di Eleonora Guido
1. – Introduzione
2. – Le modalità di accesso alla magistratura
3. – La formazione quale momento fondamentale
4. – Conclusioni
1. Introduzione
Il tema relativo all’accesso alla magistratura e alla formazione dei M.O.T., acronimo che ha sostituito quello di uditore, è particolarmente stimolante e ricco di spunti riflessivi siaperché in questi ultimi anni molto è cambiato per ciò che concerne la fase propedeutica all’accesso al concorso, sia perché può essere proficuo inforcare gli “occhiali”di un giovane magistrato per comprendere in che termini influisce e quanto sia importante la formazione nell’acquisire la giusta consapevolezza del ruolo che si andrà a rivestire al termine del tirocinio.
In questa breve nota verrannotratteggiatidue momenti cruciali della figura del neo-magistrato, principiando dalmomento iniziale, ovvero le modalità di accesso alla magistratura, con un accenno anche alle proposte di riforma, e la tematica concernente lo svolgimento del tirocinio e della formazione del m.o.t., aspetto innovato dapprima dal D.lgs. 26/2006, e, recentemente, dalla legge n. 197 del 2016.
Per entrambi gli argomentisi potrannorichiamare in questa sede unicamentele connotazioni principali,tratteggiando le possibili criticità in relazione alle quali sarebbe opportunoriflettere.
Non è superfluo, pertanto, chiedersi chi èil magistrato in tirocinio oggi e quale potrebbe essere il modello ottimale di formazione di un magistrato che oramai, molto spesso,inizia il proprio percorso professionale avendo superato la soglia dei trent’anni e con pregresse esperienze lavorative alle spalle.
2. – Le modalità di accesso alla magistratura
Com’è a tutti noto, il concorso in magistratura si struttura attualmente quale concorso di secondo livello. Di conseguenza,per poter partecipare alla procedura di selezionenon è più sufficiente la laurea in giurisprudenza (la cui durataèdi cinque anni) perché occorre effettuare un periodo di studioulteriore che richiede non meno di due anni e che può articolarsi alternativamente nell’ottenimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali,istituite dall’articolo 16 del d. lgs.398/1997, ovvero nel conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche o dell’abilitazione all’esercizio della professione forense; ovvero, da ultimo,nella conclusione, positivamente attestata,dello svolgimentodel tirocinio professionale di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari o presso l’Avvocatura dello Stato, previsto dall’art. 73 del d.l.69/2013[1].
Ora,pur volendo prendere come parametro di riferimento una sorta di “studente modello”, per quanto costui possa essere brillante negli studi, mediamente conseguirà la laurea a ventiquattro/venticinque anni, cui si sommeranno almeno due/tre anni di formazione ulteriore (a seconda del percorso intrapreso, ovvero se si frequenta una scuola di specializzazione o piuttosto un dottorato), giungendo ad un’età media di ventisette/ventotto anni, unicamente per ottenere la necessaria legittimazione per la presentazione della domanda al concorso.
È evidente, dunque, che nella più rosea aspettativa di un candidato alla prima consegna, si riesce a superare il concorso non prima di aver compiuto trent’anni, prendendo servizio al termine del tirocinio all’età media dei 32/33 anni[2].
Per arginare la “deriva cronologica” dell’età dei candidati, quindi, si è iniziato ad ipotizzare soluzioni in grado di accelerare i tempi, sebbene non è detto che costituiscano una valida curaallo scorrere degli anni.
Al di là, infatti, dei bandi di concorso che si stanno susseguendo in maniera più frequente rispetto al passato (basti pensare che nel biennio 2014-2016 sono state indette ben tre procedure concorsuali, mentre il concorso bandito nel 2013 è giunto dopo due anni di “fermo”)si è proposto di ritornare, come accadeva in passato, ad un accesso diretto al concorso, immediatamente dopo la laurea.
Tale alternativa potrebbe tuttavia creare procedure concorsuali pressoché impraticabili, sia in considerazione del fatto che si presenterebbero a sostenere le prove un numero decisamente elevato di candidati (del resto, non pare possa esser smentita l’affermazione per cui il concorso in magistratura appare, nella congiuntura economica che sta attraversando oggi il nostro Paese, come una delle poche prove grazie alle quali un brillante laureato in legge ha la possibilità di emergere e guadagnarsi uno stipendio decoroso ed un ruolo sociale incisivo) sia con riferimento agli effetti che questo aspetto avrebbe suimagistrati impegnati nelle commissioni di concorso, i quali si assenterebbero per lungo tempo dal posto di lavoro, con inevitabiliricadute in terminidi gestione dei ruoli e dei procedimenti in corso.
Un’altra ipotesi vagliata in sede di riforma è quella di effettuare una preselezione in base al voto di laurea (pari ad almeno 108/110) e alla media dei voti conseguiti nel corso di studi (28/30)nelle materie qualificanti il corso di laurea.
E pur tuttaviala prospettiva retrostanteall’appaiamento voto alto all’esame/valida preparazione per superare le prove scritte del concorso non può considerarsi realmente edificante, essendo ben diversi i due piani, oltre che presentarsi come idonea a creare molteplici distorsioni a livello nazionale,a fronte di un’indiscutibile varietà di offerta formativa da parte delle Università, e per il rischio di legittimare una sorta di “accaparramento”di studenti da parte di Università più “indulgenti”.
Altra proposta di riforma[3]ha riguardato le Scuole di Specializzazione per le professioni legali istituitedall’articolo 16 Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ed entrate in vigore solo nel 2001.
Nel sistema attuale, infatti, queste scuole ricalcano molto spesso il percorso universitario, rappresentandone sovente una prosecuzione, sia a livello di impostazione teorica (tanto è vero che vi sono moduli di materie che esulano dalle canoniche tre richieste per le prove scritte del concorso) sia per quanto concerne la modalità operativa, considerato che non sono tante le esercitazioni pratiche previste per il candidato.
A fronte di tali perplessità, allora, le proposte di riforma delle scuole di specializzazione si sono concentrate su diversi aspetti che vanno dall’istituzione di scuole unicamenteriservate all’accesso in magistratura, parametrandoil numero degli ammessi a scuola ai posti banditi agli ultimi concorsi di magistrato ordinario, prevedendo altresì un esame unico a livello nazionale, alla riduzione della durata dei corsi e delle materie oggetto di studio, alla diminuzione del numero complessivo di istituti di questo tipo sul territorio nazionale al fine di uniformare la preparazione dei candidati.
Inutile dire che il progetto, soprattutto per l’ultimo aspetto a cui si è accennato, ha incontrato la ferma opposizione delle Scuole presenti su tutto il territorio nazionale.
È chiaro che le valutazioni sull’opportunità (o meno) di conservare la previsione di un percorso intermedio, tra la laurea e il concorso, coinvolgono temi eterogenei e complessi, ma una valida alternativa alle problematiche pocanzi accennate potrebbe rifarsi all’esperienza francese dell’“école National de la magistrature”[4].
L’E.N.M. è un ente pubblico che dipende dal Ministero della Giustizia francese: la scuola ha una sede principale ed una distaccata, quindi in termini organizzativi ricorda maggiormente la Scuola Superiore della Magistratura. Attraverso tale via, quindi, si potrebbero selezionare a monte, attraverso un concorso molto selettivo, i candidati che al termine della formazione (che in Francia dura 31 mesi)sosterrebbero un esame meno impegnativo e prenderebbero servizio.
Orbene, gli aspetti tratteggiati sino ad ora attengono unicamente alla legittimazione del candidato alla presentazione della domanda ma per affrontare più compiutamente la tematica dell’accesso alla magistratura non si può omettere di fare un riferimento, per quanto brevissimo, all’espletamento delle prove scritte.
La “montagna da scalare”, nelle otto ore di compito, è costituita tuttora dalla prova declinata in forma di elaborato teorico in diritto civile, penale ed amministrativo.
L’approccio, tuttavia, è decisamente mutato nel tempo. All’indomani della seconda guerra mondiale, infatti, le tracce del concorso erano considerevolmente generaliste e non è un caso: la situazione era diametralmente opposta rispetto a quella odierna. In primo luogo i candidati erano solo di sesso maschile (e lo sarebbero stati fino al 1963); avevano tutti la maturità classica (e così sarebbe stato fino al 1969) ed erano in un numero ridottissimo ed imparagonabilecon la mole di concorrenti attuali, che possono superare i tremila. È evidente, dunque, che i temi che “selezionavano” un tempo, quando i candidati erano pochi e appena usciti dal circuito universitario,oggi non possano più costituire valido strumento a ciò deputato.
Del resto, però, soprattutto in questi ultimi anni, le tracce assegnate in sede concorsuale sono state connotate da un tecnicismo[5]che, se rapportato al diritto civile, com’è stato per la traccia in tema dinegoziazione di strumenti finanziari “aleatori”, o al diritto penale, si pensi a quella relativa al rapporto tra l’accesso abusivo ad un sistema informatico e la rivelazione di segreti d’ufficio, risulta giustificato, quando invece questo tecnicismo è riferito al diritto amministrativo per certi versi pare quasi “esasperato”(si pensi alla traccia relativa all’avvalimento plurimo o frazionato negli appalti pubblici).
Sebbene questo non significhi che un tema che richieda l’approfondimento di istituti molto specialistici non consenta ai partecipanti di mettere in risalto le proprie capacità di ragionamento giuridico quanto e anche più di un tema “istituzionale”, deve pure evidenziarsi che in tal modo si corre il rischio di imporre al candidato uno studio quasi mnemonico e “a tappeto” su tutte le tematiche “papabili”.
Sul punto va conclusivamente aggiunto che la riforma predisposta dalla Commissione Vietti prevede di mutare la tipologia delle prove scritte, affiancandone a due di tipo teorico, una terza “di natura pratica, consistente nella redazione di una sentenza, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale”. Peraltro, “l’abbinamento tra i tre elaborati e le tre materie è sorteggiato dalla Commissione”. Tale modifica non è assolutamente di poco momento, considerato che si richiederebbe ai candidati di comporre un provvedimento decisorio caratterizzato da modalità di redazione completamente differenti rispetto a quelle previste per l’elaborazione di un tema.
Se, quindi, fino ad oggi, non sono state oggetto della prova scritta le materie di diritto processuale nelle sue molteplici articolazioni (diritto processuale penale, diritto processuale civile e diritto processuale amministrativo) è chiaro come ciò comporterebbe uno studio maggiormente gravoso per i candidati, chiamati ad approfondire anche per la prova scritta altre tre materie la cui complessità è nota a tutti.
Del resto, la stessa possibilità teorica di redigere una sentenza in tema di diritto amministrativo aggrava inutilmente lo studio del candidato, chiamato a studiare anche il diritto processuale amministrativo con una compiutezza che non è richiesta nemmeno in sede di esame orale, a fronte dell’impossibilità concreta, per un giudice ordinario, di redigere detta tipologia di atto.
3. – La formazione quale momento fondamentale
Venendo, allora, al momento della formazione, e prendendo le mosse da quanto si è anticipato (ovvero che si diventa magistrato dopo aver già fatto qualcos’altro), bisogna riflettere sulle modalità di espletamento deltirocinio iniziale ed anche sulle peculiarità che connotano la tipologia della figura delM.O.T., il quale spesso ha acquisitoesperienzelavorative in altri ambiti perché, ad esempio,ha già praticato le aule di giustizia in qualità di avvocato, ha già ricoperto incarichi di responsabilità presso altre amministrazioni o ha già concluso un percorso di formazione post-universitario: in che cosa dovrebbe consistere, allora, la formazione iniziale?
Una premessa, sul punto, appare d’obbligo: il magistrato non è solo un raffinato giurista, un mero conoscitore delle norme giuridiche e di come esse si rapportano astrattamente tra loro, ma è necessario abbia un’adeguata comprensione dei plurimi aspetti – economici, sociali e quindi umani – della realtà su cui l’interpretazione e l’applicazione di quelle norme sono destinate ad incidere[6]. Questo postulato impone una molteplicità di conoscenza, estesa ad ambiti di comprensione non coperti dalla sola tradizionale preparazione universitaria o postuniversitaria. Da qui, allora, il fondamentale compito della formazione, che rappresenta il primo impattocon il sistema giudiziario “visto dal suo interno” e la necessità che il percorso iniziale si articoli con grande ampiezza e varietà di orizzonti culturali, perché è sostanzialmentein questo periodo che, da un lato, maturano la consapevolezza del ruolo e delle funzioni del magistrato e, dall’altro,si realizza il graduale collegamento tra la preparazione tecnico-giuridica e l’esercizio di tutte le attività (di merito ed organizzative) connesse all’attività giurisdizionale.
Nel complesso si tratta di un’esperienza indispensabile e fortemente suggestiva perché favorisce un concreto confronto con il proprio affidatario, il magistrato collaboratore e più in generale con i colleghi (a vari livelli di anzianità e professionalità) e permette l’instaurazione di relazioni di condivisione, di stima e di affetto reciproco che perdurano nel tempo efanno affiorare la percezione dell’umanità e della dedizione sottesi al lavoro del magistrato.
Tale doverosa premessa, necessaria per evidenziare l’insostituibilità e l’efficacia della formazione iniziale, non implica che non vi siano spazi per provare a migliorarsi nell’attuazione dei programmi formativi[7].
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 2016, di conversione del decreto legge n. 168/2016, la durata del tirocinio era di diciotto mesi ed in linea generale si impernia tuttora sostanzialmente su tre componenti.
Così, alla faserelativa all’affiancamento presso i singoli Uffici giudiziari per un periodo non continuativo di 12 mesi, si accosta la formazione svolta attraverso stage presso enti e istituti esterni nonché le sessioni didattiche presso la Scuola Superiore della Magistratura per un arco temporale pari a 6 mesi.
Inoltre, se da un lato occorre considerare che l’ufficio giudiziario è il luogo deputato all’espletamento della funzione giurisdizionale, e quindi debba essere privilegiato nell’ottica della formazione, dall’altro latoè evidente che al concorso ci si presenta con una preparazione teorica di secondo grado. Il M.O.T., quindi,è portato naturalmente a prediligere le lezioni organizzate presso la Scuola orientate a maggiore “concretezza”, risultando più produttivele sessioni che possono fornire gli strumenti in grado di aiutare il neo-magistrato nelle situazioni reali dell’ufficio che si troverà ad affrontare a breve.
Come pocanzi accennato, tuttavia, sul decorso del tirocinio ha influito, “in via straordinaria” la l.n. 197/2016, unicamente per i magistrati ordinari nominati all’esito dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.
L’art. 2, comma 3 prevede, infatti, che il tirocinioabbia una durata effettiva didodici mesi,anziché di 18 e sarà articolato prevedendo 11 mesi da svolgersi presso gli uffici giudiziari ed un mese presso la Scuola.
La ratio dell’intervento normativo, se da un lato pare essere ascrivibile alla necessità di consentire ai magistrati vincitori dei predetti concorsi di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie, riequilibrando per tale via anche l’attuale sistema previdenziale, caratterizzato da numerosi pensionamenti frutto delle recenti riforme legislative, dall’altro contrasta con l’opposta necessità di sottrarre la formazione iniziale dei magistrati alle contingenti necessità degli Uffici giudiziari; la stessa peraltro che, nel 2006, aveva indotto a disciplinare mediante norma primaria la durata complessiva del tirocinio e la sua articolazione interna.
Tuttavia, proprio questa drastica riduzione del periodo di formazione da svolgersi presso la Scuola – se dovesse perdurare nel tempo, divenendo una regola anche per i concorsi successivi a quelli del 2014 e 2015 – potrebbe comportare il rischiodi istituire una formazione “chiusa” e sostanzialmente “autoreferenziale”, con l’ulteriore pericolo che si perda l’occasione di sviluppare un costante dialogo mirato alla conoscenza degli altri “saperi” e dei “punti di vista” sulla giustizia e sulle sue stesse criticità maturati da altri operatori, nei diversi campi giuridici e giudiziari, e innanzitutto dagli avvocati e dai docenti universitari, chiamati di volta in volta a relazionare a Scuola.
4. – Conclusioni.
Si può concludere questa breve notaprovando a rispondere alle domande poste all’inizio:
– chi èil magistrato in tirocinio oggi?
– Quale potrebbe essere il modello ottimale di formazione di un magistrato non più “ragazzino”?”
In maniera sintetica possono svolgersi alcune considerazioni.
La prima attiene alla recente riforma del 2016, la quale si inserisce evidentemente nel solco della riduzione del periodo di formazione teorica all’interno del tirocinio: ben venga una generale rimodulazione degli stages presso enti ed istituti pubblici perché occorre evitarevi siano dispersive frammentazioni del periodo di permanenza nell’ufficio giudiziario, luogo funzionalmente deputato alla “formazione” e alla “vocazione” del magistrato.
D’altro canto, però, non si può(forse in maniera un po’ semplicistica)“sacrificare” tout court la formazione teorica presso la Scuola, perché il fine ultimo, com’è stato osservato, è “il rafforzamento della qualità della formazione professionale dei magistrati e, per questo tramite, il rafforzamento del carattere indipendente della giurisdizione nel nostro Paese”[8].
Ancora più a monte, poi, è necessario ripensare ai meccanismi di accesso alla professione.
L’attuale innalzamento dell’età dei M.O.T. avrà infatti inevitabili riflessi nell’organizzazione degli uffici del domani, atteso checoloro che entrano in magistratura avendo compiuto, ad esempio, 35 annidovrebbero rimanere in servizio almeno sino a 75 anni per poter maturare i requisiti pensionistici e ad oggi non èdetto che vi riesca, tenuto conto del complessivo sistemavigente.
Occorre
quindi certamente riflettere sin da ora per porre rimedio alla situazione che
si verrà a creare nel prossimo futuro, intervenendo per eliminare il forte
disagio per una categoria che non potrà, probabilmente, avere un adeguato
trattamento pensionistico.
[1] Volutamente non vengono prese in considerazione le altre categorie professionali che possono comunque avere accesso al concorso, quali magistrati amministrativi e contabili; – procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; – dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti a una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; – appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; – dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;- abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari. Sui “punti di forza” e le “debolezze” del tirocinio previsto dal d. l. 69/2013 si veda I. Licchelli-L. Morciano, Luci e ombre del tirocinio ex art.73, comma 1 d.l. n.69/2013: le esperienze di due stagiste, in La Magistratura, Maggio-Agosto 2017, pp. 32 e ss.
[2]Forniscono una lettura critica dell’attuale modello di accesso alla magistratura D. Mercadante e G. Porzano, in Salvare il concorso di ingresso in magistratura, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf /documenti_forum/lettere_forum/0027_mercadante_porzano.pdfi quali sottolineano come “non c’è da stupirsi se l’introduzione del maldestro criterio dell’ulteriore qualificazione cui si è accennato ha dato luogo ad un fenomeno di ‘selezione avversa’ (ovvero di scoraggiamento dalla partecipazione proprio dei candidati migliori, quelli coi voti più alti e che si sono laureati più velocemente). Perché? Perché (…) il concorso in magistratura non sussiste in un vuoto, ma è parte di un ‘mercato delle offerte al talento legale’ nel quale (…) si compete per accaparrarsi quell’1-2% di laureati autenticamente ‘fuoriclasse’ che formeranno l’élite legale della successiva generazione. Quello che accade è disarmante nella sua ovvietà: chi non fa parte dei ‘migliori tra i migliori’, specie in un’Italia assai poco meritocratica e in difficoltà economica, persevera nel cercare di sbancare la lotteria del concorso in magistratura per lunghi anni semplicemente perché non trova migliori alternative. Gli individui realmente dotati, da parte loro, hanno probabilità molto maggiori di cogliere, durante questo lungo periodo, delle opportunità di impiego ugualmente prestigiose e redditizie, considerando anche che tali individui sono generalmente più solleciti degli altri nel cercare attivamente di ‘monetizzare’ le proprie competenze, mossi, nel farlo, da un incentivo economico molto pressante, rappresentato dal fatto che il costo-opportunità del loro tempo è più alto di quello altrui”.
[3]Si vedano, sul punto, i lavori della commissione Vietti, nonché quanto contenuto nel documento della commissione sull’Ordinamento giudiziario depositato al CDC del 14/02/2017 ove si è sottolineato che la “previsione di scuole pubbliche funzionali esclusivamente alla preparazione del concorso appare utile”. Sui lavori della Commissione Vietti si vedano anche D. Mercadante, Una nuova disciplina del concorso in magistratura? Un commento alle proposte della Commissione Vietti per la riforma dell’ordinamento giudiziario, in http://www.academia.edu; S. Pedone, Le procedure di accesso alla magistratura, in http://www.associazionemagistrati.it/doc/2496/le-procedure-di-accesso-alla-magistratura.htm.
[4]La “école” francese (che però, si badi bene, è un ente pubblico sottoposto al Ministero della Giustizia), infatti, ha il compito di reclutare i propri allievi prevalentemente per concorso e prevede tre classi preparatorie:
– prima classe di concorso: nazionalità francese, laurea in giurisprudenza o equipollente, età massima 31 anni;
– seconda classe di concorso: nazionalità francese, stato di dipendente pubblico con almeno 4 anni di servizio, età massima 45 anni e sei mesi;
– terza classe di concorso: nazionalità francese; 8 anni di attività professionale privata, o di mandati elettivi in assemblee rappresentative o di svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie; età massima 40 anni.
La selezione avviene durante i concorsi d’accesso all’E.N.M. (i quali sono molto selettivi, atteso anche il ridotto numero di posti messi a concorso: sul sito della scuola, ad esempio, è possibile reperire i dati degli ultimi 5 anni; cfr. https://www.enm.justice.fr/?q=Devenir-magistrat-etudiants) e la formazione iniziale, realizzata nella sede di Bordeaux, riguarda la formazione degli auditeurs de justice, secondo il quadro della rete formativa europea. Nell’insegnamento, peraltro, si privilegiano gli aspetti pratici quali simulazioni di udienza, stage, etc. Nel periodo formativo di 31 mesi gli auditeurs hanno modo di confrontare la teoria e la metodologia con la pratica professionale e con le realtà sociali, economiche ed umane e successivamente, all’esito della preparazione presso la Scuola, affrontano l’ultimo esame finale, assumendo le funzioni all’esito dello stesso. Un utile spunto di riflessione si ritrova in P. Astruc, Devenir magistrataujourd’hui, Lextenso, 2010.
[5] Tecnicismo ritenuto “utile” da D. Mercadante, Sulla natura (e sulla difficoltà) dei temi del concorso in magistratura, in http://questionegiustizia.it/articolo/sulla-natura_e-sulla-difficolta_dei-temi-del-concorso-in-magistratura_27-07-2017.php; prospettiva opposta si ritrova in G. Scarselli, Sui temi che si assegnano per le prove scritte ai concorsi per la magistratura, in http://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-temi-che-si-assegnano-per-le-prove-scritte-ai-concorsi-per-la-magistratura_15-05-2017.php.
[6]Basti pensare alla tematica dei “nuovi diritti”, la cui tutela è spesso passata attraverso riconoscimenti e “sensibilità” giurisprudenziali, prima ancora di ricevere copertura legislativa. Sul punto si veda R. Giannaccari, Inuovi diritti, in La Magistratura, Gennaio-Marzo 2018, Anno LXVII, n. 1.
[7] Ritiene ad esempio proficua l’eliminazione di stage presso vari istituti, visti quali “visite guidate” V. Valerio, Dalla formazione iniziale all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, in http://www.associazionemagistrati.it/doc/2647/dalla-formazione-iniziale-allesercizio-delle-funzioni-giurisdizionali.htm.
[8] Così F. Cassano, I caratteri della formazione professionale dei magistrati, in Questione Giustizia, n. monografico, 2016, 1.
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di Wilma Pagano
La legislazione speciale degli ultimi anni ha consegnato agli interpreti diverse ipotesi di pattuizioni marciane tipiche, connotate tutte, malgrado alcune differenze emergenti dalla disciplina dei contratti di garanzia finanziaria,dagli elementi caratteristici della stima imparziale del valore della garanzia, operata da un terzo al momento del realizzo, e della restituzione dell’eventuale supero che sia residuato dalla soddisfazione del creditore.
Il riferimento è all’art. 6 d.lgs. n. 170/2004 con riguardo ai titletrasferfinancialcollaterals (contratti di garanzia finanziaria che comportano il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia), ai quali espressamente non si applica il divieto ex art. 2744 c.c.; alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario introdotta dal d.l. n 205/2005, convertito in legge n. 248/2005, e successive modificazioni; al succitato art. 120 quinquiesdecies T.U.B. in materia di mutui ai consumatori; per finire con il d.l. n. 59/2016, convertito in legge n. 119/2016, con riguardo sia alla disciplina del pegno non possessorio che, specialmente, alla nuova figura di <<finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato>>, che ha determinato l’introduzione del nuovo art. 48 bis nel corpo del T.U.B.
Quanto più dettagliatamente alla fattispecie di cui all’art. 48 biscitato la dottrina ne ha evidenziato alcune peculiarità che oltrepassano l’introduzione di un’ulteriore pattuizione marciana tipica. Si tratta, infatti, di una norma che riaccende il dibattito sulla praticabilità dei trasferimenti con funzione di adempimento, nonostante l’iniziale funzione di garanzia; che desta nuovi interrogativi sulla funzione del patto commissorio; che costituisce un ulteriore strumento di autotutela esecutiva del creditore, con le conseguenti problematiche (per vero non affrontate) in materia di tutela dei terzi; probabilmente imprecisa nella parte in cui si riferisce all’inadempimento come ad una condizione sospensiva del trasferimento e riconduce la stima del terzo nell’alveo dell’art. 1349 co. 1 c.c.; oltre che di una funzionalità tutta ancora da vagliarsi nella misura in cui rende la banca potenziale proprietaria di un patrimonio immobiliare che stride con la gestione dinamica e le caratteristiche di liquidità dell’attività bancaria.
Orbene, ammesso che vi sia spazio per la predisposizione in autonomia di strumenti alternativi di realizzazione stragiudiziale del credito, ammesso anche che sia possibile, ad ordinamento vigente e de jure condendo, concepire un’adeguata tutela degli interessi dei terzi, concorrenti e configgenti, resta la questione, inter partes, della determinazione (certa) dei limiti del divieto del patto commissorio (e della correlativa ampiezza del patto marciano), giacché le alienazioni con (iniziale) funzione di garanzia, al di fuori di un orientamento giurisprudenziale per adesso permissivo ed in ogni caso non incontrastato, rimangono, ad oggi, sotto la spada di Damocle della nullità. E tanto – a volerla dire tutta – in disparte la circostanza che “non sta bene” che il legislatore resti così sensibilmente indietro rispetto alla dottrina e alla giurisprudenza in un ordinamento di civil law.
Come è noto molteplici sono solo le principali possibili rationesche la dottrina ha ritenuto applicabili al divieto del patto commissorio, dalla tradizionale tutela del debitore dalle condotte giugulatorie del suo creditore, al presidio della par condicio creditorum, al divieto dell’autotutela privata esecutiva, al rispetto del principio di tipicità dei diritti reali, al divieto di alterazione della struttura minima dell’obbligazione che contiene sempre il rischio dell’inadempimento, all’esigenza di prevenzione di comportamenti di free – riding da parte del debitore che valuti la convenienza dell’adempimento, alla tutela di un interesse pubblico alla neutralizzazione del pericolo di uno svuotamento delle garanzie reali tipiche.
Quanto al variegato panorama giurisprudenziale si registrano negli ultimi anni almeno due principali orientamenti.
Secondo un primo filone con il divieto di cui all’art. 2744 c.c. il legislatore ha inteso principalmente stigmatizzare i comportamenti coercitivi tenuti dal creditore nei confronti del debitore al momento della concessione del credito e tanto, vista l’effettiva assenza di qualsivoglia riferimento normativo all’esistenza di una sproporzione fra le prestazioni, in relazione al mero risultato conseguito con la pattuizione commissoria, consistente nel trasferimento di un proprio bene in conseguenza dell’inadempimento, irreversibile per il debitore in quanto da questi evitabile solamente con l’adempimento. Evidentemente in una simile prospettiva, sviluppatasi a partire dagli assunti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1989 sino ad oggi, anche il patto marciano è destinato ad assumere una luce sinistra[1].
Accanto a questo, tuttavia, ed in certi casi contemporaneamente ad esso, si è fatto spazio, riscuotendo inoltre i maggiori successi in dottrina, un diverso filone argomentativo.
Ripreso con convinzione, più che inaugurato, da una Sezione semplice della Suprema Corte di legittimità nel 2013, vi si sostiene che, prendendo le mosse dalla liceità di talune fattispecie tipiche e codicistiche di alienazioni in garanzia, fra cui in prima posizione il pegno irregolare, può argomentarsi <<a contrario che il disvalore del patto commissorio dipende dalla sua attitudine a produrre effetti che l’ordinamento ripugna e che si risolvono non già in una garanzia, ma in un eccesso di garanzia per il creditore e di responsabilità patrimoniale per il debitore[2]>>.
In altri termini il divieto in parola è posto principalmente a presidiare il debitore dagli approfittamenti e dagli abusi del creditore, i quali si materializzano, tuttavia,non tanto nella predisposizione di un trasferimento solutorio alternativo all’adempimento, quanto nella sproporzione che dovesse esistere, al momento dell’inadempimento, fra valore della garanzia e misura della pretesa creditoria.
Ed ecco, il patto marciano torna a risplendere e a potersi vantare del suo restar fuori dal divieto (e specialmente dalla sanzione) approntato dall’art. 2744 c.c.
Orbene, astraendosi dall’elegante argomentare di tutte le pronunce di legittimità alle quali si è fatto cenno, si rende evidente soprattutto un dato, e cioè che esse divergono radicalmente se riguardate dall’angolo visuale del patto marciano, così come straordinariamente convergono se osservate sul punto dell’individuazione della ratio (principale) del divieto del patto commissorio.
Si intende dire, insomma, come si è acutamente osservato, che <<la giustificazione tradizionale dell’art. 2744 c.c., fondata sulla tutela del debitore e della proporzionalità dello scambio, si è rivelata particolarmente resistente[3]>>.
È opinione di chi scrive, allora, che tale aspetto possa essere valorizzato nel quadro di un’argomentazione dotata di una qualche sistematicità, che consenta di selezionare la funzione dell’art. 2744 c.c. e, conseguentemente, di determinarne i confini, con l’auspicio che il legislatore sia presto spinto a tenere una volta per tutte salve quelle fattispecie che, malgrado una certa somiglianza, cionondimeno ne restano fuori.
In tal senso si ritiene che il divieto del patto commissorio vada letto nel contesto normativo in cui esso è inserito e per i dati che l’art. 2744 c.c. oggettivamente fornisce.
Dunque trattasi: di una norma collocata nell’ambito della disciplina codicistica generale della responsabilità patrimoniale (Libro VI, Titolo III, Capo I); di divieto; che commina per i patti contrari la sanzione della nullità.
Da tale collocazione sistematica è possibile argomentare che, verosimilmente, il legislatore con l’art. 2744 c.c. ha inteso vietare quegli accordi che, consentendo al creditore, in conseguenza dell’inadempimento del debitore, di appropriarsi del bene oggetto della garanzia costituita in suo favore, alterano la regola generale in materia di responsabilità patrimoniale, che tutela così il debitore come i creditori concorrenti, in base alla quale il patrimonio del debitore è sottoposto alla pretesa creditoria solamente nei limiti del valore della pretesa medesima.
Ma allora – si potrebbe obiettare – per il debitore abusato il legislatore ha predisposto l’azione di rescissione e ai creditori pregiudicati dalle furberie del debitore l’ordinamento ha riservato l’azione revocatoria. Perché la nullità? Perché il problema – lo si comprende ben presto – (più e prima che la ragione del divieto) è la ragione della nullità.
Ebbene si badi che la pattuizione commissoria che si connoti per uno squilibrio infradimidiumnon sembra rivestire i panni rassicuranti della fattispecie irrilevante perl’ordinamento come un qualunque altro contratto dal contenuto più o meno sbilanciato, in quanto è la funzione di garanzia il tratto caratteristico dell’accordo che ne determina il regime giuridico.
Quanto all’azione revocatoria, anche in tal caso essa non pare calzare alla perfezione alla fattispecie commissoria. Invero nella struttura dell’art 2901 c.c. la posizione del creditore è limitata alla figura del terzo avente causa dal solerte debitore ed ha una rilevanza, sì fondamentale (in quanto la partecipazione psicologica del terzo è presupposto necessario dell’azione quando l’atto contro cui si agisce sia a titolo oneroso), ma non determinante, poiché la tutela è azionata da un atto pregiudizievole per il creditore volutamente compiuto dal debitore e non invece in qualche misura a questi imposto dal terzo creditore, il quale – si vuole dire – partecipa ma non determina la fattispecie suscettibile di revocatoria.
Insomma non si può forse arrivare a dire che, in assenza dell’art. 2744 c.c., il terzo creditore pregiudicato non avrebbe potuto agire in revocatoria avverso la pattuizione commissoria, e tuttavia la sensazione è che in questo patto vi sia qualcosa di più che un semplice atto in pregiudizio degli altri creditori.
Invero un accordo che consenta a qualunque creditore di convenire con il debitore di sottrarsi sin da subito al rischio dell’inadempimento e di ampliare quasi sempre la misura della suapretesa sul patrimonio del debitore, pur restando in astratto un chirografario, lede, in una, la libertà contrattuale del debitore, in considerazione dell’endemico stato di bisogno in cui versa chi cerca il credito e senza considerare che meno la sua condizione è di bisogno nel momento della domanda più questi, presumibilmente, nutrirà la convinzione di poter restituire il finanziamento; la tendenziale parità di trattamento fra tutti i creditori che non siano muniti di cause legittime di prelazione, essendosi al cospetto di una pretesa non solo esuberante rispetto al credito ma anche in una qualche misura incerta, in quanto elastica in relazione alle vicende dell’adempimento; la regola generale di equilibrio che regge la responsabilità patrimoniale ed è al fondamento dello spostamento stesso delle ricchezze.
Quale creditore che potesse confidare nell’ampliamento della propria garanzia patrimoniale, infatti, non se ne approfitterebbe? E se ognuno di essi si premunisse di una pattuizione commissoria, quale di questi avrebbe, infine, la certezza della misura della pretesa creditoria dei creditori concorrenti? E, infine, quale creditore che si imbattesse in una pretesa creditoria così slabrata rischierebbe di fare credito allo stesso debitore senza altrettante garanzie reali? E che ne è del debitore? Dovrà impegnare alla fine tutto il suo patrimonio anche per ricevere il più banale dei prestiti?
Proprio in questo sta l’equivoco, ad avviso di chi scrive, che ha indotto nel tempo a ripudiare la ratio di protezione invocando la disciplina della rescissione. Se anche nel contesto che ci occupa c’è un contratto, non è all’equilibrio del contratto che ha avuto riguardo ivi il legislatore, chè altrimenti sarebbe bastata la rescissione e la norma si sarebbe trovata nel Libro IV (e non nel Libro VI) del codice civile, quanto piuttosto alla regola di equilibrio, nel senso di principio di proporzionalità, che regge (più che regolare) il corretto dispiegarsi della responsabilità patrimoniale.
Gli è, allora, che in questo quadro assume significato la sanzione della nullità che si abbatte sulla pattuizione commissoria. Essa acquista, ci sembra, le fattezze di una nullità di protezione funzionale alla tutela di un interesse pubblico[4]. In altri termini la protezione del debitoredagli eventuali abusi del creditore in fase di concessione del credito risponde all’esigenza di apprestare tutela al più ampio interesse generale al rispetto della regola fondamentale (di proporzionalità) di funzionamento della responsabilità patrimoniale nella prospettiva del presidio della circolazione delle ricchezze (collegata all’erogazione del credito) dall’anchilosamento che potrebbe derivarle da un’incontrollata situazione predatoria mascherata di autonomia negoziale.
Ed invero l’idea del collegamento, nelle nullità di protezione, fra interesse individuale ed interesse pubblico è piuttosto diffusa anche nella dottrina che si è occupata delle prime dichiarate nullità di protezione apparse nella disciplina consumeristica sin dalla direttiva 93/13/CE. È noto, infatti, come la protezione del consumatore – come anche dell’impresa debole – sia stata pressoché unanimemente letta in chiave strumentale alla tutela della struttura concorrenziale del mercato interno[5].
Altre nullità di protezione permeate di interesse pubblico, più che pubblicistico, figurano, poi, nell’ordinamento anche in contesti di debolezza contrattuale in cui si prescinde, ciononostante, dalla partecipazione del consumatore.
È questo il caso tipico dell’art. 1815 c.c., come modificato dalla legge n. 108/1996, che in materia di mutuo, ed in concreto specialmente di mutuo bancario, ha sanzionato di nullità la clausola con la quale siano stati convenuti interessi usurari con la conseguenza, secondo la consueta parzialità delle nullità di protezione, che, in tal caso non è dovuto alcun interesse.
Parimenti è a dirsi della nullità del contratto di locazione che sia privo del requisito della forma scritta, a cagione di un’illecita imposizione che sia provenuta dal locatore al conduttore, ai sensi dell’art. 13, comma 5, legge n. 431/1998, così come recentemente restituito dall’interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[6].
Così nemmeno pare abbia consistente fondamento l’eventuale obiezione che muova dall’assenza del regime giuridico tipico delle nullità di protezione, con particolare riguardo specialmente all’assenza di una legittimazione attiva relativa e della specificazione della rilevabilità d’ufficio nell’interesse della sola parte protetta.
In primo luogo l’art. 2744 c.c. è norma risalente alla codificazione del 1942 mentre questa speciale irreggimentazione delle nullità di protezione è frutto, sostanzialmente, della legislazione consumeristica di matrice europea, espressione di una scelta di politica legislativa per certi versi condivisibile ma non anche per ciò solo, oltre che in maniera tautologica, idonea ad escludere che di protezione potessero essere anche nullità concepite innanzi e diversamente regolate.
Tanto in disparte la circostanza che non sono mancate voci in dottrina che, in tempi non sospetti, diffidavano della costituzione di una categoria autonomia, con un proprio separato regime, di nullità relative, valorizzando la lettera, più che il non detto, dell’art. 36 co. 3 d.lgs. n. 206/2005, per argomentare che si tratterebbe sempre di una nullità assoluta rilevabile d’ufficio dal giudice oltre che da chiunque ne abbia interesse, consumatore, professionista o terzo che sia[7]. Un’impostazione simile, quindi, è tornata nella giurisprudenza della Suprema Corte, allorquando, nella sua massima composizione, ha sostenuto che il giudice abbia sempre il potere – dovere di rilevare in via ufficiosa il vizio di nullità, anche quando si tratti di nullità di protezione in quanto esse sono <<volte a tutelare interessi generali, quali il complessivo equilibrio contrattuale (in un’ottica di microanalisi economica) ovvero le stesse regole di mercato ritenute corrette (in un’ottica di macroanalisi), secondo quanto chiaramente mostrato dalla disciplina consumeristica, specie di derivazione comunitaria, per le quali si discorre sempre più spesso, e non a torto, di “ordine pubblico di protezione”>>, al punto tale che <<il potere del giudice di rilevare la nullità, anche in tali casi, è essenziale al perseguimento di interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali ilcorretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza quanto meno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.)[8]>>.
A tal proposito occorre segnalare, tuttavia, come il dibattito interno alla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione non sia del tutto sopito, come emerge se si pone mente ad una nota pronuncia che a distanza di poco tempo ha, in pratica, disconosciuto la rilevabilità ufficiosa delle nullità di protezione[9].
In ogni caso non vi è dubbio che, imboccata questa strada interpretativa, il vizio di nullità perde alcuni dei tradizionali connotati di eccentricità nella sede dell’art. 2744 c.c. oltre a soddisfare quell’autorevole lettura di questo sottotipo estremo di invalidità, ed in modo particolare della nullità virtuale, in termini di vizio dell’atto che si abbatte sulle statuizioni che negano l’interesse protetto dalla norma, il quale risiede, nel caso del divieto del patto commissorio, nella limitazione della responsabilità patrimoniale alla misura della pretesa creditoria[10].
Ora, però, individuata la ragione della nullità nella sua funzione di protezione del debitore dai possibili soprusi del creditore a tutela del più diffuso interesse alla conservazione di una regola di proporzionalità nella disciplina della responsabilità patrimoniale, non si è ancora presa posizione rispetto ai due principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità riferiti innanzi, ovvero sulla questione se sia nullo ogni trasferimento a scopo di garanzia, in quanto da sé solo espressione dell’approfittamento del creditore, ovvero se siano pattuizioni commissorie, e in quanto tali nulle, solamente quelle fattispecie traslative con funzione digaranzia nelle quali figuri una sproporzione, quale che ne sia la misura, tra la pretesa creditoria ed il valore della garanzia incamerata.
Ad onor del vero basterebbe a risolvere l’enigma il principio di conservazione del contratto, annoverato espressamente dall’art. 1367 c.c. e comunque ricavabile, tra le altre, dalle norme in materia di nullità parziale, di conversione del contratto nullo, di convalida del contratto annullabile, di reductio ad aequitatem del contratto rescindibile, sicché non dovrebbe essere possibile estendere il vizio, specialmente quando sia così tombale, oltre la misura in cui esso possa già adempiere alla funzione che gli è propria.
Epperò questa soluzione apparirebbe troppo sbrigativa e comunque, se non monca, quanto meno ermetica.
Due elementi, allora, pare possano fare da bussola dell’argomentare: la meritevolezza dell’autotutela esecutiva e (ancora) la funzione della nullità del patto commissorio.
Non sembra ricorrere una concreta motivazione giuridica per limitare l’autonomia negoziale delle parti che convengano di gestire per via negoziale l’eventuale realizzazione coattiva della pretesa creditoria. Ebbene la pattuizione di un trasferimento condizionato all’inadempimento esprime certamente uno strumento, del tutto legittimo, di autotutela esecutiva, sì che non vi sarebbe ragione di scagliarvi contro gli strali della nullità. D’altra parte, la dottrina più recente ha abbattuto la maggior parte delle riserve avanzate nel tempo rispetto alla praticabilità stessa, sotto il profilo casuale, di un trasferimento solutorio.
Per altro verso è la stessa funzione che si è ritenuto di poter individuare nella nullità ex art. 2744 c.c. che conduce con serenità ad asserire che pattuizione commissorie, in quanto tali nulle, siano solamente quelle fattispecie traslative con funzione di garanzia connotate dal requisito della sproporzione. Ed infatti, se il legislatore ha inteso preporre la nullità del patto a presidio (dell’interesse, che travalica la sfera giuridica del debitore direttamente coinvolto, al mantenimento) della regola di proporzione della responsabilità patrimoniale, è evidente che allorquando essa sia rispettata, attraverso la pattuizione della restituzione dell’eventualesupero, valutato da un terzo estimatore, al momento del realizzo, svanisca anche il vizio e con esso la ragione della nullità.
In questo senso si coglie – è intuitivo – anche il motivo per il quale nell’art. 2744 c.c. non sia fatto alcun cenno alla sproporzione che deve connotare il patto. Essa, infatti, è la ragione (che il legislatore ha probabilmente ritenuto) così evidente della nullità del patto commissorio, come disciplinato a suggello dell’enunciazione della regola della responsabilità patrimoniale, della tipicità delle cause legittime di prelazione e del principio della par condicio creditorum, da esser stata lasciata (con risoluzione rivelatasi poi infausta) allo spazio dell’implicito.
Si badi, poi, mentre la dichiarazione di nullità dell’alienazione in garanzia sproporzionata giova al debitore, agli altri creditori e al generale interesse, nei termini di cui si è detto, al mantenimento della proporzionalità della responsabilità patrimoniale, non è chiaro a chi giovi l’abbattimento indiscriminato dei trasferimenti con funzione di garanzia per così dire equilibrati. Non al creditore – acquirente, che all’evidenza è il primo interessato, ma nemmeno al debitore e ai creditori concorrenti, laddove il primo eviterà le spese e le lungaggini della procedura esecutiva giudiziale (non potendosi certo accordare protezione al debitore che speri in tali sbavature temporali della tutela processuale per non pagare, poi, né spese né creditore), mentre i secondi si gioveranno della speditezza della procedura stragiudiziale e della sua tradizionale maggiore proficuità nella misura in cui potranno confidare in una propria soddisfazione più prossima e più effettiva (se si considera che la realizzazione di un supero è una sorta di utopia nella processo esecutivo).
Da tutto questo argomentare, allora, ad uscire bello lustro è il patto marciano, non solo lecito, perché del tutto al di fuori del divieto del patto commissorio, ma anche meritevole di tutela, così come richiesto per ogni contratto atipico, quale anch’esso è, dall’art. 1322 co. 2 c.c.
Ma – è
risaputo – il mercato ha bisogno certezze, preferendo altrimenti di percorrere
le infinite strade alternative che i suoi operatori hanno dimostrato di sapersi
aprire! Ed allora non solamente ragioni di carattere sistematico, ma anche
motivi di politica economica, sulla falsariga della strada intrapresa negli
altri Paesi europei, dovrebbero condurre il legislatore a “fare outing”, uscendo dall’ombra e valutando
l’opportunità di conferire veste legale e generale al patto marciano con i suoi
caratteri tipici, così come gli sono, del resto, già stati riconsegnati, da
ogni parte, dalla prassi, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
[1]Il richiamo è a Cass. civ, Sez. Un., 3 aprile 1989, n. 161, nonché alla pronuncia gemella Cass., Sez. Un., 21 aprile 1989, n. 1907. Quanto alle più recenti decisioni di legittimità che si sono fatte interpreti di questo orientamento, cfr. Cass., Sez. I, 17 aprile 2014, n. 8957, in Dir.&Giust., 2014, p. 2530, con nota di F. VALERIO, Patto di riscatto o patto commissorio? Ciò che conta è lo scopo perseguito dalle parti; Cass., Sez. II, 10 marzo2011, n. 5740, in Giust. civ., 2011, 6, p. 1449, con nota di G. ADILARDI, Brevi osservazioni in tema di pattocommissorio, causa concreta e patto marciano; Cass., Sez. II, 5 marzo 2010, n. 5426, inGiust. civ. mass., 2010,3, p. 329; Cass., Sez. II, 12 gennaio 2009, n. 437, in Giust. civ. mass., 2009, 1, p. 39.
[2]Così Cass. 9 maggio 2013, n 10986, in Vita not., 2013, 2, p. 719; negli stessi termini si veda più di recente Cass., Sez. II, 21 gennaio 2016, n. 1075, in Dir.&Giust., 2016, 5, p. 32, con nota I. PETROLETTI, Laretrovendita è nulla se stipulata per causa di garanzia e non di scambio; Cass., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1625,in Riv. not., 2015, 1, p. 182.
[3]La notazione è di C. DE MENECH, Il patto marciano e gli incerti confini del divieto di patto commissorio,in Contratti, 2015, 8 – 9,p. 833. A conclusioni sostanzialmente analoghe giunge anche, in un’annotazione di Cass., Sez. II, 21gennaio 2016, n. 1075, N. A. VECCHIO, Il divieto di patto commissorio e la causa delle alienazioni – ilcommento, in Contratti, 2016, 5, p. 426.
[4]Sul punto del collegamento fra norme di protezione ed interesse pubblico cfr. S. POLIDORI, Nullità diprotezione ed interesse pubblico, inRass. dir. civ., 2009, 4, p. 1019. Qui l’Autore evidenzia il passaggio,attraverso la rivoluzione copernicana inaugurata dalla Carta costituzionale del 1948, dalla nozione di interesse superindividuale, <<che trascende la sfera dei privati ponendosi, rispetto ad essa, in posizione poziore […]>>, a quella di interesse pubblico, <<che deve essere soddisfatto affinché altri interessi individuali siano a loro volta soddisfatti>>. Con l’avvento del diritto dell’Unione, poi, si è osservato, l’interesse pubblico, così come innanzi delineato, è <<soprattutto rivolto all’introduzione e alla garanzia del libero competere fra le imprese>>.
[5]Si veda ex multis E. GABRIELLI, Mercato, contratto e operazione economica, in Rass. dir. civ., 2004, IV, p. 1047; G. AGRIFOGLIO, L’abuso di dipendenza economica nelle prime applicazioni giurisprudenziali: tratutela della parte debole e regolazione del mercato, in Europa dir. priv., 2005, p. 253; R. MANCO, Spunti per una rilettura sistematica della tutela del consumatore nella disciplina antitrust, inRass. dir. civ., 2006, II, p.562; L. DELLI PRISCOLI, La tutela del consumatore fra accertamento della non professionalità del suo agire,tutela della concorrenza e affidamento della controparte, in Contratto e impresa, 2007, p. 1533; F.LONGOBUCCO, Obblighi di protezione e regole di concorrenza nella contrattazione di (e tra) impresa (e), in Contratto e impresa Europa, 2010, I, p. 41.
[6]Cass., Sez. Un., 17 settembre 2015, n. 18214, così massimata: <<Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile daentrambe le parti e d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale; fa eccezione l’ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore. Invece, se l’assenza di forma è riconducibile a volontà esclusiva o concorrente del conduttore il locatore potrà agire per ottenere la restituzione dell’immobile occupato senza titolo>>.
[7]Il riferimento è a R. QUADRI, <<Nullità>> e tutela del <<contraente debole>>, in Contratto e impresa, 2001, p. 1146.
[8]Così Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243, su cui si veda C. SCOGNAMIGLIO, Il pragmatismo deiprincipi: le sezioni unite ed il rilievo officioso delle nullità, in Nuova Giur. Civ., 2015, 4, p. 197. Invero laSuprema Corte di legittimità opera una distinzione fra la rilevazione ufficiosa del vizio e la sua dichiarazione, operabile dal giudice esclusivamente sulla base di un’istanza avanzata dalla parte destinataria della norma di protezione. Questa distinzione ritorna, successivamente, in Cass., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 896.
[9]Il richiamo è alla già citata Cass., Sez. Un., 17 settembre 2015, n. 18214, ove si legge, con riferimento alla nullità del contratto di locazione mancante della forma scritta a cagione di un’imposizione cui il locatore abbia sottoposto il conduttore: <<E’ in tal caso che il conduttore sarà il (solo) soggetto legittimato a chiedere che la locazione di fatto, nulla per vizio di forma, venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto in relazione al canone predeterminato in sede di accordi definiti ai sensi del comma 3 dell’art. 2 ovvero ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3>>.
[10]Sul punto cfr. G. GUIZZI, Il mercato concorrenziale: problemi e conflitti. Saggi di diritto antitrust, in Quaderni romani di diritto commerciale, 2010, p. 197 ss., spec. p. 234, ove si legge <<[…] anziché comminareindiscriminatamente la nullità solo in ragione dell’inosservanza di una norma protettiva di un interesse pubblico, si deve circoscriverne l’applicazione unicamente ai casi in cui il permanere del contratto sia incompatibile con il valore tutelato attraverso la norma proibitiva>>.
1. RATIO
Il Dl. 69/2013 (e prima ancora il dl. 98/2011), convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 e successivamente integrato dal decreto 90/2014, nasce con il dichiarato intento di perseguire un miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario, in termini soprattutto di riduzione della durata dei procedimenti e smaltimento del contenzioso civile.
Quindi, la legge 98/2013 in generale, e l’art. 73 sui tirocini formativi in particolare, costituiscono la risposta del Legislatore alle istanze di processi più brevi e dunque alla necessità di fornire assistenza al lavoro del magistrato.
Tuttavia, alle crescenti necessità organizzative degli uffici giudiziari fa da contraltare il problema della carenza delle risorse economiche che il legislatore ha aggirato prevedendo, all’art. 73 un periodo di stage di 18 mesi, da parte di giovani laureati in possesso di accertate competenze, e a titolo gratuito.
2. RICOGNIZIONE NORMATIVA
In particolare, l’art. 73 comma 1, L. 98/2013, nella sua attuale formulazione prevede che “I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, leggera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e he non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico- pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi…”
Inoltre, il Legislatore prevede la possibilità di svolgere lo stage anche presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa, con effetti analoghi a quelli che si ottengono presso gli uffici della giustizia ordinaria.
Accanto al conseguimento di un’adeguata formazione, il legislatore prevede una serie di vantaggi allo scopo di incentivare il ricorso allo stage.
Infatti, benché ilcomma 8 escluda espressamente che lo svolgimento dello stage dia diritto ad alcun compenso e possa determinare il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo; il comma 8 bis (che allo stato è ancora privo di attuazione) riconosce agli ammessi allo stage la possibilità di ottenere l’attribuzione di una borsa di studio del valore di euro 400, 00 circa;
Il comma 10, prevede la possibilità per gli stagisti di svolgere contestualmente allo stage, altre attività, quali il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o notaio e la frequenza ai corsi delle scuole di specializzazione per professioni legali.
Il comma 13 riconosce allo stagista che abbia superato positivamente il periodo di stage, la possibilità che l’esito positivo sia valutato per il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale o ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo, in quest’ultimo caso, il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame.
L’esito positivo dello stage, inoltre, costituisce titolo di preferenza:
– ai sensi del comma 14, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato, a parità di merito; mentre per quelli indetti dalle altre amministrazioni dello Stato, costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito
– ai sensi del comma 15, costituisce titolo di preferenza nei concorsi per la nomina a giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario.
Infine, il comma 16 prevede che l’esito positivo dello stage renda superfluo il requisito del superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense, ai fini della nomina di giudice di pace; mentre il comma 11 bis, prevede l’esito positivo dello stage costituisca titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario.
3. ASPETTI CRITICI
Ricostruita in tali termini la normativa di riferimento, e soprattutto in considerazione della ratio della L. 98/2013 che è quella di perseguire, anche attraverso l’attività del tirocinante, l’efficienza del sistema giudiziario, occorre sottolineare come tale obiettivo sarebbe meglio perseguito ove il legislatore ridefinisse i vantaggi promessi dall’art. 73 in termini di maggiore chiarezza.
In primo luogo si evidenzia come, uno degli aspetti più criticati dagli stagisti sia rappresentato dalle indennità.
L’art. 73, infatti, dopo aver previsto i requisiti di accesso e la funzionalizzazione dello stagista all’assistenza del magistrato nel compimento delle ordinarie attività, specifica, al comma 8, che lo stage non da diritto ad alcun compenso, né all’insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Invero, sebbene tale carenza sia in qualche modo compensata dai plurimi vantaggi che la legge ricollega al tirocinio, tale mancanza di una forma retribuzione o di indennità rischia di frustrare gli effetti positivi dello stage, ponendosi addirittura come ostacolo alla maggiore efficienza del sistema giudiziario.
3.1 Diritto al rimborso spese
La retribuzione per l’attività svolta, infatti, oltre che parametro vitale, perché necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita del lavoratore, diventa uno strumento di elevazione personale, sociale e culturale dello stesso, oltre che perno centrale della struttura economica e sociale dello Stato.
In altre parole, non solo “il lavoro nobilita l’uomo” ma muove anche l’economia, poiché la vera spinta alla produttività personale è verosimilmente la retribuzione che ne deriva.
D’altra parte, è la stessa Costituzione che all’art. 36 prevede il diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione, per ciò intendendo una retribuzione proporzionale all’attività effettivamente svolta, e sufficiente a consentire un dignitoso tenore di vita.
Ne consegue che,oltre a determinare la mancanza del principale incentivo all’attività lavorativa (con pregiudizio in termini di efficienza), il disconoscimento di un diritto al compenso da parte del tirocinante presenta profili di incostituzionalità.
Né tanto meno esclude l’incostituzionalità, la circostanza che il tirocinio presso gli uffici giudiziari non costituisca rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o la carenza di risorse economiche in cui versa il nostro paese, giacché “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1 Cost), e perché “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (art. 3, co.2.Cost.).
In altri termini, il problema della carenza di risorse economiche non può essere aggirato richiedendo al tirocinante mano d’opera a costo zero, in quanto, diversamente ragionando esso resterebbe allocato sullo stagista e non invece sulla Repubblica che è onerata della soluzione del problema.
D’altra parte già la Legge Fornero (L. 92/2012), nel disciplinare, tra le altre cose, gli apprendistatipresso imprese private, ha previsto indennità da corrispondere allo stagista e sanzioni per il caso in cui queste somme non vengano corrisposte.
Questo perché, anche se lo stage non costituisce una forma di lavoro e pertanto la contropartita che lo stagista ottiene è costituita dalla formazione pratica di cui beneficia, tale strumento non può essere impiegato in modo distorto per aggirare la normativa sul lavoro subordinato, e pertanto il legislatore impone una forma di retribuzione, sia pure in termini di indennità e rimborso spese.
La stessa ratio è alla base dell’art. 41 della L. n. 247/2012, il quale prevede al comma 11 che il tirocinio professionale, pur non determinando l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, comporta quanto meno l’insorgere di un diritto al rimborso delle spese.
Infatti, negli studi legali privati, è sempre dovuto al praticante avvocato un rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale si svolge il tirocinio. Inoltre, decorso il primo semestre, è facoltà del Dominus riconoscere al praticante avvocato un’indennità o un compenso proporzionali al concreto apporto professionale dato allo studio.
La situazione della pratica professionale presso Enti pubblici e Avvocatura dello Stato, alla quale il tirocinio presso gli uffici giudiziari è maggiormente assimilabile, è diversa ma non del tutto preclusiva in termini di rimborso spese.
Lo stesso comma 11, infatti, prevede che gli Enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono non può tacersi che sia in atto una tendenza del legislatore a riconoscere al tirocinante un diritto quanto meno al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e ciò anche per i tirocini svolti presso gli enti pubblici.
Che qualcosa stia già cambiando anche nel settore dei tirocini presso gli uffici giudiziari, emerge dalla recente notizia dellostanziamento da parte del Ministero della Giustizia di diversi milioni di euro per l’anno 2015, da finalizzare all’assegnazione di borse di studio in base al reddito ISEE della famiglia di provenienza, in attuazione del comma 8 bis della l. 98/2013 (introdotto dall’art. 50 bis della L. 90/2014), che prevede “l’attribuzione agli ammessi allo stage di una borsa di studio”.
Tuttavia, una cosa è la borsa di studio, altra è il rimborso spese.
La previsione di una borsa di studio, infatti, fa leva esclusivamente sull’aspetto teorico del tirocinio, ed ha la funzione di consentire il mantenimento agli studi solo di alcune categorie di studenti, mentre parlare di rimborso spese significa valorizzare l’aspetto pratico dello stage e quindi il concreto apporto professionale che ogni stagista, e non solo quello con un basso reddito familiare, fornisce all’ufficio giudiziario.
Pertanto, al di là dello sforzo sicuramente lodevole del rinvenimento, da parte del Ministero della Giustizia, di risorse da destinare ai tirocinanti ex art. 73 L. 98/2013, non appare condivisibile, a mio parere, che tali risorse restino a beneficio di pochi destinatari della borsa di studio, in quanto questa allocazione dimentica che il tirocinio,oltre a rappresentare un periodo di formazione teorico-pratica per il neo laureato, costituisce un inserimento effettivo dello stagista nell’ufficio del processo, sia pure temporaneo.
3.2 Sbocco lavorativo per il tirocinante
Sempre in un’ottica de iure condendo, e raccogliendo le opinioni di colleghi tirocinanti, la spinta motivazionale ad una maggiore produttività personale sarebbe meglio perseguita ridefinendo in termini più certi le agevolazioni e gli sbocchi che l’art. 73 promette.
Infatti, il comma 14 e il comma 15 dell’art. 73 della L. 98/2013 affermano che l’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici sia per merito, che per titoli e merito.
Ed in particolare, mentre l’esito positivo dello stage vale come titolo di preferenza, “a parità di merito” nei concorsi per merito indetti dall’amministrazione della giustizia, della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato, e a “parità di titoli e merito” negli altri concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; esso è titolo di preferenzaper la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.
Tuttavia, la legge non spiega entro quali termini viene accordata preferenza al tirocinante che abbia svolto lo stage con esisto positivo nei concorsi per GOT e VPO, facendo presumere che la preferenza sia da intendersi come assoluta e non invece accordata “a parità di altri titoli”.
Inoltre, non si comprende per quale motivo il legislatore che ha inteso attribuire all’esito positivo dello stage il valore di titolo preferenziale, finanche nel concorso per magistrato ordinario (sia pure a parità di meriti), non contempli tra i concorsi in cui ciò sia possibile, il concorso per la nomina a Giudice di Pace.
A ciò si aggiunga che, soprattutto nell’ottica di maggiore efficienza del sistema giudiziario, sarebbe addirittura più logico prevedere come sbocconaturale del tirocinio negli uffici giudiziari, un vero e proprio inserimento negli stessi attraverso il ruolo di magistrato onorario.
Questo perché, non solo il tirocinante, attraverso l’attività svolta in udienza in affiancamento ad un magistrato ordinario, ha maturato una diretta esperienza delle regole del processo, ma anche e soprattutto perché lo ha fatto secondo le logiche di terzietà e imparzialità del giudice.
Potrebbe così superarsi, allo stesso tempo, anche il problema fortemente sentito del rapporto di alterità o cumulo controllato che deve esserci tra magistratura onoraria e l’esercizio della professione forense, prevedendo che il tirocinante inserito stabilmente negli uffici del processo non svolga in alcun modo professione forense.
A tal fine il Legislatore potrebbe prevedere, accanto alla formazione teorico-pratica dello stagista, diretta e valutata dal magistrato affidatario e dal coordinatore del tirocinio, una seconda fase di approfondimento teorico delle materie indicate al comma 1 dell’art. 73 fra i requisiti di accesso, al termine del quale il tirocinante che abbia superato con esito positivo l’esame finale, consegue il titolo abilitante al ruolo di GOT o VPO.
L’attestazione finale del tirocinio, quindi, dovrebbe contenere, non semplicemente la descrizione delle attività svolte ed eventuali profili di eccellenza, ma un vero e proprio giudizio sintetico in termini numerici, sulla cui base provvedere alla formazione della graduatoria.
Tale soluzione, a mio avviso, potrebbe fornire un’unica risposta positiva alle diverse problematiche toccate: non solo l’efficienza del sistema giudiziario, ma anche il rapporto tra magistratura onoraria e professione forense, nonché i possibili sbocchi occupazionali per giovani e meritevoli neolaureati in giurisprudenza.
3.3 Coordinamento con la disciplina delle SSPL
Tra i vantaggi promessi dall’art. 73 della L. 98/2013, ma dai confini incerti, vi è anche l’art. 13 per il quale l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’art. 16 del D.l. n. 398/1997.
Quanto alle SSPL, data l’incertezza normativa, è prassi attuare il comma 13 concedendo l’esonero dalla frequenza ai corsi della scuola, per il periodo di un anno accademico, ed in particolare del primo, pregiudicando chi,ad.es, ha intrapreso il tirocinio alla fine del primo anno di scuola.
Nonostante, infatti, la risoluzione del CSM abbia con sufficiente chiarezza specificato i rapporti tra il tirocinio ex art. 73 della L. 98/2013 e il tirocinio ex art. 37 legge 111/2011, nulla dice in merito alla possibilità di accordare l’esonero per il secondo anno di scuola.
Tuttavia, a mio parere, qualora il legislatore avesse voluto effettivamente limitare l’esonero al primo anno di scuola, non avrebbe poi specificato che occorre comunque superare le verifiche intermedie e le prove finali (che si tengono di norma al secondo anno).
In conclusione, è auspicabile che il legislatore intervenga nuovamente sul punto, chiarendo non solo se l’esonero dalla frequenza ai corsi della SSPL sia da intendersi in termini di anno accademico, o anno solare, ma anche, se esso sia limitato al primo anno di scuola ovvero si estenda anche al secondo.
3.4 Coordinamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Un altro problema riguarda il mancato coordinamento a livello nazionale dei vari Consigli dell’Ordine degli Avvocati circa le modalità di svolgimento del tirocinio ex art. 73 e della pratica forense.
Per quanto riguarda il distretto della Corte di Appello di Napoli, i diversi Ordini Professionali hanno, infatti, adottato diverse linee di interpretazione riguardo all’esonero di 12 mesi previsto dall’art. 73, alcuni ritenendo che entrambi i tirocini potessero essere svolti congiuntamente, altri non riconoscendo la possibilità di svolgere contemporaneamente sia il tirocinio che la pratica forense, creando, così, di fatto, fra i beneficiari disparità di trattamento.
Il tema è piuttosto caldo, essendo intervenuti sul punto diversi pareri.
L’ANM Trapani evidenziava in una circolare di qualche mese fa come il Consiglio Nazionale Forense con Parere n. 110 del 10/12/2014 avesse ritenuto ammissibile la computabilità del periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di pratica forensediscostandosi, espressamente, dal Parere n. 65 del 24.9.2014 con cui lo stesso Consiglio Nazionale Forense aveva originariamente escluso la possibilità di computare il periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di praticaforense.
Il Parere n. 65 del 24.9.2014 è stato integralmente riprodotto nel Parere n. 106 del 10.12.2014 reso nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani lo stesso giorno del predetto Parere n. 110.
Nella medesima giornata, quindi, il CNF rendeva due pareri non solo discordanti, ma diametralmente opposti. L’ANM di Trapani evidenziava, inoltre, le conseguenze differenti derivanti dai due pareri: «il Parere n. 110 – in conformità all’art. 73 D.L. 69/2013 – individua nelle Convenzioni tra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e gli Uffici Giudiziari lo strumento per regolamentare la materia dei tirocini; viceversa il Parere n. 106 ha avuto il concreto effetto di indurre il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani a sospendere la Convenzione in precedenza stipulata con il Tribunale di Trapani.
Evidente è la disparità di trattamento anche sotto il profilo territoriale, tenuto conto del fatto che il Parere n. 110 è stato reso su quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara e del fatto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha adottato in data 22.4.2015 una delibera con cui ha ammesso la computabilità del periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari nel periodo di pratica forense.
Si rende ancor più urgente una interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense – già sollecitato dalla Sottosezione dell’ANM di Trapani ai vertici dell’ANM Nazionale – per risolvere il conflitto tra Pareri e dare pieno ed effettivo riconoscimento ai tirocini formativi nel rispetto delle previsioni dell’art. 73 D.L. 69/2013».
Recentemente l’Associazione Nazionale Magistrati è intervenuta di nuovo sul punto adottando il 15.5.2015 la seguente delibera: «[…] 4) La GEC esamina la problematica segnalata dalla sottosezione di Trapani relativa al parere con il quale il CNF ha escluso di potere computare nel periodo della pratica forense il periodo di tirocinio svolto ex art. 73 DL 69/13.
La GEC ha ritenuto di dovere condividere le osservazioni formulate dalla Sottosezione di Trapani ed evidenziando anche che il CNF ha concluso in termini diversi e contrastanti in altro parere e che il COA di Firenze ha ritenuto di discostarsi dall’orientamento più restrittivo, delibera di rappresentare al Presidente del CNF la suddetta problematica e le negative ripercussioni che la stessa comporta sull’organizzazione e sulla efficienza degli uffici giudiziari».
La questione a quanto pare è ancora insoluta e sarebbe pertanto auspicabile un intervento legislativo sul punto.
3.5 Dotazioni strumentali per il tirocinante
Infine, tra le prescrizioni rimaste inattuate, occorre segnalare ancheil comma 4 dell’art. 73, secondo il quale «[…] Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizione di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l’acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore ai 400 euro».
Allo stato, infatti, tale ultima indicazionenon risultaancora del tutto applicata, con enorme pregiudizio per il tirocinante che resta sfornito degli strumenti minimi per l’esercizio della propria attività.
In particolare, benché il Ministero abbia effettivamente messo a disposizione dello stagista le credenziali di accesso al sito www.italgiure.giustizia.it e quelle per accedere ai servizi contenuti nel sito www.scuolamagistratura.it , la procedura di registrazione, prevalentemente con riguardo a quest’ultimo, non è mai andata a buon fine.
Né è stata fornita adeguata assistenza per risolvere i problemi tecnici riscontrati in tali casi.
E’ quindi necessario intervenire sul punto, al fine di consentire al tirocinante di assistere e coadiuvare il magistrato con la dovuta efficienza, agevolandolo nella ricerca di massime e soluzioni giurisprudenziali.
Nello stesso senso, inoltre, sarebbe auspicabile mettere a disposizione del tirocinante, e solo per il periodo del tirocinio, una raccolta di modelli di provvedimenti sui quali lavorare, facilitando così, da un lato, lo stagista nella redazione delle bozze eventualmente affidatagli, e dall’altro il magistrato affidatario che non è più onerato, di volta in volta, della ricerca di un provvedimento che si adatti alla fattispecie concreta oggetto di giudizio e dello studio approfondito del fascicolo, necessario a tale fine.
Ne deriva la maggiore autonomia del tirocinante e la concreta possibilità di snellire il lavoro del magistrato.
Inoltre, soprattutto in considerazione dell’attuale tendenza alla telematizzazione del processo, il concreto apporto dello stagista all’efficienza del sistema giudiziario sarebbe ben maggiore fornendo allo stesso un proprio computer (con ciò intendendo un computer dell’ufficio, ma a sua momentanea disposizione) da utilizzare in udienza, e la possibilità di accedere alla consolle del magistrato dalla propria postazione.
Infatti, solo così lo stagista potrebbe procedere ai compiti di verbalizzazione dell’udienza, alla formazione di una scheda del processo, alla predisposizione dei modelli per il magistrato, senza interferire con l’attività del proprio affidatario e ottimizzando i tempi dell’udienza.
4. UNA ESPERIENZA POSITIVA
Nonostante le numerose lacune della L. 98/2013, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari introdotto dall’art. 73, rappresenta innegabilmente una esperienza positiva; forse, la più concreta e proficua alternativa (rispetto alle altre cui possono indirizzarsi i neo laureati), per la formazione post universitaria non solo per coloro che hanno come obiettivo quello di affrontare il concorso in magistratura, o altri concorsi nella pubblica amministrazione, ma anche per coloro che sono interessati ad intraprendere la professione forense.
Lo stage consente al tirocinante di svolgere numerose attivitàin affiancamento al magistrato formatore.
In particolare allo stagista èrichiesta la partecipazione alle udienze tenute dal magistrato formatore e a quelle collegiali. Tale partecipazione attiva, insieme allo studio dei fascicoli di causa, sottoposti di volta in volta allo stagista dal magistrato affidatario, consente l’approfondimento di questioni specifiche e di conseguenza l’analisi di istituti giuridici, superando in tal modo l’approccio teorico, proprio dello studio universitario.
Il riflesso pratico di tal tipo di attivitàdiscende in particolare dalla redazione di bozze di provvedimenti (decreti, ordinanze, sentenze).
Lo studio di fascicoli, che vengono indicati dal magistrato formatore ècorroborato da ricerche giurisprudenziali sugli eventuali precedenti di legittimitàe di merito relativi alla fattispecie oggetto del giudizio.
La lunga permanenza dello stagista presso l’ufficio giudiziario, a contatto con il magistrato formatore, potràconsentire allo stesso di prendere visione di un numero molto alto di fascicoli, di esaminare, dal punto di vista dell’attuazione pratica, molteplici istituti di diritto sostanziale e processuale, di comprendere il modo di operare del magistrato, cogliendo progressivamente quali sono gli elementi fondamentali alla redazione dei provvedimenti (soprattutto di quelli decisori), cosìda essere in grado di meglio impostare, anche nello svolgimento della successiva professione forense, gli atti che andràa redigere.
Il contatto diretto e quotidiano con il magistrato formatore consente al tirocinante di avvicinarsi allo studio del diritto in un modo nuovo e senz’altro piùaffascinante.
Infatti, in un primo momento gli viene richiesto di redigere provvedimenti molto semplici, alla cui correzione e spiegazione degli eventuali errori di diritto e di impostazione provvede il magistrato. Successivamente, dopo aver acquisito una maggiore capacitànella redazione dei provvedimenti, ai tirocinanti èrichiesto anche di redigere provvedimenti un po’piùcomplessi.
Il tirocinio presso gli uffici giudiziari èutile non solo percoloro che vogliano intraprendere la strada della magistratura, ma anche per chi intenda esercitare la professione forense.
La partecipazione alle udienze e alle Camere di Consiglio, lo studio dei molteplici fascicoli e l’approfondimento di sempre diverse questioni giuridiche, la conoscenza del modo di ragionare dei magistrati e del loro approccio alle cause, la molteplicitàdelle questioni che ogni giorno invadono i tribunali, le diverse modalitàdi redazione di bozze di sentenze, la selezione degli atti utili ai fini del decidere costituiscono alcune delle attivitàche indirizzano il tirocinante verso lo studio del diritto nell’ottica della magistratura ed al tempo stesso èutile per il futuro esercizio della professione forense.
Avere la possibilità di porsi nell’ottica del magistrato, che èdiversa da quella dell’avvocato (eventualmente il dominus nel periodo di pratica forense), èun’occasione unica per il tirocinante, per distinguersi da tutti gli altri neo laureati che, non scegliendo di svolgere il tirocinio, non hanno, e forse mai avranno, tale possibilità.
Il tirocinante fornisce a giudice, che si dimostri disponibile nell’affiancamento durante tutto il periodo del tirocinio permettendo allo stagista di osservare le sue modalitàdi lavoro e di lavorare in autonomia sotto la sua supervisione, un concreto ed efficace aiuto nelle molteplici attivitàche ogni giorno il magistrato ètenuto a svolgere.
La stesura di bozze di sentenza e di provvedimenti, lo studio dei fascicoli, specie di quelli meno complessi, la scrittura dei verbali da parte del tirocinante costituiscono il piùimportante allenamento per prepararsi ad intraprendere la carriera forense o quella di magistrato, ma al contempo rappresentano un’ottima forma organizzativa per aiutare a smaltire l’arretrato giudiziario e rendere in tal modo piùefficiente l’ufficio del processo.
I tirocinanti affiancano il magistrato in ogni sua attività sia durante le udienze che durante le attivitàfuori udienza, cosìcomprendendo nei diciotto mesi del tirocinio cosasignifichi davvero svolgere la funzione di magistrato.
Ai tirocinanti èriconosciuta la possibilitàdi partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati dell’ufficio e di accedere ai sistemi informatici ministeriali.
Inoltre lo stage exart. 73 L. 98/2013 èun’ottima alternativa alle SSPL sia da un punto di vista formativo che economico: infatti le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali nella maggior parte dei casi si rivelano costose e l’iscrizione alle stesse da parte dei neolaureati si giustificava, nella maggior parte dei casi, per ottenere il diploma necessario a partecipare al concorso in magistratura, prima di avere superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Oggi, tuttavia, a seguito dell’introduzione del comma 11 bis da parte della legge 90/2014,che consente allo stagista che abbia superato lo stage con esito positivo di partecipare direttamente al concorso senza necessitàdi alcun titolo aggiuntivo, la partecipazione ai corsi organizzati dalle SSPL non sarà più necessaria a tale fine.
Giulio Amodio
Francesca Loffredo
Emilia Manzo
Anita Montella
Clementina Pietrarola
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA’ FRA MAGISTRATI ITALIANI
presso la Corte di Cassazione-P.zza Cavour-00193-ROMA
(costituito con R.D 2 settembre 1919 n.1598 e relativo regolamento approvato con D.M.24 dicembe1919)
Per informazioni Tel.06/68801740-Fax 06/6883433
Il Consiglio Centrale, ha determinato dal 21 marzo 2014 i nuovi criteri per l’assegnazione dei sussidi previsti dagli atti costitutivi dell’Istituto:
1°) Le domande di sussidio, ad eccezione di quelle per spese funerarie e per sussidi scolastici, devono essere accompagnate da una dichiarazione di verità da parte dell’istante, sui seguenti punti:
a) Composizione della famiglia e situazione economica della stessa, con allegazione di copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
b) Dichiarazione sull’eventuale esistenza di polizze assicurative per malattia o di eventuali richieste di sussidio presentate ad altri enti.
c) Se la richiesta di contributo concerne spese affrontate dal coniuge, si rende necessario che il coniuge sia convivente ed a carico del magistrato richiedente.
d) La richiesta di sussidio, in relazione a spese sostenute per stretti congiunti a carico deve essere accompagnata da esposizione della situazione economica del congiunto stesso e da dichiarazione circa l’eventuale esistenza di altri coobbligati al mantenimento degli stessi
2°) I sussidi sono concessi, allo stato, nella misura massima di un terzo per spese sanitarie e cure dentarie, per le degenze in cliniche private e per gli interventi di ortodonzia, il sussidio sarà concesso nella misura massima di un quinto. Le ricevute non sono valide se anteriori di oltre un anno la data della richiesta. Le spese devono essere documentate da ricevute fiscali elencate analiticamente e non inferiori nel complesso a € 3.000,00 per spese sanitarie e cure dentistiche ed installazione di protesi dentistiche. Nella documentazione da allegare alle domande di contributo che abbiano ad oggetto, oltre che le spese predette, anche quelle per l’acquisto di occhiali, è necessario che, in particolare, si aggiunga un separato conto delle componenti “lenti” e “montatura e che tale spesa sia cumulata con altre di carattere sanitario fino al raggiungimento della somma minima necessaria per l’inizio della pratica, somma fissata in € 3.000,00. Per la componente “montatura” risulta introdotto un tetto nella misura del contributo di € 52,00. Per la riconoscibilità di un contributo relativo all’acquisto di lenti “particolari”, è necessario una specifica prescrizione medica.
3°) E’ concesso un assegno di € 1.033,00 in caso di morte del magistrato. Quando la morte non riguarda il magistrato, l’assegno sarà riconoscibile solo in relazione al decesso di genitori, figli e coniugi. Alla istanza da presentare entro un anno dall’evento dovrà essere allegato il certificato di morte.
4°) Sussidi straordinari sono concessi ai superstiti di magistrati deceduti purché essi versino in stato di bisogno. Agli orfani di magistrati in età scolare, sono concessi sussidi scolastici.
5°) Ai magistrati con almeno due o più figli, sono concessi sussidi scolastici secondi periodici bandi di concorso;
6°) Ai primi tre classificati del concorso per Magistrati Ordinari, sono donati la toga ed il tocco, nonché un premio di € 516,00 (Fondi Eula, Tavolaro, Acampora e Nicolardi), ugualmente al primo classificato del concorso per Magistrati Ordinari riservato alla Regione Autonoma di Bolzano.
7°) Agli orfani di magistrato, sono concessi premi di € 516,00 (Premio Leonori e Pianta), alle condizioni previste dalle già vigenti disposizioni.
Proposta di legge C. 2738 (S. 1070 Senatori Buemi ed altri)Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
1. Premessa: il panorama storico e costituzionale
Il tema della responsabilità civile dei magistrati affonda le sue radici in quello più ampio dei rapporti fra il potere pubblico e i cittadini. L‟immunità completa dello Stato e dei suoi funzionari evoca storicamente un‟idea ottocentesca, coerente col principio di autorità che caratterizzava nei secoli scorsi il rapporto Stato / suddito. Secondo tale impostazione, il privilegio dell‟immunità assoluta dei magistrati trovava il suo contrappeso in un‟impostazione rigida del rapporto Stato / magistrato, che vedeva quest‟ultimo, non diversamente dalla classe dei funzionari, sottoposto a una disciplina e ad un sistema di controlli – informati a un modello sostanzialmente gerarchico – che privilegiavano la responsabilità interna di natura disciplinare, rispetto a quella esterna nei riguardi del cittadino-suddito. Su tale base era impostata la disciplina dell’art. 783 del codice di procedura civile del 1865, che, in sostanza, limitava la responsabilità civile del giudice alle ipotesi di “dolo, frode o concussione” e “denegata giustizia”.Tale modello si conservò pressoché inalterato fino ai primi anni del “900, quando ebbe inizio quel processo di maturazione politica e culturale destinato a portare, con la Costituzione repubblicana, da un lato alla piena affermazione dei princìpi di indipendenza e autonomia della magistratura, dall‟altro all‟accoglimento, nell‟ordinamento positivo, del principio (già prima di allora elaborato da dottrina e giurisprudenza) che riconosceva nel precetto del “neminem laedere” il fondamento della responsabilità dell’ente pubblico (si veda su tale ricostruzione storica Corte cost. n. 18/1989).L’art. 28 della Costituzione, dunque, afferma la regola (come si dirà, pacificamente applicabile anche ai magistrati) che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici“. Così, la precedente impostazione ne risulta ribaltata e trova riconoscimento il principio di responsabilità, che – come ripetutamente ricordato nel corso dei lavori dell‟Assemblea Costituente – informa di sé la nascente democrazia repubblicana. La nuova prospettiva costituzionale, tuttavia, non escludeva affatto la legittimità dei limiti alla responsabilità, ma ne individuava il fondamento non più in un obsoleto modello autoritario ma in altri princìpi, anch‟essi di rango costituzionale e coessenziali al corretto esercizio delle diverse funzioni statuali.Il codice di procedura civile del 1940, agli artt. 56, 57 e 74, aveva subordinato l‟azione di responsabilità civile nei confronti dei magistrati all‟autorizzazione del Ministro e ne aveva individuato l‟ambito, limitandolo alle condotte dolose, all‟omissione e al ritardo, in sostanziale continuità col precedente codice del 1865:Art. 55. Responsabilità civile del giudice.Il giudice è civilmente responsabile soltanto:1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode;2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l’atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.Art. 56. Autorizzazione.La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.Art. 74. Responsabilità del pubblico ministero.Le norme sulla responsabilità del giudice e sull’esercizio dell’azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell’esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.
Di tali disposizioni, poi abrogate per effetto del referendum popolare svoltosi nel novembre 1987, la Corte costituzionale aveva avuto occasione di occuparsi con la sentenza n. 2 del 1968. Nel dichiararne la compatibilità con l‟art. 28 Cost., la Corte ha affermato i seguenti princìpi:5- l‟art. 28 Cost. si applica anche ai magistrati oltre che ai funzionari amministrativi;- la norma costituzionale, per effetto del rinvio alle leggi ordinarie, non esclude che la responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni;- la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione super partes del magistrato, se non sono tali da legittimare una negazione totale della sua responsabilità, ne suggeriscono però condizioni e limiti;- in virtù della previsione espressa contenuta nell’art. 28 della Costituzione, va riconosciuta la responsabilità dello Stato per quegli stessi atti e omissioni di cui risponde il giudice nell’esercizio del suo ministero; quanto alle altre violazioni, se il diritto al risarcimento nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale, tuttavia niente impedisce di trarlo eventualmente da norme o da princìpi contenuti in leggi ordinarie.
In occasione del giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l‟abrogazione degli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, con la sentenza n. 26 del 1987 la Corte costituzionale, nel ribadire quanto già affermato nel 1968, ha ulteriormente precisato che “la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni.“
Il vuoto normativo prodottosi per effetto del referendum abrogativo rese necessario l‟intervento del legislatore, onde prevenire quelle “situazioni normative non conformi alla Costituzione”, che la stessa sentenza n. 26 del 1987 aveva evocato. Fu così che si giunse all‟approvazione della legge 13 aprile 1988, n. 117 (c.d. legge Vassalli, dal nome di Giuliano Vassalli, all‟epoca ministro della Giustizia). Tale provvedimento, del quale si dirà più diffusamente al paragrafo che segue, estendeva la responsabilità civile dei magistrati alla colpa grave, della quale tipizzava la casistica. Tale estensione trovava già il suo parallelo, con riguardo ai funzionari amministrativi dello Stato, nell‟art. 23 DPR 10 gennaio 1957 n. 3; da tale disciplina però, attesa la specificità della funzione giudiziaria, la nuova legge per il resto si differenziava, assumendo caratteri peculiari. Fra l‟altro, veniva introdotto il sistema dell‟azione indiretta: il privato (salvo il caso dei danni derivanti da reato, per i quali è consentita l‟azione diretta) può agire soltanto nei confronti dello Stato, che, in caso di condanna, si rivale sul magistrato. In tal modo, lungi dal “tradire” il risultato referendario (come spesso frettolosamente e superficialmente si ripete), la legge operava quel bilanciamento fra principio di responsabilità e princìpi di indipendenza e imparzialità della giurisdizione, che la Corte costituzionale aveva già ripetutamente evocato.Nel mutato quadro normativo, la Corte si occupava nuovamente del tema della responsabilità civile dei magistrati con le sentenze n. 18 del 1989 e n. 468 del 1990.La prima pronuncia affronta numerose questioni di legittimità, tutte sollevate in riferimento alla nuova legge. In particolare, la Corte, con tale importante e complessa sentenza, nel richiamare e ribadire i princìpi già affermati con le sentenze del 1968 e del 1987, si sofferma anzitutto sul profilo della compatibilità fra la scelta operata dalla legge Vassalli e il principio di imparzialità della magistratura. Ebbene, “la limitatezza e tassatività delle fattispecie in cui è ipotizzabile una colpa grave del giudice, rapportate a “negligenza inescusabile” in ordine a violazioni di legge o accertamenti di fatto, ovvero all’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione; la specifica e circostanziata delimitazione della responsabilità per diniego di giustizia” e ancora la previsione che “l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l’imparziale interpretazione delle norme di diritto” non può dar luogo a responsabilità del giudice, a giudizio della Corte mettono al riparo il giudice da ogni turbamento della serenità e imparzialità del giudizio. In più, si osserva che “la previsione del giudizio di ammissibilità della domanda (art. 5 l. cit.) garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni “manifestamente infondate”, che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione.”
Con la sentenza n. 468 del 1990 la Corte costituzionale, nell‟affrontare una questione di diritto transitorio, si sofferma di nuovo e diffusamente sul tema del filtro di ammissibilità dell‟azione civile di responsabilità, affermandone la copertura costituzionale. In particolare, la Consulta ricordava come essa avesse già “riconosciuto il rilievo costituzionale di un meccanismo di “filtro” della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio quadro di quelle “condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati” che “la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono”(v. sentenze n. 2 del 1968 e n. 26 del 1987). Tale filtro, nell’ordinamento introdotto nel 1940, era rappresentato dall’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, che si configurava come condizione di proponibilità della domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice, ex art. 56, primo comma, del codice di procedura civile”. Ne seguiva che “la mancata previsione nel contesto dell’art. 19 della legge n. 117 del 1988, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 della Carta costituzionale determina vulnus – prima ancora che dei suddetti parametri – del principio dinon irragionevolezza implicato dall’art. 3 della Costituzione”. La Corte concludeva quindi nel senso dell‟illegittimità dell‟art. 19, “nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità”.
2. La legge 13 aprile 1988, n. 117: quadro normativo e opinioni critiche
Il sistema delineato dalla legge Vassalli è così ricostruito, in sintesi, nella sentenza Corte cost. n. 18/1989:”Il legislatore, restringendo l’ambito della responsabilità diretta dei magistrati nei limiti consentiti dalla disposizione dell’art. 28 della Costituzione, ha previsto che essi rispondano direttamente nella sola ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato, commessi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 13, primo comma). Nelle altre ipotesi in cui è prevista la risarcibilità dei danni (art. 2 e 3) derivanti dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, il danneggiato può agire solo verso lo Stato, al quale è poi attribuita una limitata azione di rivalsa (artt. 7 e 8).Le ipotesi in cui è ammessa l’azione contro lo Stato – e quindi la rivalsa contro il magistrato – sono tassativamente determinate dagli artt. 2 e 3 della legge. A norma dell’art. 2 “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale”. Secondo l’espressa – e tassativa – statuizione dell’articolo: “costituiscono colpa grave:a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”. L’articolo precisa che “non può dare luogo a responsabilità l’attività d’interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.L’altra tassativa ipotesi in cui è ammessa l’azione di responsabilità è costituita dal “diniego di giustizia”, regolato dall’art. 3, a norma del quale “costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria”. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal capo dell’ufficio, mentre è ridotto a cinque giorni, ed è improrogabile, in tema di libertà personale dell’imputato.L’azione contro lo Stato, nei casi previsti dall’art. 2, può essere esercitata (art. 4) soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari d’impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, o quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L’azione può comunque essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto si è verificato.In ogni caso l’azione va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di due anni ed è previsto un giudizio preliminare di ammissibilità della stessa, inteso (art. 5) a verificare che siano rispettati “i termini o i presupposti di cui gli artt. 2, 3 e 4” e che non sussista la manifesta infondatezza della domanda.L’art. 7 dispone che, entro un anno dall’avvenuto risarcimento, lo Stato esercita l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato. La misura della rivalsa (art. 8), esclusi i casi di responsabilità del magistrato per dolo, non può superare una somma “pari al terzo di un’annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità”. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento di rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.L‟impalcatura della legge, in breve, si regge su alcuni capisaldi, di seguito sommariamente descritti:1) l‟azione di risarcimento è consentita solo per i casi di dolo, colpa grave (in casi tassativamente indicati, con il limite della negligenza inescusabile) e denegata giustizia;2) sono fatte salve l‟interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove;3) l‟azione, di regola, è consentita solo con riferimento a provvedimenti irrevocabili;4) la domanda è soggetta a un filtro, affidato al tribunale, che, in camera di consiglio, ne valuta l‟ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza;5) l‟azione (salvo i casi di danni prodotti da reato) può essere esercitata solo verso lo Stato, al quale è poi riconosciuta, in caso di condanna, una limitata azione di rivalsa nei confronti del magistrato.Con tale sistema si è voluto garantire anzitutto il principio di indipendenza e imparzialità della giurisdizione, evitando le interferenze che un‟azione civile diretta e incontrollata potrebbe produrre sul giudizio e le improprie strumentalizzazioni derivanti da azioni di natura puramente ritorsiva o esercitate in funzione di rimedio processuale. In tal modo, si mirava a salvaguardare la serenità del giudizio dagli effetti distorsivi di impieghi impropri dell‟azione di responsabilità e dalle conseguenze di azioni, pur fondate, esercitate però a fronte di un‟attività delicata e intrinsecamente complessa.La disciplina della responsabilità “per categorie e situazioni” (secondo il dettato della Corte costituzionale), in deroga alla normativa ordinaria che si ricava dal codice civile (artt. 2043 ss.), non costituisce un‟eccezione ritagliata in via esclusiva per la funzione giudiziaria. Nel panorama dell‟impiego pubblico va ricordato, oltre al già citato art. 23 del DPR n. 3 del 1957, che limita la responsabilità dei pubblici impiegati verso i terzi ai soli casi di dolo e colpa grave, l‟art. 61 della legge 11 luglio 1980, n.312, che limita la responsabilità del personale docente e non docente degli istituti scolastici per i danni arrecati all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza. Quanto alle attività professionali, va richiamata la norma generale di cui all‟art. 2236 c.c., secondo la quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave“. Quanto ai medici, l‟art. 3 DL 13 settembre 2012, n. 158, se da un lato richiama espressamente l‟articolo 2043 del codice civile, dall‟altro però dispone che il giudice tenga conto, “anche nella determinazione del danno“, del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, rispetto che, anche in caso di colpa lieve, esclude ogni responsabilità in sede penale.
La nuova legge n.117, benché fondata su una solida lettura degli artt. 28, 101 e 104 della Costituzione e sui princìpi elaborati dal giudice delle leggi, non ha evitato il nuovo accendersi del dibattito sulla responsabilità civile dei magistrati, che ha assunto anzi nuovi e più acuti toni polemici, spesso in corrispondenza con l‟evidenza pubblica delle iniziative giudiziarie. Un dibattito che il più delle volte mira a trasformare un istituto (la responsabilità civile) che ha funzione tipicamente risarcitoria dei danni cagionati da condotte dolose o colpose, in qualcosa d‟altro: di volta in volta, in meccanismo di verifica della qualità del giudizio e della professionalità dei magistrati; in cura taumaturgica delle disfunzioni del servizio giustizia e in rimedio improprio agli eventuali errori del processo; in strumento di equilibrio dei rapporti fra politica e magistratura; in mezzo di compensazione della discrezionalità propria della funzione giudiziaria; in istituto con funzione preventivo-punitiva, volto a conformare, condizionandolo, l‟agire del magistrato. In qualcosa, cioè, che la responsabilità civile non è e non deve essere, salvo il pericolo di produrre un grave squilibrio del sistema, che un impiego atipico dello strumento risarcitorio rischia di provocare.Basta considerare, per averne conferma, i vari disegni di riforma della legge Vassalli avanzati nel corso del tempo, i quali, proponendosi ora di scardinare il carattere indiretto dell‟azione di responsabilità, ora di circoscrivere il principio di salvaguardia dell‟interpretazione della legge e della valutazione del fatto e delle prove, ora di ampliare i limiti di esercizio dell‟azione, appaiono ignari del quadro costituzionale, degli insegnamenti che si ricavano dalle sentenze della Consulta e dei modelli suggeriti, come si vedrà, dalle esperienze straniere e dal diritto internazionale e sovranazionale.La critica più ricorrente rivolta alla legge n.117 consiste nella scarsità di azioni di rivalsa esercitate dallo Stato negli oltre venticinque anni di vigenza; la causa viene generalmente attribuita da un lato al filtro di ammissibilità, del quale, secondo l‟opinione diffusa, si sarebbe abusato, dall‟altro all‟ampiezza della salvaguardia con cui la legge tutela l‟interpretazione del diritto e la valutazione del fatto e delle prove. Tali critiche, in realtà, appaiono più suggestive che fondate. Esse, infatti, non considerano da un lato le caratteristiche proprie dell‟azione civile, dall‟altro i dati offerti dalla casistica giudiziaria.Quanto al primo aspetto, va considerato il carattere casuale e incontrollato dell‟azione civile, il cui esercizio è rimesso alla libera iniziativa della parte privata. E‟ proprio tale arbitrarietà che – in aggiunta alla funzione tipica della responsabilità civile, che, come si diceva, è risarcitoria e non sanzionatoria – rende tale strumento del tutto inidoneo a svolgere una qualsivoglia affidabile funzione di controllo sulla qualità dell‟esercizio della funzione giudiziaria. Per rendersene conto, basta considerare il confronto statistico col severo sistema di giustizia disciplinare, il cui innesco è affidato non solo e non tanto agli esposti dei privati ma piuttosto a controlli e a ispezioni periodiche e che vede un alto numero di condanne, nella misura – è bene ricordarlo, fra le più alte in Europa – di varie decine ogni anno.
3. Il filtro di ammissibilità dell’azione (art. 5) nella casistica giurisprudenziale
Un esame sistematico della casistica giurisprudenziale è ostacolato dall‟assenza di rilevazioni statistiche complete. Un esame condotto dalla Commissione di studio di diritto civile dell‟ANM su alcuni dei principali Tribunali italiani (Milano, Brescia, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Catanzaro, Catania) ha rivelato dati che smentiscono alcune delle opinioni più diffuse. Il numero complessivo delle azioni civili è risultato piuttosto basso, anche se in crescita progressiva. Inoltre, le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate ai sensi dell‟art. 5 delle legge sono risultate percentualmente inferiori alle attese. In particolare, presso il tribunale di Milano, le azioni di responsabilità incardinate sono state all‟incirca una o due all‟anno. Lo stesso vale per il tribunale di Firenze, dove, dal 2001 ad oggi, le cause aventi ad oggetto la responsabilità civile dei magistrati sono state in numero di dieci, con una declaratoria di inammissibilità appena del 20% sul totale dell‟intero contenzioso. Ne consegue che la maggior parte delle azioni, nel tribunale fiorentino, è stata definita all‟esito del giudizio pieno. Nell‟ambito delle azioni proposte, quelle che non hanno superato il filtro preliminare di ammissibilità si sono rivelate all‟origine palesemente infondate o pretestuose.Analoghe considerazioni valgono per il tribunale di Roma, nel quale, negli ultimi dieci anni, sono state iscritte circa diciassette azioni di responsabilità civile, delle quali nove dichiarate inammissibili e otto ammissibili.Ancora, va notato come, dai dati più recenti, si può rilevare una certa inversione di tendenza: ad esempio, l‟anno 2008, con 109 provvedimenti, fa totalizzare più di tutti i procedimenti dei cinque anni precedenti.1Dalla lettura dei decreti emessi sul territorio nazionale si rileva che le azioni intraprese evidenziano, in modo chiaro, la pretestuosità delle doglianze: nella gran parte dei casi, si tratta di azioni intentate dalla parte scontenta dell‟esito del giudizio, con il fine di intraprendere nuove strade risarcitorie o di recuperare in altro modo gli esiti di un giudizio non favorevole. Il dato che conferma tale circostanza è quello relativo ad un numero elevato di azioni intraprese senza nemmeno attendere il normale esito dei giudizi di impugnazione.La raccolta e l‟analisi di numerosi decreti ex art. 5 legge n.117/1988 ha consentito di verificare che i giudici hanno correttamente impostato e definito l‟istituto del filtro, applicato in casi in cui le domande di responsabilità civile si sono rivelate prive dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dalla legge. Ad esempio, l‟esame dei decreti emessi nell‟ultimo decennio dal tribunale di Roma – dove esiste una sezione specializzata (la seconda) per esaminare le controversie relative ai rapporti con la pubblica amministrazione – ha dimostrato come le pronunce di inammissibilità siano fondate sulla carenza assoluta dei presupposti di ammissibilità, riassumibili in tre grandi tipologie:
1. Inammissibilità per mancato esperimento dei mezzi di impugnazione o di opposizione nelle procedure esecutive.
Numerosa è la casistica delle azioni intentate nella mancanza dei requisiti indicati dall‟art. 4, comma 2, della legge n. 117/1988 secondo il quale “l’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”. Si è potuta constatare l‟esistenza di numerose azioni incardinate in violazione del principio sopra menzionato, con utilizzazione dell‟azione di responsabilità quale alternativa ai normali rimedi endoprocessuali di tipo impugnatorio ed oppositorio, con conseguente intralciamento all‟ordinato svolgimento del processo.
2. Inammissibilità per avvenuta proposizione della domanda oltre il termine stabilito dalla legge a pena di decadenza.
Molte azioni risultano esercitate successivamente allo scadere del termine biennale decorrente dalla pronuncia definitiva o ad essa assimilabile. In tali casi, il decreto di inammissibilità giunge all‟esito di una semplice constatazione preliminare, la quale evita così il prolungamento di giudizi privi dei necessari requisiti temporali.
3. Inammissibilità dell‟azione proposta nei confronti di soggetti non legittimati.
Talune azioni risultano esercitate nei confronti di soggetti non legittimati: ad esempio, azioni incardinate nei confronti del Ministero della Giustizia o del Ministero della Difesa, con conseguente inammissibilità della domanda. Invero, l‟azione risarcitoria nei confronti dello Stato è soggetta al disposto dell‟art. 4, comma 1, la cui previsione indica, quale soggetto da evocare in giudizio, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rendendo palese l‟inammissibilità di tutte le domande proposte nei confronti di diversi soggetti istituzionali. Anche in tale ipotesi, il giudizio di inammissibilità è piuttosto elementare e consiste nella verifica preliminare in ordine al legittimo esercizio dell‟azione. La sottoposizione di tali casi al giudizio a cognizione piena determinerebbe un inutile allungamento dei tempi procedurali, per tutte le ipotesi da rimettere al filtro preliminare, quale utile scrematura iniziale sulla legittimazione dei soggetti evocati in giudizio.
A tali situazioni di carenza formale dei requisiti di ammissibilità della domanda, si aggiungono i casi di manifesta infondatezza. Anzitutto, talune decisioni hanno rilevato l‟inammissibilità ai sensi dell‟art. 2, comma 2, della legge n.117/1988, in applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia” (“nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”). Tale ultima previsione tuttavia, come motivato nella gran parte dei decreti esaminati, non potrà spingersi fino a rendere del tutto franca l‟attività interpretativa-valutativa, dovendosi invece ritenere che tale attività di interpretazione e valutazione trovi il suo limite innanzitutto “nella grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile”.
In altri casi, l‟azione di responsabilità risulta impiegata in funzione di ulteriore, anomalo, grado di giudizio. Merita di essere segnalato un filone di controversie di grande attualità riguardante i magistrati della Suprema Corte di Cassazione per l‟eventualità del c.d. “errore revocatorio” con l‟introduzione, di fatto, di un quarto grado di giudizio nell‟ambito di decisioni che abbiano già esaurito il normale iter processuale e siano state impugnate per revocazione. Tali azioni, per la gran parte, si sono rivelate prive di ammissibilità, giacché il ricorso per revocazione non costituiva altro che una ipotesi di ricorso fondato sui motivi già vagliati dalla Corte con la decisione impugnata.
Ancora, altro filone di attualità è quello volto ad esperire preventivamente il ricorso ex art. 111 comma 7 Cost. avverso le decisioni della Suprema Corte, salvo poi introdurre l‟azione di responsabilità civile avverso la relativa decisione di inammissibilità del ricorso straordinario. In tali giudizi l‟inammissibilità, rilevata sulla base della manifesta infondatezza, consente di evitare un ulteriore appesantimento del contenzioso generato dalla creazione di gradi successivi alla decisione della Suprema Corte, al fine di rivederne il convincimento attraverso strade processuali alternative.
Dalla lettura dei decreti di inammissibilità (con la casistica varia sopra enunciata in dettaglio) si rileva l‟ampia motivazione e la completezza delle argomentazioni a fronte di azioni quasi sempre pretestuose; si evince altresì che il giudizio preliminare di ammissibilità da parte di una sezione specializzata si rivela una scelta opportuna, giacché consente una scrematura ragionata e competente delle domande, con prosecuzione dei soli giudizi nei quali non vi siano palesi ragioni di inammissibilità.
Tale esame ha poi consentito di riscontrare un numero ben significativo di decreti di ammissibilità, con la prosecuzione del processo dinanzi al giudice istruttore e con la trasmissione di copia degli atti agli organi titolari dell‟azione disciplinare.Per quanto concerne le violazioni del diritto comunitario (di cui si dirà al paragrafo che segue), è interessante segnalare come la giurisprudenza abbia immediatamente recepito le decisioni della Corte di Giustizia UE, inquadrando le violazioni del diritto comunitario all‟interno del procedimento delineato dalla legge n.117/1988. In particolare, dalla lettura di tali decisioni si ricava che la violazione manifesta del diritto comunitario (evocata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia) è stata ricondotta alle ipotesi di “colpa grave” ovvero alla “grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile”, sul presupposto che l‟attività interpretativa giudiziale che si ponga in palese violazione dei canoni segnati dalla Corte di Giustizia è parimenti assoggettata al sindacato ed alla connessa eventuale responsabilità, con ciò evitando ogni antinomia tra il diritto interno ed il diritto dell‟Unione (cfr. ex plurimis decreti tribunale Roma, seconda sezione civile, 18.2.2013 e 19.11.2012). Ne segue che una tale interpretazione della legge n.117/1988, orientata sulla base del diritto comunitario, ha consentito di emettere un significativo numero di decreti di ammissibilità riguardanti per l‟appunto la violazione manifesta delle norme di diritto dell‟Unione.Siffatta interpretazione ha consentito di rispettare il principio di “effettività” della tutela, più volte richiamato dalla giurisprudenza comunitaria, facendo sì che il sindacato in ordine all‟ammissibilità della domanda si configuri come strumento “a maglie larghe” destinato, come tale, a precludere l‟accesso alla tutela delle sole azioni proposte fuori dai termini e dai presupposti di legge o a prima vista infondate, e cioè proposte per ipotesi in cui la denunciata violazione assuma i caratteri della pretestuosità. La valutazione in ordine all‟ammissibilità è stata condotta con un giudizio basato sull‟evidenza procedurale e documentale ed è stata seguita la buona regola di dichiarare ammissibile la domanda e di consentirne l‟esame nelle forme della cognizione piena, ogni qual volta si sia ravvisata una situazione di incertezza o di poca evidenza documentale e probatoria.Ancora, si deve notare come nel giudizio preliminare di ammissibilità non sia stata effettuata alcuna attività di tipo istruttorio. Tale prassi – anche secondo la dottrina prevalente – si rivela corretta ed adeguata, giacché è evidente che quanta più attività istruttoria si consente nell‟ambito del “filtro”, tanto più si estende l‟area della manifesta infondatezza.In conclusione, lo strumento del filtro preliminare di ammissibilità e la relativa giurisprudenza formatasi in materia hanno dato buona prova in termini di effettività della tutela, assolvendo ampiamente alla funzione di sbarramento per quelle sole azioni prive dei requisiti di ammissibilità o comunque a colpo d‟occhio manifestamente infondate. L‟esame dei decreti emessi all‟esito del vaglio preliminare di ammissibilità consente dunque di smentire superficiali vulgate e di formulare un giudizio favorevole sull‟attività svolta in applicazione dell‟art. 5 legge n.117/1988, il quale appresta uno sbarramento preliminare, che riveste una rilevante funzione di tutela anche per gli interessi dello Stato.
4. Il panorama internazionale: gli ordinamenti esteri e i princìpi del diritto internazionale e sovranazionale
L‟analisi del diritto comparato consente di verificare come negli altri ordinamenti europei sia ben tutelata la funzione giurisdizionale, sottratta al rischio di azioni intimidatorie o strumentali, senza frapporre anomale commistioni tra profili meramente riparatori e profili sanzionatori-disciplinari.Negli ordinamenti stranieri, al pari dell‟Italia, l‟accertamento della responsabilità civile del magistrato è un fatto eccezionale e rari sono i casi in cui il magistrato è stato sottoposto al giudizio di responsabilità; ciò evidenzia, ancor più, come le limitazioni siano insite nella peculiarità della funzione giurisdizionale.Si pensi alla legge fondamentale tedesca (Grundgesetz – CG), che, all‟art. 34, prevede la responsabilità dello Stato (Federazione o Land) in caso di violazione dei doveri della funzione da parte di un giudice2. La responsabilità, prevista dall‟art. 839 del codice civile (Bugerliches Gesetzbuch – BGB), è dunque indiretta e rispetto ad essa opera il criterio di imputazione allo Stato, stabilito dall‟art. 34 CG.Un meccanismo analogo opera in Francia, dove la peculiarità della funzione giurisdizionale ha da sempre imposto una cautela speciale nella previsione della responsabilità di coloro che la esercitano. In tale Stato viene avvertita fortemente l‟esigenza di preservare i magistrati dal moltiplicarsi delle azioni legali di risarcimento da parte di soggetti insoddisfatti delle decisioni giudiziarie.Nel Regno Unito, pur gravando sui magistrati una generale responsabilità per il loro operato, ciò tuttavia non comporta una indifferenziata applicazione delle norme comuni in materia di responsabilità per fatto illecito. Vige infatti, in tale paese, il principio dell‟esonero dalla responsabilità civile del magistrato per gli atti compiuti nell‟esercizio delle sue funzioni (principio radicato nei sistemi di common law), tradizionalmente inteso come presidio a tutela dell‟indipendenza della magistratura nel suo complesso (cfr. precedente giurisprudenziale rilevante Sirros v Moore)3.Un principio analogo di esclusione della responsabilità civile dei magistrati trova applicazione negli altri paesi di common law: Stati Uniti, Canada, Irlanda, Cipro.Per limitarsi al panorama europeo, altri ordinamenti prevedono la responsabilità soltanto dello Stato, con esclusione della rivalsa (Paesi Bassi); altri consentono la rivalsa ma solo in caso di condotta dolosa (Belgio, Portogallo).Il quadro internazionale, come si vede, è piuttosto variegato e spesso caratterizzato da soluzioni ben più restrittive rispetto a quella individuata dalla legge Vassalli, la quale si pone dunque fra le legislazioni che con maggiorelarghezza ammettono la responsabilità personale dei magistrati. Ne consegue che, anche in una prospettiva di diritto comparato, non è corretto impostare il dibattito esclusivamente sulla ristrettezza dei casi di responsabilità accertati e definiti nella vigenza della legge Vassalli; dunque, l‟impropria equazione tra la scarsità dei casi di riconosciuta responsabilità (scarsità che, come si è detto, non costituisce un‟eccezione italiana) e la presunta inadeguatezza della legge di responsabilità non costituisce una buona base di partenza per verificare le possibili ipotesi di modifica legislativa.
Il tema della responsabilità civile dei magistrati è stato affrontato perfino in sede O.N.U., la cui Assemblea generale, con una risoluzione adottata il 29 novembre 1985, ha affermato il principio secondo il quale i giudici devono godere d’immunità personale dalle azioni civili di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da atti impropri od omissioni nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Benché tale risoluzione non costituisca in sé fonte di diritto (come ricordato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 1989), tuttavia il principio in essa affermato si inserisce in un insieme di enunciazioni dirette a garantire l’indipendenza della magistratura e definisce così un quadro che, pur in assenza di forza cogente, legittima sul piano internazionale la previsione di limitazioni e cautele, che delimitino la responsabilità dei magistrati in sede civile.Assai significativo, anche alla luce del dibattito sviluppatosi in Italia e di certe proposte reiterate di riforma della legge n.117, dirette a mettere in discussione il carattere indiretto dell‟azione e il principio di salvaguardia dell‟interpretazione, è quanto affermato in seno al Consiglio d’Europa, con la raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici n. 12 del 2010, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010. Tale documento, ai paragrafi 66 e 67, esclude che l‟interpretazione della legge, l‟apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove possa fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave e consente che soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, possa richiedere l‟accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un‟azione innanzi ad un tribunale. Ancora, nel successivo paragrafo 70, si esclude che i giudici possano essere personalmente responsabili se una decisione è riformata in tutto o in parte a seguito di impugnazione.E‟ però da alcune sentenze della Corte di giustizia dell‟Unione Europea che ha tratto occasione e nuovo vigore il progetto di riforma della legge n.117. La Corte, con le sentenze 13 giugno 2006 in causa n. 173/03, Traghetti del mediterraneo, 30 settembre 2003, in causa n. 224/01, Köbler e 24 novembre 2011, Commissione c. Italia, in causa 379/10, ha affermato il principio che, qualora lo Stato – con leggi o con sentenze – violi il diritto comunitario, deve risarcire i danni che ne siano derivati ai soggetti lesi, a tutela della prevalenza del diritto dell’Unione.
In particolare, con la sentenza Köbler, la Corte ha affermato che “il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto.“
Va sottolineato come la Corte abbia riconosciuto come la responsabilità dello Stato sussiste solo nel caso, definito “eccezionale”, in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente. Ha aggiunto, inoltre, che “il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato. Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE.”
Ancora, è assai significativo il fatto che la Corte europea, a fronte dell‟argomento critico che l’accettazione di una responsabilità dello Stato per atti giurisdizionali sarebbe tale da far sorgere il rischio di mettere in discussione l‟indipendenza del potere giudiziario, ha osservato che “il principio di responsabilità di cui trattasi riguarda non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato. Ora, non sembra che la possibilità che sussista, a talune condizioni, la responsabilità dello Stato per decisioni giurisdizionali incompatibili con il diritto comunitario comporti rischi particolari di rimettere in discussione l’indipendenza di un organo giurisdizionale di ultimo grado.”
Gli stessi princìpi sono richiamati nella sentenza Traghetti del Mediterraneo, che fa espresso richiamo, fra l‟altro, ai punti 53-55 della sentenza Köbler.Con la più recente sentenza 24 novembre 2011, Commissione c. Italia, in causa 379/10, basata sui medesimi princìpi di diritto richiamati nella precedenti pronunce, la Corte ha fondato la condanna dell‟Italia sul presupposto che,18“indipendentemente dalla questione se la nozione di «colpa grave», ai sensi della legge n. 117/88 (…) possa essere effettivamente interpretata, nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado dello Stato membro convenuto, in termini tali da corrispondere al requisito di «violazione manifesta del diritto vigente» fissato dalla giurisprudenza della Corte, si deve rilevare che la Repubblica italiana non ha richiamato, in ogni caso, nessuna giurisprudenza che, in detta ipotesi, vada in tal senso e non ha quindi fornito la prova richiesta quanto al fatto che l’interpretazione dell’art. 2, commi 1 e 3, di tale legge accolta dai giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte.”
Indipendentemente dall‟effetto che può avere avuto la scelta, da parte dell‟Italia, di una opinabile linea difensiva (come osservato nella relazione illustrativa al disegno di legge S. 1070), è comunque lecito credere che, probabilmente, diversa sarebbe stata la decisione della Corte alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale, ricordato al paragrafo precedente, che, riconducendo alle ipotesi di “colpa grave” ovvero alla “grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile” la violazione manifesta del diritto comunitario (evocata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE), ha adattato la legge sulla responsabilità civile alla normativa dell‟Unione Europea, ha colmato il presunto vuoto normativo per la violazione manifesta del diritto comunitario e ha così mirato a prevenire ogni antinomia fra diritto interno e diritto dell‟Unione.Nel prendere atto, comunque, della situazione prodottasi per effetto della giurisprudenza della Corte europea, vanno sottolineati i seguenti princìpi, ricavabili dalle sentenze citate:- la Corte UE considera esclusivamente la responsabilità dello Stato, espressamente escludendo ogni necessaria parificazione fra responsabilità dello Stato e responsabilità del magistrato;- la responsabilità è valutata con riguardo esclusivo al diritto comunitario, disinteressandosi la Corte dei profili derivanti da eventuali violazioni del diritto nazionale;- la responsabilità dello Stato è configurabile solo nel caso eccezionale di violazione manifesta del diritto comunitario derivante da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado;- tale responsabilità deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia, ed in particolare del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché della mancata osservanza dell‟obbligo di rinvio pregiudiziale.
5. La proposta di riforma della legge n. 117/1988
Le sentenze della Corte UE hanno offerto, come si diceva, l‟occasione e lo stimolo per una profonda riforma della legge n.117, ben oltre i limiti resi necessari da quelle sentenze.La proposta di legge in esame lascia inalterata l‟impalcatura della legge Vassalli, ed in particolare l‟esclusione di ogni azione diretta contro il magistrato (eccezion fatta per i danni da reato) e la previsione di un‟azione contro lo Stato, con litisconsorzio facoltativo del magistrato e rivalsa contro quest‟ultimo in caso di condanna, ma opera, per il resto, profonde modifiche dell‟impianto. Le principali possono così riassumersi:- viene operata la separazione fra l‟ambito della responsabilità dello Stato e quello della responsabilità del magistrato;- i casi di responsabilità dello Stato vengono modificati e resi più ampi, con l‟introduzione, fra l‟altro, dell‟ipotesi del travisamento del fatto o delle prove;- viene integralmente eliminato il filtro di ammissibilità dell‟azione, con l‟abrogazione dell‟art. 5 della legge;- vengono estesi i limiti della rivalsa.Conviene procedere a un esame distinto di tali aspetti.
5.1 Responsabilità dello Stato e responsabilità del magistrato
Come già si è osservato, la giurisprudenza costituzionale, se da un lato, ai sensi dell‟art. 28 Cost., riconosce copertura costituzionale alla responsabilità dello Stato e degli enti pubblici nei soli limiti in cui la responsabilità è individuata in capo ai funzionari e ai dipendenti pubblici, dall‟altro, però, non esclude affatto che una più estesa responsabilità dell‟ente sia ricavata eventualmente da norme o da princìpi contenuti in leggi ordinarie. La legge Vassalli, peraltro, con riguardo ai danni prodotti per dolo, colpa grave o denegata giustizia nell‟esercizio della funzione giudiziaria, ha realizzato una perfetta simmetria fra i due ambiti di responsabilità, mantenendo la responsabilità dello Stato nel perimetro segnato dall‟art. 2 e consentendo l‟azione di rivalsa, con l‟art. 7, in tutti i casi di intervenuta condanna dello Stato.Tale scelta è stata messa espressamente in discussione dalla già citata giurisprudenza della Corte UE, la quale definisce la responsabilità dello Stato in riferimento alla violazione manifesta del diritto comunitario ma, per il resto, si disinteressa sostanzialmente del profilo concernente la responsabilità personale del magistrato ed anzi evoca espressamente la possibilità di un regime differenziato di responsabilità, a salvaguardia dell‟indipendenza della giurisdizione.Il disegno di legge in esame, nel recepire (e nell‟estendere) il principio affermato con le citate sentenze della Corte del Lussemburgo (come meglio si dirà al paragrafo che segue), sottrae all‟art. 2 della legge il requisito della “negligenza inescusabile”, che trasferisce nella previsione dell‟art. 7, come ulteriore specificazione della colpa grave e condizione necessaria per l‟esercizio dell‟azione di rivalsa, una volta che sia intervenuta l‟eventuale condanna dello Stato. Tale soluzione, ancorché non l‟unica possibile e probabile fonte, in futuro, di tensioni nell‟individuazione dei limiti delle rispettive responsabilità, si mantiene comunque entro il quadro disegnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea. Va ribadito, peraltro, come il riferimento alla “negligenza inescusabile” quale condizione necessaria della responsabilità personale, sia irrinunciabile. In caso contrario, rischierebbe di prodursi, nei fatti, una sorta di responsabilità oggettiva, ove concorrano a produrre il danno le disagevoli condizioni di lavoro, il carico in eccesso e, in generale, le disfunzioni del servizio giustizia, dei cui effetti sull‟esercizio in concreto della giurisdizione i magistrati devono essere tenuti indenni, allorché se ne valuti la personale responsabilità.
5.2 Le ipotesi di responsabilità e il travisamento del fatto e delle prove
La modifica dell‟art. 2 della legge n.117 costituisce uno degli interventi più rilevanti e, prevedibilmente, di maggiore impatto. In breve, il disegno di legge:- estende l‟ambito della risarcibilità alla generalità dei danni non patrimoniali, il cui ristoro è attualmente previsto per i soli casi di privazione della libertà personale;- recepisce, al comma 3, la nozione di violazione manifesta del diritto, che applica indifferentemente al diritto dell‟Unione europea e alla legge nazionale;- definisce, nel comma 3 bis, i parametri dei quali occorre tenere conto ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno della predetta violazione manifesta, riproducendo pressoché testualmente le indicazioni fornite dalla Corte UE, già ricordate al paragrafo che precede (“grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza (…) mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”);- introduce, al comma 3, la nuova ipotesi di responsabilità costituita dal “travisamento del fatto o delle prove”;- estende i casi di risarcimento ai provvedimenti cautelari di natura reale;- nel conservare la clausola di salvaguardia dell‟interpretazione di norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove, fa però salvi “i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo”.
Se, come si è detto, la giurisprudenza europea non considera affatto la responsabilità del magistrato ma unicamente quella dello Stato, a maggior ragione le sentenze della Corte UE non possono essere invocate a fondamento di una riforma che modifica anche l‟ambito della responsabilità personale.Parimenti, anche l‟estensione al diritto interno della nozione di “violazione manifesta” costituisce uno sviluppo non necessitato della giurisprudenza della Corte UE. Nonostante che il parallelismo fra diritto comunitario e legge nazionale si fondi su argomenti fortemente suggestivi e trovi diffuso sostegno in dottrina, va però considerato che gli istituti e gli argomenti accolti nelle sentenze della Corte di giustizia presentano caratteri peculiari, fondati su una prospettiva sovranazionale, che si confronta con ordinamenti per tradizione e per contenuti spesso assai diversi fra loro, con un quadro costituzionale europeo non perfettamente simmetrico, nella materia, rispetto a quello nazionale, con un diritto dell‟Unione in larga parte di elaborazione giurisprudenziale. Dunque, l‟innesto, sulla legislazione nazionale, di princìpi elaborati con riguardo al panorama comunitario appare frettoloso e fonte potenziale di tensioni. Ne è prova l‟operazione di riduzione della nozione di “colpa grave” a quella di “violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea”, secondo la quale la colpa può sussistere, per di più nella sua forma “grave”, anche in assenza di “negligenza inescusabile”, la quale, come si è visto, si trasforma in condizione necessaria per la rivalsa.
Ben sarebbe preferibile conservare l‟impianto attuale della legge Vassalli quanto alla normativa interna, limitando il recepimento della giurisprudenza europea alla sola violazione manifesta del diritto comunitario, prevedendo, solo in tal caso, il disallineamento fra responsabilità dello Stato e responsabilità del magistrato e richiedendo, per quest‟ultima, il requisito ulteriore della negligenza inescusabile.
Ancor più inquietante è la novità costituita dalla nuova ipotesi del “travisamento del fatto o delle prove”. Secondo l‟accezione comune, il concetto di travisamento evoca quello della falsificazione, dell‟alterazione grave, dello stravolgimento. In realtà, il travisamento è categoria processuale di elaborazione giurisprudenziale, ricavata in riferimento ai vizi della motivazione previsti dall‟art. 606 comma 1 lett. e) del codice di procedura penale e al giudizio di revocazione previsto dall‟art. 395 del codice di procedura civile. L‟introduzione del travisamento come ipotesi nuova e ulteriore di cui all‟art. 2 comma 3 della legge n.117, rischia dunque di provocare il trasferimento di una categoria giuridica dall‟ambito del processo a quello della responsabilità, con evidente confusione fra gli stessi ed ogni prevedibile effetto distorsivo e di possibile uso strumentale dell‟azione civile. Ancor più, il travisamento del fatto e delle prove coinvolge aspetti tipici dell‟attività valutativa, cioè proprio di quella attività che il comma 2 dovrebbe salvaguardare.
A tale riguardo, va anche considerata in termini fortemente critici la deroga introdotta dal disegno in esame in tale secondo comma, che fa salvi i casi di dolo e i commi 3 e 3 bis dello stesso articolo 2. Posto che la funzione giudiziaria ha contenuto fortemente e tipicamente valutativo, le attività di interpretazione e di valutazione non possono tollerare limitazioni che discendano da una contaminazione con profili di carattere soggettivo (dolo e colpa grave): infatti, ove si realizzino letture manifestamente abnormi del dato normativo o macroscopici ed evidenti stravolgimenti di quello fattuale, allora non ricorrerà più un‟attività definibile come interpretazione o valutazione. Inoltre, la circostanza che proprio nel comma 3 (in favore del quale opera la citata deroga) sia collocata la nuova ipotesi del travisamento spalanca prospettive allarmanti in ordine al rapporto che verrebbe a delinearsi fra la nozione di travisamento e la clausola di salvaguardia, con rischi di indebolimento di quest‟ultima e di travaso della nozione di travisamento in quelle di interpretazione e valutazione.
Occorre ricordare nuovamente quanto affermava il giudice delle leggi con la sentenza n. 18 del 1989, per cui la garanzia costituzionale dell‟indipendenza del magistrato è diretta a tutelare anzitutto “l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l’imparziale interpretazione delle norme di diritto. Tale attività non può dar luogo a responsabilità del giudice (art. 2, n. 2 l. n. 117 cit.) ed il legislatore ha ampliato la sfera d’irresponsabilità, fino al punto in cui l’esercizio della giurisdizione, in difformità da doveri fondamentali, non si traduca in violazione inescusabile della legge o in ignoranza inescusabile dei fatti di causa, la cui esistenza non è controversa”. L‟eventualità che l‟azione civile possa operare sul giudice come stimolo verso scelte interpretative accomodanti e decisioni meno rischiose in relazione agli interessi in causa, con ricadute negative sull‟imparzialità, è, secondo la Corte, impedita in radice proprio dalla previsione dell’art. 2, comma secondo, della legge n. 117, che “esclude espressamente che possa dar luogo a responsabilità l’attività d’interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove.” Tali parole rendono chiara, oltre ogni dubbio, la centralità che, ai fini della tutela dell‟indipendenza e dell‟imparzialità della giurisdizione, assume la salvaguardia della valutazione del fatto e delle prove, alla pari dell‟interpretazione del diritto.
A tale riguardo va sottolineato come l‟attività interpretativa costituisca il cuore stesso della giurisdizione, nel rifiuto della “concezione che pretende di ridurre l’interpretazione ad una attività puramente formalistica indifferente al contenuto e all’incidenza concreta della norma nella vita del paese”. In tal senso conclude la mozione finale approvata all‟esito del XII Congresso ANM di Gardone, tenutosi nel settembre 1965, nella quale si sottolinea altresì che “il giudice, all’opposto, deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione”. Tali affermazioni appaiono tanto più vere oggi, alla luce della molteplicità dei livelli costituzionali e di un‟accresciuta complessità della legislazione. Pertanto, deve esprimersi forte contrarietà a quelle proposte (peraltro non accolte nel disegno in esame), che vorrebbero irrigidire i limiti dell‟interpretazione, con l‟effetto, piuttosto che di assicurare la certezza del diritto, di promuovere il conformismo interpretativo.
In conclusione, la legittimità della nuova ipotesi di travisamento potrebbe ammettersi solo ove essa fosse affidata a un‟interpretazione di tipo restrittivo e costituzionalmente orientato, che ne proponesse una lettura in termini sostanzialmente non molto diversi dalla “affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento” o dalla “negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”, ipotesi già previste dal vigente art. 3 comma 2 lettere b) e c) della legge e lasciate intatte dal disegno in esame. Ogni diversa lettura, che pretendesse di cogliere il “travisamento” mediante un procedimento argomentativo o una qualche indagine men che superficiale condotta sul provvedimento giudiziario, dovrebbe reputarsi incostituzionale. Dunque, meglio sarebbe cassare del tutto il richiamo al “travisamento” o, quanto meno, chiarire espressamente che l‟unico “travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile è quello macroscopico, evidente, che non richiede alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.
5.3 L’abolizione del filtro previsto dal vigente art. 5 della legge n. 117/1988
Il disegno di legge prevede l‟abolizione del filtro di ammissibilità della domanda, la quale, in conseguenza, determina l‟instaurarsi del giudizio, in assenza di qualsiasi vaglio preventivo o condizione di proponibilità e senza che tale abolizione sia compensata da meccanismi sanzionatori diretti a disincentivare azioni di responsabilità strumentali, ritorsive o intimidatorie, diversi dallo strumento ordinariamente previsto per la lite temeraria.Al precedente paragrafo 1 si è già evidenziato come la Consulta, con le sentenze n. 18 del 1989 e n. 468 del 1990, abbia affermato la rilevanza costituzionale di un meccanismo diretto a filtrare la domanda giudiziale, ” perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale” (sent. n. 468/1990). Può dunque seriamente dubitarsi della conformità alla Costituzione dell‟eliminazione integrale di un tale controllo, il quale “garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni “manifestamente infondate”, che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione.” (sent. n. 18/1989).
Oltre a questi profili di legittimità, l‟abolizione integrale del filtro si presta, sotto altro aspetto, a seri rilievi di ragionevolezza.Anzitutto, tale scelta, come si osservava, nasce dall‟opinione diffusa che di tale filtro si sia abusato, così bloccando sul nascere la gran parte delle azioni di responsabilità. Tale pregiudizio non soltanto è smentito dall‟esame della casistica giurisprudenziale (come già ampiamente dimostrato al paragrafo 3) ma appare anche contrario al buon senso logico: non si comprende, infatti, perché mai dovrebbero trovare accoglimento, all‟esito di una cognizione piena, domande oggi ritenute prive dei requisiti minimi di ammissibilità. L‟abolizione del filtro spalancherà le porte del giudizio, invece, non soltanto alle domande manifestamente infondate ma perfino a quelle sfornite dei requisiti formali minimi (termine di decadenza, esaurimento dei rimedi processuali, legittimazione passiva, ecc.).
Si aggiunga che tale abolizione va anche in palese controtendenza rispetto alla scelta legislativa di diffondere e ampliare sempre più le soluzioni deflative che mirano a prevenire l‟inutile proliferazione delle liti (si pensi al recente DL n. 132/2014) e che si aggiungono ai casi particolari, già previsti dalla legge, di delibazione preliminare dell‟ammissibilità della domanda. Quella scelta appare tanto meno comprensibile, in una materia in cui il pericolo di azioni pretestuose è elevato, posto che la funzione giudiziaria opera in genere su situazioni litigiose, in cui la parte soccombente finisce non di rado col trasferire sul magistrato quella litigiosità. Né va trascurato il fatto che il condizionamento sull‟imparzialità della giurisdizione può essere prodotto dall‟azione in se stessa, ancorché indiretta e infondata (ma che, comunque, già porrebbe il magistrato di fronte alla scelta se intervenire o meno nel giudizio), piuttosto che dal suo esito, anche a causa degli effetti processuali di incompatibilità che potrebbe generare; un‟azione che diverrebbe strumento di forte pressione nelle mani della parte più dotata di risorse e più disposta a concepire i tribunali come arene di uno scontro all‟ultimo sangue, piuttosto che come luogo di giustizia e di composizione delle liti nel processo e col processo. Né potrà mai alcuna assicurazione professionale restituire al magistrato la serenità necessaria per essere realmente libero e indipendente.L‟eliminazione del filtro di ammissibilità della domanda risulta ancora più inopportuna alla luce dell‟art. 4 commi 2 e 3 della legge. Tale disposizione, infatti, consente che l‟azione sia esercitata non solo all‟esito del giudicato ma anche avverso provvedimenti cautelari e sommari, quando non ne sia più possibile la modifica o la revoca, ed anche quando siano decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno, se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato: dunque nel corso del procedimento medesimo, con ogni prevedibile, conseguente effetto processuale, in termini di incompatibilità e di turbamento della serenità del giudizio.In conclusione, sarebbe conforme ai princìpi costituzionali e alle esigenze di speditezza mantenere lo strumento del filtro di ammissibilità, quanto meno per i casi di carenza dei requisiti formali della domanda e delle situazioni di più vistosa infondatezza, rimettendo ogni altra valutazione alla fase di cognizione piena.
5.4 Il giudizio di rivalsa e i suoi limiti
Il disegno di legge amplia i termini del giudizio di rivalsa (da un anno a due) e ne esplicita il carattere obbligatorio. Opportunamente, per le sole condotte colpose, viene mantenuto il tetto massimo alla rivalsa, posto che la sua eliminazione, aprendo le porte a pregiudizi patrimoniali personali anche ingenti – a fronte della complessità delle questioni trattate e dell‟entità rilevante dei carichi di lavoro gravanti sui magistrati – avrebbe costituito una fonte di forte condizionamento e turbamento personale. Il tetto viene però elevato da un terzo alla metà di una annualità dello stipendio e le trattenute portate dalla misura ordinaria massima di un quinto a quella di un terzo dello stipendio netto. Si segnalano tali interventi, come sintomatici di una impostazione riformatrice ispirata a una generale severità.
6. Conclusioni
La disciplina della responsabilità civile dei magistrati non può che fondarsi su un equilibrio fra la necessità di garantire ristoro ai soggetti lesi dall‟attività gravemente negligente dei magistrati e la necessità di preservare l‟esercizio dell‟attività giurisdizionale da ogni indebito condizionamento esterno. La previsione di un meccanismo risarcitorio per i danni cagionati dal magistrato nell‟esercizio delle funzioni che fosse configurabile in termini di libera azionabilità da parte di ogni cittadino non soddisfatto dell‟esito processuale, comporterebbe una sicura vulnerabilità dell‟intero sistema giudiziario, che verrebbe ad essere inutilmente appesantito da controversie risarcitorie rivelatesi, nella maggior parte dei casi, strumentali e pretestuose, tali da minare la terzietà, l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati e, quindi, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.Ogni disegno di riforma dovrebbe dunque sottrarsi al fascino di slogan suggestivi quanto fuorvianti quali “chi sbaglia paga” o “lo vuole l‟Europa”, che forse producono effetto sull’opinione pubblica ma, in realtà, nascondono le gravi distorsioni che discendono – come già osservato al paragrafo 2 – da un impiego improprio e atipico dell‟azione di responsabilità civile e fanno dimenticare che la normativa in materia, con i limiti che essa prevede, è posta a protezione di valori fondamentali dei cittadini e non a tutela dei magistrati. Il punto di equilibrio tra le diverse esigenze è stato trovato, in esecuzione dell’esito del referendum popolare del 1987, nella legge 18 aprile 1988 n. 117 («Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»), la quale non ritaglia, per i magistrati, una posizione di privilegio ma adatta alle specificità della funzione giudiziaria regole (la limitazione della responsabilità ai casi di dolo e di colpa grave), che valgono per le altre categorie di dipendenti pubblici, ad esse aggiungendo il divieto di azione diretta, a tutela dei princìpi di indipendenza e imparzialità della giurisdizione, in un sistema complessivo che la Consulta ha giudicato coerente con i princìpi della Carta costituzionale.Ogni intervento di riforma, dunque, non può sottrarsi al rispetto di quei princìpi. In tal senso, il disegno di legge in esame non si sottrae a forti critiche, come sopra diffusamente illustrato, con riguardo, anzitutto, alla nuova ipotesi del travisamento del fatto e delle prove e all‟eliminazione di ogni filtro di ammissibilità della domanda, neanche temperata da soluzioni alternative, idonee a scoraggiare iniziative pretestuose e strumentali.
Responsabilità dello Stato e responsabilità del magistrato
Come già si è osservato, la giurisprudenza costituzionale, se da un lato, ai sensi dell‟art. 28 Cost., riconosce copertura costituzionale alla responsabilità dello Stato e degli enti pubblici nei soli limiti in cui la responsabilità è individuata in capo ai funzionari e ai dipendenti pubblici, dall‟altro, però, non esclude affatto che una più estesa responsabilità dell‟ente sia ricavata eventualmente da norme o da princìpi contenuti in leggi ordinarie. La legge Vassalli, peraltro, con riguardo ai danni prodotti per dolo, colpa grave o denegata giustizia nell‟esercizio della funzione giudiziaria, ha realizzato una perfetta simmetria fra i due ambiti di responsabilità, mantenendo la responsabilità dello Stato nel perimetro segnato dall‟art. 2 e consentendo l‟azione di rivalsa, con l‟art. 7, in tutti i casi di intervenuta condanna dello Stato.Tale scelta è stata messa espressamente in discussione dalla già citata giurisprudenza della Corte UE, la quale definisce la responsabilità dello Stato in riferimento alla violazione manifesta del diritto comunitario ma, per il resto, si disinteressa sostanzialmente del profilo concernente la responsabilità personale del magistrato ed anzi evoca espressamente la possibilità di un regime differenziato di responsabilità, a salvaguardia dell‟indipendenza della giurisdizione.Il disegno di legge in esame, nel recepire (e nell‟estendere) il principio affermato con le citate sentenze della Corte del Lussemburgo (come meglio si dirà al paragrafo che segue), sottrae all‟art. 2 della legge il requisito della “negligenza inescusabile”, che trasferisce nella previsione dell‟art. 7, come ulteriore specificazione della colpa grave e condizione necessaria per l‟esercizio dell‟azione di rivalsa, una volta che sia intervenuta l‟eventuale condanna dello Stato. Tale soluzione, ancorché non l‟unica possibile e probabile fonte, in futuro, di tensioni nell‟individuazione dei limiti delle rispettive responsabilità, si mantiene comunque entro il quadro disegnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea. Va ribadito, peraltro, come il riferimento alla “negligenza inescusabile” quale condizione necessaria della responsabilità personale, sia irrinunciabile. In caso contrario, rischierebbe di prodursi, nei fatti, una sorta di responsabilità oggettiva, ove concorrano a produrre il danno le disagevoli condizioni di lavoro, il carico in eccesso e, in generale, le disfunzioni del servizio giustizia, dei cui effetti sull‟esercizio in concreto della giurisdizione i magistrati devono essere tenuti indenni, allorché se ne valuti la personale responsabilità.
5.2 Le ipotesi di responsabilità e il travisamento del fatto e delle prove
La modifica dell‟art. 2 della legge n.117 costituisce uno degli interventi più rilevanti e, prevedibilmente, di maggiore impatto. In breve, il disegno di legge:- estende l‟ambito della risarcibilità alla generalità dei danni non patrimoniali, il cui ristoro è attualmente previsto per i soli casi di privazione della libertà personale;- recepisce, al comma 3, la nozione di violazione manifesta del diritto, che applica indifferentemente al diritto dell‟Unione europea e alla legge nazionale;- definisce, nel comma 3 bis, i parametri dei quali occorre tenere conto ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno della predetta violazione manifesta, riproducendo pressoché testualmente le indicazioni fornite dalla Corte UE, già ricordate al paragrafo che precede (“grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza (…) mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”);- introduce, al comma 3, la nuova ipotesi di responsabilità costituita dal “travisamento del fatto o delle prove”;- estende i casi di risarcimento ai provvedimenti cautelari di natura reale;- nel conservare la clausola di salvaguardia dell‟interpretazione di norme di diritto e della valutazione del fatto e delle prove, fa però salvi “i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo”.
Se, come si è detto, la giurisprudenza europea non considera affatto la responsabilità del magistrato ma unicamente quella dello Stato, a maggior ragione le sentenze della Corte UE non possono essere invocate a fondamento di una riforma che modifica anche l‟ambito della responsabilità personale.Parimenti, anche l‟estensione al diritto interno della nozione di “violazione manifesta” costituisce uno sviluppo non necessitato della giurisprudenza della Corte UE. Nonostante che il parallelismo fra diritto comunitario e legge nazionale si fondi su argomenti fortemente suggestivi e trovi diffuso sostegno in dottrina, va però considerato che gli istituti e gli argomenti accolti nelle sentenze della Corte di giustizia presentano caratteri peculiari, fondati su una prospettiva sovranazionale, che si confronta con ordinamenti per tradizione e per contenuti spesso assai diversi fra loro, con un quadro costituzionale europeo non perfettamente simmetrico, nella materia, rispetto a quello nazionale, con un diritto dell‟Unione in larga parte di elaborazione giurisprudenziale. Dunque, l‟innesto, sulla legislazione nazionale, di princìpi elaborati con riguardo al panorama comunitario appare frettoloso e fonte potenziale di tensioni. Ne è prova l‟operazione di riduzione della nozione di “colpa grave” a quella di “violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea”, secondo la quale la colpa può sussistere, per di più nella sua forma “grave”, anche in assenza di “negligenza inescusabile”, la quale, come si è visto, si trasforma in condizione necessaria per la rivalsa.
Ben sarebbe preferibile conservare l‟impianto attuale della legge Vassalli quanto alla normativa interna, limitando il recepimento della giurisprudenza europea alla sola violazione manifesta del diritto comunitario, prevedendo, solo in tal caso, il disallineamento fra responsabilità dello Stato e responsabilità del magistrato e richiedendo, per quest‟ultima, il requisito ulteriore della negligenza inescusabile.
Ancor più inquietante è la novità costituita dalla nuova ipotesi del “travisamento del fatto o delle prove”. Secondo l‟accezione comune, il concetto di travisamento evoca quello della falsificazione, dell‟alterazione grave, dello stravolgimento. In realtà, il travisamento è categoria processuale di elaborazione giurisprudenziale, ricavata in riferimento ai vizi della motivazione previsti dall‟art. 606 comma 1 lett. e) del codice di procedura penale e al giudizio di revocazione previsto dall‟art. 395 del codice di procedura civile. L‟introduzione del travisamento come ipotesi nuova e ulteriore di cui all‟art. 2 comma 3 della legge n.117, rischia dunque di provocare il trasferimento di una categoria giuridica dall‟ambito del processo a quello della responsabilità, con evidente confusione fra gli stessi ed ogni prevedibile effetto distorsivo e di possibile uso strumentale dell‟azione civile. Ancor più, il travisamento del fatto e delle prove coinvolge aspetti tipici dell‟attività valutativa, cioè proprio di quella attività che il comma 2 dovrebbe salvaguardare.
A tale riguardo, va anche considerata in termini fortemente critici la deroga introdotta dal disegno in esame in tale secondo comma, che fa salvi i casi di dolo e i commi 3 e 3 bis dello stesso articolo 2. Posto che la funzione giudiziaria ha contenuto fortemente e tipicamente valutativo, le attività di interpretazione e di valutazione non possono tollerare limitazioni che discendano da una contaminazione con profili di carattere soggettivo (dolo e colpa grave): infatti, ove si realizzino letture manifestamente abnormi del dato normativo o macroscopici ed evidenti stravolgimenti di quello fattuale, allora non ricorrerà più un‟attività definibile come interpretazione o valutazione. Inoltre, la circostanza che proprio nel comma 3 (in favore del quale opera la citata deroga) sia collocata la nuova ipotesi del travisamento spalanca prospettive allarmanti in ordine al rapporto che verrebbe a delinearsi fra la nozione di travisamento e la clausola di salvaguardia, con rischi di indebolimento di quest‟ultima e di travaso della nozione di travisamento in quelle di interpretazione e valutazione.
Occorre ricordare nuovamente quanto affermava il giudice delle leggi con la sentenza n. 18 del 1989, per cui la garanzia costituzionale dell‟indipendenza del magistrato è diretta a tutelare anzitutto “l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l’imparziale interpretazione delle norme di diritto. Tale attività non può dar luogo a responsabilità del giudice (art. 2, n. 2 l. n. 117 cit.) ed il legislatore ha ampliato la sfera d’irresponsabilità, fino al punto in cui l’esercizio della giurisdizione, in difformità da doveri fondamentali, non si traduca in violazione inescusabile della legge o in ignoranza inescusabile dei fatti di causa, la cui esistenza non è controversa”. L‟eventualità che l‟azione civile possa operare sul giudice come stimolo verso scelte interpretative accomodanti e decisioni meno rischiose in relazione agli interessi in causa, con ricadute negative sull‟imparzialità, è, secondo la Corte, impedita in radice proprio dalla previsione dell’art. 2, comma secondo, della legge n. 117, che “esclude espressamente che possa dar luogo a responsabilità l’attività d’interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove.” Tali parole rendono chiara, oltre ogni dubbio, la centralità che, ai fini della tutela dell‟indipendenza e dell‟imparzialità della giurisdizione, assume la salvaguardia della valutazione del fatto e delle prove, alla pari dell‟interpretazione del diritto.
A tale riguardo va sottolineato come l‟attività interpretativa costituisca il cuore stesso della giurisdizione, nel rifiuto della “concezione che pretende di ridurre l’interpretazione ad una attività puramente formalistica indifferente al contenuto e all’incidenza concreta della norma nella vita del paese”. In tal senso conclude la mozione finale approvata all‟esito del XII Congresso ANM di Gardone, tenutosi nel settembre 1965, nella quale si sottolinea altresì che “il giudice, all’opposto, deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione”. Tali affermazioni appaiono tanto più vere oggi, alla luce della molteplicità dei livelli costituzionali e di un‟accresciuta complessità della legislazione. Pertanto, deve esprimersi forte contrarietà a quelle proposte (peraltro non accolte nel disegno in esame), che vorrebbero irrigidire i limiti dell‟interpretazione, con l‟effetto, piuttosto che di assicurare la certezza del diritto, di promuovere il conformismo interpretativo.
In conclusione, la legittimità della nuova ipotesi di travisamento potrebbe ammettersi solo ove essa fosse affidata a un‟interpretazione di tipo restrittivo e costituzionalmente orientato, che ne proponesse una lettura in termini sostanzialmente non molto diversi dalla “affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento” o dalla “negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”, ipotesi già previste dal vigente art. 3 comma 2 lettere b) e c) della legge e lasciate intatte dal disegno in esame. Ogni diversa lettura, che pretendesse di cogliere il “travisamento” mediante un procedimento argomentativo o una qualche indagine men che superficiale condotta sul provvedimento giudiziario, dovrebbe reputarsi incostituzionale. Dunque, meglio sarebbe cassare del tutto il richiamo al “travisamento” o, quanto meno, chiarire espressamente che l‟unico “travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile è quello macroscopico, evidente, che non richiede alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.
5.3 L’abolizione del filtro previsto dal vigente art. 5 della legge n. 117/1988
Il disegno di legge prevede l‟abolizione del filtro di ammissibilità della domanda, la quale, in conseguenza, determina l‟instaurarsi del giudizio, in assenza di qualsiasi vaglio preventivo o condizione di proponibilità e senza che tale abolizione sia compensata da meccanismi sanzionatori diretti a disincentivare azioni di responsabilità strumentali, ritorsive o intimidatorie, diversi dallo strumento ordinariamente previsto per la lite temeraria.Al precedente paragrafo 1 si è già evidenziato come la Consulta, con le sentenze n. 18 del 1989 e n. 468 del 1990, abbia affermato la rilevanza costituzionale di un meccanismo diretto a filtrare la domanda giudiziale, ” perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale” (sent. n. 468/1990). Può dunque seriamente dubitarsi della conformità alla Costituzione dell‟eliminazione integrale di un tale controllo, il quale “garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni “manifestamente infondate”, che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione.” (sent. n. 18/1989).
Oltre a questi profili di legittimità, l‟abolizione integrale del filtro si presta, sotto altro aspetto, a seri rilievi di ragionevolezza.Anzitutto, tale scelta, come si osservava, nasce dall‟opinione diffusa che di tale filtro si sia abusato, così bloccando sul nascere la gran parte delle azioni di responsabilità. Tale pregiudizio non soltanto è smentito dall‟esame della casistica giurisprudenziale (come già ampiamente dimostrato al paragrafo 3) ma appare anche contrario al buon senso logico: non si comprende, infatti, perché mai dovrebbero trovare accoglimento, all‟esito di una cognizione piena, domande oggi ritenute prive dei requisiti minimi di ammissibilità. L‟abolizione del filtro spalancherà le porte del giudizio, invece, non soltanto alle domande manifestamente infondate ma perfino a quelle sfornite dei requisiti formali minimi (termine di decadenza, esaurimento dei rimedi processuali, legittimazione passiva, ecc.).
Si aggiunga che tale abolizione va anche in palese controtendenza rispetto alla scelta legislativa di diffondere e ampliare sempre più le soluzioni deflative che mirano a prevenire l‟inutile proliferazione delle liti (si pensi al recente DL n. 132/2014) e che si aggiungono ai casi particolari, già previsti dalla legge, di delibazione preliminare dell‟ammissibilità della domanda. Quella scelta appare tanto meno comprensibile, in una materia in cui il pericolo di azioni pretestuose è elevato, posto che la funzione giudiziaria opera in genere su situazioni litigiose, in cui la parte soccombente finisce non di rado col trasferire sul magistrato quella litigiosità. Né va trascurato il fatto che il condizionamento sull‟imparzialità della giurisdizione può essere prodotto dall‟azione in se stessa, ancorché indiretta e infondata (ma che, comunque, già porrebbe il magistrato di fronte alla scelta se intervenire o meno nel giudizio), piuttosto che dal suo esito, anche a causa degli effetti processuali di incompatibilità che potrebbe generare; un‟azione che diverrebbe strumento di forte pressione nelle mani della parte più dotata di risorse e più disposta a concepire i tribunali come arene di uno scontro all‟ultimo sangue, piuttosto che come luogo di giustizia e di composizione delle liti nel processo e col processo. Né potrà mai alcuna assicurazione professionale restituire al magistrato la serenità necessaria per essere realmente libero e indipendente.L‟eliminazione del filtro di ammissibilità della domanda risulta ancora più inopportuna alla luce dell‟art. 4 commi 2 e 3 della legge. Tale disposizione, infatti, consente che l‟azione sia esercitata non solo all‟esito del giudicato ma anche avverso provvedimenti cautelari e sommari, quando non ne sia più possibile la modifica o la revoca, ed anche quando siano decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno, se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato: dunque nel corso del procedimento medesimo, con ogni prevedibile, conseguente effetto processuale, in termini di incompatibilità e di turbamento della serenità del giudizio.In conclusione, sarebbe conforme ai princìpi costituzionali e alle esigenze di speditezza mantenere lo strumento del filtro di ammissibilità, quanto meno per i casi di carenza dei requisiti formali della domanda e delle situazioni di più vistosa infondatezza, rimettendo ogni altra valutazione alla fase di cognizione piena.
5.4 Il giudizio di rivalsa e i suoi limiti
Il disegno di legge amplia i termini del giudizio di rivalsa (da un anno a due) e ne esplicita il carattere obbligatorio. Opportunamente, per le sole condotte colpose, viene mantenuto il tetto massimo alla rivalsa, posto che la sua eliminazione, aprendo le porte a pregiudizi patrimoniali personali anche ingenti – a fronte della complessità delle questioni trattate e dell‟entità rilevante dei carichi di lavoro gravanti sui magistrati – avrebbe costituito una fonte di forte condizionamento e turbamento personale. Il tetto viene però elevato da un terzo alla metà di una annualità dello stipendio e le trattenute portate dalla misura ordinaria massima di un quinto a quella di un terzo dello stipendio netto. Si segnalano tali interventi, come sintomatici di una impostazione riformatrice ispirata a una generale severità.
6. Conclusioni
La disciplina della responsabilità civile dei magistrati non può che fondarsi su un equilibrio fra la necessità di garantire ristoro ai soggetti lesi dall‟attività gravemente negligente dei magistrati e la necessità di preservare l‟esercizio dell‟attività giurisdizionale da ogni indebito condizionamento esterno. La previsione di un meccanismo risarcitorio per i danni cagionati dal magistrato nell‟esercizio delle funzioni che fosse configurabile in termini di libera azionabilità da parte di ogni cittadino non soddisfatto dell‟esito processuale, comporterebbe una sicura vulnerabilità dell‟intero sistema giudiziario, che verrebbe ad essere inutilmente appesantito da controversie risarcitorie rivelatesi, nella maggior parte dei casi, strumentali e pretestuose, tali da minare la terzietà, l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati e, quindi, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.Ogni disegno di riforma dovrebbe dunque sottrarsi al fascino di slogan suggestivi quanto fuorvianti quali “chi sbaglia paga” o “lo vuole l‟Europa”, che forse producono effetto sull’opinione pubblica ma, in realtà, nascondono le gravi distorsioni che discendono – come già osservato al paragrafo 2 – da un impiego improprio e atipico dell‟azione di responsabilità civile e fanno dimenticare che la normativa in materia, con i limiti che essa prevede, è posta a protezione di valori fondamentali dei cittadini e non a tutela dei magistrati. Il punto di equilibrio tra le diverse esigenze è stato trovato, in esecuzione dell’esito del referendum popolare del 1987, nella legge 18 aprile 1988 n. 117 («Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»), la quale non ritaglia, per i magistrati, una posizione di privilegio ma adatta alle specificità della funzione giudiziaria regole (la limitazione della responsabilità ai casi di dolo e di colpa grave), che valgono per le altre categorie di dipendenti pubblici, ad esse aggiungendo il divieto di azione diretta, a tutela dei princìpi di indipendenza e imparzialità della giurisdizione, in un sistema complessivo che la Consulta ha giudicato coerente con i princìpi della Carta costituzionale.Ogni intervento di riforma, dunque, non può sottrarsi al rispetto di quei princìpi. In tal senso, il disegno di legge in esame non si sottrae a forti critiche, come sopra diffusamente illustrato, con riguardo, anzitutto, alla nuova ipotesi del travisamento del fatto e delle prove e all‟eliminazione di ogni filtro di ammissibilità della domanda, neanche temperata da soluzioni alternative, idonee a scoraggiare iniziative pretestuose e strumentali.
1. Dati generali del magistrato.
Cognome e nome: ___________ _________;Luogo e data di nascita: ________, _________;Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario): D.M. ____ _____ _______;Periodo in valutazione: dal _______ (fine quadriennio precedente) al _______ (fine quadriennio in valutazione);Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione2:____________________;Ufficio e settore di appartenenza: _____________________.
2. Dati sulle precedenti valutazioni o progressioni in carriera.
2.1. Ricostruzione della carriera.– decreto ministeriale di nomina in data ______________;- nomina a magistrato di tribunale (o prima valutazione di professionalità):decorrenza dal _______ (delibera del CSM del _____________);- seconda valutazione di professionalità: decorrenza dal ____________ (deliberaCSM del ________);- ecc.
2.2. Dati delle precedenti valutazioni di professionalità.– parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di __________ del___________ – nomina a magistrato di tribunale (o riconoscimento della primavalutazione di professionalità);- parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di _________ del_______________ seconda valutazione di professionalità;- ultimo parere del Consiglio Giudiziario: in data _________ per la _______valutazione di professionalità (o per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di_____________________);
3.Sintesi dei pareri resi in precedenza dai competenti Consigli giudiziari.
_______________
4. Valutazione in ordine al parametro della “capacità”.
4.1. Titoli di studio ed esperienze post-universitarie.
_________________________
4.2. Attività giudiziaria svolta nel quadriennio.
___________________
4.3. Tecniche di indagine. Modalità e loro particolarità.
_____________________
4.4. Attività organizzativa e gestionale.
________________________
4.5. Provvedimenti giurisdizionali pubblicati su riviste giuridiche o su banche dati.
__________________________
4.6. Complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numerodelle parti e delle questioni giuridiche affrontate.
__________________
4.7. Rapporto tra provvedimenti emessi e successivi gradi di giudizio.
_____________________
4.8. Modalità di gestione dell’udienza.
_____________________
4.9 Contributi forniti in camera di consiglio.
______________________
4.10. Organizzazione del lavoro.
___________________________
4.11. Conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti ed all’efficace gestione dell’attività giudiziaria.
___________________
4.12. Aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale e sue modalità.
_____________________
4.13. Pubblicazioni scientifiche.
______________________________
4.14. Attività scientifiche e culturali, incarichi di docenza, collaborazione con istituti universitari, relazioni su tematiche giuridiche in incontri di studio non organizzati dal C.S.M. o dalla Scuola Superiore della Magistratura.
____________________
4.15. Partecipazione all’attività di formazione del CSM o della Scuola Superiore della magistratura in sede centrale o decentrata come relatore, esperto formatore o coordinatore di gruppi di lavoro.
4.15. Altre attività organizzative svolte su incarico del CSM, della Scuola Superiore della Magistratura, del Capo dell’Ufficio, del Presidente di Sezione o del Procuratore aggiunto.
4.16. Partecipazione a commissioni esami avvocato, commissioni esami mot, tavoli di studio, osservatori, comitati pari opportunità, commissione flussi, ecc.
_________________________
4.17. Conoscenza delle lingue straniere.
____________________
4.18. Conoscenza dei sistemi giuridici di altri Paesi.
___________________
5. LABORIOSITA’.
5.1. Produttività. Riduzione del carico di lavoro. Tempi di definizione dei procedimenti.
_____________________
5.2 Collaborazione prestata per il buon andamento dell’ufficio.
_________________
6. DILIGENZA
6.1. Numero di udienze tenute.
_______________________
6.2. Rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti.
_____________________________________
6.3 Rispetto degli impegni prefissati.
______________________
6.4. Partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza.
_________________________
7. IMPEGNO
7.1 Disponibilità ad applicazioni, supplenze e coassegnazioni.
_________________________
7.2 Partecipazione ad eventuali iniziative per lo smaltimento dell’arretrato o per la migliore gestione dell’Ufficio. Attività di collaborazione con il Capo dell’Ufficio o con il Presidente di Sezione o con il Procuratore Aggiunto.
______________________
7.3. Attività svolta quale componente del Consiglio giudiziario.
___________________________
7.4. Frequenza degli incontri di studio organizzati dal C.S.M. e dalla Scuola Superiore della Magistratura in sede centrale e in sede decentrata.
___________________________
7.5. Attività di presidente o di componente di uffici elettorali.
______________________
DATA FIRMA
di Roberto Notaro
Il tema dell’usura nei contratti bancari e finanziari ha, da sempre, un ruolo centrale nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale, dibattito che ancora oggi è molto vivo, nonostante siano passati oltre vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.
La complessità dell’istituto “usura” è tale da aver indotto gli interpreti a scontrarsi sulla natura e sulla funzione (prevalentemente pubblicistica o privatistica) dell’usura, sull’ambito applicativo dell’istituto, sulle modalità di accertamento, sulle sue conseguenze. Tralasciando l’analisi di tutti questi aspetti, che intenderei analizzare in un successivo intervento, vorrei in questa sede fare alcune brevi riflessioni sull’incidenza che ha l’usura nello svolgimento del rapporto negoziale e, dunque, sullo spinoso argomento dell’usura sopravvenuta.
Come è noto lo scorso anno le SSUU sono state chiamate ad intervenire in materia, allo scopo di dirimere il contrasto interpretativo consolidatosi nelle sezioni semplici. Il tema è quello della rilevanza e delle conseguenze del superamento dei tassi soglia avvenuto nel corso del rapporto negoziale.
Va precisato che la questione della configurabilità di una “usurasopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento aicontratti stipulati prima dell’entrata in vigore della leggen. 108 del 1996, ma anche conriferimento ai contratti successivi i cui tassi, originariamente inferiori alla soglia dell’usura, l’abbiano superata nel corso del rapporto per effetto dellacaduta dei tassi medi di mercato.
In ordine al primo aspetto c’è da dire che la giurisprudenza di legittimità sin da subito affermò l’applicabilità della legge 108/96 airapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, pur precisando che l’illegittimità dei tassi usurari riguardava solo la parte del rapporto successiva all’entrata in vigore della nuova norma (cfr.Cass. Sez. III 2 febbraio2000, n. 1126;Cass. Sez.I 22 ottobre 2000, n. 5286;Cass. Sez. I 17 novembre 2000,n. 14899).
Pochi anni dopo il legislatore intervenne con una norma d’interpretazione autentica (art. 1, comma 1 D.L. n. 394 del 2000), precisando che “Aifini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c.,comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano illimite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sonopromessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Tuttavia, la norma interpretativa non sopì i contrasti interpretativi in quanto nella giurisprudenza delle sezionisemplici si consolidò un contrasto tra due orientamenti opposti.
Unprimo orientamento (cfr. Cass. Sez. III 26 giugno 2001,n. 8742; Cass. Sez. I 24 settembre 2002, n. 13868; Cass.Sez. III 13 dicembre 2002, n. 17813; Cass. Sez. III 25 marzo2003, n. 4380; Cass. Sez. III 8 marzo 2005, n. 5004; Cass.Sez. I 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. Sez. III 17 dicembre2009, n. 26499; Cass. Sez. I 27 settembre 2013, n. 22204;Cass. Sez. I 19 gennaio 2016, n. 801) affermava che nel nostro ordinamento non fosse configurabilel’usura sopravvenuta tenuto conto che la norma d’interpretazione autentica aveva attribuito rilevanza esclusiva al momento dellapattuizione e non al momento del pagamentodegli interessi.
Secondo un orientamento intermedio (seguito da Cass. Sez. I 25 febbraio 2005, n. 4092; Cass. Sez. I 25febbraio 2005, n. 4093; Cass. Sez. III 14 marzo 2013,n. 6550; Cass. Sez. III 31 gennaio 2006, n. 2149 e Cass.Sez. III 22 agosto 2007, n. 17854)l’usura sopravvenuta sarebbe stata rilevante, ma il superamento in corso di rapporto del tasso soglia non avrebbe determinato la nullitàdella clausola, bensì l’inefficacia exnunc, non rilevabile d’ufficio.
Infine, l’ultimo orientamento (espresso da Cass. Sez. I 11 gennaio 2013, n. 602 e n. 603) affermava che nei casi di superamento sopravvenuto della soglia del tasso usurario, avrebbe operato la sostituzione automatica(ai sensi degli artt.1319 e 1419, comma 2, c.c.) del tasso soglia altasso convenzionale;
Con la sentenza n. 24675 del 19/10/2017 le Sezioni Unite hanno composto il contrasto scegliendo la prima impostazione, affermando che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il fondamento teorico dal quale muove la decisione consiste nell’unitarietà della nozione di usura e nella conseguente impossibilità di distinguere gli effetti penali da quelli civili.
Osserva la Corte, infatti, che il divieto di usura è contenuto solo nell’art. 644c.p., mentre le disposizioni della L. n. 108, non formulanotale divieto, ma si limitano a prevedere il meccanismo di determinazione del tassooltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari.Dunque, sarebbe impossibile qualificare un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644c.p. e della sua norma d’interpretazioneautentica che considera rilevante la sola pattuizione, indipendentemente da momento del pagamento.
In estrema sintesi può dirsi che in tanto è configurabile un illecito civile (sanzionabile con la gratuità del contratto ex art. 1815 co. II c.c.), inquanto sia configurabile la violazione dell’art. 644 c.p.,come interpretato dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 394 del2000.
Nel tentativo di chiudere definitivamente la porta alla configurabilità dell’usura sopravvenuta, le S.U. dedicano ampio spazio alla confutazione di quella tesi sostenuta da una parte della dottrina che affermava l’illegittimità della pretesa di pagamento di interessi divenuti usurari successivamente alla conclusione del contratto,in base al principio di buona fede oggettiva nell’esecuzionedei contratti, di cui all’art. 1375 c.c.
Tale tesi richiamava la giurisprudenza secondo cui il principio di correttezza ebuona fede in senso oggettivo impone un dovere disolidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., per il quale ciascunadelle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo dapreservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenzadi specifici obblighi contrattuali o da quantostabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. III 30 luglio2004, n. 14605;Cass. Sez. I 6 agosto 2008, n. 21250; Cass.Sez. U. 25 novembre 2008, n. 28056; Cass. Sez. I 22gennaio 2009, n. 1618; Cass. Sez. III 10 novembre 2010,n. 22819).
Sul punto le SSUU chiariscono che va escluso chesia da qualificare scorretta la pretesa di pagamento interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, in quanto la richiesta di adempimento del creditore rappresenta, in tal caso, l’eserciziodi un diritto validamente riconosciutodal contratto.
Pertanto, per aversi violazione del canone di buona fede sarebbe necessario che quel diritto sia stato esercitato dal creditore con modalità particolari tali da poter essere considerate scorrette. La pronuncia, dunque, su tale aspetto lascia aperto un piccolo varco per consentire al debitore di rifiutare il pagamento di interessi usurari sopravvenuti. Tuttavia, la Corte non precisa le caratteristiche che tale “comportamento anomalo” dovrebbe avere per far ritenere scorretta la richiesta di pagamento degli interessi.
Certamente potrebbe integrare una simile ipotesi il caso tipico dell’abuso del diritto, ossia la richiesta di pagamento di interessi leciti fatta dal creditore al solo scopo di ottenere un vantaggio indiretto illecito. Si tratta, con evidenza, di un’ipotesi nella pratica residuale e (soprattutto di difficile dimostrazione).
Va però osservato che, anche in tale ultima ipotesi,non si sarebbe in presenza di interessi illeciti perché usurari, bensì solo di interessi indebiti perché in contrasto con il canone di buona fede. Anche da questo punto di vista, dunque, va esclusa la configurabilità dell’usura sopravvenuta.
A questo punto va precisato che il controllo di liceità del contratto va comunque eseguito in relazione ad ogni nuova pattuizione negoziale. Ciò vuol dire che gli interessi devono rispettare le soglie di legge non solo al momento della conclusione del contratto, ma anche tutte le volte in cui le parti abbiano consensualmente modificato le condizioni negoziali o la banca si sia avvalsa dello iusvariandi ex art. 118 TUB.
Un’ultima considerazione va fatta in ordine all’ambito di operatività della sentenza.
Il principio di diritto espresso dalla pronuncia in esame riguarda, infatti, specificamente gli interessi nel contratto di mutuo. Ciò ha spinto la maggior parte dei commentatori a ritenere il principio non applicabile in generale a tutti i contratti bancari. Tale impostazione si basa su un presupposto teorico corretto, dal quale però si trae una conseguenza giuridica parzialmente errata.
Dal punto di vista teorico il contratto di mutuo rientra nella categoria dei finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (come il credito personale, il creditofinalizzato, il leasing, i prestiti contro cessione del quinto e della pensione), contratti caratterizzati dall’erogazione in un’unica soluzione del capitale e dall’obbligo di restituzione entro un periodo di ammortamento predefinito. Per tale categoria di negozi da sempre la Banca d’Italia nelle sue Istruzioni indica che la verifica sul rispetto delle soglie va compiuta solo al momentodella stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita.
Viceversa, nei finanziamenti a utilizzo flessibile(aperture di credito in conto corrente, anticipi sucrediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving) non vi è alcuna erogazione immediata di credito né un obbligo restitutorio temporalmente predeterminato, in quanto una parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra una certa somma di danaro che potrà essere utilizzata dall’altra in un’unica o più soluzioni, senza alcun obbligo restitutorio in un tempo predefinito. Per tali contratti la Banca d’Italia ha datoindicazione agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie usurarie non solo per i contratti nuovi, ma anche per quelli in corso (cfr. Istruzioni della Banca d’Italia del 3.7.2013).
Partendo da tale differenza strutturale parte della dottrina, seguita anche da alcune pronunce di merito, ha ritenuto che l’usura sopravvenuta sarebbe irrilevante solo per i finanziamenti con piano di ammortamento predefinito, mentre per quelli ad utilizzo flessibile il controllo di liceità andrebbe eseguito anche nel corso del rapporto. Questa affermazione si fonda, in realtà, su un falso presupposto, ossia sulla supposta indeterminabilità degli interessi al momento della pattuizione nei finanziamenti ad uso flessibile.
Ciò, tuttavia, non sempre è vero, anzi nella maggior parte dei casi è falso. Nei contratti in esame, infatti, spesso la misura del tasso di interesseviene determinata sin dalla stipula del contratto, solo che la determinazione concreta della somma da restituire è incerta, in quanto dipende essenzialmente dalla quantità delle somme prelevate e dal tempo di effettivo utilizzo. In tali ipotesi il tasso di interesse può dirsi convenuto ab origine, con la conseguenza che l’usurarietà va valutata solo al momento della pattuizione, mentre restano irrilevanti superamenti successivi delle soglie di legge.
Viceversa, l’usurarietà sopravvenuta può dirsi rilevante nei casi in cui nel contratto non sia indicata la misura del tasso di interesse, determinazione rimandata al momento di effettivo utilizzo del fido. A ben vedere, però, non dovrebbe parlarsi di usura sopravvenuta, ma originaria in quanto l’accordo sul tasso di interesse può dirsi raggiunto solo quando le parti hanno individuato tutti i criteri per la determinazione concreta del saggio.
Dunque, è scorretto affermare sic et simpliciter che in tutti i contratti ad utilizzo flessibile resta rilevante il controllo di usurarietà sopravvenuta, dovendosi valutare di volta in volta quale sia la caratteristica concreta dell’assetto negoziale voluto dalle parti.
In conclusione, è possibile affermare con relativa certezza che in tutti i contratti bancari e finanziari il controllo di usurarietà del contratto può essere eseguito nel corso del rapporto solo in presenza di modifica (bilaterale o unilaterale) delle condizioni negoziali.
di Anna Pazienza
Con l’avvento della tecnologia anche il processo penale sta cambiando.
Punto di partenza è senz’altro l’informatizzazione del back office della cancelleria, cioè l’informatizzazione dei registri ad uso interno dell’ufficio. Seppure con difficoltà, stiamo ormai abbandonando i registri cartacei, e l’informatica sta diventando parte integrante degli archivi di cancelleria.
