Una proposta per una giustizia civile sostenibile e coesistenziale: emergenza covid e mediazione

di Marco Marinaro [1] e Michele Ruvolo in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

La poliedricità del sistema della giustizia civile che emerge dall’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’ultimo decennio costituisce il risultato di un percorso a volte non sempre consapevole per il raggiungimento di un virtuoso equilibrio tra mediazione e procedimento giudiziario (nel solco di quanto stabilito all’articolo 1.1 della Direttiva 2008/52/CE).

Il progressivo consolidarsi di un sistema integrato di dispute resolution ha affrancato la mediazione da una visione ancillare rispetto al processo contribuendo a valorizzare la composizione amichevole delle controversie civile oltre che al riequilibrio fisiologico del tasso di litigiosità, al contempo restituendo efficienza ed efficacia alla giurisdizione.

In questo contesto, la situazione emergenziale determinata dal Covid-19 ha determinato la necessaria sospensione dell’attività processuale ordinaria e, quindi, un sostanziale blocco della giustizia civile. Sperando che il rinvio d’ufficio delle udienze non venga ulteriormente prorogato oltre l’11 maggio, dal giorno successivo si dovrebbe entrare nella fase intermedia di ripresa delle attività giudiziarie con l’utilizzo delle modalità di svolgimento delle udienze tramite i sistemi della trattazione scritta e dell’udienza da remoto, la cui organizzazione è stata rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari (fino al 30 giugno).

In ogni caso, sarà inevitabile l’ingorgo determinato da due mesi di sospensione, come saranno ineludibili gli ulteriori rallentamenti e differimenti conseguenti alla fase intermedia.

Sul punto si pensi: 1) che andranno rinviate molte udienze per l’ammissione delle prove, salvo che le parti non abbiano comunque sfruttato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o non manifestino disinteresse al loro utilizzo, essendo sospesi anche tali termini nel periodo 9 marzo-11 maggio; 2) che andranno rinviate molte prime udienze fissate dopo il 12 maggio, risultando sospesi pure i termini per le domande riconvenzionali e per le chiamate di terzo e dovendosi garantire, in caso di contumacia o di richiesta da parte del convenuto costituito, il rispetto del termine a comparire di 90 (o 150 giorni) di cui all’art. 163-bis c.p.c., senza considerare che l’attore avrà diritto di replicare e di svolgere le attività di cui al comma 5 dell’art. 183 c.p.c. in caso di costituzione del convenuto a ridosso della prima udienza per la quale sia stata disposta la trattazione scritta; 3) che andranno rinviate molte udienze per consentire l’invio telematico alle parti della CTU non conclusa in conseguenza della sospensione dei termini; 4) che in molti Uffici giudiziari si stabilirà di non trattare fino al 30 giugno una gran parte dei procedimenti civili, così come consentito dal legislatore, e ciò anche a causa della ridotta percentuale del personale di cancelleria sulla quale potrà farsi affidamento; 5) che anche negli Uffici giudiziari nei quali si deciderà di trattare un buon numero di procedimenti, sarà inevitabile ridurre la quantità di cause trattabili in ogni udienza (rinviando tutte le altre) poiché saranno ovviamente davvero pochi sia i procedimenti che si gestiranno alla presenza fisica delle parti sia quelli per i quali si potrà impiegare l’udienza da remoto, visti i tempi più lunghi connessi al videocollegamento ed alla relativa verbalizzazione.

Inoltre, contribuiranno a rendere difficile la gestione della ripresa (considerando anche la sospensione feriale nel mese di agosto) anche l’avvio dei nuovi processi (che ora sono in attesa) e l’emersione del nuovo contenzioso derivante in materia contrattuale ed extracontrattuale proprio dalla situazione emergenziale. Dinanzi ad ogni giudice si creerà un effetto ad imbuto e le cause dovranno necessariamente essere distribuite nel tempo con ritardi che potranno essere recuperati soltanto in una prospettiva almeno biennale.

