Sentenza Trib. Torre Annunziata del 29.2.2016 (est. F. Coppola) in tema di trasferimento immobiliare nell’ambito di un giudizio di divorzio

Nell’ambito dei giudizi di separazione, di divorzio congiunto e dei procedimenti camerali in materia di mantenimento di figli naturali, sono preclusi i trasferimenti immobiliari, poiché: non vi è la possibilità di individuare un soggetto che sia tenuto ad effettuare quei controlli che, negli atti tra vivi, è chiamato ad eseguire il notaio; il provvedimento giurisdizionale che dovesse contenere il trasferimento del diritto reale, non può essere equiparato all’atto pubblico redatto da un notaio ai sensi della legge notarile. Inoltre: il legislatore – art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 (aggiunto dal d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010) – ha espressamente assegnato al notaio il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi; i trasferimenti immobiliari non possono avvenire in favore di soggetti (figli) estranei al procedimento giudiziario e che non possono sottoscrivere l’atto; possono configurarsi elusioni al regime fiscale per il differente regime di tassazione degli atti pubblici, rispetto agli esigui importi dovuti a titolo di contributo unificato.

N. 2239/2011 R.G.  

N. …….. Sent. Civ. Anno 2016

Tribunale di Torre Annunziata

Prima sezione civile

………………………………………………..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Stefano Chiappetta – presidente

dott. Francesco Coppola – giudice relatore

dott.ssa Luisa Zicari – giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2239/2011 R.G., vertente

TRA

TIZIO, elettivamente domiciliato in —, presso lo studio dell’avvocato -, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

CAIA, elettivamente domiciliata in —, presso lo studio dell’avvocato -, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della memoria difensiva depositata il 22-6-2012.

RESISTENTE

NONCHÈ

Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata

INTERVENTORE EX LEGE

Oggetto: divorzio

Conclusioni:

Ricorrente e resistente: cessazione degli effetti civili del matrimonio e recepirsi i patti oggi sottoscritti.

PM: cessazione degli effetti civili del matrimonio e ratifica degli accordi raggiunti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 4-8-2011, Tizio chie­deva a que­sto tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matri­mo­nio­, da lui contratto il 6-3-1972 con Caia.

A sostegno della domanda deduceva che il Tribu­nale di Torre Annunziata, con decreto del 29-11-2001 (rectius, 11-12-2001) aveva omologato la separazione dei coniugi (di cui al verbale di comparizione del 29-11-2001), e che da quella data essi non avevano più ripreso la convivenza coniugale, nè si erano riconciliati.

Inoltre, deduceva che in sede di separazione era stato posto a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento per la moglie di lire 1.000.000 e per la figlia di lire 1.500.000 ma che la sua situazione economica era notevolmente cambiata essendo venute meno diverse entrate ed essendo gravato da debiti per circa euro 300.000 ed avendo subito un’espropriazione immobiliare; per cui chiedeva che fosse determinato l’assegno di mantenimento per la moglie e la figlia maggiorenne nella misura di euro 500,00.

Caia non si opponeva alla richiesta di divorzio, ma contestava quella relativa alla riduzione dell’assegno dovuto dal ricorrente e chiedeva che fosse posto a suo carico l’assegno di euro 1.500,00, in favore di lei e della figlia, e che il ricorrente contribuisse alla metà delle spese straordinarie effettuate in favore della figlia.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che, ferma la possibilità di trasformare la separazione giudiziale in consensuale alla udienza presidenziale, per la quale trasformazione non vi è nessun ostacolo né normativo né di ricostruzione interpretativa, il problema si pone per la trasformazione dell’udienza presidenziale di divorzio e per il procedimento di separazione e divorzio in fase istruttoria. Sul punto deve darsi atto di prassi, assolutamente divaricate in materia, che spaziano fra chi ritiene che la trasformazione di rito non possa mai essere disposta, e procede pronunciando sentenza sulle conclusioni conformi (previa rinuncia ai termini e comunque con il potere decisorio integro del collegio), ovvero con l’estinzione del procedimento contenzioso, e la riproposizione del nuovo ricorso, e chi ritiene, invece, che il giudizio contenzioso sia sempre trasformabile.

Sulla base di tali premesse, ritiene il Collegio che, in mancanza di una espressa previsione legislativa, non possa procedersi alla trasformazione del rito. Ciononostante, le esigenze di ragionevole durata del processo inducono a ritenere ammissibile una pronuncia sulle conclusioni conformi rese dalle parti.

3. Ritiene pertanto il Collegio, investito della domanda che la stessa sia fondata e vada, pertanto, accolta.

Invero si è realizzata la ipotesi di cui all’art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall’art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi in­nanzi al Presidente del Tri­bunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i rela­tivi patti, e da quella da­ta è per­du­rato lo stato di separa­zione che, in man­can­za di ecce­zione, deve presumersi inin­ter­rotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comu­nione spirituale e mate­riale fra i co­niugi sia definitivamente ve­nuta meno e non possa dunque ricostituirsi.