Inizialmente con il RE.GE., registro all’interno del quale sono state inserite le informazioni contenute originariamente nei registri generali cartacei. Il RE.GE. infatti nacque come trasposizione su formato digitale, del registro cartaceo, e fu conformato in base alla struttura di quest’ultimo. Inserendo informazioni fortemente strutturate, considerata anche la tipicità e l’obbligatorietà delle diverse voci presenti nei registri tradizionali, è stato relativamente agevole far confluire tali informazioni nei vari campi del data base di tale registro.
Un successivo passo avanti, nell’agosto del 2015, è stata la sostituzione del RE.GE. con il SICP (Sistema Informativo Della Cognizione Penale).
Si tratta di un registro molto più complesso, formato da vari moduli che corrispondono ad altrettante funzioni: RE.GE. WEB
(che è il registro propriamente detto); SIRIS (con funzioni per l’inserimento dei dati o la loro correzione); CONSOLLE (un applicativo creato per gestire e controllare il ruolo di ogni singolo magistrato, assimilabile ad una sorta di “agenda/scadenziario- magistrato”, con la possibilità di estrarre statistiche, stampare il ruolo di udienza, verificare le scadenze dei termini per il deposito degli atti o delle misure cautelari); GIADA (applicativo per la gestione delle udienze di prima comparizione monocratiche e collegiali); la BANCA DATI MISURE CAUTELARI (art. 97 disp.att. c.p.p.) ancora non pienamente attuata per il mancato inserimento uniforme a livello locale e nazionale dei dati relativi alle misure cautelari; il PORTALE WEB trascrizioni (anch’esso ancora non attuato); il MODULO AGI (per l’assistenza giudiziaria internazionale) e ATTI & DOCUMENTI 2.0 (un modulo del SICP che richiama le funzioni del vecchio REGEWORD, e che consentirà di redigere atti in maniera dinamica attingendo i dati strutturati del fascicolo processuale, tra quelli presenti nel database distrettuale del sistema SICP).
Ma qual è il vero passo avanti tecnologico per noi gestori del processo penale?
L’adozione del SICP ha cambiato anche il nostro modo di lavorare?
Attualmente noi magistrati abbiamo la possibilità di utilizzare dati strutturati, già inseriti al SICP, per la redazione dei provvedimenti: ad esempio la richiesta di rinvio a giudizio potrà essere utilizzata dal GIP per la redazione del decreto che dispone il giudizio, ed il giudice del dibattimento si potrà avvalere del DDG al momento della redazione della sentenza.
Ma l’adozione del registro informatico non ha comportato la contemporanea informatizzazione anche del front office in quanto il SICP non contiene, almeno fino ad oggi, i documenti acquisiti nel corso delle varie fasi del procedimento, bensì solo le informazioni relative agli eventi del procedimento. Attraverso il SICP sono reso edotto circa l’esistenza di un procedimento e lo stato del medesimo: ma non posso leggere a video gli atti del processo.
Prossimo obiettivo sarà dunque, come per il processo civile, la dematerializzazione del fascicolo penale cartaceo, attraverso un flusso di lavoro automatizzato che consenta di acquisire gli atti processuali con la scansione e l’inserimento di essi all’interno di un fascicolo informatico, che possa essere consultabile dal magistrato e dai difensori, utilizzabile per il rilascio di copie, oltre che per effettuare le notifiche (a partire da dicembre 2014 a mezzo della PEC su piattaforma telematica anche per il processo penale).
Ed infatti notevoli sono ancora le differenze tecnologiche tra processo penale e processo civile.
Nel processo civile (PCT) gli atti sono documenti informatici nativi digitali, firmati digitalmente a seguito di specifica previsione normativa. È comunque possibile inserire nel fascicolo anche copie informatiche per immagine di documenti analogici (esempio gli allegati ad una memoria difensiva). I documenti vengono depositati e smistati informaticamente, inviandoli anche da fuori, dall’esterno della rete giustizia.
Il Giudice non ha più bisogno di depositare il proprio provvedimento in cancelleria, ma con la spedizione informatica del provvedimento sottoscritto con la firma digitale, il suo lavoro è acquisito agli atti a tutti gli effetti di legge.
Nel processo penale invece la legge ancora non prevede né documenti nativi digitali né la possibilità per il giudice di firmare elettronicamente i propri provvedimenti e formare un fascicolo digitale. In sostanza nel processo penale la regola è ancora costituita dal fascicolo cartaceo e, con esclusione delle notifiche a mezzo PEC, nessuna innovazione tecnologica è ammessa in alternativa al fascicolo tradizionale.
Dunque l’unico elemento di novità è costituito dall’art. 16 del D.L. 185/09, che ha imposto agli avvocati e agli altri professionisti iscritti agli albi, di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le notificazioni e le comunicazioni per via telematica, senza che, tuttavia, essi non possano rispondere alla PEC per via telematica.
Quanto alla lettura ed inserimento di atti e documenti, l’applicativo TIAP adottato per tale scopo, appare allo stato decisamente limitato: detto applicativo consente di inserire la copia per immagine di documenti cartacei -che non sostituiscono i documenti originali cartacei- formando così un fascicolo digitale, ma viene usato assai raramente. Solamente da alcuni anni le cancellerie – e non tutte- dei giudici dibattimentali, passano allo scanner le sentenze di primo grado inserendole al TIAP.
Il Tribunale di Roma tuttavia ha cercato di ampliare l’uso della tecnologia.
Innanzi tutto è stato stipulato un protocollo organizzativo con i rappresentanti degli organismi forensi, per regolamentare il deposito a mezzo della PEC di alcune tipologie di atti (ad esempio istanze di permesso, istanze di rinvio, istanze di liquidazione e non invece liste testi, richieste di revoca misure, appelli) e, per converso, consentire il deposito degli atti in cancelleria in tutti questi casi in cui la notifica a mezzo PEC non dovesse andare a buon fine (ad esempio in caso di mancata istituzione dell’indirizzo PEC da parte del professionista e di mancata consegna per cause imputabili al destinatario per casella piena, mancato funzionamento del sistema informatico del destinatario per cause a lui imputabili etc.), con avviso alle parti.
Inoltre a livello sperimentale (da parte solo di alcuni collegi giudicanti) è stata introdotta la gestione c.d. a doppio binario del fascicolo processuale dibattimentale penale, cartaceo e digitale.
L’idea di affiancare al fascicolo cartaceo quello digitale, è sorta quando ci si è dovuti misurare con la gestione di processi imponenti, per numero di parti processuali coinvolte e quantità di documenti da consultare.
Il processo Bancarotta Cirio per primo, ma soprattutto i successivi processi che hanno riguardato la Compagnia Aerea Alitalia (bancarotta e aggiotaggio Alitalia), sono stati quelli in cui si è fatta più cogente la necessità di gestire in maniera funzionale migliaia di “carte”: basti pensare che nei procedimenti Alitalia, oltre alle parti processuali penali, occorreva gestire oltre 1000 parti civili, ciascuna portatrice di documentazione a sostegno della pretesa risarcitoria. Ancora ricordo la presenza in aula di decine di difensori, ciascuno con vari “facchini” al seguito per il deposito di scatoloni e scatoloni contenenti la documentazione di interesse! Correva l’anno 2011.
Dunque la prima esigenza che dette spunto alla informatizzazione e digitalizzazione degli atti, fu proprio quella di riordinare, catalogare e conservare la documentazione prodotta dalle parti.
Nel momento in cui si operò la scelta di acquisire, anche in formato digitale, la documentazione (che quindi le parti avrebbero dovuto produrre sia in formato cartaceo che in formato digitale su CD-DVD), fu evidente che sarebbe stato possibile perseguire obiettivi a vantaggio sia delle parti processuali (dell’utenza) sia a vantaggio della cancelleria e dei magistrati.
-PER LE PARTI PROCESSUALI la creazione del fascicolo digitale ha comportato: velocità nel rilascio delle copie, con la possibilità di consultare a video tutto il fascicolo senza fretta, seduti presso l’Ufficio Copie, in una delle postazioni allo scopo predisposte (attualmente sono una decina), con risparmio di spesa e di tempo (e di peso): il fascicolo si trova immediatamente, basta fare la ricerca con il numero, e la difesa può sempre scegliere cosa duplicare a pagamento, dopo aver visionato integralmente il fascicolo (e senza più la necessità, per la fretta, di dover fare la copia di tutto) ed ottenere copia digitale di quanto richiesto;
-PER LA CANCELLERIA: la creazione del fascicolo digitale ha comportato la diminuzione della presenza negli uffici dei difensori che chiedono di visionare i fascicoli; l’eliminazione della c.d. transumanza dei fascicoli che, tra una udienza e l’altra, vengono più volte inviati all’ufficio copie per le duplicazioni; la tenuta ordinata dei fascicoli con catalogazione e formazione di indici già in vista dell’appello; il controllo dei fascicoli a video e maggiore sicurezza nella custodia della documentazione.
-PER I GIUDICI: la creazione del fascicolo digitale ha comportato la possibilità di racchiudere tutti gli atti processuali in una pennetta e poterli portare a casa per lo studio (senza faticosi carichi e scarichi), e l’utilizzo dell’applicativo TIAP -solo da rete giustizia- per la consultazione del fascicolo, anche utilizzando i comandi TIAP che analizzano l’interno dei documenti, e consentono di trovare con maggiore rapidità ciò che serve, compresa la funzione COPIA/INCOLLA per la redazione dei provvedimenti.
Dopo i procedimenti Alitalia, sempre su iniziativa del singolo collegio giudicante, la sperimentazione sta proseguendo per processi collegiali di più ridotte dimensioni (soprattutto quelli per reati economici, tributari, finanziari e contro la pubblica amministrazione, procedimenti tutti caratterizzati da una grossa mole di documentazione cartacea e per i quali la prova principe è, per l’appunto, documentale).
Anche il processo tenutosi nell’aula bunker di Rebibbia, c.d. di Mafia Capitale, ha beneficiato della duplicazione su formato digitale degli atti del procedimento, per consentire alle parti di avere in tempi brevissimi la duplicazione degli atti processuali ed evitare di spostare fisicamente dalla cancelleria, per farne copia, decine di faldoni .
Alla sperimentazione sul fascicolo digitale, è stata affiancata la formazione digitale del verbale d’udienza da parte del cancelliere.
Si tratta di un esperimento che riguarda una sola sezione penale ed è limitata ai processi collegiali. Dopo aver dotato l’aula di udienza di computer e stampante, il cancelliere di udienza ha cominciato a compilare il verbale direttamente al computer, stampandolo a fine udienza e portandolo al Presidente per la sottoscrizione (poiché, come detto, nel processo penale ancora non è prevista la possibilità di sottoscrivere i provvedimenti in via digitale).
A breve ci auguriamo di poter estendere tale prassi a tutte le sezioni dibattimentali.
Si rammenti però, che lo sforzo di gestire, anche telematicamente, un processo penale, non può prescindere per un verso da un ruolo di direzione impresso dal magistrato-che così come gestisce e organizza il fascicolo cartaceo, dovrà occuparsi di quello digitale-e per altro verso da un salto qualitativo da fare tutti insieme, personale amministrativo, magistrati e Foro, in quanto si dovrà imparare a gestire le nuove tecnologie tradotte in forma di “documento”, impedendo che l’atto processuale digitale si deteriori e/o venga manipolato, in linea con le disposizioni in tema di normativa processuale in materia di prove e di indagini.
Sappiamo infatti quali sono state le modifiche apportate dalla Legge 18 febbraio 2008 n.48 (ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001) in tema di prova. Ad esempio in tema di ispezioni, all’art. 274 II comma CPP sono state aggiunte le parole:” anche in relazione a sistemi informatici, telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l’alterazione”; e così via, con le modifiche introdotte attraverso il comma I bis dell’articolo 247, all’articolo 254 comma I CPP, la creazione dell’articolo 254 bis CPP intitolato “sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni”, le modifiche agli articoli 256,259,260, 352-354 CPP.
In attesa che il legislatore consenta anche al processo penale quel salto di qualità tecnologico già in atto per il processo civile, sarà compito del giudice penale sfruttare la tecnologia per le proprie necessità e quelle dell’utenza, salvaguardando il documento digitale sia nella fase della acquisizione che nella fase di analisi del documento stesso, predisponendo adeguate misure affinché esso non venga manipolato e non si deteriori.
Attraverso infatti l’utilizzo del sistema TIAP negli altri gradi del giudizio, sarà possibile poi fare beneficiare del patrimonio “digitale” i magistrati del secondo grado e la stessa Cassazione (quando il TIAP sarà esteso anche ai giudici di legittimità).
A questo proposito presso il Tribunale di Roma si è stabilito attraverso circolare del Presidente, che i documenti acquisiti su formato digitale vengano sempre allegati agli atti attraverso CD Rom non ritrascrivibile o cancellabile.
Un piccolo passo virtuoso verso l’uso di una tecnologia amica.
I. Premessa
L’esplicita, per quanto oscura, disciplina della relazione tra condominio e terzi creditori costituisce un aspetto di oggettiva novità nella Riforma della normativa in materia di condominio negli edifici, intrapresa con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, e poi già modificata con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Dico che si tratta di novità essenzialmente perché nei primi due commi dell’art. 63 disp. att. c.c. compare il riferimento a questo indistinto ceto dei creditori, che sovverte il dibattito sull’imputazione dei rapporti correlati alla gestione degli interessi comuni, in quanto la regolamentazione positiva contenuta begli originari artt. 1117 e ss. c.c. e 61 e ss. disp. att. c.c. si preoccupava in via esclusiva di normare diritti ed obblighi correnti soltanto tra i condomini, relegando i contatti tra il condominio ed i terzi all’area del residuale ius excludendi implicito nella complessa situazione soggettiva condominiale, di per sé dissolta nel più semplice diritto di proprietà individuale. E’ questo del legame tra condominio e creditori uno dei contenuti “nuovi” della Riforma del 2012: sta a noi ora comprendere se questo “nuovo” equivalga ad una “creazione”, così manifestandosi la novità assoluta alla quale preesisteva “il nulla”, o se invece esso si riduca in un “divenire”, e cioè in una semplice trasformazione o elaborazione di un dato già esistente, se non, addirittura, in una mera ripetizione o in un ingannevole ritorno.
Anche dall’esatta ricostruzione della categoria dei “creditori”, cui si rivolge l’art. 63, 1 e 2 comma, disp. att. c.c., discende, invero, la possibilità di superare la tradizionale configurazione della situazione di condominio edilizio come risolutiva di un problema di sola attribuzione di beni, sostanziata dalla connessione materiale e dalla relazione di accessorietà correnti tra le porzioni di proprietà esclusiva e lerescomuni. E’ indubbia la “realità” della “situazione soggettiva di condominio”, giacché essa si contrassegna proprio per tale nesso di accessorietà con la proprietà solitaria, nesso che giustifica l’appartenenza, individua l’oggetto del diritto, ne determina il contenuto e delinea i caratteri della partecipazione all’organizzazione del gruppo. Rimane tuttavia sempre da affrontare il problema di individuare chi sia il titolare di questo diritto di condominio, chi abbia, cioè, i poteri e le facoltà di compiere le azioni necessarie per conseguire dalle cose condominiali interessi giuridicamente vincolanti, e su chi incombano in via diretta e primaria i conseguenti obblighi assunti nei confronti dei terzi.
L’individuazione del profilo soggettivo della situazione di condominio è stata, com’è noto, di recente interessata da una significativa pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, proprio alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012. Mi riferisco, evidentemente, a Cass. sez. un. 18 settembre 2014, n. 19663, la quale, nel riconoscere al solo amministratore (e non anche ai singoli condomini che non siano stati parte in causa) la legittimazione ad agire per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo promosso dal condominio, ha affermato in motivazione che, se pure non è desumibile nella legge n. 220 del 2012 il riconoscimento della personalità giuridica in favore del condominio, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi (tratti dall’art. 1129, comma 12, n. 4, c.c., dall’art. 1135, n. 4, c.c., e, soprattutto, dall’art. 2659, comma 1, n. 1, c.c.) ‹‹che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma›› (al riguardo, non sia intesa come un passo indietro rispetto a questa linea evolutiva la successiva Cass., sez. 3, 7 novembre 2014, n. 23782, la cui massima ufficiale contiene un’affermazione di principio sull’insussistenza della distinta personalità del condominio, che appare estranea alla ratio decidendi della sentenza).
Quel che vuol già qui sostenersi, in sede di premessa, è che pure la definizione concettuale di questa nuova figura dei creditori, cui fanno rinvio i commi 1 e 2 dell’art. 63, disp. att. c.c., dovrebbe indurre gli interpreti ad abbandonare ogni remora nel ravvisare diritti ed obblighi riferibili al condominio in quante tale, e non invece sempre e comunque immediatamente imputabili – per l’intero o in proporzione alle rispettive quote – a ciascuno dei condomini. Il fenomeno del condominio di edifici non si esaurisce nella contitolarità delle parti comuni, in quanto regolato da un principio di organizzazione e di unificazione dell’insieme, che si regge su organi aventi competenze esclusive, tali da giustificare un proprio meccanismo di imputazione.
Nell’ambito del complesso delle dinamiche condominiali, vi sono certamente posizioni di natura reale, che vengono per esigenze di semplificazione unitariamente rappresentate dall’amministratore o gestite dall’assemblea “nell’interesse comune”, ma che non possono mai prevaricare il diritto individuale “pro quota” di ciascun condomino in ordine alle parti elencate dall’art. 1117 c.c. ; questa indispensabile coesistenza tra gestione e rappresentanza unitarie e frazionabilità dei poteri sui beni comuni giustifica anche la concorrente legittimazione processuale riconosciuta altresì ai singoli partecipanti per le azioni inerenti all’estensione della proprietà condominiale. Da tale prima cerchia, che comprende tutte quelle situazioni reali le quali necessariamente sono riferibili in via immediata ad ogni condomino in misura proporzionale al valore dalla rispettiva quota, esulano, invero, quei rapporti che concernono non i diritti in sé su beni o servizi comuni, bensì la gestione di essi, in quanto intesi a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale. In queste ultime fattispecie, non può ravvisarsi alcuna correlazione tra l’interesse direttamente comune e l’interesse mediato esclusivo di uno o più dei partecipanti. Si pensi, ancora, agli obblighi di manutenzione, riparazione e custodia dei beni di proprietà comune, i quali sono stati individuati come il “contenuto di una situazione soggettiva che si imputa al condominio come tale ed è esercitata attraverso i suoi organi” (Cass. 8 marzo 2003, n. 3522, in Mass. Giust. civ. 2003, 497). Sono, peraltro, innumerevoli già da anni le pronunce che configurano il condominio (per dire, quale committente del contratto d’appalto per la manutenzione dell’edificio condominiale, o quale contraente assicurato nella polizza per la responsabilità civile contro i danni a terzi) come parte unica, seppur soggettivamente complessa, insensibile alle mutazioni delle persone che la compongono, e dunque centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti da un determinato programma contrattuale. Ancor più il sicuro convincimento giurisprudenziale di un’applicazione estensiva dell’art. 2373 c.c., riguardante il conflitto di interessi del socio nelle deliberazioni della società per azioni, ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari richieste dall’art. 1136 c.c. , depone per la ravvisabilità di un interesse istituzionale del condominio stesso, distinto dagli interessi individuali dei singoli partecipanti, fondato sull’individuazione di un autonomo centro d’imputazione e sulla funzionalizzazione dei meccanismi deliberativi al perseguimento di uno scopo comune, con il quale è incompatibile ogni speciale vantaggio personale.
Di fronte alla “collettività organizzata” condominio, l’interprete non dovrebbe, allora, avvertire il bisogno di moltiplicare i soggetti, aggiungendo alle persone fisiche dei singoli condomini la persona giuridica del condominio, quanto quello di moltiplicare i rapporti, distinguendo, in base al contenuto ed al regime di legge, quelli che i condomini intrattengono come singuli da quelli che gli stessi intrattengono come universi.
La Riforma introdotta con la legge n. 220 del 2012 ha, così, incrementato i già cospicui indici di evidenza normativa di una soggettività attenuata del condominio: alla notevole rilevanza che in ambito condominiale è attribuita al principio di maggioranza, già di per sé espressione di autonomia della struttura organizzata, come alla capacità processuale attiva e passiva conferita all’amministratore, vengono ora ad unirsi altri sintomi dell’attribuzione di una capacità di diritto patrimoniale al condominio, in forza della quale questo acquista la titolarità del diritto di proprietà sulle cose comuni dell’edificio e può rivestire la qualità di parte complessa in rapporti obbligatori assunti nel rispetto delle regole riguardanti la formazione di volontà del gruppo.
II.La morosità ultrasemestrale
L’art. 1129, comma 9, c.c. obbliga l’amministratore ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. Questa norma duplica il preesistente art. 1130, n. 3), c.c., secondo il quale l’amministratore deve riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni. Il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di competenza non fa venir meno la legittimazione dell’amministratore ad agire, sia pure in ritardo, per la riscossione delle somme dovute dai condomini, né opera quale vicenda estintiva del credito. L’unica conseguenza di un promovimento dell’azione di recupero dei crediti condominiali oltre il semestre dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, pertanto, non può che essere l’eventuale responsabilità dell’amministratore nei confronti del condominio (PARINI, 123). D’altro canto, lo stesso art. 1129, comma 9, c.c. ammette che l’amministratore possa essere espressamente dispensato dall’assemblea dall’agire per la riscossione entro il ricordato termine: il che, oltre a rimettere all’assemblea una sostanziale possibilità di derogare ad un’ipotesi tipizzata di revoca dell’amministratore, permette altresì al collegio dei condomini di ratificare il tardivo operato dell’amministratore, anche condividendo le ragioni che lo abbiano indotto a non agire tempestivamente per la condanna dei ritardatari. Così, inoltre, si ribadisce implicitamente pure come non rientri tra le attribuzioni dell’amministratore il potere di concedere dilazioni di pagamento ai singoli condomini, senza apposita autorizzazione dell’assemblea, avendo soltanto questa l’effettiva disponibilità delle vicende obbligatorie che si riflettono sulle sfere giuridico – patrimoniali individuali. Per la deliberazione di espressa dispensa ex art. 1129, comma 9, c.c. basta la maggioranza di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1136 c.c.: oggetto di essa è, del resto, un mero diritto obbligatorio (la riscossione delle somme dovute dagli obbligati) e non un diritto reale dei partecipanti al condominio, sicché può disporne la maggioranza ordinaria per l’esercizio del potere di rinunciare o di rinviare il promovimento della controversia nei confronti dei morosi, impegnando tutti i condomini, anche i dissenzienti, in base alla regola generale enunciata dall’art. 1132 c.c. (cfr. Tribunale Cremona, decreto 19 novembre 2014, in Guida al diritto, 2015, 3, 15 ss.).
Non si ravvisa alcuna coerenza sistematica dell’indicazione di questo termine semestrale assegnato all’amministratore, decorrente dalla chiusura dell’esercizio di maturazione del credito, giacché il riferimento al semestre appare più consono allo statuto delle società di capitali. Per contro, la gestione condominiale viene piuttosto tutta rapportata alla competenza annuale, visto che l’amministratore è tenuto anno per anno a predisporre il bilancio preventivo ed a far approvare dall’assemblea il bilancio consuntivo. Al fine di individuare l’esercizio in cui sia compreso il credito condominiale, e quindi il dies a quo del termine semestrale, occorre distinguere tra spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune, e spese attinenti a lavori che comportino un’innovazione o che comunque comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell’edificio. Nella prima ipotesi, il credito si deve ritenere sorto non appena si compia l’intervento ritenuto necessario dall’amministratore, e quindi in coincidenza con il compimento effettivo dell’attività gestionale. Nel caso, invece, delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, la deliberazione dell’assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell’intervento, assumerebbe altresì valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. In forza dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c. – inoltre, la mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per oltre un semestre legittima l’amministratore a sospendere al condomino l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Non può condividersi, per l’intrinseca limitazione delle attribuzioni degli organi condominali, la tesi che reputa che la sospensione dai servizi condominiali consentirebbe all’amministratore di attuare anche le necessarie operazioni sugli impianti da eseguirsi all’interno della proprietà esclusiva del condomino moroso, il quale sarebbe obbligato a tollerare tali attività (v. Trib. Milano, 19 ottobre 1998). Durante il percorso della Riforma, si era anche ipotizzato che i condomini in ritardo di un semestre nel pagamento dei contributi non avessero più diritto di voto (sul modello di quanto dispone, ad esempio, l’art. 2466 c.c. per il socio moroso). Non avendo più previsto una simile conseguenza la legge, è da escludere che ad identico effetto possa utilmente pervenire una clausola regolamentare, che, del pari, faccia discendere dalla morosità del condomino l’inibizione all’esercizio di voto in assemblea, atteso che una clausola limitativa del diritto di voto del condomino, pur che intenda muoversi in un àmbito di autonomia negoziale, sembrerebbe alterare lo schema essenziale della disciplina legislativa del condominio. Non può, invero, porsi in dubbio che, ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per approvare le delibere, occorra tener conto di tutti i partecipanti e del valore dell’intero fabbricato, compresi i condomini morosi. Una soluzione diversa è adottata, ad esempio, in Spagna, dove l’art. 15, comma 2, della legge n. 49 del 21 luglio 1960, stabilisce che i condomini non in regola coi pagamenti partecipano alla discussione assembleare ma non dispongono del diritto di voto. E’ vero, d’altro canto, che la sospensione del diritto di voto per le quote millesimali pignorate potrebbe gravemente pregiudicare la gestione condominiale, ove si tratti di frazioni notevoli del valore dell’edificio; come sarebbe pericoloso affidare ai restanti condomini il compito di assumere ogni decisione sulle parti comuni, lasciando sia il debitore esecutato che il custode in balia della maggioranza.
Nel testo approvato dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., è altresì scomparso il temperamento, che era stato fissato in un primo momento durante il percorso parlamentare della legge n. 220/2012, allorché il potere di sospensione dalla fruizione dei servizi era così limitato: “salvo che l’autorità giudiziaria, adita anche in via d’urgenza, riconosca l’essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi”. La mancata previsione testuale del criterio di valutazione dell’adeguatezza dell’iniziativa inibitoria dell’amministratore non impedirà, peraltro, al giudice di censurare in base ai principi generali la legittimità della stessa, in modo da scongiurare la lesione o anche la minaccia del diritto alla salute, all’incolumità e all’integrità fisica dei condomini privati del godimento del servizio condominiale, o di altri loro diritti soggettivi fondamentali della persona umana, in modo che mai sia oltrepassata quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa nella gestione dei rapporti di condominio.
III. Le informazioni sulla morosità dovute a condomini e creditori
In forza dell’art. 1130, n. 9), c.c., l’amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
A sua volta, il comma 7 del riformulato art. 1129 c.c. sancisce il diritto di ciascun condomino di chiedere, per il tramite dell’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica del conto corrente condominiale, su cui devono transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi.
La previsione di cui all’art. 1130, n. 9, c.c. è sostanzialmente in linea con i principi di tutela dei dati personali elaborati in argomento dal Garante della privacy, in base ai quali, anche per esercitare i controlli in ordine all’esattezza dell’importo esigibile a titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante dovrebbe poter essere informato in ordine all’ammontare della somma dovuta dagli altri. Tali informazioni potranno essere trattate dai condomini, vantando gli stessi un legittimo interesse non soccombente rispetto a quello degli interessati cui si riferiscono i dati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett.g), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali). Possono, quindi, formare oggetto di trattamento, per le menzionate finalità di amministrazione del condominio, pure dati giudiziari, nella misura indispensabile al perseguimento delle medesime finalità.
Un diritto dei singoli condomini alla conoscenza delle eventuali situazioni individuali di morosità nella riscossione dei contributi può discendere pure dall’obbligo di rendiconto, cui è tenuto l’amministratore in forza del contratto di mandato che intercorre con il gruppo, obbligo che, tuttavia, concerne necessariamente la specificazione non dei dati personali degli inadempienti, quanto dei dati meramente contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, nonché di tutti gli elementi di fatto funzionali all’individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, onde stabilire se l’operato dell’amministratore si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione. Se, pertanto, il rendiconto annuale costituisce la modalità di comunicazione dell’amministratore tipicamente destinata a rendere edotti i singoli condomini degli eventuali inadempimenti di altri partecipanti, questo non è un contenuto irrinunciabile del rendiconto, ben potendo l’assemblea validamente approvare un bilancio di gestione che non presenti, in realtà, alcuna analitica indicazione dei nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e dei corrispondenti importi da ciascuno dovuti, purché le poste attive e passive risultino comunque correttamente iscritte nel loro importo (v. Cass., 28 gennaio 2004, n. 1544).
Dunque, alla stregua della Riforma, qualsiasi condomino può rivolgere espressa richiesta all’amministratore circa la situazione di morosità degli altri partecipanti; non occorre, in tal caso, premunirsi del consenso espresso, libero, specifico e documentato per iscritto (art. 23 del d.lgs. n. 196/2003) dei condomini inadempienti interessati. La scelta di obbligare normativamente l’amministratore a fornire “al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso” è implicata dalla soluzione, adottata nel comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c., per la quale “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.
Ciò detto quanto agli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, l’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. dispone invece che l’amministratore è altresì tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si delinea così un obbligo di cooperazione con il terzo creditore, posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore ed esulante dai contenuti del programma obbligatorio interno al rapporto di mandato corrente tra condomini ed amministratore. Se l’amministratore è tenuto a comunicare al creditore i dati dei condomini morosi, l’eventuale sua inerzia diviene sanzionabile. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Per la liceità della comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi in favore dei terzi creditori, ora così imposta dall’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., non occorrerà più, quindi, verificare la sussistenza o del consenso del condomino interessato, o della causa di esonero dal consenso,exart. 24, lett.f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevista per le ipotesi di trattamento volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. La superfluità del consenso dei condomini inadempienti al trattamento dei loro dati personali discende, infatti, dalle prime due cause di esonero contemplate dal citato art. 24 (v. Cass., 23 gennaio 2013, n. 1593; Cass., 4 gennaio 2011, n. 186).
La Riforma non obbliga, invece, l’amministratore, altrettanto esplicitamente, a fornire al creditore i nomi e le quote dei condomini in regola con i pagamenti, cui quello potrà rivolgersi dopo l’inutile escussione dei morosi. Ai fini del riscontro del limite di liceità abitualmente prescritto dall’Autorità Garante in materia di trattamento di dati personali nell’àmbito dell’amministrazione di condomini, non rivela alcuna funzionalizzazione allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni la comunicazione che coinvolga i partecipanti regolarmente adempienti. L’informazione rivolta al creditore dei nomi e delle quote dei condomini “in regola” esula, pertanto, degli obblighi legali e contrattuali dell’amministratore, ed impone, perciò, il consenso,exart. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Può in tal caso, soltanto farsi salva l’ipotesi di esonero dal consenso di cui alla lett.f) dell’art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, volto a favorire la tutela giudiziaria di un diritto.
Dovrà tenersi conto delle prescrizioni più volte indicate dal Garante per la protezione dei dati personali, relative alle operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell’àmbito delle attività connesse all’amministrazione dei condomini. Alla luce del principio di liceità, di cui all’art 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono, invero, formare oggetto di trattamento da parte dell’amministratore di condominio (quale responsabile del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett.g, e 29 del medesimo Codice), le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti, siano essi proprietari o usufruttuari (v., al riguardo, il Vademecum “Il condominio e la privacy” del 10 ottobre 2013; il provvedimento del Garante 19 maggio 2006; Cass., 4 gennaio 2011, n. 186).
IV.Chi sono i “creditori” e i “condomini morosi” ?
I primi due commi dell’art. 63 disp. att. c.c. poggiano i loro diversi regimi sostanziale e processuale su diversità di condizioni soggettive solo apparentemente univoche: vi si parla di “creditori non ancora soddisfatti”, di “condomini “morosi”, di “obbligati in regola con i pagamenti”, ma le differenze che da tali nozioni discendono in termini di titolarità di diritti e di obblighi, e di conseguenti legittimazioni processuali, chiamano l’interprete a tentare di fare chiarezza. La nozione di “condomino moroso” torna, invero, nel comma 4 dell’art. 63 disp. att. c.c., prima analizzato, e qui viene identificata con la situazione in cui versa l’obbligato la cui mora nel pagamento dei contributi “si sia protratta per un semestre”; manca, tuttavia, una definizione univoca, sull’esempio di quanto fa, ad esempio, il codice civile per delineare la figura del socio moroso nell’eseguire il pagamento della quota di capitale sottoscritta. Ora, i creditori, di cui ai primi due commi dell’art. 63 disp. att. c.c. (categoria del tutto nuova per la disciplina codicistica delle relazioni condominiali), non sono certamente i creditori personali di uno o più partecipanti, ma, piuttosto, i creditori del condominioin quanto tale, avendo riguardo unicamente ai rapporti di gestione di interesse comune. Occorre considerare come, ogni qual volta l’amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. Le diverse azioni di adempimento – quelle nei confronti del condominio, e per l’intero debito, in via diretta, e quelle, invece, pro quota, verso i singoli condomini – possono essere proposte anche cumulativamente, fondandosi su diversi presupposti: ovvero, rispettivamente, il contratto che lega il condominio al terzo creditore e l’obbligo ex lege gravante sui singoli condomini di contribuire alle spese comuni. Come si vedrà nelle prossime pagine, l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., pone a presidio degli obblighi pro quota gravanti sui singoli un meccanismo di beneficio di escussione in favore di coloro che siano in regola coi pagamenti.
Inoltre, agli effetti sempre dei commi 1 e 2 dell’art. 63 disp. att. c.c. (obbligo di comunicazione dei dati e sussistenza, o meno, del beneficium excussionis), e dunque nel rapporto con il terzo, possono intendersi “condomini morosi” (e di conseguenza, all’opposto, “obbligati in regola coi pagamenti”), quei partecipanti che non abbiano versato (ovvero, che abbiano pagato) all’amministratore la loro quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore:anche se il condomino sia in ritardo nell’adempimento di debiti condominiali derivanti da distinte annualità di gestione o da distinte delibere di approvazione, lo stesso non può ritenersi debitore per un’unica causa, ma per una pluralità di rapporti di obbligatori, aventi titoli differenti, tant’è che gli spetta la facoltà di imputazione riconosciuta dall’art. 1193 c.c. (v. Cass., 28 febbraio 2013, n. 5038). Diverso, giacché apparentemente sganciato dallo specifico titolo del maturato debito per i contributi (e, dunque, dalla correlazione della mora con la fruizione di quel determinato servizio condominiale che si intenda sospendere) è, invece, il concetto di “condomino moroso” di cui all’art. 63, comma 3, disp. att. c.c.
Da quando il condomino può intendersi “moroso”? Sin dal momento di esigibilità di quella spesa derivante dal vincolo obbligatorio contratto con il terzo? O assume rilievo, anche nei confronti del terzo creditore, l’ultrasemestralità della mora nel pagamento, come ai fini della sospensione dalla fruizione dei servizi comuni (art. 63, comma 3, disp. att. c.c.) o dell’obbligo di agire per la riscossione dell’amministratore (art. 1129, comma 9, c.c.)?
Occorre considerare come il debito per le spese condominiali sia soggetto alle generali regole delle obbligazioni pecuniarie, contenute negli artt. 1182, comma 3, e 1277, comma 1, c.c., per le quali le obbligazioni aventi per oggetto somme di danaro devono adempiersi al domicilio del creditore e con moneta di corso legale (salva l’applicabilità dell’art. 15, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. n. 221/2012, che impone anche all’amministratore condominiale,in quanto soggetto che effettua attività di prestazione di servizi professionali, di accettare altresì pagamenti effettuati attraverso carte di debito). In questa prospettiva, nell’esercizio dei suoi poteri di rappresentanza, compresi quelli correlati alla gestione amministrativa del condominio, quale, appunto, la riscossione dei contributi, l’amministratore è da reputarsi domiciliato nel luogo od ufficio a ciò specificamente destinato nell’àmbito dell’edificio o degli edifici in condominio. In difetto, il domicilio del condominio, che non ha una sua sede nel senso previsto dall’art. 46 c.c., coincide con quello della persona fisica dell’amministratore che lo rappresenta (v. Trib. Salerno, 8 giugno 2010). Ai fini dell’applicabilità dell’appena richiamato art. 1182, comma 3, c.c., occorre convenire sulla premessa che l’obbligazione di pagamento delle spese condominiali è un’obbligazione “portabile”, in quanto ha per oggetto una somma di danaro già determinata nel suo ammontare, o comunque determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, sicché la mora del singolo condomino debitore si determina, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3), c.c.,alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito(mora ex re). Tuttavia, diversamente la giurisprudenza, quanto alla decorrenza della prescrizione stabilita dall’art. 2948, n. 4), c.c., correla l’esigibilità del credito in ogni caso alla data di approvazione del rendiconto e del relativo stato di riparto (v. Cass., 25 febbraio 2014, n. 4489; Cass., 5 novembre 1992, n. 11981).
Fin quando il “condomino moroso” rimane “moroso”? Cosa avviene, cioè, se, comunicati dall’amministratore al creditore i dati del condomino a quella data moroso, quest’ultimo poi provveda a pagare nelle mani del primo le quote arretrate quando, semmai, il creditore abbia ormai intrapreso la sua azione diretta verso l’originario inadempiente?
E come è da qualificare (“moroso” o “obbligato in regola con i pagamenti”) il partecipante che avesse versato direttamente nelle mani del creditore del condominio, privo di titolo esecutivo, la sua quota di contribuzione alla spese (v., in proposito, Cass., 17 febbraio 2014, n. 3636)? Questi certamente è ancora in mora nel pagamento dei contributi condominiali, eppure ha soddisfatto quale debito pro quota che tanti scrivono lo leghi direttamente al terzo creditore.
Non potrebbe certo sostenersi, in ogni caso, che la condizione di morosità del condomino, convenuto dal creditore senza sobbarcarsi la preventiva escussione degli altri morosi, debba sussistere soltanto al momento dell’introduzione del giudizio, incidendo, essa, piuttosto, sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna, sicché è indispensabile che la stessa permanga nel momento in cui la lite viene decisa.
IV. L’azione del creditore nei confronti dei condomini morosi
I primi commenti alla Riforma del condominio non sembrano disposti ad abbandonare il presupposto assiomatico, su cui radicano pure i primi due commi dell’art. 63 disp. att., c.c., della diretta riferibilità ai singoli condomini delle obbligazioni assunte dall’amministratore nell’àmbito delle sue attribuzioni e nell’adempimento degli obblighi di mandato a lui affidati dal condominio mandante (v. Cass., 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., 14 dicembre 1982, n. 6866; Cass., 21 marzo 1979, n. 1626; Cass., 11 novembre 1971, n. 3235).
Deve invece assumersi che il singolo condomino non è titolare di alcun credito e di alcun debito di natura sinallagmatica nei confronti del terzo contraente prescelto dall’amministratore o dall’assemblea. L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss. c.c. (che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni) e non in un rapporto contrattuale con il terzo, rapporto che obblighi una controparte ad una controprestazione.
Così come il condomino non è legittimato ad agire direttamente contro il terzo per ottenere l’adempimento dell’obbligazione che questi abbia contratto nei confronti del condominio, dovrebbe venir parimenti facile negare al terzo, creditore della gestione condominiale, la legittimazione ad agire, in via diretta, nei confronti dei singoli condomini.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti. Tant’è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo, né può utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si assume, ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio: sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all’amministratore, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati (così Cass., 29 gennaio 2013, n. 2049). Se, dunque, il pagamento effettuato dal singolo condomino direttamente nelle mani del terzo creditore del condominio non libera il solvens nei confronti dell’amministratore, esso deve configurarsi come un indebito soggettivo ex latere accipientis, in quanto il debito di colui che ha eseguito il versamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto; e, per converso, questo significa pure che il terzo, appaltatore o fornitore, non è titolare di un credito diretto verso il singolo condomino e non dovrebbe avere legittimazione primaria ad agire nei confronti di quest’ultimo. Il concetto della legittimazione processuale ad agire o contraddire è notoriamente correlato al potere sostanziale di disporre ed obbligarsi. Non basta evidenziare che sussiste un concreto interesse del terzo creditore ad agire a tutela delle proprie ragioni nei confronti del singolo partecipante: occorre che tale interesse si soggettivizzi in capo al medesimo creditore ed al condomino debitore. Poiché il singolo condomino non può, di regola, disporre del rapporto intercorrente con il creditore della gestione collettiva, non avendone “competenza dispositiva”, egli non deve avere nemmeno la correlata legitimatio ad causam.
Sempre la giurisprudenza (v. Cass., 17 febbraio 2014, n. 3636) ha affermato il principio secondo il quale, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l’amministratore di esso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini, e ciò sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, sia, all’interno della medesima collettività condominiale, in quanto unico referente dei pagamenti ad essi relativi; se ne è fatta discendere la conclusione secondo cui il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non è idoneo ad estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributiexart. 1123 c.c., a meno che il terzo creditore non si sia già munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino.
Se allora il pagamento al terzo creditore deve indispensabilmente avvenire per il tramite dell’amministratore, dovrebbe per minima coerenza negarsi che il singolo condomino sia immediato debitore di quello, facendosi salva l’ipotesi in cui il terzo si sia ormai premunito di un titolo esecutivo verso quel determinato partecipante. Ove si ritenesse ancora che ciascun condomino sia direttamente obbligato verso il creditore della gestione condominiale, non si potrebbe obliterare l’interesse di quel debitore ad adempiere spontaneamente pro quota nelle mani del terzo, in modo da procurarsi la liberazione dal vincolo anche invito creditore, senza dover attendere, per assurdo, che questi consegua dapprima un titolo esecutivo, con modificazione aggravativa del debito (in relazione alla maturazione degli accessori), contrasto con il principio di correttezza e buona fede, nonché lesione del principio costituzionale del giusto processo, traducendosi l’ineliminabile soggezione del condomino alla domanda giudiziale del terzo, diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte pur sempre nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Ai terzi creditori potrebbe dirsi accordata soltanto un’azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c., in luogo dell’amministratore, rimasto inerte nell’adempiere al suo dovere di riscossione. L’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. va correlato all’art. 1129, comma 9, c.c., il quale – come visto – vincola l’amministratore ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai singoli condomini obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale in cui sia maturata la spesa. Quella nei confronti dei morosi si configurerebbe come azione surrogatoria, giacché diretta appunto a consentire al terzo creditore della gestione condominiale di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del condominio debitore, il quale, in persona dell’amministratore a tanto deputato, ometta di esercitare le opportune azioni dirette alla riscossione delle somme dovute dai condomini inadempienti, e perciò non si curi di incrementare il suo patrimonio.Se tale sia la corretta ricostruzione della nuova fattispecie, qualora l’amministratore non risulti più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente intrapreso il recupero delle somme dovute dai morosi, verrebbe a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore. Può essere significativo ricordare come una versione provvisoria del comma 1 dell’art. 63 disp. att. c.c., poi abbandonata nel corso dell’iter della Riforma, obbligasse l’amministratore “a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti” anche “l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, del codice” civile.
La legittimazione primaria dell’amministratore di condominio ad incassare le somme dovute dai partecipanti e la legittimazione derivativa, o secondaria, del terzo ad agire nei confronti dei morosi, in forza del trasferimento surrogatorio offertogli dall’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. vanno, del resto, necessariamente coordinate fra loro, ad evitare che il singolo possa essere destinatario di un’inammissibile duplicazione di condanne, e perciò di titoli esecutivi, l’una verso il condominio, l’altra verso il creditore. Dunque, l’inerzia ultrasemestrale dell’amministratore nel riscuotere i contributi dovuti dai condomini potrebbe intendersi variamente considerata nella l. n. 220/2012: essa sembrerebbe delineare il presupposto dell’inerzia indispensabile per l’esercizio dell’azione surrogatoria intentata dal terzo creditore nei confronti dei morosi, i cui dati l’amministratore deve comunicargli; rappresenta, poi, un’esemplificazione di grave irregolarità che legittima la revoca giudiziale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 12, n. 6), c.c., ove lo stesso abbia “omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva”; può, infine, generare una responsabilità dell’amministratore nei confronti del medesimo terzo creditore. Sia chiaro che il testo dell’art. 63 disp. att. c.c. non contiene alcuna espressa qualificazione dell’azione del terzo creditore nei confronti dei morosi come azione surrogatoria: a ciò si perviene unicamente sulla base della configurazione della struttura del rapporto obbligatorio corrente tra il creditore e il condominio, del convincimento di una distinta ed autonoma imputazione dello stesso alla collettività organizzata, piuttosto che a ciascuno dei membri di quest’ultima, e delle opportunità che disvela siffatta ricostruzione come azione surrogatoria rispetto a numerose esigenze della pratica. Il creditore, ad esempio, a norma dell’art 2900, comma 2, c.c., dovrebbe citare anche l’amministratore del condominio al quale intenda surrogarsi, stanti il litisconsorzio necessario fra creditore, condomino inadempiente e condominio, nonché l’inscindibilità della causa a cui i tre devono partecipare; gravi sarebbero, altrimenti, i pregiudizi che il condominio subirebbe ove si formasse, in sua assenza, un giudicato di accertamento negativo del debito di contribuzione alle spese del partecipante moroso, così come, per converso, il moroso, debitor debitoris,si troverebbe, in mancanza dell’integrazione del contraddittorio, ad ottenere un’eventuale vittoria nel processo interpreso dal terzo creditore che non lo rassicurerebbe dal rischio di essere nuovamente convenuto dall’amministratore per il pagamento di quelle stesse spese. Troverebbe, inoltre, applicazione l’art. 23 c.p.c., il quale introduce un foro speciale esclusivo ed attribuisce la competenza per territorio al giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale anche per le liti inerenti al pagamento dei contributi relativi alle cose comuni, in quanto il terzo creditore, che agisca in surroga nei confronti del moroso in luogo dell’amministratore di condominio, proprio debitore, esercita il medesimo diritto di credito che sarebbe spettato a quest’ultimo. Si è autorevolmente detto di recente che la riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli partecipanti sia imposta ancora dalla carenza di personalità giuridica del condominio (TRIOLA 2014, 212). Ora, a parte i tanti sintomi di evidenza normativa di una soggettività nel condominio presenti nella Riforma del 2013, ed a parte i chiari segnali di entificazione del condominio stesso che provengono (forse, però, non del tutto consapevolmente) dalla stessa giurisprudenza, non sembra decisivo, per smentire l’autonoma imputazione del rapporto obbligatorio al condominio, individuare, o meno, in questo una persona, un soggetto, un ente diverso da quello dei singoli partecipanti. Quel che appare, invece, determinante, è verificare se il rapporto obbligatorio assunto dall’amministratore di condominio o deliberato dall’assemblea abbia davvero lo stesso identico contenuto dell’obbligazione individuale dei singoli; o se, per contro, esso non sia sottoposto ad uno speciale regime normativo. Mi pare che soltanto ostacoli di ordine concettuale impediscono di ravvisare nell’obbligazione della collettività condominiale qualcosa di essenzialmente diverso da altrettante obbligazioni solidali o parziarie riferibili ai singoli condomini. Indagando, in particolare, l’aspetto della fattispecie procedimentale di formazione dei contratti che obbligano il condominio, se da un lato si ricava conferma del tratto unificante postulato dal principio di organizzazione dell’insieme dei partecipanti, dall’altro ci si convince che la fonte costitutiva delle obbligazioni contrattuali, di volta in volta assunte per la gestione delle cose comuni, non risiede comunque nell’accordo tra i condomini, né nella delibera dell’assemblea (la quale resta elemento esterno al contratto concluso con il terzo). Ora, ad una tale unitarietà della fattispecie obbligatoria dovrà, per coerenza sistematica, corrispondere una equipollente unitarietà sotto il profilo degli effetti e dei rapporti che dagli stessi contratti condominiali derivano. In tal senso, si può negare che l’obbligazione contratta in nome e per conto del condominio dia luogo ad una pluralità di debiti e di crediti, tanti quanti sono i singoli condomini, individuando, per contro, in essa un rapporto unico, ovvero il “contenuto di una situazione soggettiva che si imputa al condominio come tale ed è esercitata attraverso i suoi organi” (così Cass., 8 marzo 2003, n. 3522). Ciò già permette di ravvisare nel condominio una autonoma “parte negoziale”, intesa come centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto concluso per la gestione delle parti comuni, avente carattere soggettivamente complesso, e perciò insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono; riflettendosi tale insensibilità anche sulle rispettive posizioni obbligatorie che dal contratto derivano.
Si aggiunge criticamente dalla stessa dottrina che il comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c. parla di “obbligati in regola con i pagamenti”, sicché questo confermerebbe che i condomini siano, appunto, obbligati nei confronti dei terzi creditori; in verità, questa norma non dice “verso chi” quelli siano obbligati, e potrebbe comunque intendersi “obbligati” verso il condominio, visto che di “obbligati” parlano pure, e proprio in questa direzione, l’art. 1129, comma 9, c.c. e l’art. 63, comma 5, disp. att. c.c. D’altro canto, sembra significativo, esattamente all’inverso, che la norma diversifichi il grado di meritevolezza delle aspettative del terzo creditore facendo riferimento a due denominazioni (“morosi” ed “obbligati in regola coi pagamenti”) che hanno senso soltanto nei confronti della gestione condominiale, e nulla affatto nei confronti di quel terzo; anzi, la diretta riferibilità del rapporto obbligatorio ai singoli condomini, che si vuole confermare secondo la tradizionale interpretazione, dovrebbe indurre a definire tutti i partecipanti come unanimemente morosi rispetto al creditore insoddisfatto. È giusto notare che l’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. non qualifica per nulla l’azione come surrogatoria; ma è altrettanto giusto che questa norma neppure prevede un’azione diretta del creditore verso i morosi, anzi non dice proprio a che scopo l’amministratore debba comunicare al terzo i dati degli inadempienti. E se inutile sarebbe stato ribadire in tale sede quel che già consentirebbe l’art. 2900 c.c., tanto più inutile risulterebbe aver riaffermato l’esistenza di una banale azione diretta, fondata su una legittimazione creditoria primaria. Infine, è vero che, di regola, la surrogatoria è data al creditore per agire verso i terzi al fine di acquisire al patrimonio del debitore inerte risultati utili; non mancano però opinioni che ritengono il creditore surrogante legittimato a ricevere per sé la prestazione altrimenti spettante al debitore surrogato, quel che appunto sarebbe consentito al creditore del condominio.
V. L’azione del creditore nei confronti dei condomini in regola coi pagamenti
All’azione attribuita al creditore nei confronti dei condomini morosi, il comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c. somma una legittimazione del medesimo creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, dopo, però, l’escussione degli altri condomini.
Vista la formulazione della norma in esame, ha sinceramente poco senso chiedersi ancora oggi se i debiti contratti con i terzi dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni abbiano attuazione solidale o parziaria nei confronti dei singoli condomini.
È affermato in maniera ineludibile che l’obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, vada subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi. Sembra certamente impossibile sostenere che gli uni e gli altri (cioè, i morosi e i condomini in regola) siano condebitori solidali in senso proprio per la totalità della medesima prestazione (secondo la nozione spiegata dall’art. 1292 c.c.) a vantaggio del creditore. Poiché la Riforma ha voluto che i creditori possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti dopo soltanto l’escussione degli altri condomini, non può intendersi che l’obbligazione di gestione condominiale sia vista dal legislatore come vicenda costitutiva dell’insorgenza del debito di una stessa prestazione per l’intero a carico dei partecipanti al condominio, restando salvi i criteri di ripartizioneexart. 1123 c.c. nei soli rapporti interni fra condomini. Semmai, l’obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso, secondo un criterio di “doppia parziarietà”.
Si è diversamente sostenuto che “la regola delle obbligazioni dei condomini è la parziarietà, ribadita dal meccanismo dell’art. 63 citato, per cui l’escussione del singolo nei limiti della quota costituisce il necessario presupposto per il recupero del residuo”, ma nel senso che i condomini solventi sarebbero tenuti a pagare “soltanto quanto non è stato corrisposto: vale a dire, quanto risulta dalla sottrazione tra l’intero dovuto [da tutti] e l’ammontare già sborsato [da lui e dagli altri condebitori]” (così CORONA 2013, 148). Questa ricostruzione, tuttavia, rivelerebbe un’obbligazione che nasce parziaria, ma che poi, ove si verifichi l’inadempimento di uno dei condomini al proprio debito pro quota, si trasforma in solidale per i soli condomini in regola con i pagamenti, tenuti all’intero “residuo”.
Si è anche affermato che il condomino in regola con i pagamenti risponda del debito dei condomini morosi non per intero, ma solo nei limiti della propria quota (TRIOLA 2014, 210). La tesi non appare convincente, poiché l’obbligo posto a carico del condomino in regola discende da un’autonoma garanzia ex lege, che non ha la natura delle spese regolate dall’art. 1123, comma 1, c.c., in ragione della quota come conseguenza dell’appartenenza in comune delle cose, degli impianti e dei servizi.
L’art. 63, comma 2, disp. att., c.c., configura, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore (per non avergli l’amministratore versato l’importo necessario a soddisfarne le pretese), un’obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis,avente ad oggetto non l’intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi. Condomini morosi e condomini solventi, pur essendo condebitori responsabili verso il terzo creditore per il saldo dovuto, si trovano in posizione non paritetica, sussistendo una graduazione in ordine al relativo pagamento.
Non è stata quindi affatto superato, e semmai data per scontata dalla l. n. 220/2012, la ricostruzione operata da Cass. S.U., 8 aprile 2008, n. 9148, secondo la quale – com’è noto – non avendo la solidarietà tra i condomini per i debiti nei confronti dei terzi alcun fondamento normativo, e prevalendo, anzi, al riguardo l’intrinseca parziarietà dell’obbligazione, il creditore avrebbe potuto procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini soltanto nei limiti della rispettiva quota di ciascuno e giammai per l’intero.
Si insegna che il debitore sussidiario – sia quando risulti vincolato ad eseguire una prestazione diversa da quella dovuta dall’obbligato principale, sia quando debba adempiere la stessa prestazione inutilmente attesa dal debitore principale – è sempre da considerarsi come tenuto ad un’obbligazione del tutto autonoma e distinta da quella principale. La sussidiarietà è, del resto, eccezione rilevante alla regola posta dall’art. 1292 c.c., in quanto il creditore, pur in presenza di più debitori responsabili per l’intera prestazione da lui vantata, non può indifferentemente rivolgersi ad uno qualsiasi di loro per chiedere l’adempimento della totalità. “Quando la legge dice che il creditore può pretendere l’intero da ciascun debitore, in ciò è implicito anche che il creditore può scegliere liberamente il debitore a cui rivolgersi per primo” (RUBINO, 163; v. anche AMORTH, 14; BUSNELLI, 60; MAZZONI, 612). L’obbligo del debitore sussidiario, pur avendo contenuto identico a quello del debitore principale, funziona essenzialmente come strumento di garanzia del diritto del creditore nei confronti di quest’ultimo, e soltanto perciò, una volta adempiuto il primo, si estinguerebbe di riflesso anche il secondo.
Così impostato il problema, il riconoscimento normativo di una relazione di sussidiarietà tra il debito del condomino moroso e quello del condomino solvente non depone affatto per la sussistenza di un nesso di solidarietà tra gli stessi. È più corretto ravvisare, in favore del creditore, distinte posizioni obbligatorie e perciò anche distinte azioni di adempimento, l’una per l’intero debito, esperibile nei confronti dell’amministratore, e le altre nei limiti della rispettiva quota, verso i singoli condomini, rendendosi poi ammissibile l’eventualità di pretendere da un partecipante il pagamento del debito originariamente dovuto da un altro condomino solo in seguito all’infruttuosa escussione del patrimonio di quest’ultimo.
L’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. si spiega come fonte di un’obbligazione legale di garanzia di ogni condomino per le quote non sue. La diversità tra l’obbligo principale e l’obbligo sussidiario si radica nel difetto della eadem causa obligandi, diverse essendo le fonti stesse delle obbligazioni azionate, giacché l’obbligazione per la propria quota ha origine negli artt. 1123 ss. c.c., mentre quella sussidiaria con funzione di garanzia trae origine dall’art. 63, comma 2, disp. att. c.c.
Ravvisare un nesso di sussidiarietà, invece che di solidarietà, tra i debiti dei condomini solventi e quelli dei condomini morosi non è questione meramente teorica, in quanto l’assunto escluderebbe, ad esempio, ai fini dell’estensione dell’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione, la diretta applicazione dell’art. 1310 c.c. (per il quale l’atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori). Se ci si convince che il debito del condomino moroso ed il debito di garanzia del condomino in regola derivano da obbligazioni distinte ed indipendenti, sarebbe del tutto ovvia la resistenza ad accettare che l’atto che interrompe la prescrizione nei confronti di un condebitore possa spiegare effetto pure nei confronti dell’altro condebitore. Non è operante per il condomino garante, in regola con i suoi pagamenti, l’art. 1297, comma 1, c.c., limitativo della proponibilità delle eccezioni personali del condomino moroso. Né opera l’art. 1298 c.c., circa il riparto nei rapporti interni, non potendosi certo sostenere che il debito per la quota del moroso si divida in parti uguali con il condomino solvente. Vi sono estranei, ancora, gli artt. 1300, 1301, 1302 e 1303 c.c., non apparendo credibile che, ove vicende estintive diverse dall’adempimento abbiano riguardato il condomino moroso, il condomino garante in regola con i pagamenti sarebbe comunque liberato per la parte del debitore primario. Non si applicano al condomino in regola, che abbia pagato al creditore la quota dovuta dai morosi, le regole che limitano il diritto di regresso nell’àmbito dei rapporti fra condebitori solidali con riferimento alla corrispondente parte di debito (art. 1299 c.c.); piuttosto, il condomino solvente, garantendo l’adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui, una volta effettuato il pagamento, avrà azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore. Resterebbero, probabilmente, a regolare pure l’ipotesi di solidarietà impropria corrente tra debito del moroso e debito del condomino a posto con i pagamenti le disposizioni concernenti la transazione col creditore (art. 1304 c.c.), il giuramento (art. 1305 c.c.), la sentenza (art. 1306 c.c.) e il riconoscimento del debito proveniente da uno dei due obbligati (art. 1309 c.c.).
In favore dei condomini in regola con i pagamenti è previsto dal comma 2 dell’art. 63disp. att. c.c. non solo un onere per il creditore di chiedere in primo luogo l’adempimento dei morosi (c.d. beneficio d’ordine), quanto la più gravosa condizione di escutere preventivamente il patrimonio degli stessi partecipanti inadempienti (c.d.beneficium excussionis).
La preventiva escussione richiede, comunque, l’esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di potere pretendere l’eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola. Essa comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede: dunque, il creditore del condominio deve dapprima agire contro i partecipanti che siano in ritardo nei pagamenti delle spese per ottenere la condanna, ovvero un titolo esecutivo che permetta di dar corso all’espropriazione dei beni di quello; deve, inoltre, compiere ogni atto cautelare contro i beni stessi, per salvaguardarne l’indisponibilità durante il giudizio diretto alla condanna. Si reputa generalmente che il beneficio di preventiva escussione non opera in via diretta, per efficacia della previsione di legge, ma pur sempre in via di tempestiva eccezione dilatoria in senso stretto. L’eccezione sarà rilevabile non soltanto se in concreto sussistano beni da sottoporre ad esecuzione al momento della scadenza del credito, ma sempre che tale esecuzione sia giuridicamente possibile, ipotesi che non si riscontra, ad esempio, con il fallimento del condomino moroso, evento che per definizione esclude la sussistenza di beni da poter sottoporre ad esecuzione individuale.
La lettera dell’art. 63, comma 2, disp. att. c. c. (“i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola”) lascia pensare che il condomino in regola, convenuto in giudizio dal terzo per il pagamento del restante credito condominiale, possa paralizzare, in via di eccezione, l’azione del creditore, con l’opporre utilmente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del condomino moroso, senza dover perciò necessariamente chiamare in causa quest’ultimo. Sembra, dunque, da negare che la disposizione sul beneficio di escussione abbia efficacia limitatamente alla fase esecutiva. Se così altrimenti funzionasse, al terzo creditore non sarebbe impedito di richiedere sùbito stragiudizialmente la prestazione al condomino in regola, per provocarne l’adempimento diretto; né di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti pure del condomino adempiente, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, oppure poter procedere in via esecutiva contro di lui, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio del moroso risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato. Per come qui intesa, l’eccezione della mancata escussione del condomino moroso tende, però, al fine diretto della reiezione della domanda di condanna, opponendo al diritto di credito fatto valere dall’attore un diritto idoneo a paralizzarlo. Sono, tuttavia, destinati a riproporsi a proposito del comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c. quei contrasti interpretativi sul beneficio di escussione in senso tecnico, che da decenni animano il dibattito sull’altra ipotesi in cui esso certamente era già presente nel nostro ordinamento, segnata dall’art. 1944, comma 2, c.c. in tema di obblighi del fideiussore. Potrebbe dunque sostenersi, con non minore forza persuasiva, che il beneficio di preventiva escussione genera non soltanto un’eccezione, ma esclude come attualmente esistente l’azione del creditore verso il condomino in regola, il che varrebbe a differire l’insorgenza, o quanto meno l’esigibilità, del debito di garanzia di quest’ultimo fino al momento dell’esito infruttuoso dell’azione nei confronti del condomino moroso: l’essere l’infruttuosa esecuzione fatto costitutivo della pretesa del creditore verso il condomino in regola con i pagamenti, ovvero oggetto di mera eccezione, comporta intuibili differenze, ad esempio, in ordine agli effetti della costituzione in mora di quest’ultimo compiuta prima ancora dell’escussione del moroso, come in ordine alla ripetibilità del pagamento della quota spettante al moroso eseguito nelle mani del creditore dal condomino in regola anteriormente alla preventiva aggressione di quello.
Al condomino in regola con i pagamenti, escusso dal terzo creditore per la parte dovuta dai morosi, dovrà consentirsi di avvalersi, oltre che dell’azione di regresso verso il debitore principale inadempiente, altresì della surrogazione legale (in forza dell’art. 1203, n. 3, c.c.), senza, peraltro, mai esperire contemporaneamente i due rimedi. Com’è noto, mentre il regresso, che ha per oggetto il rimborso di quanto sia stato pagato a titolo di capitale, interessi e spese, consiste in un diritto che sorge per la prima volta in capo al condebitore adempiente (sulla base del c.d. aspetto interno dell’obbligazione plurisoggettiva), la surrogazione implica, invece, con il subentrare del condebitore adempiente nell’originario diritto del creditore soddisfatto (oltre che negli accessori, ivi comprese le eventuali garanzie), l’acquisizione della stessa posizione giuridica del creditore e dà luogo, quindi, ad una vicenda successoria. Il condomino che, adempiuto il debito sussidiario verso il terzo per la quota dovuta dai morosi, faccia valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell’art. 1203, n. 3), c.c. può, pertanto, vedersi opporre non solo le eccezioni relative al rapporto interno tra i condomini, ma anche quelle opponibili allo stesso terzo creditore, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al credito. In tale azione, inoltre, il termine di inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l’intera obbligazione.
Appare, in definitiva, plausibile concludere nel senso che la posizione del condomino in regola con i pagamenti, chiamato dal creditore a rispondere delle quote dovute dai morosi, dopo la preventiva escussione degli stessi, sia assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege.Il condomino solvente garantisce l’adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui
Ciascun condomino è realmente obbligato (in via primaria verso l’amministratore, e in via surrogatoria verso il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, ed è invece garante per le quote dei condomini inadempienti, restando i rispettivi rapporti obbligatori distinti perché generati da cause normativamente distinte. L’obbligo del condomino puntuale nei pagamenti, essendo accessorio ed ausiliario di quello del condomino moroso, nonché diretto ad adempiere a quello che quest’ultimo manca di soddisfare, è, in tal senso, condizionato a quell’inadempimento e commisurato alla rispettiva quota non versata.
VI. Creditori e conto corrente condominiale
L’art. 1129, comma 7, c.c. obbliga
“l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”,
aggiungendo che
“ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Tra le ipotesi tipizzate di gravi irregolarità, legittimanti la revoca dell’amministratore, figurano, conseguentemente,
i casi della “mancata apertura ed utilizzazione del conto intestato al condominio”,
o anche
“la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini” (art. 1129, co. 12°, nn. 3 e 4, c.c.).
La Riforma del 2012, dunque, esplicita un riferimento alla nozione di “patrimonio del condominio”, in modo da tenerlo separato da quello dell’amministratore e dei singoli condomini.
È noto, al riguardo, come la diffusa convinzione del difetto di soggettivazione dell’organizzazione condominiale, e della discendente imputazione immediata in capo ai singoli delle obbligazioni assunte dall’amministratore per le parti comuni, nonché della correlata responsabilità, discendesse proprio dal mancato rinvenimento nella disciplina codicistica del condominio di un patrimonio autonomo o di un fondo comune ricollegati al gruppo. Oltre alla generale impossibilità di individuare un debitore inadempiente in un soggetto sprovvisto di un elemento patrimoniale in grado di soddisfare anche coattivamente l’interesse del creditore, si è fatta sempre rilevare, al fine di escludere la responsabilità del condominio, la peculiare insuscettibilità all’espropriazione ed alla vendita delle cose, degli impianti e dei servizi condominiali (Capponi, 201). In sostanza, veniva affermato che il condominio intanto si sarebbe potuto dire debitore se fosse stato dotato di suoi beni, e cioè di un patrimonio che garantisse l’adempimento, assorbendo le ricadute dell’eventuale inadempimento, in base alla regola generale posta dall’art. 2740 c.c. Così, la struttura delle obbligazioni assunte dall’amministratore è stata costantemente desunta non dall’esame della fattispecie costitutiva del vincolo, ma dall’esigenza di allocare economicamente gli effetti di quella fattispecie. Il bisogno di riferire al singolo condomino gli effetti dell’obbligazione scaturente dalla deliberazione assembleare o dall’attività dell’amministratore sorgeva dal calcolo degli inconvenienti legati alla tutela della garanzia del terzo creditore, che avesse dapprima contratto con il condominio e andasse poi alla ricerca di un patrimonio da assoggettare all’azione esecutiva. In verità, la mancanza di un patrimonio autonomo già non sembrava argomento decisivo nella ricostruzione della struttura delle obbligazioni assunte dall’amministratore per la gestione delle cose comuni. Andrebbe ancora aggiunto che, per il vero, l’ordinamento del condominio conosce pure la possibilità di costituire un proprio “fondo speciale”. Ci si riferisce all’obbligo (e non più facoltà), imposto all’assemblea dall’art. 1135, n. 4) c.c., di predisporre un fondo speciale per le opere di manutenzione straordinarie e le innovazioni, di importo pari all’ammontare dei lavori.
Ora, per effetto della Riforma del 2012, si avrà necessariamente “uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”, nonché un “patrimonio del condominio”.
Il conto intestato al condominio potrà allora rappresentare la misura della responsabilità patrimoniale dei condomini per le obbligazioni di gestione delle cose comuni. Non sarebbe più inevitabile ritenere che i singoli partecipanti siano obbligati diretti verso i terzi creditori, passando i loro debiti di contribuzione attraverso il conto corrente ed il patrimonio comune, nei limiti determinati dall’art. 1123 c.c. Laddove i fondi a disposizione dell’amministratore si rivelassero insufficienti per l’adempimento delle obbligazioni contratte, questi sarebbe l’unico legittimato a richiedere in via primaria ai condomini il pagamento dei contributi necessari; ai terzi creditori sarebbe concessa invece un’azione surrogatoria, in luogo dell’amministratore, rimasto inerte nell’adempiere al suo dovere. Così si spiegherebbe anche il nuovo art. 63, co. 1° e 2°, disp. att. c.c.
Non è decisivo replicare che il conto corrente intestato al condominio, formato con i contributi dei condomini, non viene sottoposto a misure di conservazione, in modo da concentrarvi la garanzia dei creditori. Alcun vincolo sorge, si obietta da alcuni, dall’apertura del conto corrente al soddisfacimento delle obbligazioni connesse alla gestione condominiale, il che renderebbe possibile in ogni momento la distrazione delle somme raccolte e la loro restituzione ai singoli. Ora, è innegabile che il conto corrente intestato al condominio, a norma dell’art. 1129, co. 7°, c.c., non è inquadrabile fra i patrimoni separati, in quanto la stessa previsione normativa non imprime ad esso alcun vincolo di destinazione; ciò però non significa che il conto condominiale non svolga, comunque, una funzione di garanzia e di responsabilità, allo scopo di assicurare i terzi creditori del condominio. Trattandosi di garanzia generica, come del resto la responsabilità patrimonialeexart. 2740 c.c., essa non è provvista di forza di esclusione o di prelazione; né, una volta allestito il conto, può essere sottratta ai condomini la libera disponibilità dello stesso, rimanendo al creditore di azionare gli strumenti di tutela preventiva o successiva della sua garanzia.
Tutti i contributi versati dai partecipanti devono transitare sul conto corrente intestato al condominio, confondendosi con le altre somme già ivi esistenti, e andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista “condominio”, secondo l’art. 1852 c.c., senza che mantenga alcun rilievo lo specifico titolo dell’annotazione a credito, né la provenienza della provvista dall’uno o dall’altro condomino. Quando, così, un creditore del condominio sottoponga a pignoramento le somme risultanti presso l’istituto bancario ove il condominio intrattiene il rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le rate del fondo per la manutenzione straordinaria e le innovazioni, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle medesime somme depositate, il quale trova causa, appunto, nel rapporto di conto corrente, rimanendo del tutto prive di significato le ragioni per le quali le singole rimesse siano state effettuate, come la provenienza delle stesse dall’uno o dall’altro condomino. Si assume da alcuni che, pignorando il creditore le somme giacenti sul conto corrente intestato al condominio, ove si siano determinate morosità tra i partecipanti con riguardo a quella determinata spesa, lo stesso creditore verrebbe così ad aggirare il “beneficium excussionis” posto dall’art. 63, co. 2°, disp. att., aggredendo in via diretta la disponibilità bancaria creata proprio dai soli obbligati in regola coi pagamenti. Occorre tuttavia ricordare come, ogni qual volta la gestione condominiale contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. ed agli effetti dell’art. 63, co. 1° e 2°, disp. att. c.c. (Cass. 27 settembre 1996, n. 8530). Le diverse azioni di adempimento – quelle nei confronti del condominio, e per l’intero debito, in via diretta, e quelle, invece, pro quota, verso i singoli condomini, in via surrogatoria – possono essere proposte anche cumulativamente, fondandosi su diversi presupposti: ovvero, rispettivamente, il contratto che lega il condominio al terzo creditore e l’obbligo ex lege gravante sui singoli condomini di contribuire alle spese comuni. Il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, co. 2°, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.
VII. Deliberazioni dell’assemblea e creditori
Dovrebbero qualificarsi nulle tutte le deliberazioni dell’assemblea, prese a maggioranza, che abbiano l’effetto di far insorgere in capo ai condomini, in regola coi pagamenti delle spese, l’obbligo di sopperire all’inadempimento dei morosi, ampliandone la responsabilità patrimoniale sussidiaria rispetto al meccanismo di garanzia e preventiva escussione stabilito dall’art. 63, comma 2, disp. att. c.c.
Appare, invero, estranea alle attribuzioni della assemblea la delibera con cui la maggioranza dei partecipanti provveda a ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi, oppure ad istituire un fondo cassa ad hoc, non sussistendo in capo ai condomini in regola coi versamenti delle quote di rispettiva pertinenza alcun vincolo di solidarietà passiva in senso proprio nei confronti del terzo creditore, e non potendosi, perciò, prefigurare alcuna urgenza derivante dalla possibile esecuzione individuale, la quale è subordinata all’infruttuosa esecuzione nei confronti degli inadempienti (così già Trib. Salerno, 6 giugno2009, in Arch. loc. e cond. 2009, 459, superando Cass., 5 novembre 2001, n. 13631, alla stregua dell’insegnamento di Cass., 8 aprile 2008, n. 9148; ma la validità di una simile delibera è ancora condivisa da Cass., 18 aprile 2014, n. 9083).
Così nulla (occorrendo a tale scopo, altrimenti, una convenzione presa all’unanimità) è la delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni che disponga di non costituire il preventivo fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, il fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere. L’art. 1135 n. 4 c. c. (anch’esso modificato dal citato d. l. n. 145 del 2013) postula, infatti, che l’allestimento anticipato del fondo speciale per gli indicati lavori (che sono poi quelli di più rilevante importo e perciò di maggiore esposizione patrimoniale) soddisfi l’interesse anche del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora previsto dal comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c., essendo il versamento anticipato delle somme da parte di tutti i partecipanti condizione di legittimità della delibera di approvazione delle opere.
Un identico argomentare può portare a sostenere la nullità della deliberazione assembleare volta alla stipula di un mutuo giustificata dall’urgenza di trarre “aliunde” le somme necessarie per la gestione comune, in maniera da soddisfare i terzi creditori del condominio ovviando alla carenza di liquidità cagionata dall”inadempimento dei morosi. L’apertura del finanziamento bancario, rendendo esposto verso l’istituto di credito ciascun singolo condomino mutuatario per l’intera somma data in prestito, amplia gli obblighi di contribuzione alla gestione condominiale dello stesso singolo rispetto a quelli gravanti in base ai criteri di proporzionalità fissati nell’art. 1123 cod. civ., nonché alla garanzia voluta dall’art. 63, comma 2, disp. att., c.c., e perciò impone il conferimento di un apposito mandato a contrarre all’amministratore, ovvero una convenzione da adottare all’unanimità (per la sufficienza dell’autorizzazione dell’assemblea del condominio al fine di contrarre un mutuo per il pagamento delle spese di gestione, Cass., 5 marzo 1990, n. 1734).
Bibliografia
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(Allegato 2)
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di _____________
PARERE PER LA___________VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’
del dott.____________________________________
A. Dati generali del magistrato
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario):
Periodo di valutazione:
Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione:
Ufficio e settore di appartenenza:
B.Fonti di conoscenza:
1 Relazione del
2 Rapporto del Capo dell’Ufficio………………del….
3 Parere del Consiglio Giudiziario del…………..
4 Provvedimenti a campione del…………………
5 Verbali a campione del…………………………
6 Statistiche……………………………………..
7 Produzioni spontanee………………………….
B1. Dati sulle precedenti valutazioni o progressioni in carriera:
Ricostruzione della carriera:
– decreto ministeriale di nomina in data
– data delle precedenti valutazioni di professionalità
B.2 Sintesi dei pareri:
Ci si richiama integralmente, (salvo dissenso per ragioni da esplicitare) ai pareri precedenti
C. Giudizio in ordine all’ indipendenza, imparzialità ed equilibrio:
O Nulla da rilevare
O Difetti o criticità (da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto)
D. Valutazione in ordine al parametro della “capacità”:
D.1
a) Provvedimenti giudiziari
– Tecnica redazionale ed espositiva
– Uso dello strumento informatico
– Aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale
b) Tecniche di indagine:
– Correttezza
– Aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale
– …………….
D.2 Sulle eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione all’esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure cautelari:
D.3 Sulle modalità di gestione dell’udienza, in termini di corretta conduzione o partecipazione:
D.4 Sul livello dei contributi forniti in camera di consiglio:
D.5 Sull’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro e sulla capacità organizzativa e direttiva:
D.6 Sulla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento1:
E. Valutazione in ordine al parametro della “laboriosità”:
E.1 Sulla congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati:
E.2 Sul rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti (individuati ai sensi del Capo V n.2 lett. b) Circolare prot. del 2007):
E.3 Sui tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi (secondo quanto accertato ai sensi del Capo V n.2 della lett. b) Circolare prot. 20691dell’8 ottobre 2007 approvata il 4 ottobre 2007):
E.4 Sulla collaborazione prestata per il buon andamento dell’ufficio
F. Valutazione in ordine al parametro della “diligenza”:
F.1 Sul rispetto degli impegni prefissati, del numero di udienze nonché dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie, tenuto conto della comparazione con gli altri magistrati dell’ufficio o della sezione (desumibile dal prospetto dei ritardi allegato al rapporto), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati:
F.2 Sulla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza:
G. Valutazione in ordine al parametro “impegno”:
G.1 Sulla disponibilità alle sostituzioni riconducibili ad applicazioni e supplenze nonché sulla consistenza della collaborazione prestata su richiesta del dirigente dell’ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico
G.2 Numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i quali il magistrato abbia dato la disponibilità a partecipare o ai quali abbia effettivamente partecipato:
Giudizio finale :
– sull’indipendenza, imparzialità, equilibrio
O positivo
O negativo
– sulla capacità
O positivo
O carente
O gravemente carente
– sulla laboriosità
O positivo
O carente
O gravemente carente
– sulla diligenza
O positivo
O carente
O gravemente carente
– sull’impegno
O positivo
O carente
O gravemente carente
I. Valutazione di professionalità:
I.1.Svolgimento del procedimento:
I.2.Motivazione:
I.3.Dispositivo:
Data___________________
Il Presidente del Consiglio giudiziario
CRITERI DI SELEZIONE
La necessità di una maggiore oggettivazione dei criteri di scelta e della loro rilevanza onde evitare che la discrezionalità non diventi arbitrio o, per lo meno, non sia percepita come tale: analisi e proposte.
I criteri di selezione analizzati in una prospettiva di genere.
I parametri considerati in sede di valutazione di professionalità e i parametri rilevanti per l’individuazione del dirigente: un rapporto i cui contorni non sono ancora del tutto definiti.
Il dirigente che vorremmo: identikit del buon dirigente e ruolo del dirigente.
La rilevanza della specificità delle funzioni e della conoscenza dell’ufficio giudiziario: i criteri di selezione del dirigente devono essere valutati in generale o con riferimento allo specifico ufficio per il quale la selezione è effettuata?
L’effettiva rilevanza del progetto organizzativo realizzato dall’aspirante dirigente.
Fuori ruolo e dirigenza: un rapporto ancora non chiaro. Opportunità di definizione di criteri trasparenti e predeterminati di valutazione dei periodi trascorsi fuori ruolo, anche in rapporto ai tempi e alla natura del fuori ruolo medesimo.
Il requisito della frequentazione di un corso per dirigenti organizzato dalla SSM e la valutazione delle attitudini da parte di quest’ultima: la necessità di una regolamentazione di dettaglio da parte della normativa secondaria; l’individuazione e la comprensione dei parametri di valutazione; l’esigenza di rendere trasparente ed intellegibile il procedimento di valutazione; la necessaria creazione di spazi di contraddittorio nel procedimento di valutazione; la regolamentazione dei rapporti tra SSM e CSM nella selezione dei dirigenti.
FORMAZIONE DEL DIRIGENTE
La formazione iniziale e la formazione permanente: contenuti e modalità; la diversa formazione richiesta per rivestire funzioni dirigenziali requirenti, rispetto alle funzioni dirigenziali giudicanti; le diverse competenze professionali richieste per la dirigenza di un ufficio medio-piccolo, rispetto a quelle necessarie per la direzione di un ufficio grande e/o metropolitano; le conoscenze ordinamentali e quelle manageriali richieste.
VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE E PROCEDIMENTO DI CONFERMA
Le fonti di conoscenza: analisi della attuale normativa e parziale diversità di procedura con riferimento ai rapporti richiesti a seconda che si tratti di un incarico semidirettivo o direttivo; il ruolo dei Consigli dell’Ordine; è necessario ampliare le fonti di conoscenza (es. prevedendo una consultazione dei magistrati sottoposti al dirigente, oppure consultando anche altri soggetti esterni all’ufficio, abituali interlocutori dello stesso)? Problematicità della questione.
I parametri rilevanti, la misurazione delleperformancee la loro valutazione sia ai fini della conferma, che ai fini dell’attribuzione di nuovi incarichi direttivi.
Il ruolo ed il potere dei Consigli Giudiziari nella procedura di conferma.

Questioni in materia di condominio (di Michele Ruvolo)
La relazione tenuta da Antonio Scarpa al corso della Scuola della Magistratura sul contenzioso in materia immobiliare ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra condominio e terzi creditori, disciplina che costituisce un aspetto di oggettiva novità nella Riforma della normativa in materia di condominio negli edifici disposta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, e poi già modificata con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.
La figura dei creditori cui fanno rinvio i commi 1 e 2 dell’art. 63, disp. att. c.c. induce a riflettere sulla problematica relativa alla possibilità di concepire un’autonoma soggettività giuridica in capo al condominio, così come del resto prospettato da Cass. sez. un. 18 settembre 2014, n. 19663, che ha sottolineato la presenza di elementi (tratti dall’art. 1129, comma 12, n. 4, c.c., dall’art. 1135, n. 4, c.c., e, soprattutto, dall’art. 2659, comma 1, n. 1, c.c.) ‹‹che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma››.
Ciò dovrebbe, dunque, invogliare gli interpreti ad abbandonare ogni remora nel ravvisare diritti ed obblighi riferibili al condominio in quante tale, e non invece sempre e comunque immediatamente imputabili – per l’intero o in proporzione alle rispettive quote – a ciascuno dei condomini.
La relazione di Antonio Scarpa tratta dapprima il tema della morosità ultrasemestrale, individuando come punto di partenza l’art. 1129 comma 9 c.c., che obbliga l’amministratore ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea.
Viene, dunque, da un lato specificato il criterio per individuare ildies a quodel detto termine semestrale e, dall’altro, puntualizzato che la mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per oltre un semestre legittima l’amministratore a sospendere al condomino l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Il collega Scarpa si sofferma, poi, sul diritto riconosciuto, a seguito della Riforma, ad ogni condomino di rivolgere espressa richiesta all’amministratore circa la situazione di morosità degli altri partecipanti senza che sia necessario il consenso espresso, libero, specifico e documentato per iscritto (art. 23 del d.lgs. n. 196/2003) dei condomini inadempienti interessati e sul contestuale dovere dell’amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Garante per la protezione dei dati personali relative alle operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell’àmbito delle attività connesse all’amministrazione dei condomini.
L’elaborato prosegue, poi, con l’analisi delle differenti categorie dei “creditori non ancora soddisfatti”, dei “condomini “morosi” e degli “obbligati in regola con i pagamenti” cui l’art. 63 disp. att. cod. civ fa riferimento e delle rispettive azioni che i creditori possono azionare per far valere le proprie ragioni.
Viene anche puntualizzato che il debito per le spese condominiali (il pagamento delle quali costituisce un’obbligazione “portabile”, in quanto ha per oggetto una somma di danaro già determinata nel suo ammontare o comunque determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, sicché la mora del singolo condomino debitore si determina, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito) è soggetto alle generali regole delle obbligazioni pecuniarie contenute negli artt. 1182, comma 3, e 1277, comma 1, c.c., per le quali le obbligazioni aventi per oggetto somme di danaro devono adempiersi al domicilio del creditore e con moneta avente corso legale.
Si prospettano, poi, le possibili conseguenze derivanti dalla mancata riscossione da parte dell’amministratore dei contributi dovuti dai condomini morosi, circostanza che potrebbe costituire il presupposto per l’esercizio dell’azione surrogatoria intentata dal terzo creditore nei confronti dei morosi per la revoca giudiziale dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129, comma 12, n. 6), c.c. (ove lo stesso abbia “omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva”), oltre che per l’individuazione di una responsabilità dell’amministratore nei confronti del medesimo terzo creditore.
Viene inoltre analizzata la complessa struttura del rapporto obbligatorio corrente tra il creditore e il condominio, che può identificarsi come autonoma “parte negoziale”, e dunque come centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto concluso per la gestione delle parti comuni, avente carattere soggettivamente complesso, e perciò insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono.
Ci si sofferma anche sulla natura dell’obbligazione derivante dal condominio, obbligazione che nascerebbe parziaria, ma che poi, ove si verifichi l’inadempimento di uno dei condomini al proprio debito pro quota, si trasformerebbe in solidale per i soli condomini in regola con i pagamenti, tenuti all’intero “residuo” verso i creditori.
È possibile, infatti, ravvisare in favore del creditore distinte posizioni obbligatorie e perciò anche distinte azioni di adempimento, l’una per l’intero debito, esperibile nei confronti dell’amministratore, e le altre nei limiti della rispettiva quota verso i singoli condomini, rendendosi poi ammissibile l’eventualità di pretendere da un partecipante il pagamento del debito originariamente dovuto da un altro condomino solo in seguito all’infruttuosa escussione del patrimonio di quest’ultimo.
In favore dei condomini in regola con i pagamenti è previsto dal comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c. non solo un onere per il creditore di chiedere in primo luogo l’adempimento dei morosi (c.d. beneficio d’ordine), quanto la più gravosa condizione di escutere preventivamente il patrimonio degli stessi partecipanti inadempienti (c.d. beneficium excussionis). Al condomino in regola con i pagamenti, escusso dal terzo creditore per la parte dovuta dai morosi, dovrà poi consentirsi di avvalersi, oltre che dell’azione di regresso verso il debitore principale inadempiente, anche della surrogazione legale (in forza dell’art. 1203, n. 3, c.c.).
La relazione termina, infine, con un approfondimento del tema relativo al patrimonio del condominio, al quale, per effetto della Riforma del 2012, dovrà essere necessariamente intestato “uno specifico conto corrente, postale o bancario”, che rappresenterà, dunque, la misura della responsabilità patrimoniale dei condomini per le obbligazioni di gestione delle cose comuni e che, pur non essendo inquadrabile tra i patrimoni separati, svolge comunque una funzione di garanzia e di responsabilità, allo scopo di assicurare i terzi creditori del condominio.
CONDOMINIO E TERZI CREDITORI (di Antonio Scarpa – Ufficio del Massimario – Corte di Cassazione)
Nella relazione predisposta da Aldo Carrato con riferimento al procedimento possessorio si affronta in primo luogo il tema della natura e della finalità dello stesso procedimento possessorio per poi passare ai profili processuali, che vengono esaminati avendo riguardo alla disciplina generale, ma anche, più in dettaglio, agli aspetti relativi alla competenza per territorio ed all’emissione dei provvedimenti inaudita altera parte.
Viene inoltre trattato il tema dei rapporti tra giudizio petitorio e giudizio possessorio, del regime dell’eccezione feci sed iure feci e della possibilità o meno dell’introduzione di domande diverse ed ulteriori rispetto a quella avente per oggetto il conseguimento dell’immediata tutela contro l’autore dello spoglio e della turbativa (restituzione del bene e cessazione della condotta lesiva).
Infine, si opera un’accurata ed utile selezione della giurisprudenza di legittimità dell’ultimo biennio su possesso, azioni possessorie e usucapione.
n. 69/14 Rel. Forte- Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenza – Sezione disciplinare CSM irroga sanzione della censura – ricorso (Ric. 17602/13).
SU rigettano il ricorso, per la gravità dei ventidue ritardi ultra annuali nel deposito delle sentenze, ritardi per i quali nessuna giustificazione è stata fornita dal magistrato incolpato che, sia prima che dopo tale periodo, ha tenuto comportamenti analoghi di tardivi depositi sia pure inferiori all’anno.
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n. 1516/2014 Rel. Amatucci- Disciplinare magistrati – fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni a distanza di molti anni – CSM, sezione disciplinare, assolve – impugnazione del procuratore generale (Ric. 14801/2013)
SU rigettano il ricorso. SU rilevano che la Sezione disciplinare – con motivazione congrua in relazione all’incolpazione, così come formulata – ha ritenuto che, in relazione ai fatti emersi, non vi fossero elementi per dire violato il dovere di laboriosità o per affermare che fosse dovuto a negligenza inescusabile il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 81, 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ. SU osservano in motivazione: se ogni giudice fissasse per la precisazione delle conclusioni “un numero di cause pari al limite delle sentenze che può redigere in un anno, non avrebbe poi spazio per poter fissare a breve le cause che presentassero connotati di urgenza. Benché vada detto che meriterebbe censura qualsiasi atteggiamento volto ad aumentare il da farsi in un più lontano futuro al precipuo scopo di alleggerire l’impegno più vicino nel tempo, come tale più probabilmente destinato ad essere adempiuto dalla stessa persona fisica del magistrato che il rinvio dispone”.
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n. 1522/2014 Rel. Forte- Disciplinare magistrati – misure cautelare della sospensione da stipendio e funzioni – richiesta di revoca – Sezione disciplinare CSM respinge – ricorso (Ric. 19797/13 + 20639/13).SU rigettano (e dichiarano inammissibile il ricorso dell’Avv. … che si dichiara titolare di autonomo potere di impugnativa, mentre non è legittimato a proporre inproprio il ricorso contro l’ordinanza della Sezione disciplinare del CSM di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio come misura cautelare). (a) E’ legittimo il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, applicabile anche prima del d.lgs. n. 109 del 2006 ai sensi dell’art. 233 dell’ordinamento giudiziario, come misura accessoria che garantisce al magistrato sottoposto a procedimento penale e soggetto a misura restrittiva della libertà personale, di poter ricevere tutto o parte di quanto ad esso di regola spetta quale sua retribuzione e in corrispettivo delle funzioni sospese per ragioni di disciplina, per la sola qualifica di giudice ancora rivestita. (b) In sede disciplinare e ai fini della sospensione dalle funzioni e del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, la Sezione disciplinare può valutare anche i fatti come ricostruiti in una sentenza ancora non passata in giudicato, valutandoli, ovviamente, come meri indizi di attribuibilità dell’incolpazione disciplinare al magistrato.
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n. 6826/2014 Rel. Petitti- Disciplinare magistrati – revisione della sentenza disciplinare – Sezione disciplinare CSM dichiara inammissibile l’istanza – ricorso (Ric. 20459/13).SU rigettano il ricorso. La revisione della sentenza disciplinare è ammissibile, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006, soltanto in presenza di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente pronuncia, tali da incidere su circostanze rilevanti e non marginali. Resta invece preclusa la mera rivalutazione di fatti già esaminati, nonché della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della precedente pronuncia. Inoltre, l’istanza di revisione non può essere finalizzata alla richiesta di nuova valutazione ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.
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n. 6827/2014 Rel. Di AmatoDisciplinare magistrati – pubblico ministero minorile – dichiarazioni rese in pubblico a giornalisti nella totale inosservanza delle disposizioni del capo dell’Ufficio – Sezione disciplinare CSM irroga sanzione censura – ricorso (Ric. 20939/13).SU accolgono, cassano e rinviano. La condotta con la quale il magistrato si difende dall’attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i doveri del magistrato e con l’immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura, non si pone di per sé, ma solo per i mezzi concretamente usati, in contrasto con il valore dell’imparzialità, al quale, anche sul piano dell’immagine, il magistrato deve sempre uniformarsi. Neconsegue che, nel caso in cui il magistrato faccia ricorso per difendersi ad interviste e comunicati stampa, la legittimità della condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell’adempimento di un dovere, deve essere valutata con un giudizio ex ante che, avendo riguardo alle specifiche circostanze che hanno connotato la lesione dell’onore del magistrato, non può limitarsi ad individuare astratte alternative percorribili, senza prevedere quali siano gli effettivi risultati che con esse il magistrato avrebbe potuto ottenere a tutela del suo onore professionale, in relazione alle esigenze di difesa come concretamente emerse.
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n. 7307/2014 Rel. BuccianteDisciplinare magistrati – giudice di tribunale – ritardi nel deposito di sentenze – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23620/13).SU accolgono in parte e rinviano. Il giudice disciplinare deve dare esplicita risposta alla richiesta, che gli sia stata rivolta dal magistrato incolpato, di applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la quale può operare con riferimento ad ogni violazione deontologica, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, come nel caso del ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.
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n. 7308/2014 Rel. BuccianteDisciplinare magistrati – giudice di tribunale – ritardi nel deposito di sentenze – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23683/13).SU rigettano il ricorso. In tema di ritardi, il termine di un anno rappresenta un limite comunque invalicabile, salvi i casi eccezionali; si tratta di un termine assoluto, che già contiene in sé e assorbe il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto. La tempestività è richiesta nell’interesse dell’ordinamento, sicché è ininfluente che la sua mancanza eventualmente non comporti pregiudizio per le parti.
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n. 7309/2014 Rel. Piccininni- Disciplinare magistrati – giudice del tribunale per i minorenni – episodi di disprezzo, insolenza e cattiva educazione nei confronti di operatori deiservizi sociali e di esperti nel corso di udienza – CSM, sezione disciplinare, irroga sanzione della censura – ricorso (Ric. 21453/13).SU rigettano il ricorso. SU rilevano che la Sezione disciplinare ha ritenuto oggettivamente gravi gli episodi contestati, in quanto in contrasto con il dovere di correttezza che il giudice deve rispettare nell’esercizio delle funzioni, gravità non attenuata dalle particolari situazioni soggettive dallo stesso rappresentate o dalla professionalità precedentemente manifestata nello svolgimento delle attività di ufficio.
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n. 7310/2014 Rel. PiccininniDisciplinare magistrati – giudice fallimentare – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione della rimozione – ricorso (Ric. 23681/13).SU respingono il ricorso. (a) Al ricorso per cassazione in tema di sanzioni disciplinari contro magistrati, la nomina di un secondo difensore deve avvenire in conformità dell’art. 83 c.p.c. (b) Poiché gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente sono riconducibili ad una identica vicenda, la sospensione del procedimento penale per pregiudizialità penale è stata correttamente disposta anche con riferimento ai fatti non specificamente ricompresi nel capo di imputazione, come l’addebito relativo ai ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari, sicché la relativa eccezione di estinzione è stata esattamente respinta. (c) Con motivazione congrua la Sezione disciplinare ha ritenuto provato l’addebito concernente l’indebita acquisizione di procedure tabellari, sulla base degli accertamenti compiuti sia in sede penale che amministrativa implicitamente richiamati, ulteriormente valorizzati dall’ingente numero di assegnazioni non automatiche.
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n. 9250/2014 Rel. Piccialli- Disciplinare magistrati – giudice civile – ritardo nel deposito di sentenze – CSM, Sezione disciplinare, infligge censura – ricorso (Ric. 1589/2014).SU rigettano il ricorso. In tema di ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari, le gravi ed impellenti esigenze di assistenza familiare del magistrato incolpato non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia, rimanendo aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi ed aspettative.
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n. 10626/2014 Rel. Petitti- Disciplinare magistrati – pubblico ministero – mancata astensione – Sezione disciplinare CSM irroga sanzione censura – ricorso (Ric. 20465/13).SU cassano senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione disciplinare non poteva essere promossa in quanto estinta per effetto del decorso del termine annuale di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006.
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n. 10627/2014 Rel. AmatucciDisciplinare magistrati – GIP – adozione di ordinanza custodiale (annullata dal tribunale del riesame) motivata con la riproduzione testuale della richiesta del pubblico ministero – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23666/13).SU rigettano il ricorso. Il recepimento letterale delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è bensì consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell’accorciamento dei tempi di redazione dei provvedimenti giudiziari, ma occorre che la riproduzione sia manifestata e che la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendo risolversi nel mero assorbimento dell’atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del “copia-incolla”.
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n. 10628/2014 Rel. AmatucciDisciplinare magistrati – giudice di tribunale – redazione di due sentenze ―scannerizzando‖ la conclusione della parte – CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura – ricorso (Ric. 23769/13).SU accolgono il ricorso e cassano senza rinvio. (a) Quante volte il comportamento abitualmente o gravemente scorretto sia costituito dall’emissione di provvedimenti con motivazione ricopiata (ed in questo senso privi di motivazione), l’insita indeterminatezza dei destinatari del comportamento stesso impedisce la configurabilità dell’illecito di cui alla lettera d) dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, che ha riguardo a comportamenti scorretti nei confronti di soggetti determinati, per quanto non necessariamente individuati. (b) Non è sufficiente ad escludere la sussumibilità del fatto nell’ambito applicativo della lettera l) dell’art. 2 del citato d.lgs. la considerazione che anche una motivazione integralmente ricopiata da un atto difensivo di parte può essere ampiamente idonea a sorreggere la decisione e che, se tanto accade, non si può dire che una motivazione manchi. La decisione deve costituire il risultato di una fase di autonoma elaborazione da parte delgiudice nella sua imprescindibile posizione di terzietà. Il pedissequo, letterale e non evidenziato recepimento di quanto scritto da una parte in tanto è idoneo ad integrare l’illecito di cui alla lettera l) in quanto sia tale, in concorso con ulteriori elementi sintomatici, da poter effettivamente indurre a ritenere che il giudice non abbia compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame ed abbia così violato l’elementare dovere di garantire che la decisione sia stata assunta in piena autonomia di giudizio e previa autonoma valutazione delle contrapposte tesi difensive. (c) Da notare che la decisione della cassazione senza rinvio dipende dal fatto che nel caso di specie sarebbe stato configurabile esclusivamente l’illecito di cui alla lettera l), invece espressamente escluso, e non anche quello di cui alla lettera d), per il quale l’incolpato è stato condannato.
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n. 11228/2014 Rel. Bucciante- Disciplinare magistrati – GIP – omesso controllo termini di scadenza della custodia cautelare – CSM, Sezione disciplinare, infligge censura e trasferimento – ricorso (Ric. 1430 del 2014).SU sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, limitatamente alle parole da “quando ricorre” a “nonché”, in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’automatismo del trasferimento ad altra sede od ufficio, che si correla a tutti i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ad avviso delle SU, il legislatore avrebbe disposto l’equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari, bensì accomunati dall’elemento dell’ingiusto danno o dell’indebito vantaggio per una delle parti, ma che possono risultare di ben diversa gravità, essendovi inclusi anche comportamenti colposi. Ai fini della delibazione della rilevanza della questione, SU ribadiscono che, in caso di ritardo nella scarcerazione di imputati o indagati, le previsioni delle lettere a) e g) dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 sono entrambe contestualmente applicabili.
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n.19885/2014 – Rel. Virgilio- Disciplinare magistrati – ritardi nel deposito di sentenze penali e scorrettezze verso colleghi – La Sezione irroga la sospensione per anni due ed il trasferimento d’ufficio – ricorso (Ric. 2587/14)SU rigettano il ricorso. (a) SU ribadiscono il principio secondo cui nella fattispecie di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, anche in ragione della necessità di assicurare la prevedibilità della sanzione e un trattamento uniforme in presenza di situazioni analoghe, il ritardo superiore ad un anno nel deposito di provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, sempre che non siano allegate dallo stesso e accertate dal giudice disciplinare circostanze oggettive e assolutamente eccezionali, che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito.Invero, il superamento del termine annuale – desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di durata del giudizio di legittimità – fa presumere il carattere ingiustificato del ritardo, non potendo ritenersi necessario per la stesura ed il connesso deposito di qualunque provvedimento un tempo superiore a quello occorrente per la celebrazione del processo di cassazione che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l’ascolto della difesa. (b) Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM, l’esercizio del potere di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., oltre al rilievo che deve avere ad oggetto un thema probandum nuovo, costituisce, in ogni caso, una facoltà subordinata ad una valutazione di assoluta necessità.
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n. 19892/2014 – Rel. Petitti- Disciplinare Magistrati – interferenze trasversali per la partecipazione a concorso a posto direttivo superiore di merito – la sezione applica la censura – questioni di incompatibilità dei componenti – ricorso per cassazione (Ric. 5879/2014)SU accolgono il primo motivo, cassano e rinviano. SU accolgono la censura di nullità della sentenza impugnata perché emessa da un collegio composto in modo diverso da quello che aveva partecipato alla precedente udienza, quando si era svolta la trattazione e l’assunzione della prova testimoniale ammessa.
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n.19976/2014 – Rel. BernabaiDisciplinare Magistrati – mancata astensione di consigliere di Corte di Appello versante in situazione di incompatibility – la Sezione applica l’art. 3 bis del d.lgs. 109 del 2006 – ricorso dSU rigettano il ricorso. E’ inammissibile per carenza di interesse ad agire l’impugnazione avverso sentenza della Sezione disciplinare del CSM che abbia assolto il magistrato dalla incolpazione ascrittagli in considerazione della scarsa offensività del fatto.
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n.20450/2014 – Rel. CappabiancaDisciplinare Magistrati – ritardi nel deposito di sentenze civili e penali – la sezione applica la perdita di anzianita di mesi quattro e nega it 3 bis -ricorso per cassazione (R.g. 6859/14).SU accolgono, cassano e rinviano. Nel caso in cui il magistrato sia stato ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere posto in essere, in un determinato arco di tempo, condotta di reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, è preclusa, in virtù del generale principio del ne bis in idem, la possibilità dell’esercizio dell’azione disciplinare con riferimento ad ulteriori ritardi ricadenti nel medesimo arco di tempo; la preclusione non si estende, tuttavia, alle porzioni di detti ulteriori ritardi successive alla data di riferimento temporale dell’incolpazione, ancorché si tratti di ritardi cessati anteriormente alla pronunzia, passata in giudicato, sull’incolpazione medesima.
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n.20568/2014 – Rel. BandiniDisciplinare Magistrati – giudice – ritardi nel deposito di sentenze civili e penali – perdita di anzianità – ricorso (Ric. 8092/14)SU rigettano il ricorso. (a) La pronuncia della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore Magistratura non può essere impugnata presso le Sezioni unite della Corte di cassazione per lamentare la diversa valutazione riservata ad altro magistrato, incolpato della stessa infrazione, atteso che la contraddittorietà della motivazione, per essere rilevante, deve emergere dalla medesima sentenza e non dal raffronto tra vari provvedimenti, seppure dello stesso giudice, ed atteso, inoltre, che il ricorso avverso le pronunce disciplinari del Consiglio non può introdurre un sindacato sui poteri discrezionali dell’organo, mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, avendo tali pronunce natura giurisdizionale e non amministrativa. (b) La durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate da quest’ultimo e accertate dalla Sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l’inottemperanza al precetto sui termini di deposito.
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n.20570/2014 – Rel. GiustiDisciplinare Magistrati – Giudice – procedimento disciplinare – definizione con sentenze di n.d.p. per cessazione dell’ incolpato dall’ ordinamento giudiziario – istanze di revisione – la Sezione le dichiara inammissibili – Ricorso per cassazione – (Ric. 10547/14)SU dichiarano inammissibile. In tema di disciplinare magistrati, la discussione davanti alle sezioni unite è riservata al solo professionista abilitato, con esclusione della difesa personale dell’incolpato.
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n.22610/2014 – Rel. Di PalmaDisciplinare Magistrati – pubblico ministero – comportamento scorretto verso colleghi con l’ invio di e-mail ad una mailing-list della locale ANM – ammonimento – ricorso (Ric.8022/14)SU accolgono il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassano e rinviano. SU rilevano la radicale diversità tra l’oggetto degli illeciti formalmente contestati nel capo di incolpazione (illecito funzionale di comportamento scorretto nei confronti di altri colleghi) e quello ritenuto nella sentenza impugnata (illecito extrafunzionale di offesa alla reputazione di altri magistrati mediante l’attribuzione di fatti determinati).
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n.22611/2014 – Rel. Di PalmaDisciplinare Magistrati – Giudice del Tribunale di Sorveglianza – ritardi nel deposito dei provvedimenti – recidiva – sanzione della sospensione per anni uno – Ricorso per cassazione – (Ric. 10496/14).SU accolgono nei termini di cui in motivazione, cassano e rinviano. Al fine di stabilire se il magistrato di sorveglianza sia incorso in ritardi disciplinarmente rilevanti, è indispensabile non soltanto distinguere tra i vari procedimenti, ma anche individuare lo schema tipico prefigurato dal legislatore per ciascuno di essi, al fine di determinare con sufficiente precisione il momento in cui il procedimento è in grado di essere concluso, cioè il momento della deliberazione, quale dies a quo del termine di cinque-quindici giorni rispetto al quale computare l’eventuale ritardo nel compimento degli atti del magistrato di sorveglianza.
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n.23068/2014 – Rel. GrecoDisciplinare Magistrati – comportamento scorretto verso le parti – La Sezione irroga la censura – ricorso (Ric. 2602/14).SU – con ordinanza interlocutoria – rinviano la causa a nuovo ruolo disponendo che l’avviso di udienza sia notificato al magistrato ricorrente presso l’Ufficio di attuale appartenenza. (Nella specie, l’incolpato aveva proposto il ricorso personalmente, indicando come domicilio il proprio ufficio di merito, e l’avviso di udienza gli era stato notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione).
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n.23071/2014 – Rel. Frasca- Disciplinare Magistrati – giudice dell’ esecuzione civile – misura cautelare del trasferimento d’ ufficio – ricorso (Ric.12216/14)SU rigettano il ricorso. (a) In tema di disciplinare magistrati, il paradigma cui il ricorso per cassazione deve ispirarsi a livello di contenuto-forma è quello dell’art. 606 cod. proc. pen., essendo soggetto alla normativa processuale penale quanto alla fase di proposizione. (b) In tema di legittimo impedimento a comparire dell’incolpato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice disciplinare, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità assoluta di comparire. (c) Una volta verificatasi l’adozione di un provvedimento da parte di un magistrato di un ufficio giudiziario nell’ambito dei poteri riconosciutigli sull’affare assegnatogli per la trattazione, l’adozione da parte di altro magistrato dell’ufficio assegnatario di altro affare, sul presupposto che l’affare su cui l’altro magistrato ha provveduto dovesse necessariamente essergli attribuito per legge, cioè secondo le regole processuali a cui l’affare è riconducibile, di altro provvedimento, diretto espressamente a porre nel nulla l’efficacia del provvedimento adottato dall’altro magistrato, costituisce di per sé, indipendentemente dalla circostanza che effettivamente il convincimento del secondo magistrato sia corretto, comportamento del tutto abnorme ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ff, in quanto si connota come adozione di un provvedimento al di fuori di ogni previsione processuale. (d) Il principio di completezza o autosufficienza connota anche il ricorso per cassazione disciplinato dal codice di procedura penale.
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n.23677/2014 – Rel. BernabaiDisciplinare Magistrati – Pubblico Ministero – incolpazione di acquisizione dal terminale dell’ Ufficio di materiale pedopornografico – sospensione e rigetto del ricorso da parate delle S.U. – rimozione – Ricorso per cassazione (Ric. 9480/14)SU rigettano il ricorso. SU rilevano che il giudice disciplinare ha messo in risalto il profondo discredito legato alla tipologia di illecito, sottolineando la quantità ingente di materiale pedopornografico detenuto, definita addirittura enorme da un testimone.
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n.25136/2014 – Di IasiDisciplinare magistrati – procuratore della Repubblica – interferenza al fine di escludere un’aggravante (che avrebbe comportato il passaggio alla DDA distrettuale) e trattenere il procedimento – irrogazione della censura – ricorso (Ric.6061/14)SU accolgono il secondo motivo, rigettano il primo e dichiarano assorbito il terzo; cassano senza rinvio. (a) L’adozione di un provvedimento cautelare (trasferimento) nel corso delle indagini non determina incompatibilità a partecipare al successivo giudizio disciplinare per i componenti della Sezione disciplinare del CSM. (b) Per la configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 109 del 2006 (ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato) è essenziale l’oggettiva idoneità della condotta a determinare la modificazione della decisione naturaliter assunta. Il tentativo di trasmissione e poi l’effettivo invio ad un collega di materiale di studio su di un determinato argomento, ancorché afferente ad una prossima decisione del suddetto collega, non può ritenersi di per sé astrattamente idoneo a mettere in pericolo la libera determinazione e la serenità di giudizio del destinatario.
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n.26551/2014 – Rel. Pres. Rordorf- Disciplinare magistrati – pubblico ministero – negligenza qualificata dalla inosservanza di istruzioni del procuratore della Repubblica – Sezione disciplinare infligge perdita di anzianità di un anno – ricorso (Ric. 17249/2014)SU accolgono il primo motivo, rigettano il secondo e dichiarano assorbiti gli altri; cassano e rinviano. Con riguardo al primo capo di incolpazione, le SU rilevano la non corrispondenza tra l’incolpazione contestata ed il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna, che risulta quindi affetta, per questa parte, da insanabile nullità. Con riguardo al secondo capo di incolpazione (art. 2, comma 1, lett. n), SU affermano: che tra le disposizioni del servizio giustizia la cui inosservanza, se reiterata e grave, integra l’illecito disciplinare in questione, sono da ricomprendere non soltanto le prescrizioni inerenti in via generale alle modalità organizzative e di funzionamento dell’ufficio ma anche quelle che, nei casi in cui la legge lo prevede, il capo dell’ufficio impartisca legittimamente in relazione allo svolgimento di specifici incarichi giudiziari; che il principio di leale collaborazione deve improntare il comportamento reciproco del capo dell’ufficio (nella specie, procuratore della Repubblica) e dei magistrati addetti all’ufficio medesimo; che il magistrato del p.m. cui siano state impartite disposizioni all’atto del conferimento dell’incarico o successivamente può senz’altro manifestare il proprio dissenso rispetto a dette disposizioni, in modo da consentire al procuratore della Repubblica che lo stimi opportuno di esercitare al più presto il potere di revoca motivata dell’assegnazione; che la manifestazione chiara e tempestiva del dissenso costituisce un onere per il magistrato assegnatario, il quale non è certo incondizionatamente tenuto ad attenersi alle disposizioni impartitegli, ma in tanto può continuare ad operare in difformità da esse senza incorrere nell’illecito disciplinare di cui alla lettera n) in quanto abbia reso esplicitamente noto il proprio dissenso al capo dell’ufficio e questo non gli abbia perciò revocato l’assegnazione del procedimento.
di Alessandro Di Tano
Il tema della tutela giudiziale dei figli minori nelle ipotesi di disgregazione dell’unione familiare è assai vasto, quindi appare opportuno circoscriverne sin da subito la trattazione con riferimento ad alcuni soltanto tra i provvedimenti che il Giudice è abitualmente chiamato ad adottare in favore del minore, con particolare riguardo all’affidamento nei procedimenti di separazione e divorzio.
Le difficoltà che il Magistrato incontra nello svolgimento della propria attività decisionale derivano soprattutto dal clima di accesa conflittualità (che – fisiologicamente – si accompagna alle vicende di crisi della coppia) e dalla mancanza di un adeguato bagaglio di conoscenze tecnico-specialistiche in ambito extra-giuridico.
Pur non essendo il Giudice, come è ovvio, uno psicologo, uno psichiatria infantile o un sociologo, ciò nonostante le sue statuizioni sono destinate ad incidere e a produrre effetti non soltanto nella sfera giuridica, ma anche in quella affettiva, relazionale e comportamentale del minore (e non solo); per ovviare alla mancanza di un bagaglio tecnico-specialistico, egli potrà affidare ad un esperto l’incarico di compiere indagini, di natura psicologica, sulle effettive capacità genitoriali dei coniugi, garantendo così che la sua decisione finale – in particolare quella di affidamento della prole – sia quanto più obiettiva possibile, perché basata sulla conoscenza effettiva dei legami affettivi, delle fasi di sviluppo e del comportamento umano nei suoi aspetti sia normali sia patologici.
Al minore, il nostro Ordinamento assicura un complesso sistema giuridico di tutela e protezione, che vede il suo apice nell’art. 30 della Carta Fondamentale e si snoda, poi, attraverso numerose leggi e provvedimenti normativi speciali.
I principali riferimenti in materia sono: la Legge n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio), la Legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento – cd. Legge sull’affidamento condiviso) ed il D.lgs n. 154/2013 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).
Il Legislatore ha individuato nell’interesse morale e materiale del minore la “stella polare” che deve guidare il Giudice in tutte le sue decisioni – e, in particolare, in quella sull’affidamento della prole – senza, tuttavia, fornire ulteriori indicazioni con riguardo al modo in cui si debba agire per il raggiungimento di tale interesse; ciò ampia inevitabilmente il margine di apprezzamento discrezionale per il Magistrato, il quale, dovrà essere, quindi, pienamente consapevole – sul piano tecnico – degli strumenti e dei rimedi a sua disposizione, nonché degli effetti che gli stessi sono destinati a produrre nella sfera del minore, non soltanto sul piano strettamente giuridico, ma, come già anticipato, anche e soprattutto sul piano psicologico,affettivo, sociale e relazionale.
La nostra Legislazione nazionale – su impulso della Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli del 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176/1991) e della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata il 7 dicembre del 2000 – ha recepito il principio della bi-genitorialità, da intendersi come il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
E’ fondamentale garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità, evitando (o quanto meno smorzando) ogni conflitto tra i coniugi: ecco perché, ad esempio, si discute della contrarietà ai principi fondamentali dell’ordine pubblico della sentenza straniera di divorzio, che abbia disposto l’affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi, ma senza predeterminare le regole di comportamento dei coniugi stessi idonee proprio ad evitarne il conflitto.
L’art. 337 ter c.c. stabilisce che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il Giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale (che si sostituisce alla vecchia potestà genitoriale, ndr.) è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.
E’ evidente il favor del Legislatore per l’affidamento condiviso, l’unico in grado di garantire davvero alla prole un rapporto stabile e continuativo con entrambi le figure genitoriali.
Ne deriva che tale soluzione non può ritenersi preclusa dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, potendosi prevedere in tal caso l’esercizio separato della potestà, nel senso che ciascun coniuge, nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, potrà effettuare, senza l’accordo dell’altro, le scelte di “ordinaria” amministrazione che riterrà più opportune; la scelta operata dal Legislatore a favore dell’affidamento condiviso non consente, quindi, di ritenere la conflittualità genitoriale elemento sufficiente, di per sé solo, a disporre l’affidamento esclusivo (cfr., sul punto, Cass. n. 16593/08, secondo cui l’inevitabile e fisiologica diversità di scelte educative tra i genitori – specie in un contesto di contrapposizione come quello che caratterizza i giudizi di separazione – è compatibile con l’affidamento condiviso e, di per sé, non consente di superare la scelta della soluzione preferenziale adottata dal Legislatore; si veda anche, però, Cass. Sez. I, Sent. n. 18559/2016, per la quale – in tema di affidamento dei figli minori – la conflittualità “grave” esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell’uno nei confronti dell’altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, sana ed equilibrata crescita psicologica, e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo; coerentemente, deve essere rigettata la richiesta di affido condiviso, se avanzata, ad esempio, da un genitore detenuto per episodi di violenza nei confronti della moglie/madre del minore, trattandosi, in questo caso, di situazioni che senza alcun dubbio travalicano i limiti dell’ordinaria conflittualità tra coniugi e possono incidere negativamente sul processo di crescita della prole).
La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore” (il che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente: cfr., al riguardo, Cass. Sez. I, Sent. n. 977/2017).
Il giudizio prognostico che il Giudice – nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole – deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione familiare, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il principio della bi-genitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr., sul punto, Cass. Sez. VI, Sent. n. 18817/2015, la quale ha confermato la sentenza di merito che – nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore – aveva ritenuto di collocarlo preferibilmente presso il genitore il cui nucleo familiare, in quanto composto esclusivamente da adulti, avrebbe potuto prestargli maggiori attenzioni, garantendo al contempo al genitore non collocatario, pur residente in altra città, ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé; si veda, nello stesso senso, Cass. Sez. VI, Ord. N. 14728/2016, per la quale l’attuale quadro normativo impone al Giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore; nella specie, la Suprema Corte ha affermato che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica – quella dei Testimoni di Geova – non può costituire ragione sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo dei minori all’altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano effettivamente legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità).
Prima del 2006 nella realtà giudiziaria si privilegiava la soluzione dell’affidamento di tipo esclusivo, con conseguente limitazione (di fatto) dell’esercizio della “potestà genitoriale” da parte del coniuge non affidatario; ciò perché l’affidamento “congiunto” stabiliva una collaborazione a tal punto stretta tra i genitori che i Giudici non la ritenevano attuabile in concreto, in considerazione del rapporto normalmente conflittuale tra coniugi nei giudizi di separazione e divorzio.
La legge n. 54/2006 ha ribaltato completamente il precedente orientamento in tema di affidamento, recependo il principio della bi-genitorialità (sancito all’art. 9 dalla precitata Convenzione di New York) ed imponendo l’interesse morale e materiale del minore quale linea guida nella decisione del Giudice, il quale – nel regolamentare i rapporti del minore con entrambe le figure genitoriali e nel garantire il suo diritto a relazionarsi con entrambi in egual misura – non è più chiamato ad individuare necessariamente quale dei due genitori sia più idoneo per il figlio, dovendo prediligere, piuttosto, la soluzione dell’affidamento condiviso (a meno che uno di essi non risulti dannoso e cagionevole per la crescita, lo sviluppo, l’educazione e l’equilibrio psico-fisico della prole).
A completamento del quadro normativo, il D.lgs n. 154 del 2013 ha sostituito nel nostro Ordinamento l’espressione “potestà dei genitori” con l’espressione “responsabilità genitoriale”; non si tratta di un semplice cambio di “etichetta”, ma dell’ulteriore affermazione della priorità dell’interesse del minore rispetto all’adulto.
Oggi, infatti, la posizione del genitore non si configura più come un diritto ma come un munus e di ciò occorre tener conto in tutte le decisioni giudiziali destinate a spiegare i loro effetti della sfera soggettiva del minore: il “diritto” di visita del genitore non affidatario, ad esempio, deve essere riconosciuto nell’ottica dell’interesse superiore del figlio, configurandosi come strumento (in forma affievolita o ridotta) per l’esercizio del fondamentale diritto-dovere di entrambi i coniugi di mantenere, istruire, educare i figli sancito dall’art. 30 della Costituzione.
Regolamentare in concreto con un provvedimento giurisdizionale l’esercizio della “responsabilità genitoriale” costituisce una delle fasi più complicate dell’opera del Magistrato, il quale deve valutare e poi decidere – avendo sempre riguardo all’interesse superiore del minore – sulla base di prospettazioni e ricostruzioni della realtà familiare (offerte dalle parti) spesso diametralmente opposte e fuorvianti, a volte finalizzate unicamente ad emarginare e a mettere in cattiva luce l’ex coniuge.
Qui si coglie la centralità del ruolo che i genitori ricoprono al momento dell’adozione delle decisioni giudiziali sui loro figli.
Spesso i coniugi, impegnati come sono a “farsi la guerra”, perdono di vista l’interesse (superiore) della prole.
I genitori più problematici sono quelli che non hanno ancora superato il trauma della separazione, continuano a nutrire un rancore profondo nei confronti del partner e, di conseguenza, non sono in grado di comprendere – e far comprendere (al Giudice) – ciò che è più utile per il figlio minore.
Eppure, le scelte decisionali del Magistrato sarebbero enormemente agevolate dal comportamento maturo e collaborativo di entrambi i genitori.
In alcuni casi, la conflittualità tra i coniugi può raggiungere livelli tali, da generare nella prole vere e proprie patologie: è il caso della PAS (ParentalAlienationSyndrome) o Sindrome da alienazione parentale.
Essa deriverebbe da una sorta di “lavaggio del cervello” praticato da uno dei coniugi (cd. alienante) sul figlio minore, con lo scopo di portare quest’ultimo ad allinearsi con sé contro l’altro genitore (cd. alienato), a perdere il contatto con la realtà degli affetti, ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso il padre o la madre.
La Giurisprudenza prevalente – in assenza di sufficienti riscontri nella letteratura medica – tende a non riconoscerle fondamento scientifico; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che il comportamento del genitore cd. alienante può rilevare sotto altri e diversi profili, ma non anche come fonte di patologia per il minore (cfr., in questo senso, Cass., sez. I, n. 7041/2013).
Coerentemente, la più recente Giurisprudenza di merito rifiuta le richieste di accertamento diagnostico (della PAS) sulla prole, evidenziando che, nei casi di accesso conflitto genitoriale, tale accertamento deve essere condotto non già su chi il conflitto lo subisce (il minore), bensì su chi lo crea (il genitore alienante); del resto, l’inscindibilità (sul piano psicologico) del binomio comportamento condizionante (praticato dal genitore e subito dal minore)-allineamento (praticato dal minore a favore di un genitore e a sfavore dell’altro, come conseguenza diretta del predetto condizionamento) non deve fuorviare il Giudice, il quale, non è chiamato – durante l’istruttoria processuale – ad accertare l’esistenza di una patologia (in mancanza di evidenti riscontri nelle riviste mediche specializzate), ma, piuttosto, a tenere in considerazione e valutare, in via principale, solo il primo dei due elementi (il comportamento condizionante del genitore cd. alienante sul figlio) e ad accertare (eventualmente mediante una Consulenza Tecnica d’Ufficio) se tale atteggiamento possa costituire un indice di incapacità genitoriale.
La Suprema Corte, dopo aver riconosciuto in passato validità scientifica alla PAS, ha operato, al riguardo, un deciso cambio di rotta ed ha concluso che il comportamento del coniuge cd. “alienante” non può rappresentare per il Giudice l’unico elemento sulla base del quale decidere in materia di affidamento; il revirement della Cassazione è giunto dopo una serie di pronunce – fondate sull’accertamento in sede peritale della sindrome di alienazione parentale – che avevano suscitato grande clamore mediatico.
Emblematico il caso del bambino di Cittadella, in Provincia di Padova, prelevato a forza nel 2012 da alcuni agenti delle Forze dell’Ordine in una scuola elementare, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale con cui la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni precedenti di separazione, aveva disposto il suo affidamento al padre con collocamento in apposita struttura residenziale educativa, in cui avrebbe poi potuto incontrare entrambi i genitori sulla base di un preciso programma psicoterapeutico; in quell’occasione, la decisione dei Giudici veneziani si era fondata – principalmente – sull’esito della CTU, la quale aveva riscontrato sul minore la sindrome di alienazione parentale per effetto del comportamento della madre.
La centralità dell’interesse del minore è oggi ulteriormente confermata dalla previsione dell’art. 315 bis c.c., il quale riconosce al figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto “di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
L’ascolto del minore (già previsto dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e, nel nostro Ordinamento, dall’art. 155 c.c., introdotto dalla Legge 54/2006) pone al Giudice una serie di aspetti critici, sia sul piano tecnico-giuridico che sul piano pratico.
Innanzitutto, si tratta capire se al “diritto” del minore corrisponda o meno un vero e proprio obbligo per l’Autorità Giudiziaria di procedere all’ascolto e quali siano le conseguenze della sua violazione; sul punto, si condivide l’orientamento giurisprudenziale, per il quale, da un lato, l’audizione del minore è rimessa comunque al prudente apprezzamento del Giudice e, dall’altro, l’assenza di motivazione nel provvedimento circa la mancata audizione del minore non rappresenta un vizio dello stesso.
L’obbligo di ascolto, poi, è previsto per il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e per quello di età inferiore ove “capace di discernimento”. Ma che cosa deve intendersi per capacità di discernimento? E’ questa una valutazione che il Magistrato può compiere agevolmente o, piuttosto, presuppone delle specifiche competenze tecnico-specialistiche generalmente estranee ad un giurista?
Premesso che non esiste una definizione chiara in merito, la normativa fa riferimento alla capacità del bambino di valutare ciò che è più utile per lui in maniera autonoma, senza subire l’influenza di altri soggetti, tenuto conto delle sue risorse cognitive e relazionali; se si considera acquisita dopo i 12 anni, viceversa, essa va accertata in concreto per l’infra-dodicenne, con riferimento al suo grado di sviluppo e ad una serie di variabili ambientali.
Da un punto di vista procedurale, l’ascolto del minore – in ambito civile – non corrisponde ad una testimonianza, ma, piuttosto, ad un interrogatorio libero, durante il quale l’interessato può esprimere le proprie opinioni, manifestare le proprie esigenze, avanzare le proprie richieste; quanto rappresentato dal minore dovrà essere effettivamente preso in considerazione, valutato (in base all’età, alla vulnerabilità, al contesto socio-familiare di riferimento) e riportato dal Giudice nella motivazione del provvedimento.
Si tratta di un’attività processuale assai delicata – che il Giudice, in genere, preferisce non delegare ad un organo ausiliario, ma condurre personalmente – dal cui svolgimento deriva la necessità di coniugare due esigenze apparentemente inconciliabili: da una parte quella di garantire al minore un sufficiente livello di empatia, cosicché non si senta intimorito dall’ambiente o inibito nel rispondere alle domande che gli vengono rivolte, dall’altra quella di rendere il medesimo interlocutore edotto delle ragioni della sua “convocazione”, facendogli percepire – con un linguaggio il più semplice e comprensibile e senza influenzarne le risposte – che ciò che dirà dovrà essere preso in considerazione in sede decisoria.
Non c’è dubbio che l’audizione può rappresentare per il minore un momento di forte stress emotivo; a volte, però, il bambino sa cogliere nell’incontro con il Giudice (o con l’organo ausiliario a ciò delegato) un’occasione positiva di dialogo e di recupero della propria autostima, quando i genitori hanno da tempo smesso di ascoltarlo, perché troppo impegnati a litigare e ad occuparsi degli aspetti meramente patrimoniali della loro separazione.
Il confronto col minore può aiutare a cogliere elementi di degrado del contesto familiare e di grave conflittualità genitoriale, tali da consigliare il suo affidamento a soggetti terzi, per esempio ai servizi sociali.
Si tratta di una misura di carattere eccezionale – eppure applicata con sempre maggiore frequenza nella prassi giurisprudenziale – a cui si deve ricorre solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un’assoluta deficienza morale ed una totale inidoneità educativa.
L’affidamento ai servizi sociali, pur non implicando la decadenza o la sospensione della potestà (rectius responsabilità) genitoriale, ne comporta – di fatto – un affievolimento; è necessario perciò che il provvedimento del Giudice sia sufficientemente chiaro nel delimitare il ruolo dei genitori alla luce dei poteri e delle responsabilità attribuiti all’ente affidatario.
In generale, ogni provvedimento riguardante l’affidamento del minore (condiviso, esclusivo o a soggetti terzi diversi dai genitori) deve essere adottato dal Giudice con esclusivo riferimento al suo interesse materiale e morale e deve essere ispirato al criterio del minor danno che allo stesso possa derivare dalla disgregazione dell’unione familiare, prescindendo dai profili di responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge, ma tenendo conto dell’idoneità di ciascuno di essi – dal punto di vista materiale, psicologico e affettivo – ad assicurare la tutela, la cura, la protezione, lo sviluppo fisico e morale e psicologico della prole.
L’interesse morale e materiale dei minori, che il Giudice della separazione o del divorzio è chiamato a tutelare, pur essendo riferito a singoli individui, ha tuttavia natura pubblicistica e coincide con l’interesse superiore dello Stato alla loro cura e protezione.
Ciò spiega perché le decisioni giudiziali sull’affidamento sono sottratte tanto alle scelte dei genitori, quanto alla volontà degli stessi figli, perché demandate esclusivamente alle decisioni del Giudice di merito, il quale, senza essere in alcun modo vincolato alle domande delle parti, ha la facoltà di assumere anche d’ufficio mezzi di prova e di adottare i provvedimenti più utili a garantire l’interesse morale e materiale del minore, in deroga alle regole generali sulla distribuzione dell’onere della prova, al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed al divieto di ultra petita. Ne consegue che – essendo il Giudice titolare di poteri istruttori officiosi per finalità di natura pubblicistica – le domande dei coniugi relative ai figli minori non potrebbero mai essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali esse si fondano.
Oltre a non essere vincolato dalle domande o dalle richieste istruttorie delle parti, il Giudice non è vincolato nemmeno dai loro accordi.
In particolare – nei casi di separazione consensuale – il controllo del Tribunale in sede di omologazione dell’accordo ha una diversa finalità a seconda che abbia da oggetto le clausole che disciplinano i rapporti tra i coniugi ovvero le clausole riguardanti la prole: nel primo caso il Tribunale deve limitarsi a controllare la legittimità del procedimento e la spontaneità del consenso alla separazione, non potendo entrare nel merito delle clausole per rifiutarne l’omologa, se non nell’ipotesi di nullità delle stesse per contrarietà all’ordine pubblico; nel secondo caso, invece, al Tribunale spetta valutare nel merito le scelte dei coniugi, alla stregua del preminente interesse morale e materiale dei figli minori, rifiutando l’omologa quando l’accordo si riveli per qualsiasi ragione in contrasto con detto interesse.
Ad ulteriore conferma della natura super-individuale degli interessi tutelati dai provvedimenti di affidamento della prole, è possibile ascrivere al genitore non affidatario un vero e proprio obbligo di tenere i figli minori periodicamente con sé, la cui violazione potrebbe integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c.p. e costituire una causa di decadenza dalla potestà. A tale ultimo riguardo, si ricorda che il provvedimento di affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi separati comporta che l’affidatario abbia l’esercizio della potestà sul figlio medesimo, salva restando la titolarità in capo ad entrambi i genitori (tant’è che il coniuge non affidatario ha comunque il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione della prole).
Coerentemente, va escluso l’affidamento condiviso a fronte del totale disinteresse mostrato per i figli minori da uno dei due genitori.
Tutti i provvedimenti sono resi nell’interesse della prole rebus sic stanti bus e, quindi, sono sempre revocabili o modificabili, laddove si verifichi un mutamento delle circostanze di fatto sussistenti al momento della pronuncia.
Possiamo concludere che l’Ordinamento giuridico italiano garantisce al minore un adeguato sistema di tutela e protezione. Al contempo, Giudici, Avvocati, Servizi sociali, Psicologi, Garanti dell’Infanzia – operando con buon senso e umanità nel rispetto reciproco dei rispettivi ruoli – garantiscono ogni giorno, nelle sedi istituzionali competenti, il massimo impegno per evitare che la conflittualità tra i coniugi possa riverberarsi con effetti negativi sul processo di crescita psico-fisica della prole.
Eppure, ogni impegno in questo senso è vano se i genitori, dal canto loro, non garantiscono spirito di collaborazione e disponibilità al dialogo, se non dimostrano di anteporre davvero agli egoismi personali il bene dei figli, consapevoli che si può anche aver fallito come coppia, ma che non si può e non si deve abdicare al proprio ruolo di padre o di madre. Mai.
Sommario: 1. La giurisprudenza della CGUE in tema di responsabilità dello Stato-giudice; 2. Gli orientamenti giurisprudenziali formatisi nel vigore della precedente formulazione della legge 117/88; 3. La responsabilità dei giudici nel Consiglio d’Europa; 4. La responsabilità del magistrato nei vari Paesi europei; 5. L’emendamento Pini; 6. Le nuove previsioni della legge 117/88; 7. Le parole di Rosario Livatino; 8. Le modifiche da apportare all’ordinamento italiano. Alcune necessarie soluzioni normative; 9. La soluzione interpretativa. Le nuove ipotesi di colpa grave; 10.Il filtro; 11. L’azione disciplinare; 12. Organizzazione del lavoro giudiziario e responsabilità civile dei magistrati.
1. La giurisprudenza della CGUE in tema di responsabilità dello Stato-giudice.
Poiché le modifiche apportate alla legge 117/88 sono state introdotte “al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” (cfr. articolo 1 legge 18/15), viene spontaneo chiedersi se la nuova disciplina legislativa si rendesse effettivamente necessaria in conseguenza della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentt. Kobler2003, Traghetti del Mediterraneo 2006 e Commissione europea c. Italia 2011) e, soprattutto, se essa soddisfi le condizioni richieste dalla medesima Corte europea o si riveli sotto questo profilo insufficiente.
In proposito è necessario fornire un quadro dei principi affermati dalle tre sentenze della giurisprudenza eurounitaria con le quali si è affermata anche la responsabilità dello Stato per attività giurisdizionale posta in essere in violazione del diritto dell’Unione.
Con la sentenza Köbler del 2003 la Corte di giustizia ha stabilito, infatti, che il principio per cui in capo agli Stati membri sussiste un obbligo risarcitorio in relazione ai danni subiti dai privati a causa delle violazioni del diritto eurounitario imputabili ai medesimi Stati si applica anche per le violazioni conseguenti ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che sussistano i tre presupposti (più volte già citati nei precedenti capitoli) per la configurabilità dell’illecito eurounitario, ossia che la norma di diritto europeo violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata (spettando quindi al giudice l’accertamento, da compiere tenendo conto della specificità della funzione giurisdizionale, sul carattere manifesto o meno della violazione) e sussista inoltre un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese.
Ecco che si afferma, in modo innovativo, il principio della responsabilità dello Stato anche per atto (che violi in modo manifesto il diritto) di un organo giurisdizionale di ultima istanza.
In queste ipotesi si sarebbe in presenza di violazioni “nascoste” del diritto eurounitario: ad essere in contrasto con le norme europee non sarebbe, infatti, la norma interna in quanto tale, che, al contrario, sembrerebbe perfettamente in linea con le stesse, bensì l’interpretazione che ne viene data dai giudici nazionali.
Nel complesso panorama della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione, la sentenza Köbler rappresenta, quindi, un ulteriore e fondamentale tassello di quel mosaico che la Corte di giustizia ha creato a partire dalla celebre sentenza Francovich.
La sentenza Köbler considera valevole anche per l’ordinamento europeo il principio, vigente nell’ordinamento giuridico internazionale, per cui lo Stato, responsabile in caso di violazione di un impegno internazionale, viene considerato nella sua unità, senza che rilevi se la violazione produttiva del danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo.
Lo Stato, si dice spesso, risponde con un volto solo.
Tutti gli organi dello Stato devono osservare le prescrizioni dettate dal diritto europeo e che sono idonee a disciplinare la situazione dei singoli.
Si è quindi ammesso che la responsabilità di uno Stato può discendere anche da comportamenti addebitabili al potere giudiziario essendo irrilevante il potere dello Stato cui sia imputabile l’illecito comunitario ed essendo tutti gli organi statali tenuti a rispettare le disposizioni europee.
È stato poi anche valorizzato l’argomento per il quale l’eventuale esclusione della responsabilità statale per le violazioni del diritto europeo poste in essere dal potere giudiziario menomerebbe l’efficacia delle norme europee pregiudicando la tutela delle posizioni giuridiche soggettive di matrice sovranazionale, con la conseguenza che «il diritto dei singoli al risarcimento dei danni causati da una decisione di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro discende dai caratteri fondamentali e tipici del sistema comunitario» (punto 33 motivazione).
In particolare, in linea con la pronuncia H. Lomas, la Corte ha sottolineato che «in considerazione del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli derivano dalle norme comunitarie, la piena efficacia di queste ultime verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro. Occorre sottolineare a tale riguardo che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce per definizione l’ultima istanza dinanzi alla quale i singoli possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto comunitario. Poiché normalmente non può più costituire oggetto di riparazione una violazione di questi diritti in una decisione di un tale organo giurisdizionale che è divenuta definitiva, i singoli non possono essere privati della possibilità di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti. Del resto, in particolare, al fine di evitare che siano violati diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario, l’art. 234, terzo comma, CE prevede che un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuto a rivolgersi alla Corte».
Pertanto, secondo quanto si legge nella sentenza Köbler, dalle esigenze relative alla tutela dei diritti dei singoli che fanno valere il diritto comunitario deriva che essi devono avere la possibilità di ottenere dinanzi ai giudici nazionali lai giustizia, riparazione del danno originato dalla violazione di questi diritti in seguito a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado.
È comunque ormai noto che le condizioni al ricorrere delle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire, secondo la Corte d i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili sono tre: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli; 2) che si tratti di violazione grave e manifesta; 3) che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente sullo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.
Per la Corte la responsabilità dello Stato per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una norma di diritto comunitario è disciplinata dalle stesse condizioni, che sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, fatto comunque salvo il diritto degli Stati membri di introdurre condizioni meno restrittive per l’accertamento della responsabilità dello Stato[6].
Certo, quando si tratta di accertare la ricorrenza del requisito della violazione grave e manifesta con riferimento ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale, nonché delle legittime esigenze della certezza del diritto. La responsabilità dello Stato a causa della violazione del diritto comunitario da parte di un’autorità giudiziaria può sussistere solo nel caso eccezionale in cui il magistrato abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente.
Il giudice nazionale chiamato a decidere in ordine alla domanda risarcitoria, ed in particolare a valutare se sussista la violazione grave e manifesta di una norma europea attributiva di diritti, deve quindi tenere in considerazione, secondo la Corte, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria, nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, TCE (ora art. 267 TFUE).
In ogni caso, per la sentenza Köbler una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia.
Logica e naturale conseguenza della sentenza sul caso Köblerè stata la sentenza sul caso Traghetti del Mediterraneo.
Innanzitutto, si è ribadito che la regola per cui uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, qualunque sia l’organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione (come già affermato nella sentenza Köbler, decisione nella quale si statuiva – fondandosi in particolare sul ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che derivano ai singoli dalle norme comunitarie, nonché sulla circostanza che un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce, per definizione, l’ultima istanza dinanzi alla quale essi possono far valere i diritti che il diritto comunitario conferisce loro – che la tutela di tali diritti sarebbe indebolita – e la piena efficacia delle norme comunitarie che conferiscono simili diritti sarebbe rimessa in questione – se fosse esclusa la facoltà dei singoli di ottenere, a talune condizioni, il risarcimento dei danni loro arrecati da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado).
Per la Corte non si può escludere che una violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, nell’esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia, o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente. Tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche.
E per il giudice di Lussemburgo si deve giungere ad analoga conclusione nel caso di una legislazione che escluda, in maniera generale, la sussistenza di una qualunque responsabilità dello Stato allorquando la violazione imputabile ad un organo giurisdizionale di tale Stato risulti da una valutazione dei fatti e delle prove. Da un lato, infatti, una simile valutazione costituisce, così come l’attività di interpretazione delle norme giuridiche, un altro aspetto essenziale dell’attività giurisdizionale poiché, indipendentemente dall’interpretazione effettuata dal giudice nazionale investito di una determinata causa, l’applicazione di dette norme al caso di specie spesso dipenderà dalla valutazione che egli avrà compiuto sui fatti della vicenda processuale così come sul valore e sulla pertinenza degli elementi di prova prodotti a tal fine dalle parti in causa. Dall’altro lato, una tale valutazione – che richiede a volte analisi complesse – può condurre ugualmente, in certi casi, ad una manifesta violazione del diritto vigente, sia essa effettuata nell’ambito dell’applicazione di specifiche norme relative all’onere della prova, al valore di tali prove o all’ammissibilità dei mezzi di prova, ovvero nell’ambito dell’applicazione di norme che richiedono una qualificazione giuridica dei fatti. Escludere, in tali casi, ogni possibilità di sussistenza della responsabilità dello Stato poiché la violazione contestata al giudice nazionale riguarda la valutazione effettuata da quest’ultimo su fatti o prove equivarrebbe altresì a privare di effetto utile il principio sancito nella sentenza Köbler, per quanto riguarda le manifeste violazioni del diritto comunitario che sarebbero imputabili agli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado.
La Corte aggiunge che nemmeno può limitarsi, in relazione al diritto dell’Unione, la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice. La Corte non poteva che ribadire che le condizioni che determinano la responsabilità sono soltanto quelle enunciate nella sentenza Köbler e che non può ammettersi l’introduzione nei sistemi nazionali di criteri, relativi alla natura o al grado che una violazione deve soddisfare, più rigorosi di quelli contemplati dall’ordinamento europeo.
Coerentemente a quanto statuito nelle sentenze sui casi Köbler e Traghetti del Mediterraneo, nel 2011 è intervenuta la terza sentenza della Corte di giustizia sulla responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto dell’Unione.
Infatti, con sentenza del 24 novembre 2011 la terza sezione della Corte ha affermato, tra le altre cose, che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell’Unione ad essi imputabili a prescindere dall’organo da cui tale danno sia scaturito, principio che trova quindi applicazione anche nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario e che per la Corte non trova attuazione nella legislazione italiana.
Posto che era già insita nella giurisprudenza della Corte di giustizia, dopo la sentenza Traghetti del Mediterraneo, l’inidoneità della normativa italiana ad assicurare la piena compatibilità con il diritto dell’Unione e posto che tale inidoneità era stata però affermata dalla Corte in modo incidentale nella sentenza Traghetti, con la decisione del 24 novembre 2011 il giudice di Lussemburgo ha stabilito in modo chiaro ed esplicito, all’esito di una procedura per infrazione (e quindi specificamente volta all’accertamento della violazione di un obbligo gravante sugli Stati membri), che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado e che ciò l’Italia ha fatto in quanto, secondo la Corte, ha posto in essere le violazioni di cui ai due addebiti contestati dalla Commissione:
1) ha escluso, con la sua normativa nazionale, qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado e risultante da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo;
2) ha limitato per il resto tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati).
Con riferimento al primo addebito il giudice di Lussemburgo ricorda – visto che la legge italiana esclude in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell’interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove – di avere già avuto modo di affermare che il diritto dell’Unione osta ad una siffatta esclusione generale della responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado qualora tale violazione risulti dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove operata dall’organo medesimo.
Invece, osserva la Corte nella sentenza del 24 novembre 2011, dall’esplicito tenore del comma 2 dell’art. 2 legge 117/88 emerge che la responsabilità statale resta esclusa, in via generale, nell’ambito dell’interpretazione del diritto e della valutazione dei fatti e delle prove.
Peraltro, aggiunge la Corte, negli stessi termini (totale esclusione di responsabilità) il giudice del rinvio aveva fatto riferimento al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 117/88 nelle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella causa da cui è scaturita la sentenza Traghetti del Mediterraneo.
Per quanto poi concerne l’argomento utilizzato dallo Stato italiano per cui sarebbe stata errata l’interpretazione fornita dalla Commissione in merito a due sentenze della Corte di Cassazione (la 15227/07 e la 7272/08) che secondo la stessa Commissione dimostravano che la giurisprudenza nazionale accoglieva un’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 117/88, in collegamento con il diritto dell’Unione, incompatibili con le posizioni della Corte di giustizia, la Corte rileva che, a fronte dell’esplicito tenore dell’art. 2, secondo comma, di tale legge, lo Stato italiano non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare validamente che, nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, tale disposizione venga interpretata dalla giurisprudenza quale semplice limite posto alla sua responsabilità qualora la violazione risulti dall’interpretazione delle norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e non quale esclusione di responsabilità.
In altri termini, risultando in violazione del diritto dell’Unione il testo normativo del comma 2 dell’art. 2 della legge 117/88 (che sembra effettivamente introdurre una clausola di esclusione di responsabilità autonoma rispetto al disposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 2) e mancando una giurisprudenza che interpretasse il detto comma 2, quando viene in questione una violazione del diritto dell’Unione, in linea con gli orientamenti della Corte di giustizia, allora non poteva che essere accolto il primo addebito della Commissione].
La Corte ha poi esaminato il secondo addebito contestato dalla Commissione, ossia quello di limitare, in casi diversi dall’interpretazione delle norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado ai soli casi di dolo o di colpa grave, il che non sarebbe conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
Per la Commissione, invero, la nozione di «colpa grave», di cui all’art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 117/88, viene interpretata dalla Corte di Cassazione italiana in termini coincidenti con il «carattere manifestamente aberrante dell’interpretazione» effettuata dal magistrato e non con la nozione di «violazione manifesta del diritto vigente» postulata dalla Corte ai fini del sorgere della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione.
Richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza, la Corte ha in proposito rammentato che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell’Unione da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni: a) la norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli; b) la violazione deve essere sufficientemente caratterizzata; c) tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere un nesso causale diretto.
Per la Corte la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è disciplinata dalle stesse condizioni. In tal senso, come già sopra osservato, una «violazione sufficientemente caratterizzata della norma di diritto» si realizza solamente nel caso eccezionale in cui il giudice nazionale abbia violato il diritto vigente in maniera manifesta.
Per la Corte il diritto al risarcimento del danno sussiste anche nel caso in cui la violazione derivi da un provvedimento giudiziario purché essa sia qualificabile come manifesta, condizione che deve essere verificata tenendo in considerazione «il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale» (sentenza Köbler).
Ora, il diritto nazionale può precisare la natura o il grado di una violazione che implichi la responsabilità dello Stato, ma non può, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi. In altri termini, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è pur vero che non si può escludere che il diritto nazionale precisi i criteri relativi alla natura o al grado di una violazione, criteri da soddisfare affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato in un’ipotesi di tal genere, tali criteri non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente.
Invece, nella sentenza del 24 novembre 2011 la Corte rileva che la Commissione ha fornito elementi sufficienti da cui emerge che la condizione della «colpa grave», di cui all’art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 117/88 viene interpretata dalla Corte di Cassazione italiana in termini tali che finisce per imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente».
Nonostante in risposta a tale argomento della Commissione la Repubblica italiana abbia affermato, da un lato, che le sentenze della suprema Corte di Cassazione indicate dalla Commissione non riguardavano una violazione del diritto dell’Unione e, dall’altro, che l’art. 2 della legge n. 117/88 poteva essere oggetto di interpretazione conforme al diritto dell’Unione medesimo e che la nozione di «colpa grave» di cui al detto articolo era, in realtà, equivalente a quella di «violazione manifesta del diritto vigente», tuttavia per la Corte – indipendentemente dalla questione se la nozione di «colpa grave», ai sensi della legge n. 117/88, malgrado il rigoroso contesto in cui essa si colloca all’art. 2, terzo comma, della legge medesima, possa essere effettivamente interpretata, nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado dello Stato membro convenuto, in termini tali da corrispondere al requisito di «violazione manifesta del diritto vigente» fissato dalla giurisprudenza della Corte – ciò che rileva è che la Repubblica italiana non ha richiamato, in ogni caso, nessuna giurisprudenza che, in detta ipotesi, vada in tal senso e non ha quindi fornito la prova richiesta quanto al fatto che l’interpretazione dell’art. 2, commi 1 e 3, di tale legge accolta dai giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte.
A questo proposito ha impiegato una motivazione che si fonda sul riparto dell’onere della prova e sul principio per cui nel giudizio exart. 258 TFUE alla Commissione spetta (per costante giurisprudenza della Corte) solo di dimostrare il preteso inadempimento dello Stato con sufficiente specificità, mentre grava sul convenuto l’onere di confutare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti nell’atto introduttivo e le conseguenze che secondo le allegazioni ivi contenute ne derivano.
La Corte di giustizia ha quindi accolto anche il secondo addebito della Commissione (ritenendo fondato il ricorso) sulla base della considerazione per cui la Repubblica italiana non aveva confutato in termini sufficientemente sostanziali e dettagliati l’addebito contestatole dalla Commissione, secondo cui la normativa italiana limita, in casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove, la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado in modo non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
Il principio affermato dalla Corte è stato, in conclusione, quello per cui la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa gravanti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado per effetto di due previsioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, condotte: 1) escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo; 2) limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.
I principi espressi dalla Corte di Lussemburgo sono stati prontamente recepiti dai giudizi nazionali. Ed invero, con la sentenza 22 febbraio 2012 n. 2560 la terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità civile dei magistrati, l’art. 2 l. 13 aprile 1988 n. 117, laddove – nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni – esclude che possa dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, è in contrasto con gli obblighi comunitari dello Stato italiano alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, solo con riferimento alle violazioni manifeste del diritto dell’Unione europea imputabili ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado”.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali formatisi nel vigore della precedente formulazione della legge 117/88.
Con la sentenza del 24 novembre 2011 la Corte di giustizia ha precisato che la necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell’Unione risultante dall’interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.
Non era, però, questo l’orientamento della nostra Corte di Cassazione.
Interpretando il disposto dei primi due commi dell’art. 2 della legge 117/88 – e quindi della responsabilità statale sancita al primo comma in conseguenza di un comportamento doloso o gravemente colposo del magistrato, esclusa comunque ogni tutela risarcitoria in caso di «attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove» – e valutando anche i quattro comportamenti gravemente colposi specificamente indicati al comma 3, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «il momento della funzione giurisdizionale riguardante l’individuazione del contenuto di una determinata norma e l’accertamento del fatto, con i corollari dell’applicabilità o meno dell’una all’altro, non può essere fonte di responsabilità, nemmeno sotto il profilo dell’opinabilità della soluzione adottata, dell’inadeguatezza del sostegno argomentativo, dell’assenza di una esplicita e convincente confutazione di opposte tesi, dovendo passare l’affermazione della responsabilità, anche in tali casi, attraverso una non consentita revisione di un giudizio interpretativo o valutativo; fonte di responsabilità, invece, può essere l’omissione di giudizio, sempre che investa questioni decisive, anche in relazione alla fase in cui si trova il processo, e sia ascrivibile a negligenza inescusabile» (Cass. n. 17259/2002).
In termini ancora più espliciti si legge in Cass. 13000/06 che «in tema di responsabilità civile dei magistrati, l’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel fissare – a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 5, terzo comma – i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, esclude possa dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. Né può ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere conformemente all’interpretazione già effettuata precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un’altra controversia».
Che l’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, escluda che possa dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova è principio affermato a chiare lettere anche da Cass. 25123/06, che aggiunge che la clausola di salvaguardia riconducibile a quest’ultima esclusione prevista nel comma 2 dell’art. 2 «non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria e – come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 – attuativa della garanzia costituzionale dell’indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio».
La ratio di questa impostazione giurisprudenziale si può rinvenire in un passaggio di Cass. 14860/01, secondo il quale è per la tutela dell’autonomia della “funzione giudiziaria” che l’operazione conoscitiva della norma regolatrice della concreta fattispecie «non può costituire fonte di responsabilità personale (pur se in sede di rivalsa – art. 8 – o disciplinare – art. 9 -) per il magistrato che l’ha compiuta».
La clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità per attività interpretativa o valutativa (di fatti e prove) è attuativa della garanzia costituzionale dell’indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, quindi, vi è un’assoluta esclusione della responsabilità dello Stato per attività del giudice connessa all’interpretazione del diritto ed alla valutazione del fatto e delle prove.
Nonostante non si registri alcuna decisione relativa al diritto dell’Unione, resta il fatto che nessuna apertura si può scorgere nelle sentenze del nostro giudice di legittimità con riferimento al comma 2 dell’art. 2 della legge 117/88.
Analogamente, una lettura restrittiva delle disposizioni dell’art. 2 della legge 117/88 è stata effettuata dalla Cassazione anche con riferimento al concetto di colpa grave di cui al primo e terzo comma della legge 117/88.
Come visto, nella sentenza del 24 novembre 2011 la Corte di giustizia ha rilevato che la Commissione ha fornito sufficienti elementi volti a provare che la condizione della «colpa grave» prevista dalla legge italiana, come interpretata dalla Corte di Cassazione italiana, si risolve nell’imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente».
Si è già fatto cenno alla circostanza per cui la Commissione si è basata, per documentare il diritto vivente italiano al riguardo, su Cass. 15227/07 e Cass. 7272/08.
Secondo la prima delle due sentenze la responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, è incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso, tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell’art. 2 della citata legge, le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un “quid pluris” rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come “non spiegabile”, e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato. Si tratta di pronuncia del tutto in linea con il resto del panorama giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Analogamente, per Cass. 7272/08 i presupposti della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi dell’art 2, comma 3, lett. a), della legge n. 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell’attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero, essendovi la «completa esenzione da responsabilità» in ogni caso in cui il magistrato abbia fornito una lettura della disposizione «secondo uno dei significati possibili, sia pure il meno probabile e convincente», sempre che dell’opzione accolta si sia dato conto in motivazione.
L’impostazione della legislazione nazionale italiana e l’interpretazione di essa datane dalla Corte di Cassazione hanno fatto sì che la responsabilità dello Stato italiano per fatto del magistrato non può essere fatta valere negli stessi termini precisati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Invero, nei casi in cui venga in questione l’attività interpretativa o valutativa di fatti e prove del magistrato la responsabilità è esclusa dalla c.d. clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge 117/88, così come, nei casi in cui tale clausola non risulta applicabile, l’interpretazione fornita dal giudice di legittimità con riferimento alla nozione di colpa grave di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 2 della legge 117/88, ha finito con l’escludere, in via di fatto, l’ipotizzabilità di una responsabilità risarcitoria dello Stato pur in presenza delle condizioni indicate dalla Corte di giustizia.
La conclusione cui è giunta la Corte di giustizia nella sentenza del 24 novembre 2011 era quindi inevitabile.
Peraltro, come ha giustamente rilevato il giudice di Lussemburgo, se è vero che nel procedimento di infrazione incombe sulla Commissione dimostrare l’esistenza del preteso inadempimento, spetta però allo Stato membro convenuto, una volta che la Commissione abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la veridicità dei fatti contestati, confutare i dati forniti e le conseguenze che ne derivano.
Ora, nel caso in questione non solo la Commissione aveva provato la citata interpretazione da parte della nostra Corte di Cassazione, ma l’Italia non è stata poi in grado di provare che l’interpretazione di tale legge ad opera dei giudici italiani fosse conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, l’Italia non ha dimostrato che la normativa italiana veniva interpretata dai giudici nazionali nel senso di porre un semplice limite alla responsabilità dello Stato e non nel senso di escluderla.
Né poteva farlo se si considera, come già osservato, che le citate sentenze Cass. 15227/2007 e Cass. 7272/2008 si inseriscono all’interno di un orientamento consolidato che da ultimo ha trovato espressione in Cass. 11593/2011, secondo la quale, «nel fissare i limiti della responsabilità del Magistrato, il legislatore del 1988 si è ispirato al principio della tassatività delle condotte a tal fine rilevanti, tipizzando, al di fuori dell’ipotesi del dolo, gli specifici comportamenti integranti la colpa grave, tutti riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile (cfr. anche Cass. n. 15227/2007, 25133/2006). Ed invero, secondo l’espresso dettato legislativo, costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. L’elencazione è con tutta evidenza tassativa con la conseguenza che ogni comportamento, che non può essere ricondotto ad una delle ipotesi normativamente previste, non integra il titolo di responsabilità necessario. Resta il temperamento dell’ipotesi costituita dalla grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile. Ma quest’ultima, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, deve consistere in una totale mancanza di attenzione nell’uso degli strumenti normativi ed in una trascuratezza così marcata ed ingiustificabile da apparire espressione di vera e propria mancanza di professionalità (concretizzantesi in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione arbitraria del testo normativo – Cass. n. 7272/2008). In effetti, la negligenza inescusabile implica la necessità della configurazione di un “quid pluris” rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come “non spiegabile”, e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato (Cass. n. 15227/2007, 25133/2006)».
Ecco che nella pacifica giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione la nozione di colpa grave è stata interpretata in modo tale da imporre requisiti ben più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione della «violazione manifesta del diritto vigente» indicata dalla Corte di giustizia ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
Né sussiste una qualche deroga (normativa o giurisprudenziale) quando a venire in questione non è il diritto nazionale ma quello dell’Unione. Alla Corte di giustizia sarebbe bastato accertare che, nonostante un rigido regime previsto per il diritto nazionale, era comunque fatto salvo, con riferimento al solo diritto dell’Unione, il principio da lei sancito nelle sue sentenze. Poteva anche bastare un comma di poche parole che facesse salvo quanto statuito dalla Corte di giustizia con riferimento al diritto eurounitario. Addirittura, poteva anche essere sufficiente una sola sentenza della Cassazione non contraddetta da altre decisioni dello stesso organo.
In conclusione, escludendo la nostra precedente normativa e la relativa giurisprudenza qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado commessa nell’interpretazione di norme o nella valutazione di fatti e prove e limitando per il resto la responsabilità statale ai casi di dolo o colpa grave interpretati in modo particolarmente restrittivo (e quindi senza potervi ricondurre le “violazioni manifeste del diritto” rilevanti per le violazioni del diritto dell’Unione), era inevitabile che la Corte di giustizia rilevasse il contrasto del nostro sistema legislativo e giurisprudenziale con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell’Unione.
Prima di verificare come sia stato cambiato il tessuto normativo della legge 117/88 e se tali modifiche siano in linea con quanto chiesto dalla Corte di giustizia e con i principi di cui alla nostra Carta costituzionale ed ai Documenti di carattere internazionale è bene fornire un quadro sintetico di quanto previsto sulla responsabilità dei magistrati all’interno del Consiglio d’Europa e nei vari Paesi europei.
3. La responsabilità dei giudici nel Consiglio d’Europa.
La Raccomandazione n. 12/2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sui giudici e sulla loro indipendenza, efficacia e responsabilità (adottata dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010) contiene importanti elementi da tenere in considerazione.
Sono particolarmente significativi alcuni paragrafi del capitolo VII (relativo a “Responsabilità e procedimenti disciplinari”) della Raccomandazione, paragrafi nei quali si legge che «l’interpretazione della legge, l’apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave»(paragrafo 66) e che «soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l’accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un’azione innanzi ad un tribunale»(paragrafo 67).
Si nega, quindi, la possibilità di qualsiasi forma di responsabilità civile diretta dei magistrati, principio ritenuto di importanza tale che si prevede pure che «i giudici non devono essere personalmente responsabili se una decisione è riformata in tutto o in parte a seguito di impugnazione» (paragrafo 70), precisandosi, comunque, che «al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, i giudici rispondono in sede civile, penale e amministrativa come qualsiasi altro cittadino(paragrafo 71)».Chiaramente, l’immunità non è legata alla persona, ma alla funzione.
Sulla responsabilità penale e disciplinare si prevede, poi, che «l’interpretazione della legge, l’apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non devono fondare responsabilità penale, tranne che nei casi di dolo» (paragrafo 68) e che “può essere promosso procedimento disciplinare nei confronti dei giudici che non ottemperano ai loro doveri in modo efficace e adeguato. Tale procedimento deve svolgersi da parte di un’autorità indipendente o di un tribunale con tutte le garanzie dell’equo processo e deve garantire al giudice il diritto di impugnare la decisione e la sanzione. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate» (paragrafo 69).
Di particolare rilevo è poi quanto affermato da un organo del Consiglio d’Europa, ossia il Consiglio consultivo dei giudici, che il 17novembre 2010 ha approvato una “Magna Carta dei Giudici”(Principi fondamentali), che codifica e cristallizza le principali conclusioni contenute nei suoi precedenti dodici pareri ed i cui principi n. 21 («il rimedio agli errori giudiziari deve essere individuato in un adeguato sistema di impugnazioni. Qualsiasi rimedio per le altre disfunzioni della giustizia dà luogo esclusivamente a responsabilità dello Stato») e 22 («non è corretto che il giudice sia esposto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ad alcuna responsabilità personale, anche a titolo di rimborso dello Stato, tranne che in caso di dolo») sono chiaramente indicativi dell’esclusione di un’azione diretta dei privati contro il magistrato.
4. La responsabilità del magistrato nei vari Paesi europei.
Variegato è, poi, il panorama delle discipline nazionali sulla responsabilità dei magistrati.
E così ad esempio, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Canada, in Israele il giudice non può mai essere chiamato a rispondere per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni. In Germania la responsabilità civile è limitata alle sole ipotesi di reato. In Francia, nei Paesi Bassi e in Svizzera è esclusa ogni forma di azione diretta nei confronti del giudice.
È bene prendere qui in esame, per sommi capi, le normative previste nei quattro principali Stati europei diversi dall’Italia (Regno Unito, Spagna, Germania e Francia).
Nel Regno Unito esiste, a garanzia dell’indipendenza della Magistratura, il principio dell’esonero dalla responsabilità civile del magistrato per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
Per lungo tempo, in realtà, tale principio valeva in assoluto solo per i giudici superiori, posto che per i giudici inferiori vigeva la soggezione patrimoniale per gli atti lesivi compiuti in eccesso di giurisdizione, ossia per atti compiuti travalicando i loro poteri.
È stato, poi, nell’importante caso Sirros v. Moore (1975, QB 118, 113, 148) che si è esteso l’ambito dell’immunità giudiziale in relazione alla responsabilità civile e si è proceduto ad equiparare la posizione dei giudici inferiori (ad es., le cd. Magistrate’s Courts, formate da giudici onorari che gestiscono gran parte dei processi penali in Inghilterra e Galles) a quella dei giudici superiori (ad es.,High Courte Court of Appeal).
Da quel momento tutti hanno goduto dell’irresponsabilità sul piano civile.
Ciò perché l’indipendenza di giudizio del giudice richiede che il giudice non abbia timore di esercitare il suo ruolo. Diceva Lord Denning nel citato caso Sirros v. Moore che il giudice «should not have to turn the pages of his books with trembling fingers, asking himself: If I do this, shall I be liable in damages?».
Non vi è alcuna responsabilità civile se il giudice agisce in buona fede ovvero nella convinzione, pur erronea, di esercitare la sua giurisdizione (anche in caso di grave errore o ignoranza).
Dall’affermazione giurisprudenziale si è poi passati alla cristallizzazione legislativa del principio in questione (in relazione alle Magistrate’s Courts) con il Justice of Peace Act 1997 (Sezioni n. 51 e 52), e ciò fatti però salvi i casi di eccesso di giurisdizione in cui l’atto sia stato compiuto in malafede.
Certo, con lo Human Rights Act 1988 si è incorporata la C.E.D.U. nel diritto interno ed in attuazione dell’art. 5, par. 5, della Convenzione, si è riconosciuto il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione. Tuttavia, in queste ipotesi la tutela risarcitoria vede come soggetto passivo esclusivamente lo Stato. Solo nei confronti dei giudici delle Corti inferiori può essere avanzata una domanda di risarcimento del danno in caso di negligente esercizio delle loro funzioni.
La rivalsa da parte dello Stato è configurabile nei casi in cui manca l’immunità giudiziale.
Inoltre, il Prosecution of Offences Act 1985 prevede che siano esperite verso il Crown Prosecution Service, con un vaglio preliminare di ammissibilità da parte dell’O.C.D. (Central Confiscation Unit of the Organised Crime Division), le azioni civili contro gli atti compiuti dai magistrati del P.M.
Permane infine una responsabilità di tipo latamente “politico”, anche se limitata ai soli giudici delle corti superiori (e solo in misura minore estesa ai giudici di prima istanza), che si estrinseca nella procedura di “address“. Qualora, infatti, si riscontri un comportamento qualificabile nei termini di «cattiva condotta» (misbehaviour) da parte del giudice (ricomprendente ipotesi quali il difetto di giurisdizione, l’incapacità, la negligenza ed i casi di diniego di giustizia), entrambi i rami del Parlamento hanno la possibilità di presentare al Sovrano una petizione volta ad ottenere, ad opera della corona medesima, la rimozione del magistrato dal proprio ufficio.
In Spagna c’è un principio generale (fissato all’articolo 117.1 della Costituzione Spagnola, che ribadisce l’articolo 1 della Legge Organica del Potere Giudiziale) per cui i giudici sono responsabili per la loro condotta[34].
Al successivo art. 121 la medesima Costituzione sancisce che «i danni causati da un errore giudiziario come quelli conseguenti ad un anormale funzionamento dell’amministrazione della giustizia daranno diritto ad un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge».
Nello specifico, poi, la responsabilità civile del giudice trova la sua disciplina negli articoli 411-413 della Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
In questi tre articoli si subordina la responsabilità del giudice ad alcune condizioni: che si siano causati danni, che si siano prodotti per colpa o dolo e nell’esercizio delle funzioni svolte dal magistrato (art. 411), che si denunzi a istanza della parte danneggiata o dei suoi aventi diritto (art. 412) e che si sollevi la questione dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 413), sentenza che viene in ogni caso tutelata e non intaccata dalla decisione resa nel diverso giudizio di responsabilità civile (art. 413.2).
Si tratta, comunque, di norme di fatto inapplicate in quanto non risultano sentenze di condanna per responsabilità civile dei magistrati. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario è per un’interpretazione assai restrittiva delle norme sopra indicate introdotte dalla Ley Orgánica del Poder Judiciale continua a discutere di responsabilità del giudice sulla base della negligenza o ignoranza inescusabile.
Meno complesso è ottenere tutela risarcitoria da parte dello Stato (per atto del giudice) facendo valere gli artt. 292-297 LOPJ. Questi ultimi prevedono, infatti, tre titoli di responsabilità per lo Stato, e precisamente l’errore giudiziale, il funzionamento anormale dell’Amministrazione della giustizia, salvo il caso di forza maggiore (art. 292), e la carcerazione preventiva seguita da assoluzione perché il fatto non sussiste (art. 294), e ciò indipendentemente dal funzionamento anormale della giustizia.
In questi casi è possibile per lo Stato (in base all’art. 296) agire in rivalsa contro i giudici che abbiano cagionato dei danni, ma solo nei casi di colpa grave e dolo.
In ogni caso, la responsabilità dello Stato non esclude, ma concorre con quella civile del giudice che, secondo un principio risalente al diritto comune, in Spagna è tradizionalmente estesa alla colpa. Prima di poter esercitare l’azione diretta nei confronti del singolo magistrato sarà però necessario passare attraverso il filtro di un apposito Tribunale chiamato a verificare l’esistenza dei presupposti soggettivi del dolo o della colpa grave.
In Germania è l’art. 34 della Legge Fondamentale (Grundgesetz) a prevedere che quando il giudice viola un proprio dovere d’ufficio nei confronti di un terzo la responsabilità ricade sullo Stato.
L’art. 34 contempla, poi, anche un diritto di rivalsa dello Stato nei confronti del giudice.
Un’altra importante disposizione è, inoltre, quella contenuta al secondo comma dell’art. 839 del codice civile, in forza del quale nel caso di violazione di un dovere d’ufficio commessa in una sentenza il giudice è personalmente responsabile per i danni che da ciò ne derivano al cittadino solo se la violazione del dovere si sostanzia in un fatto di reato.
Non sembra, però, che vi siano mai stati casi di accertata responsabilità personale del giudice in base al citato comma 2 dell’art. 839.
Sullo Stato grava, infine, il risarcimento dei danni derivati da ingiusta detenzione, da ingiusta sottoposizione a indagini e dalle sentenze di condanna che non sono state confermate nei gradi successivi.
In Francia, ancora, è prevista (dall’articolo 11-1 del decreto n. 58-1270 del 22 dicembre 1958, come modificato dalla legge organica sullo status della magistratura) un responsabilità civile dei giudici per i loro comportamenti caratterizzati da colpa propria (connessi o meno con l’espletamento del servizio), concetto che per la giurisprudenza francese è caratterizzato da una particolare gravità, spesso dall’intento di nuocere.
Non vi è, però, alcuna azione diretta nei confronti del magistrato. Se vi è una colpa propria del magistrato connessa all’espletamento del servizio-giustizia e quindi correlata alle funzioni di giudice, allora si citerà in giudizio lo Stato e non il magistrato. Poi vi potrà essere una responsabilità civile del magistrato in forza di un’azione di recupero (che, però, sembra non sia mai stata esperita) delle somme pagate da parte dello Stato, proposta davanti ad una sezione civile della Corte di Cassazione. La difficoltà nell’esercizio della stessa è tra l’altro data dal fatto che essa è limitata alle sole ipotesi di dolo, frode e concussione e non riguarda anche la fattispecie della colpa grave del giudice.
