1) Le parole: “o continuato” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
(2) Le parole: “o la continuazione” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251

Art. 159.
Sospensione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (1). (3)
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice. (2)

(1)    Numero aggiunto dall’art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014

(2) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.

3) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio – 25 marzo 2015, n. 45 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

Art. 160 cp
Interruzione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. (1)

(1)   Periodo così sostituito dall’art. 6, comma 4, della L. 5 dicembre 2005, n. 251

NB.: Nel testo precedente era: “oltre la metà”.

Art. 161 cp

Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105. (1)

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, L. 05.12.2005, n. 251, con decorrenza dal 08.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

“Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.”.

Modifiche della prescrizione – disegno di legge AC 4368 approvato il 14.6.2017

Articolo unico:

comma 10. All’articolo 158 del codice penale  è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età  della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente.

In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato ».

Comma 11. All’articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione »;

2) dopo il numero 3-bis) è aggiunto il seguente:

« 3-ter) rogatorie all’estero, dalla data  del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria »;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente »;

c) il secondo comma è abrogato.

Comma 12. All’articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « davanti al pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, ».

Comma 13. Il primo comma dell’articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

« L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo ».

Comma 14. Al secondo comma dell’articolo 161 del codice penale, dopo le parole: « della metà » sono inserite le seguenti: « per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai  delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché ».

Comma 15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

_______________

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 2 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del primo e quinto comma, in riferimento all’art. 3 Cost.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 324 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.; c) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, Cost.; d) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. e in riferimento all’art. 3 Cost.; e) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 79 Cost.; f) non fondata la questione di legittimità dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall’art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.; g) non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli art. 3 e 111, secondo comma, Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 2 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del primo e quinto comma, in riferimento all’art. 3 Cost.

(4) Comma modificato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125, dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172e dall’art. 1, comma 6, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 41/2016 era il seguente:

«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater.».

Il testo precedente la modifica disposta dalla suddetta L. n. 68/2015 era il seguente: «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24 – Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità, nella parte in cui prevedeva che i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo fossero raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice penale).

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 172/2012 era il seguente: «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto-legge n. 92/2008 era il seguente: «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.».

(5) Articolo prima modificato dall’art. 125, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L’art. 10 della citata legge n. 251 del 2005 così dispone:«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.». La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 324 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.; c) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, Cost.; d) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. e in riferimento all’art. 3 Cost.; e) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 79 Cost.; f) non fondata la questione di legittimità dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall’art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.; g) non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli art. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Vedi, anche, l’art. 16, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni in materia penitenziaria e l’art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell’ordine pubblico.