Ma il rischio di una vera e propria “litigation explosion” non costituisce soltanto un problema giudiziario e perciò stesso da affrontare con strumenti organizzativi interni all’amministrazione della giustizia, ma sottende la profonda crisi economica e sociale che il Paese sarà chiamato ad affrontare nei prossimi mesi le cui dimensioni ancora non possono essere correttamente stimate.

Occorrono evidentemente soluzioni innovative che guardino al problema nella sua complessità offrendo risposte rapide in una prospettiva ‘coesistenziale’. Sta maturando in questa fase critica per il Paese la consapevolezza che siano necessarie risposte che attingano alla c.d. giustizia complementare, ed in particolare agli strumenti mediativi e negoziali.

In questo senso gli esperti che compongono il tavolo ministeriale sulle procedure stragiudiziali in ambito civile e commerciale hanno elaborato un “Manifesto della giustizia complementare alla giurisdizione” che mira a dare “una risposta concreta all’emergenza economica e sociale” non senza che possano intravedersi profili strutturali da valorizzare una volta conclusa la fase emergenziale per una giustizia civile efficiente, efficace e sostenibile. Il “manifesto” intende sostenere e promuovere l’implementazione di percorsi stragiudiziali, preventivi e successivi, necessari alla pacificazione sociale, avviando la riflessione ed il confronto anche in una prospettiva strutturale e coagulando idee, proposte ed iniziative.

Sarebbe effettivamente molto utile in questa fase l’immediata adozione di strumenti agili, rapidi, flessibili, efficaci, incentivati, che possano consentire di fronteggiare adeguatamente la situazione di stallo delle cause pendenti e l’incombere di un esponenziale incremento della domanda di giustizia. Si potrebbe ad esempio incrementare l’attualmente scarso ricorso alla mediazione demandata. Invece di effettuare soltanto sterili rinvii per diversi mesi, si potrebbe tentare di rendere proficuo questo differimento inviando medio tempore le parti in mediazione, non in tutti i casi ovviamente, ma laddove la causa presenti degli oggettivi profili di mediabilità della lite e fornendo così ai litiganti la possibilità di pervenire ad un accordo che ponga fine alla loro controversia, possibilmente con incentivi fiscali utili ad azzerarne sostanzialmente i costi. Ciò darebbe valore al tempo disponibile senza aggravare nemmeno la durata del processo (tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7, D.lgs. 28/2010).

Ma soprattutto è indispensabile approntare sistemi che rafforzino la coesione sociale in una fase in cui la lacerazione del tessuto sociale emergerà con particolare evidenza. Non senza considerare che la mediazione non si è fermata e prosegue, con il consenso delle parti, utilizzando i sistemi di videoconferenza garantendo la composizione delle liti senza soluzione di continuità (v., infatti, il comma 20-bis dell’art. 83 del D.L. 18/2020 nel testo varato dopo la conversione in legge).

È il tempo della mediazione, perché è il tempo della coesione. È il tempo in cui ciascuno è chiamato nel proprio ruolo a dare il suo contributo in termini di competenza e di partecipazione leale, responsabile e coesistenziale. Ognuno è perciò chiamato a cooperare e collaborare per la rinascita del Paese anche e soprattutto nel momento dell’inevitabile conflitto, nel momento in cui la controversia rischia di esacerbarsi, nel momento più critico del rapporto e della relazione personale, in una prospettiva solidaristica che attinga ai valori costituzionali che più profondamente permeano il nostro Paese.

Nel 1931, scriveva Albert Einstein che “La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato”.

Lavoriamo nella crisi non solo per superare la fase dell’emergenza, ma per migliorare il nostro mondo quando questa crisi diventerà soltanto un doloroso ricordo.


[1] Avvocato – Docente di Mediazione e ADR, LUISS Guido Carli – Roma – Componente del Tavolo tecnico sulle procedure ADR del Ministero della Giustizia

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