È solo in caso di una colpa propria non connessa all’espletamento del servizio che si può agire direttamente contro il magistrato.
L’articolo 141-1 del codice dell’organizzazione giudiziaria prevede, poi, una responsabilità dello Stato per il cattivo funzionamento del servizio della giustizia. Si stabilisce che «lo Stato è tenuto a riparare i danni causati dal cattivo funzionamento del servizio della giustizia». «Questa responsabilità si concretizza nel caso di colpa grave o di diniego di giustizia».
Lo Stato è, sotto questo profilo, responsabile di un cattivo funzionamento del servizio giustizia caratterizzato da colpa grave o diniego di giustizia (ossia durata eccessiva di un processo), cui sia direttamente conseguito un danno grave e diretto per la parte.
Colpa grave è «qualsiasi cattivo funzionamento del servizio caratterizzato da un fatto o una serie di fatti che riflette l’incapacità dello stesso servizio pubblico della giustizia a svolgere il compito che gli è stato affidato» (Assemblea plenaria della Corte di Cassazione 23 febbraio 2001).
Tramite l’articolo 141-1 del codice dell’organizzazione giudiziaria si può quindi (ma in casi gravi) anche censurare una sentenza senza impugnarla.
5. L’emendamento Pini.
Diversa sembrava, invece, la strada che in un primo tempo sembrava intenzionato a percorrere il legislatore.
Il 2 febbraio 2012 veniva presentato dal deputato Pini ed approvato dalla Camera dei deputati un emendamento al disegno di legge C.4623 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011“) che prevedeva l’introduzione nel disegno di legge in questione di un art. 30-bische apporta modifiche all’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
Questo il testo dell’emendamento in questione:
1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bisnell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di valutazione del fatto e delle prove»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea, non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea».
La violazione manifesta si aggiunge alle ipotesi di dolo e colpa grave (pur potendo, invece, in realtà, essere ricompresa in queste ultime) e scompare del tutto l’esenzione di responsabilità per attività interpretativa di norme. Risulta poi notevolmente ridotta l’esclusione di responsabilità per valutazione del fatto e delle prove, che non opera nei casi di diniego di giustizia di cui al comma 3 dell’art. 2 e di violazione manifesta del diritto di cui al comma 3-bis. In quest’ultimo comma, poi, si cristallizzano normativamente le figure sintomatiche di violazione grave e manifesta individuate dalla Corte di giustizia.
La modifica maggiormente dirompente è, però, la previsione di una possibile azione diretta nei confronti dello stesso magistrato. Viene introdotta la facoltà di convenire in giudizio “il soggetto riconosciuto colpevole” (il che lascia presupporre che vi debba prima essere stato un accertamento di responsabilità penale o disciplinare del magistrato) insieme o alternativamente allo Stato.
L’introduzione di una possibile azione diretta lascia perplessi sotto diversi profili[38].
La possibilità per chi si reputa danneggiato dall’attività di un magistrato di citare direttamente in giudizio quest’ultimo mina, invero, la terzietà, l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati e, quindi, in ultima istanza, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
La legge 117/88 non è posta a tutela dei magistrati, ma a protezione di valori fondamentali dei cittadini.
Quando ci si trova davanti ad un caso giudiziario sussiste la necessità di contemperare due opposte esigenze: da un lato, garantire i beni e i diritti dei cittadini che risultino vittime di (sempre possibili) errori giudiziari; dall’altro, evitare condizionamenti al magistrato nell’esercizio delle sue funzioni a tutela dei cittadini medesimi.
Dalla necessità di tenere conto di entrambe queste esigenze è venuta fuori la disciplina, costituente un corretto punto di equilibrio, contenuta nella legge 18 aprile 1988 n. 117 sul «risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati».
Questa legge non lascia senza forme di salvaguardia coloro che sono stati danneggiati ingiustamente dall’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Prevede, però, che l’azione civile sia esperita non contro il magistrato personalmente, ma contro lo Stato, e quindi, contro l’amministrazione a cui appartiene il magistrato-organo dello Stato. È comunque contemplata un’azione di rivalsa dell’amministrazione nei confronti del magistrato responsabile.
Con il sistema della rivalsa si evita, quindi, che il magistrato responsabile possa andare esente da conseguenze sanzionatorie sotto il profilo civilistico, ma, non prevedendosi una legittimazione passiva del singolo magistrato, si evita di esporre quest’ultimo all’attacco diretto della parte soccombente o dell’imputato condannato.
Peraltro, vi sono almeno altre due categorie di cittadini che non pagano “di tasca propria” per motivi anche in questi casi significativi. La prima categoria è quella del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, personale che risponde dei danni provocati dagli alunni soltanto in caso di dolo o colpa grave nella vigilanza degli stessi. Pure in questa ipotesi la causa va intentata contro lo Stato che, se sono configurabili dolo o colpa grave, si può rivalere sul singolo, dirigente, insegnante o bidello che sia. La ratio è quella di evitare che la scuola (della quale si riconosce l’essenziale funzione sociale) diventi una possibile fonte di ritorsioni.
Ma anche gli amministratori dei partiti politici, in virtù di un articolo della legge sul finanziamento, «rispondono delle obbligazioni assunte in nome e per conto del partito solamente nei casi di dolo e colpa grave». A pagare per il partito insolvente, in altri termini, è lo Stato (che adempie alle obbligazioni dei partiti attraverso un fondo di garanzia costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) e ciò in considerazione del ruolo centrale dei partiti nella vita politica.
Ora, la disciplina contenuta nella legge 117/88 è stata ritenuta conforme ai principi della nostra Costituzione.
Con la sentenza n. 18 del 1989 la Corte costituzionale ha infatti affermato che è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui prevede e disciplina la responsabilità dei giudici per colpa grave, sollevata con riferimento agli art. 101, 104 e 108 Cost., sul presupposto che tale responsabilità comprometta l’imparzialità della magistratura con l’attribuzione alle parti di uno strumento di pressione idoneo ad influenzare le decisioni, ed all’art. 10 Cost., in relazione alla risoluzione 29 novembre 1985 dell’assemblea generale dell’Onu, secondo la quale i giudici debbono godere di forme d’immunità dalle azioni civili di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da atti impropri od omissioni commessi nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Per la Consulta la responsabilità prevista dalla legge 117/88 non compromette l’imparzialità dell’ordine giudiziario e il richiamato principio internazionale non esclude che l’indipendenza della magistratura possa essere garantita con apposite limitazioni e cautele.
La Corte costituzionale ha pure precisato che la legge in questione – nel porre alcune limitazioni alla pretesa risarcitoria, a salvaguardia dell’indipendenza dei magistrati e dell’autonomia e della pienezza dell’esercizio della funzione giudiziaria – assicura un ragionevole punto di equilibrio fra i contrastanti interessi, di rilievo costituzionale, della responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 Cost.) e dell’indipendenza ed autonomia della magistratura (artt. 101, 104 e 108 Cost.).
Per la Corte, se è vero che l’art. 28 Cost. fissa la regola generale, valida per tutti i funzionari e i dipendenti pubblici (e, quindi, anche per i giudici), della loro responsabilità per «gli atti compiuti in violazione di diritti», secondo «le leggi penali, civili ed amministrative», è anche vero che la stessa Costituzione porta il legislatore a prevedere una disciplina che tenga contestualmente in conto i principi costituzionali dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice.
In altri termini, si trova affermato nella citata sentenza n. 18 del 1989 che poiché la disciplina dell’attività del giudice deve essere tale da rendere quest’ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, ma al tempo stesso il magistrato è soggetto alla legge e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce contestualmente sia il principio d’indipendenza che quello di responsabilità, non merita censura una disciplina della responsabilità civile del magistrato caratterizzata da una serie di misure e di cautele dirette a salvaguardare l’indipendenza dei magistrati nonché l’autonomia e la pienezza dell’esercizio della funzione giudiziaria.
Si è già detto, poi, che l’emendamento Pini eliminava l’esclusione di responsabilità in relazione all’attività interpretativa. Tuttavia, se tale esclusione di responsabilità doveva scomparire in relazione al diritto dell’UE per rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del novembre 2011, allora doveva anche scomparire del tutto l’esenzione di responsabilità (che con l’emendamento Pini rimaneva, fatta eccezione per i casi di diniego di giustizia e di violazione manifesta del diritto) per la valutazione del fatto e delle prove.
Oppure si potevano lasciare entrambe le forme di esclusione dicendo che queste non valevano in relazione alle violazioni del diritto UE.
Oppure ancora si poteva meglio differenziare il regime di responsabilità dello Stato (che poteva ampliarsi rispetto al passato) lasciando ferme le limitazione di responsabilità dei magistrati.
Prima tra tutte l’esclusione di un’azione diretta di responsabilità nei confronti del magistrato, che altrimenti potrebbe non essere più, nell’esprimere il proprio giudizio, autonomo ed indipendente e, quindi, equidistante dalle parti. Il compito del giudice è, strutturalmente, quello di distribuire torti e ragioni, scontentando una parte o, talvolta, entrambe o tutte le parti e ciò nell’interesse generale del corretto funzionamento della giustizia, dell’affermazione di un sistema che pretende il rispetto delle regole e l’affermazione della legalità in funzione della tutela della collettività. Un giudice esposto alle azioni dirette delle parti da lui scontentate potrebbe perdere la sua (invece indispensabile) libertà di giudicare in assenza di condizionamenti esterni. Il possibile uso strumentale delle azioni risarcitorie costituirebbe, invece, un forte condizionamento.
Peraltro, il magistrato potrebbe farsi condizionare soprattutto da chi ha i mezzi politici ed economici per intraprendere contenziosi contro i magistrati. Ecco che il maggior pregiudizio conseguente dall’eventuale introduzione di un’azione diretta contro il magistrato graverebbe soprattutto su quei cittadini che non hanno risorse economiche tali da permettere loro di “intimidire” i giudici.
E di certo la forza di essere libero e indipendente non può essere fornita dalla semplice stipulazione di un contratto di assicurazione professionale, che si spera di non rendere mai operativo.
Il cittadino ha invece diritto ad un magistrato forte e indipendente, che non sia in balia di timori e di condizionamenti indotti dalle parti economicamente più forti.
Ciò che va tutelato non è un privilegio dei magistrati, ma la terzietà, l’indipendenza e l’autonomia del giudice e, quindi, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. In un sistema con l’azione risarcitoria diretta verso il magistrato tale uguaglianza continuerebbe ad esistere se il magistrato trova in sé stesso (anche se non nella legge) la forza di essere giusto.
Peraltro, l’azione diretta non comporta alcun aumento delle forme di protezione del privato danneggiato. Il diniego di azione diretta contro il magistrato non incide sulle posizioni creditorie del danneggiato, per l’esaustiva tutela rappresentata dalla piena assunzione da parte dello Stato delle corrispondenti obbligazioni; la fase “filtrante” prevista dalla legge n. 117/1988 non contrasta con il contenuto immediatamente precettivo del novellato art. 111 Cost., consentendo comunque al cittadino, il quale si assuma danneggiato da un atto commissivo o omissivo di un organo giurisdizionale, di avanzare la propria pretesa risarcitoria nell’ambito di un processo “giusto”, ovverosia rispettoso del principio del contraddittorio e celebrato davanti a un giudice la cui individuazione sul territorio è determinata (vedi art. 1) in termini tali da fugare ogni timore di parzialità (così Cass. 9288/05).
La legge 117/88 non crea benefici o privilegi in favore del magistrato, ma risponde ad una precisa scelta di politica legislativa indirizzata a tutelare la funzione giurisdizionale, con i valori di indipendenza ed autonomia fissati dagli artt. 101 e segg. Cost., e, quindi, trova giustificazione e base logica nelle oggettive peculiarità della materia, senza autorizzare sospetti di lesione del principio di eguaglianza.
6. Le nuove previsioni della legge 117/88.
La legge 18/2015 ha modificato parte delle norme della legge 13 aprile 1988 n. 117 (c.d. Legge Vassalli) sulla responsabilità civile dello Stato per atto del giudice e sulla responsabilità civile dei magistrati introducendo diverse novità, tra le più rilevanti delle quali vanno segnalate, oltre all’eliminazione del filtro, l’ampliamento dei casi tipici della responsabilità per colpa grave, che è stata estesa anche ad ipotesi non preesistenti quali il travisamento del fatto o delle prove (art. 2 n. 3).
Al non agevole fine di comprendere quale sia la reale portata di tali modifiche, occorrerà procedere ad una loro attenta lettura che tenga altresì conto di quanto conservato dell’emendamento Pini.
Anzitutto, l’art. 2 comma 1 della legge n. 117/88 torna, in buona sostanza, alla sua originaria formulazione. Spariscono, dunque, sia l’esplicitazione del senso da attribuire al termine «dolo» che, soprattutto, la previsione dell’azione diretta nei confronti del magistrato «riconosciuto colpevole».
Proprio quest’ultimo aspetto assume rilevanza decisiva in quanto si è voluto, attraverso una tale via, sanare i forti contrasti sorti sul punto. Al contempo una simile formulazione risulta essere maggiormente in linea con le già ricordate istanze volte a salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura che, lo si ricordi, trova un suo fondamento non solo sul piano costituzionale, ma anche su quello internazionale.
Il comma 1, però, non limita più la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli danni “che derivino da privazione della libertà personale” (come era nella precedente formulazione), ma ne consente la richiesta indiscriminata.
Importanti modifiche subiscono, poi, i commi 3 e 3-bis dell’art. 2.
Con riferimento al comma 3 (che era rimasto invariato nella sua formulazione originaria anche dopo l’approvazione dell’emendamento Pini), si fa adesso esplicitamente rientrare l’ipotesi di «violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione europea» tra quelle tipizzate di colpa grave, sostituendo la vecchia lettera a) che contemplava il caso di «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile». Il più rigoroso requisito della negligenza inescusabile resta, invece, per l’accertamento della responsabilità del singolo magistrato nel giudizio di rivalsa.
Strettamente collegata a ciò è la modifica del testo del comma 3-bisdell’art. 2. Con l’intento di determinare cosa si intenda per «violazione manifesta della legge e del diritto comunitario», ci si è riportati agli indici sintomatici individuati dalla Corte di giustizia, dovendosi a tal proposito valutare in particolare il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, la scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto e l’eventuale mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché l’eventuale contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Chiaro risulta, dunque, il tentativo da parte del Governo di allinearsi in tutto agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria. Tramite queste ultime inserzioni, infatti, pur mantenendo la limitazione della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave, in sostanza si sono definiti i contorni di quest’ultima in modo tale da includere certamente al suo interno le ipotesi di «violazione grave e manifesta». Le altre figure tipizzate di colpa grave di cui al nuovo testo dell’art. 2 comma 3 cessano pertanto di costituire un limite per la responsabilità dello Stato-giudice nell’ottica del diritto eurounitario per divenire, al contrario, ipotesi ulteriori che si vanno ad aggiungere a quella di «violazione manifesta» rendendo, di conseguenza, le ipotesi di responsabilità non più ristrette, ma addirittura più numerose di quelle previste dalla Corte di giustizia.
E tuttavia, proprio a causa delle modifiche apportate, il testo della nuova legge potrebbe continuare a prestare il fianco a critiche da parte dell’Unione europea.
L’aspetto problematico riguarda il citato art. 2 comma 2 nella nuova versione e il cui testo, lo si ricordi, è il seguente: «fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove“.
Come appare evidente ad una prima lettura, suscita perplessità la riproposizione, ancora una volta, della clausola di esonero della responsabilità (peraltro sempre con riferimento sia all’attività di valutazione del fatto e delle prove che all’attività di interpretazione delle norme).
Ma il mantenimento di una siffatta previsione normativa appare ancor meno giustificato ove si ponga mente al fatto che, a ben guardare, la norma finisce per affermare che, ai fini della configurabilità di una responsabilità dello Stato per l’esercizio del potere giurisdizionale, si dovrà tener conto anche dell’attività valutativa ed interpretativa, oltre che nel caso di dolo (ossia di «violazione intenzionale» delle norme, per la quale lo Stato è chiamato a rispondere sempre e comunque), anche nei casi di colpa grave, di cui appunto i commi 3 e 3-bisnon sono altro che una esplicitazione.
Se dunque questo sembra essere il significato da attribuire alla disposizione in esame, non si comprende quale spazio operativo residui per la clausola di limitazione. Escludendo infatti l’area del dolo e della colpa grave, conseguenza logica dovrebbe essere quella di affermare che allora l’attività di valutazione dei fatti e delle prove e quella di interpretazione delle norme non potrebbe essere tenuta in considerazione solo nella residuale ipotesi della colpa lieve. Ma è lo stesso comma 1 ad escludere la rilevanza a priori della colpa lieve, laddove afferma che la responsabilità dello Stato sorge solo qualora il danno derivi da dolo o colpa grave del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.
Altra ipotetica soluzione potrebbe essere quella di ritenere che i casi di responsabilità per colpa grave in cui non si possa tener conto dell’attività valutativo-interpretativa siano quelli non contemplati dai commi 3 e 3-bis. Ma anche una siffatta ricostruzione appare del tutto inaccettabile sol che si rifletta sul fatto che il legislatore della legge n. 117/1988 (e successive modifiche) ha inteso restringere l’area della responsabilità proprio ai soli casi di dolo e di colpa grave tipizzata di cui ai commi in parola. Ammettere che possano assumere rilevanza anche altre ipotesi diverse da quelle espressamente indicate finirebbe non solo per forzare il dato normativo, ma per risultare addirittura pericoloso in quanto minerebbe alle fondamenta l’intento di circoscrivere le ipotesi di responsabilità ai fini della salvaguardia dell’indipendenza dei magistrati.
Alla luce di tali considerazioni circa la sostanziale inutilità dell’attuale clausola di salvaguardia e circa il fatto che allo stato le ipotesi di responsabilità dello Stato per atto del giudice in violazione del diritto dell’Unione sono addirittura più numerose di quelle previste dalla Corte di giustizia nonostante la detta clausola di salvaguardia, non si può che concludere nel senso di ritenere che l’attuale disciplina risulta in linea con quanto prescritto dalla Corte di giustizia.
Per completare l’analisi sulle nuove norme, si sottolineano, infine, le modifiche inserite in tema di azione di rivalsa dello Stato nei confronti dei singoli magistrati.
Oltre all’eliminazione del procedimento di valutazione dell’ammissibilità della domanda, si nota anzitutto l’allungamento, da uno a due anni, del termine entro cui lo Stato è chiamato ad esercitare tale azione e che la stessa da facoltativa diviene obbligatoria al ricorrere dei presupposti di legge. Anche qui il problema principale deriva dalla confusione che continua a persistere (e che, in tal modo, risulta essere amplificata) tra responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto eurounitario e responsabilità del singolo magistrato. Con la previsione dell’obbligatorietà dell’azione di rivalsa si elimina anche quel margine di valutazione discrezionale che, nel vigore della vecchia normativa, rendeva ancora possibile una distinzione tra i due aspetti, facendoli invece coincidere del tutto. Ecco quindi che, con l’intento di allargare le maglie del sistema a favore di una maggiore responsabilizzazione dei magistrati, si rischia di introdurre una forma di responsabilità che, sebbene non diretta, diviene tuttavia necessaria.
È invece del tutto evidente che la tutela delle esigenze dei cittadini e le sentenze di condanna della Corte di giustizia richiedevano un ampliamento dell’area di responsabilità statale, ma non anche dei singoli magistrati, il cui operato autonomo e sereno la nostra Costituzione ed il Consiglio d’Europa vogliono ampiamente salvaguardare. Andavano previste discipline differenziate, con efficaci clausole di salvaguardia valevoli soprattutto in relazione alla responsabilità da fare valere in sede di rivalsa, da prevedere come non obbligatoria, dello Stato verso i magistrati. Se lo Stato deve rispondere anche per errore manifesto del giudice nell’interpretazione di una norma, l’indipendenza della magistratura e l’agire senza condizionamenti del singolo magistrato richiedono un esonero di quest’ultimo da responsabilità (anche verso lo Stato che agisce in rivalsa).
Vi è, infatti, una profonda diversità tra la responsabilità dello Stato, fondata sulla semplice ed oggettiva “violazione manifesta”, e quella personale del singolo magistrato che, al contrario, necessita di una valutazione dell’aspetto soggettivo dell’inescusabilità della colpa.
Vengono, in conclusione, in rilievo le modifiche apportate alla misura della rivalsa. L’art. 8 della legge risulta infatti modificato nel senso di aumentare tale misura da un terzo, come è attualmente, alla metà di una annualità dello stipendio, e le trattenute sullo stipendio medesimo possono raggiungere la misura di un terzo dello stipendio netto. Anche siffatta ultima previsione desta notevoli perplessità (anche di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.), soprattutto in relazione al differenziato ed ingiustificato trattamento (mancando un criterio di ragionevolezza giustificativo del diverso regime) riservato ai magistrati con un prelievo che invece di essere nella misura ordinaria di 1/5 è previsto nella misura di 1/3 dello stipendio.
7. Le parole di Rosario Livatino.
Che la mancata previsione di un’efficace esenzione di responsabilità in sede di rivalsa relativamente all’attività interpretativa di norme e valutativa di fatti e di prove e l’aggravamento del regime della rivalsa possano risultare fortemente pericolosi per l’autonomia ed indipendenza della magistratura e, quindi, per l’integrità del principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e per la garanzia che il diritto e la sua applicazione concreta continui ad essere, come diceva Celso, non solo ars boni, ma anche ars aequi si ricava anche a chiare lettere da uno dei paragrafi di un testo scritto per una conferenza tenuta da Rosario Livatino presso il Rotary Club di Canicattì il 7 aprile 1984 (e quindi addirittura prima che venisse emanata la legge 117/88) dal titolo “Il ruolo del giudice nella società che cambia“.
Scriveva Rosario Livatino:
«Quanto si è fin qui detto conduce a porre come argomento di chiusura l’interrogativo se il mutato sentire sociale, se le trasformazioni intervenute nel costume del nostro paese siano tali da imporre una nuova struttura della responsabilità del magistrato, delle conseguenze cioè alle quali quest’ultimo è suscettibile di andare incontro ove bene non eserciti la sua funzione.
Il ventaglio dei problemi è vastissimo, ma pare cosa più opportuna limitare il suggerimento, quale argomento di discussione per chi ascolta, alla proposta di introdurre la responsabilità civile per danni arrecati a terzi nell’esercizio di attività giudiziaria per colpa grave.
Sul punto si può osservare come contributo a tale discussione, che l’introduzione del principio della responsabilità civile pare assolutamente inaccettabile per molte ragioni, tutte difficilmente superabili.
Ogni atto giurisdizionale, anzi ogni manifestazione di potestà giudiziaria, incide necessariamente su diritti soggettivi; è per sua stessa natura idonea a produrre danno. E ciò vale non solo per le manifestazioni tipiche di potestà decisionale, ma anche per tutti quei provvedimenti che hanno funzione preparatoria ed ordinatoria rispetto alla decisione finale (concedere o non concedere un sequestro; ammettere o non ammettere una prova; concedere o no la provvisoria esecuzione).
Non esiste, si può dire, atto del giudice e più ancora del pubblico ministero che possa dirsi indolore. Ogni giudice, quindi, nell’atto stesso in cui si accingesse alla stipula di un qualsiasi provvedimento, non potrebbe non domandarsi se per caso dal suo contenuto non gliene possa derivare una causa per danni.
E sarebbe quindi inevitabile ch’egli si studiasse, più che di fare un provvedimento giusto, di fare un provvedimento innocuo.
Come possa dirsi ancora indipendente un giudice che lavora soprattutto per uscire indenne dalla propria attività, non è facile intendere. Né si dica che le parti raramente ricorrerebbero a questa possibilità. La facilità con cui, specialmente in certe regioni, si ricorre all’esposto contro il giudice, anche per i più ingiustificati motivi, autorizza la previsione che una riforma del genere aprirebbe subito un ampio contenzioso.
Se qualcuno volesse obiettare che, in fondo, la responsabilità è prevista solo per le ipotesi di colpa grave, sarebbe facile rispondere che questa limitazione introduce un elemento di aleatorietà in più, davvero insufficiente ad offrire un criterio d’orientamento obiettivo. E’ difficile trovare dei casi di colpa giudiziaria che non possano considerarsi gravi: la motivazione stereotipa; l’omessa convalida della perquisizione in flagranza; l’omesso esame di prove risultanti dagli atti; la mancata motivazione su specifici capi delle domande ecc., sono tutte mancanze gravi. La colpa del giudice, se c’è, è sempre grave per definizione, data dall’importanza degli interessi sui quali egli dispone.
L’altro effetto perverso, che potrebbe essere indotto dalla riforma, sarebbe quello di indurre il giudice al più rigido conformismo interpretativo: per cautelarsi contro il pericolo di seccature, è semplice prevedere che il giudice si guarderebbe bene dal tentare vie interpretative inesplorate e percorrerebbe sempre la strada maestra fornita dalla giurisprudenza maggioritaria della Cassazione; l’autorità del precedente, che è vincolo professionale per il magistrato anglosassone, diventerebbe per quello italiano fatto d’interesse personale e l’art. 101 della Costituzione potrebbe essere riscritto nel senso che i giudici sono soggetti soltanto alla Corte di Cassazione.
Quando poi la controversia toccasse affari od interessi di dimensioni eccezionali, ogni scelta diverrebbe veramente paralizzante: si pensi alla decisione di un tribunale fallimentare se far fallire o no un grosso complesso industriale od una catena di società legata magari a centri di potere politico.
Il giudice veramente verrebbe consegnato nelle mani delle forze che si scontrano fra loro e sarebbe difficile ch’egli non fosse tentato, se non è riuscito a fuggire prima di dover scegliere, di secondare il più forte.
Ma gli effetti più devastanti di una proposta del genere si avrebbero in materia penale, specialmente nel momento dell’inizio dell’azione penale.
Se l’organo dell’accusa sa che le sue iniziative investigative possono costargli, quando non ne seguisse una condanna, una causa per danni, ci si può chiedere se sarà mai più possibile trovare un pretore od un pubblico ministero che di sua iniziativa intraprenda la persecuzione di quei reati che per tradizione o per costume o per altro nel passato erano raramente perseguiti. Dai reati societari all’urbanistica, all’inquinamento ed in genere a tutti i reati che offendono interessi diffusi.
Ci si può chiedere ancora se si troverà un giudice che, in presenza di un reato che consente ma non impone la cattura, avrà l’ardire di imprigionare, ad esempio, un bancarottiere per qualche miliardo, quando rifletta alle conseguenze che gliene potrebbero derivare se, per caso, costui venisse assolto.
Questo è l’effetto perverso fondamentale che può annidarsi nella proposta di responsabilizzare civilmente il giudice: essa punisce l’azione e premia l’inazione, l’inerzia, l’indifferenza professionale. Chi ne trarrebbe beneficio sono proprio quelle categorie sociali che, avendo fino a pochi anni or sono goduto dell’omertà di un sistema di ricerca e di denuncia del reato che assicurava loro posizioni di netto privilegio, recupererebbero attraverso questa indiretta ma ancor più pesante forma di intimidazione del giudice la sostanziale garanzia della propria impunità.
Tutto ciò che si è riusciti a conquistare sul terreno di una più effettiva valenza del principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, verrebbe vanificato di colpo e le condizioni della nostra giustizia penale sarebbero retrocesse in un istante all’epoca dello Statuto Albertino».
8. Le modifiche da apportare all’ordinamento italiano. Alcune necessarie soluzioni normative.
Inoltre, vi è una violazione manifesta da parte del giudice anche quando questa viene commessa nella valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza Traghetti del Mediterraneo), come ad esempio, quando cade sul valore e sulla pertinenza degli elementi di prova prodotti dalle parti nel corso del giudizio, con la precisazione che può ricorrere una violazione non fattuale ma normativa (e comunque rilevante se manifesta) anche nell’ambito dell’applicazione di specifiche norme relative all’onere della prova, al valore di tali prove o all’ammissibilità dei mezzi di prova, ovvero nell’ambito dell’applicazione di norme che richiedono una qualificazione giuridica dei fatti.
Certamente, comunque, dopo la sentenza della Corte di giustizia del novembre 2011 è evidente che l’Italia deve porre fine all’accertata violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario.
Non può più dirsi che non si pone un problema di compatibilità e che per conseguire una tutela risarcitoria per i danni scaturenti dalle violazioni del diritto comunitario poste in essere da organi giurisdizionali anche di ultima istanza non trovi applicazione la legge 117/88 alla luce del fatto che la responsabilità civile del magistrato contemplata dalla legge speciale è fattispecie diversa da quella della responsabilità dello Stato in quanto tale, occasionalmente determinata da un provvedimento giurisdizionale.
Vi sono diverse ipotesi di responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto eurounitario che vanno sanzionate nel nostro sistema nazionale per poter ritenere quest’ultimo conforme all’impostazione eurounitaria.
Si pensi alle seguenti: 1) “responsabilità da dissenso” nei casi in cui il giudice di legittimità abbia deciso volutamente ed anche motivatamente discostarsi dalle indicazioni offerte dal giudice di Lussemburgo; 2) mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza, per il quale l’attivazione del meccanismo del rinvio è obbligatorio, quando ciò ha dato luogo ad una soluzione giurisprudenziale non in linea con la tutela offerta in sede europea; 3) interpretazione del diritto nazionale in modo non conforme al diritto dell’Unione; 4) applicazione da parte del giudice di ultima istanza della normativa nazionale ritenendola conforme al diritto comunitario nei casi in cui, invece, vi doveva essere disapplicazione della norma interna in considerazione del suo assoluto contrasto con la disposizione europea e della preminenza del diritto UE rispetto al diritto nazionale; 5) errata interpretazione di una norma di diritto dell’Unione applicabile alla fattispecie.
Ora, l’obiettivo della cessazione della violazione da parte dello Stato italiano dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario poteva essere conseguito o tramite la via normativa o tramite la via interpretativa.
Essendosi il legislatore attivato, si è già per ora perfezionata la va normativa.
Si è previsto che “costituisce colpa grave” anche “la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea” così come individuata dalla Corte di giustizia (secondo parametri, quindi, nettamente meno rigorosi di quelli utilizzati dalla Corte di Cassazione nell’interpretazione del previgente art. 2 della legge 117/88).
D’altronde, nulla vieta di considerare come elementi indicativi di condotte colpose (o gravemente colpose) quelli che per la Corte di giustizia sono gli indici sintomatici della violazione grave e manifesta. Ciò che il giudice di Lussemburgo non vuole è che nei sistemi nazionali si aggiungano elementi costitutivi dell’illecito eurounitario mancanti nella costruzione ormai graniticamente effettuata all’interno della giurisprudenza europea. Quest’ultima verrebbe rispettata se la colpa non viene richiesta come elemento di responsabilità aggiuntivo, ma come requisito che si presume esistere una volta accertata la ricorrenza di uno degli indici sintomatici della violazione grave e manifesta richiesti dalla Corte di giustizia. Un’impostazione di questo tipo (quale è quella introdotta nella riformata legge 117/1988) non è divergente da quella eurounitaria.
Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia, l’assoluto contrasto con il diritto dell’Unione sorto all’indomani delle citate tre sentenze della Corte di giustizia poteva essere risolto se il vecchio comma 2 dell’art. 2 della legge 117/1988 (secondo il quale «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove») fosse stato fatto precedere dall’inciso «fatta eccezione per i casi di violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea».
Oppure, ancora meglio (per evitare facile questioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, e quindi violazione dell’art. 3 Cost., tra le violazioni del diritto UE e quelle del diritto nazionale) l’esonero di responsabilità di cui alla nota clausola di salvaguardia per l’attività interpretativa e di valutazione del fatto e delle prove doveva valere (ma integralmente e senza eccezioni) solo per la rivalsa ad opera dello Stato e poteva essere (come è stato) temperato per l’azione esperita dal cittadino nei confronti dello Stato.
Invece, l’avere lasciato una clausola di salvaguardia di fatto inutile (perché concretamente relativa ad ipotesi di colpa lieve, già escluse per definizione tra le possibili fonti di responsabilità) sia per l’azione di responsabilità del privato verso lo Stato che dello Stato verso il magistrato è stata una scelta non imposta dalla giurisprudenza europea e lesiva dell’indipendenza della magistratura.
Ciò che va chiarito, infatti, è che non è stata imposta dalla Corte di giustizia l’introduzione di una responsabilità diretta del magistrato né la necessaria previsione di più gravosi presupposti della responsabilità civile di quest’ultimo.
Già nella sentenza Köbler si era precisato, con riferimento all’obiezione formulata da alcuni Stati per cui l’affermazione del principio della responsabilità statale per violazione del diritto UE commessa da organi giudiziari avrebbe potuto minare il principio dell’indipendenza del giudice, che «il principio di responsabilità di cui trattasi riguarda non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato» (punto 42).
D’altronde, l’intento della Corte «non era certo di minare l’indipendenza e l’autonomia dei giudici […] ma [quello] di difendere l’effettività dei diritti di matrice comunitaria ed il principio dell’effetto utile delle norme del sistema comunitario prevedendo la possibilità di ottenere una tutela per equivalente».
Alla Corte di Lussemburgo interessa solo affermare la prevalenza del diritto dell’Unione anche tramite la previsione di una tutela risarcitoria nei confronti dei privati lesi da un comportamento dello Stato che, con leggi o con sentenze o con atti amministrativi, attraverso suoi organi come il Parlamento, l’esecutivo o l’apparato giudiziario – vìoli il diritto europeo.
La Corte di giustizia non afferma in alcun modo che debba rispondere personalmente il magistrato nazionale che non abbia applicato o abbia fatto cattivo impiego del diritto dell’Unione.
Allo stesso modo mai afferma la Corte di Lussemburgo che il parlamentare che abbia proposto o votato la legge poi considerata in contrasto con il diritto dell’Unione o l’amministratore che abbia emesso un atto amministrativo in violazione di una normativa europea debba essere chiamato a risarcire i danni causati dai suoi atti.
Il principio affermato dal giudice eurounitario è che la nostra legge 117/88 contrasta con il diritto dell’Unione nella misura in cui, da un lato, impedisce una responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo derivante «da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale di ultimo grado» e, dall’altro, limita «tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave».
La tutela risarcitoria è un mezzo di efficacia (indiretta) del diritto dell’Unione. Ma si tratta della tutela risarcitoria assicurata dagli Stati nazionali e non della responsabilità dei vari organi statali che hanno concorso a produrre la violazione del diritto dell’Unione[58].
Nella nostra legislazione andrebbe meglio definito il confine tra la responsabilità dello Stato e quella personale dei magistrati: non ha senso (come invece fa l’attuale legge 117/88) fare coincidere, con riferimento alla clausola di salvaguardia sull’interpretazione delle norme e sulla valutazione del fatto e delle prove, le due sfere e prevedere poi una possibile rivalsa da parte dello Stato unico legittimato passivo nei confronti del danneggiato.
Sarebbe meglio creare due differenti discipline (anche inserite nello stesso testo normativo, come attualmente accade): una sulla “responsabilità dello Stato per attività giudiziaria” ed una sulla “responsabilità dei magistrati verso lo Stato”.
In quest’ultima si dovrebbero inserire gli stessi principi (di tutela dell’autonomia ed indipendenza della magistratura e, quindi, anche dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) che si rinvengono nella citata raccomandazione n. 12/2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Ciò sarebbe anche il modo per consentire all’Italia di adeguarsi alla detta Raccomandazione.
È giusto che la disciplina della responsabilità statale sia più ampia di quella precedente e che sia stato ridotto l’ambito operativo della clausola di salvaguardia, chiarendo che è compresa anche la violazione manifesta del diritto.
E comunque, la disciplina della “responsabilità dei magistrati verso lo Stato” potrebbe pure continuare ad essere collocata, nello stesso testo legislativo relativo alla responsabilità statale, sotto forma di azione di rivalsa dello Stato verso i magistrati. Ciò che importa è che vengano differenziati i presupposti della responsabilità statale da quello della responsabilità magistratuale.
Continuare a tenere unificati i presupposti delle due forme di responsabilità rischia di causare unvulnus al principio costituzionale dell’indipendenza del giudice.
Si ricordi che, con riferimento alla precedente disciplina normativa, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, nella sentenza n. 18/1989, che “la garanzia costituzionale della sua indipendenza è diretta infatti a tutelare, in primis, l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l’imparziale interpretazione delle norme di diritto. Tale attività non può dar luogo a responsabilità del giudice (art. 2, n. 2 l. n. 117 cit.) ed il legislatore ha ampliato la sfera d’irresponsabilità, fino al punto in cui l’esercizio della giurisdizione, in difformità da doveri fondamentali, non si traduca in violazione inescusabile della legge o in ignoranza inescusabile dei fatti di causa, la cui esistenza non è controversa.
Né può sostenersi – come fa il giudice a quo – che la legge impugnata spingerebbe il giudice a scelte interpretative accomodanti e a decisioni meno rischiose in relazione agl’interessi in causa, così influendo negativamente sulla sua imparzialità. Come si è ora rilevato, l’art. 2, comma secondo, della l. n. 117 esclude espressamente che possa dar luogo a responsabilità “l’attività d’interpretazione di norme di diritto” e quella di valutazione del fatto e delle prove.
Tale statuizione rende parimenti priva di fondamento la censura, secondo la quale la proposizione di un’azione di risarcimento di danni verso lo Stato, riferita ad una determinata causa, potrebbe turbare l’imparzialità del giudice riguardo a cause analoghe o nelle quali sia parte colui che abbia promosso il giudizio di responsabilità. Ove ne ricorrano gli estremi, soccorre in tale caso il rimedio dell’astensione. Comunque, va sottolineato che la previsione del giudizio di ammissibilità della domanda (art. 5 l. cit.) garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni “manifestamente infondate”, che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione“.
Peraltro, ciò, come detto, non è affatto imposto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che espressamente nel caso Köbler ha chiarito, come già sopra si è visto, che l’affermazione della responsabilità statale per atto del giudice non inficia l’indipendenza della magistratura perché la responsabilità in questione è dello Stato e non del magistrato.
Come è stata ora introdotta una diversa disciplina dei presupposti della responsabilità statale per atto del giudice (per la quale basta ora una colpa grave che non coincide più con il più rigoroso e prima richiesto requisito della negligenza inescusabile) rispetto alla responsabilità del magistrato (che continua a sussistere solo se ricorre la negligenza inescusabile, fortunatamente di difficile individuazione), anche per la clausola di salvaguardia andava introdotta una disciplina differenziata.
In altri termini, le modifiche da apportare al testo normativo riguardano gli artt. 7 e 8 in tema di azione di rivalsa. Si deve inserire in tali articoli un’autonoma clausola di salvaguardia (sull’esenzione di responsabilità del magistrato per attività interpretativa di norme e per valutazione di fatti e di prove) che riguardi il solo rapporto tra Stato e magistrato, peraltro prevedendo (come detto) anche la facoltatività dell’esercizio della rivalsa, il limite (valevole in generale nel nostro ordinamento) del prelievo massimo di 1/5 dello stipendio mensile ed il termine di 1 anno per l’eventuale esercizio dell’azione da parte dello Stato (per garantire al magistrato di conoscere in tempi brevi le determinazioni statuali in merito all’esercizio della rivalsa).
Dopo l’eventuale condanna dello Stato, l’azione di rivalsa dovrebbe quindi essere soggetta ad un’efficace clausola di salvaguardia.
Allo stato, l’applicazione della medesima (e sostanzialmente vuota) clausola di salvaguardia sia alla responsabilità statale ex lege 117/88 che alla responsabilità del magistrato in sede di azione di rivalsa determina una violazione del principio costituzionale di indipendenza e di autonomia dei magistrati.
E risulta poi in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza della magistratura un sistema di rivalsa che la legge 117/1988 configura come automatico ed obbligatorio.
Se in passato la restrittiva interpretazione dei requisiti di responsabilità richiesti dalla legge 117/88 fornita dalla nostra Corte di Cassazione (che richiedeva, secondo quell’orientamento dichiarato contrario al diritto UE dalla sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, interpretazioni giuridiche «manifestamente aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore» o la «manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo» o violazioni grossolane e macroscopiche delle norme) poteva far sembrare in linea con la garanzia dei principi di indipendenza ed autonomia della magistratura un sistema che prevedeva gli stessi requisiti per la responsabilità dello Stato verso i cittadini e per la successiva azione di rivalsa, ora che i presupposti di responsabilità statale sono stati estesi rispetto alla precedente impostazione si rende necessaria una configurazione legislativa (non avendo l’interprete, sotto questo profilo, spazi di manovra) dell’azione di rivalsa non più in termini di automaticità e sulla base di presupposti più restrittivi di quelli richiesti ai fini della responsabilità dello Stato verso i terzi. Poiché ora sono diversi e più ampi i requisiti della responsabilità statale (colpa grave) rispetto a quella del magistrato in sede di rivalsa (dove è necessaria la negligenza inescusabile), non si capisce perché si continui a prevedere un’obbligatorietà ed un automatismo dell’azione di rivalsa. Come ben affermato nell’ordinanza del Tribunale di Verona del 12.5.2015 che ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale della legge 117/88, dalla diversità dei presupposti dell’azione risarcitoria verso lo Stato e dell’azione di rivalsa verso il magistrato “consegue che la Presidenza del Consiglio dovrà esercitare l’azione di rivalsa “al buio”, vale a dire senza aver avuto, nella maggiora parte dei casi, il conforto della positiva verifica dell’elemento soggettivo della negligenza inescusabile del magistrato nel giudizio nei confronti dello Stato e anche nei casi, invero remoti, in cui fosse stata acclarata l’insussistenza di quel presupposto“. Senza considerare che non è obbligatoria l’azione di rivalsa esercitata nei confronti dei dipendenti pubblici, e ciò alla luce dei principi generali in tema di garanzia personale (v. art.1950 c.c.), non derogati dall’art. 22, comma primo, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3. Tale azione di rivalsa presuppone solo che nel giudizio verso lo Stato sia stato accertato l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) del funzionario e sia emersa la probabilità di successo della rivalsa.
Gli artt. 7 e 8 della legge 117/98 andrebbe quindi così riformulati:
“Art. 7 Azione di rivalsa 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha la facoltà di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. 1 bis. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità del magistrato da fare valere in sede di rivalsa l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
Art. 8 Competenza per l’azione di rivalsa e misura della rivalsa.
“1. L’azione di rivalsa viene promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L’azione di rivalsa va proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11 del codice di procedura penale e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un quinto dello stipendio netto. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l’estraneo che partecipa all’esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta”.
9. La soluzione interpretativa. Le nuove ipotesi di colpa grave.
Uno dei punti nevralgici della nuova disciplina è quello della rilevanza attribuita (ai fini della determinazione della colpa grave del magistrato rilevante nel giudizio instaurato contro lo Stato e nell’eventuale successivo giudizio di rivalsa dello Stato verso il magistrato) all’introdotto concetto di “travisamento del fatto o delle prove”.
Esso, assente nel precedente tessuto normativo, costituisce uno dei casi di colpa grave del magistrato.
Il nuovo comma 3 stabilisce, infatti, che costituisce colpa grave del magistrato: a) la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea; b) il travisamento del fatto o delle prove; c) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; d) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; e) l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.
Aggiungendosi agli altri tre elementi, il concetto di travisamento del fatto dovrebbe costituire qualcosa di diverso.
Invece, nella relazione della Commissione Giustizia della Camera sul disegno di legge in questione si afferma che “le preoccupazioni suscitate dalla nuova ipotesi di travisamento del fatto o delle prove possono essere superate ricorrendo ad un’interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale costituisce travisamento la “affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento” o dalla “negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”, ipotesi peraltro già previste dal vigente art. 3 comma 2 lettere b) e c) della legge e lasciate intatte dal testo in esame.In altri termini, appare necessario chiarire come l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame imponga di considerare che l’unico “travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato possa essere quello macroscopico, evidente, che non richiede alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo. Per questa ragione sono stati respinti anche li emendamenti che qualificavano come “manifesto” il travisamento.
Il travisamento del fatto e delle prove, infatti, coinvolge aspetti tipici dell’attività valutativa, che è connessa ai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità della giurisdizione. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 1989, la garanzia costituzionale dell’indipendenza del magistrato è diretta a tutelare anzitutto “l’autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l’imparziale interpretazione delle norme di diritto”. L’eventualità che l’azione civile possa operare sul giudice come stimolo verso scelte interpretative accomodanti e decisioni meno rischiose in relazione agli interessi in causa, con ricadute negative sull’imparzialità, è, secondo la Corte, impedita in radice proprio escludendo che possa dar luogo a responsabilità l’attività d’interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove. Tali parole rendono chiara, oltre ogni dubbio, la centralità che, ai fini della tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della giurisdizione, assume la salvaguardia della valutazione del fatto e delle prove, alla pari dell’interpretazione del diritto.
Pertanto, se si vogliono rispettare i citati principi costituzionali occorre evitare il travaso della nozione di travisamento in quelle di interpretazione e valutazione.
Ove il “travisamento” si traduca in valutazioni manifestamente abnormi del dato normativo o macroscopici ed evidenti stravolgimenti di quello fattuale, allora non ricorrerà più un’attività definibile come interpretazione o valutazione. Solo allora, tramite questa lettura costituzionalmente orientata, il travisamento potrà legittimamente costituire il presupposto della responsabilità civile, lasciando intatta la clausola di salvaguardia che mira a garantire l’autonomia e l’imparzialità del giudice nell’attività di interpretazione di norme di diritto e in quella di valutazione del fatto e delle prove.
Queste sono le ragioni che hanno portato la Commissione a non sopprimere il travisamento del fatto o delle prove quale uno dei presupposti della responsabilità civile del magistrato“.
È interessante sottolineare questo passaggio della relazione della Commissione giustizia perché può servire per compiere qualche valutazione sulla nuova legge.
Un’interpretazione restrittiva (in quanto costituzionalmente orientata) del requisito del travisamento del fatto e delle prove risulta molto rilevante se si considera:
1) che l’eventuale rigetto dell’azione di responsabilità dello Stato esclude alla radice la rivalsa contro il magistrato;
2) che un’interpretazione non ampia del travisamento del fatto e delle prove potrebbe portare il magistrato a decidere di non intervenire nel giudizio risarcitorio instaurato contro lo Stato (ed evitare così che la relativa decisione faccia stato contro di lui nel giudizio di rivalsa) quando risulti privo di sostanziale fondatezza, alla luce della detta interpretazione, l’atto di citazione comunicato dal Capo dell’Ufficio almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza;
3) che un’interpretazione restrittiva (in quanto costituzionalmente orientata) del requisito del travisamento del fatto e delle prove potrebbe ridurre l’entità di questo tipo di contenzioso.
È infatti necessario evitare interpretazioni che consentano di impiegare l’azione di responsabilità ex lege 117/88 di fatto come una forma ulteriore di impugnazione del provvedimento giudiziario.
Il travisamento del fatto e delle prove va individuato nell’errore inescusabile e non in qualsiasi errore, soprattutto quello nella valutazione delle prove, posto che altrimenti vi sarebbe una moltiplicazione di controversie strumentali.
Comunque, sebbene già a livello interpretativo sia possibile, per quanto detto, pervenire ad un’interpretazione restrittiva (in quanto costituzionalmente orientata) del requisito del travisamento del fatto e delle prove, tuttavia sarebbe in ogni caso opportuno che il travisamento sia espressamente qualificato dal legislatore, con un apposito intervento normativo, come “inescusabile” o “palese” o “evidente” o “macroscopico”.
10.Il filtro.
L’abrogata norma di cui all’art. 5 della legge 117/88 sulla preliminare valutazione circa l’ammissibilità della domanda avanzata nei confronti dello Stato mirava a tutelare la serenità del singolo magistrato, che, tutelato dalla possibile instaurazione di azioni pretestuose e temerarie, sapeva che erano limitati i casi e i tempi delle azioni giudiziarie relative ai suoi potenziali errori.
Peraltro, ciò era ed è ancor più rilevante se si considera che il magistrato “cui viene addebitato il provvedimento” può intervenire nel procedimento (art. 6) ai sensi dell’art. 105 c.p.c.
E pronunciandosi sulla legge Vassalli, con un parere reso il 10 dicembre 1987, il C.S.M. aveva pure resto segnalato che “costituirebbe ragione di gravissima turbativa, inevitabilmente incidente sulla stessa autonomia della giurisdizione, il fatto in sé della pendenza di un cospicuo contenzioso che, pur formalmente esaurendosi nei confronti dello Stato e non dando luogo a rivalsa, tuttavia consisterebbe nella messa in discussione di provvedimenti giurisdizionali da parte dei loro destinatari del tutto al di fuori della logica delle impugnazioni“.
Ed anche la Corte costituzionale aveva costantemente “riconosciuto il rilievo costituzionale di un meccanismo di filtro della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio quadro di quelle ‘condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati che ‘la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono” (Corte cost. sent. n. 468/1990; nello stesso senso v. sent. n. 2 del 1968 e sent. n. 26 del 1987) . “La previsione del giudizio di ammissibilità della domanda garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni “manifestamente infondate” che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione” (Corte Cost. sent. 18/1989).
Il filtro è stato invece eliminato in considerazione della “esigenza di rendere più immediata ed effettiva la responsabilità del magistrato in chiave di semplificazione” (v. relazione al disegno di legge).
Visti i pochi casi di esito positivo di azione giudiziaria, allora i numerosi insuccessi sono stati ricondotti dal legislatore al sistema del filtro. Sono stati, invece, i rigorosi requisiti normativi della responsabilità statale (e l’ancor più rigorosa loro interpretazione giurisprudenziale) a condurre ad un limitato accoglimento delle domande formulate ex lege 117/88.
In ogni caso, l’eliminazione del filtro comporta soltanto uno spostamento in avanti della valutazione degli stessi elementi che prima si valutavano in una fase inziale del giudizio, un evidente allungamento dei tempi di tutte queste cause, un possibile pregiudizio per la serenità del giudice che avrebbe commesso l’errore giudiziario ed un rischio di richieste di ricusazione o di dichiarazioni di astensione in caso di processi ancora in corso (come nelle ipotesi di giudizi ex lege 117/88 proposti in relazione a provvedimenti cautelari, la cui fase di impugnazione è generalmente di breve durata).
È quindi necessario reintrodurre, anche in forme leggermente diverse rispetto al passato, un filtro per la valutazione dell’ammissibilità della domanda e ciò per evitare la proposizione di azioni ritorsive, strumentali e prive dei requisiti minimi di sostanza o di forma (che erano quelle che venivano bloccate dal sistema del filtro). Lo stato attuale della legge 117/88 (che non prevede più il sistema del filtro) sembra in contrasto con i principi della nostra Carta costituzionale.
11. L’azione disciplinare.
Mentre il previgente art. 8 della legge 117/88 prevedeva che “il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 5“, ossia dalla comunicazione sull’ammissibilità della domanda valutata in sede di “filtro”, la nuova formulazione legislativa dell’art. 8 ha eliminato il riferimento ai due mesi dalla comunicazione indicata in quanto è stato abrogato il c.d. filtro di ammissibilità della domanda.
Potrebbe quindi sembrare che scatti l’obbligatorietà dell’azione disciplinare ogni volta che vi sia un atto di citazione contro lo Stato ex lege 117/88.
Tale soluzione però non convince sia perché gli illeciti disciplinari sono tipici, mentre in questo caso l’illecito disciplinare sarebbe quello indicato in citazione dall’attore sia perché si lascerebbe all’iniziativa del privato la genesi di un procedimento disciplinare contro il magistrato a lui non gradito (con intuitive conseguenze anche su eventuali astensioni del magistrato).
Quindi, è preferibile ritenere che vi sia l’obbligatorietà dell’azione disciplinare ma solo in relazione a quelle ipotesi in cui ricorra la violazione di una fattispecie disciplinare e che non sussista alcun automatismo tra la conoscenza da parte della Procura Generale dell’instaurazione di un giudizio ai sensi della legge 117/88 e l’inizio del parallelo procedimento disciplinare,
12. Organizzazione del lavoro giudiziario e responsabilità civile dei magistrati.
Le più rigorose e pesanti norme sulla responsabilità civile dei magistrati impongono di individuare tutti i possibili strumenti gestionali di programmazione idonei a valorizzare l’esigenza di una programmazione realistica dello smaltimento che possa coniugare quantità e qualità della risposta giurisdizionale, coordinando incidenza ponderale dei procedimenti, tempi del processo e necessità di una decisione consapevole e di qualità.
Per evitare il più possibile che i magistrati risultino esposti ad azioni giudiziarie a causa di ingestibili carichi di lavoro occorre, ad esempio, valorizzare e migliorare il più possibile la programmazione gestionale dei dirigenti giudiziariexart. 37 l. 111\2011 cercando di individuare (anche tramite la creazione di una banca dati) le migliori prassi già sperimentate dagli Uffici giudiziari italiani, di verificare quale tipo di programmazione sia stata effettuata e concretamente realizzata e di ripensare la produttività dei magistrati coniugando dignità della funzione, qualità giurisdizionale e produttività degli Uffici.
E bisogna anche interrogarsi sui possibili effetti (in termini di genesi di azioni di responsabilità civile) di un sistema di controlli affidato ai numeri, alle griglie di analisi della produttività e ad accertamenti di tipo statistico.
L’aumento dei numeri richiesti dal singolo magistrato, invero, rischia di esporre maggiormente lo stesso ad azioni civili per possibili errori ed a responsabilità disciplinari per i ritardi nel deposito dei provvedimenti. Ed a quest’ultimo proposito ci si dovrebbe chiedere se sia possibile un’interpretazione convenzionalmente orientata della responsabilità disciplinare del magistrato in un rapporto tra ragionevole durata del processo e ritardo “ingiustificabile”.
Il tema dei carichi di lavoro è infatti strettamente connesso a quello della responsabilità civile dei magistrati, ma anche a quello delle valutazioni quadriennali di professionalità ed a quello della responsabilità disciplinare. È necessario coordinare formalmente i carichi esigibili, che individuano la produttività annuale possibile per il futuro, con la disciplina sulle valutazioni di professionalità. Si impone, poi, l’individuazione di correttivi per i casi di gestione di ruoli sovraccarichi o di pluralità di funzioni, evitando meccanismi automatici sulla valutazione disciplinare in relazione alla fattispecie sui ritardi (art.2, lett. q, D.L.gs. 109/96) ed alla contestazione ai sensi della lettera l) del medesimo articolo (mancanza motivazione).
Occorre inoltre pure monitorare le attività di indebita supplenza alle quali i Magistrati fanno quotidianamente fronte e che costituiscono indubbiamente un appesantimento non dovuto del già oneroso carico di lavoro, particolarmente rischioso alla luce dei nuovi parametri normativi di responsabilità civile.
Dopo un monitoraggio sui concreti effetti della nuova legge 117/88 sarà poi possibile formulare proposte concrete al fine di evitare, pure sotto un profilo organizzativo e non solo normativo, che la sua applicazione comporti anche minimi rischi per il corretto esercizio della giurisdizione.
Se le azioni volte all’accertamento della responsabilità dovessero aumentare in maniera preoccupante e se si dovesse verificare un diffuso fenomeno di “giustizia difensiva” (ammissione di mezzi di prova a tappeto, meno sequestri di prevenzione, più assoluzioni, meno misure e provvedimenti cautelari, ecc.), si potrebbe anche valutare una ridefinizione da parte dei dirigenti degli obiettivi di produttività già indicati nei programmi di gestione.
E sarebbe pure interessante verificare se sia possibile – quando l’errore, anche grave, si è verificato in contesti in cui il singolo si è trovato a gestire carichi insostenibili ed esorbitanti rispetto a quelli individuati come esigibili – tale condizione possa determinare necessariamente una concorrente responsabilità organizzativa (da fare valere anche in via di eccezione da parte del magistrato) dell’Amministrazione che agisce in sede di rivalsa.
Gli scenari sono ancora aperti e le certezze sono poche. Tra queste è comunque importante che il singolo magistrato mantenga quelle che riposano sul suo rigore morale, sulla sua consapevolezza dell’alta funzione esercitata e sulla sua totale indipendenza di giudizio.
Michele Ruvolo
Vera Sciarrino (ricercatrice di diritto privato dell’Università Kore di Enna)
C O R T E D I C A S S A Z I O N E
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore penale
Rel. n. III/02/2015 Roma, 23.04.2015
Novità legislative: D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del fatto”
di Antonio Corbo e Giorgio Fidelbo
Premessa.
Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 64) ha dettato “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”.Il testo normativo è suddiviso in più disposizioni, che regolamentano rispettivamente: – la fisionomia ed i caratteri del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 1); – i profili procedimentali per la sua applicazione con provvedimento di archiviazione (art. 2); – i profili procedimentali per la sua applicazione con sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. (art. 3, comma 1, lett. a); – l’efficacia delle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, all’esito di dibattimento o di rito abbreviato, nei giudizi civili e amministrativi (art. 3, comma 1, lett. b); – l’iscrizione dei provvedimenti relativi al nuovo istituto nel casellario giudiziale ed il rilascio delle relative certificazioni (art. 4). La presente relazione riguarderà essenzialmente i profili procedimentali e processuali che attengono alla immediata applicazione della nuova disciplina.
1. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: natura giuridica e disciplina applicativa.
L’immediata applicazione della nuova disciplina nei processi (e procedimenti) in corso è stata già affermata da Sez. III, 8 aprile 2015, dep. 15 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto (in www.cortedicassazione – Recentissime dalla Corte. Novità in evidenza. Giurisprudenza penale), che risulta essere la prima decisione di legittimità pubblicata in argomento. D’altra parte, anche la dottrina, in uno dei primi commenti, ha ritenuto che la nuova previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto norma più favorevole, è destinata a operare “per tutti i procedimenti in corso e pure per i reati commessi prima della sua entrata in vigore” .
Un importante elemento di riflessione a tal proposito sembra essere costituito dalla individuazione della natura giuridica dell’istituto, e precisamente dalla sua riconducibilità, o meno, all’area del diritto penale sostanziale; occorre, inoltre, valutare se, e in che misura, la sua applicazione sia condizionata da moduli procedimentali o processuali.
In effetti, l’inquadramento della “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” nell’ambito del diritto penale sembra una soluzione confortata da numerosi argomenti: la configurazione dell’istituto incentrata su categorie di diritto sostanziale; la definizione in termini di “punibilità” (e non di “procedibilità”); l’adozione del decreto delegato sulla base dell’art. 1 della legge delega del 28 aprile 2014, n. 67, articolo puntualmente rubricato “delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie”. Inoltre, la “natura sostanziale del nuovo istituto” risulta affermata da Sez. III, n. 15449 del 2015, cit.
Questa ricostruzione non sembra possa essere messa in dubbio dalla formula di proscioglimento prevista per il caso di sentenza pre-dibattimentale: sebbene il ‘nuovo’ comma 1-bis dell’art. 469 cod. proc. pen. contempli la “sentenza di non doversi procedere” – prefigurata piuttosto per epiloghi propriamente processuali – tuttavia la disposizione evoca testualmente la categoria della ‘punibilità’, e non invece quella della ‘procedibilità’; inoltre, può sostenersi che l’adozione della formula di “non doversi procedere” sia stata riservata alle sole pronunce pre-dibattimentali per rimarcare, anche da un punto di vista formale, la differenza di efficacia giuridica – nell’ambito del “genus” delle sentenze di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. – tra decisioni emesse a norma dell’art. 469 cod. proc. pen. e decisioni adottate all’esito del dibattimento o del giudizio abbreviato: soltanto a queste ultime, infatti, il ‘nuovo’ art. 651-bis cod. proc. pen. attribuisce “efficacia di giudicato” nei giudizi civili e amministrativi.
Con specifico riferimento agli aspetti procedimentali e processuali, si osserva, innanzitutto, che il decreto legislativo delegato n. 28 del 2015 ha dettato una disciplina relativa alle modalità applicative del nuovo istituto esclusivamente per la fase precedente la pronuncia del decreto di archiviazione (art. 2) e della sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. (art. 3, comma 1, lett. a). A questo proposito, appare opportuno rappresentare che la ‘non-opposizione’ del pubblico ministero e dell’imputato costituisce presupposto necessario anche per la sentenza emessa ex art. 469, comma 1-bis, così come previsto in linea generale dal comma 1 del medesimo articolo: in particolare, il comma 1-bis, laddove premette che “la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai dell’art. 131-bis del codice penale”, risulta prescrivere l’adempimento della “previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”, come requisito aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quanto richiesto dal comma 1.
E’ importante rilevare, inoltre, che il legislatore, all’art. 3, comma 1, lett. b, ha anche regolamentato in modo espresso l’efficacia (nei giudizi civili ed amministrativi) della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa “in seguito a dibattimento” o a giudizio abbreviato “a norma dell’art. 442 [cod. proc. pen.]”, prevedendola quindi come possibile esito decisorio di questi, senza però subordinarne la pronuncia a particolari regole o cadenze processuali.
2. L’immediata applicazione del nuovo istituto nei giudizi di merito celebrati con rito ordinario o abbreviato e nell’udienza preliminare.
Alla luce dei tratti distintivi della nuova disciplina, sembra ragionevole ipotizzare l’immediata operatività della non punibilità per particolare tenuità del fatto nei processi in corso celebrati con il rito ordinario o con quello abbreviato, e pendenti in fase di merito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, quarto comma, cod. pen.
In particolare, appaiono significative la qualificazione delle nuove disposizioni come disposizioni di diritto penale sostanziale , la loro espressa applicabilità “in seguito a dibattimento” o ex art. 442 cod. proc. pen., l’assenza di specifiche regole o preclusioni processuali per tali ipotesi. Si può poi aggiungere che, per le sentenze emesse all’esito del dibattimento in primo grado, la legge prevede le formule di proscioglimento idonee a soddisfare le esigenze poste dal nuovo istituto: l’art. 530, infatti, stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche “se il reato è stato commesso da persona … non punibile per un’altra ragione”; qualora, invece, il modello generale di formula decisoria fosse ritenuto individuabile sulla base di quanto indicato dal ‘nuovo’ comma 1-bis dell’art. 469 cod. proc. pen., sarebbe comunque fruibile lo schema della sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. Le indicate formule decisorie, inoltre, sono sicuramente applicabili anche con riferimento alle sentenze emesse dal giudice di appello, atteso il disposto dell’art. 598 cod. proc. pen., ovvero nel giudizio abbreviato, in forza di quanto statuito dall’art. 442, comma 1, cod. proc. pen.
Né, con riferimento ai procedimenti pendenti in fase di appello, per essere stata la sentenza di primo grado emessa prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015, sembrano porsi ostacoli per i limiti di cognizione derivanti dal “devolutum” (ad esempio, perché i motivi di impugnazione riguardano esclusivamente la pena). Costituisce, infatti, principio generale quello per cui “il giudice di appello … è obbligato per fini di legalità superiore della giurisdizione” a pronunciarsi non solo di ufficio, ma anche al di là dei punti oggetto dei motivi proposti, o comunque inscindibilmente connessi, nel caso di “applicazione di una legge penale più favorevole ex art. 2 c.p.”
Più problematico appare stabilire se la non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere rilevata – in linea generale, e non solo specificamente nei processi in corso – all’udienza preliminare, nell’ambito dei riti speciali diversi dal giudizio abbreviato e nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.
In relazione all’udienza preliminare, è forse più agevole concludere per una soluzione positiva: la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere avviene comunque all’esito del contraddittorio con tutte le parti processuali, l’avviso dell’udienza è notificato a pena di nullità anche alla persona offesa, sono previste formule liberatorie per rilevare “che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa” o che “sussiste una causa … per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita”, non risultano specifiche preclusioni poste dal legislatore. Può anche aggiungersi che tale soluzione appare in linea con le esigenze deflative perseguite con l’introduzione del nuovo istituto.
3. Non punibilità per particolare tenuità del fatto e sentenza emessa ex art. 129 cod. proc. pen.
Per i riti speciali diversi dal giudizio abbreviato e per il giudizio di cassazione, un primo, comune, elemento di possibile criticità deriva dal difetto di espressa previsione, in relazione ad essi, di formule di proscioglimento relative alle cause di non punibilità.
Invero, un aspetto problematico – di carattere preliminare – potrebbe porsi se si ritiene che, con riferimento a queste tipologie procedimentali e processuali, il potere del giudice di pronunciare una decisione liberatoria è ancorato alla disposizione di cui all’art. 129 cod. proc. pen.: questa previsione, infatti, pur rubricata “Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”, contempla la pronuncia del giudice quando lo stesso “riconosce che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità”, ma nulla dice per l’ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità.
Secondo una parte della dottrina, il “silenzio” della legge in proposito “non può essere evidentemente giustificato come un’innocua omissione cui porre rimedio attraverso interpretazioni estensive di altre formule tra quelle contenute nell’art. 129 comma 1, trovando al contrario radici profonde nei presupposti che giustificano il ricorso a tali pronunce” , in particolare perché la causa di non punibilità può essere dichiarata “esclusivamente dopo l’accertamento della sussistenza della penale rilevanza e dell’attribuibilità all’imputato del fatto per cui si procede” .
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, se nella sua più autorevole composizione si è limitata a registrare la divergenza di opinioni in dottrina circa la corretta formula da adottare per il proscioglimento dettato dalla presenza di cause di non punibilità, evitando espressamente di prendere posizione (così Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049, Guerra, Rv. 240814), ha però più volte espressamente ammesso la rilevabilità di queste ultime con sentenza pronunciata ex art. 129 cod. proc. pen.
Tra le decisioni che hanno ritenuto rilevabile di ufficio dal giudice adito con richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. può essere indicata Sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48765, Ricciardi, Rv. 254104, la quale si è espressa in ordine al riconoscimento della situazione prevista dall’art. 384 cod. pen., sebbene non invocata dall’imputato.
Tra le decisioni che hanno dichiarato cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. nel giudizio di cassazione possono essere citate Sez. VI, 1 marzo 2001, n. 15955, Fiori, Rv. 218875, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, “perché il reato è stato commesso da persona non punibile ai sensi dell’art. 598 c.p.”, nonché Sez. V, 15 febbraio 2005, n. 25155, Sanpaolesi, Rv. 231896, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, “perché l’imputato non è punibile ex art. 599 comma II c.p.”. In particolare, Sez. VI, Fiori, cit., ha espressamente osservato che “non sembra di ostacolo a questa soluzione il dettato dell’art. 129 c. 2 c.p.p., dal momento che la formula «perché il fatto non costituisce reato» è stata sempre intesa come comprendente anche le cause di non punibilità; e, d’altronde, un’interpretazione diversa comporterebbe, così come sostiene il ricorrente, fondati dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, traducendosi in disparità di trattamento difficilmente giustificabili sotto il profilo della logica e della razionalità”. Sez. V, Sanpaolesi, cit., a sua volta, ha icasticamente affermato: “La causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.”.
Si può aggiungere, poi, che la Corte di cassazione ha espressamente proceduto più volte, anche recentemente, alla “applicazione analogica del principio fissato dall’art. 129 cod. proc. pen.” nel giudizio di legittimità, sia pure allo specifico fine di ricondurre alla soglia di legge la pena “illegale perché superiore al massimo edittale” (così, testualmente, in motivazione, Sez. V, 13 giugno 2014, n. 46122, Oguekemma, Rv. 262108, ma, nello stesso senso, già in precedenza, tra le altre, Sez. III, 14 novembre 1995, n. 3877, Prati, Rv. 203205, nonché Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 39631, Gambini, Rv. 225693).
Non va trascurato, ancora, che in alcune decisioni si è ritenuto possibile rilevare di ufficio, nel giudizio di legittimità, l’esistenza di cause di non punibilità con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e annullare senza rinvio la sentenza di condanna, così adottando un dispositivo espressamente previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. In questo senso, è possibile citare: Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 11874, Cavaleri, Rv. 224259, la quale ha applicato di ufficio, sulla base dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., in quanto immediatamente desumibile “ex actis”, in relazione al reato di false dichiarazioni al pubblico ministero; nonché, Sez. VI, 18 febbraio 2014, n. 9727, Grieco, Rv. 259110, la quale ha affermato l’applicabilità di ufficio della medesima causa di non punibilità con riferimento al reato di favoreggiamento.
E’ necessario sottolineare, tuttavia, che, anche a voler ritenere la rilevabilità di ufficio – nel giudizio di cassazione, come nei riti speciali – di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., occorrerebbe comunque risolvere l’ulteriore problema della necessità, che sembra emergere dal complessivo assetto della nuova disciplina, di assicurare l’interlocuzione – almeno potenziale – dell’imputato e della persona offesa in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.
Occorre anche segnalare le difficoltà di individuare l’efficacia attribuibile nei giudizi civili e amministrativi alla sentenza pronunciata ex art. 129 cod. proc. pen. per speciale tenuità del fatto. Infatti, il ‘nuovo’ art. 651 bis cod. proc. pen., attribuisce efficacia extra-penale di giudicato alle sole sentenze pronunciate “in seguito a dibattimento”, o “a norma dell’art. 442 [cod. proc. pen.]”. Potrebbe forse ipotizzarsi che, se la pronuncia ex artt. 129 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. fosse emessa all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario o del rito abbreviato, potrebbe fare stato anche nei giudizi civili ed amministrativi per le restituzioni ed il risarcimento del danno; se, invece, la stessa venisse adottata in altra sede, e comunque in assenza di un accertamento sulla responsabilità dell’imputato, la conclusione dovrebbe essere opposta.
Non sembra essere, invece, di particolare rilevanza, in ordine al tema della rilevabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità ex art. 129 cod. proc. pen., la vicenda relativa alla formulazione del testo normativo. Invero, nello schema di decreto predisposto dalla Commissione, la nuova causa di non punibilità veniva fatta rientrare nelle ipotesi contemplate dal comma 1 dell’art. 129 cod. proc. pen.; questa soluzione, però, non è stata mantenuta in sede di redazione del testo definitivo. Tuttavia, la scelta finale non sembra incidere decisivamente sull’ammissibilità di un’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 129 cod. proc. pen., atteso che questa, da tempo, “rebus sic stantibus”, costituisce oggetto di discussione, approfondimento e applicazione giurisprudenziale.
Ad ogni modo, la prospettiva in questione, sembrerebbe mutare significativamente ove si sviluppino le indicazioni di principio di Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 12283, De Rosa, Rv. 230529, secondo la quale “l’art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo delle varie fasi e dei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530, 531 c.p.p.), ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice, il quale, di fronte ad una riconosciuta causa di non punibilità, deve adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che possa trovare spazio una qualsiasi altra attività non essenziale”. In effetti, qualora si acceda a questa impostazione il fondamento del potere del giudice di rilevare l’esistenza di una causa di non punibilità – tanto nel giudizio di legittimità, quanto nei riti speciali – sarebbe forse da individuare primariamente in altre disposizioni, specifiche per ogni diverso tipo di giudizio.
4. L’immediata applicazione del nuovo istituto nel giudizio di legittimità: profili problematici in tema di ammissibilità;
Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, il fondamento del potere di dichiarare l’esistenza di una causa di non punibilità – specie se si ritenga l’art. 129 cod. proc. pen. “regola di condotta” e non fonte autonoma di situazioni potestative – potrebbe anche essere ravvisato nell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.In effetti, tale previsione, che prevede la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio “in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio”, è stata espressamente posta da Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, Rv. 226100, a fondamento di pronuncia assolutoria “per non aver commesso il fatto”, “considerate le esigenze di economia processuale [ad essa] sottese”; analogo, inoltre, risulta essere l’ordine di idee da cui muove Sez. Un., 21 maggio 2003, n. 22327, Carnevale, Rv. 224181, per addivenire a pronuncia di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Del resto, non mancano recenti decisioni di legittimità che, pur prescindendo dal richiamo all’art. 129 cod. proc. pen., hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere l’imputato “non punibile”.
Un precedente, specificamente relativo all’applicazione retroattiva da parte della Corte di cassazione di una causa di non punibilità intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, è offerto da Sez. VI, 26 aprile 2012, n. 17065, Cirillo, Rv. 252506. In tale vicenda, la Corte ha annullato senza rinvio, rilevando la sussistenza della causa di non punibilità della ritrattazione, di cui all’art. 376 cod. pen., in riferimento al delitto di favoreggiamento personale, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94, che estendeva anche a questa fattispecie l’applicabilità dell’art. 376 cit., sebbene la sentenza di appello fosse stata pronunciata il 31 marzo 2009. Nell’occasione, il giudice di legittimità, dopo aver rilevato che i presupposti fattuali per la dichiarazione dell’esistenza della causa di non punibilità erano desumibili dal testo della sentenza impugnata, ha osservato: “Poiché la novità normativa è certo più favorevole per l’imputato, la stessa va applicata ai sensi degli artt. 2.4 c.p. e 609.2 c.p.p.” Del medesimo tipo è il dispositivo di Sez. II, 11 novembre 2010, n. 41461, Franzi, Rv. 248927, relativo all’applicazione della “esimente” prevista dall’art. 384, primo comma, cod. pen. al reato di favoreggiamento personale, in una fattispecie in cui, però, non si ponevano problemi di “ius superveniens”.
Ad ogni modo, qualora si reputi che la Corte di cassazione possa rilevare una causa di non punibilità, tanto sulla base dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., quanto in forza dell’art. 129 cod. proc. pen., occorre comunque chiedersi se, come già anticipato in precedenza, tale potere incontri un limite specifico in relazione alla specifica causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.In effetti, la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto all’esito del giudizio di legittimità, per gli effetti negativi che produce per l’imputato (in primo luogo: la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi e l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale), non sembra poter prescindere da un previo contraddittorio con lo stesso; inoltre, le disposizioni processuali dettate dal legislatore delegato per l’archiviazione e la sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale prevedono anche l’interlocuzione con la persona offesa.
Può però rilevarsi, con riferimento alla posizione dell’imputato, che il giudizio di cassazione è informato al principio del contraddittorio, sia pure con la mediazione esclusiva dei difensori, che le parti possono presentare memorie, anche personalmente, in sede di legittimità ex art. 121 cod. proc. pen., e che la Corte non dovrebbe comunque poter “prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza” impugnata in applicazione del divieto di “reformatio in peius” a norma dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.Va inoltre evidenziato, con riferimento alla posizione della persona offesa, che la stessa, ex art. 90 cod. proc. pen., pur quando non è costituita parte civile, è legittimata a presentare memorie nel giudizio di cassazione, investendo ogni questione processuale o di merito rilevante ai fini della decisione, ferma restando l’inammissibilità di istanze tendenti a sollecitare acquisizioni istruttorie.Un precedente che sembrerebbe contrario alla diretta applicazione dell’istituto in sede di legittimità è offerto da Sez. V, 23 maggio 2002, n. 25063, Rufolo, Rv. 222063.
La decisione ha avuto ad oggetto l’applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento allo “ius superveniens” relativo ai reati di competenza del giudice di pace in tema di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. cit.) e di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 d.lgs. cit.). Nell’occasione, la Corte ha negato l’applicabilità della disciplina di favore sopraggiunta nelle more del giudizio di legittimità. A tal fine, la stessa ha innanzitutto rilevato che, a norma dell’art. 63 cit., le disposizioni da questo richiamate, e quindi anche gli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 274 del 2000, davanti ad un giudice diverso da giudice di pace sono osservate “in quanto applicabili”. Ha poi aggiunto che “gli istituti della non punibilità per lieve tenuità del fatto e della non procedibilità per avvenuto risarcimento” sono inapplicabili in cassazione “per la decisiva ed assorbente ragione che il presupposto processuale degli stessi non è attuabile in sede di legittimità ove non è contemplato l’intervento degli interessati”. Ha quindi osservato che, comunque, nel caso esaminato, “dall’impianto motivazionale del provvedimento impugnato emerge la non particolare tenuità del fatto con riguardo al quale è stata applicata una pena superiore al minimo e del pari risulta palese, stante la costituzione di parte civile, il non avvenuto risarcimento prima del giudizio”.
Occorre tuttavia osservare che l’istituto previsto dal nuovo art. 131-bis cod. pen. sembra conformato diversamente da quello disciplinato dall’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000: il primo appare configurabile in termini di diritto sostanziale, come causa di non punibilità; il secondo, invece, attiene, per espresso disposto del legislatore alla “procedibilità” e all'”esercizio dell’azione penale”. Inoltre, a norma dell’art. 34, comma 3, d.lgs. n. 274/2000, “se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”. Ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., invece, le regole sono diverse: in caso di pronuncia di sentenza pre-dibattimentale, per effetto del ‘nuovo’ comma 1-bis all’art. 469 cod. proc. pen., la persona offesa deve essere semplicemente sentita “se compare”; in caso di sentenza emessa all’esito di dibattimento o di giudizio abbreviato, la legge non solo non richiede la non opposizione dell’indagato e della persona offesa, ma non
prescrive neppure il compimento di specifici adempimenti procedimentali.E’ utile aggiungere che la recentissima sentenza della Sez. III, n. 15449 del 2015, cit. ha accolto la soluzione favorevole all’immediata applicabilità del nuovo istituto nel giudizio di legittimità.
5. (segue) eventuali problemi operativi;
Qualora si ritenga che la non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata dalla Corte di cassazione, si pongono i problemi relativi agli strumenti processuali utilizzabili per rilevare la stessa ed ai poteri di accertamento del giudice di legittimità.
Il mezzo ‘naturale’ per prospettare l’esistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. appare essere il ricorso. Inoltre, l'(immediata) applicabilità dell’istituto, ove se ne ammetta la natura sostanziale, potrebbe essere assicurata – (almeno) nel caso di ricorso depositato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015 – per effetto della rilevabilità di ufficio a norma del combinato disposto dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., in linea con quanto affermato da Sez. VI, n. 17065 del 2012, cit., in relazione alla sopravvenuta operatività della disciplina più favorevole in tema di ritrattazione, nonché, specificamente, da Sez. III, n. 15449 del 2015, cit. Qualora, poi, si assuma che la non punibilità per particolare tenuità del fatto sia rilevabile ex art. 129 cod. proc. pen., non sembrerebbero esservi preclusioni ad una sua dichiarazione di ufficio neppure in caso di ricorso depositato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015.
Resta tuttavia da precisare entro quali limiti la Corte di cassazione può verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle nuove disposizioni, quando le stesse siano entrate in vigore nelle more del giudizio di legittimità e, quindi, le parti (segnatamente l’imputato) non abbiano potuto precedentemente produrre elementi di prova funzionali al riconoscimento della causa di non punibilità.Può infatti dubitarsi se, a tal fine, la Corte debba limitarsi ad una verifica di quanto risulta dalla sentenza impugnata, o, invece, possa – o debba – adottare una pronuncia di annullamento (con rinvio).
Un precedente, relativo alla vicenda di successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo, è fornito da Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano ed altri, Rv. 224606. Nella specie, attinente alle modifiche del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la Corte ha affermato il principio secondo cui, quando lo “ius superveniens” è intervenuto nelle more del giudizio di cassazione, il giudice di legittimità, al fine di stabilire se gli elementi richiesti dalla legge sopravvenuta per la persistente configurabilità del fatto come reato abbiano costituito oggetto di accertamento giudiziale, deve fare riferimento alla decisione impugnata, provvedendo, in caso di esito positivo della verifica, a definire il giudizio e, in caso di esito negativo, ad annullare senza rinvio la decisione medesima ex art. 129 cod. proc. pen. La Corte ha aggiunto specificamente: “Un annullamento con rinvio in funzione meramente esplorativa non può ritenersi consentito. E’ vero che il sistema processuale deve adattarsi per fare fronte alle sopravvenienze legislative e che specifiche regole di adattamento nel giudizio di cassazione possono essere ravvisate negli artt. 609 comma 2 e 619 comma 3 c.p.p., ma è anche vero che la Corte di cassazione, posta di fronte ad una sentenza di condanna per un fatto che nei termini in cui è stato accertato viene a risultare non più previsto come reato, non può sottrarsi alla regola dell’art. 129 c.p.p. adducendo il dubbio che ulteriori accertamenti da parte del giudice di rinvio potrebbero condurre a conclusioni diverse”.
Probabilmente, però, con riferimento alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, i problemi sono solo in parte coincidenti con quelli esaminati dalle Sezioni Unite: il nuovo istituto non individua un ulteriore elemento costitutivo del fatto, bensì un limite negativo alla sua punibilità; così configurato, lo stesso, secondo categorie di consolidata elaborazione giurisprudenziale, non dovrebbe costituire oggetto di contestazione o di prova negativa da parte dell’accusa, essendo invece onere della difesa allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (cfr., ad esempio, Sez. VI, 25 novembre 2014, n. 1401/2015, Vigneri, Rv. 262054, ma anche Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea, Rv. 236371).
Il primo precedente specifico, costituito da Sez. III, n. 15449 del 2015, cit., ha evidenziato che “l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. presuppone … valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile … Nell’effettuare tale apprezzamento, il giudice di legittimità non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale”. Nel caso esaminato, relativo al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte ha ritenuto di escludere già in astratto la configurabilità dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, reputando rilevanti a tal fine, in particolare, “l’irrogazione di una pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche”.
Una ipotesi forse formulabile, che evita di addossare all’imputato le conseguenze derivanti dal mancato svolgimento di attività istruttorie non richieste né disposte perché prive di significato all’epoca del giudizio di merito, potrebbe essere quella di valutare, ai fini della decisione, la ‘proiezione’ delle prospettazioni dal medesimo formulate nel ricorso ovvero, qualora lo “ius superveniens” sia entrato in vigore dopo il decorso dei termini per presentare l’atto di impugnazione, con memoria o nel corso della discussione orale.
In particolare, se il giudicabile deducesse di non aver potuto precedentemente chiedere l’assunzione di elementi di prova utili all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e allegasse ‘circostanze’ che, qualora accertate, risulterebbero idonee a giustificare l’operatività del nuovo istituto anche all’esito del raffronto con i risultati istruttori già acquisiti nella sentenza impugnata, si potrebbe prefigurare una restituzione delle parti dinanzi ai giudici di merito. Se, invece, il ricorrente invocasse la non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base degli elementi già emergenti dalla decisione censurata, la Corte di cassazione potrebbe annullare con rinvio, o, in ipotesi verosimilmente residuali, decidere direttamente la questione, ovviamente fermo restando il necessario rispetto dei limiti di valutazione connaturati alla sua funzione di giudice di legittimità.
In ogni caso, l’apprezzamento della Corte dovrebbe avere riguardo innanzitutto al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, per verificare se dal testo della decisione non risultino tutte le condizioni per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Se, poi, dall’esame della sentenza oggetto di ricorso, tali condizioni siano tutte rilevabili in astratto, ma non possa escludersi un accertamento in concreto di segno diverso, ovvero se le stesse, non tutte immediatamente rilevabili dal testo del provvedimento, possano essere comunque oggetto di accertamento in concreto, secondo una previsione in termini di ragionevolezza, eventualmente anche alla luce delle prospettazioni delle parti, sembrerebbe possibile ipotizzare un esito del giudizio di legittimità di annullamento con rinvio. Laddove, invece, dalla sentenza impugnata risulti non solo l’astratta configurabilità di tutti i presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ma anche un positivo vaglio della “particolare tenuità dell’offesa”, ad esempio, perché espressamente enunciata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, si potrebbe addirittura pervenire ad un annullamento senza rinvio. Estremamente difficile ipotizzare che un tale esito processuale possa aversi nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015, dovendo escludersi in questi casi l’esistenza di un vaglio sulla particolare tenuità dell’offesa nei termini richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.
Il modello sopra indicato sarebbe ‘vicino’ a quello che sembra farsi strada in relazione alla vicenda della riqualificazione giuridica del fatto operata di ufficio dal giudice di appello (cfr., in particolare, Sez. II, 9 ottobre 2014, n. 46401, Destri, Rv. 261047, nonché Sez. II, 17 ottobre 2014, n. 47413, Grasso, Rv. 260960): trattasi, invero, di situazioni sicuramente diverse, ma nelle quali un tratto di assimilazione può essere individuato nell’esigenza di assicurare una effettiva tutela del diritto di difesa in sede di legittimità a fronte di un mutamento del quadro giuridico di riferimento.
6. (segue) non punibilità per particolare tenuità del fatto e ricorsi inammissibili.
Un ulteriore profilo problematico si pone con riferimento ai ricorsi inammissibili.Se si ritiene che il ricorso inammissibile è inidoneo a costituire il rapporto giuridico processuale di impugnazione, lo “ius superveniens”, per quanto più favorevole, non dovrebbe essere rilevabile .
Tuttavia, questo limite potrebbe essere superato ove si assuma che il nuovo istituto introduce una forma di “abolitio criminis”, come tale rilevabile anche davanti al giudice dell’esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen.In proposito, la giurisprudenza non risulta aver mai affermato esplicitamente che una disposizione recante una nuova causa di non punibilità opera una, sia pur parziale, “abolitio criminis”.
Invero, nella materia degli stupefacenti la Corte di cassazione, con riferimento alle condanne per detenzione di sostanze illegali per uso personale inflitte prima del venir meno della punibilità in conseguenza del referendum abrogativo del 1993, ha affermato che la vicenda normativa così verificatasi era riconducibile al fenomeno della “abolitio criminis”, rilevante ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., sebbene fosse diffusa, specie in dottrina, la qualificazione dell’uso personale come causa di non punibilità (cfr., specialmente, Sez. VI, 13 aprile 1994, n. 1542, Rosati, Rv. 199422, ma anche Sez. IV, 29 maggio 1996, n. 1397, Balui, Rv. 205415).
Tuttavia, ostacoli alla revocabilità della sentenza per “abolitio criminis”, quale conseguenza della sopravvenuta esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sembrano emergere sia dall’art. 2, secondo comma, cod. pen., sia dall’art. 673, comma 1, cod. proc. pen. La prima disposizione, infatti, prevede: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”. La seconda statuizione, poi, recita: “Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti”. In effetti, qualora ricorrono i presupposti dell’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., il fatto è pur sempre qualificabile – e qualificato dalla legge – come “reato” (può essere utile considerare, tra l’altro, che il ‘nuovo’ art. 651-bis attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi alla sentenza dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto anche “quanto all’accertamento … della sua illiceità penale”); più limitatamente, l’imputato “non è punibile”. Sembra perciò difficile ipotizzare che l’entrata in vigore della nuova disciplina possa dar luogo alla revoca di una condanna perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
7. L’immediata applicazione del nuovo istituto nei procedimenti speciali.
In relazione ai riti speciali diversi dal giudizio abbreviato, il problema dell’immediata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. tende a sovrapporsi a quello, più generale, della sua possibile operatività “tout court”.
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, un primo ostacolo è costituito, come si è in precedenza evidenziato, dalla controversa ammissibilità di una pronuncia che applichi il nuovo istituto a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Si è già segnalato, peraltro, che, anche con specifico riguardo al patteggiamento, l’art. 129 cod. proc. pen. è stato letto dalla giurisprudenza di legittimità come disposizione non preclusiva alla rilevabilità di ufficio dell’esistenza di una causa di non punibilità .
Ove si ritenga superabile questo profilo di criticità, si pone l’ulteriore problema della necessità di assicurare l’interlocuzione – almeno potenziale – dell’imputato e della persona offesa in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. In linea generale, si può solo rilevare che Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 12283, De Rosa, Rv. 230529, nel pronunciarsi sul potere del giudice di emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ha evidenziato che la garanzia del contraddittorio (nei confronti dell’imputato) è assicurata in ogni caso di procedimento di applicazione di pena concordata, anche quando la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447 cod. proc. pen.Peraltro, il rilievo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto potrebbe forse avvenire anche prescindendo dal ricorso alla disciplina di cui all’art. 129 cod. proc. pen., attraverso il sindacato sulla congruità della pena, che la legge riserva al giudice: se questi, infatti, può (“rectius”: deve) rigettare l’istanza ex art. 444 cod. proc. pen. ritenendo che la sanzione concordata è ‘incongrua’ perché eccessiva, a maggior ragione dovrebbe poter rigettare la richiesta delle parti quando il fatto sottoposto alla sua cognizione non risulta ‘meritevole’ di alcuna pena.
Comunque, laddove si ritenga che la non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata anche in sede di patteggiamento, il principale problema di diritto intertemporale sembra prospettarsi con riferimento alla sua rilevabilità nel giudizio davanti alla Corte di cassazione quale applicazione di disposizione penale più favorevole.
Nel giudizio immediato e nel procedimento per decreto, poi, ancor più consistenti appaiono gli ostacoli all’applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. pen.Infatti, a prescindere dall’ammissibilità di una pronuncia dichiarativa di causa di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., un profilo estremamente problematico deriva dal fatto che la sentenza, in tali casi, non può che essere pronunciata fuori del contraddittorio: in questo senso, con specifico riferimento al procedimento per decreto, cfr., in particolare, in motivazione, Sez. Un., n. 12283 del 2005, cit., nonché Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 21243, Zedda, Rv. 246910.Si può ulteriormente aggiungere, con riferimento al rito immediato, che, secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza di legittimità, questa tipologia procedimentale non consente al giudice, nemmeno in linea generale, la pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ma solo la possibilità di emettere il decreto che dispone il giudizio o, in alternativa, di rigettare la richiesta ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero. In questo senso, cfr., infatti, Sez. III, 19 aprile 1990, n. 1504, Nucci, Rv. 184295, nonché Sez. V, 27 gennaio 2003, n. 15085, Grisotto, Rv. 224749, e, poi, Sez. III, 16 marzo 2004, n. 20115, Prevedello, Rv. 228967; per la soluzione contraria, v., invece, Sez. III, 20 novembre 2008, n. 8838/2009, Budel, Rv. 242983.
8. L’immediata applicazione del nuovo istituto nel procedimento di archiviazione.
Il d.lgs. n. 28 del 2015 ha previsto espressamente l’applicabilità del nuovo istituto in sede di archiviazione, subordinandone però l’operatività alla notifica, da parte del pubblico ministero, di una specifica richiesta di tale esito decisorio all’indagato e alla persona offesa, al fine di consentire agli stessi l’esercizio della facoltà di presentare opposizione al giudice (così il ‘nuovo’ comma 1-bis dell’art. 411 cod. proc. pen.).
Ne consegue che risulta problematico, sotto il profilo testuale, ipotizzare che il giudice adito con richiesta di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, o per altra causa, possa disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto . Ovviamente tali perplessità, formulabili a regime, non possono non riproporsi in modo identico anche con riferimento a richieste di archiviazione già depositate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015.
Tuttavia, se si considera che la richiesta del pubblico ministero è comunque una istanza di non esercizio dell’azione penale, il problema principale sembra essere quello di assicurare l’interlocuzione dell’imputato e della persona offesa sulla possibile riqualificazione della formula di archiviazione. In questa prospettiva, allora, potrebbe forse prospettarsi che il giudice per le indagini preliminari, ove ravvisi la possibilità di archiviare per tenuità del fatto, proceda ad invitare il pubblico ministero a notificare all’indagato e alla persona offesa l’avviso relativo a tale ipotesi di definizione del procedimento ed alla facoltà di prendere visione degli atti e di presentare opposizione nel termine di dieci giorni. Tale soluzione, che valorizza il principio di collaborazione tra uffici, e che si pone come una modalità di restituzione degli atti in forma semplificata e rispondente ad esigenze di “economia procedimentale”, consentirebbe tra l’altro al pubblico ministero di essere in ogni caso preventivamente informato, e, quindi, di poter preventivamente interloquire, anche in caso di mancata opposizione dell’indagato e della persona offesa, in ordine alle prospettive di mutamento delle ragioni da porre a fondamento della decisione di archiviazione.
di Simone Alecci*[1]
Sommario: 1. L’inesauribile querelle sui requisiti d’accesso al concorso. 2. L’aspirante magistrato al crocevia tra invenzione ed interpretazione: i contenuti delle prove scritte. 3. Il futuro delle scuole di specializzazione per le professioni legali e la monade privata di preparazione al concorso.
1. Il dibattito polarizzato sul crinale dei requisiti di accesso al concorso in magistratura è stato costantemente influenzato, quantomeno in chiave sistemica, dall’ormai ineludibile esigenza di rimpinguare le carenze di organico riscontrabili nei gangli dell’ordine giudiziario (soprattutto con riferimento agli uffici di medie nonché piccole dimensioni)[1].
In altri termini, non si può fare a meno di constatare che la tentazione di riesumare – come affiora dalla proposta di legge delega varata dalla commissione di studio Vietti – il modello del concorso di primo grado (introdotto nel 1890 e inesorabilmente crollato sotto i colpi di una autentica stratificazione normativa inaugurata dalla L. 127/1997) riflette i lineamenti di un trend nomopoietico inequivocabilmente orientato a contrastare l’endemica penuria di risorse (umane e non) che attanaglia la monade giudiziaria.
Tuttavia, allorquando (riesumando un adagio di matrice aristotelica) il contingente offre l’occasione di incidere sul necessario, è elevato il rischio – come accaduto nell’ipotesi dell’esperienza rappresentata dalla menzionata Commissione di studio– che il pregevole intento di favorire l’abbassamento dell’età media dei futuri M.O.T. – perseguito mediante un parziale ritorno al passato – sottenda in realtà una spirale di viscosa ipocrisia: sembra proprio, infatti, che il progetto di riforma, nella misura in cui non consente indiscriminatamente a tutti i neolaureati in giurisprudenza di accedere alla trafila concorsuale, finisca paradossalmente per innescare disfunzioni sistemiche ben più incisive di quelle che si prefigge di dissipare.
Ed invero, sdoganare l’accesso al concorso soltanto a quanti abbiano conseguito un voto di laurea pari o superiore a 108/110 nonché una media di almeno 28/30 negli esami asseritamente reputati più nevralgici (diritto costituzionale, diritto penale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto processuale penale) rappresenta una scelta che non tiene conto di almeno due fondamentali profili problematici:
a) in primo luogo, un simile approccio riformatore non si misura con il dato fenomenico pulsante nel momento valutativo racchiuso in ciascun esame universitario, suscettibile di essere influenzato da una sequela imprevedibile di variabili (soprattutto in una realtà disciplinare dove la frequenza dei corsi non è quasi mai obbligatoria) a cui non è certamente equo attribuire un peso talmente dirimente per il futuro dell’aspirante magistrato;
b) in seconda battuta il paradigma adottato dal progetto di riforma determinerebbe una vera e propria corsa verso gli atenei più indulgenti nell’attribuzione dei voti in sede di esami, con tutto ciò che ne deriverebbe sul versante della qualità del prisma didattico di volta in volta erogato al corpo discente.
Per quanto, dunque, astrattamente censurabile, il modello cd. ibrido del concorso di primo grado, così come plasmato dalla Commissione Vietti[2], non brilla certamente per coerenza intrinseca, e ciò in quanto lo steccato innalzato nei confronti degli studenti “meno meritevoli” risulta compensato (sulla base della tutt’altro che persuasiva considerazione – cristallizzata a p. 2 della relazione di accompagnamento al Progetto – per cui, travasandosi la selezione meritocratica sui neolaureati ammessi al concorso in via diretta, lo stage giudiziario assurgerebbe a via d’accesso di ripiego al concorso riservata ai laureati meno sfavillanti) dall’apertura incondizionata a coloro i quali abbiano svolto i diciotto mesi di tirocinio presso gli uffici giudiziari.
Una simile previsione appare, volendo attingere ad un’epressione di consistenza eufemistica, tutt’altro che equilibrata (e, dunque, foriera di surrettizie violazioni del principio di ragionevolezza), se non altro perché è ormai ampiamente appurato nonché metabolizzato dalla maggior parte degli interpreti che si sono misurati con il tema[3] che l’esperienza del tirocinio presso gli uffici giudiziari altro non è – come peraltro affiora tutt’altro che sibilinnamente dalle guidelines ministeriali susseguitesi in materia – che l’architrave più rilevante dell’ormai famigerato “Ufficio per il Processo”, in quanto tale inevitabilmente carente sul fronte di quell’afflato di formazione teorica (che la previsione dell’obbligatoria partecipazione ad un determinato numero di corsi di formazione decentrata non può chiaramente forgiare) essenziale nella prospettiva della preparazione agli scritti concorsuali[4].
Ancor più incomprensibile si rivela, inoltre, l’esclusione dalla trafila concorsuale di coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forsense ed il dottorato di ricerca: ed infatti, come dimostra il trend normativo racchiuso nell’arco temporale tra il 1997 ed il 2006, l’incoraggiamento rivolto agli avvocati a partecipare al concorso è da sempre attecchito nell’assunto che il professionista del foro, in quanto conoscitore “pratico” delle dinamiche procedimentali munito al contempo di un bagaglio non indifferente di preparazione teorica (se solo si pensa alle energie impiegate per affrontare un esame di abilitazione che, per il numero di partecipanti nonché per le modalità di svolgimento, assume sempre più i tratti di un’esperienza concorsuale in senso stretto), possa rivelarsi un ottimo magistrato allo stesso modo del dottore di ricerca, la cui formazione accademica metodologicamente orientata al buon governo delle categorie giuridiche (come ancora oggi insegnano i classici, tra cui spicca l’imperituro magistero, tra gli altri, di Nicolò Lipari) non può che recare preziosi benefici all’ordine giudiziario, spesso prigioniero della tirannia dei numeri e, dunque, per necessità poco incline alla vivisezione dell’orizzonte problematico (volendo adoperare uno stilema mengoniano) pulsante in ogni fattispecie dedotta in giudizio.
Le appena evocate incongruenze endogene allo spirito che pervade il progetto di riforma rifrangono evidentemente il limite insito in un intervento normativo che colpevolmente prescinde da una rivisitazione dell’orizzonte didattico proposto dagli atenei italiani, i quali – al netto di sporadiche eccezioni (fiorite paradossalmente in dimensioni accademiche sovente quanto ingiustamente etichettate, in considerazione della loro afferenza a realtà differenti da quella statale, come figlie di un dio minore) – perseverano nel trascurare del tutto l’esercizio della scrittura, relegando i cosiddetti corsi di redazione di pareri e atti alla stregua di attività formative di contesto facoltativamente innestabili nei vari piani di studio.
Stando così le cose e finché non si metterà organicamente mano al ripensamento della morfologia didattica dei corsi di studio in giurispruenza (magari evitando di scimiottare esperienze maturate oltralpe), la reintroduzione sic et simpliciter del concorso di primo grado (senza i correttivi distorsivi apportati dal progetto di riforma, che potrebbero tradursi al più nell’ipotesi di un punteggio aggiuntivo di consistenza decimale in sede di approvazione della graduatoria finale – e, dunque, soltanto all’esito del superamento del concorso – a beneficio di coloro i quali abbiano portato a compimento con profitto il tirocino presso gli uffici giudiziari) pare proprio la soluzione meno insidiosa e dannosa[5].
Ed invero, una simile linea d’azione consentirebbe, per un verso, di selezionare giovani leve in grado di svecchiare le piante organiche ancora irrimediabilmente vetuste dell’ordine giudiziario e, per altro verso, di far comprendere ai neolaureati in tempo utile se il sentiero della magistratura risulti o meno percorribile, evitando a costoro un’odissea di almeno tre anni che inevitabilmente li costringe, al solo scopo di evitare di essere mantenuti negli studi a tempo indefinito, a gettare lo sguardo, senza particolari ambizioni (con tutto quel che ne consegue per l’amministrazione ministeriale che rischia di acquisire forza lavoro già in partenza demotivata), ad altre esperienze lavorative (basti pensare, a mero titolo esemplifcativo e senza per questo indulgere in indebite generalizzazioni, all’esercito di giovani laureati che, appena entrati nel ruolo degli assistenti giudiziari, perseverano negli studi per tentare l’accesso in magistratura).
Né a ciò varrebbe obiettare – come, d’altronde, ben tenuto presente dalla stessa Commissione Vietti – che una siffatta impostazione determinerebbe intollerabili lungaggini nelle operazioni di correzione degli elaborati (e ciò in considerazione dell’ancor più elevato numero dei partecipanti all’avventura concorsuale), giacché per ovviare a tale inconveniente di ordine logistico (che, proprio per tale sua natura, non dovrebbe in alcun modo influenzare i meccanismi di funzionamento di una selzione volta ad individuare i profili più brillanti) sarebbe sufficiente prevedere commissioni d’esame numericamente più robuste che siano composte da membri realmente motivati nonché scientificamente fertili e non soltanto desiderosi di scampare per un determinato periodo al carico di ruolo dell’ufficio giudiziario di provenienza.
2. Il progetto di riforma elaborato dalla Commissione Vietti incide altresì sul crinale della triade che compone da tempo ormai immemorabile il prisma concorsuale delle prove scritte, contemplando, al posto di una delle prove di diritto civile, penale o amministrativo, la redazione di una sentenza, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale.
Va sin da subito rimarcato che la necessità di un intervento riformatore in tale direzione non è mai stata avvertita come impellente da alcuno degli operatori o degli studiosi dell’area del sapere giuridico, se non altro in considerazione del fatto che la qualità degli uditori (oggi M.O.T.) selezionati mediante il tradizionale criterio d’esame ha sempre recato, quantomeno in chiave tendenziale, ottimi frutti.
Appare poi del tutto improvvida la scelta di obliterare per mano della sorte una delle tre materie oggetto delle prove scritte, anche laddove a cedere il passo dovesse essere il diritto amministrativo: ed infatti, contrariamente a quanto si opina con una buona dose di approssimazione, il settore disciplinare in questione rappresenta, oggi più di ieri, un terreno essenziale dell’attività giurisdizionale, se non altro per via della sempre più frequente ricaduta nello spettro di cognizione del giudice ordinario di fattispecie e meccanismi rimediali scaturenti dall’esercizio del potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione.
L’introduzione di una prova pratica di redazione di una sentenza a scapito di una prova teorica rischia di apparire l’ennesimo tentativo di replicare su scala domestica il portato di esperienze (quali quella iberica o, nella sua forma più estrema, quella anglosassone) in cui nell’attenzione ai profili pratici della professione riecheggia alla radice una fisionomia del percorso universitario totalmente diversa da quella italiana.
Peraltro, è appena il caso di osservare che l’addestramento del M.O.T. alla stesura di sentenze e di ordinanze (e, in definitiva, all’utilizzo degli attrezzi del mestiere) dovrebbe innestarsi nella fase nevralgica della formazione cd. iniziale svolta presso la Scuola Superiore della Magistratura (la cui vocazione istituzionale risponde proprio all’esigenza di plasmare sul terreno pratico menti già ampimente forgiate sul fronte teorico-dogmatico, non lesinando ad ogni buon conto di inserire nel percorso formativo il dialogo sempre proficuo con la dimensione accademica) e nel fondamentale sentiero di uditorato presso gli uffici giudiziari (la cui durata di 18 mesi non andrebbe giammai intaccata e che, per coloro i quali abbiano già svolto il tirocinio formativo, potrebbe rappresentare un’occasione di ulteriore e definitivo rafforzamento delle competenze pratiche assaporate in un passato più o meno prossimo).
L’afflato teorico che permea lo stadio concorsuale delle prove scritte non andrebbe, pertanto, in alcun modo soffocato, e ciò in quanto – come avvedutamente sottolineato a più riprese dal Prof. Vincenzo Barba – il diritto è essenzialmente esercizio del riconoscere più che del conoscere: ciò equivale ad affermare che dal futuro magistrato non deve pretendersi un nozionisimo dilagante che si trasfigura nella corsa all’ultima sortita giurisprudenziale, bensì un sapiente utilizzo delle categorie, da intendersi – rievocando l’insegnamento di Emil Lask – come metodo di indagine e non anche come strumento di razionalizzazione panlogistica del contenuto.
Soltanto non abbandonando il modello di selezione concorsuale incentrato sulla riflessione teorica sarà possibile continuare a veicolare nei ranghi della magistratura intelletti in grado di mettere a segno nel quotidiano esercizio della giurisdizione quella che icasticamente Paolo Grossi ha definito l’invenzione del diritto, con tale felice sintagma alludendo a quell’attività di mediazione tra l’ordito normativo ed il nuovo che ribolle nel vivo costantemente stratificato del tessuto sociale[6].
3. Intimamente avvinto alla prospettiva di riforma del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria è il tema del futuro delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.
A tal riguardo, sarebbe quantomai ipocrita non prendere atto del sostanziale naufragio di tale esperimento, quasi sicuramente innescato dalla sostanziale preclusione ai direttori di questi enti di plasmare l’offerta formativa in funzione delle effettive esigenze avvertite dagli neolaureati in giurisprudenza.
Da questo punto di vista, invero, il progetto di riforma merita incondizionato apprezzamento nella parte in cui finalmente riconosce alle scuole un’ampia autonomia nel confenzionamento del piano di studi (al netto, beninteso, delle materie oggetto delle prove scritte): e, d’altronde, l’erogazione di insegnamenti quali informatica giuridica o diritto ecclesiastico (senza nulla sottrarre alla dignità scientifico-disciplinare dei medesimi) si è tradotta in una sostanziale dispersione di tempo e di energie da parte degli studenti iscritti alle scuole, i quali hanno inevitabilmente dedicato minore attenzione a tematiche più scottanti in chiave concorsuale, ritrovandosi a ripercorrere, sia pur in termini assai più blandi, il sentiero universitario (spesso e volentieri al seguito dei medesimi docenti intercettati nel corso del quinquennio, i quali si limitano nella maggior parte dei casi a propinare al corpo discente né più né meno che estratti delle loro recenti fatiche monografiche).
Il mancato coordinamento fra la conclusione della scuola di specializzazione ed il momento in cui viene bandito il concorso in magistratura – discrasia che l’intervento di riforma si proporrebbe di sanare mediante, tra l’altro, l’assottigliamento della durata dei corsi – ha rappresentato l’ulteriore pretesto per gettare lo sguardo all’universo dei corsi privati di preparazione: anche in questo caso, nondimeno, appare doveroso sgombrare lo spettro di analisi da equivoci e concettualismi, avendo il coraggio di affermare che non tutte le dimensioni di formazione estranee alla monade pubblica siano da considerare alla stregua di fucine rette da spregiudicati mercenari.
In altre parole, l’inserimento nell’orizzonte della preparazione all’avventura concorsuale di enti o scuole private non dovrebbe in alcun modo subire preconcette demonizzazioni, soprattutto in un’epoca in cui il neolaureato in giurispruenza non può certamente fare affidamento – come spesso ammesso tra le righe dagli stessi direttori e dai docenti universitari delle Scuole di Specializzazione – su un percorso di formazione pubblica discretamente competitivo.
Sarebbe semmai il caso di trarre dalla feroce ed ormai sedimentata irruzione nel panorama formativo di queste realtà lo stimolo per addivenire ad una profonda rivisitazione del percorso post lauream allestito dagli atenei italiani che, nella sua attuale morfologia, non risponde minimamente alle istanze dei neolaureati (e prova ne è il fatto che il numero dei posti messi a concorso per l’accesso alle SSPL è sistematicamente superiore al contingente di candidati che si presenta alla prova di ingresso).
Considerato, infatti, che il modello
del concorso di primo grado sembra sostanzialmente riaffacciarsi alla finestra
(ciò comportando che la questione del monopolio pubblico dei titoli di accesso
alla trafila concorsuale ha inevitabilmente smarrito il suo smalto
d’attualità), la necessità di una poderosa riforma del sistema delle SSPL
(introdotte nel panorama ordinamentale ormai quasi vent’anni fa sulla falsariga
delle suggestioni promananti dal modello teutonico del Referendariat ), teleologicamente orientata a far cimentare il
corpo discente nello studio delle materie oggetto delle prove scritte senza
dilapidare mesi preziosi di preparazione nella riedizione di insegnamenti già
impartiti nel periodo universitario, non appare davvero più procrastinabile.
[1] Giudice penale presso il Tribunale di Palermo; Dottore di Ricerca in Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Palermo.
[2] Per un quadro sinottico della realtà fenomenica adombrata cfr. le proiezioni statistiche delle vacanze di organico degli uffici piccoli e medi, espressamente richiamate dalla delibera adottata dal CSM l’11.7.2018, volta all’individuazione delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 7 febbraio 2018.
[3] Cfr., per un’esaustiva disamina dell’articolato progettuale, l’agile analisi, densa di spunti di riflessione, svolta da D. Mercadante, UNA NUOVA DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA? UN COMMENTO ALLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE VIETTI PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/mercadante.pdf.
[4] Cfr., sul punto, l’interessante ricostruzione operata da De Rosa- Del Sorbo, Punti di forza e di debolezza del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13, reperibile presso http://www.unicost.eu/centro-studi-nino-abbate/ufficio-del-giudice-tirocini-formativi/punti-di-forza-e-di-debolezza-del-tirocinio-ex-art-73-d-l-6913.aspx.
[5] e volendo comunque tacere del fatto che l’esperienza presso dimensioni giudiziarie altamente specializzate, come ad esempio i Tribunali di Sorveglianza, penalizza significativamente i tirocinanti impegnati presso tali realtà anche in chiave pratica rispetto ai colleghi che, invece, si confrontano quotidinamante con le aree tematiche ricadenti nel fuoco concorsuale
[6] Come, del resto, sommessamente suggerito da Delli Priscoli, Luci ed ombre del nuovo concorso in magistratura, in La Magistratura, Anno LXV, Numero 1-2.
[7] Sia consentito, sul punto, il rinvio ad Alecci, Le Sezioni Unite ed il tramonto dell’usura sopravvenuta, in Diritto civile contemporaneo, Anno IV, Numero IV, ottobre/dicembre 2017. Il riferimento bibliografico racchiuso nel corpo del testo si rintraccia in P. Grossi, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 82. Cfr. anche R. Conti, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, 37.
di Patrizia Mattei
La
tematica della responsabilità penale nelle scelte di fine vita è tornata oggi
più che mai alla ribalta nel dibattito pubblico e giuridico, alla luce dei
problemi applicativi della Lg. 219/2017 in tema di “norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ed in
attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul caso Cappato, con udienza
fissata per il prossimo 23.10.2018, nella consapevolezza che difficilmente, sia
la nuova normativa, che l’intervento costituzionale potranno essere risolutivi
delle enormi problematiche giuridiche sottese.
I numerosi casi umani e giudiziari di morte pietosa e di suicidio assistito susseguitisi negli anni, congiuntamente allo sviluppo sempre più stringente delle scienze e delle tecniche biomediche, impone al giurista di fissare i confini di liceità e di meritevolezza dell’autonomia negoziale c.d. autodeterminazione – in campo bioetico. Inoltre, è interessante notare come i differenti orientamenti affermatisi in tema di atti dispositivi del corpo, consenso/dissenso informato ai trattamenti sanitari, divieto di accanimento terapeutico, testamento biologico e d.a.t. (direttive anticipate di trattamento), abbiano come comune denominatore una questione cruciale ed estremamente controversa: l’esistenza o meno, nel nostro ordinamento, del diritto di morire o del diritto di morire dignitosamente.
La domanda che ci si pone è dunque la seguente: se in un sistema che proclama l’indisponibilità e la protezione della vita umana fin dal suo sorgere, favorendo, al contempo, lo sviluppo dinamico della persona, vi sia spazio per il riconoscimento di forme di più o meno velate eutanasia, che si celano dietro la previsione di un simile diritto.
Anzitutto il dibattito su eutanasia e diritto di morire è contrassegnato da incertezze definitorie. L’eutanasia è infatti un concetto privo di definizione giuridica circoscritta e condivisa, è una nozione di carattere empirico e socio-programmatico, caratterizzata dalla confluenza di una pluralità di situazioni eterogenee, aventi, quale comune denominatore l’atto di cagionare la morte di un uomo prima del suo naturale verificarsi.
Sgomberato il campo da nozioni atecniche e fuorvianti, legate a contingenze storiche e sociali (es. eutanasia eugenetica, economica, solidaristica, criminale, ecc.), il problema definitorio deve essere ristretto all’unica forma di eutanasia che abbia un giuridico interesse, ossia quella terapeutica o pietosa, legata alla condizione dell’individuo malato e sofferente, che ritenga indegna e inutile la propria esistenza e domandi o metta in atto, l’anticipazione della propria morte.
Come se non bastasse, l’eutanasia pietosa ha subito nel tempo una dilatazione concettuale, tanto da essere rappresentata da coppie contrapposte di aggettivi, certamente suggestive, ma poco significative: eutanasia attiva – passiva; omissiva – commissiva; volontaria – non volontaria. Tra queste, la distinzione più ricorrente è quella tra eutanasia attiva e passiva, intendendosi con la prima, il compimento di atti diretti ad abbreviare la vita del paziente o a farla cessare (es. somministrazione di un farmaco letale) e con la seconda, l’omissione o la sospensione dei trattamenti necessari a mantenere in vita l’individuo, che ne causa indirettamente il decesso.
Quanto all’eutanasia attiva, questa risulta pacificamente vietata nel nostro ordinamento, in virtù della volontarietà dell’azione e della sua espressa contrarietà ai principi costituzionali di inviolabilità ed indisponibilità della vita umana, nonché delle clausole generali di ordine pubblico e buon costume: tale contrarietà non può essere erosa, né dalla bontà del fine perseguito, né dalle peculiarità del caso concreto, quali le sofferenze insopportabili del malato, il consenso della vittima, l’incurabilità della malattia. L’eutanasia, nella sua forma attiva e consensuale, viene pacificamente ricondotta entro l’ambio applicativo delle fattispecie di omicidio, dettate a prescindere dalle sfumature psico-comportamentali dell’uccisione pietosa e finalizzate a tutelare il bene “vita” sotto ogni aspetto. La punibilità dei fatti che concretano eutanasia può infatti ricondursi, a seconda dei connotati della condotta posta in essere e dal ruolo più o meno incisivo della vittima rispetto al contegno dell’agente, al delitto di omicidio volontario (575 c.p.), all’omicidio del consenziente (579 c.p.), o all’istigazione o aiuto al suicidio (580 c.p.). Ciò in quanto, le pratiche eutanasiche non si esauriscono solo nell’azione dell’agente che esegue la volontà di morire del paziente, potendo integrare anche situazioni in cui l’agente assiste, moralmente o materialmente, l’esecuzione diretta della volontà autolesionista della vittima. Secondo la Suprema Corte, infatti, “Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui chi provoca la morte si sostituisca in pratica all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria” (Cass. pen., 6.2.98, n. 3147, in Cass. Pen., 1999, 871).
In tale discusso ambito, si inserisce la questione di costituzionalità sollevata il 14 febbraio 2018 dalla Corte di Assise del Tribunale di Milano nel processo nei confronti di Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni, imputato del reato di cui all’art. 580 c.p. per aver “rafforzato” il proposito suicidario di Fabiano Antoniani, dj Fabo, che veniva in seguito portato a compimento in una clinica in Svizzera. Il rafforzamento del proposito suicidario è contestato a Marco Cappato per avere prospettato al defunto dj “Fabo”, affetto da tetraplegia e cecità a seguito di un incidente stradale, la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell’Associazione Dignitas a Pfaffikon in Svizzera, attivandosi per mettere in contatto i suoi familiari con la Dignitas, fornendo loro materiale informativo ed inoltre per aver materialmente agevolato il suicidio, trasportando la vittima in auto sul luogo designato, in cui il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017 (la questione era pervenuta all’esame della Corte di Assise di Milano a seguito di una prima richiesta di archiviazione che il GIP aveva respinto, imponendo alla Procura di formulare l’imputazione coatta nei confronti di Cappato).
La questione sollevata dalla Corte d’Assise con l’ordinanza de qua – che ricostruisce in radice tutte le tematiche e gli arresti giurisprudenziali sul fine vita – attiene alla legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte in cui incrimina con pene da 5 a 10 anni, o con le pene dell’omicidio, le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 13 co. 2, 25 co. 2, 27 co. 3 Cost. anche in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU, il cui combinato disposto sancisce i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena in relazione all’offensività del fatto e del principio di necessaria lesività.
La tesi accusatoria e quella difensiva sono infatti coerenti nel ritenere che solo azioni idonee a pregiudicare l’autodeterminazione dell’individuo costituirebbero reale offesa al bene giuridico tutelato dalla norma in esame e sarebbero meritevoli di sanzione penale, con la conseguenza che l’aiuto di Cappato, per come realizzatosi nel caso di specie, non sarebbe idoneo a ledere alcun bene giuridico, giacché il proposito suicidiario di Antoniani era così forte e cristallizzato nel tempo, che il contributo dell’imputato si è concretizzato in un mero aiuto materiale, secondario e fungibile, costituito dal trasporto dello stesso insieme ad alcuni familiari presso la clinica Dignitas.
Secondo opinioni avversative, l’ordinanza della Corte d’Assise di Milano costituirebbe in realtà un eccesso di zelo, destinata ad una pronuncia di inammissibilità della Corte, poiché messa in discussione da una risalente, ma molto chiara interpretazione dell’art. 580 c.p. svolta dalla Suprema Corte che, dopo aver precisato che la norma incriminatrice persegue le condotte o di istigazione o di aiuto al suicidio, ritiene “sufficiente che l’agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio”, in quanto “la legge, nel prevedere, all’art. 580 c.p., tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita (quella della determinazione del proposito suicida prima inesistente, quella del rafforzamento del proposito già esistente e quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più facile la realizzazione di tale proposito) ha voluto punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicido, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, ecc., o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo di impedire la realizzazione dell’evento. L’ipotesi dell’agevolazione al suicidio prescinde totalmente dall’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi presuppone che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vita, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dal medesimo art. 580 c.p. (Cass. pen., Sez. I, n. 3147/1998).
Più di recente, in parziale conformità a tale pronuncia, il Tribunale di Vicenza e la Corte di Appello di Venezia hanno sostenuto, in un’analoga vicenda di trasporto in svizzera di un aspirante suicida nota come caso Tedde, che alla luce del dato letterale della norma incriminatrice “agevolazione dell’esecuzione del suicidio”, le condotte da stigmatizzare debbano essere solo quelle che si pongono come condizione di facilitazione del momento esecutivo e culminante del suicidio, inteso come «fase finale a se stante», respingendo qualunque ipotesi di lettura estensiva della norma incriminatrice. In particolare, la Corte di Appello Venezia, con sentenza n. 9 del 10.05.2017, ha confermato la pronuncia di proscioglimento emessa dal GUP del Tribunale di Vicenza, sottolineando come il rigore letterale della norma impone di ritenere sanzionabili solo le condotte che risultino “in necessaria relazione con il momento esecutivo del suicidio, ovvero direttamente e strumentalmente connesse a tale atto”. La Corte d’Appello ha dunque confermato la validità e la correttezza del ragionamento del giudice di merito – che era ricorso al meccanismo del giudizio controfattuale – concludendo che l’accompagnamento svolto dall’imputato in favore dell’amica malata, che avrebbe potuto recarsi in Svizzera anche da sola, non riguardasse l’esecuzione del suicidio e fosse attività del tutto fungibile, poiché la vittima era comunque determinata al suicidio ed avrebbe potuto egualmente raggiungere la clinica. Orbene, anche questa sentenza, che ha fornito un’interpretazione costituzionalmente possibile all’art. 580 c.p., non è però andata esente da critiche, avendo secondo alcuni introdotto una pericolosa e discrezionale distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi del suicidio.
Il dibattito è tutt’altro che sopito, se si considera che, il prossimo 22 ottobre 2018, dinanzi alla Corte di Assise di Massa è previsto l’avvio di un nuovo processo per Marco Cappato e Mina Welby, i quali hanno chiesto di essere giudicati con rito immediato per il reato ex artt. 110 e 580 co. 1 c.p., per l’istigazione e l’aiuto al suicidio fornito sotto il profilo economico e materiale a Davide Trentini, malato da tempo di SLA, morto per suicidio assistito il 13 aprile 2017 in una clinica svizzera.
Ciò detto sull’aiuto o istigazione al suicidio, il problema della meritevolezza e della proporzionalità della pena si pone anche in relazione all’altra norma incriminatrice introdotta dal legislatore per i casi di eutanasia pietosa, il reato di omicidio del consenziente.
Anche in tal caso si è evidenziata la scarsa attinenza del fatto tipico e della sanzione alle vicende reali, se si considera che la causazione della morte di infermi e sofferenti, seppur consenzienti, è punita richiamando le stesse disposizioni dell’omicidio volontario (579 co. 3 c.p.).
La giurisprudenza, ha fin da subito attenuato il rigore normativo prevedendo che “Non integra gli estremi del reato di omicidio comune aggravato, bensì del reato di omicidio del consenziente, l’uccisione della propria madre colpita da affezione morbosa inguaribile, anche se non giunta allo stadio terminale, quando risulti accertato che l’infermità non ha determinato nella vittima una deficienza psichica tale da renderne invalido il consenso” (Ass. Trieste, 2.5.88, in Foro it., 1989, II, 185).
Ancora, nel caso di Luciano Papini, condannato a quattro anni e due mesi per il delitto di cui all’art. 579 c.p. per aver ucciso a colpi di pistola il giovane nipote affetto da idrocefalo, la giurisprudenza ha ammesso la ricostruibilità aliunde del consenso della vittima all’atto di eutanasia pietosa cagionato dall’agente, stabilendo che “nonostante le risultanze di una perizia che, sulla base di indagini strettamente clinico-psichiatriche, abbia concluso che la vittima di un omicidio era affetta da una insufficienza mentale di grado grave e tale da non potere esprimere il consenso alla propria uccisione, il giudice può, in base ad altri elementi ed in particolare ai pregressi rapporti di natura affettiva ed educativa tra la vittima e l’autore del reato, ritenere sussistente un implicito consenso al fatto criminoso” (Ass. Roma, 25.2.84, Giur. merito, 1986, 143).
Al fine di attenuare la gravità del trattamento sanzionatorio dell’omicidio pietoso, la stessa giurisprudenza ha valutato la possibilità di attribuire particolare rilievo al movente pietistico “insito nella nobiltà e nell’altruismo del gesto” di chi uccide per provocare la cessazione delle sofferenze altrui, ai fini dell’applicazione dell’attenuante generale dei motivi di particolare valore morale e sociale. Le pronunce prevalenti, sia di merito, che di legittimità – seppur abbastanza risalenti e precedenti al dibattito aperto – si sono dimostrate ferme nel rigettare tale eventualità, motivando la tesi con diverse considerazioni: 1) l’attenuante dei motivi di particolare valore sociale o morale è già ricompresa nell’operatività dell’art. 579 c.p. (Ass. Trieste, 02.05.1988); 2) l’eutanasia, quale esigenza di porre fine alle altrui sofferenze, infrange il nesso di proporzione e adeguatezza con l’urgenza primaria di tutela della vita umana, dinanzi alla quale si pone in posizione subordinata non può perciò integrare l’attenuante dell’art. 62, n. 1 (Ass. Catania, 24.10.77, in Giur. merito, 1978, II, 1211); 3) l’attenuante in questione può essere riconosciuta solo in presenza di “motivi esclusivamente altruistici, non personali” che abbiano ricevuto l’incondizionata approvazione della società, per il loro elevato valore e abbiano sminuito l’antisocialità dell’azione criminosa (Cass. Pen., sez. I, 07.04.1989, in Giust. Pen. 1990, II, 460), secondo quella stessa sentenza le discussioni esistenti sulla condivisibilità dell’eutanasia, denotano il rifiuto a detta pratica da parte di ampie fasce sociali.
In dottrina, alcuni autori hanno proposto l’esclusione della punibilità per l’autore materiale della morte pietosa in quanto incapace d’intendere e di volere al momento della commissione del fatto, essendo in preda ad stato emozionale o passionale di smarrimento a causa delle sofferenze atroci dell’amato, che trascende in una patologia della psiche. Si tratta di una tesi insostenibile, poiché in netto contrasto con la lettera dell’art. 90 c.p., nonché con l’argomento per cui la presunta infermità mentale diventerebbe uno strumento elusivo di disposizioni penali.
Ancora, tra le argomentazioni in difesa dell’eutanasia pietosa, vi è stata l’esclusione del dolo nell’omicida pietatis causa: ciò poiché l’agente, spinto dalla sola volontà di fare del bene sarebbe al contempo incosciente dell’antigiuridicità della sua azione. Si è sostenuto al contrario che la coscienza dell’antigiuridicità deve, di per sé, ritenersi estranea all’oggetto ed al concetto di dolo, concepito dal diritto vigente esclusivamente in chiave di rappresentazione e volontà di realizzazione di un evento come conseguenza della propria azione od omissione criminosa. Non si può peraltro sostenere che il dolo viene meno in presenza di un atto di eutanasia compiuto con movente pietistico o misericordioso, essendovi il rischio di confondere il dolo, con i motivi che sono la causa stessa dell’evento (in tal senso Cass., sez I, 18.11.1954 Arch. Pen., 55;II, 122 che invece ammette il riconoscimento dei motivi pietistici come circostanza attenuante ex art. 62 n. 1 o 62 bis c.p.).
Altra via percorsa per smorzare i rigori penalistici delle condotte di omicidio pietoso, soprattutto ove sia stato il sanitario a porre in essere la condotta attiva, è il ricorso alle cause di giustificazione dello stato di necessità e dell’adempimento di un dovere. Forte obiezione all’applicazione di dette scriminanti è però l’argomentazione che nega con rigore i presupposti delle cause di giustificazione, poiché la morte rappresenta il maggiore dei pericoli e dei mali che si possa subire, e cui chi uccide la vittima per evitarle sofferenze, non salva il paziente, né adempie ad un dovere nei suoi confronti, causando la negazione e l’estinzione della persona.
Si è infine pensato a riqualificare legislativamente l’eutanasia pietosa come attenuante speciale dell’omicidio comune o di quello del consenziente, con un’incisiva riduzione di pena e con l’applicazione dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale.
Seppur emersa nei dibattiti a vari livelli, alcuna modifica o attenuazione al rigore dei reati in questione è stata tuttavia apportata dalla recente Lg. 219 del 22.12.2017, che non tratta di eutanasia attiva, ma di eutanasia passiva e di rifiuto di cure, incentrandosi sulle tematiche altrettanto spinose, ma diverse, dell’autodeterminazione del paziente nelle cure mediche anche in caso di incapacità, dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, dei requisiti e delle forme di documentazione del consenso informato, dei limiti all’accanimento terapeutico, delle direttive anticipate di trattamento in ambito sanitario e che riconosce per la prima volta la nutrizione e l’idratazione artificiale come forma di trattamento medico, con conseguente semplificazione delle conseguenze e delle formalità connesse al loro rifiuto.
Di fronte ai principi di tutela e salvaguardia della vita, della salute, della dignità umana, dell’autodeterminazione personale di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, tutti ribaditi all’art. 1 della Lg. 219/2017, è escluso in radice il riconoscimento, nel nostro ordinamento, di un diritto di morire, mentre è definitivamente ribadito e positivizzato il diritto all’autodeterminazione in ambito medico sanitario e quello di rifiutare le cure fino a lasciarsi morire, che ha trovato le sue pietre miliari nelle pronuncia del Tribunale di Roma sulla vicenda Welby e nella sentenza della Corte di Cassazione sul caso Englaro, secondo cui “Il rifiuto di terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso” (Cass. Civ., 16.10.2007, n. 21748).
Del resto per quanto riguarda il diritto a rifiutare le cure o eutanasia passiva, il principio del favor personae che permea la Carta Costituzionale, privilegia la libera scelta individuale, anche contra sé. L’opinione e la giurisprudenza dominante è giunta dunque a suggellarne la liceità, entro certi presupposti: a) a patto che l’interruzione della cura, rivelatasi inutile, sia espressione della libera e informata autodeterminazione del paziente; b) che non integri una violazione dei doveri giuridici del medico; c) che non sia causa diretta ed efficiente della morte dell’individuo.
È il caso tipico del sanitario la cui astensione terapeutica è legittima, anzi doverosa ex art. 51 c.p., in presenza di un rifiuto di cure manifestato dal paziente pienamente capace, nonché adeguatamente informato sulle caratteristiche e le conseguenze del trattamento medico; o ancora in caso di terapie la cui insistenza ed incisività rischia di dare luogo ad un accanimento terapeutico inviso al malato e contrario alla sua dignità (cfr. Trib. Roma, G.u.p., 17.10.07, n. 15381, “Piergiorgio Welby da tempo, almeno da sei mesi, aveva deciso di porre fine alla terapia di ventilazione assistita cui era sottoposto dal 1997 e a tale scopo aveva perseguito tutte le strade possibili, anche rivolgendosi al Giudice civile, per poter vedere riconosciuto il proprio diritto all’interruzione del trattamento sanitario. Vari medici per motivi diversi si erano rifiutati di assecondare la sua volontà, fino a che era entrato in contatto con il dottor Riccio, medico specializzato in anestesia e rianimazione. Il rapporto che si costituiva tra i due è qualificabile come quello tipico che si instaura tra un medico ed il suo paziente, preceduto da una precisa acquisizione di informazioni da parte del medico sulle condizioni del paziente ed esso aveva ad oggetto competenze di carattere squisitamente sanitario, quali quella di porre fine al trattamento di respirazione assistita con il distacco del predetto dalla macchina e quella di somministrare contestualmente una terapia sedativa al paziente. Il contesto entro il quale, pertanto, si consumava la condotta dell’imputato era quello presupposto dal legislatore costituzionale per il legittimo esercizio del diritto all’autodeterminazione della persona attraverso la richiesta di interruzione del trattamento sanitario”, in Guida al dir., 2008, 47, 63).
La Lg. 219 del 22.12.2017 ha recepito l’opinione dominante in giurisprudenza e dottrina, evidenziata dalla giurisprudenza relativa al caso Welby, con la conseguenza che il rifiuto alle cure, libero, informato e revocabile del paziente, espressione del legittimo esercizio del diritto all’autodeterminazione terapeutica – artt. 2, 32, comma 2, Cost. e 5 c.c. – scrimina la condotta del medico che concretizza l’esercizio del diritto al rifiuto di cure, eliminandone l’antigiuridicità.
L’irrilevanza penale prevista dall’art 1, co. 6 Lg. 219/2017 per la condotta del medico che segue la volontà espressa del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi, appare dunque normativamente costruita proprio sulla scriminante, venendo così smentita l’opinione interpretativa minoritaria che attestava il venir meno del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento (secondo questa tesi, nel caso di interruzione di cure – es. distacco della spina – la condotta del medico qualificata come omissiva non introduce nessun nuovo fattore di rischio, concretizzando il rischio preesistente della malattia, mentre il rifiuto del paziente rimuove la posizione di garanzia del medico e il suo obbligo di impedire l’evento).
Invero, a fronte del rifiuto espresso di trattamenti sanitari ritenuti dal medico necessari ed urgenti (gli esempi fatti riguardano il rifiuto di trasfusione di sangue da parte dei testimoni di Geova o quello della chemioterapia da parte dell’ammalato di tumore), lo stesso medico rappresenterà i rischi per la salute del paziente, giusta la previsione del comma 5, indicando le alternative possibili, e verificherà la correttezza anche formale del rifiuto di cura espresso dal soggetto legittimato (art. 1 co. 7).
Sulle modalità della manifestazione della volontà del paziente in punto di cure, la nuova normativa si rivela in parte contraddittoria, perché sancisce dapprima l’atipicità dei mezzi di manifestazione ed acquisizione del consenso informato e del rifiuto di cure, che potranno esprimersi “con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente”, salvo poi ribadire che il consenso va documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, con mezzi che le consentano di comunicare, ed infine riproporre che il consenso “in qualunque forma espresso è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico” (art. 1, co. 4 – 5 d.lgs. 219/2017).
La liceità rifiuto di cure fino a lasciarsi morire appare comunque controversa ove il cosciente, informato e specifico rifiuto del malato non abbia ad oggetto la somministrazione di farmaci o di terapie ordinarie, ma l’operatività di un sostegno artificiale che mantiene l’individuo in vita. Si tratta dei c.d. “trattamenti di sostegno vitale” ossia di quelle misure senza la cui attivazione il processo di malattia minaccerebbe in tempi rapidi di condurre alla morte: vi rientrano la rianimazione cardiopolmonare, la ventilazione assistita, la dialisi, la chirurgia d’urgenza, le trasfusioni di sangue, le terapie antibiotiche e secondo alcuni anche l’alimentazione e l’idratazione artificiale. La tesi prevalente recepita dalla Lg. 219/2017, è dell’avviso che, anche in queste tragiche situazioni, la volontà e l’autodeterminazione del paziente debbano avere la meglio, coerentemente con il brocardo voluntas aegroti suprema lex. Peculiare è tuttavia che il legislatore, all’art. 1 co. 5, abbia scelto di definire in modo esplicito come “trattamenti sanitari” solo la nutrizione e l’alimentazione artificiale, in quanto forme di “somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”, omettendo invero di definire come tali, anche le altre forme di sostegno vitale prima elencate, tra cui in particolare la ventilazione artificiale, che nel caso di Piergiorgio Welby era il trattamento specifico dalla cui sussistenza dipendeva il mantenimento in vita della persona. Ebbene il legislatore ha optato per una semplificazione diretta a dare una definizione normativa ai casi più discussi di terapie astrattamente inalienabili (cibo e acqua per via parenterale), rimanendo tuttavia difficile escludere la ventilazione assistita o le trasfusioni di sangue dall’ampio novero dei trattamenti medici. È altrettanto chiaro che senza terapie e cure di un certo tipo, il decorso spontaneo delle predette condizioni di incoscienza conduce alla morte entro poche settimane, a causa della disidratazione e dello squilibrio elettrolitico; mentre dove si garantisce nutrizione e idratazione artificiale (NIA), con sonda naso-gastrica e assistenza infermieristica, il paziente può in alcuni casi continuare a vivere senza predeterminazione di durata.
Fervente è dunque il dibattito attorno alla tematica della cd. eutanasia passiva non consensuale, legata alla condizione del paziente le cui funzioni vitali siano irrimediabilmente compromesse dallo stadio terminale della malattia e che versi in coma, incoscienza o stato vegetativo permanente (SVP), non scientificamente reversibile, che lo renda incapace di rifiutare le cure mediche o di acconsentire ad esse. Si tratta di uno dei frangenti più critici in relazione alle scelte di fine vita, posto che mette in crisi le scelte sanitarie fondate sul principio voluntas aegroti suprema lex, oscillando tra la necessità di assicurare le residue speranze di vita del paziente ed il rischio di procurare la distanasia o accanimento terapeutico. Per questi pazienti il problema è soprattutto quello dell’assenza dei presupposti del cosciente, informato e libero rifiuto di cure, quale presupposto per l’interruzione o la non applicazione del trattamento medico.
La letteratura giuridica italiana e la giurisprudenza si sono da tempo interrogate sulla liceità dell’interruzione delle terapie che tengono in vita questi pazienti. Emblematica si è rivelata, sul punto, la presa di posizione della Suprema Corte nella dolorosa vicenda Englaro, incentrata sulla pervicace rivendicazione di un padre, della libertà di porre fine alle sofferenze della figlia Eluana, da lungo tempo ridotta in stato vegetativo permanente.
Queste le tesi aperte prima della pronuncia della Suprema Corte.
Secondo una certa opinione, il sanitario avrebbe la facoltà di assumere una decisione di “fine vita”, prima dell’intervento della morte celebrale del paziente, anche in assenza di una specifica determinazione dell’assistito, dovendo astenersi dall’accanito prolungamento di terapie inutili ed invasive che rischia di sfociare nella distanasia e integra un illecito deontologico. Tesi questa criticata da chi ritiene tale intervento del medico sia eccessivamente discrezionale, poiché conferisce a lui soltanto, il potere di disporre della vita e della salute di un altro individuo con una sorta di “gestione senza mandato”.
Altra soluzione a cui si è fatto ricorso più frequentemente, consiste invece nel ricostruire con ogni mezzo, la volontà ipotetica o presunta del paziente, attraverso un approccio soggettivo, che dà massimo rilievo all’autodeterminazione del malato, interpretando ciò che egli avrebbe voluto, ove fosse stato compos sui. Un ricorso a tale criterio è stato fatto davanti al Tribunale del Missouri, nel caso Nancy Crusan del 1990, ove dopo varie vicissitudini, i genitori di una giovane, che versava da anni in condizioni terminali (SVP), venivano autorizzati ad interrompere i sostegni che la mantenevano in vita, in forza della volontà della paziente ricostruita con testimonianze di amici e parenti, che ricordavano i suoi orientamenti e le sue pregresse abitudini di vita.
Altri hanno elaborato invece il criterio oggettivo della valutazione del migliore interesse del paziente, diretto a verificare l’utilità di proseguire la terapia futile o straordinaria che sia. La scelta del best interest dell’incapace spetta tuttavia al sanitario, che di frequente finisce con l’applicare al caso concreto, il proprio impianto ideale e concettuale, o tecniche di medicina difensiva.
Ultimo criterio elaborato per orientare la decisione medica innanzi all’assistito incapace è rappresentato dalla “perdita irreversibile della coscienza”, quale limite ad ogni trattamento medico. Si sostiene, infatti, che quando cade ogni speranza di recupero della coscienza del paziente, che non è più in grado di comunicare con il mondo esterno, il dovere di cura del sanitario si arresta, atteso che non ha senso procrastinare una vita puramente artificiale: la vita artificiale si considera equiparata a quella naturale solo quando i macchinari rianimatori o di sostentamento costituiscono il mezzo terapeutico per ricondurre il paziente alla vita cosciente o autonoma, non negli altri casi. Detta tesi veniva accolta inizialmente dalla Corte d’Appello di Milano con provvedimento del 31.12.1999, che in prima battuta respingeva l’istanza presentata da Beppino Englaro, tutore della ragazza, volta ad ottenere l’interruzione di tali trattamenti di alimentazione e idratazione artificiale.
La Corte di Cassazione ha elaborato invece tutt’altra argomentazione, mettendo al primo posto la libertà di autodeterminazione terapeutica, quale diritto costituzionalmente presidiato (art. 2, 3, 13, 32 Cost.) e connaturato anche all’incapace, che prima di cadere nel suo tragico stato, abbia manifestato la propria opinione in punto di cure, sancendo che “chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente. La funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi: – quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di percezione del mondo esterno; e sempre che tale condizione (tenendo conto della volontà espressa dall’interessato prima di cadere in tale stato ovvero dei valori di riferimento e delle convinzioni dello stesso) sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel momento e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona; – quando la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. In conclusione, precisa la Suprema Corte “in una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell’autonomia del malato in SVP, alla richiesta, proveniente dal tutore che lo rappresenta, di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza – proprio muovendo dalla volontà espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita (Cass. civ., 16.10.07, n. 21748).
In altri termini la Corte di Cassazione ha sostenuto che anche per gli individui che versano in stato di incoscienza irreversibile debba valere il principio personalistico posto alla base del consenso informato, in totale parità di trattamento con gli altri ed a prescindere dalle loro condizioni; gli stessi devono avere la possibilità di autodeterminarsi in materia di salute.
Ne consegue, che il giudice, su istanza del tutore, in
contraddittorio con il curatore speciale, è abilitato ad autorizzare la
disattivazione dei presidi sanitari se sussistono due presupposti:
1) l’irreversibilità della
condizione clinica del paziente, senza che vi siano fondamenti scientifici che
lascino presagire un possibile recupero della coscienza;
2) il rifiuto di cure sia realmente espressivo della voce del paziente, tratto da sue precedenti dichiarazioni, dal suo stile di vita e da sue radicate convinzioni sulla dignità della persona, con elementi di prova univoci e convincenti;
Ove tali condizioni non siano soddisfatte, dovrà accordarsi assoluta prevalenza al diritto alla vita del paziente, indipendentemente dal suo grado di salute, capacità ed autonomia.
Ebbene, tale storico arresto della giurisprudenza di legittimità, che ha intravisto nel rappresentante legale dell’incapace l’affidatario del potere ricostruttivo della decisione ipotetica del paziente, e, nel giudice, l’organo deputato al controllo della legittimità della scelta adottata per il paziente, è stato tuttavia criticato sotto vari profili. Anzitutto, perché riduce l’importanza del ruolo del medico, che non è mero “convitato di pietra” nella situazione in esame, ma soggetto dotato della responsabilità deontologica e giuridica di dare seguito, con propri comportamenti, al rifiuto di cure del paziente; poi, perché pur sottolineando energicamente il diritto all’autodeterminazione individuale ed affermandone il ruolo vincolante per il medico, non compie il passo ulteriore di comparare motivatamente tale diritto con il valore dell’inviolabilità della vita.
Occorre chiedersi a questo punto se il tanto atteso e recente intervento legislativo, con le sue previsioni inerenti la tutela degli incapaci in ordine ai trattamenti medici, le disposizioni anticipate di trattamento e il ruolo del fiduciario (Lg. 219/2017 artt. 3, 4 e 5), abbia in realtà recepito i principi fondamentali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e sia in grado di prevenire o risolvere casi analoghi alla vicenda di Eluana Englaro.
La normativa in esame, pur presupponendo che il consenso informato al trattamento medico e il rifiuto di cure possano essere manifestati dal solo soggetto/paziente capace di agire (art. 1 co. 5 lg. 219/2017), positivizza tuttavia il principio personalistico ed il diritto delle persone incapaci alla valorizzazione delle proprie attitudini di comprensione e di decisione rispetto ai diritti fondamentali della vita, della salute, della dignità umana e dell’autodeterminazione, nonché il ruolo fondamentale del tutore, del genitore, dell’amministratore di sostegno, in ordine alla loro autodeterminazione terapeutica.
Senza pretesa di esaustività in questa sede nell’esame della normativa, importante risulta in tal senso la previsione dell’art. 3, co. 5 della legge, che delinea l’ipotesi in cui il minore, l’incapace o soggetto in stato di incoscienza non abbiano redatto le disposizioni anticipate di trattamento disciplinate dall’art. 4, che presuppongono comunque la maggiore età e la capacità di intendere e volere del loro autore.
In caso di incapacità e in assenza di D.A.T., la norma disciplina l’ipotesi estrema del conflitto, in punto di rifiuto di cure, tra rappresentante dell’incapace e sanitario, prevedendo l’intervento determinante e risolutivo del giudice tutelare, a cui possono ricorrere il rappresentante dell’incapace, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il legale rappr.te della casa di cura, il medico ed i soggetti di cui all’art. 406 c.c., ivi compreso il beneficiario.
L’interprete, nei casi in esame, viene chiamato a svolgere una rigorosa indagine in ordine alla coincidenza della volontà espressa dal familiare o dal tutore con quella manifestata in passato in diverse circostanze dal paziente o, in difetto, a disporre la prosecuzione dei trattamenti sanitari ritenuti dal medico necessari e adeguati alla condizione del paziente – in base all’evoluzione della scienza medica – senza eccedere nell’accanimento terapeutico.
Il magistrato tutelare potrà ricorrere nella sua autonomia, ai principi costituzionali ed agli arresti giurisprudenziali più importanti in punto di rifiuto di cure ed eventualmente disporre l’interruzione di trattamenti invasivi, inadeguati o impersonali, in caso di irreversibilità della condizione clinica del paziente e di un rifiuto di cure espresso dal tutore o dall’amministratore di sostegno, realmente espressivo della voce del paziente.
In verità, l’eventualità dell’intervento giudiziale non è solo contemplata dall’art. 3 co. 5 Lg. 219, ma appare più che mai prevedibile data la genericità dei contenuti dell’art. 4, sulle disposizioni anticipate di trattamento. L’art. 4 prevede infatti che ogni persona possa redigere le proprie DAT, senza alcuna supervisione o controllo del medico e che, al contempo, queste saranno vincolanti per il sanitario che dovrà eseguirle. È facile immaginare che al giudice saranno demandate questioni interpretative delicate inerenti la ricostruzione della volontà della persona che ha formulato le DAT – nel caso in cui si tratti di dichiarazioni generiche o non chiare nelle loro implicazioni tecnico scientifiche – oltre all’ipotesi prevista della mancata nomina del fiduciario, allorquando l’art. 4 co. 4 lg. 219 dispone che il giudice tutelare, ove necessario, provveda alla nomina ex lege dell’amministratore di sostegno.
In conclusione, le questioni relative alla responsabilità penale nelle scelte di fine vita sono tutt’ora aperte, seppur l’intervento terzo e sapiente del giudice tutelare, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza Englaro, potrà offrire garanzia non solo alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’incapace, ma anche all’operato del medico, tanto in caso di interruzione dei trattamenti sanitari che di prosecuzione delle cure ritenute urgenti e necessarie in base all’evoluzione scientifica, nella consapevolezza che non è oggi riconosciuto nel nostro ordinamento un diritto di morire, ma esiste un diritto di vivere dignitosamente e di autodeterminarsi nelle scelte sanitarie.
La tutela del genitore “sociale” di Michele Ruvolo

In materia di famiglia, tutelata dall’art. 8 della CEDU, anche una relazione de facto può integrare un “rapporto familiare” e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell’interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, oltre all’affetto generico, sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una progettualità genitoriale comune (per i partners) e di una convivenza avutasi per un tempo significativo, anche se poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto. Al cospetto di questi elementi, la relazione “di fatto”, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
E, peraltro, valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale).
Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici. Questa interpretazione evolutiva si impone a maggior ragione nell’ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro. Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale” – non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali.
Michele Ruvolo
di Dario Cavallari
Sommario: 1. Il danno da nascita indesiderata: profili generali. – 2. La sentenza della Cassazione, Sez. U., n. 25767del 22 dicembre 2015.- 3. Considerazioni finali.
1. Il danno da nascita indesiderata: profili generali.
Con l’espressione “danno da nascita indesiderata” si designa nella prassi sia un tipo di danno che una condotta illecita[1].
Da un lato, quindi, si intende la lesione patita dal genitore che veda compromesso il proprio diritto di scegliere se e quando avere figli.
Sul piano del comportamento vietato, la detta espressione indica, invece, l’operato del medico che (a) con una condotta tecnicamente imperita o (b) omettendo di informare la donna, viola il diritto di uno od ambedue i genitori a non avere figli, ovvero a non portare a termine la gestazione di essi.
Nell’ipotesi (a), la nascita di un figlio avviene contro la volontà del genitore, come qualora un aborto od un intervento di sterilizzazione non abbiano successo.
Nel caso (b) detta nascita si verifica secondo la volontà del genitore, ma la volontà stessa si è formata in modo viziato, come nell’eventualità di omessa informazione circa le malformazioni del feto, con conseguente perdita della possibilità di interrompere la gravidanza.
Si tratta di situazioni fra loro prossime, che si differenziano perché nella prima è violato il diritto del genitore a non avere figli, nella seconda il diritto del medesimo genitore di interrompere la gravidanza.
Sia l’affermazione della responsabilità del medico per il caso di omessa informazione della gestante; sia la emersione del concetto di “danno da nascita indesiderata” sono stati il frutto di una elaborazione giurisprudenziale molto lenta, che ha prima negato la risarcibilità del danno in questione, poi l’ha ammessa con restrizioni e, infine, l’ha consentita incondizionatamente.
Varie sono le fattispecie che possono porsi all’attenzione dell’autorità giudiziaria.
Il sanitario può, ad esempio, essere chiamato a rispondere del danno in esame ove abbia tenuto una condotta colposa, la quale:
a) può consistere tanto nell’imperita esecuzione d’un atto medico, quanto nella negligente o inesatta informazione della paziente;
b) va accertata con riferimento alle leges artis generalmente condivise all’epoca dell’intervento o dell’analisi;
c) è sempre presunta, con la conseguenza che non è onere della gestante provare la colpa del medico, ma è onere di quest’ultimo dimostrare di avere tenuto una condotta diligente.
Il danno da nascita indesiderata può essere causato da un medico sia con una condotta commissiva che con una omissione.
Le condotte colpose di tipo commissivo possono essere rappresentate dalla imperita esecuzione di un intervento di sterilizzazione, oppure dall’insuccesso di un intervento di interruzione della gravidanza.
Ben più frequenti, però, sono i casi in cui il danno da nascita indesiderata è causato dal medico con una condotta omissiva, che può consistere:
a) nell’omesso rilevamento di una malformazione o di un difetto genetico oggettivamente rilevabile con l’uso dell’ordinaria diligenza attraverso gli opportuni esami diagnostici;
b) nell’omessa informazione della gestante circa l’esistenza di malformazioni del feto.
Le due condotte possono essere cumulative, e non solo alternative.
La distinzione tra imperita diagnosi e mancata informazione rileva sul piano giuridico ai fini dell’accertamento della colpa, che deve avvenire attraverso una comparazione, confrontando la condotta concretamente tenuta dal sanitario con quella che, nelle medesime circostanze, sarebbe stato lecito attendersi da un “professionista diligente”, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., e cioè dall’homo eiusdem generis et condicionis.
L’imperita diagnosi costituisce una colpa per imperizia, la non informazione un’ipotesi di negligenza, distinzione che rileva perché soltanto nella prima eventualità il medico potrà invocare l’esimente di cui all’art. 2236 c.c. (e cioè l’essere incorso in colpa lieve nell’eseguire una prestazione di speciale difficoltà).
In particolare, “professionista diligente”, secondo il giudice di legittimità, è quello che conosce ed applica con zelo e precisione le regole operative e le tecniche generalmente condivise dalla comunità scientifica contemporanea. Di conseguenza, per stabilire se sia in colpa il medico il quale non abbia rilevato l’esistenza d’una malformazione occorrerà verificare se l’immagine (radiografica, ecografica, genetica) consentiva o meno, con l’uso della exacta diligentia esigibile dal professionista bravo, di accertare l’esistenza della malformazione.
La colpa per imperita diagnosi andrà valutata confrontando la conformità dell’operato del medico con le leges artis elaborate dalla comunità scientifica, mentre la colpa per omessa informazione deve essere verificata esaminando forma, contenuti e modalità dell’informazione fornita alla gestante in rapporto a quelli prescritti dalla deontologia professionale e dalla giurisprudenza.
Quanto all’obbligo di informazione gravante sul medico con riguardo alle diagnosi prenatali occorre ricordare che il consenso libero e consapevole del paziente all’atto medico è considerato oggi un corollario dell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e non più presupposto di legittimità dell’operato del medico, in virtù del principio volenti non fit iniuria[2].
Il diritto del paziente di essere informato, ed il correlativo dovere del medico di informare, vengono fondati sugli articoli 2, 13 e 32 Cost. e su varie fonti legislative (ad esempio, l’articolo 33, commi 1 e 5, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale o l’articolo 14 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza).
Dalla vigente normativa la giurisprudenza ha tratto la conclusione che la volontà del paziente di consentire l’intervento medico si forma liberamente solo se egli sia stato messo concretamente in condizione di valutare ogni rischio ed ogni alternativa, con la conseguenza che l’obbligo di informazione comprende tutti i rischi prevedibili, anche se la loro probabilità è minima, con esclusione di quelli anomali ed ascrivibili al caso fortuito[3].
In tema di danno da nascita indesiderata si è ritenuto che il medico chiamato ad eseguire una diagnosi prenatale debba non solo informare la gestante sui risultati obiettivi dell’esame, ma abbia degli obblighi informativi aggiuntivi.
Innanzitutto, il sanitario che visiti la gestante, sebbene non gli siano richieste indagini diagnostiche sul feto, ove riscontri l’esistenza di patologie della donna tali da nuocere alla salute del nascituro, è tenuto ad informarla della possibilità di sottoporsi ad indagini prenatali, quantunque rischiose per la sopravvivenza del feto[4].
In secondo luogo, il medico ha l’obbligo di avvisare la donna dell’utilità concreta del test prescelto per la diagnosi prenatale e, pertanto, se la gestante opta per eseguire un esame ecografico, deve rappresentarle l’esistenza di accertamenti più efficaci che consentano la verifica dell’esistenza di malformazioni congenite[5].
Inoltre, il professionista deve comunicare alla gestante la possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, se l’esame diagnostico compiuto non abbia consentito, senza colpa del medico, una completa ed esaustiva visualizzazione del feto[6].
Il sanitario che prescriva alla gestante farmaci potenzialmente dannosi per il concepito è tenuto, altresì, a renderla partecipe dei rischi derivanti dal loro uso, tanto che, in un caso in cui il medico aveva omesso tale attività, la Suprema Corte l’ha condannato al risarcimento del danno da nascita indesiderata perché il concepito era venuto al mondo con malformazioni congenite, delle quali non era stato possibile stabilire se fossero state causate o meno dai farmaci assunti dalla gestante[7].
Infine, il medico, il quale sia chiamato ad interpretare un’immagine diagnostica prenatale incerta o ambigua, ha l’obbligo di segnalare alla gestante, nelle dovute forme richieste dall’equilibrio psicologico di quest’ultima, l’esistenza di una incertezza o ambiguità diagnostica, con conseguente condanna del professionista che, in presenza di indici diagnostici dei quali non era agevole intuire il significato, abbia taciuto alla paziente i possibili significati di essi.
Una volta acclarato il contenuto dell’obbligo di informazione del medico, occorre esaminare il rapporto fra questo, ove emergano indizi di eventuali malformazioni o patologie del feto, ed il danno da mancato esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza.
In tema di danno da nascita indesiderata, l’accertamento sulla causalità demandato al giudice è generalmente inteso in una duplice ottica.
Infatti, occorre stabilire:
a) se nel singolo caso l’aborto sarebbe stato consentito dalla legge;
b) se, pur sussistendo i presupposti di legge per l’interruzione della gravidanza, la gestante, una volta informata delle malformazioni del feto, avrebbe verosimilmente compiuto tale scelta.
In merito al primo di questi aspetti, va ricordato che la possibilità di abortire non è incondizionata, ma è subordinata alla sussistenza di diversi presupposti, a seconda che venga esercitato prima o dopo il novantesimo giorno dall’inizio della gravidanza.
Prima di tale data, l’interruzione volontaria della gravidanza è sempre possibile a condizione che la gestante “accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”.
In questo caso, pertanto, l’aborto costituisce un intervento profilattico nei confronti di un danno temuto per la salute della gestante, intesa in senso molto lato come benessere anche psicologico. Da ciò consegue che, quando la malformazione era oggettivamente rilevabile già nei primi 90 giorni di gestazione, il nesso causale tra omessa informazione alla madre e perdita della possibilità di interrompere la gravidanza è praticamente sempre sussistente.
Dopo i 90 giorni di gravidanza, l’articolo 6 della legge n. 194 del 22 maggio 1978 stabilisce che “l’interruzione volontaria della gravidanza … può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. A tale regola si fa eccezione ove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, nel qual caso l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (articolo 7 della normativa in questione).
Pertanto, mentre prima del novantesimo giorno dall’inizio della gravidanza l’aborto è consentito se vi è un pericolo “serio” per la salute fisica o psichica della gestante, successivamente è possibile se il pericolo per la vita della madre è “grave”, ovvero se vi è già in atto una malattia del concepito che esponga la salute della madre a pericolo pure “grave”.
L’accertamento della condizione specificata sub a) in genere non dà luogo a difficoltà, mentre è ben più difficile stabilire quando sussistano i presupposti sub b), poiché la norma richiede, affinché sia consentito l’aborto, due condizioni, vale a dire l’esistenza di un processo patologico del concepito e la pericolosità “grave” di tale processo per la salute fisica o psichica della donna.
Nel giudizio di responsabilità a carico del medico, per ottenerne la condanna, in teoria non basta provare l’esistenza della malformazione, ma occorre dimostrare che, se la gestante ne fosse stata informata, avrebbe corso il grave pericolo di ammalarsi, anche a livello psichico.
Tale rigoroso onere della prova tuttavia, solennemente affermato in teoria, nella pratica viene notevolmente attenuato dalla facilità con la quale la giurisprudenza, pure di legittimità[8], in subiecta materia ricorre alla prova presuntiva, sul presupposto che pochi genitori sono disposti a dare alla luce un figlio che corra il rischio di essere gravemente ritardato o costretto a vivere una vita menomata, con la conseguenza che è legittimo ricondurre al difetto di informazione il mancato esercizio della facoltà di abortire.
Quanto alla pericolosità del processo patologico per la salute fisica o psichica della gestante, anche in questa eventualità l’onere della prova è attenuato dal ricorso alle presunzioni[9]. In particolare, secondo la S.C., non ogni pericolo per la salute fisica o psichica della donna è rilevante, tanto da assimilarlo ad ogni forma di danno biologico, ma solo quello che abbia carattere patologico grave per la salute fisica o psichica della stessa, poiché l’articolo 6 della normativa in questione si riferisce ad un concetto di salute ristretto, espresso in termini negativi, come assenza di malattia[10].
Si aggiunge, però, che, per stabilire se la donna avrebbe interrotto la gravidanza, ove adeguatamente informata sulle condizioni del nascituro, non si deve accertare se in lei si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere in grave pericolo per la salute psichica, ma solo stabilire, con un criterio di prognosi postuma, se la dovuta informazione sulle condizioni del feto avrebbe potuto determinare durante la gravidanza l’insorgere di un tale processo patologico[11].
Si ritiene che la prova della possibilità legale di ricorrere all’aborto deve ritenersi sussistente quando, sulla base di dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, possa affermarsi che, se la madre fosse stata informata delle malformazioni del feto, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, anche solo in virtù del criterio del più probabile che non[12].
Il nesso causale tra l’omessa informazione da parte del medico e la lesione del diritto di interrompere la gravidanza è escluso qualora sia accertata la sussistenza di fattori ambientali, culturali, di storia personale, religiosi, idonei a dimostrare in modo certo che, pur informata delle malformazioni, la donna avrebbe accettato la continuazione della gravidanza (ed il relativo onere grava sul convenuto) e quando le malformazioni erroneamente non rilevate o non comunicate alla madre da parte del medico non siano gravi (in caso contrario l’aborto non avrebbe più una funzione terapeutica, ma eugenetica).
Ovviamente è il giudice di merito che, in concreto, deve stabilire quando la malformazione del feto sia così grave da consentire di presumere che, se comunicata alla madre, essa avrebbe avuto una malattia psichica pericolosa per la sua salute.
Il profilo più delicato della vicenda concerne, però, l’accertamento del se, in presenza delle condizioni di legge per abortire, sia ragionevole ritenere che la gestante, ove informata delle malformazioni, avrebbe interrotto la gravidanza.
Sino al 2013 è stato ritenuto possibile stabilire anche in base alla sola gravità delle malformazioni del feto che la gestante, una volta informata, si sarebbe avvalsa della facoltà di abortire poiché rispondeva “ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza”[13].
Questo orientamento è stato fortemente ridimensionato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7269 del 2013.
In essa la Corte esordisce affermando che il problema del nesso causale in tema di danno da nascita indesiderata va affrontato e risolto “all’infuori degli schematismi e degli stereotipi di soluzioni fortemente condizionate da implicazioni emotive e da opzioni ideologiche”.
In particolare, censura l’orientamento anteriore secondo cui corrisponde a regolarità causale che una donna la quale concepisca un figlio malformato desideri abortire, perché introdurrebbe una presunzione iuris tantum di sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato l’aborto e, quindi, del grave pericolo di danno psichico per la madre.
Infine, afferma che l’onere di provare che, in caso di corretta informazione, sussistevano le condizioni per l’esercizio dell’aborto, grava sulla gestante e che tale prova non può essere fornita semplicemente dimostrando che la donna aveva chiesto di sottoporsi ad un esame diagnostico prenatale in quanto una simile richiesta non è indice univoco della volontà della donna di abortire in caso di malformazioni del feto, ma è solo indizio di ciò, irrilevante se privo dei requisiti di cui all’articolo 2729 c.c., salvo che, al momento della richiesta dell’esame diagnostico prenatale, la paziente non avesse espressamente dichiarato che l’esame era funzionale alla volontà di abortire.
La relativa valutazione, da parte del giudice di merito deve avvenire tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali, in primo luogo, la condotta della madre prima, durante e dopo il parto, le sue credenze religiose, le sue convinzioni etiche ed il suo livello culturale.
Ulteriore questione è se la nascita di un bambino non desiderato possa essere qualificata come danno risarcibile.
Al riguardo, la giurisprudenza ha fornito una risposta positiva[14], sul presupposto che danno risarcibile è il vulnus arrecato ad una qualsivoglia situazione giuridica soggettiva attiva a condizione che:
a) tale situazione giuridica sia direttamente od indirettamente tutelata da una o più norme di legge;
b) dalla lesione del diritto o dell’interesse coinvolti sia derivata, per consequenzialità diretta, la compromissione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse o il diritto, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega.
Nel caso di omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto, ricorrono ambedue i requisiti appena indicati, in quanto:
a) il diritto ad interrompere la gravidanza costituisce una situazione giuridica soggettiva attiva espressamente riconosciuta e regolata dall’ordinamento;
b) la soppressione del suddetto diritto, derivante da una incompleta informazione, lede il bene della vita rappresentato dall’interesse dell’individuo a pianificare le proprie scelte familiari e godere di un ménage domestico conforme ai propri desideri.
Quello di non avere figli, così come quello di non avere figli costretti ad una vita breve o sventurata, perché affetti da malattie incurabili e devastanti, costituiscono diritti essenziali dell’individuo, che trovano il proprio fondamento negli artt. 2 e 29 Cost., e la cui violazione costituisce pertanto danno ingiusto, ai sensi degli artt. 1218 e 2059 c.c., a seconda che tale pregiudizio derivi da inadempimento o illecito aquiliano.
Dalla nascita di un bimbo malformato, senza che la madre ne fosse stata preventivamente informata, può derivare, quindi, un danno alla salute della genitrice, come una sindrome depressiva.
Anche quando essa non patisca un danno alla salute è, comunque, risarcibile a ciascuno dei genitori il danno non patrimoniale scaturito dalla violazione del diritto costituzionalmente garantito (ex artt. 2 e 29 Cost.) a pianificare la propria vita familiare e, quindi, a decidere se portare a termine o meno la gravidanza.
Seri problemi riguardano, poi, la titolarità del diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata.
Esso spetta di certo alla madre, ma, per costante giurisprudenza, pure al padre perché l’omessa informazione alla gestante, incidendo sul diritto del padre alla pianificazione familiare riconosciuto dagli articoli 29 Cost. e 144 c.c. genera un danno non patrimoniale che, in quanto lesivo di una situazione di rango costituzionale, è risarcibile anche al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2059 c.c.
Discussa è stata, invece, la spettanza della legittimazione de qua alla persona nata con malformazioni congenite ed ai suoi fratelli.
La giurisprudenza in passato era orientata negativamente, nel primo caso perché l’ordinamento non ammetterebbe un diritto “a non nascere se non sano”, nel secondo in quanto i fratelli della persona nata con malformazioni non vanterebbero alcun diritto alla pianificazione familiare e, dunque, a decidere se interrompere o meno la gravidanza, con la conseguenza che il mancato aborto della madre non costituirebbe per essi lesione di diritto e, quindi, danno.
Tale orientamento è stato, però, superato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16754 del 2 ottobre 2012, la quale ha affermato che il risarcimento del danno cd. da nascita indesiderata spetta sia al soggetto nato malformato[15] che ai suoi genitori e fratelli.
2. La sentenza della Cassazione, Sez.U., n. 25767del 22 dicembre 2015.
La sentenza della Cassazione, Sez.U., n. 25767del 22 dicembre 2015 ha affrontato due fra le tematiche più controverse inerenti al cd. danno da nascita indesiderata, vale a dire quella della ripartizione dell’onere della prova in ordine al fatto che la madre avrebbe abortito ove debitamente informata dell’esistenza di gravi malformazioni del feto e quella della spettanza del relativo risarcimento iure proprio anche al neonato.
Quanto alla prima tematica, la decisione afferma che la legge n. 194 del 22 maggio 1978 ha negato all’interruzione di gravidanza il ruolo di strumento di programmazione familiare o mezzo di controllo delle nascite in funzione eugenica.
La S.C. parla espressamente di “possibilità legale di ricorrere all’aborto” e, con riferimento alla interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno, di diritto all’autodeterminazione della madre, la quale è titolare di un diritto di scelta. Essa chiarisce come il thema probandum sia un fatto complesso, vale a dire un accadimento composto da molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo, quali la rilevante anomalia del nascituro, l’omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute della donna e la scelta abortiva di quest’ultima, precisando che la vicenda presenta aspetti delicati poiché deve essere provato un fatto psichico quale l’intenzione della donna.
L’onere di dimostrare tale thema probandum è posto dalla Corte di cassazione a carico della gestante e, in particolare, la prova del suddetto profilo soggettivo può essere ricavata ricorrendo alla praesumptio hominis in presenza dei requisiti di cui all’articolo 2729 c.c.
E’ interessante notare che il giudice, ad avviso della S.C., può fondare tale praesumptio hominis non solo su correlazioni statisticamente ricorrenti, ma pure su circostanze contingenti atipiche emergenti dai dati istruttori raccolti, quali consulenze mediche disposte per accertare le condizioni di salute del nascituro e della gestante, benché queste perizie non possano condurre ad un’elencazione di anomalie o malformazioni che giustifichino la presunzione di ricorso all’aborto.
Ben più complessa la valutazione, ad opera della Corte di cassazione, della questione del riconoscimento del diritto del figlio, affetto da sindrome down, al risarcimento del danno per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa.
La S.C. chiarisce come il figlio sia dotato dell’astratta legittimazione ad agire per ottenere il ristoro della lesione “le cui premesse fattuali siano collocabili in epoca anteriore alla sua stessa nascita”, ben potendo il nascituro essere considerato oggetto di tutela e senza che sia necessario postularne la soggettività giuridica.
Tale affermazione è fondata su varie norme giuridiche, quali, ad esempio, l’articolo 1, comma 1, della legge n.40 del 19 febbraio 2004, che, in tema di procreazione assistita, annovera fra “i soggetti tutelati anche il concepito”, oppure l’articolo 1 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, che espressamente stabilisce che “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”.
La Corte di cassazione non reputa di ostacolo alla detta legittimazione neppure il fatto che, nella specie, il medico sarebbe l’autore mediato del danno per avere privato la madre di una facoltà riconosciutale dalla legge tramite una condotta omissiva che si porrebbe in rapporto di causalità con la nascita indesiderata, poiché la situazione sarebbe identica a quella in cui si trova il sanitario verso il nato disabile per omessa comunicazione ai genitori della pericolosità di un farmaco somministrato alla gestante o di una malattia della madre suscettibile di ripercuotersi sulla salute del feto.
Il giudice della legittimità, quindi, superato l’ostacolo dell’astratta riconoscibilità della titolarità di un diritto e della legittimazione attiva del nato con un handicap, si concentra sul contenuto del diritto leso e del rapporto di causalità fra condotta del medico ed evento di danno.