In ordine all’assegno divorzile richiesto dalla resistente, le parti sono addivenute ad un accordo consensuale – da essi sottoscritto all’udienza del 3-2-2016 -, i cui termini, come precisati in dispositivo, ad avviso del collegio, appaiono condivisibili.

Le parti, inoltre, hanno anche precisato che i figli maggiorenni, mevia (nata in —-) e sempronio (nato in —-), sono economicamente autosufficienti, per cui risulta del tutto legittima la mancata previsione di un obbligo economico dei genitori nei confronti di questi.

Non può, invece, essere recepito in sentenza l’accordo che le parti hanno previsto nella menzionata scrittura da loro sottoscritta relativo al trasferimento, in favore di Caia, da parte di Tizio, della quota di sua proprietà degli immobili siti in — alla via — – ovvero il fabbricato-villa denunziato all’UTE di — con scheda registrata il 12-12-1979 prot. N. 2170 e il terreno pertinenziale di cui al f.7, p.lle 102, 510 e 362.

Ritiene, infatti, il collegio – come costantemente affermato da anni anche in giurisprudenza: cfr. ex multis trib. Milano, decreto 21-5-2013,Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24; trib. Milano, sentenza 21-5-2014, Il Sole 24 OreVentiquattrore Avvocato2014, Monogr. 2, pg. 64- che i trasferimenti immobiliari siano preclusi nell’ambito dei giudizi di separazione, di divorzio congiunto e dei procedimenti camerali in materia di mantenimento di figli naturali.

Nei giudizi indicati, invero, non vi è la possibilità di individuare un soggetto che sia tenuto ad effettuare quei controlli che, negli atti tra vivi, è chiamato ad eseguire il notaio. Non appare discutibile, in sostanza, che il provvedimento giurisdizionale (decreto di omologazione in caso di separazione consensuale, sentenza in caso di divorzio congiunto e decreto nel caso di provvedimenti camerali in materia di figli naturali) che dovesse contenere il trasferimento del diritto reale, non può essere equiparato all’atto pubblico redatto da un notaio ai sensi della legge notarile, dal quale differisce profondamente.

Nel compimento di un atto pubblico le parti sono assistite da un professionista in grado di assicurare l’effettiva ricognizione della consistenza del bene e dei suoi confini, la legittimità urbanistica dello stesso (ricomprendendo in tale concetto non solo la sussistenza di certificati di regolarità urbanistica strictu sensu intesi, ma anche la esistenza delle certificazioni energetiche, delle dichiarazioni relative agli impianti ed agli allineamenti catastali), la sua libertà da trascrizioni pregiudizievoli al momento dell’atto, la capacità delle parti e, infine, la possibilità di evitare l’ inserimento di clausole nulle.

Il legislatore, poi, ha espressamente assegnato al notaio il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi, in tal guisa concentrando, nell’alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti. Stabilisce, infatti, l’art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 (aggiunto dal d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010): “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Consegue, inevitabilmente, da quanto evidenziato che il controllo del notaio non possa certo essere sostituito da quello del giudice, ostandovi l’evidente, quanto pacifica, diversità di ruolo e funzioni.

A parere del collegio, i trasferimenti immobiliari sono inammissibili in questi giudizi, anche perché risulta impossibile procedervi in favore di soggetti tecnicamente non “parti” dei procedimenti di separazione, divorzio o camerali in tema di figli naturali, quantunque si tratti di figli maggiorenni, inammissibile apparendo il trasferimento in favore di soggetti estranei al procedimento giudiziario e che, perciò, non possono sottoscrivere contestualmente il relativo atto di trasferimento.

Inoltre, si osserva che accedendo alla tesi della trasferibilità, potrebbero configurarsi elusioni al regime fiscale per il differente regime di tassazione degli atti pubblici, rispetto agli esigui importi dovuti a titolo di contributo unificato per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti giudiziali di cui si discorre: anzi questi, nel caso di procedimenti camerali in tema di figli naturali, sono totalmente azzerati essendo tali giudizi esenti da contributo.

Alla stregua delle esposte considerazioni giuridiche, il Collegio, alla luce del potere decisorio che allo stesso compete, risultando il descritto trasferimento immobiliare in questa sede inammissibile, nulla dispone in ordine al descritto accordo.

Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.

4. Le spese processuali, tenuto conto che lo scioglimento viene dichiarato sulla base di condizioni condivise dalle parti, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Tizio nei confronti di Caia, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

A) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimo­nio del —-, con­tratto in Torre del Greco da Tizio, nato in —-, e da Caia, nata in —- (atto n. — – P. II, S. A, reg. at­ti matri­monio anno —);

B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all’Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l’annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-70 n. 898, 134 r.d. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r. 3.11.2010 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);

C) dispone che Tizio corrisponda ad Caia, entro il giorno 5 del mese un assegno divorzile di euro 500,00, con adeguamento annuale secondo l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1°-3-2017;

D) compensa le spese di lite tra le parti.

Torre Annunziata, 29 febbraio 2016

Il Giudice estensore

dott. Francesco Coppola

il Presidente

dott. Stefano Chiappetta

Scarica il pdf