La S.C., ritenuto che non si discuta di un diritto a nascere sani, non essendovi una responsabilità del medico nel danneggiamento del feto, esclude, alla luce del principio di non contraddizione, l’esistenza del diritto vantato dal nato malato perché l’alternativa alla sua vita da infermo sarebbe stata la non nascita, in seguito all’interruzione della gravidanza; perciò, essa nega che possa parlarsi di un diritto a non nascere, allo stesso modo in cui non sarebbe configurabile un diritto al suicidio, poiché il bene supremo protetto dall’ordinamento è la vita e non la sua negazione. Il diritto alla non vita non troverebbe tutela perché la vita del soggetto è il presupposto di ogni diritto ed in mancanza di essa non potrebbe parlarsi di un danno, “tanto più che di esso si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia; come tale, indegna di essere vissuta (quasi un corollario estremo del cd. diritto alla felicità)”.
La Corte di cassazione afferma che non varrebbe neanche invocare il diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata informazione sanitaria, “ai fini della propagazione intersoggettiva dell’effetto pregiudizievole” in quanto, così argomentando, si estenderebbe al nascituro una facoltà concessa dalla legge alla sola gestante, né sarebbe da considerare valido argomento l’apparente antinomia tra l’estensione del credito risarcitorio in favore del padre e dei fratelli germani ed il diniego opposto al figlio, primo interessato dalle patologie, trattandosi di mera constatazione empirica e dovendosi tenere conto che solo “per i predetti soggetti, e non pure per il nato malformato, si può configurare un danno-conseguenza, apprezzabile tramite comparazione tra due situazioni soggettive omogenee: la qualità della vita prima e dopo la nascita del bambino handicappato”.
Inoltre, sulla base di una ricognizione dell’esperienza maturata in materia in ordinamenti a noi culturalmente vicini, la S.C. conclude che esiste una tendenza “a ritenere compensabile la penosità delle difficoltà cui il nato andrà incontro nel corso della sua esistenza, a cagione di patologie in nessun modo imputabili etiologicamente a colpa medica” con interventi di sostegno affidati alla solidarietà generale, citando, in particolare, a favore della sua ricostruzione, la legge francese n. 2002-303 che, in risposta alla decisione dell’adunanza plenaria della Cour de Cassation del 17 novembre 2000 che, nell’ambito del cd. affaire Perruche, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento ex delicto ad un nato affetto da grave malattia non diagnosticata durante la gravidanza, tale diritto ha negato.
Il giudice della legittimità si esprime pure contro la tesi che ricollega il credito risarcitorio ai cd. doveri di protezione di cui sarebbe beneficiario il nascituro, per ipotizzare, poi, che l’affermazione di una responsabilità del medico verso il nato avrebbe aperto la strada, “per coerenza”, ad un’analoga responsabilità della medesima madre che, pur potendo abortire e dopo essere stata correttamente informata dal sanitario, abbia portato a termine la gravidanza.
In pratica, la Corte di cassazione sostiene che, riconoscere il diritto di non nascere malati “comporterebbe…l’obbligo della madre di abortire”, equiparandosi l’errore diagnostico che non abbia evitato la nascita indesiderata, a causa di una malformazione del feto, all’errore medico che detta malformazione abbia direttamente cagionato.
Essa conclude negando vi sia una ragione di danno da valutare “sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo”.
3. Considerazioni finali.
Le questioni in esame hanno dato origine ad accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.
In primo luogo, la S.C. non ha preso posizione in maniera chiara in ordine alla natura della situazione giuridica di cui la donna sarebbe titolare e del suo atto di scelta.
Non è ancora ben definito se venga in rilievo un diritto soggettivo della donna o, ad esempio, se debba parlarsi di un atto necessitato legislativamente consentito, passandosi dalla teorizzazione di un atto illecito necessitato fino a quella del negozio giuridico potestativo.
D’altronde, la contraddittorietà del sistema vigente si evince dal fatto che, da un lato, si nega che l’aborto abbia una funzione eugenica, dall’altro, si riconosce alla donna l’autodeterminazione procreativa in presenza di informazioni sicure sulle malformazioni del figlio[16].
Peraltro, tali ricostruzioni non possono coesistere, poiché o la donna è titolare di un diritto soggettivo pieno all’autodeterminazione ed alla pianificazione familiare, fondato sugli articoli da 29 a 32 della Costituzione, cui si ricollega un diritto ad abortire, oppure essa gode di una mera aspettativa a che lo Stato le consenta, in presenza di specifici requisiti, di abortire per ragioni che, però, non riguardano l’esplicazione della sua personalità e la tutela della sua libera volontà, ma, al contrario, interessi diversi, come quello alla sua integrità fisica e psichica.
Se, però, si volesse davvero ipotizzare la ricorrenza di un diritto soggettivo pieno della donna, verrebbe da chiedersi come sia possibile che la tutela risarcitoria di detto diritto, qualora, come nell’ipotesi qui esaminata, sia leso dalla condotta non professionale del medico, debba dipendere dalla prova del relativo esercizio ad opera della titolare[17].
Infatti, nell’ordinamento giuridico i diritti soggettivi, soprattutto quelli assoluti, ma lo stesso discorso può farsi con riferimento a quelli relativi, vengono tutelati in presenza del fatto della loro violazione.
Quanto ai diritti assoluti, la loro lesione è sanzionata a prescindere dal relativo impiego (si pensi ai diritti della personalità, ma anche ai classici diritti reali). In ordine ai diritti nascenti da contratto, invece, la semplice allegazione dell’altrui inadempimento è sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria.
Ciò induce a ritenere che la S.C. abbia posto a fondamento della sua decisione una ricostruzione della situazione giuridica della donna non riconducibile allo schema del diritto soggettivo, non spiegandosi altrimenti il motivo per cui, pur in presenza di un illecito accertato del sanitario, l’intero onere probatorio (od almeno la parte di gran lunga preponderante) sia stato posto a suo carico, come se essa dovesse dimostrare l’esistenza dei requisiti necessari ad ottenere l’autorizzazione ad abortire.
Questa impostazione lascia perplessi, se si considera che la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione a chiedere il risarcimento pure al padre ed ai fratelli del nato con anomalie.
Probabilmente, a rendere difficoltosa una soluzione condivisa della vicenda è la particolare struttura dell’illecito de quo.
Presupposto di base è la colpa diagnostica del medico, il quale omette di rilevare un’anomalia del feto e di informarne i genitori.Si tratta, perciò, di un classico illecito omissivo e, quindi, la struttura omissiva dell’illecito si riflette sull’accertamento eziologico, che deve ricorrere al modello ipotetico controfattuale. Pertanto, con riguardo alla ripartizione dell’onere della prova in ordine al fatto che la madre avrebbe abortito, se debitamente informata dell’esistenza di gravi malformazioni del feto, la sequenza causale va ricostruita “come se” il medico avesse eseguito l’accertamento necessario e “come se” avesse informato i genitori dell’alterazione che ne veniva evidenziata.
L’eziologia controfattuale investe l’opzione della gestante per l’interruzione della gravidanza.
Nella giurisprudenza l’onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale è tendenzialmente posta a carico della donna e la gravità della malformazione fetale non è ritenuta indizio sufficiente a fare presumere che essa avrebbe optato per l’aborto, giacché si reputa irrazionale gravare il medico della prova di un fatto negativo e vicino alla controparte e si vuole evitare che il giudizio risarcitorio per nascita indesiderata si trasformi in una vicenda indennitaria “para-assicurativa”.
Questo orientamento è, però, non del tutto conforme ai costanti indirizzi di legittimità sulla distribuzione dell’onere della prova e sulla struttura delle presunzioni semplici.
Il criterio di vicinanza della prova non attiene alla circostanza che il factum probandum risieda nella sfera materiale di una parte o dell’altra, ma si ricollega al migliore accesso alla prova che una parte abbia rispetto all’altra. Diviene possibile affermare, allora, che non basta che la salute in pericolo e l’opzione abortiva interessino la donna per sostenere che la relativa prova sia ad essa vicina, poiché onerarla di provare le reazioni che avrebbe avuto e le decisioni che avrebbe preso durante la gestazione equivale a renderle difficile, se non impossibile, l’esercizio dell’azione risarcitoria. Al contrario, è il medico, soggetto tecnicamente qualificato, in grado di dotarsi di appositi protocolli operativi, ad avere migliore accesso alla prova, in quanto può stimare i rischi clinici della gestante nelle diverse eventualità e verbalizzarne le decisioni prospettiche in occasione della manifestazione del consenso informato, fra cui la volontà abortiva.
Quanto alla struttura delle presunzioni semplici, essa non richiede che il fatto ignoto sia legato al fatto noto da un vincolo logico assoluto ed esclusivo, bastando un legame basato su criteri di normalità e massime di esperienza, poiché è presumibile che la donna, tempestivamente informata, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza secondo l’id quod plerumque accidit.D’altronde, l’imputazione per nascita indesiderata si fonda sulla colpa professionale e la necessità della prova controfattuale e i rischi impliciti nella prova ipotetica non dovrebbero trasferirsi sulla parte incolpevole, anche perché, altrimenti, l’accertamento causale nella responsabilità medica migrerebbe verso il modello penalistico della prova oltre il ragionevole dubbio, deviando dal modello civilistico del “più probabile che non”[18].
Seguendo questa impostazione pure il figlio avrebbe l’onere di provare la rilevanza eziologica dell’omissione colposa, quale elemento costitutivo della pretesa risarcitoria e. dunque, che la gestante, informata delle rilevanti anomalie del feto, avrebbe subìto un grave pericolo per la salute ed avrebbe fatto ricorso all’aborto terapeutico.
Ne consegue la non pertinenza del richiamo alla vicinanza della prova in favore del medico, considerato che tale richiamo, opinabile quanto alla madre, non potrebbe valere per il figlio, esterno alla sfera psicofisica e volitiva della genitrice.
In base alle regole sulla causalità omissiva, quindi, l’omissione informativa del medico è l’unica causa dell’handicap del nato. L’obbligo diagnostico del sanitario, infatti, sia esso obbligo specifico ex contractu od obbligo generico ex lege Aquilia, è finalizzato ad evitare una tipologia di eventi che include anche la nascita malformata incompatibile con la salute della gestante, cosicché questo evento va imputato all’omissione diagnostica quale «concretizzazione del rischio» che la norma di condotta, specifica o generica, tendeva a prevenire. Più complesso è, invece, considerare concausa giuridica l’originaria patologia fetale, essendo un mero dato di natura che, appunto, rileva esclusivamente per la causalità naturale, mentre la mancata opzione abortiva della gestante non incide sul collegamento eziologico poiché causata dall’omissione informativa del medico (causa causae est causa causati).
Ulteriori dubbi riguardano più nello specifico la posizione del nascituro.
Egli non ha diritto, per la S.C., al risarcimento poiché la vita, seppure malformata, non può essere intesa, a pena di contraddizione, una perdita rispetto alla non vita, che neppure può essere considerata un bene. Il problema non concerne l’affermazione in sé, ma il suo fondamento logico, rinvenuto in primis proprio nel principio di non contraddizione. Infatti, presupposto per riconoscere o negare tutela giuridica è che l’interesse leso abbia un valore o, meglio ancora, che quanto perso a causa di un illecito abbia un valore che superi quello della situazione che ne è conseguita.
Nella specie, l’affermazione che la non vita non è un bene e vale meno della vita malformata sembra più una petizione di principio che una conseguenza dell’analisi del diritto vigente. Da un punto di vista solo logico, infatti, pure la conclusione opposta potrebbe essere accolta, poiché nulla impedisce che un ordinamento privilegi la non vita alla vita malata, dovendosi partire dall’assunto che, sul piano teorico, vita e non vita non hanno in sé un valore o, meglio ancora, che non è possibile ritenere l’una ontologicamente superiore all’altra, in assenza di una norma in tal senso.
D’altronde, anche in ottica sociologica ed antropologica la tesi seguita dalle Sezioni Unite non gode di unanimità di consensi e l’impostazione favorevole al nascituro è stata riconosciuta in passato dalla giurisprudenza non solo italiana (si pensi, ad esempio, al famoso affaire Perruche, deciso dall’Adunanza plenaria della Corte di cassazione francese il 17 novembre 2000)[19].
In realtà, la scelta qui esaminata della Cassazione italiana avrebbe dovuto fondarsi o sul riconoscimento di un vasto consenso sociale in ordine al maggiore valore della non vita sulla vita malata, oppure sull’individuazione di una scelta normativa del legislatore. Peraltro, la stessa corte di legittimità non esamina in maniera troppo approfondita il primo profilo, nonostante attualmente possa forse ritenersi piuttosto diffusa, nella società, una tendenza a leggere la responsabilità civile in maniera sanzionatoria delle condotte mediche non conformi ai canoni professionali e a riconoscere la necessità che i soggetti deboli, come il nato malformato, venuti ad esistere in conseguenza (benché indiretta) di una condotta colposa del sanitario, ricevano una tutela risarcitoria, se non per ragioni equitative, in conseguenza della diffusa convinzione della assoluta inadeguatezza del sistema di assistenza sociale italiano, correlato alla crisi del nostro welfare.
Altro aspetto che forse è stato sottovalutato concerne il diritto di autodeterminazione della madre che, nella nostra società, è inteso ormai come una posizione soggettiva assoluta, i cui effetti, quando non la titolarità, sono estesi a tutti i membri del gruppo familiare, compreso il figlio malato.
Non si vuole affermare l’esistenza nel nostro ordinamento di un diritto ad essere felici, ma certo l’esigenza che la serenità di un gruppo familiare non sia lesa da un errore medico grave è sentita e la scelta di porne a carico della collettività e non del professionista gli effetti genera perplessità.
Probabilmente la decisione della Suprema Corte risente della lettura della posizione giuridica della donna durante la gravidanza, non intesa forse come un diritto soggettivo pieno.
Il ragionamento della Corte di cassazione trova, poi, poco sostegno nella normativa vigente.
Infatti, non può affermarsi che il legislatore abbia con chiarezza optato per dare la precedenza alla vita rispetto alla non vita, qualora la prima sia pesantemente compromessa, ma, al massimo, che abbia mantenuto un atteggiamento neutrale; non vanno ignorati, poi, gli eventuali futuri sviluppi del nostro ordinamento in tema di assistenza al suicidio e di eutanasia. L’esito giurisprudenziale de quo, che ha negato il diritto del nascituro al risarcimento, non è di per sé, dunque, insostenibile, ma il suo supporto motivazionale è ricollegato, in dottrina, ad una visione non attuale della società italiana[20].
Esso suscita delle perplessità pure sul piano strettamente logico perché la Corte di cassazione ha riconosciuto, comunque, l’astratta legittimazione attiva del nato malformato, per poi, però, negare in radice che egli possa agire contro il medico, il che mal si concilia con l’affermazione che la vita, benché menomata, sia sempre preferibile alla non vita. In pratica, se si è legittimati a fare valere la lesione di un diritto, la domanda può essere rigettata ove infondata, ma non perché tale lesione non può configurarsi in via assoluta, questo esito essendo più coerente con l’affermazione, da subito, della non esistenza tout court del diritto vantato. Perciò, se si sostiene che non esista un diritto a non nascere se non sani, non può prospettarsi una legittimazione del minore.
Diverso sarebbe il discorso ove il diritto azionato fosse, al contrario, quello a nascere sano, coincidendo questo con il diritto alla salute, situazione giuridica certo esistente in capo al nato malformato, che porterebbe in comparazione non la non vita rispetto alla vita non sana, ma la vita non sana in rapporto a quella sana. Così ragionando la dottrina afferma che dal riconoscimento della legittimazione attiva del figlio portatore di handicap conseguirebbero l’esistenza teorica del diritto vantato e il problema del suo accertamento nel merito. Il giudice dovrebbe, allora, verificare se gli antecedenti logici della situazione non sana dell’attore si sono verificati e, nello specifico, se, a causa dell’omissione del sanitario, la madre non ha optato, come avrebbe fatto in caso contrario, per l’aborto. Secondo questa impostazione, fornita la prova certa della volontà della genitrice di interrompere la gravidanza, vi sarebbe la possibilità di riconoscere il risarcimento richiesto[21].
È singolare, peraltro, che la
giurisprudenza, nel negare tutela al nato malato, riconosca un risarcimento a suo
padre e ai suoi fratelli che possono agire prospettando di essere stati lesi,
ad esempio, nel diritto alla paternità responsabile o in quello alla serenità
familiare.
Infatti, stando così le cose, (pure l’estensore della sentenza in esame fa
trasparire, in motivazione, dubbi su questo orientamento, ad oggi seguito dalla
S.C.) il padre ed i fratelli sono risarciti per il pregiudizio patito a causa
dell’esistenza del portatore di handicap, mentre proprio chi tale pregiudizio
ha generato non è tutelato perché la sua situazione sarebbe per principio
preferibile alla non vita.
[1] Per una approfondita disamina della tematica, si rinvia a Rossetti M., Il danno da nascita indesiderata, in Libro dell’anno del Diritto, 2014.
[2] Cass., n. 10014 del 25 novembre 1994, in Foro it., 1995, I, 2913, con nota di Scoditti E., Chirurgia estetica e responsabilità contrattuale, nonché in Nuova giur. civ. comm, 1995, I, 937, con nota di Ferrando G., Chirurgia estetica, «consenso informato» del paziente e responsabilità del medico.
[3] Cass., n. 11316 del 21 luglio 2003.
[4] Cass., n. 2354 del 2 febbraio 2010.
[5] Cass., n. 16754 del 2 ottobre 2012.
[6] Cass., n. 15386 del 13 luglio 2011.
[7] Cass., n. 10741 dell’11 maggio 2009.
[8] Cass., n. 6735 del 10 maggio 2002.
[9] Cass., n. 15386 del 13 luglio 2011.
[10] Cass., n. 12195 del 1° dicembre 1998.
[11] Cass., n. 6735 del 10 maggio 2002.
[12] Cass., n. 22837 del 10 novembre 2010.
[13] Cass., n. 13 del 4 gennaio 2010.
[14] Cass., n. 20320 del 20 ottobre 2005.
[15] Per l’esattezza, secondo tale decisione il nato malformato ha diritto ad essere risarcito da parte del sanitario con riguardo al danno consistente nell’essere nato non sano, avendo egli interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità, senza che rilevi né che la sua patologia fosse congenita, né che la madre, ove informata della malformazione, avrebbe verosimilmente scelto di abortire.
[16] Gorgoni M., La sentenza: pioggerella sul danno da nascita indesiderata, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, 1, 165 ss.
[17] Bilò G., Nascita e vita indesiderata: i contrasti giurisprudenziali all’esame delle Sezioni Unite, in Il corriere giuridico, 2016, 1, 50-51.
[18] Cass., n. 576 dell’11 gennaio 2008; Cass., n. 16123 dell’8 luglio 2010; Cass., n. 3390 del 20 febbraio 2015.
[19] Bona C., Sul diritto a non nascere e sulla sua lesione, in Foro it., 2016, 507-508.
[20] Bona C., Sul diritto a non nascere e sulla sua lesione, in Foro it., 2016, 509-510.
[21] Russo M., Omessa informativa sulle condizioni per l’interruzione della gravidanza: spunti in materia di legittimazione e prova, in Giur. it., 2016, 1395-1397.
di Andrea Penta
- Premessa la tutela offerta dalla Costituzione.
Nella nostra Costituzione i diritti fondamentali dei cittadini sono declinati con chiarezza e autorevolezza, e tra questi vi sono il diritto alla salute e il diritto allo studio e, più in generale, all’istruzione, valori questi (salute e istruzione) di primaria importanza per un Paese sviluppato come il nostro, attento al benessere dei propri cittadini e alla condivisione dei valori di cultura e conoscenza.
I due diritti, pur avendo la stessa importanza, sono percepiti dai cittadini con valori molto diversi. La salute, in particolare, viene percepita nella maggior parte dei casi come di primaria importanza e, quindi, da privilegiarsi nel caso in cui entri in rapporto o in conflitto con altri diritti pur costituzionalmente garantiti.
Per quanto la nostra maggiore capacità di apprendere certo si manifesti nei primissimi anni di vita, il comprendere, l’imparare, il conoscere continuano lungo tutto l’arco della nostra vita.
L’anelito verso la conoscenza e la cultura non è riservato solo a pochi eletti. In un Paese sviluppato come il nostro chi lo governa deve pensare ad obbiettivi di lungo orizzonte e non solo contingenti legati al presente.
Un secolo fa azzerare l’analfabetismo in Italia poteva sembrare un obiettivo impossibile da raggiungere (era quasi al 75% quando l’Italia è stata riunificata). Eppure in meno di sessant’anni è stato raggiunto.
Tutto questo nella Costituzione è ben definito. Il primo comma dell’art. 32 sancisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Ed i commi 3 e 4 dell’art. 34 dispongono che “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Tutto in una visione di eguaglianza di opportunità e servizio universalistico, come dichiarato dal secondo comma dell’art. 3, secondo cui “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
- I rapporti tra lo Stato e le Regioni.
Con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione del 2001, per quanto riguarda la sanità, allo Stato resta la determinazione dei livelli essenziali di assistenza validi per tutto il territorio nazionale e alle Regioni la responsabilità di legiferare, programmare, organizzare e gestire i propri servizi sanitari regionali secondo scelte e strategie sostanzialmente autonome.
L’art. 117 dalla riforma del 2001 ha introdotto il concetto di legislazione concorrente, prevedendo che per alcune determinate materie, sanità compresa, allo Stato resta il compito di determinare i principi fondamentali, mentre alle Regioni quello di legiferare, organizzare e gestire i propri servizi ispirandosi a principi di efficienza, di equità e di uniformità delle prestazioni, in piena autonomia e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Unione Europea e dagli obblighi internazionali e dei principi fondamentali individuati dalle leggi statali.
Per il diritto allo studio, nel 2010, con la “legge Gelmini” ed il conseguente decreto legislativo n. 68 del 2012, la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni è stata definita attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi che vede lo Stato con competenza esclusiva nella determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), la Regione con competenza esclusiva in materia di tale diritto (disciplinando ed attivando gli interventi per il concreto esercizio del diritto allo studio) e l’Università che organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e tutorato, garantisce il successo formativo degli studi e promuove attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.
In sintesi, lo Stato definisce gli standard che devono avere i servizi e finanzia in parte il diritto allo studio, mentre le Regioni devono organizzare al meglio il livello dei servizi ispirati a principi di efficienza, di equità, parità di trattamento e uniformità dei servizi e delle prestazioni. Esattamente come accade per il diritto alla salute, spetta alle Regioni nella loro autonomia il compito di organizzare e gestire i servizi sanitari ispirandosi sempre a principi di efficienza e uniformità dei servizi e delle prestazioni.
- Il diritto allo studio all’epoca del Covid.
Non di rado, nella situazione di crisi epidemiologica che stiamo vivendo, è difficile conciliare il diritto allo studio con il diritto alla salute.
Sulla base dei cc.dd. “Patti educativi di corresponsabilità” elaborati dalle Direzioni Didattiche Statali dei vari Circoli, i genitori devono tenere a casa i propri figli, immediatamente informandone il medico di base, nel caso in cui, prima di andare a scuola, presentino una sintomatologia respiratoria o una temperatura superiore a 37,5° ovvero abbiano avuto un contatto stretto con soggetto positivo o con persona in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti.
Sempre in base ai predetti Patti, i sintomi che obbligano alla permanenza degli alunni a casa sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, brividi, anosmia, iposmia, ageusia, disgeusia (ECDC 31 luglio 2020).
E’ evidente un approccio di maggiore attenzione e prudenza nei confronti di sintomatologie che in altri tempi non avrebbero indotto i genitori a sospendere la frequenza scolastica.
E’ ormai imminente l’inizio del periodo invernale e, con esso, dell’influenza stagionale, la quale si presenta nella stragrande maggioranza dei casi proprio con i sintomi in precedenza elencati.
L’applicazione rigorosa delle riprodotte linee guida comporterebbe il più delle volte l’assenza da scuola dell’alunno per un periodo non inferiore a 10 giorni, con gravi ripercussioni sul piano dell’apprendimento e della continuità didattica.
Invero, se un alunno manifesta sintomi influenzali (un aumento della temperatura corporea), non può andare a scuola, prevedendo espressamente il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura pari o superiore ai 37,5°.
Nel caso in cui un alunno presenti un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; i genitori informano anche il pediatra o il medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test.
In particolare, in base al rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:
1) l’alunno deve restare a casa; 2) i genitori devono informare il PLS/MMG; 3) i genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 4) il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP; 5) il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 6) il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Nel caso di un alunno convivente di una persona contagiata, sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e “contatti stretti” di persone positive; eventuali suoi contatti stretti (ad esempio, compagni di classe) non necessiteranno di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020).
Per il caso di alunni “contatti stretti” di persone positive è previsto che l’alunno venga posto in isolamento fiduciario per 10 giorni, trascorsi i quali sarà sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare.
Se l’alunno risulta negativo al test, dovrà comunque restare a casa se presenta altri sintomi non riconducibili al COVID, fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del pediatra o medico di medicina generale il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola.
- Gli strumenti utilizzabili per rendere concreto il diritto allo studio.
Ammesso e non concesso che, una volta terminate le festività natalizie, si riuscirà ad assicurare la ripresa dell’attività didattica in presenza, occorre domandarsi in tutti i casi menzionati con quali modalità possa essere in concreto garantito il diritto allo studio.
I dirigenti scolastici sono tenuti ad adottare interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universitario con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.
In base ai “Patti educativi di corresponsabilità” elaborati dalle Direzioni Didattiche di Circolo, la scuola si impegna, tra l’altro, ad attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti, laddove i Dirigenti Scolastici si impegnano, tra l’altro, a “promuovere una didattica innovativa ed inclusiva, attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno” e le famiglie, in un ottica di proficua collaborazione con la scuola, si impegnano, tra l’altro, a “suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa”.
Orbene, sulla base dei chiarimenti (cd. FAQ) forniti dal Ministero dell’istruzione, il personale docente, mentre se risulta positivo al Covid-19 (ove espressamente posto in condizione di malattia certificata) è impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa, se è posto in quarantena ovvero in isolamento fiduciario può svolgere DDI, avendo il CCNI, all’articolo 1, comma 3, disciplinato l’ipotesi, prevedendo altresì che il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, deve favorirne il superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica (cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 2002 del 9/11/2020); ciò in quanto, da un lato, “lo stato di quarantena non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa” e, dall’altro, “fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse”; il periodo di quarantena con sorveglianza attiva, predisposta dalla Sanità pubblica per “monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi della malattia”, è di 10 giorni dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone.
Per quanto concerne, invece, gli alunni, in base alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020 (contenente Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020), “All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata”.
Pertanto, all’alunno in quarantena (la quale si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi ; cfr. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”) dovrebbe essere assicurata la DAD, anche se caso unico in classe.
- Conclusioni.
Non assicurare nei casi su riportati, cui andrebbe equiparato quello della sospensione delle lezioni per allerte meteo, la didattica a distanza si tradurrebbe, da un lato, nella sostanza, nel privare l’alunno e la di lui famiglia del diritto allo studio e, dall’altro, nel disincentivare comportamenti coscienziosi e collaborativi da parte dei genitori i quali, nel timore di far perdere ai propri figli giorni di didattica ed in assenza di moduli alternativi, potrebbero decidere di mandarli ugualmente a scuola, pur al cospetto di sintomi equivoci, in tal modo favorendo, di fatto, la diffusione del contagio.
In quest’ottica, con ordinanza cautelare n. 710 del 19.11.2020, il Tar di Bari ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario (poi disciplinata dall’ordinanza n. 413 della Regione Puglia, attualmente in vigore), consentendo, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie e prevedendo l’obbligo della scuola di mettersi a disposizione di tutti gli alunni la Did, per rispettare il diritto di chi ne faccia richiesta (didattica cd. mista).
La crisi sanitaria prodotta dal Sars-cov-2 è ormai crisi strutturale – che quindi tocca tutti i livelli politici, culturali, sociali ed economici – ,perché il nostro sistema sanitario è stato distrutto da decenni di tagli.
Sulla scuola la realtà non cambia: classi sempre più numerose, spazi sempre più ridotti, taglio al personale ATA, riduzione del numero dei docenti, esternalizzazione di importanti servizi legati all’educazione e al sostegno, sono state scelte politiche dettate dalla necessità di ridurre i costi.
Il tema della didattica a distanza ha immediatamente reso evidente uno dei sintomi più gravi della crisi del sistema scolastico: nonostante un chiaro e preoccupante scenario di lungo periodo, le risposte istituzionali in tema di istruzione (e non solo) hanno sempre inseguito le evoluzioni dell’emergenza, senza mai riuscire ad anticipare i problemi e le sfide in arrivo.
Tuttora, dopo ben nove mesi dalle prime sospensioni dell’attività didattica, manca un piano organico che chiarisca ai singoli istituti scolastici come gestire il rapporto tra didattica in presenza e didattica digitale: non si può più parlare di emergenza, ma eventualmente di disorganizzazione e sottovalutazione dei problemi. La scuola, così come altri settori nevralgici del Paese, è stata vittima del sistematico scarico di responsabilità che ha visto protagonisti lo Stato e le Regioni, rimasti di fatto silenti di fronte alle numerose istanze dei dirigenti scolastici, posti di fronte all’enorme responsabilità derivante dalle scelte sull’apertura degli istituti d’istruzione.
di Giovanni Casella
La libertà di abbigliamento è un tratto caratteristico dell’identità personale, che si configura quale diritto ad essere se stesso con tutte le proprie convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano e qualificano l’individuo.
E’ ovvio che questo diritto alla differenza non sia esercitabile senza limiti, dovendo essere bilanciato con altri beni costituzionalmente protetti che si contrappongono alla sua piena espansione.
La questione in questa sede affrontata attiene proprio questo aspetto e, cioè, quanto possa essere compresso il diritto all’identità sub specie religionis dalle esigenze aziendali.
La problematica non è limitata alla fede islamica, che impone alle donne di indossare il velo, poiché l’utilizzo di abbigliamenti religiosi si riscontrano anche in altre confessioni religiose: si pensi, ad es., alle suore di fede cattolica romana e anglicana alle quali viene richiesto di indossare un abito che comprende un copricapo; all’uso della Kippah per chi pratica la religione ebraica o, ancora, al dastar (o turbante) per i Sikh, che non possono toglierlo in pubblico.
Il caso italiano.
La Corte di Appello di Milano ha affrontato (con la sentenza n. 579 del 20-5-2016) la questione relativa alla discriminatorietà della condotta di una società che, in fase di selezione di candidate hostess, ha ritenuto di escludere dalla preselezione una candidata di religione musulmana che non aveva dato la sua disponibilità a lavorare senza il velo. Trattasi dell’unico precedente in Italia che ha affrontato tale tematica.
In particolare, la ricorrenteha sostenuto che la società avrebbe dovuto comunque includerla nel novero delle candidate e che la sua esclusione conseguente al rifiuto di togliersi il velo fosse discriminatoria.
La società si è difesa sostenendo che suo compito fosse quello di selezionare e sottoporre al proprio cliente candidate hostess sulla base delle caratteristiche fisiche ed estetiche predeterminate dal cliente stesso e di aver quindi escluso la ricorrente proprio per la sua indisponibilità a scoprirsi il capo.
Il primo giudice ha escluso la discriminazione diretta e indiretta in quanto l’esclusione dalla selezione non poteva dirsi ingiustificata ma trovava legittima richiesta del selezionatore di presentare al cliente candidate aventi caratteristiche di immagine non compatibili con la richiesta di indossare un copricapo.
Ad avviso dell’appellante la pronuncia doveva essere riformata per non avere il Giudice ritenuto che la condotta fosse da qualificare come discriminazione diretta non essendovi i presupposti per l’applicazione delle c.d. cause di giustificazione previste dall’art. 2, lett. b) direttiva 78/2000 in quanto, nella specie, l’assenza del velo non era mai stata prospettata né dal committente né dal selezionatore come requisito essenziale e determinante della prestazione.
La Corte di Appello ha accolto il gravame.
Il caso sottoposto alla Corte è assolutamente particolare perché riguarda non propriamente un’assunzione, ma un’ammissione di una candidata ad una selezione.
In ogni caso, i principi applicabili sono sempre gli stessi in quanto il divieto di discriminazione si applica anche ai criteri di selezione. Infatti, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. 9-7-2003, n. 261 (recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”), “Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall’articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione …”.
La sentenza esaminata ha incentrato la sua attenzione sulle deroghe legittime al principio di parità di trattamento: una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla religione non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè la finalità sia legittima e il requisito proporzionato” (art. 4 della Direttiva n. 2000/78).
Il divieto di indossare il velo islamico può, quindi, essere legittimo solo nell’ipotesi in cui il capo scoperto costituisca un “requisito essenziale e determinante” per lo svolgimento dell’attività lavorativa e sempre che il divieto di indossare il velo risponda ad una finalità legittima e rappresenti uno strumento proporzionato al raggiungimento di tale scopo.
Ad avviso della Corte, nel silenzio serbato sul punto dal committente e dalla società di selezione, il “capo scoperto” non poteva integrare un requisito essenziale e determinante per svolgere l’attività di hostess in una fiera di calzature. A diversa conclusione si sarebbe potuto giungere nel caso, ad es., di un lavoro di modella per coiffeur in cui fosse necessario mostrare l’acconciatura dei capelli non coperti dal velo islamico.
I fatti.
Per comprendere appieno le argomentazioni seguite dalla Corte territoriale non si può prescindere dalla descrizione dei fatti così come riportati in sentenza.
«L’appellante, nata in Italia e cittadina italiana, è figlia di genitori egiziani (naturalizzati italiani) e, come i genitori, professa la religione musulmana.
Per tale motivo veste il velo o hijab (cioè il velo che copre i capelli e lascia scoperto il volto).
Essendo iscritta alla mailing list promossa dalla società appellata, nel febbraio 2013 la ricorrente ha ricevuto una proposta di lavoro per mansioni di volantinaggio, da svolgersi in occasione della … fiera della calzatura …, per la durata di due giorni, il 3 e 4 marzo. Per tale prestazione era previsto un compenso di euro 70,00 a giornata.
L’avviso inviato conteneva il seguente testo …: “Cerchiamo hostess per volantinaggio con piede 37 per fiera MICAM di Milano che parli lingua inglese per soli due giorni (…),
Mansioni: hostess volantinaggio con lingua inglese e piede 37;
Requisiti: bella presenza, H.min. 165; Tg 40/42.
NON ACCETTIAMO CANDIDATURE PARZIALI, NON RISPONDETE SE AVETE ALTRI NUMERI DI SCARPE, NON DIAMO RIMBORSI SPESE”.
Avendo rilevato di possedere i 4 requisiti richiesti (lingua inglese, altezza almeno 1,65, taglia 40, 37 di piede), l’appellante ha presentato la propria candidatura con mail del 13.2.2013 … allegando la propria fotografia.
Con mail dello stesso giorno la società — in persona della responsabile eventi … – ha risposto “Ciao Sara mi piacerebbe farti lavorare perchè sei molto carina, ma sei disponibile a togliere lo chador ? Grazie“.
L’appellante ha risposto con mail delle ore 2.36 PM come segue: “Ciao Jessica porto il velo per motivi religiosi e non sono disposta a toglierlo. Eventualmente potrei abbinarlo alla divisa“.
Qualche minuto dopo (alle ore 2.44 PM) la società ha risposto come segue: “Ciao Sara immaginavo, purtroppo i clienti non saranno mai così flessibili. Grazie comunque“; mail cui ha replicato l’appellante (“Dovendo fare semplicemente volantinaggio, non riesco a capire in cosa devono essere flessibili i clienti ….) senza ottenere risposta.
L’appellante non ha dunque potuto essere candidata per la selezione né svolgere l’attività lavorativa in questione.
La società appellata si è difesa assumendo di aver agito sulla base di un incarico ricevuto dal proprio committente – Agenzia Pubblicitaria – contenuto nella lettera 5.2.13 … ove i requisiti di “assunzione” erano indicati diversamente da quelli comunicati alla Mahoud, e cioè come segue: “Ci servirebbero due ragazze di bella presenza, attive e operative, preferibilmente di altezza 1, 65, con capelli, lunghi, sciolti e vaporosi, trucco ben fatto e unghie con uno smalto leggero. Dovranno indossare delle scarpe n. 37 di campionario e un abitino bianco con minigonna di taglia 40-42 che forniremo noi. Lingua richiesta: l’inglese.
Dovrebbero distribuire materiale pubblicitario all’interno della fiera con lo scopo di attirare il pubblico e veicolarlo al nostro stand dove troveranno alcuni commerciali ad attenderli.
Aspettiamo che ci facciate avere un’indicazione generale delle caratteristiche con relative foto delle candidate da Voi individuate.
Vorremmo però poi provvedere noi alla scelta delle ragazze”».
La soluzione.
Ad avviso del primo Giudice la condotta della società appellata non integrava una discriminazione diretta ai sensi dell’art. 2 d.lgs 216/2003 in assenza di una volontà della società di discriminare la ricorrente “in quanto appartenente all’Islam”, né tale condotta poteva essere definita “indirettamente discriminatoria in quanto l’esclusione della ricorrente dalla selezione non può dirsi ingiustificata ma trova legittima richiesta del selezionatore di presentare al cliente candidate aventi caratteristiche di immagine non compatibili con la richiesta di indossare un copricapo, qualunque fosse”.
Tali argomentazioni non sono state condivise dalla Corte, in primo luogo, perché «il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all’insussistenza in capo alla società selezionatrice di una “volontà di discriminare la ricorrente in quanto appartenente all’Islam”, non [può] assumere, nella specie, alcuna rilevanza atteso il carattere oggettivo che connota la “discriminazione”. In tale materia, infatti, l’indagine giudiziaria è diretta ad accertare la tipologia di atto posto in essere e l’effetto che esso produce, restando del tutto estraneo al sindacato del giudice lo stato psicologico – dolo , colpa, buona fede – dell’autore dell’atto discriminatorio. Una condotta, infatti, è discriminatoria se determina in concreto una disparità di trattamento fondata sul fattore tutelato a prescindere dall’elemento soggettivo dell’agente».
Premesso il carattere oggettivo della discriminazione, la Corte ha ritenuto che la decisione della società di non ammettere la candidata alle selezioni per il lavoro in questione avesse «determinato in capo alla stessa una “esclusione o restrizione” ai sensi dell’art. 43 TU immigrazione, menomando la sua libertà contrattuale e restringendo la possibilità di accedere ad una occupazione. (…).
Lo hijab – come accertato anche dal primo Giudice – “ha una connotazione religiosa ed appartiene alla pratica consigliata dal Corano”. … “parte ricorrente ha assolto … all’onere di allegazione e prova, richiamando il testo sacro del Corano ed illustrando il senso religioso del hijab, che le donne credenti sono invitate ad indossare per farsi riconoscere come appartenenti alla comunità islamica”.
Muovendo dai due rilievi che precedono (e cioè che l’appellante ha subìto uno svantaggio in connessione con l’abbigliamento religiosamente connotato) si deve concludere che la condotta tenuta dalla società appellata abbia i connotati della discriminatorietà.
E’ noto infatti che l’utilizzo di un criterio che sia intimamente collegato con quello vietato costituisca, per giurisprudenza comunitaria, discriminazione diretta.
Si deve quindi ritenere che, essendo il hijab un abbigliamento che connota l’appartenenza alla religione musulmana, l’esclusione da un posto di lavoro a ragione del hijab costituisca una discriminazione diretta in ragione dell’appartenenza religiosa».
Considerata, quindi, la valenza discriminatoria della condotta della società, «Il nodo della questione diventa allora l’art. 4 della Direttiva n. 2000/78 che in tema di “requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, attribuisce agli Stati membri la possibilità di “stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’art. 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”.
Lo stesso principio è stato recepito nel nostro ordinamento dal citato art. 3 D.Lgs. 216/2003, che al comma terzo, così stabilisce:
“Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima”.
Nella specie, quindi, occorre accertare se la condotta della società appellata possa rientrare nella sfera di applicabilità delle suddette cause di giustificazione.
In particolare, si deve verificare se – nella specie – il non indossare il velo sia da ritenersi quale “requisito essenziale e determinante della prestazione”.
Solo in questo caso si potrebbe escludere in radice che la disparità di trattamento, basata (direttamente o indirettamente) su uno dei fattori tutelati, integri un atto di discriminazione.
Prima di affrontare tale questione, si deve rilevare che l’obbligazione assunta dalla società appellata non era quella di stipulare il contratto di lavoro e retribuire la prestazione, ma quella di offrire al cliente … una “preselezione”, lasciando in capo a quest’ultimo la scelta finale delle hostess da utilizzare.
Da questo punto di vista … la essenzialità del requisito diventa ancora “più labile”, perché si discute non – propriamente – del requisito della prestazione in sé stessa, ma del requisito che rende una candidata idonea ad essere sottoposta alla scelta del committente. Si tratta dunque di un requisito di mera partecipazione a una selezione.
Ne segue che per poter riconoscere nella specie l’operatività di una causa di giustificazione, è necessario – quantomeno – che la richiesta del committente sia assolutamente precisa ed inequivoca, in modo da non lasciare dubbi sulla assoluta inutilità di far partecipare l’appellante alla selezione e sottoporre la candidatura della stessa al vaglio del committente.
I documenti in atti portano invero ad escludere la sussistenza di una causa di giustificazione: non emerge, infatti, da nessun documento che il capo scoperto (e il correlativo divieto di indossare il velo) sia stato qualificato quale “requisito essenziale e determinante della prestazione”.
Nell’avviso comunicato alla candidata, infatti, i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono l’altezza (non inferiore a m. 1,65), la taglia (40/42), il numero di scarpe (37) e la conoscenza della lingua inglese.
Anche nella richiesta del committente, i requisiti indispensabili sono stati individuati nella “bella presenza”, nel numero di scarpe, nella taglia 40/42 e nella conoscenza della lingua inglese.
Gli ulteriori requisiti (tra cui i “capelli lunghi, sciolti e vaporosi”), venivano descritti come elementi secondari: l’utilizzo dell’avverbio “preferibilmente” esclude – da un punto di vista letterale – che tali elementi possano essere considerati essenziali. Ciò che è preferibile non è essenziale.
La società di selezione ha pienamente aderito a tale indicazione ricevuta dalla committente: quando infatti ha trasposto l’offerta di lavoro sul proprio sito, alla voce “requisiti”, ha indicato “bella presenza, h. min. 165, tg 40/42” e ha rimarcato in maiuscolo “NON RISPONDETE SE AVETE ALTRI NUMERI DI SCARPE”: sicchè la stessa società appellata ha indubitabilmente ritenuto che il capello lungo e vaporoso non fosse un requisito essenziale della prestazione richiesta dal cliente.
Si deve quindi concludere che ai fini della prestazione di cui si discute (la partecipazione o meno ad una selezione per hostess ad una fiera di scarpe) il requisito del capello visibile, lungo e vaporoso non fosse essenziale e determinante perchè non era mai stato indicato come tale nè dalla committente, nè dalla selezionatrice: nella scelta non potevano pertanto essere sacrificati soggetti che tale requisito non possedevano e non potevano possedere per ragioni attinenti alla loro identità religiosa».
La decisione della Corte, che ha definito la condotta della società come discriminazione “diretta”, è motivata dal fatto che l’esclusione dalla selezione è stata determinata non dall’applicazione di criteri generali (neutri) predisposti dal datore di lavoro, ma dalla richiesta individuale fatta alla candidata di togliersi il velo seguita dal diniego di quest’ultima (“Ciao Sara mi piacerebbe farti lavorare perchè sei molto carina, ma sei disponibile a togliere lo chador?”; “Ciao Jessica porto il velo per motivi religiosi e non sono disposta a toglierlo“; “Ciao Sara immaginavo, purtroppo i clienti non saranno mai così flessibili. Grazie comunque“). Tale richiesta, infatti, seguita dall’esclusione dalla selezione ha integrato la tipica situazione nella quale una persona è trattata, in base al suo credo religioso, “meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga” (art. 2, Direttiva n. 2000/78).
La giurisprudenza dell’Unione Europea.
Anche la Corte di Giustizia Europea si è occupata del divieto di indossare il velo musulmano sul luogo di lavoro, affrontando il problema del contemperamento tra il principio di libertà di religione e quello di libertà di impresa (cause C-157/15 e C-188/15).
In particolare, la Corte era chiamata, per la prima volta, a verificare l’incidenza delle norme antidiscriminatorie (del diritto dell’Unione) sull’uso di indumenti religiosi, nell’ambito di un rapporto di lavoro privatistico.
Tali decisioni non attengono gli impiegati pubblici. L’avvocato generale JulianeKokott, nelle conclusioni del 31 maggio 2016 (causa C-157/15) ha precisato, infatti, che “per quanto riguarda le condizioni di lavoro applicabili ai dipendenti del settore pubblico è possibile che valgano talune peculiarità”.
L’esame di tale complessa problematica non è oggetto di questo contributo.
In questa sede è sufficiente accennare che, sull’uso di indumenti religiosi in luogo pubblico, la posizione, legislativa e giurisprudenziale, riscontrabile negli Stati membri è la più varia: alcuni paesi lo vietano, come la Francia (legge n. 2010-1192 dell’11 ottobre 2010, recante il divieto di celare il volto in luoghi pubblici),il Belgio (legge 1 giugno 2011, recante il divieto di indossare, in tutti i luoghi accessibili al pubblico, qualsiasi indumento che nasconda il volto interamente o in parte) ela Danimarca dove,dal 1° agosto 2018,è in vigore la legge che vieta di indossare indumenti che coprono il viso, come il burqa o il niqab, negli spazi pubblici («Ogni persona che, nei luoghi pubblici, porti un capo di abbigliamento che le copra il viso, è punibile con una multa»).
In Svizzera, il Canton Ticino, dopo votazione popolare, ha approvato nel 2013 il divieto del velo islamico che copra il viso in tutti i luoghi pubblici.
Nel nostro paese la questione è molto dibattuta e, a livello locale, sono state adottate alcune delibere comunali che prevedono sanzioni amministrative per chi indossa il velo in luoghi pubblici. Recentemente ha fatto molto discutere il caso della giovane avvocatessa marocchina che si è rifiutata di togliersi il velo durante un’udienza avanti il TAR.
Per le norme proibitive del velo in pubblico, gli Stati sono stati tendenzialmente assolti dalla CEDU:
- nellasentenza Dahalab c. Svizzera(15-2-2011) la Corte di Strasburgo ha dichiarato che un divieto di indossare un velo islamico durante le lezioni imposto a una maestra di bambini “in giovanissima età” nel settore dell’istruzione pubblica era giustificato in linea di principio e proporzionato dall’obiettivo dichiarato di tutelare i diritti e lelibertà altrui, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, ed era pertanto “necessario in una società democratica”.
La Corte rileva che “l’uso di un velo potrebbe avere un effetto di proselitismo, in quanto pare essere imposto alle donne da un precetto coranico che (…) è difficile contemperare con il principio di parità tra i sessi. Sembra quindi difficile conciliare l’uso di un velo islamico con il messaggio di tolleranza, rispetto per gli altri e, soprattutto, uguaglianza e non discriminazione che, in una società democratica, ogni insegnante deve trasmettere ai suoi allievi”.
- nella sentenza S.A.S. contro Francia (1-7-2014), relativa ad una struttura sanitaria, la Corte, dopo aver respinto gli argomenti della sicurezza, della parità e della dignità (mutando quindi il precedente orientamento), ritiene che tale pratica possa rischiare di condizionare i pazienti in stato di fragilità e dipendenza psicologica e precisa, comunque, che l’occultamento del volto contrasti col“rispetto per i requisiti minimi della vita in società o del vivere insieme” in quanto espressione del desiderio di chiamarsi fuori dalla vita sociale.
- con la recentissimasentenza 18/9/2018 n° 3413/09 la CEDU è andata però di diverso avvisoritenendo che il divieto di indossare il velo islamico in pubblico violi il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, garantito dall’art. 9 della CEDU. Tale decisione è stata assuntaa seguito del ricorso presentato da HagarLachiri, cittadina belga, la quale, non ammessa in un’aula di tribunale a seguito del suo rifiuto di togliersi il velo, ha denunciato la legislazione nazionale considerata come una “sproporzionata intrusione dello Stato nella sfera dei diritti individuali come la libertà di espressione e di religione”.La Corte ha tenuto in considerazione il fatto che il velo (hijab) non coprisse integralmente il volto della donna, riconoscendo come nella fattispecie tale divieto non fosse proporzionato allo scopo della norma (diretta al mantenimento dell’ordine). La Corte ha così condannato il Belgio al risarcimento del danno morale, affermando che tale Stato, adottando il divieto di utilizzo del velo all’interno di luoghi pubblici, ha introdotto una pratica incompatibile nella sua società con la comunicazione interpersonale e con la costruzione di relazioni umane, fondamentali per la vita collettiva.
Ritornando al nostro argomento principale, si rileva che le questioni oggetto delle cause C-157/15 (Achbita-G4S) e C-188/15 (Bougnaoui-Micropole) decise dalla Corte di Giustizia Europea sono simili e, come detto, attengono alla legittimità o meno del divieto di indossare il velo islamico imposto dal datore di lavoro privato.
Possono essere sintetizzate in due domande:
a) se un datore di lavoro privato possa vietare ad una dipendente di fede musulmana di indossare un velo sul luogo di lavoro;
b) se il datore di lavoro possa licenziarla qualora la dipendente rifiuti di togliere il velo sul luogo di lavoro.
La prima questione (C-157/15) è stata sollevata dalla Corte di Cassazione del Belgio.
La società per cui lavorava la ricorrente aveva previsto, per tutti i dipendenti, un divieto di indossare, in servizio, simboli religiosi, politici o filosofici (divieto previsto, in un primo tempo, come regola aziendale non scritta, ma formalizzato, nel giugno del 2006, nel regolamento di lavoro).
La ricorrente, assunta nel febbraio del 2003, ha indossato il velo, per più di tre anni, esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro.
Dall’aprile del 2006, ha, però, dichiarato alla società che, in futuro, avrebbe indossato il velo anche durante l’orario di lavoro. Per tale ragione è stata licenziata.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta in via generale di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, costituisce una discriminazione diretta vietata da tale direttiva.
La Corte, nel caso di specie, rilevato che la norma interna tratta in maniera identica tutti i dipendentidell’impresa, imponendo loro, in via generale ed indiscriminata, unaneutralità di abbigliamento, esclude che si possa inquadrate tale fattispecie in una discriminazione diretta, tenuto conto che “dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta chel’applicazione della norma interna … nei confronti dellasig.ra Achbita sia stata diversa dall’applicazione della medesima norma a qualsiasi altrodipendente”.
Ciò premesso, la Corte rileva che “non è escluso che il giudice del rinvio possa arrivare alla conclusione che la norma interna di cui al procedimento principale istituisce una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato, il che spetta a tale giudice verificare, che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporti, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78, siffatta disparità di trattamento non costituirebbe tuttavia una discriminazione indiretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, qualora fosse oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari”.
La Corte fornisce allora al giudice nazionale queste indicazioni:
-Per quanto riguarda il requisito dell’esistenza di una finalità legittima, occorre rilevare che la volontà di mostrare, nei rapporti con i clienti sia pubblici che privati, una politica di neutralità politica, filosofica o religiosa, deve essere considerata legittima.
Infatti, la volontà di un datore di lavoro di dare ai clienti un’immagine di neutralitàrientra nella libertà d’impresa, riconosciuta dall’articolo 16 della Carta, ed ha, in linea diprincipio, carattere legittimo, in particolare qualora il datore di lavoro coinvolga nelperseguimento di tale obiettivo soltanto i dipendenti che si suppone entrino in contatto coni clienti del medesimo.
L’interpretazione secondo la quale il perseguimento di tale finalità consente, entrocerti limiti, di apportare una restrizione alla libertà di religione è del resto suffragata dallagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 9 della CEDU;
-Per quanto riguarda il carattere appropriato di una norma interna come quella in esame, occorre constatare che il fatto di vietare ai lavoratori di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose è idoneo ad assicurare la corretta applicazione di una politica di neutralità, a condizione che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico(vedi sentenza della Corte EDU del 15 gennaio 2013, Eweida e altri c. Regno Unito. In tale sentenza la CEDU ha ritenuto violata la libertà di fede di una hostess della BritishAirways, che portava al collo una croce di piccole dimensioni, proprio per la disparità di trattamento con altri dipendenti, cui in passato la compagnia aveva permesso di indossare indumenti religiosi (come turbanti o hijab) e per la incoerenza della politica di neutralità).
A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se la G4S avesse stabilito,prima del licenziamento della sig.ra Achbita, una politica generale ed indifferenziata chevietava di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiosenei confronti del personale in contatto con i suoi clienti.
-Per quanto riguardail carattere necessario del divieto di cui alprocedimento principale, occorre verificare se tale divieto si limiti allo stretto necessario (sia cioè proporzionato allo scopo che si vuole raggiungere).Nel caso di specie, occorre verificare se il divieto di indossare in modo visibile qualsiasisegno o indumento che possa essere associato ad un credo religioso oppure ad unaconvinzione politica o filosofica interessi unicamente i dipendenti della G4S che hannorapporti con i clienti. In caso affermativo, detto divieto deve essere consideratostrettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita.
Al punto 43, la Corte stabilisce un principio fondamentale, imponendo al datore di lavoro unobbligo di ricollocazione (repechage): è infatti rimesso al giudice del rinvio“verificare se, tenendo conto dei vincoli inerenti all’impresa, e senza che quest’ultimadovesse sostenere un onere aggiuntivo, sarebbe stato possibile per la G4S, di fronte asiffatto rifiuto, proporle un posto di lavoro che non comportasse un contatto visivo con taliclienti, invece di procedere al suo licenziamento. Spetta al giudice del rinvio, alla luce ditutti gli elementi del fascicolo, tenere conto degli interessi in gioco e limitare allo strettonecessario le restrizioni alle libertà in questione”.
E’ importante, quindi, la configurazione della violazione del divieto non come giusta causa ma come giustificato motivo oggettivo di licenziamento, e, pertanto, sull’azienda grava l’onere di dimostrare che non sia possibile adibire la lavoratrice ad un posto di lavoro che non comporti un contatto visivo con i clienti.
Tale configurazione è confermata anche dalla successiva sentenza n. C-188/15, laddove si dà per scontato – come già ritenuto dal giudice nazionale – l’obbligo dell’azienda di pagare l’indennità sostitutiva del preavviso.
La seconda questione (C-188/15) è stata sollevata dalla Cour de Cassation (Francia).
La ricorrente, ingegnere progettista, è stata licenziata (nel 2009) perché, nei rapporti con i clienti, si rifiutava di “togliere il velo”.
La questione pregiudiziale è prospettata con riferimento alla discriminazione indiretta:
il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di detto datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossi il velo islamico, costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di tale disposizione.
La Corte, a questo punto, prospetta due soluzioni alternative:
- se dovesse risultare(circostanza che spetta a tale giudice verificare) che il licenziamento si è basato sul mancato rispetto di una norma interna, in apparenza neutra, che vieta di esibire qualunque segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, si devono applicare i principi già evidenziati nella sentenza C-157/15;
- nel caso in cui il licenziamento non si basasse sull’esistenza di una norma interna neutra, la Corte rileva che la nozione di «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa» rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui l’attività lavorativa in questione viene espletata. Essa, per contro, non può includere considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente.
Conseguentemente, il solo intento del datore di lavoro di assecondare il desiderio di un cliente non può giustificare il licenziamento della lavoratrice che si rifiuti di togliersi il velo.
In conclusione, quindi, nel bilanciamento di interessi che entrano in gioco nel rapporto di lavoro con un controllo di proporzionalità e ragionevolezza, le decisioni della Corte privilegiano la politica aziendale di neutralità dell’impresa, purché non sia nel caso concreto discriminatoria. In questo senso, la libertà di impresa e la libertà religiosa del lavoratore non entrano in conflitto, perché agiscono su piani diversi che non devono essere convergenti.
A tali sentenze sono state mosse varie critiche.
Da un lato, infatti, si imputa alle due sentenze di essere il frutto dell’atteggiarsi delle moderne democrazie occidentali sempre più tentate di interpretare l’uguaglianza come indifferenziazione che spoglia le persone delle loro qualità peculiari per ridurle ad unità numeriche.
Dall’altro, si contesta il fatto che la Corte Europea, pur riconoscendo in tesi la libertà di abbigliamento come coincidente con un diritto universale, lo abbia reso‘variabile dipendente’ dalle legislazioni nazionali.
Inoltre, si rileva come la neutralità dell’obbligo sia spesso solo apparente perché di fatto comporta un particolare svantaggio solo per le persone che aderiscono ad una religione che impone o consiglia un determinato abbigliamento come, per esempio, la kippah per gli ebrei, il turbante per i sikh, il velo per le donne musulmane.A prima vista, infatti, il divieto è neutrale perché si rivolge a tutti, anche ai cristiani: ma costoro non ne saranno mai colpiti in modo significativo perché notoriamente ad essi, perfino se religiosi, è consentito di indossare abiti civili.
Infine, si critica l’impostazione di fondo seguita dalla Corte Europea atteso che la ritenuta giustificazione delle norme interne imposte unilateralmente dal datore di lavoro finisce per considerare le persone utimercatores e non uticives.
A nostro avviso, la tematica dovrà essere sottoposta ad una attenta e approfondita disanima, incentrata sulla ricerca di una soluzione che possa rispettare, da un lato, la libertà religiosa e, dall’altro, la libertà di impresa: si tratta invero di un difficile equilibrio, amplificato dalle tensioni immanenti nel mondo del lavoro dove le esigenze dei lavoratori di esprimere anche in tale contesto la loro piena personalità si contrappongono a quelle del datore di lavoro, interessato a dare un’impronta personale alla propria azienda e a contenere il più possibile comportamenti che non si conformano alla “filosofia” datoriale.
Il quadro normativo e giurisprudenziale che regola questo campo segna la linea di demarcazione fondata sostanzialmente sulla ragionevolezza delle “costrizioni”, da ritenersi legittime solo se giustificate da ragioni oggettivamente verificabili e attuate con mezzi proporzionati.Sono illegittimi, quindi, i divieti fondati su mere convinzioni soggettive o pretese di terzi, non supportate da esigenze concrete e da finalitàapprezzabili.
Spetta quindi all’interprete verificare, caso per caso, la ragionevolezza del divieto e la corretta applicazione della politica di neutralità, assicurandosi che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico e non “riservata” solamente ad alcune categorie di lavoratori.
Bibliografia essenziale:
TARQUINI, Il velo islamico e i divieti di discriminazione: spunti per alcune riflessioni sull’efficacia protettiva del principio paritario, Labor. Il lavoro nel diritto, 2016, p. 431 ss., in nota a Corte d’appello Milano (sez. lavoro), sent. 20 maggio 2016, n. 579/2016;
PERUZZI, Il prezzo del velo: ragioni di mercato, discriminazione religiosa e quantificazione del danno patrimoniale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2016, p. 827 ss.;
COSIO, L’uso del velo islamico nei posti di lavoro. Il difficile bilanciamento tra diritti fondamentali e liberta’ d’impresa, www.europeanrights.eu;
SALVADEGO, Ildivieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi all’esame della Cortedi Giustiziadell’Unione Europea,in Rivista di Diritto Internazionale, fasc.3, 1 settembre 2017, pag. 808.
di Luigi Petrucci
- Dove eravamo rimasti
Su questa Rivista sono state commentate le riforme del processo penale telematico dettate dall’emergenza sanitaria fino al d.l. n. 28/2020 (v. D.L. n. 28 del 2020 e informatizzazione del processo penale. Avanti (?) con brio di R. Di Gioia).
Qui si vuole fare il punto sul deposito degli atti da parte dei difensori e delle Forze dell’Ordine, ai quali erano dedicati gli artt. art. 83, co. 12 quater.1 e .2, d.l. n. 18/2020 conv. l. n. 27/2020, mod. d.l. n. 28/2020, nell’attuazione data dal provvedimento DGSIA del 11.5.2020.
Le due disposizioni legalizzavano il deposito in Procura rispettivamente: 1) attraverso il Portale Deposito Atti Penali (di seguito PDP, come da provvedimento D.G.S.I.A. del 11.5.2020) degli atti indicati dall’art. 415 bis c.p.p. da parte dei difensori (la norma non lo indicava, ma il provvedimento ha ristretto i soggetti in grado di depositare in questo modo ai soli difensori, quali Soggetti Abilitati Esterni in grado di interagire in modo organico con il Dominio Giustizia[1]) e 2) attraverso il Portale delle Notizie di Reato (di seguito Portale NDR) di atti e documenti da parte della Polizia Giudiziaria.
La previsione normativa, in modo coerente a quanto previsto dall’art. 35 d.M. n. 44/2011, prevedeva che ciascuna Procura richiedesse l’abilitazione all’utilizzo di uno o di entrambi i Portali e che il deposito fosse subordinato al provvedimento della DGSIA di accertamento della funzionalità dei servizi di deposito telematico.
Trattandosi di una trasmissione mediante upload (o sincrona, nel senso che l’atto viene immediatamente messo a disposizione del sistema del destinatario, che -come si dice in gergo tecnico- “viene aperto” all’esterno), veniva opportunamente previsto che il deposito degli atti si intendesse eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, replicando in questa parte il più collaudato sistema della cd. R.A.C. -Ricevuta di Avvenuta Consegna- del documento trasmesso a mezzo PEC (cfr. art. 16 bis, co. 7, d.l. n. 179/2012 conv. l. n. 221/2012 ed art. 13, co. 2, d.M. n. 44/2011).
Con l’art. 221 l. n. 77/2020 di conv. d.l. n. 34, il testo delle due disposizioni era stato opportunamente unificato, dal momento che era sostanzialmente uguale nel contenuto normativo, cambiando solo i soggetti abilitati e lo strumento tecnologico da utilizzare (PDP e Portale NDR).
La novità sostanziale, invece, era quella di prevedere un provvedimento unico, valido per tutto il territorio nazionale, per l’autorizzazione all’uso dei due sistemi da parte delle Procure, che di fatto è un obbligo (v. §. 2).
- Il d.l. n. 137/2020 c.d. Ristori e le precisazioni fatte con la legge di conversione n. 176/2020
Su questo tessuto si è inserito l’art. 24 d.l. cit. che:
- ha previsto (co. 1) l’obbligo di utilizzare il PDP per il deposito degli atti e dei documenti dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari in tutte le Procure, che sono state tutte abilitate alla ricezione degli atti e documenti attraverso questa modalità disponibile nell’area riservata ai Soggetti Abilitati del Portale dei Servizi Telematici o PST (definito dall’art. 2, lett. b, e disciplinato dall’art. 6 d.M. n. 44/2011)[2];
- ha chiarito (co. 3) che le Procure erano autorizzate (recte: obbligate, dal momento che per il mittente è obbligatorio l’utilizzo di questo sistema e, quindi, specularmente per le Procure questo è l’unico canale di accesso a questi atti e documenti) all’utilizzo del Portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte della DGSIA;
- ha consentito (co. 4) il deposito di atti e documenti presso gli altri Uffici giudiziari del settore penale a mezzo pec, delegando il Direttore generale dei servizi informativi automatizzati ad individuare gli indirizzi ai quali indirizzare la trasmissione e da inserire nel ReGIndE (ovvero l’elenco ufficiale degli indirizzi pec per il Dominio Giustizia, cfr. art. 7 d.M. n. 44/2011). La legge di conversione ha precisato che anche l’indirizzo del mittente doveva essere fra quelli censiti nel ReGIndE, in modo da avere una garanzia sull’individuazione certa del soggetto mittente. Non è espressamente previsto, ma è conveniente che l’indirizzo del mittente sia quello del difensore che firma l’atto, come invece è stato previsto per le impugnazioni (cfr. oltre §. 3). Il provvedimento che indica gli indirizzi e le modalità di queste trasmissioni è stato emanato il 9.11.2020 e pubblicato sul PST.
- ha disciplinato questa seconda forma di deposito telematico (co. 5), di per sé priva delle garanzie di accertamento e conservazione dei dati relativi alla trasmissione propri dei sistemi del Dominio Giustizia[3], stabilendo che il personale di segreteria e di cancelleria deve provvedere ad annotare nel registro informatico la data di ricezione e ad inserire l’atto nel TIAP-Document@, già da tempo individuato dalla DGSIA come fascicolo informatico nel quale conservare copia informatica degli atti e dei documenti del processo. È stato anche previsto (a differenza del deposito attraverso il Portale) che sia inserita nel fascicolo cartaceo una copia analogica dell’atto trasmesso con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio[4]. La legge di conversione ha ulteriormente precisato che si debba attestare anche da quale indirizzo è avvenuta la trasmissione. Concretamente sarà sufficiente stampare il messaggio di avvenuta ricezione della pec e depositarlo, dando atto che è conforme a quello ricevuto. La copia analogica autenticata dal pubblico ufficiale terrà luogo dell’originale informatico, non contenuto in un fascicolo informatico avente i requisiti previsti dal d.M. n. 44/2011 (e conforme ai principi del CAD), all’interno del fascicolo cartaceo, che continua ad essere il riferimento “materiale” principale degli atti processuali;
- il provvedimento del D.G.S.I.A. aveva previsto che gli atti ed i documenti fossero in formato .PDF e firmati digitalmente: la legge di conversione (co. 4) ha confermato questa scelta del D.G., delegandolo ad individuare le specifiche tecniche relative alla “sottoscrizione digitale”. Posto che gli atti ed i documenti provengono da un mittente ben individuato (anche se non necessariamente lo stesso che firma l’atto, cfr. punto n. 3), la sottoscrizione digitale dell’atto ha la funzione di renderne manifesta la paternità del contenuto ovvero la volontà che l’atto trasmesso produca i suoi effetti, elemento essenziale per qualificare il documento come atto processuale[5] (es. la richiesta di ammissione di un testimone). La sottoscrizione digitale del documento ha, invece, l’effetto di dichiarare che la copia informatica o per immagine trasmessa è conforme all’originale (o copia, seconda i casi) in possesso del mittente senza bisogno di alcuna formula ulteriore[6];
- la legge (co. 4) ha, poi, precisato che: “Quando i messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo’ essere eseguito mediante l’invio di piu’ messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”[7].
- Il dibattito sull’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa a mezzo pec e l’intervento del Legislatore
Sulla scorta di questa disposizione, alcuni commentatori avevano affacciato la possibilità che si potesse trasmettere a mezzo pec anche l’atto di impugnazione[8].
Questa possibilità è stata prontamente esclusa dalla Cassazione con la sentenza n. 32566/20[9].
In questo dibattito è intervenuto il Legislatore con la conversione del decreto legge, che ha inserito nell’art. 24 D.L. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020 (entrato in vigore il 25 dicembre) i commi da 6 bis a 6 decies, che di seguito si riportano, con qualche breve commento in calce ad ogni comma:
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita’ all’originale.
Nulla di nuovo rispetto a quanto si è già osservato. L’unica, grande, differenza è che l’unico tipo di copia ammessa è quella per immagine e si precisa che deve essere sottoscritta per conformità a quella originale (rectius: a quella analogica in possesso del difensore, che potrebbe essere a sua volta una copia). Non sembra, pertanto, possibile allegare documenti informatici, dei quali non è possibile copiare “l’immagine”, essendo questa ovviamente riferita all’immagine del documento analogico in possesso dell’impugnante. La disposizione è, evidentemente, ricalcata sul più tradizionale substrato processuale cartaceo, verosimilmente destinato ad essere ripristinato non appena possibile, mediante il deposito degli originali cartacei nel fascicolo dell’impugnazione.
V’è da chiedersi se questa modalità di presentazione dell’impugnazione possa valere anche per il pubblico ministero. Prudenza consiglia di evitare questi esperimenti nel breve periodo di vigenza della disposizione (per ora fino al 31 gennaio 2021), anche perché spesso i fascicoli del pubblico ministero contengono documenti informatici (file video e audio).
6-ter. L’impugnazione e’ trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita’ e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all’articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.
Anche qui nulla di diverso rispetto a quanto già previsto dall’invio a mezzo pec di altri atti o documenti. È sicuramente razionale aver limitato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (sul quale grave in ultima battuta l’onere di predisporre il fascicolo per l’impugnazione) il luogo virtuale di presentazione dell’impugnazione.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita’ indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
Anche in questo caso è logico che gli atti successivi all’impugnazione siano trasmessi direttamente al giudice dell’impugnazione.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e’ trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
Il luogo virtuale delle impugnazioni de libertate è individuato nell’indirizzo pec del Tribunale della Libertà. L’eccezione alla regola vigente per gli altri provvedimenti appare ragionevole, in quanto consente di accentrare e semplificare il procedimento, com’è noto caratterizzato da brevissimi termini a pena di inefficacia della misura (per quanto pur sempre decorrenti dal momento in cui il Tribunale della Libertà riceve gli atti), anche perché l’ufficio che trasmette gli atti non è sempre quello che ha emesso il provvedimento, ma può essere anche l’ufficio di procura, soprattutto nei casi in cui sono i previsti i termini perentori a pena di inefficacia della misura. Ovviamente sarà molto importante l’organizzazione del Tribunale della Libertà e delle Procure, per evitare scarcerazioni per ritardi nella trasmissione di atti o nella fissazione dell’udienza. Nei distretti dove è stato implementato l’utilizzo di TIAP-Document@ (oggi grandemente aiutato dal deposito tramite i Portali), sarà sufficiente abilitare la visione del fascicolo informatico al Tribunale della Libertà per realizzare la trasmissione di copia degli atti.[10]
6-sexies. Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; c) quando l’atto e’ trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l’atto e’ trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e’ intestato al difensore; e) quando l’atto e’ trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
Tutte le violazioni delle regole essenziali per individuare il mittente dell’impugnazione, l’ufficio destinatario della stessa, la paternità dell’atto, la conformità all’originale in possesso del difensore (o del pubblico ministero, se si ritiene che sia possibile la sua impugnazione a mezzo pec) sono sanzionate dall’inammissibilità.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
Il compito di dichiarare l’inammissibilità (e, quindi, di controllare le firme elettroniche e gli indirizzi di posta elettronica) è del giudice che riceve l’impugnazione. D’altra parte se al giudice dell’impugnazione è trasmessa una copia analogica (come in effetti preconizza il successivo comma 6 novies), il controllo della firma digitale lo può fare solo il giudice in possesso del file. Anche il controllo degli indirizzi di posta elettronica è più facile dall’applicazione che riceve l’atto, piuttosto che dall’estrazione e stampa del messaggio di PEC.
Nel caso del Tribunale del Riesame sarà ovviamente questo ufficio a fare la verifica di ammissibilità, probabilmente con un certo favor per l’ammissibilità di atti con irregolarità solo formali, consentito dalla clausola di compatibilità.
6-novies. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
In applicazione del principio del doppio fascicolo (sul quale v. già, anche se al contrario, l’art. 14, co. 2, d.M. n. 44/2011), la cancelleria procede a stampare e depositare la ricevuta della pec e tutti gli allegati e ad inserirli nel fascicolo formato secondo le regole consuete per il giudice dell’impugnazione.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.
La disposizione fa salve le impugnazioni trasmesse a mezzo pec prima dell’entrata in vigore della legge che, in forza della sentenza della Cassazione, avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili, purché firmate digitalmente.
[1] Per la definizione di Soggetto Abilitato e di Dominio Giustizia v., rispettivamente, le lettere m) ed a) dell’art. 2 d.M. n. 44/2011.
[2] Per utilissime indicazioni pratiche v. la sezione dedicata al deposito penale del sito del COA di Milano.
[3] Non bisogna, infatti, confondere il servizio di PEC previsto dall’art. 4, co. 3, d.M. n. 44/2011, che ha questo dominio@penale.ptel.giustiziacert.it (cfr. art. 4 Provvedimento del D.G.S.I.A. che detta le specifiche tecniche del processo telematico), dal servizio di pec utilizzato per questa trasmissione, che ha il dominio @giustiziacert.it. Questo secondo servizio non fa parte integrante dei sistemi aventi le caratteristiche di coerenza e conservazione dei dati all’interno di un fascicolo informatico e, fra l’altro, non è consultabile dai magistrati, né dagli altri Soggetti Abilitati alla consultazione. Si tratta dello stesso servizio utilizzato per la notifica ai soggetti diversi dall’imputato che, non a caso, prevedeva la produzione di un “artefatto” cartaceo, che dava atto dell’esito della trasmissione a mezzo pec da inserire nel fascicolo processuale cartaceo.
[4] Sul punto v. le considerazioni di M. BOZZAOTRE, Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme, in giustiziainsieme.it
[5] È opportuno ricordare che ad una firma elettronica ed ad un documento elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica (cfr. artt. 25 e 46 Reg. UE n. 910/2014 cd. eIdAS Electronic Identification Authentication and Signature): l’art. 24 ha, pertanto, l’effetto di vincolare il Ministro della Giustizia, quale titolare esclusivo dei servizi informatici per la giustizia (art. 110 Cost.) a predisporre dei sistemi che rendano operativo il principio euro-unitario all’interno del processo penale, senza che possano sollevarsi dubbi di sorta sulla validità dell’atto processuale nativo digitale. Pur limitando il principio euro-unitario, è senza dubbio ragionevole la possibilità di regolamentare il quomodo dell’atto nativo digitale conferita dal Legislatore all’articolazione tecnico-informatica ministeriale, poiché questo potere conformativo assicura le esigenze di sicurezza e coerenza dei sistemi informativi ministeriali. Questa normativa emergenziale e, per ora, di durata limitata al 31.1.2021, non sembra che potrà essere facilmente abrogata nella parte in cui apre agli atti processuali nativi digitali, per quanto sia auspicabile, come notava BOZZAOTRE, un rapido passaggio dal fascicolo cartaceo a quello informatico, in modo da evitare questi continui e dispendiosi passaggi carta-informatico-carta o informatico-carta-informatico, che peraltro disperdono molte potenzialità del documento informatico.
[6] Non è stato previsto se questa attestazione ricada nell’ambito di applicazione degli artt. 16 decies e undecies d.l. n. 179/2012 conv. l. n. 221/2012, che sono contenuti nella sezione titolata Giustizia Digitale prevalentemente dedicata al processo civile telematico, ma che comprende anche l’art. 16 dedicato alle notifiche a mezzo PEC alle persone diverse dall’imputato. I due articoli stabiliscono il potere del difensore di autenticare la copia informatica o per immagini trasmessa nel fascicolo informatico del processo civile. Nell’ambito del processo penale non vige il rigido sistema di ammissione dei documenti del processo civile (cfr. art. 193 c.p.p.) ed il documento può essere sempre valutato dal giudice in applicazione del principio del suo libero convincimento (cfr. art. 192, co. 1, c.p.p.). Stante la diversa disciplina vigente nel processo civile rispetto a quello penale ed il mancato rinvio alla disciplina della Sezione Giustizia Digitale, non sembra possibile attribuire questo potere e la connessa qualità di pubblico ufficiale al difensore penale nel momento in cui sottoscrive digitalmente la copia trasmessa.
[7] Disposizione analoga a quella vigente da tempo per il processo civile telematico (cfr. art. 16 bis, co. 7, ultimo alinea, d.l. n. 179/2012 conv. l. n. 221/2012; il d.M. n. 44/2011 prevede un limite insuperabile di 30 Mb per ogni trasmissione, anche se nulla vieta di effettuare più trasmissioni).
[8] L. GIORDANO, L’art. 24 del cd. decreto Ristori permette la presentazione di impugnazioni a mezzo PEC?, in ilprocessotelematico.it, M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza, §. 9, in sistemapenale.it
[9] Così massimata: In tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l’art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l’emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell’ambito di giudizio ex art. 311 cod. proc. pen.). (Cass. Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020 – dep. 19/11/2020, PMT C/ CAPRIOLI GIUSEPPE VA, Rv. 27973701). La sentenza ha il grande merito di operare un’articolata ricostruzione del sistema normativo che, in regime ordinario, governa il processo penale telematico, mettendo a fuoco, per la prima volta nella giurisprudenza di legittimità, l’importanza del d.M. n. 44/2011 e della sua fonte, l’art. 4, co. 1, d.l. n. 193/2009 conv. l. n. 24/2010, fino ad ora rimasto sotto traccia rispetto alle disposizioni del CAD e del codice di procedura penale (compreso il fondamentale art. 64 d.a.c.p.p.). Per una prima critica, da parte di due specialisti del processo telematico, v. G. VITRANI, R. ARCELLA, Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale, in ilprocessotelematico.it
[10] Più articolata la situazione della trasmissione degli atti mediante abilitazione alla visione del fascicolo informatico alla Corte di Appello o alla Cassazione, che non può essere affrontata in questa sede, anche se questo sarà ovviamente il futuro prossimo venturo.
di Flavio Baraschi
Come è noto, il nostro ordinamento prevede che, in generale, il recesso del datore di lavoro debba essere giustificato da ragioni oggettive oppure soggettive.
Con le parole dell’art. 3 della legge n. 604/66, il motivo soggettivo risiede in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro mentre il motivo oggettivo riguarda le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa e non presuppone quindi un inadempimento da parte del lavoratore.
La fattispecie del licenziamento per scarso rendimento presenta caratteri comuni alle due ipotesi e quindi, in qualche modo, somma e mescola al suo interno il motivo soggettivo e quello oggettivo.
Tale ipotesi ricorre quanto il lavoratore non raggiunga, in un prefissato periodo di tempo, i minimi di produzione che siano stati predeterminati a livello pattizio ovvero quanto la sua prestazione risulta in modo significativo inferiore ai risultati ottenuti dalla media dei colleghi addetti alle stesse mansioni.
Per quanto la giurisprudenza sia tradizionalmente orientata nel collocare tale licenziamento nell’ambito di quelli legati a motivi soggettivi, non mancano decisioni che aprono ad una nozione più lata, comprensiva anche di fattispecie oggettivein una prospettiva più equilibrata e composita che consente di esaminare la prestazione lavorativa anche sotto il profilo della sua inadeguatezza al raggiungimento degli scopi dell’impresa (Cassazione, sentenza n. 18678 del 4.9.2014 ).
In ambito di rapporto di lavoro subordinato lo scarso rendimento assume rilievo solo laddove il risultato pattuito o preteso rientri nelle possibilità medie del lavoratore, vi sia una chiara sproporzione tra la prestazione resa e quella attesa e non sia addebitale a fattori diversi ( quali variazioni del mercato o situazioni ambientali varie ). Questo si verifica quando la prestazione lavorativa sia resa con imperizia, disinteresse, eccessiva lentezza.
Molti casi, esaminati dalla giurisprudenza, riguardano le ipotesi nelle quali lo scarso rendimento dipenda dalle ripetute assenze del lavoratore, comunicate all’ultimo momento, spesso agganciate a giornate di riposo o festive. In questeipotesi, pur in mancanza di contestazione sulla legittimità delle assenze, la prestazione lavorativa finisce per risultare inutile per il datore di lavoro perché non gli consente di programmare e garantire il servizio o la produzione che costituisce oggetto della sua impresa.
I problemi fondamentali che l’interprete si deve porre sono quindi sostanzialmente due.
Il primo riguarda l’inquadramento della fattispecie nell’ambito delle due diverse ipotesi previste dalla legge.Tale aspetto è particolarmente rilevante laddove si considerino le differenze che sussistono tra le due ipotesi sia in termini di condizioni di legittimità che di tutela.
Infatti, ad esempio, nel caso del licenziamento per motivo soggettivo è, la preventiva contestazione disciplinare mentre nel caso del recesso per motivo oggettivo il datore di lavoro sarà tenuto all’obbligo del c.d. repechage. Inoltre, la tutela reintegratoria potrà essere accordata, nelle due ipotesi, con le distinzioni che le recenti modifiche normative hanno introdotto ( legge Fornero, Jobs Act). Per i rapporti di lavoro soggetti al c.d. Jobs Act, in particolare, tale tutela è del tutto esclusa per i licenziamenti basati su ragioni oggettive ed economiche.
È quindi bene ricordare che secondo l’impostazione tradizionale ( artt. 2094 e 2222 c.c. ), l’obbligazione del lavoratore subordinato viene ricompresa tra le c.d. obbligazioni di mezzi ed è quindi esonerata dal rischio della mancata realizzazione del risultato atteso dal datore di lavoro.
In ogni caso, il datore di lavoro, quando stipula un contratto di lavoro, non mira semplicemente a ricevere le energie del lavoratore ma lo fa in vista del risultato finale che quelle energie possono produrre cosicché non è agevole distinguere tra il risultato (diretto ed immediato), che sarebbe tipico della prestazione del lavoratore autonomo, dal risultato (indiretto e mediato) che l’attività del lavoratore subordinato è preordinata a realizzare. In altre parole, l’obbligazione di lavoro, benché abbia ad oggetto un fare e non un risultato, non si esaurisce nella mera messa a disposizione delle energie lavorative ma deve essere utile, cioè idonea a soddisfare l’interesse economico del datore di lavoro.
Fatte queste premesse è bene osservare che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, il licenziamento per scarso rendimento va ricompreso nell’ambito dei recessi per motivo soggettivo e quindi presuppone un (notevole) inadempimento del prestatore di lavoro.
Infatti,il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale, o d’uso, non integra “ex se” l’inesatto adempimento che, a norma dell’art. 1218 cod. civ., si presume, fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato a un “facere” e non a un risultato e la inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Ne deriva che, in relazione alloscarsorendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore.Si tratta quindi di un accertamento di fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l’apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l’incidenza dell’organizzazione d’impresa e dei fattori socio – ambientali (Corte di Cassazione, sentenza n. 1421 del 23.2.1996 ).
Il licenziamento per cosiddetto “scarso rendimento”, dunque, costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagliartt. 1453 e segg. cod. civ..
Ove tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione (Corte di Cassazione, sentenza del 20 agosto 1991, n.8973).
È dunque evidente che, per stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato inadempimento, è necessario valutare la condotta nel suo complesso per un’apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l’oggetto dell’accertamento, che è costituito dall’inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 14310 del 9.7.2015).
Qui l’inadempimento deriva dalla violazione dell’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c. secondo il quale il lavoratore subordinato deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Il richiamo al superiore interesse della produzione nazionale appare legato ad un contesto storico e politico ormai superato e coma tale non deve ritenersi attualmente vigente dopo la fine del sistema corporativo (Corte di Cassazione, sentenza n. 1978 del 2.2.2016).
La norma fissa quindi due parametri per individuare la diligenza dovuta dal lavoratore.
La “natura della prestazione lavorativa” implica che debba tenersi conto del contenuto delle mansioni affidate al lavoratore e quindi al diverso livello di complessità e responsabilità ad esse connesso mentre il riferimento “all’interesse dell’impresa” richiama la necessità che la prestazione lavorativa sia resa tenendo conto dell’interesse concretamente perseguito dall’imprenditore e sia quindi utile a tal fine.
Sulla base di quanto detto fin qui, risulta evidente che lo sforzo maggiore dell’interprete risiede nel tentativo di individuare parametri oggettivi sulla base dei quali possa essere determinata la misura della diligenza richiesta al lavoratore subordinato e quindi qualificato come “scarso” il suo rendimento.
In alcuni casi, tali parametri sono invocati direttamente da disposizioni di legge.
Si pensi, ad esempio, all’art. 27 comma 1 lett. d) dell’Allegato A al RD 148/1931 che prevede l’esonero definitivo dal servizio per i lavoratori del settore auto-ferro-tramviario in caso di scarso rendimento ed in ambito di lavoro pubblico all’art. 129 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato secondo il quale “può essere dispensato dal servizio l’impiegato … che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l’impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell’anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al buono” Si veda ora l’art. 55 quater del D.Lgs 165 del 2001 lettera f-quinquies che prevede il licenziamento disciplinare in caso di: insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio,.
In altri rapporti di lavoro, i minimi di produzione vengono pattiziamente stabiliti mediante le c.d. clausole di rendimento o di risultato inserite nei contratti di lavoro.In generale la giurisprudenza della S.C. tende a ritenere legittime tali clausole sul presupposto che l’apposizione al contratto di lavoro della clausola di rendimento minimo rappresenti un elemento accessorio del contratto stesso, ininfluente ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, non potendo escludersi un’obbligazione di risultato ove questo sia da conseguire con le modalità tipiche del lavoro subordinato (Cassazione, sentenza n. 9292 del 13.7.2000 ).
Si deve però premettere che in tale ambito l’autonomia negoziale non è priva di limiti. Si pensi, in primo luogo, al principio generale di tutela della salute sancito dall’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Devono poi essere rispettati i limiti posti da normeinderogabili ai carichi di lavoro individuali, stabiliti per alcune categorie di lavoratoridalla stessa legge (in tal senso si pensi alla legge n. 977 del 17.10.1967 per i minori, la legge n. 25 del 19.1.1955 per gli apprendisti, il D.Lgs 151 del 26.3.2001 per le lavoratrici madri ).L’apposizione al contratto di lavoro di clausole di rendimento minimo si registra in particolare per quelle figure lavorative che operano al di fuori della sede aziendale, in compiti di vendita o di procacciamento quali, ad esempio, i produttori assicurativi in merito ai quali si è sviluppata un notevole contenzioso.In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche in presenza di una pattuizione relativa al minimo di affari contrattualmente stabilito, il mancato raggiungimento del risultato non legittima automaticamente il licenziamento del dipendente. Proprio nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato del produttore di assicurazioni, è stato chiarito che il mancato raggiungimento del minimo di affari contrattualmente stabilito può costituire giustificato motivo di licenziamento, a norma dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, solo allorquando il minimo produttivo fissato rientri nelle possibilità della media dei dipendenti di pari qualificazione professionale ed esplicanti la medesima attività in condizioni ambientali analoghe, e lo scarso rendimento sia dovuto a negligenza del lavoratore nell’esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del contratto e non a diversi fattori ambientali (Corte di Cassazione, sentenza n. 8759 del 26.11.1987, conforme la Corte di Cassazione, sentenza n. 3014 del 27.3.1987).
Altre volte, i risultati minimi così come i tempi di svolgimento e la scansione delle operazioni comprese nel ciclo di lavoro affidato al lavoratore sono previsti a livello di contrattazione collettiva e di accordi sindacali aziendali. Questo avviene, in particolare, nelle produzioni in serie nelle quali l’attività lavorativa assume un carattere spiccatamente ripetitivo che consente di predeterminare i risultati perseguibili mediante un impegno medio. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che i livelli di produzione devono necessariamente essere stabiliti o convalidati in sede sindacale o in contraddittorio con la collettività dei lavoratori. La determinazione unilaterale di tali parametri da parte del datore di lavoro costituirebbe, infatti, un arbitrio non compatibile con i principi di contemperamento degli interessi che presiedono l’esecuzione dei contratti.
In conclusione, sul punto, si può affermare che lo scarso rendimento, inteso come giustificato motivo soggettivo di licenziamento, presuppone sempre la dimostrazione di un notevole inadempimento da parte del lavoratore.
La misura della prestazione minima richiesta può essere determinata sulla base di clausole ( di rendimento, di risultato ) inserite nel contratto di lavoro ovvero in accordi sindacali aziendali. In mancanza, come detto, tali parametri possono essere desunti dalla media dei risultati ottenuti dai lavoratori addetti alle stesse mansioni, situazione tipica delle lavorazioni in serie. In questo caso il risultato prefissato non può essere considerato elemento essenziale del contratto ma un metro per valutare se la prestazione sia stata resa con la diligenza richiesta dalle mansioni affidate al lavoratore.
Ai fini della legittimità del licenziamento sarà necessaria la dimostrazione di una significativa sproporzione tra gli obiettivi esigibili in determinato arco di tempo ed il rendimento offerto dal lavoratore nonché dell’imputabilità di tale scarso rendimento a colpa del dipendente. La legittimità del licenziamento, quindi, potrà essere esclusa laddove lo scarso rendimento derivi da fattori non addebitabili al lavoratore licenziato
Particolarmente delicato e complesso è il tema dello scarso rendimento come effetto non di una prestazione resa in difetto di diligenza ma di ripetute assenze dal lavoro, tali da rendere la prestazione stessa, sostanzialmente, inutilizzabile da parte del datore di lavoro ( c.d. assenze a macchia di leopardo).
La delicatezza della questione si intuisce facilmente.
In questi casi infatti vengono a contrapporsi due esigenze meritevoli di tutela e costituzionalmente riconosciute.
Da un lato viene in rilievo la tutela del lavoratore malato il quale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del c.d. comporto e non può essere licenziato prima che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità ( art. 2110 c.c.).
La recentissima sentenza delle S.U. ha chiarito che il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto deve ritenersi radicalmente nullo ( S.U. n 12568 del 2018 )
In senso contrapposto si pone l’interesse del datore di lavoro per il quale la prestazione del dipendente, a causa delle ripetute assenze e della loro modalità, sia divenuta di fatto inutile o, addirittura, dannosa ai fini della produzione del bene o del servizio.
I casi esaminati dalla giurisprudenza sono numerosi ma il tratto comune alla maggioranza di questi riguarda, da un lato, la mancata contestazione della legittimità delle singole assenze e, dall’altro, la valorizzazione delle modalità delle assenze stesse rispetto alla loro cadenza ed alla loro comunicazione al datore di lavoro.
Ci si riferisce, infatti, ai casi nei quali le ripetute assenze risultino frammentate, immediatamente precedenti o successive a giorni di festa o di riposo e comunicate con minimo preavviso da parte del lavoratore. Tutto ciò rende la residua prestazione del lavoratore non proficuamente utilizzabile da parte del datore di lavoro.
In questi casi, dunque, la malattia non viene in rilievo di per sé, come si è già detto, ma in quanto le assenze in questione, anche se non contestate nella loro legittimità, danno luogo a scarso rendimento e rendono la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale. Le stesse, infatti, incidono sulle esigenze di organizzazione e funzionamento dell’azienda, dando luogo a scompensi organizzativi. Le assenze comunicate all’ultimo momento determinano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto il che si verifica soprattuttoquando l’assenza riguardi il turno di fine settimana o il turno notturno, causando ulteriore difficoltà nella sostituzione (oltre che malumori nei colleghi che devono provvedere alla sostituzione) (Sulle assenze c.d. “a macchia di leopardo” si veda la Cassazione, sentenza 18678/2014).
Si ripropone, quindi, anche in queste ipotesi il problema dell’inquadramento giuridico del licenziamento.
In alcuni casi, infatti, il recesso viene intimato per motivo unicamente oggettivo, senza che sia imputato alcun inadempimento al lavoratore, valorizzando unicamente la obbiettiva inutilizzabilità della prestazione resa con tali modalità.
In altre ipotesi, invece, viene esplicitamente o implicitamente introdotto un profilo soggettivo nel senso che il modo in cui le assenze vengono “gestite” dal lavoratore configuri un grave inadempimento.
È pacifico, in ogni caso, che spetti al Giudice la qualificazione giuridica del licenziamento, indipendentemente da quanto prospettato dal datore di lavoro.
Anche in sede di impugnazione, è ammissibile la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto (Corte di Cassazione, sentenza n. 18678 del 2014 già citata ).
In una recente ordinanza il Tribunale di Roma, in presenza di un licenziamento intimato per motivo oggettivo e legato, appunto, ad assenze “a macchia di leopardo” ha ritenuto che lo stesso dovesse essere riqualificato come licenziamento disciplinare.
La decisione, nasce dal fatto che il datore di lavoro, nella lettera di licenziamento, aveva fatto riferimento alla necessità di controllo dell’assenteismo, nel rispetto di chi lavora con profondo spirito collaborativo, anche al fine di tutelare chi ha effettivamente necessità di assentarsi dal posto di lavoro. In questo senso, posto che l’assenteismo va inteso come tendenza ad assentarsi dal posto di lavoro senza motivi legittimi, il recesso risulta fondato non solo sul dato oggettivo costituito dalla impossibilità di utilizzare proficuamente la residua prestazione del lavoratore, ma sull’inadempimento dello stesso al quale sono addebitati i disservizi derivanti dalle sue assenze (Tribunale di Roma, ordinanza del 24.12.2015).
Chiarito dunque che la qualificazione giuridica del licenziamento ben può essere riformulata nel corso del giudizio di impugnazione, alcune decisioni sembrano orientarsi decisamente nel senso di richiedere comunque la dimostrazione di un inadempimento del lavoratore ai fini della legittimità del recesso.È stato infatti scritto: “delle due, l’una: o “lo scarso rendimento” deve ritenersi ontologicamente connotato da una colpa del dipendente, il cui “assenteismo” implica un inadempimento tale poter qualificare il provvedimento espulsivo come licenziamento disciplinare oppure, la malattia, in quanto tale, nei limiti del periodo di comporto, per il quale sussiste una presunzione di tolleranza ex lege, non può concorrere ad integrare “lo scarso rendimento”( NOTA: Tribunale di Roma, ordinanza del 17 marzo 2016, est.Calvosa, non pubblicata ).
È stato infatti ritenuto che vi sia uno spazio in cui la valutazione dell’utilità della prestazione diviene recessiva rispetto alla garanzia solidaristica del mantenimento del posto di lavoro del dipendente e ciò accade in un arco temporale limitato stabilito dalla legge, dagli accordi collettivi di categoria o dagli usi. Il recesso, quindi, può ritenersi legittimo solo laddove le anomale modalità di godimento delle assenze generino una prestazione non proficuamente utilizzabile dal datore di lavoro, inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’azienda ( NOTA: Maria Antonia Garzia in Il Lavoro nelle Giuriprudenza, 6/2016, in commento alla citata ordinanza del Tribunale di Roma del 24.12.2015 ).
Per quanto detto fin qui, appare chiaro che il licenziamento per scarso rendimento è argomento di grande interesse in dottrina ed è strumento che ben può, e potrà, prestarsi ad interpretare i mutamenti che si registrano nella moderna organizzazione del lavoro dipendente.
Ed invero, se la nostra legislazione in materia di lavoro subordinato resta, per molti versi, legata al modello fordista della catena di montaggio, il contesto socio – economico muta nel senso di valorizzare, ove possibile, il rendimento dei lavoratori coinvolgendoli, anche economicamente, nelle performance aziendali. In questo senso il concetto di adeguato rendimento costituisce un valido strumento per il datore di lavoro al fine di garantirsi l’utilità effettiva della prestazione lavorativa che retribuisce.
E tuttavia, sul piano pratico, il licenziamento per scarso rendimento non ha avuto una vasta applicazione.
Il problema fondamentale era quello del “rischio causa”.
Nella vigenza dell’art. 18 legge 300/70, testo precedente alla modifica operata dalla legge c.d. Fornero ( ossia la legge n. 92 del 2012 ) il datore di lavoro riteneva molto difficile dimostrare che lo scarso rendimento fosse dovuto realmente a colpa del lavoratore e non a una sua incapacità oggettiva ovvero a fattori aziendali o esterni, nei termini di cui si è detto sopra. Se invece il licenziamento fosse stato intimato per scarso rendimento come motivo oggettivo allora c’era il rischio di una sua “conversione” giudiziale, come è avvenuto nel caso romano citato, con conseguente illegittimità automatica del licenziamento per mancanza della preventiva contestazione disciplinare.
Il problema delle tutele appare quindi centrale.
Occorre però distinguere.
Per i lavoratori assunti prima del marzo 2015, in presenza dei previsti requisiti occupazionali, trova applicazione l’art. 18 della legge 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, c.d. legge Fornero.
In caso di licenziamento per scarso rendimento illegittimo la tutela reintegratoria di cui al IV comma dell’art. 18 potrà trovare applicazione solo in caso di insussistenza dell’inadempimento ovvero nelle ipotesi nelle quali lo scarso rendimento del lavoratore, così come accertato, sia punito con una sanzione di tipo conservativo a livello di codice disciplinare.Quest’ultima circostanza appare, invero, piuttosto remota perché presuppone che a livello di codice disciplinare vengano tipizzate ipotesi di inadempimento differenziate alle quali sono collegate sanzioni diverse dal licenziamento disciplinare.
Peraltro, la giurisprudenza ha fatto un’applicazione ampia del concetto di insussistenza del fatto contestato ricomprendendovi anche il caso nel quale, in mancanza di una specifica individuazione del fatto contestato al dipendente, non sia possibile verificare in concreto la fondatezza dell’addebito e quindi la sussistenza del fatto stesso: “infatti, un sistema sanzionatorio nel quale l’applicazione della tutela reintegratoria attenuta dipende esclusivamente dalla sussistenza del fatto contestato o dalla sua riconducibilità ad una sanzione conservativa in base ai codici disciplinari, si fonda sulla chiara definizione del fatto in sede di formulazione dell’addebito” (Tribunale di Roma, ordinanza del 24.12.2015 cit. )
Nelle ipotesi nelle quali il licenziamento per scarso rendimento viene collegato ad una serie ripetuta di assenze ( c.d. a macchia di leopardo) la tutela ex art. 18 comma 4 viene applicata in giurisprudenza come conseguenza della violazione dell’art. 2110 c.c. che consente il licenziamento del dipendente assente per infortunio o malattia solo dopo la scadenza del c.d. periodo di comporto determinato a livello di contrattazione collettiva. Opera qui il richiamo al IV comma contenuto nel comma 7 del medesimo articolo (Tribunale di Venezia, ordinanza del 1.5.2015, non pubblicata).
In tutti gli altri casi dovrà trovare applicazione il comma V dell’art. 18 come modificato dalla legge Fornero che, nelle intenzioni del legislatore del 2012, doveva rappresentare la tutela di portata generale ( e quindi solo un ristoro economico, fino ad un massimo di 24 mensilità ).
Ovviamente, per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a quello richiesto per l’applicazione della tutela c.d. reale, troverà applicazione la ben più lieve tutela prevista dall’art. 8 della legge 604 del 1966 ossia la riassunzione nel posto di lavoro oppure, in alternativa, un risarcimento compreso tra 2,5 e 6 mensilità.
Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 e quindi soggetti al c.d. contratto a tutele crescenti ( D.Lgs n. 23 del 2015 ) la tutela in caso di licenziamento per scarso rendimento che sia dichiarato illegittimo sarà ulteriormente ridotta.
In pratica, ai sensi dell’art. 2 primo comma, il lavoratore ingiustamente licenziamento potrà ricevere solo una indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 24 mensilità, senza reintegra nel posto di lavoro. La strada tracciata nel secondo comma, della quale si è già parlato nel precedente capitolo, appare ardua da percorrere in quanto presuppone una dimostrazione diretta, da parte del lavoratore, della insussistenza del fatto materiale che in questo caso dovrebbe essere identificato nel rendimento inadeguato.
di Michele Ruvolo
In materia di famiglia, tutelata dall’art. 8 della CEDU, anche una relazione de facto può integrare un “rapporto familiare” e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell’interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, oltre all’affetto generico, sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una progettualità genitoriale comune (per i partners) e di una convivenza avutasi per un tempo significativo, anche se poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto. Al cospetto di questi elementi, la relazione “di fatto”, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
E, peraltro, valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale).
Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici. Questa interpretazione evolutiva si impone a maggior ragione nell’ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro. Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale” – non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali. ( Michele Ruvolo)………Trib. Palermo, sez. I, decreto 6 aprile 2015 (Pres. C. Grimaldi di Terresena, est. M. Ruvolo)
FAMIGLIA NON FONDATA SUL MATRIMONIO – PARTNER (CONVIVENTE) DI PERSONA CHE SIA GENITORE DI UN MINORE – RELAZIONE AFFETTIVA DURATURA (ETEROAFFETTIVA O OMOAFFETTIVA) – INTERRUZIONE DELLA RELAZIONE – EFFETTI – DIRITTO DEL MINORE A INTRATTENERE RAPPORTI CON IL GENITORE CD. SOCIALE – SUSSISTE (art. 337-ter c.c.; 38 disp. att. c.c.)
In materia di famiglia, tutelata dall’art. 8 della CEDU, anche una relazione de facto può integrare un “rapporto familiare” e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell’interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, oltre all’affetto generico, sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una progettualità genitoriale comune (per i partners) e di una convivenza avutasi per un tempo significativo, anchese poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto. Al cospetto di questi elementi, la relazione “di fatto”, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU. E, peraltro, valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale). Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici. Questa interpretazione evolutiva si impone a maggior ragione nell’ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro. Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale” – non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali.
1. I fatti della causa e lo svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 737 c.p.c. depositato in data 5 maggio 2014 e regolarmente notificato,_________ ____________ chiedeva pronunziarsi – nell’interesse superiore dei minori ________ e ________ – un provvedimento volto a statuire tempi e modalità di frequentazione tra lei e i due bambini, figli della ex compagna ___________ ___________.Più precisamente, la ricorrente deduceva:- che nel corso della loro relazione sentimentale, durata circa otto anni, la ___________, manifestato il desiderio di divenire madre, aveva avviato – con il sostegno morale ed economico della ___________ – un processo di procreazione assistita di tipo eterologo, conclusosi con la gravidanza e la nascita dei due gemelli, ________ e ________;- che i bambini, sin da subito, erano stati accuditi ed accompagnati nella loro crescita da entrambe le donne e le stesse, nella prospettiva di realizzare un progetto di vita idoneo a garantire alla prole una crescita serena ed armoniosa e la costituzione di un vero e proprio nucleo familiare,avevano deciso di adire, nel settembre del 2011, il Tribunale per i Minorenni di Palermo al fine di ottenere il riconoscimento in capo alla ___________ di una potestà analoga a quella genitoriale;- che tale iniziativa si era, tuttavia, rivelata infruttuosa per l’intervenuto rigetto della domanda sia da parte del Tribunale dei Minori sia, in sede di reclamo, da parte della Corte di Appello di Palermo;- che l’odierna ricorrente si era sempre fatta carico, quasi in via esclusiva, delle spese familiari e che nel maggio 2012 aveva donato alla ___________ un fondo (sito in __________) al fine di avviare un’attività agrituristica, stabilendo che, una volta venuti meno i previsti vincoli fiscali, la nuda proprietà passasse ai figli ________ e ________, onde garantire loro una base economica iniziale;- che, a causa di dissensi e contrasti insorti -sia sul piano economico sia sotto il profilo delle scelte educative dei minori – la relazione affettiva tra le due donne si era incrinata sino a dissolversi completamente nel febbraio del 2014, rendendo così assai difficoltosa l’assidua frequentazione della ricorrente con i minori, ormai conviventi con la madre presso un’altra residenza.Chiedeva, pertanto, l’emanazione di un provvedimento diretto a regolare – nel supremo interesse dei bambini – i rapporti tra questi e la stessa ricorrente, richiedendo a tal fine che venisse disposta una CTU al fine di verificare l’esistenza di una significativa relazione affettiva con i minori. Inoltre chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., e in combinato disposto con gli artt. 317, 317 bis, 336 e 337 bis c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e significativo del minore con il genitore sociale nel caso di separazione della coppia omosessuale.In data 10.7.2014 si costituiva in giudizio ___________ ___________ eccependo:- in via preliminare l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Termini Imerese, luogo in cui i minori vivevano al momento della proposizione del ricorso;- l’inesistenza di una famiglia di fatto composta dalla stessa, i di lei figli e la ricorrente, pur ammettendo di avere avuto una relazione sentimentale con quest’ultima;- nel merito, l’infondatezza giuridica e l’inammissibilità della domanda in considerazione dell’assenza nel nostro ordinamento di diritti del convivente del genitore di mantenere i rapporti con i figli dell’ex partner una volta cessata la convivenza.Chiedeva, pertanto, una declaratoria di incompetenza territoriale e, in subordine, il rigetto del ricorso nel difetto di un diritto azionabile.La proposizione del giudizio veniva comunicata ai sensi degli artt. 70 e 71 cod. proc. civ. – per le determinazioni di sua competenza in merito alla tutela dei minori – al Pubblico Ministero, il quale,intervenuto nel procedimento con atto del 17.11.2014, assumeva in proprio e nell’interesse pubblico le richieste formulate dalla ricorrente.Ritenuta la necessità di espletare una consulenza tecnica d’ufficio psicologica al fine di procedere all’audizione dei minori, questo Tribunale nominava due consulenti al fine di accertare: “1. le modalità attuali di svolgimento delle dinamiche relative ai rapporti interpersonali tra le parti e tra queste ultime e i minori; 2. l’eventuale esistenza di una consolidata relazione affettiva tra i minori e la ricorrente; 3. la considerazione che i minori hanno della ricorrente e del ruolo della stessa nella loro vita quotidiana; 4. le eventuali conseguenze derivanti dalla possibile interruzione dei rapporti tra i minori e la ricorrente; 5. le opportune soluzioni in merito alle migliori modalità di incontro tra la ricorrente e i minori”.Espletata la consulenza tecnica d’ufficio (dopo una rimodulazione, su richiesta di parte resistente, del calendario delle operazioni peritali, giusta ordinanza del 18.12.2014) e in assenza di ulteriori atti di istruzione probatoria, le parti discutevano la causa all’udienza del 16.3.2015, dopo avere depositato note conclusive autorizzate.La ricorrente insisteva per l’accoglimento delle conclusioni di cui all’atto introduttivo.In seno alle note conclusive, la resistente chiedeva dichiararsi: l’incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale per i Minorenn, la mancanza di legitimatio ad causam della ___________ nonché l’improcedibilità del giudizio per il principio del ne bis in idem ai sensi dell’art. 39 c.p.c.. In subordine, nel merito, disconosceva ogni valore probatorio all’elaborato peritale – poiché redatto in violazione del principio del contraddittorio nonchè per i discutibili metodi di indagine psicologica e neuropsichiatrica utilizzati dai consulenti d’ufficio – ed, in ogni caso, pervenuto, nel merito, a conclusioni non condivisibili. Chiedeva, altresì, disporsi ulteriori mezzi istruttori volti a dimostrare l’insussistenza di una famiglia di fatto e, in ogni caso, insisteva per il rigetto del ricorso.Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del ricorso, facendo proprie le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti d’ufficio.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla competenza funzionale del Tribunale Ordinario.
Fatta questa premessa sui fatti di causa e sullo svolgimento del processo, deve in via preliminare esaminarsi l’eccezione sollevata da parte resistente in sede di note conclusive relativa al difetto di competenza per materia del del Tribunale ordinario di Palermo.Essa si fonda sul rlievo che, vertendosi in materia di provvedimenti da emettere nell’interesse dei minori, giudice naturale, ex art. 38 disp. att. c.c., sarebbe il Tribunale per i Minorenni di Palermo.Orbene, a parte ogni considerazione circa la tardività dell’eccezione proposta, stante la rigida disciplina dettata al riguardo dall’art. 38 c.p.c. estensibile anche ai procedimenti di tipo camerale quale è quello pendente (cfr. in generale sul punto dell’integrazione delle norme del rito camerale in quelle del rito ordinario, nei limiti della compatibilità Cass. SS.UU, n. 5629/1996; Cass., sez. 1, 15100/2005), l’eccezione è nel merito infondata.L’analisi della questione deve necessariamente muovere dall’esegesi dell’art. 38 disp. att. c.c. che – come noto – costituisce la norma generale sulla competenza del giudice specializzato.È opportuno premettere che all’esito delle recenti riforme (L.n. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) il quadro normativo sul riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario è radicalmente mutato, essendo state drasticamente ridimensionate le competenze civili del primo: oggi, infatti, esso è competente, per i provvedimenti di cui agli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ult. comma, c.c., oltre che i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317 bis c.c.. Specifica poi la norma che: “per i procedimenti di cui all’art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.Infine, viene mantenuta la clausola che prevede la competenza residuale del tribunale ordinario ove non sia espressamente indicata la competenza di altra autorità giudiziaria.È appena il caso di accennare che sono note a questo Collegio le numerose questioni interpretative che la nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. ha sin da subito sollevato (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 1349/2015). Tuttavia tali problematiche, concernendo soprattutto la corretta delimitazione delle competenze del Tribunale ordinario nel caso in cui sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o giudizi comunque involgenti la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., esulano del tutto dall’oggetto del presente procedimento.È, infatti, indispensabile precisare che nel caso che ci occupa non viene in rilievo nessuna delle ipotesi di competenza del giudice minorile come nominativamente individuate dall’art. 38 disp. att. c.c.; in particolare non sono richiesti nel presente giudizio provvedimenti volti a pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o comunque diretti a sanzionare condotte pregiudizievoli della ___________ nei confronti dei figli, ciò che indubbiamente radicherebbe la competenza in capo al Tribunale per i minorenni.Posto che ai fini della competenza deve aversi riguardo alle domande formulate, va infatti rilevato che ciò che è stato chiesto dalla ___________ è l’adozione dei “provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare il superiore interesse di ________ e ________ e per l’effetto stabilire tempi e modalità di frequentazione con la sig.ra ___________”. Nel ricorso si parla di “diritti fondamentali” di ________ e ________ (pag. 11), del fattoche “non vi è dubbio, nella fattispecie in esame, che la presenza della sig.ra ___________ abbia rappresentato – e continui a rappresentare – una risorsa per ________ e________” (pag. 15) e di un diritto dei minori che si fonda anche sull’art. 337 ter c.c. (pag. 16).E nel suo atto di intervento il P.M. ha chiaramente affermato “che lo strumento giudiziario dell’art. 333 c.c., se pure in astratto in grado di provocare una ripresa di rapporti quale quello in contestazione, esige in concreto un elemento supplementare del tutto alieno al caso in esame: la norma prevede una tutela dell’interesse del minore – nella specie potenzialmente coincidente con l’armonica ripresa dei rapporti con l’ex partner della madre – solo a fronte di un esercizio pregiudizievole da parte della madre della propria potestà genitoriale e con un tasso di lesività tale da comportare un ridimensionamento di gamma variavile di quella potestà, fino a poter giungere all’estremo della sua decadenza. Ciò che si chiede invece – in questo come in altri casi analoghi – è soltanto garantire una più completa armonizzazione nello sviluppo psichico del minore scongiurando interruzioni traumatiche di relazioni affettive di tipo familiare, piuttosto che una limitazione dell’ambito della potestà della madre biologica”.Non è stata quindi avanzata una domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori, ma una domanda finalizzata al riconoscimento di diritti fondamentali dei minori ex art. 337 ter c.c.Il fatto, poi, che come effetto indiretto del riconoscimento di un diritto fondamentale dei minori ex art. 337 ter c.c. si possa in concreto produrre una qualche compressione delle scelte genitoriali non comporta che oggetto del giudizio diventino condotte pregiudizievoli del genitore che meritano la limitazione o l’ablazione della sua potestà.Né, sotto altro profilo, è possibile ricondurre in via analogica il caso in esame, come la resistente mostra invece di ritenere, nell’alveo della fattispecie contemplata dall’art. 317 bis (relativo al diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni), anch’esso ricadente nell’ambito di competenza del giudice specializzato.Ed infatti, nel presente giudizio la ___________ non ha fatto valere il proprio diritto di visita ma il diritto dei minori a mantenere con lei una relazione affettiva, formulando una domanda ex art. 337 ter c.c., poi fatta propria dal P.M.Va poi ulteriormente precisato che la norma di cui all’art. 38 disp. att. c.c., essendo una disposizione volta ad individuare un criterio di competenza funzionale, non è suscettibile di estensione analogica, imponendosi, di contro, un’interpretazione restrittiva della stessa, pena la vanificazione del principio della garanzia del giudice naturale precostituito per legge oltre che per ovvie esigenze di certezza connaturate al processo.In conclusione, questo Tribunale ritiene che il caso in esame vada ricondotto nell’alveo della clausola residuale posta dall’art. 38 disp. att. c.c. a tenore del quale “sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”, sicchè deve affermarsi la competenza funzionale del Tribunale ordinario.
2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
Ritenuta sussistente la competenza funzionale di questo Tribunale, occorre adesso esaminare l’ulteriore eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale sollevata dalla parte resistente.Invero, la ___________ ha osservato che al momento della proposizione del ricorso risiedeva, insieme ai bambini, a __________________________, con la conseguenza che la competenza territoriale si radicava presso il Tribunale di Termini Imerese (nel cui circondario ricade il predetto Comune di _____________). Ciò sulla scorta del rilievo che, in relazione ai provvedimenti diretti ad intervenire sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente occorre avere riguardo al luogo in ciu il minore vive o si trova di fatto al tempo in cui è proposto il ricorso.Orbene, è incontestabile che, vertendosi in materia di provvedimenti tendenti all’interesse del minore e alla protezione della sua persona, il criterio applicabile nel caso di specie – ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente – sia quello della residenza abituale del minore al momento della introduzione del giudizio.Tuttavia, la concreta determinazione di tale parametro – alla luce della costante interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità nonché dei dati fattuali offerti dalle parti in causa – porta a ritenere sussistente la competenza territoriale in capo a questo Tribunale e non già, come ritenuto dall’odierna resistente, in capo al Tribunale di Termini Imerese.Ed infatti, nella motivazione della ordinanza n. 21750 del 4.12.2012 la S.C. di Cassazione ha chiarito che “in tema di affidamento del figlio naturale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale” (cfr. in tal senso anche le più recenti pronunce: Sez. 6 Ordinanza n. 17746 del 19/07/2013; Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915, la quale afferma sostanzialmente gli stessi principi al fine di individuare l’autorità giudiziaria competente in caso di doppia cittadinanza del minore).Tali principi, riferiti al criterio dell’effettiva dimora del minore, sebbene statuiti con riferimento alla competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni, ben possono essere applicati anche nel caso in esame, trattandosi di materie e di ipotesi sostanzialmente analoghe, per quanto attribuite al Tribunale ordinario.Ora, la ricostruzione fornita dalla ___________ dà esclusiva rilevanza all’avvenuto trasferimento di residenza della stessa e dei minori nel Comune di __________________________, facendo così riferimento al dato meramente formale di tipo anagrafico-amministrativo, senza invece tenere in debito conto ulteriori e rilevanti elementi di fatto (emersi nel corso del procedimento) che è, invece, necessario valutare al fine dell’accertamento concreto del luogo in cui è radicato territorialmente il minore.Infatti, già alla prima udienza tenutasi in data 11.7.2014 la ricorrente ha dato prova della circostanza che, sebbene il formale cambio di residenza della ___________ e dei bambini, gli stessi vivevano abitualmente a Palermo presso l’abitazione della nonna e continuavano a frequentare quotidianamente la scuola in cui erano iscritti già da prima del trasferimento anagrafico, ossia l’Istituto _____________ sito a Palermo (cfr. copia sms prodotto dalla difesa della ricorrente e copia dei bonifici bancari eseguiti dalla ___________ a favore della scuola _____________).Inoltre, all’udienza del 24.10.2014 la stessa ___________ ha dichiarato che, pur mantenendo la residenza a __________________________, vive stabilmente insieme ai figli a _________ in via __________dal 1° settembre 2014.Orbene, una corretta interpretazione del criterio della residenza abituale del minore, da individuare quale luogo in cui il minore svolge in modo continuativo la propria vita personale e familiare e da condurre alla luce dei dati di fatto testè elencati e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, porta a radicare la competenza territoriale in capo a questo Tribunale, essendosi accertato che la nuova residenza anagrafica dei minori non corrisponde affatto al luogo di stabile dimora degli stessi.Non sarebbe peraltro finalizzata al soddisfacimento del superiore interesse dei minori una soluzione che privilegiasse la competenza di un’Autorità giudiziaria sita nel luogo dove gli stessi minori hanno solo la residenza anagrafica e non vivono rispetto a quella dell’Autorità giudiziaria sita nel luogo dove si svolge abitualmente la vita dei minori.L’eccezione di incompetenza territoriale è quindi infondata.
3. Sull’asserita violazione del principio del ne bis in idem.
Ciò detto in merito alla sussistenza della competenza funzionale e territoriale di questo Tribunale, deve ora analizzarsi l’ulteriore questione prospettata da parte resistente relativamente alla presunta violazione della fondamentale regola del ne bis in idem, che, ove ritenuta fondata, determinerebbe l’improcedibilità dell’azione.Più precisamente, la difesa della ___________ ha sostenuto che le domande di cui al ricorso proposto dalla ___________ex art. 737 c.p.c. ed introduttivo del presente giudizio sarebbero sostanzialmente identiche alle domande già formulate dinanzi al Tribunale per i Minorenni il 5.7.2011 e poi in sede di reclamo avanti alla Corte di Appello sez. Minori il 21.11.2011 volte ad ottenere il riconoscimento in capo alla ___________ del ruolo di genitore sociale, con la consequenziale attribuzione di responsabilità genitoriale e l’attribuzione di un diritto di frequentazione stabile con i minori ________ e ________, richieste respinte in entrambi i gradi di giudizio (cfr. ricorso e pronunce in atti).Il principio del ne bis in idem processuale impone – come è noto – il divieto a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che è già stata oggetto di una pronuncia passata in giudicato. Tuttavia, perché possa dirsi in concreto violato il suddetto canone occorre che l’azione proposta sia la stessa di quella su cui si è formato il giudicato, dovendosi all’uopo procedere all’esatta individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi delle due azioni.In altri termini, devono necessariamente essere identici tutti i requisiti identificativi dell’azione, vale a dire i soggetti (attivi e passivi del rapporto sostanziale dedotto in processo), il petitum, ovvero ciò che si chiede con la domanda, e la causa petendi, ossia il titolo giuridico su cui la domanda si fonda. Se anche uno solo di tali elementi risulta differente non può dirsi integrata la violazione del ne bis in idem.Ora, nel caso in esame, è indubbio che le azioni proposte innanzi al Tribunale dei Minori e poi alla Corte d’Appello siano differenti in tutti e tre gli elementi sopra individuati dall’azione intrapresa dinanzi a questo Tribunale.Ed infatti, con riferimento all’elemento soggetivo va evidenziato che il ricorso del 2011 al Tribunale dei Minori è stato congiuntamente proposto da entrambe le donne, all’epoca conviventi, ed era volto ad ottenere il riconoscimento in capo alla ___________ nei confronti dei minori di doveri e poteri analoghi a quelli inerenti la potestà genitoriale. Per contro, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato presentato dalla sola ___________ nei confronti della ___________ al fine di ottenere, come detto, il riconoscimento di un diritto dei minori e l’adozione dei “provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare il superiore interesse di ________ e ________ e per l’effetto stabilire tempi e modalità di frequentazione con la sig.ra ___________” (v. la domanda di pag. 17 del ricorso della ___________ fatta propria dal PM nel suo atto di intervento a tutela dei minori).Ne deriva l’impossibilità di identificazione degli elementi soggettivi ed oggettivi delle due azioni sopra indicate e l’infondatezza dell’eccezione relativa allaviolazione del principio del ne bis in idem.
4. Sulla legittimazione ad agire della ricorrente ___________ e sulla partecipazione del P.M. al procedimento e sull’assunzione in proprio e nell’interesse pubblico del petitum della ricorrente.Ulteriore aspetto da esaminare in via preliminare concerne la legittimazione ad agire dell’odierna ricorrente, il cui difetto determinerebbe la c.d. carenza di azione, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.Come è noto, la legitimatio ad causam costituisce, unitamente all’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) ed all’esistenza del diritto (c.d. possibilità giuridica), una delle condizioni dell’azione che il giudice ha l’onere di accertare prima di procedere all’esame del merito.Essa si risolve nella titolarità del potere e del dovere, rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva, di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa, indipendentemente dalla questione sull’effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, che è invece questione di merito della cui prova è onerata la parte attrice, pena il rigetto della domanda (cfr. in generale sulla legittimazione ad agire, tra le altre, Cass. n. 13756 del 14/06/2006, Rv. 592155; Cass. n. 2326 del 06/02/2004, Rv. 569951).Nel caso in esame la ricorrente non è titolare del diritto potestativo di ottenere una decisione nel merito, non potendo ella (che non è né genitore biologico né genitore adottivo) fare valere diritti dei minori (tra cui quello azionato nel presente giudizio del diritto dei minori ad incontrare persone con cui esistono relazioni affettive stabili).Va al riguardo considerato che il vigente sistema legislativo non detta alcuna disciplina con riferimento ai diritti che l’ex convivente (etero o omosessuale che sia) del genitore biologico di figli minori potrebbe vantare nei confronti di questi ultimi né conferisce alcuna legittimazione ad agire per conto e nell’interesse di soggetti minori con cui appunto non sussiste un rapporto genitoriale.Infatti, non v’è allo stato attuale nel nostro ordinamento alcuna previsione che riconosca potestà e responsabilità genitoriali al c.d. “genitore sociale”.È indubbio che l’evoluzione della società ha fatto emergere modelli familiari e sociali differenti da quelli tradizionali (si pensi in via esemplificativa al fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte, etero e omosessuali, alle famiglie mogenitoriali, alle famiglie composte da persone dello stesso sesso e dai figli nati da precedenti relazioni o attraverso tecniche di fecondazione assistita, etc.).Ancora, è oltremodo verosimile che il legislatore italiano dovrà necessariamente confrontarsi con l’evoluzione della fenomenologia delle relazioni interpersonali in atto e che delle aperture in tal senso sono già state mostrate (il riferimento è al disegno di legge 1320 – XVII Leg. – presentato nel febbraio 2014 dai senatori Manconi, Palermo e Lo Giudice e non ancora esaminato – che intende introdurre l’istituto della delega dell’esercizio della responsabilità genitoriale, così consentendo di dare sicurezza e validi punti di riferimento ai bambini che crescono all’interno di nuclei familiari atipici).Tutto ciò considerato, è tuttavia altrettando indubbio che allo stato attuale non è prevista alcuna responsabilità genitoriale in capo all’ex convivente (omosessuale o eterosessuale) del genitore nei confronti dei figli del precedente compagno.Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riferimento alle domande formulate nel ricorso.Ciò nonostante, deve proseguirsi nell’esame del merito della questione sulla scorta della partecipazione al presente procedimento del PMquale interveniente necessario in base al disposto dell’art. 70 nel testo risultante all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 1996 (che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992″). Peraltro, è noto che il P.M. può intervenire in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse ex art. 70, comma tre, c.p.c.Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 17 novembre 2014, nel superiore interesse dei minori, ha fatto propria la domanda della ricorrente, chiedendo, quale mezzo al fine dell’accoglimento della pretesa spiegata con il ricorso, di disporsi una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare se, nell’esclusivo interesse morale e materiale dei minori, fosse o meno opportuno riconoscere alla ___________ la possibilità di frequentare i bambini, ________ e ________.
5. Sulla questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.
La ricorrente ha sollevato, con l’atto introduttivo del presente procedimento, questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., e in combinato dispoto con gli artt. 317, 317 bis, 336, 337 bis c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e significativo del minore con il genitore sociale nel caso di separazione della coppia omosessuale.Come è noto, in ragione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (c.d. “rilevanza”), vale a dire che la disposizione della cui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio in corso e quindi che quel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione.Inoltre, per la Corte costituzionale va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente quando questi trascuri di sperimentare la possibilità di dare alla disposizione censurata un’interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità (cfr. per tutte Corte cost. 230/2010; 192/2010; 190/2010; 189/2010; 154/2010; 110/2010).Orbene, nella fattispecie concreta sottoposta all’attenzione del Collegio difetta il carattere della rilevanza della questione sollevata e della necessaria strumentalità rispetto alla decisione da adottare per quanto concerne l’art. 317 bis. c.c., e ciò considerato che, come già osservato, nel presente giudizio è stato fatto valere il diritto dei minori ad incontrare persone con cui essi hanno una relazione affettiva stabile e non è stata invece chiesta la tutela del diritto di visita dell’ex convivente del genitore.E per quanto concerne l’art. 337 ter c.c. la questione è inammissibile alla luce dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che viene adottata con il presente provvedimento (v. infra).
6. Sulle osservazioni di parte resistente in merito alle modalità di svolgimento della consulenza tecnicna d’ufficio: il mancato rispetto del principio del contraddittorio.
La difesa della ___________ ha sollevato molteplici eccezioni in sede di memoria conclusiva che attengono alla presunta irregolarità di svolgimento delle operazioni peritali da ravvisarsi nel mancato rispetto del principio del contraddittorio, che avrebbe impedito ai consulenti di parte di intervenire e svolgere in modo compiuto il mandato loro conferito.In particolare, si contesta ai consulenti tecnici di ufficio di non aver garantito ai consulenti di parte un’adeguata e diretta partecipazione alle operazioni peritali, avendo essi scelto di adottare la metodica della videoregistrazione piuttosto che quella – suggerita dagli stessi consulenti di parte – dello specchio unidirezionale o della videoproduzione a circuito chiuso.Il sistema prescelto dai periti d’ufficio avrebbe, nell’ottica della difesa della ___________, consentito solo in parte di esercitare il diritto alla partecipazione dei consulenti tecnici di parte, con la conseguenza che i consulenti d’ufficio avrebbero interpretato a loro modo le richieste di approfondimenti ai minori, senza possibilità di interloquire e di avere con loro un contraddittorio sul metodo. Ad esempio, si contesta ai consulenti d’ufficio di non avere riportatato le domande aperte negli stessi termini suggeriti dai consulenti di parte, ma predisponendo una tabella contenente alcuni disegni che avrebbero in tal modo limitato le risposte dei bambini o, ancora, di non aver ascoltato i minori anche in modo separato l’uno dall’altra.Ed ancora, un ulteriore addebito viene mosso ai periti d’ufficio per non avere allegato – nel depositare l’elaborato peritale conclusivo e gli atti dagli stessi compiuti nel corso dello svolgimento dell’incarico – atti provenienti dai consulenti di parte.Orbene, tutte le doglianze testè elencate vanno rigettate.Ed infatti, un’attenta disamina dell’elaborato peritale, delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e della relativa valutazione operata dai consulenti d’ufficio porta a concludere che, nel caso in esame, non si è verificata in concreto alcuna violazione del fondamentale principio del contraddittorio.In primo luogo, va rimarcata la scelta del Tribunale di conferire l’incarico – per la particolare delicatezza dell’oggetto dell’indagine – a ben due esperti, la dott.ssa ….,psicologa clinica, ed il dott.…, neuropsichiatra dell’età evolutiva e psicoterapeuta che – sebbene non iscritto all’albo dei CTU di questo Tribunale – è stato nominato per la peculiare specializzazione e competenza in materia.Va poi osservato che, a fronte della richiesta dei consulenti tecnici di parte che le operazioni peritali si svolgessero con una modalità tale da rendere più neutra e meno invasiva l’audizione dei minori, i periti nominati da questo Tribunale hanno ritenuto – nell’esercizio della discrezionalità che loro compete – di optare per la videoregistrazione dei colloqui con i minori, consentendo poi ai consulenti di parte di visionare in tempo utile il materiale prodotto al fine di potere eventualmente formulare domande e sollecitazioni ai consulenti d’ufficio.In ultima analisi, non sussiste l’asserita violazione del diritto della parte resistente di partecipare all’indagine peritale, avendo ella partecipato con i propri consulenti tecnici alle operazioni, presentato (per iscritto, dopo la concessione di appositi termini) osservazioni ai risultati della CTU e depositato note conclusive. Non è stata, pertanto, arrecata alcuna lesione in concreto al principio del contradditorio.D’altra parte, per pacifica giurisprudenza di legittimità eventuali irritualità dell’espletamento della CTU ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, riducendosi ad ipotesi emblematiche quali, ad esempio, la mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o l’epletamento di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. 9231/2001; Cass. n. 13428/2997; Cass. 15874/2010; Cass. 1744/2013).Per quanto concerne poi le osservazioni critiche relative alla mancata proposizione da parte dei consulenti d’ufficio delle domande suggerite dai consulenti della ___________ ovvero all’inidoneità dell’impianto metodologico e al quadro teorico utilizzato, è appena il caso di osservare che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione il c.t.u. non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente ai quesiti postigli dal Giudice (Cass., sez. II, 1981 n. 3401). Peraltro, nel caso in esame i dottori Vitrano e Lo Torto hanno accolto le domande e le considerazioni proposte dai consulenti di parte, seppure sottoponendole ad un legittimo vaglio critico e riformulandole secondo le modalità da loro ritenute più opportune.Del pari priva di fondamento è l’eccezione relativa alla mancata allegazione da parte dei consulenti d’ufficio del materiale prodotto dai consulenti di parte, in quanto, avendo tale documentazione lo stesso valore di un’allegazione difensiva, ben può essere prodotta direttamente dalla parte, come in effetti avvenuto nel caso in esame con l’allegazione alle note conclusive. Peraltro, ciò che viene censurato è soltanto il dato formale della mancata allegazione delle istanze dei consulenti di parte e non già il loro esame e la relativa valutazione da parte dei consulenti di ufficio, attività che sono state compiutamente espletate da questi ultimi pervenendo al rigetto o alla riformulazione delle richieste dei consulenti di parte (come ammesso dalla stessa resistente nelle note conclusive).L’indagine peritale non è, dunque, viziata da alcun profilo di nullità.Deve quindi ora procedersi all’esame del merito.
7. L’esame del merito della questione: necessità di salvaguardare il superiore interesse dei minori.Venendo al merito della controversia, si deve in primo luogo osservare in punto di fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente in comparsa di risposta e ribadito nelle note conclusive, questo Tribunale ritiene idoneamente provato, alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, il dato-rilevante ai fini della decisione- della pregressa sussistenza di un nucleo familiare di fatto tra le odierne parti,_________ ____________ e ___________ ___________ e i di lei figli, ________ e ________.Al riguardo è sufficiente osservare che, tra gli atti allegati al presente procedimento, si rinviene copia del ricorso presentato congiuntamente dalle odierne partial Tribunale per i Minorenni di Palermo nel 2011 (momento in cui era ancora in atto la relazione amorosa tra le due donne) al fine di ottenere il riconoscimento in capo alla ___________ di poteri e doveri corrispondenti alla potestà genitorialenei confronti dei minori ________ e ________.In tale atto, sottoscritto – è bene ribadirlo – non solo dalla ___________ ma anche dalla ___________, le ricorrenti danno atto di essere unite dal 2004 da una stabile relazione affettiva, di avere deciso nel 2007 di attuare un comune progetto genitoriale consapevole e di avere abitualmente vissuto insieme con la prole “condividendo ogni decisione inerente la vita, la salute e l’educazione dei bambini dando vita ad un nucleo familiare che ha scelto quale dimora abituale l’abitazione di _____________” (cfr. ricorso al Tribunale per i Minorenni, pag. 2 allegato in atti).Nel ricorso le donne lamentavano che, malgrado la ___________ di fatto svolgesse il ruolo di genitore e avesse a carico l’intero nucleo familiare, provvedendo a gran parte dei bisogni familiari, in concreto non aveva alcun riconoscimento giuridico da parte dell’ordinamento come figura genitoriale e, in ragione di ciò, chiedevano al Tribunale per i minorenni l’attribuzione della potestà genitoriale in capo alla stessa.Ora, è evidente che la sottoscrizione da parte della ___________ di tale atto giudiziario volto al riconoscimento legale della genitorialità della ___________ e, a fronte del decreto di rigetto del Tribunale per i Minorenni, il successivo insistere in tale richiesta col reclamo proposto alla Corte di Appello, fornisce adeguata prova della sussistenza di una stabile unione affettiva e, per quel che qui rileva, di un reale nucleo familiare costituito dalle due donne e dai bambini, ________ e ________, oltre che dell’esercizio di fatto da parte della ___________ del ruolo di genitore.Peraltro, nel corso del presente procedimento, fase in cui la convivenza era già ampiamente cessata, le parti hanno inizialmente raggiunto (su impulso del giudice)degli accordi (poi non rispettati in ragione dell’inasprirsi della conflittualità tra le stesse) con riguardo alle frequentazioni tra i minori e la ___________, il che testimonia ancora una volta l’esistenza di uno schema tipicamente familiare (cfr.verbale udienza dell’11.7.2014).Lo stato di fatto appena delineato ha ricevuto altresì conferma da quanto è emerso nel corso delle operazioni peritali svolte dai consulenti d’ufficio, i quali hanno attestato che “non vi è dubbio alcuno che, al di là degli eventi concreti, ad entrambi i bambini deve essere stata prospettata una visione di identità familiare e una storia della loro generatività che deve aver compreso in qualche modo sia la signora ___________ che la signora ___________. È prova evidente di ciò che i bambini nel rappresentare la loro costellazione affettiva di riferimento hanno disegnato quattro personaggi: loro stessi, mamma …. (…) In questa direzione risulta ancora più significativo l’inizio della prima osservazione fatta con i bambini, quando ________ per presentarsi propone ai consulenti un indovinello – “indovinate se abbiamo due mamme o due papà oppure una mamma e un papà?”(cfr. consulenza tecnica d’ufficio, pag. 57 allegata in atti).Ed ancora, osservano che “il percorso peritale ha permesso di evidenziare come i piccoli ________ e ________si riconoscono nel sistema familiare composto da loro due e da mamma ______, ______ e le loro famiglied’origine (…)” (cfr. CTU pag. 59).Viene poi precisato che “la significatività di una relazione affettiva con un bambino va ricondotta, secondo la prospettiva del minore, al suo vissuto, alla possibilità che egli abbia costruito una immagine di quell’adulto e del legame che ad esso lo unisce, tale che lo renda significativo, continuativo, fondante nel suo processo di crescita. Orbene perché ciò si realizzi quell’adulto deve aver espresso nei confronti del bambino una fase di accudimento in qualche modo significativa, una pregnanza di ruolo educativo, una sintonizzazione sull’ascolto dei suoi bisogni e sulla possibilità di rispondere ad essi con modalità adeguate, una capacità di incidere nella costruzione del suo sistema di attribuzione dei significati esperienziali, la possibilità di sostenere il bambino anche solo in alcune delle sue fasi di sviluppo“(cfr. CTU pag. 59).Nel rispondere ai quesiti formulati da questo Tribunale, i consulenti d’ufficio evidenziano, per quanto qui di interesse, che “è apparsa evidente una profonda significatività affettiva tra ________, ________ e la signora ___________, tale che, benché i bambini non la identifichino specificamente in una funzione genitoriale de facto, la riconoscono però come appartenente al loro sistema familiare nucleare in una posizione di seconda mamma.In considerazione di quanto sopra espresso si considera significativamente pericoloso per i bambini una interruzione o una discontinuità del legame tra loro e la signora ___________. Tale decisione per altro non incontra il volere dei bambini. Si considera, altresì, pericoloso una evoluzione che possa stravolgere la storia familiare e di generatività che questi bambini hanno introiettatto. Tale interruzione potrebbe avere effetti nefasti sulla loro continuità affettiva e narrativa determinando profonde ripercussioni sulla evoluzione della loro identità psichica. Non risponderebbe, quindi, all’interesse superiore dei minori. Si ritiene altresì che la signora ___________ possa costituire con la sua affettività una risorsa positiva per i bambini”.Assodata l’esistenza di una famiglia di fatto all’epoca in cui la relazione tra le due ricorrenti era ancora in atto e di un permanente rapporto affettivo significativotra la ___________ e i due bambini, in adesione a quanto ritenuto dai consulenti d’ufficio – da cui non v’è motivo per discostarsi – circa la necessità di mantenere tale rapporto, pena la produzione sui bambini di effetti gravemente pregiudizievoli e “nefasti sulla loro continuità affettiva e narrativa” con “profonde ripercussioni sulla evoluzione della loro identità psichica”, questo Tribunale ritiene che vada assolutamente preservato – in funzione del preminente interesse dei minori -il solido rapporto esistente tra loro e la persona che, sin dalla loro nascita, ha svolto il ruolo sostanziale di genitore (c.d. genitore sociale).Privare ________ e ________ di un simile legame significherebbe – come ben sottolineano i consulenti d’ufficio – precludere loro di poter fare affidamento su una figura positiva fondamentale e di riferimento per la loro esistenza.Occorre, dunque, porsi in una dimensione sostanziale che salvaguardi il superiore interesse dei minori e valorizzi il rapporto che in concreto si è instaurato negli anni tra la ___________ e i bambini.Nel caso in esame, non si può, infatti,ignorare l’esistenza di situazioni consolidate e cristallizzate da tempo: i bambini hanno convissuto con entrambe le ricorrenti dal momento della loro nascita (24 maggio 2008) sino alla rottura della relazione sentimentale tra le due donne, avvenuta definitivamente nei primi mesi del 2014. Nel corso di questi sei anni i bambini hanno instaurato – come sopra evidenziato – un legame forte e significativo con la ___________ che, a prescindere dall’inquadramento giuridico, nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale.Sul punto va precisato che, sebbene l’elaborato peritale – rispondendo al quesito posto dal Tribunale relativamente alla considerazione che i minori hanno della ricorrente e del ruolo della stessa nella loro vita quotidiana – affermino che i bambini “non la identifichino specificamente in una funzione genitoriale de facto”, tuttavia subito dopo precisano che gli stessi comunque “la riconoscono però come appartenente al loro sistema familiare nucleare in una posizione di seconda mamma”.Ne deriva, pertanto, che al di là delle espressioni adoperate dai consulenti per inquadrare il ruolo svolto dalla ___________ nei confronti dei bambini, è indubbio che questi ultimi la percepiscono sostanzialmente come una figura significativa appartenente al loro sistema familiare, alla stregua di una seconda madre.Ed ancora, va al riguardo ulteriormente sottolineato che l’esclusione, da parte dei periti, della possibilità di una condivisione con la ___________ della funzione genitoriale, esercitata oggi in via esclusiva dalla ___________, viene motivata non tanto sulla base di un’inidoneità della prima a svolgere tale funzione ovvero inopportunità che le venga attribuito tale ruolo, quanto per la forte conflittualità allo stato esistente tra le due donne, che non renderebbe possibile tale condivisione (cfr. pagg. 60-61 C.T.U. in cui si afferma che “la signora ___________ esercita in atto una piena funzione genitoriale nei confronti dei minori, non vi sono in atto elementi per poter ipotizzare che tale funzione vada condivisa con la signora ___________ stante la relazione interpersonale tra le due; …i contatti tra i minori e la signora ___________ sono apparsi discontinui e comunque regolati dalla esclusiva decisione della signora ___________. Di questo i bambini si sono lamentati).Alla luce delle considerazioni sopra esposte, negare ai bambini i diritti ed i vantaggi che derivano dal loro rapporto con la ___________costituirebbe di certo una scelta non corrispondente all’interesse dei minori, principio fondante in ambito di provvedimenti concernenti minori e indicato, quale parametro di riferimento, anche in ambito europeo.Deve infatti a questo punto svolgersi qualche considerazione in punto di diritto prendendo le mosse dalle norme esistenti in materia in ambito sovranazionale, cui il nostro ordinamento si conforma ai sensi degli artt. 11 e 117 comma 1 della Costituzione, e dalla relativa evoluzione giurisprudenziale che, proprio in ambito sovranazionale, ha portato alla compiuta elaborazione del principio noto come “best interest of the child”.Tale principio viene per la prima volta sancito nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959, ove si dice che “il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica sia prima che dopo la nascita”, ponendo “il superiore interesse del fanciullo” come criterio guida da applicare ad ogni decisione che lo possa riguardare direttamente o indirettamente.Più di recente, il principio in esame ha trovato riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) ove l’art. 24, in materia di “Diritti del bambino”, stabilisce, per quanto qui di interesse, che ” …in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente” ed aggiunge che”ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.In una recente pronuncia la Corte di Giustizia, nell’esaminare il quadro dei diritti fondamentali riferibili ai minori, ha precisato che l’art. 7 della Carta di Nizza, che contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’art. 8, paragrafo 1 della Cedu (id est il diritto di ogni individuo al rispetto dellavita privata e familiare) va letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino, sancito dal sopra citato art. 24, paragrafo 2, tenendo conto del pari della necessità per il bambino di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (Corte giust. 6 dicembre 2012, causa C-356/11 e C-357/11).Al contrario, il concetto di superiore interesse del minore è estraneo all’esperienza normativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art. 8, nel garantire ad ogni individuo il “rispetto della propria vita familiare e personale”, non ne fa alcun cenno.Tuttavia, tale lacuna è stata via via colmata dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha lodevolmente recuperato il principio in questione facendo diretto riferimento agli strumenti internazionali di protezione dell’infanzia che, come visto, al loro interno contengono un esplicito riferimento al concetto di interesse superiore del minore.Per quel che rileva ai nostri fini, va infatti evidenziato che la Corte di Strasburgo ha, in più occasioni, affermato che il rispetto della propria vita familiare e personale contempla anche il diritto dei genitori e dei figli – ma anche di altri soggetti uniti da relazioni familiari de facto– a mantenere stabili relazioni, soprattutto in caso di crisi della coppia, precisando al riguardo che occorre assicurare prevalenza al superiore interesse dei minori, anche a rischio di pregiudicare il diritto di uno dei genitori (cfr. sul puntoCorte eur. dir.uomo 13 giugno 1979, caso Marckx c. Belgium, in cui la Corte ha esteso la nozione di vita familiare di cui all’art. 8 anche alla famiglia non legittima che, nel caso di specie, era costituita da una madre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio; Corte eur. dir. uomo, 26 maggio 1994, caso Keegan c. Irlanda, in cui ha affermato che la nozione di famiglia di cui all’art. 8 non è limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e può oltrepassare di fatto i legami familiari quando le parti convivono fuori dal matrimonio).E ancora, preminente interesse ai fini del caso che ci occupa, riveste una decisione della Corte di Strasburgo in cui è stato ribadito che la nozione di vita familiare non è limitata alle coppie sposate, sottolineando che i criteri rilevanti per la definizione sono la convivenza della coppia, la lunghezza della relazione, la presenza di figli: occorre, dunque, accertare l’esistenza di una relazione effettiva.Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto valore giuridico a rapporti familiari di fatto, in particolare tra un partner e i figli dell’altro, valorizzando argomenti a favore dell’esistenzadegli aspetti tipici di un regime familiare in presenza di un’effettiva cura e assistenza dei minori da parte degli adulti con essi conviventi (Corte eur. dir.uomo 22 aprile 1997, X., Y. e Z. c. Regno Unito).Del pari nel caso Moretti e Benedetti c. Italia, la Corte, con sentenza del27 aprile 2010, ha ancora una volta ribadito che l’art. 8 trova applicazione anche rispetto a relazioni familiari di fatto, basate su rapporti affettivi significativi. Nella specie, i ricorrenti si erano visti rigettare la domanda di adozione di un neonato che, subito dopo la nascita, era stato collocato provvisoriamente presso di loro, in quanto la madre aveva rifiutato di riconoscerlo. La Corte europea ha sancito l’applicabilità dell’art. 8 CEDU anchenei confronti dei ricorrenti, benché gli stessi non avessero potestà genitoriale sul bambino, statuendo il principio secondo cui tale disposizione va applicata anche ai legami familiari di fatto, in presenza di vincoli di natura affettiva. La Corte, valorizzando il dato della condivisione dei ricorrenti di tappe importanti nella vita del bambino (in particolare, tutti gli stadi di sviluppo nei primi 19 mesi) e che questo appariva ben integrato nella famiglia, ha ravvisato una violazione dell’art. 8 nel rigetto della domanda di adozione e nel collocamento del minore presso un altro nucleo familiare.È quindi possibile affermare che, nell’ottica della giurisprudenza della Corte EDU, l’art. 8 della Convenzione non assegna un diritto a costituire una famiglia ma è volto a tutelare una famiglia, lato sensu intesa, già esistente.L’esistenza di una “vita familiare” ex articolo 8 CEDU è una questione che va vagliata ed accertata in fatto, in quanto essa non si limita ai rapporti fondati sul matrimonio e sulla filiazione legittima ma può comprendere altre relazioni familiari de facto, purché – oltre all’affetto generico – sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una filiazione naturale o di una convivenza avutasi per un tempo significativo e poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto.Proprio in considerazione del forte legame stabilitosi, la Corte è giunta a statuire – nelle pronunce sopra citate – che, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, esso potesse rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.Orbene, è proprio alla luce degli articoli sinora citati (art. 8 Cedu, artt. 7 e 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e dell’interpretazione che di essi ne hanno dato le Corti sovranazionali di riferimento, che vanno interpretate ed applicate al caso che ci occupa le norme dell’ordinamento interno rilevanti in subiecta materia.È appena il caso di rammentare che, con riferimento alle norme della CEDU, è noto che, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, per i giudici nazionali vige il dovere di interpretare la norma interna in modo conforme alle norme convenzionali, nell’esegesi offertane dalla Corte Europea dei diritti dell’uomoe solo in caso di impossibilità di interpretazione conforme hanno l’onere di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con la norma convenzionale interposta, per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost.; con l’ulteriore conseguenza che l’interpretazione data dalla Corte Europea vincola, anche se non in modo incondizionato, detti giudici e costituisce il diritto vivente della Convenzione (cfr. Corte Cost. n. 348 e 349/ 2007; n. 80/2011; n. 15/2012).Per contro, quando si tratta di norme derivanti dall’Unione Europea direttamente applicabili nel nostro ordinamento (quali, tra l’altro, possono ritenersi le disposizioni della Carta di Nizza, stante il disposto dell’art. 6 del Trattato sull’UE che ha attribuito alla Carta dei diritti lo stesso valore giuridico dei trattati), in caso di insanabile contrasto tra esse e la norma interna, il giudice nazionale ricorre allo strumento della disapplicazione.Ciò posto, la cornice giuridica interna – da interpretare alla luce delle norme sovranazionali sopra richiamate, nell’interpretazione datane dai giudici di Strasburgo – è costituita dagli articoli 337 bis e 337 ter c.c., introdotti dall’art. 55 comma 1 del D.Lgs. 154/2013, che costituiscono oggi il riferimento normativo comune per i rapporti fra genitori e i figli in modo da diventare il solo riferimento per le controversie genitoriali, di separazione, divorzio o interruzione di convivenza tra persone anche non sposate.Più precisamente, dal combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter si desume, per quel che qui rileva, che “nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio” (art. 337 bis c.c.) “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337 ter c.c.).Stabilisce poi il secondo comma dell’art. 337 ter c.c. che “per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” ed è altresì legittimato ad adottare, sempre nell’ottica di salvaguardia del superiore interesse dei minori, “ogni altro provvedimento relativo alla prole”.Tali disposizioni si ispirano, dunque, al principio, di derivazione sovranazionale, della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto.La ratio della norma di cui all’art. 337ter è, invero, quella di dare preminenza all’interesse morale e materiale della prole, anche attraverso una restrizione, se ritenuto necessario, dei diritti e libertà degli altri soggetti coinvolti e in tale ottica attribuisce al giudice l’ampio potere di adottare provvedimenti idonei, senza ricorrere a tipizzazioni, al fine di assicurare flessibilità e capacità di conformazione alle esigenze di volta in volta concretamente da soddisfare.Ora, è oltremodo evidente che la norma limita expressis verbis il suo ambito di operatività aldiritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativocon ciascuno dei genitori, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di coniugio tra questi ultimi.Tuttavia, la necessità di garantire il superiore interesse dei minori, posto alla base della norma di cui all’art. 337ter e di interpretare la norma in conformità all’elaborazione giurisprudenziale che di tale principio ha fornito la Corte Europea nell’applicazione dell’art. 8 della CEDU sopra riportata, impone di procedere ad un’interpretazione certamente evolutiva ma costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell’art. 337ter c.c. volta ad estendere l’ambito applicativo della stessa sino a delineare un concetto allargato di bigenitorialità e di famiglia, ricomprendendo per tale via anche la figura del genitore sociale, ossia di quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare de factosignificativo e duraturo.Come già sopra visto, la Corte Europea nelle sue pronunce è pervenuta ad inquadrare nell’ambito dell’art. 8 della CEDU anche il diritto di soggetti, diversi dal genitore biologico o legale, uniti da relazioni familiari effettive, a mantenere uno stabile rapporto, soprattutto in ipotesi di separazione della coppia, precisando al riguardo che occorre assicurare prevalenza al superiore interesse dei minori.Ed è proprio in questa prospettiva che si impone una lettura dell’art. 337 ter conforme a tali parametri, che possa cioè assicurare il preminente interesse dei minori ________ e ________ di frequentare stabilmente l’odierna ricorrente, come riconosciuto dalla consulenza tecnica espletata.Valorizzando il criterio guida del superiore interesse della prole minorile alla luce di quanto appena enunciato, è possibile ritenere che il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso.Per contro, ciò che assume rilievo determinante è la circostanza che un nucleo familiare esiste con riguardo alla posizione del figlio e della sua tutela, non dovendosi invece dare risalto alla circostanza che sia venuto meno il vincolo affettivo che legava il genitore sociale a quello biologico.Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337ter ai figli nei confronti dei genitori biologici.Una lettura della norma che escludesse dal suo ambito di operatività rapporti genitoriali di fatto sarebbe violativa delle disposizioni della Carta di Nizza e della Cedu: significherebbe, in altri termini, privare di qualsiasi tutela i minori, il cui interesse, invece, va sempre perseguito nelle ipotesi di separazione, compresa quella tra il genitore biologico e il partner con cui di fatto è stata condivisa la responsabilità genitoriale.Tale interpretazione evolutiva, ad avviso di questo Tribunale, si impone proprio nell’ipotesi sottoposta al nostro esame, ossia il caso della separazione personale della coppia omosessuale che ha convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro. Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale” – non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali (concetto che, ad avviso di questo Collegio, va accolto nella sua accezione “allargata”, comprendente sia i genitori biologici che sociali).Né coglierebbe nel segno un’eventuale obiezione circa l’inidoneità di un individuo omosessuale allo svolgimento di compiti genitoriali. Le acquisizioni delle scienze di settore, principalmente la neuropsichiatria infantile e la psicologia dell’età evolutiva, hanno evidenziato che la qualità dell’attaccamento dei figli e del loro sviluppo cognitivo e relazionale non dipende dalla compresenza di genitori di sesso diverso ma dalla pregnanza della relazione affettivo-genitoriale.Anche la S.C. di Cassazione nella motivazione della sentenza n. 601 del 2013 ha chiarito che in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza costituisce un mero pregiudizio l’asserzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, poiché in tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per la crescita e lo sviluppo dei figli.Ed in tal senso si pongono purediverse pronunce dei giudici di Strasburgo, i quali, non solo hanno ricondotto le coppie di fatto omosessuali nell’alveo della nozione di “vita familiare” da tutelare ai sensi dell’art. 8 della CEDU, ma hanno altresì ricompreso in tale nozione anche il legame verticale che si stabilisce tra i conviventi omosessuali e la prole di uno di essi, pronunciandosi da ultimo in favore della c.d. second-parent adoption, ossia l’adozione, da parte del partner omosessuale, dei figli dell’altro partner, così da aprire direttamente la strada al riconoscimento delle funzioni genitoriali svolte dall’adulto non genitore omosessuale nella famiglia ricomposta.Ciò posto, alla luce delle considerazioni sin qui enunciate e in applicazione del combinato disposto degli artt. 337bis e 337ter c.c. nell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza ed all’art. 8 della Cedu (come interpretato dalla Corte di Strasburgo), ritiene questo Tribunale che vada garantito il diritto dei minori, ________ e ________, di mantenere un rapporto stabile e significativo con la ___________.Essendo possibile un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata nel senso sopra descritto della normativa interna, non occorre quindi neppure procedere ad un’applicazione diretta dell’art. 7 della Carta di Nizza (che, come detto, ha, per effetto del Trattato di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei Trattati – art. 6 TUE) o, non ravvisandosi alcuna lacuna normativa in forza dell’interpretazione sopra indicata, dell’art. 8 della CEDU (che non può essere applicato direttamente in caso di contrasto insanabile in via interpretativa con una norma interna – essendo invece necessario in questo caso sollevare questione di legittimità costituzionale – ma può trovare applicazione diretta in caso di lacuna normativa, essendo stata tale convenzione internazionale recepita da legge ordinaria).E peraltro, anche qualora si volesse ricorrere a tale percorso giuridico, pur astrattamente ipotizzabile, si perverrebbe di fatto, seppure sulla base di parametri normativi in parte diversi, al medesimo risultato del riconoscimento del diritto dei minori al mantenimento dei rapporti significativi con la ricorrente.Va ora precisato che non si tratta di riconoscere un diritto ex novo in capo ai minori ma solo garantire una tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente da anni, nel superiore interesse dei bambini, i quali hanno trascorso i primi anni della loro vita all’interno di un contesto familiare che vedeva insieme la madre biologica con la ___________, figura che essi percepiscono come riferimento affettivo primario al punto tale da rivolgersi spesso a lei con il termine “mamma” (come già ampiamente detto sopra).Ne deriva che, in accoglimento a quanto suggerito dai consulenti d’ufficio, il Tribunale ritiene opportuno prevedere un calendario di incontri tra la ___________ e i bambini che sia così articolato: un pomeriggio alla settimana da definirsi in base agli impegni dei bambini e, in mancanza di un’intesa tra le parti, da individuare nella giornata del mercoledì dalle 15.00 alle 20.00 e due fine settimana al mese a scelta delle parti e, in mancanza di accordo, da stabilirsi nel primo e nel quarto, decorrente dalla fine dell’orario scolastico del sabato fino alle 19 della domenica.Appare, altresì, opportuno delineare un regime di frequentazione relativo alle festività civili e religiose ed al periodo estivo, anche in questo caso nella prospettiva di salvaguardare l’interesse dei minori al mantenimento di un equilibrato rapporto affettivo con la ricorrente.Segnatamente, va stabilito che la ricorrente possa incontrare e tenere con sé i minori ________ e ________:- durante le festività natalizie di ciascun anno per tre giorni consecutivi (comprendenti, ad anni alterni ed a decorrere dall’anno 2015, il 24 ed il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e l’1 gennaio);- nel bimestre luglio-agosto per un periodo di sette giorni consecutivi (da concordare tra le parti entro il mese di giugno di ciascun anno e da individuarsi, in difetto di accordo, nel periodo compreso tra l’1 ed il 7 agosto), con sospensione, nel mese prescelto, dell’ordinario regime di frequentazione infrasettimanale.Per quanto concerne le spese del presente procedimento, deve rilevarsi che questa vanno compensate in considerazione della particolarità e dell’originalità della questione, fattuale e giuridica, di cui al presente giudizio.Le spese di CTU vengono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di _________ ____________;2) accoglie la domanda formulata dal PM nell’interesse dei minori e – in applicazione del combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c. nell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza ed all’art. 8 della Cedu (come interpretato dalla Corte di Strasburgo) – a garanzia del diritto dei minori ________ e ________ di mantenere un rapporto stabile e significativo con _________ ____________, dispone che la ricorrente abbia facoltà di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo le modalità specificate in parte motiva;3) compensa le spese processuali;4) pone a carico di _________ ____________le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti.Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo in data 6.4.2015.
Il giudice rel.
Michele Ruvolo
Il Presidente
Caterina Grimaldi di Terresena
di Maria Gallo
L’ illegittima stipulazione o reiterazione di contratti di lavoro temporanei , nell’ambito del pubblico impiego, determina per il lavoratore solo il diritto al risarcimento del danno e non dà luogo a conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato ; la stabilizzazione costituisce sanzione idonea dell’abuso , salva la prova di danno ulteriore
L’affermarsi, negli ultimi quindici anni , di nuove forme contrattuali nel mondo del lavoro, caratterizzate da una durata limitata nel tempo e da sempre crescente libertà applicativa , è un fenomeno che , massivamente sviluppatosi nel settore del lavoro privato anche per effetto della sfavorevole congiuntura economica , si è poi esteso all’ambito del pubblico impiego, con i necessari adattamenti .
Riaffermati , in tutte le riforme che si sono succedute, l’indispensabilità , alla luce del fondamentale principio posto dell’art. 97 Cost. , del reclutamento del personale tramite concorso pubblico , con tutti gli ammodernamenti contenuti poi nell’art. 35 del TUPI , e la persistenza del rapporto a tempo indeterminato come forma primaria di assunzione , si sono poi introdotte delle eccezionali ipotesi di assunzione a tempo , ispirate alla sopraggiunta esigenza di flessibilità.
La legge n. 80/2006, in particolare, ha rappresentato il punto di rottura del processo di equiparazione tra lavoro pubblico e privato per quanto concerne il contratto a termine, con l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 36 , d.lgs. n. 165/2001, con il quale si subordinava la possibilità per le amministrazioni di ricorrere alle forme di lavoro flessibile «solo per esigenze temporanee ed eccezionali» e con ciò creando un requisito diverso da quello di cui all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Attualmente la disciplina del contratto a tempo determinato e delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato, da ultimo, dal D. Lgs n. 75 del 2017, attuativo della riforma cd. “Madia”. Nel testo vigente , come anticipato , permane la ferma precisazione che la regola, nella costituzione di rapporti di lavoro con la PA , è il rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre le forme di lavoro cd. flessibile costituiscono eccezioni, tipizzate espressamente ovvero individuate mediante richiami alla disciplina codicistica e legislativa dell’impresa privata . Le tipologie individuate sono , dunque, le seguenti : 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 2) contratti di formazione e lavoro; 3) contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 4) forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, nei limiti e con le modalità in cui se preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. La nuova normativa non contempla altri specifici tipi contrattuali flessibili, quali il lavoro part–time ed il telelavoro, che comunque deve ritenersi restino applicabili secondo la disciplina prevista per le singole fattispecie in parola. Al contempo, si ribadisce che la violazione della disciplina prevista non dà luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ma solo a risarcimento del danno . Con l’obiettivo di combattere gli abusi nell’utilizzo dei contratti flessibili si prevede ( al comma 3 dell’art.36 ) che le amministrazioni redigano – previa informazione alle organizzazioni sindacali ed invio all’Osservatorio paritetico incardinato presso l’ARAN – un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.
Art. 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite l’Osservatorio paritetico presso l’Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, agli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
5-bis. Abrogato
5-ter. Abrogato
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. 5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.
Nel quadro legislativo innanzi illustrato è stato, dunque , compito della giurisprudenza quello di individuare e fissare i principi da osservare per il risarcimento del danno nelle ipotesi di abuso . Tale compito , inoltre , si è rivelato particolarmente arduo soprattutto per il settore della scuola laddove il reclutamento dei docenti e del personale avviene, anche nelle forme del contratto a tempo determinato , secondo una regolamentazione speciale che ha creato non pochi conflitti . E la Suprema Corte di Cassazione ha , di volta in volta, preso atto degli arresti della giurisprudenza comunitaria , oltre che delle statuizioni della Corte Costituzionale , risolvendo al nostro interno ogni eventuale ipotesi di contrasto , e armonizzando principi comunitari e legislazione nazionale . Attraverso, dunque, un lungo percorso, tracciato dalle pronunce dei giudici di merito, giudici di legittimità e statuizioni comunitarie , si giunge alle ultime e risolutive pronunce della Cassazione in materia di precariato pubblico e precari della scuola .
La Corte costituzionale, fin dalla sent. 27 marzo 2003, n. 89, aveva escluso ogni contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui tale ultima norma non consente, a differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni. È, infatti, giustificata la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di quelle disposizioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, dato che il principio dell’accesso mediante concorso – enunciato dall’art. 97 Cost., a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione – rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati. In termini inequivocabili la Corte escludeva , sotto questo profilo, l’esigenza di uniformità di trattamento rispetto alla disciplina dell’impiego privato, cui il principio del concorso è del tutto estraneo.
Anche la successiva giurisprudenza costituzionale ha , poi, ribadito il principio del pubblico concorso, quale mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, principio che risponde alla finalità di assicurare «il buon andamento e l’efficacia dell’Amministrazione», valori presidiati dal primo e dal terzo comma dell’art. 97 Cost. (sentenze n. 190 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004 e n. I del 1999).
La comunitarizzazione del danno derivante dalla illegittima apposizione e/o reiterazione del termine da parte della pubblica amministrazione e la chiusura a forme di assunzione che non avvengano a mezzo concorso pubblico può essere letta come una conferma della esistenza dei cd. controlimiti.
All’indomani della storica sentenza della Corte costituzionale nr. 170 del 1984, che per la prima volta ha affermato la possibilità se non l’obbligo, per il giudice comune di disapplicare la norma interna in contrasto con quella sovrazionale , da più parti si è affermato che tale obbligo non potesse estendersi fino a vanificare del tutto i precetti costituzionali. A parte l’ipotesi di scuola dell’art. 139 della Carta, la migliore dottrina ha sostenuto la esistenza di un nocciolo duro di diritti e principi inviolabili contenuti nella costituzione che né una interpretazione adeguatrice né una disapplicazione potrebbero obliterare.
Il discorso sui controlimiti , in verità, da principio è rimasto ai margini del sistema giuridico ed ha trovato sporadiche applicazioni da parte della giurisprudenza ( si segnala, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4207 del 8 agosto 2005, secondo il quale la interpretazione data ad una norma di legge ordinaria dalla Corte Costituzionale costituisce, appunto, un contro limite che impedisce il rinvio pregiudiziale ) . Successivamente, ha ricevuto rinnovato vigore per la esistenza di zone di attrito tra il diritto interno e quello comunitario, tra diritti e garanzie interni e diritti e obiettivi comunitari.
In tale ripresa del dibattito la Corte Costituzionale, con Sentenza nr. 238 del 2014 (in tema di immunità di Stati esteri), ha affermato che “.. i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).
In questa ottica , in effetti, possiamo leggere la disposizione dell’art. 97 Cost. che obbliga al concorso pubblico come un contro limite rispetto a norme che prevedano come risarcimento in forma specifica, nel caso di abuso dei contratti flessibili , la assunzione a tempo indeterminato.
Ciononostante , il dibattito giurisprudenziale si è mantenuto piuttosto vivace.
Con la Direttiva 1999/70/CE, applicabile anche al settore pubblico, vengono sanciti due principi fondamentali: il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e la prevenzione dell’abuso derivante dalla reiterazione del lavoro a termine, riaffermando l’eccezionalità del contratto a termine rispetto alla regola, ossia il lavoro a tempo indeterminato. Con specifico riferimento al lavoro alle dipendenze della P.A., la sentenza Adeneler (C-212/04) ha ritenuto che l’accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare “fabbisogni permanenti e durevoli” del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi. Spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte a tale situazione, misure non soltanto proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro. Come la Corte di Giustizia Europea ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro.
E’ con Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016 che il dibattito trova definitiva soluzione.
Nella decisione a sezioni unite è stato evidenziato che la Corte di giustizia, nell’ordinanza 12 dicembre 2013, Papalia, C- 50/13, che richiama precedenti enunciati della stessa Corte (cfr. sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04; del 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino, C-53/04; Vassallo, C-180/04, e del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., C-378/07; nonché ordinanze del 12 giugno 2008, Vassilakis e a. ,C-364107; del 24 aprile 2009, Koukou, C-519/08; del 23 novembre 2009, Lagoudakis e a. , da C-162108, e del l’ ottobre 2010, Affaitato, (1-3/10), ha ribadito che la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla -5- Ric. 2014 n. 10491 sez. ML – ud. 07-07-2016 direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/C:E (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato.
La direttiva del 1999 non contempla alcuna ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato così “lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia“. Neppure la direttiva contiene una disciplina generale del contratto a tempo determinato, ma pone principi specifici che, per gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, valgono come obiettivi da raggiungere ed attuare, tra cui appunto il principio di contrasto dell’abuso del datare di lavoro, privato o pubblico, nella successione di contratti a tempo determinato (clausola 5). Questa è la portata dell’accordo quadro e segnatamente della sua clausola 5; precisa infatti la Corte di giustizia (7 settembre 2006, Marrosu e Sardino, C-53/04, cit.) che “l’obiettivo di quest’ultimo è quello di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. Quindi la compatibilità comunitaria di un regime differenziato pubblico/privato (e così il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) è un punto fermo, che si aggiunge alla compatibilità interna con il canone costituzionale del principio di eguaglianza (Corte cost. n. 89/2003, cit.).
Le Sezioni Unite civili erano state investite della questione nell’ambito del problematico contenzioso insorto con riferimento alle conseguenze derivanti dall’illegittima apposizione del termine nel pubblico impiego privatizzato, avuto riguardo alle diverse interpretazioni registrate nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine all’art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, nel porre il divieto della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, affida al risarcimento del danno la tutela del lavoratore e – di riflesso – la compatibilità dell’ordinamento interno con la normativa comunitaria in materia.
In particolare, si osservava che, mentre la Corte
territoriale, nelle sentenze impugnate, aveva individuato nella disciplina di
cui all’art. 18, commi quarto e quinto, legge n. 300 del 1970 – nella
formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n.
92 – il parametro di riferimento più idoneo a garantire una tutela effettiva e
dissuasiva, la Corte di legittimità si era già pronunciata con decisioni
difformi, nell’un caso (Sez. L, 21 agosto 2013, n. 19371) ancorando la
determinazione del risarcimento all’art. 32, commi 5 e 7, legge 4 novembre
2010, n. 183, a prescindere dalla prova concreta di un danno, trattandosi di
indennità forfetizzata e omnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del
termine, nell’altro caso (Sez. L, 30 dicembre 2014, n. 27481, condivisa da Sez.
L, 3 luglio 2015, n. 13655) utilizzando come criterio di liquidazione quello
indicato dall’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604, sempre a prescindere dalla
prova concreta del danno, ma in virtù dell’elaborazione di un’autonoma figura
di danno (“danno comunitario”), da intendere come una sorta di sanzione ex lege
a carico del datore di lavoro.
La pronuncia delle Sezioni Unite civili
richiamata , affronta la questione partendo da un’ampia ricostruzione della
normativa – interna ed europea – in materia, soffermandosi sulle peculiari
caratteristiche che legittimano la differente disciplina prevista per il lavoro
pubblico contrattualizzato, con particolare riferimento al divieto di
conversione a tempo indeterminato, disposizione che ha superato positivamente
il vaglio di compatibilità costituzionale e comunitaria. Proprio sul fondamento
rappresentato da tale legittima preclusione, la Corte è giunta ad escludere che il danno risarcibile ex art. 36,
comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 possa consistere nella perdita del posto di
lavoro a tempo indeterminato “perché una tale prospettiva non c’è mai stata”.
Il danno, invece, va rapportato alla “prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative”, secondo la formulazione testuale della norma, ed è
configurabile come perdita di chance, nel senso che “se la pubblica
amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per
il posto, il lavoratore, che si duole dell’illegittimo ricorso al contratto a
termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore” ovvero “le energie
lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi
possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato”.
Pertanto, il lavoratore dovrà agire secondo la
regola generale della responsabilità contrattuale posta dall’art. 1223 c.c. per
vedersi riconoscere il risarcimento del danno nel senso sopra indicato e sarà
onerato della relativa prova, anche se in concreto difficile.
A questo punto, per l’ipotesi di abuso nella
successione di contratti a termine, quale illegittimità qualificata
direttamente contemplata dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, le Sezioni Unite si
pongono la questione della compatibilità di tale assetto con il diritto
europeo, in specifico riferimento al principio di effettività affermato dalla
Corte di giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, Papalia, C-50/13),
prospettando la necessità di vagliare la possibilità di un’interpretazione
adeguatrice della norma, prima di giungere a sospettarne l’illegittimità
costituzionale ex art. 117, primo comma, Cost.
In effetti – osserva la Corte – occorre ricercare nel perimetro delle “interpretazioni plausibili” e nell’ambito del dato positivo della norma interpretata un parametro che valga ad agevolare l’onere probatorio gravante sul lavoratore, per colmare quel deficit di tutela stigmatizzato dai giudici europei. In tale prospettiva, non può farsi riferimento alla disciplina del licenziamento illegittimo (sia quella dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, che quella dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, anche nella nuova formulazione, nonché, in ipotesi, quella del regime indennitario di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015), perché “per il dipendente pubblico a termine non c’è la perdita di un posto di lavoro”. Il parametro va dunque ricercato nella fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, che riguarda appunto il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine, quale misura con portata sanzionatoria (e qualificabile come “danno comunitario”, per esprimere direttamente la valenza di interpretazione adeguatrice) che esonera il lavoratore dalla prova del danno subito, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (al lavoratore, quindi, non è “precluso provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato”).
Infine, nell’ottica di salvaguardare il canone di equivalenza pure postulato dalla Corte europea, si esclude che l’utilizzazione del criterio di cui all’art. 32 cit. possa comportare una posizione di maggior tutela del lavoratore privato rispetto al pubblico dipendente, in quanto per il primo l’indennità forfetizzata costituisce una misura di contenimento del danno, mentre per il secondo rappresenta uno strumento di agevolazione dell’onere probatorio.
L’approdo ermeneutico dei giudici di legittimità, del resto, è perfettamente coerente con un sistema di protezione che, lungi dal trattare in maniera formalmente uguale i protagonisti dell’ordinamento, preveda una situazione di vantaggio per coloro che si trovino in una situazione di inferiorità (quelle che il diritto statunitense chiama positive action). Pertanto, la corresponsione di un minimo di tutela (quella dell’art. 32 della legge nr. 183 del 2010), di certo non esclude (né potrebbe farlo) il diritto ad una soddisfazione piena e totale del diritto leso, nel rispetto dell’onere della prova.
Tale interpretazione , peraltro, si pone su una direttrice già seguita dal supremo organo di giustizia amministrativa (Ad. Plen. Nr. 1 del 2018), secondo il quale:
Alla luce di quanto sin qui esposto occorre formulare il seguente principio di diritto limitatamente alla questione relativa al cumulo tra risarcimento e indennità dovute da enti pubblici e non anche, perché non rilevante, da assicuratori privati o sociali: “la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario”.
Escluso, dunque, che ai casi di abuso nella stipulazione di contratti temporali seguisse la conversione in contratto a tempo indeterminato con la PA , il dibattito giurisprudenziale si è, perciò, concentrato sull’individuazione della tipologia di danno da riconoscere e sui criteri da seguire nella quantificazione del danno da risarcire .
Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno fissato i principi di diritto da osservare in tali fattispecie :
«In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.».
«In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di
abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista
dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in
conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va
escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il
licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di
cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con
valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra
un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza
che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al
dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita
il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno
subito».
In
altre parole , mentre va escluso – in quanto
incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento
illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
“danno comunitario“,
determinato tra un minimo ed un massimo, salva
la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una
posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico,
atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile,
per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.
A tali principi rimane fedele la successiva giurisprudenza di legittimità , come confermato in Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016, Rv. 640721 – 01) ove si legge :
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966.
Discorso a parte , è stato poi affrontato per i cd. precari della scuola , ciò a cagione della peculiarità del sistema scuola e per la speciale legislazione che ha da sempre caratterizzato il reclutamento del personale in tale ambito .
In questo caso, tuttavia , all’indomani della serie di riforme avviate dal governo Renzi , ed in particolare con il pacchetto di riforme intitolate alla cd. buona scuola , ( L. n. 107 del 13.7.2015 e successivi decreti legislativi attuativi )gli interessi ed i conflitti sottostanti al nutrito contenzioso sviluppatosi hanno trovato una qualche pacificazione . A quel punto , pertanto, l’intervento della giurisprudenza è avvenuto solo per i casi che , anche all’esito del reclutamento massiccio avviato dal governo, non avevano trovato soddisfazione.
La Suprema Corte , ha affermato i principi così massimati :
Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. n. 5072 del 2016.
(Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Rv. 641608 – 01)
Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’UE, la stabilizzazione prevista nella l. n. 107 del 2015 per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l’art. 1, comma 109, della l. n. 107 del 2015, nonché l’immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, che non preclude la domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla stessa, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto.
(Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Rv. 641607 – 01)
Anche in questo caso la Corte, richiamando tutta la giurisprudenza comunitaria in materia , ha risolto ogni possibilità di contrasto con i principi ivi fissati giungendo ad affermare , da un lato , la specialità del nostro sistema e , dall’altro, l’esigenza di sanzionare efficacemente le ipotesi di abuso.
E all’indomani della L. 107/2015 , quando buona parte del personale precario aveva trovato definitiva sistemazione lavorativa, tutta la vicenda scuola è stata ricondotta nel già noto paradigma legale , sperimentato anche per altre settori del pubblico impiego , secondo il quale la stabilizzazione equivale alla misura massima di risarcimento , lasciando spazio solo per l’eventuale ulteriore danno da dedurre , allegare e provare , secondo la consueta scansione processuale degli oneri di parte.
Ed invero, che la stabilizzazione sia la misura più ampiamente satisfattiva prevista per i casi di illegittimo ricorso al lavoro flessibile lo si è affermato , in generale, per diversi settori del pubblico impiego, nei quali specifiche disposizioni legislative dapprima hanno consentito la stipulazione di contratti a tempo determinato, prorogandone poi la durata per diversi anni ed infine , hanno previsto la stabilizzazione del personale utilizzato nel corso degli anni, consentendone l’inserimento graduale tra i ruoli dell’amministrazione datrice .
Così è accaduto , infatti, per il personale precari del Ministero dei beni culturali, dell’Agenzia delle Entrate e , pur se in ambito regionale e con modalità attuative differenti, nell’ambito della sanità pubblica . In tutti questi casi , una volta conseguita l’assunzione a tempo determinato, a mezzo della stabilizzazione attuata a mezzo della legge, nessuno spazio rimane per ulteriori richieste risarcitorie , salva la prova specifica del danno ulteriore .
Si confronti, a tal proposito , quanto affermato in Sez. L – , Sentenza n. 16336 del 03/07/2017, Rv. 644860 – 01, ove si legge :
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l’abuso, ai fini della compatibilità dell’ordinamento interno al diritto dell’UE, la stabilizzazione prevista ai sensi dell’art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, che consente all’interessato di ottenere il medesimo “bene della vita” per il quale ha agito giudizialmente, senza preclusioni per la risarcibilità di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione – tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell’ipotesi – come nella specie – in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall’amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati. (Sez. U – , Sentenza n. 19166 del 02/08/2017, Rv. 645037 – 01)
In base ai principi sopra evidenziati, allora, la stessa parte non può pretendere di duplicare i risultati favorevoli della propria azione ottenendo, oltre al risarcimento in forma specifica( l’assunzione a mezzo stabilizzazione ) anche quello per equivalente: la parte che ha conseguito la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha ottenuto la riparazione dell’abuso in forma specifica.
Il risarcimento del danno , invece , costituisce una conseguenza subordinata alla mancata conversione, ove non possibile in applicazione dell’art. 36 più volte citato .
Una volta raggiunto , nei confronti del datore di lavoro, il risultato prioritariamente agognato, non vi è alcuna possibilità di conseguire, in aggiunta, anche il risarcimento per equivalente: il danno subìto per il comportamento abusivo è stato riparato e l’ordinamento non prevede alcuna “pena privata” aggiuntiva .
Recentissimamente, infine , sono state ulteriormente precisate le voci di danno indennizzabile nelle ipotesi di abusiva reiterazione della contrattazione a tempo , affermandosi :
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel caso di risoluzione del rapporto da parte dell’amministrazione, in ragione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme imperative, il lavoratore, operando il datore di lavoro in regime privatistico, può chiedere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, di cui assume l’onere della prova, ma non promuovere l’azione risarcitoria per lesione dell’affidamento incolpevole, che ha come presupposto l’agire autoritativo dell’amministrazione. (Sez. L – , Sentenza n. 6775 del 15/03/2017, Rv. 643450 – 01)
In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell’ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all’art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro. In conclusione , rimane , ora , affidata all’operato dei giudici di merito la compiuta attuazione dei principi fissati dall’intensa e complessa elaborazione giurisprudenziale , che si è evoluta con l’acuirsi delle problematiche , anche politiche, connesse al precariato pubblico .
1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento. 2. Le modalità di redazione degli atti processuali. 3. L’iscrizione a ruolo della causa. 4. La procura alle liti. 5. L’orario di trattazione delle cause. 6. I fascicoli. 7. I rinvii d’udienza. 8. La verbalizzazione. 9. Le notifiche eseguite direttamente a mezzo pec dagli avvocati. 10. La fase di trattazione. 11. La fase istruttoria. 12. La fase decisoria. 13. Il procedimento monitorio. 14. I principali problemi in ambito fallimentare (cenni). 15. La volontaria giurisdizione. 16. Varie.
1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento.
Il primo atto normativo che ha dato il vero impulso al PCT (dopo i decreti sull’obbligatorietà della tenuta informatica dei registri di cancelleria e dopo il fondamentale d.P.R. 123/2001, oggi per una parte della dottrina abrogato) è l’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (intitolato “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”). Tale norma attribuisce al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il potere regolamentare di individuare le nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (art. 4). Introduce importanti modifiche al codice di procedura civile (artt. 125, 163 e 167 c.p.c.), prevedendo l’obbligatoria indicazione negli atti processuali del codice fiscale delle parti e dei difensori, da utilizzare come chiave primaria per la loro identificazione da parte del sistema informatico (art. 4, comma 8, lett. a, b, c). Impone altresì l’ adozione della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e notificazioni nel processo civile (ed in quello penale). Altro corpo normativo cardine è poi il Codice dell’Amministrazione Digitale, cosiddetto C.A.D., ossia il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che, tuttavia, non esaurisce il suo ambito di applicazione al mondo della giustizia, dettando regole generali per tutte le amministrazioni. Oltre ad affermare il diritto dei cittadini all’uso delle tecnologie telematiche per interagire con le pubbliche amministrazioni e sancire l’obbligo della p.a. di usare nuove tecnologie, il CAD istituisce il domicilio digitale del cittadino (art. 3bis) e l’INI-PEC (art. 6bis). Ma, soprattutto, il CAD innova e disciplina la nozione di documento informatico (già prevista dalla legge cd. Bassanini n. 59/97, dal d.P.R. 445/2000 e in norme penali) agli artt. 20 e ss., della loro sottoscrizione (art. 24) delle varie ipotesi di copie e duplicati informatici di documenti analogici o informatici (23, 23, 23bis) , in merito alle quali rinvia a regole tecniche (art. 71) che solo di recente sono state emanate (DPCM 13.11.2014). Sulla base del fondamentale citato art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 (convertito, con modificazioni, nella l. 22 febbraio 2010, n. 24) è stato poi emanato il DM n. 44/2011, che, a sua volta, ha disciplinato le basi del PCT, con le successive integrazioni e modifiche dai Decreti Ministeriali nn. 209/2012 e 48/2013. Infine, il d.l. 179/2012 (come integrato e modificato dal d.l. 90/2014 e con il d.l. 123/2014), il d.l. 90/2014 ed il d.l. 132/2014 hanno completato la disciplina e fornito le scadenze di avvio del Processo Civile Telematico in primo e secondo grado e nelle procedure esecutive.
2. Le modalità di redazione degli atti processuali.
Con l’introduzione del PTC sono cambiate, almeno a decorrere dal 30.6.2014, anche le modalità di redazione dei provvedimenti telematici.
Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, contenente “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha all’art. 16-bis, intitolato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, statuito, tra l’altro, quanto segue:
<<1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.…>>.
A far data dal 30.6.2014, a norma dell’art. 16 bis d.l.179/2012, convertito in l. 221/2014 e successivamente modificato dall’art. 44 del d.l. 90 del 24.6.2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti ‘precedentemente costituite’ e degli altri soggetti esterni, nei giudizi di competenza del Tribunale iniziati a far data dal 30.6.2014, avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche; tale forma di deposito obbligatorio varrà anche per i ricorsi per ingiunzione dinanzi al Tribunale, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.. Ai sensi del medesimo art. 44, per i giudizi già pendenti al 30.6.2014, fino al 31.12.2014 gli atti ed i documenti potranno essere depositati, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, anche in modalità telematica ed in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tale ultima modalità.
Si osserverà il regime tradizionale cartaceo per gli atti introduttivi dei giudizi diversi da quello monitorio, i quali, pertanto, restano esclusi dall’obbligo di deposito telematico. Nonostante le opinioni contrarie, anche l’art. 44 del d.l. n. 90/2014 fa esclusivamente riferimento, per i giudizi diversi da quello monitorio, ai soli atti endoprocessuali, con riguardo sia al deposito telematico obbligatorio sia a quello facoltativo. Tale interpretazione è stata pure recepita nella circolare D.A.G., Direzione Generale Giustizia Civile, del 27 giugno 2014, nella parte in cui “ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta”.
In termini estremamente sintetici (per una disamina più completa vedasi infra), gli atti che possono essere depositati telematicamente con valore legale presso ogni tribunale dovrebbero essere quelli riguardanti:
- l’intero procedimento monitorio fino alla richiesta di esecutorietà
- i procedimenti di cui al libro III del codice di procedura civile, per gli atti successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione (art. 16-bis, co. 2, d.l. n. 179/2012);
- il contenzioso ordinario limitatamente a:
- atti e documenti di parte (incluse le dismissioni di mandato professionale e la nomine dei consulenti di parte);
- memorie autorizzate dal giudice;
- comparsa conclusionale e memoria di replica (o note ex art. 429 c.p.c.);
- memorie autorizzate dal giudice ex art. 183, co. 6, c.p.c.;
- elaborati di consulenza tecnica d’ufficio;
- memorie integrative nel rito delle locazioni o nelle cause di separazione e divorzio;
- istanze di correzione o di anticipazione.
Per quanto concerne il settore famiglia, rientrano nella categoria degli atti non suscettibili di deposito telematico, oltre al ricorso introduttivo (anche delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti) ed alla memoria difensiva di costituzione, altresì le memorie integrative depositate dopo l’udienza presidenziale. E’ noto, infatti, che, in relazione alla natura fin dall’origine contenziosa dei procedimenti di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio non si accompagna l’assimilabilità dell’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avente unicamente la finalità di dare luogo al tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissare l’udienza dinanzi al giudice nominato per il prosieguo del giudizio, all’udienza prevista dall’art. 180 c.p.c. Ne deriva che, riguardo ai termini per la costituzione del coniuge convenuto e a quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, ivi compresa quella di riconoscimento dell’assegno divorzile, quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell’art. 180 c.p.c. e degli art. 166 e 167 c.p.c., deve intendersi esclusivamente quella innanzi al giudice nominato all’esito della fase presidenziale, fermo restando la ritualità della domanda riconvenzionale relativa all’assegno divorzile già proposta con la comparsa di risposta dinanzi al Presidente del tribunale (Cassazione civile, sez. I, 28/03/2007, n. 7653; Cassazione civile, sez. I, 07/02/2006, n. 2625).
Quanto alle funzioni presidenziali, si evidenzia l’attuale pratica indisponibilità per il presidente di una propria consolle con la quale gestire la materia delle assegnazioni e riassegnazioni, oltre che la incompletezza e problematicità del software per il deposito dell’atto telematico da parte del presidente.
Sono da considerarsi atti introduttivi, e quindi non depositabili telematicamente con valore legale, altresì le istanze ex art. 709 ter c.p.c.
Per quanto riguarda i procedimenti di volontaria giurisdizione è, invece, ad oggi possibile depositare, con valore legale, solo i ricorsi ex art 337-bis e seguenti c.c.
E’, pertanto, privo di valore legale – tra gli altri – il deposito degli atti introduttivi nel procedimento ordinario (atto di citazione, ricorso introduttivo del giudizio, comparsa di costituzione e risposta, interventi autonomi), riguardando l’obbligatorietà del deposito telematico, nei procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione, solo gli atti successivi alla costituzione in giudizio (id est, gli atti endoprocessuali)
Con riferimento all’istituto dell’amministrazione di sostegno, occorre tener presente che il procedimento per la nomina dell’amministratore, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/03/2013, n. 6861; Corte Costituzionale, 19/04/2007, n. 128). Occorre, pertanto, domandarsi se in quest’ultima evenienza l’iterprocedimentale debba o meno essere rispettoso delle nuove regola introdotte in tema di PCT.
Nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione (per i quali l’obbligatorietà è prevista, ripetesi, per “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite”: art. 16-bis, co. 1, d.l. n. 179/2012), sono state registrate incertezze per:
- il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (interpretabile come giudizio diverso dalla fase cautelare di prima istanza);
- l’istanza di correzione di errore materiale (che, però, può essere proposta direttamente dal difensore della parte costituita);
- il procedimento cautelare in corso di causa (rilevate prassi di iscrizione come autonomo procedimento, invece che come sub-procedimento, ma preferibile tesi endoprocedimentale);
- l’opposizione avverso l’ordinanza che chiude il c.d. rito sommario Fornero, ai sensi della legge n. 92/2012 nonché l’opposizione avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 28 legge n. 300/1970 (giudizi diversi, argomentabile per analogica dalla norma in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ma potrebbe essere valorizzato anche l’argomento contrario, secondo cui nulla prevedendo la legge, a differenza di quanto previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo, tali opposizioni sono da intendere atti endoprocedimentali).
Per Trib. Torino 20.7.2014, dato che nessuna norma consente il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 702bisc.p.c., depositato in quella forma.
Nei procedimenti esecutivi, sono stati ritenuti fuori dal campo di obbligatorietà:
- i ricorsi al giudice dell’esecuzione in opposizione successivi all’inizio dell’esecuzione depositati ai sensi degli artt. 615 e 617, co. 2, c.p.c. e ai sensi dell’art. 619 c.p.c. e gli atti di introduzione dei relativi giudizi di merito;
- i ricorsi per l’esecuzione di obblighi di fare e non fare ex art. 612 c.p.c.;
- i ricorsi in opposizione a proroga nel rilascio;
- gli atti di intervento e le istanze di sospensione dirette al giudice dell’esecuzione;
- le istanze di conversione del pignoramento;
- le dichiarazioni di terzo pignorato e le relative contestazioni;
- gli atti relativi agli incidenti nell’esecuzione per rilascio.
Nelle procedure concorsuali(per le quali l’obbligatorietà è prevista per il “deposito degli atti e dei documenti da parte delcuratore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissarioliquidatore e del commissario straordinario”: art. 16-bis, co. 2, d.l. n. 179/2012) sono stati ritenuti esclusi:
- i ricorsi per concordato preventivo c.d. “pieno”;
- i ricorsi per concordato preventivo c.d. prenotativo;
- i reclami ex artt. 26 e 36 l.f.
2.1. Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio (in assenza della speciale abilitazione ministeriale prevista dall’art. 35 del d.m. n. 44/2011), la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza, non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare tali atti inviati con modalità telematiche dalle parti.
Nel caso di atto introduttivo depositato telematicamente, anziché in formato cartaceo, si discute su quali siano le conseguenze sul piano processuale. In tale ipotesi le conseguenze ricollegabili alla violazione vanno dalla mera irregolarità all’inesistenza dell’atto. La circostanza che in questo caso la competente struttura ministeriale abbia espressamente chiarito che, trattandosi di questione interpretativa riservata al giudice, le cancellerie dovranno comunque accettare gli atti introduttivi del giudizio depositati in modalità telematica senza possibilità di rifiuto, depone a favore della tesi meno rigorosa, che risente di un evidentefavorverso la modalità telematica.
D’altra parte, per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30.6.2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite o dagli ausiliari del giudice, deve avvenire esclusivamente mediante invio telematico (così come anche per i procedimenti instaurati prima del 30.6.2014, a decorrere dal 31.12.2014, sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali solo con modalità telematica). La circolare DAG del 27.6.2014 (in ciò pienamente confermata dalla successiva circolare del 28.10.2014), valorizzando l’avverbio “esclusivamente”, suggerisce che in quest’ultimo caso, a differenza del primo, le cancellerie dovrebbero rifiutare un atto depositato in formato cartaceo (in particolare, a decorrere dal 30 giugno 2014, le cancellerie “nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art. 16 bis d.l. 179/12″), anziché telematicamente (si pensi ad un ricorso per d.i.). Tuttavia, l’esistenza di margini per interpretazioni divergenti nell’applicazione della norma induce qualche perplessità circa l’indicazione contenuta nella menzionata circolare D.A.G. (si pensi, ad esempio, all’eventualità che il giudice chiamato a decidere la controversia assuma un indirizzo divergente da quello adottato dalla cancelleria in sede di accettazione/rifiuto dell’atto, con possibili riflessi in tema di decadenza).
Due sono allora le possibili opzioni ermeneutiche:
1. l’atto è addirittura inesistente, in quanto non conforme allo schema normativo, previsto come “esclusivo”, legittimando la dichiarazione di inammissibilità (arg. ex Cass. Sez. L, Sentenza n. 21447 del 12/10/2007, Rv. 600156 e Sez. 3, Sentenza n. 12391 del 21/05/2013, Rv. 626402, in tema di deposito effettuato a mezzo posta) o, addirittura, di irricevibilità da parte della cancelleria;
2. la violazione non è prevista a pena di nullità dall’art. 156, co. 1, c.p.c., onde il giudice può invitare la parte a “regolarizzare” il deposito (arg. ex. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009, Rv. 607475, in tema di deposito effettuato a mezzo posta).
Corollario della seconda posizione, è la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, co. 3, c.p.c. (arg., ancora, ex. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009, Rv. 607475, in tema di deposito effettuato a mezzo posta). Anche se non manca chi, ritenendo che la patologia non riguarderebbe i requisiti di forma e di sostanza dell’atto (e, quindi, non integrando gli estremi della nullità), esclude l’applicabilità, sia pure in via estensiva, del principio del raggiungimento dello scopo.
La questione assume particolare rilievo nell’ipotesi di atto per il quale si ponga un problema di decadenza (come, ad es., nell’ipotesi delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.), dovendosi valutare se il deposito in forma cartacea valga o meno ad impedire la decadenza. La prevalenza dell’una o dell’altra opzione ermeneutica, da un lato, rischia di incoraggiare prassi “permissive” circa l’obbligatorietà della modalità telematica, dall’altro, all’opposto, di sanzionare le parti con pesanti decadenze processuali a fronte di interpretazioni non ancora consolidate e condivise circa la stessa delimitazione degli atti “endoprocedimentali” (sul punto vedasi il par. 10.1).
E’ a darsi, peraltro, atto di un orientamento della giurisprudenza di merito che tende ad allargare le maglie degli atti suscettibili di essere depositati telematicamente. Invero, Trib. Roma, ord. 24.1.2015, ha ritenuto che la DGSIA, nel rilasciare i decreti ex art. 35 DM 44/11, è priva, per legge, del potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente e la tipologia dei procedimenti nei quali esercitare la facoltà di deposito telematico. In particolare, la DGSIA non avrebbe, in siffatta evenienza, alcun potere di limitare i depositi telematici solo per alcuni procedimenti e per determinati atti. Il giudice capitolino sostiene, inoltre, che la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata ammissibile, atteso che non è “prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell’atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare l’idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (cfr. altresì Trib. Milano, ord. 7.10.2014). Deve, quindi, ritenersi ammissibile il deposito di atti e provvedimenti non espressamente contemplati nel decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell’art. 121 c.p.c. (per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea, al raggiungimento del loro scopo) ed, inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 156 c.p.c. (per il quale l’atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso di specie a seguito dell’accettazione dell’atto da parte della cancelleria, con immediata visibilità per il giudice e per tutte le altri parti del processo, non può essere dichiarato nullo; cfr. Tribunale Bologna, ord. 16.07.2014)”.
Il DGSIA avrebbe, quindi, solo il potere-dovere di verificare, in un determinato ufficio giudiziario, l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici; nessuna norma consentirebbe, invece, alla stessa di individuare ed inserire nel decreto ex art. 35 d.m. 44/11 il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto al quale esercitare la facoltà di deposito telematico; da ciò seguirebbe l’impossibilità per il giudice di dichiarare inammissibili o irricevibili depositi telematici ai atti in uffici giudiziari privi di quel “valore legale”perchè inseriti arbitrariamente da DGSIA nei decreti ex art. 35 d.m. 44/11. La verifica spettante a DGSIA ex art. 35 d.m. 44/11, tra l’altro, oggi non avrebbe più ragione di esistere, se è vero che in tutti i tribunali, sin dal 30 giugno 2014, è accertata l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, così come richiesto dell’art. 35 del d.m. 44/11.
In quest’ottica, si è ritenuto ammissibile, per i procedimenti instaurati tanto prima che dopo il 30 giugno 2014, il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, esclusi dal novero degli atti indicati dai primi quattro commi dell’art. 16bisl. n. 221 del 2012, posto che ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121 c.p.c.), e avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.). Il ché avverrebbe nel caso di specie, dato che l’atto introduttivo telematico è accettato dal cancelliere ed è inserito nel fascicolo di parte e, quindi, raggiunge il proprio scopo di permettere la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, di esprimere la difesa della parte e di realizzare il rapporto processuale con la controparte (Tribunale Brescia, 07/10/2014).
Vanno altresì segnalate, quali norme di chiusura di un sistema che con le sue rigidità non voglia compromettere i diritti costituzionali di difesa, le disposizioni dell’art. 16 bis, commi 8 e 9, del d.l. n. 179/2012 (che attribuiscono al Presidente del Tribunale in caso di malfunzionamenti o al giudice nello stesso caso o per ragioni specifiche la possibilità di “autorizzare” il deposito di atti o copie di atti in formato cd. cartaceo), i cui contorni sono concretamente rimessi al diritto vivente.
Una volta che sia stato eseguito il deposito telematico dell’atto relativo ad un giudizio pendente (ad esempio, una memoria), non debbono far séguito il deposito cartaceo né alcun ulteriore adempimento, essendo il deposito telematico del tutto equivalente, ai fini di cui all’art. 170 c.p.c., a quello eseguito in cancelleria.
L’atto da depositare telematicamente in giudizio può essere predisposto con qualsiasi redattore di testi e va convertito in formato pdf. Non è consentito stampare l’atto, scansionarlo ed allegarlo come pdf o file immagine.
Per una più facile lettura dell’atto depositato in formato elettronico è consigliabile che lo stesso venga suddiviso in paragrafi e capitoli; è ammesso che all’interno del corpo dell’atto vengano inserite figure e/o immagini; non è ammesso l’utilizzo di macro, le quali sono considerate elementi attivi il cui inserimento è vietato dall’art. 13 del provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 (per una più approfondita disamina vedasi infra).
3. L’iscrizione a ruolo della causa.
Ora, con l’entrata in vigore del PCT, gli atti introduttivi per i quali è ammesso il deposito telematico devono essere accompagnati dalla nota di iscrizione a ruolo, che può essere compilata a mano o elaborata in automatico daisoftwarespredisposti per la generazione della busta da inviare telematicamente all’ufficio giudiziario competente. La nota di iscrizione a ruolo deve essere in ogni caso sottoscritta digitalmente dall’avvocato prima dell’invio. Al fine di una corretta redazione della stessa dovranno essere inseriti tutti i dati di ciascuna parte; nel caso di pluralità di attori/ricorrenti o convenuti/resistenti, andranno necessariamente inseriti i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti. Occorre prestare una particolare attenzione nell’indicazione del codice relativo all’oggetto della controversia, in quanto da esso dipendono la correttezza dell’assegnazione alla sezione di riferimento e dei rilievi statistici.
Si raccomanda:
- ai difensori di prestare attenzione, all’atto della iscrizione a ruolo, in particolare in relazione alla gestione informatizzata e mediante “codici a barre” del fascicolo da parte della cancelleria, nell’indicare correttamente l’oggetto della causa con il relativo codice ed il codice fiscale e l’indirizzo delle parti;
- alla cancelleria l’iscrizione a ruolo del fascicolo anche solo con la velina dell’atto di citazione.
Al fine del corretto calcolo dell’importo del contributo unificato deve essere indicato con esattezza il valore della causa. Si rammenta la necessità di inserire la dichiarazione di valore sia negli atti introduttivi, sia – quando vengano introdotte modifiche della domanda cui consegua un aumento di valore della causa – nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c., nonché di ribadire l’indicazione del valore all’interno della nota di iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che nel processo telematico, venendo a mancare il controllo preventivo del cancelliere, l’eventuale omissione non sarebbe emendabile e costringerebbe la cancelleria ad avviare l‘iteramministrativo di irrogazione delle sanzioni di legge.
Se viene effettuato il pagamento con i metodi tradizionali (acquisto marca lottomatica o versamento con mod. F23), il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria delle spese (attualmente marca da bollo da € 27,00) devono essere acquisiti tramite scanner in un unico file in formato .pdf ed allegati alla busta telematica (alcuni softwares disponibili prevedono un apposita sezione per l’inserimento di tale file e prevedono l’inserimento degli estremi di pagamento).
All’atto della richiesta copie, o in occasione di altro accesso alla cancelleria e, comunque, su richiesta dell’ufficio, occorrerà consegnare in cancelleria l’originale delle ricevute di versamento del contributo e della marca da bollo (debitamente annullata).
Ove si provveda al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria in forma telematica, al termine del procedimento il sistema informatico genererà la quietanza di pagamento, denominata “ricevuta telematica”, sia in formato .xml (firmato digitalmente in formato CAdES a norma dell’art. 27, comma 3, provv. DGSIA 16.4.2014) sia in formato .pdf; al fine di consentire alla cancelleria un’immediata riconciliazione dei dati contabili, nella busta informatica dovrà essere inserito il file.xml firmato; il file.pdf potrà essere inserito solo in caso di impossibilità di allegazione del file.xml firmato, oppure sarà stampato ed esibito alla cancelleria in caso di espressa richiesta da parte di quest’ultima al difensore. Non vi è alcun obbligo di consegna della ricevuta in cancelleria.
4. La procura alle liti.
La procura alle liti va redatta su foglio separato rispetto all’atto giudiziario (ricorso, memoria, comparsa, ecc.), e deve essere allegata alla busta telematica non come allegato generico ma inserita nell’apposita sezione prevista dai redattori disponibili e denominata appunto “procura alla lite”. Essa può essere rilasciata in due diversi modi:
a) nel caso in cui la parte non sia in possesso di una firma digitale o firma elettronica qualificata, la procura deve essere redatta su supporto cartaceo e sottoscritta con firma autografa sia dalla parte che dall’avvocato; la copia cartacea dovrà essere successivamente scansionata e salvata come file in formato pdf con il nome di “procura alle liti”; l’avvocato dovrà procedere a firmare digitalmente il file in .pdf e tale firma sarà considerata attestazione di conformità all’originale dell’avvocato e sarà trasmessa all’ufficio giudiziario;
b) nel caso in cui, invece, la parte sia in possesso di firma digitale può essere rilasciata una procura digitale; l’atto verrà compilato con un qualsiasi programma di videoscrittura come documento informatico, convertito successivamente in pdf e firmato digitalmente prima dalla parte e poi dall’avvocato.
La procura notarile generale o speciale può essere redatta su supporto cartaceo e successivamente scansionata, oppure generata direttamente in via informatica. In entrambi i casi è necessario che il file della procura notarile venga firmato digitalmente dall’avvocato, che ne attesta la conformità all’originale.
5. L’orario di trattazione delle cause (ex art. 83 disp. att. c.p.c., il giudice istruttore fissa l’ordine e gli orari di trattazione delle cause).
In primo luogo, l’applicazione del PCT presuppone, soprattutto se si intende verbalizzare con la consolle il corso dell’udienza, un numero contingentato di cause da trattare, non superiore a venti. A tal fine sarà imprescindibile ripartire le stesse in varie fasce orarie, onde evitare una perniciosa sovrapposizione nella loro trattazione.
Sarebbe opportuno, pertanto, che:
- in ciascuna udienza venisse fissato, anche attraverso l’utilizzo dello strumento previsto dall’art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di 20 (venti) cause, tale da consentire un’adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse;
- l’udienza venga tendenzialmente divisa in tre fasce (predeterminate) orarie di trattazione: a) la prima (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 10.00) dedicata a cause con incombenti (prevedibilmente ex ante) necessitanti di una minore durata (cause provenienti da rinvii ex artt. 181 e 309 c.p.c.; ammissione dei mezzi istruttori – da avvenire preferibilmente, allorquando viene fissata un’apposita udienza, nel corso di tale udienza, evitando di riservarsi -; conferimenti di incarichi peritali; precisazioni delle conclusioni; discussione orale in cause semplici o ripetitive); b) la seconda (indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 11.00) riservata ad attività di più lunga durata o, comunque, di durata non prevedibile e, dunque, alla prima comparizione delle parti (in occasione della quale il giudice potrebbe aver bisogno di chiarimenti o di indicare questioni rilevabili d’ufficio, l’attore potrebbe avvertire la necessità di chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ovvero di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale – cd. reconventio reconventionis – o delle eccezioni proposte dal convenuto ed entrambe le parti potrebbero essere indotte a precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate – cc.dd. mutatio ed emendatio libelli -), all’esame delle c.t.u., all’interrogatorio libero delle parti ed ai tentativi di conciliazione; c) la terza (indicativamente dalle ore 11.00 in poi) destinata all’assunzione delle prove ed ai procedimenti cautelari;
- negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell’udienza ad opera della parte l’orario di udienza venisse sempre indicato nelle ore 9 e ss.;
- nel fissare gli orari per fasce i magistrati tenessero conto della verosimile durata di ciascuno degli incombenti, assicurando in ogni caso un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori;
- nella determinazione dell’orario dell’udienza di rinvio il giudice tenesse conto della sua prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli avvocati.
6. I fascicoli.
Nell’impostazione tradizionale (fondata sul cartaceo) i difensori dovrebbero aver cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affoliati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo. Inoltre, dovrebbero rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti (in particolare, per rendere agevole l’esame e l’eventuale fotocopiatura dei documenti). Ora, con l’invio telematico della documentazione allegata alle memorie istruttorie, il problema si porrà, di fatto, solo per i documenti depositati unitamente agli atti introduttivi del giudizio che, di regola, verranno ancora depositati in formato cartaceo.
Se è vero che l’art. 9, co. 3, del d.m. n. 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo” (fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente), in tal modo esonerando la cancelleria dall’obbligo di formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo (prevista dal D.P.R. n. 123/2001), è altrettanto vero che, anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30.6.2014, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio ed i documenti ad essi allegati in formato cartaceo, così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio). D’altra parte, vi sarà la necessità, ad es., di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento; in tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo; analoga fattispecie si verificherebbe nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento e di proposizione di querela di falso sullo stesso. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato.
In ogni caso, pur a fronte delle previsioni del D.M. n. 44/2011, la reale tenuta del fascicolo di ufficio sarà “ibrida”, in quanto, almeno per un certo periodo, continueranno a “convivere” atti e documenti depositati in formato cartaceo ed atti e documenti depositati in modalità telematica.
Per quanto riguarda la tenuta dei fascicoli (art. 36), occorrerebbe provvedere alla ripartizione del fascicolo d’ufficio in sottofascicoli contenenti: a) gli atti introduttivi delle parti (atto di citazione o ricorso, comparsa di costituzione o memoria difensiva del convenuto e degli eventuali terzi chiamati in causa), b) le memorie ex art. 183, co.6, c.p.c. e le eventuali memorie autorizzate; c) i verbali di udienza (all’interno dei quali vanno ulteriormente separati quelli concernenti le prove costituende assunte), tutti numerati su ogni facciata in modo progressivo; d) le c.t.u., con i relativi decreti di liquidazione; e) le comparse conclusionali e le memorie di replica; all’interno di ogni sottofascicolo gli atti siano inseriti secondo un ordine cronologico; in quest’attività la cancelleria venga coadiuvata dai laureati in tirocinio presso l’ufficio. Con l’avvento del PTC, peraltro, il problema non dovrebbe più porsi per gli atti indicati alle lettere a), b), d) ed e), fermo restando che per i verbali, qualora si adottasse la modalità telematica, dovrebbero inevitabilmente essere inseriti in calce i numeri di pagina.
Nell’ambito del PTC, qualora i difensori intendano ritirare il fascicolo di parte ed il giudice lo autorizzi, si darà atto a verbale della autorizzazione e del ritiro, indicandosi il nome dell’avvocato che vi procede; non occorrerà che il difensore firmi il verbale e/o la copertina del fascicolo d’ufficio.
7. I rinvii d’udienza.
Sarebbe opportuno che:
- in caso di rinvio con assegnazione di termini, il giudice fissasse l’udienza almeno 10 giorni dopo la scadenza dell’ultimo termine, al fine di consentire il tempestivo inserimento telematico degli atti a cura della cancelleria;
- come regola generale, in tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo ed entro tre giorni, l’avvenuta ricezione dell’atto all’indirizzo e-mail od al numero di fax che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.
8. La verbalizzazione.
Le udienze del g.i. non siano pubbliche (art. 84, co. 1), atteso che, ai sensi dell’art. 128, co. 1, c.p.c., solo l’udienza di discussione dinanzi al collegio è pubblica a pena di nullità; da ciò deriva che, anche al fine di rispettare la privacy delle parti (soprattutto per evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo) e, comunque, per garantire una ordinata trattazione delle cause, queste ultime andranno chiamate e trattate in numero non superiore a due contestualmente (nel senso di consentire la verbalizzazione alle parti della seconda causa nel mentre viene trattata dinanzi al giudice la prima. Con l’avvento del processo civile telematico, sarà, del resto, materialmente impossibile trattare contestualmente due o più cause, richiedendo ognuna di esse l’utilizzo della consolle del magistrato.
Come è noto, all’attualità il verbale viene redatto, nell’impossibilità di tenere udienza con la collaborazione del personale amministrativo, direttamente dal giudice o dagli avvocati sotto la direzione del giudice. In particolare, nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici, il giudice procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori.
Dovendosi (recte, potendosi), come detto, utilizzare, ai fini della verbalizzazione, la consolle in dotazione a ciascun magistrato, non può escludersi a priori la possibilità che il giudice, preferendo concentrare le sue attenzioni sui chiarimenti offerti dagli avvocati o dalle parti, sulle eventuali dichiarazioni da queste ultime rese in sede di libero interrogatorio o sul raccoglimento della prova, affidi agli avvocati presenti ed interessati alla causa la verbalizzazione sotto sua dettatura mettendo a loro disposizione la sua consolle. Tale meccanismo sarebbe di difficile percorribilità ove i giudici decidessero di avvalersi, oltre alla consolle, di programmi di dettatura telematica basati sul timbro della voce (quale “Dragon”).
La verbalizzazione delle attività di udienza deve svolgersi quanto più possibile (e compatibilmente con la necessità di evitare dilatazioni nei tempi di svolgimento quando più cause siano chiamate alla stessa ora) con l’uso deisoftwaredi redazione per il PTC (consolle del magistrato o mag-office), che i giudici si impegnino ad utilizzare, specie per le prove orali per testi; è opportuno, peraltro, riaffermare che la verbalizzazione non è atto del giudice.
Va ribadito che la redazione del verbale con modalità telematica non è obbligatoria, essendo la previsione normativa limitata agli atti processuali ed ai documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (consulenti tecnici, custodi, ecc.). La verbalizzazione in via telematica, peraltro, comporterà che non sarà più di fatto possibile la confessione spontanea ex art. 229 c.p.c., atteso che la parte che manchi di certificato di firma digitale non può rilasciare la confessione giuridicamente rilevante ai fini di cui alla norma citata, né quel valore può ricondursi alla produzione telematica eventualmente effettuata dal suo difensore (che, a tutto concede, assume la valenza di una mera ammissione).
Inoltre, poiché l’art. 88 disp. att. c.p.c., in tema di verbale di conciliazione, continua a prevedere che “La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere“, non sarà possibile in siffatta evenienza redigere un verbale di conciliazione interamente telematico, ma occorrerà stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione; altrimenti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe notevoli difficoltà in sede di trascrizione. In tal senso, anche circolare D.A.G. del 27 giugno 2014: “Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l’art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.“. Più di recente la Circolare del Ministero della Giustizia del 28.10.2014 ha preso atto che l’art. 45, co. 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014 ha operato una modifica dell’art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti intervenuti e prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere; la lettera c) dello stesso comma ha, poi, soppresso, all’art. 207, 2° comma, c.p.c., le parole “che le sottoscrive”; in tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti e, in particolare, ai testimoni ed alle parti presente in udienza, che abbiano reso l’interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come è noto, la consolle del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice. L’ultima circolare ha, però, ribadito, nei termini su esposti, che diverso è il caso del verbale di conciliazione.
Altro caso in cui si pone il problema del deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico è rappresentato dal documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nei casi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso.
E’ auspicata, a tal riguardo, la collaborazione dei tirocinanti di cui all’art. 73 d.l. n. 69 del 21.6.2013, conv. in legge con modificazioni dalla l. n. 98 del 9.8.2013. E’ apprezzato l’utilizzo in udienza, da parte degli avvocati, di strumenti ed applicativi informatici che consentano loro la predisposizione in digitale delle rispettive deduzioni d’udienza.
La verbalizzazione, pur contenendo tutte le istanze delle parti, sia sintetica, avendo cura il giudice di sintetizzare le deduzioni a verbale e le richieste delle parti.
In particolare, all’esito dell’introduzione del PTC, la verbalizzazione avverrà sotto la direzione del giudice, che provvederà a sintetizzare a verbale le deduzioni e le richieste delle parti. Il Tribunale di Roma ha stabilito che il verbale redatto tramite la consolle del magistrato e depositato telematicamente con firma digitale dal giudice venga stampato dalla cancelleria ed inserito nel fascicolo d’ufficio.
Previa comunicazione alla controparte, possono essere ammesse note a verbale predisposte in via anticipata dalle parti, purchè presentino una lunghezza limitata (non più di due pagine con interlinea 1,5 e con carattere 12), abbiano un contenuto non ripetitivo di argomentazioni già svolte e presentino una forma decorosa (non sono, ad es., ammessi fax). In particolare, in caso di specifica necessità di verbalizzazione (ad es., capitolazione della prova orale nel rito del lavoro, specificazione di dati catastali, verbale di conciliazione delle parti) i difensori potranno ora presentare deduzioni su supporto informatico (chiavetta USB, ecc.) ed il giudice provvederà, nell’ambito dei suoi poteri di direzione dell’udienza, ad inserire la deduzione nel verbale di udienza, assicurando alla controparte la possibilità di controdeduzioni, anche brevi, a verbale.
9. Le notifiche eseguite direttamente a mezzo pec dagli avvocati.
Qualora l’avvocato abbia notificato a mezzo PEC in proprio (ai sensi della L. n. 53/1994; il ricorso alla procedura di notifica telematica risulta praticabile, a far data dal 25.6.2014, da tutti gli avvocati per il sol fatto di essere iscritti all’albo professionale) un atto giudiziario:
o se trattasi di atto introduttivo del procedimento, il difensore dovrà estrarrà una copia cartacea del medesimo e del relativo messaggio PEC (completo di tutti gli allegati), nonché della ricevuta di accettazione e di quella di consegna, apporrà in calce a ciascuno di essi la certificazione di conformità degli esemplari analogici agli originali informatici (a norma dell’art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994) e curerà il deposito con modalità tradizionali presso la cancelleria in sede di iscrizione a ruolo, dopodiché – una volta formato il fascicolo informatico – provvederà al deposito telematico degli originali informatici del tutto;
o se trattasi di atto endoprocessuale, il difensore depositerà telematicamente – secondo la previsione dell’art. 19-bis delle nuove specifiche tecniche (provv. DGSIA 16.4.2014) – l’atto notificato, unitamente al relativo messaggio PEC (completo di tutti gli allegati), alla ricevuta di accettazione ed a quella di consegna.
Ai sensi dell’art. 51, co. 2, del d.l. n. 90 del 24.6.2014, gli atti si considerano tempestivamente depositati in modalità telematica quando la ricevuta di avvenuta consegna venga generata entro la fine del giorno di scadenza (ore 23:59:59). Poiché, tuttavia, la certezza della regolarità del deposito può aversi solo successivamente all’esecuzione dei controlli automatici (terzo messaggio di posta certificata) e, in ultima analisi, solo a seguito della verifica della regolarità degli atti da parte del cancelliere (quarto messaggio), sarà opportuno per gli avvocati evitare il deposito degli atti nelle ultime ore del giorno di scadenza (e, in particolare, dar corso al deposito telematico con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla scadenza del rispettivo termine), al fine di avere tempo e modo di rimediare ad eventuali propri errori tecnici. Anche perché, tenuto conto che gli atti e i documenti sono visibili alle parti del giudizio solo a seguito dell’accettazione della cancelleria, un deposito effettuato molto a ridosso dell’orario di scadenza potrebbe comportare che detta visione sia possibile per le altre parti in un momento successivo alla scadenza giuridica del termine alle stesse assegnato o, comunque, a ridosso dello stesso. Il deposito anticipato consente altresì alla cancelleria di aprire la busta (ciò che avviene di norma il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della RAC) e segnalare eventuali anomalie – ostative all’accettazione del deposito – in tempo utile per permettere all’avvocato di sanare tali anomalie e provvedere entro il termine al deposito telematico rituale.
L’art. 3 bis, co. 3, della l. 21.1.1994, n. 53, prevede che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna“. Pertanto, mentre per le notifiche eseguite dalle cancellerie assume esclusiva valenza la RdAC, con l’ultimo intervento normativo è stato esteso alle notifiche eseguite in proprio a mezzo Pec il principio della scissione dei momenti perfezionativi (nel senso che, una volta perfezionata la notifica – con tutti i controlli, anche manuali, previsti – l’efficacia della stessa retroagisce al momento della RAC). Peraltro, la coincidenza tra i due momenti (solitamente trasmessi a distanza di pochissimi secondi) rende praticamente contestuale l’esecuzione delle due fasi nella gran parte dei casi.
In particolare, con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione telematica, quest’ultima è stata vincolata alla materiale conoscenza dell’atto da parte del destinatario. La questione trova autorevolissimi precedenti in sede di legittimità (Corte Costituzionale sentt. 14.01.2010, n. 3, e 26 novembre 2002, n. 477; Cass. SS.UU. ord. 21 ottobre 2004, n. 458) ed è stata rielaborata a sostegno di una eccezione proposta, in sede giudiziale, nel primo periodo di operatività della notifica via PEC. A fronte del rilievo secondo cui la mancata visione del messaggio da parte del destinatario, coincisa con lo “smarrimento della password” di accesso all’account di pec, potesse e dovesse ritenersi produttiva di irregolarità nella notifica (che, nel caso di specie, atteneva a ricorso per dichiarazione di fallimento e pedissequo decreto di comparizione davanti al tribunale), il giudice del reclamo, ritenuta l’equivalenza tra la trasmissione dell’atto per via telematica effettuata ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (come sostituito dall’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235) e la notificazione per mezzo del servizio postale, ha individuato il momento del perfezionamento nella “…generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e ciò indipendentemente dall'”apertura del messaggio” (Corte d’Appello Bologna, sent. 30/5/2014).
Ancor meno rilevante è stata poi ritenuta l’ignoranza sulle modalità di funzionamento della posta elettronica certificata, assunta a sostegno della tardiva opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, pervenuta alla cognizione del Tribunale di Mantova e specificata nella mancata conoscenza, da parte del destinatario, delle modalità di scaricamento dei documenti allegati e della disponibilità della presenza di programmi specifici per la loro visualizzazione. Il giudice adito ha richiamato le disposizioni sulle notificazioni dirette a mezzo PEC ed, in particolare, al momento del suo perfezionamento, da sole ritenute utili a consentire la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione perchè tardiva (Tribunale Mantova, sez. lavoro sent. 3 giugno 2014).
In definitiva, il flusso informativo che l’avvocato riceve a mezzo PEC è il seguente:
- una prima ricevuta (automatica) di avvenuto invio (accettazione deposito);
- una seconda ricevuta (automatica) di avvenuta consegna del messaggio contenente la busta (consegna deposito); questa ricevuta attesta l’avvenuto deposito dell’atto con valore legale e ad ogni effetto processuale;
- un terzo messaggio (automatico) con l’esito dei controlli automatici (esito controlli automatici deposito. Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione);
- un quarto messaggio (di competenza della cancelleria) contenente l’esito dei controlli eseguiti dalla cancelleria (accettazione deposito – accettazione avvenuta con successo); l’accettazione da parte della cancelleria non costituisce deposito, ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale.
Come si è già visto, le cancellerie devono garantire l’accettazione degli atti depositati (e, quindi, delle buste inviate telematicamente) entro il giorno successivo all’invio del deposito (recte, a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia), effettuando il relativo controllo almeno due volte al giorno (la prima all’inizio dell’orario di lavoro delle cancellerie e la seconda verso la fine di tale orario)[29]. L’esigenza di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti si evidenzia nitidamente allorchè i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c.), atteso che un ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporterebbe inevitabilmente un’automatica decurtazione del secondo termine.
L’accettazione delle buste viene effettuata dalle cancellerie secondo l’ordine cronologico di consegna delle stesse. Il rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce comunque il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale (art. 16bis, co. 7, d.l. 18.10.2012, n. 179).
Riguardo alla gestione degli errori rilevati dal sistema, si segnala la contrarietà dell’Avvocatura a soluzioni che comportino il rifiuto diretto dell’atto da parte della cancelleria sul rilievo che ogni questione debba essere rimessa alla valutazione del giudice (è stato evidenziato, ad esempio, che anche la mancata sottoscrizione degli atti è stata ritenuta causa di nullità e non di inesistenza – Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 20/04/2012, Rv. 622296 – sottratta come tale alla valutazione del cancelliere). In particolare, è stato evidenziato che, a fronte del rischio di un rifiuto dell’atto, con la ricevuta di avvenuta consegna si avrebbe solo un effetto “provvisorio”, subordinato al buon esito dell’ultima ricevuta (la quarta), vale a dire dell’accettazione finale da parte dell’ufficio.
Raccogliendo tali preoccupazioni, la circolare D.A.G. del 27 giugno 2014 ha precisato che “Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.“
Va ricordato che gli atti depositati telematicamente ed i relativi allegati non vengono stampati dalla cancelleria, in quanto ha valore legale di originale il solo documento telematico. Gli avvocati possono richiedere comunque copia degli atti e degli allegati depositati dalla controparte presso la cancelleria, dietro pagamento dei diritti di copia.
Nel caso in cui le suddette registrazioni di cancelleria riportino una data successiva a quella di scadenza del termine di deposito dell’atto, è opportuno che l’avvocato depositi telematicamente – utilizzando la funzione “memoria generica” – la ricevuta di consegna (RAC/RdAC), in modo che essa venga resa visibile al giudice e alla controparte per la verifica della tempestività del deposito.
E’ comunque rimessa al giudice ogni valutazione in ordine alla tempestività dei depositi ai sensi dell’art. 13, co. 5, d.m. 44/2011, disponendo il giudice, attraverso la consolle del magistrato (“contenuto fascicolo”), della data e dell’orario della ricevuta di avvenuta consegna. Al fine di verificare la tempestività del deposito di un atto o di altra attività processuale connessa alla data di perfezionamento di una comunicazione telematica, il giudice provvederà a controllare la data di comunicazione tramite la sua consolle o attraverso la stampa della ricevuta telematica fatta dalla cancelleria.
Poiché allo stato le comunicazioni telematiche ed i loro esiti sono visibili e consultabili dalla cancelleria e dal giudice tramite la sua consolle, ma tecnicamente non lo sono dagli utenti esterni (e, quindi, dagli avvocati) né dal PST o da PdA, è opportuno che la cancelleria provveda, nei fascicoli ancora a regime misto (telematico e cartaceo), a stampare la ricevuta telematica, anche per consentire il controllo dell’avvocato (in specifico, di controparte). In ogni caso, ai fini della formulazione di un’eccezione di tardività per mancato rispetto dei termini perentori (nonostante la stessa possa essere rilevata d’ufficio), la parte che ne abbia interesse potrà verificare detta circostanza accedendo direttamente alla cancelleria (per verificare, appunto, l’esito delle comunicazioni effettuate dalla cancelleria alle altre parti ed il momento di perfezionamento delle stesse rispetto alle controparti).
Ai fini della valutazione circa la ritualità della comunicazione, l’utente dovrà procedere all’analisi del motivo della mancata consegna, riconducibile a tre tipologie (rif. nota D.G.S.I.A. 1 febbraio 2013):
- casella sconosciuta, casella scaduta o non attivata;
- casella piena;
- problemi di connessione fra i sistemi.
Gli esiti sub 1 e 2 sono considerati imputabili al destinatario, a differenza del terzo esito. In ogni caso, occorre valutare se la mancata individuazione dell’indirizzo p.e.c. del destinatario da parte del sistema non sia piuttosto attribuibile ad un errore nell’inserimento del codice fiscale del soggetto destinatario, in quanto in questo caso la mancata comunicazione non è ad esso imputabile (pertanto, è necessario verificare che per il soggetto associato al fascicolo sia indicato correttamente il codice fiscale).
Quanto alla prova dell’avvenuta notificazione, mentre allo stato sembra reputarsi sufficiente la stampa cartacea della copia degli avvisi di accettazione e di consegna delle comunicazioni telematicamente inviate (in una con quella degli atti inviati e, quindi, anche della relazione di notificazione), il Tribunale di Napoli (ord. 20.5.2014) ha richiesto altresì l’allegazione processuale del certificato di firma digitale del gestore di PEC del notificante, attestante l’integrità del messaggio a norma dell’art. 9 del dPR 68/2005, da ritenersi ragionevolmente memorizzato su supporto cartaceo (es.: CD, penna di memoria USB).
La parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa a sé non imputabile potrà presentare istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, co. 2, c.p.c.. È altamente consigliabile che il difensore verifichi senza indugio il corretto funzionamento dei sistemi informatici (proprio e ministeriale), qualora non giunga in tempi brevi dal gestore di posta del Ministero della giustizia la ricevuta di avvenuta consegna (RAC o RdAC); a maggior ragione si attiverà immediatamente in caso di omessa ricezione delle comunicazioni di avvenuta accettazione (RdAC) da parte del gestore di posta del Ministero della giustizia.
E’ chiaro che è necessario che l’avvocato corredi l’istanza di rimessione in termini con l’intera documentazione – cartacea e informatica – occorrente per ricostruire il deposito nelle varie fasi di esecuzione del medesimo.
La rimessione potrà essere concessa – ferma restando la piena discrezionalità del giudice al riguardo – in tutti i casi in cui risulti che la non tempestiva effettuazione del deposito sia derivata da problemi di funzionamento dei sistemi informatici del ministero (ivi inclusi quelli di gestione della posta elettronica certificata) non imputabili al difensore; analogamente, quando il ritardo vada ascritto ad una comunicazione di cancelleria via Pec mancante – in tutto o parzialmente – del relativo provvedimento o alla quale sia stato allegato un documento errato (ad es., per errata scansione di un provvedimento giurisdizionale non digitale), anche se sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. In tali casi, del resto, il cancelliere dovrà procedere a nuova trasmissione o, in caso di reiterata impossibilità, all’invio mediante fax per le comunicazioni o UNEP per le notifiche (art. 16, 6, l. 17.12.2012, n. 221, e art. 136, co. 3, c.p.c.).
Si applicano gli artt. 136 e 137 nel caso l’invio telematico non sia possibile per cause non imputabili al destinatario.
La rimessione in termini potrà, inoltre, essere concessa quando l’accettazione, a cura del cancelliere, del deposito telematico compiuto dall’avversario abbia avuto luogo in un tempo tale da impedire alla parte di contraddire sugli atti e/o documenti in questione nel rispetto del termine all’uopo assegnatole[37]. Giustifica ovviamente la rimessione in termini l’eventuale errore, da parte della cancelleria, di selezione del fascicolo di destinazione del deposito telematico.
Va ricordato che, qualora la comunicazione sia rivolta ad un soggetto che – pur avendone l’obbligo ai sensi dell’art. 16, co. 6, del d.m. 44/2011 – non abbia provveduto ad istituire o comunicare (anche in caso di variazione) all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione sarà eseguita mediante deposito in cancelleria (senza alcun ulteriore incombente) e da detto momento decorreranno tutti i termini[38].
Nei predetti casi l’avvocato potrà presentare l’istanza di rimessione in termini, dimostrando di essere incorso nella decadenza connessa alla comunicazione del provvedimento, sia pure sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario[39]. A tal fine avrà l’obbligo di allegare alla richiesta la documentazione a suffragio delle circostanze impeditive.
Si rammenta, inoltre, che gli atti ed i documenti depositati telematicamente diventano visibili alle altre parti del giudizio solo a seguito dell’accettazione operata dalla cancelleria; per cui un deposito eseguito molto a ridosso dell’orario di scadenza potrebbe precludere agli avvocati degli altri contendenti la possibilità di disamina e replica nel successivo termine previsto dalla legge o dal giudice.
Da ultimo, si evidenzia che, laddove la cancelleria rifiuti – per proprio errore o per errore dell’avvocato nell’indicazione del ruolo di destinazione dell’atto (contenzioso ordinario, invece di “volontaria giurisdizione” o “lavoro” o “esecuzioni”, o viceversa) – un deposito telematico, l’avvocato verrà immediatamente avvisato per via telefonica al fine di consentirgli un nuovo deposito.
Qualora, invece, il difensore abbia effettuato un deposito telematico esattamente individuando il ruolo di destinazione dell’atto, ma omettendo – o inserendo in maniera errata – il numero di ruolo del procedimento, la cancelleria integrerà/correggerà d’ufficio il dato mancante/erroneo ed accetterà l’atto.
In mancanza di specifica e tassativa elencazione si è poi dovuto procedere ad un intervento interpretativo finalizzato ad individuare quelle tipologie di atti che, pur rientrando nella generale categoria della materia civile, non possono essere notificate mediante PEC, stante la riserva di esclusività attribuita all’ufficiale giudiziario in alcune fattispecie richiedenti la sua personale partecipazione. In alcuni casi l’indagine è stata rapida ed ha condotto all’elaborazione di una significativa (seppur non esaustiva) lista in cui rientrano l’avviso di rilascio dell’immobile, la notifica da eseguire all’estero, la citazione di testi o l’atto di pignoramento immobiliare. Per alcune di queste attività è la stessa legge che predispone utili alternative all’intervento dell’ufficiale giudiziario (così è per la citazione testi, inoltrabile anche ai sensi dell’art. 250 c.p.c.), mentre per altre ipotesi la valutazione si è rivelata meno agevole e foriera di interessante ed affatto sopito dibattito, talora mancante di univoco orientamento. Tra queste si annovera l’atto di precetto cambiario, che, nella sua composizione tradizionale, impone la preventiva e obbligatoria certificazione di conformità degli originali dei titoli posti a fondamento del credito e trasposti (talvolta anche mediante allegazione in fotocopia o semplice menzione) nell’atto da notificare al debitore; essa – si è detto – costituisce prerogativa esclusiva dell’u.g. pubblico ufficiale ed esclude, quindi, l’eventualità che alla sua notificazione possa procedersi mediante comunicazione di PEC; un indirizzo minoritario, peraltro, muovendo dalla possibilità, espressamente riconosciuta all’avvocato, di attestare l’autenticità dell’atto da notificare a mezzo PEC (art. 3 bis, co. 2, L. 53/94), ha ritenuto possibile procedere in tal senso (cioè consentire la notifica direttamente all’avvocato), previa scansione del documento cartaceo contenente la certificazione rilasciata dell’u.g. da allegare in una con il precetto.
Può poi capitare che la notifica non attenga ad un atto introduttivo, ma a copia di un atto non digitalmente nativo ed acquisito da un provvedimento disponibile in formato cartaceo; in tal caso sarà necessario apporre la specifica attestazione di conformità già predisposta dalla legge: “Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 bis, commi 2 e 6 l. n. 53/94 e successive modifiche e d.lgs. n. 82/2005, si attesta che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta”; il d.l. 90/2014, a tal riguardo, abilita l’avvocato (o l’ausiliario del giudice) ad autenticare atti e documenti acquisiti dal fascicolo telematico (senza la necessità del tradizionale passaggio dalla cancelleria e del pagamento di un diritto). In tal caso essi saranno notificabili necessariamente nel formato PDF/immagine.
Ci si domanda se sia possibile utilizzare la domanda giudiziale notificata a mezzo p.e.c. anche ai fini della sua trascrizione, altrimenti affidata all’acquisizione di apposita copia dell’atto notificato in formato cartaceo e con l’intervento dell’ufficiale giudiziario (vale a dire, se sia praticabile un’operazione che utilizzi, quale copia per la trascrizione, quella estratta dalla notifica eseguita mediante PEC e quindi stampata su materiale cartaceo e comprensiva, ovviamente, di allegati e ricevute PEC di accettazione e consegna, nonchè dell’attestazione di conformità all’originale digitalmente trasmesso, apposta dall’avvocato “pubblico ufficiale” ex art. 6 comma 1 L. 53/1994). Il Conservatore di Verona ha manifestato il suo assenso, escludendo la necessità di previa iscrizione a ruolo del giudizio al solo fine di conseguire il rilascio dell’attestazione di conformità all’atto notificato tradizionalmente.
Per quanto concerne la questione sulla generalizzata possibilità di notificare via PEC l’atto di intimazione di sfratto per morosità , negativo deve essere il giudizio del magistrato nell’ipotesi in cui l’atto non dovesse aver raggiunto personalmente il destinatario, ritenendosi in tal caso obbligatorio l’avviso del tentativo di notificazione non effettuata a “mani proprie“, prescritta dall’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c. ed affidata all’ufficiale giudiziario mediante invio di raccomandata/a.r.. L’orientamento privilegiato non sanziona l’attività espletata dal notificante, acconsentendo alla rimessione in termini per la rinnovazione dell’incombente (da effettuarsi nelle forme tradizionali).
Per quanto concerne le comunicazioni alle PP.AA., va ricordato che, in base al d.l. n. 90/2014, essendo stato prorogato il termine ultimo per la comunicazione dell’unica pec relativa alla PA al 30 novembre 2014, sino a quest’ultima data le comunicazioni alle PP.AA. costituite a mezzo di propri dipendenti dovranno avvenire con le modalità tradizionali. Le eventuali comunicazioni medio tempore effettuate (in assenza di indicazione dell’unica pec di riferimento) in cancelleria sono, pertanto, irrituali.
Nell’ipotesi di PP.AA. difesa a mezzo di proprio dipendente, regolarmente censito nel RegInde (come previsto dall’art. 7, co. 4, lett. a, delle regole tecniche), che abbia indicato il predetto indirizzo p.e.c. nell’atto, occorre domandarsi se tale indicazione possa essere equiparata ad un’elezione di domicilio ovvero, dato il tenore letterale dell’art. 16, co. 12, D.L. n. 179/2012, la comunicazione vada comunque eseguita esclusivamente all’indirizzo p.e.c. comunicato ai sensi della predetta disposizione. In tale ultimo senso si pone la nota D.G.S.I.A. dell’8 luglio 2014, la quale precisa come l’inserimento dei dati del dipendente sia finalizzato solo a consentire a quest’ultimo la consultazione del fascicolo e l’eventuale deposito in modalità telematica.
Mentre nell’ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria è stata prevista l’esclusività di un indirizzo p.e.c. (per l’appunto quello di cui all’art. 16, co. 12, D.L. n. 179/2012), non essendo stata inserita alcuna limitazione per le notifiche ai sensi della legge n. 53/1994, si discute se per le notifiche effettuate dagli avvocati sia idoneo qualsiasi indirizzo p.e.c. delle PP.AA., purché risultante da pubblici registri (in particolare l’IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni -) ovvero la limitazione di cui all’art. 16, co. 12, in tema di comunicazioni e notificazioni alle PP.AA. si applichi anche alle notifiche effettuate dagli avvocati ex lege n. 53/1994.
Secondo le disposizioni normative (art. 16 d.m. n. 44/2011), anche ove il difensore abbia indicato nell’atto, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., un indirizzo P.E.C. diverso da quello comunicato al proprio Ordine e da questi comunicato al Ministero della Giustizia, la comunicazione deve avvenire comunque all’indirizzo censito nel RegInde e, nell’ipotesi di inidoneità della casella etc., la comunicazione avverrà ritualmente in cancelleria.
10. La fase di trattazione.
E’ opportuno precisare, quanto al dies a quo di decorrenza dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, co. 6, c.p.c., che, all’esito dell’introduzione del PTC, poiché ogni comunicazione di cancelleria in modalità telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (RAC o RdAC), ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, del d.m. 44/2011, da tale momento – ferma la regola generale per cui dies a quo non computatur in termino – iniziano a decorrere termini processuali perentori ed ordinatori connessi all’avvenuta comunicazione del provvedimento. A tal proposito si precisa che la data effettiva di recapito della comunicazione è quella di consegna nella casella di PEC dell’avvocato e non quella (eventualmente posteriore) in cui il messaggio viene riversato sull’eventuale software client di posta elettronica (es. Outlook) in uso all’avvocato.
11. La fase istruttoria.
A ogni documento dovrà corrispondere un file pdf numerato, che deve essere nominato in modo da identificarne, sinteticamente, il contenuto (nella consolle del magistrato, infatti, non è visibile la “descrizione file” inserita nel redattore, ma solo il “nome” del file allegato) ed è necessario premettere lo “0” ai primi nove allegati (es.: 01, 02, 03, etc.) e, nel caso si producano più di cento documenti, il doppio zero per le successive decine (es.: 001, 002, 0010, 0020, etc.).
Le produzioni documentali andranno, pertanto, opportunamente caricate in files separati (1 file = 1 documento) e ciascun file dovrà contenere lo stesso numero menzionato nell’elenco documentale; è sconsigliata la produzione di files zippati, stante che gli stessi offrono un risparmio minimo in termini di peso del documento e possono risultare difficilmente intellegibili da parte del giudice.
L’atto potrà essere formato utilizzando qualsiasi elaboratore di testi (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, ecc.) e dovrà essere poi salvato (recte,convertito) in formato “pdf”, attenendosi alle prescrizioni del d.m. 44/2011 e del provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014; il file .pdf non deve, pertanto, come si è già anticipato, essere creato tramite la scansione del documento cartaceo, ma soltanto attraverso la conversione di un file di testo privo di elementi attivi (ad es., l’atto non deve contenere l’immagine della procura a margine o delle sottoscrizioni autografe, del tutto inutili in quanto la sottoscrizione dell’atto avviene con la firma digitale); in caso di mancata osservanza di tali precetti, l’atto verrebbe creato in maniera difforme da quanto previsto in particolare dall’art. 12 delle specifiche tecniche (provv. DGSIA citato). Alla stregua del più recente aggiornamento delle regole tecniche licenziate con provvedimento del DGSIA del 16/4/2014, è abilitato (art. 19bis) l’utilizzo dei documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, dei documenti analogici, fatta eccezione per i casi in cui l’atto da notificare sia un documento originale informatico, necessitante – in questo caso – del sopracitato formato PDF/testo, inderogabile nei casi in cui l’atto da notificarsi sia l’atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione).
Tutti gli allegati all’atto possono essere depositati nei seguenti formati: pdf; odf; rtf; txt; jpg; gif; tiff; xml; zip; rar; arj (gli ultimi tre si riferiscono ai formati compressi). Il nome del file allegato non può contenere lettere accentate, apostrofi ed i simboli: ! ” 1 £ $ % & / 0 = ?. Peraltro, al fine di non appesantire la busta telematica e di evitare di raggiungere velocemente la capienza massima di 30 Mb, si suggerisce di astenersi – per quanto possibile – dall’allegazione di files con estensione .tiff, .jpeg o altri formati “fotografici”. Il nome del file può essere scelto liberamente.
Per quanto concerne la tecnica di redazione di un atto di parte, si suggerisce di eseguire le citazioni di giurisprudenza, in linea di massima, in nota a piè pagina, indicandone gli estremi. Per le sentenze di merito si citerà anche la fonte, mettendo a disposizione del giudice e della controparte quelle inedite o di difficile reperimento. Solo le sentenze ritenute più importanti per la loro particolare rilevanza per la soluzione del caso di specie, oppure quelle che si ritiene di dover neutralizzare con la tecnica del distinguishing, diversificando la fattispecie di causa rispetto a quella decisa nel precedente, potranno essere riprodotte per esteso, in tutto o in parte, nel testo.
Per una più facile lettura dell’atto depositato in formato elettronico è consigliabile che lo stesso venga suddiviso in paragrafi e capitoli. Si raccomanda di utilizzare, nell’atto, il link (cd. collegamento ipertestuale) tra testo e singoli documenti citati ed allegati (procedura resa possibile dall’invio contestuale di atti e documenti), in modo tale da poter visualizzare un documento richiamato semplicemente operando sull’atto che lo richiama. Inoltre, soprattutto per gli atti complessi, è gradita la strutturazione dell’atto attraverso l’utilizzo di segnalibri che vanno a creare il cd. albero di navigazione.
11.1. Si discute se un atto depositato telematicamente, ma non formato nel rispetto delle regole tecniche sia inammissibile per violazione di norme regolamentari (così Trib. Roma 9.6.2014) o sia nullo solo su eccezione di parte. Si tende, invece, a sostenere che un atto in pdf ottenuto da una precedente scansione sia inammissibile (Trib. Roma 5.6.2014; Trib. Udine 17.6.2014). La questione che si è riscontrata più di frequente nella pratica è la sorte degli atti non conformi al disposto di cui all’art. 12, lett. b, delle regole tecniche (espressamente richiamate dall’art. 11 del d.m. n. 44/2011), nella parte in cui prescrive che il documento “è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini”. La questione – con precipuo riferimento, ad esempio, alla sorte degli atti solo scansionati – si pone in maniera non troppo dissimile da quella relativa al deposito dell’atto con modalità non consentita:
- la violazione non è prevista a pena di nullità dall’art. 156, co. 1, c.p.c., onde il giudice può al più invitare la parte a “regolarizzare” il deposito;
- l’atto è inammissibile, in quanto redatto in violazione delle forme consentite dalle norme regolamentari in materia (art. 121c.p.c.).
Fra queste due opzioni, si pone la linea interpretativa di chi, pur postulando la nullità dell’atto, attribuisce rilievo al criterio del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, co. 3, c.p.c. (in tal modo reputando l’atto regolare anche se difforme dalle prescrizioni normative) ovvero alla possibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 162 c.p.c., nonché quella che restringe la rilevabilità della violazione ad eccezione di parte. Ad esempio, per Trib. Livorno 25.7.2014, il ricorso (per la concessione di decreto ingiuntivo) introduttivo depositato in un file formato.pdf qualora non sia però un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, ma un file ottenuto mediante la scansione di immagini (avendo, evidentemente, il legale redatto l’atto, stampato lo stesso, fatto sottoscrivere, con sottoscrizione autografa, la procura a margine dalla ricorrente, autenticato la stessa, sempre con sottoscrizione autografa, sottoscritto con firma autografa il medesimo, e poi scannerizzato l’atto e sottoscritto il file digitale così ottenuto con firma digitale) è nullo, ai sensi dell’art. 156, co. 2, c.p.c., in quanto viola la normativa vigente in tema di processo telematico e non è idoneo al suo scopo (rendere l’atto immediatamente intelligibile a tutti gli attori del processo e rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo con l’utilizzo degli elementi dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR).
La questione, anche in questo caso, assume particolare rilievo nell’ipotesi di atto per il quale si ponga un problema di decadenza, non potendosi adottare una soluzione diversa a seconda dell’eventualità o meno che l’atto sia riproponibile senza limitazioni (come nel caso del ricorso per decreto ingiuntivo). La soluzione, peraltro, dovrebbe essere diversificata a seconda della casistica e del tipo di errore rilevato dal sistema (difetto di procura, certificato di firma non valido, etc.).
Trib. Milano, ord. 12.1.2015, valorizzando quanto prescritto dall’art. 16bis, co. 4, d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012), laddove stabilisce che il Presidente del Tribunale può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza, ha, in un caso in cui il difetto di funzionamento del sistema informatico era stato provocato, tra l’altro, dalle numerose istanze di autorizzazione al deposito analogico presentate lo stesso giorno, autorizzato la parte al deposito della memoria ex art. 190 c.p.c. in formato cartaceo.
Va ribadito che, una volta che sia stato eseguito il deposito telematico dell’atto relativo ad un giudizio pendente (ad esempio, una memoria), non debbono far séguito il deposito cartaceo né alcun ulteriore adempimento (quale la controfirma da parte del cancelliere dell’atto depositato telematicamente), essendo il deposito telematico del tutto equivalente, ai fini di cui all’art. 170 c.p.c., al deposito in cancelleria.
Non ci sono limiti al numero di documenti che gli avvocati possono depositare telematicamente, ma occorre tenere conto che le specifiche tecniche impongono che la dimensione massima della bustasia di 30 Mb.
Poiché il processo di cifratura dell’allegato della busta determina un aumento del “peso” della stessa pari quasi al doppio, è consigliato di evitare, se possibile, di sottoscrivere digitalmente i documenti che non richiedano specificamente la sottoscrizione digitale. A tal ultimo riguardo, va ricordato che la firma digitale va apposta obbligatoriamente all’atto principale, alla procura ed alla nota di iscrizione a ruolo. Semmai, per i documenti che contengono testi e scritture con caratteri piccoli o molto piccoli (si pensi alle Condizioni Generali nei contratti) è consigliabile procedere con l’ingrandimento delle sole clausole di maggiore interesse da depositare in un file separato, per una migliore leggibilità da parte di tutti gli utenti.
E’ raccomandata la scansione dei documenti con la risoluzione più bassa consentita dal proprio dispositivo scanner (100/150 dpi in modalità “TESTO” e “bianco/nero”), evitando di usare la “scale dei grigi” o, peggio, il “colore”, a meno che ciò non risulti indispensabile avuto riguardo alla natura dei documenti da produrre (come, ad es., rilievi fotografici). Occorre verificare, tuttavia, l’integrale leggibilità del documento trasmesso ed aumentare, dunque, gradualmente la risoluzione in caso contrario.
Nel caso in cui l’avvocato debba procedere alla trasmissione di una busta di peso superiore ai 30 Mb, anche alla luce dell’art. 51, co. 2, ultima parte, del d.l. 90/2014 è ammesso l’invio di busta integrativa (o anche più buste) della stessa tipologia del primo invio (ad es., memoria art. 183) contenente (o contenenti) i documenti esclusi dall’invio principale (ad es., verificato che non si può contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in una delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. che l’invio sarà multiplo e che parte dei documenti sarà inclusa in altra busta). Nel primo invio sarà contenuto l’atto con in calce l’elenco completo dei documenti che si producono ed i documenti stessi fino a 30 Mb; nel secondo invio, da effettuare immediatamente dopo, saranno contenuti i documenti residui che non si sono potuti trasmettere con il primo invio perché eccedenti i 30 Mb. In concreto, la gestione degli invii successivi può presentare delle difficoltà, sia dal lato del difensore (che deve curare che l’ultimo invio sia perfezionato entro il termine di scadenza) che dal lato dell’ufficio (non solo quanto agli adempimenti di cancelleria, ma anche per il giudice, che deve orientarsi nella consultazione degli allegati suddivisi in più invii).
L’avvocato della parte non costituita ha la possibilità di accedere al fascicolo digitale allo scopo di visionare i soli atti e/o documenti depositati con modalità telematica dalla/e controparte/i. A tal fine è necessario provvedere alla redazione di un apposito atto, denominabile “procura ex art. 76 disp. att. c.p.c.”, attraverso il quale la parte non costituita conferisce al proprio difensore apposito incarico di esaminare il fascicolo d’ufficio. Tale atto – da redigersi ed autenticarsi secondo le regole valevoli per la procura alla lite – verrà quindi trasmesso dall’avvocato per via telematica sotto forma di “istanza generica” (o altra specifica voce identificata dagli schemi informatici ministeriali, in corso di rilascio da parte degli uffici a ciò preposti), avendosi cura di identificare correttamente il numero di ruolo del procedimento interessato.
Al momento del recapito della busta nel fascicolo di competenza verrà restituito all’avvocato un messaggio di errore (“il mittente non ha accesso al fascicolo”), che sarà corretto dalla cancelleria mediante intervento sul sistema informatico. La cancelleria provvederà ad associare il nominativo dell’avvocato alla parte, consentendo così la visualizzazione degli atti e documenti depositati telematicamente.
Resta sempre possibile – per la parte e per gli avvocati – recarsi in cancelleria per la consultazione, a video, dei documenti ed eventualmente per la richiesta di eventuale copia degli stessi con pagamento dei relativi diritti.
L’art. 16 bis d.l. 179/2912 (nella parte in cui dispone che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici“) va interpretato, con particolare riferimento all’ammissibilità del deposito di atti e documenti (esemplificativamente: una citazione testimoniale, un ricorso notificato) nel corso dell’udienza, nel senso che la norma si riferisce ai soli depositi fuori udienza. Da ciò consegue che, nel caso in cui la produzione documentale avvenga in udienza, i documenti, purchè corredati da indice, potranno essere esibiti in forma cartacea e, ove ammessi in corso o in esito all’udienza, saranno acquisiti al fascicolo in forma cartacea e saranno inseriti nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dall’art. 14 del d.m. n. 44/2011 e dall’art. 15 del d.m. 16.4.2014. E’, comunque, raccomandato il deposito telematico di tali atti processuali prima dell’udienza, ferma la facoltà del giudice di disporre l’esibizione dell’originale o il deposito dell’atto cartaceo (ad es., il ricorso di lavoro notificato). Resta ferma altresì la facoltà per il giudice di assegnare alla parte un termine per provvedere al deposito dei documenti la cui richiesta di produzione venga avanzata in udienza.
Poiché l’art. 1 del d.m. 209 del 15.10.2012 ha abrogato l’art. 13, co. 1, primo periodo, del d.m. 44/2011 (ove di prevedeva che “la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informativa dell’atto e dei documenti allegati“), lo scambio degli atti e delle comparse depositate telematicamente si intende avvenuto con l’accettazione della busta del depositante da parte del cancelliere. E’, pertanto, escluso ogni obbligo giuridico di comunicare all’avvocato della controparte l’avvenuto deposito telematico di atti o documenti. Lo scambio di copie di cortesia cartacee o a mezzo e-mail tra gli avvocati è, pertanto, lasciato alla libera determinazione e ad accordi tra le parti costituite.
La cancelleria non stamperà copia cartacea degli atti e dei documenti depositati, ma si limiterà ad apporre, su ciascun fascicolo nel quale sia stato effettuato almeno un deposito telematico, l’annotazione: “Vi è deposito telematico in atto… Data e firma del cancelliere”.
Mentre il d.P.R. n. 123/2001 prevedeva l’onere della cancelleria di “digitalizzare i documenti prodotti o acquisiti in formato cartaceo sempre che l’operazione non sia (recte, fosse) eccessivamente onerosa (“Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l’inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l’operazione non sia eccessivamente onerosa.“), l’art. 14, co. 2, del d.m. n. 44/2011 configura un vero e proprio obbligo in tal senso, onde garantire che la tenuta informatica sia effettivamente equivalente alla tenuta del fascicolo su supporto cartaceo (“La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 22, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale“.).
In via transitoria e fino al 31.12.2014, nel caso di fascicoli con memorie o documenti di particolare lunghezza o scarsamente leggibili nel formato digitale (semplificativamente: manoscritti, cartografie, certificati o atti notarili di vecchia datazione) e per ragioni specifiche che andranno esplicitate, il giudice potrà avanzare richiesta ai difensori, in udienza, di copia cartacea di cortesiadi atti o documenti singolarmente individuati e già depositati telematicamente (si pensi a memorie di particolare lunghezza o, comunque, a files di grandi dimensioni). Tale copia, ove l’avvocato ritenga di aderire alla richiesta, sarà consegnata direttamente al giudice anche con un’ulteriore copia per ognuna delle controparti (e, dunque, senz’altro non verrà inserita nel fascicolo processuale), e senza il tramite della cancelleria, al fine di non aggravare quest’ultima di compiti non istituzionali e, comunque, di attività non certificabili. Analoga richiesta potrà essere indirizzata saltuariamente dal giudice alla cancelleria, soprattutto laddove si tratti di files di grandi dimensioni.
E’ da evitare la richiesta di copie cartacee di cortesia al di fuori degli specifici casi indicati e, comunque, una generalizzata richiesta da parte del giudice in tal senso.
In ogni caso, fino al 30.6.2015 (data nella quale si prevede che verrà assicurata la disponibilità di apparati idonei ad emulare efficacemente l’odierno metodo di consultazione del cartaceo) i difensori si impegnano a consegnare, ad uso esclusivo del giudice (in composizione monocratica o collegiale), copia di cortesia sottoscritta degli atti depositati in via telematica il giorno feriale immediatamente successivo a quello di scadenza del termine previsto per l’ultimo deposito (memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) o, comunque, in tempo utile per l’esame da parte del giudice in vista dell’espletamento dei successivi incombenti processuali. I Presidenti di ogni sezione, anche mediante avvisi affissi nella bacheca della sezione, potranno prevedere la consegna di copia cartacea anche dei documenti allegati (parimenti corredati di attestazione di conformità all’originale telematico) in funzione della differente tipologia di contenzioso assegnata a ciascuna sezione e delle specifiche esigenze di ciascuna sezione.
In proposito, va ricordato che, in base all’art. 16bis, co. 9, d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. in l. 20.12.2012, n. 221, “Il giudice può ordinare (in udienza o con apposito provvedimento) il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche“, oggettive (si pensi ad un atto di parte depositato telematicamente che sia di difficile lettura per una cattiva scansione), diverse dalla “cortesia” di cui sopra e connesse ad esigenze processuali o di svolgimento dell’udienza. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico. Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà (a differenza, come si è visto, delle copie informali) inserito nel fascicolo cartaceo del processo.
Peraltro, l’art. 111 disp. att. c.p.c., che non risulta abrogato, prevede espressamente un deposito cartaceo e, precisamente, che “il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse … di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti del collegio“. Anche se deve ritenersi che, se la parte (per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita) opera il deposito tramite invio telematico, la menzionata norma risulta inapplicabile. Ha offerto un chiarimento definitivo sul punto la circolare del 28.10.2014, a tenore della quale, se è vero che tale disposizione presuppone un deposito in forma cartacea (eseguito materialmente presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario), è altrettanto vero che, se per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma in esame risulta inapplicabile. Invero, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti, oltre che al giudice. Sulla base di tale principio, il Ministero ha invitato le cancellerie ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.
Il deposito telematico delle memorie contenenti il capitolato di prova consente al giudice di inserire il capitolato ammesso nel modello di verbale redatto con la consolle, al fine di facilitare la verbalizzazione dei testi e per una più facile lettura delle deposizioni testimoniali (ad ogni capitolo ammesso e riprodotto nel verbale telematico seguirà, quindi, la verbalizzazione della deposizione).
All’esito dell’escussione dei testi o del raccoglimento degli interrogatori formali non deve essere estratto con modalità cartacea il relativo verbale al fine di farlo sottoscrivere dal teste o dalla parte privi della firma digitale, essendo sufficiente che dello stesso sia data lettura in udienza ad opera del cancelliere (art. 45, co.1, lett. a, d.l. n. 90/2014). Peraltro, avendo l’art. 45 modificato l’art. 126 c.p.c. nel senso, oltre che di prescrivere l’obbligo di dare lettura del verbale alle parti, anche di eliminare la necessità che lo stesso venga sottoscritto da parte dei soggetti intervenuti (nonché di sopprimere all’art. 207, co. 2, c.p.c. le parole “che le sottoscrive”), permane la previsione della sua sottoscrizione da parte del cancelliere. Sembrerebbe, pertanto, che, comunque, in questi casi il verbale debba essere redatto nel tradizionale formato cartaceo e completato, dopo la lettura, dalla sottoscrizione autografa a penna del cancelliere. In quest’ottica, non avrebbe senso l’esclusione della sottoscrizione delle “persone intervenute” in un atto destinato a rimanere in formato cartaceo (salvo ottimistica previsione di scansione ed allegazione nel fascicolo telematico). Si sarebbe aspettati che il magistrato, titolare della qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, abilitato a dare atto di quanto verificatosi in udienza, potesse apporre la propria firma digitale al verbale da lui redatto dando atto, con valenza fidefacente fino a querela di falso, di quanto accaduto in sua presenza (cfr., in tal senso, Cass. 3.9.2003, n. 12828 e Cass. 9.3.1984, n. 1639).
In caso di verbale di giuramento del ctu, ove il consulente non potesse firmare (sottoscrizione prescritta dall’art. 207 c.p.c.) il verbale in quanto non provvisto di firma digitale, era previsto che il giudice si sarebbe potuto limitare a dare atto del giuramento e del rilascio dei fascicoli di parte al consulente, potendo il consulente ed i difensori apporre la sottoscrizione, per consegna e ritiro dei fascicoli, sulla copertina del fascicolo d’ufficio. Ora (dato che, come si è visto, l’art. 45, co. 1, lett. a, d.l. n. 90/2014 ha eliminato l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi in genere e, quindi, anche dei c.t.u.) nel verbale di giuramento del CTU il giudice darà atto (ove ciò accada) del fatto che i fascicoli di parte vengono ritirati dai difensori e contestualmente consegnati al CTU.
A far data dal 3 marzo 2014, le comunicazioni ai ctu vengono eseguite dalla cancelleria solo a mezzo Pec; tuttavia, poiché alcuni periti (in particolare medici e psicologi) non dispongono e/o non consultano regolarmente la casella di posta elettronica certificata, deve essere anche cura dei difensori delle parti sollecitarli e/o avvertirli con altri mezzi. Inoltre, poiché ad oggi una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al d.m. 44/2011, è necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi con i professionisti (e, comunque, all’atto del deposito), segnalino l’assoluta necessità di curare la propria iscrizione al “Reginde” da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. D’altra parte, un professionista potrebbe essere debitamente iscritto ad Ini-pec, ma non risultare, in modo legittimo, iscritto a ReGindE o al Registro Imprese (unici registri attualmente consultabili), con la conseguenza che, in questo caso, si vedrebbe negato il diritto a ricevere comunicazioni e notificazioni di cancelleria all’indirizzo P.E.C. correttamente istituito.
La redazione del verbale di udienza di assunzione prove orali o giuramento CTU è opportuno che avvenga con l’utilizzo della Consolle del Magistrato. Qualora il giudice non si avvalga della Consolle del Magistrato per redigere tali verbali, il verbale stampato e da lui sottoscritto sarà, a tutti gli effetti, l’originale. In tal caso il Tribunale di Torino raccomanda, comunque, al giudice di provvedere anche al deposito telematico, tramite consolle, di una copia di cortesia del verbale, in calce alla quale deve essere apposta la dicitura “copia telematica di cortesia di originale cartaceo”; questa copia sarà inviata alle parti costituite, a cura della cancelleria, senza necessità di scansionare l’originale cartaceo del verbale.
11.2. Come condivisibilmente proposto dal consigliere Cananzi, il rito civile è strutturato in relazione a quello che è un processo di natura cartacea, con la conseguenza che lo stesso va adattato alla nuova realtà del PCT.
E’ evidente che, al cospetto di una quantità di atti particolarmente lunghi e prolissi, da consultare solamente in via telematica, il rischio che qualcosa sfugga al giudice è assolutamente concreto.
La proposta si fonda sulle seguenti linee direttive: a) invito al divieto dell’abuso dello strumento del processo, nonché ad esplicitare l’obbligo di chiarezza e di sinteticità degli atti dei difensori, come già è previsto peraltro nel Codice di procedura amministrativo, con effetti anche sul governo delle spese; b) rendere residuale la possibilità di una dilazione, di una concessione di termine ai sensi dell’ articolo 183, comma 6, del codice di rito; c) riformare il processo contumaciale ed eliminare il merito possessorio; d) consentire al giudice di rendere, attraverso lo strumento tecnologico, una sentenza ugualmente motivata, seppur sintetica, per esempio mediante i richiami ipertestuali, ma anche attraverso meccanismi di motivazione per relationem con gli atti del processo.
Per quanto più interessa la presente sede, “Nell’ambito dei rapporti fra il PCT e le norme processuali, in una prospettiva de iure condendo, urge adeguare l’ordito normativo alle mutate esigenze conseguenti all’implementazione del processo telematico, che poco tollera pratiche parassitarie ed abusive dello strumento processuale, così come non è compatibile con una inutile proliferazione degli scritti difensivi, che rende disagevole, non solo per il giudice, la ricerca a video delle istanze assertive e probatorie delle parti.
Questo intento dovrebbe tradursi sul piano pratico nei seguenti interventi correttivi e/o integrativi:
a) inserire nell’àmbito del libro primo del codice di rito una norma di ordine generale che vieti l’abuso dello strumento processuale, nonché espliciti l’obbligo di chiarezza e di sinteticità dei libelli difensionali, al pari di quanto già prevede il c.p.a. all’art. 3, comma 2, con conseguenze, in caso di sua violazione, non solo in punto di governo delle spese di lite, ex art. 88 c.p.c.;
b) assicurare, di conseguenza, fin dalla fase introduttiva del giudizio, la completezza e autosufficienza degli atti processuali e delle articolazioni istruttorie, sì da consentire il ricorso alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in via meramente residuale ed eccezionale, ossia solo quando dalla dialettica processuale emerga, a parere del giudicante, la necessità effettiva di precisare o modificare domande ed eccezioni o di chiedere l’ammissione di prove non articolabili negli atti introduttivi;
c) riformare il processo contumaciale, ricollegando l’effetto della ficta confessio alla mera mancata costituzione a seguito di regolare notifica dell’atto introduttivo, nonché procedere all’eliminazione del merito possessorio, assicurando una tutela del possesso solo in sede sommaria, di modo che, una volta esaurita la fase del reclamo, sia possibile rivedere la questione solo con il petitorio (il che accelererebbe di gran lunga una serie di controversie, senza ingolfare la scrivania telematica del giudicante);
d) con riguardo alla motivazione del prodotto decisorio, ammettere testualmente la facoltà del giudice di operare, mediante i qui auspicati richiami ipertestuali, un mero e sintetico rinvio a verbali, atti o documenti processuali nonché di far ricorso al criterio della ragione più liquida, ciò essendo suggerito da esigenze di economia processuale e dal principio costituzionale di celerità del giudizio;
e) limitare con riguardo alla fase di appello i possibili motivi di gravame alla violazione di norme (di diritto sostanziale o processuale) ed all’errore manifesto di valutazione dei fatti”.
In definitiva, occorre incentivare la “tipizzazione” gli atti, con l’introduzione di regole in ordine alla loro forma, rendendo cogente l’impegno alla sinteticità e consentire (anche sotto il profilo normativo) il ricorso all’ipertesto specialmente per l’indicizzazione dei documenti.
12. Fase decisoria.
Mentre gli atti digitalizzati (scansionati) devono essere controfirmati ad opera del cancelliere (come previsto dal d.m. n.44/2011 (artt. 14, co. 2, e 15, co. 4), non altrettanto è prescritto per gli atti depositati dal giudice a seguito del d.m. 209/2012 (che ha modificato l’art. 15, co. 1, d.m. 44/2011), nonostante l’art. 133 c.p.c. continui a prevedere espressamente la sottoscrizione da parte del cancelliere della sentenza.
E’ opportuno che i procuratori delle parti provvedano al deposito delle precisazioni delle conclusionistesse in via telematica, utilizzando l’apposito modello denominato “deposito foglio precisazione conclusioni” (così da agevolare il giudice nell’inserimento delle stesse in sentenza a mezzo “copia e incolla”) e che, comunque, riproducano le precisazioni delle conclusioni nella comparsa conclusionale, anch’essa depositata telematicamente. Una tale trasmissione informatica degli atti di parte (introduttivi, su richiesta del giudice, e conclusivi, già normativamente contemplata) potrebbe senz’altro “snellire” il successivo lavoro del giudice nella stesura in sentenza tanto dei dati identificativi delle parti e dei loro difensori, quanto nella ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto (come diversamente prospettati dalle parti nei rispettivi atti difensivi), quanto delle rispettive conclusioni. A titolo esemplificativo, potrebbe trovare generale applicazione l’opzione per la confluenza automatica (ed “esplicitata”) in sentenza (ovviamente nella parte introduttiva- “istituzionalmente” deputata alla ricostruzione del fatto e delle contrapposte difese delle parti) degli atti introduttivi del giudizio di ciascuna parte, nel loro contenuto fedele (fatte salve le eventuali deroghe dovute, ad esempio, alla eccessiva lunghezza degli atti introduttivi, tale da rendere doverosa una loro debita sintesi giudiziale, ovvero alla considerazione giudiziale della inutilità di riportare le istanze istruttorie ovvero le produzioni documentali eventualmente menzionate dalla parte negli atti introduttivi in questione), ma al contempo graficamente evidenziato, “rispetto al resto” della sentenza, da opportuni accorgimenti grafici (es.: carattere corsivo; carattere di grandezza inferiore al resto della sentenza).
Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. (in particolare, ne avviserà le parti con il provvedimento che fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni): ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all’uopo concesso. Parimenti, discussa la causa, il giudice fisserà un’udienza successiva, da tenere nel più breve tempo possibile, per sottoporre ai difensori eventuali ulteriori temi di discussione e per l’emanazione della sentenza. Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, dovrebbe essere depositato immediatamente in cancelleria. Ora, con l’introduzione del PTC, il g.i. potrà, contestualmente alla sottoscrizione del verbale che contiene la sentenza, inviare telematicamente quest’ultima apponendovi la propria firma digitale; in subordine, la cancelleria sarebbe tenuta a scannerizzare il verbale contenente la sentenza.
La nota spese potrà essere inviata telematicamente come allegato alle memorie ex art. 190 c.p.c. ovvero alle note ex art. 409 c.p.c. o in sede di deposito delle altre memorie autorizzate in vista della decisione delle controversie.
La comunicazione di cancelleria (inviata tramite Pec) avente ad oggetto la sentenza non deve essere limitata al solo dispositivo, ma estesa alla versione integrale della sentenza stessa (art. 45, co. 1, lett. b, d.l. n. 90/2014, che ha modificato in parte qua l’art. 133 c.p.c.).
Nell’ipotesi in cui i giudici non redigano le sentenze per il tramite della Consolle del Magistrato (come pure è auspicato), le cancellerie (in ossequio all’art. 15, co. 4, d.m. 44/2011 e del provvedimento del DGSIA del 16.4.2014) provvederanno a scansionare i provvedimenti cartacei del magistrato in formato .pdf, a sottoscriverli digitalmente e ad associarli al corrispondente evento del SICID o del SIECIC: tale onere sussiste indipendentemente dalla necessità di eseguire comunicazioni di cancelleria relative a quei provvedimenti e, quindi, vale anche per le sentenze ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c..
La cancelleria deve provvedere ad accettare i provvedimenti telematici del giudice ed a depositarli nel fascicolo informatico non oltre il giorno utile successivo al loro invio da parte del giudice stesso.
Già si prevedere che sorgeranno problemi in sede di appello concernenti:
a) la data di deposito dei provvedimenti: attualmente il sistema considera solamente, quale data di deposito, quella dell’invio del provvedimento controfirmato dal Presidente. La data del deposito della minuta da parte del relatore deve essere estratta mediante controllo dei flussi personali di deposito del magistrato. Non esiste, in sintesi, una funzione assimilabile all’attuale “registro deposito minute” dei relatori, con conseguenti ricadute sulla tempestività del deposito dei provvedimenti da parte del singolo componente del Collegio;
b) le modalità di deposito della sentenza collegiale. L’applicativo non consente il deposito della sentenza controfirmata dal Presidente: quest’ultimo deve inviarla al relatore, che deve poi provvedere al deposito. Per eliminare l’inconveniente, occorre che il fascicolo sia caricato “in condivisione” al Presidente, ma ciò richiede che la cancelleria inserisca il collegio in Sicid. Detto adempimento richiede, da un lato, impegno del personale (non concretamente esigibile in alcune Corti d’Appello che gestiscono carichi di lavoro significativi) e, comunque, adeguata formazione sulla funzionalità.
13. Il procedimento monitorio.
A decorrere dal 30.6.2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, c.p.c., escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, indipendentemente dalla data di iscrizione del procedimento (art. 16bis, co. 4, d.l. 179/2012). L’obbligatorietà del deposito è ribadita anche nella circolare D.A.G. del 27 giugno, cit., che addirittura invita le cancellerie, limitatamente al procedimento monitorio, a rifiutare “il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art. 16 bis“
In sostanza, il ricorso per decreto ingiuntivo, eventuali integrazioni o chiarimenti ed anche l’istanza di esecutorietà in caso di mancata opposizione da parte del debitore potranno essere presentati dagli avvocati solo in modalità telematiche. Non esisterà, quindi, più un fascicolo cartaceo per il ricorso per d.i.
Quanto al ricorso, è opportuno ricordare che lo stesso dovrà essere redatto secondo le regole tecniche di cui all’art. 11 del d.m. n. 44/2011 e, dunque, l’atto dovrà essere convertito e/o salvato in formato pdf e salvato digitalmente. Infatti, differentemente dagli allegati, il formato pdf del ricorso dovrà essere “editabile” (essendo così modificabile, in particolare consentendo le funzioni “copia” e “incolla”) e non potrà, pertanto, derivare dalla scansione di un documento cartaceo. Al ricorso non dovrà essere allegato in calce il provvedimento del giudice, così come era prassi per i ricorsi depositati in forma cartacea. La cancelleria è autorizzata, come si è visto, a rifiutare i depositi che non rispettino le indicazioni che precedono.
La procura dovrà essere redatta su atto separato e dovrà contenere elementi che la individuano e la collegano al ricorso, salvo che non si tratti di procura generale (notarile) alle liti. Qualora venga allegata una procura priva di elementi identificativi, sarà richiesta al difensore l’integrazione della stessa, con l’indicazione dei detti elementi. Saranno accettate e ritenute valide anche le procure in calce o a margine dei ricorsi presentati. In tali ipotesi dovrà semplicemente essere scansionata la pagina su cui è stata redatta la procura, che potrà anche essere priva degli elementi identificativi. La procura dovrà essere sottoscritta dalla parte ed autenticata dal difensore, scansionata e, controfirmata digitalmente dal difensore, allegata al ricorso, unitamente ai documenti.
Poiché il decreto (anche se di rigetto) del giudice viene redatto dal giudice stesso utilizzando l’apposito software ministeriale che recupera automaticamente le generalità delle parti, è indispensabile che gli avvocati pongano particolare cura ed attenzione al corretto inserimento di tali dati. Al fine di evitare, per quanto possibile, provvedimenti di “sospensione” del procedimento o di rigetto del ricorso, il difensore curerà che la documentazione comprovante l’esistenza del credito sia completa, ordinata ed analiticamente indicata nell’atto. Il giudice provvederà telematicamente a segnalare l’eventuale necessità di ulteriore documentazione ovvero di chiarimenti su quella già prodotta, concedendo a tal fine un termine non inferiore a 15 giorni.
Le parti vengono inserite dagli avvocati e debbono essere indicate per esteso. Per le imprese va inserita la ragione sociale senza anteporre altre parole (es.: ditta, società, ecc.), a meno che non facciano parte della ragione sociale. Le abbreviazioni “S.p.A., S.r.l.” vanno inserite senza puntini dopo le singole lettere. Per gli enti locali (es.: ASL) occorre indicare la dicitura esatta (es.: Azienda Sanitaria Locale). Per gli enti nazionali, invece, è sufficiente indicare l’abbreviazione comunemente accettata (es.: INPS) senza punteggiature.
Nell’ipotesi in cui in sede monitoria venga esperita l’azione fondata su titolo di credito, è necessario depositare in cancelleria gli originali del medesimo titolo, e ciò in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 66, co. 3, r.d. 14.12.1933, n. 1736, al fine di evitare opposizioni fondate su un’eventuale “duplicazione di titolo”. Peraltro, per quanto concerne la cambiale, l’inosservanza dell’onere di depositare in cancelleria il titolo è rilevabile solo su eccezione di parte, con la conseguenza che l’omesso deposito della cambiale non impedisce l’emanazione del d.i.
L’invio di documentazione successiva (perché richiesta dal giudice) o di istanze successive (ad es., rimessione in termini per mancata notifica del decreto entro i 60 giorni) deve avvenire sempre n via telematica mediante il redattore atti.
Va ricordato che, nell’ipotesi di mancata allegazione o di sottoscrizione digitale della nota d’iscrizione a ruolo o di incompleta redazione della stessa, la cancelleria è autorizzata a rifiutare il deposito.
Nel caso di richiesta di immediata esecutività del decreto, al fine di ottenere la maggiore visibilità sulla consolle del giudice, è opportuno che l’avvocato, oltre a selezionare la relativa opzione nel redattore di atti PCT, inserisca l’indicazione “immediatamente esecutivo” dopo le parole “ricorso per decreto ingiuntivo”.
Tutti i documenti allegati da inviare telematicamente al tribunale devono essere identificabili nel contenuto attraverso il nome (ad es.: “Allegato 1 – Fattura n. 10 del 15.1.2013”). Il ricorrente avrà cura di scansionare i documenti che allega al ricorso, in modo che siano facilmente individuabili e visibili da parte del magistrato. La scansione potrà avvenire, quindi, per singolo allegato oppure (ma solo se riguarda fatture, documenti di trasporto ed estratti autentici) per gruppi omogenei; gli allegati saranno identificati attraverso il numero indicato nell’elenco documenti di cui al ricorso.
Qualora un documento scansionato non sia leggibile, il magistrato richiederà un nuovo deposito telematico o, in ipotesi di impossibilità di una scansione leggibile, il deposito cartaceo presso la cancelleria dei decreti ingiuntivi, ex art. 16bis, co. 9, d.l. n. 179/2012.
Come si è già visto in precedenza, il deposito telematico potrà essere effettuato, in caso di superamento del limite di 30 mega byte complessivi, adottando determinate modalità sempre per via telematica.
Ove la parte ricorrente sia assistita da due o più avvocati, il professionista che predispone la busta telematica dovrà identificarli mediante il redattore di atti PCT e apporrà unicamente la sua firma digitale alla busta telematica (poiché il sistema non consente l’apposizione di più di una firma).
Anche il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta monitoria (accoglimento, rigetto, sospensione, esecutorietà) esclusivamente in formato elettronico utilizzando la Consolle del Magistrato. Questo è attualmente l’unico procedimento in cui il giudice è obbligato a provvedere in modalità telematica. Ai sensi del comma 4 dell’art. 16-bisd.l. n. 179/12 (come ribadito dalla circolare del 28.10.2014), le cancellerie non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti ed inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art. 16-bis.
Per quanto concerne il decreto ingiuntivo europeo, il Tribunale ha di recente (decr. 8.4.2015, n. 10488) risolto, sulla base dell’interpretazione di quanto prescritto dal Regolamento (CE) n. 1896/2006, un contrasto tra la normativa europea che regola l’ingiunzione di pagamento europea e la normativa interna che disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo. Difatti, come si è visto, per la normativa nazionale l’ingiunzione di pagamento segue le norme di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (artt. 633 c.p.c. ss.); ai sensi dell’art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) «a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche». Pertanto, per tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014, l’eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l’inammissibilità. Al contrario, secondo la normativa europea ed in particolare secondo quanto prescritto dal Regolamento CE 1896/2006, l’ingiunzione di pagamento va introdotta a mezzo di una procedura semplificata che prevede l’utilizzazione di moduli “standard” resi disponibili agli interessati.
Il tribunale meneghino risolve il contrasto ritenendo ammissibile il deposito cartaceo alla luce di alcune considerazioni sicuramente condivisibili. Innanzitutto, il giudice parte dalla premessa che il procedimento monitorio europeo è un istituto autonomo e diverso dai procedimenti monitori interni agli Stati Membri e, pertanto (quanto all’Italia), non è riconducibile al «procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile» sottoposto all’obbligo della forma telematica. Pertanto, il Regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, già sulla base di tale argomentazione può concludersi che la legislazione interna non è applicabile ai casi disciplinati da quella europea, regolando le due normative istituti diversi. Quindi al procedimento ingiuntivo europeo non può applicarsi l’art. 16-bisd.l. 179/2012. D’altro canto, il tribunale sottolinea che il Regolamento n. 1896/2006 espressamente introduce una regolamentazione relativa alla forma della ingiunzione europea. Difatti, come prevede l’art. 7 comma 5 del Reg. cit., “la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine”. L’Italia ha comunicato, nel rispetto del Regolamento in parola, che “il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell’ingiunzione prevista dal regolamento n. 1896/2006/CE è il supporto cartaceo”. Alla luce dei dati sopra riportati, il Regolamento, quindi, non può essere interpretato nel senso che l’art. 16-biscit. imponga anche per la ingiunzione europea l’obbligo della forma telematica. E’ sufficiente, difatti, che le ingiunzioni europee di pagamento “siano presentate su supporto cartaceo: non vi sono altri requisiti”. La forma elettronica è prevista solo come alternativa, ma il supporto cartaceo resta la regola comune di base.
Il tribunale, però, va ben al di là di una semplice e personale interpretazione letterale del Regolamento e ritiene che la soluzione prospettata va presa anche alla luce delle direttive interpretative offerte dalla giurisprudenza di Lussemburgo (Corte cost., sent. 8 giugno 1984, n. 170; cfr. CGCE, sent. 16 dicembre 1993, C-334/92, Wagner). La Corte di Giustizia, infatti, in materia di procedimento di ingiunzione europea ha avuto modo di precisare che gli Stati membri non possono imporre liberamente requisiti ulteriori di forma
Si ricorda che l’opposizione al decreto ingiuntivo e la costituzione dell’opposto nel relativo giudizio avverranno, invece, solo in modalità cartacea per espressa previsione normativa.
Ai fini della consultazione da remoto (id est, per via telematica) dei fascicoli informatici e limitatamente ai procedimenti per ingiunzione (id est, per avere accesso temporaneo al fascicolo digitale monitorio, onde visionare i documenti prodotti dal creditore e valutare se proporre eventualmente opposizione), il difensore dell’ingiunto (che non abbia ancora iscritto a ruolo la causa di opposizione) può depositare telematicamente, come “atto principale”, un’istanza di accesso al fascicolo corredata dalla procura speciale rilasciata dall’ingiunto. Secondo la circolare del 28.10.2014, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto, oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.
Peraltro, avuto riguardo alla natura digitale del fascicolo monitorio, gli avvocati degli opponenti che notifichino in proprio l’atto di citazione in opposizione a d.i. sono tenuti a depositare telematicamente il relativo avviso ex artt. 645, co. 1 (secondo periodo), c.p.c. e 9 l. n. 53/1994. E’ consigliabile, almeno in una prima fase, che analogo deposito l’avvocato effettui anche in caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice assegnatario della causa, ove diverso da quello che ha emesso il decreto ingiuntivo, non potrà vedere gli atti della fase monitoria, se non a seguito di specifica abilitazione alla visione da parte del giudice che ha provveduto nel giudizio monitorio (sul punto, comunque, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17603 del 18/07/2013, Rv. 627318); analogamente, ove per disposizione tabellare il giudice assegnatario della richiesta di esecutorietà non sia lo stesso che ha emesso il decreto ingiuntivo.
In caso di instaurazione del giudizio di opposizione, l’opposto costituito (sia che la costituzione avvenga in via telematica sia che avvenga in via cartacea) procede (in quanto il fascicolo telematico del procedimento monitorio non risulta allo stato accessibile al giudice designato alla trattazione del giudizio di opposizione, né per i difensori costituiti in tale procedimento, a meno che gli stessi non siano anche parte del procedimento monitorio) a depositare telematicamente nel fascicolo dell’opposizione le copie dei documenti informatici già prodotti nel monitorio (onde permetterne l’esame al giudice dell’opposizione) o a scansionare la documentazione originale in suo possesso depositata nel monitorio. Tuttavia, poiché l’invio telematico, fino a quando l’atto di opposizione non potrà essere proposto con modalità telematiche, potrà essere assolto solo con le memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., per depositare la detta documentazione già al momento della costituzione in giudizio della parte opposta, quest’ultima dovrà ricostruire in forma cartacea la stessa attraverso la stampa dei documenti informatici conservati nel fascicolo telematico.
A seguito di richiesta di emissione del decreto di esecutorietà inoltrata in via telematica, la cancelleria verificherà preventivamente l’avvenuto decorso del termine per l’opposizione di cui agli artt. 641 ss. c.p.c. e, in ipotesi di verifica negativa, provvederà a rifiutare la richiesta. Qualora, viceversa, la verifica abbia esito positivo, la richiesta telematica sarà accettata ed il giudice emetterà telematicamente il decreto di esecutorietà, verificando previamente dalla propria consolle l’assenza di opposizione. Gli avvocati, di regola (cfr. i vari protocolli), si impegnano ad inoltrare la richiesta di esecutorietà telematica dopo aver verificato che non sia stata notificata l’opposizione e, comunque, non prima che siano decorsi almeno 7 giorni dal passaggio in giudicato del d.i., onde evitare disguidi e/o emissioni di provvedimenti errati. Alla richiesta dovrà essere allegata la scansione del ricorso, del d.i., della relata di notifica e, in ipotesi di notifica avvenuta tramite l’Ufficio Postale, dello statino della raccomandata e dell’avviso di ricevimento (cartolina verde). Nel caso di notifica ex art. 145 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta la società ingiunta, dovrà essere depositata telematicamente, oltre ai documenti indicati sopra, la visura camerale aggiornata.
Trib. Milano, 28.10.2014, ha sostenuto che, nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento sia stata emessa con formalità telematiche, ai fini della esecutorietà non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di attestazione di non interposta opposizione al d.i., in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l’automatica segnalazione della pendenza di un’opposizione, a mezzo di un altro specifico alert. Conseguentemente, il controllo giudiziale (in funzione della formula esecutiva) concerne la presenza o non dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (id est, “consegnato avviso di opposizione”); ciò vuol dire che in assenza di detto alert il giudice deve procedere emettendo il decreto di esecutorietà, a mezzo consolle (cd. esecutorietà telematica).
Qualora si sia proceduto alla notifica del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto in via telematica, ai sensi dell’art. 3bisdella l. n. 53/1994 (notifica in proprio via Pec), il difensore dovrà allegare alla richiesta di esecutorietà, al fine di documentare il perfezionamento della notifica, la copia scansionata della documentazione prevista all’art. 9, co. 1bis, l. n. 53/1994 e, dunque: a) il messaggio di Pec, il cui oggetto dovrà essere “notifica ai sensi della legge 53/1994”; b) tutti gli atti allegati al messaggio (ricorso monitorio, d.i., relata di notifica ex art. 3bis, co. 5, l. n. 53/1994 e sottoscritta con firma digitale); c) la ricevuta di accettazione del gestore Pec del notificante; d) la ricevuta di avvenuta consegna del gestore Pec del destinatario; e) le relative attestazioni di conformità di cui al comma 1bisdell’art. 9 l. n. 53/1994.
Poiché ora gli avvocati possono estrarre copia, senza pagare i relativi diritti, degli atti contenuti nei fascicoli direttamente dal Portale dei Servizi Telematici ed attestarne la conformità, per un d.i. non provvisoriamente esecutivo l’avvocato potrà estrarre copia direttamente dal suo computer del provvedimento del giudice, attestarne la conformità e, quindi, procedere alla notificazione all’ingiunto tramite ufficiale giudiziario o mediante Pec (se il destinatario ha una Pec riportata in un pubblico registro). Viceversa, in caso di d.i. esecutivo, occorrerà comunque il rilascio della copia esecutiva da parte dell’Ufficio.
14. I principali problemi in ambito fallimentare (cenni).
Per le procedure concorsuali (ma la criticità riguarda anche le procedure esecutive – specialmente immobiliari) è stato possibile riscontrare, nella prima fase, l’inadeguatezza dell’interfaccia per le esame delle istanze (in particolare, con riferimento al “visto agli atti”), nonché la mancanza di adeguate funzionalità per la gestione dell’udienza di verifica dello stato passivo e l’esame delle istanze di insinuazione. Si deve ancora rilevare il mancato funzionamento delle funzioni di messaggistica (pure sviluppato) con i curatori ed il mancato sviluppo delle funzioni per l’emissione dei mandati di pagamento e per la verifica ed il controllo delle attività degli ausiliari del magistrato (attività queste che connotano fortemente il lavoro del giudice delegato ed acquisiscono particolare importanza). Si riscontra, infine, la vera e propria mancanza della gestibilità di riti ormai da tempo introdotti, quali ad esempio, il concordato preventivo in bianco.
La situazione, per grandi linee, è la seguente.
1. Il PCT all’interno del procedimento fallimentare raramente viene utilizzato. La “posta” (id est, la gestione ordinaria) viene smaltita su cartaceo: la cancelleria stampa le istanze pervenute telematicamente, i giudici delegati provvedono a margine o con nota scritta e la cancelleria successivamente scannerizza la risposta. La verifica del passivo spesso viene svolta utilizzando programmi privati (come Falco), nel senso che i curatori si avvalgono in aula dei loro pc, predispongono all’esito della verifica il verbale definitivo, lo salvano su pen-drive e lo stampano per farlo firmare ai giudici delegati (usando, per la stampa, il computer e la stampante in dotazione all’ufficio).
2. Il PCT nei giudizi prefallimentari non viene di fatto usato; se il ricorso per dichiarazione di fallimento viene introdotto in via telematica, viene tendenzialmente dichiarato inammissibile (perchè gli atti introduttivi devono avere per legge forma cartacea); non è frequente il ricorso a memorie, che non di rado vengono depositate (oltre che in via telematica, essendo un obbligo di legge) anche in formato cartaceo (comunque, trattandosi di casi limitati, le cancellerie provvedono eventualmente, su richiesta, a stamparle)
3. Il PCT nei giudizi di opposizione ex 98 e, più in generale, nel contenzioso rappresenta probabilmente la situazione, attualmente ed in prospettiva, più problematica, perchè tutti gli atti successivi a quelli introduttivi (ormai in tutte le cause) devono essere depositati telematicamente. Per questi giudizi l’unica soluzione pratica allo stato percorribile è quella di chiedere in udienza agli avvocati le copie di cortesia.
4. Molto raramente si predispone il verbale di udienza avvalendosi della consolle, così come di rado vengono depositate sentenze attraverso il PCT.
Per quanto riguarda le procedure esecutive la consolle del magistrato appare poco funzionale all’emissione dell’ordinanza di vendita e di assegnazione e alla gestione dei sub procedimenti. Si riscontra, infine, anche la mancanza di “placheholder“.
15. La volontaria giurisdizione.
Per quanto concerne la volontaria giurisdizione è stata riscontrata la mancanza di modelli tipici a disposizione dei magistrati, la gestione incompleta della procedura di amministrazione di sostegno (ricalcata sul modello del processo civile ordinario senza distinguere la peculiare e rilevante fase di gestione della procedura successiva alla nomina dell’amministratore), la mancanza di una politica per lo sviluppo di punti di accesso o sportelli di prossimità per l’uso del Pct anche da parte dei cittadini e/o delle Pubbliche Amministrazioni. Un aspetto particolare, da considerare, riguarda il rispetto delle norme sulla privacy ed il trattamento dei dati sensibili: tra gli altri, ad esempio, il settore tutelare nel quale vengono acquisite informazioni attinenti agli aspetti della salute (di cui è vietata la divulgazione), dello status e delle relazioni personali e del patrimonio delle persone. L’attuale logica del sistema, connotato da una sostanziale visibilità a tutte le parti del processo, non appare adeguato in tali situazioni sia per carenze nella gestione della procedura sia per la impossibilità di profilare in modo differente la visibilità degli atti. Così, a titolo esemplificativo, una parte costituita durante la nomina dell’amministratore di sostegno di fatto continua ad avere piena visibilità degli atti anche durante la gestione dell’amministrazione (fase nella quale il fascicolo non è ostensibile erga omnes, ma anzi è riservato), a meno che non si ricorra a soluzioni drastiche quali la cancellazione della parte dal registro (con effetto ex tunc). Occorre, quindi, prevedere una gestione delle regole di visibilità più avanzata e selettiva rispetto a quella oggi adottata.
16. Varie.
Da segnalare è la mancanza di integrazione della figura del Pubblico Ministero nella infrastruttura del P.C.T.. Ciò, in effetti, pregiudica sia la possibilità di effettuare da parte dell’ufficio giudiziario le comunicazioni e le trasmissioni degli atti (si pensi alla notevole quantità di documenti che devono essere trasmessi nell’ambito dei riti consensuali concorsuali o nei riti di famiglia o nella volontaria tutelare) sia la possibilità per il Pubblico Ministero di accedere (per consultarli) ai fascicoli in cui assume il ruolo di parte, di estrarre copia degli atti e di depositare i propri atti, con evidente pregiudizio per la funzione svolta e disparità di trattamento anche rispetto alle parti private.
Si osserva, inoltre, che:
a) l’interfaccia realizzata per compiere le estrazioni statistiche (e disponibile dalla consolle del magistrato – cd. cruscotto del magistrato) non appare di facile ed intuitivo utilizzo né ne risulta sufficientemente testato diffuso ed evoluto l’utilizzo;
b) la gestione e l’utilizzo di documenti telematici richiede una capillare diffusione di software aggiuntivi (come ad es. Dragon, PDF Wiewer, ecc.) che possono agevolare il complesso lavoro del giudicare, sollevando il magistrato da incombenze meramente pratiche ed esecutive;
c) l’attuale sistema non consente al magistrato la consultazione di provvedimenti risalenti nel tempo nè è agevole la loro consultazione dagli applicativi di cancelleria (cd. problema della “storicizzazione di consolle”);
d) la banca dati di giurisprudenza distrettuale presente nel software del magistrato non è coerentemente e sufficientemente sviluppata ed evoluta e presenta numerosi malfunzionamenti.
Tra le criticità riscontrate e strettamente connessa alla forte domanda di preservare la qualità del lavoro da parte dei magistrati, prioritaria sembra la questione delle difficoltà di operare esclusivamente mediante lettura video alla consultazione di complessi atti e documenti, quando a ciò si deve provvedere con apparecchiature inefficienti ed obsolete. A ciò consegue che non è solo necessario garantire una adeguata fornitura di beni e sevizi ma occorre anche che essi siano costantemente efficienti ed adeguati al mutare delle esigenze tecnologiche.
Occorrono, quindi, non solo pc, scanner e video di dimensioni sufficienti, ma anche stampanti veloci individuali (non multifunzione), materiali di consumo ed apparecchiature necessari a meglio gestire l’udienza e le esigenze di lettura (come doppi monitor e tastiere aggiuntive).
Da parte dei magistrati si segnala ancora la difficoltà nell’approvvigionamento e sostituzione dellesmartcard necessarie ad accedere ai software per i magistrati ed alle funzionalità del p.c.t..
Andrebbe valutata la possibilità di garantire, quantomeno ai magistrati che ne facciano richiesta, la fornitura di doppi monitor (di adeguate dimensioni), di più tastiere, di webcam e microfoni (eventualmente anche in dotazione domestica).
Sul piano della gestione ordinaria, sono state rilevate le seguenti difficoltà operative:
a) la generalmente denunciata difficoltà nell’esame degli atti e, soprattutto, dei documenti depositati telematicamente e ciò non solo per la mancanza di formazione e informazione in ordine alle modalità di utilizzo dei software o per la mancata adozione di accorgimenti organizzativi, ma anche per l’indubbia complessità di lettura a video degli atti processuali e per la mancanza di adeguati programmi di gestione documentale;
b) la sussistenza di difficoltà nell’esame dei fascicoli (sia analogici, sia telematici) per la loro sostanziale incompletezza e ciò in quanto non sempre si procede alla digitalizzazione dei documenti e degli atti prodotti in forma cartacea (pure prevista dall’art. 9 del D.M. n. 44/2011) e quasi mai alla sistematica riproduzione a stampa (ed all’inserimento nel fascicolo cartaceo) degli atti e dei documenti depositati telematicamente;
c) l’ abrogazione di fatto della figura del cancelliere di udienza;
d) la preoccupazione per la mancanza di dotazioni necessarie ed utili per la tutela delle condizioni di salute dei magistrati e del personale in conseguenza dell’introduzione del processo civile telematico.
In attesa di tecnologie più performanti e strumenti tecnologici più evoluti (quali, ad esempio, scrivanie elettroniche), l’uso della carta per la lettura e soprattutto lo studio degli atti rimane imprescindibile. Occorre, quindi, nell’immediatezza l’adozione di norme o regolamenti che soddisfino la necessità di preservare il fascicolo cartaceo, prevedendo, quantomeno, la sistematica riproduzione a stampa (salvo diversa disposizione del giudice) degli atti e consentendo la stampa dei documenti (ovvero il loro deposito in forma cartacea) su disposizione del giudice.
È opportuno chiarire che tali copie, funzionali alle concrete esigenze del magistrato, non possono e non devono sostituire il fascicolo elettronico, la cui fondamentale utilità (per la conoscibilità degli atti, l’eliminazione del rilascio delle copie, la continua reperibilità e disponibilità) non è messa in discussione: anzi, al contrario (proprio nella logica del perfetto parallelismo tra fascicolo cartaceo e telematico), va effettivamente perseguito l’obbligo di digitalizzazione degli atti acquisiti in forma analogica prescritto ma non omogeneamente adempiuto.
E’ chiaro che l’obiettivo finale dovrebbe essere il cambiamento del concetto tradizionale di udienza verso forme nuove di dibattito procedimentale che assumano come centrale l’utilizzo delle nuove tecnologie (videoconferenza e registrazione in luogo della verbalizzazione).
di Maria Gallo
Il dibattito politico in corso ha riportato alla ribalta la problematica del reddito di cittadinanza che sta assumendo sempre più i connotati di una nuova figura nel panorama generale del welfare nazionale , delineato nei suoi principi fondamentali dagli Art. 38, 2 , 4 e 36 della Costituzione .
Tanto ha corrisposto ad una più ampia esigenza sociale , avvertita a livello europeo ed innescatasi sulla scia della Raccomandazione CEE n. 92/441/1992 , che aveva invitato gli stati membri a riconoscere , nell’ambito di un dispositivo di lotta all’emarginazione sociale , il diritto della persona a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana. Si raccomandava, di conseguenza, di adeguare i propri sistemi di protezione sociale ai principi e agli orientamenti espressi nella raccomandazione stessa. Si affermava , perciò , un diritto fondato sul rispetto della dignità della persona umana concependo un ambito di tutela il più esteso possibile , fino a comprendervi tutte le più diverse forme di emarginazione . Si davano , inoltre, delle indicazioni pratiche per realizzare questa ampia tutela dall’emarginazione e povertà : fissando l’entità delle risorse giudicate sufficienti a coprire i bisogni essenziali , adeguando e modificando gli importi per bisogni specifici; prevedendo forme di assistenza, di informazione e consulenza per consentire a tutti di far valere i propri diritti .
Successivamente, nel 2010, è intervenuta una Risoluzione del Parlamento europeo (del 20.10.2010, 2010/2039/INI ) che ha dato una svolta decisiva al diritto del cittadino europeo e di chi stabilmente risiede nel territorio europeo , affermando il diritto ad un reddito che ne salvaguardi la dignità sociale . Si è così prescritto agli Stati membri di riconoscere il diritto basilare di ogni persona a disporre di un’assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso . Si richiamano, di tal guisa , i principi già fissati nell’art. 34 , III° co. , della Carta di Nizza .
Nell’ambito europeo ha preso forma , dunque, quello che si è definito cd. reddito minimo. Attraverso le esperienze dei diversi Stati membri si è , poi, fatto riferimento ai concetti di reddito di cittadinanza, di reddito minimo , di reddito di base incondizionato, utilizzati a volte in maniera indifferenziata ed a volte con contenuti abbastanza diversi tra loro .
Tentando di procedere ad una sistemazione dottrinale delle diverse figure emerse si è , in primis , individuato il Reddito di cittadinanza come diritto inalienabile e fondamentale dell’essere umano, al pari del diritto alla libertà religiosa , alla libertà di parola , al diritto al lavoro. Per questo verso costituisce un concetto a natura etico-filosofica poiché si afferma che ogni essere umano per il solo fatto di esistere ha diritto ad una propria fetta di ricchezza e nessuno ne può essere escluso.
Si è tentato così di affiancare all’idea di diritto sociale quello di giustizia sociale e soprattutto quella di cittadino . Così , nell’ opera del sociologo inglese Thomas H. Marshall “ Cittadinanza e classe sociale ” viene compiuta un’analisi delle componenti della cittadinanza e della loro influenza sui diritti . Si parla così di cittadinanza civile, politica e sociale a seconda dei diritti che vengono riconosciuti al cittadino in quanto tale . Proseguendo poi su tale impostazione , si afferma che lo Stato deve garantire un reddito minimo al singolo in quanto rientrante nel patrimonio dei diritti sociali , non potendo tale garanzia essere affidata completamente al mercato del lavoro , perché quel sistema è attualmente insoddisfacente.
Oggi il reddito minimo garantito o reddito minimo di inserimento: è un concetto che sempre più spesso viene indicato come reddito minimo di disoccupazione : è un reddito minimo condizionato allo stato professionale e al livello di reddito percepito, che è finalizzato all’inserimento lavorativo. Dunque , si tratta di un concetto collegato al lavoro e da esso condizionato perché infatti verrebbe erogata un’indennità , ai lavoratori precari, sottoposta alla condizione della ricerca di un’occupazione, secondo l’ormai diffuso sistema della cd. politica attiva del lavoro .
Con reddito di base incondizionato : si farebbe poi riferimento ad una misura universale garantita non solo ai cittadini ma a tutti i residenti nel territorio dello Stato , purché al di sotto di una certa soglia di reddito , per cui potrebbe rivolgersi non solo ai disoccupati ma anche a coloro che , pur lavorando, rimangano al di sotto di un certo reddito o a coloro che lavorino al nero e che quindi non maturino contributi utili ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali .
Nella nostra esperienza , quando si parla di reddito di cittadinanza, in sostanza, si fa riferimento ad un concetto estrapolato dalle fonti comunitarie citate , la Risoluzione del Parlamento Europeo del 20.10.2010 e la Raccomandazione del Consiglio del 24.6.1992 laddove si parla di reddito minimo per riconoscere , nell’ambito dei sistemi di protezione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana .
Come individuare, dunque, i caratteri distintivi del reddito di cittadinanza ?
In primo luogo deve notarsi che si tratta di un reddito , quindi di un utile in senso patrimoniale , diretto , nel senso che è un’erogazione monetaria in forma diretta , incondizionato , ovvero sganciato dalla prestazione lavorativa , universale , ovvero garantito a tutti gli individui .
Fissati questi caratteri essenziali va riconosciuto che la materia del reddito minimo / reddito di cittadinanza è stato un istituto quasi sconosciuto , finora, al nostro sistema di welfare in cui l’erogazione della prestazione dovrebbe avvenire a beneficio di soggetti che si trovino in una situazione di bisogno per la mancanza di lavoro .
Il richiamo al concetto di cittadinanza, come avviene nella formulazione più diffusa dell’istituto suggerisce, evidentemente, l’idea di un sostegno concesso ad individui quali componenti interni della cittadinanza .
L’erogazione avverrebbe pertanto in ipotesi in cui il soggetto sia privo di reddito perché ad esempio la disoccupazione persiste anche dopo l’esaurimento della prestazione previdenziale oppure nelle ipotesi di coloro che non siano riusciti nemmeno a maturare i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale o che siano rimasti incolpevolmente esclusi dal mercato del lavoro. Bisognerebbe, però , verificare il bisogno del soggetto in concreto cioè in relazione alla specifica situazione del soggetto.
Il trattamento avrebbe, per questo, l’esplicita funzione di promozione dell’inclusione sociale di soggetti sprovvisti dei mezzi per vivere , così come nella previsione della nostra Costituzione, agli art. 38 , 4 I° co. ovvero come nell’art. 10 della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori , del 1989 ove si legge :
“ Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal suo regime e dalla dimensione dell’impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente.
Le persone escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale.”
Seguendo questi principi, l’allocazione di un reddito non risponde alla logica dell’assistenza ai meno abbienti ma diviene espressione di quell’impegno a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale , che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese . Questo compito , però , lo stato lo aveva già assunto con l’art. 2 della Cost. al fine di permettere l’effettiva partecipazione alla vita sociale , per una reale appartenenza alla cittadinanza.
Andando, poi, ad esaminare con attenzione il testo dell’art. 38 della Cost. ci si accorge di un riferimento esclusivo al lavoratore e non ai cittadini , così da concludere per una garanzia al sostentamento da parte dello stato solo agli inabili al lavoro .
Per tutti coloro che sono rimasti fuori dal mercato e che , quindi, non avrebbero mezzi per garantirsi il diritto ad un reddito minimo esistenziale deve derivarsi questo diritto , guardando all’impianto costituzionale degli artt. 2 e 4 Cost. .
Ma la previsione costituzionale, nell’art. 36 Cost. , di un diritto al lavoro , che fondava la promessa della piena occupazione , della liberazione al bisogno attraverso una retribuzione proporzionata e in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa , legittima, secondo la migliore dottrina , una lettura aperta dell’art. 38 ed una sua interpretazione estensiva, concedendosi all’inoccupato involontario il diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.
Passando all’esperienza diretta va osservato che la politica legislativa , in questo settore, con il delegare alla legislazione regionale, è risultata deficitaria perché si è visto che solo alcune delle Regioni, cui il compito era stato demandato , hanno provveduto a legiferare in materia di reddito di cittadinanza e a dare applicazione a tale tipo di sostegno . E soprattutto si è constatato che il delegare alle regioni compiti primari dello Stato centrale ha determinato il fallimento dell’esperienza .
Per conoscenza diretta , ad esempio, si fa riferimento concreto a quanto accaduto nella Regione Campania, laddove , con legge n. 2/ 2004 si previde l’erogazione , ai residenti da almeno 24 mesi nella Regione Campania , in condizioni di indigenza, del reddito di cittadinanza , pari ad un’erogazione mensile di 300 euro al nucleo familiare e in specifici interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo.
Con il rinnovo della Giunta regionale l’istituto ha poi avuto una battuta di arresto e nel 2010 la legge è ,poi, definitivamente stata abrogata per esigenze di contenimento della spesa . Da questa esperienza, tuttavia, sono emersi tutti i limiti insiti nella scelta di affidare alla legislazione regionale e alla sua finanza, piuttosto che alla finanza statale, un compito oggettivamente arduo . Le conseguenze di tale scelta si sono riverberate ,poi , nel campo giudiziale generando un contenzioso, a causa delle esclusioni dal novero dei beneficiari, tuttora in corso di definizione in secondo grado , e ciò nonostante l’intervento risolutivo della giurisprudenza di legittimità e l’abrogazione della Legge Regionale che ne sanciva il diritto .
In sostanza , il problema che si è posto – come già accaduto nel passato con la L.R. 11/1984 che disponeva l’attribuzione di contributi economici alle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psico-fisici – è il contrasto tra l’esiguità di fondi stanziati allo scopo e l’enormità della platea degli aventi diritto.
L’art. 1 della Legge Regionale n. 2/2004 prevedeva infatti : La Regione Campania considera il reddito di cittadinanza una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale.
Il reddito di cittadinanza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale nell’ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale promosse dalla Unione Europea.
La Regione Campania, nel quadro delineato dai commi 1 e 2, avvia una sperimentazione sul territorio regionale del reddito di cittadinanza.
L’art. 2 prevedeva : Ai residenti comunitari ed extracomunitari da almeno sessanta mesi nella Regione Campania che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 3 è assicurato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento lavorativo e sociale.2. Il reddito di cittadinanza, che fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare, consiste in una erogazione monetaria che non supera i 350,00 euro mensili per nucleo familiare correlata ed in funzione di specifici interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo dei singoli componenti
L’art. 3 prevedeva: Nell’ambito del tetto fissato dall’articolo 2, comma 2, hanno diritto all’erogazione monetaria di cui al reddito di cittadinanza i componenti delle famiglie anagrafiche con un reddito annuo inferiore ad euro 5.000,00 che ne fanno richiesta. 2. Beneficiano degli specifici interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo di cui al reddito di cittadinanza i singoli componenti delle famiglie anagrafiche di cui al comma 1 senza limiti di numero. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con apposito regolamento, le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato individuando i criteri di utilizzo dell’indicatore di situazione economica equivalente – ISEE – adottato dall’istituto nazionale della previdenza sociale – INPS -, ai fini della individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili.
Con Legge Regionale n. 4 del 15.3.2011, art. 1 comma 208 , è stata dettata legge di interpretazione autentica degli artt. 2 e 3 della Legge regionale 2004/2 prevedendo che : gli artt. 2 e 3, comma 1 della legge regionale 19.2.2004 n. 2 si interpretano nel senso che il reddito di cittadinanza è corrisposto ai soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria d’ambito, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione 4 giugno 2004 n.1, fino all’esaurimento delle risorse disponibili assegnate al relativo ambito.
Inoltre, con una successiva delibera regionale, n. 705 del 2005 , si è stabilito di fissare la erogazione monetaria nell’importo massimo di € 350,00.
Con l’intervento normativo del 2011 – malamente definito interpretativo – si è riportato l’accento sul punto dolente , e cioè sulla necessità di effettuare il riparto fino all’esaurimento delle risorse disponibili e tra i soggetti individuati dalla graduatoria prevista dai Comuni. Prevedibilmente, tuttavia, l’esclusione di alcuni , per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili, e l’erogazione del beneficio ad altri ha determinato il sorgere di un contenzioso di notevole entità .
La problematica ha, infine , ricevuto una definitiva soluzione giuridica a seguito di diverse pronunce della Suprema Corte ( tra le quali si ricorda Sez.U, Sentenza n. 18480 del 09/08/2010 ) che da ultimo ha affermato :
In materia di reddito di cittadinanza, la pretesa che si fondi sul mero possesso dei requisiti, indicati dalla legge reg. Campania 19 febbraio 2004, n. 2, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in base al principio di prospettazione della domanda, senza che assuma rilevanza l’eccezione, sollevata dalla Regione, dell’asserita insussistenza del diritto, perché condizionato, nella sua effettiva esplicazione, dal collocamento dell’interessato nella graduatoria prevista dal regolamento 4 giugno 2004, n. 1, ove non siano stati impugnati gli atti di formazione della stessa e quelli riferiti alla valutazione discrezionale della specifica posizione, trattandosi di questione che non implica l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice ordinario, ma che si traduce nella confutazione nel merito della domanda dell’attore, fatta salva la possibilità per il giudice di disapplicare gli atti amministrativi – a mezzo dei quali il diritto è stato negato – in forza degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. (Sez. U, Sentenza n. 12644 del 05/06/2014, Rv. 631276 – 01)
La legge reg. Campania 15 marzo 2011, n. 4, nel riconoscere il reddito di cittadinanza ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria, e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, comporta una determinazione in misura fissa e non variabile della prestazione ed ha natura di legge di interpretazione autentica degli artt. 2 e 3, comma 1, della legge reg. Campania 19 febbraio 2004, n. 2, poiché predilige una delle interpretazioni possibili delle norme interpretate, senza che rilevi, in senso contrario, la pregressa diversa interpretazione delle Sezioni Unite e senza che, pertanto, sia elusiva dell’obbligo di osservanza delle norme sovranazionali in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU. Né, in tal modo, si realizza un’ingiustificata interferenza nell’amministrazione della giustizia, in quanto la sua efficacia retroattiva – comunque insuscettibile di incidere su diritti retributivi e previdenziali definitivamente acquisiti – è giustificata dalla necessità di tutelare interessi costituzionalmente protetti, quali la concretezza degli interventi assistenziali e il rispetto delle esigenze di bilancio dell’ente erogatore. (Sez. U, Sentenza n. 12644 del 05/06/2014, Rv. 631277 – 01)
D’altro canto , l’esaurimento delle risorse disponibili ha dato luogo all’abrogazione della prestazione ( con legge regionale n. 16 del 7.12.2010, art.2 ) .
Si è così concluso l’esperimento del reddito di cittadinanza in ambito regionale , scontratosi con l’insuperabile problema delle risorse economiche concretamente stanziabili.
Lo scoglio delle risorse economiche è quello contro il quale si sono imbattuti, nel nostro paese , in questi giorni, Legge di Bilancio 2019 e Def 2019 , con i quali , secondo le anticipazioni diffuse, si era prevista , oltre al reddito di cittadinanza, una pensione di cittadinanza , in vigore , all’incirca, dall’aprile 2019 .
L’intera manovra finanziaria , come noto , non ha, tuttavia , superato il vaglio della Ue .
Ma tutto questo appare , realisticamente , rientrare nella normalità del welfare più moderno , divenuto ormai un bene accessibile solo ai paesi economicamente più stabili o semplicemente più benestanti .
Il moderno sistema di welfare, elaborato per la società industriale degli anni 60’ e 70’, condizionato dalla cd. teoria fordista , è, infatti , negli anni successivi , progressivamente entrato sempre più in crisi ad opera di due grandi fenomeni tra loro interconnessi : globalizzazione dei mercati e finanziarizzazione dell’economia .
In tali fenomeni si comprendono una serie di vicende che hanno comportato l’internazionalizzazione dei mercati dei beni, dei servizi e dei flussi finanziari , la crescita quantitativa e la diversificazione delle imprese multinazionali ( provenienti anche dalla Cina e dagli altri paesi emergenti ) , l’accelerazione degli investimenti diretti all’estero.
Così, dopo un lungo periodo caratterizzato da politiche protezionistiche , a partire dagli anni 80’ , si è registrato un capovolgimento del sistema degli investimenti sui quali sono stati rimossi tutti i controlli al fine di attirare capitali dall’estero .
In tal modo , si sono offerte nuove e cospicue opportunità di innovazione e sviluppo alle imprese mentre i governi nazionali hanno visto ridotta la loro capacità di controllo macroeconomico.
La globalizzazione, pertanto, ha messo in crisi non solo quella che era la politica economica di stampo keynesiano ma anche il carattere marcatamente nazionale degli schemi e dei programmi del contemporaneo Welfare State .
Finora , cioè, il nucleo dello Stato sociale si era identificato nello Stato Nazione ma con la globalizzazione è accaduto che , condizionando essa l’autonomia dei singoli paesi nella formulazione delle politiche economiche e sociali nazionali , si è ridotta la capacità degli stati di incidere sul tessuto economico e sociale .
A questo punto le economie di ciascun paese sono talmente interconnesse tra loro che il benessere di un paese viene sempre più a dipendere da quello degli altri con i quali i propri cittadini intrattengono rapporti di affari e questo legame ha portato a parlare di cd.globalizzazione dei rischi .
Ma anche le politiche , a loro volta , si sono evolute per effetto della globalizzazione, accrescendo il ruolo degli apparati finanziari che gestiscono i flussi di capitali , potenziando la cd. finanziarizzazione di tutta l’economia .
Innegabile è la priorità assoluta della stabilità monetaria , perseguita come obiettivo principale da ciascun Stato anche adetrimento dello sviluppo dell’occupazione .
Allo stesso tempo, nei paesi con maggiore sviluppo industriale , si è assistito ad una blocco del livello medio di salario reale.
Le imprese degli Stati più avanzati, infatti, tendono a delocalizzare nei paesi a bassi salari quei settori del processo produttivo richiedenti l’impiego di lavoro non qualificato . La possibilità di sostituire la mano d’opera non qualificata con lavoratori stranieri a basso costo accresce l’elasticità della domanda di lavoro non qualificato e produce conseguenze , nell’ambito della legislazione sociale, di non poco momento.
I maggiori costi sociali , l’elevata incertezza del lavoro, l’indebolimento del potere contrattuale delle associazioni sindacali nazionali, l’aumento dei compiti redistributivi e di assistenza dei sistemi previdenziali costituiscono il portato dei processi economici più recenti .
Il ricorso a lavoratori con costi sociali più bassi ha dato origine ad un fenomeno in cui i paesi economicamente emergenti , caratterizzati da una minore spesa pubblica in campo sociale e da oneri contributivi inferiori e con minor costo del lavoro, sono divenuti più competitivi rispetto a quelli con sistemi di sicurezza più avanzati e , sicuramente, più costosi .
Ed in tale ambito va a collocarsi l’impasse politica e legislativa sul reddito di cittadinanza .
Il nostro legislatore è da sempre generoso nell’elaborazione di riforme e/o interventi legislativi volti ad incentivare l’occupazione e la formazione giovanile, tuttavia con scarsità di risultati in merito al concreto riscontro degli stessi. Personalmente ritengo che discorso diverso valga per lo strumento creato con l’articolo73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), ovvero il “nuovo” tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.
La norma prevede che possano accedere allo stage, presentando apposita domanda, per una sola volta, i giovani neolaureati in giurisprudenza (all’esito di un corso di durata almeno quadriennale), che non abbiano compiuto i trenta anni di età, che abbiano riportatouna media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, in possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
I neolaureati in possesso di tali requisiti, se ammessi, potranno assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato, per un periodo di diciotto mesi.
Quanto ai requisiti di ammissione, va immediatamente evidenziato un profilo importante, se si considera il punteggio di laurea ovvero la media particolarmente alta relativamente ad una serie di esami, tra i più impegnativi di un corso di laurea in giurisprudenza:la novella legislativasi rivolge ai giovani più meritevoli, incentivandoil giurista in erba (che voglia effettivamente affacciarsi al mondo del lavoro con serietà e professionalità) a costruire sin dagli inizi del proprio percorso universitario, mattoncino su mattoncino,una carriera quanto più proficua possibile.
Una volta ammesso, al giovane studente che ha appena lasciato i banchi dell’università, pieno di sogni e di aspettative, si aprono le tanto attese quanto sconosciute porte del tribunale.
Ecco, questo è il momento in cui si squarcia il velo di Maya e le “cose del diritto” cominciano ad apparire per quelle che sono.
La pratica, così diversa, così nuova, talvolta così confliggente con la teoria, si manifesta poco a poco, facendo comprendere al giovane le proprie attitudini.
Così almenoè stato per me, che ero appena laureata da sei mesi, all’inizio di questo splendido e inestimabile percorso.
Con il nuovo strumento del tirocinio pratico-teorico il legislatore ha voluto che lo stagista svolgesse diverse attività, sotto la direzione e il controllo del magistrato affidatario, con un impegno di due o tre giorni alla settimana, come: accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli), raccogliere le prove, redigere bozze di provvedimenti (sentenze e ordinanze), gestire il ruolo d’udienza.
Questo secondo quanto prevede la legge. Ma, a mio avviso, ciò che consente la piena realizzazione di questo percorso di formazione post-universitaria è il rapporto tra stagista e magistrato affidatario.
In prima persona ho avuto il grande onore di essere affidata ad un magistrato professionalmente molto generoso che sin dai primi giorni mi ha guidato e fornito gli strumenti per poter approcciare al diritto,sia sostanziale che processuale, in maniera critica e pratica. Infatti, solo una reale collaborazione e un’attiva partecipazione,consente allo stagista di crescere professionalmente ed umanamente, di trarre così la massima utilità da questa insostituibile esperienza formativa, che altrimenti resterebbe priva di qualsivoglia contenuto.
Se svolto con tali presupposti il tirocinio permette al neolaureato di comprendere, da un’ottica privilegiata,le dinamiche e i meccanismi di svolgimento del processo e fornisce gli elementi essenziali per la redazione di atti e provvedimenti.
Ma il tutto non si esaurisce in questo.
Affiancare un magistrato nelle sue attività quotidiane insegna, a mio giudizio, un nuovo modo di relazionarsi fatto di riservatezza, neutralità, senso di responsabilità e insegna, talvolta, anche la difficoltà e la solitudine che si cela dietro ogni decisione.
Un indubbio punto di forza è rappresentato, inoltre, dall’impegno settimanale, previsto per due o tre giornate. Allo stagista così, non è preclusa la possibilità di potersi dedicare anche ad altre attività, quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali e/o di corsi di preparazione al concorso in magistratura.
Strepitosi, poi, i vantaggi che derivano dall’esito positivo dello stage:
- costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.
Dunque, per come è stato studiato il tirocinio previsto dall’art. 73 del d.l. 69/2013, sembra essere uno strumento formativo innovativo e vincente, avulso da punti di debolezza.
Eppure, c’è un profilo che viene sistematicamente ignorato e che rappresenta sicuramente una criticità dello stage: la retribuzione, nonché la mancanza di una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Infatti, per espressa previsione dell’art.73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98),”lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi“.
Oggi, nonostante l’art. 50 bis L. 90/2014, abbia inserito l’art. 8 bis nel testo previgente dell’art. 73 L.98/2013, prevedendo “l’attribuzione agli ammessi allo stage di una borsa di studio” determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili, il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non ha determinato ancora l’ammontare delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui al co. 8 bis art. 50 L.90/2014. In sostanza, quindi, si tratta di una previsione legislativa non attuata e, stante il complesso iter di stanziamento delle risorse, lo sarà ancora per molto tempo.
In definitiva, se appare troppo pretenzioso ricevere una sorta di retribuzione a fronte dell’apporto culturale e formativo ricevuto, almeno un’indennità consentirebbe a noi giovani di coprire quantomeno le spese necessarie per poter affrontare, con maggiore motivazione, questo percorso.
Ebbene, il punto dolente resta sempre lo stesso.
Chi decide di studiare giurisprudenza, deve avere la consapevolezza che si tratta di un percorso lungo e faticoso.
Bisogna avere la pazienza e l’umiltà di seminare con costanza e sacrificio, sperando di raccogliere i frutti del proprio lavoro. Spesso bisogna fare i conti con la frustrazione e con l’incapacità di provvedere economicamente a se stessi, ma investendo quotidianamente nel proprio futuro.
La possibilità di svolgere il tirocinio presso un ufficio giudiziario accresce la passione, se è già sbocciata e, per quanto mi riguarda, dà la possibilità di capire per cosa vale la pena lavorare e quale sogno inseguire con tutte le proprie forze, ricordandoti, tuttavia, che il sentiero è lungo e tortuoso.
La mia esperienza non è solo da stagista, ma anche da neomamma che, durante tutta la gravidanza, ha conciliato l’attesa con il tirocinio, a dimostrazione del fatto che la propria realizzazione personale può essere perseguita senza sacrificare la possibilità di costruirsi una famiglia.
Con forza, impegno e dedizione si può essere mamme senza smettere di sognare e lavorare per diventare magistrato.
L’esperienza in tribunale mi ha insegnato anche questo.
Ma, soprattutto che, l’equilibrio tra pratica e teoria, tra astratto e concreto dovrebbe regnare sovrano, non solo nelle aule dei tribunali, ma nella vita e… probabilmente di ciò dovrebbe tenere conto il legislatore al tavolo delle riforme.
Carmen Veronica Taiano
Magistrato affidatario
Dott.ssa Silvia Blasi
di Maria Gallo
Ovvero alla ricerca della certezza del diritto: questo sarebbe stato il titolo più appropriato col quale introdurre una brevissima riflessione sui diversi interventi legislativi e giurisprudenziali che , a partire dalla riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori , con la legge Fornero n. 92/2012 , attraverso interventi legislativi correttivi , con i D.Lgs. n. 23/2015 e D.L. n. 87/2018 , hanno infine portato alla situazione attuale . Attualità nella quale, infine , ha fatto la sua apparizione la Corte Costituzionale che, con un intervento annunciato, con la sentenza n.194/2018 ha ricondotto il diritto al suo alveo , quello del principio di integralità del risarcimento del danno .
Anche i meno smaliziati di noi sanno che la riforma dell’art. 18 St.Lav. è stata determinata dalla volontà dell’ impresa di eliminare le incertezze , sulla durata del processo e sulla misura dell’eventuale sanzione risarcitoria, che il vecchio art. 18 produceva , con l’assegnare al giudice poteri ritenuti eccessivi in materia .
Nel tentativo , piuttosto malriuscito, di ridurre questa alea che nella prospettiva imprenditoriale , incideva esclusivamente sul datore di lavoro , si è proceduto alla riforma di una norma che dal 1970 in poi aveva rappresentato un simbolo forte , il baluardo della garanzia del lavoratore dinanzi al potere del datore di lavoro .
E non ha funzionato . La norma introdotta dalla legge Fornero nel 2012 , infatti, nel suo codificare le diverse tipologie di licenziamento , con le relative sanzioni prestabilite tra un minimo ed un massimo , è risultata piuttosto oscura nella interpretazione di alcuni passaggi ed ostica nella sua applicazione, così da accrescere la temuta incertezza giuridica e da rimettere al singolo giudice un potere interpretativo ancora maggiore rispetto al passato.
Attraverso un fiorire di pronunce giudiziali , rese nell’ambito di un rito speciale , si è cercato di rimediare con i due diversi interventi legislativi , D.Lgs. n. 23/2015 e D.L. n. 87/2018 , con i quali si è fornito all’operatore del diritto il criterio chiave da seguire nella determinazione dell’indennità risarcitoria per i casi di licenziamento ingiustificato, per assenza della giusta causa , e cioè il criterio dell’anzianità di servizio : facendo riferimento all’anzianità di servizio, cioè , il giudice avrebbe dovuto graduare la sanzione risarcitoria per il caso di licenziamento ingiustificato, tra un minimo ed un massimo . Con il D.Lgs. 23/2015 , infatti, la regola applicabile ai nuovi licenziamenti era quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Con il cd. decreto dignità, D.L. n.87/2018, nel caso di licenziamento illegittimo, l’indennità massima passa da 24 a 36 mensilità, mentre la minima da 4 a 6 mensilità.
Nell’arco temporale compreso tra i due interventi la Corte Costituzionale è stata investita della questione di legittimità degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 dal Tribunale di Roma , con in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione (questi ultimi due articoli in relazione all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –CDFUE ) .
La Corte si è così pronunciata :
In conclusione, in parziale accoglimento delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 (in relazione sia al principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse, sia al principio di ragionevolezza), 4, primo comma, 35, primo comma, e 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi due articoli in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea), il denunciato art. 3, comma 1, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,».
Le «mensilità», cui fa ora riferimento l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 sono da intendersi relative all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, così come si evince dal d.lgs. n. 23 del 2015 nel suo complesso, con riguardo alla commisurazione dei risarcimenti.
Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall’art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
La problematica riguarda i casi di licenziamento illegittimo a tutela obbligatoria piena, cioè i casi residuali rispetto alle ipotesi contemplate dai commi precedenti dell’art. 18, in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo od oggettivo e ad applicarsi è la tutela obbligatoria piena. Essa comporta la condanna del datore di lavoro a risarcire il lavoratore, corrispondendogli un’indennità omnicomprensiva il cui importo è di minimo dodici e di massimo ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, calcolato tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, del numero di dipendenti, delle dimensioni dell’attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti.
La disciplina stabilita dal Job’s act delle cd. tutele crescenti , nella limitata parte presa in considerazione dalla pronuncia, prevedeva che il computo dell’indennità per i casi di licenziamento ingiustificato dovesse operarsi sulla base della retribuzione globale di fatto ed essere quantificata sulla base dell’anzianità di servizio del lavoratore, attribuendo 2 mensilità per ogni anno di anzianità. Il criterio dell’anzianità di servizio è rimasto anche all’esito dell’emanazione del cd. Decreto dignità, nel quale , pur aumentandosi la misura dell’indennità, da 6 a 36 mesi , si mantiene l’anzianità di servizio come parametro base per la determinazione dell’ammontare dovuto.
Ma tale criterio , in quanto improntato ad un sistema automatico di liquidazione del danno e piuttosto formalistico, con un’indennità crescente solamente in funzione dell’anzianità , come poi affermato dalla successiva sentenza del 2018 , evidentemente , non appare conforme ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli artt. 4 e 35 Cost.
Il percorso verso la certezza del diritto, dunque, è piuttosto tormentato tanto più se si pensa che il punto di arrivo dovrebbe essere affermazione di un principio di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio originato dal danneggiamento, principio di derivazione giurisprudenziale ( fin da C.Cost. n. 148/1999 ) e che nella maggior parte dei casi ripiega verso un concetto di liquidazione forfetizzata del danno sofferto.
Quel che è evidente, tuttavia, nella imponente motivazione della sentenza 194/ 2018 è che il problema cui la Corte intendeva dare soluzione non è quello della misura dell’indennità risarcitoria quanto il criterio per la sua determinazione e i tentativi attuati dalle diverse leggi succedutesi ( inclusa la previsione del DL 2018 citato dalla Corte ) per abolire ogni valutazione discrezionale del giudice nella liquidazione del danno , affidandosi in questo ad un criterio standardizzato ed omologante , basato sulla sola anzianità di servizio del lavoratore .La Corte, dunque, ha ricondotto il licenziamento illegittimo alla sua fondamentale natura di atto illecito , a fronte del quale il danneggiato deve poter trovare un ristoro adeguato, suscettibile di adattamento alle diverse situazioni possibili , conformemente ai principi più volte ribaditi proprio dalla giurisprudenza costituzionale .
Ed infatti si legge nella motivazione che :
La qualificazione come «indennità» dell’obbligazione prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 non ne esclude la natura di rimedio risarcitorio, a fronte di un licenziamento. Quest’ultimo, anche se efficace, in quanto idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito, essendo adottato in violazione della preesistente non modificata norma imperativa secondo cui «il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo» (art. 1 della legge n. 604 del 1966).
L’indennità assume così i connotati di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, proprio perché ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio, a fronte del danno derivante al lavoratore dall’illegittima estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Il meccanismo di quantificazione dell’indennità opera entro limiti predefiniti sia verso il basso sia verso l’alto. Verso il basso la previsione di una misura minima dell’indennità è pari a quattro (ora sei) mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, verso l’alto la previsione di una misura massima dell’indennità è pari a ventiquattro (ora trentasei) mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Una tale predeterminazione forfetizzata del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo non risulta incrementabile, pur volendone fornire la relativa prova.
Nonostante il censurato art. 3, comma 1 – diversamente dal vigente art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 – non definisca l’indennità «onnicomprensiva», è in effetti palese la volontà del legislatore di predeterminare compiutamente le conseguenze del licenziamento illegittimo, in conformità al principio e criterio direttivo dettato dalla legge di delegazione di prevedere un indennizzo economico «certo».
Ricostruite le caratteristiche della tutela prevista dal denunciato art. 3, comma 1, tale disposizione, nella parte in cui determina l’indennità in un «importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», contrasta, anzitutto, con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse (terzo dei profili di violazione dell’art. 3 Cost. prospettati dal rimettente). Come si è visto, nel prestabilirne interamente il quantum in relazione all’unico parametro dell’anzianità di servizio, la citata previsione connota l’indennità, oltre che come rigida, come uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità. È un dato di comune esperienza, ampiamente comprovato dalla casistica giurisprudenziale, che il pregiudizio prodotto, nei vari casi, dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori. L’anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è dunque solo uno dei tanti. Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 il legislatore ha ripetutamente percorso la strada che conduce all’individuazione di tali molteplici fattori. L’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990), ad esempio, lascia al giudice determinare l’obbligazione alternativa indennitaria, sia pure all’interno di un minimo e un massimo di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, «avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti». Inoltre, a conferma dell’esigenza di scrutinare in modo accurato l’entità della misura risarcitoria e di calarla nell’organizzazione aziendale, la stessa disposizione dà rilievo all’anzianità di servizio per ampliare ulteriormente la discrezionalità del giudice, relativamente ai datori di lavoro che occupano più di quindici prestatori di lavoro. L’anzianità di servizio superiore a dieci o a venti anni consente, infatti, la maggiorazione dell’indennità fino, rispettivamente, a dieci e a quattordici mensilità. Anche l’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 (come sostituito dall’art. 1, comma 42, lettera b, della legge n. 92 del 2012) prevede che l’indennità risarcitoria sia determinata dal giudice tra un minimo e un massimo di mensilità, seguendo criteri in larga parte analoghi a quelli indicati in precedenza, avuto riguardo anche alle «dimensioni dell’attività economica». Il legislatore ha dunque, come appare evidente, sempre valorizzato la molteplicità dei fattori che incidono sull’entità del pregiudizio causato dall’ingiustificato licenziamento e conseguentemente sulla misura del risarcimento. Da tale percorso si discosta la disposizione censurata. Ciò accade proprio quando viene meno la tutela reale, esclusa, come già detto, per i lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015, salvo che nei casi di cui al comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.
In una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio. Non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia. Tale discrezionalità si esercita, comunque, entro confini tracciati dal legislatore per garantire una calibrata modulazione del risarcimento dovuto, entro una soglia minima e una massima. All’interno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i valori dell’impresa, la discrezionalità del giudice risponde, infatti, all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza. La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse.
Da ultimo , la Corte fa riferimento al principio della dissuasività della sanzione affermando che : ..l’inadeguatezza dell’indennità forfetizzata stabilita dalla previsione denunciata rispetto alla sua primaria funzione riparatoriocompensativa del danno sofferto dal lavoratore ingiustamente licenziato è suscettibile di minare, in tutta evidenza, anche la funzione dissuasiva della stessa nei confronti del datore di lavoro, allontanandolo dall’intento di licenziare senza valida giustificazione e di compromettere l’equilibrio degli obblighi assunti nel contratto.
Non resta, dunque, che augurarsi che il legislatore segua il monito della Corte Costituzionale , ispirandosi, nel predisporre future tutele, ad un sistema equilibrato di sanzioni, in cui da un lato si tenga conto dell’esigenza dell’impresa ma dall’altro si valorizzi l’aspetto personalistico della riparazione del danno.
Ed in questo panorama , punteggiato da riforme legislative ispirate dall’economia e pronunce giudiziarie tese a riaffermare i principi cardine dell’ordinamento giuslavoristico , non può non tenersi conto delle spinte, registrate anche dalla stampa più accorta , per un ritorno al “vecchio” articolo 18. A questo quadro appartengono nuovi contratti collettivi aziendali e contratti individuali in deroga alla disciplina del Job’s Act . Si tratta di una serie di aziende private e pubbliche che, disattendendo le direttive confindustriali, si discostano dall’attuale normativa per una maggiore tutela dei lavoratori in caso di demansionamento e licenziamento e optano per un ritorno alla vecchia normativa, creando un clima aziendale migliore attraverso una più alta motivazione dei dipendenti. Espressione di tale esigenza di maggiore tutela sono una serie di intese in deroga tra sindacato e imprenditori, alcune di esse con l’avallo delle stesse organizzazioni territoriali di Confindustria. Si tratta di accordi integrativi che rinnegano il Jobs Act e che sono stati siglati perfino da importanti aziende metalmeccaniche come Lamborghini e Ducati . Nel caso di accordi individuali, poi, la clausola dell’applicabilità del “vecchio” art.18 rappresenta un benefit concesso a lavoratori di elevata professionalità che l’azienda vuole accaparrarsi.
Si resta in attesa di successivi sviluppi .
di Onelio Dodero in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione
Sommario: 15. Il deposito degli atti, la procedura di acquisizione e di stralcio. 15.1. L’originario testo della riforma. 15.2. Le modifiche alla disciplina introdotte con il D.L.n.161/2019. 15.2.1. La procedura ordinaria di acquisizione e di stralcio. 15.2.2. L’acquisizione e lo stralcio; l’intervento del g.i.p.; la riproponibilità della procedura. 15.2.3. La possibilità dell’acquisizione delle intercettazioni senza ricorrere al g.i.p.: le ipotesi di cui agli artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.; la perizia di trascrizione delle registrazioni e di stampa dei flussi di comunicazioni. 15.3. Conclusioni sulla procedura di acquisizione, stralcio e di esecuzione della perizia. 16. La procedura in caso di richiesta di misura cautelare personale. 16.1. La disciplina del testo originario della riforma. 16.2. La scelta del D.L.n.161/2019. 16.3. I diritti della difesa.
15. Il deposito degli atti, la procedura di acquisizione e di stralcio.
Il momento della conservazione nell’archivio è prodromico alla successiva procedura selettiva del materiale da effettuarsi, sotto il controllo del giudice (ancora nella fase delle indagini preliminari o all’esito dell’udienza preliminare ove prevista, v.infra).
Si tratta della cosiddetta procedura di acquisizione e di stralcio, che consiste nel deposito degli atti, nella possibilità per la difesa di prenderne conoscenza (ma non di averne copia), nella successiva fase di cernita di quelle intercettazioni che andranno a costituire il materiale probatorio e di quelle che resteranno conservate nell’archivio in quanto non rilevanti sulla prova dei fatti e delle responsabilità o contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali sensibili e sempreché non necessarie alle indagini.
Il D.L.n.161/2019 ha profondamente inciso su questo aspetto della riforma, sostanzialmente eliminandone le novità e quasi replicando la “vecchia” (e ancora per poco vigente) disciplina, con qualche variante.
15.1. L’originario testo della riforma.
Il testo della riforma prevedeva due procedure: quella in cui il materiale intercettato non fosse stato usato per l’adozione di una misura cautelare e quella in caso contrario, ossia di intercettazioni utilizzate per l’emissione di una misura cautelare.
Quanto alla procedura di acquisizione delle intercettazioni non usate per l’adozione di una misura cautelare si stabiliva che il p.m., concluse le operazioni d’intercettazione, provvedesse a:
a) depositare gli atti (annotazioni di p.g., verbali delle operazioni, registrazioni, unitamente ai decreti di autorizzazione, convalida, proroga) presso l’archivio riservato entro cinque giorni dal termine delle operazioni ovvero alla chiusura delle indagini se autorizzato dal gip;
b) redigere l’elenco delle comunicazioni e conversazioni (e dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche) rilevanti ai fini di prova, prodromico alla richiesta al g.i.p. di acquisizione e allegazione al fascicolo del p.m.;
c) notificare ai difensori delle parti l’avviso della facoltà di esaminare gli atti di intercettazione depositati, di prendere visione dell’elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche; tali facoltà dei difensori delle parti (da esercitarsi presso l’archivio riservato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 c.p.p. e 89 bis disp.att. c.p.p.) non comprendevano la possibilità in questa fase di estrarre copia degli atti e delle registrazioni;
d) presentare al giudice, entro i successivi cinque giorni dal deposito degli atti, la richiesta di acquisizione delle comunicazioni, conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco e ad avvisarne i difensori.
A loro volta i difensori, ricevuto l’avviso del deposito, entro i successivi 10 giorni (prorogabili di altri 10 con provvedimento del giudice) avevano la facoltà di “richiedere l’acquisizione di conversazioni…non comprese nell’elenco del pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale…” (art.268 ter, comma 3 c.p.p.).
Sino alla decisione del giudice, era concessa la possibilità al p.m. e ai difensori di integrare le richieste e presentare memorie (art.268 ter, comma 5 c.p.p.).
Nel frattempo, le registrazioni e gli atti restavano custoditi nell’archivio riservato a disposizione del giudice e dei difensori.
In questa prima fase, ossia fino alla cernita ed individuazione da parte del g.i.p. delle conversazioni rilevanti da inserire nel fascicolo delle indagini preliminari, ai difensori era riconosciuto solo il diritto di esaminare e prendere visione degli atti, di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate, ma non quello di estrarre copia degli atti, né di ottenere la trasposizione su supporto delle comunicazioni captate (artt. 268 bis, comma 2, 268 quater, commi 3 e 4, 269 commi 1 e 1 bis c.p.p. e 89 bis, comma 4 disp. att. c.p.p.).
Nel testo di riforma, il deposito dei verbali delle registrazioni non era più funzionale all’udienza di trascrizione in forma peritale delle conversazioni destinate a confluire nel fascicolo del dibattimento, ma solo
- a stabilire quali fossero le conversazioni rilevanti ai fini di prova da acquisire al fascicolo del p.m.
- a scartare le altre
- a regolare il vincolo della segretezza che sarebbe venuto meno per le prime e mantenuto.
A sua volta, la procedura di trascrizione veniva differita al dibattimento, ex art.493 bis c.p.p.
Infatti, decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste (termine non perentorio, ma ordinatorio) si stabiliva che il giudice, con ordinanza emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, acquisisse le conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo quelle manifestamente irrilevanti e ordinasse, anche di ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione; a tal fine potendo procedere all’ascolto delle conversazioni comunicazioni recandosi nell’archivio riservato (art.268 quater, comma 1, ultima parte, c.p.p.).
Era anche prevista un’eventuale udienza “quando necessario” (art.268 quater, comma 2 c.p.p.).
Dunque, il procedimento era scandito dalla regola del contraddittorio solo cartolare, salvo necessità.
Con l’Ordinanza, veniva meno “…il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione” (art.268 quater, comma 3 c.p.p.).
Pertanto, le intercettazioni acquisite dovevano essere inserite nel fascicolo di cui all’art. 373, comma 5 c.p.p. (ossia quello del p.m.), con facoltà per i difensori di ottenere la copia degli atti e la trasposizione su apposito supporto informatico delle registrazioni (art.269, commi 3 e 4 c.p.p.); quelle non acquisite restavano nell’archivio riservato (art.269, comma 5 c.p.p.)[1].
La trascrizione delle registrazioni acquisite dal g.i.p. e trasmesse nel fascicolo del p.m. era affidata, in via ordinaria, alle attività di richiesta di prova da compiersi in fase dibattimentale[2].
La riforma, dunque, abbandonava l’attuale procedura di acquisizione delle intercettazioni come prevista dal vigente art.268, commi 6 e 7 c.p.p., trattandosi di un meccanismo da sempre poco frequentato nelle aule giudiziarie.
Tale ormai “vecchio schema” prevede che il giudice, in contradditorio, proceda ad acquisire le intercettazioni indicate dalle parti e non manifestamente irrilevanti, mediante la perizia di trascrizione integrale delle registrazioni, la quale sarà poi inserita nel fascicolo per il dibattimento.
A causa della possibilità di rinviare la procedura al dibattimento, l’istituto ha finito per essere applicato solo residualmente, con la conseguenza di aver resa vana la finalità di evitare che tutte le intercettazioni fossero allegate al fascicolo del p.m., così diventando di dominio pubblico al momento del venir meno del segreto, come puntualmente, di fatto, accade.
A rimedio, la riforma prevedeva si desse corso alla procedura di acquisizione delle intercettazioni “non manifestamente irrilevanti” entro la fase delle indagini preliminari.
Conclusione ricavabile non tanto dalla previsione secondo cui il deposito degli atti dovesse avvenire entro la conclusione delle indagini (come, del resto, già attualmente previsto), quanto dall’aver individuato nel g.i.p. il giudice che doveva procedere alle operazioni di acquisizione delle intercettazioni da inserire nel fascicolo delle indagini del p.m (art.268 quater, comma 6 c.p.p.: “alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni”).
La riforma, dunque, tratteggiava una procedura di acquisizione delle intercettazioni non oltre la chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che all’esito delle richieste il giudice disponesse l’unione al fascicolo del p.m. di quelle non manifestamente irrilevanti; le altre e quelle non utilizzabili dovevano essere restituite al p.m. e conservate nell’archivio riservato.
Ma la partita non si chiudeva qui.
Infatti, la valutazione del g.i.p. di non acquisire le intercettazioni manifestamente irrilevanti pur richieste dalle parti non era definitiva, essendo ammessa la possibilità che nelle fasi successive, propriamente processuali, si potesse tornare in argomento, rivalutando la decisione.
Inutile soffermarsi, poiché il D.L.n.161/2019 ha espressamente abrogato queste ipotesi[3].
15.2. Le modifiche alla disciplina introdotte con il D.L.n.161/2019.
Questa procedura ordinaria di acquisizione delle intercettazioni è stata del tutto sostituita dalla nuova disciplina tratteggiata dal D.Ln.161/2019.
Il testo di legge, infatti, ricalca la “vecchia” (invero al momento ancora vigente) procedura di acquisizione e stralcio delle intercettazioni, inserendovi i correttivi necessari allo scopo di
- mantenere la segretezza delle intercettazioni irrilevanti o di quelle non necessarie a fini della prova dei fatti di causa, di quelle di cui è vietato l’uso e di quelle contenenti dati personali sensibili o espressioni lesive della reputazione delle persone, salvo che siano rilevanti per il procedimento (artt.268, comma 2 bis, comma 6 c.p.p., 89 bis, comma 2 disp.att.c.p.p.)
- stimolare la procedura di acquisizione delle intercettazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti entro la chiusura delle indagini preliminari (artt.268, commi 6 e 7, 415 bis, comma 2 bis c.p.p.)
- tendenzialmente prevedere la trascrizione mediante perizia delle registrazioni rilevanti solo quando necessario, ossia prima del dibattimento.
15.2.1. La procedura ordinaria di acquisizione e di stralcio.
Come già rilevato, gli atti inerenti alle intercettazioni e il materiale fonico, concluse le operazioni, sono trasmessi dalla p.g. immediatamente al p.m. e direttamente custoditi nell’archivio, in attesa del venir meno della segretezza (i 5 giorni di cui all’art.268, comma 4 c.p.p., ovvero al momento della chiusura delle indagini a seguito di decreto autorizzativo del gip, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo).
Il momento della conservazione nell’archivio è prodromico alla successiva procedura selettiva del materiale da effettuarsi, sotto il controllo del giudice (v.infra).
Si tratta della cosiddetta procedura di acquisizione e di stralcio, che consiste nel deposito degli atti, nella possibilità per la difesa di prenderne conoscenza (ma non di averne copia), nella successiva fase di cernita di quelle intercettazioni che andranno a costituire il materiale probatorio e di quelle che resteranno conservate nell’archivio perché non funzionali alla prova o vietate.
Intanto, secondo la procedura ordinaria, il p.m. entro i canonici 5 giorni dalla trasmissione, depositerà ai difensori atti e materiale, dando contestuale avviso che, entro un termine che sarà libero di stabilire, ma prorogabile dal g.i.p. dietro richiesta, avranno facoltà di accedere all’archivio e di prendere cognizione “per via telematica” di quanto lì custodito; pertanto, la modalità di consultazione è informatica (art.268, comma 6 c.p.p.).
Si tratta di termini assai ristretti per le parti, ma la cui violazione non prevede decadenze.
Contestualmente al deposito degli atti, appare opportuno che il p.m. provveda a indicare, preferibilmente mediante la redazione e il deposito di un elenco, le intercettazioni e i flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche che intende fare acquisire dal giudice, in quanto ritenuti rilevanti per la prova dei fatti e delle responsabilità.
Se vero è che l’art.268, comma 6 c.p.p. non prevede espressamente che il p.m. debba, con l’avviso di deposito, anche mettere a disposizione del difensore l’elenco in questione, altrettanto è vero che così è stabilito nell’art.415 bis, comma 2 bis (“…l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà…di estrarre copia delle registrazioni…indicati come rilevanti dal pubblico ministero..”).
Per evitare, pertanto, frizioni interpretative, si ritiene che il p.m. debba redigere l’elenco sia nel caso dell’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p. che nel caso di applicazione della procedura di cui all’art.268, comma 6 c.p.p.
Così si argomenta, anche considerando che l’art.268, comma 6 c.p.p. stabilisce che il giudice, scaduto il termine del deposito, dispone l’acquisizione delle intercettazioni o dei flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo, anche d’ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza (art.268, comma 6 c.p.p.).
Significa, pertanto, che sia il p.m. (si ritiene col deposito) sia il difensore (prendendo visione degli atti e dell’elenco del p.m. e nei termini, stabiliti o prorogati, di cui all’art.268, comma 4), saranno tenuti a indicare le intercettazioni che intendano acquisire, motivandone la rilevanza e potendo, quindi, intervenire un contraddittorio cartolare sul merito delle reciproche scelte, nel corso del quale ciascuno evidenzierà la rilevanza/irrilevanza, il divieto di uso, il contenuto di dati personali sensibili, con possibilità di integrare le richieste.
Secondo la novella, in questa prima fase i difensori hanno solo diritto di esaminare e prendere visione degli atti, di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate, ma non quello di estrarre copia degli atti, né di ottenere la trasposizione su supporto delle comunicazioni captate (artt. 268, comma 6 c.p.p. e 89 bis, comma 4 disp. att. c.p.p.).
Resta da valutare la tenuta costituzionale di questo sistema caratterizzato dal divieto per le difese di estrarre copia degli atti e delle registrazioni fino a dopo che il giudice abbia deciso quali intercettazioni acquisire e, in questo caso, avendo diritto di copia soltanto delle registrazioni e degli atti acquisiti.
Altrettanto da valutare se il difensore possa esaustivamente adempiere il proprio ufficio senza la possibilità di estrarre copia degli atti, dovendo poi partecipare attivamente al procedimento di acquisizione delle intercettazioni rilevanti, per cui è previsto un contradditorio cartolare.
Intanto, l’instaurazione della procedura per l’acquisizione delle intercettazioni, che prende le mosse dal deposito degli atti nell’archivio e la contestuale redazione dell’elenco delle comunicazioni ritenute rilevanti dal p.m., dimostra che sono cessate le esigenze di segretezza.
Se così è, non trova ragione precludere alla difesa la possibilità di estrarre copia degli atti e anche di ottenere copia delle registrazioni.
Questa limitazione a prendere conoscenza senza poter estrarre copia era già prevista nell’originario testo della riforma e forse non a torto uno dei primi commentatori ha richiamato i moniti espressi dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 192/97, ebbe ad osservare – con affermazione di principio di carattere universale in quanto applicabile a tutte le situazioni che presentino identici presupposti ed analoghe finalità – che “se si riflette sulla ratio dell’istituto, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione”[4].
Il correttivo al divieto di estrarre copia degli atti e delle registrazioni dovrebbe essere rappresentato dalla possibilità per il difensore di ottenere una proroga dal g.i.p. del termine fissato dal p.m. per la consultazione del materiale (art.268, comma 4 c.p.p.).
Mentre l’abrogato art.268 ter c.p.p. stabiliva un temine originario stabilito dal p.m. in 10 giorni e la possibilità che il g.i.p. lo prorogasse di altri 10, la nuova disposizione non impone un termine alla proroga.
Ma è poca cosa, sempre lasciata a valutazioni discrezionali e non impugnabili.
A ciò si aggiunga che la difesa dovrà esaminare gli atti accedendo nell’archivio riservato e potrà ascoltare le intercettazioni solo “con apparecchio a disposizione dell’archivio” (art. 89 bis, comma 4 disp.att. c.p.p.).
Difficoltà si assomma, dunque, a difficoltà: sarà necessario (e problematico) contemperare il diritto di accesso del difensore con la limitatezza delle risorse e di personale di cui gli uffici giudiziari sono cronicamente affetti.
15.2.2. L’acquisizione e lo stralcio; l’intervento del g.i.p.; la riproponibilità della procedura.
Scaduti i termini di cui all’art.268, comma 4 c.p.p. il g.i.p. deciderà senza formalità, acquisendo agli atti soltanto le intercettazioni e i flussi comunicativi informatici/telematici “non irrilevanti”, anche dopo aver esercitato il diritto di accedere all’archivio per prendere visione degli atti e sentire le registrazioni (cfr. art.89 bis, comma 3 disp.att.c.p.p.).
In questo caso, non è stabilito un termine entro il quale il g.i.p. debba assumere la decisione (a differenza dei 5 giorni previsti dall’abrogato art.268 quater c.p.p.).
La mancata previsione del termine entro cui il g.i.p. debba decidere potrebbe interferire con le determinazioni del p.m. in ordine all’esercizio dell’azione penale.
Per evitare che l’attesa della decisione del g.i.p. possa cagionare rallentamenti all’attività del p.m, gravidi di conseguenze negative (ad esempio: necessità di promuovere l’azione penale per evitare la scadenza dei termini cautelari), si deve convenire che tali eventuali ritardi non possano precludere l’esercizio dell’azione penale, sempre possibile, pertanto, sebbene la procedura di acquisizione/stralcio non si sia conclusa.
In casi simili, malgrado l’esercizio dell’azione penale, il g.i.p. resterà funzionalmente competente a concludere la procedura di acquisizione/stralcio, nonché anche a conferire la perizia di trascrizione delle registrazioni (e quella di stampa dei flussi comunicativi) anche se il procedimento sia passato ad altra, successiva fase.
Adottata la decisione, con l’ordinanza del g.i.p. le intercettazioni e i flussi acquisiti entreranno a far parte del fascicolo del p.m. e, pertanto, ne verrà meno il segreto.
Trattandosi delle intercettazioni rilevanti ai fini della prova, l’art.89 bis disp.att.c.p.p. dispone che ai difensori è consentito di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento e di ottenere copia dei verbali delle comunicazioni acquisite.
Nel frattempo, anche d’ufficio ma previo avviso alle parti che hanno diritto di partecipare, il g.i.p. provvederà allo stralcio delle altre intercettazioni (di uso vietato o che contengano lesioni alla reputazione delle persone o dati sensibili e non rilevanti per il procedimento) che saranno restituite all’archivio, unitamente ai verbali.
E’ previsto che queste ultime “registrazioni” siano conservate nell’archivio fino alla sentenza “non più soggetta a impugnazione” (art.269, comma 2 c.p.p.).
Come noto, l’originario testo della riforma ammetteva che “…gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio, a norma dell’art.127.” (art.269, comma 2, ultima parte c.p.p.).
La novità era rilevante e gli effetti potevano anche essere dirompenti, risolvendosi nella definitiva perdita delle intercettazioni qualora ne fosse stata accolta la richiesta di distruzione e, quindi, fosse emersa la necessità di “recuperare” quelle registrazioni in quanto diventate, per circostanze sopravvenute, importanti ai fini di prova dei fatti e delle responsabilità.
A seguito di ripensamento, si è sostituita quella previsione con la seguente: “…gli interessati quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato, o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127” (nuovo art.269, comma 2 c.p.p.).
Al di là, pertanto, di quelle non utilizzabili poiché eseguite fuori dei casi consentiti (ad esempio, quelle di cui al divieto posto dall’art.103 c.p.p.), tutte le intercettazioni che non siano state acquisite dal g.i.p. in quanto irrilevanti (art.268, comma 6 c.p.p.), resteranno custodite nel segreto nell’archivio almeno certamente fino alla sentenza irrevocabile e, dietro motivata richiesta a tutela della riservatezza, potranno essere distrutte, purchè non siano più necessarie per il procedimento.
Significa che anche il materiale riposto nell’archivio potrebbe un domani tornare utile al procedimento.
Questa disposizione, inoltre, consente di ritenere che la partita sulle intercettazioni acquisibili non si chiuda definitivamente nei ristretti tempi scanditi dall’art.268 c.p.p., ossia nel corso dell’indagine preliminare e fino alla definizione dell’udienza preliminare, ove prevista.
Certamente la nuova disciplina pone la regola generale per cui lo scrutinio delle intercettazioni avvenga nel corso delle indagini preliminari ed in modo che davanti al giudice del dibattimento non si debba procedere all’acquisizione e alla conseguente perizia trascrittiva, tuttavia consente ragionevoli eccezioni, come dimostra il nuovo testo dell’art.268, comma 2 c.p.p.
Del resto, limitare la selezione e l’acquisizione del materiale registrato (e dei flussi comunicativi) utile al procedimento esclusivamente alla fase delle indagini preliminari avrebbe contrastato con i principi generali, oltreché con il buon senso.
Il testo originario della riforma prevedeva che la cernita delle intercettazioni non avesse luogo soltanto nelle indagini preliminari.
Ed infatti, mentre, da una parte, la fase delle indagini preliminari era indicata quale quella ideale per la procedura di acquisizione e stralcio delle intercettazioni, dall’altra parte, tuttavia, si consentiva la possibilità di recuperare quelle intercettazioni in un primo tempo trasmesse all’archivio, ma divenute, per circostanze sopravvenute, rilevanti ai fini di prova, sia avanti al g.u.p. che al giudice del dibattimento.
Dunque, la valutazione del g.i.p. di non acquisire le intercettazioni manifestamente irrilevanti pur richieste dalle parti non era definitiva, poiché si ammetteva la possibilità che nelle fasi successive, propriamente processuali, si potesse tornare in argomento, rivalutando la decisione.
Così si prevedeva per l’udienza preliminare, aggiungendo nell’art.422 c.p.p. il comma 4 bis e attribuendo alle parti la possibilità di chiedere al g.u.p. di rivalutare la decisione del g.i.p. e di acquisire quelle intercettazioni in un primo tempo ritenute irrilevanti:
«4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268 ter e 268 quater.”.
Da rilevare, però, che la richiesta di acquisizione poteva essere valutata (e accolta) soltanto se l’intercettazione rappresentasse una prova decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
Egualmente si provvedeva per la fase del dibattimento (comprendendo anche il giudizio di appello, stando al tenore dell’art.598 c.p.p. per il quale in questa fase si osservano le norme relative al giudizio di primo grado, laddove applicabili).
La disposizione in tema di acquisizione dibattimentale delle intercettazioni, sebbene con collocazione sistematica quanto meno inadeguata, essendo stata inserita nell’art. 472 c.p.p., dedicato ai “casi in cui si procede a porte chiuse”, anziché nelle norme che disciplinano la fase dedicata all’ammissione delle prove, stabiliva che il giudice procedeva alle operazioni di cui all’art. 268 ter c.p.p. “quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale”.
Significava che l’acquisizione delle intercettazioni in dibattimento era possibile in due casi:
a) qualora si rinnovasse una richiesta di acquisizione precedentemente non accolta;
b) qualora, a seguito di quanto emerso nel corso del dibattimento, fosse rilevante ai fini del decidere di acquisire nuove intercettazioni, ossia intercettazioni mai prima oggetto di richiesta; un caso, dunque, di prova nuova.
Il D.L. n.161/2019 ha abrogato espressamente tutte queste disposizioni, sia l’art.422, comma 4 bis quanto all’udienza preliminare sia l’art.472, comma 1 ultima parte, quanto al dibattimento ed ha pure eliminato l’art.493 bis c.p.p. che stabiliva che il giudice del dibattimento procedesse alla perizia di trascrizione (o alla stampa dei flussi informativi informatici).
Tuttavia, al di là del dato normativo, non è forse condivisibile concludere che le intervenute abrogazioni non consentano, in nessun caso, di rivalutare e recuperare le intercettazioni trasmesse dal g.i.p. nell’archivio perché a suo tempo ritenute irrilevanti.
Soprattutto tenendo conto dell’art.269, comma 2 c.p.p. che prevede di non distruggere le intercettazioni riposte nell’archivio fino alla sentenza irrevocabile e di non distruggerle, malgrado l’espressa richiesta di parte, se necessarie per il procedimento; termine questo che, come noto, si riferisce sia alla fase delle indagini che ai diversi gradi del processo.
D’altronde, non permettere di riproporre l’istanza di acquisizione a seguito della rinnovata valutazione del materiale appare confliggere con i principi generali in tema di diritto alla prova.
Si aggiunga che i termini di cui all’art.268 c.p.p. non sono previsti a pena di decadenza, né è prevista alcuna sanzione procedurale qualora il p.m. resti inattivo.
Ma al di là di questo, un’interpretazione che permetta anche in sede processuale di tornare a valutare le intercettazioni e i flussi comunicativi trasmessi in archivio onde acquisirli nel materiale probatorio, qualora se ne avveda la necessità, appare conforme alla ratio legis e allo spirito del sistema processuale.
Dovrebbe, pertanto ammettersi di rinnovare una richiesta di acquisizione respinta dal g.i.p., nonché, soprattutto, consentire l’acquisizione di intercettazioni qualora, a seguito di quanto emerso nel corso del dibattimento, sia rilevante ai fini del decidere acquisire nuove intercettazioni, ossia intercettazioni mai prima oggetto di richiesta; un caso, dunque, di prova nuova (ammessa ex art.493, comma 2 c.p.p.).
15.2.3. La possibilità dell’acquisizione delle intercettazioni senza ricorrere al g.i.p.: le ipotesi di cui agli artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.; la perizia di trascrizione delle registrazioni e di stampa dei flussi di comunicazioni.
La riforma ha abbandonato l’attuale procedura di acquisizione delle intercettazioni come prevista dal vigente art.268, commi 6 e 7 c.p.p., trattandosi di un meccanismo da sempre poco frequentato nelle aule giudiziarie.
Tale ormai “vecchio schema” prevede che il giudice, in contradditorio, proceda ad acquisire le intercettazioni indicate dalle parti e non manifestamente irrilevanti, mediante la perizia di trascrizione integrale delle registrazioni, la quale sarà poi inserita nel fascicolo per il dibattimento.
A causa della possibilità di rinviare la procedura al dibattimento, l’istituto ha finito per essere applicato solo residualmente, con la conseguenza di aver resa vana la finalità di evitare che tutte le intercettazioni fossero allegate al fascicolo del p.m., così diventando di dominio pubblico al momento del venir meno del segreto, come puntualmente, di fatto, accade.
A rimedio, la riforma prevede si dia corso alla procedura di acquisizione delle intercettazioni ”non manifestamente irrilevanti” entro la fase delle indagini preliminari.
Conclusione ricavabile non tanto dalla previsione secondo cui il deposito degli atti debba avvenire entro la conclusione delle indagini (come, del resto, già attualmente previsto), quanto dall’aver individuato nel g.i.p. il giudice che dovrà procedere alle operazioni di acquisizione delle intercettazioni da inserire nel fascicolo delle indagini del p.m (art.268, comma 6).
Forse proprio per evitare un “ritorno al passato”, pur non prevedendo sanzioni procedurali o processuali, l’art.268 c.p.p., almeno secondo i termini testuali, impone l’obbligo della procedura di acquisizione e stralcio, nonché della conseguente perizia di trascrizione:
“..il giudice dispone l’acquisizione…procedendo anche d’ufficio allo stralcio…” (art.268, comma 6 c.p.p.)
“..il giudice…dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa…delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire…” (art.268, comma 7 c.p.p.).
Intanto, gli adempimenti sono due: dapprima valutare le intercettazioni (e i flussi comunicativi) da acquisire e da stralciare con restituzione all’archivio, quindi, disporre la perizia di trascrizione su quanto acquisito.
L’ordinaria procedura di acquisizione e di stralcio ne fa protagonista il g.i.p.
Sono, però, previste delle eccezioni, ossia quelle di cui ai nuovi artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.
15.2.3.1. L’eccezione di cui all’art.415 bis, comma 2 bis c.p.p.
Come noto, l’art.268, comma 5 c.p.p. consente che il p.m., con l’autorizzazione del g.i.p. e valutato il grave pregiudizio delle indagini, possa ritardare alla chiusura delle indagini il deposito ai difensori degli atti dei verbali e delle registrazioni inerenti a operazioni ormai concluse.
L’art.415 bis, comma 2 bis c.p.p. dispone che il p.m., con l’avviso di conclusione delle indagini, informi la difesa dell’avvenuto deposito delle intercettazioni e delle facoltà relative (ossia: accedere all’archivio digitale, esaminare gli atti per via telematica, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche) anche mettendo a disposizione l’elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi informatici/telematici di cui intende chiedere l’acquisizione.
La difesa, nel termine di venti giorni, potrà non solo consultare gli atti, ma in questo caso anche estrarre copia delle registrazioni e dei flussi indicati nell’elenco (ma non delle altre intercettazioni non comprese).
Nel medesimo termine il difensore, a sua volta e se intenderà, potrà presentare al p.m. la richiesta di acquisire le intercettazioni che ritenga rilevanti, non comprese nell’elenco del p.m. e di cui potrà chiedere copia (art.415 bis, comma 2 bis c.p.p.).
La norma prevede che se il p.m. sia in disaccordo con la difesa, ne rigetterà la richiesta (o l’accoglierà in parte) con decreto motivato.
Soltanto in questo caso, il difensore potrà (ma non necessariamente dovrà) avanzare al g.i.p. l’istanza di procedere ai sensi dell’art.268, comma 6 c.p.p., ossia di instaurare la procedura di acquisizione e stralcio davanti al g.i.p.
Ma se le parti si accordano, ossia se il p.m. accoglie le richieste del difensore, allora la procedura di acquisizione e stralcio ha luogo senza necessità di ricorrere al g.i.p.
Sebbene la norma non lo preveda espressamente, potrebbe accadere che il difensore, anche senza produrre un proprio elenco, tuttavia si limiti a contestare quello del p.m., ad esempio eccependo che alcune intercettazioni di cui si vorrebbe l’acquisizione siano del tutto irrilevanti, o di uso vietato.
Anche in questo caso, la via elettiva sarebbe quella di instaurare la procedura davanti al g.i.p., a garanzia di entrambe le parti in causa.
In sintesi, solo quando p.m. e difesa si mostrino d’accordo sulle intercettazioni e flussi comunicativi da acquisire, si potrà evitare la procedura ordinaria di acquisizione/stralcio e l’accordo stesso comporterà, automaticamente, l’acquisizione delle intercettazioni al materiale probatorio dell’indagine, con contestuale trasmissione all’archivio delle intercettazioni non comprese negli elenchi condivisi.
In caso di disaccordo, totale o parziale, dovrà aver luogo l’ordinaria procedura di acquisizione/stralcio davanti al g.i.p.
15.2.3.2. L’eccezione di cui all’art.454, comma 2 bis c.p.p.
L’art.454, comma 2 bis c.p.p. detta una disciplina analoga a quella appena esaminata.
Quanto alla perizia di trascrizione delle intercettazioni acquisite, assume rilievo che l’art.415 bis, comma 2 bis c.p.p. non richiami espressamente l’art.268, comma 7 c.p.p.
Nell’ipotesi particolare per cui il p.m. chieda il giudizio immediato senza prima provvedere alla procedura di cui all’articolo 268, commi 4, 5 e 6 c.p.p., con la richiesta dovrà depositare l’elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi ritenute rilevanti a fini di prova.
Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il rito immediato, il difensore potrà, a sua volta, depositare l’elenco di quelle ritenute rilevanti, chiedendone copia.
Sull’istanza provvede il p.m. e soltanto se l’abbia a rigettare il difensore potrà attivare (ma non ne avrà obbligo) la procedura di cui all’art.268, comma 6 c.p.p.
Anche in questo caso, l’acquisizione delle intercettazioni potrà avvenire sull’accordo delle parti senza necessità di ricorrere al g.i.p.; in caso di disaccordo nei termini già espressi esaminando la disciplina di cui all’art.415 bis, comma 2 bis c.p.p. valgono le stesse considerazioni, con la necessaria instaurazione della procedura di acquisizione/stralcio avanti al g.i.p.
15.2.3.3. La perizia di trascrizione delle registrazioni e di stampa dei flussi comunicativi informatici.
Quanto alla perizia di trascrizione delle registrazioni (e di stampa dei flussi comunicativi) nella procedura ordinaria di cui all’art.268 c.p.p. si tratta di adempimento obbligatorio del g.i.p.
Tuttavia, qualora sia prevista l’udienza preliminare, non sarà necessario procedervi immediatamente dopo la fase dell’acquisizione, potendo essere differita all’esito dell’udienza preliminare stessa, ossia al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento (art.268, commi 6 e 7 c.p.p.).
Qualora non sia prevista l’udienza preliminare (tenendo conto che alcuni reati a citazione diretta consentono le intercettazioni) resta da stabilire se la trascrizione debba essere necessariamente esperita dal g.i.p. che ha disposto l’acquisizione/stralcio o meno.
Se si medita sulle ragioni che hanno ispirato la riforma e, soprattutto, su quelle che hanno, da ultimo, reintrodotto la procedura dell’acquisizione/stralcio davanti al gip, rendendola obbligatoria, viene da concludere che gli intenti perseguano gli scopi sia di evitare la diffusione e la pubblicità di tutte le intercettazioni (anche di quelle irrilevanti o contenenti espressioni lesive della reputazione o dati personali sensibili e ininfluenti ai fini delle indagini) sia di non gravare e appesantire inutilmente la fase processuale con questi adempimenti che, inoltre, ne ritardano la definizione.
L’avere il legislatore previsto che la perizia delle intercettazioni acquisite venga conferita entro il momento della formazione del fascicolo per il dibattimento, qualora sia prevista l’udienza preliminare, significa che si è gravato di quest’obbligo il gip/gup ma che, al pari, gli è stato concesso di adempierlo fino al momento in cui sarà ormai certo che si celebrerà il giudizio ordinario, essendo quest’ultimo il naturale destinatario della perizia di trascrizione delle intercettazioni.
Ciò equivale a dire che si dovrà procedere obbligatoriamente alla perizia di trascrizione quando diventerà necessaria.
Ed infatti, se all’udienza preliminare l’imputato sceglierà riti alternativi, la perizia di trascrizione perderà di significato, come attualmente avviene, con evidente risparmio di tempo e risorse.
Qualora il reato per cui si procede non preveda l’udienza preliminare, rientrando tra quelli a “citazione diretta”, soccorre l’art.415 bis, comma 2 bis c.p.p.
Assume, infatti, rilievo che l’art.415 bis, comma 2 bis c.p.p. nel descrivere la procedura da seguire per l’acquisizione delle intercettazioni e dei flussi comunicativi informatici richiama espressamente l’art.268, commi 4, 5, e 6, mentre non indica il comma 7 c.p.p.
Anzi, la norma in esame riconosce al difensore la possibilità di “avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’art.268, comma 6”; anche in tal caso non si richiama il comma 7.
Potrebbe significare che la procedura descritta nell’articolo in questione non dovrebbe necessariamente prevedere anche l’espletamento della perizia di trascrizione delle intercettazioni e di stampa dei flussi comunicativi una volta acquisiti.
Si aggiunga che, egualmente, nell’ipotesi particolare di cui all’art.454, comma 2 bis c.p.p., altrettanto non si richiama espressamente l’art.268, comma 7 (“Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’art.268, commi 4, 5 e 6…”)
E parimenti si prevede che se il p.m. abbia a rigettare la richiesta del difensore, quest’ultimo potrà attivare (ma non ne avrà obbligo) la procedura di cui all’art.268, comma 6.
E anche in questo caso non si stabilisce che il difensore debba anche chiedere di procedere alla perizia di trascrizione delle registrazioni o di stampa dei flussi comunicativi.
Come già rilevato, un’unica disciplina accomuna le ipotesi di cui agli artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p. ed è interessante rilevare che entrambe le norme si riferiscono esclusivamente all’acquisizione/stralcio delle intercettazioni (e dei flussi comunicativi informatici/telematici), richiamando espressamente la procedura di cui all’art.268, commi 4, 5 e 6, ma senza comprendere la disposizione del comma 7, che prevede che il giudice conferisca la perizia di trascrizione.
Probabile una dimenticanza; altrettanto probabile che, invece, si sia inteso non provvedere, contestualmente all’acquisizione/stralcio delle intercettazioni come concordata dalle parti anche la perizia di trascrizione, demandandola a quando sia ormai certo che l’imputato non accederà a riti alternativi e si dovrà celebrare il giudizio ordinario.
In questi casi, conclusa la fase di cui all’art.415 bis c.p.p. e richiesto il rinvio a giudizio, la perizia di trascrizione potrà essere conferita al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento, essendo ormai certo che l’imputato non ha scelto riti alternativi.
Qualora, dopo la fase dell’art.415 bis c.p.p., il reato per cui si procede non preveda l’udienza preliminare, resta da stabilire se il p.m. dovrà chiedere la trascrizione delle intercettazioni al g.i.p. o al giudice del dibattimento.
Appare preferibile questa seconda ipotesi, in quanto fino al momento degli atti preliminari al dibattimento, l’imputato potrà ancora scegliere se adire a riti alternativi, i quali renderebbero inutile e solo dispendiosa la perizia di trascrizione.
In caso di decreto di giudizio immediato e avvio della procedura di cui all’art.452, comma 2 bis c.p.p. si potrebbe attendere lo spirare del termine concesso all’imputato per richiedere riti alternativi; se quest’ultimo preferisse il rito ordinario, la perizia trascrittiva dovrà essere disposta dal g.i.p., al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento (art.457 c.p.p.).
Quanto si è rilevato ovviamente in via di prima approssimazione, in attesa di ulteriori approfondimenti e riferimenti giurisprudenziali e di dottrina, appare consono allo scopo perseguito dal Legislatore nella Relazione illustrativa del testo di riforma, ossia di evitare il compimento di un’attività così antieconomica quale quella della trascrizione “…quando il procedimento si arresti ad una fase antecedente all’instaurazione del giudizio, motivo questo che, già con la disciplina vigente, ha ulteriormente determinato l’ineffettività della previsione del comma 7 dell’art. 268 c.p.p. La scelta perseguita con lo schema di decreto è quindi quella di procedere alle onerose attività di trascrizione solo quando ciò sia necessario per esigenze proprie di natura probatoria”, ossia ““successivamente” alla procedura di selezione del materiale utile, senza necessariamente imporre che ciò avvenga nel corso della medesima udienza e comunque nella fase delle indagini preliminari. Fase questa che è estranea, sul piano sistematico, alle attività di formazione della prova” e senza che peraltro ciò precluda, ovviamente, alla parte interessata di “…richiedere lo svolgimento di questa attività sostanzialmente peritale anche in altra sede, ad esempio nel giudizio abbreviato condizionato proprio ad una tale domanda di prova…Insomma, la trascrizione nelle forme della perizia è oggetto, in via ordinaria, di una richiesta di prova, e come tale trova collocazione successivamente alle procedure di selezione e di acquisizione, ogni volta che la progressione processuale consente l’esercizio del diritto alla prova”[5].
Dunque, la perizia sarà disposta solo quando sarà necessaria ai fini della prova.
Merita rilievo che, in sede di conversione del DL n.161/2019, al termine del comma 7 dell’art.268 c.p.p. si sia aggiunto che
«Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.».
15.3. Conclusioni sulla procedura di acquisizione, stralcio e di esecuzione della perizia.
Concludendo e pur sempre in via di prima approssimazione:
- la p.g., concluse le operazioni di intercettazione, trasmette immediatamente i verbali e le registrazioni al p.m., il quale li invia, contestualmente, nell’archivio
- entro 5 giorni dalla trasmissione effettuata dalla p.g., il p.m. deposita gli atti e il materiale, dando avviso ai difensori ovvero, se autorizzato dal g.i.p. provvedendo ai sensi dell’art.415 bis, comma 2 bis c.p.p.
- col deposito ordinario, il p.m. indicherà, con un preferibile elenco, le intercettazioni e i flussi informativi ritenuti non irrilevanti e da acquisire
- il difensore avrà diritto di accedere all’archivio nel termine stabilito dal pm o entro quello prorogato dal gip, di prendere cognizione degli atti e di sentire le intercettazioni con gli strumenti informatici messi a disposizione del procuratore, magari con l’assistenza di un interprete
- non avrà il diritto di estrarre copia degli atti e registrazioni e potrà, a sua volta, presentare l’elenco delle intercettazioni e flussi comunicativi ritenuti di rilievo, nonché chiedere l’eventuale esclusione di quelli contenuti nell’elenco del p.m.
- potrà svolgersi un contraddittorio cartolare tra le parti sulle rispettive intercettazioni da acquisire e da “stralciare”
- scaduti i termini, il gip deciderà senza formalità di udienza, indicando le intercettazioni da acquisire “che non appaiano irrilevanti” e quelle da non allegare al procedimento in quanto d’uso vietato o irrilevanti o attinenti a dati personali sensibili e non necessarie a fini di prova, disponendo che restino custodite nell’archivio
- la perizia di trascrizione delle registrazioni potrà essere disposta immediatamente o al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento, all’esito dell’udienza preliminare se prevista
- qualora l’udienza non sia prevista in quanto si procede con citazione diretta, la perizia potrà essere disposta in fase dibattimentale qualora l’imputato, ai sensi dell’art.555, comma 2 c.p.p., non abbia formulato richiesta di riti alternativi, essendo da privilegiare questa opzione rispetto al ricorso al g.i.p. per il conferimento della perizia di trascrizione, in quanto potrebbe risolversi in un’attività solo dispendiosa, qualora l’imputato chieda, ex art.555, comma 2 c.p.p., di avvalersi di riti alternativi
- se il p.m. sarà autorizzato a depositare gli atti al termine delle indagini preliminari, l’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p. conterrà l’elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi di cui il pm intende chiedere l’acquisizione con avviso al difensore della facoltà, nel termine di 20 giorni, di prendere cognizione degli atti e materiali e poter aver copia delle registrazioni (e dei flussi comunicativi informatici/telematici) di cui all’elenco del p.m.
- il difensore potrà, a sua volta, depositare l’elenco delle intercettazioni di cui chiede l’acquisizione, chiedendone copia
- qualora il p.m. accolga l’istanza, si realizza un concordato sulla prova, nel senso che le intercettazioni indicate concordemente dalle parti saranno quelle rilevanti per il decidere e così acquisite senza necessità di instaurare la procedura avanti al g.i.p., le restanti saranno, conseguentemente, stralciate e resteranno custodite nell’archivio
- qualora il p.m. rigetti l’istanza, il difensore potrà attivare la procedura di cui all’art.268, comma 6 c.p.p., ossia quella relativa all’acquisizione delle intercettazioni (ma non obbligatoriamente); quindi il g.i.p. deciderà quali materiali acquisire e quali mantenere nell’archivio; se il reato prevede l’udienza preliminare, la perizia di trascrizione potrà essere disposta durante la formazione del fascicolo per il dibattimento, quando ormai è certo che l’imputato non scelto il giudizio ordinario; se il reato preveda la citazione diretta, potrà essere disposta subito dopo gli atti preliminari al dibattimento, qualora l’imputato non abbia aderito a riti alternativi, per quanto sopra esposto
- laddove il p.m. chieda il rito immediato senza prima attivare la procedura di cui all’art.268, commi 4, 5 e 6 c.p.p., con la richiesta dovrà depositare l’elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi informatici/telematici ritenuti rilevanti; la difesa, ricevuta la notifica del decreto che dispone il rito immediato, potrà, entro 15 giorni, presentare l’elenco delle intercettazioni e dei flussi di cui ha interesse all’acquisizione e chiederne copia; anche in questo caso, se il p.m. accolga la richiesta si realizzerà un concordato sulla prova, qualora il p.m. rigetti l’istanza il difensore potrà attivare la procedura di cui all’art.268, comma 6 c.p.p., con le conseguenze già esaminate; la perizia di trascrizione delle registrazioni potrà essere disposta dal g.i.p. quando, trascorsi i termini di cui all’art.458, comma 1 senza che l’imputato abbia fatto richieste di riti alternativi, dovrà formare il fascicolo per il dibattimento (art.457, comma 1 c.p.p.
- In tutti i casi non si procederà a perizia se il consenso delle parti consentirà di utilizzare le trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.(art.268, comma 7 c.p.p.).
***
16. La procedura in caso di richiesta di misura cautelare personale.
16.1. La disciplina del testo originario della riforma.
In caso di richiesta di misura cautelare personale, il testo della riforma prevedeva che non trovasseapplicazione la procedura ordinaria ma che l’acquisizione delle intercettazioni fosse direttamente disposta dal p.m., mediante l’inserimento dei verbali e degli atti relativi nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5 c.p.p., anziché dal g.i.p. (art.268 ter, comma 1 c.p.p.).
Ossia, a seguito dell’adozione della misura, il p.m. acquisiva al fascicolo di cui all’art.373, c.5 c.p.p., mediante l’inserimento dei verbali e degli atti relativi, soltanto quelle intercettazioni utilizzate dal g.i.p. per emettere il provvedimento cautelare.
Nel redigere la richiesta cautelare, tuttavia, al solito scopo della tutela della riservatezza, il Legislatore non consentiva al p.m. di attingere a piene mani tra il materiale custodito nell’archivio riservato, prevedendo dei criteri di selezione.
Infatti, il p.m. presentava al giudice gli elementi su cui la richiesta si fondava, compresi i verbali di cui all’art.268, comma 2 c.p.p. (ossia i verbali delle operazioni di intercettazione), ma “limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti” (art.291, comma 1 c.p.p.).
Del resto, come già rilevato, sussistendo il divieto di trascrivere il contenuto delle registrazioni irrilevanti e di quelle non rilevanti e inerenti a dati personali sensibili, se ne poteva annotare solo la data, l’ora e il dispositivo su cui erano intercorse,
Inoltre, secondo l’art.291, comma 1 ter c.p.p., nella richiesta il p.m. poteva riprodurre “soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate” e rilevanti.
A sua volta, l’art. 292 comma 2 quater c.p.p. disponeva che anche nell’ordinanza applicativa, “quando necessario” fossero “riprodotti soltanto i brani essenziali” delle predette intercettazioni.
La riforma, pertanto, secondo il criterio della sobrietà nella scelta e nella riproduzione del materiale intercettato, seguiva quell’orbita di tutela della riservatezza già tracciata dalla nota circolare adottata dal CSM in materia, che stimolava l’attenzione sull’opportunità di un’accurata selezione delle conversazioni da inserire nei provvedimenti cautelari – tanto nelle richieste del p.m. quanto nelle ordinanze del g.i.p. – e sulla necessità che fossero contrassegnati da una “sobrietà contenutistica”, a fronte della “naturale idoneità di tali provvedimenti ad essere oggetto di attenzione mediatica in quanto collegati alla privazione della libertà personale e perché provvedimenti cronologicamente più vicini al fatto, di quanto non lo sia il momento del deposito degli atti al termine delle indagini preliminari”, essendo “massimo…in tale fase, anche in termini quantitativi, il pericolo di diffusione di informazioni sensibili derivanti dalle intercettazioni e dunque di lesione del bene della riservatezza, per cui ancor più attenta deve essere l’opera di verifica della rilevanza compiuta dai magistrati in questo segmento processuale”[6].
16.2. La scelta del D.L.n.161/2019.
Come noto, Il D.L. n.161/2019 il D.L. n.161/2019 ha
- cancellato il divieto di trascrivere nei verbali della polizia giudiziaria (i cosiddetti brogliacci) le conversazioni irrilevanti ai fini di indagine
- rivisitato quello sulle conversazioni non rilevanti e contenenti dati personali sensibili,
- riformulato l’art.268, comma 2 bis c.p.p., stabilendo che il p.m. vigili onde nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini
- espressamente abrogato l’art.268 ter c.p.p., nonché le parole “compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti” di cui all’art.291, comma 1 c.p.p.
Una volta previsto che il p.m. torni al governo delle intercettazioni, spettando soltanto a quest’ultimo di fornire alla p.g. le indicazioni utili a evitare che le trascrizioni riportino “espressioni lesive della reputazione delle persone” ovvero riguardino “dati personali definiti sensibili dalla legge” e purché non “si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini”, l’uso delle intercettazioni in caso di richiesta di misura cautelare non è più limitabile, se non in questi ambiti.
Significa che la p.g. interloquirà sul contenuto delle intercettazioni col p.m. con annotazioni che potranno anche riportare le trascrizioni integrali delle registrazioni.
Si pone un limite demandandone al p.m. la salvaguardia: nei verbali non potranno essere trascritte o anche sommariamente riportate quelle conversazioni che ledano la reputazione delle persone cui i dialoghi si possano riferire o riguardino dati personali sensibili a norma di legge.
Il divieto di trascrizione, però, presuppone, come appena rilevato, la non rilevanza ai fini probatori di tali conversazioni; se, quindi, il dato sensibile o l’espressione lesiva della reputazione assumano importanza per l’oggetto e i fini dell’indagine potranno essere legittimamente trascritti.
Pertanto, in caso di richiesta cautelare, il p.m. potrà allegare le registrazioni che riterrà rilevanti, comprese quelle che ledano la reputazione delle persone cui i dialoghi si possano riferire o riguardino dati personali sensibili a norma di legge, qualora assumano significativa pregnanza per l’oggetto e i fini di indagine.
Si è già commentata la necessità di adottare direttive generali alla p.g. per l’assolvimento dei divieti di trascrizione in questione, da integrare con le particolari disposizioni che ogni indagine può manifestare; sicuramente sarà necessaria una costante interlocuzione tra la p.g. e il p.m. e forse solo dall’applicazione quotidiana della disciplina si potranno elaborare criteri e indicazioni utili.
Occorre, comunque sia, rilevare che anche il nuovo testo riformato dal D.L. n.161/2019 si ispira al criterio della sobrietà nel ricorso e all’uso delle intercettazioni da allegare alla richiesta cautelare.
Infatti, il p.m. potrà riportare nella richiesta “soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate” (art.291, comma 1 ter c.p.p.) e il g.i.p., a sua volta, annoterà nell’ordinanza applicativa, “quando necessario”, “soltanto i brani essenziali” delle predette intercettazioni (art. 292 comma 2 quater c.p.p.).
Brani essenziali: ossia accurata scelta dei dialoghi più probanti, tralasciando il resto.
Torna, ribadito, il criterio della sobrietà nella scelta e nella riproduzione del materiale intercettato tanto nelle richieste del p.m. quanto nelle ordinanze del g.i.p.
Resta da stabilire come il p.m. possa trasmettere al g.i.p. soltanto i “brani essenziali” delle conversazioni che, ovviamente, riterrà significativamente probanti.
La legge, al proposito, tace.
Un’indicazione potrebbe cogliersi sempre dalla circolare del CSM che, in simili casi, auspica si ricorra a modalità espositive adeguate che “non accentuino la lesione della riservatezza dei terzi estranei alle indagini, anche ricorrendo, se ritenuto opportuno e comunque funzionalmente adeguato, ad omissare riferimenti a cose o persone, se non strettamente necessari “ [7].
Resta, comunque sia, pur sempre da considerare che l’estrapolazione di singole frasi da una intera conversazione può comportare l’opposto rischio di un’alterazione del senso della stessa frase [8].
Comunque sia, la procedura di scelta delle intercettazioni da allegare alla richiesta cautelare e dell’indicazione soltanto dei “brani essenziali” equivale ad una maggior responsabilizzazione del ruolo dell’inquirente per sottoporre al vaglio del giudicante un materiale intelligentemente selezionato.
Sarà probabilmente necessario cambiare qualche patologica prassi operativa, senza più trasferire integralmente nella richiesta di misura cautelare il materiale raccolto nella informativa conclusiva della p.g.
Tra altro, potrebbe diventare buona norma per il p.m. formare e trasmettere al giudice anche l’elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, onde consentirgli di provvedere all’esclusione officiosa di quelle non rilevanti o non utilizzabili.
Sarà anche utile che questa sobrietà contenutistica diventi pure patrimonio della polizia giudiziaria, alla quale si dovrà chiedere di facilitare il compito del p.m., trascrivendo, ove ovviamente possibile, soltanto i brani essenziali, magari evidenziandone la rilevanza.
Anzi, si potrebbe disporre che la p.g. rediga un’annotazione dedicata all’elenco delle conversazioni e comunicazioni rilevanti da inserire nella richiesta cautelare, riportando i brani essenziali.
Da segnalare che, mentre il p.m. dovrà selezionare le intercettazioni rilevanti per ottenere la misura cautelare, al contrario dovrà trasmettere al giudice qualsiasi registrazione che possa dimostrarsi astrattamente favorevole all’indagato, secondo il disposto di cui all’art. 291, comma 1, ultima parte c.p.p.
Secondo una prospettiva realistica, l’elaborazione di una richiesta cautelare avrà sempre logico presupposto nell’istanza di ritardare il deposito ai difensori dei verbali e delle registrazioni (art.268, comma 5 c.p.p.).
Altrettanto realisticamente, mentre è in corso la redazione della richiesta cautelare alcune intercettazioni saranno probabilmente già concluse, altre ancora in essere.
Poiché la disciplina prevede che il materiale delle intercettazioni e gli atti relativi siano conservato nell’archivio dedicato una volta concluse le operazioni, il p.m. “recupererà” dall’archivio gli atti e i verbali delle operazioni ormai concluse che intenderà allegare alla richiesta cautelare; diversamente per quelle ancora in corso e che intenderà utilizzare.
A sua volta il g.i.p. è chiamato a valutare la selezione del materiale inerente alle intercettazioni trasmesso dal p.m.
E’, infatti, previsto che il giudice debba stabilire quali conversazioni e comunicazioni utilizzare, ritenendole rilevanti, per l’adozione della misura cautelare, poi inserendo nel provvedimento soltanto i “brani essenziali”, e posto che l’art.92, comma 1 bis disp.att. c.p.p. prevede che siano “…restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio…, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili”.
È evidente, quindi, che, pur senza prevederlo espressamente, si attribuisce al giudice anche il dovere di vagliare le intercettazioni, escludendo quelle irrilevanti o non utilizzabili[9].
Plausibile ritenere che il g.i.p., esprimendosi sulla rilevanza delle intercettazioni, le acquisisca al procedimento “inaudita altera parte” (in questo caso il difensore; su questo v.infra)
Pertanto, adottata la misura cautelare, sia le registrazioni (e i flussi comunicativi informatici) i cui brani siano stati effettivamente utilizzati in quanto riprodotti nel testo dell’ordinanza cautelare sia anche quelle oggetto di trasmissione ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.p. e che il giudice non abbia espressamente estromesso, ordinandone la restituzione ai sensi dell’art. 92, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., possono ritenersi fin da quel momento acquisite agli atti.
Occorre, però, essere chiari: l’acquisizione in sede cautelare lascia sempre aperta la strada all’applicazione della procedura prevista ordinariamente per l’acquisizione e lo stralcio delle intercettazioni.
Infatti, salvo che per le intercettazioni propriamente inutilizzabili, sia lo stesso p.m. potrà, in seguito, promuovere la procedura ordinaria per l’acquisizione delle captazioni ritenute non rilevanti dal giudice della misura e di cui lo sviluppo successivo dell’indagine dimostri il contrario sia il difensore avrà diritto di attivare la procedura, non avendo, del resto, potuto interloquire sul tema prima dell’adozione del provvedimento cautelare.
16.3. I diritti della difesa.
Il difensore viene a conoscenza del titolo cautelare ricevendo l’avviso di cui all’art.293 c.p.p.
Il testo originario della riforma riconosceva al difensore, a seguito dell’avviso di deposito dei provvedimenti cautelari e degli atti a supporto, il diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate e di trasporre su supporto idoneo le relative registrazioni, (art. 293, comma 3, c.p.p.).
Il D.L. n.161/2019 aveva abrogato questa disposizione ponendosi in rotta contraria a quella da tempo seguita dalla giurisprudenza anche costituzionale.
La legge di conversione 28.2.2020 n.7 ha posto rimedio, disponendo all’art.293, comma3 c.p.p. che il difensore ha diritto di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1 e che ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
Inoltre, già quando erano previste queste facoltà alla difesa prima dell’improvvida abrogazione ad opera del D.L. n.161/2019, qualche autore aveva sostenuto che sebbene il diritto di estrazione di copia e di trasposizione su supporto delle registrazioni riguardava esclusivamente gli atti e le fonie usate dal g.i.p. per l’adozione della misura cautelare, nondimeno ai difensori doveva essere riconosciuto il diritto di accesso a tutti gli atti e a tutte le registrazioni intanto custodite nell’archivio, per prenderne conoscenza[10].
Osservazione interessante, in quanto dall’ascolto integrale delle intercettazioni (sia di quelle che il p.m. ha allegato alla richiesta cautelare e che il g.i.p. non ha ritenuto rilevanti sia di quelle non prese in considerazione redigendo la richiesta) la difesa potrebbe ricavare elementi utili ai propri fini, magari per la proposizione di un’istanza di riesame o per altre richieste da inoltrare direttamente al giudice della cautela.
Resta da verificare come il difensore possa avvalersi di questi “argomenti”.
Intanto, occorre valutare la competenza del Tribunale del Riesame che potrebbe essere chiamato dal difensore a esprimersi sulla rilevanza/irrilevanza/inutilizzabilità delle intercettazioni allegate all’ordinanza cautelare.
Si aggiunga che il difensore avrà sempre il diritto di azionare il meccanismo ordinario di acquisizione delle intercettazioni, ossia quello di cui all’art.268, comma 6 c.p.p., nel senso che l’ordinanza cautelare non preclude la procedura di cui all’art.268 c.p.p. (salva l’applicazione, nei termini già esaminati, di quella di cui agli artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.).
La difesa, pertanto, potrebbe chiedere al g.i.p. l’acquisizione dei verbali e delle intercettazioni ritenute rilevanti per contrastare anche i presupposti cautelari.
Significa anche che, pur a fronte dell’emissione di un titolo cautelare, sarà sempre consentito ricorrere al giudice per ottenere l’esclusione dei progressivi divenuti, in epoca successiva, irrilevanti. Discende che non esiste alcun valido argomento per non permettere anche alla difesa di promuovere la procedura per richiedere l’espunzione di intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili oppure per chiedere l’inclusione di ulteriori brani non oggetto di utilizzazione in fase cautelare.
[1] La restituzione di queste intercettazioni all’archivio riservato, comunque sia, non preclude al p.m. di operare, successivamente, una (nuova) valutazione di rilevanza delle intercettazioni in prima battuta non acquisite, per richiederne l’acquisizione in ragione dell’evoluzione dell’indagine.
[2] In questa sede, infatti, era previsto che le intercettazioni selezionate dal g.i.p. transitassero nel fascicolo per il dibattimento su richiesta di parte e secondo le cadenze impresse dal nuovo art. 493 bis c.p.p., previa trascrizione, secondo le forme, i modi e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie.
[3] Così si prevedeva per l’udienza preliminare, aggiungendo nell’art.422 c.p.p. il comma 4 bis e attribuendo alle parti la possibilità di chiedere al g.u.p. di rivalutare la decisione del g.i.p. e di acquisire quelle intercettazioni in un primo tempo ritenute irrilevanti: «4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268 ter e 268 quater.”. Da rilevare, però, che la richiesta di acquisizione poteva essere valutata (e accolta) soltanto se l’intercettazione rappresentasse una prova decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Egualmente si provvedeva per la fase del dibattimento (comprendendo anche il giudizio di appello, stando al tenore dell’art.598 c.p.p. per il quale in questa fase si osservano le norme relative al giudizio di primo grado, laddove applicabili). La nuova disposizione in tema di acquisizione dibattimentale delle intercettazioni, sebbene con collocazione sistematica quanto meno inadeguata, essendo stata inserita nell’art. 472 c.p.p., dedicato ai “casi in cui si procede a porte chiuse”, anziché nelle norme che disciplinano la fase dedicata all’ammissione delle prove) stabiliva che il giudice procedesse alle operazioni di cui all’art. 268 ter c.p.p. “quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale”. Significa che l’acquisizione delle intercettazioni in dibattimento era possibile in due casi: a) qualora si rinnovasse una richiesta di acquisizione precedentemente non accolta; b) qualora, a seguito di quanto emerso nel corso del dibattimento, diventasse rilevante ai fini del decidere acquisire nuove intercettazioni, ossia intercettazioni mai prima oggetto di richiesta; un caso, dunque, di prova nuova.
[4] Pestelli “Brevi note sul nuovo Decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa” in Diritto Penale Contemporaneo, n.1/2018, pag.176
[5] Relazione Illustrativa, pagg.8 ss.
[6] Circolare CSM, pag.20.
[7] Circolare CSM, pag.15.
[8] A. CAMON, Intercettazioni e fughe di notizie: dalle circolari alla riforma Orlando, in Arch. pen., 2017, 2, 7.
[9] Al proposito, si è annotato che il giudice dovrebbe adottare un apposito “provvedimento esclusivo dei progressivi irrilevanti o inutilizzabili, che assumerà la forma del decreto, necessariamente motivato, intervenendo la decisione, a differenza del procedimento in via ordinaria, in assenza di preventivo contraddittorio tra le parti.” Pretti “Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni”, ibidem, pag.205.
[10] Pretti “Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni”, in Diritto Penale Contemporaneo, n.1/2018, pag.207.
di Onelio Dodero
Sommario: – Il captatore informatico. 17. La multifunzionalità del captatore informatico. 18. L’intervento della riforma; le previsioni della legge n.3/2019; l’attuale disciplina e l’estensione agli incaricati di pubblico servizio. 19. La legge n.3/2019 di riforma dei reati contro la p.a. 20. L’estensione della disciplina agli incaricati di pubblico servizio. 21. Presupposti e forme per l’uso del captatore informatico (art 267 c.p.p.). 22. Il decreto d’urgenza (art.267, comma 2 bis c.p.p.). 23. L’esecuzione delle operazioni di intercettazione (art 268 comma 3 bis c.p.p.). 24. Sintesi dei presupposti per ricorrere all’intercettazione con captatore informatico. 25. I limiti di utilizzazione delle intercettazioni attraverso captatore informatico su dispositivi mobili per i reati non compresi nel decreto di autorizzazione (art 270 comma 1 bis c.p.p.). 26. Le disposizioni di cui all’art.89 disp.att.c.p.p. dedicate al captatore informatico. 27. I divieti di utilizzazione dei dati conseguiti nel corso delle operazioni preliminari di inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile (art 271 comma 1 bis cpp). – L’utilizzabilità. 28. I limiti di utilizzazione delle intercettazioni (artt.270, 271 c.p.p.). 28.1. L’utilizzabilità in altri procedimenti (art.270 c.p.p.). 28.2. L’utilizzabilità delle intercettazioni (art.271 c.p.p.).
17. La multifunzionalità del captatore informatico.
Con la riforma, il Legislatore ha pure inteso disciplinare il ricorso all’uso del captatore informatico per la registrazione dei colloqui, predisponendo una regolamentazione differente rispetto a quella generale.
Per captatore informatico si intende un programma informatico (software) fondato sull’invio, da remoto, di un virus capace di installarsi autonomamente su qualsiasi apparecchio, smartphone, talbet, computer, smart tv [1].
L’installazione del software (inteso malware) avviene tramite l’inoltro di un sms, una mail o l’aggiornamento di una applicazione sul dispositivo bersaglio. Il software ècostituito da due moduli principali: il primo (server) è un programma di piccole dimensioni che infetta il dispositivo bersaglio; il secondo (client) è l’applicativo che il virus usa per controllare detto dispositivo.
Uno strumento tecnologico di questo tipo consente lo svolgimento di varie attività e precisamente:
1. di captare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato” (navigazione e posta elettronica, sia web mail, che out look);
2. di attivare il microfono e, dunque, di apprendere per tale via i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha la disponibilità materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi;
3. di mettere in funzione la web camera, permettendo di carpire le immagini;
4. di accedere al contenuto dell’hard disk e di fare copia, totale o parziale, delle unità di memoria del sistema informatica preso di mira;
5. di decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger) e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot);
6. di sfuggire agli antivirus in commercio.
Nell’ambito dell’attività di accesso al contenuto dell’hard disk il captatore consente:
– di acquisire i contatti della rubrica telefonica,
– di acquisire le comunicazioni e conversazioni intrattenute mediante applicazioni di instant messaging (quali ad esempio whatsapp, telegram, facebook messenger o simili),
– di intercettare il traffico email,
– di estrapolare copia del contenuto delle memorie di massa o rimovibili aggiuntive,
– di geolocalizzare il dispositivo sfruttando il sistema g.p.s.
I dati così raccolti sono trasmessi, per mezzo della rete internet, in tempo reale o ad intervalli prestabiliti, ad altro sistema informatico in uso agli investigatori.
In ragione di queste multiformi prestazioni, il captatore informatico è stato intelligentemente definito un congegno bulimico[2] che permette di gestire, in un centro remoto di comando e controllo, non solo l’intercettazione dei dialoghi, dei suoni e delle immagini prelevandoli dal dispositivo – spegnendo e accedendo, all’occorrenza, microfonoe webcam – ma anche di eseguirne l’ispezione e la perquisizione (eventualmente pure acquisendone i contenuti).
E, proprio per questo, da tempo le tecniche investigative hanno fatto ricorso al captatore, pronte a sfruttarne le multiformi prestazioni.
Parimenti, in mancanza di una disciplina normativa dedicata a tipicizzare le prestazioni del captatore e a regolarne l’uso, gli operatori del diritto hanno non poco faticato a ricondurre ciascuna delle varie funzioni a quelle tipologie di mezzi di ricerca della prova ora tipici, ora atipici (facendo così riferimento agli istituti delle ispezioni, delle perquisizioni, delle intercettazioni e delle cd. “prove atipiche” di cui all’art. 189 c.p.p.), mentre, da più parti, si sollecitava l’intervento del Legislatore per disciplinare i casi, i modi e i limiti del ricorso a questo strumento tecnologico, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, valutando l’indiscutibile capacità invasiva del captatore capace di costituire un “attentato” all’onnicomprensivo diritto alla riservatezza[3].
Non per nulla si è sostenuto che ascoltare e leggere uno smartphone rasenta il controllo psichico[4].
Di conseguenza si sono susseguite più proposte normative per regolare la materia, seppur non organicamente[5].
Nel frattempo anche la giurisprudenza ha dovuto confrontarsi con questo strumento investigativo e di uso multiforme, con alterne pronunce in merito all’ammissibilità, soprattutto, della funzione di intercettazione di dialoghi tra presenti, da ultimo stimolando l’intervento delle SSUU (sent. 28.4.2016, Scurato).
Come noto, questa sentenza delle SSUU ha avuto vasta eco.
Occorre, però, chiarire che lo scrutinio di legittimità ha riguardato soltanto una delle tante potenzialità del captatore informatico, ossia quella di essere in grado di registrare i dialoghi tra presenti attivando la funzione microfono del dispositivo in cui è stato inoculato.
Come noto, utilizzando il captatore inoculato su un telefono cellulare, un tablet o un PC portatile, è possibile anche cogliere i dialoghi tra presenti ed in tal caso le intercettazioni diventano “ambientali“.
In quanto questi apparati (ossia il telefono cellulare, il tablet ed anche un notebook) sono oggetti che accompagnano ogni nostro movimento e ci seguono in ogni luogo, trasformandosi col captatore in mezzi di intercettazione, quest’ultima può avvenire ovunque, anche, pertanto, nel domicilio.
Da qui, il quesito se l’intercettazione fosse ammissibile ovunque, anche nel domicilio, ovvero fosse da ritenersi presupposto indispensabile per la legittimità di tale mezzo investigativo e, conseguentemente, per la utilizzabilità dell’esito delle intercettazioni, l’individuazione – e la relativa indicazione nel provvedimento che autorizza l’attività di captazione – del “luogo” nel cui ambito deve essere svolta la intercettazione di comunicazioni tra presenti oggetto della previsione dell’art. 266, secondo comma c.p.p.
All’interrogativo la sentenza Musumeci (Cass. Sez. 6, n. 27100 del 26/05/2015) diede risposta affermativa, muovendo dal presupposto che dalla formulazione dell’art. 266, comma 2 c.p.p., laddove è prevista l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, deriverebbe l’obbligo della precisazione, nel decreto di autorizzazione, del luogo nel quale sono consentite le captazioni[6].
Dunque, le SSUU erano chiamate a rispondere al seguente il quesito:
“Se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un captatore informatico’ in dispositivi elettronici portatili “.
E’ noto che le SSUU hanno stabilito che l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico, il quale segue i movimenti nello spazio dell’utilizzatore di un dispositivo elettronico (smartphone, tablet, PC portatile), è consentita esclusivamente nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 D.L. n. 151/991, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sede di attività criminosa in atto (SS. UU., sent.n. 26889, 28/4/2016, Scurato).
Dunque, la sentenza si riferisce, in via esclusiva, alle “intercettazioni tra presenti”.
Con la conseguenza che le SSUU non solo non hanno escluso la legittimità dell’uso di tale strumento captativo per le intercettazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora dove si stia svolgendo l’attività criminosa, ma soprattutto, non l’hanno esclusa per le ulteriori forme di intercettazione, tra cui quelle telematiche ex art. 266 bis, c.p.p.
18. L’intervento della riforma; le previsioni della legge n.3/2019; l’attuale disciplina e l’estensione agli incaricati di pubblico servizio.
Così premesso, con il Decreto Legislativo n.216/2017 si è inteso regolare espressamente il caso del ricorso all’uso del captatore informatico per registrare i dialoghi tra presenti.
Il nuovo testo dell’art. 266, comma 2, prima parte c.p.p. stabilisce che
“Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile”.
La legge disciplina esclusivamente le intercettazioni tramite captatore informatico di conversazioni tra presenti su dispositivi mobili, le quali, tuttavia, per quanto rilevato, sono solo uno dei possibili utilizzi di tale strumento[7].
Il Decreto Legislativo, pertanto, non disciplina la altre potenzialità del captatore, quali l’acquisizione di dati preesistenti sugli apparecchi portatili.
Soprattutto la riforma non dedica alcuna norma specifica alle attività di intercettazione che possono essere riguardare apparecchi non portatili, quali, ad esempio il computer fisso o la smart tv e che possono essere eseguite anche mediante l’uso del captatore.
In questi casi troveranno applicazione le disposizioni che disciplinano le intercettazioni in generale, posto che l’attivazione del microfono di un dispositivo fisso eseguita mediante il captatore non influisce sulla sicura determinabilità del luogo in cui avvengono le registrazioni.
Riassumendo e tenuto conto che le intercettazioni mediante captatore informatico devono considerarsi intercettazioni tra presenti, troverà applicazione la relativa disciplina, ossia:
- sono sempre consentite nei luoghi diversi da quelli di privata dimora, di cui all’art. 614 c.p.
- se si svolgano nei luoghi di privata dimora, di cui all’art. 614 c.p., possono essere autorizzate dal Giudice soltanto se sussista il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, tranne che
> per i delitti di c.d. criminalità organizzata di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., poiché il nuovo art. 266, comma 2 bis c.p.p. prevede che per questi delitti l’intercettazione per mezzo del captatore informatico è sempre consentita, anche se abbia luogo nel domicilio e senza la necessità che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Un breve capitolo a parte meritano i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
La riforma sulle intercettazioni prevede che per questi delitti sia applicabile la clausola derogatoria dell’art.13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Infatti, si stabilisce che
“Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni … si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203” (art.6, comma 1 D.Lvo n.216/2017).
Significa che l’intercettazione avrà durata pari a 40 giorni e sarà prorogabile per periodi di 20 giorni e che per dare avvio alle intercettazioni non si esige l’esistenza dei “gravi indizi di reato” (art.267, comma 1 c.p.p), bastando i “sufficienti indizi” (art.13 D.L. n.152/1991).
Dall’altro lato, però, con l’ormai abrogato art.6, comma 2 D.lgsvo n.216/2017, si precisava che
“L’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa” (art.6, comma 2 D.lgvo n.216/2017).
Dunque, per i delitti dei pp.uu. contro la p.a., purché puniti con pena edittale non inferiore ad anni 5 di reclusione, la riforma in tema di intercettazioni prevedeva che si procedesse anche soltanto in presenza di indizi sufficienti e che il termine di durata delle operazioni di registrazione fosse quello stabilito per i delitti di “criminalità organizzata”.
Tuttavia, l’originario testo di legge non permetteva che l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti nel domicilio si eseguissero ricorrendo al captatore informatico se non vi fosse motivo di ritenere che lì sia in corso l’attività criminosa.
Di rilievo notare che per quanto riguarda i delitti dei pp.uu. contro la p.a. si è ricorsi a una formula diversa, prevedendo che esista soltanto il “motivo” e non il “fondato motivo” come richiesto per gli altri reati dall’art.266, comma 2 c.p.p.
Ne era risultato, in sostanza, un tertium genus di disciplina, intermedio rispetto alle intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora effettuate con captatore informatico ex art. 13 D.L. n. 152/1991, in forza del quale, nei procedimenti per i delitti dei pp.uu. contro la p.a.. si manteneva il requisito generale della sussistenza di attività criminosa in fieri, non richiesto per i reati di criminalità organizzata.
Ma questa disciplina ha avuto una breve durata.
19. La legge n.3/2019 di riforma dei reati contro la p.a.
Il quadro normativo è stato ancora riformato con la legge n. 3/2019, di contrasto al fenomeno della corruzione, in particolare intervenendo sulla disciplina dell’utilizzo del captatore informatico.
Da un lato, dal 31 gennaio 2019 si è resa operativa la disciplina del captatore informatico sui dispositivi mobili (già prevista nel D. Lvo n. 216/2017 ma con efficacia sospesa) per i reati di cui agli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p.; dall’altro lato, si è estesa tale disciplina proprio ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, derogando alla precedente previsione che consentiva, per tali ultimi reati, l’utilizzo del captatore informatico nei luoghi privati solo quando si avesse motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l’attività criminosa.
Abrogando l’art.6, comma 2 D.Lvo n. 216/2017, intervenendo sugli artt. 266, comma 2 bis e 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p., è stata estesa anche ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina derogatoria dei reati di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.
Dunque, per tali reati è “sempre” consentito l’inserimento del captatore informatico su dispositivo portatile [articolo 266, comma 2 bis, c.p.p.] anche senza la previa predeterminazione da parte del giudice, in sede di autorizzazione, dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono [articolo 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p.].
In altri termini, qualora si proceda per uno dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni:
1) le intercettazioni saranno disposte anche soltanto in presenza di sufficienti indizi di reato;
2) avranno durata di 40 gg. (con proroghe di 20);
3) l’intercettazione tra presenti nei luoghi di cui all’art.614 c.p. sarà ammessa anche senza la necessità del fondato motivo di ritenere che ivi sia in essere l’attività criminosa;
4) si potrà ricorrere all’uso del captatore informatico da inserire nei dispositivi mobili senza necessità che il decreto autorizzativo indichi ‘i luoghi ed il tempo” in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.
20. L’estensione della disciplina agli incaricati di pubblico servizio.
Il D.L.n.161/2019 completa il percorso di sostanziale parificazione ai delitti di criminalità organizzata, estendendo agli incaricati di pubblico servizio le previsioni già adottate nei confronti dei pubblici ufficiali dalla legge n. 3/2019 di riforma dei reati contro la p.a.[8]
L’art. 4 del D.L. modifica l’art. 6 del D.Lvo n.216/2017 e l’attuale testo risulta il seguente: «Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nei massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 dei codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 152/1991convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991. n. 203».
Analoga interpolazione è intervenuta nel testo dell’art. 266, comma 2 bis c.p.p.: «L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 5-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nei massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4».
Parimenti, si integra in questi termini l’art. 267 c.p.p.: «Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51… e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nei massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali é consentita l’attivazione dei microfono».
Poiché nell’art. 267 c.p.p. il comma 2 bis richiama il comma 2, appare fondato ritenere che, nei casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre l’intercettazione tra presenti mediante trojan non soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., ma anche per nei casi dei delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
In sede di conversione in legge del D.L. n.161/2019 si è, ancora una volta, modificata la disciplina dell’intercettazione ambientale su dispositivo portatile in presenza di delitti contro la p.a. commessi dai pp.uu. o dagli incaricati di pubblico servizio.
Si è, infatti, rivisitato l’art.266, comma 2 bis c.p.p. in questi termini:
“2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’art.614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’art. 4.» .
21. Presupposti e forme per l’uso del captatore informatico (art 267 c.p.p.).
La riforma e pure il D.L n.161/2019 hanno modificato l’art. 267 c.p.p. quanto ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni mediante uso del captatore informatico su dispositivi portatili, disponendo una serie di condizioni ulteriori rispetto a quelle normalmente richieste per le normali intercettazioni tra presenti.
Infatti, l’attuale art. 267 c.p.p. richiede che, nel caso di ricorso al captatore per le intercettazioni su dispositivi portatili (e, dunque, non negli altri casi), il decreto autorizzativo indichi:
1. “…le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini…”;
2. “…nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quatere dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4,i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono”.
Per tutti i reati (anche quelli di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. e quelli dei pp.uu. e degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. puniti con pena non inferiore a cinque anni di reclusione) è richiesto un ulteriore sforzo motivazionale, dovendo il decreto autorizzativo indicare le specifiche ragioni che rendano necessaria il ricorso al captatore informatico per la riuscita dell’operazione di intercettazione.
Per i soli reati diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. e da quelli dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. contro la p.a. puniti con pena non inferiore a cinque anni di reclusione, il decreto autorizzativo deve indicare anche i luoghi ed il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.
Dunque, eccetto per i delitti ex art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p. quelli dei pp.uu. e incaricati di pp.ss. contro la p.a. puniti con pena non inferiore a cinque anni di reclusione, per i quali l’intercettazione mediante captatore è sempre ammessa su dispositivi mobili in qualunque luogo ed in qualunque tempo senza limitazioni e non è necessaria la specificazione nel decreto dei luoghi e del tempo in cui è ammessa l’attivazione del microfono, per i restanti reati l’intercettazione tramite captatore, a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 271, comma 1 c.p.p., presuppone che nel decreto autorizzativo si indichino i luoghi ed il tempo in cui è possibile “accendere” ed utilizzare il captatore informatico.
Si tratta di norma di non sempre agevole applicazione sia per la mancanza di parametri oggettivi sia per le difficoltà di poter indicare preventivamente dove e quando si eseguirà, seppure il testo della riforma, consapevole di tali difficoltà, abbia preveduto che l’indicazione “dei luoghi e del tempo” possa avvenire “anche indirettamente”.
La previsione introduce un sistema in molti casi profondamente diverso dalle intercettazioni, telefoniche o tra presenti di tipo tradizionale, nelle quali gli ascolti si susseguono senza soluzione di continuità (salvo casi particolari) per tutto l’arco temporale consentito, poiché nelle intercettazioni mediante agente “intrusore”, fissata la durata complessiva delle operazioni, gli ascolti avverranno in ragione di specifiche occasioni preventivamente determinate[9].
Un commento a parte, anche in questo caso, meritano i delitti dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. contro la p.a. puniti con pena non inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione.
La legge n.3/2019 di riforma dei delitti contro la p.a. è intervenuta non solo sul disposto dell’art.266, comma 2 bis c.p.p., ma anche su quello dell’art.267, comma 1, terzo periodo c.p.p., estendendo anche ai reati contro la p.a., puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la clausola derogatoria prevista per reati di cui all’articolo 51, commi 5 bis e 3 quater c.p.p.
Con l’attuale disciplina, pertanto, per i reati contro la p.a. in questione è consentito l’inserimento del captatore informatico su dispositivo portatile anchesenza la previa determinazione da parte del giudice, in sede di autorizzazione, dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono [artt. 266, comma 2 bis e 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p.][10].
22. Il decreto d’urgenza (art.267, comma 2 bis c.p.p.).
Il testo di riforma limitava l’adozione del decreto di urgenza, in caso di intercettazione tra presenti mediante captatore informatico su dispositivo portatile, ai delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.
Il D.L.n161/2019 interviene sul comma 2 bis dell’art.267 c.p.p. estendendo la possibilità del decreto d’urgenza anche ai delitti dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a anni 5.
Comunque sia, la limitazione a queste fattispecie appare quantomeno irragionevole, posto che sui presupposti dell’intercettazione d’urgenza opera pur sempre il controllo successivo del g.i.p. in sede di convalida.
Inoltre, nei casi in cui sia ammissibile la procedura d’urgenza, il p.m. dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art.267, comma 1 secondo periodo c.p.p., anche “le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del Giudice”.
Requisito in termini lessicali in parte diversi e apparentemente più gravosi rispetto alla condizione per procedere con decreto d’urgenza negli altri casi d’intercettazione (e di cui all’art.267, comma 2 c.p.p.). Infatti, nel caso d’intercettazioni diverse da quelle con captatore informatico su dispositivo portatile, il decreto d’urgenza richiede che vi sia il “fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini” mentre, nel caso di intercettazione con captatore per il p.m. dovranno sussistere ragioni d’urgenza tali da rendere “impossibile attendere il provvedimento del giudice”.
Nella pratica, però, è auspicabile che i tratti di diversità sfumino.
23. L’esecuzione delle operazioni di intercettazione (art 268 comma 3 bis c.p.p.).
Come noto, le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale in cui è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle conversazioni (art.268, comma 1 c.p.p.).
Come già esaminato, D.L. n.161/2019 ha abrogato l’originario testo della riforma e il nuovo art.268, comma 2 c.p.p. prevede esclusivamente che il p.m.“dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.”.
Egualmente, il D.L. n.161/2019 ha abrogato il comma 2 ter e ha riformulato i commi 4,5,6,7, e 8 dell’art.268 c.p.p. nei termini già visti, nonché ha pure abrogato gli artt. 268 bis, 268 ter e 268 quater.
Sul versante dell’uso del captatore informatico per intercettazioni tra presenti su dispositivo portatile, la riforma ha modificato l’art. 268, comma 3 bis c.p.p. prescrivendo che per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni “…l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4.”. Si tratta della possibilità di avvalersi dei tecnici delle società private che gestiscono il servizio d’intercettazione fornendo le apparecchiature necessarie e il programma del captatore e che collaboreranno con la Polizia Giudiziaria nella complessa fase di inoculazione (e successivamente anche di disattivazione) del virus all’interno del bersaglio elettronico portatile (art.268, comma 3 bis, prima parte c.p.p.).
24. Sintesi dei presupposti per ricorrere all’intercettazione con captatore informatico.
Si possono come di seguito schematizzare i presupposti e i limiti per lo svolgimento di attività di intercettazione tra presenti mediante captatore informatico sia su dispositivi mobili che fissi.
Luogo NON di privata dimora e captatore informatico su dispositivi fissi o portatili.
L’intercettazione tra presenti nei luoghi NON di privata dimora per tutti i delitti (per i quali siano possibili le intercettazioni tra presenti) senza alcuna distinzione:
- si potrà effettuare a mezzo di captatore informatico installato su dispositivi, siano essi “fissi” che “portatili” (art. 266 c. 2 c.p.p.)
Luogo di privata dimora e captatore informatico su dispositivi fissi.
- L’intercettazione tra presenti nei luoghi di privata dimora per i delitti cd. comuni (ovvero tutti i delitti per cui sono possibili le intercettazioni ma NON rientranti in quelli dei pp.uu. e incaricati di pp.ss. contro la p.a., se puniti con pena non inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione, né in quelli di criminalità organizzata cd. comune, né in quelli di cui all’art.51 , commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.):
- può essere eseguita, utilizzando le tradizionali forme captative mediante sonde o microspie o anche il captatore informatico da collocare fisicamente nei luoghi da monitorare e questo anche se tali mezzi di captazione siano collocati su apparecchi audio-video (es. smart-tv) e/o su apparecchi informatici (computer Desktop, cd. computer fissi) “…solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa” (art. 266 c. 2 ultima parte c.p.p.).
- Invece, l’intercettazione tra presenti nei luoghi di privata dimora per
• i delitti dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. contro la p.a. puniti con pena non inferiore nel massimo a 5 anni;
• i delitti di criminalità organizzata cd. comune (non rientranti nei casi di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.);
• i delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.
può essere liberamente eseguita, utilizzando le tradizionali forme captative mediante sonde e microspie o anche il captatore informatico da collocare fisicamente nei luoghi da monitorare e questo pure se tali mezzi di captazione siano collocati su apparecchi audio-video o su apparecchi informatici anche “…se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa” (art. 266 c. 2 c.p.p. e art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152).
Luogo privata dimora e captatore informatico su dispositivi portatili.
- L’intercettazione tra presenti nei luoghi di privata dimora per i delitti cd. comuni (ovvero tutti i delitti per cui sono possibili le intercettazioni ma NON rientranti in quelli dei pp.uu. e degli incaricati di p.p.ss. contro la p.a., puniti con pena non inferiore nel massimo a 5 anni, né in quelli di criminalità organizzata cd. comune, né in quelli di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.):
- può essere eseguita mediante l’attivazione del microfono a mezzo di captatore informatico installato su un dispositivo elettronico portatile “…solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa” (art. 266 c. 2 ultima parte c.p.p.).
- l’intercettazione tra presenti, nei luoghi di privata dimora, per i delitti di criminalità organizzata cd. comune (non rientranti nei casi di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p.):
- può essere eseguita mediante l’attivazione del microfono a mezzo di captatore informatico installato su un dispositivo elettronico portatile, limitatamente alla sussistenza di “fondati motivi” di ritenere che in quei luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa (art. 266, comma 2 c.p.p., art. 13 d.l. n.152/1991).
c) l’intercettazione tra presenti, nei luoghi di privata dimora per i delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p. e per i delitti dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. contro la p.a. se puniti con pena nel massimo non inferiore a 5 anni di reclusione:
- può essere eseguita mediante l’attivazione del microfono a mezzo di captatore informatico installato su un dispositivo elettronico portatile nei luoghi di privata dimora, anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa;
- inoltre per i delitti dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. contro la p.a. se puniti con pena nel massimo non inferiore a 5 anni di reclusione, occorre anche indicare le ragioni per cui si procede nei luoghi di cui all’art.614 c.p.
25. I limiti di utilizzazione delle intercettazioni attraverso captatore informatico su dispositivi mobili per i reati non compresi nel decreto di autorizzazione (art 270 comma 1 bis c.p.p.).
Come noto l’art.270 c.p.p. ha stabilito il principio della possibilità di esportare i risultati delle intercettazioni dal procedimento d’origine ad un altro, purché quest’ultimo tratti di reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e le intercettazioni risultino indispensabili per provarli (v.infra).
Il testo originario della riforma interveniva prevedendo un ulteriore limite all’uso delle intercettazioni tra presenti effettuate tramite captatore informatico installato su dispositivo elettronico portatile.
Ed infatti era inserito l’art.270, comma 1 bis c.p.p. col quale si disponeva che i risultati di tali intercettazioni: “non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”.
Si trattava, pertanto, di un limite che non solo riguardava altri, diversi procedimenti, ma che operava anche all’interno dello stesso procedimento nel quale erano state autorizzate le intercettazioni mediante captatore su dispositivi mobili: se in quel procedimento, a seguito delle intercettazioni, emergevano altri reati, diversi da quelli per accertare i quali le registrazioni erano state autorizzate, i risultati non avrebbero potuto essere utili per tali diversi reati, tranne che si trattasse di reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e che i risultati delle intercettazioni fossero indispensabili per provarli.
Il D.L. n.161/2019 rivede anche questo aspetto della riforma.
Il nuovo comma 1 bis dell’art.270 c.p.p. stabilisce che
“…i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall’articolo 266, comma 2-bis.”.
Dunque, le registrazioni in questione potranno essere usate anche per la prova di reati diversi da quelli per cui l’intercettazione era stata ammessa, purché
- rientrino tra i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 (artt.270, comma 1 bis e 266, comma 2 bis c.p.p.);
- sia indispensabile usare le intercettazioni per la prova dei reati.
Ovviamente questo nuovo divieto va ad aggiungersi, affiancandolo, a quello già previsto e relativo all’uso delle intercettazioni in procedimenti diversi (di cui infra).
26. Le disposizioni di cui all’art.89 disp.att.c.p.p. dedicate al captatore informatico.
Il D.L.n.161/2019 ha riscritto (in neretto le modifiche della legge di conversione 28.2.2020 n.7), in buona parte però riproponendolo, il testo dell’art.89 disp.att.c.p.p. in questi termini:
“1. Il verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268 comma 1 del codice contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
2. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.
4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si dà atto nel verbale.”.
Secondo la costante giurisprudenza, in applicazione del principio di tassatività, l’inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 89 disp. att. c.p.p., non espressamente richiamate dall’art. 271 c.p.p., non determina l’inutilizzabilità degli esiti dell’attività captativa legittimamente disposta ed eseguita.
Tuttavia, non è mancato chi ha osservato, a seguito della riforma, che “ Ora si dovranno meglio rivedere sia il ruolo delle disposizioni di attuazione che gli effetti della eventuale violazione delle regole concernenti il ricorso al captatore informatico per il quale sono previste specifiche prescrizioni, che vanno dalla indicazione nel verbale del tipo di programma impiegato…al ricorso a programmi conformi a requisiti tecnici indicati dal Ministero…al trasferimento delle comunicazioni esclusivamente verso gli impianti della Procura…alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi… Cambia in sostanza la strutturale dimensione intercettativa, non rapportata tuttavia a regole confortate da sanzioni, non essendo stato aggiornato l’art. 271 comma 1 c.p.p. nel rinvio a nuove previsioni quali ad esempio quelle dell’art. 268 commi 3 bis e 4 c.p.p., né appunto alle nuove disposizioni di attuazione “[11].
Queste osservazioni sono tutt’ora valide, posto che il testo dell’art.89 disp.att.c.p.p. come innovato dal DL n.161/2019 (come anche modificato dalla legge di conversione n.7/2020), quando si ricorra all’intercettazione tra presenti mediante inserimento del captatore in dispositivi mobili, stabilisce che:
- il verbale indichi il tipo di programma impiegato (c.1)
- per installare e attivare la registrazione si possono impiegare solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale (c.2)
- il conferimento delle intercettazioni, accertata l’affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura, con controlli tali da assicurare la corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasferito (c.3)
- in caso sia impossibile il trasferimento contestuale, il verbale di cui all’art.268, comma 1 c.p.p. (ossia quello delle registrazioni e operazioni) darà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (c.4)
- finite le operazioni, il captatore deve essere disattivato in modo tale da non poter essere più utilizzabile (c. 5).
Intanto, in esecuzione del nuovo disposto dell’art.89 disp.att.c.p.p., l’art.2, commi 3 e 4 del D.L. n.161/2019, come già l’art. 7 D.Lvo 216/2017, prevede che il Ministro della Giustizia con decreto stabilisca i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e che tali requisiti tecnici siano stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitino all’esecuzione delle operazioni autorizzate.
La previsione contiene insidie, in quanto condiziona l’operatività dello strumento alle scelte ministeriali merito ai requisiti tecnici che i programmi debbano possedere, nonché rende necessario che il Ministero sia in grado di adeguarsi costantemente all’evoluzione tecnologica.
Quanto alle annotazioni da redigere, l’art. 89, comma 1 disp.att. c.p.p., come riformato prevede che (oltre alle note relative agli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, alla descrizione delle modalità di registrazione, all’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché ai nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni), quando si ricorra ad intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nel verbale si indichi “il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni”.
La norma non distingue i reati di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. e quelli dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. contro la p.a. dagli altri reati comuni. Pertanto, malgrado per i primi reati non sia necessario che il Giudice indichi e specifichi i luoghi, anche indirettamente determinati ex ante, dove potranno avvenire le intercettazioni, tuttavia nel verbale delle operazioni si dovrà sempre cercare di identificare da parte della polizia giudiziaria (in questo caso ex post), sulla base delle conversazioni e dei dati desumibili dall’uso del captatore, il luogo dove siano avvenute e riportarlo nel verbale di cui all’art. 89 disp. att. c.p.p.
Probabile il ricorso alla clausola di salvezza, inserita col DL n.161/2019, “ove possibile” quanto all’indicazione dei luoghi in cui si svolgono le intercettazioni.
L’art.89, commi 2 e 3 prevede che
« 2. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.».
Il comma 3 è stato, come rilevato, modificato rispetto all’originaria stesura che stabiliva che “le comunicazioni intercettate sono trasferite… esclusivamente nell’archivio digitale di cui all’articolo 269, comma 1..”; mentre con l’attuale modifica “le comunicazioni intercettate sono conferite… esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica..”, nel senso che i dati registrati dal captatore informatico saranno inviati ai server della Procura e questi ultimi poi provvederanno a inserirli nell’archivio digitale, come ideale luogo di custodia e deposito delle captazioni, prima invece dandosi una rappresentazione dell’archivio quale strumento dinamico, diversamente dalla sua natura.
La disposizione si collega a quella dell’art. 268, comma 3 c.p.p., la cui violazione è sanzionata dall’inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. e che impone l’obbligo di avvalersi per le operazioni di intercettazione degli impianti di captazione della Procura, salvo motivate ragioni di eccezionale urgenza e l’indisponibilità o insufficienza degli stessi.
La riforma, pertanto, consente modalità tecniche di intercettazione attraverso procedure di ascolto mediante cosiddetta “remotizzazione”[12].
Sempre il comma 3 prevede che “Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso”. Un’interpretazione ragionevole della disposizione suggerisce che la verifica della sicurezza della rete non debba essere effettuata di volta in volta ad ogni “trasferimento dati”, ma debba essere verificata all’atto della scelta della società di cui avvalersi per le intercettazioni.
Sarà ovviamente necessario che la polizia giudiziaria delegata alle operazioni d’intercettazione segnali ogni sopravvenuta anomalia in corso d’intercettazione.
Inoltre, quanto alla necessità di verificare la corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasferito appare condivisibile quanto annotava il Procuratore di Sondrio commentando il testo originario della norma, su questo punto non riformata: ”…non si comprende se , come sembra palesare il tenore letterale della disposizione…la trasmissione dei dati debba avvenire, di volta in volta per le singole trasmissioni, previa “…acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione”. Orbene la rete di trasmissione, che viene fornita dalla società che noleggia gli apparati e dalla società telefonica che fornisce la connessione dati sarà, normalmente, sempre la medesima e dunque o la stessa è affidabile e tecnicamente sicura dall’origine oppure non lo è; non si comprende, pertanto, quale controllo possa fare l’operatore e soprattutto l’utilità ad ogni trasmissione dati (quindi anche più volte in un giorno) nell’acquisire “necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione”, informazioni che, verosimilmente, ha già acquisito pochi minuti prima. Analogamente la norma… che prevede che “durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità in modo da assicurare l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato” appare scarsamente comprensibile sul piano tecnico e operativo se riferita a controlli dell’operatore fisico , atteso che trattandosi di trasferimento di dati informatici non è possibile per un operatore “umano” effettuare un controllo durante il trasferimento; un simile controllo, infatti, può essere effettuato solo da un programma informatico che confronti il pacchetto dati conservato nel dispositivo “target” (che contiene la conversazione captata) con il pacchetto dati che viene ricevuto e conservato sul server della Procura e ne attesti l’assoluta identità.”[13].
La violazione di queste prescrizioni potrebbe incidere sulla affidabilità delle conversazioni registrate, ma non certo determinarne l’inutilizzabilità.
Il comma 4 dell’art. 89 disp.att. c.p.p. prevede che quando sia “impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice dà atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate”. Si tratta di cautele per evitare un indiscriminato ed incontrollato utilizzo del microfono del dispositivo elettronico portatile che, tuttavia, aggraveranno le incombenze della polizia giudiziaria delegata allo svolgimento delle operazioni e dei tecnici specializzati delle società di intercettazione, obbligandoli ad un costante aggiornamento del verbale con dati precisi sullo svolgimento delle operazioni.
Il comma 5 dell’art.89 disp.att. c.p.p. stabilisce che al termine delle operazioni si provveda, anche mediante persone idonee, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi, dandone atto nel verbale.
La disposizione deve essere interpretata con “ragionevolezza”.
Non sarebbe, infatti, ragionevole procedere immediatamente a disinstallare il captatore quando la singola operazione autorizzata si sia già conclusa ma l’indagine risulti ancora in corso, potendo tornare utile riutilizzare il captatore a seguito di un’ulteriore richiesta di intercettazione.
Già si è rilevato che, secondo il principio di tassatività, le violazioni delle disposizioni dell’art.89 disp.att. c.p.p. non possono comportare l’inutilizzabilità delle intercettazioni legittimamente disposte ed eseguite in quanto non espressamente richiamate dall’art. 271 c.p.p.
Discende, pertanto, che l’inutilizzabilità delle intercettazioni per la violazione delle disposizioni dell’art.268 comma 1 c.p.p. relative alla redazione del verbale delle operazioni si riferisce soltanto alla mancata redazione e che, quindi, non consegua l’inutilizzabilità in caso di inosservanza delle nuove prescrizioni dell’art. 89 disp.att. c.p.p in tema di verbali di operazione, di modalità di registrazione, di controllo e trasmissione di dati per le intercettazioni tra presenti, mediante captatore informatico installato su dispositivo portatile[14].
27. I divieti di utilizzazione dei dati conseguiti nel corso delle operazioni preliminari di inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile (art 271 comma 1 bis c.p.p.).
La riforma prevede all’art. 271, comma 1 bis c.p.p. l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite tramite il captatore informatico installato su dispostivi mobili, disponendo che: “…non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo”.
Dunque, due ulteriori e specifiche ipotesi di inutilizzabilità.
Per l’inutilizzabilità dei dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e luogo indicati nel decreto sarà sufficiente fare riferimento a quanto disposto dal giudice con l’autorizzazione, posto che il provvedimento determinerà tempi e luoghi e in cui è ammessa l’attivazione del microfono, anche indirettamente qualora si proceda per i delitti non ricompresi nelle previsioni di cui all’art 51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p. e per i reati dei pp.uu. contro la p.a. puniti con pena non inferiore a 5 anni di reclusione.
L’art.271, comma 1 bis c.p.p., inoltre, prevede l’inutilizzabilità dei dati “acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile”.
Non è chiarito quali siano le “operazioni preliminari”.
Si potrebbero intendere i dati acquisiti col captatore informatico nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento, quando ancora non siano terminate le operazioni di installazione.
Resta, però, la difficoltà di intendere il significato del termine “dati”; probabile s’intendano quelle acquisizioni incolpevoli che possano avvenire mentre si installa il captatore (ad esempio, acquisendo fotografie o filmati presenti nel dispositivo mobile).
28. I limiti di utilizzazione delle intercettazioni (artt.270, 271 c.p.p.).
Il tema dell’inutilizzabilità delle intercettazioni riguarda due profili
Uno generale: i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati “fuori dei casi consentiti dalla legge” o se non siano state “osservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3”, ossia le prescrizioni autorizzative ed operative, nonché in caso di trasgressione alle disposizioni relative all’uso del captatore informatico (art. 271 commi 1 e 1 bis c.p.p.).
Uno particolare: la possibilità di usare le intercettazioni originarie in altri procedimenti (art.270 c.p.p.).
28.1. L’utilizzabilità in altri procedimenti (art.270 c.p.p.).
Era previsto che «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza» (art.270, c.1 c.p.p.).
Nota l’annosa questione sul significato da dare a «procedimento diverso»
La differenza tra reato diverso e procedimento diverso trova fondamento, stando alla giurisprudenza, non sulla mera diversità numerica della registrazione dei procedimenti, ma sulla diversità sostanziale dei fatti storici individuati.
Condivisibile ritenere che nell’ambito dello stesso procedimento si deve applicare la regola del «diverso procedimento» quando con l’intercettazione si accertano reati non connessi (criteri ex art.12 e 16 c.p.p.).
Da qui anche le problematiche che emergono quando, dopo l’autorizzazione a intercettare (per un reato rientrante tra quelli di cui all’art.266 c.p.p.), sia necessaria la modifica del reato o si profilino fatti di reato nuovi o diversi rispetto alla contestazione utilizzata per la richiesta e la autorizzazione alla intercettazione.
Se la previsione di inutilizzabilità dei risultati dell’atto compiuto “fuori dei casi consentiti dalla legge” (art. 271 comma 1 c.p.p.) implica la verifica della corrispondenza non solo iniziale ma anche successiva tra il reato rientrante nell’elenco dei casi ammessi ex art. 266 comma 1 c.p.p. e il provvedimento autorizzativo, tuttavia la giurisprudenza si è sempre espressa per consentire l’uso dei risultati delle intercettazioni malgrado la modifica del reato e anche in relazione a nuovi reati che non le avrebbero consentite, ritenendo che sia la sola assenza del presupposto originario a determinare l’inutilizzabilità, ad esempio:
Cass. Sez. F. 26.8.2016 n. 35536. rv 267598: “i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell’art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite“;
Cass. Sez. VI, 4.7.2017 n.31984, rv 270431: “qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento per uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p. i suoi esiti sono utilizzabili senza alcun limite per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento.”; pure, Cass. Sez. VI, 1.7.2015 n. 27820, rv 264087; Cass. Sez. VI 25.11.2015 n. 50261, rv 265757.
Per questa giurisprudenza, in caso, pertanto, di indagini unitarie o connesse o collegate, anche se non effettivamente riunite o viceversa suscettibili di separazione, per il nuovo reato scoperto durante l’intercettazione i risultati della stessa sono utilizzabili, in quanto «procedimento diverso» non equivale a «reato diverso».
Il divieto di utilizzazione non opererebbe, allora, quando si tratti del medesimo filone di indagine, o comunque di indagini anche solo collegate e vale anche per i reati emersi successivamente e per provare i quali non sarebbe ammessa l’intercettazione (art.266 c.p.p.): ciò però equivale praticamente a disapplicare l’art. 270 c.p.p.
Questo costante indirizzo però è radicalmente, da ultimo, mutato.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 51/2020, hanno affermato due principi di diritto
«il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»
In sintesi: l’inutilizzabilità non opera solo quando si tratti di reati connessi ex art. 12 c.p.p., e solo se per tali reati l’intercettazione risulti ammissibile (ai sensi degli artt. 266 e 267 c.p.p.).
Per le SSUU, la soluzione va individuata facendo riferimento alla ratio del divieto di utilizzazione.
Lo statuto costituzionale delle intercettazioni richiede la predeterminazione tassativa dei presupposti di legge e un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria
Circoscrivere l’utilizzabilità dei risultati è una garanzia destinata ad evitare che gli effetti dell’interferenza si moltiplichino al di là di quanto strettamente necessario.
Il divieto di cui all’art. 270 comma 1 c.p.p. ha dunque lo scopo di mantenere costante il collegamento con le circostanze che giustificano la violazione del segreto delle comunicazioni e con i motivi addotti nell’autorizzazione del giudice, che includono, oltre all’accertamento degli indizi di un reato fra quelli previsti dalla legge, anche la valutazione dell’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini.
Ogni divieto di utilizzazione viene meno quando si scoprono delitti diversi per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. È un caso tipicamente eccezionale e non occorre la connessione tra i reati.
La scelta non ha altra logica che quella dettata dalle esigenze di politica criminale che sarebbero eccessivamente sacrificate qualora dall’intercettazione si ricavasse la prova di un reato particolarmente grave senza che si potesse farne uso se non come notitia criminis.
Dunque, le Sezioni unite hanno optato per una soluzione intermedia. Affrontando il problema concernente l’identità o la diversità dei procedimenti, hanno concluso che all’autorizzazione iniziale devono ritenersi riconducibili anche quei fatti di reato che si trovino in un rapporto di connessione sostanziale con quello per il quale l’intercettazione era stata disposta. Il legame, cioè, sarebbe in tal caso originario e indipendente dallo specifico procedimento, in quanto di carattere oggettivo e predeterminato. La connessione ai sensi dell’art. 12 c.p.p. giustificherebbe pertanto l’utilizzazione dei risultati dell’intercettazione anche per i reati non espressamente contemplati nell’autorizzazione.
Si conclude, pertanto,che una relazione occasionale, quale quella derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell’art. 371 c.p.p., o dall’appartenenza ad un medesimo contesto investigativo, dimostra che siè in presenza di procedimenti diversi. In questi casi, dunque, opera il divieto di cui all’art. 270 comma 1 c.p.p. (salva sempre l’eccezione concernente i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza).
L’altro principio di diritto enunciato: l’utilizzazione dei risultati è vietata quando il reato diverso da quello in relazione al quale era stata disposta l’autorizzazione, anche se con questo connesso, non rientra fra quelli per cui l’intercettazione è ammissibile.
Si tratta di una rigorosa applicazione della legge, posto che l’art. 266 c.p.p. vieta l’impiego di questo mezzo di indagine per i reati che non superino una soglia minima di gravità.
I risultati sono dunque inutilizzabili ai sensi dell’art. 271 c.p.p., poiché derivano da intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge.
Intanto, anche la normativa è cambiata.
Convertendo il DL 161/2019, la legge n.7/2020 riforma l’art.270, c.1 c.p.p.:
«I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1».
Si estende l’ambito della possibilità di usare le intercettazioni originarie anche ai procedimenti che riguardino i reati per cui l’intercettazione è ammissibile (art.266 c.p.p.)
Si aggiunge un pleonastico «rilevante» a ciò che era già «indispensabile».
L’interpretazione della nuova disposizione dovrà coordinarsi con la sentenza delle SSUU.
Mentre la nuova norma amplia la possibilità di usare le originarie intercettazioni anche ai procedimenti diversi che abbiano per oggetto un reato per cui è consentita l’intercettazione, le SSUU spiegano che «diverso procedimento» è quello relativo a reato non connesso a quello del procedimento originario ai sensi dell’art.12 c.p.p.
In sintesi:
- il legislatore ha ampliato i presupposti di applicabilità dell’art.270 c.p.p.
- le SSUU, hanno ridefinito il concetto di «diverso procedimento» in termini restrittivi rispetto all’indirizzo precedente.
Inoltre, la riforma predispone una «disciplina dedicata» riguardo ai risultati delle intercettazioni ambientali eseguite mediante captatore informatico su dispositivi mobili (non quelli fissi):
«Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis.» (art.270, c. 1 bis nuova formulazione).
Se, pertanto, il captatore sia inserito in un dispositivo mobile in quanto si procede per un reato che lo ammette, le intercettazioni potranno essere usate anche per altri reati emersi dai dialoghi registrati purché:
- si tratti di reati per cui è consentita questa forma di intercettazione ( quelli di cui all’art.266, c. 2 bis: delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e per i delitti dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni)
- sia indispensabile usare le intercettazioni per la prova dei reati.
28.2. L’utilizzabilità delle intercettazioni (art.271 c.p.p.).
L’inutilizzabilità delle intercettazioni è disciplinata dall’art.271 c.p.p. che sanziona le violazioni sia dei presupposti di ammissibilità che delle regole di esecuzione.
Da premettere che la legge di riforma non ha modificato il testo vigente.
Si prevede che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati “fuori dei casi consentiti dalla legge” o se non siano state “osservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3”, ossia le prescrizioni autorizzative ed operative (art. 271 comma 1 c.p.p.), nonché in caso di trasgressione alle disposizioni relative all’uso del captatore informatico (art. 271 comma 1 bis c.p.p.).
E’ prevista la distruzione della documentazione inerente le intercettazioni irritualmente ammesse o eseguite, salvo che costituiscano corpo del reato (art. 271 comma 3 c.p.p.).
Resta a rilevarsi che l’art. 271 c.p.p. non esaurisce le ipotesi a presidio dell’ammissibilità e utilizzabilità delle intercettazioni, qui ricordando quelle a tutela di situazioni soggettive, quali la posizione del difensore (art. 103 comma 7 c.p.p.) o a disciplina di ipotesi oggettive particolari, quali l’intercettazione preventiva (art. 226 norme coord. c.p.p.) o l’intercettazione per agevolare la ricerca del latitante (art. 295 commi 3 e 3 bis c.p.p.).
Quanto ai requisiti di ammissibilità delle intercettazioni, l’art.266 c.p.p. ha individuato le categorie dei reati per cui è consentito ricorrere a questo mezzo di prova, per titolo o secondo il livello di pena prevista
Non sussistono, pertanto, particolari difficoltà per verificare quando l’intercettazione sia ammissibile, se non nel momento in cui sia necessaria la modifica del reato o si profilino fatti di reato nuovi o diversi rispetto alla contestazione utilizzata per la richiesta e la autorizzazione alla intercettazione (nei termini appena esaminati nel paragrafo 28.1.).
L’art.271 c.p.p. prevede che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati “fuori dei casi consentiti dalla legge” o se non siano state “osservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3”, ossia le prescrizioni autorizzative ed operative (art. 271 comma 1 c.p.p.)
Non appare necessario soffermarsi più di tanto sui casi di inutilizzabilità conseguenti alla violazione delle disposizioni autorizzative (assenza dei gravi indizi ovvero dei sufficienti indizi di reato, mancanza della motivazione del decreto autorizzativo, divieti di cui all’art.203 c.p.p. e così via), trattandosi di “casistica” assai nota all’operatore giudiziario.
Quanto alle ipotesi principali di inutilizzabilità ex art. 271 comma 1 c.p.p. dei risultati delle intercettazioni nel caso concreto di intercettazioni mediante captatore informatico appare evidente che l’esecuzione “fuori dei casi consentiti dalla legge” rimanda agli artt. 266 c.p.p. e 266 bis c.p.p., nonché all’art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 riferendosi, quindi, all’attività di captazione posta in essere per reati diversi da quelli per i quali le intercettazioni sono ammissibili.
Parimenti, nessun problema interpretativo sorge dal richiamo, contenuto nell’art. 271 c.p.p., all’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni: “per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 267 c.p.p.”, atteso che tale norma è richiamata integralmente e, dunque, la violazione delle nuove disposizioni relative al cd. captatore informatico, inserite dal D.Lvo 216/2017 nell’art. 267 c.p.p., determinerà l’irrogazione della più grave sanzione dell’inutilizzabilità.
Pertanto, saranno colpite da inutilizzabilità le intercettazioni tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nel caso in cui nel decreto autorizzativo manchi l’indicazione delle ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini (e questo anche per i reati di cui all’art.51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. e dei reati dei pp.uu. e incaricati di pp.ss. contro la p.a. puniti con pena non inferiore a 5 anni di reclusione).
Per i reati, invece, diversi da quelli di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. e dei reati dei pp.uu. e degli incaricati di pp.ss. contro la p.a. puniti con pena non inferiore a 5 anni di reclusione, saranno sanzionati con l’inutilizzabilità i risultati di quelle intercettazioni tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, quando nei decreti autorizzativi manchi l’indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.
Piuttosto, qui interessano i casi di inutilizzabilità qualora non siano state “osservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3” (art.271, comma 1 c.p.p.).
Intanto, poiché la riforma non ha modificato l’art. 271, comma 1 c.p.p., si può sostenere che le nuove disposizioni sul deposito dei verbali e registrazioni, sulla acquisizione delle intercettazioni e sui termini e modalità della decisione del giudice (art. 268, commi 4, 5, 6, c.p.p.), non siano presidiate dalla scure della inutilizzabilità, ma siano ravvisabili profili di nullità in caso di violazione dei diritti difensivi[15].
Resteranno, pertanto, sempre proponibili le “solite” questioni relative alla registrazione delle comunicazioni intercettate e alla redazione del relativo verbale, qui ricordando che l’art. 268 comma 1 c.p.p. prevede che le comunicazioni intercettate siano “registrate e delle operazioni è redatto verbale”.
La giurisprudenza, come noto, limita la sanzione agli stretti casi di rinvio dell’art. 271 comma 1 c.p.p. all’art. 268 commi 1 e 4 c.p.p., sostenendo che il mancato rispetto del termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni per il deposito dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità, non essendo espressamente prevista, né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, “atteso il mancato richiamo, nell’art. 271 c.p.p., al quarto e al sesto comma dell’art. 268 c.p.p.“[16].
Sempre seguendo il costante indirizzo della giurisprudenza, sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, ai sensi dell’art. 271 comma 1 c.p.p., in caso di “ irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l’art. 267 comma 5 c.p.p. e che attengono alla durata complessiva dell’attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l’indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 268, commi 1 e 3” (Cass. Sez. VI. 28.7.2015 n. 33231.)
Inoltre, la mancata indicazione, nei verbali di inizio e fine delle operazioni, dei nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria che vi hanno preso parte non comporta inutilizzabilità (Cass. Sez. III, 18.5.2015 n. 20418).
Piuttosto, merita ricordare che secondo un recente indirizzo interpretativo, l’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l’impossibilità di desumere la capacità dell’ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l’incarico affidatogli (Cass. Sez. III, 21.7.2016 n. 31454, rv 267738).
Sempre sul tema, ricordiamo che è stato introdotto il divieto di trascrizione anche sommaria delle captazioni del difensore, a supporto di quello, già esistente, di utilizzazione (art. 103 comma 7 c.p.p.).
Infine, il nuovo art.268, comma 2 bis c.p.p. prevede che il p.m. dia indicazioni affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini dell’indagine.
In questo caso, dal tenore della disposizione sembrerebbe ricavarsi un divieto allegazione ai fini della tutela di posizioni non inerenti al tema probatorio.
L’eventuale violazione del divieto non sarebbe, però, sanzionabile con l’inutilizzabilità, posto che ilconcettodellairrilevanza rientra nel fenomeno della inutilizzabilità[17].
L’art. 268 comma 3 c.p.p. stabilisce che le operazioni d’intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati nella Procura della Repubblica e che il ricorso a quelli di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria è consentito se il p.m., con decreto, specifichi le ragioni che rendano i primi insufficienti o inidonei e contestualmente giustifichi l’esistenza d’eccezionali ragioni di urgenza.
Con la riforma, il ricorso esclusivo o alternativo a impianti della Procura (art. 268 comma 3 c.p.p.), dovrà ovviamente confrontarsi con le nuove metodologie captative.
[1] Il termine “captatore informatico” fu utilizzato dalla giurisprudenza (Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, dep. 2010, Virruso, Rv. 246954) la quale, lo definisce pure “agente intrusore” (Sez. 6, n. 27100 del 26/05/2015, Musumeci, Rv. 265654).
[2] L’espressione è di L. Filippi, L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi ma sbagliano la terapia, in Il penalista. it, 6 settembre 2016.
[3] Palmieri “La nuova disciplina del captatore informatico tra esigenze investigative e salvaguardia dei diritti fondamentali
Dalla sentenza “Scurato” alla riforma sulle intercettazioni” in Diritto Penale Contemporaneo n.1/2018, pagg.60 ss.
[4] A. Gaito-S. Furfaro, Intercettazioni: esigenze di accertamento e garanzie della riservatezza, in A.A. V.V., I principi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p. 364, il quale rileva che “nulla sfugge al controllo, e dal telefono all’intimità quotidiana, dalla corrispondenza alla rete fino alla messaggistica di WhatsApp e Blackberry tutto è ormai tecnicamente intercettabile: parole, suoni, gesti e, conseguentemente, opinioni e pensieri prima di azioni e condotte concrete”.
[5] Nel corso dei lavori parlamentari per la conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, era stata proposta una modifica dell’art. 266-bi5 cod. proc. pen., inserendo le parole «anche attraverso l’impiego di strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico». Successivamente, era stato presentato un emendamento che mirava a circoscrivere l’area operativa del nuovo strumento alle indagini per i delitti di cui agli artt. 270-bis, 270 – ter, 270 -quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies. Successivamente, in data 2 dicembre 2015, è stata depositata la proposta di legge C. 3470, intitolata “Modifica all’articolo 266-bis del codice di procedura penale, in materia di intercettazione e di comunicazioni informatiche o telematiche”. In data 20 aprile 2016 è stata depositata la proposta di legge C. 3762, intitolata «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di investigazioni e sequestri relativi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici o telematici». La relazione di accompagnamento, dopo aver definito “captatore legale” il programma informatico da utilizzare nelle indagini, illustra, sul piano metodologico, le varie attività che il programma informatico consente, le quali sono distinte e ricondotte all’istituto tipico al quale sono più assimilabili. In particolare, l’art. 1 prevede la possibilità di procedere, tramite captatori legali, a perquisizioni a distanza, nei soli casi in cui si procede per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, 3 -quater e 3 -quinquies, cod. proc. pen., all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. e ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L’art. 2 disciplina il sequestro da remoto dei dati «diversi da quelli relativi al traffico telefonico o telematico», limitatamente ai reati dapprima indicati. L’art. 3 modifica l’art. 266-bis cod. proc. pen., disciplinando l’uso dei captatori legali per compiere l’intercettazione di flussi di dati e per la localizzazione geografica del dispositivo. L’ad, 4 prevede il carattere residuale e sussidiario dei nuovi mezzi investigativi. L’art. 5 modifica l’art. 268 cod. proc. pen., statuendo che i dati informatici acquisiti siano conservati con modalità tali da assicurare l’integrità e l’immodificabilità dei dati raccolti e la loro conformità all’originale. L’art. 6 aggiunge il nuovo art. 89-bis al d.lgs. n. 271 del 1989 indicando i contenuti del decreto ministeriale sulle caratteristiche tecniche dei captatori. L’art. 7 modifica l’art. 226 d.lgs. n. 271 del 1989 adeguando la disciplina delle intercettazioni preventive al nuovo strumento di captazione.
[6] Detta interpretazione della norma codicistica, secondo la sentenza Musumeci, sarebbe l’unica compatibile con il dettato dell’art. 15 Cost.; imponendosi, ai fini della piena tutela della libertà di comunicare, una lettura rigorosa delle disposizioni che legittimano la compressione di tale diritto della persona: l’intercettazione ambientale, pertanto, dovrebbe avvenire in luoghi ben circoscritti e individuati ab origine nel provvedimento di autorizzazione, non potendo essere permessa in qualunque posto si trovi il soggetto. La specificazione dei luoghi non costituirebbe, cioè, «una semplice modalità attuativa del mezzo di ricerca della prova», ma una tecnica di captazione, con specifiche peculiarità, in grado di attribuire maggiore potenzialità all’intercettazione, dal momento che consente la possibilità di «captare conversazioni tra presenti non solo in una pluralità di luoghi, a seconda degli spostamenti del soggetto, ma […] senza limitazione di luogo».
[7] “La scelta è stata in parte imposta dalla circostanza che proprio in riferimento a tale utilizzo del cd. agente intrusore (che consente intercettazioni ubiquitarie ovvero che si spostano di luogo in luogo seguendo il possessore del dispositivo target oggetto di intercettazione) si sono posti, nella prassi, i maggiori interrogativi di compatibilità dello strumento tecnico investigativo con la disciplina relativa alle intercettazioni tra presenti, alla luce della necessità , più volte riaffermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, di preventiva individuazione, in seno al decreto autorizzativo, dei luoghi in cui possano avvenire le operazioni”. Da “Linee guida..” adottate dalla Procura di Sondrio il 10.4.2018.
[8] Gli incaricati di pubblico servizio sono definiti dall’art. 358 c.p., Secondo l’evoluzione interpretativa la nozione di incaricato di servizio pubblico è dinamica, non tanto esigendosi che l’incaricato del servizio sia organico nella p.a., quanto valutandone la funzione: «Agi effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Una categoria residuale rispetto a quella generale di cui all’art. 357 c.p., comprensiva di soggetti che, pure non svolgendo attività esclusivamente materiali, sono privi di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.
[9] “In molti casi la determinazione del tempo di attivazione del microfono nel decreto autorizzativo costituirà elemento strettamente ed inevitabilmente connesso anche ai luoghi di attivazione determinati dal decreto in dipendenza ai contatti ed agli incontri degli indagati in relazione alla commissione dei reati. Si pensi alla seduta riservata di una gara pubblica che si terrà indifferibilmente dalle ore 14 alle ore 17: in tal caso il Giudice potrà, ed anzi dovrà, autorizzare la captazione limitatamente a tale intervallo temporale, ferma restando la possibilità di indicare i termini anche indirettamente, per esempio…con riferimento al momento ( e al luogo) in cui almeno due degli indagati si siano incontrati ed abbiamo iniziato a discutere dell’attività illecita…”, da “Linee guida…” adottate dalla Procura di Sondrio il 10.4.2018.
[10] Come annota il Procuratore della Repubblica di Bologna “Per l’effetto di quanto detto: i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di che trattasi finiscono con l’avere — rispetto all’utilizzo del trojan – un regime di applicabilità dello strumento delle intercettazioni finanche più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per i reati di criminalità organizzata di cui all’articolo 13 del decreto legge 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 che non siano ricompresi tra quelli di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater del Cp [cui pure sono assimilati ex articolo 6, comma |, del decreto legislativo n. 216 del 2017, quanto al compendio indiziario legittimante il ricorso allo strumento intercettativo e quanto ai presupposti per poter disporre le intercettazioni ambientali: come si è visto, gli indizi di reato richiesti per poter disporre le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni non devono essere più “gravi”, come ordinariamente previsto dall’articolo 267, comma 1, del Cpp, ma bastano indizi “sufficienti”; mentre, nel caso di intercettazioni ambientali da svolgere nei luoghi indicati dall’articolo 614 del Cp, queste possono essere eseguite, diversamente da quanto ordinariamente disposto dal comma 2 dell’articolo 266 del Cpp, anche se non vi è il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa]. Infatti, l’intercettazione mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, è sempre consentita [solo] quando si procede per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del Cpp e, ora, quando si procede per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni [articolo 266, comma 2 bis. del Cpp]. Per gli altri reati di criminalità organizzata non ricompresi nell’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del Cpp [ad esempio, secondo le puntualizzazioni offerte dalla sentenza delle Sezioni unite 28 aprile 2016, Scurato “quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere ex articolo 416 del Cp, correlata alle attività più diverse. con esclusione del mero concorso di persone”] le intercettazioni tramite captatore informatico possono essere eseguite, ma, qualora avvengano nei luoghi di cui all’articolo 614 del Cp. è necessario che il decreto di autorizzazione indichi “i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono” [articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del Cpp].”. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna: ” Legge 9 gennaio 2019 n. 3. Profili di interesse per Ufficio del PM” 17.1.2019.
[11] Novella Galantini, “Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova disciplina” in Diritto Penale Contemporaneo.
[12] Nel diverso caso in cui, invece, la trasmissione dei dati derivanti da captazione informatica sia indirizzata ad un computer installato presso la polizia giudiziaria per consentirne l’ascolto e successivamente partendo da questo server venga trasmesso agli impianti presso Procura, si tratterebbe non di una semplice “remotizzazione” per l’ascolto, ma dell’utilizzo di impianti esterni in dotazione della P.G quali destinatari del trasferimento dei dati. Troverà, allora, applicazione il disposto di cui all’ art. 268, comma. 3 c.p.p. che consente per motivate ragioni di eccezionale urgenza e per l’indisponibilità o insufficienza di impianti presso la Procura il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria
[13] “ Linee guida…” Procura di Sondrio.
[14] Dunque, non deriverebbe l’inutilizzabilità nel caso di mancata indicazione nel verbale del tipo di programma impiegato (art. 89 disp. att. comma 1), ovvero nel caso di ricorso a programmi non conformi ai requisiti tecnici indicati dal Ministero (art. 89 disp. att. comma 2), nonché alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi (art. 89 disp. att. comma 5).
[15] Sulla insussistenza di nullità o inutilizzabilità ex art. 268 c.p.p. per omesso avviso della facoltà di esaminare gli atti, Cass. Sez. 8.4.2015 n. 33587, rv 264522 e Cass. 8.1.2016 n. 6408.
[16] Cass. Sez. VI, 23/03/2017 n. 14248.
[17] Novella Galantini “Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova disciplina” in Diritto Penale Contemporaneo.
di Onelio Dodero in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione
Sommario: 1. Chi troppo vuole… 2. Critiche. 3. L’entrata (chissà quando) in vigore della riforma. 4. L’applicazione della riforma ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020. 5. La modifica dell’art.114 c.p.p. 6. Dieta dimagrante. 7. Il divieto di trascrizione. 8. La riforma della riforma: il D.L. n.161/2019 e il nuovo art.268, comma 2 bis c.p.p. 9. Un bilanciamento di interessi. 10. Le conversazioni irrilevanti. 11. Conversazioni inerenti al mandato difensivo. 12. La nuova disciplina sulla trasmissione dei verbali e delle registrazioni per la conservazione nell’archivio (le modifiche agli artt.268, 269, l’abrogazione dell’art. 268 bis c.p.p.). 13. L’archivio delle intercettazioni. 14. Aspetti problematici dell’archivio delle intercettazioni.
1. Chi troppo vuole…
Le intercettazioni sono uno strumento di ricerca della prova tanto irrinunciabile quanto invasivo.
Un male necessario a beneficio delle indagini, dunque, seppure la sempre più marcata diffusione mediatica di colloqui registrati che hanno nulla a che spartire con l’oggetto delle indagini, ma che suscitano i più diversi appetiti a causa della qualità dei loquenti o della scabrosità dei temi trattati, rischia di fare perdere di vista quel beneficio, evidenziando solo il danno, talora irreparabile.
Per questo, il tema delle intercettazioni si risolve in un interminabile e acceso dibattito nel tentativo di trovare un punto d’equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela dei diritti alla riservatezza di tutte le persone coinvolte, terzi e finanche indagati stessi.
Tra i tanti tentativi irrisolti di cogliere questo punto di equilibrio, nel tentativo di arginare ogni possibile nociva diffusione di colloqui non pertinenti con le indagini, la delega parlamentare di cui alla legge 23 giugno 2017 n.103, poi trasfusasi nel Decreto Legislativo n.216/2017, aveva scopo di aumentare il livello di tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti ad intercettazioni, specialmente di coloro che risultassero occasionalmente coinvolti ed estranei all’attività investigativa.
A questo fine, la legge delega chiedeva che la riforma prevedesse
- una serie di misure per bloccare la conoscibilità all’esterno di tali comunicazioni o conversazioni, anche ricorrendo alla sanzione penale (tutela a valle);
- di limitare la possibilità per la p.g. di verbalizzare le conversazioni “irrilevanti” (tutela a monte);
- un uso parsimonioso di quelle “rilevanti” da parte del P.M. prima e del Giudice poi in caso di eventuale richiesta e applicazione di una misura cautelare, prescrivendo la riproduzione soltanto dei brani essenziali a fini di prova.
Da qui, prendeva le mosse il testo elaborato nel Decreto Legislativo n.216/2017, nel difficile tentativo di conciliare i poteri investigativi con la tutela dei diritti alla riservatezza di terzi (e pure degli stessi indagati), secondo cinquemomenti qualificanti:
- introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, di
a) intercettazioni irrilevanti;
b) intercettazioni non rilevanti e contenenti dati sensibili;
c) intercettazioni intercorse tra indagato e difensore o comunque attinenti al mandato difensivo;
- nuova disciplina sul deposito dei verbali e delle registrazioni;
- introduzione di una nuova procedura di acquisizione al fascicolo delle indagini (quello del p.m., per intendersi) delle intercettazioni rilevanti;
- istituzione dell’archivio riservato delle intercettazioni;
- limiti alla riproduzione delle intercettazioni negli atti cautelari.
Come si legge nella Relazione illustrativa al provvedimento, le disposizioni adottate perseguivano “lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova”[1].
2. Critiche.
Andando a comprimere uno dei nervi scoperti nei sempre difficili rapporti tra l’esigenza punitiva insita nel doveroso accertamento della responsabilità penale e la tutela della libertà e riservatezza delle conversazioni, il testo della riforma aveva immediatamente suscitato più che perplesse reazioni da più parti, anche contrapposte.
Ed infatti, unanimemente si criticava la scelta di voler sacrificare sull’altare della tutela della riservatezza sia uno dei più efficaci strumenti dell’indagine penale sia il diritto all’informazione sia quello alla difesa.
Si tratta di critiche che, risoltesi in pressioni politiche, poco a poco hanno, se non spento, certamente attenuato i lustrini di una riforma che forse aveva osato troppo, spingendosi oltre il consentito.
Chi troppo vuole, nulla stringe.
Prova ne sia che l’adagio popolare ha trovato puntuale e plastica espressione in quel tortuoso cammino seguito per l’entrata in vigore della riforma.
Si è trattato di un cammino fin da subito in salita, sempre più faticoso e, via via, trasformatosi da un percorso a ostacoli ad uno di guerra.
3. L’entrata (chissà quando) in vigore della riforma.
Come noto, le nuove disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore dal 26 luglio 2018.
Tuttavia, il Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni nella legge n.108/2018, prorogò il termine al 31.3.2019.
A sua volta, la legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018. n. 145), ne dispose altra proroga al 31.7.2019.
Quindi, con il Decreto Legge 4.6.2019 n.53 (“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” o cosiddetto decreto sicurezza bis), l’efficacia delle nuove disposizioni slittò a “dopo il 31 dicembre 2019”, ossia al 1° gennaio 2020.
Tuttavia, con il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.161, l’entrata in vigore fu ancora prorogata a dopo il 29 febbraio 2020.
Nondimeno, la legge 28 febbraio 2020 n.7, di conversione del D.L., ha ancora una volta prorogato l’entrata in vigore a dopo il 30 aprile 2020, ossia al 1° maggio 2020.
Il varo era, pertanto, previsto il prossimo 1° maggio 2020.
L’ultimo colpo di coda è del 30 aprile scorso.
Il D.L. 30.4.2020 n.27, in vigore dal 1° maggio successivo, è l’ennesima occasione di un rinvio, nuovamente modificando l’art.9 D.Lvo n.216/2017:
«Art. 9 (Disposizione transitoria).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
2. La disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.”.
La riforma dovrebbe, dunque, entrare in vigore dal 1° settembre 2020, seppur sembri ormai un poco temerario darlo per scontato.
4. L’applicazione della riforma ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020.
Intanto, per evitare la coesistenza di differenti regimi nell’ambito del medesimo procedimento, il D.L. n.161/2019 aveva modificato l’originaria disposizione dell’art.9, comma 1 Decreto Legislativo n.216/2017 che prevedeva che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019”.
La disposizione portava con sé il rischio che nell’ambito di un medesimo procedimento penale potessero trovare applicazione, contemporaneamente, due distinti regimi in tema di intercettazioni: quello ante riforma per le intercettazioni disposte prima dell’entrata in vigore e la nuova disciplina per quelle autorizzate dopo l’entrata in vigore.
Per evitarlo, l’art.1 n.1 D.L. n.161/2019 era intervenuto sull’art.9, comma 1 D.Lvo n.216/2017 prevedendo che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020.” (non più facendo dipendere l’applicazione delle nuove norme dai provvedimenti autorizzativi emessi dopo l’entrata in vigore, indipendentemente da quando si era instaurato il procedimento, ma prevedendo che la nuova disciplina avrà applicazione soltanto per i procedimenti iscritti dopo la sua entrata in vigore).
La legge di conversione 27.2.2020 n.28 ha modifica la data, portandola a dopo il 30 aprile 2020
Infine, il testé emesso D.L. 30 aprile 2020 n.27 adegua questa data a quella di entrata in vigore della riforma, ossia a dopo il 31 agosto 2020.
Dunque, la riforma si applicherà solo ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020.
5. La modifica dell’art.114 c.p.p.
L’art. 2, comma 1 lett. a) D.L.n.161/2019 è intervenuto sull’art.2, comma 1, lett. b) Decreto Legislativo n. 216/2017.
L’art.2, comma 1, lett. b) aveva modificato l’art.114, comma 2 c.p.p. inserendo, dopo le parole “dell’udienza preliminare”, quelle “fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292“.
In questo modo per le ordinanze che dispongono misure cautelari veniva meno il divieto di pubblicazione, anche parziale, «degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino ai termine dell’udienza preliminare».
Il D.L.n.161/2019 interviene (anche) su questo aspetto, inserendo nell’art.114 c.p.p. il comma 2 bis: “È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, dei contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415 bis c.p.p.“
Ossia, anche in relazione al contenuto delle ordinanze che applicano le misure cautelari permane il divieto di pubblicazione delle intercettazioni non acquisite agli atti secondo la procedura di cui agli artt. 268 e 415 bis c.p.p. (v. infra).
6. Dieta dimagrante.
Come rilevato, cercando un equilibrio tra le esigenze delle indagini e la tutela della riservatezza dei terzi (e pure degli stessi indagati), la riforma si articolava sui conseguenti punti:
- le modalità di redazione del c.d. brogliaccio, ossia dei verbali delle operazioni di ascolto delle conversazioni e delle comunicazioni;
- il deposito di tali verbali e il relativo avviso ai difensori;
- l’archivio per la conservazione del materiale intercettato, in attesa della cernita tra quello che doveva confluire nel fascicolo delle indagini di cui all’art.373, comma 5 c.p.p. ( ossia il fascicolo del p.m.) e quello che doveva restare nell’archivio riservato;
- le richieste al giudice di acquisizione al fascicolo delle indagini delle conversazioni che avrebbero costituito il materiale probatorio;
- il relativo provvedimento del giudice e l’eventuale udienza stralcio;
- le modalità di trasposizione delle conversazioni nella richiesta di misura cautelare e nella successiva ordinanza cautelare del giudice;
- l’uso dei captatori informatici.
Si può convenire che il Decreto Legge n.161/2019 ha drasticamente “riformato la riforma”, sottoponendola a una severa cura dimagrante prima dell’entrata in vigore, ridisegnandola.
7. Il divieto di trascrizione.
L’obiettivo della riforma era di comprimere il più possibile lo spazio della potenziale diffusione mediatica del contenuto dei dialoghi registrati ed era perseguito riducendo il portato di quel che poteva essere trascritto.
La scelta, pertanto, era stata di vietare la trascrizione nei verbali della polizia giudiziaria (i cosiddetti brogliacci) delle conversazioni:
- irrilevanti ai fini di indagine (art.268, comma 2 bis c.p.p.)
- non rilevanti e contenenti dati personali sensibili (art.268, comma 2 bis c.p.p.)
- inutilizzabili in quanto attinenti al rapporto difensivo (art.103, comma 7 c.p.p.).
In questi casi, il verbale della p.g. avrebbe riportato esclusivamente la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione era intervenuta [2].
Al di là del già previsto divieto di trascrivere i dialoghi inerenti all’esercizio del mandato difensivo, la trascrizione delle altre conversazioni era ammessa se avesse superato il vaglio della irrilevanza.
Si tratta di un criterio che già presiedeva, o avrebbe sempre dovuto presiedere, all’operato della p.g., come, del resto, si aveva e si ha ancora modo di notare quando le annotazioni riportate sul brogliaccio ricorrono a formule del tipo “conversazione non utile”; “dialogo di natura privata”; “discussione familiare” e simili per indicare l’inutilità probatoria delle conversazioni che, pertanto, non vengono trascritte.
Il testo della riforma, però, andava oltre, con l’espresso divieto di riportare queste conversazioni fino a impedire anche il ricorso a sintetiche formule per fare intendere che il contenuto non atteneva alle indagini, dovendosi la p.g. limitare ad annotare nel verbale la data, l’ora e l’utenza intercettata.
L’intento, pertanto, era di permettere la trascrizione soltanto delle conversazioni rilevanti ai fini dell’indagine, con il conseguente problema d’individuare l’ambito della rilevanza della conversazione.
La norma, però, non indicava quali fossero le intercettazioni da trascrivere in quanto rilevanti, limitandosi a prevedere che non erano da trascrivere:
1) le comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti
2) le comunicazioni o conversazioni parimenti non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge
lasciando all’operatore il compito di riempire di contenuto i termini “irrilevanti” e “non rilevanti”.
Solo ancora un accenno, per ricordare che la valutazione di irrilevanza doveva riferirsi tanto all’oggetto del dialogo quanto ai soggetti interlocutori che, pertanto, non dovevano aver alcuna attinenza con l’indagine in corso.
Nulla, però, si prevedeva espressamente in caso di irrilevanza parziale della conversazione, ossia quando la registrazione contenga, come spesso accade, in parte contenuti irrilevanti o attinenti a dati sensibili e in parte elementi rilevanti ai fini di indagine.
Ponendo il divieto della trascrizione nel brogliaccio, la disciplina adombrava di attribuire direttamente alla polizia giudiziaria il compito di valutare, fin dai primi momenti dell’attività tecnica, quali conversazioni si dovessero, si potessero o fosse vietato trascrivere, anche sommariamente, nel verbale delle operazioni.
Tuttavia, per evitare che una scelta così rilevante quanto agli effetti fosse lasciata esclusivamente alla p.g., nonché per permettere il dovuto coordinamento investigativo tra tutti gli attori inquirenti, si prevedeva che anche il p.m. intervenisse in questa fase destinata al non agevole compito di selezionare le conversazioni captate che sarebbero state oggetto di trascrizione nei c.d. brogliacci. Nel testo riformato l’art.267, comma 4 c.p.p. stabiliva, infatti, che l’ufficiale di p.g., prima di provvedere ai sensi dell’art.268, comma 2 bis c.p.p., ossia prima di non procedere alla trascrizione ritenendo sussistente il divieto di trascrivere le conversazioni, informasse “preventivamente” il p.m. “con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni” intercettate, al fine di consentire un’interlocuzione preliminare destinata proprio alla successiva cernita delle conversazioni da inserire nei verbali di intercettazione.
All’esito dell’interlocuzione e della valutazione dell’annotazione redatta dalla p.g. sulle conversazioni da non trascrivere, l’art.268, comma 2 ter c.p.p. prevedeva che il p.m., se di diverso avviso, con decreto motivato potesse disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2 bis – ossia quelle ritenute irrilevanti dalla p.g. – fossero trascritte nel verbale di ascolto quando “ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova” e che, parimenti, fossero trascritte anche le comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili “se necessarie a fini di prova”.
La predisposizione di questa formale procedura scritta di interlocuzione era destinata a una maggiore responsabilizzazione sia della polizia giudiziaria che del p.m. sulla cernita e selezione del materiale registrato fin dall’inizio delle operazioni.
Questa procedura peccava di eccessivo formalismo e non teneva conto del rapporto che quasi quotidianamente intercorre tra p.g. e p.m. in caso di intercettazioni.
Ovvio, infatti, che questa interlocuzione scritta sarebbe pur sempre stata preceduta da contatti e comunicazioni tra gli organi inquirenti, soprattutto nei casi di dubbia valutazione, rappresentando un aspetto naturale del rapporto investigativo che si instaura tra il p.m. e la p.g. ed essendo, pertanto, naturale che quest’ultima, soprattutto nei primi momenti delle intercettazioni, sottoponga al titolare dell’indagine il giudizio sulla “irrilevanza” o “non rilevanza” di alcune registrazioni, posto anche che una decisione affrettata sarebbe foriera di oggettivi nocumenti all’indagine.
Del resto, è un dato del tutto notorio per l’operatore che le conversazioni non sono sempre immediatamente intellegibili e tali da permettere un’unitaria, logica, lettura dei diversi avvenimenti cui si riferiscono in quanto spesso frazionate nel tempo, ricche di sfumature, di termini criptici, di argomenti diversi[3].
A risolvere queste oggettive difficoltà soccorreva anche la previsione contenuta nel nuovo quarto comma dell’articolo 268 c.p.p. che consentiva alla p.g. di richiedere “il differimento della trasmissione verbali delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegata all’ascolto consulti le risultanze acquisite” e si prevedeva che il p.m. potesse disporre con decreto tale differimento.
8. La riforma della riforma: il D.L. n.161/2019 e il nuovo art.268, comma 2 bis c.p.p.
Con scelta draconiana, il Decreto Legge n.161/2019 (come anche modificato dalla legge di conversione):
- cancella il divieto di trascrivere nei verbali della polizia giudiziaria (i cosiddetti brogliacci) le conversazioni irrilevanti ai fini di indagine
- rivisita quello sulle conversazioni non rilevanti e contenenti dati personali sensibili,
riformulando in questi termini l’art.268, comma 2 bis c.p.p.:
“Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.” (in questi termini la legge di conversione ha modificato l’originario testo del D.L. «salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti…»).
Conseguentemente viene abrogato l’art.268, comma 2 ter c.p.p. (“Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalia legge”).
Si cambia, dunque, tutto, tornando quasi al passato prossimo (quello della disciplina a oggi ancora vigente).
Il p.m. torna saldamente sulla tolda di comando delle intercettazioni, spettando soltanto a quest’ultimo di fornire alla p.g. le indicazioni utili a evitare che le trascrizioni riportino “espressioni lesive della reputazione delle persone” ovvero riguardino “dati personali definiti sensibili dalla legge” e “salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.”
Significa che la p.g., come secondo l’attuale normativa, interloquirà sul contenuto delle intercettazioni col p.m. mediante annotazioni che potranno riportare le trascrizioni integrali delle registrazioni, siano rilevanti o meno.
Si pone, però, un limite, demandandone al p.m. la salvaguardia: nei verbali non potranno essere trascritte, o anche sommariamente riportate, quelle conversazioni che ledano la reputazione delle persone cui i dialoghi si possano riferire o che riguardino dati personali sensibili a norma di legge.
Il divieto di trascrizione presuppone, come appena rilevato, la non rilevanza ai fini probatori di tali conversazioni.
Se, quindi, il dato sensibile o l’espressione lesiva della reputazione assumano rilevanza per l’oggetto e i fini di indagine, potranno/dovranno essere legittimamente trascritti[4].
I dati sensibili sono ricavabili dall’articolo 4, lettera B) Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, intendendosi i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Conseguentemente, si è soppressa la seconda parte dell’art. 267 comma 4, in modo che oggi la norma si limita a stabilire che “Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.“
E’, pertanto, venuta meno la previsione per l’ufficiale di polizia giudiziaria di provvedere “a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.”
9. Un bilanciamento di interessi.
Si è annotato che, secondo il nuovo testo dell’art.268, comma 2 bis c.p.p. “Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.”.
La nuova disposizione, così come formulata, lascia adito a problematiche interpretative, soprattutto in merito alla valutazione delle espressioni lesive della reputazione.
Dunque, il p.m. prima deve dare indicazioni alla p.g. e poi vigilare che vengano rispettate.
In via di prima approssimazione, è plausibile sostenere che l’Ufficio inquirente possa elaborare le indicazioni in oggetto in un provvedimento di carattere generale e astrattamente applicabile in ogni caso in cui si debba ricorrere alle intercettazioni, magari poi integrandolo con quelle indicazioni specifiche da adottare qualora la tipologia dell’inchiesta o la natura dei reati oggetto del procedimento lo richiedano.
Sempre in via di prima approssimazione, premesso che per “reputazione” si intende la stima e la considerazione di cui ogni persona gode nel sociale, ossia la considerazione in cui si è tenuti dagli altri (cfr. dizionario Treccani, dizionario Garzanti) l’inciso “espressioni lesive della reputazione delle persone” dovrebbe riguardare il contenuto di dialoghi che siano infamanti per una individuata persona, nel senso che danneggino la stima di cui quella persona gode verso i terzi, alludendo a fatti, comportamenti, atteggiamenti di per sé già lesivi o esprimendo giudizi di pari disvalore.
E possono essere “espressioni” che i dialoganti riferiscono a una terza persona, ovvero che uno dei loquenti rivolga all’altro e, se il caso, viceversa.
Al di là delle parole usate nel testo normativo, appare chiaro che l’intento legislativo sia quello di evitare la trascrizione di dialoghi non solo irrilevanti ai fini dell’indagine, ma il cui contenuto, con richiamo a fatti e circostanze, sia tale da mettere alla berlina la reputazione delle persone e che, se divulgati potrebbero cagionare immaginabili cadute di stima nell’opinione pubblica.
Proprio sul presupposto che si tratti di dialoghi senza alcun rilievo, oggettivo e soggettivo, per l’indagine, se ne vieta la trascrizione, per evitarne la successiva pubblicità.
Vige, pertanto, la regola del bilanciamento degli interessi: prevale la tutela della riservatezza se il danno alla stima non trovi la contropartita nel rilevante giovamento alle indagini; viceversa, nel caso contrario.
Difficile, se non impossibile e certamente defatigante, compilare un catalogo esaustivo di casistiche in quanto, trattandosi di materia assai variegata, spetterà alla sensibilità dell’inquirente stabilire se le espressioni registrate ledano la reputazione e se sia, o meno, necessario trascriverle in quanto assumano una portata probatoria rilevante per l’indagine.
Per consentire, comunque sia, che anche il difensore, quando gli sarà permesso di accedere al materiale delle intercettazioni, possa valutare se la conversazione non trascritta in quanto lesiva della reputazione non abbia anche una portata probatoria utile all’indagato, appare preferibile che il p.m. preveda che nel brogliaccio la trascrizione sia sostituita dall’inciso “dialogo rientrante nell’art.268, comma 2 bis c.p.p.” e simili.
Parimenti sarà necessario adottare disposizioni generali alla polizia giudiziaria per evitare che i verbali riportino dati personali sensibili, seppur in questo caso la normativa di settore sia di oggettivo aiuto, prevedendo che al posto della trascrizione nel “brogliaccio” si annoti “dialogo rientrante nell’art.268, comma 2 bis c.p.p.” o “conversazione privata relativa a dati sensibili “, come suggeriva la circolare del 2016 del CSM in materia e in tema di buone prassi.
Discende, pertanto, che debba pur sempre intervenire una preventiva interlocuzione con la polizia giudiziaria deputata all’ascolto delle conversazioni ogni qual volta siano registrate conversazioni astrattamente rientrabili nella previsione dell’art.268, comma 2 bis c.p.p., quanto meno al fine di valutare quelle che, pur lesive della reputazione o inerenti a dati personali sensibili, siano da riportare in quanto “rilevanti ai fini delle indagini”, contrastando con la ratio normativa un controllo ex post, ossia dopo il deposito dei verbali, in quanto renderebbe vano il chiaro intento legislativo di non dare pubblicità alle intercettazioni lesive della privacy (intesa sia come tutela della reputazione sia come protezione dei dati personali sensibili) se non significative, in senso probatorio, per l’indagine.
Quanto alla clausola di salvezza – “salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.” – che consente di riportare le espressioni in esame, alla stregua dello spirito della riforma se ne suggerisce un’interpretazione che consenta di trascrivere quelle che, se non riportate nel verbale, si risolverebbero in un danno per la prova dei fatti oggetto dell’indagine e delle responsabilità o, comunque sia, ne sminuirebbero la portata.
Ancora un rilievo.
Nulla si prevede espressamente in caso di rilevanza parziale della conversazione, ossia quando la registrazione contenga, come spesso accade, in parte contenuti rilevanti per l’indagine e in parte attinenti a dati sensibili o a espressioni lesive della reputazione.
Le contrapposte esigenze di tutela del diritto alla riservatezza e della conservazione del materiale di indagine non consentono soluzioni “unitarie”, ora trascrivendo integralmente la registrazione, ora vietandola, l’un caso risolvendosi nella violazione del diritto, l’altro caso in una ingiustificata perdita del materiale probatorio.
In questi casi appare ovviamente proponibile, in quanto conforme alle finalità della legge, la trascrizione dei passaggi della conversazione contenenti gli elementi rilevanti ai fini di indagine.
Tuttavia, laddove non sia possibile separare gli elementi rilevanti ai fini dell’indagine dalle esigenze di riservatezza, la registrazione sarebbe necessariamente rilevante e, pertanto, integralmente trascrivibile, in quanto la riforma ha previsto che la tutela della riservatezza debba comunque cedere il passo alle esigenze dell’indagine.
Ed è ancora da considerare che valutare la rilevanza delle intercettazioni nei primi momenti dell’indagine rischia di risolversi in una erronea anticipazione di quei giudizi che solitamente si formulano alla fine dell’inchiesta, perché solo all’esito dell’istruttoria un dialogo che contenga anche dati personali sensibili si potrebbe rivelare prezioso, mentre tale non lo si reputava in un primo tempo[5].
A questo inconveniente potrebbe porre rimedio la procedura prevista dall’art.268, comma 6 c.p.p. nuova formulazione, la quale stabilisce che, il p.m. provveda a presentare al giudice l’elenco delle conversazioni (e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) che intenda far acquisire nel materiale probatorio in quanto rilevanti (si veda pure il nuovo art.415 bis, comma 2 bis c.p.p.).
La redazione dell’elenco in questione, avvenendo all’esito delle operazioni (o alla chiusura delle indagini, se sia intervenuta l’autorizzazione del gip) potrebbe costituire l’occasione per una rivisitazione critica del materiale e di quelle prime indicazioni alla p.g. di non trascrivere registrazioni contenenti espressioni lesive alla reputazione o dati personali sensibili, poi divenute però rilevanti per le indagini a seguito di una valutazione complessiva di quanto acquisito.
10. Le conversazioni irrilevanti.
Oltre all’espresso divieto di riportare le espressioni lesive dell’altrui reputazione e quelle inerenti a dati personali sensibili e di cui all’art.268, comma 2 bis c.p.p., si ritiene plausibile che, secondo una prassi virtuosa ormai consolidata e per evidenti economie, non sarà necessario che i verbali riportino dialoghi o comunicazioni del tutto irrilevanti per le indagini tanto per l’oggetto della conversazione quanto per i soggetti interlocutori, quali quelli attinenti ad argomenti di vita familiare o sociale e il cui contenuto, non avendo alcuna attinenza con l’indagine in corso, potrà essere sostituito con gli usuali incisi “dialogo irrilevante per le indagini”, “conversazione familiare” e simili.
Una soluzione pratica è quella usualmente adottata dagli inquirenti e poi espressa dal CSM nella circolare del 2016, con la quale si suggeriva, come buona prassi, di chiedere alla p.g. di riportare nel brogliaccio di ascolto annotazioni del tipo “intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini” accompagnata dalla “mera indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché, sinteticamente, della tipologia di oggetto (es. conversazione su argomenti familiari ovvero conversazione su temi strettamente personali)”.
11. Conversazioni inerenti al mandato difensivo.
L’art.103, comma 5 c.p.p. già prevede il divieto di registrare le conversazioni dei difensori (nonché investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e ausiliari) e tra costoro ed i propri assistiti; se, al contrario, registrate, ne dispone l’inutilizzabilità.
La riforma, sul punto non “riformata” dal D.L.n.161/2019, ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 7 dell’art.103 in questione, stabilendo che «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.”
La norma, dunque, prevede un espresso divieto di trascrizione delle conversazioni, laddove siano state registrate.
A fronte del divieto, nel verbale delle operazioni si indicheranno “soltanto” la data, l’ora e l’utenza intercettata e il ricorso all’avverbio soltanto sembrerebbe escludere si possa aggiungere l’inciso “dialogo con il difensore” o simili.
Rileva, inoltre, che non potrà aver corso alcuna interlocuzione tra p.g. e p.m. sulla valutazione in ordine alla trascrivibilità di queste intercettazioni, stante l’assoluta e preliminare inutilizzabilità delle conversazioni intercorse con il difensore, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla rilevanza delle stesse ai fini di indagine, quando, ovviamente siano inerenti all’esercizio del mandato (difensivo o di investigazione privata o di consulenza tecnica).
Peraltro, qualora la p.g., per la peculiarità del caso concreto, abbia dei dubbi sull’inerenza della specifica conversazione intercettata all’esercizio delle funzioni difensive dovrà necessariamente raccordarsi ed interloquire con il Pubblico Ministero per le conseguenti valutazioni.
Infatti, quanto all’ambito delle conversazioni del difensore tutelate dalla previsione dell’articolo 103 comma 5 e comma 7 c.p.p. la giurisprudenza ha costantemente ribadito che ”il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la “ratio” della regola posta dall’art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa “ (ex pluris, Cass. Sez. II, sent. n. 12111/2015).
12. La nuova disciplina sulla trasmissione dei verbali e delle registrazioni per la conservazione nell’archivio (le modifiche agli artt.268, 269, l’abrogazione dell’art. 268 bis c.p.p.).
La nuova disciplina introdotta con il D. L. n.161/2019 ha snellito la procedura da seguire una volta ultimata l’intercettazione, anche provvedendo a eliminare i paventati pericoli di sovrapposizione tra quanto previsto dall’art.268, comma 4 c.p.p., come nell’originario testo della legge di riforma, e quanto stabilito dall’art.268 bis successivo.
In sintesi, la riforma Orlando prevedeva che
“I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma l, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga.” (art. 268, comma 4 c.p.p.).
Si disponeva, però che, al momento della scadenza dei termini delle operazioni di intercettazione, il p.m. con decreto potesse differire la trasmissione degli atti all’archivio, qualora la complessità delle indagini e le esigenze degli investigatori di valutare unitariamente il materiale raccolto lo rendesse necessario (art.268, comma 4 c.p.p.)[6].
La norma trovava ragione nel fatto che il termine poteva essere sfruttato per consentire di rivalutare ex post, una volta completato il quadro dell’indagine, il giudizio sull’irrilevanza di alcune conversazioni captate (intanto non trascritte in adesione all’allora divieto normativo) e sottoporle ex novo all’attenzione del p.m., per consentirgli, così, di disporne la trascrizione.
Facendo venir meno il divieto della trascrizione delle conversazioni irrilevanti e la conseguente procedura di valutazione interlocutoria tra p.g. e p.m. il D.L. n.161/2019 ha abrogato la disposizione in parola.
Come rilevato, il D.L. n.161/2019 interviene sostituendo il comma 4 dell’art.268 c.p.p., aggiungendovi il comma 5 e abrogando il successivo art.268 bis.
Stabilito quali intercettazioni possano essere annotate nel brogliaccio (non i dialoghi col difensore; non quelle di cui all’art.268, comma 2 bis c.p.p. se non rilevanti ai fini delle indagini) e come (ossia con trascrizione se rilevanti, ovvero con mera indicazione di sintesi dell’oggetto se del tutto irrilevanti), gli atti saranno trasmessi al p.m. per la conservazione nell’archivio e per il successivo deposito alla difesa.
La nuova formula dell’art.268, comma 4 c.p.p. prevede una scansione temporale per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni, onerando la polizia giudiziaria di provvedere a inviarli al p.m. immediatamente.
E’ però significativo che la nuova formulazione della norma non preveda più che la trasmissione dei verbali e delle registrazioni debba avvenire immediatamente dopo la conclusione delle operazioni, ossia immediatamente dopo la scadenza del relativo termine come previsto dalle autorizzazioni e proroghe (“immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga.”).
Il nuovo testo si limita a stabilire che “I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell’ archivio di cui all’articolo 269, comma 1.” (nuovo art.268, comma 4 c.p.p.).
La lettera della norma, pertanto, dispone che verbali e registrazioni siano immediatamente trasmessi al p.m. senza dover attendere la conclusione delle operazioni di intercettazione.
Nel corso del procedimento, pertanto, potranno susseguirsi più trasmissioni relative alla medesima intercettazione.
Quindi:
“Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi (ndr: verbali e registrazioni) sono depositati presso l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca una proroga.
Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (art.268, commi 4 e 5 c.p.p.).
Pertanto, verbali e registrazioni sono immediatamente inoltrati dalla polizia giudiziaria al p. m., il quale ha l’obbligo di custodirli nell’archivio.
Oltre a questo obbligo di pronta custodia nell’archivio, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni il p.m. dovrà depositare i verbali, le registrazioni, nonché i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le intercettazioni custoditi nell’archivio, ossia dovrà metterli a disposizione dei difensori per un tempo che prefisserà (discovery).
La norma non prevede che il p.m. mantenga il deposito degli atti per un periodo stabilito, utile a consentire ai difensori di prenderne cognizione. Tuttavia, laddove il termine posto dal p.m. sia troppo limitato per l’esercizio dei diritti della difesa, quest’ultima potrà chiedere una proroga al giudice per le indagini preliminari (art.268, comma, ultima parte, c.p.p.).
Resta, comunque sia, salva la possibilità, ancorata al grave pregiudizio per le investigazioni, di ritardare il deposito ai difensori al termine delle indagini, dietro autorizzazione del giudice (ritardo della discovery: art.268, comma 5 c.p.p.) e vien da pensare che, essendo norma di buon senso, si tratterà della soluzione più praticata e che, nella prassi, questa eccezione si tradurrà nella regola ordinaria.
Ed infatti, nei procedimenti connotati da una pluralità di intercettazioni su più utenze e bersagli, emerge l’esigenza di poter disporre di un tempo adeguato a completare la trascrizione dei verbali di operazioni delle intercettazioni rilevanti e analizzarne, raccordandole, le risultanze. Inoltre, l’occasione potrebbe consentire di rivalutare ex post, una volta completato il quadro dell’indagine, un’iniziale irrilevanza delle conversazioni captate e sottoporle ex novo all’attenzione del p.m., per consentirgli, così, di disporne la trascrizione.
Dal combinato disposto tra gli artt.268, 269 c.p.p. e l’art.89 bis disp. att. c.p.p. (a sua volta modificato dal DL n.161/2019 rispetto al testo della riforma: v. infra) discende, pertanto, che:
- i verbali della p.g. e le registrazioni, sono custoditi dal p.m. in un apposito archivio immediatamente dopo che la polizia giudiziaria li abbia trasmessi;
- parimenti, nell’archivio deve essere custodito “ogni altro atto” relativo alle intercettazioni (art.269 comma 1 come riformulato dal D.L.n.161/2019);
- salva l’autorizzazione del giudice a ritardare al termine delle indagini preliminari l’adempimento (eseguendolo unitamente all’invio dell’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p.), il p.m., deve depositare ai difensori i verbali, le registrazioni e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le intercettazioni, entro 5 giorni dal termine delle operazioni di intercettazione, mettendoli a loro disposizione nell’archivio.
13. L’archivio delle intercettazioni.
La novella prevede una scansione temporale per la trasmissione dei verbali e del materiale fonico inerente alle intercettazioni e il successivo deposito ai difensori, stabilendo che l’inoltro al p.m. avvenga immediatamente e che l’inquirente provveda a depositare gli atti ai difensori entro 5 giorni dalla conclusione delle intercettazioni, ovvero, in via d’eccezione, nel termine differito stabilito dal giudice per le indagini preliminari e coincidente con la chiusura delle indagini preliminari (art.268, commi 4 e 5 c.p.p.)
La trasmissione dei verbali e delle registrazioni (e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) comporta un preciso obbligo di custodia e di segreto, posto che il p.m. dovrà custodirli nell’archivio delle intercettazioni, qui restando coperti dal segreto d’indagine fino al momento del deposito ai difensori (entro i 5 gg. dalla conclusione delle relative operazioni o non oltre la chiusura delle indagini preliminari: art.268, commi 4 e 5 c.p.p.).
Il D.L. n.161/2019 prevede, dunque, al pari del testo originario della riforma, l’istituzione di un archivio dedicato alle intercettazioni.
Scompare, però, la definizione di “archivio riservato”, sostituita con quella “archivio delle intercettazioni”, ma resta lo stesso intento di custodire il materiale e gli atti relativi alle intercettazioni in un luogo dedicato, al fine di garantirne la segretezza.
L’archivio delle intercettazioni è destinato a custodire, infatti, non solo i verbali e le registrazioni, ma tutti gli atti relativi, ossia i decreti del giudice, le richieste del p.m. (e, si ritiene, le annotazioni della p.g., per quanto si annoterà infra).
Così dispone la nuova formulazione dell’art.269 c.p.p.:
““1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.” (in neretto le modifiche rispetto al testo come predisposto dalla riforma di cui al D.Lgs.n.216/2017)[7].
Sorge, però, spontaneo chiedersi quale disciplina possa applicarsi se, disposte le intercettazioni, gli atti siano poi trasmessi ad altra autorità giudiziaria per competenza a fronte dell’inciso “I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore… dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni..”.
A sua volta l’art. 89 bis disp.att.c.p.p., come modificato dal DL n.161/2019, disciplina anche le modalità operative dell’archivio (in neretto le principali innovazioni apportate dal D.L. e dalla legge di conversione)[8]:
“1. Nell’archivio digitale istituito dall’art.269 del codice, tenuto sotto la direzione e la vigilanza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L’archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.”
Provando a tirare le fila, appare sostenibile che
- con il termine archivio si faccia riferimento sia a un luogo sia a uno strumento informatico sito in quel luogo ed entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni;
- al Procuratore della Repubblica è demandato di vigilare sulle modalità di accesso al luogo e all’archivio digitale, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili;
- quanto al luogo, il Procuratore dovrà organizzarlo nel rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, prevedendo, con ordine di servizio, che il locale archivio sia presidiato da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché sia dotato di personale incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi (giudici, difensori, se del caso interpreti, personale di p.g.), di un registro informatico sul quale annotare i nominativi delle persone autorizzate, per legge o per disposizione del Procuratore, all’accesso, il giorno e l’ora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l’accesso è stato consentito e dovrà anche dotarlo delle necessarie apparecchiature per l’ascolto delle registrazioni;
- tra l’altro, queste disposizioni dovranno garantire che l’archivio sia gestito con modalità tali da assicurare “la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia”, ossia mantenere il segreto su quelle intercettazioni che non entreranno a far parte di quelle che saranno acquisite al procedimento e che dovranno restare custodite nell’archivio. Per tutte queste finalità, è previsto che, con Decreto ministeriale, da adottare dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano fissati “i criteri per regolare le modalità di accesso all’archivio…nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi” (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019);
- in questo luogo sarà installato l’archivio digitale delle intercettazioni;
- nell’archivio digitale dovranno essere custoditi, in forma digitale, relativamente ad ogni singolo procedimento, i verbali (un tempo: brogliacci), le registrazioni e ogni altro atto inerente all’intercettazione (i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le operazioni).
E’, inoltre, previsto che, con Decreto ministeriale “sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019).
L’art.89 bis disp.att.c.p.p. come introdotto dalla riforma stabiliva espressamente che anche le annotazioni della polizia giudiziaria dovevano ricomprendersi tra il materiale da conservare nell’archivio: “presso l’ufficio del pubblico ministero è costituito l’archivio…nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono”.
Il nuovo testo dell’articolo, come sostituito dal D.L.n.161/2019, si limita a disporre che nell’archivio “sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono”.
Il fatto che sia stato eliminato l’espresso riferimento alle annotazioni della polizia giudiziaria fa sorgere il dubbio che debbano ancora comprendersi tra gli atti da custodire nell’archivio.
Se, però, la previsione dell’archivio persegue l’intento di evitare ogni pericolo di pubblicità del contenuto delle intercettazioni prima della procedura di scrutinio destinata a stabilire quali debbano fare formalmente ingresso nel compendio probatorio (v.infra), appare ragionevole ritenere che anche le annotazioni di p.g. che si riferiscano alle intercettazioni debbano essere custodite nell’archivio e non nel fascicolo del pubblico ministero, soprattutto tenendo conto che le annotazioni potrebbero contenere le trascrizioni integrali delle conservazioni registrate, non essendo più fatto divieto.
Del resto, l’art.269, comma 1 c.p.p. prevede che, oltre ai verbali e alle registrazioni, sia custodito nell’archivio anche ogni “altro atto” inerente alle intercettazioni o “ad esse relativo”.
Poiché l’art.268, comma 4 c.p.p., nell’indicare gli atti da conservare nell’archivio, si riferisce espressamente ai verbali, alle registrazioni e ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, per logico coordinamento con l’art.269, comma 1 appena richiamato, è fondato ritenere che siano da destinarvi anche le informative interlocutorie con le quali la p.g. abbia illustrato i risultati delle intercettazioni al fine di formulare richieste di proroga delle stesse, trattandosi di atti che normalmente contengono riferimenti espliciti al contenuto delle conversazioni intercettate.
14. Aspetti problematici dell’archivio delle intercettazioni.
La disciplina dedicata all’archivio delle intercettazioni non tiene adeguatamente in conto che seppur si riferisca ad un archivio digitale, tuttavia il formato cartaceo degli atti rappresenta ancora una tipologia prevista per legge nel procedimento penale.
Per questo si è annotato che col termine “archivio” si dovrà far riferimento anche ad un luogo.
E si tratta di un luogo dove dovranno essere custoditi tutti gli atti in formato cartaceo attinenti alle intercettazioni (e dovrà essere certamente un luogo capiente, valutando la mole di atti (fascicoli delle intercettazioni, annotazioni di p.g. con relative trascrizioni, decreti e quant’altro).
Si profilano difficoltà logistiche.
In questo luogo, come rilevato, troverà anche sede l’archivio digitale, ossia l’applicativo sul quale saranno “caricati” digitalmente gli atti inerenti alle intercettazioni e le fonie delle registrazioni (come noto è stato predisposto nel sistema informatico TIAP un sottoapplicativo dedicato “TIAP Intercettazioni”, nel quale saranno inseriti gli atti cartacei una volta resi in formato digitale).
Questa coabitazione forzosa trova eco nel disposto di cui all’art.267, comma 5 c.p.p., il quale prevede il registro delle intercettazioni:
“In apposito registro riservato gestito, anche con modalita’ informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.”.
Significa che si prevede ancora un registro cartaceo deputato all’annotazione cronologica delle intercettazioni.
La finalità dell’archivio è di mantenere lo stretto riserbo (o meglio il segreto) sulle intercettazioni in corso e su quelle eseguite fino a quando non sarà necessario procedere al deposito degli atti alle difese.
Fino al deposito degli atti, sarà responsabilità dell’inquirente mantenere il segreto, immediatamente destinando all’archivio ogni “carta” relativa alle intercettazioni pervenutagli dalla p.g., non potendola trattenere nel fascicolo.
Si dovrà, inoltre e all’avvio della procedura di intercettazione, creare (anche) un formato digitale degli atti che troveranno sede nel sistema informatico dedicato (“TIAP Intercettazioni), destinato a custodire sia quelli del p.m. (le richieste di autorizzazione, i decreti d’urgenza, le richieste di proroga) sia quelli di competenza del gip (autorizzazioni, proroghe).
In sostanza, al formato cartaceo corrisponderà un formato digitale degli stessi atti.
In costanza di intercettazioni e/o fino al momento del deposito degli atti, l’inquirente potrà sempre accedere all’archivio, preferibilmente in modo telematico, ossia ricorrendo all’applicativo “TIAP intercettazioni”, per consultare i risultati delle intercettazioni e utilizzare il materiale necessario per eventuali richieste di proroga, per nuove richieste di estensione delle captazioni, per l’elaborazione di una richiesta cautelare.
E’ un prezzo che si deve pagare per evitare ogni ragionevole rischio di diffusività delle registrazioni fino al momento del deposito e per maggiormente responsabilizzare il p.m. e la p.g., posto che se tale rischio si verificasse non si potrebbe chiederne ragione anche alle difese.
[1] Cfr. Relazione illustrativa allo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni» (472-bis), consultabile sui siti internet di Camera e Senato.
[2] “E’ vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonche’ di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.”
(art.268, comma 2 bis c.p.p.).
“Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori…e le persone da loro assistite…Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.”
(art.103, comma 5 e comma 7 c.p.p.).
[3] “..comunicazioni e conversazioni, queste, di difficile decifrazione in prima battuta e che solo in un secondo momento, quasi sempre coincidente con le fasi finali dell’indagine, consentono di avere il quadro complessivo del thema probandum e quindi di apprezzarne il valore ed esprimere fondatamente quel giudizio di pertinenza e rilevanza per i fatti oggetto di prova che, diversamente, il carattere ancora fluido dei momenti iniziali dell’indagine difficilmente consente. Solo allora la p.g. e il P.M. hanno tutti gli strumenti ermeneutici per poter decidere, con competenza e completezza, se una determinata conversazione sia o meno rilevante e debba perciò fare ingresso nei verbali di ascolto”, Pestelli “Brevi note sul nuovo Decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa” in Diritto Penale Contemporaneo, n.1/2018, pag.173 ss.
[4] Quale il riferimento, in una registrazione, allo stato di tossicodipendenza di un terzo soggetto acquirente nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto il reato di cui all’art. 73 DPR n.309/90, aggravato ex art. 80 comma 1 lett.f) stesso Decreto, come suggeriscono le “Linee guida per l’applicazione del decreto legislativo 29.12.2017 n.216 disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” emesse dalla Procura di Sondrio il 10.4.2018. Ovvero l’appellativo infamante, la cosiddetta “ingiuria”, ad un individuo, in quanto dimostrativo dell’appartenenza ad un contesto criminale.
[5] C. Conti, “La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, 82 ss.
[6] Art.268, comma 4 c.p.p.: “Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso”.
[7] Il testo originario della riforma prevedeva: “1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari è in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.”
[8] Il testo dell’art.89 bis disp.att.c.p.p. originario così stabiliva:
Archivio riservato delle intercettazioni.
1. Presso l’ufficio del pubblico ministero è istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L’archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto i vi custodito.
3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti i vi custoditi.
di Alessandro Di Tano
Dallo scioglimento del matrimonio discendono effetti che vanno a incidere sui rapporti patrimoniali degli ex coniugi.
L’art. 5, comma 6, della Legge n. 898/70 prevede che il Tribunale, “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare un assegno periodicoa favore dell’altro, quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che, nonostante la parziale somiglianza tra l’art. 5, comma 6, della legge n. 878/70 e l’art. 156, comma 1, c.c., la Suprema Corte ha escluso ogni equiparazione tra assegno divorzile e assegno di mantenimento determinato in sede di separazione; le Sezioni Unite, in particolare, hanno chiarito che l’utilizzo del medesimo parametro valutativo non può comportare “la mancanza di ogni autonomia delle valutazioni da operare in sede di divorzio, rispetto a quelle già effettuate in sede di separazione, perché l’assegno di divorzio non si può ritenere radicato nel vincolo matrimoniale (allo stesso modo di quello di separazione) e, quindi, la garanzia della pretesa continuità dello status economico non può essere considerata espressione della persistenza del rapporto personale di matrimonio, una volta che questo è stato definitivamente sciolto” (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 11490/1990).
Il diverso rilievo che può assumere il miglioramento delle condizioni economiche della persona obbligata conferma la perfetta autonomia tra le due forme di corresponsione; nella determinazione dell’assegno divorzile, infatti, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chiede l’assegno, soltanto qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili, con la conseguenza che non sono valutabili evoluzioni imprevedibili dall’attività lavorativa (come, ad esempio, il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di libero professionista: cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 20204/2007; si vedano anche, nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sent. n. 19446/2005, che – in applicazione di tale principio – ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto computabili, ai fini della determinazione della situazione economica della famiglia al momento della cessazione della convivenza, i compensi percepiti per lavoro straordinario e i premi di presenza e di produttività;Cass.Sez. I, Sent. n. 1487/2004, la quale – semprein applicazione del medesimo principio – ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto computabile l’indennità percepita per una carica elettiva assunta dal coniuge onerato successivamente alla separazione, senza motivare in ordine al ritenuto carattere di ordinarietà e prevedibilità dell’incremento economico; Cass. Sez. I, Sent. n. 1379/2000, secondo cui -al fine della determinazione dell’assegno divorzile – il Giudice di merito deve determinare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia; questa va valutata, peraltro, anche con riferimento ai miglioramenti reddituali dell’ex coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni e aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale, in quanto collegati alla sua attività lavorativa, e non aventi carattere di eccezionalità, in quanto non connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili; nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte di merito, la quale aveva escluso che si potesse prendere in considerazione, ai fini della liquidazione dell’assegno divorzile, l’incremento reddituale dell’ex coniuge funzionario di banca, la cui promozione non era dovuta ad automatismi di carriera, ma alle sue personali capacità, senza fornire alcuna motivazione in ordine al ritenuto carattere eccezionale ed imprevedibile della progressione di cui si trattava).
Peraltro, ad ulteriore riprova della radicale differenza dei relativi presupposti, il Giudice, nella fase di determinazione dell’assegno divorzile, non è minimamente vincolato dall’assegno di mantenimento determinato in sede di separazione (cfr., però, Cass. Sez. I, Sent. n. 22500/2006, per la quale, se è vero che in tema di divorzio la congruità dell’assegno ad assicurare al coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve essere valutata alla luce dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 (e succ. modif.), al contempo anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi; cfr. anche Cass.Sez. I, Sent. n. 15728/2005, secondo cuila determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico stabilito all’atto della pregressa separazione personale costituisce solo un elemento utile di valutazione nel contesto degli ulteriori dati presuntivi emersi, suscettibili di essere apprezzati in favore della parte richiedente l’assegno, per il principio di acquisizione presente nel vigente ordinamento processuale – in base al quale le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrono alla formazione del convincimento del Giudice – anche in assenza della prova da parte del richiedente stesso della sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge per l’attribuzione dell’assegno in questione; Cass. Sez. I, Sent. n. 11575/2001).
Ciò posto, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste dalla norma di riferimento in ordine progressivo (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto in astratto: cfr., ex multis, Cass. n. 593/2008):
– una prima fase, concernente l’andebeatur, il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente (storicamente, il parametro di commisurazione veniva fornito dal raffronto col tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, tenendo in considerazione il momento del divorzio);
– la fase del quantum debeatur, nella quale il Giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall’art. 5, comma 6 (le “condizioni dei coniugi”, le “ragioni della decisione”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, il “reddito di entrambi”), valutando “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.
I criteri richiamati dall’art. 5, comma 6, non possono operare sul piano dell’andella corresponsione dell’assegno divorzile, ma assumono comunque un rilievo fondamentale nella determinazione del quantum. L’applicazione di tali parametri di quantificazione può determinare una diminuzione della somma determinata in astratto o perfino il suo azzeramento (quando la conservazione del tenore di vita assicurata dal matrimonio risulti incompatibile con i criteri in questione: cfr., sul punto, Cass. n. 10210/2005).
Il concetto di “mancanza di mezzi adeguati”, a cui fa riferimento l’art. 5, comma 6, della L. n. 878/70, è stato costantemente interpretato privilegiando la funzione “assistenziale” dell’assegno divorzile (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 11490/1990, secondo cui l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere intesa come “insufficienza dei medesimi – comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre – a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, rilevando, invece, l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio”; cfr., nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sent. n. 2799/1990, per la quale non assumono alcun rilievo lo stato di bisogno o l’autosufficienza economica dell’avente diritto; in senso contrario si veda Cass.Sez. I, Sent. n. 1652/1990, secondo cui – a seguito della riforma introdotta dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 – all’assegno di divorzio è stata riconosciuta dal Legislatore natura eminentemente assistenziale, per cui, ai fini della sua attribuzione, assume valore decisivo l’autonomia economica del richiedente, nel senso che l’altro coniuge è tenuto ad “aiutarlo”, solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui l’aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, in applicazione del principio di solidarietà “postconiugale”, che costituisce il fondamento etico e giuridico dell’attribuzione dell’assegno divorzile, sicché la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale).
Il criterio di quantificazione del “contributo personale ed economico dato da ciascuno” dei coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, al contempo, ha una funzione “compensativa”, perché consente di valorizzare qualsiasi tipo di apporto da cui siano derivati vantaggi economici per l’altro coniuge (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 1110/1985, secondo cui- al fine del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di divorzio – secondo il criterio cosiddetto “compensativo”, le attività svolte dalla moglie nell’ambito del consorzio familiare, consistenti nella conduzione domestica, nell’allevamento e nell’educazione dei figli, nell’assistenza del marito, sono valutabili anche quando presentino connotati non di eccezionalità, ma di normalità, alla stregua delle condizioni sociali e morali dei coniugi, in considerazione dell’apporto spirituale o materiale che le suddette attività sono comunque in grado di dare alla famiglia; Cass.Sez. I, Sent. n. 4228/1980, per la quale -a norma dell’art 5 della Legge 1 dicembre 1970 nr. 898 sullo scioglimento del matrimonio – il Giudice, sotto il profilo del criterio compensativo, deve tener conto, tra l’altro, dell’apporto personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla formazione o all’incremento del patrimonio comune o di quello di appartenenza esclusiva dell’altro coniuge e tale criterio spiega rilievo anche quando il contributo presenti carattere di normalità e non di eccezionalità; nella specie il Giudice del merito aveva ravvisato l’incremento del patrimonio personale di un coniuge nel fatto di avere abitato per molti anni nell’alloggio di proprietà dell’altro; si veda anche Cass. Sez. I, Sent. n. 3081/1978, per la quale: a) il criterio compensativo per la determinazione dell’assegno di divorzio riguarda non soltanto il contributo che il coniuge può dare alla conduzione della famiglia (educazione dei figli, cure dedicate alla casa, etc.) sotto il profilo etico, ma il concorso che il coniuge può dare alla formazione del patrimonio comune mediante prestazioni personali valutabili economicamente; b) la funzione compensativa dell’assegno presuppone che il coniuge, il quale ha contribuito personalmente ed economicamente all’andamento ordinato e prospero della vita familiare, trovi in esso il compenso per i sacrifici spesi per assicurare il benessere della famiglia; c) non si può ravvisare il presupposto necessario per l’applicazione del criterio compensativo ai fini dell’attribuzione dell’assegno nell’aver il coniuge diretto e sorvegliato lavori domestici ed aver concorso all’allevamento ed all’educazione dei figli, giacché tale attività, che potrebbe avere rilevanza per ciò che attiene all’aspetto soltanto etico del contributo, concreta solo il mero assolvimento di normali ed elementari doveri, e non integra, in sé e per sé particolari sacrifici e benemerenze, ove nulla sia stato evidenziato circa la sussistenza di un contributo apprezzabile del coniuge sotto l’aspetto economico).
Quanto poi alla durata del matrimonio, deve escludersi il riconoscimento dell’assegno divorzile nei casi di convivenze brevissime, di vincoli matrimoniali contratti per motivi palesemente utilitaristici ovvero nelle ipotesi in cuiil rapporto matrimoniale risulti (per volontà e colpa del richiedente) solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (cfr. Cass.Sez. I, Sent. n. 8233/2000 e, nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sent. n. 4809/1998).
Il criterio che fa riferimento alle “ragioni della decisione”, invece, ha funzione chiaramente risarcitoria, in quanto impone al Giudice di valutare tutti i comportamenti che hanno cagionato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent.n. 11490/1990).
Guardando ai più recenti arresti giurisprudenziali, il Giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
– nella fase dell’andebeatur deve verificare se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” (salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie) del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
– nella fase del quantum debeatur deve tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 11504/2017: c.d. sentenza Grilli).
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno chiarito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario, dopo che, come già anticipato, la Suprema Corte di Cassazione, ribaltando il precedente ed ormai consolidato orientamento ermeneutico, nel 2017 aveva deciso di ancorare il diritto all’assegno divorzile all’accertamento dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 11504/2017 cit., per la quale: a) la fase concernente l’andebeatur è informata al principio dell’auto-responsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole; b) la fase riguardante il quantum debeatur è improntata al principio della solidarietà economica dell’exconiuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole in applicazione degli artt. 2 e 23 della Carta costituzionale).
Prima della pronuncia delle Sezioni Unite, l’applicazione del nuovo indirizzo aveva portato talvolta a decisioni innovative, come quella di ridurre l’assegno nei confronti della ex moglie percettrice di assegno sociale o nei confronti di quella tornata a vivere con i genitori; in altri casi, al contrario, la Giurisprudenza (di merito) aveva preferito continuare ad utilizzare il criterio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
La sentenza n. 18287/2018 – intervenuta a dirimere ogni contrasto giurisprudenziale – chiarisce (definitivamente ?) i principi applicabili in materia; in essa si afferma che all’assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione non soltanto “assistenziale”, ma anchecompensativa e perequativa rispetto ad eventuali sacrifici e rinunce (professionali e reddituali) indirizzate dal coniuge più debole al menage familiare.
In effetti, le decisioni (libere e responsabili) prese dai coniugi di comune accordo in relazione alla conduzione della vita familiare possono incidere assai profondamente sul loro profilo economico-patrimoniale dopo la fine del rapporto, per cui va offertauna protezione adeguata all’ex coniuge che, per esempio, abbiarinunciato ad una posizione lavorativa (talvolta di prestigio) per occuparsi della famiglia.
Il Giudice, quindi, non dovrà più fondare la propria decisione (soltanto) sul criterio del tenore di vita, ma, valutate comparativamente le condizioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge, dovrà comunque dare rilievo al contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.
In altri termini, il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale degli ex coniugi ed avendo riguardo alle circostanze summenzionate.
Il criterio “composito” indicato dalle Sezioni Unite si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà, che da sempre permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 3398/2013, la quale ribadisce chela valutazione della debenza dell’assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale, che non soffre limitazioni temporali, in quanto l’obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell’intervallo temporale intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica). Rispetto al passato, tuttavia, si riconosce all’assegno di divorzio una funzione (non remunerativa, ma neppure meramente compensativa, bensì) una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il che consente di riequilibraresituazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della loro vita familiare
di Roberto Notaro
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un profondo rinnovamento della teoria generale del contratto. Attraverso l’opera paziente della dottrina e della giurisprudenza si sono consolidati nel nostro ordinamento alcuni principi innovativi in tema di validità ed efficacia del negozio giuridico. Non c’è alcun dubbio che i contratti bancari abbiano contribuito in maniera determinate alla formazione dei nuovi orientamenti, inducendo le Sezioni Unite della Cassazione ad intervenire a più riprese per comporre i forti contrasti che animavano la giurisprudenza.
Basti pensare alle fondamentali sentenze gemelle Rordorf nn. 26724 e 26725 del 2007 con le quali le Sezioni Unite affermarono il principio della distinzione norme di validità e regole di comportamento, stabilendo che “unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”.
Tale principio, costituente oramai un cardine essenziale della teoria generale del contratto e, come tale, applicabile a qualsiasi negozio, è stato pronunciato dalle Sezioni Unite proprio in tema di intermediazione finanziaria. In quella sede la Cassazione precisò che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Qualche anno dopo le Sezioni Unite con le sentenze Travaglino nn. 26242 e 26243 del 2014 sono state nuovamente chiamate a pronunciarsi sul tema della nullità del contratto ed in particolare sui rapporti tra la nullità, le domande delle parti e la rilevabilità d’ufficio del vizio. In questo caso, nonostante il giudizio riguardasse specificamente un contratto di rendita vitalizia, la Cassazione ha comunque sentito il bisogno di rendere alcuni chiarimenti in ordine ai rapporti tra le nullità speciali “di protezione” (di cui ai contratti bancari, finanziari e con i consumatori) e la rilevabilità d’ufficio della nullità. Ciò in quanto, la particolare rilevanza che aveva assunto il contenzioso bancario e finanziario rendeva opportuno cogliere quell’occasione per enunciare alcuni principi utilizzabili anche in tale ambito.
Ebbene, in tali pronunce è stato definitivamente chiarito che la natura relativa delle nullità di protezione è compatibile con il rilievo d’ufficio da parte del giudice. Infatti, il potere del giudice, in questi ambiti, rafforza l’intensità della tutela accordata alla parte che, in ragione della propria posizione di strutturale minor difesa, potrebbe non essere in grado di cogliere le opportunità di tutela ad essa accordata. Rivisitando l’affermazione contenuta nella sentenza 14828/2012, secondo la quale dovrebbe ritenersi vietato al giudice l’indagine in ordine a una nullità protettiva, le SSUU hanno sostenuto che l’inammissibilità del rilievo officioso di una nullità speciale, in difetto di una espressa disposizione legislativa in tal senso, condurrebbe a conseguenze incongrue accordando alla parte debole una tutela minore di quella prevista per le nullità ordinarie.
Grazie a tale intervento deve ritenersi oramai consolidato l’orientamento secondo il quale il giudice ha sempre il potere-dovere di rilevare d’ufficio una nullità di protezione, sollevando alla parte la relativa questione, lasciando a quest’ultima la scelta se avvalersi o meno della causa di invalidità.
Nell’ultimo anno per ben due volte si è reso necessario l’intervento nomofilattico della Cassazione la quale è stata chiamata a pronunciarsi sul tema della forma del contratto finanziario e della rilevanza dell’usura sopravvenuta nei mutui. Non a caso ho indicato ho indicato l’oggetto preciso delle due decisioni (contratti finanziari e mutui) in quanto, già all’indomani della pronuncia delle due decisioni si è aperto un acceso dibattito sulla possibilità di estendere i principi espressi in tali sentenze anche ai contratti bancari in generale.
Ma procediamo con ordine.
Con la Sentenza n. 898 del 16/01/2018 le S.U. hanno affermato che, in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta delcontratto-quadro, posto a pena di nullità dall’art.23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, mafunzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assuntadalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto siaredatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficienteche vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quelladell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dicomportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Secondo le SU, la formulazione letterale della norma rende ben chiara la ratio della stessa, essendo la nullità posta nell’interesse del cliente, come pure a tutela di quest’ultimo è prevista la consegna del contratto-quadro, il cui contenuto, disciplinato negli elementi essenziali dall’art. 30 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, deve essere messo a sua totale disposizione. La previsione della nullità è, dunque, funzionale ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità con cui si svolgeranno le singole operazioni, oltre che dei termini e modi della rendicontazione, perché è l’investitore ad avere bisogno di conoscere e di verificare, nel corso del rapporto, il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
La Corte ha affermato che il vincolo di forma imposto dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale. Tale vincolo deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, tenendo conto dell’evidenziata finalità protettiva dell’investitore. Da ciò consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che il medesimo contratto deve essere sottoscritto dall’investitore, a cui ne deve essere consegnata una copia, ma il consenso dell’intermediario non deve necessariamente risultare dalla sottoscrizione, ben potendo ricavarsi da comportamenti concludenti di quest’ultimo.
Questa conclusione è tratta dalla considerazione delle funzioni che tradizionalmente sono attribuite alla sottoscrizione del contratto: una rilevante sul piano della formazione del consenso delle parti, l’altra su quello dell’attribuibilità della scrittura. Nell’impianto del codice civile, tale duplice funzione è raccordata alla normativa di cui agli artt. 1350 e 1418 c.c., che pone la forma scritta sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto e non prettamente sul piano della funzione. Tuttavia, secondo le S.U., la specificità della disciplina in esame consente di scindere i due profili, quello del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e quello dell’accordo, rimanendo assorbito l’elemento strutturale della sottoscrizione dell’intermediario che – una volta raggiunto lo scopo della norma, con la sottoscrizione del cliente, sul modulo contrattuale predisposto dall’intermediario e con la consegna all’investitore di un suo esemplare – non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione.
L’interpretazione in esame, d’altronde, è in linea con le disposizioni dell’ordinamento europeo, il quale – nell’art. 19, par. 7, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004 (Mifid 1), recepita dal d.lgs. n. 164 del 2007, così come nell’art. 25, par. 5, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 129 del 2017 pone l’accento sul perseguimento degli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori.
La decisione delle Sezioni Unite è certamente apprezzabile in quanto ha l’indubbio merito di aver composto definitivamente e in maniera chiara un contrasto tra i diversi orientamenti delle sezioni semplici, ma soprattutto tra i giudici di legittimità e quelli di merito. Pochi Tribunali, infatti, si erano adeguati all’orientamento espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016 (secondo la quale “In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio dellascrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, conconseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria laformalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera sel’altra parte abbia “medio tempore” revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompletonon sia più in vita nel momento della produzione”) e soprattutto a quello più radicale di Cass. Sentenza 27 aprile 2016, n. 8395 che aveva introdotto il concetto di “nullità selettiva” sostenendo che “Nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadrosottoscritto soltanto dall’investitore non soddisfa l’obbligo della forma scritta “ad substantiam” imposto, a pena di nullità,dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitoreanche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato”.
Pur rispettando le motivazioni della sentenza, nella convinzione che il senso della nomofilachia risieda nell’obbligo per il giudice di merito di conformarsi alla decisione plenaria, può essere utile eseguire alcune considerazioni sull’impostazione seguita dalle S.U.
Dalla lettura della sentenza emerge con evidenza che la Corte, per sostenere il proprio ragionamento, ha ritenuto di dover riconoscere alla forma del contratto finanziario una natura speciale, definita espressamente come “neoformalismo o formalismo negoziale”. Tale specialità risiederebbe nel fatto che il vincolo di forma imposto dal legislatore sarebbe composito in quanto vi rientrerebbe, oltre la redazioneper iscritto, anche la consegna del documento contrattuale. L’affermazione non è di poco conto ed ha conseguente rilevanti sul piano sostanziale e processuale. In tal modo, infatti, la consegna entra nella forma del contratto e da mero comportamento successivo alla conclusione dell’accordo si trasforma in elemento della struttura del contratto.
La differenza è del tutto evidente.
Qualificare la consegna del contratto come regola di comportamento, voleva dire attribuire alla mancata consegna rilevanza limitata alla fase esecutiva del contratto, il che poteva dare luogo solo alla risoluzione del contratto o al risarcimento del danno, secondo l’impostazioneseguita dalle sentenze gemelle nn. 26724 e 26725 del 2007 in precedenza citate.
Viceversa, se la consegna entra nella struttura del contratto, la sua mancanza non può che incidere sulla validità del negozio. Secondo questa ricostruzione, quindi, l’art. 23 del TUF rappresenterebbe un’eccezione normativa a tale regola (insieme all’art. 117 TUB e all’art. 67-septiesdecies Codice del Consumo).
In realtà, seguendo l’interpretazione strettamente letterale delle norme sopra indicate, sembra che la Cassazione si sia spinta un po’ oltre il dato normativo.
Ed infatti, solo l’art. 67-septiesdecies Cod. Cons. (norma applicabile solo alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori) espressamente afferma che qualora l’intermediario finanziario violi gli obblighi di informativa precontrattuale il contratto è nullo. Differentemente, un’analoga sanzione non è espressamente prevista né dall’art. 23 TUF, né dal 117 TUB, norme che collegano la nullità del contratto solo all’ipotesi di mancata redazione in forma scritta, mentre nulla dicono in caso di mancata consegna del documento.
Proprio per tale ragione la giurisprudenza di merito (e tra questa anche il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli), già prima della decisione delle SSUU, avevano sostenuto la tesi della validità del contratto contenente la sottoscrizione del solo investitore, lasciando la consegna al di fuori della struttura del contratto.
Questa conclusione si basava essenzialmente su due ordini di considerazioni: una riguardante la funzione della sottoscrizione, l’altra la funzione della norma di protezione.
Dal primo punto di vista si affermava che, a ben vedere, la sottoscrizione non è un elemento essenziale dell’atto scritto in quanto tale. L’art. 2702 c.c., infatti, non stabilisce che la scrittura privata è quella redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti, limitandosi a prevedere solo che la scrittura privata fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Ne consegue che solo il firmatario dell’atto, non anche la controparte, può togliere la piena efficacia alla scrittura, disconoscendola. D’altronde, quando la Cassazione affermava che la produzione in giudizio del documento non sottoscritto valeva a determinare la conclusione del contratto, sia pure con effetti ex nunc, riconosceva implicitamente l’esistenza comportamenti concludenti che potessero sostituire la sottoscrizione, ferma restando la necessità di un documento scritto.
In secondo luogo,vi sarebbeun’ulteriore ostacolo alla dichiarazionedi nullità del contratto.
Poichè la prescrizione della forma scritta nei contratti bancari dà luogo ad una nullità di “protezione”, non vi è dubbio che la tutela vada accordata solo al soggetto in cui favore essa è stata prevista. E dunque, considerato che il cliente ha certamente avuto la possibilità di leggere il testo contrattuale, tanto da poterlo sottoscrivere, non potrebbe certo dolersi del fatto che non l’avesse sottoscritto la banca. Quest’ultima, infatti, non solo non è destinataria della norma di protezione, ma ha concluso un contratto su propri moduli, dandoneesecuzione per anni.
L’orientamento della giurisprudenza di merito appariva più semplice e lineare, oltre ad avere l’indubbio vantaggio di lasciare inalterata la forma del contratto finanziario. La decisione innovativa delle S.U. è, dunque, arrivata un po’ a sorpresa, attribuendo al contratto una forma “speciale” e “composita”. In ogni caso, allo stato degli atti, il dado è tratto, per cui non vi è dubbio che la giurisprudenza dovrà adeguarsi alla decisione delle S.U. Ciò, tuttavia, comporta una duplice rilevante conseguenza sul piano processuale.
Da un lato, infatti, se la consegna è parte della forma negoziale ed entra a far parte della struttura dell’atto, va necessariamente provata in forma scritta, non essendo possibile desumerla da altri elementi indiretti o presuntivi, né tramite prova testimoniale.
Dall’altro lato, non c’è dubbio che la mancata consegna possa essere eccepita dalla parte o sollevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, trattandosi di vizio che (alla stregua dell’assenza del documento scritto) determina la nullità per difetto di forma. Ne consegue, sul piano processuale, che il cliente potrà eccepire la nullità del contratto per non aver avuto la consegna del documento scritto senza subire alcuna decadenza e, dunque, anche in quelle cause nelle quali si era limitato, fino ad oggi, a sostenere la nullità solo per l’assenza della sottoscrizione della banca.
Altra questione rilevante che pone l’interpretazione della sentenza delle S.U. riguarda l’applicabilità del principio di diritto ivi espresso anche ai contratti bancari.
All’indomani della pubblicazione della sentenza qualche commentatore ha ipotizzato, con argomentazioni assai poco convincenti, che il cd. neoformalismo negoziale teorizzato dalla Cassazione fosse applicabile solo ai contratti finanziari e non anche a quelli bancari.
Tale teoria si fonda su un duplice ordine di argomentazioni, entrambe facilmente confutabili.
In primo luogo si sostiene che il contratto quadro finanziario, oggetto della decisione in esame, avrebbe caratteristiche del tutto peculiari e differenti da qualsiasi altro contratto bancario, circostanza che escluderebbe la possibilità di estendere ad essi il principio enunciato dalle S.U. In particolare, tale dottrina osserva che solo al contratto quadro finanziario sarebbe sottesa la necessità di assicurare al cliente le informative precontrattuali inerenti lo svolgimento dei futuri ordini di investimento, esigenza che avrebbe spinto la Cassazione a ritenere che la firma del cliente sul modulo negoziale, accompagnata dalla consegna del documento, soddisfacesse l’onere di forma previsto dall’art. 23 TUF. Viceversa nei contratti bancari, mancando il medesimo rapporto tra contratto quadro e contratti esecutivi, non vi sarebbe la medesima esigenza informativa del cliente, per cui la consegna del documento non potrebbe assolvere alla medesima funzione sostitutiva delineata in materia finanziaria.
Tale argomentazione non è per nulla condivisibile tenuto conto che il TUF è nato dall’esperienza del precedente TUB e da esso ha tratto i principi fondamentali. Entrambe le norme, infatti, sono ispirate all’esigenza di garantire la trasparenza nei rapporti con la clientela, obiettivo da raggiungere attraverso precisi obblighi informativi pre e post negoziali, nonché comportamenti improntati alla correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto. Anche nei contratti bancari, dunque, vi è l’assoluta necessità di fornire al cliente, prima della conclusione del negozio, tutte le informazioni necessarie per valutare le caratteristiche essenziali del rapporto in termini di vicoli e costi negozialie, dunque, la convenienza finale dell’operazione. In tale ottica è facile osservare come l’art. 23 TUF sia assolutamente sovrapponibile al 117 TUB in quanto entrambe le norme prevedono espressamente, oltre alla redazione per iscritto, anche la consegna del contratto ai clienti.
Va poi considerato che, leggendo le motivazioni della sentenza 898/2018, più volte vi è il riferimento al 117 TUB, norma definita dalla Suprema Corte come “analoga”al 23 TUF, proprio per sottolineare la similitudine tra le due norme e la conseguente possibilità di applicare ad entrambe i medesimi principi giuridici.
Il secondo elemento che distinguerebbe la norma bancaria da quella finanziaria sarebbe rappresentato dalla circostanza che solo in nella prima il legislatore avrebbe previsto la facoltà del giudice di rilevare d’ufficio la nullità (all’art. 127 TUB), mentre le nullità dell’art. 23 TUF potrebbero essere fatte valere solo dal cliente.
Anche quest’affermazione è facilmente confutabile, tenuto conto che già nelle sentenze Travaglino nn. 26242 e 26243 del 2014 le S.U. avevano precisato che tutte le nullità di protezione possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, proprio allo scopo di offrire alla parte debole, protetta dalla norma, una tutela maggiore. Rilevata d’ufficio la nullità, spetterà alla parte decidere se avvalersene o meno. Non vi può quindi essere alcun dubbio che anche le nullità di cui all’art. 23 TUF possano essere rilevate d’ufficio dal giudice, anche in assenza di un’esplicita previsione testuale in tal senso.
D’altronde la stessa sentenza 898/2018 nella sua parte finale esprime l’esigenza di enunciare un principio di carattere generale che possa andare oltre il solo TUF e riguardare ogni tipo di nullità speciale relativa. In tale ottica, infatti, le S.U. precisano che “ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l’interesse particolare, l’interprete deve essere attento a circoscrivere l’ambito di tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l’interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche”.Questa affermazione di principio è enunciata in generale per ogni nullità relativa e, quindi, può essere applicata per qualsiasi nullità di protezione, sia essa prevista in materia finanziaria o bancaria. Inoltre, leggendo tra le righe tale parte della motivazione, appare chiara la forte critica a quel concetto di “nullità selettiva”, introdotto da Cass. 8395/2016, che molte critiche aveva suscitato tra gli interpreti.
Un’ultima considerazione va fatta sul rapporto tra la forma scritta prevista per la generalità dei contratti della P.A. e la forma scritta dei contratti di intermediazione finanziaria.
Per le pubbliche amministrazioni l’onere di forma scritta risale al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, e, per i Comuni, al R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 87. Costituisce principio oramai consolidato che trattasi di forma ad substantiam, rilevabile d’ufficio ed eccepibile anche dallacontroparte della P.A., salvo che sulla validità del contratto sia formato un giudicato (Cass.n. 12880/2010, n. 1702/2006).
Qualora la P.A. sottoscriva un contratto di investimento finanziario, come molto spesso avvenuto in questi anni con la corsa ai derivati da parte di molti Comuni, si è posto il problema di quale sia la norma prevalente e, quindi, se l’eventuale nullità del contratto per vizio di forma possa essere fatta valere solo dalla p.a. o anche dalla controparte negoziale.
La prima opzione è stata seguita da alcuni giudicidi merito, mentre di recente la Cassazione ha aderito alla seconda opzione (Cass. Ordinanza 31 maggio – 27 ottobre 2017, n. 25631).
A sostegno della prima tesi si è osservato che, nella logica del t.u.f., laforma scritta costituisce uno strumento di protezione rispetto ai possibili abusi deglioperatori finanziari professionali e non vi sarebbe ragione per disapplicare questi principi, validinei confronti di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con gli intermediari finanziari, nelcaso in cui cliente sia una pubblica amministrazione.
Questa osservazione, che fa leva sulla finalità protettiva dell’art. 23 t.u.f., non tiene conto, però, delle ragioni di fondo della forma scritta ad substantiam dei contratti dellapubblica amministrazione. La quale non è volta a tutelare gli interessi sia pure pubblici, masettoriali (cioè inerenti all’ambito delle attribuzioni) di un determinato ente pubblico,quanto gli interessi generali della collettività che soverchiano quelli dell’ente pubblico cheè parte in causa, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attivitàamministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionalidi imparzialità e buon andamento della P.A., a norma dell’art. 97 Cost. (Cass.n. 6555/2014, n. 1702/2006).
Per queste ragioni la Cassazione, nell’ordinanza dell’ottobre 2017,ribadisce che i contrattidella P.A. (ancorchè essa agisca iure privatorum) debbano essere stipulati mediante attiformali, redatti per iscritto dall’organo rappresentativo esterno dell’ente pubblico, munitodei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e dall’altro contraente. Per la medesima ragione, la nullità del contratto privo della forma ad substantiam è rilevabile d’ufficio dal giudice ed è insuscettibile di qualsiasi forma disanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in modoimplicito da singoli atti (Cass. n. 1236/2015, 21477/2013) o di desumere laforma scritta dall’emanazione di una delibera autorizzativa che è atto interno, di naturapreparatoria, inidoneo ad impegnare l’ente (Cass. n. 1167/2013, n. 4532/2008).
Alla luce di tali considerazioni si deve riconoscere la prevalenza del regime della forma scritta ad substantiam che è propria deicontratti della Pubblica amministrazione – con consequenziale rilevabilità d’ufficio dellanullità ed eccepibilità dalla controparte contrattuale –anche quando essa sia parte di un contrattostipulato con un intermediario o operatore finanziario, per il quale il t.u.f. preveda la formascritta, non trovando applicazione l’art. 23, comma 3, t.u.f. secondo il quale la nullità puòessere fatta valere solo dal cliente.
Tuttavia, la forma scritta può dirsiosservata anche con lo scambio di distinte scritture formalizzate e inscindibilmente collegate,entrambe sottoscritte, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo.Quest’orientamento – seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di formazione deinegozi a forma scritta ad substantiam (Cass. n. 15993/2014, n. 7747/1993, n. 12411/1991)e spesso confermato anche con riferimento ai contratti della P.A., nonchè in materia finanziaria e bancaria (Cass. n. 6559/2017, n. 5919/2016) è coerente con la lettera del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, che non prevede che ilvincolo contrattuale sia espresso in un unico documento sottoscritto daentrambi i contraenti.
In conclusione è possibile affermare che, ad eccezione dei contratti sottoscritti da una p.a., il principio di diritto espresso dalle S.U. sia applicabile a qualsiasi contratto bancario o finanziario, la cui forma composita richiede la redazione di un documento scritto, sottoscritto almeno dal cliente e a costui consegnato. L’eventuale nullità per vizio di forma potrà essere fatta valere, in mancanza di uno qualsiasi dei tre elementi, solo “nei limiti in cui viene davvero coinvolto l’interesse protetto dalla nullità”, ossia se il difetto di forma abbia realmente pregiudicato l’interesse del cliente/investitore alla corretta informazione negoziale.
L’art. 3, comma 32, dello schema di decreto legislativo di riforma del processo civile, predisposto in attuazione, della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 inserisce nel corpo del codice di procedura civile un nuovo capo I-bis, rubricato “Delle controversie in materia di licenziamenti”
Detto capo introduce tre nuove disposizioni, gli articoli 441-bis, ter e quater ed è sulla prima di queste disposizioni che concentreremo la nostra attenzione.
L’articolo 441-bis c.p.c., rubricato “Controversie in materia di licenziamento” disciplina la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
La norma di nuova introduzione stabilisce che La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato dovrà essere ridotto della metà. All’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.
Contestualmente l’art. 37 lettera e) abroga l’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia quelle norme della cd. Legge Fornero che assoggettavano le cause in materia di licenziamenti ad uno speciale procedimento.
Il legislatore delegato ha dato quindi attuazione alla legge 206/2021 che delegava il Governo ad emanare norme volte ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, e contestualmente assegnava carattere prioritario alle cause di licenziamenti (Per un approfondimento sulla legge delega sia consentito rinviare a P. SCOGNAMIGLIO, Il superamento del rito Fornero nella legge 26-11-2021, n.206., di riforma del processo civile, in questa rivista).
Del resto il cd. Rito Fornero non era mai stato particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori e ne era stata proposta l’abrogazione anche da parte della «Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi» istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M.12-3-2021 e presieduta dal prof. Luiso.
Il processo di progressivo superamento del rito Fornero era iniziato da tempo e già il decreto legislativo 23/2015 aveva sottratto al cd. Rito Fornero le impugnative dei licenziamenti dei lavoratori assoggettati al cd. Regime delle tutele crescenti e la legge delega completa questo processo
Se la scelta del legislatore appariva ormai scontata, non appare però inopportuna una riflessione sulla portata della novella.
Il neo introdotto art. 441 bis c.p.c. riconduce chiaramente le controversie in materia di licenziamento alle norme di cui agli art. 409 ss c.p.c. con la conseguenza che le cause in materia di licenziamento seguiranno le regole generali previste per le cause di lavoro, fatte salve alcune disposizioni previste dallo stesso art. 441 bis c.p.c.
Analogamente il ricorso in materia di impugnativa di licenziamenti seguirà le disposizioni di cui agli art. 414 ss c.p.c.; viene infatti abrogato l’art. 1, comma 48, legge 92/2012 secondo cui Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile e non era prevista la specifica indicazione dei mezzi di prova.
Sempre l’art. 1, comma 48, legge 92/2012 statuisce che A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.
Il legislatore delegato invece riconduce, come detto, la disciplina delle cause di licenziamento nell’alveo degli artt. 409 ss c.p.c. con la conseguenza che di norma troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 415 c.p.c. con la fissazione da parte del giudice dell’udienza di discussione nel termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso (e non quaranta come nel rito Fornero) e l’obbligo di notifica almeno 30 giorni prima (e non venticinque giorni prima come nel rito di cui alla legge 92/2012).
La peculiarità delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posti di lavoro viene in qualche modo assicurata prevedendo la possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato dovrà essere ridotto della metà.
Ebbene deve innanzitutto ribadirsi che tale previsione opera solo per le impugnative di licenziamenti in cui si chiede la reintegra, con la conseguenza che l’abbreviazione dei termini non potrà essere disposta nei giudizi volti ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, ma nei quali si formulano solo richieste indennitarie.
Venendo al contenuto della previsione, sembra evidente la volontà del legislatore delegato di non introdurre disposizioni che possano assoggettare le cause di licenziamento ad un rito speciale e riprodurre i problemi interpretativi emersi in sede di applicazione del cd. rito Fornero.
Vengono quindi introdotte solo piccole modifiche funzionali soprattutto a garantire un iter più celere delle cause nelle quali aventi ad oggetto la reintegra nel posto di lavoro.
Il potere del giudice di ridurre i termini del procedimento sembra poter essere esercitato anche d’ufficio, ma laddove vi siano particolari ragioni di urgenza è opportuno che sia la parte ricorrente a richiedere l’abbreviazione dei termini (in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti) fermo restando che da un lato il giudice non è obbligato a ridurre i termini del procedimento (può ridurre) e che comunque particolari esigenze di urgenza potranno comunque essere coltivate dalla parte con un ricorso ex art. 700 c.p.c. (anche se nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si legge che L’introduzione di questi nuovi strumenti dovrebbe scongiurare la proliferazione di domande cautelari ante causam, anche in considerazione del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione al presupposto del periculum in mora)
Continuando nel raffronto tra l’abrogando art. 1, comma 48, legge 92/2012 ed il nuovo art. 441 bis c.p.c., si osserva che l’art. 1, comma 48, legge 92/2012 prevedeva che il giudice assegnasse un termine di cinque giorni prima nell’udienza per la costituzione del resistente, ma era pacifico che anche in caso di tardiva costituzione non vi fossero decadenze istruttorie per il convenuto, non essendo prevista alcuna decadenza per l’attore.
La novella riconduce come detto le cause di licenziamento alla disciplina di cui all’art. 409 c.p.c. ss con la conseguenza che il ricorso ex art. 414 c.p.c. dovrà contenere, come già detto, l’indicazione specifica dei mezzi di prova ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione mentre il convenuto . ai sensi dell’art. 416 c.p.c. deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
Maggiori problemi interpretativi sembra porre l’art. 441 bis, quarto comma, c.p.c. secondo cui all’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.
Come è noto la legge 92/2012 consentiva la trattazione con il rito Fornero solo delle domande di impugnativa di licenziamento e delle domande fondate sugli stessi fatti costitutivi.
L’art. 1, comma 56, legge 92/2012 consentiva poi la trattazione delle domande riconvenzionali solo nella fase di opposizione e sempre che le cause fossero fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale.
Erano queste forse le disposizioni più problematiche del cd. Rito Fornero e sicuramente non erano proponibili proponibili domande di differenze retributive fondate su fatti diversi dal licenziamento perché rispetto a tali domande il rapporto di lavoro funziona da semplice presupposto, mentre il fatto costitutivo è rappresentato dalla effettiva prestazione di lavoro o dalle sue modalità (es: diritto a lavoro straordinario, a premio di risultato etc…..)
Potevano essere attratte invece nel rito Fornero le domande risarcitorie legate all’atto di recesso, come l’ulteriore danno derivante da un licenziamento ingiurioso (V. F.P. LUISO, La disciplina processuale speciale della L. 92 del 2012 nell’ambito del processo civile:modelli di riferimento ed inquadramento sistematico, relazione al Corso CSM 5966 La riforma del mercato del Lavoro nella legge 28 giugno 2012, n. 92, Roma, 29-31 ottobre 2012. Si sono ritenute ammissibili le domande di risarcimento dei danni ulteriori quali quelli alla salute od all’onore; in tal senso Trib. Genova, 29 gennaio 2013, Guida lav, 2013, n. 21, 29; Trib. Roma, 29 gennaio 2013, est. Pucci: Trib. Roma, 28 novembre 2012).
Sostanzialmente potevano essere proposte nel rito Fornero tutte quelle domande che, al pari di quelle ex art. 18 St.Lav, riconoscessero tra i propri fatti costitutivi sia il preesistente rapporto di lavoro subordinato, sia l’illegittimità del licenziamento.
Non erano mancate critiche alla disposizione e si era osservato come la previsione della legge 92/2012 che limitava la contemporanea trattazione alle sole questioni ulteriori rispetto all’impugnativa di licenziamento che siano fondate sui medesimi fatti costitutivi costituisse in sé un grave appesantimento dell’ intero sistema della giustizia del lavoro e contraddicesse vistosamente il disposto di cui all’art. 151 disp. att. c.p.c. che impone l’obbligo della riunione delle cause di lavoro in presenza di elementi di connessione (M. LEONE- A.TORRICE, Il procedimento per la impugnativa dei licenziamenti: il legislatore strabico, in La Legge n. 92 del 2012: un’analisi ragionata a cura di F.AMATO- R. SANLORENZO).
E proprio per evitare tali conseguenze alcuni Tribunali avevano affermato che l’ espressione identici fatti costitutivi non dovesse essere intesa in senso strettamente letterale, ma andasse vista con riferimento all’oggetto del vaglio giudiziale che deve riguardare i medesimi fatti sia pure con l’aggiunta di elementi valutativi in diritto.
Anche la giurisprudenza sella Suprema Corte aveva cercato di ampliare il campo di applicazione del rito Fornero statuendo che con il rito speciale fosse possibile anche chiedere il pagamento delle spettanze dovute nel caso in cui sia riconosciuta la validità del licenziamento, e quindi anche il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso (Cass. 12-8-2016, n. 17091. Per approfondimenti v. G. FALASCA, Anche il Tfr nel rito Fornero, Il Sole 24 ore, 13 agosto 2016.).
La Suprema Corte, a sostegno di tale affermazione, aveva osservato che la norma di cui all’art. 1, comma 48, legge 92/2012 nella parte in cui stabilisce che nell’ambito del rito Fornero non possono essere proposte domande diverse dall’impugnazione del licenziamento, a meno che non siano fondate sugli identici fatti costitutivi, non deve essere intesa in senso stretto, ma serve solo ad impedire che, nell’ambito del rito sommario, il lavoratore allarghi il thema decidendum a fatti diversi dal licenziamento, vanificando le esigenze di celerità che caratterizzano questa prima fase processuale.
Secondo i giudici di legittimità le domande subordinate aventi ad oggetto il pagamento del tfr e dell’indennità di mancato preavviso non ampliano l’oggetto del giudizio, in quanto nascono sempre in relazione al medesimo fatto- il licenziamento- su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice, e come tali sono ammissibili.
Ugualmente si era affermata la possibilità di chiedere in via subordinata la tutela obbligatoria di cui alla legge 604/1966 laddove all’esito del giudizio si fossero ritenuti insussistenti i requisiti dimensionali per l’applicazione delle tutele di cui all’art. 18 St. Lav. (Cass. 13-6-2016, n. 12094 in Mass. Giur.lav., 2017, fasc. 3, p. 172, con nota di G. GAETA, Il tramonto del rito Fornero; in senso contrario inizialmente Cass. 10-8-2015, n. 16662, in Riv. giur.lav. prev. Soc. 2016, fasc. 2. P.II, p.241 con nota di MUTARELLI M., E’ davvero “improponibile” nel rito Fornero la domanda di tutela ex art.8 l. n. 604/1996?)
Il nuovo art. 441 bis supera queste problematiche consentendo anche nelle cause aventi ad oggetto la reintegra nel posto di lavoro la trattazione delle domande connesse e delle riconvenzionali.
Il legislatore delegato, consapevole che la trattazione di ulteriori domande può rallentare l’iter della causa in materia di licenziamento, prevede che il giudice possa disporre la separazione delle domande.
E’ evidente che però provvedimenti di separazione potrebbero rendere più difficoltosa la conciliazione tra le parti e creare problemi di ordine pratico anche in relazione all’aggravio di lavoro per le cancellerie notoriamente alle prese con gravi carenze di organico.
In ogni caso il legislatore delegato impone al giudice di assicurare la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro, riservando particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
Quest’ultima previsione riproduce l’articolo 1, comma 65, legge 92/2012 che già imponeva di riservare particolari giorni nel calendario delle udienze alle cause introdotte con il rito Fornero.
Non sono poi previste particolari disposizioni per i giudizi di impugnazione dal momento che il legislatore si limita a precisare che i principi di celerità e concentrazione dovranno caratterizzare anche la trattazione delle controversie in materia di licenziamento con tutela reale in grado d’appello e in cassazione.
Infine, sotto il profilo organizzativo, si introduce nel corpo delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il nuovo articolo 144 quinquies, rubricato “Controversie in materia di licenziamento”, a tenore del quale il presidente di sezione ed il dirigente dell’ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al Capo I bis del titolo IV del libro II del c.p.c., prevedendosi altresì che in ciascun ufficio giudiziario siano effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentano di valutare la durata media dei processi di cui all’art. 441 bis del codice di procedura civile, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.
La norma sembra avere soprattutto lo scopo di richiamare i giudici del lavoro e la vigilanza dei capi degli uffici sull’esigenza che le cause di licenziamento aventi ad oggetto la reintegra nel posto di lavoro abbiano priorità assoluta rispetto ad ogni tipo di controversi.
Va poi segnalato che l’art. 35 della bozza di decreto legislativo statuisce che le disposizioni recate dal decreto legislativo, tra cui le norme sopra esaminate, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la precisazione – a fugare possibili dubbi interpretativi – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. Così facendo, ci si è assicurati che l’abrogazione delle norme preesistenti e l’applicazione delle nuove norme (come l’abrogazione del c.d. “rito Fornero” e le nuove disposizioni in tema di procedimenti di impugnazione dei licenziamenti) operino contestualmente.
Di conseguenza tutte le cause introdotte sino al 30 giugno 2023 nelle quali si richiede una tutela di cui all’art. 18 St.lav. continueranno ad essere assoggettate al rito Fornero e deve ritenersi che anche le impugnazioni dei provvedimenti emessi con il rito Fornero (si pensi alla fase di opposizione), pur se successive alla predetta data, dovranno continuare a seguire le disposizioni di cui alla legge 92/2012.
E’evidente quindi che con il rito Fornero dovremo fare i conti ancora per un po’ ed è auspicabile che le nuove disposizioni riescano a preservare quella celerità dei procedimenti in materia di licenziamenti, cui il rito Fornero ha contribuito non poco (per un approfondimento sull’incidenza del rito Fornero nella riduzione dei tempi per le controversie in materia di licenziamenti si veda P. SCOGNAMIGLIO, cit, in questa rivista).
di Giuseppe Minutoli
1. Premessa. La Magistratura onoraria nel sistema giudiziario italiano.
In Italia, a fronte di un organico al 2017 (fonti Ministero Giustizia) di n. 10.151 magistrati ordinari (aumentati a 10.751 con la legge di bilancio 2019) i magistrati onorari oggi sono in totale poco più di n. 5.000 (n. 2.192 got o giudici onorari di tribunale, n. 1.786 vpo o viceprocuratori onorari, n. 1.251 giudici di pace), che dovrebbero aumentare ad 8.000 in base al decreto del Ministro della Giustizia 22 febbraio 2018, così distribuiti: 6.000 giudici onorari di pace o gop (la nuova unitaria categoria di magistrati onorari giudicanti introdotta con il d. lgs. n. 116/2017, c.d. legge Orlando) e 2.000 vice procuratori onorari.
Chiunque viva e frequenti quotidianamente le aule di giustizia sia nel settore penale che civile sa che (al di là dell’apporto dato dall’Ufficio dei giudici di pace per quanto di competenza) nei Tribunali i viceprocuratori onorari svolgono le funzioni di rappresentanti della pubblica accusa in numerosissime udienze penali, sgravando di tali compiti i pubblici ministeri togati, mentre i giudici onorari di tribunale gestiscono importanti settori della giurisdizione, come ad esempio larga parte dei procedimenti esecutivi mobiliari e, in molti casi, anche quelli immobiliari (quindi, la importantissima fase della riscossione giudiziale coattiva dei crediti) e trattano stabilmente ruoli autonomi sia civili che penali, con milioni di fascicoli, in materie anche rilevanti quali diritti reali, controversie condominiali ed altro, che i magistrati ordinari sono impossibilitati a definire, dando un contributo fondamentale allo smaltimento degli affari.
Sicché, al di là di qualsiasi opinione che si abbia sul loro ruolo, non può che convenirsi con la considerazione secondo cui “da quindici anni, a causa della cronica carenza di organico e della sempre crescente domanda di giustizia, i magistrati onorari hanno fornito un contributo significativo alla giurisdizione, in assenza di un’adeguata tutela previdenziale ed assistenziale” (Associazione Nazionale Magistrati, documento GEC del 22 aprile 2017), e il loro impiego “costituisce una misura apprezzabile nell’ottica di un’efficiente amministrazione della giustizia ex artt. 97 e 111 Cost.” (Cass. 4 dicembre 2017, n. 28937, secondo cui “i giudici onorari – sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio – possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall’art. 106 Cost.”).
Ciò premesso, è legittimo chiedersi, tenendo presenti le primarie esigenze di efficienza della Giurisdizione e la crescente domanda di giustizia, quale sia il senso funzionale complessivo all’interno del sistema giudiziario italiano della magistratura onoraria, il cui apporto, volenti o nolenti, è oggi più che mai essenziale, a pena (senza tema di essere tacciati di esagerazione) del collasso della già malata Giustizia italiana.
Basti al riguardo un dato, amaramente impressionante: nel triennio 2015-2017 lo Stato ha pagato per indennizzi legati all’irragionevole durata dei processi ben 532,7 milioni di euro (fonti Sole24 ore, su dati MEF e Min. Giustizia). Risorse sottratte ad impeghi più produttivi, in primisallo stessosettore giudiziario.
Pertanto (con una affermazione che non è necessariamente scontata, come si vedrà),qualsiasi normativa di settore che incida sulla giurisdizione deve tendere a migliorare (o almeno a non peggiorare) l’efficienza della stessa, limitando i danni arrecati alle finanze dello Stato dalle continue condanne ex legge Pinto n. 89/2001 e in sede di Corte europea dei diritti dell’Uomo.
E che questa debba essere la stella polare di ogni intervento sulla Giustizia è testimoniato, tra l’altro, dal fatto che a norma dell’art. 37 d.l. n. 98/2011, ogni anno il presidente del Tribunale, d’intesa con i presidenti di sezione, deve stilare il c.d. Programma di gestione, che costituisce il principale strumento operativo e programmatico dei Tribunali stessi. In quel documento, infatti (analogamente a quanto accade nelle aziende) occorre indicare target e misure idonee a perseguirli e verificare quanto fatto nell’anno passato, individuando, tra l’altro, gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno; gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati e gli indici di smaltimento. E non è per nulla casuale che il citato art. 37 è contenuto in una legge (per l’appunto il d.l. n. 98/2011) rubricata “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. Sicché, come evidenziato dal CSM (v., ad esempio, circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall’art. 37 D.L. 98/2011 del 7 dicembre 2016) nell’individuazione delle finalità perseguite con la pianificazione annuale in discorso, non può prescindersi dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, in considerazione degli esborsi legati agli indennizzi corrisposti in applicazione della legge 24 marzo 2001, n.89, anche in coerenza con il progetto ministeriale denominato “Strasburgo 2” (progetto organizzativo sull’arretrato civile ultratriennale, elaborato nel 2015 con occhi puntati all’Europa ed alle condanne dello Stato italiano per irragionevole durata dei processi).
2. Il d. lgs. n. 116/2017.
Alle superiori esigenze ha tentato di rispondere il d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (c.d. Legge Orlando), con un intervento normativo dichiaratamente strutturale (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”) e che ha introdotto forti novità nel settore, in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 57
In estrema sintesi, la legge Orlando prevede che:
(art. 1) il «giudice onorario di pace» o gop (categoria di nuovo conio che riunisce le pregresse figure del giudice di pace e del giudice onorario di tribunale) é il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace, al quale sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 9; il «vice procuratore onorario» è il magistrato onorario addetto all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con i compiti e le funzioni di cui all’articolo 16.
Stante la natura inderogabilmente temporanea dell’incarico, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana, con la precisazione che ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita’, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
(art. 2) Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».
(art. 9) I giudici onorari di paceesercitano, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale (…) e sono inoltre assegnati – in base ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalità degli uffici giudiziari – alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo» presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale sono addetti. In tal caso, ad essi può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.
(art. 10) Nel contesto dell’Ufficio per il processo:
- il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale e, sotto la sua direzione e coordinamento, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché’ non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche’ i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.
- Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione per quelli elencati nella norma;
- il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all’esito delle riunioni di cui all’articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell’ufficio. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull’attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest’ultimo conferita e ne dà comunicazione al Presidente del Tribunale .
(art. 11) Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e che sono entrati in servizio da più di due anni, può essere assegnata, con le esclusioni previste nel secondo comma, nei limiti della percentuale di cui al comma 5 ed in conformità ai criteri determinati nella proposta tabellare, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle condizioni eccezionali previste dalla norma e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse. L’assegnazione di tali affari è comunque soggetta a rigorosi limiti temporali, previsti dal co. 8.
(art. 12) I giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e che sono entrati in servizio da più di due anni possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all’articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo
(art. 13) Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace puo’ essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1.
In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell’organico dei giudici professionali.
(Art. 18) L’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l’incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.
In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
(Art. 29) I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all’articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell’articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.
In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.
(Art. 23) L’indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.
ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.
Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l’indennitàè corrisposta nella misura dell’ottanta per cento.
L’indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell’indennità fissa ed e’ erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati nel programma di gestione.
(Art. 27) E’ previsto l’ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile.
(Art. 30) Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
a) puo’ assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all’articolo 10, all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace gia’ in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;
b) può assegnarela trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale, anche se non ricorrono le condizioni eccezionali previste all’articolo11, comma 1 (…);
(…)
I giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attivita’ di cui all’articolo 10.
Nel corso del quarto mandato:
a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nell’ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita’ allo stesso inerenti a norma dell’articolo 10;
b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita’ di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a).
3. Le criticità della c.d. legge Orlando.
La sintetica panoramica delle norme del d. lgs. n. 116/2017 (che entreranno in vigore per intero ed a regime alla scadenza del quarto anno successivo alla entrata in vigore e, quindi, il 15 agosto 2021)suscita alcune riflessioni. Infatti, in un primo momento (ed anzi già in sede di dibattito e pareri sul disegno di legge) si erano levate voci tendenzialmente favorevoli, come quella del Consiglio superiore della Magistratura che, con delibera del 24 febbraio 2016, aveva osservato come “l’inserimento dei giudici onorari nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario è strumentale all’utile ausilio al giudice professionale, per la facoltà loro attribuita di compiere atti preparatori necessari o utili all’esercizio delle funzioni od attività delegabili dal giudice professionale, in considerazione della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte”.
Tuttavia, una più meditata analisi delle norme in esame, anche a seguito del costruttivo confronto con i magistrati ordinari e con i giudici onorari e le loro associazioni di categoria, ha evidenziato come l’impatto della predetta riforma sulla funzionalità degli Uffici giudiziari non è del tutto positivo, per le ragioni che cercherò di argomentare. Non a caso molte criticità sono state puntualmente evidenziate anche dalla magistratura associata, dallostesso Consiglio superiore della Magistratura e dalla dottrina, senza dimenticare che in sede ministeriale è stato indetto nel corso del 2019 un tavolo tecnico, mentre numerose proposte di emendamenti, formulateda diversi gruppi politici, sono al vaglio del Parlamento: il che è indice di un esigenza (condivisa da molti, e non solo dalle associazioni di categoria) di una novellazione dei punti più controversi.
Ad esempio, l’ANM, in data 6 aprile 2019, non ha mancato di osservare come “destano perplessità e preoccupazione le proposte avanzate dal ministero in merito ai limiti temporanei di impiego della magistratura onoraria requirente e giudicante. La proposta presentata, infatti, limita tale impiego in tre impegni settimanali, stabilendo la corrispondente retribuzione. Tuttavia, tale rigido limite appare del tutto inadeguato rispetto alle esigenze degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti e rischia di determinare un grave ostacolo alla tempestiva celebrazione dei procedimenti per l’indisponibilità di magistrati onorari impiegabili con limitazioni così anguste ed inadeguate.
L’ANM rivolge un appello al Ministro della Giustizia affinché, in sede di redazione dell’articolato normativo, ampli l’oggetto delle materie delegabili in coerenza con quanto già stabilito e aumenti la soglia limite prevista per l’impiego settimanale dei magistrati onorari, prevedendo il corrispondente incremento retributivo, onde prevenire il blocco della trattazione di numerosissimi procedimenti e l’impossibilità di celebrare le udienze che conseguirebbero all’entrata in vigore della riforma così come prospettata”.
A sua volta il prof. Giuliano Scarselli, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Siena (http://www.questionegiustizia.it/articolo/note-critiche-sullo-schema-di-decreto-legislativo-recante-la-riforma-organica-della-magistratura-onoraria_10-07-2017.php) ha osservato, tra l’altro, anche provocatoriamente, nel contesto di una approfondita analisi della riforma e nell’ottica di “valutare se questa concretizzazione della legge delega 57/2016, nonché la legge delega stessa, sia conforme ai nostri valori costituzionali e alle direttive europee”, che “in sostanza, il giudice professionale si trasforma in un piccolo capo di un piccolo ufficio, ovvero quello del processo, e più che lavorare farà lavorare i suoi collaboratori; il giudice onorario si trasforma invece in ancella del giudice professionale, il tutto per 16.000,00 euro lordi annui (…) E torno, allora, a porre la domanda che già posi in seno al commento della legge delega, ovvero se compito del legislatore è quello di migliorare l’efficienza della giustizia oppure le condizioni di lavoro dei giudici professionali. Questa non è la riforma dei giudici onorari; ai giudici onorari questa riforma non concede niente: né migliori retribuzioni, né minime forme di stabilizzazione del lavoro, né minime forme di assistenza e/o previdenza. Direi, nemmeno riconosce il ruolo fondamentale che questa magistratura ha avuto in tutti questi anni, dalla soppressione delle preture ad oggi (…).In ogni caso la retribuzione prevista per i giudici onorari di pace non appare conforme a quanto statuito dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa (CEDS) nel provvedimento pubblicato in data 16 novembre 2016, nonché dalla Commissione Europea (in relazione al caso EU PILOT 7779/15/EMPL, conclusosi con esito negativo per l’Italia) e dalla Commissione delle Petizioni del Parlamento europeo con lettera del Presidente del 23 marzo 2017.Non giova alla qualità della giustizia che il giudice professionale non abbia ormai quasi più contatti diretti con il fascicolo e assuma direttamente le decisioni solo in sporadici casi, poiché in tutti gli altri, come abbiamo visto, il compito di rendere giustizia o è di competenza del giudice di pace, o è assegnato al giudice onorario, o è delegato allo stesso all’interno dell’ufficio del processo”.
Altre voci critiche si sono levate all’interno della magistratura: penso ad A. Costanzo, La disorganica riforma della magistratura onoraria, https://www.giustiziainsieme.it/en/magistratura-onoraria/666-la-disorganica-riforma-della-magistratura-onoraria; ad E. Aghina, “L’utilizzazione dei giudici onorari in Tribunale dopo la riforma”, in www.giustiziainsieme, 17.11.2018; nonché la lettera, con primo firmatario il dott. Armando Spataro, di 110 procuratori della Repubblica in data 23 maggio 2017 che, commentando il (futuro) D. Lgs.n. 116/2017, aveva denunciato, tra l’altro, “la non conformità di alcune scelte ai principi costituzionali, dopo approfondita consultazione di valenti costituzionalisti e con il loro diretto contributo), auspicando “il superamento, ad opera del legislatore delegato, di alcuni dei confini tracciati dalla Legge n.57/2016”.
Lo stesso Consiglio superiore della Magistratura, nella citata delibera del 24 febbraio 2016, aveva osservato che “appare incongrua la previsione della assegnazione di coloro che attualmente siano investiti delle funzioni di Magistrato onorario all’ufficio del processo, atteso che tale disposizione non appare compatibile con la, invero correttamente ipotizzata, prospettiva di una progressiva formazione e della acquisizione graduale di esperienza nell’esercizio della funzione giurisdizionale, determinata dal passaggio dalla posizione di diretta collaborazione col giudice professionale alla assunzione di autonome funzioni giurisdizionali, seppur onorarie”. Sicché se, come detto, l’organo di autogoverno ha espresso anche considerazioni positivesull’“inserimento dei giudici onorari nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario”, a sommesso avviso del sottoscritto quell’inserimento può avere reale senso per i nuovi gop nella fase necessaria della loro formazione professionale, ma non anche per quei giudici onorari che hanno maturato ampia esperienza ed in relazione ai quali, salvo espressa loro domanda di farne parte, l’Ufficio per il processo rappresenterebbe uno spreco di energie lavorative.
Si pensi al fatto che è difficilmente comprensibile, nel contesto della unificazione delle figure di got e gdp nell’unica categoria dei giudici onorari di pace e, quindi, anche sotto il profilo del principio costituzionale di eguaglianza ex art. 3 e di efficienza ex art. 97 Cost., la previsione degli artt. 10 e 30 della sostanziale obbligatorietà dal 15 agosto 2021 per gli ex got (e non anche per gli ex giudice di pace) dell’inserimento nella struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», con la previsione che gli stessi svolgano (salvo casi eccezionali indicati nell’art. 11 e salva la possibilità di delegare specifiche minori attività, come l’assunzione di prove testimoniali) compiti che definire di assoluto demansionamento e dequalificazione è poco, con inutile spreco di risorse umane che oggi non ci possiamo permettere. Basti pensare che essi, affiancando il magistrato ordinario, dovrebbero essere addetti allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Sicché gli ex got, secondo l’Ufficio per il processo previsto nella legge Orlando, in spregio alla loro acquisita professionalità (sovente ultradecennale), verrebbero addetti a quelle attività di supporto del giudice togato che ben più utilmente sono da anni demandate ai neolaureati stagisti e tirocinanti a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, soggetti ugualmente inseriti nell’UPP ai sensi dell’art. 50 d.l. n. 90/2014.
In definitiva, i limiti alla possibilità che i giudici onorari possano gestire ruoli autonomi(evidentemente ove ve ne sia effettiva necessità, in un’ottica di efficienza della programmazione dell’Ufficio) comporta che i numerosissimi (centinaia di migliaia se non milioni) giudizi dagli stessi oggi trattati per espressa previsione “tabellare” verrebbero inesorabilmente riversati sui già gravosissimi e poco gestibili ruoli dei giudici ordinari, con un aumento inammissibile degli stessi e l’impossibilità di poter garantire l’efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria che tutti auspichiamo.
Sicché è da chiedersi perché non consentire ai GOT già in servizio con esperienza giudicante, che ne facciano richiesta, di proseguire ad esercitare le funzioni giudiziarie (anche accedendo alle funzioni di Giudice di Pace), evitando di disperdere un bagaglio di esperienza e competenza acquisito anche con obblighi di formazione e verificato con periodiche procedure di conferma. Non a caso la stessa ANM in data 25 novembre 2018 ha avallato la scelta di doppio regime tra i nuovi magistrati onorari, selezionati dopo l’entrata in vigore della Riforma, e quelli già in servizio per i quali dovrebbe essere consentito di continuare l’esercizio delle funzioni giudiziarie, evidenziando che “le ragioni che avevano già indotto il Legislatore del 2017 a prevedere un regime transitorio per il primo quadriennio successivo all’entrata in vigore del d.lgs.116 del 2017” dovrebbe conservare “significatività anche in riferimento ai quadrienni successivi”.
Peraltro, tra le materie indicate nell’art. 27 d.lgs. n. 116/2017 che transiteranno nell’ufficio del giudice di pace vi è l’espropriazione forzata di cose mobili, mentre l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti, consegna e rilascio di cose mobili e esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fareresterà nella competenza del Tribunale. Pertanto anche i pignoramenti presso terzi, materia come detto trattata ad oggi pressocché esclusivamente dal GOT, con rilevanti carichi di ruolo, dovrebbero essere trattati dai giudici ordinari e non dai magistrati onorari, perché inesorabilmente inseriti dell’UPP e che potranno svolgere funzioni giurisdizionali solo in riferimento ai singoli fascicoli agli stessi delegati, senza possibilità di ruolo autonomo.
Ma v’è di più.
Il magistrato professionaleavrà l’ulteriore compito di dover individuare i procedimenti via via da delegare, peraltro sulla base di un non meglio definito criterio di semplicità della questione controversa, dovrà emanare direttive per la trattazione del fascicolo delegato e vigilare (con previsione di sua responsabilità) sull’operato del gop, provvedendo eventualmente alla revoca della delega, con comunicazione anche delle ragioni al presidente del Tribunale.Il che può costituire un elemento di complicazione anziché di semplificazione.
Ma nella stessa ottica di efficienza e di ragionevole durata dei processi (che, come si è visto, dovrebbe essere la stella polare del legislatore), appare di dubbia compatibilità con tali principi la previsione dell’art. 13, co. 2, d. lgs. n. 116/2017, secondo cui il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell’organico dei giudici professionali. Di conseguenza verrebbero azzerate le positive esperienze di ruoli autonomi assegnati tabellarmente ai got, nei numerosi casi in cui (come nel Tribunale di Messina, del quale sono presidente di sezione) l’intollerabilità dei carico di lavoro, con ruoli civili anche superiori di fatto a 1.800/2.000 cause (di cui parecchie centinaia assegnate attualmente ai GOT, con la creazione di ruoli autonomi in affiancamento del togato) impone l’adozione di ogni iniziativa che consenta di poter programmare carico di lavoro realmente esigibili, a pena dell’ulteriore allungamento dei tempi di trattazione dei processi.
Un ultimo cenno di criticità attiene da un lato alla pianta organica prevista in 8.000 unità, che forse appare eccessiva rispetto alla possibilità di valorizzare (anche economicamente, oltreché professionalmente) le risorse umane già esistenti e formate(senza necessità di spendere energie per la formazione di un numero esuberante di nuove figure), anche in un’ottica di collaborazione (come si è avuta finora) fondata sulla fiducia maturata nel tempo; dall’altro alle incompatibilità personali previste in modo probabilmente troppo gravoso, come la stessa ANM ha evidenziato.
4. Riflessioni de iure condendo.
Sul ruolo della magistratura onoraria nel sistema giudiziario italiano e sul suo statusvi sarebbe molto da dire, anche con uno sguardo al diritto europeo e comunitario. E, anche se a volte lo si dimentica, esistono elementi di “allarme” per lo Stato italiano che impongono un intervento riformatore finalmente organico e attributivo di un sistema almeno basilare di tutele. Invero, a fronte dell’orientamento della Suprema Corte italiana (v. ex multisCass. ss.uu. n. 13721/2017) in tema di giudici di pace, che parla di “servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche” dei funzionari onorari, la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza O’ Brien dell’1 marzo 2012 (C-393/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=119901&doclang=IT) ha affermato che la distinzione di trattamento fra recorder e giudici ordinari, per cui ai primi viene disconosciuto il diritto alle tutele previdenziali ed assicurative, assicurato invece ai giudici professionali a tempo pieno, è in contrasto con il diritto dell’Unione, sul presupposto dello svolgimento da parte di entrambi delle medesime funzioni nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. E ancora, il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa sul reclamo collettivo n. 102/2013, con decisione pubblicata il 16 novembre 2016 ha accertato la violazione dell’art. E combinato con l’art. 12 § 1 della Carta sociale europea da parte dello Stato italiano per non aver provveduto ad alcuna tutela dei giudici onorari sotto il profilo previdenziale ed assicurativo.
Ma incidentalmente vanno ricordati anche
a) la comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), con cui la Commissione Ue ha chiuso con esito negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, preannunciando la prossima apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari, in materia di a) reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), b) disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), c) ferie (art.7, Direttiva 2003/88, in combinato disposto con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla Di-rettiva 97/81/CE e con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) e d) di maternità (art.8 Direttiva 92/85 e art.8 Direttiva 2010/41);
b) la comunicazione del 23 marzo 2017 prot. D 304831, con cui la Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, all’esito della riunione del 28 feb-braio 2017 in cui sono state discusse le petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei giudici di pace in Italia, ha invitato il Ministro della Giustizia a trovare un equo com-promesso sulla situazione lavorativa dei Giudici di Pace, per eliminare la «palese disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale tra Magistrati togati e onorari».
Le questioni or ora accennate in contenzioso sono troppo complesse per essere trattate in questa sede. Sicché, ritornando alla nostra prospettiva per la quale, ferma restando l’esigenza di una almeno decorosa tutela dei giudici onorari, è necessario guardare prioritariamente all’efficienza della giustizia, ritengo che sia doveroso porre la massima attenzione a quei progetti di d.d.l. o di emendamenti che prevedono miglioramenti ed aggiustamenti del d. lgs. n. 116/2017: in primis lamodifica dell’art. 30 d. lgs. n. 116/2017 in materia di ufficio per il processo, posto che questa struttura, così come oggi è modulata secondo la previsione che entrerà in vigore nell’agosto 2021, determinerà uno “spreco” di professionalità già qualificate, formate e sperimentate che non ci possiamo permettere, con immediate ricadute in termini di aumento di gravosità dei ruoli del giudici ordinari, a fronte di un ausilio di supporto, la cui efficacia è tutta da dimostrare.
In quest’ottica, sono numerosi i progetti di emendamento alla legge Orlando che, anche partendo dal c.d. d.d.l. del Ministro Bonafede, propongono diverse soluzioni, essendo maturato anche nel recente dibattito parlamentare una sensibilità verso ineludibili riforme: si vedano le audizioni informali presso la Commissione giustizia del Senato del novembre 2019: https://www.senato.it/3647, con contributi offerti dall’Avvocatura, dalla Magistratura ordinaria e da varie associazioni di categoria dei magistrati onorari. Particolare interesse meritano, per le articolate argomentazioni, le osservazioni e suggerimenti– soprattutto quelle che incidono sulla funzionalità del sistema giudiziario – formulate da una di queste associazioni (cfr. https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/056/201/ associazione_got_-_non_possiamo_piu_tacere.pdf), con l’auspicio di una mediazione ragionata tra le varie proposte sul campo: penso alla equiparazione del ruolo e delle funzioni di GOT e GDP, con facoltà di accedere stabilmente e da subito alle rispettive piante organiche; alla previsione per i GOT già in servizio, di accesso all’Ufficio del processo solo su domanda e senza decurtazione di compensi; alla più specifica definizione della nozione dei due o tre “impegni settimanali”, tenuto conto delle gravose attività pre- e post- udienza;alla previsione di adeguate tutele previdenziali, nonchéassistenziali quanto meno per i casi di maternità/paternità, malattia, disabilità; alla ridefinizione delle incompatibilità, secondo le previsioni dell’art. 1 del d.d.l. Bonafede.
Vale ricordare che ancora l’ANM (delibera del 15 dicembre 2018) ha osservato che “in ordine alla riforma della magistratura onoraria, annunciata dal Governo prima dell’estate, l’Associazione Nazionale Magistrati prende atto che l’approvazione delle proposte dalle rappresentanze di categoria, in coerenza con le indicazioni formulate dai rappresentanti della magistratura professionale, richiede lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già destinate al Ministero della Giustizia, il cui reperimento appare opportuno e necessario in considerazione dei complessivi benefici organizzativi, finanziari e macroeconomici che potrebbero essere conseguiti grazie ad un più consistente utilizzo dei giudici e pubblici ministeri onorari.La loro attività di affiancamento, supplenza e supporto ai magistrati professionali e di esercizio delle funzioni giurisdizionali loro demandate, consentirebbe, infatti, tramite un loro più assiduo utilizzo, accompagnato dalle necessarie tutele economiche, un effettivo incremento della produttività giudiziaria negli uffici di primo grado, con evidenti benefici per i cittadini.L’Associazione Nazionale Magistrati auspica pertanto che possano essere reperiti i necessari finanziamenti peraltro stimati in cifre di non particolare impatto sul bilancio dello Stato”. Ed ancora, in sede di tavolo tecnico ministeriale del 2019, ha evidenziato l’esigenza, quanto alla previsionedell’età di cessazione dal servizio,di “un rinvio mobile e recettizio alla disciplina legislativa approntata per gli avvocati, stante la natura onoraria del rapporto e la già ricordate forme di raccordo, per le tematiche previdenziali, con la Cassa forense”; così come ha valutato positivamente in quella sede le proposte di “incremento degli impegni settimanali per i magistrati onorari di cui alle modifiche suggerite all’art.31 d.lgs.116 del 2017, in modo da garantire un più proficuo impiego dei magistrati onorari nell’ottica di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, ferma restando la natura onoraria del rapporto”.
In conclusione, da presidente di sezione che combatte quotidianamente una difficile lotta per utilizzare al meglio le (poche) risorse umane disponibili,visti gli enormi carichi di lavoro sia civile che penale e considerato che l’insufficienza dell’organico della Magistratura ordinaria impedisce alla stessa di smaltirli con una dignitosa tempistica, ritengo chela Giustizia – per essere veramente efficiente e per non incorrere in ulteriori pesanti e gravose condanne per irragionevole durata dei processi – non ha bisogno di giudici onorari senza reali tutele, demotivati e sottopagati (quindi: di fatto sfruttati dallo Stato, che da anni ne utilizza le prestazioni a basso costo) e in un prossimo futurodestinati ad attività di supporto del giudice togato che altri soggetti possono ben più utilmente svolgere.La Giustizia ha invece bisogno ancor di giudici onorari la cui acquisita professionalità (in alcuni casi anche in dieci o vent’anni e più di servizio), valutata secondo gli ordinari criteri valevoli per i magistrati di carriera, può e deve realmente dare quel contributo significativo alla giurisdizione che oggi appare ancora essenziale.
Come ha scritto un analista giuridico, “la lentezza della giustizia in economia si traduce immediatamente in inefficienza del sistema impresa (…). Secondo Banca d’Italia, il malfunzionamento della giustizia causa una perdita dell’1% del PIL, rallentando di conseguenza la crescita” (Mari Miceli, https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/10/19/giustizia-lentezza-conto-salato/19.10.2018).
Ebbene ed in conclusione, io credo che una intelligente e attenta novellazione della vigente normativa in materia di magistratura onoraria, valutando in maniera “laica” e con l’obiettivo della funzionalità del sistema le proposte dei vari operatori giuridici interessati,costituisca un tassello importante di un ineludibile ed urgentissimo progetto riformatore che possa evitare l’ulteriore degrado della Giustizia (e, quindi, dell’economia) in Italia.
di Tommaso Perrella
SOMMARIO:
1. Premessa; 2. Il potere-dovere del giudice di dare al fatto-reato contestato una diversa definizione giuridica; 3. L’ambito di operatività di tale potere; 4. Il rapporto tra il potere “qualificatorio” del giudice penale ed il principio del contraddittorio di cui agli artt. 111 Cost. 2 e 6 co. 3 lett. a e b C.E.D.U.; 5. Gli ulteriori limiti al potere di riqualificazione giuridica di cui agli artt. 521 co. 1 ultimo periodo e 521 bis c.p.p.
1. PREMESSA
Gli artt. 516 – 520 c.p.p. disciplinano poteri, doveri e facoltà delle parti da esercitarsi nel corso del dibattimento a fronte del possibile concretarsi di fatti nuovi o semplicemente diversi da quelli compendiati nelle imputazioni oggetto della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio.
Gli artt. 521 c.p.p. (rubricato “correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza”) 521 bis e 522 cpp riguardano invece il momento decisionale, descrivendo i limiti del potere del giudice ogni qual volta lo stesso è chiamato a pronunciarsi sull’imputazione formulata dal p.m e, dunque, non solo, all’esito del dibattimento (con la sentenza che definisce il giudizio), ma anche in ogni altro snodo processuale nel quale è richiesta una sua decisione (si pensi al sub-procedimento cautelare, all’udienza preliminare o al giudizio abbreviato).
2. IL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI DARE AL FATTO-REATO CONTESTATO UNA DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA
L’art. 521 c.p.p. disciplina due diverse tematiche che, sebbene connesse, risultano tra loro distinte ed autonome:
– quella della corretta definizione giuridica da parte del giudice del fatto contestato dal P.M. (art. 521 co. 1 c.p.p.);
– quella dell’eventuale diversità tra il fatto (inteso nella sua accezione storico-naturalistica quale accadimento materiale, episodio di vita umana) compendiato nel capo d’imputazione e quello emerso invece all’esito dell’istruttoria dibattimentale (art. 521 co. 2 c.p.p.).
In ordine alla prima tematica, la disposizione richiamata consente al giudice, in sentenza, di qualificare il fatto in modo diverso da come è stato contestato (senza che ciò incida sull’autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell’immutabilità della formulazione del fatto storico inteso come accadimento materiale) purché però quello ritenuto resti identico a quello addebitato in riferimento al triplice elemento della condotta, dell’evento e dell’elemento psicologico.
In altre parole, se all’esito dell’attività istruttoria il giudice ritiene che sussista il fatto contestato dal P.M., ma che lo stesso vada sussunto nell’alveo di una fattispecie di reato diversa da quella contestata, può (anzi deve) provvedere a correggere tale erronea qualificazione giuridica in sentenza, precisandolo in parte dispositiva (ad es. “dichiara tizio colpevole del reato di cui agli art. 624 bis co. 2 c.p. – così diversamente qualificato il fatto contestatogli al capo “a” – e, per l’effetto, lo condanna a…) in quanto l’esatta attribuzione del nomen iuris è connaturale all’esercizio della giurisdizione.
3. L’AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL POTERE “QUALIFICATORIO”
Il citato art. 521 c.p.p., sebbene collocato tra le disposizioni del “dibattimento” (rectius: nel titolo II del Libro VII del codice di procedura penale), è peraltro espressione di un principio generale e, in quanto tale, applicabile – secondo la giurisprudenza di legittimità – in ogni snodo procedimentale.
In particolare, con riferimento alla fase dibattimentale, si segnala l’interessante sentenza n. 18195 del 2016, conla quale la Suprema Corte ha precisato che “nessuna limitazione pone il codice di rito con riferimento allo specifico momento dell’iter dibattimentale in cui il giudice può esercitare il potere di qualificare giuridicamente il «fatto» oggetto dell’imputazione e di declinare conseguentemente la propria competenza; l’opposta interpretazione porterebbe alla conseguenza che il giudice sia tenuto ad attendere l’istruttoria dibattimentale (o addirittura la sua conclusione) per declinare una competenza ictu oculi inesistente sin ab initio, in contrasto non solo con la logica, ma anche con il principio della «ragionevole durata del processo» sancito dall’art. 111 della Costituzione (ovviamente in tal caso il giudice deve però preventivamente invitare le parti ad interloquire sul punto, pena la nullità della sentenza).
Quanto invece alla fase cautelare si segnalano, tra le tante, le eseguenti pronunce:
– Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. (dep. 22/10/1996 ) Rv. 205617: “Al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, fermo restando che pure in tali ipotesi l’eventuale correzione del “nomen iuris” non può avere effetti oltre il procedimento incidentale);
– Sez. 6, Sentenza n. 18219 del 11/03/2003 Cc. (dep. 16/04/2003 ) Rv. 225216: “in tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è consentito al giudice del riesame di procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, atteso che tale modifica non incide sull’autonomo potere del pubblico ministero di esercizio dell’azione penale, che riguarda il fatto storico oggetto dell’imputazione”;
– Sez. 6, Sentenza n. 12828 del 14/02/2013 Cc. (dep. 19/03/2013 ) Rv. 254902: “in tema di misure cautelari personali, il giudice, pur essendo vincolato alla richiesta del pubblico ministero in ordine agli elementi di fatto che integrano la contestazione, può legittimamente modificare la definizione giuridica dell’addebito. (Fattispecie in cui il G.I.P., con valutazione confermata dal Tribunale del riesame, aveva riqualificato in termini di maltrattamenti in famiglia il fatto contestato dal pubblico ministero “sub specie” di tentata estorsione);
– Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014 ) Rv. 258983. “in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto, fermo restando che l’eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale”
Il potere di cui all’art. 521 co. 1 c.p.p. spetta infine anche al giudice dell’udienza preliminare [cfr., ex multis, Cass. 10.1.19 n. 901: “rientra tra i poteri del giudice dell’udienza preliminare la riqualificazione del fatto oggetto dell’imputazione, dal momento che l’esatta attribuzione del nomen iuris è strettamente connaturale all’esercizio della giurisdizione. Secondo l’art. 423 c.p.p. la modifica dell’imputazione rientra nell’esercizio dell’azione penale e, quindi, è attribuita al potere – dovere del pubblico ministero non del giudice; tuttavia, quest’ultimo può sempre dare al fatto una diversa qualificazione. Infatti, il giudice non può modificare il fatto oggetto dell’imputazione, ma, anche in sede di udienza preliminare, può dare al fatto il nonnen juris che ritiene corretto. Il potere del giudice di qualificare correttamente il fatto, sotto il profilo giuridico, si risolve nella esatta applicazione della legge, sicché non tollera limitazioni, così come non deve essere specificamente previsto, proprio perché è un connotato dell’esercizio della giurisdizione (Sez. 6, 28481/2012, Rv. 253695; Sez. 3, 1083/2011, Rv. 249334)”] e a quello del giudizio abbreviato (cfr, ex multis, Cass. 2012 n. 10093).
4. IL RAPPORTO TRA IL POTERE “QUALIFICATORIO” DEL GIUDICE PENALE ED IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO DI CUI AGLI ARTT. 111 COST. 2 E 6 CO. 3 LETT. A E B C.E.D.U
Il potere/dovere del giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella formulata nell’imputazione va peraltro contemperato coi principi del contradditorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 co. 2 Cost e 6 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo comma terzo lett. a e b (come interpretato dalla Edu nella celebre sentenza, 2 sez. 11 dicembre 2007 Drassich v. Italia), secondo i quali la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all’imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio in quanto la stessa non investe soltanto il momento della formazione della prova, ma anche ogni altra questione che attiene la valutazione giuridica del fatto.
In particolare la Corte di Strasburgo ha affermato che “poiché l’atto di accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l’art. 6, § 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo riconosce all’imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l’accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti” e ciò, in quanto, in materia penale, “un’informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell’equità del processo“; l’art. 6 lett. a) della Convenzione non impone che l’anzidetta informazione sia data con modalità particolari e, tuttavia, il diritto dell’imputato va tutelato tenendo conto della necessità, ai sensi dell’art. 6 § 3, lett. b) della Convenzione, che egli possa utilmente preparare la sua difesa.
La Corte europea ha altresì rimarcato che “se í giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l’opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell’accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l’accusa, ma anche e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti“.
Ebbene, a seguito di tale pronuncia si è registrato un primo arresto della Cassazione il quale, preso atto della necessità di interpretare l’art. 521 co. 1 cpp di guisa tale da assicurare all’imputato la garanzia del contraddittorio nella eventualità della diversa qualificazione giuridica del fatto, ha ritenuto che “è causa di nullità generale a regime intermedio la riqualificazione dell’imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto sia più favorevole per l’imputato” : Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754; Cass. 2011 n. 18590 Rv. 250275; Cass. 2012 n. n. 6487).
Evidenti le conseguenze pratiche di tale opzione interpretativa:il giudice, prima di ritirarsi in camera di consiglio,dovrebbe (ove il pm non abbia posto la questione in sede di discussione) invitare le parti interessate a formulare eventuali osservazioni in relazione al capo d’imputazione in esame, relativamente alla contestata condotta ivi descritta e alla sua eventuale riconducibilità nell’alveo di altra fattispecie criminosa.
Nel corso degli anni successivi si è tuttavia formato un secondo indirizzo, maggiormente “sostanzialista” (e ad oggi assolutamente prevalente: cfr. da ultimo Cass. 2018 n. 52884 e Cass. 2017 n. 54241) secondo il quale il rispetto della regola del contraddittorio impone esclusivamente che la diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa”, determinando conseguenze negative irrimediabili per l’imputato, il quale, senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell’imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato.
La situazione testè prospettata, peraltro, non si verifica quando:
1) l’imputato o il suo difensore abbiano comunque avuto la possibilità e di interloquire sul tema della qualificazione giuridica del fatto in una delle fasi del procedimento (ivi compreso quello incidentale), eventualmente anche mediante l’ordinario rimedio dell’impugnazione davanti al giudice di secondo grado ovvero a quello di legittimità;
2) la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire “non sorprendenti”) epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all’esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all’imputato o al suo difensore l’effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l’eventuale esclusione dell’una comporta, inevitabilmente, l’applicazione dell’altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, che, integri nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (si pensi, ad es., a rapina e furto con strappo; peculato e appropriazione indebita; estorsione ed arbitrario esercizio delle proprie ragioni; insolvenza fraudolenta e truffa, nel qual caso la condotta tenuta dall’agente in entrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore nella vittima).
Si riportano, di seguito, le sentenze della Suprema Corte che sostengono l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, in relazione ad ogni singolo snodo processuale:
– Sez. 2, Sentenza n. 35678 del 15/05/2013 Ud. (dep. 28/08/2013 ) Rv. 257104:“in tema di correlazione tra accusa e sentenza, nell’ipotesi in cui la riqualificazione giuridica del fatto sia stata espressamente richiesta dal Pubblico Ministero, l’omessa informazione all’imputato da parte del giudice della eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente definito non comporta violazione dell’art. 6 così come interpretato dalla Corte Edu nel proc. Drassich c/ Italia dell’11 dicembre 2007 (Fattispecie in cui la riqualificazione giuridica del fatto da furto in ricettazione era stata richiesta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello nella sua requisitoria)”.
– Cass. 12.12.2018 n. 55794 + Cass. 9.10.14 n. 43881 + Cass. 2013 n. 2341 + Cass. 2013 n. 37413: “L’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma terzo Cost. e dall’art. 6 CEDU comma primo e terzo lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione”.
– Sez. 5, Sentenza n. 19380 del 12/02/2018 Ud. (dep. 04/05/2018) Rv. 273204 + Cass. 18.12.2018 n. 57032: “in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Fattispecie nella quale il giudice di appello ha riqualificato il delitto di cui all’abrogato art. 485 cod. pen., nel più grave titolo di reato di cui all’art. 491 cod. pen.).
– Sez. 2, Sentenza n. 50659 del 18/11/2014 Ud. (dep. 03/12/2014 ) Rv. 261696 : “Quando ritiene che al fatto addebitato debba essere data una definizione giuridica più grave, la Corte di Cassazione non può, d’ufficio, né procedere direttamente ad una riqualificazione dello stesso, stanti i limiti derivanti dalle pronunce della Corte di Strasburgo in relazione all’art. 6 CEDU, nè disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della contestazione agli imputati del reato più grave, poiché l’eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della “reformatio in peius”, per l’assenza d’impugnazione della sentenza di secondo grado da parte del pubblico ministero”.
5. GLI ULTERIORI LIMITI AL POTERE DI RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DI CUI AGLI ARTT. 521 CO. 1 ULTIMO PERIODO E 521 BIS C.P.P.
Il cd. ius variandi previsto dall’art. 521 co. 1 c.p.p. è inoltre esercitabile dal giudice a condizione che il reato oggetto dell’avvenuta riqualificazione:
1) non ecceda la competenza dell’organo giudicante che procede (ad es., nel caso in cui il Tribunale riqualifichi il fatto contestato in termini sequestro di persona quale sequestro di persona a scopo di estorsione che è competenza della Corte d’Assise);
2) non riguardi un reato per il quale è prescritta l’udienza preliminare ed essa non si è tenuta (ad es. truffa cd. assicurativa di cui all’art. 642 co. 2 c.p. in luogo di quella di cui all’art. 640 c.p.).
3) non sia attribuito al Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (ad es. rapina aggravata ex art. 628 co. 3 in luogo di quella semplice);
Nelle situazioni ipotizzate il giudice è infatti tenuto:
– nel primo caso, ai sensi dell’art. 23 c.p.p., a dichiarare con sentenza la propria incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente per ulteriore corso.
– nel secondo caso, ai sensi dell’art. 521 bis c.p.p., a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m. e, ove ciò non accada, le parti a pena di decadenza (ai sensi del secondo comma del medesimo art. 521 bis c.p.) devono eccepire l’inosservanza di tale norma nei motivi di impugnazione.
Si segnalano, sul punto, le seguenti pronunce d’interesse:
Cass. 2017 n. 40263 + Cass. 2009 n. 47111
La riqualificazione giuridica in dibattimento, che riconduce il fatto al novero di reati per i quali è prevista l’udienza preliminare impone al giudice, qualora detta udienza non si è tenuta, la trasmissione degli atti al P.M., restando contestualmente esclusa la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria per il reato originariamente contestato (tale pronuncia risulterebbe infatti preclusiva, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., di un ulteriore esercizio dell’azione penale nei confronti del medesimo soggetto in quanto il fatto, seppur diverso rispetto a quello contestato, è comunque unico da un punto di vista storico-naturalistico).
Cass 2008 n. 35066: La riqualificazione giuridica nel giudizio di appello, che riconduce il fatto al novero di reati per i quali è prevista l’udienza preliminare impone al giudice, qualora detta udienza non si è tenuta, la trasmissione degli atti al P.M., restando esclusa la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria per il reato originariamente contestato.
Cass. 2016 n. 22813 + Cass. 2009 n. 43230: Nel caso in cui la Corte di cassazione dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente in primo grado.
Cass. 2016 n. 3927: Non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521 bis cod. proc. pen., ravvisando l’erronea qualificazione giuridica del fatto ed inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare.
Eccezione: Cass. 2015 n. 42742 + Cass. 2014 n. 24006 + Cass. 2006 n. 34681
In caso di modifica della contestazione (ma lo stesso vale per l’ipotesi della riqualificazione) nel giudizio direttissimo che determini l’attribuzione del reato alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, il giudice monocratico deve disporre la trasmissione degli atti a quest’ultimo “per via orizzontale” e non al pubblico ministero anche quando, in forza della diversa configurazione o qualificazione del fatto imputato, si sarebbe dovuta tenere l’udienza preliminare e ciò in quanto il giudizio direttissimo è instaurabile anche per i reati per cui tale udienza è prevista, mentre la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale non comporta il mutamento del rito già regolarmente instaurato; nell’ambito del giudizio direttissimo, non si applica dunque la disposizione di cui all’art. 521 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che lo stesso deve proseguire con queste forme nell’ipotesi di intervenuta modifica dell’imputazione, tale da far rientrare il reato fra quelli per cui è prevista l’udienza preliminare
– nel terzo caso, ai sensi dell’art. 33 septies co. 1 c.p.p., a disporre con ordinanza la trasmissione “in via orizzontale” degli atti al Tribunale in diversa composizione.
Si segnalano, al riguardo, le seguenti pronunce d’interesse:
Cass. 2016 n. 18195 + Cass. 2010 n. 8525 + Cass. 2006 n. 34183
Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, ritenuta, a seguito della riqualificazione del fatto operata prima della chiusura della istruttoria dibattimentale, la cognizione del giudice collegiale, trasmette gli atti “per via orizzontale” a quest’ultimo e non al P.M., sempre che sia stata celebrata l’udienza preliminare per l’originario reato.
Nel caso di specie trova infatti applicazione la disciplina dettata dall’art. 33 septies c.p.p., comma 1, in base al quale è stabilito che nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito della udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del Tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti al giudice competente a decidere sul reato contestato; pertanto, quando il giudizio sia stato preceduto dalla udienza preliminare, al giudice, sia nel caso, per così dire, di “ipercapacità” (vale a dire nella ipotesi in cui l’imputato si trova davanti al giudice collegiale anziché monocratico) sia nel caso reciproco di “ipocapacità”, è precluso l’epilogo della regressione, giacché la trasmigrazione degli atti avviene per via “orizzontale”.
La disposizione innanzi delineata, trova, poi, il suo complemento, nella previsione dettata dall’art. 521 bis c.p.p., per il quale il giudice è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero soltanto nella ipotesi in cui, a seguito della contestazione suppletiva, il reato risulti tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non sia stata tenuta, regola – quella da ultimo rammentata – che sta appunto a denotare come, una volta assicurata la garanzia rappresentata dalla celebrazione di quella udienza, i mutamenti del quadro della accusa assumono certamente un loro risalto ai fini della composizione dell’organo giudicante, permettendo di ristabilire le regole sulle attribuzioni del giudice, ma non giustificano affatto – anche al lume del precetto della ragionevole durata del processo, paradigmaticamente evocato dall’art. 111 Cost. – che gli atti ritornino al titolare della azione penale”.
di Sergio Beltrani
1. Premessa.
Una decisione giurisprudenziale di merito (Ass. Taranto, 4.10.2016) che – ponendosi in consapevole contrasto con l’orientamento assolutamente dominante – ha ammesso la costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ex D. Lgs. n. 231 del 2001, ripropone il problema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.
La Corte di assise di Taranto, con la citata ordinanza (sulla quale vedi anche C. SANTORIELLO, Costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti: una sorprendente decisione di merito, in www.ilpenalista.it), ha ammesso la costituzione di parte civile in danno di un ente incolpato ex D. Lgs. n. 231 del 2001, essenzialmente valorizzando, a fondamento della decisione, il fatto che il legislatore delegato, con il D. Lgs. n. 231 del 2001, non ha esercitato la delega ricevuta dalla legge n. 300 del 2000 nella parte in cui menzionava, tra i principi ed i criteri direttivi da osservare, la possibilità di prevedere che « il riconoscimento del danno a seguito dell’azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti […] di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa […] non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito » e che « la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni » (art. 11, comma 1, lett. v).
Secondo il collegio, la scelta del legislatore delegato di non prevedere espressamente la possibilità della costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ex D. Lgs. n. 231 del 2001 non sarebbe frutto della volontà di escludere la possibilità dell’esercizio dell’azione civile in danno dei predetti enti, bensì della volontà di non esercitare la delega ricevuta, che avrebbe comportato l’adozione, nei confronti degli enti, di un sistema <<peggiorativo e sanzionatorio (…) rispetto alle ordinarie regole rispetto alle ordinarie regole di imputazione della responsabilità (sia essa civile che penale)>>, e ciò per finalità di natura politica, come espressamente desumibile dalla Relazione al D. Lgs. n. 231 del 2001 (la quale, sul punto, ammonisce che <<gli effetti di natura civilistica, prefigurati nella delega, esporrebbero … le imprese a gravi rischi di instabilità, atteso che il recesso dei soci e le azioni di responsabilità potrebbero di fatto comportare lo “smantellamento” dell’ente>>).
Peraltro, non essendo stata introdotta, per l’esercizio dell’azione civile in danno dell’ente responsabile ex D. Lgs. n. 231 del 2001, una disciplina ad hoc, residuerebbe la possibilità dell’esercizio di detta azione ai sensi della disciplina codicistica generale, che deve intendersi richiamata ex artt. 34 e 35 D. Lgs. cit., e risulta più favorevole per gli enti di quella che sarebbe stata introdotta con il D. Lgs. n. 231 del 2001 se fosse stata esercitata in parte qua la delega ex l. n. 300 del 2000.
I giudici tarantini hanno evidenziato che « mai nella relazione illustrativa del D. Lgs. n. 231/2001 vi è un’espressa indicazione nel senso dell’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente », ed il dato è stato ritenuto di per sé significativo, atteso che, in tutti i casi nei quali il Legislatore delegato si è discostato da una ordinaria disciplina codicistica, è stata prevista una espressa norma derogatoria (è il caso degli artt. 53-54, 57, 58, 61-64, rispettivamente in tema di sequestri cautelari, informazione di garanzia, archiviazione, procedimenti speciali), al contrario non prevista per escludere la possibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.
Infine, la possibilità del risarcimento del danno (e quindi, implicitamente, dell’azionabilità della relativa pretesa) sarebbe evocata dagli artt. 12 e 17 del D. Lgs. n. 231 del 2001, che prevedono, rispettivamente, la riduzione della sanzione pecuniaria in caso di danno patrimoniale di particolare tenuità o se l’ente risarcisce il danno cagionato o pone in essere condotte riparatorie, e la non applicazione delle sanzioni interdittive se l’ente risarcisce il danno cagionato o pone in essere condotte riparatorie. Al riguardo, aggiungiamo che non convince l’opinione di quanti ritengono che tali disposizioni dimostrerebbero il contrario, poiché il danno risarcibile da parte dell’ente sarebbe soltanto quello derivante dal reato-presupposto commesso dalla persona fisica, non il diverso danno derivante dall’illecito del ente: l’assunto è, infatti, arbitrario, oltre che contraddittorio, poiché, avendo il Legislatore espressamente previsto che tali condotte risarcitorie sono connotate da profili di meritevolezza che incidono (riducendole, nel caso della sanzione pecuniaria, od addirittura comportandone la non applicazione, nel caso di quelle interdittive) sulle sanzioni applicabili all’ente per effetto della commissione dell’illecito da reato, non si comprende la ragione per la quale sarebbe stato a tal fine considerato soltanto un elemento di detto illecito (il reato-presupposto, di per sé ascrivibile unicamente alla persona fisica del suo autore), e non l’illecito da reato dell’ente nella sua complessità (ovvero comprensivo anche degli elementi costitutivi ulteriori rispetto al reato-presupposto, che soli ne legittimano la configurabilità e l’ascrizione all’ente).
La Corte tarantina ha concluso, pertanto, affermando che non esistono ragioni espresse che inducano a negare la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti degli enti responsabili ex D. Lgs. n. 231 del 2001: <<l’ente, infatti, risponde per un fatto proprio (…) fatto proprio dell’ente che, quindi, lo obbliga, a norma dell’art. 185 c.p., così come richiamato dall’art. 74 c.p.p., a sua volta espressamente applicabile ex art. 34 D. Lgs. 231/2001 al risarcimento del danno>>.
2. Il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione (Sez. VI, sentenza n. 2251 del 22 gennaio 2011, Rv. 248791, unica sentenza massimata in argomento) sembra ferma nel ritenere, al contrario, che, nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato degli enti, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e l’omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore.
La citata sentenza ha ritenuto che la soluzione del problema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti non dipenda, in maniera decisiva, dalla risposta sulla natura della responsabilità prevista nel d.lgs. 231/2001, perché risulterebbe decisivo il rilievo che nel D. Lgs. n. 231 del 2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile: <<la sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa>>.
Il D. Lgs. n. 231 del 2001 conterrebbe addirittura espresse conferme della volontà di escludere la parte civile dal processo in danno degli enti:
– l’art. 27 disciplina la responsabilità patrimoniale dell’ente limitandola all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili;
– l’art. 54 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all’erario), prevedendo che la misura possa essere richiesta unicamente dal pubblico ministero, laddove l’omologo istituto codicistico di cui all’art. 316 c.p.p. pone questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della “pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario”, sia delle “obbligazioni civili derivanti dal reato”, in quest’ultimo caso attribuendo anche alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro: <<anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile>>.
E’ stata esclusa la possibilità di applicare direttamente gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui all’art. 34 d.lgs. 231/2001, presupponendo la piena compatibilità dell’istituto della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti: <<all’accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell’interesse ovvero del vantaggio derivato all’ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall’individuo all’ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento teleologico dell’azione del primo all’interesse o al vantaggio dell’altro, che risponde autonomamente dell’illecito “amministrativo”. Ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone. Di conseguenza, se l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al “reato” in senso tecnico. L’ostacolo maggiore all’applicazione diretta dell’art. 185 c.p. nella disciplina del processo ex d.lgs. 231/2001 – non importa se attraverso una interpretazione estensiva o analogica – è costituito dagli stessi limiti ermeneutici ed applicativi della norma citata, che si riferisce esclusivamente ai danni cagionati dai reato, nozione quest’ultima che non può coprire anche l’illecito dell’ente, così come delineato nel citato d.lgs. 231/2001. Allo stesso modo, anche l’art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraverso la clausola di chiusura contenuta nell’art. 34 d.lgs. 231/2001, in quanto esso consente la costituzione della parte civile in funzione del ristoro dei danni previsti dall’art. 185 c.p., espressamente richiamato, cioè dei danni derivanti dal reato. In sostanza, l’impossibilità di procedere all’applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell’illecito amministrativo>>.
Per altro verso, si è convenuto con quella dottrina (PISTORELLI, La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile, in Rivista 231, 2008, 104) a parere della quale <<i danni riferibili al reato sembrano esaurire l’orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria>>”, e si è, pertanto, escluso che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall’illecito dell’ente: <<Se non è ipotizzabile l’esistenza di un danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell’illecito amministrativo allora “l’ostinato silenzio” del legislatore sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudizio per far valere le pretese risarcitorie assume un significato ancor più preciso, apparendo del tutto ragionevole l’esclusione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del processo a carico dell’ente. In ogni caso, anche a voler ammettere, in astratto, che un danno possa derivare direttamente dall’illecito amministrativo, mancherebbe comunque, per le ragioni che si sono già illustrate, ogni appiglio normativo che giustifichi la costituzione della parte civile nel processo ex d.lgs. 231/2001>>.
L’inammissibilità della costituzione della parte civile nel processo a carico dell’ente, così come disciplinato nel d.lgs. 231/2001, in deroga rispetto a quanto previsto nel modello di processo penale ordinario, è stata ritenuta dalla Cassazione non in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché <<la “disparità” di trattamento con il processo ordinario disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell’illecito oggetto dell’accertamento nel processo a carico dell’ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale ovvero di un terzo genere), appare strutturato nella forma di una fattispecie complessa, in cui, come si è visto, il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell’illecito, sicché appare ragionevole che il legislatore abbia escluso, per le ragioni che si sono sopra illustrate, la costituzione della parte civile. Anche il dedotto contrasto con l’art. 24 Cost. appare manifestamente infondato. Innanzitutto deve escludersi che la norma citata elevi a regola costituzionale quella del simultaneus processus; inoltre, nel processo ex d. gs. 231/2001 la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l’ente come responsabile civile ai sensi dell’art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell’autore del reato, commesso nell’interesse nella persona giuridica, e lo può fare – normalmente – nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell’ente>>.
3. La giurisprudenza sovranazionale.
Della questione si è occupata anche la Corte di Giustizia UE.
Era stata devoluta (dal Tribunale di Firenze) alla Corte di giustizia UE la questione della compatibilità della disciplina italiana di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 (come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere l’inammissibilità della costituzione della parte civile nel processo a carico dell’ente, così come disciplinato nel D. Lgs. cit.) con l’art. 9, § 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, secondo il quale “Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento”.
La Corte di giustizia, con la decisione del 12 luglio 2012 (causa C- 79/2011), aveva ritenuto la compatibilità della disciplina italiana alla normativa europea, affermando che <<l’art. 9, § 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima del reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati dallo stesso, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato>>.
La decisione fonda essenzialmente sulla natura di infraction administrative dell’illecito da reato degli enti, ritenuta decisiva: per tale ragione, la Corte di Giustizia ha concluso che del tutto legittimamente il diritto interno prevede che <<le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica, come quella imputata in base al regime instaurato dal d. lgs. 231/2001, non possono essere considerate, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, § 1, della dcs. quadro, come le vittime di un reato che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell’ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica>>.
4. La giurisprudenza costituzionale.
La Corte costituzionale (adita dal medesimo Tribunale di Firenze), con la sentenza n. 218 del 2014, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. e del D. Lgs. n. 231 del 2001, impugnati, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendenti, affermando, in particolare, che:
– l’ordinanza di rimessione censurava l’intero testo normativo del D. Lgs. n. 231 del 2001, senza individuare la disposizione asseritamente lesiva del principio di uguaglianza, e non indicava neanche l’intervento additivo da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale;
– la questione muoveva, inoltre, dall’erroneo presupposto interpretativo secondo cui l’art. 83, comma 1, c.p.p. non consentirebbe la citazione dell’ente come responsabile civile: <<contrariamente a quanto ritiene il rimettente, infatti, l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato commesso dalla persona fisica, sicché quest’ultima e l’ente non possono qualificarsi come coimputati nel medesimo reato; in base alla disposizione indicata, inoltre, intesa nel suo corretto significato, la citazione dell’imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui l’imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Sotto entrambi i profili indicati, pertanto, l’art. 83, comma 1, cod. proc. pen. non costituisce un impedimento alla citazione dell’ente come responsabile civile>>.
Con riferimento al D. Lgs. n. 231 del 2001, l’inammissibilità è stata, quindi, dichiarata per ragioni meramente formali.
5. Spunti di riflessione. L’intervento delle Sezioni Unite sulla natura della responsabilità degli enti.
Come abbiamo in più occasioni osservato (da ultimo, cfr. il nostro Dopo S.U. n. 38343/2014, E.: soluzione di questioni controverse e nuovi dubbi, in Rivista 231, 2015, 203 ss.), l’individuazione della natura giuridica della responsabilità degli enti nell’ordinamento italiano è particolarmente controversa.
Sul punto, la dottrina è estremamente divisa, potendo essere enucleati nel suo ambito ben tre filoni di pensiero:
(a) un orientamento (valorizzando la voluntas legis espressamente manifestata dalla legge delega e dal successivo decreto legislativo, oltre che alcuni profili disciplinatori, in particolare con riguardo alla prescrizione – con disciplina ad hoc che prescinde in toto da quella penalistica –, alle conseguenze delle vicende modificative dell’ente – la cui disciplina riprende quella dettata dal codice civile in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni – ed all’assenza di una disposizione afferente alla sospensione dell’esecuzione della sanzione) ritiene che si tratti di responsabilità amministrativa;
(b) un orientamento (valorizzando essenzialmente l’inscindibile collegamento con il reato presupposto, e le modalità di accertamento, devoluto al giudice penale con le garanzie del processo penale) ritiene che si tratti di responsabilità penale;
(c) un orientamento (valorizzando i caratteri distintivi rispetto all’una ed all’altra, che renderebbero del tutto autonomo il sottosistema delineato dal D. Lgs. n. 231 del 2001) ritiene che si tratti di un tertium genus: <<occorre la piena consapevolezza – proprio al fine di evitare pericolose confusioni di piani e conseguire risultati accettabili sul piano politico-legislativo – che, nel momento in cui si costruisce un criterio d’imputazione sostitutivo e non integrativo dei “classici” coefficienti soggettivi propri dell’autore individuale, dandosi luogo ad una responsabilità autonoma dell’ente e non (solo) cumulativa, siamo di fronte non più al tradizionale illecito penale, ma ad un delictum sui generis ritagliato sin dall’inizio sulle “fattezze” dell’ente collettivo. Non ci muoviamo più, cioè, sul piano che ha tradizionalmente catalizzato l’attenzione degli studiosi, divisi sull’opportunità di estendere o meno alla persona giuridica la responsabilità per reati concepiti e strutturati in rapporto alle persone fisiche; né si tratta solo di confezionare le sanzioni più adatte all’ente collettivo in chiave di prevenzione degli illeciti penali: viene piuttosto ad essere inaugurato un ambito del tutto inedito di intervento del magistero criminale, del quale il legislatore deve sapersi dimostrare all’altezza” (G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano 2008, 66 s.).
Altra dottrina ha osservato che <<la scelta di qualificare come “amministrativa”, anziché come “penale”, la nuova forma di responsabilità non è dovuta all’esigenza di superare decise e forti resistenze da parte della dottrina penalistica, ma è frutto della necessità di allentare le consistenti tensioni del mondo imprenditoriale molto preoccupato per le eventuali ricadute economiche della riforma: sdrammatizzando, così, anche in termini simbolici, le preoccupazioni connesse all’impatto sulla vita delle imprese>>, pur se <<la disciplina predisposta è normativamente articolata in modo tale da suscitare l’impressione che il legislatore – incorrendo in una sorta di “frode delle etichette” – abbia voluto formalmente definire “amministrativa” una responsabilità che, nella sostanza, assume un volto penalistico (o parapenalistico): la responsabilità dell’ente è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato, e la sede in cui essa viene accertata è pur sempre il processo penale>> (G. FIANDACA ed E. MUSCO, Diritto penale – Parte generale, V ed., Bologna 2007, 162 s.).
Analoga diversità di posizioni è enucleabile in giurisprudenza.
E’ stata, talora, incidentalmente e quasi inconsapevolmente, sostenuta la tesi della natura amministrativa della responsabilità degli enti (Sez. un., sentenze n. 34476 del 2011 n. 10561 del 2014).
La natura penalistica della predetta forma di responsabilità sembrerebbe, in precedenza, essere stata nel complesso sostenuta dalle Sezioni Unite (sentenza n. 26654 del 2008).
L’orientamento che con maggiore consapevolezza aveva affrontato la questione (Sez. VI, sentenze n. 36083 del 2009, e n. 27735 del 2010) riteneva che il D. Lgs. n. 231 del 2001 avesse introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un’autonoma responsabilità dell’ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato «è fatto della società, di cui essa deve rispondere».
La sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014, E. (massima ufficiale Rv. 261112: <<Il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza>>) non sembra aver fatto definitivamente luce sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, essendosi limitata ad osservare quanto segue: <<Il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l’ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l’etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell’ordinamento penale, seguendo le sollecitazioni difensive>>.
Non vi è stata, dunque, una chiara e netta presa di posizione per l’una o l’altra delle possibili opzioni interpretative, ma vi è stata, pur sempre, una sufficientemente netta esclusione della natura meramente amministrativa della responsabilità degli enti, e, quindi, l’affermazione della sua natura (anche o soltanto) penale, a sua volta sufficiente ad imporre la necessità che la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231 del 2001 risulti compatibile con i principi dettati dalla Costituzione in tema di responsabilità penale.
6. Segue. Le conseguenze.
La tesi della Corte di assise di Taranto, secondo la quale le vigenti disposizioni di legge consentono, e non escludono, la costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ex D. Lgs. n. 231 del 2001, è motivata sulla base di riferimenti certamente acuti, che appaiono condivisibili, e, soprattutto, non agevolmente superabili.
In particolare, non appaiono decisivi, in senso contrario, i dubbi avanzati (con decisione, da parte della dottrina; più timidamente, da parte della giurisprudenza: la citata sentenza n. 2251 del 2011 della Corte di cassazione sembra evocare l’argomentazione soltanto incidentalmente, non riconoscendole valenza assorbente) sull’effettiva esistenza di danni ulteriori derivanti direttamente dall’illecito dell’ente, per il rilievo che <<i danni riferibili al reato sembrano esaurire l’orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria>>.
L’affermazione:
– muove dalla premessa della natura esclusivamente amministrativa della responsabilità da reato degli enti, laddove il riconoscimento della sua natura (quantomeno anche) penale può legittimare il risarcimento di eventuali danni ex art. 185 c.p.;
– non considera la peculiare atipicità ex art. 2043 c.c. dei danni civili, che non consente l’aprioristica esclusione, in assoluto, dell’esistenza dei danni de quibus;
– non considera che l’assenza di danni risarcibili non può condizionare l’astratta esistenza della possibilità della parte civile di agire, ma al più comportare il difetto di legittimazione (ove la costituzione abbia luogo per ottenere il risarcimento di danni anche in astratto in ogni caso non risarcibili) ovvero il rigetto della sua pretesa (ove la costituzione abbia luogo per ottenere il risarcimento di danni in concreto risultati insussistenti);
– non considera, infine, che esistono casi nei quali è impossibile ottenere il risarcimento dei danni riferibili al reato, residuando, in favore del soggetto in ipotesi danneggiato, unicamente la possibilità di agire in danno dell’ente responsabile da reato: il riferimento è alla disciplina dettata dall’art. 8, comma 1, lett. a), prima parte, D. Lgs. n. 231 del 2001, a norma del quale risulta configurabile la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non è stato identificato.
Al suo accoglimento non osta neppure la considerazione che <<quand’anche vi fosse spazio per identificare un danno civilmente risarcibile direttamente collegato al titolo che sta alla base della responsabilità amministrativa, la correlativa azione civile non potrebbe comunque essere esercitata nell’ambito del processo penale, tenuto conto della tassatività della previsione dell’art. 1 c.p.p. – secondo cui sono proponibili dinanzi al giudice penale solo le azioni specificamente previste dalle norme di legge – e della conseguente possibilità di esercitare l’azione civile nel giudizio criminale solo in presenza delle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.: in particolare, l’illecito dell’ente non potrebbe mai identificarsi con il reato, che pure ne costituisce il presupposto e ciò precluderebbe l’applicazione del disposto dell’art. 185 c.p. e, per conseguenza, dell’art. 74 c.p.p., che appunto legittima l’esercizio dell’azione civile nel processo penale agli esclusivi fini del ristoro dei danni menzionati dal citato art. 185 c.p.>>(cfr. SANTORIELLO, op. cit.).
Invero, deve in senso contrario rilevarsi che le conclusioni della Corte di assise tarantina sarebbero legittimate dalla natura (anche) penale della responsabilità da reato degli enti, e dal richiamo delle disposizioni del codice di procedura penale ex art. 34 s. D. Lgs. n. 231 del 2001.
Peraltro, anche se si volesse ritenere la tesi dei giudici tarantini non condivisibile, perché fondata su argomenti non decisivi, che tutte le giurisprudenze intervenute in argomento hanno ritenuto insufficienti, concordemente pervenendo all’assunto che il D. Lgs. n. 231 del 2001 non prevede attualmente la possibilità della costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili da reato ex D. Lgs. n. 231 del 2001, la presa di posizione delle Sezioni Unite nel senso della natura (anche o soltanto) penale della responsabilità da reato degli enti, con la ferma esclusione della natura esclusivamente amministrativa di detta responsabilità, impone, per evidenti ed ineludibili esigenze di coerenza sistematica, l’esigenza di ripensare le conclusioni cui si è pervenuti in tema di ammissibilità o meno della costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ex D. Lgs. n. 231 del 2001, legittimando la riproposizione di non peregrini dubbi sulla legittimità dell’orientamento attualmente dominante.
Invero, se effettivamente dovesse ritenersi palese la volontà del D. Lgs. n. 231 del 2001 di escludere la parte civile dal processo in danno degli enti, detta opzione evidenzierebbe l’esistenza di un contrasto tra il D. Lgs. n. 231 del 2001 (in particolare, nella parte in cui non attribuisce ai soggetti che assumono di aver subito danni ascrivibili all’illecito dell’ente, la facoltà di costituirsi parte civile in danno del predetto ente, con specifico riferimento all’art. 34, nella parte in cui tra le disposizioni del codice di procedura penale richiamate non ricomprende quelle in tema di costituzione di parte civile, ed agli artt. 27 e 54, nella parte in cui tale facoltà indirettamente escludono) e gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per l’irragionevolezza dell’esclusione della parte civile dal processo a carico degli enti, poiché, una volta riconosciuta la natura non esclusivamente amministrativa della responsabilità da reato degli enti, risultano non più giustificabili le differenze di disciplina tra i due modelli di processo (in danno di persone fisiche e degli enti), il cui oggetto di accertamento è, in entrambi i casi, costituito da fatti suscettibili di originare una responsabilità di tipo penale (il reato presupposto commesso dall’imputato-persona fisica; l’illecito – quantomeno anche penale – da reato commesso dall’ente, che comporta l’accertamento del reato presupposto commesso dall’imputato-persona fisica, ma non solo); non vi è quindi apprezzabile ragione per la quale il giudice del processo in danno degli enti non debba conoscere anch’egli degli interessi civili nascenti dall’illecito ex D. Lgs. n. 231 del 2001.
Il contrasto, se riconosciuto, potrebbe richiedere un intervento additivo della Corte costituzionale, consistente nel riconoscere la possibilità, per chi asserisca di aver subito danni per effetto dell’illecito da reato dell’ente, di costituirsi parte civile in danno dell’ente a norma delle disposizioni del codice di procedura penale.
L’esclusione della parte civile dal processo in danno degli enti potrebbe, inoltre, porsi oggi in contrasto con gli artt. 117, comma 1, della Costituzione, e 9, § 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, contrasto che la Corte di Giustizia ha già escluso, ma valorizzando unicamente la natura esclusivamente amministrativa della predetta responsabilità: come illustrato, il dictum della Corte di Giustizia sembra dover essere rivisitato, perché fondato su un presupposto interpretativo di diritto interno ormai non più attuale, in quanto decisamente superato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole espressione, che ha riconosciuto la natura (anche o soltanto) penale della responsabilità da reato degli enti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (da ultimo, Corte cost. n. 17 del 2010, n. 240 del 2016, n. 58 del 2017), una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, essendo la dichiarazione d’illegittimità di una disposizione giustificata unicamente dalla constatata impossibilità di offrirne un’interpretazione conforme a Costituzione.
Nel caso in esame, la constatata possibilità di offrire del quadro normativo di riferimento sia un’interpretazione che lo pone in contrasto con parametri costituzionali (gli artt. 3, 24 e 117, comma 1, della Costituzione), sia un’interpretazione conforme a Costituzione (quella prescelta dalla Corte di assise di Taranto) sembrebbe imporre di optare per quest’ultima, superando l’orientamento attualmente consolidato della giurisprudenza.
di Fabrizio Amendola in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione
Sommario: 1. Tema e limiti dell’indagine. – 2. Metodo. – 3. Proroghe e sospensioni. Il divieto di licenziare. – 4. Misure speciali di sostegno ai lavoratori. – 5. Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro e responsabilità.
- Tema e limiti dell’indagine. Il 31 gennaio 2020, con delibera del Consiglio dei ministri, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
La proclamazione dello “stato di emergenza di rilievo nazionale” trova il proprio fondamento nel Codice della protezione civile (D. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) e autorizza, in tale periodo, gli “interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b)” di detto decreto.
Ha fatto seguito una fitta serie di provvedimenti normativi, ascrivibili a fonti di livello primario e secondario, anche sub-statali, alcuni di essi destinati ad incidere sul mondo dei rapporti di lavoro.
Scopo del presente contributo è quello di illustrare sinteticamente le linee essenziali degli interventi in materia, per fornire una prima informazione che consenta anche un orientamento iniziale verso le possibili criticità di futuri contenziosi.
Restano sicuramente fuori dall’argomento trattato le delicate questioni connesse ai rapporti tra le fonti di vario livello, oltre che l’aspro dibattito sulla legittimità di alcuni degli atti normativi emanati sul presupposto dell’emergenza.
- Metodo. Ci si propone di illustrare gli aspetti principali della inedita disciplina mediante una ricognizione che classifichi le disposizioni nell’ambito di due possibili insiemi.
Da una parte le disposizioni tese a prorogare o sospendere, per il periodo dell’emergenza, termini o effetti di una o più norme anteriori; dall’altra le disposizioni che costruiscono nuove fattispecie volte ad introdurre regolazioni del rapporto di lavoro derogatorie rispetto alla disciplina pregressa.
Un discorso a parte merita, per la sua attitudine generatrice di contese, il regime di responsabilità del datore di lavoro nei confronti del dipendente esposto al contagio nei luoghi in cui svolge la prestazione.
L’esame ha come oggetto principale dell’analisi il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27, “recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.
Il Titolo II del provvedimento è interamente dedicato alle “Misure a sostegno del lavoro” (artt. 19 e ss.) ed è ripartito in due Capi: il primo si occupa della “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale” (artt. 19 – 22 bis); il secondo riguarda le “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori” (artt. 23 – 48).
Detto Titolo ha subito modificazioni ad opera del recente d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il quale verrà esaminato essenzialmente nelle parti in cui è intervenuto sulla disciplina dettata dalla l. n. 27/20, con esclusione, in particolare, di temi che richiederebbero specifica trattazione, quali il reddito di emergenza e l’istituto dell’emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
Ulteriori disposizioni rilevanti sono rinvenibili in altri luoghi della legge citata, oltre che in fonti diverse che verranno, di volta in volta, richiamate.
3. Proroghe e sospensioni. Il divieto di licenziare.
3.1. Termini in materia previdenziale e assistenziale. Un primo gruppo di disposizioni proroga taluni termini per la presentazione delle domande di disoccupazione “in considerazione dell’emergenza epidemiologica”: l’art. 32 sposta sino al 1° giugno 2020 quelle che possono essere presentate dagli operai agricoli, di competenza dell’anno 2019; l’art. 33 amplia, per tutto il 2020, i termini di decadenza per le domande disoccupazione NASPI e DIS-COLL da 68 a 128 giorni, decorrenti dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatasi nel corso dell’anno.
Un effetto più propriamente sospensivo “di diritto” è previsto in materia previdenziale ed assistenziale, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, per il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni erogate dall’INPS e dall’INAIL (art. 34, comma 1). Sono anche sospesi i termini di revisione della rendita INAIL che scadano nel periodo innanzi indicato e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 42, comma 1).
Parimenti sospesi sono i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37, comma 1), così come i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con differimento del decorso dopo il 30 giugno 2020 (art. 37, comma 2).
In considerazione delle limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, l’art. 40 ha sospeso per due mesi (poi portati a quattro) gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL nonché gli adempimenti relativi agli obblighi stabiliti per i beneficiari di integrazioni salariali.
3.2. Licenziamenti. L’originaria rubrica dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 annunciava altresì la “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”. In sede di conversione del decreto, la legge n. 27 del 2020 ha più correttamente rubricato l’articolo come “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”.
In effetti, sin dalla data di pubblicazione in G.U. e di entrata in vigore del decreto legge ai sensi dell’art. 127, la norma, se ha sospeso le procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223 del 1991 avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, ne ha precluso anche l’avvio per 60 giorni e contestualmente, sino alla scadenza di detto termine, ha impedito a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di poter recedere dal contratto “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”. Il termine di 60 giorni è stato portato a “cinque mesi” dall’art. 80, co. 1, lett. a), del d.l. n. 34/20, che, essendo entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. del 19 maggio, pone il problema del destino di eventuali licenziamenti intimati tra la scadenza dell’originario termine di 60 giorni (venuto a cadere il 16 maggio 2020) ed il momento in cui il nuovo decreto del 19 maggio ha prolungato retroattivamente la durata del “blocco”.
Nella relazione illustrativa al primo decreto legge, si dà atto che lo stesso «adotta i provvedimenti necessari per affrontare l’impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese». Ciò al fine di conseguire tre obiettivi «prioritari: proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro»
La natura provvisoria, transitoria ed eccezionale del “blocco” dei licenziamenti, legata a situazioni oggettive e straordinarie che coinvolgono preminenti interessi pubblici, sembra escludere profili di incompatibilità costituzionale con l’art. 41 Cost., anche perché bilanciata da un rilevante intervento dello Stato attraverso gli ammortizzatori sociali in favore sia dei lavoratori che delle imprese.
3.3. Violazione del divieto di licenziamento e conseguenze. L’art. 46 sembra prefigurare un vero e proprio divieto di licenziamento per il periodo ivi indicato, incentivando misure alternative ai recessi, in primis la cassa integrazione.
Anche in assenza di una specificazione della sanzione applicabile in caso di inosservanza del divieto potrebbe qualificarsi il precetto come norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., applicabile agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale in virtù del generale rinvio operato dall’art. 1324 c.c.; ne conseguirebbe la nullità del licenziamento per violazione del divieto espresso nell’art. 46 dalle formule: “l’avvio delle procedure … è precluso … il datore di lavoro … non può”.
In generale le norme contenenti un divieto possono essere considerate imperative, pur in difetto di una esplicita sanzione civilistica di invalidità, ove dirette alla tutela di un interesse pubblico generale, ravvisabile anche dal carattere assoluto del divieto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuno dei destinatari della norma.
Nella specie la disposizione trascende l’interesse delle sole parti del rapporto di lavoro ed assume una valenza pubblicistica resa evidente dalle finalità della disciplina emergenziale volta ad evitare il ricorso a licenziamenti economici, collettivi ed individuali, in un momento di grave crisi, al fine di contenerne gli effetti, anche sociali; il divieto poi ha carattere generale, senza esclusioni configurate per categorie di destinatari, salva l’eccezione della successione negli appalti, non a caso formulata all’interno della medesima norma.
Vero è che, per i contratti, le Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 26724 del 2007) insegnino come non ogni violazione di norma imperativa determini la nullità ai sensi del comma 1 dell’art. 1418 c.c.: in difetto di una espressa previsione di legge, è la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto a determinare la nullità cd. “virtuale” e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, piuttosto generatrice di responsabilità. Ma è la stessa pronuncia delle Sezioni unite a precisare che “l’area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418, comma 1, c.c.” ricomprende “sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”: quindi, “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto” perchè esso “è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Estendendo il ragionamento, per il tramite dell’art. 1324 c.c., al licenziamento economico intimato in tempo di pandemia, esso risulterebbe affetto da nullità perché è la sua stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa che preclude il recesso in un periodo di emergenza nazionale per rischio sanitario.
Più in particolare, poi, l’ordinamento lavoristico conosce una risalente tradizione di nullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., anche laddove non espressamente comminata, in tema di risoluzione del rapporto per raggiungimento di limiti di età (v., tra le altre, Cass. n. 8582 del 2000; Cass. n. 12419 del 1999; Cass. n. 1197 del 1998; più di recente: Cass. n. 12108 del 2018) e cioè in casi dove il recesso datoriale aveva risolto il rapporto di lavoro in un tempo in cui, secondo legge, avrebbe dovuto proseguire.
Resterà da verificare il regime di tutela applicabile in ragione della disciplina tempo per tempo vigente. Ovverosia se la fattispecie rientri nell’ambito degli “altri casi di nullità previsti dalla legge”, secondo il comma 1 dell’art. 18 novellato dalla legge n. 92 del 2012, e se, per gli assunti successivamente al 7 marzo 2015, sia “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”, in base all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015. In tali ipotesi alla violazione del divieto posto dall’art. 46 in commento conseguirebbe la cd. tutela reintegratoria “piena”.
Cass. n. 12108/18 già citata, in tema di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, ha ritenuto operante il primo comma dell’art. 18 novellato e la reintegrazione ivi prevista, osservando tra l’altro che “la previsione della nullità per contrarietà a norma imperativa è insita nell’art. 1418 c.c. che chiaramente la esprime: ci si trova innanzi alla massima sanzione civile prevista per il caso in cui l’autonomia privata sia stata esercitata in difformità rispetto a quanto previsto da norme imperative, e ciò nel presupposto che questa ultime sono state poste a presidio di valori considerati come fondamentali dall’ordinamento giuridico”.
3.4. Ambito di applicazione. In ordine all’ambito di applicazione del divieto, per i licenziamenti individuali il riferimento è espressamente ai recessi “per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Ciò consente di escludere sicuramente dal “blocco” i licenziamenti disciplinari, con la precisazione che l’art. 47, comma 2, della l. n. 27/20, ha stabilito che, “fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1”.
Parimenti esclusi, per inapplicabilità della l. n. 604 del 1966, risultano i licenziamenti dei dirigenti, dei lavoratori domestici e degli assunti in prova sino al momento della cessazione dell’esperimento, oltre che le risoluzioni dei rapporti di lavoro per sopraggiunti limiti di età e per possesso dei requisiti pensionistici, nonché i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, che non attengono a motivazioni economiche.
Qualche dubbio è stato sollevato per i recessi motivati dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per factum principis o per altra ragione non imputabile al lavoratore (quasi sempre per casi di inidoneità fisica, carcerazione preventiva e revoca di permessi o concessioni amministrative indispensabili al dipendente per eseguire la propria attività) che la giurisprudenza, secondo una certa impostazione, riconduce al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 L. n. 604 del 1966 (v. Cass. n. 7531 del 2010; Cass. n. 10574 del 2001; Cass. n. 7210 del 2001; Cass. n. 96209 del 2000).
Minori problemi dovrebbe presentare il rinvio alla legge n. 223 del 1991, perché le procedure ivi previste sono sospese o ne è precluso l’avvio, con conseguente estensione del divieto di licenziamento anche collettivo, in conformità alla ratio della disposizione.
Tuttavia la legge di conversione, con un inciso aggiunto, ha escluso dal divieto l’ipotesi in cui il personale interessato dalla procedura di licenziamento collettivo, già impiegato nell’appalto, “sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”.
La disposizione va coordinata con l’art. 7, co. 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008, secondo cui non opera l’art. 24 della l. n. 223 del 1991 nel caso di acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di nuovo appaltatore, sempre che la riassunzione avvenga a parità di condizioni economiche oppure che i lavoratori siano riassunti mediante accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (cfr. Cass. n. 22121 del 2016 e Cass. n. 20722 del 2018).
3.5. Regime di impugnazione del licenziamento. Tanto nel caso in cui ricorra una ipotesi esclusa dal divieto di licenziamento, così come nel caso venga intimato un recesso nonostante il divieto, merita una riflessione il regime di impugnazione del recesso durante lo stato di emergenza.
Infatti l’art. 83 del decreto poi convertito nella legge n. 27 del 2020 ha previsto “in materia di giustizia” due periodi: dal 9 marzo all’11 maggio 2020 ha disposto il rinvio d’ufficio delle “udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari”, contestualmente sospendendo “il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto” di detti procedimenti; nel successivo periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentite varie Autorità, possono adottare “misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie … al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”, misure indicate al comma 7 dell’art. 83.
Il successivo comma 8 ha stabilito che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Tale ultima disposizione è chiaramente ispirata dalla preoccupazione di evitare che diritti possano essere preclusi in conseguenza delle misure adottate dal capo dell’ufficio giudiziario allorché esse impediscano la proposizione della domanda giudiziale. Non è, però, chiaro a quali situazioni concrete – in cui la parte si trovi nella impossibilità di proporre una domanda giudiziale – possa farsi riferimento. Le misure disposte dai capi degli uffici giudiziari riguardano principalmente il differimento delle udienze o la loro tenuta con particolari precauzioni, sicché mal si comprende in che modo quelle misure possano impedire la proposizione di una domanda giudiziale, tanto più che non è immaginabile una chiusura degli uffici, i quali devono comunque garantire i presidi per gli atti urgenti e dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello la proposizione dell’atto introduttivo può compiersi anche per via telematica.
Taluno ha dunque ritenuto la norma sostanzialmente inutile, stante anche la difficoltà di individuare i diritti (sostanziali) cui la norma si riferisce, i quali, stando al dettato normativo, dovrebbero essere esercitabili «esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti» assunti dal capo dell’ufficio. L’avverbio utilizzato («esclusivamente») lascia intendere che deve trattarsi di diritti relativamente ai quali gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza possono essere associati soltanto alla domanda giudiziale, essendo allo scopo irrilevanti eventuali atti stragiudiziali.
Ne deriva che, laddove è ammesso l’atto stragiudiziale comunque la disposizione richiamata non opererebbe.
Quindi, certamente è esclusa dalla sospensione l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966, in quanto può essere compiuta dalla parte personalmente o tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza (salvo gli effetti di diverse disposizioni originariamente previste per le cd. “zone rosse”).
Altrettanto sembra potersi dire per il successivo termine di 180 giorni previsto dal comma 2 dell’art. 6 citato, il quale non è soggetto a sospensione, visto che la decadenza può essere impedita mediante avvio del tentativo di conciliazione o di arbitrato, oltre che dal deposito telematico del ricorso giudiziale.
Maggiori problemi potrebbe destare, con riferimento a tale termine di 180 giorni (peraltro superiore all’intero periodo di sospensione), il comma 2 dell’art. 83 in discorso, per il quale, nel primo periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” e “si intendono pertanto sospesi … i termini stabiliti … per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio … ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Sembrano rientrare nella sospensione pure i termini processuali esterni alla pendenza della lite e posti a pena di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale in primo grado, ma sempre che essa sia l’unico modo per impedire la decadenza: il che non si verificherebbe per il termine di 180 giorni previsto nel meccanismo di impugnazione del licenziamento.
3.6. Le novità del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, sulla disciplina dei licenziamenti. Il recente decreto legge n. 34/20, con l’art. 80, ha aggiunto all’art. 46, comma 1, della l. n. 27/20, il seguente periodo: “Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
La disposizione è intervenuta per chiarire i dubbi circa la sospensione della fase prodromica ad un eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si attiva mediante una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro per esaminare soluzioni alternative al recesso.
Il d.l. n. 34/20 aggiunge poi all’originario art. 46 in esame un comma 1-bis secondo cui: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”
La disposizione deroga retroattivamente all’art. 18 novellato dalla l. n. 92 del 2012 nella parte in cui prevede la possibilità di revocare un recesso, purché ciò accada nel termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo. Quindi nel caso di licenziamento intimato tra il 23 febbraio ed il 17 marzo, prima dell’entrata in vigore del divieto posto dalla disciplina emergenziale, a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge il datore di lavoro può unilateralmente ripristinare il rapporto già risolto, senza oneri né sanzioni, a condizione che faccia allo stesso tempo richiesta di CIGS decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
Infine l’art. 83 del d.l. n. 34/20 impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19, che può anche può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Il terzo comma dell’art. 83 statuisce poi che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
- Misure speciali di sostegno ai lavoratori. In un secondo gruppo possono essere considerate le disposizioni destinate ad introdurre regolazioni del rapporto di lavoro ovvero benefici in favore dei lavoratori con discipline in deroga alla normativa precedente l’avvento della pandemia.
4.1. Ammortizzatori sociali. Innanzi tutto vi è l’estensione, su tutto il territorio nazionale, delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito dei dipendenti, in forza al 23 febbraio 2020, di tutti i datori di lavoro coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro derivante da eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Allo scopo sono concessi strumenti riconducibili, sebbene con presupposti e procedimenti largamente difformi dalle discipline pregresse: alla cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19); all’assegno ordinario (art. 19); alla cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22).
In particolare questa ultima disposizione stabilisce che Regioni e Province autonome, in favore dei datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal numero degli addetti e con esclusione del lavoro domestico, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (ai lavoratori coinvolti è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).
Il d.l. n. 34/20 ha esteso il periodo temporale degli ammortizzatori sociali citati e, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, ha previsto la concessione da parte dell’INPS e, per i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, ha consentito di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto.
Di rilievo l’art. 19-bis della l. n. 27/20 che, con norma definita di “interpretazione autentica”, ha previsto, per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui sopra, la possibilità, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 81 del 2015. La norma intende scongiurare, con effetti retroattivi, che il ricorso delle aziende alla cassa integrazione impedisca il rinnovo o la proroga dei contratti a termine.
L’art. 90 del d.l. n. 34 del 2020 ha poi introdotto la generale possibilità – quindi anche a prescindere dal ricorso alla cassa integrazione – di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015.
L’INPS, inoltre, al chiaro fine di garantire misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, è stata chiamata ad erogare, su domanda degli interessati, indennità fissate per il mese di marzo nella misura pari a 600 euro, con limiti di spesa complessiva soggetti a monitoraggio.
Il medesimo importo è riconosciuto per il mese di aprile ed il d.l. n. 34/20 ha previsto all’art. 84 una indennità di euro 1.000 per il mese di maggio 2020 in favore dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che abbiano subito comprovate perdite nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi specifici requisiti.
Tra i destinatari delle provvidenze, danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, vi sono poi i lavoratori dipendenti stagionali, anche del settore del turismo e degli stabilimenti termali, gli operai agricoli, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori intermittenti, i titolari di contratti autonomi occasionali, gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo. Una indennità mensile di 500 euro è prevista per i lavoratori domestici ad aprile e maggio 2020.
4.2. Congedi e permessi. Alternative all’accesso al sistema degli ammortizzatori sociali sono talune norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro, in particolare contenute nel Capo II del Titolo II della l. n. 27/2020, in materia di congedi e permessi fruibili nel periodo di emergenza.
Opportuno premettere in proposito che, sin dal 14 marzo 2020, è stato sottoscritto tra le parti sociali un “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e di vari Ministri, in attuazione della misura, contenuta all’art. 1, co. 1, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, favorendo il Governo, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo medesimo.
In esso, dopo aver raccomandato -unitamente al numero 7) del D.P.C.M. citato- che “siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”, si stabilisce, al punto 8, che “le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali”, tra l’altro, “utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione” e “nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti”.
Fermo il delicato e più generale problema di quale sia il vincolo determinato dalle raccomandazioni e dalle convenzioni contenute nei Protocolli sottoscritti dalle parti sociali su impulso del Governo, si rammenta la risalente questione del se il datore di lavoro debba comunque utilizzare le ferie pregresse prima di poter fare ricorso agli ammortizzatori sociali. L’INPS con il messaggio n. 3777 del 2019, a completamento di quanto già evidenziato con circolare n. 139 del 2016, parte seconda, punto 6, ha chiarito che, in caso di lavoratori posti in CIGO, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non sia ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza.
Il 24 aprile 2020 è stato siglato un Protocollo integrativo che sul punto sostanzialmente ha confermato gli accordi di marzo.
Ciò posto, l’art. 23 della l. n. 27/20, come modificato dall’art. 72 del d.l. n. 34/20, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concede, dal 5 marzo al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato il diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (ma il limite non opera in caso di disabilità), di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa. Si tratta di un congedo distinto da quello parentale previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 e fruibile alternativamente da entrambi i genitori lavoratori dipendenti a condizione che nel nucleo familiare nessuno dei due goda di strumenti di sostegno al reddito o sia disoccupato o non lavoratore. Analogo congedo è previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi.
Nel caso di figli minori di anni 16, i genitori dipendenti del settore privato hanno diritto di astenersi dal lavoro per assisterli nel periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
L’art. 25 estende i congedi e le indennità per il periodo di sospensione dell’attività didattica ai dipendenti della pubblica amministrazione, erogando l’emolumento secondo il medesimo importo e con le modalità a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
In alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’art. 23 e per i medesimi lavoratori beneficiari e per il periodo di chiusure delle scuole, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro (in seguito alla modifica introdotta dall’art. 72 del d.l. n. 34/20), erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis del d.l. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96 del 2017. Tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali.
Infine, sempre nella prospettiva di garantire la dovuta assistenza alle persone che ne hanno bisogno, l’art. 24 ha incrementato di ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero dei permessi retribuiti coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, spettanti al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità. Altre dodici giornate sono state riconosciute per i mesi di maggio e giugno dall’art. 73 del d.l. n. 34/20.
4.3. Il lavoro agile. Tra le misure più rilevanti adottate per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato nel tempo della pandemia vi sono le disposizioni che promuovono il “lavoro agile” introdotto nel nostro ordinamento, come noto, dalla l. n. 81 del 2017 «allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».
Nella disciplina emergenziale muta il paradigma funzionale del ricorso all’istituto che assume una curvatura pubblicistica improntata al contemperamento, nell’interesse collettivo, tra la tutela della salute e la salvaguardia del lavoro e delle esigenze produttive, limitando gli spostamenti delle persone senza precludere la continuità dell’attività aziendale.
Da un lato si attribuisce al datore di lavoro uno strumento che al meglio gli consente di preservare l’integrità fisica del lavoratore, riducendo contestualmente il rischio “comunitario” di contagio nel superiore interesse della salute pubblica; dall’altro si permette la prosecuzione dell’attività lavorativa, limitando il danno per le imprese ma anche per l’economia in generale e, conseguentemente, per l’occupazione, e così salvaguardando, pure per questo verso, interessi di matrice diffusa.
Così nei Protocolli tra le parti sociali già citati, sollecitati specificamente dai decreti del Presidente del Consiglio, si è rivolto l’invito al massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a domicilio o in modalità a distanza.
I decreti presidenziali hanno ricevuto una copertura di livello legislativo, anche su questo tema, dal d.l. n. 19 del 2020 che, all’art. 1, comma 2, lett. ff), ha stabilito che detti provvedimenti possano prevedere “la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente”.
In tale prospettiva, senza voler considerare i precedenti rappresentati dai provvedimenti riferiti a limitate parti del territorio nazionale, sin dal D.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 4, comma 1, lett. a), confermato poi da successivi, si è sancito che: «la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti».
Da ultimo il comma 4 dell’art. 90 del d.l. 34/20, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ha stabilito che «la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)».
La deroga alla necessità della sottoscrizione di un accordo individuale con il lavoratore, prevista dalla disciplina ordinaria, è modifica di grande rilievo perché affida al potere unilaterale del datore di lavoro la decisione di avvalersi della modalità di lavoro agile, rispetto alla quale il lavoratore è posto in posizione di soggezione.
Ciò pone, tra gli altri, innanzitutto il problema del se al potere unilaterale del lavoratore sia riservata non solo la decisione sul fare ricorso o meno al lavoro agile, ma anche la specifica regolamentazione del rapporto, pur in mancanza di un accordo tra le parti, con riferimento, ad esempio, all’orario di lavoro, agli strumenti utilizzabili per rendere la prestazione, al diritto alla disconnessione, stante la genericità del rinvio al “rispetto dei principi dettati” dagli artt. 18 – 23 della legge n. 81.
In secondo luogo ci si interroga se sia o meno configurabile un diritto del lavoratore a prestare la propria attività in regime di smart working, in ragione del rischio di contrarre il virus, quasi configurando il lavorare a casa come la più adeguata misura di sicurezza che il datore di lavoro possa adottare per salvaguardare la salute del dipendente.
Un vero e proprio diritto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, è configurato dall’art. 39 della l. n. 27 del 2020 in favore dei lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità a mente della legge n. 104 del 1992, sebbene “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”, con tutte le ambiguità che potranno derivare in sede di applicazione di una condizione che si presta ad un variabile margine di apprezzamento. Inoltre, per il comma 2 dell’articolo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Entrambe le disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Di recente (23 aprile 2020) il Tribunale di Grosseto, nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha ritenuto, sulla base del citato comma 2 dell’art. 39, illegittimo il rifiuto dell’azienda di ammettere un dipendente con grave patologia al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate.
Un “diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali” è riconosciuto dal recente art. 90, co. 1, d.l. n. 34/20, ai “genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore”; permane altresì la clausola di salvaguardia, già prevista per l’art. 39 prima menzionato, circa la “compatibilità” della modalità agile “con le caratteristiche della prestazione”.
Durante lo stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è considerato dall’art. 87 della l. 27/20 la “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, prescindendo “dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” ed anche “attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione”. Solo “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile”, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Al fine, vanamente “esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”.
La promozione così intensa dello smart work, intimamente legata ad una fase epidemica, ne altera la struttura, prima di tutto per l’abbandono della consensualità, ma anche perché, mentre l’art. 18, co. 1, l. n. 81/17, colloca l’esecuzione della prestazione “in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno”, il lavoro agile “emergenziale” sembra privilegiare esclusivamente l’attività da “remoto” e dal domicilio del lavoratore, anche per evitare i rischiosi trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. Divaricazione rispetto all’istituto ordinario che spinge taluno ad inquadrare la nuova figura piuttosto nella categoria del c.d. “telelavoro a domicilio”, basato sulla centralità dell’home office.
- Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro e regime di responsabilità. Al cospetto di un virus che può colpire i lavoratori anche nei luoghi dove prestano la loro attività si pongono due problematiche essenziali: ex ante l’individuazione delle regole di condotta che devono essere osservate dal datore di lavoro a fini prevenzionali e precauzionali; ex post le tutele del lavoratore nel dannato caso contragga la malattia a causa dell’attività lavorativa.
5.1. I Protocolli condivisi. Riguardo al primo aspetto i Protocolli di marzo e aprile già prima richiamati, attuativi di decreti della Presidenza del Consiglio e sottoscritti fra il Governo e le parti sociali, hanno condiviso la “regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. In particolare nei vari decreti presidenziali, per le attività delle imprese non sospese, si prevede il rispetto dei protocolli condivisi (art. 1, co. 3, D.P.C.M. del 22 marzo 2020; art. 2, co. 10, D.P.C.M. 10 aprile 2020; art. 2, co. 6, D.P.C.M. 26 aprile 2020) e ad essi rinvia l’art. 1, co. 2, del d.l. n. 19/20. Anche l’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, ha ribadito che, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali “rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”, nonché, “per i rispettivi ambiti di competenza”, quelli sottoscritti per i cantieri e per il settore del trasporto e della logistica.
Da ultimo, l’art. 1, comma 14, d.l. 16 maggio 2020 n. 33, ha disposto: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”. Il comma successivo sanziona il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, con la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Nei protocolli si apprestano “linee guida … per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio” in ossequio alla decretazione d’urgenza; si individuano “ulteriori misure” improntate “alla logica della precauzione”, che il datore di lavoro potrà “integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione”; si raccomanda la “declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda”; il tutto per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.
Toccherà ad indagini meno sommarie l’approfondimento dei rapporti intricati tra fonti legali, sub-legali e convenzionali che si sono convulsamente succedute – e prevedibilmente continueranno a farlo – in uno stretto lasso temporale, nonché scrutinare con la dovuta meditazione il grado di vincolatività di ciascuna misura predisposta nel tempo dell’emergenza, anche in relazione al contenuto, talvolta indeterminato, dei precetti.
Al momento, non può che convenirsi con la migliore dottrina della materia che esprime l’opinione secondo cui il quadro delle varie disposizioni emanate vada ad integrare la disciplina preesistente che, partendo dall’art. 2087 c.c., si irradia nelle previsioni del T.U. n. 81 del 2008.
Con la peculiare caratteristica che l’osservanza delle previsioni non è solo imposta dalla necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche dall’esigenza ulteriore di scongiurare che gli ambienti di lavoro divengano luoghi di propagazione esponenziale della diffusione del virus.
La protezione emergenziale della salute pubblica potenzia il principio di precauzione in senso additivo rispetto al sistema dato, tanto più in una situazione di conoscenze scientifiche governate dall’incertezza al cospetto di una nuova malattia.
In questa prospettiva in cui l’insieme delle cautele prefigurate dalla disciplina dello stato di rischio sanitario viene ad integrare i precetti stabiliti dall’ordinamento già vigente in materia di protezione della salute dei lavoratori, si lascia preferire la tesi, da taluno avversata, che impone l’adeguamento e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal citato Testo Unico del 2008.
Difficile negare che, sebbene in pandemia il pericolo del contagio incomba sull’intera popolazione, chi è chiamato a rendere la prestazione in presenza di essa subisce un aggravamento del rischio rispetto a quello generale della comunità dei consociati, già solo per l’aumento delle occasioni di contagio negli ambienti di lavoro e per recarsi presso di essi.
Dall’integrazione nel Testo Unico del 2008 delle misure precauzionali previste in tempo di emergenza sanitaria discende il problema del coordinamento con l’apparato sanzionatorio ivi previsto con quello predisposto dall’art. 4 del d.l. n. 19 del 2020.
Infatti, il primo comma di detto articolo stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento … è punito con la sanzione amministrativa … e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità …”. La disposizione sanzionatoria è ribadita dal successivo d.l. n. 33 del 2020, art. 2, comma 1.
Vi è chi ritiene che le misure di contenimento scritte dal Governo costituiscano un “sistema speciale di gestione dell’emergenza”, concludendo che le relative violazioni non risulterebbero “soggette all’apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 81 del 2008”. All’opposto chi, considerando le misure in parola come destinate ad inserirsi nel sistema delineato dal T.U., reputa “irragionevole” la non applicazione della specifica normativa prevenzionistica, così escludendo sia la competenza degli organi speciali di vigilanza, sia l’applicazione del sistema sanzionatorio. Dottrina penalistica, infine, interpreta la clausola di salvaguardia all’esordio del comma citato come atta a risolvere un ipotetico concorso di norme a favore del precetto penale, per cui rileverebbe, almeno per l’applicazione della sanzione, che il fatto integrato dalla violazione delle misure sia anche violazione di una preesistente norma incriminatrice.
L’incertezza con cui l’Accademia legge la disposizione citata, in materia delicata in cui vengono in rilievo anche responsabilità penali, consiglierebbe di raccogliere, in sede di conversione del d.l. n. 19/2020, il saggio auspicio di chi suggerisce sul punto un intervento legislativo a chiarimento della individuazione dell’apparato sanzionatorio connesso alla violazione delle cautele tipizzate dalla disciplina pubblica, rispetto al sistema punitivo di settore.
Sempre in una prospettiva prevenzionale, ma affidata all’autotutela di diritto comune, va ipotizzato il ricorso all’art. 1460 c.c. in applicazione del principio secondo il quale, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione in condizioni insicure, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore (cfr. Cass. n. 6631 del 2015; Cass. n. 10533 del 2013).
Certo però che in tal modo il lavoratore si esporrebbe al rischio di una sanzione disciplinare, atteso che, ancora di recente (v. Cass. n. 12777 del 2019), si è ribadito come il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione sia idoneo, ove non improntato a buona fede, a giustificare il licenziamento, in quanto l’inottemperanza a poteri datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata alla luce del comma 2 dell’art. 1460 c.c., per cui la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione ove il rifiuto non risulti contrario a buona fede, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
5.2. Infortunio sul lavoro. La tutela del lavoratore che sfortunatamente si ammali per l’attività lavorativa prestata è primariamente affidata all’assicurazione pubblica.
Il legislatore dell’emergenza ha sentito il bisogno di dettare in proposito una norma ad hoc (art. 42, comma 2). In base ad essa “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”. La norma aggiunge che “i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico”, in modo tale che gli effetti del contagio, per questo aspetto, non aggravino il costo del lavoro ma ricadano sulla collettività, accentuando la prospettiva di socializzazione del rischio che caratterizza l’intervento normativo.
Invero, anche in difetto di tale disposizione espressa, sarebbe stato difficile negare la tutela INAIL, secondo le regole già vigenti in virtù del D.P.R. n. 1124 del 1965, al lavoratore che fosse stato contagiato “in occasione di lavoro”, sulla scorta di una giurisprudenza che accetta una nozione ampia di essa, rilevando solo che l’attività lavorativa sia svolta secondo il contratto di lavoro, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a questa.
Tanto più che l’ipotesi del contagio da agente biologico è stata già qualificata quale infortunio dalla giurisprudenza della S.C.: così si è affermato che può costituire causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici (Cass. n. 9968 del 2005).
Il rilievo serve a considerare che l’esplicita previsione normativa si inserisce in una cornice di principi già rodati in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e deve essere resa armonica con essa, senza procurare distonie che alterino il sistema.
L’art. 42, comma 2, in commento ha comunque il pregio di sgombrare il campo da eventuali dubbi interpretativi ed agevolare la liquidazione degli indennizzi dovuti, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.
A tal fine l’INAIL ha già predisposto una circolare esplicativa (n. 13 del 3 aprile 2020), successivamente integrata da chiarimenti (n. 22 del 20 maggio 2020). Premesso che, “secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro”, equiparando la causa virulenta a quella violenta e riconducendo ad essi “anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto”, nella circolare si legge che “nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico”. Si aggiunge che “per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus”; alla medesima “condizione di elevato rischio di contagio” – con pari “presunzione semplice” di origine professionale – vengono ricondotte “anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza”, indicando, in via esemplificativa, ma non esaustiva, “lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc”.
La circolare puntualizza che “le predette situazioni non esauriscono … l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi <gravi precisi e concordanti> tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”; in casi siffatti, “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
L’Istituto poi, con i chiarimenti resi il 20 maggio 2020, ha sentito il bisogno -evidentemente consapevole di un certo dibattito pubblico che si è aperto sul punto- di precisare che “il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”, chiosando che “non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail, con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.
Le indicazioni dell’INAIL appaiono opportune, ma restano innanzitutto valide nella gestione amministrativa dell’evento indennizzabile, così come non sembrano sufficientemente supportate le opinioni che tendono ad accreditare presunzioni assolute, le quali non ammetterebbero prova contraria circa l’origine professionale della patologia, sol perché insorta in costanza di pandemia.
Vuole dirsi che, innanzi ai giudici, per quanto prima detto circa la necessità di armonizzare la nuova disciplina con i consolidati principi in materia, non potranno che operare le regole probatorie lungamente sperimentate dalla giurisprudenza che si è occupata dell’accertamento della sussistenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile, senza teorizzare nuove regole in difetto di esplicite disposizioni che sovvertano quelle già vigenti.
Vale invece rimarcare che, qualificando come infortunio sul lavoro l’infezione da COVID-19, discende coerente l’applicabilità dell’art. 12 del d. lgs. n. 38 del 2000 che tutela l’infortunio in itinere, in considerazione del rischio di contagio aggravato dagli spostamenti tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
5.3. Responsabilità del datore di lavoro. Se l’infezione da coronavirus può configurare un evento indennizzabile dall’INAIL non può neanche escludersi una responsabilità del datore di lavoro per il risarcimento dei danni complementari e differenziali derivanti dal medesimo infortunio, oltre ad esporre il medesimo all’azione di regresso eventualmente intentata dall’Istituto assicuratore che ha pagato il dovuto all’assistito.
Sulla qualificazione di tali danni e sui reciproci confini la giurisprudenza di legittimità più recente ha operato una ricostruzione sistematica, cui si rinvia (v., tra le più rilevanti, Cass. n. 777 del 2015; Cass. n. 9166 del 2017; Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 9112 del 2019).
L’intervento primario dell’assicurazione pubblica in caso di infortunio da coronavirus – intervento che, secondo Cass. n. 9166/2017 cit., decrementa l’ammontare del danno civilistico subito dal lavoratore anche se l’evento non risulti in concreto indennizzato dall’INAIL – dovrebbe, in buona parte, stemperare talune preoccupazioni del mondo imprenditoriale.
Tuttavia va qui dato conto di un cruciale interrogativo che ha già animato il dibattito dottrinale, e non solo: ovvero se il rispetto degli obblighi stabiliti dalla disciplina emergenziale, protocolli compresi, esaurisca gli adempimenti del datore di lavoro in modo tale da esonerarlo dalla responsabilità civile per l’infortunio da COVID-19 occorso al suo dipendente.
Va subito depotenziata la suggestione che siffatto esonero possa ravvisarsi nell’art. 91 del d.l. n. 18/20, conv. in l. n. 27/20, che, dopo il comma 6 dell’art. 3 del d.l. n. 6/20, ha inserito il comma 6-bis, secondo il quale: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; si tratta di disposizione che, come risulta anche dalla rubrica che la riferisce alla “materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”, riguarda verosimilmente altro ambito di applicazione – contratti più propriamente commerciali – come fatto palese anche dal riferimento alle decadenze o alle penali connesse agli inadempimenti.
Si è comunque sostenuto che il perimetro dell’obbligo di garantire sicurezza, gravante sul datore di lavoro, sarebbe stato esaurientemente definito nei suoi confini proprio nella sede governativa, dove sarebbero state individuate tutte le misure necessarie e sufficienti alla prevenzione dell’infezione secondo l’esperienza e la scienza attualmente nota.
Anche in questo campo, però, non appare opportuno trascurare principi ormai consolidati, al fine di collocare la questione all’interno del sistema e non al di fuori di esso.
Come noto l’art. 2087 c.c. costituisce una norma di chiusura dell’ordinamento antinfortunistico che fa obbligo al datore di lavoro di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro; nella sua onnicomprensività ed elasticità è norma idonea ad assicurare adeguato presidio, qualificando la condotta offensiva non in base al suo contenuto, ma in considerazione dei beni protetti.
L’adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro non si esaurisce nell’osservanza delle varie misure tassativamente imposte dalle disposizioni speciali sulla prevenzione degli infortuni. Esso grava dinamicamente l’imprenditore anche di un obbligo generico e innominato volto ad apprestare tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente dettagliate da norme peculiari. Ciò significa che anche l’osservanza di tutte le regole espressamente enunciate da norme positive non è, di per sé, idonea a sollevare il datore di lavoro da responsabilità.
Tuttavia l’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; per la Corte di cassazione dal dovere di prevenzione non può presumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere responsabile il datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazioni di obblighi di condotta imposti da norme tipizzate o suggerite dalla tecnica, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibile conoscenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
Inoltre, pur registrandosi una qualche diversità di orientamenti sulla necessità o meno che il lavoratore debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione, è invece assolutamente univoco l’insegnamento di legittimità secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l’una e l’altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno stesso.
Allegare e provare la nocività dell’ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell’obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l’indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell’art. 2087 c.c..
Ciò posto, è ragionevole ipotizzare che laddove l’imprenditore diligentemente ponga in essere tutte le misure positivizzate nella disciplina emergenziale e nei protocolli condivisi possa considerarsi che abbia adottato uno standard protettivo adeguato allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, salvo ogni utile adattamento alle specifiche caratteristiche della propria azienda.
Resta poi fermo che grava sul lavoratore l’onere di provare il nesso causale tra l’eventuale inadempimento datoriale, che concreti l’omissione della cautela doverosa ed esigibile, e l’avvenuto contagio con una malattia a diffusione virale presente in ogni dove.
di Simone Alecci
Sommario: 1. Buona fede in senso oggettivo e stadio esecutivo del rapporto: la chiave di lettura adottata dalla Sezioni Unite. 2. Giudizio di usurarietà e tempo dell’adempimento sul crinale rimediale. 3. Tra invenzione ed interpretazione: la rimodulazione dell’equilibrio negoziale conseguente allo scrutinio positivo di usurarietà.
1. Le Sezioni Unite, attingendo ad un apprezzabile nitore argomentativo, diradano definitivamente la coltre di equivocità che alcune recenti pronunce[1] avevano condensato sul viscoso crinale della cd. usura sopravvenuta[2].
Il principio di diritto scandito dalla Suprema Corte a corollario di un’impalcatura motivazionale tanto compatta (in piena aderenza ai dettami “canziani”) quanto adamantina nei suoi snodi analitici non esibisce alcuna crepa nella sua componente illocutiva, laddove stabilisce inequivocabilmente che, nell’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superasse nel corso del rapporto contrattuale la soglia usuraria individuata sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 108 del 1996, non affiorerebbero né la nullità né l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso stipulata anteriormente all’entrata in vigore dell’evocato ordito normativo o della clausola pattuita successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della conclusione del regolamento negoziale.
Il precipitato dell’assunto enunciato dai giudici di legittimità esclude recisamente che la pretesa da parte del mutuante di riscuotere gli interessi secondo la misura validamente concordata possa quindi considerarsi, in virtù del sopraggiunto superamento di tale soglia, collidente con la clausola generale di buona fede che permea lo stadio esecutivo della vicenda contrattuale.
L’approdo ermeneutico appena illustrato, a prescindere dalla sua opinabilità sul piano dogmatico, rappresenta il frutto di una puntuale nonché analitica confutazione degli argomenti addotti dal formante dottrinale e dal fronte giurisprudenziale a sostegno della rilevanza fenomenica della cd. usura sopravvenuta.
Alla tesi per la quale la pattuizione di interessi eccedenti la soglia legale sarebbe suscettibile di sanzione soltanto in prospettiva penale nonché, attraverso la disposizione iugulatoria di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., entro il perimetro del contatto di mutuo le Sezioni Unite muovono un rilievo di indubbia pregnanza sistematica, nella misura in cui rimarcano che la disposizione di interpretazione autentica delineata dall’art. 1, comma 1, del d.l. 394 del 2000 rappresenterebbe una sponda normativa imprescindibile per una ortodossa rilevazione del fenomeno usurario.
In altri termini, dalla visuale delle Sezioni Unite non potrebbe concepirsi la ricorrenza di un illecito civile al di fuori dei binari tracciati dall’art. 644 c.p. (come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 394 del 2000), e ciò in quanto le disposizioni di legge diverse da quest’ultima, lungi dal tratteggiare un divieto di incamerare o di farsi promettere interessi ovvero altri vantaggi usurari, rinviano alle ondulazioni della stessa norma penale, così come integrata dalla legge 108/1996.
L’iter logico-sistematico scandito dal tessuto motivazionale si lascia particolarmente apprezzare per la sua intrinseca coerenza, se non altro perché ribadisce l’ovvietà di un dato troppo spesso obliterato nelle dissertazioni affastellatesi nell’arco dell’ultimo decennio, e cioè che il giudizio di usurarietà non può prescindere dalla sponda rappresentata dall’art. 644 c.p., che impone – proprio attraverso la lente costituita dalla norma di interpretazione autenica di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 394 del 2000 – di polarizzare lo sguardo sul momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal tempo del rispettivo pagamento o, più correttamente, della rispettiva maturazione[3].
Se è innegabile, infatti, che l’orizzonte problematico relativo al dato materiale di rilevanza usuraria non può certo arenarsi, per sua stessa natura, alla fase genetica del vincolo contrattuale sul quale attecchisce[4] e che, per tale ragione, non possono non assumere rilievo – quantomeno nell’alveo della ragionevolezza o del buon senso – le dinamiche inerenti allo stadio esecutivo del rapporto, è d’altra parte indubitabile che, al cospetto di una simile norma di interpretazione autentica (che, per quanto esecrabile nel suo sostrato ideologico, persegue comunque l’obiettivo di tutelare il mercato del credito anche al prezzo di indulgere in appetiti rimediali alquanto rigidi), la soluzione al quesito posto dall’ordinanza di remissione non avrebbe potuto essere di segno differente.
La convinta adesione all’approdo raggiunto dalle Sezioni Unite non deve certamente far perdere di vista né sminuire i connotati di fluidità e di incandescenza connaturati alla definizione stessa di interesse che, già nelle pagine del pamphlet benthamiamo “Defence of Usury” (e, dunque, ben tre lustri prima della promulgazione del codice napoleonico), evocano l’idea del “reddito” e, conseguentemente, del frutto civile, inteso alla stregua di ciò che ritorna giorno per giorno (art. 821, comma 3, c.c.)dal capitale[5].
Si tratta, semmai, di riconoscere l’insostenibilità, sul versante logico ancor prima che tassonomico, della tesi che limita l’efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale ed a quella civile della gratuità del mutuo, atteso che il giudizio di usurarietà di un tasso di interesse non può mai prescindere dall’art. 644 c.p., così come decifrato alla luce dell’art. 1, comma 1, del d.l. 394/2000.
2. Non v’è dubbio, del resto, che tentare di dilatare il perimetro di rilevanza usuraria dei tassi – che sono stati convenuti e poi applicati – sino ai successivi periodi di svolgimento del rapporto contrattuale[6] espone inevitabilmente al rischio di obliterare l’inequivoco tenore dell’ordito normativo di interpretazione autentica che, uscito indenne dallo scrutinio di costituzionalità, la Suprema Corte non ha ritenuto opportuno offuscare nemmeno dinanzi alla tentata valorizzazione della clausola generale di buona fede in executivis.
Ed invero, pur rimarcando che il principio di correttezza e la clausola di buona fede in senso oggettivo impongono a ciascuno dei contraenti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altro (con tutto ciò che ne deriva sul fronte delle interazioni tra Leistungsinteresse e Schutzinteresse), le Sezioni Unite avvertono l’esigenza di puntualizzare che la violazione di tale canone non è riscontrabile nell’esercizio in sé e per sé dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nell’estrinsecazione concreta delle modalità di esercizio di tali diritti, il che disinnesca ammirevolmente l’equivoco[7] insito in quella improvvida “costituzionalizzazione” delle regole del giudizio civile che, sulla scia di un dovere di solidarietà dagli incerti confini, tende sovente ad enucleare dal dettato normativo soluzioni o meccanismi rimediali del tutto avulsi dallo spirito della legge.
L’asserita insostenibilità sul piano dogmatico del fenomeno dell’usura sopravvenuta (acquisizione cui la giurisprudenza penale è pervenuta da tempo, sia pur adottando il costrutto della fattispecie a consumazione prolungata o frazionata che nulla ha che vedere però – a scanso di equivoci e come chiarito da Cass. Pen., 5 novembre 2008, n. 45361 nonché da Cass. Pen., 16 gennaio 2013, n. 8353- con la diversa operazione di misurazione dell’usurarietà) reca con sé almeno un paio di rischiaranti corollari.
Per un verso, essa determina il (si auspica) definitivo smascheramento di un contenitore categoriale, quale è quello della “nullità sopravvenuta”, privo di qualsivoglia consistenza sistematica. Non è casuale, infatti, che, rispolverando quanto impeccabilmente chiosato in tempi ben più risalenti[8], emerga incontestabilmente che il concetto stesso di nullità successiva e/o sopravvenuta non può che incidere sull’efficacia (e non già sulla validità) del negozio cui si riferisce.
Ragionare in termini differenti, invero, equivarrebbe non solo a rimettere in discussione tutto il quadro della patologia negoziale, ma anche ad omettere di considerare che il ciclo di formazione dell’atto e quello di esecuzione dell’effetto esprimono stadi negoziali irriducibili ad un comune denominatore, non potendo avere inizio il secondo se non quando si è esaurito il primo[9].
Per altro verso, essa rivela la fragilità della soluzione rappresentata dal meccanismo di sostituzione automatica delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1339 c.c., da molti interpreti censurata sia sul crinale strutturale che sul piano funzionale.
E difatti tale grimaldello rimediale risulterebbe privo, da un lato, di una norma che provveda alla sostituzione di diritto della pattuizione usuraria e, dall’altro, dell’individuazione di un’ipotetica volontà in tal senso dei contraenti (che rievocherebbe i lineamenti funzionali della conversione), a tacere del fatto, inoltre, che ricondurre il valore aritmetico della clausola inficiata dall’usura sopravvenuta al limite consentito dalla legge (oppure a quello rappresentato dal tasso globale medio dell’operazione negoziale) equivarrebbe a rendere inutile per il creditore la scelta di tenere un comportamento virtuoso nei confronti del debitore, finendo così, paradossalmente, per incoraggiarne contegni improntati all’opportunismo[10].
3. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite si dimostra tutt’altro che irrispettoso del tessuto normativo allestito dal legislatore per soppesare l’usurarietà dei tassi di interesse pattuiti prima dell’entrata in vigore della l. n. 108 del 1996 e di quelli convenuti successivamente in misura ab origine non superiore alla soglia legale.
Nell’epoca della legalità pos-moderna[11] è senz’altro innegabile che al giudice – soprattutto nel settore civile – sia richiesto di non cedere alla tentazione della legolatrìa e, dunque, di non sottrarsi al dovere di mediare tra legge vecchia ed il nuovo che ribolle nel vivo del tessuto sociale [12]; è pur vero, tuttavia, che essere inventore (nell’accezione originaria del termine)ed interprete non può sublimare – e di questo sembrano avvedersi le stesse Sezioni Unite – in una obliterazione dell’ordito normativo che, per quanto censurabile e deprecabile sul piano ideologico, non può certamente essere disarticolato in via surretizia dal formante giurisprudenziale.
L’unico profilo di friabilità dell’iter logico-giuridico dipanato dai giudici di legittimità sembrerebbe condensarsi sulla questione dell’eventuale violazione del canone di buona fede “nelle particolari modalità di esercizio del diritto nella fase esecutiva del regolamento negoziale”.
Non appare, invero, alquanto chiara la portata di tale inciso, la cui caratura sibillina pare rievochi quella sfoggiata da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, laddove sancisce l’estraneità al raggio applicativo della norma di interpretazione autentica gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mututatario secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali.
Nel solco di tale silenzio argomentivo si potrebbe postulare[13] che il sopravvenuto superamento del tasso soglia, scalfendo la funzione negoziale dell’atto, legitimerebbe il debitore ad invocare quantomeno una tutela di stampo risarcitorio, a maggior ragione nell’ipotesi in cui il comportamento del creditore si rivelasse in concreto – e con riferimento a precise modalità di esercizio dei suoi diritti – difforme dal canone di buona fede (come potrebbe darsi, del resto, qualora quest’ultimo non ponesse rimedio al sopravvenuto superamento della soglia tramite l’applicazione di apposite clausole di salvaguardia o di cimatura).
Non v’è chi non veda, del resto, che al momento della pattuizione il creditore è senza dubbio a conoscenza dell’eventuale usurarietà del tasso convenuto, mentre per il futuro egli stesso non può che rimettersi, sia pur entro gli steccati di una condotta che sia improntata a correttezza, alle imprevedibili fluttuazioni del mercato.
Tale prospettiva rimediale possiede il pregio di rivelarsi senz’altro meno sdrucciolevole di quelle che, sulla falsariga di quanto delineato dall’art. 1384 c.c. in tema di riduzione della penale[14], richiedono un intervento giudiziale sul programma contrattuale difficilmente conciliabile con una dimensione – quale è quella delle soglie usurarie – dalle venature squisitamente oggettive, in quanto tale irriducibile a criteri di rimodulazione dell’equilibrio negoziale incentrati sull’interesse del creditore all’adempimento[15].
E, d’altra parte, come è stato limpidamente illustrato[16], l’essenza dell’intervento riduttivo giudiziale, riannodandosi al pressuposto della meritevole conservazione dell’assetto negoziale, finirebbe per evocare un dispositivo rimediale assai blando per fronteggiare una condotta che sul fronte penalistico risulta, invece, sanzionata con spiccato vigore punitivo.
A tal proposito
è, peraltro, appena il caso di osservare che la stessa allusione al meccanismo
delineato dall’art. 1384 c.c. è stata caldeggiata da interpreti favorevoli non
soltanto all’idea di un insostenibile “doppio binario rimediale” per gli
interessi corrispettivi e per quelli moratori (sulla scia di una bipartizione
che non trova alcuna corrispondenza nella disciplina sull’usura), ma anche ad
una sostanziale immunità di questi
ultimi dal perimetro di rilevanza usuraria[17].
[1] nel novero delle quali spiccano Cass. Civ., 11 gennaio 2013, n. 602 nonché Cass. Civ., 12 aprile 2017, n. 9405.
[2] Cfr., in chiave sinottica, F. GAZZONI, Usura sopravvenuta e tutela del debitore, in Riv. Not., 2000, 1447; F. DI MARZIO, Il trattamento dell’usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi, in Giust. Civ., 2000, 3099; A. DOLMETTA, Al vaglio delle Sezioni Unite l’usura sopravvenuta, in ilcaso.it, 2017, 1; G. GUARINA, L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta, in Dir. Civ. Cont., 15 marzo 2017
[3] significante ben più idoneo, sulla scia delle intramontabili costruzioni dogmatiche di M. LIBERTINI, Interessi (Voce), in Enc. Dir., Milano, 1972, XXII, 20 e P. BARCELLONA, Frutti (Voce), in Enc. Dir., Milano, 1969, XVIII, 205, a cogliere l’inestricabile connubio tra il concetto di interesse e quello di frutto civile, ossia ciò che si ritrae da un bene quale corrispettivo del godimento che altri ne abbia
[4] Cfr., per tale ordine di considerazioni, A. DOLMETTA, Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta, in ilcaso.it, 2014, 1.
[5] V., sul punto, le fertili osservazioni di T. DALLA MASSARA, Obbligazioni pecuniarie, Padova, 2012, 301 nonché O.T. SCOZZAFAVA, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001, 39
[6] così come ventilato da A. DOLMETTA, La Cassazione e l’usura sopravvenuta, in ildirittobancario.it, 2017, 2.
[7] a più riprese denunciato da F. PIRAINO, Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato, in Europa e dir. priv., 2010, 1173 e, più recentemente, ID., Usura e interessi, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso (a cura di G. D’Amico), Torino, 2016, 135.
[8] Si allude, in particolare, a R. TOMMASINI, Nullità (Voce) Dir. Priv., in Enc. Dir., Milano, 1978, XXIII, 22.
[9] Cfr. DE LA PRADELLE, Les conflits de lois en matière de nullités, Paris, 1967, 31 nonché A. FALZEA, La condizione e gli elementi del negozio giuridico, Milano, 1979, 47.
[10] Cfr., a tal riguardo, le calzanti considerazioni di A. DOLMETTA, Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta, cit., 8 nonché di G. GUARINA, L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta, cit.
[11] mutuando il felice sintagma di P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Bari- Roma, 2017, 12.
[12] Cfr. altresì le dense pagine di R. CONTI, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, 37.
[13] prendendo le mosse da quanto osservato da R. ALESSI, La disciplina generale del contratto, Torino, 2017, 487 (sia pur con riguardo ai contratti di swap).
[14] la cui proteiformità funzionale è stata opportunamente messa in luce da F. PATTI, La determinazione convenzionale del danno, Napoli, 2015, 121.
[15] Cfr., per tale condivisibile ordine di considerazioni, E. BIVONA, Il divieto di usura tra interessi corrispettivi e interessi moratori, in Persona e Mercato, 2016, 13.
[16] Cfr., per tutti, S. MAZZARESE, Clausola penale, in Commentario Schlesinger, Milano, 1999, 421.
[17] V., sul punto, le considerazioni di S. PAGLIANTINI, Spigolature su di un idolum fori: la cd. usura legale del nuovo art. 1284 c.c., in Usura e interessi, in Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso (a cura di G. D’Amico), cit., 57, nt. 21.
(di Andrea Penta)
- Premessa: una riforma necessaria?
Nell’analizzare le modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 (intitolata “Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 4.3.2015 ed entrata in vigore del provvedimento il 19.03.2015), alla legge 13 aprile 1988, n. 177 (meglio nota come “Legge Vassalli”), non può non prendersi le mosse da una considerazione di carattere preliminare: la responsabilità civile dei magistrati costituisce uno dei campi elettivi maggiormente sensibili sui quali si scontrano, da un lato, le logiche corporative, tese a difendere lostatus quo, e, dall’altro lato, le tendenze punitive, dirette a minare i principi di autonomia e di indipendenza della magistratura.
Il tentativo di questo breve scritto è quello di porre in rilievo, con la massima trasparenza ed equidistanza possibile, i fattori di rischio che si annidano dietro il testo normativo, ma anche i falsi timori che talvolta seguono una lettura superficiale dello stesso. Ovviamente, l’angolo prospettico dal quale le considerazioni verranno espresse sarà solo quello de iure condito, e non anche de iure condendo. Si prescinderà, pertanto, da una cronistoria degli eventi che hanno preceduto l’approvazione della riforma, da pur possibili profili di illegittimità costituzionale della stessa (ai quali si dedicherà un separato approfondimento tematico) e da un’analisi comparativistica con gli ordinamenti degli altri Stati europei.
L’articolo 1 della legge di riforma individua la finalità dell’intervento normativo nellaintentio legis”di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”. Da ciò consegue che si parte da due presupposti che, come si vedrà sin da subìto, sono, rispettivamente, infondati (almeno parzialmente) ed errati: a) la non effettività della tutela sinora garantita ai cittadini in caso di responsabilità ascrivibili ai magistrati; b) l’origine del ricorso alla decretazione d’urgenza, identificata nelle pressioni esercitate dall’Unione europea sullo Stato italiano.
Venendo all’analisi del primo profilo, non è revocabile in dubbio (in quanto sono i dati statistici obiettivi che lo confermano che il meccanismo finora disciplinato dall’art. 5 (abrogato dal recentissimo intervento e che prevedeva il cd. filtro sull’ammissibilità della domanda risarcitoria) avesse ridotto in maniera significativa le domande portate all’attenzione della fase a cognizione piena. Di fatto, la delibazione preliminare, riguardando anche i presupposti dell’azione di cui agli artt. 2, 3 e 4 l. n. 117/1988, aveva finito per costituire una sorta di valutazione anticipata del merito della causa. Tuttavia, come sottolineato anche dal CSM nel parere del 29 ottobre 2014 sul disegno di legge governativo, l’eliminazione completa del filtro finirà per aumentare sensibilmente il numero delle controversie, anche manifestamente infondate, portate all’attenzione del giudizio di merito, che si andranno a sommare al contenzioso civile pendente presso gli uffici giudiziari. Senza tralasciare che, dal punto di vista del cittadino che assume di essere stato leso, è del tutto indifferente (salvo motivazioni vendicative) avere, come interlocutore in giudizio, lo Stato, piuttosto che il magistrato responsabile.
In ordine al secondo aspetto, in termini di primo approccio al problema, è vero che la Corte di Giustizia, con la nota sentenza n. 173 del 13 giugno 2006 (causa 173/03, Soc. traghetti del Mediterraneo c. Gov. Italia, in Foro it., 2006, IV, 417, con note di Scoditti, Palmieri, Giovannetti), ha affermato la contrarietà al diritto comunitario di una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario posta in essere da un organo giurisdizionale di ultimo grado tramite un’interpretazione delle norme giuridiche o una valutazione dei fatti e delle prove, ma è altrettanto vero che non si è mai operato alcun riferimento alla responsabilità dei singoli magistrati, non è stata giammai richiamata la violazione anche delle norme interne e si è sempre escluso qualsivoglia addebito imputabile anche agli organi dei precedenti gradi di giudizio.
A conferma di quale fosse il reale obiettivo perseguito dall’Unione europea, successivamente, con la sentenza n. 379 del 24 novembre 2011 (Corte Giust. Ue, 24 novembre 2011, causa 379/10, Commiss. Ue c. Gov. Italia, in Foro it., 2012, IV, 13, con nota di Scoditti), la stessa Corte di Giustizia ha dichiarato che l’Italia, escludendo qualsiasi responsabilità “dello Stato” per i danni arrecati ai singoli dalla violazione “del diritto comunitario” che sia derivata dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove effettuate “da un organo giurisdizionale di ultimo grado” e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, è venuta meno agli obblighi imposti dal principio generale di responsabilità “degli Stati membri” per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri “organi giurisdizionali di ultimo grado”.
Ed è su queste basi che la Commissione, a fronte del persistente inadempimento del nostro legislatore, aveva avviato il 26 settembre 2013 nei confronti dell’Italia una nuova procedura di infrazione, ex artt. 258 e 260, par. 2, del Trattato dell’Unione Europea (per non conformità al diritto dell’Unione della legge n. 117/1988, contestando all’Italia di non aver adottato alcuna iniziativa volta ad adempiere alle prescrizioni contenute nella sentenza della Corte del 24 novembre 2011), per cui, in caso di mancata approvazione in tempi brevi di un’adeguata novella, si sarebbe corso il rischio dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Del resto, le pressioni esercitate dall’Unione sugli Stati membri (e, in particolare, su quello italiano) si giustificano sulla base della considerazione per cui la libertà interpretativa e valutativa del giudice è vista come un pericolo all’unitarietà dell’ordinamento e alla funzione di nomofilachia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Per tale ragione si è imposto ai giudici comuni degli Stati membri una forte limitazione del potere interpretativo, nonché di tener conto della “posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria” o, addirittura, di decidere in ossequio alle determinazioni di istituzioni comunitarie (cfr. § 53-56 CGCE, 30 settembre 2003, causa C-224/01 – Gerard Koebler c. Repubblica d’Austria).
La stessa Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2010 ha precisato che «soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l’accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un’azione innanzi ad un Tribunale» (punto 67) e che «i giudici non devono essere personalmente responsabili se una decisione è riformata in tutto o in parte a seguito di impugnazione» (punto 70).
2. L’articolo 2 della legge n. 18/2015. Il danno da ingiusta detenzione.
Venendo all’analisi delle singole disposizioni, l’articolo 2 della legge n. 18/2015 ha apportato le seguenti modificazioni all’articolo 2 della legge n. 117/1988:
a) al comma 1, ha soppresso le parole: «che derivino da privazione della libertà personale»;
b) ha sostituito i commi 2 e 3, aggiungendo altresì il comma 3bis.
All’esito dell’intervento normativo, il testo dell’articolo 2 della citata legge n. 117/1988 si presenta all’attualità nei seguenti termini:
«Art. 2.Responsabilità per dolo o colpa grave. – 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2.Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove.
3.Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonchè del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza e’ incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis.Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche’ dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.».
Da una rapida lettura del testo si evince che le principali novità introdotte si sostanziano nell’aver: a) eliminato la limitazione della possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento ai soli casi di danni che derivino dalla privazione della libertà personale (laddove ora la previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale è estesa a tutte le ipotesi di danno ingiusto); b) soppresso la previsione che escludeva, sempre e comunque, che nell’esercizio delle funzioni giudiziarie potesse dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto o quella di valutazione del fatto e delle prove (clausola cd. di salvaguardia); c) allargato i casi in cui è configurabile la colpa grave; d) individuato i parametri sulla cui base è possibile procedere alla determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge, nonche’ del diritto dell’Unione europea; e) esteso, con riguardo all’ipotesi di emissione di un provvedimento cautelare emesso fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione, l’ambito di applicazione anche ai provvedimenti cautelari reali, in aggiunta a quelli personali.
Avuto particolare riguardo ai casi che integrano gli estremi della colpa grave, si notano ictu oculi, sulla base di un semplice confronto sinottico, le seguenti differenze sostanziali rispetto al passato: 1) al di là della inosservanza del diritto dell’Unione europea, non è più richiesta la “grave” violazione della legge interna, essendo reputata sufficiente quella “manifesta”, a prescindere dall’elemento soggettivo della negligenza inescusabile; 2) viene introdotta ex novo l’ipotesi del travisamento del fatto o delle prove; 3) anche quanto al cd. errore revocatorio si prescinde dalla negligenza inescusabile; 4) viene ampliata (rispetto alla preesistente misura personale) alla misura reale la responsabilità per emissione di un provvedimento cautelare fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata dalla emissione di una misura cautelare personale illegittima, occorre domandarsi se nella stessa sia o meno ricompreso il danno cd. da ingiusta detenzione, in quanto si tende a sostenere che in quest’ultimo caso la riparazione dell’errore giudiziario costituisce il corrispettivo di un pregiudizio che deriva da una condotta conforme all’ordinamento, ma produttiva di un danno. Se da un lato la costruzione della riparazione come risarcimento dei danni condurrebbe alla conseguenza di lasciare fuori dal paradigma applicativo degli artt. 314 e 643 c.p.p. tutte le ipotesi di errore dovute al caso fortuito (indipendenti, cioè, dal dolo o dalla colpa del giudice), posto che l’imputabilità soggettiva della lesione è un elemento essenziale per la configurabilità dell’illecito civile, dall’altro lato, l’istituto riparatorio non sembra riconducibiletout court nell’alveo dell’indennizzo, in quanto il sacrificio del diritto del singolo (sotto forma di privazione della libertà personale) non sempre risulta determinato da un atto legittimo della pubblica autorità, posto che la fattispecie generatrice ex art. 314, comma 2, c.p.p. sottende, al contrario, una custodia cautelare disposta o mantenuta in forza di un titolo illegittimo, per carenza dei presupposti applicativi ex artt. 273 e 280 c.p.p.
A tal ultimo proposito, è opportuno evidenziare che non è, invece, configurabile alcuna ipotesi risarcitoria in relazione alla cd. “ingiusta imputazione”, ossia all’imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione o di archiviazione (così Cassazione penale, sez. III, 17.01.2008, n. 11251), esulando essa dalle ipotesi normativamente previste dall’ordinamento vigente (insuscettibili di analogia, attesa la natura eccezionale delle fattispecie risarcitorie in esse contemplate), che ammette la riparazione del danno, patrimoniale e non, unicamente nei casi di: a) custodia cautelare ingiusta (art. 314 c.p.p.); b) irragionevole durata del processo (l. 24 marzo 2001, n. 89, cd. Legge Pinto); c) condanna ingiusta accertata in sede di revisione, cd. “errore giudiziario” (art. 643 c.p.p.). Proprio mentre infiammava il dibattito politico-giudiziario in riferimento alla allora imminente approvazione parlamentare della legge di riforma della disciplina relativa alla responsabilità civile dei magistrati, la Suprema Corte, enunciando espressamente il principio di diritto, aveva specificato che, allo stato attuale della legislazione vigente, deve ritenersi prevalente l’esigenza, di rilevante pregnanza pubblicistica, di garantire il più possibile -reprimendone comunque gli abusi, purché manifesti e conclamati, come pure garantendo adeguate ed efficaci reazioni endoprocessuali agli interessati- l’indipendenza diffusa del singolo pubblico ministero nell’attività di avvio, impostazione e finalizzazione dibattimentale dell’azione penale tutte le volte che si ravvisino elementi non avulsi dal contesto fattuale: e tanto all’evidente fine di salvaguardare l’effettiva obbligatorietà dell’azione penale, oggetto di precisa scelta della Costituzione.
La situazione nel nostro paese è, invero, aggravata, per quanto concerne il settore penale, dalla obbligatorietà dell’azione penale. Negli Stati Uniti, il procuratore ha la facoltà di scegliere i casi da perseguire, per cui può scartare quelli il cui esito gli appare incerto. In questo modo si rischiano meno errori giudiziari, ma le vittime dei casi che la Procura decide di non perseguire restano senza giustizia. In Italia, poiché la Procura che abbia notizia di un reato deve agire comunque, i magistrati sono più esposti: può capitare che le prove inizialmente indicanti un certo quadro dei fatti vengano ribaltate da altre prove acquisite dopo o dalla confutazione di quelle precedenti. Inoltre, i magistrati devono avvalersi di altre istituzioni (forze dell’ordine, polizia scientifica, medicina legale, assistenti sociali…) per fare le indagini e di periti per le valutazioni nei campi per i quali non hanno competenza (come chirurgia, ingegneria, chimica, balistica, contabilità, etc.). Il giudice emette, quindi, la sentenza anche in base alla combinazione delle perizie e valutazioni di altri funzionari e professionisti.
Premesso che costituisce “colpa grave” del magistrato la emissione di provvedimento concernente la libertà della persona “fuori dei casi consentiti dalla legge”, si discute se rientri in tale ambito il caso della mancata ricerca, da parte del pubblico ministero, di elementi di non colpevolezza in favore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell’art. 358 c.p.p.
3. La violazione manifesta di legge: quando è configurabile?
Nell’analizzare la prima modifica riportata sub 1) nel paragrafo che precede, è a ritenersi che vi sia stato in tal guisa un ampliamento dell’ambito astratto di responsabilità. Del resto, la locuzione “violazione manifesta della legge”è all’evidenza assai generica ed indefinita e potrebbe condurre, se non rettamente intesa, ad una dilatazione dell’istituto tale da ricomprendere nel suo ambito applicativo anche condotte connotate da colpa lieve, interpretazioni non conformi ai precedenti, ovvero casi di mera responsabilità oggettiva.
E’ vero che, nel comma 3bis, vi è un richiamo espresso alla “gravità dell’inosservanza” quanto ai parametri da tener presente ai fini della configurabilità della violazione manifesta, ma è altrettanto vero che ciò non vale anche per il travisamento del fatto o delle prove e per l’errore revocatorio e che, in ogni caso, la eventuale non gravità della violazione è un indice di cui occorre tener conto della valutazione complessiva, ma non esclude di per sé l’illecito.
In precedenza, invece, la risarcibilità del danno cagionato dal magistrato postulava che la violazione della legge fosse ascrivibile a negligenza « inescusabile » e, quindi, esigeva un quid pluris rispetto alla negligenza (recte, rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 c.c.), richiedendo che essa si presentasse come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l’errore del giudice.
In particolare, i presupposti della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell’esercizio delle funzioni giudiziarie dovevano ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell’attività giurisdizionale si fosse concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, ancora, lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero.
Tuttavia, occorre altresì tener presente che la Corte assume quale criteri rivelatori “il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE”. Detti parametri non vengono definiti nella loro dimensione, per così dire, “quantitativa”, non essendo specificato, ad esempio, “quanto” la norma europea debba essere “chiara e precisa” affinché la relativa violazione da parte del magistrato non possa che determinare una necessaria responsabilità dello Stato. Per realizzare una “violazione manifesta”, dunque, il giudice dovrà incorrere in un errore interpretativo o valutativo (quest’ultimo in materia di valutazione dei fatti o della prova) che, tenuto conto del “grado di chiarezza e di precisione della norma violata”, anche alla luce della “posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria” debba considerarsi assolutamente “inescusabile”.
La differenza sostanziale rispetto al passato comunque resta: prima, infatti, vigeva il principio secondo cui l’interpretazione di una norma non era mai sanzionabile se restava nell’arco dei suoi possibili significati, con riferimento all’elemento lessicale ed a quello logico, con la conseguenza che il testo prima vigente fondava le forme di tutela del cittadino danneggiato sulle ipotesi in cui il magistrato avesse proceduto al di fuori dei possibili significati della disposizione come formulata dal legislatore.
In base all’attuale formulazione, dovrebbe privilegiarsi il criterio contenuto nell’art. 12 delle disposizioni sulle leggi in generale, pur tenendo presente che la disposizione menzionata, laddove stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale, poiché evidenzia, con il riferimento “all’intenzione del legislatore”, un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema; di conseguenza il dualismo, presente nell’art. 12, tra lettera “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e spirito o ratio“intenzione del legislatore”, va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale.
Dovrebbe ancora oggi restare nell’area dell’esenzione da responsabilità la lettura della legge secondo uno dei significati possibili, sia pure il meno probabile e convincente, quando dell’opzione interpretativa seguita si dia conto e ragione nella motivazione (Cassazione civile, sez. I, 20/09/2001, n. 11859). Inoltre, va, in proposito, ricordato che dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l’interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell’ambiente processuale o l’emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l’abbandono e consentano, pertanto, l’adozione dell’esegesi da ultimo formatasi (Cassazione civile, sez. un., 18/05/2011, n. 10864).
Non appare condivisibile quell’indirizzo della Corte di cassazione secondo il quale l’attività del giudice «si sostanzia in opera creativa della volontà della legge nel caso concreto» (così ad esempio le decisioni nn. 11091 del 2003, 1136 del 2007 e 24763 del 2099), per cui, in definitiva, non vi sarebbe differenza tra giudice e legislatore. Con la conseguenza che il giudice non incorrerebbe mai, per definizione, in un “eccesso di potere giurisdizionale” (consistente nella manifesta alterazione del significato di una disposizione); e, quindi, la Corte di cassazione non potrebbe mai sindacare quelle che sono audaci invenzioni, non interpretazioni.
La violazione manifesta della legge interna non dovrebbe rappresentare una species all’interno del genus “interpretazione di norme di diritto”, per quanto tra il secondo ed il terzo comma venga operata una sorta di parallelismo. Ma è anche vero che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. In particolare, la violazione di norme di diritto sostanziale, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si riferisce al tipico error in iudicando, che riguarda: a) l’erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie (Cass. n. 11504/1991); b) l’erronea interpretazione della norma (Cass. nn. 11310/1999 e 3507/1999); c) l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie (il cd. errore di sussunzione, che si manifesta anche nell’applicazione della norma ad una fattispecie da essa non regolata; Cass. Sez. Un. n. 5/2001, Cass. n. 12644/1998). Lo stesso è rilevabile solo se è causale, ossia se produce l’ingiustizia della sentenza in quanto ha determinato una statuizione erronea ed ingiusta nel dispositivo.
In ogni caso, anche il dissenso dall’interpretazione di una norma di legge, propugnata dalle sezioni unite della Corte di cassazione, non determina la responsabilità civile per colpa grave del magistrato di merito dissenziente ove sia motivato in diritto (Cassazione civile, sez. I, 30/07/1999, n. 8260), pur in assenza dell’opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell’attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato. In quest’ottica, ancora oggi non può ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere conformemente all’interpretazione già effettuata precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un’altra controversia (Cassazione civile, sez. III, 31/05/2006, n. 13000).
L’azione di responsabilità del magistrato per manifesta violazione di legge non può, comunque, costituire lo strumento per riaprire il dibattito sulla correttezza o meno dell’interpretazione adottata nel provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato della cui responsabilità si discorre, in particolar modo quando il giudicante sia la Corte di cassazione, giudice di ultima istanza (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2637).
Non è revocabile in dubbio, infine, che le valutazioni sull’operato di un magistrato non potranno non tenere in considerazione l’estrema “sciatteria” che caratterizza gli interventi normativi degli ultimi anni.
3.1.La violazione del diritto dell’Unione europea: il rinvio pregiudiziale.
Invertendo l’ordine logico delle questioni e soffermandosi sulla violazione del diritto dell’Unione europea, va rilevato che particolarmente rischiosa si profila la fattispecie del rinvio pregiudiziale. Secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte, qualora essi ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un’interpretazione o un esame della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione essenziali ai fini della soluzione della lite di cui sono investiti (sentenze del 27 giugno 1991, Mecanarte, C-348/89, Racc. pag. I-3277, punto 44, e del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, Racc. pag. I-8889, punto 26). Il predetto articolo conferisce dunque ai giudici nazionali la facoltà – ed eventualmente impone loro l’obbligo – di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora essi constatino, d’ufficio o su domanda di parte, che il merito della controversia implica la soluzione di una questione ricadente sotto le previsioni del primo comma dell’articolo sopra citato (sentenze del 10 luglio 1997, Palmisani, C-261/95, Racc. pag. I-4025, punto 20, e del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, punto 61). Per tale motivo, il fatto che le parti del giudizio non abbiano prospettato, dinanzi al giudice, una problematica attinente al diritto dell’Unione non osta a che la Corte possa essere adita da detto giudice (sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7, e dell’8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 23). Infatti, il rinvio pregiudiziale si fonda su un dialogo tra giudici, il cui avvio dipende interamente dalla valutazione operata dal giudice nazionale in merito alla rilevanza ed alla necessità del rinvio stesso (sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, Racc. pag. I-9641, punto 91, e del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Racc. pag. I-10847, punto 29). E’ pur vero, però, che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di unacte claireche, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13/06/2012, n. 3474). Parimenti, l’obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all’interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di giustizia non sussiste allorché il giudice nazionale abbia constatato che la questione non è pertinente, la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (Cassazione penale, sez. IV, 17/05/2012, n. 34753).
Sul tema, Corte Costituzionale, 30/03/2012, n. 75, sembra ormai aver fissato dei punti fermi, stabilendo che, rispetto al rinvio pregiudiziale d’interpretazione, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai giudici nazionali comuni, alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia sono attribuiti i seguenti ruoli: a) i giudici nazionali, le cui decisioni sono impugnabili, hanno il compito di interpretare il diritto comunitario e, se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione, hanno la facoltà e non l’obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali; b) il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l’obbligo di operare il rinvio, a meno che non si tratti di un’interpretazione consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a dubbi interpretativi; c) la Corte costituzionale conserva la propria competenza ad interpretare il diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia.
Dalle considerazioni che precedono deriva che, da un lato, i giudici nazionali saranno tenuti a conoscere con sempre maggiore dovizia di particolari la normativa comunitaria (soprattutto se confliggente con quella interna) e, dall’altro lato, i giudici della Suprema Corte si troveranno notevolmente esposti a profili di responsabilità per mancato rinvio pregiudiziale doveroso. Invero, in base al consolidato orientamento della Corte di Giustizia, tutti gli organi statali, ivi comprese le autorità amministrative e gli enti locali, sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione fornito di efficacia diretta, ovvero, ove possibile, ad interpretare la prima conformemente al secondo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare ed agevolare la piena efficacia di tale diritto, proprio al fine di non determinare una responsabilità dello Stato in tal senso.
3.2. Il travisamento del fatto o delle prove: alla ricerca di una precisa delimitazione degli ambiti.
In base alla precedente formulazione dell’art. 2, comma 2, della legge Vassalli, la clausola di salvaguardia (che escludeva che potesse dar luogo a responsabilità l’attività, oltre che di interpretazione di norme di diritto, di valutazione del fatto e della prova) non tollerava letture riduttive, perché era giustificata dal carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria (connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazioni) ed attuava l’indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2012, n. 23979; in senso conforme cfr.: Cass. 27 novembre 2006, n. 25123; Cass. 31 maggio 2006, n. 13000).
Ad esempio, Cassazione n. 2201 del 12 marzo 1999, proprio partendo dal principio per cui non è sindacabile l’attività del giudice di valutazione della prova, ha escluso la responsabilità per aver agito con colpa grave di un p.m. e di un g.i.p., che avevano privato della libertà personale un individuo (successivamente prosciolto con formula ampia) affidandosi alla parola di un pentito, priva di adeguati supporti probatori.
Nell’attuale formulazione della norma si ritiene che integri gli estremi della colpa grave il “travisamento del fatto o delle prove”.
Una premessa è debita: non bisogna cadere nell’errore grave che molti commettono nel trattare congiuntamente (e, di fatto, nell’assimilare) questa ipotesi di colpa grave e l’errore di fatto (già analizzato in precedenza in nota), che legittima la revocazione della sentenza “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita” sempre che il fatto “non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare” (art. 395, n. 4, c.p.c.). Diversamente opinando, non avrebbe avuto senso una previsione distinta, sia pure all’interno della stessa disposizione, delle due fattispecie. Il travisamento del fatto, invero, è diverso dall’errore di fatto vero e proprio, risolvendosi il primo nell’omesso esame di un fatto decisivo che mina alla base il sillogismo che conduce ad una decisione incoerente con le premesse; il secondo nella affermazione errata della esistenza/inesistenza di un fatto inesistente/esistente che, allo stesso modo, conduce ad un approdo incoerente con le premesse, quali avrebbero dovuto essere. Al contempo, sarebbe fallace inquadrare la nuova figura del travisamento nell’ambito del novellato art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., che disciplina ora l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
L’aspetto più preoccupante è che sembra che il legislatore abbia adottato una concezione oggettivizzata del vizio, senza, almeno apparentemente, assegnare rilievo al profilo soggettivo. In particolare, fino ad oggi, perché vi fosse la responsabilità dello Stato, era necessario che la condotta del magistrato, connotata da colpa grave, fosse qualificata da “negligenza inescusabile” (v. Cass., 7 novembre 2003, n. 16696). E così la colpa grave del magistrato era ravvisabile non (o, comunque, non solo) con riferimento alla diligenza impiegata nell’attività accertativa e valutativa dei fatti, ma all’assenza di tali attività, ovvero alla totale mancanza di analisi degli atti del procedimento, dai quali fosse risultata l’incontestabile sussistenza o insussistenza del fatto rispettivamente negato o affermato (Cass., 20 ottobre 2006, n. 22539). Tanto che la negligenza inescusabile implicava, secondo la giurisprudenza, la necessità di unquid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che si esigeva che la colpa stessa si fosse presentata come “non spiegabile”, e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che avrebbero potuto rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato (v. Cass., 5 luglio 2007, n. 15227; conf. Id. 26 maggio 2011, n. 11593).
Al contrario, il novellato articolo 2 contiene indici rivelatori di tipo oggettivo, prescindendo, in virtù dell’eliminazione del riferimento alla “negligenza inescusabile”, da ogni indagine di tipo soggettivo in ordine all’operato dell’apparato statale.
A differenza della “violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione europea”, che mantiene, attraverso il riferimento alla rilevanza dell’inescusabilità della violazione, un aggancio a coefficienti di natura soggettiva, il “travisamento del fatto e delle prove” è bastevole, di per sé, ad integrare la colpa grave.
Non vi è dubbio che la colpa grave del magistrato sia (ora come allora) ravvisabile non con riferimento alla diligenza impiegata nell’attività accertativa e valutativa dei fatti, ma all’assenza di tali attività, ovvero alla totale mancanza di analisi degli atti del procedimento.
Occorre, però, domandarsi, in presenza di un’attività valutativa, quali siano i limiti superati i quali sia configurabile una responsabilità a carico del magistrato.
A tal fine occorre richiamare istituti di matrice penalistica, che, tuttavia, sono estensibili anche all’area civilistica. Invero, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale. Si ha travisamento della prova altresì qualora si utilizzi un’informazione inesistente ovvero venga omesso l’esame di elementi probatori offerti dalle parti.
In ambito penale, il travisamento della prova è il vizio costituito dall’avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio, come è, invece, scritto nella sentenza).
In sede civilistica, si tende a ritenere che l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, possa configurare un travisamento (cfr., di recente, Sez. 2, sentenza n. 19921 del 14/11/2012, Rv. 624476).
Ovviamente, tale vizio è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio (cioè abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Peraltro, il vizio può essere dedotto, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.
In adesione ai principi su enunciati, allora, l’asserito danneggiato dovrebbe: a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale si fonda la doglianza; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
In particolare, per quanto riguarda l’esame delle prove testimoniali, va ineludibilmente evidenziato che il travisamento sia configurabile soltanto limitatamente all’attività preliminare della lettura delle deposizioni raccolte e della percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice, e non pure in relazione all’attività successiva, consistente nella interpretazione e valutazione del loro contenuto.
Non vi è dubbio che non ricorra un errore denunciabile nella pronuncia di legittimità che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand’anche risulti errata, di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto (Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2014, n. 4118). Invero, non è sindacabile l’errore di giudizio, vale a dire la valutazione di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio (Cassazione civile, sez. un., 28/05/2013, n. 13181).
Nell’attuale panorama normativo, il travisamento del fatto si risolve, dunque, in mancanza della motivazione, ovvero in un vizio logico così grave da rendere la motivazione apparente, e cioè solo quando la ricostruzione dei fatti, da un lato, sia insanabilmente in contrasto con la realtà indiscussa od almeno manifesta nel processo, e dall’altro lato, sia priva di qualsiasi giustificazione logica e lasci ritenere che il giudice ha deciso astraendo dalle risultanze di causa, oppure, per essere giustificata in modo gravemente contraddittorio, renda impossibile il controllo sul modo in cui il giudice ha esercitato i propri poteri. Tale vizio non può essere individuato attraverso la critica frammentaria di singoli punti della motivazione o con riferimento a singole risultanze isolatamente considerate, potendo essere affermato solo quando tutte le risultanze univocamente escludano o manifestino fatti ritenuti o rispettivamente negati dal giudice di merito.
In definitiva, occorre essere al cospetto di rilievi di macroscopica evidenza, che già in passato sarebbero stati censurabili, sussistendo il vizio nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di “evidente incontestabilità”. Deve cioè trattarsi di una decisività ictu oculi evidente, dotata di quel carattere manifesto che impedisca che attraverso essa possa surrettiziamente essere sindacato il processo valutativo, appunto, del fatto e delle prove. E’ chiaro, quindi, che difficilmente saranno ascrivibili addebiti ad un magistrato quando abbia ricostruito il fatto in modo diverso da quello sostenuto dalle parti, ma basandosi sulle risultanze processuali e giustificando il suo convincimento con motivazione adeguata e logica.
Ed allora, in ambito civile, bisogna cum grano salis applicare l’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. che, in tema di contenuto della sentenza, si accontenta di una “concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione” (cfr. altresì l’art. 118, co. 1, disp, att. c.p.c.). Così come occorre guardare con particolare attenzione la recente sentenza n. 642 del 16/01/2015, con la quale le Sezioni Unite, a definizione di una questione di massima, hanno escluso, nel processo civile (e in quello tributario), la nullità della sentenza la cui motivazione sia meramente riproduttiva di un atto di parte, purché le ragioni sulle quali la decisione si fondi siano attribuibili al giudicante e siano esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, escludendo, in ogni caso, che un tale fatto integri un indice sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice.
4. L’eliminazione del “filtro” di ammissibilità: i rischi cui si va incontro.
Sul piano procedurale, la novità di maggior spessore è rappresentata dall’eliminazione del cd. filtrodisciplinato dall’art. 5 (ora abrogato), il quale prevedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda, oltre che quando non erano stati rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4, quando la stessa si rivelava manifestamente infondata.
Il preliminare controllo di ammissibilità era finalizzato non già a costituire una posizione di privilegio per il magistrato, ma a tutelare i valori di indipendenza ed autonomia fissati dagli artt. 101 ss. Cost. (Cassazione civile, sez. I, 04/05/2005, n. 9288).
Rientrava nella fase di delibazione sull’ammissibilità dell’azione anche l’indagine sul carattere interpretativo della violazione di legge e sulla natura percettiva dell’errore di fatto che la parte prospettava come causativi di danno, in quanto le attività di interpretazione e di valutazione si ponevano come elementi definitori dell’illecito. Nella fase di ammissibilità dell’azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all’art. 5 della legge n. 117 del 1988, la valutazione andava, peraltro, compiuta esclusivamente ex actis, essendo l’infondatezza ragione di inammissibilità della domanda quando fosse stata manifesta e, cioè, fosse emersa dagli atti senza necessità di indagini o accertamenti istruttori ulteriori (cfr. Cass. sentenze nn. 9811 del 19 giugno 2003; 6697 e 6696 del 29 aprile 2003). In definitiva, il procedimento preliminare riguardante l’ammissibilità dell’azione risarcitoria rivestiva natura delibativa relativamente alla sussistenza degli elementi addotti a sostegno della contestazione (nel senso che, ove non fosse stata evidente la pretestuosità della relativa deduzione, rimaneva devoluta al successivo giudizio di merito l’approfondita valutazione della sua fondatezza), mentre aveva carattere di cognizione piena e definitiva in ordine alla configurabilità dei dati contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordinava la suddetta responsabilità. Sicché l’attività cognitoria del giudice in sede di esame di ammissibilità comprendeva la verifica del carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiedeva l’affermazione di responsabilità, atteso che, come si è visto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non poteva dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto.
Secondo i primi commentatori, eliminando il filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria, non si introduce l’azione diretta, ma si spalancano le porte alle azioni ritorsive, strumentali, prive dei requisiti minimi di sostanza o di forma, come dimostra l’esame dei casi in cui il filtro ha operato.
Se ciò è vero sul piano dell’azione disincentivante che esercitava, sia pure indirettamente, un controllo preventivo, è altrettanto vero che il rischio, da taluni ipotizzato, di un inevitabile riflesso sull’obbligo di astensione del magistrato non è, invece, configurabile.
A tal fine occorre prendere le mosse, in primo luogo, dall’attuale formulazione dell’art. 4, che, per quanto qui interessa, non è stato modificato. Invero, i commi 2 e 3, ora come allora, stabiliscono testualmente che: <<2.L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo’ essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu’ possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si e’ verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l’azione e’ esperibile.3.L’azione puo’ essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e’ concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si e’ verificato.>>.
A norma dell’art. 4, comma 2, quindi, ancora oggi l’azione contro lo Stato per il risarcimento del danno cagionato dal magistrato nell’esercizio della funzione giudiziaria può essere esercitata soltanto dopo che siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari (onde evitare che l’azione risarcitoria diventi un’alternativa ai normali rimedi endoprocessuali, impugnatori o oppositori), e comunque, quando non sia più possibile la modifica o la revoca del provvedimento (Cass. 24 febbraio 1994, n. 1884). Dovendo colui che si assuma ingiustamente leso dal provvedimento del giudice preventivamente (ed inutilmente) percorrere le vie che la legge processuale predispone per rimuovere gli errori e le violazioni di legge in ipotesi realizzatesi, l’azione de qua dovrà dirsi inammissibile, ad esempio, tutte le volte in cui, a seguito della emanazione di un provvedimento di urgenza, e della conseguente instaurazione della fase di merito, le parti abbiano, poi, convenuto una soluzione extraprocessuale della lite, con ciò impedendo ogni possibilità di revisione o di revoca della decisione posta, poi, a base della richiesta risarcitoria (Cassazione civile, sez. I, 08/05/1998, n. 4682).
In quest’ottica, vanno richiamate le pronunce che ante riforma si erano occupate funditus della questione. Ad esempio, Cassazione civile, sez. I, 25/01/2002, n. 871, ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno conseguente all’inserimento di espressioni, ritenute ingiuriose, nella motivazione di una sentenza civile di primo grado, che sia stata proposta in pendenza del giudizio di appello avverso la detta sentenza. Alla stessa stregua è stata negata l’ammissibilità dell’azione in un caso in cui, lamentandosi la lesione del diritto di libertà personale, prodotta dal protrarsi dell’ingiusta detenzione, non era stata proposta istanza di riesame avverso l’ordinanza che aveva disposto la misura della custodia in carcere (Cassazione civile, sez. I, 03/12/2001, n. 15246; sulla stessa falsariga si è posta Cassazione, n. 11438, 12 ottobre 1999 in un caso in cui la parte civile di un processo penale per bancarotta aveva omesso di impugnare la sentenza assolutoria dì primo grado).
E’ chiaro che, quando l’azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine ora triennale di decadenza (la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio) di cui all’art. 4, comma 2, decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall’esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta.
Ma allora, se ciò è vero, non potrà neppure in astratto verificarsi, almeno di regola, il presupposto (esperimento dell’azione risarcitoria nel corso del giudizio) cui è subordinato l’obbligo di astensione del magistrato. Si vuole intendere che, di regola, quando l’azione de qua verrà proposta, il giudice o il p.m. che ha posto in essere un determinato atto giudiziario o una condotta reputati lesivi si sarà già spogliato della potestas decidendi e, quindi, non ricorreranno i presupposti per una astensione, neppure facoltativa per gravi ragioni di convenienza.
Occorre, peraltro, dare atto dell’esistenza di alcuni casi particolari in cui l’azione in esame deve essere proposta anticipatamente, senza cioè attendere l’esito finale del giudizio.
Ad esempio, Cassazione civile, sez. III, 05/05/2011, n. 9910, ha stabilito che, per la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e per il decreto di citazione emesso dal g.i.p., il termine biennale (ora, ripetesi, triennale) decorre dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado e che, per l’atto di appello proposto dal p.m. avverso la sentenza di assoluzione, tale termine decorre dalla pronuncia della sentenza di appello. Ma anche in questo caso, poiché, per ipotesi, il p.m. ed il g.i.p. avrebbero esaurito già i loro poteri (rispettivamente, di iniziativa e decisori), l’eventuale instaurazione di un giudizio risarcitorio giammai potrebbe innescare un obbligo di astensione.
Ma allora, a ben vedere, l’unico caso in cui tale rischio potrebbe profilarsi è quello in cui nel termine di tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno non si sia concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato; nella quale evenienza l’asserito danneggiato potrebbe (comma 3) esperire l’azione entro tre anni dal detto fatto. Quest’ultima, però, fermo restando che costituisce una mera facoltà per l’asserito danneggiato (non precludendogli successivamente di intentare l’azione nei termini prescritti), rappresenta un’ipotesi di scuola, perché, sia in sede civile che in quella penale, al di fuori di condotte ingiuriose o diffamatorie (che, integrando gli estremi di un vero e proprio reato, sono disciplinate a sé stante), il primo atto adottato, ad esempio, incorrendo in un travisamento dei fatti o delle prove o in un errore revocatorio, saranno la sentenza (di primo o di secondo grado), il decreto di rinvio a giudizio o la sentenza di non luogo a procedere (per il GUP), il decreto di archiviazione nel rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari di cui all’art. 407 c.p.p. (per il GIP). Per quanto concerne il p.m., invece, deve tenersi conto dei termini di durata massima della custodia cautelare (non superiori ad un anno e sei mesi) fissati dall’art. 303 c.p.p. A tutto concedere, nell’ambito civile, per quanto concerne i provvedimenti cautelari a strumentalità rigorosa o per quelli possessori, potrebbe tabellarmente prevedersi, onde evitare qualsivoglia possibile pressione esercitata da una parte nei confronti del magistrato (nel senso di costringerlo ad astenersi, in quanto considerato sgradito), che il giudizio di merito o la prosecuzione ex art. 703 c.p.c. siano di competenza di un giudice (inteso come persona fisica) diverso da quello che ha adottato il provvedimento cautelare ante causam.Un particolare discorso merita, però, il caso in cui siano state adottate misure sulla libertà personale. Tendenzialmente, il termine decorre, nel caso in cui l’atto ritenuto fonte di responsabilità sia un’ordinanza di custodia cautelare, dalla data del deposito del provvedimento di annullamento dell’ordinanza stessa da parte della Corte di cassazione, potendosi, in quella data, legittimamente predicare tanto “l’esaurimento dei mezzi ordinari d’impugnazione”, quanto “l’immodificabilità ed irrevocabilità” con riguardo al provvedimento restrittivo emesso dal g.i.p. (Cassazione civile, sez. I, 04/01/2001, n. 76). In generale, in siffatta evenienza, l’azione risarcitoria è proponibile quando siano stati esperiti, ove previsti, tutti i rimedi processuali astrattamente idonei a provocarne la revoca o la modifica, ovvero quando la sua rimozione o modificazione non sia più, in ogni caso,
giuridicamente possibile. In realtà, il problema dell’ammissibilità dell’azione alla stregua della norma in esame non è soltanto un problema di termini. L’impugnazione ordinaria o l’esperimento dei rimedi in materia di libertà o di cautela esprimono il rifiuto del provvedimento da parte del soggetto inciso e rendono possibile il controllo di legittimità dell’operato, che si assume affetto da dolo o colpa grave, del giudice. Il mancato esperimento del rimedio, ove previsto, sembra perciò porsi, nel sistema della legge n. 117 del 1988, come causa di inammissibilità (per carenza di interesse) dell’azione indipendentemente dal decorso del termine e, nell’ordine logico, prima della decadenza che da quel decorso deriverebbe.
E’ vero che (ed è questo, in realtà, l’unico vero rischio), se il presunto danno deriva da un provvedimento cautelare o reale, l’indagato potrà agire contro il magistrato che lo ha emesso, se alla scadenza dei tre anni dall’emissione del provvedimento cautelare (o, meglio, del rigetto della richiesta di revoca dello stesso, perché, altrimenti, si dovrebbe parlare di una mancanza di interesse) non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato. Ma è altrettanto vero che questa previsione era già contenuta nella legge Vassalli nella medesima formulazione e, quindi, ha trovato applicazione per circa 27 anni.
L’esaurimento del grado del procedimento – cui fa riferimento la norma – va inteso nel senso di definizione dell’oggetto di quest’ultimo con provvedimento non più modificabile; il che si verifica non soltanto nel caso di totale esaurimento del procedimento, ma anche in quello di esaurimento soltanto parziale, limitatamente alla parte dell’oggetto che viene definita (in quest’ottica, Cassazione civile, sez. I, 29/04/2003, n. 6696, ha ritenuto che costituisse esaurimento del grado del procedimento penale l’ordinanza – o decreto – di archiviazione parziale, poiché tale provvedimento presenta, per la parte dell’oggetto del procedimento penale che viene archiviata, caratteri di definitività e immodificabilità pari al provvedimento di archiviazione che definisce totalmente le indagini preliminari, potendo entrambi i provvedimenti essere superati solo mediante la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p.).
Nella tabella sintetica che segue, si cercherà di riportare in modo, per quanto possibile, esaustivo, le varie ipotesi che in astratto, nell’ambito di un procedimento penale, potrebbero verificarsi, allo scopo di far comprendere che il rischio da molti paventato di una indiretta pressione ad astenersi esercitata sul magistrato è, in realtà, per lo più infondato.Giudice: fase delle indagini preliminari. — Fatti che potrebbero essere lesivi. —GIP: convalida misura cautelare personale o reale; convalida sequestro (probatorio o preventivo) ; convalida intercettazioni telefoniche . GUP — decreto che dispone il rinvio a giudizio. Giudice del dibattimento — oltre che la sentenza, il rigetto di una eventuale istanza di scarcerazione in corso di giudizio. Per quanto il grado di giudizio (che si conclude, di regola, con la sentenza) si possa definire anche oltre tre anni dal suo inizio (soprattutto nel caso di processi con pluralità di imputati o di capi di imputazione ), sarà estremamente difficile che da uno dei detti fatti (che rappresenta il dies a quo di decorrenza) possa trascorrere il termine triennale senza che venga definita la fase di rispettiva competenza. Da ciò consegue che, anche qualora venisse esperita l’azione risarcitoria nei confronti dello Stato, nessun riflesso vi sarebbe in negativo sul procedimento pendente, in quanto medio tempore la figura della persona fisica del magistrato sarebbe mutata.Ovviamente, l’ipotesi di cui sopra non può neppure configurarsi nei casi di giudizio direttissimo ed immediato, atteso che in tali evenienze il giudizio di primo grado senz’altro si concluderà prima di tre anni.Parimenti, non sembra neppure ipotizzabile una responsabilità per quegli atti che non devono essere motivati (decreti penali, decreti che dispongono il giudizio e decreto di giudizio immediato, in sede penale; decreto ingiuntivo, in ambito civile) o che non presuppongono necessariamente una motivazione (richiesta di rinvio a giudizio; decreto di citazione diretta).L’unica vera ipotesi possibile di ripercussione indiretta sull’andamento di un procedimento (nel senso di modifica dell’organo giudiziario che procede) riguarda il pubblico ministero, atteso che questi, di regola, segue la sua evoluzione dalla fase delle indagini fino al momento della sentenza di primo grado (laddove in appello gli subentra il Procuratore Generale). Tuttavia, a prescindere dal fatto che l’ufficio del magistrato del pubblico ministero ha carattere impersonale, è a dubitarsi che gli atti da lui compiuti possano determinare l’insorgenza di una responsabilità a suo carico. Invero, praticamente tutte le iniziative adottate necessitano di una convalida del giudice (di regola, il GIP), che, quindi, ne ratifica, se del caso, l’operato . In quest’ottica, una responsabilità (almeno esclusiva) in capo all’organo requirente potrebbe ipotizzarsi solo nel caso in cui abbia dolosamente occultato elementi probatori favorevoli all’indagato.Le considerazioni che precedono verrebbero meno qualora si ritenesse (come pure sembra possibile) che, per quanto concerne le misure cautelari penali (siano esse personali o reali), le fasi impugnatorie che possono succedersi (riesame o appello e ricorso per cassazione) rappresentino, in realtà, dei veri e propri gradi; ovviamente, tale impostazione non potrebbe reggersi nell’eventualità in cui si contemplassero le detti fasi (anziché nell’ambito di un subprocedimento) solo nel contesto del più ampio giudizio di merito.
Da non confondere con l’ipotesi analizzata (quella della colpa grave) è, come si è anticipato, quella della condotta dolosa che integri gli estremi di una fattispecie di reato. Invero, in tema di responsabilità civile del magistrato, l’art. 13 della legge n. 117 del 1988, nel prevedere l’azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell’esercizio delle proprie funzioni, si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dagli artt. 2 e seguenti della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino – rispetto all’ipotesi di dolo di cui all’art. 2 – un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di parte civile nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato (cfr., di recente, Cassazione civile, sez. III, 3.1.2014). In definitiva, dunque, l’azione di responsabilità diretta verso il magistrato per fatti costituenti reato può essere esercitata in sede penale mediante costituzione di parte civile e direttamente in sede civile, dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato.
Vanno, sul tema, formulati due rilievi conclusivi. In primo luogo, Cassazione civile, sez. I, 24/12/2002, n. 18329, ha dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 4, commi 2 e 3, nella parte in cui prevede il termine biennale (ora triennale) di decadenza dall’azione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all’ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale, che è soggetta a termine di prescrizione quinquennale, perché nel caso dell’azione di cui alla legge citata il termine è di decadenza, non di prescrizione, e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate con la disciplina di cui all’art. 2947 c.c. In secondo luogo, la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1 legge n. 742 del 1969, non si applica al termine biennale (ora triennale) di proposizione dell’azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile dei magistrati, previsto all’art. 4, in quanto l’ampiezza di tale termine porta ad escludere che l’inapplicabilità della sospensione feriale determini un effettivo nocumento alla tutelabilità della situazione giuridica sostanziale posta a base dell’azione (Cassazione civile, sez. III, 03/05/2011, n. 9681).
5. L’intervento volontario del magistrato nel giudizio risarcitorio contro lo Stato: una facoltà da non sfruttare.Non vi è dubbio che l’esigenza di garantire il ristoro patrimoniale degli errori giudiziari con la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza del magistrato non sarebbe garantita dall’eventualità di citare direttamente in giudizio il magistrato, esponendolo al rischio di ritorsioni e di azioni intimidatorie tese a impedire il sereno svolgimento della funzione giudiziaria e l’introduzione, di fatto, di un ulteriore meccanismo di impugnazione diretto a contestare la decisione al di fuori delle forme previste (G.M. Flick, La responsabilità civile dei magistrati. Le proposte di modifica tra disinformazione e realtà, in <http://tinyurl.com/kqeojjx>). Tuttavia, un conto è prevedere l’azione diretta contro il magistrato (soluzione non passata nel corso dell’iterche ha condotto all’approvazione della legge di riforma), un altro è allargare i confini di configurabilità astratta delle ipotesi di responsabilità, estendendoli, in particolare, al profilo del travisamento dei fatti e delle prove.
Sul piano processuale, semmai, è bene che i magistrati sappiano che il loro eventuale intervento volontario nel giudizio intentato contro lo Stato renderebbe loro opponibile l’accertamento dei fatti compiuto nel detto giudizio.
Il presupposto di partenza è che il magistrato – che nel giudizio instaurato nei confronti dello Stato ha la veste di soggetto processuale solo eventuale – non può essere chiamato in causa, essendo unicamente legittimato (art. 6) a svolgere intervento adesivo dipendente a norma dell’art. 105, co. 2, c.p.c. e, in mancanza del suddetto intervento, non fa stato nel giudizio di rivalsa contro di lui la pronuncia di condanna, la quale, a sua volta, in nessun caso condiziona il procedimento disciplinare (Corte Costituzionale, 14/07/1999, n. 301). Invero, in caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l’accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell’altro e non fa stato nei suoi confronti; ciò non impedisce, tuttavia, al debitore escusso (nel caso di specie, lo Stato) di agire in rivalsa verso il condebitore solidale (art. 1306, co. 1, c.c.), adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il convenuto in questo secondo giudizio è libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa dell’attore, anche in relazione a quanto già accertato nella precedente causa cui egli non ha partecipato (Cassazione civile, sez. I, 19/02/2003, n. 2469; conf. Cassazione civile 19 maggio 2008 n. 12691 sez. III). D’altra parte, l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello (con conseguente inapplicabilità dell’art. 331 c.p.c.) neppure nell’ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva del sinistro (e, perciò, del danno; cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/04/2006, n. 10042; conf. Cassazione civile 03 marzo 2010 n. 5067 sez. III).
E’, poi, passata inosservata una recente ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 16628 del 22.7.2014), a tenore della quale la “causa pendente” tra ricusato e ricusante, ai sensi dell’art. 51, co. 1, n. 3), c.p.c., non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13.4.1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato.
Appare, pertanto, preferibile la scelta di non partecipare al giudizio risarcitorio pendente tra il cittadino e lo Stato, anche perché (come di vedrà) l’eventuale azione di rivalsa di quest’ultimo è soggetta a presupposti e condizioni più rigorosi.
Ciò non esclude che il magistrato incolpato possa fornire al Ministero tutti gli elementi a sua disposizione per consentire all’Avvocatura dello Stato una difesa adeguata nel giudizio che vede quest’ultimo coinvolto.
E’ chiaro, poi, che, qualora, invece, il magistrato preferisse intervenire nel giudizio intentato da un cittadino in danno dello Stato, sarebbe configurabile l’ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall’art. 51, co. 1, n. 1), c.p.c.
A differenti conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui un litigante promuovesse azioni di responsabilità civili contro un magistrato non gradito, accusandolo della commissione di uno o più reati, atteso che tali pendenze andrebbero considerate quali presupposti di astensione e/o ricusazione del magistrato stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 1, n. 3), c.p.c., con l’effetto di sottrarre alla controversia il suo giudice naturale.
6. L’azione di rivalsa: ciò che non entra dalla porta entra dalla finestra.
Per quanto concerne l’azione di rivalsa, il primo comma dell’art. 7 stabilisce ora che: <<Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.>>.
Le principali novità che si colgono sono due: a) viene introdotta la obbligatorietà dell’esercizio dell’azione di rivalsa[1]; b) viene conferita in questa sede nuovamente valenza alla negligenza inescusabile, quale connotazione particolare che deve presentare, ai fini della rivalsa, la colpa grave.
Se avessero incontrato condivisione alcuni progetti di riforma che avevano ipotizzato una responsabilità solidale tra il magistrato e lo Stato, l’azione di quest’ultimo nei confronti dell’autore del danno non si sarebbe potuta più qualificare come di «rivalsa», bensì come azione di «regresso». A tal proposito, è opportuno ricordare, comunque, che l’art. 1306 c.c. si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale, e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori; ne consegue che, come già detto, il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti dell’altro coobbligato, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento; né il coobbligato convenuto può a lui opporre altro e contrastante giudicato, col quale invece sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti (cfr., di recente, Cassazione civile, sez. III, 26/06/2013, n. 16117).
“Dolo” e “negligenza inescusabile” (rimanendo presupposti, in astratto necessari, per esercitare l’azione di rivalsa da parte dello Stato) segnano dunque, con l’esclusione dell’ipotesi di diniego di giustizia, il discrimine tra la responsabilità dello Stato – costruita, in coerenza con le statuizioni della Corte di Giustizia, secondo un’ottica eminentemente obiettiva – e quella del magistrato, saldamente ancorata a profili di attribuibilità psicologica. Deve, quindi, considerarsi pacifico che il magistrato – come nel sistema precedente – continuerà ad essere assoggettato alla rivalsa, peraltro per l’integralità del danno cagionato, qualora abbia agito con dolo, mentre l’esito positivo dell’azione di parziale recupero sarà altrimenti condizionato all’accertamento della “negligenza inescusabile”, i cui lineamenti sono stati chiaramente descritti dalla giurisprudenza (v. Cass. 14.2.2010, n. 2107; Cass. 5.7.2007, n. 15227).
Con riferimento al promovimento dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Generale della Cassazione per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, la norma sembra ribadire l’obbligatorietà dell’azione disciplinare, ovviamente nei soli casi in cui ricorra la violazione di una fattispecie disciplinare, mentre si può ritenere che non via sia alcun automatismo tra la conoscenza della Procura Generale (ad esempio, a seguito di comunicazione da parte dello stesso ricorrente) del promovimento dell’azione di risarcimento e l’inizio del parallelo procedimento disciplinare, malgrado la norma sul punto nulla espliciti. La nuova legge ha modificato l’art. 9 (rubricato “Azione disciplinare”) sopprimendo le parole riguardanti il termine dei due mesi, sicchè resta ferma la previsione dell’obbligo di esercitare l’azione disciplinare per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento (salvo che non sia stata già proposta), ma al di fuori di un termine predeterminato.
Resta accalorato che nessun condizionamento del giudizio disciplinare nei confronti del magistrato è legislativamente previsto quale conseguenza della pronuncia nel giudizio civile di danno, e ciò evidentemente anche nel caso in cui l’azione civile si sia conclusa con l’accertamento di un danno e la condanna dello Stato al risarcimento.
Infine, in nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.
7. Conclusioni.
Non vi è dubbio che l’istituto della responsabilità civile non possa essere utilizzato per mettere pressione ai magistrati al fine di aumentare la diligenza del singolo e la qualità della giurisdizione. D’altronde la tutela del cittadino, sotto tale profilo, deve puntare su altri versanti. In particolare: a) sugli ordinari mezzi di impugnazione; b) sugli strumenti indennitari per inefficienze anche non ascrivibili a colpe del singolo; c) su misure ordinamentali, quali il rigore nel reclutamento, la formazione permanente che coltivi con la preparazione tecnica anche la responsabilità professionale e culturale del giudice, la serietà nelle valutazioni di professionalità, il sistema disciplinare efficiente in grado di sanzionare davvero le inescusabili negligenze dei singoli, attraverso il suo diverso complesso di regole, sostanziali e procedimentali, esattamente tipizzate dalla Costituzione e dalla legge ordinaria.
Non vi è parimenti dubbio che i magistrati non possano essere equiparatitout court a tutti gli altri pubblici impiegati, atteso che, a differenza di questi ultimi, sono gli unici che, nell’adottare un provvedimento, danno ragione ad una parte e torto ad un’altra, in tal guisa scontentando sempre una di esse. Il CSM nella delibera del 28 giugno ha evidenziato che «un rischio eccessivamente elevato di incorrere in responsabilità civile, diretta o indiretta, avrebbe un effetto distorsivo sull’operato dei magistrati, i quali potrebbero essere indotti, al fine di sottrarsi alla minaccia della responsabilità, ad adottare, tra più decisioni possibili, quella che consente di ridurre o eliminare il rischio di incorrere in responsabilità, piuttosto che quella maggiormente conforme a giustizia». Invero, <<il giudice potrebbe essere indotto, dal timore della responsabilità, a prendere la decisione che causa un danno alla parte che è nella condizione meno favorevole ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni ovvero ad assumere una decisione che sia formalmente coerente con i precedenti orientamenti giurisprudenziali – dunque idonea a porlo al riparo da eventuali azioni risarcitorie – ma sostanzialmente non risponda alla domanda di giustizia della concreta vicenda esaminata>>. Da ultimo, il CSM ha sostenuto che la questione della responsabilità personale dei giudici é un problema di diritto interno, regolato diversamente nei vari Stati membri. Un giudizio analogo era stato espresso poco prima con riferimento al d.l. 13.9.2012, n. 158 (meglio noto come “decreto Balduzzi”), dettato in tema di responsabilità medica. Invero, in quell’occasione si era sostenuto che l’accento posto dal legislatore al rispetto delle linee guida (nel senso che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene ad esse non risponde penalmente per colpa lieve) può facilmente indurre l’operatore sanitario a pratiche di “medicina difensiva” e, dunque, di prono, cieco (e magari inutile) ossequio ai protocolli, esclusivamente per limitare, in futuro, il riconoscimento di una pretesa risarcitoria; il tutto con un evidente aggravio di costi per la struttura pubblica.
La speranza è che i magistrati non si lascino coinvolgere in questa deriva legislativa, adottando decisioni pavide, accomodanti, conservatrici e meramente difensive, anziché continuare ad applicare il diritto secondo coscienza ed a contribuire, anche con soluzioni talvolta originali, al suo sviluppo al passo con l’evolversi dei tempi.
Quante volte l’opera costruttiva della giurisprudenza di merito, consapevolmente dissonante rispetto a quelli che fino ad allora sembravano rappresentare orientamenti consolidati in seno alla Suprema Corte, ha avuto l’effetto di creare, attraverso una progressiva erosione, un varco all’interno del quale, poi, in un nuovo clima, gli stessi giudici di legittimità (per tendenza conservatori, data la funzione delicata nomofilattica loro assegnata) hanno inteso operare un revirement.
Non può tralasciarsi che le questioni connesse all’introduzione del processo civile telematico aggraveranno in quell’ambito i rischi cui è esposta la nostra categoria.
Non sempre conciliabili sono, poi, la quantità e la rapidità del prodotto giuridico che si pretende dai magistrati con l’enorme quantità cui tendenzialmente essi devono far fronte.
E’ chiaro che molto sarà affidato alla giurisprudenza che, soprattutto nella prima fase di approccio alle nuove questioni ed ai riformati parametri, si formerà a seguito dell’esercizio delle azioni risarcitorie. Da questo punto di vista, potrebbero rivelarsi opportuni dei corsi tematici di approfondimento, attraverso i quali far circolare il sapere giuridico.
Il rischio, è invece, che si verifichi, nei fatti, una sorta di responsabilità oggettiva, ove concorrano a produrre il danno le disagevoli condizioni di lavoro, il carico in eccesso e, in generale, le disfunzioni del servizio giustizia, dei cui effetti sull’esercizio in concreto della giurisdizione i magistrati devono essere tenuti indenni, allorché se ne valuti la personale responsabilità.
In questa fase di transizione i magistrati devono fare fronte comune e compatto, nella consapevolezza che ci si trova sulla stessa barca e che non è il momento per recedere dalle prerogative, anche costituzionali, di categoria e dai connotati, anche di tipo creativo, che fanno del nostro mestiere probabilmente uno tra i più affascinanti e coinvolgenti. Dopo un inevitabile iniziale sconforto di natura psicologica dovrà subentrare, in luogo della rassegnazione, una solidale capacità di reagire, nella speranza che le prime decisioni rese su fattispecie soggetteratione temporisalla nuova normativa avranno un’efficacia dissuasiva di pretestuose iniziative.
Non resta, allora, che fare tesoro delle parole del Presidente della Repubblica, nonchè Presidente del Csm, Sergio Mattarella al termine del discorso riservato ai 346 giovani magistrati tirocinanti convocati su al Colle: “Le recenti modifiche alla legge Vassalli andranno attentamente valutate alla luce degli effetti concreti dell’applicazione della nuova legge”.
di Marco Marinaro in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione
1. Il difficile “risveglio” della giustizia civile.
Le prevedibili difficoltà connesse alla ripresa delle attività giudiziarie nella “fase 2” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il c.d. periodo cuscinetto iniziato il 12 maggio e che durerà sino al 31 luglio per poi congiungersi con la sospensione feriale, lasciano emergere quelle criticità della giustizia civile – pur note – ma che si palesano oggi nella loro disarmante evidenza, esponenzialmente acuite dalla oggettiva complessità dell’attuale contesto emergenziale.
E discutere sulla opportunità o meno di rimettere la regolamentazione di questa fase ai singoli uffici giudiziari con l’inevitabile conseguente frammentazione e diversificazione organizzativa e procedurale anche tra territori contigui, non soltanto non risolverà i gravi problemi da affrontare, ma finirà per distogliere l’attenzione dai problemi strutturali che non solo traspaiono con preoccupante evidenza, ma che vengono giocoforza esaltati dalla crisi in atto.
Ma è dalla crisi che occorre ripartire per una riflessione sul futuro della giustizia civile che non può continuare ad identificarsi con l’esercizio della giurisdizione e non può continuare a ricercare soluzioni ridondanti nel rincorrersi di continue riforme del processo; riforme che peraltro mirano sempre più ad una sommarizzazione in grado di dare l’avvio a forme di diversificazione nelle prassi locali delle regole processuali analoghe a quelle cui si assiste in questo periodo per l’organizzazione degli uffici, per lo svolgimento delle udienze e per la trattazione scritta delle cause.
2. La mediazione (demandata) in videoconferenza.
In tale quadro, la mediazione quale strumento di composizione delle liti aventi ad oggetto diritti disponibili, ha svolto e può svolgere in questo periodo un ruolo cruciale anche perché la procedura può svolgersi integralmente in modalità telematica e, in ogni caso, può utilizzare le potenzialità dei sistemi di videoconferenza per gli incontri, peraltro agevolati dalla recente riforma che pare essere rimasta un po’ tra le righe dell’alluvionale normativa dell’emergenza.
Detto rilievo, se coniugato alla possibilità per il giudice di disporre la mediazione, anche in sede di appello (“valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”, ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010) costituisce una opportunità da valorizzare nell’interesse delle parti e del complessivo sistema della giustizia civile messo oltremodo alle corde da una situazione emergenziale i cui esiti non sono ancora del tutto pronosticabili.
Invero, nelle cause per le quali occorrerà calendarizzare con tempi inevitabilmente lunghi determinati dall’ingorgo prodotto dalla situazione emergenziale, il giudice ben può valutare se disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, in modo da offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo al fine di ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato, in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro interessi, soprattutto in questo periodo nel quale l’esigenza di rafforzare la coesione sociale, in una prospettiva solidaristica di rilievo costituzionale, può orientare al meglio anche la ricerca di soluzioni condivise.
E ciò non senza considerare le agevolazioni tributarie che possono essere ottenute in mediazione, i costi comunque limitati per lo svolgimento dell’obbligo di mediazione che si esaurisce al primo incontro, la possibilità di accedere gratuitamente alla procedura sussistendo i presupposi reddituali per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, la rapidità del procedimento (non oltre tre mesi) e la possibilità di rendere esecutivo l’accordo conciliativo. Non senza tenere presente che la durata della mediazione “e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89” (art. 7, D.lgs. 28/2010) e che detto termine di durata non è nemmeno soggetto a sospensione feriale (art. 6, comma 2, D.lgs. 28/2010).
A ciò soccorre poi l’esperienza maturata in questi anni in particolare presso il Tribunale di Firenze (dapprima con il “Progetto Nausicaa” e poi con “Giustizia semplice” che vede quale partner principale l’Ateneo fiorentino) dove anche per fare fronte a situazioni di riorganizzazione e ridistribuzioni dei ruoli dei singoli magistrati in molti casi le parti sono state avviate alla mediazione dal giudice nelle more del rinvio già disposto per l’udienza di precisazione delle conclusioni (e, quindi, con ordinanza resa fuori udienza) per le cause ritenute mediabili, sul rilievo che nessun aggravio si determina in tal modo alle tempistiche processuali collocandosi la mediazione in un arco temporale comunque non destinato e non destinabile alla trattazione.
In tale prospettiva, la possibilità di svolgere la mediazione “a distanza” utilizzando sistemi di videoconferenza assume anche un valore aggiunto considerato che consente lo svolgimento degli incontri tutelando al massimo la salute di tutte le persone coinvolte a vario titolo nel procedimento. E sulla base della nuova disciplina il giudice potrà sicuramente sollecitare le parti ad adottare sistemi di comunicazione a distanza per svolgere gli incontri, valorizzando opportunamente tali potenzialità al fine di evitare anche eventuali ritardi determinati da rinvii richiesti per il legittimo timore di esporsi con la presenza personale.
3. La “riforma” della mediazione telematica.
Uno specifico interesse assume così l’inserimento in sede di conversione del comma 20-bis all’articolo 83 del D.L. 18/2020 (convertito in L. 27/2020) che contiene tre norme finalizzate ad agevolare e rendere effettiva l’opportunità offerta dalla mediazione “a distanza” all’intero sistema della giustizia civile.
Il legislatore, infatti, ha ritenuto necessario agevolare e implementare soprattutto in questa fase (nella quale com’è noto sono in atto misure restrittive e di «distanziamento sociale» che potrebbero anche protrarsi) l’utilizzo dei sistemi di comunicazione a distanza (non soltanto nel processo civile, ma anche -e ancor di più –) nella mediazione anche attraverso una semplificazione procedurale che ne alleggerisse i vincoli informatici per gli incontri, ma senza pregiudizio per l’efficienza della procedura e per la tutela della riservatezza oltre che dei dati personali.
D’altronde, in base alla normativa già vigente in materia di mediazione, per gli organismi che intendano utilizzare la modalità telematica è stabilito in linea generale che nel regolamento debbano essere previste le procedure all’uopo eventualmente utilizzate «in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati» (articolo 16, comma 3, D.lgs. 28/2010).
Ed analizzando la nuova disciplina, la prima disposizione contenuta nel comma 20-bis dell’articolo 83 mira ad agevolare lo svolgimento delle mediazioni secondo modalità telematiche («gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica») nel periodo trascorso di sospensione delle attività processuali ed anche nella fase c.d. “cuscinetto”, introducendo quale solo presupposto il consenso preventivo di tutte le parti coinvolte nel procedimento. La norma perciò stesso si pone quale deroga – sulla base del presupposto indicato – alle modalità della mediazione telematica regolamentate dal D.lgs. 28/2010, per il periodo che dal 9 marzo si concluderà il 31 luglio 2020.
Al riguardo si rileva che il competente ufficio del ministero della Giustizia con un avviso pubblicato il 4 maggio 2020 sul sito ufficiale (www.giustizia.it) è intervenuto tempestivamente per precisare che «Secondo quanto stabilito dall’art. 83, comma 20-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i), del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, fino al 31 luglio 2020 tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto da questo Dicastero potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura. Si ricorda che è necessario il preventivo consenso di tutte le parti che partecipano alla mediazione».
Con le due successive norme contenute nel comma 20-bis dell’articolo 83, il legislatore interviene poi con disposizioni aventi natura strutturale e che, quindi, prescindono dalla fase emergenziale tali da incidere integrando e modificando parzialmente quanto già previsto dal D.lgs. 28/2010.
E così con la seconda previsione normativa si prevede che anche dopo il 31 luglio 2020 gli incontri di mediazione potranno essere svolti in via telematica «con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento … mediante sistemi di videoconferenza». Ciò significa che, almeno per quanto riguarda gli incontri di mediazione, gli organismi potranno avvalersi dei comuni sistemi di videoconferenza (che ovviamente consentano il riconoscimento dei partecipanti) purché vi sia l’espresso consenso delle parti, che alla luce della nuova norma, diviene stabilmente l’unico presupposto necessario per l’attivazione della modalità di incontro “a distanza”.
Infine, con la terza norma si mira ad offrire ulteriori strumenti per semplificare ed agevolare l’utilizzo della modalità “a distanza” consentendo di superare taluni problemi relativi alla sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’accordo conciliativo.
In primo luogo, infatti, viene disposto che nel caso di procedura che si svolga in videoconferenza «l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione».
Sul punto si deve rilevare che il Consiglio Nazionale Forense l’8 maggio 2020 ha inviato agli Ordini forensi alcuni “suggerimenti operativi” destinati agli organismi di mediazione forense per la gestione dei procedimenti di mediazione nel periodo di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Nel documento si suggerisce che qualora le parti private che partecipano all’incontro di mediazione siano collegate da una postazione separata dal proprio difensore debbano essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAdES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale accordo. Si precisa poi che il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifichi anche l’autografia della sottoscrizione della parte assistita.
Detta ipotesi non esclude ovviamente che l’assistito possa anche avvalersi dei sistemi di firma digitale OTP (one time password) che potrà eventualmente essere messa a disposizione da parte dell’organismo di mediazione. D’altronde una soluzione del genere potrebbe agevolare notevolmente l’utilizzo della modalità telematica anche da parte di coloro che non sono ancora in possesso della firma digitale.
Infine, la norma in commento prevede che il verbale della mediazione svoltasi in videoconferenza sia «sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo» di cui all’articolo 12 D.lgs. 28/2010.
4. – La mediazione quale antidoto al conflitto per una giustizia sostenibile.
In questa prospettiva un particolare significato assume il “Manifesto della giustizia complementare” sottoscritto il 27 marzo 2020 dagli esperti del Tavolo tecnico per le procedure ADR istituito nel dicembre 2019 dal Ministero della Giustizia che ha trovato l’adesione di numerosi ed autorevoli esponenti della magistratura, dell’accademia, delle professioni.
Il richiamo ivi contenuto per gli operatori del settore è un vero appello alla coesione sociale in un momento di grave crisi globale nella consapevolezza che “non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose”.
Allora seguendo il “Manifesto”, si può chiedere «agli Avvocati di lavorare con convinzione e massimo impegno, considerata la mole del contenzioso, nelle sedi negoziali della composizione bonaria dei conflitti, nell’interesse dei cittadini e delle imprese loro clienti»; e si può chiedere «ai Giudici di concedere alle parti delle cause pendenti quello stesso tempo generato dall’inevitabile differimento delle udienze affinché trovino una soluzione secondo i loro interessi, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione»; come si può chiedere «ai Mediatori di lavorare tanto e bene, portando la loro competente assistenza alle parti del conflitto, in via telematica fino a quando sarà necessario e in presenza appena possibile».
Il servizio telematico di mediazione ed anche soltanto lo svolgimento degli incontri di mediazione in videoconferenza in questo momento invero divengono non soltanto una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio stesso, con una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura, ma consentono anche di rendere effettiva l’erogazione di un servizio pubblico di giustizia alternativa, tutelando anche la salute degli operatori e di tutte le parti coinvolte, orientato al raggiungimento di soluzioni “coesistenziali” e di pacificazione sociale indispensabili nel momento attuale.
E condividendo le motivazioni del citato “Manifesto”, in una prospettiva di sostenibilità della giustizia, occorre valorizzare infatti «l’indiscussa efficacia della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della responsabilità, volano di rinascita delle relazioni sociali.
La coesione sociale è l’esito tipico della mediazione, la grande sfida del nostro impegno, il presupposto della rinascita anche economica del Paese.
La pratica della mediazione potrà essere l’antidoto per disinnescare l’inevitabile esacerbarsi dei conflitti in un tessuto sociale profondamente lacerato».
di Angelo Salerno
Il presente articolo affronta le principali questioni che l’istituto della prescrizione ha posto nella più recente giurisprudenza, nazionale e sovrannazionale, dando altresì atto delle recenti modifiche che la disciplina della prescrizione ha subito, per effetto della Legge n. 103 del 2017, e dei problemi intertemporali e di legittimità costituzionale che ne sono derivati.
SOMMARIO: 1. Inquadramento generale; 2. La prescrizione; 3. Sospensione della prescrizione; 4. Interruzione della prescrizione.
1. Inquadramento generale
Ad un fatto tipico, antigiuridico e colpevole può non conseguire una sentenza di condanna nei confronti del suo autore.
Qualora infatti si sia in presenza dei casi di reato impossibile e immunità, nonché di sussistenza di una causa di non punibilità in senso stretto o esimente, dovrà pervenirsi ad una sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., “perché l’imputato non è punibile”, indicandone la ragione in dispositivo (ad esempio, “per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”); può inoltre accadere che l’azione non dovesse essere iniziata ovvero proseguita, con conseguente pronuncia di una sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 529 c.p.p.
Un’ulteriore e assai frequente evenienza è infine quella disciplinata dall’art. 531 c.p.p., ai sensi del quale “se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo”[1].
Il Codice penale, al pari di alcune norme penali di settore, prevede infatti una serie di circostanze, in presenza delle quali il reato si estingue, al pari della responsabilità penale del reo.
Si tratta di un fenomeno analogo a quello dell’estinzione del rapporto obbligatorio in materia civile, che si verifica in presenza di una delle cause di cui agli artt. 1230 ss. c.p. (in ordine, per novazione, remissione del debito, compensazione, confusione e impossibilità sopravvenuta) ovvero di prescrizione del diritto di credito (ai sensi dell’art. 2946 c.c.).
Al pari di quanto accade con riferimento all’obbligazione e al relativo diritto di credito, infatti, anche nel diritto penale il reato integrato dalla condotta tipica, antigiuridica, colpevole e punibile del reo, cessa di esistere, impedendo al giudice di pervenire ad una sentenza definitiva di condanna.
Occorre tuttavia precisare che, come evidenziato da autorevole dottrina[2], l’espressione “estinzione del reato” non deve essere fraintesa, posto che in presenza di una delle cause estintive individuate dal legislatore il fatto storico non può che rimanere invariato e, anche sul piano giuridico, il reato che sia stato accertato può continuare a produrre effetti.
Si pensi al disposto dell’art. 170 c.p., che chiude il Capo I del Titolo VI del Libro I del Codice, dedicato alle cause di estinzione del reato, ai sensi del quale “Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato”, sicché, ad esempio, il delitto presupposto di furto, quand’anche estinto, continua ad assumere rilevanza ai fini del delitto di ricettazione della relativa refurtiva.
Ai sensi del comma secondo dell’art. 170 c.p., inoltre, “La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso”, con riferimento alle ipotesi disciplinate dall’art. 84 c.p.
Infine, l’ultimo comma dell’articolo in esame prevede che l’aggravante della c.d. connessione teleologica, di cui al già esaminato art. 61, comma primo, n. 2, c.p. che, come ormai noto, si fonda sul nesso strumentale tra due reati dei quali l’uno sia stato commesso per realizzare l’altro o per ottenerne il profitto o l’impunità, continua ad operare nei confronti del reo, nonostante “L’estinzione di taluno fra più reati connessi”.
Un’ulteriore conferma della produzione di effetti del reato, anche a seguito di estinzione, è inoltre rinvenibile nella disciplina dettata dall’art. 106 c.p., ai sensi del quale “Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena”, precisando tuttavia che “Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali”. Ne deriva che, fuori da quest’ultima ipotesi, il reato estinto continua ad assumere rilevanza giuridica.
Infine, assume rilievo in tal senso il disposto dell’art. 198 c.p., ai sensi del quale “L’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato”; la disposizione in esame precisa tuttavia, che vengono invece meno “le obbligazioni indicate nei due articoli precedenti” e cioè, nell’art. 196, con riferimento all’obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente, e nell’art. 197 c.p., che disciplina invece l’obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende, in quanto derivanti o comunque dipendenti dalla condanna alla pena pecuniaria.
Deve pertanto concludersi nel senso che l’estinzione del reato determina principalmente il venir meno della responsabilità penale del reo per il fatto tipico, antigiuridico, colpevole e punibile, dallo stesso commesso, e la conseguente rinuncia da parte dello Stato a perseguire penalmente il reo.
La ragione di tale rinuncia varia a seconda della causa di estinzione del reato che si verifichi e può attenere al venir meno del soggetto responsabile, come nel caso di morte del reo, ovvero per sopravvenuta mancanza di interesse della persona offesa alla punizione del reo, come nel caso di remissione di querela, o, ancora, alla meritevolezza del comportamento tenuto dal reo, che abbia ad esempio spontaneamente accettato e dato esecuzione alla pena, come nel caso di oblazione, o si sia astenuto dal commettere nuovi reati, rispettando le prescrizioni ricevute, come nei casi di sospensione condizionale della pena o di messa alla prova, o abbia riparato il danno cagionato alla persona offesa, come previsto dal nuovo art. 162 ter c.p., ovvero, infine, alla volontà del legislatore, animato spesso da intenti di deflazione processuale e di gestione della popolazione carceraria, come nel caso di amnistia.
2. La prescrizione
Tra le cause di estinzione del reato di più frequente applicazione, nonché oggetto di una recente e incisiva riforma, attuata con legge n. 103 del 2017[3], c.d. riforma Orlando, e dell’attenzione della giurisprudenza nazionale e sovrannazionale, rientra quella della prescrizione, di cui agli artt. 157 ss. c.p.
La prescrizione, ai sensi dell’art. 157 c.p., “estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Il decorso del tempo incide infatti sull’attualità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e, nel contempo, sull’efficacia della pena che ne conseguirebbe; la funzione rieducativa della pena sarebbe infatti compromessa e potrebbe risultare inutile se l’affermazione di colpevolezza del reo e l’esecuzione della pena irrogata intervenissero a distanza di anni dal fatto di reato, dal momento che la stessa persona condannata potrebbe essere diversa rispetto a quella che si sia resa responsabile del reato, perché mutata nel tempo nel suo modo di essere e nella sua condotta di vita.
Parte della dottrina sottolinea inoltre che le lungaggini processuali cui la giustizia penale, per carenza di strumenti e personale, è purtroppo soggetta, non dovrebbero ricadere sull’imputato che, ai sensi del comma secondo dell’art. 27 Cost., si presume innocente fino a sentenza definitiva di condanna; su quest’ultimo, infatti, il protrarsi nel tempo dell’accusa di aver commesso un reato e l’attesa di una pronuncia definitiva, determinano effetti anche devastanti sulla sua sfera personale e sulla sua vita di relazione, familiare e sociale, tali da indurre parte della dottrina a definire il processo stesso una “pena”.
Il legislatore del 1930 ha pertanto previsto che, fatta eccezione “i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti” (che ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 157 c.p. non si estinguono per prescrizione), il decorso del tempo estingue il reato, stabilendo i termini entro cui debba pervenirsi ad una sentenza definitiva di condanna.
La prescrizione è stata quindi disciplinata come causa di estinzione del reato, assumendo pertanto carattere sostanziale – come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006 – a differenza di quanto previsto dal previgente Codice del 1889, che all’art. 91 disponeva che “La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l’azione penale”, conferendo così all’istituto natura processuale.
La previgente disciplina dettata dall’art. 157 c.p. prevedeva una pluralità di termini di prescrizione, la cui durata era connessa alla pena edittale prevista per ciascun reato, dividendoli per scaglioni.
L’attuale disciplina dei termini di prescrizione individua invece un termine minimo di prescrizione, che viene fissato in sei anni per i delitti e in quattro per le contravvenzioni, prevedendo che, ove la pena massima prevista per il reato risulti superiore, si debba far riferimento a quest’ultima per individuare la durata della prescrizione.
Pertanto, se un delitto è punito con una pena detentiva che nel massimo sia inferiore o pari ai sei anni, ovvero con una pena pecuniaria, troverà applicazione il termine residuale di cui al comma primo dell’art. 157 c.p.; quando invece il massimo edittale superi i sei anni, dovrà farsi riferimento alla durata della pena per individuare il termine di prescrizione.
I successivi commi dell’art. 157 c.p. disciplinano il computo dei termini[4] di prescrizione e la loro determinazione, prevedendo che “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato”; occorre dunque far riferimento alla pena edittale e non a quella che sia stata irrogata in giudizio o che il giudice ritenga di irrogare in concreto; qualora inoltre l’imputato sia stato accusato di aver commesso il delitto in forma tentata, dovrà farsi riferimento alla pena massima prevista per il delitto, ridotta nella misura minima di un terzo, ai sensi dell’art. 56 c.p.
Il comma secondo dell’articolo in esame precisa, al riguardo, che il giudice, nel determinare il periodo necessario perché maturi la prescrizione, non deve “tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.
La norma fa dunque riferimento alle circostanze aggravanti appartenenti alle categorie di cui all’art. 63, comma terzo, c.p. e, in particolare, alle c.d. circostanze aggravanti autonome (che, lo si rammenta, comportano l’irrogazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato non circostanziato) e a quelle ad effetto speciale (che comportano un aumento di pena superiore ad un terzo rispetto a quella edittale prevista per il reato non circostanziato).
Il comma terzo dell’art. 157 c.p. esclude inoltre che possa trovare applicazione il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, previsto dall’art. 69 c.p., con la conseguenza che il giudice dovrà fare riferimento all’aumento o alla diminuzione prevista dalle suddette circostanze aggravanti autonome o ad effetto speciale, senza tener conto delle altre circostanze del reato.
È infine previsto, ai sensi del comma quarto, che “Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva”; la pena pecuniaria, anche se prevista congiuntamente a quella detentiva, non sortisce alcun effetto sul termine di prescrizione.
I termini di prescrizione, così individuati, sono destinati ad essere raddoppiati, ai sensi del comma sesto dell’art. 157 c.p., per una serie di reati ritenuti dal legislatore di maggiore gravità e allarme sociale ovvero in ragione di esigenze di ordine probatorio.
La ratio di tale raddoppiamento dei termini di prescrizione è stata tuttavia ritenuta insussistente con riferimento al delitto di incendio colposo, di cui all’art. 449 c.p., richiamato nel testo del comma sesto dell’art. 157 c.p.; con sentenza n. 143 del 2014, la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità della norma “nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice penale)”[5].
Nella motivazione della citata sentenza si rileva infatti come “il raddoppio del termine di prescrizione del delitto di incendio colposo non possa essere in alcun modo giustificato, nel raffronto con il trattamento riservato all’omologa figura dolosa, facendo leva su considerazioni legate al grado di allarme sociale”, evidenziando nel contempo che “Èmanifestamente insostenibile, perchécontrario a logica, che un fatto criminoso – nella specie, un incendio – causato per colpa, alla cui base si pone invariabilmente un semplice difetto di attenzione, di prudenza, di perizia o di osservanza di regole cautelari (art. 43 cod. pen.), “resista all’oblio”, nella coscienza sociale, molto più a lungo del medesimo fatto di incendio causato intenzionalmente, suscettibile di collocarsi in contesti criminali ben più allarmanti, caratterizzati dal ricorso ad attività intimidatrici o di ritorsione”.
Del pari, si rileva che “La registrata anomalia sistematica non può trovare giustificazione neppure in considerazioni di ordine probatorio”, così confermando la duplice ratio della disposizione in esame, legata alla gravità del reato commesso e alle esigenze di carattere probatorio legate al suo accertamento, entrambe carenti con riferimento a detta fattispecie; alle stesse conclusioni, secondo parte della dottrina, dovrà pervenirsi anche in relazione al delitto di omicidio (colposo) stradale, di cui all’art. 589 bis c.p., introdotto tra i delitti con prescrizione raddoppiata, a seguito della legge 23 marzo 2016, n. 41.
Ai sensi dell’art. 158 c.p., il termine di prescrizione del reato, determinato a norma dell’art. 157 c.p., decorre “per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza”. Il diesa quo della prescrizione resta tale anche quando si tratti di reati punibili a querela, istanza o richiesta, a nulla rilevando le relative condizioni di procedibilità.
Diversamente, ove sia prevista una condizione di punibilità, “il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata”; così, ad esempio, i termini di prescrizione del delitto di incesto decorreranno dal momento del pubblico scandalo e non da quello della condotta criminosa.
Riguardo l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, il comma 10 dell’art. 1 della citata legge n. 103 del 2017, nel dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha aggiunto un ultimo comma all’art. 158 c.p., ai sensi del quale “Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.
L’individuazione dei reati di riferimento è stata dunque affidata al rinvio all’art. 392, comma 1 bis, c.p.p., che disciplina i casi di incidente probatorio, con particolare riferimento ai “procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale”.
In siffatte ipotesi, dunque, la riforma ha inteso garantire la tutela della vittima minorenne all’epoca del commesso reato, prevedendo che il relativo termine di prescrizione decorra solo dal momento in cui la persona offesa abbia conseguito la capacità di agire, al raggiungimento del diciottesimo anno di età.
Con riferimento invece all’ipotesi in cui l’azione penale sia stata esercitata quando la vittima del reato era ancora minorenne, la riforma prevede un’ulteriore eccezione rispetto al regime ordinario della prescrizione, individuando il relativo dies a quo nel momento dell’acquisizione della notizia di reato, invece che in quello della consumazione dello stesso.
Ne consegue pertanto che per i predetti delitti, quando commessi ai danni di un minore, il termine di prescrizione comincia a decorrere dall’acquisizione della notizia di reato e non dalla data di consumazione della fattispecie penale; se tuttavia l’azione penale non sia stata esercitata prima del raggiungimento della maggiore età da parte della vittima, il dies a quo dovrà essere procrastinato al compimento degli anni diciotto di quest’ultima.
La deroga all’ordinario regime di prescrizione trova la propria ratio nella caratteristica che accomuna la predette fattispecie criminose, specie quando commesse ai danni di un minore, che rimangono a lungo e sovente nell’area della criminalità sommersa e vengono alla luce solo dopo diversi anni, quando la vittima acquisisce piena consapevolezza di quanto accaduto ed è in grado di affrontare i propri aguzzini.
3. Sospensione della prescrizione
Così determinato il momento da cui decorrono i termini di prescrizione e la relativa durata, il giudice, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., dovrà immediatamente dichiarare l’estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo, pronunciando, come anticipato, sentenza di non doversi procedere, salvo che dall’istruttoria eventualmente espletata non risultino elementi da cui emerga in maniera evidente e immediata una causa di assoluzione dell’imputato.
Nel verificare che sia decorso il termine di prescrizione del reato, il giudice dovrà tuttavia tener conto delle eventuali cause di sospensione o di interruzione previste dagli artt. 159 e 160 c.p.; al pari di quanto infatti previsto in materia civile, in relazione alla prescrizione dei diritti, il relativo termine può essere sospeso o interrotto; nel primo caso, al verificarsi di una causa di sospensione e per tutta la durata della stessa, non potrà computarsi il relativo periodo di tempo e il termine di prescrizione tornerà a decorrere solo dopo la cessazione della sospensione (ai sensi dell’art. 159, comma terzo, c.p. infatti “La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione”); se dunque, ad esempio, sono trascorsi cinque anni dal commesso reato e interviene una causa di sospensione della prescrizione per la durata di un anno, quest’ultima maturerà dopo sette anni, poiché il relativo termine tornerà a decorrere solo dopo la cessazione della sospensione, e quindi il restante periodo di un anno si sommerà ai sei anni già trascorsi, di cui però solo cinque rilevano ai fini dell’estinzione del reato.
Diversamente, in presenza di una causa di interruzione, il tempo trascorso prima del suo verificarsi cessa di avere rilevanza e il termine di prescrizione decorre ex novo, a partire dal momento in cui tale causa si sia verificata; così, ad esempio, anche un giorno prima della prescrizione del reato, la causa interruttiva impone di non tenere in considerazione il periodo interrotto e di comunicare nuovamente a calcolare i termini di prescrizione, da zero, a partire da tale data.
L’art. 159 c.p., al comma primo, individua come cause di sospensione della prescrizione “ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge”.
A questi, la disposizione in esame aggiunge “i casi di: autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie“[6].
Un’ulteriore causa di sospensione espressamente prevista dal legislatore, al n. 2 del comma primo, è il “deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;”[7], come nel caso in cui sussista una questione pregiudiziale relativa allo stato di famiglia o di cittadinanza di una delle parti, che consente al giudice penale, ove risulti “seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso” di “sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione”, ai sensi dell’art. 3 c.p.p.; ovvero nel caso di rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale rilevante per la decisione della causa e non manifestamente infondata.
Una terza causa di sospensione dei termini di prescrizione è inoltre individuata, al n. 3 del comma primo, nella “sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore”.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, la norma in esame prosegue disponendo che “In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni”. In questo modo il legislatore ha inteso contemperare, da un lato, l’esigenza di garantire l’effettività e la pienezza del contraddittorio, consentendo alle parti di opporre un legittimo impedimento alla celebrazione del processo; dall’altro, ha prevenuto condotte opportunistiche, volte ad ottenere l’estinzione del reato mediante l’abuso del diritto di chiedere rinvii che, in ragione dei carichi di lavoro che interessano la maggior parte degli uffici giudiziari, vengono solitamente fissati anche oltre i sei mesi; ai sensi del comma primo dell’art. 159 c.p., infatti, di tale periodo solo sessanta giorni assumeranno rilevanza ai fini del computo dei termini di prescrizione, in aggiunta alla durata dell’impedimento della parte o del difensore.
Tale limitazione non opera tuttavia se, a seguito di accertamenti, “risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento”, con conseguente sospensione dello stesso ai sensi dell’art. 71 c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 159 c.p.; tale disposizione è stata oggetto di una recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 45 del 2015, che l’ha dichiarata illegittima nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile[8].
Alle cause di sospensione summenzionate, la legge n. 67 del 2014 ha aggiunto, al n. 3 bis del comma primo dell’art. 159 c.p., la “sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale”, anch’esso introdotto con la citata legge e che prende in considerazione il caso di assenza dell’imputato (sostituendo il previgente regime della contumacia). In siffatte ipotesi, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 159 c.p., anch’esso aggiunto con la legge n. 67 del 2014, la durata della sospensione del periodo di prescrizione non può superare determinati termini, individuati attraverso il rinvio al comma secondo dell’art. 161 c.p., che prevede i limiti “di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”. Ne consegue che, decorso il termine massimo di sospensione, la prescrizione decorrerà nuovamente, così determinandosi, di fatto, un raddoppiamento del relativo termine, quando l’imputato resti irreperibile[9].
Anche la legge di riforma del 2017 ha integrato l’elenco delle cause di sospensione di cui al comma primo dell’art. 159 c.p.
Una prima novità[10] è stata inserita nel nuovo n. 3 ter del comma primo, in coda alle previgenti cause di sospensione, e riguarda le “rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria”. La nuova disposizione prevede dunque un termine residuale, di sei mesi di sospensione, rispetto a quello ordinario, che decorre dal momento del provvedimento che dispone la rogatoria e termina con la ricezione, da parte dell’organo richiedente, della documentazione richiesta.
Ulteriori e centrali novità sono state invece inserite nei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 159 c.p.
Più nello specifico, la lettera b) del comma 11 dell’articolo unico della riforma ha previsto l’introduzione di un – nuovo – comma secondo dell’art. 159 c.p., che introduce due nuove cause di sospensione.
La prima opera “dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi”; allorché, dunque, il giudice di primo grado, anche pronunciandosi in sede di rinvio (come, a titolo esemplificativo, nel caso di nullità della sentenza di primo grado dichiarata in sede di appello), pronunci, mediante lettura in udienza del dispositivo, una sentenza di condanna, il termine di prescrizione del reato ascritto all’imputato resterà sospeso a decorrere dal momento del deposito delle motivazioni (quindi immediatamente, se la motivazione è contestuale, ovvero dal quindicesimo giorno successivo o decorso il maggior tempo indicato in dispositivo dal giudice). La prescrizione riprenderà invece il suo corso quando sarà stata pronunciata, mediante la lettura del dispositivo (senza dunque dover attendere il deposito delle motivazioni) la sentenza di condanna di secondo grado.
È tuttavia previsto un limite massimo di sospensione, pari ad un anno e sei mesi, volto ad evitare che le tempistiche, spesso ampie, della giustizia possano incidere in misura eccessiva sulla posizione dell’imputato. Trattasi dunque di un compromesso tra le due principali posizioni che gli operatori del diritto e la dottrina hanno assunto in merito alla sospensione della prescrizione a seguito di condanna in primo grado e che ha superato la tesi della sospensione senza limiti, sino alla sentenza definitiva di condanna, e quella opposta che chiedeva l’eliminazione tout court di tale nuova causa di sospensione dal progetto di legge.
Disposizioni analoghe a quelle esaminate sono state dettate con riferimento al giudizio di secondo grado, oggetto del n. 2 del comma secondo, ai sensi del quale “dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi”.
La sospensione dei termini di prescrizione prevista dal nuovo comma secondo dell’art. 159 c.p. è tuttavia destinata a venir meno, con conseguente computo del tempo trascorso ai fini dell’estinzione del reato, in tre distinte eventualità, disciplinate dal nuovo comma terzo.
Qualora infatti la sentenza successiva a quella di primo o di secondo grado abbia prosciolto l’imputato ovvero abbia annullato la sentenza precedente, nella parte in cui afferma la sua responsabilità, o infine abbia dichiarato nulla la precedente pronuncia con trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
In tutte le descritte ipotesi, dunque, il tempo di sospensione decorso dal deposito delle motivazioni della sentenza di condanna dovrà essere computato ai fini del calcolo della prescrizione del reato, sommandosi al tempo precedentemente trascorso; solo quindi in caso di conferma, nel grado di giudizio successivo, dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, potrà operare la causa di sospensione in esame.
Il nuovo quarto comma dell’art. 159 c.p. prevede infine che, qualora con le cause di sospensione di cui al comma secondo (appena illustrate) concorra un’ulteriore causa di sospensione[11] “i termini sono prolungati per il periodo corrispondente”. In questo modo, pertanto, il legislatore della riforma ha dilatato ulteriormente il periodo di prescrizione, prevedendo espressamente la rilevanza delle cause concorrenti, quand’anche riferibili al medesimo periodo (e pertanto prive di effettiva incidenza sulle tempistiche del processo, con conseguenti dubbi in merito alla ragionevolezza della novella in esame).
4. Interruzione della prescrizione
Le cause di interruzione della prescrizione sono invece disciplinate dall’art. 160 c.p., che ai commi primo e secondo individua un elenco di cause interruttive, precisando al comma terzo che “La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione” e che “Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi”; pertanto, se ad un primo atto di interruzione della prescrizione, rappresentato ad esempio, da un decreto penale di condanna, segua un secondo atto interruttivo, consistente nel decreto che dispone il giudizio immediato, a seguito di tempestiva opposizione al decreto penale di condanna, dovrà aversi riguardo alla data del secondo, dalla quale comincerà a decorrere nuovamente il termine di prescrizione.
L’interruzione dei termini di prescrizione, tuttavia, non può comportare un aumento sine die (senza termine) del tempo necessario ad estinguere il reato; diversamente, la ratio dell’istituto e le esigenze ad essa sottese sarebbero eluse.
Pertanto, il comma secondo dell’art. 160 c.p., prosegue precisando che “in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma”[12]; quest’ultimo, come si è avuto modo di anticipare, individua un limite massimo di durata della prescrizione, sancendo che “in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”.
Siffatto limite è stato oggetto delle recenti pronunce della Corte di Giustizia (sentenza 8 settembre 2015 in causa C-105/14,Taricco) e della Corte Costituzionale, che con ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Corte di Giustizia, con la sentenza “Taricco”, in causa C-105/14, ha infatti affermato che una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella nazionale “èidonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUEnell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, oin cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione piùlunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare”. La Corte prosegue affermando che “Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE”.
L’eventuale disapplicazione delle norme che individuano i termini massimi di prescrizione, pertanto, comporterebbe che ogni atto interruttivo della prescrizione implichi un nuovo decorso del relativo termine, senza limite alcuno.
La decisione della Corte, che ha rimesso al giudice nazionale la valutazione della sussistenza di elementi idonei a dimostrare la violazione del diritto europeo (l’impossibilità di sanzionare i comportamenti lesivi dell’interesse fiscale europeo ovvero la disparità di trattamento rispetto alla tutela penale degli interessi fiscali nazionali), ha visto contrapporsi due orientamenti in giurisprudenza: il primo, adottato dalla Corte di Cassazione (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. III penale, 20 gennaio 2016, n. 2210), di recepimento delle indicazioni del giudice europeo, con conseguente disapplicazione delle norme di cui agli artt. 160 e 161 c.p. e interruzione dei termini di prescrizione con decorso ex novo e senza limiti massimi; un secondo, invece, che ha ravvisato un contrasto tra la suddetta soluzione e l’art. 25, comma secondo, Cost., in ragione degli effetti sfavorevoli che ne conseguirebbero per il reo.
È stata pertanto sollevata, con ordinanza n. 28346 del 30 marzo 2016, una questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme di recepimento dei Trattati[13], nella parte in cui rendono direttamente applicabile il disposto del citato art. 325 TFUE, come interpretato dalla sentenza Taricco, per violazione dell’art. 25, comma secondo, Cost., stante l’effetto in malampartemche ne discenderebbe per l’imputato.
Nell’affrontare la questione, la Corte Costituzionale ha a propria volta adito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in via pregiudiziale, ponendo tre quesiti interpretativi riguardo le norme del Trattato e l’interpretazione accolta nella sentenza Taricco.
Con l’ordinanza 26.1.2017, n. 24, laCorte Costituzionale ha infatti chiesto ai giudici di Lussemburgo di chiarire se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE “debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato”:
– anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;
– anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;
– anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.”
La Corte dunque si interroga se quella proposta dai giudici rimettenti sia davvero l’unica possibile declinazione applicativa dell’art. 325 TFUE ovvero sia possibile enucleare “interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale”.
Il carattere interlocutorio della decisione non ha impedito al Giudice delle leggi di operare delle precisazioni sui complessi rapporti tra principi costituzionali e fonti sovranazionali.
La Corte afferma taluni capisaldi: a) il riconoscimento del primato del diritto dell’Unionequale dato acquisito dalla giurisprudenza costituzionale, a condizione che siano osservati i “principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona” (c.d. controlimiti); b) l’affermazione del principio di legalità in materia penale, di cui all’art. 25, co. 2 Cost., quale “principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva”; c) la conferma della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione e la conseguente soggezione al principio di legalità in materia penale, dovendo pertanto essere analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto.
Si è dunque interrogata la Corte Costituzionale se la sentenza Tariccosia conforme al requisito dellaragionevole prevedibilità e al requisito della determinatezza delle norme di diritto penale sostanziale, principio che “appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri quale corollario del principio di certezza del diritto”.
Con riferimento alla ragionevole prevedibilità, si evidenzia che trattasi di esigenza propria sia del diritto penale costituzionale interno sia dell’art. 7 CEDU e che nessuno avrebbe potuto ragionevolmente pensare, prima della sentenza Taricco, “che l’art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p., ove ne fosse derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in danno dell’Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la violazione del principio di assimilazione”.
Sotto altro profilo, come visto, rileva il rispetto della riserva di legge e del grado di determinatezza assunto dall’ordinamento penale in base all’art. 325 del TFUE, con riguardo al potere del giudice, “al quale non possono spettare scelte basate su discrezionali valutazioni di politica criminale”, pena la compromissione del principio della “separazione dei poteri di cui l’art. 25, co. 2 Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale”. Anche al riguardo si ritiene che la regola enunciata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Taricco è inidonea a delimitare la discrezionalità giudiziaria, giacché “non vi è modo di definire in via interpretativa con la necessaria determinatezza il requisito del numero considerevole dei casi, cui è subordinato l’effetto indicato dalla Corte di Giustizia”; pur non dubitandosi che “esso si riferisca alla sistematica impunità che il regime legale dell’interruzione della prescrizione comporterebbe per le frodi fiscali, tuttavia il concetto rimane per sua natura ambiguo, e comunque non riempibile di contenuto attraverso l’esercizio della funzione interpretativa”.
L’accertata incompatibilità tra i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e quanto riconosciuto dalla sentenza Taricco, ha indotto la Corte non a contrapporsi frontalmente al Giudice europeo, azionando i controlimiti, ma, in nome del principio di leale collaborazione che definisce i rapporti tra Unione e Stati membri, ad optare per una soluzione conciliativa, ritenendo che la Corte di Giustizia non abbia sostenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola “anche quando essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano”. Secondo i Giudici costituzionali, la stessa si sarebbe invece limitata ad affermare l’applicabilità della regola tratta dall’art. 325 del TFUE solo se compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, demandando il vaglio di siffatta compatibilità agli organi nazionali competenti. Così ragionando, verrebbe a cessare qualsiasi profilo di incostituzionalità.
Questa, è dunque, secondo la Consulta, l’interpretazione della ‘regola Taricco’ in grado, da un lato, di “preservare l’identità costituzionale della Repubblica italiana”, e, dall’altro, di non compromettere“le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell’Unione”, non essendo “in discussione il significato che la Corte di giustizia ha rinvenuto nell’art. 325 del TFUE”.
Sulla base di tali coordinate, la Consulta ha impostato la questione del rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali ritenendo che “l’obiettivo dell’unità, che giustifica la rinuncia a spazi di sovranità” deve essere perseguito con la “capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro”. Ne discende che “il diritto dell’Unione e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale”.
La Consulta inoltre riafferma la regola per cui la Corte di Giustizia ha il compito di definire il campo di applicazione del diritto dell’Unione, ma che la valutazione in ordine al rispetto dell’identità costituzionale, alla compatibilità del diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia, con i principi supremi e i diritti inalienabili garantiti dall’ordinamento nazionale compete esclusivamente alla Corte costituzionale.
In merito alla questione sollevata dalla Corte Costituzionale, l’Avvocato Generale ha invitato la Corte del Lussemburgo a orientarsi in questo senso: confermare dell’interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE quale effettivamente impositivo, al giudice nazionale, di un obbligo di disapplicazione di norme interne sulla prescrizione che tradiscano il perseguimento dei fini di tutela degli interessi finanziari dell’Unione cui gli Stati membri si sono impegnati; ridefinire però presupposti della disapplicazione cui il giudice deve attenersi: rinuncia al criterio statistico (“considerevole numero”) e adozione del solo criterio legato alla gravità del reato, intendendosi per gravi, secondo una definizione data dal legislatore dell’Unione, “tutti i reati aventi un collegamento con il territorio di due o più Stati membri e che comportano un danno di importo totale superiore alla soglia di Euro 10 milioni”. Dunque, con profili di innovazione rispetto alla stessa sentenza Taricco, l’avvocato generale propone di stabilire una soglia quantitativa di disapplicazione delle norme sulla prescrizione; adottare infine una nozione europea di interruzione della prescrizione, da intendersi nel senso che “ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato”.
Si tratta di conclusioni che vanno, in parte, nel senso di confermare i contenuti della sentenza Taricco, in altra parte, nel senso di riconoscere il bisogno di una loro parziale precisazione, ma che si scontrano con quanto esposto nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana.
La Corte di Giustizia, Grande Sezione, pronunciandosi con sentenza del 5 dicembre 2017, in causa C42/17, ha ricomposto, sebbene parzialmente, il contrasto, affermando che “L’art. 325, par. 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che imponga un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.”
Pur dissipando, dunque, i dubbi sollevati dalla Consulta in merito alla violazione del principio di irretroattività delle norme penali di sfavore, pienamente riaffermato nella c.d. sentenza Tariccobis, la sentenza è stata oggetto di critiche da parte della dottrina, poiché non risponde in maniera esaustiva ed adeguata agli ulteriori interrogativi avanzati dai giudici nazionali, in merito ai presupposti del dovere di disapplicazione, con particolare riferimento alla gravità della violazione e al “numero considerevole di casi”.
Tali critiche sono state fatte proprie dalla Corte Costituzionale, nel medesimo procedimento che aveva dato luogo al rinvio pregiudiziale con ordinanza n. 24/2017, conclusosi con la sentenza n. 115/18, in cui espressamente i giudici costituzionali osservano che “una sufficiente determinazione non sarebbe rintracciabile neppure nell’enunciato della sentenza Taricco, relativo ai “casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato”, evidenziando che “Si tratta infatti di un enunciato generico, che, comportando un apprezzamento largamente opinabile, non è tale da soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e in particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione”.
Stante tuttavia l’affermata irretroattività della “regola Taricco”, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, non potendo la predetta norma trovare applicazione nei giudizi a quibus, ferma tuttavia l’operatività della stessa in ordine ai fatti successivi alla sentenza del 2015, quale eccezione al limite massimo previsto dall’ordinamento nazionale.
Anche l’art. 161 c.p. individua quali eccezioni a tale limite massimo i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, nel contempo, prevede limiti più alti per la prescrizione dei reati commessi da chi sia stato dichiarato recidivo nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, c.p. (recidiva aggravata), e in casi di dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto, di cui agli artt. 102, 103 e 105; in siffatte ipotesi, infatti, il tempo di prescrizione del reato è destinato ad aumentare, rispettivamente, della metà per i recidivi aggravati e di due terzi per i delinquenti abituali o professionali.
Al pari della sospensione dei termini di prescrizione, le cause di interruzione e la disciplina dei relativi effetti sono state altresì oggetto della riforma del 2017, in forza dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo unico, che hanno modificato la disciplina di cui agli artt. 160 e 161 c.p.
La prima disposizione introduce, tra le cause di interruzione del termine di prescrizione, di cui all’art. 160 c.p., l’interrogatorio dell’indagato davanti alla polizia giudiziaria[14], quando quest’ultima operi su delega del pubblico ministero; in tal modo il legislatore della riforma ha inteso superare la lacuna derivante dal limite della tassatività delle cause di interruzione della prescrizione, che aveva portato le Sezioni Unite ad escludere l’efficacia interruttiva dell’interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria, in quanto non espressamente richiamato dall’art 160 c.p. (in tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 11 settembre 2001, n. 33543).
Ulteriori modifiche hanno invece interessato, come anticipato, gli effetti della interruzione ovvero della sospensione della prescrizione, mediante la sostituzione del previgente comma primo dell’art. 161 c.p. con il seguente: “l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo”. Precedentemente, al contrario, anche la sospensione della prescrizione operava per tutti i correi, come previsto dall’originaria formulazione del comma primo, che così prevedeva: “La sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato”.
Ne deriva un effetto favorevole per i correi non ancora sottoposti a procedimento penale, che tuttavia è destinato a non operare retroattivamente in forza del disposto del comma 15 dell’art. 1 della riforma, che espressamente prevede che tutte le modifiche introdotte dai commi da 10 a 14 “si applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della presente legge”. Anche in relazione a tale limitazione rispetto all’effetto favorevole della novella, pur in assenza di rilievi da parte del Servizio studi della Camera, si è osservato che la disposizione del comma 15 introduce un limite alla retroattività di una norma di favore che, stante il carattere sostanziale della disciplina della prescrizione (come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 393 del 2006, 72 del 2008 e 236 del 2011), rischia di risultare violativo del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo.
Non possono invece trovare applicazione retroattiva le disposizioni introdotte dal comma 14 dell’articolo unico della legge n. 103 del 2017, che estendono il summenzionato regime aggravato della prescrizione dei reati commessi da soggetti recidivi nella forma aggravata di cui all’art. 99, comma secondo, c.p., ai reati “di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis”.
La disposizione, che originariamente (nel progetto di legge presentato alla Camera) era destinata in parte ad essere introdotta nel testo dell’art. 157 c.p., prevede dunque un aumento massimo della metà, invece di un quarto, del termine di prescrizione dei predetti reati, in presenza di cause interruttive.
In questo caso, il legislatore ha invece tenuto debitamente in considerazione l’insegnamento della Corte Costituzionale che, nelle succitate pronunce, ha superato ogni dubbio in merito alla natura dell’istituto e alla piena operatività in materia di prescrizione dei principi che regolano la successione nel tempo delle norme penali sostanziali.
Alla tesi della natura sostanziale della prescrizione hanno altresì aderito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21833 del 2007, osservando, in motivazione, che a differenza del codice previgente, il codice penale del 1930 non fa più riferimento all’estinzione dell’azione penale per intervenuta prescrizione, bensì all’estinzione del reato, che opera quindi sul piano sostanziale[15].
Le predette tre fondamentali sentenze hanno avuto ad oggetto l’art. 10, comma terzo della legge 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. “ex Cirielli” che, come anticipato, ha introdotto un regime di prescrizione più favorevole per il reo sotto molteplici profili rispetto alla normativa previgente, la cui applicabilità nei procedimenti pendenti è stata tuttavia sottoposta a limitazioni in forza del citato art. 10, il cui comma terzo dispone infatti che “se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchédei processi giàpendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione”.
La prima pronuncia della Corte Costituzionale avente ad oggetto la disposizione citata è intervenuta nel 2006, con sentenza n. 393, e ha interessato solo il primo dei limiti in essa previsti, consistente nella pendenza in primo grado del processo (che decorre, come determinato dalla norma stessa, dalla dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p.).
Il parametro di legittimità invocato dal giudice che ha rimesso la questione di costituzionalità davanti alla Corte è stato proprio il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., sostenendo che la deroga alla retroazione favorevole delle norme di favore sopravvenute in materia di prescrizione non fosse sorretta da una valida giustificazione, non potendosi imporre un diverso trattamento normativo per la sola circostanza dell’avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento.
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha ritenuto fondata questione, ricostruendo preliminarmente il rango e la portata del principio di retroattività favorevole, cui l’art. 10, comma terzo apportava deroghe in relazione ai procedimenti pendenti in primo grado; con riferimento al fondamento costituzionale del principio, la Corte ha escluso che esso possa rinvenirsi nell’art. 25, comma secondo, Cost., che prevede esclusivamente il divieto di retroazione sfavorevole della norma penale.
La Corte ha pertanto passato in rassegna le fonti internazionali cui era riconducibile – nel 2006 e dunque prima della sentenza Scoppola – il principio di retroazione favorevole, citando in tal senso il Patto di New York del 1966, la Carta di Nizza del 2000, nonché la già menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia che ne riconosce il valore di principio generale dell’ordinamento europeo.
Alla luce della riscontrata rilevanza sovrannazionale della regola di retroattività favorevole della norma penale la Corte ha quindi desunto che esso “non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale” ma costituisce un principio generale dell’ordinamento, che pertanto può essere sacrificato solo in ragione una norma che tuteli interessi di analogo rilievo. Sul punto la Corte Costituzionale ha precisato che l’eventuale deroga al principio deve quindi superare “un vaglio positivo di ragionevolezza”, che dimostri la sussistenza di un’idonea giustificazione, non essendo invece sufficiente escluderne, in negativo, il carattere manifestamente irragionevole.
Al principio di retroattività favorevole viene dunque riconosciuto rango costituzionale, riconducendolo al già citato art. 3 Cost. senza tuttavia assegnargli valore assoluto; la Corte ha infatti ammesso la possibilità per il legislatore di derogarvi, purché in presenza di idonea giustificazione, che non dovrà soltanto risultare non arbitraria e non manifestamente irragionevole ma sarà sottoposta ad un più scrupoloso giudizio, volto ad accertate, in positivo, se gli interessi e i valori sottesi all’eventuale limite alla retroattività favorevole presentino il medesimo rilievo rispetto all’interesse del reo di vedere applicata la norma di favore.
Non ha superato tale verifica di ragionevolezza, in positivo, il primo limite introdotto dal comma terzo dell’art. 10, della legge del 2005, dal momento che la Corte Costituzionale non ha ritenuto che lo sbarramento alla retroazione delle norme più favorevoli in materia di prescrizione, legato all’apertura del dibattimento, tutelasse un interesse di pari rango rispetto al diritto del reo alla retroazione della norma penale sopravvenuta più favorevole; non è stata infatti condivisa la tesi sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, che ha richiamato l’esigenza di conservazione del materiale probatorio acquisito, poiché, di norma, all’apertura del dibattimento non sono state ancora compiute attività processuali.
La disciplina dell’art. 10, comma terzo, della citata legge “ex Cirielli”, è stata dunque dichiarata incostituzionale nella parte in cui impediva la retroattività delle nuove norme di favore nei procedimenti penali in cui fosse stata dichiarata l’apertura del dibattimento, fermi restando gli ulteriori limiti della pendenza del giudizio in secondo grado e davanti alla Corte di Cassazione.
Il primo dei limiti “sopravvissuti” alla sentenza del 2006 è stato oggetto di una nuova questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione del principio di retroattività sfavorevole, su cui la Corte si è pronunciata con sentenza n. 72 del 2008.
Nella sentenza in esame, tuttavia, la Corte è pervenuta a conclusioni opposte circa la legittimità della limitazione, consistentenella pendenza in secondo grado del giudizio, pur condividendo ed espressamente richiamando le premesse elaborate nella sentenza n. 393 del 2006 riguardo il rango e la portata del principio di retroattività favorevole.
Anche con riferimento al limite della pendenza del giudizio in secondo grado, infatti, la Corte Costituzionale ha operato un sindacato positivo di ragionevolezza, volto ad accertare la sussistenza di un’idonea giustificazione a fondamento della deroga alla retroattività favorevole, verificando la rilevanza delle esigenze e degli interessi tutelati.
Come anticipato, in questo caso il test di ragionevolezza della deroga al principio di retroattività ha avuto esito positivo, poiché si è ritenuto che gli interessi all’efficienza del processo, alla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive tutelate, nonché alla non dispersione del materiale probatorio acquisito, fossero idonei a giustificare una deroga al principio retroattività favorevole; si è inoltre osservato che, a differenza della sola apertura del dibattimento, la pendenza in appello e l’emanazione della sentenza di primo grado, che ne segna il momento iniziale, presentano una obiettiva rilevanza nella dinamica processuale, come confermato dalla idoneità ad esse riconosciuta, ex art. 160 c.p., ad interrompere la prescrizione.
Sulla scorta delle esposte argomentazioni, la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo, cit. nella parte in cui impedisce la retroazione delle norme di favore in materia di prescrizione nei giudizi pendenti ormai in secondo grado, escludendo la violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza che all’epoca costituivano l’unico fondamento costituzionale del principio di retroattività favorevole.
Una nuova questione di legittimità costituzionale sui limiti previsti dall’art. 10 cit. è stata tuttavia sollevata a seguito del riconoscimento da parte della Corte di Strasburgo del principio di retroattività favorevole tra le garanzie sancite dall’art. 7 CEDU, che ha pertanto rappresentato, come già evidenziato, un nuovo e ulteriore parametro di legittimità costituzionale, in forza del disposto dell’art. 117, comma primo, Cost, rispetto alle disposizioni interne limitative della retroazione delle norme penali di favore.
Entrambi i limiti della pendenza del giudizio in appello e davanti alla Corte di Cassazione sono stati infatti oggetto di una seconda questione di legittimità costituzionale, fondata questa volta sul combinato disposto tra i citati artt. 7 CEDU e 117, comma primo, Cost., sul presupposto che la norma interposta di diritto internazionale, sancendo implicitamente il principio di retroattività favorevole, impedisse al legislatore di introdurre limiti all’applicazione delle norme di favore sopravvenute con legge ordinaria.
La Corte Costituzionale è stata pertanto chiamata a pronunciarsi, con la sentenza n. 236 del 2011, circa la compatibilità dell’art. 10, comma terzo, cit. con il diritto della Convenzione, alla luce della sentenza Scoppola e dei principi in essa affermati. Il nuovo parametro di legittimità costituzionale, invocato dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 giugno 2010, ha infatti consentito al giudice delle leggi di pronunciarsi una seconda volta sulla medesima disposizione e, nell’occasione, di precisare la portata e gli effetti del riconoscimento del principio di retroattività favorevole tra le garanzie sancite dalla CEDU.
Nella sentenza del 2011, tuttavia, la Corte Costituzionale ha disatteso le premesse dell’ordinanza di rimessione, negando al principio di retroattività favorevole il carattere assoluto che il giudice a quo gli aveva riconosciuto. Nella motivazione della sentenza si precisa infatti che, sebbene la Convenzione vincoli gli Stati membri a rispettarne il contenuto precettivo secondo la interpretazione che la Corte di Strasburgo gli attribuisce, e ferma l’insindacabilità da parte dei giudici nazioni di tale interpretazione, resta tuttavia in capo a questi ultimi e, in specie, alla Corte Costituzionale “un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata ad inserirsi”.
Nel precisare il contenuto e la ratio di tale potere la Corte, richiamando un proprio precedente[16], ha infatti rivendicato il proprio potere di “valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano” dal momento che “la norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza”.
Nell’esercitare tale potere di armonizzazione e adeguamento, nella Sentenza n. 236 del 2011, la Corte Costituzionale ha preso dunque le mosse dalla sentenza pronunciata nel 2009, nel caso Scoppola contro Italia, onde individuarne l’effettiva portata innovativa.
Proprio dall’esame del testo della sentenza Scoppola la Corte ha quindi desunto il carattere non assoluto del principio di retroattività favorevole, evidenziando come la stessa Corte di Strasburgo avrebbe individuato alcuni limiti alla sua operatività: in primis si è osservato che, nel pronunciarsi in merito al caso Scoppola, il giudice sovrannazionale abbia sì riconosciuto nell’art. 7 della Convenzione il fondamento del principio ma, nel contempo, abbia ritenuto ammissibili eventuali deroghe allo stesso; si legge infatti nella sentenza del 2009 che “infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della commissione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo”. Sulla scorta di tale affermazione, pertanto, secondo i giudici della Corte Costituzionale sarebbe implicitamente ammissibile una deroga alla retroattività favorevole, purché sorretta da idonee giustificazioni, che non risultino legate alla mera previsione di una pena più severa da parte delle norme vigenti al momento del fatto.
La Corte Costituzionale ha inoltre precisato, nella sentenza n. 236, che il principio di retroattività favorevole presenta una portata minore rispetto a quanto previsto invece dalle norme dettate in materia dall’art. 2, comma quarto, del Codice penale: “quest’ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni”; a questa conclusione la Corte è pervenuta osservando che “la Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che il principio in esame sia un corollario di quello di legalità, consacrato dall’art. 7 della CEDU, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendoli dalla stessa norma convenzionale. Il principio di retroattività della lexmitior, come in generale «le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione», concerne secondo la [CEDU] le sole «disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono»”.
Ne consegue che, secondo l’impostazione accolta dalla Corte Costituzionale, il principio di retroattività favorevole, come risultante dall’interpretazione dell’art. 7 CEDU da parte della Corte di Strasburgo, non riguarda le norme in materia di prescrizione e, in ogni caso, ammetterebbe deroghe giustificate dalla presenza di interessi meritevoli di tutela, quali risultano essere le esigenze già individuate nella precedente sentenza del 2008, n. 72, ritenute idonee a limitare la retroazione delle norme più favorevoli in materia di prescrizione nei processi già pendenti in appello o davanti alla Corte di Cassazione.
In
disparte, dunque, le specifiche e “tormentate” vicende che hanno interessato la
disciplina del citato art. 10 della legge “ex Cirielli”, alla luce dell’esame
delle principali pronunce in materia di retroattività favorevole della Corte
Costituzionale è possibile confermare la rilevanza costituzionale del
principio, riconducibile contemporaneamente al principio di eguaglianza e al
rispetto dei vincoli internazionali da parte del legislatore; nel contempo,
tuttavia, deve evidenziarsi che, tanto con riferimento all’art. 3 Cost., quanto
in relazione al combinato disposto tra gli artt. 7 CEDU e 117, comma primo,
Cost., il principio di retroattività favorevole non assume carattere assoluto –
al pari dell’opposto principio di irretroattività sfavorevole – con la
conseguenza che eventuali limiti alla retroattività delle norme penali di
favore saranno ammissibili, purché giustificati dalla tutela di interessi rilevanti
per l’ordinamento e idonei, in un giudizio di bilanciamento, a prevalere
sull’interesse del reo all’applicazione delle norme di favore sopravvenute.
[1] L’art. 531 c.p.p., al comma primo, fa salvo il disposto dell’art. 129, secondo comma, c.p.p., ai sensi del quale “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”; il legislatore del codice di rito ha inteso pertanto affermare la priorità, nell’interesse dell’imputato, della sua assoluzione nel merito rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato, in ragione degli effetti più favorevoli che derivano per l’imputato nel primo caso, trattandosi di una piena affermazione di innocenza, con quanto ne consegue in termini di efficacia del giudicato in sede civile, amministrativa e disciplinare, ai sensi degli artt. 652 ss. c.p.p. Il secondo comma dell’art. 531 c.p.p. prevede infine che “Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato”, confermando la regola espressa dal brocardo “in dubio pro reo”, che opera altresì in relazione all’assoluzione nel merito del reo, ai sensi dell’art. 530, comma secondo, c.p.p., e per l’accertamento della sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi del comma terzo dell’articolo.
[2]Fiandaca, Musco, Diritto penale – Parte generale, Bologna, 2014.
[3] Nella proposta di legge n. 4368, approvata dal Senato il 15 marzo 2017, che ha dato origine alla legge n. 103 del 2017, è infatti confluita, con modifiche[3], la proposta di legge “Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844)”, introducendo alcune importanti novità nella disciplina generale della prescrizione, mediante la novella degli artt. 158 ss. c.p., ai sensi dei commi 10 ss. dell’articolo unico di cui si compone la legge di riforma, che intervengono, come si avrà modo di osservare nel prosieguo, sull’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione – con particolare riferimento ad alcuni delitti quando commessi ai danni di un minore – nonché sulla sospensione e sull’interruzione del termine prescrizionale e sui relativi effetti. Come evidenziato nella relazione del Servizio Studi della Camera, tra le più rilevanti modifiche apportate rispetto all’originario disegno di legge, “si segnala la soppressione, rispetto al testo-Camera, dell’integrazione all’art. 157 c.p. che – in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l’aumento della metà dei termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)”.
[4] La disciplina dettata dal legislatore in materia di prescrizione opera congiuntamente alle disposizioni generali di cui all’art. 14 c.p., ai sensi del quale, “Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune” e “Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine”.
[5]È stata invece rigettata, con sentenza n. 112 del 2018, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di frana colposa (art. 449 in riferimento all’art. 426 cod. pen.) è raddoppiato, in quanto, secondo l’impostazione seguita dalla Corte Costituzionale, il legislatore può bene ritenere,nella sua discrezionalità, che “in rapporto a determinati delitti colposi la “resistenza all’oblio” nella coscienza sociale e la complessità dell’accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale”: e ciò anche in via di deroga alla disciplina generale (già sentenza n. 265 del 2017).
[6]La disciplina dell’art. 159, nella parte in esame, è stata modificata dal legislatore della legge n. 103, che ha infatti, in parte, razionalizzato e reso più ordinata la previgente disciplina e, in parte, integrato l’elenco delle cause di sospensione c.d. tipiche previste dall’art. 159 c.p. In primo luogo, infatti, il comma 11 cit. ha abrogato il comma secondo dell’art. 159 c.p., dedicato alla sospensione a seguito di richiesta di autorizzazione a procedere da parte del pubblico ministero, facendo confluire la relativa disciplina al numero 1) del comma primo. In questo modo è stata resa più immediata e chiara la disposizione codicistica in esame.
[7]Anche il n. 2) del comma primo dell’art. 159 c.p. è stato oggetto della novella del 2017, che ha integrato il testo della norma: la nuova formulazione del n. 2 del comma primo prevede oggi, come osservato, che la sospensione opera “sino al giorno in cui viene decisa la questione”. Non occorrerà dunque che il giudizio sia definito ma sarà sufficiente che il giudice competente si sia pronunciato, anche con provvedimento non definitivo, sulla questione sottopostagli.
[8] La legge n. 103 del 2017 ha previsto l’introduzione del nuovo art. 72 bis c.p.p., rubricato “Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato”, dal seguente tenore: “1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.
[9] Non è invece compatibile con la lettera della disposizione in esame la tesi, propugnata da una parte minoritaria della dottrina, secondo cui il raggiungimento dei termini di cui all’art. 161 c.p. determinerebbe la prescrizione del reato, nonostante la sospensione del relativo termine. Trattasi infatti di una soluzione che confligge sia con il dato letterale, che si riferisce alla durata della sospensione e non della prescrizione, sia con la natura e gli effetti della sospensione, che, come anticipato, congelano il decorso dei termini di prescrizione, che riprendono successivamente alla cessazione della causa di sospensione, sommandosi al tempo precedentemente trascorso.
[10] Il progetto di legge proposto dalla Camera, cui si è fatto riferimento in precedenza, prevedeva l’inserimento di altre due cause di sospensione, successivamente soppresse dal Senato e aventi ad oggetto “le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell’incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi” e “la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice procedente che ne dichiara l’inammissibilità”.
[11]Il nuovo testo fa riferimento alle cause di sospensione di cui al comma primo, interpretato nel dossier n. 551/1 del Servizio studi della Camera in senso favorevole al reo, come rinvio esclusivo alle ipotesi “tipiche” espressamente previste nella seconda parte del comma primo (si legge infatti nella relazione che: “in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell’art. 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell’imputato o rogatoria all’estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente”); occorre tuttavia rilevare che il comma primo dell’art. 159 c.p., nella parte lasciata immodificata dalla riforma, fa altresì riferimento a tutte le residuali cause di sospensione previste dalla legge (“ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge”). Occorrerà attendere, pertanto, le prime applicazioni giurisprudenziali della nuova norma per ottenere indicazioni interpretative circa il concorso di cause di sospensione.
[12] A tale limite fanno tuttavia espressamente eccezione i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.
[13] In particolare viene sollevata “questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco”.
[14] Il comma 12 prevede infatti che “All’articolo 160, secondo comma, del codice di procedura penale, dopo le parole: <<davanti al pubblico ministero>> sono inserite le seguenti: <<o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero>>”.
[15] Sulla scorta della natura sostanziale dell’istituto, le Sezioni Unite hanno escluso la possibilità di estendere in via analogica l’effetto interruttivo della prescrizione all’emanazione da parte del Pubblico Ministero dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415 bis, non espressamente contemplato come causa interruttiva dall’art. 160 c.p.; diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione del divieto di analogia in malampartem.
[16] Corte Cost. n. 317 del 4 dicembre 2009.
di Roberto Notaro
Il contenzioso bancario e finanziario è costellato da numerosi contrasti interpretativi di difficile soluzione, nonostante i notevoli sforzi profusi sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. L’esigenza di trovare una linea interpretativa unitaria è sempre più impellente tenuto conto delle ricadute che hanno le decisioni dei tribunali sul sistema bancario e, conseguentemente, sull’intero sistema economico nazionale.Non è un caso che negli ultimi mesi per ben tre volte le Sezioni Unite della Cassazione siano state chiamate a dirimere gli accesi contrasti giurisprudenziali sorti su questioni di particolare rilevanza quali la configurabilità dell’usura sopravvenuta (Cass. S.U. Sent. n. 24675/2017), la validità del contratto monofirma (Cass. S.U. Sent. n. 898/2018) e la rilevanza usuraria delle cms (Cass. S.U. Sent. n. 16303/2018).
All’orizzonte si profilano già ulteriori decisioni delle SSUU, tenuto conto che su altre due questioni ancora controverse la Prima sezione della Cassazione ha richiesto l’intervento nomofilattico. In particolare, con l’ordinanza n. 27680 del 30 ottobre 2018, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima importanza concernente le modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca allorchè il correntista domandi la restituzione di somme indebitamente versate, chiedendosi in particolare se l’eccezione di prescrizione, per essere validamente proposta, debba contenere anche l’allegazione delle singole rimesse aventi natura solutoria operate nel corso del rapporto.
Con ordinanza di poco precedente, la n. 23927 del 2 ottobre 2018, la medesima sezione ha rimesso alle Sezioni Unite anche la questione concernente la possibilità per l’investitore, nell’ambito di un contratto quadro dichiarato nullo per vizio di forma, di limitare l’eccezione di nullità a solo alcuni ordini di acquisto (cd. nullità selettiva).
Sorprendentemente, però, tra tutte le questioni per le quali è stato richiesto l’intervento delle SSUU non vi è ancora quella del rapporto tra gli interessi di mora e l’usura. Eppure la rilevanza usuraria degli interessi di mora occupa una grossa fetta del contenzioso bancario e finanziario, ha una notevolissima rilevanza economico-sociale e, soprattutto, da sempre ha generato accesissimi contrasti giurisprudenziali esistenti oggi più che mai.
Affrontare in poche pagine il tema del rapporto tra mora ed usura non è facile, trattandosi di una questione così complessa che meriterebbe di essere vagliata approfonditamente. La soluzione di quello che rappresenta un vero e proprio dilemma coinvolge, infatti, molteplici aspetti tra loro strettamente intrecciati, ciascuno dei quali non ha una soluzione univoca. Per dare un’idea della complessità e del numero delle questioni che l’interprete si trova ad affrontare basti pensare che, prima di poter affermare o negare la rilevanza usuraria degli interessi di mora, è indispensabile accertare quale sia la natura degli interessi moratori e il loro rapporto con gli interessi corrispettivi.
Il problema non è secondario in quanto, affermare la diversità di natura e funzione degli interessi di mora rispetto a quelli corrispettivi, vuol dire escludere a monte la rilevanza usuraria dei primi e l’assoggettabilità alla norma imperativa solo dei secondi.
Il tema è da sempre oggetto di un acceso dibattito in dottrina, ma soprattutto nella giurisprudenza di merito.
Molte pronunce di merito (tra le tante: Trib. Milano 27 settembre 2017, n. 9709; Trib. Napoli 10 luglio 2017, n. 7906; Trib. Brescia 8 giugno 2017, n. 1828; Trib. Monza 19 giugno 2017, n. 1911; Trib. Modena 13 gennaio 2017; Trib. Verona 30 giugno 2016, n. 1966; Trib. Roma 7 maggio 2015, n. 9168; Trib. Roma 16 settembre 2014; Trib. Verona 23 aprile 2014) escludono dalla verifica di usurarietà gli interessi moratori in ragione della loro diversa natura rispetto agli interessi corrispettivi.
Gli interessi di mora, si afferma, non sarebbero il “corrispettivo di una prestazione”, rappresentando una sanzione per l’inadempimento del debitore; dunque, non potrebbero essere inclusi nella categoria degli interessi usurari in quanto sia l’art. 644 cp e che l’art. 1815 c.c. fanno riferimento ad un interesse, dato o promesso, quale corrispettivo di una prestazione.
Secondo questa tesi, dunque, la normativa in tema di usura farebbe riferimento alle sole prestazioni di natura corrispettiva legate alla fisiologica attuazione del rapporto, restando così escluse tutte quelle prestazioni eventuali riconducibili ad un incerto e futuro inadempimento.
È ciò che avviene, ad esempio, anche per la clausola penale e per la penale di estinzione anticipata del mutuo, clausole escluse dalla giurisprudenza dal computo del tasso soglia, proprio in quanto oneri eventuali ed incerti, derivanti(rispettivamente) dall’inadempimento o dalla libera scelta del mutuatario di risolvere anticipatamente il rapporto.
L’estraneità della mora al fenomeno dell’usura, secondo la tesi in esame, troverebbe conferma nella l. n. 162/2014 di conversione del D.L. n. 132/2014, norma che ha modificato l’art. 1284 c.c. introducendo un regime speciale per gli interessi legali maturati successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Il nuovo art. 1284, comma 4, c.c., stabilisce infatti che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali‘, tasso che per talune categorie di operazioni, quali i mutui, è superiore al tasso soglia.
La norma, per come formulata, confermerebbela funzione eminentemente indennitaria/risarcitoria degli interessi di mora, interessi per loro natura destinati a risarcire il danno causato dall’ingiustificato ritardo nel pagamento.
Inoltre, l’aver previsto tassi di mora superiori ai limiti stabiliti dalla disciplina antiusura, escluderebbedi per sè che il tasso di mora possa rientrare nel perimetro applicativo della norma antiusura. Sarebbe illogico, infatti, pensare che il legislatore abbia voluto da un lato vietare la pattuizione di interessi moratori superiori alle soglie, consentendo, dall’altro tale superamento per la fase successiva all’instaurazione del giudizio.
In definitiva, secondo l’impostazione appena riferita, gli interessi di mora non potrebbero essere mai computati ai fini della determinazione del tasso soglia, avendo una funzione completamente diversa dagli interessi corrispettivi e trovando la loro causa non nella concessione del credito, bensì nel risarcimento del danno da inadempimento.
Questa impostazione, molto diffusa tra i giudici di merito, pur essendo probabilmente quella teoricamente più solida e conforme ai principi generali del nostro ordinamento, non ha mai trovato molto seguito in sede di legittimità.
Sono tantissime ed assai note le pronunce della Cassazione, sia civile che penale, nelle quali si afferma che gli interessi moratori devono essere presi in considerazione ai fini usuraritenuto conto che l’art. 1, comma 4, della L. n. 108/1996 fa riferimento a “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese [escluse quelle per imposte e tasse], collegate alla erogazione del credito” e che la norma di interpretazione autentica (di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1) ha precisato che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”(cfr., ad es., Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, 620 ss.; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 11 gennaio 2013, nn. 602 e 603; e, soprattutto, Cass. 9 gennaio 2013, n. 350, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, 501 ss. (con nota di A.A. Dolmetta).
Tale interpretazione è stata di recente ribadita da una interessante pronuncia della III Sezione civile (Cass. 30.10.2018, n. 27442). Nell’ordinanza indicata la III Sezione ha ribadito che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall’art. 2, comma 4, l. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari.
Ciò in quanto l’art. 2 l. 108/96, che vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista, si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d’un capitale o della dilazione d’un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.).
Secondo la Cassazione tale conclusione è l’unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica, l’interpretazione finalistica e quella storica.
1.4. (A) L’interpretazione letterale.
Dal punto di vista dell’interpretazione letterale, nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi usurari … La conclusione appena raggiunta è confermata dai lavori preparatori della l. 24/01 (che, come s’è detto, convertì in legge il d.l. 394/00, che a sua volta interpretò autenticamente l’art. 644 c.p.): nella relazione che accompagnò, nella XIII legislatura, l’esame in aula del d.d.l. n. S-4941 si legge, infatti, al § 4, che il decreto aveva lo scopo di chiarire come si dovesse valutare la usurarietà di qualunque tipo di tasso di interesse, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”
(…)
1.5. (B)L’interpretazione sistematica
Interessi corrispettivi ed interessi convenzionali moratori sono ambedue soggetti al divieto di interessi usurari, perché ambedue costituiscono la remunerazione d’un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente …
Tanto gli interessi compensativi, quanto quelli convenzionali moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento d’un capitale: essi differiscono dunque nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione
(…)
1.6. (C) L’interpretazione finalistica
Che gli interessi convenzionali moratori non sfuggano alle previsioni della della l. 108/96 è confermato dalla ratio di tale legge (…) La legge 108/96 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell’usura, e dall’altro il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.
Escludere pertanto, dall’applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita; dall’altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento; per altro verso ancora potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite.
1.7. (D) L’interpretazione storica
Che anche gli interessi convenzionali di mora soggiacciono alle previsioni dettate dalla legge antiusura è conclusione imposta da una millenaria evoluzione storica, dalla quale non può prescindere l’interprete che volesse degli istituti giuridici non già ritenere il vuoto nome, ma intenderne la vimacpotestatem.
L’analisi storica dell’istituto in esame conferma infatti che:
(a) gli interessi moratori sorsero per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; non è dunque storicamente vero che le due categorie di interessi siano “funzionalmente”differenti;
(b) l’opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse non per sottrarre gli interessi moratori alle leggi antiusura, ma per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court;
(c) la presenza nel nostro codice civile di due diverse norme, l’una dedicata agli interessi moratori (art. 1224 c.c.) l’altra agli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) non si spiega con la distinzione tra le due categorie di interessi e non ne giustifica un diverso trattamento rispetto alle pratiche usurarie, ma è retaggio dell’unificazione del codice civile e di quello di commercio, che avevano risolto in termini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora.
La pretesa distinzione “ontologica e funzionale” tra le due categorie di interessi non solo è dunque un falso storico, ma sorse e si affermò per circoscritti e non più attuali fini. Tale inesistente distinzione “funzionale” non giustifica affatto la pretesa che gli interessi moratori sfuggano all’applicazione della l. 108/96”
L’interpretazione sistematica della Cassazione, anche alla luce di quest’ultima pronuncia, appare oramai consolidata, per cui appare poco probabile che in futuro si possa affermare in sede di legittimità l’irrilevanza a fini usurari degli interessi di mora.
Ciò posto, una volta accertato che anche gli interessi di mora sono sottoposti ai limiti della normativa antiusura, si pongono altri due problemi di non facile soluzione: 1) in che modo calcolare il costo negoziale connesso agli interessi di mora e con quale parametro confrontarlo; 2) qual è la conseguenza del superamento delle soglie dovuto all’applicazione degli interessi di mora.
Partendo dal primo punto, la questione che si pone è di stabilire in che modo gli interessi di mora concorrano alla determinazione del costo del contratto; fatta questa scelta, occorrerà stabilire quale sia il parametro cui fare riferimento per verificare il superamento del limite normativo.
Determinare quale sia il costo negoziale connesso agli interessi di mora non è operazione scontata, trattandosi di quesito che ha visto la giurisprudenza elaborare almeno tre tipi di soluzioni.
Secondo un primo orientamento (avallato dalla recente sentenza del 30.10.2018, n. 27442) l’interesse moratorio indicato nel contratto andrebbe, puramente e semplicemente, confrontato con il tasso soglia degli interessi corrispettivi previsto dai decreti ministeriali in relazione alla categoria negoziale di riferimento. Esemplificando, se nel contratto è previsto un tasso di mora del 10%, tale percentuale andrebbe confrontata con il tasso soglia.
Questa interpretazione ha certamente il pregio di consentire di verificare il superamento delle soglie di usura in maniera estremamente agevole, risparmiando al giudice la necessità di ricorrere ad un tecnico per l’esecuzione dei complessi calcoli propri della formula del TEG. Essa, tuttavia, appare francamente sin troppo semplicistica e non tiene conto di due circostanze che depongono contro la sua concreta applicabilità.
Il confronto tra il tasso nominale di mora puro (ossia del solo dato numerico come individuato in contratto) e il TEGM andrebbe in primo luogo contro il principio di simmetria, determinando una comparazione tra due misure assolutamente disomogenee. Né può sostenersi che l’esigenza di confronto tra dati simmetrici sia avvertita solo da una parte della giurisprudenza, trattandosi di principio richiamato ed affermato come valido anche dalle SUnella pronuncia in tema dirilevanza usuraria delle cms (Cass. S.U. Sent. n. 16303/2018). In quella sede, infatti, è stato ribadito che il confronto andrebbe fatto tra dati omogenei e, dunque, tra dati numerici ottenuti tramite analoghi procedimenti matematici.
Ma vi è un’altra ragione che depone contro la correttezza della tesi espressa dalla III Sezione della Cassazione.
Confrontare il tasso nominale di mora con il TEGM vuol dire far uscire sostanzialmente gli interessi di mora dall’usura. Questo in quanto, nella pratica, mai le parti pattuiscono interessi di mora che, isolatamente considerati, superino già le soglie di legge. Il superamento, infatti, avviene esclusivamente aggiungendo agli interessi di mora tutti gli altri costi negoziali.
D’altronde non ha molto senso prendere in considerazione il solo tasso nominale di mora in quanto esso non rappresenta che una parte del costo effettivo del contratto, costo al quale si aggiungono necessariamente tutti gli altri negozialmente pattuiti che continuano ad essere dovuti anche in caso di operatività della clausola moratoria. Proprio per tale ragione il legislatore richiede che si individui il costo effettivo del contratto, ossia quel costo ottenuto aggiungendo agli interessi ogni altro onere connesso all’erogazione del credito, con esclusione delle sole imposte e tasse. È solo tale costo effettivo (individuato dalla normativa attuativa con la formula del TEG) che può essere confrontato con i tassi soglia (TEGM).
Per tali ragioni mi sembra più corretto affermare che il tasso di mora non abbia rilevanza autonoma, ma debba essere inserito nella formula del TEG dettata dalla Banca d’Italia, determinandosi in tal modo quale sia il costo effettivo del contratto per effetto della mora.
A questo punto, però, va fatta un’ulteriore scelta ermeneutica.
Come è noto, la formula del TEG elaborata dalla Banca d’Italia presuppone che siano noti (perché determinati o determinabili) i costi imposti al cliente. La formula del TEG = [(INTERESSI X 36.500)/ NUMERI DEBITORI + (ONERI ANNUI X 100)/ACCORDATO] presuppone, infatti, che si conosca il valore numerico di ciascun fattore, ossia: la misura degli interessi corrisposti o da corrispondere, il capitale erogato o inadempiuto, gli oneri e il relativo fido accordato. Ebbene, sin dalla sottoscrizione del contratto è sempre nota la misura degli interri corrispettivi, in quanto essi sono dovuti in una determinata percentuale annua sul capitale erogato, motivo per il quale sin dalla sottoscrizione è sempre possibile determinare quale sia il TEG negoziale, essendo sufficiente inserire nella formula del TEG la misura degli interessi corrispettivi che il cliente si è obbligato a corrispondere nell’anno. Così non è per gli interessi di mora, per i quali sin dalla sottoscrizione conosciamo solo la misura percentuale teorica; a differenza degli interessi corrispettivi, gli interessi moratori rappresentano un onere eventuale, in quanto dipendono dal periodo di inadempimento e dall’entità del capitale impagato. Non è dunque possibile indicare a priori quanto dovrà pagare il cliente ogni anno a titolo di interessi moratori, dovendosi prima accertare per quanti giorni al mese sarà in mora (tra l’altro la mora massima mensile è di 29 giorni!) e per quale parte di capitale. Tutto ciò vuol dire che non è concretamente possibile determinare a priori quale sia il TEG negoziale dovuto all’applicazione della clausola moratoria, dovendosi attendere l’effettiva applicazione degli interessi di mora.
Ed è proprio questa la soluzione prescelta dalla giurisprudenza più interessante, secondo la quale l’accertamento del superamento delle soglie usurarie per effetto degli interessi di mora ha un senso e può essere eseguito solo ed esclusivamente se gli interessi di mora siano stati concretamente addebitati al cliente. Solo in tal caso, infatti, sarebbe possibile verificare il TEG del contratto confrontandolo con il relativo TEGM.
Vi è, infine, una variante a tale orientamento (non molto diffusa e poco condivisibile) che ritenendo di dover dare rilevanza alla mera pattuizione degli interessi di mora, effettua il calcolo del TEG ipotizzando tutti gli scenari possibili di mora (a prescindere dal loro possibile verificarsi), fino al cd.worst case ossia all’inadempimento più grave possibile a cui potrebbe andare incontro il cliente. Se anche in uno solo dei possibili casi ipotetici si verifichi il superamento delle soglie il contratto sarebbe illecito perché usurario.
Questa impostazione appare francamente eccessiva in quanto collega l’illiceità del contratto ad ipotesi che nella pratica potrebbero non verificarsi mai o, peggio ancora, ad ipotesi che non certamente non si sono verificate e non potrebbero più presentarsi. Seguendo tale impostazione, infatti, spesso capita che il superamento delle soglie avverrebbe solo in caso di inadempimento delle prime rate del finanziamento, sebbene le stesse siano già state corrisposte. Conseguentemente, si dovrebbe dichiarare l’usurarietà del contratto prefigurando uno scenario negoziale assolutamente ipotetico e irrealizzabile, con evidente distorsione dello spirito della legge antiusura.
Scelta una delle tre linee interpretative sopra indicate, bisogna individuare con quale parametro confrontare il tasso di mora negoziale.
Secondo alcuni (tra cui la più volte citata III Sez. Civile, nonchèTribunale di Milano, 28.04.2016 n.5279 e Tribunale di Treviso, 12.11.2015 | n.2476) l’interesse di mora andrebbe confrontato con il TEGM previsto per quella categoria contrattuale, mentre secondo altri dovrebbe tenersi conto della rilevazione statistica operata dalla Banca d’Italia (e riportata nei DM) nella quale si da atto che mediamente i tassi mora subiscono un aumento del 1,9% del TEGM (Tribunale di Roma, 22 novembre 2018, n. 22543). Secondo quest’ultimo orientamento, ancora minoritario, le esigenze di simmetria richiederebbero il confronto degli interessi di mora con il TEGM maggiorato dell’aumento percentuale indicato dalla Banca d’Italia.
Dopo aver risolto tutti questi contrasti, prendendo posizione per una o l’altra delle varie tesi in campo, resta un ultimo problema da dirimere: qual è la conseguenza del superamento dei tassi soglia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora.
Anche in tal caso le diverse teorie abbondano.
Secondo un orientamento, che valorizza l’art. 185 co. 2 c.c., l’illiceità degli interessi di mora si riverserebbe sull’intero contratto, determinando un’illiceità originaria di tutto il negozio, con conseguente gratuità. In sostanza, l’aver promesso o fatto pagare interessi usurari sarebbe sanzionato dall’ordinamento con la completa gratuità del rapporto in quanto l’intenzione del legislatore sarebbe quella di proibire qualsiasi patto negoziale determinante un eccessivo squilibrio delle prestazioni. Una clausola relativa ad interessi moratori eccessivamente onerosi determinerebbe nel debitore un metuseccessivo, collegato al suo inadempimento, che non sarebbe meritevole di tutela in quanto contrario alla norma antiusura.
Un secondo orientamento pone l’attenzione sul dato letterale dell’art. 1815 co II c.c., secondo il quale “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. La norma, testualmente, non afferma che l’usurarietà determina la gratuità del contratto, ma si limita a prevedere la nullità della clausola avente ad oggetto gli interessi. Ciò vuol dire che, se gli interessi illeciti sono i corrispettivi, certamente il contratto sarà gratuito, in quanto non vi saranno altri interessi da corrispondere; viceversa, se la nullità riguardasse la clausola degli interessi moratori, solo tale clausola dovrebbe essere dichiarata nulla, non sarebbero dovuti interessi moratori, mentre resterebbe valida ed efficace la clausola relativa agli interessi corrispettivi.
Infine, con l’ordinanza n. 27442 del 30.10.2018 la III Sez. Civile ha delineato un terzo orientamento, sostenendo che l’art. 1815 co. II c.c. non sarebbe applicabile agli interessi moratori in quanto norma dettata solo per gli interessi corrispettivi. La nullità degli interessi moratori ultra soglia non potrebbe quindi determinare né la gratuità dell’intero contratto, né il venir meno degli interessi moratori tout court, in quanto dovrebbe farsi luogo al meccanismo legale di sostituzione degli interessi illeciti con il tasso legale.
Come è evidente troppe questioni sono ancora aperte e non si vede ancora all’orizzonte un possibile intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, motivo per il quale per molto tempo ancora assisteremo ad un susseguirsi di pronunce di senso contrastante senza poter scrivere la parola fine sul controverso rapporto tra mora ed usura.
di Alessandro Farolfi
SOMMARIO: 1. La nozione di consumatore. – 2. Il piano del consumatore come procedura concorsuale. – 3. Condizioni di fattibilità e verifica giudiziale.
1. La nozione di consumatore
Parlare della ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato non è semplice. In primis perché si tratta di un fenomeno giudiziario che negli ultimi anni sta vivendo una crescente espansione, ponendo delicati interrogativi e problematiche interrelazioni con altri istituti giuridici (garanzie personali, esecuzioni forzate, procedure concorsuali, ecc..).In secondo luogo, poi, perché questo scritto, pur ponendosi come sviluppo di una precedente relazione, deve necessariamente confrontarsi con l’importante novità costituita dall’approvazione del Codice della crisi e dell’insolvenza, avvenuta con il recentissimo D. Lgs.vo 12 febbraio 2019, n. 14 (pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019, n. 38), in attuazione della legge delega n. 155/2017. Tale novità, peraltro, è destinata a divenire effettivamente vigente – in tutte le sue disposizioni – dopo una non breve vacatio legis di 18 mesi. L’interprete si trova così, in questa fase, nella condizione di avere già davanti a sé le nuove disposizioni, madi “maneggiare” un testo normativo ancora vigente (la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. modd.),seppur destinato ad essere sostituito. Singolare condizione che potrebbe essere racchiusa nella metafora (presa a prestito da un libro dedicato all’ambiente rugbistico ed alla sua filosofia di gioco) del saper “andare avanti guardando indietro”. Si proverà pertanto – cercando di “non perdere l’equilibrio” fra vecchia e nuova normativa – di illustrare alcune criticità della disciplina attualmente vigente, dedicando tuttavia uno spazio alle nuove disposizioni ed ai possibili riflessi interpretativi che, sin da ora, le stesse possono offrire all’operatore giuridico.
Iniziando con il presupposto soggettivo, si deve ricordare che l’art. 6 co. 2 lett. b) della L. 3/2012, così come modificata dalla L. 221/2012, definisce il consumatore come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Tale definizione sembra compiere un riferimento molto restrittivo alla causa genetica del debito, nel senso che qualunque obbligazione sorta per finalità non consumeristiche priverebbe il debitore della possibilità di ricorrere all’istituto del piano del consumatore ai fini del superamento della situazione di sovraindebitamento.
La questione indicata non è semplicemente definitoria od astratta: infatti, delle tre diverse procedure di composizione della crisi prevista dalla L. 3/2012 e ss. modd., il piano del consumatore si caratterizza come procedimento nel quale è assente una formale consultazione preliminare, volta ad acquisire l’adesione dei creditori al piano proposto, essendo invece basato su di una valutazione giudiziale circa la fattibilità del piano e la condotta del consumatore, con riguardo alla ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni al tempo della loro assunzione ed alla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. A differenza dell’accordo previsto per il comune debitore non fallibile, quindi, il piano del consumatore non prevede alcuna votazione dei creditori, ma soltanto l’elaborazione unilaterale dell’ipotesi di soluzione da parte del consumatore sottoposta a valutazione del giudice ed alla sola possibilità – eventuale e successiva – di opposizione da parte dei creditori. Una procedura più snella, quindi, giustificata proprio dalle caratteristiche soggettive del consumatore e dalla presunta semplicità e minore entità dell’indebitamento da esso generato[1].
La lettera della norma citata, superando una precedente dizione che riteneva sufficiente la semplice “prevalenza” (d.l. 212/2011) delle obbligazioni estranee alla sfera professionale per usufruire dello statuto “consumeristico”, adotta l’avverbio “esclusivamente”, prestando perciò un forte elemento letterale a favore delle tesi restrittive. In questo senso del resto sembrava orientarsi la prevalente giurisprudenza di merito, fra cui Trib. Milano, 16 maggio 2015, secondo cui “ai fini dell’ammissibilità di una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 l. n. 3/2012, per consumatore deve intendersi solo il debitore persona fisica il cui indebitamento non sia riconducibile ad un’attività imprenditoriale o libero professionale”.
Ma è questa l’unica lettura possibile?
Cass. civ., sez. I, sent., 01/02/2016, n. 1869, ha fornito una risposta alternativa.In primo luogo, il S.C. ha affermato l’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento adottato dal Tribunale, in composizione collegiale, in sede di reclamo di un precedente provvedimento di non ammissione alla procedura di sovraindebitamento e sospensione perché privo dei connotati della decisorietà e della definitività. Tuttavia, pur a fronte della potenziale assorbenza dell’argomento precedente, l’importanza della questione ha spinto la Corte ad affrontare la problematica definizione di “consumatore” ai fini della possibilità di ricorrere allo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista a tale precipuo scopo dalla L. 3/2012, così da dettare il relativo principio di diritto ai sensi dell’art. 363 co. 3 c.p.c.
La S.C. ha così rilevato che proprio l’art.6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 implica che anche i debiti d’impresa o relativi allo svolgimento delle professioni ben possono ritenersi assunti nella definizione accolta, ciò che rileva non essendo tanto la loro contrazione (od oggettiva insorgenza) quale fatto storico in sé, occorrendo piuttosto che essi non siano sopravvissuti al momento della prospettazione della qualità di consumatore in funzione “ristrutturativa” del passivo mediante la proposta di piano.A sua volta, l’art.7 co. 1 terzo periodo, per il quale “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, è norma specificamente richiamata dall’art. 12 bis co. 3, ove si contempla, tra le altre condizioni, l’omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisa “l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo“. Ora, poiché tali ultimi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d’impresa o professionali, o ciò porta a ravvisare l’intero richiamo alla stregua di un refuso (poiché in evidente contraddizione con la portata tipologica di esclusione di debiti da impresa o professione con cui la stessa definizione di consumatore è introdotta nel predetto art.6 cit.) o, pur se con disposizione del tutto speciale e limitata a questo ambito, ciò non può che comportare l’accesso al piano del consumatore anche da parte di soggetti che si trascinino siffatti debiti, contratti in una qualità — poi dismessa o almeno non produttiva di debiti così caratteristici – di imprenditori o professionisti.
La Corte, ancora, ha ritenuto che vi siano ulteriori indici normativi favorevoli alla possibilità di utilizzo in funzione “ristrutturativa” del piano del consumatore, pure da parte di soggetti che svolgono attività professionale o di impresa, sempre che – beninteso – i debiti caratteristici della sfera professionale del soggetto non confluiscano nella proposta di piano di composizione della crisi da sovraindebitamento:
a) tra i presupposti di ammissibilità, l’art.7 co.2 vieta l’accesso alle procedure (accordo, co. 1 o piano del consumatore, co. 1 bis) “quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo“, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all’art. 1 l.f.;
b) l’art. 8 co.3 bis ha riguardo (in una disposizione intitolata al contenuto dell’accordo o del piano del consumatore) ad una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d’impresa“;
c) l’art.9, ancora sotto il medesimo p.1 dettato in tema di Disposizioni generali e nella Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in tema di “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d’impresa”, imponendogli l’onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all’originale;
d) l’art. 14 quinquies, co. 2 lett. c) stabilisce l’annotazione nel registro delle imprese della apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore, ex art. 14 quater;
e) tra le sanzioni, ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore), sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile“.
Sulla scorta di tali rilievi, ha concluso la Suprema Corte che: “è consumatore agli effetti della possibilità di presentare il piano previsto dall’art. 12 bis della L. 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. modd. solo il debitore persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate)”.
La questione interpretativa sopra richiamata è stata risolta dalla S.C., condivisibilmente, in modo sicuramente innovativo. Anche l’art. 3 del D.Lgs.vo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. testo unico consumo) definisce come il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Il riferimento alla “persona fisica” è quindi essenziale anche in questa categoria definitoria, ma diversa è la ratio: nel testo unico sul consumo si tratta quasi sempre di proteggere un contraente “debole” rispetto ad una controparte professionale;pertanto, risulta pienamente giustificata una dimensione “statica” di questa definizione, nel senso che si dovrà verificare volta a volta il momento genetico in cui l’obbligazione è sorta per decidere dell’applicabilità o meno al rapporto delle disposizioni di tutela del consumatore.
Nel caso del sovraindebitamento – imprescindibile anche in questo caso la limitazione alle sole “persone fisiche” – viene invece in rilievo la necessità di disciplinare una situazione di perdurante squilibrio o una definitiva incapacità di adempimento che non è affatto detto sussista al momento genetico, ma che può – anche in virtù di circostanze sopravvenute – verificarsi a distanza di tempo da quando le singole obbligazioni sono sorte. Ecco pertanto farsi strada l’idea di una concezione “dinamica” ed innovativa di consumatore, ai fini della normativa in commento e della possibilità di predisporre un piano di superamento della crisi che prescinde dal gradimento dei creditori: potrà perciò ritenersi a tali effetti consumatore anche chi – piccolo imprenditore non fallibile, professionista, commerciante… – abbia già adempiuto o comunque risolto le proprie obbligazioni nascenti dall’attività d’impresa o comunque professionale, e residuino unicamente obbligazioni c.d. “civili”, salva comunque la possibilità – quale statuto speciale di questo peculiare “consumatore” ai fini della normativa in commento – di ristrutturazione mediante soluzione unicamente dilatoria del debito fiscale per IVA e ritenute.
Ma le considerazioni che è possibile svolgere sulla nozione di consumatore non finiscono qui.
Viene in particolare in considerazione quella categoria di soggetti, persone fisiche, che abbiano prestato garanzia fideiussoria a favore di un diverso soggetto, debitore principale. Si tratta, invero, di una situazione molto frequente che può riguardare situazioni fra loro indubbiamente diverse: è il caso ad esempio del socio o dell’amministratore di società cui la banca richiede un impegno di garanzia al fine di erogare il finanziamento richiesto all’impresa, ma può trattarsi, altresì, del familiare dell’imprenditore che, magari dotato di un discreto patrimonio ma per nulla coinvolto nell’attività economica del coniuge o parente, presta garanzia per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal congiunto nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Fino ad oggi l’orientamento prevalente della giurisprudenza, in particolare di quella di legittimità, ha applicato una sorta di teoria dell’ “io riflesso”: così come in sociologia si è affermato che “nelle opinioni degli altri è costruita, modificata e mantenuta l’immagine del nostro Io”[2], così rispetto ai rapporti di garanzia si è ritenuto che la natura del soggetto-fideiussore non vada ricostruita guardando a chi presta la garanzia, ma – come in uno specchio – alla qualità soggettiva di colui che – debitore principale – viene garantito.
Emblematica di questo modo di affrontare il problema del fideiussore-consumatore è Cass., 29 novembre 2011, Sez. III, n. 25212, secondo cui: “La tutela del consumatore è da escludere quando il contratto di fideiussione è stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale” (in precedenza anche Cass. 13 giugno 2006, n. 13643, valorizzando espressamente l’accessorietà che connota il rapporto fideiussorio al debito principale).
Tale conclusione, a sua volta, si ricollegava alla elaborazione della Corte di Giustizia UE che – con sentenza 17 marzo 1998, emessa a seguito di richiesta di interpretazione pregiudiziale della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 n.85/77/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali – aveva da tempo escluso l’applicabilità della tutela del consumatore quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale ma a favore di un soggetto “professionista”.
Ma la dottrina e la giurisprudenza degli ultimi anni hanno mostrato una crescente insoddisfazione verso questa conclusione. La circostanza, inoltre, che la normativa consumeristica e la nozione soggettiva che ne costituisce il presupposto applicativo abbiano un’origine comunitaria ha richiesto di sottoporre nuovamente la questione alla Corte di Giustizia UE, in termini innovativi.
La risposta non si è fatta attendere ed ha preso le mosse proprio dalla definizione di consumatore mutuata dalla Direttiva 93/13, per la quale è “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Non l’interesse perseguito da un diverso soggetto è ciò che connota, ab origine la nozione di consumatore, ma proprio e soltanto l’interesse e la finalità che muovono colui della cui qualificazione giuridica come consumatore (o meno) si sta trattando. Non l’accoglimento di una teoria “riflessa” o dell’accessorietà, quindi, ma una nozione che si incentra direttamente sul soggetto che assume l’obbligazione oggetto di indagine giudiziaria.
Pertanto, con il provvedimento del 19 novembre 2015, causa C-74/15, la Corte di Giustizia ha affermato che “è onere del giudice nazionale stabilire se il soggetto che sottoscrive una fideiussione possa essere consumatore ai sensi della predetta direttiva, considerando che se si tratta di una persona fisica garante di obbligazioni di una società commerciale, la direttiva può essere applicata estensivamente laddove tale persona fisica ha agito per scopi che esulino dalla propria attività professionale o senza avere alcun collegamento funzionale con la società. Tale collegamento, chiarisce la Corte, sussiste se il soggetto è amministratore della società o possiede una partecipazione non trascurabile al capitale sociale. Se, invece, la persona fisica agisce per fini di natura privata, potrà ricevere i benefici della tutela consumeristica”.
Tale conclusione è stata ribadita anche da Corte di Giustizia, ord. del 14/9/2016, secondo cui si deve negare che la nozione di “consumatore” o di “professionista” possa essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto garantito.Al contrario, dal punto di vista dei contraenti, il contratto di garanzia si presenta come un “contratto distinto” in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale: “E’ dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito… (dovendosi stabilire se) tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare” (il caso riguardava la prestazione di una garanzia reale oltre che fideiussoria).
La più recente giurisprudenza di merito si sta allineando a tali precedenti comunitari. L’origine sovranazionale della nozione, infatti, assegna alla giurisprudenza comunitaria non un semplice valore persuasivo, bensì il valore di fonte (integrativa) del diritto, dovendo il giudice nazionale, di fronte a diverse possibili interpretazioni di una disposizione di rango od origine comunitaria, scegliere quella più vicina all’orientamento ermeneutico emerso in ambito comunitario e che permette la più ampia sfera applicativa di tale disposizione (c.d. principio di effettività).In questo senso, ad es. Tribunale Reggio Emilia, 23/02/2016 e 19/11/2016; Tribunale Rovigo, 13/12/2016; Tribunale Padova, 27/06/2018 (contro, tuttavia, Trib. Roma, 07/08/2018).
Può essere utile ricordare, in particolare, il provvedimento reso da Tribunale Palermo, 31/07/2017[3], secondo cui “la nozione di “consumatore” della legge 3/2012 deve armonizzarsi con le disposizioni del diritto comunitario. Essa va interpretata facendo riferimento al ruolo e alle finalità perseguite dal garante rispetto all’impresa garantita: pertanto, il fideiussore di un’obbligazione oggettivamente riferibile ad un’attività professionale può anche essere considerato consumatore se non ha assunto cariche sociali o gestorie nella società beneficiaria della garanzia” (nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha comunque rigettato il reclamo avverso il provvedimento che non aveva omologato il piano, ritenendo che quest’ultimo risultasse infattibile e privo di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non prevedendo anche la vendita dell’immobile di proprietà della garante).
D’altra parte, un possibile punto di equilibrio di fronte ad ipotesi di composizione della crisi velleitarie od irrispettose dei diritti dei creditori che per un consumatore così inteso portano a prescindere dalla ricerca di un accordo con i creditori, può trovarsi proprio nel più penetrante potere di controllo giudiziale previsto per il piano del consumatore di cui all’art. 12 bis L. 3/2012 cit. In questa ipotesi di ristrutturazione, infatti, come si vedrà infra, è previsto non soltanto un controllo di fattibilità del piano, ma anche la verifica soggettiva di “non colpevolezza” della situazione di indebitamento e lo scrutinio circa l’idoneità della soluzione proposta a garantire il pagamento dei crediti impignorabili e quelli di cui all’art. 7 co. 1 L. 3/2012 cit. (quanto a questi ultimi – peraltro – con il problema di armonizzazione rispetto alla disciplina concordataria di cui all’art. 182 ter l.f.).
PROSPETTIVE DI RIFORMA: il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza
Va a questo punto rilevato come la legge delega di riforma delle procedure concorsuali, c.d. Rordorf, di cui alla L. 19 ottobre 2017, n. 155 (pubblicata come è noto sulla G.U. n. 254 del 30/10/2017), dopo un periodo di stasi nella sua concreta traduzione in testo normativo, abbia visto l’approvazione del Decreto Legislativo attuativo, nel corso della recente riunione del Consiglio dei Ministri del 10/01/2019, trovando infine la luce con il D.Lgs.vo 12 febbraio 2019, n. 14, chiamato anche Codice della crisi e dell’insolvenza (CCI)[4].
Si può fin da ora evidenziare – sia pure in attesa del pronunciamento della Camere – come nello schema di decreto siano contenute, accanto a molteplici definizioni, secondo una tecnica mutuata dalla legislazione di derivazione comunitaria, disposizioni che operano una reductio ad unitatem delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nell’ambito di un solo Codice della crisi e dell’insolvenza, destinato a sostituire integralmente la legge fallimentare.
In particolare, per restare al tema assegnato, le novità principali sono costituite da:
a) la definizione di consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2 co. 1 lett. e)[5];
b) la definizione di sovraindebitamento come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (art. 2 co. 1 lett. c)[6];
c) l’espressa ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. “familiari” (cioè coinvolgenti più membri di una stessa famiglia, fenomeno assai frequente stante l’assommarsi della solidarietà passiva per debiti personali e di garanzia fra soggetti legati da vincoli di parentela e/o coniugio o convivenza), regolate dall’art. 65 CCI secondo principi di necessario coordinamento, ferma la distinzione delle masse attive e passive di pertinenza di ciascun familiare coinvolto[7]; da sottolineare come in sede di definitiva approvazione sia stato regolato espressamente il caso in cui solo alcuni dei membri (non necessariamente conviventi) della famiglia sovra-indebitata abbiano la qualità di consumatore: in tal caso si è introdotta una prevalenza assoluta della qualità non consumeristica della crisi da risolvere, disponendo che al progetto unitario si applicano le disposizioni in tema di concordato minore (nuovo istituto per il debitore non fallibile diverso dal consumatore regolato dagli artt. 74 e ss. CCI);
d) l’estensione degli effetti delle procedure di sovraindebitamento anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 65 ult. co.)[8].
2. Il piano del consumatore come procedura concorsuale
Come è noto l’attuale piano del consumatore non vede una votazione da parte dei creditori e tale assetto viene confermato anche dalle nuove disposizioni del CCI (artt. 67 e ss.).
L’assenza di una fase di votazione preliminare rispetto alla omologazione potrebbe far dubitare della riconducibilità del piano del consumatore sovra-indebitato al novero delle procedure concorsuali. Ma è un dubbio che deve essere respinto con forza.
Già nei primi commenti alle disposizioni attualmente vigenti(cfr. DI MARZIO,Le principali novità apportate dal “Decreto Sviluppo-bis“alla disciplina del sovraindebitamento, in www.ilfallimentarista.it, 2013), con notazione pienamente condivisibile si era rilevato che, dopo la riforma apportata all’istituto del sovraindebitamento dald.l. 18/10/2012, n. 179(convertito con modd. dalla l. 17/12/2012, n. 221) il piano del consumatore dovesse essere considerato come una variante dell’accordo. Si era osservato, piuttosto, come la differenza dovesse essere piuttosto individuata nel fatto che la proposta “adempitiva” è rivolta ai creditori da un debitore qualificato che è il consumatore, mentre le ulteriori differenze di disciplina sono soprattutto fondate sull’esigenza di agevolare la conclusione positiva della procedura in relazione alla particolare natura del soggetto debitore che, appunto, non è un operatore economico, ma un consumatore”.Lo stesso Autore, in un successivo articolo aveva poi concluso che “il piano del consumatore è una procedura di carattere concorsuale. Il piano, infatti, una volta omologato, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori concorsuali esattamente come accade nell’accordo di sovraindebitamento e nelle procedure concorsuali … Non abbiamo però una procedura concorsuale di carattere deliberativo giacchè non è richiesta nessuna approvazione o deliberazione della proposta da parte dei creditori. Abbiamo invece una figura peculiare che in letteratura è nota come “concordato coattivo” e che viene ripresa in una legge molto importante, la legge Prodi bis sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”[9].
Tale conclusione può essere a maggior ragione ribadita oggi, dopo l’importante arresto di Cassazione civile, sez. I, 12/04/2018, n. 9087, che nell’affermare in modo innovativo (peraltro dopo l’analoga Cass. n. 1182/2018) che l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, ha ritenuto che “la concessione del termine di cui all’art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell’impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato”
Pur essendo tale decisione sottoposta a talune critichedella dottrina (cfr. FABIANI, Dal codice della crisi di impresa agli accordi di ristrutturazione senza passare per Saturno, in www.ilcaso.it), l’importanza sistematica della stessa non può essere ignorata.
Secondo la S.C., in particolare, costituiscono indici della concorsualità, quale ridisegnata dalle riforme degli ultimi anni:
1) la necessaria interlocuzione con l’autorità giudiziaria, non importa se già in sede preventiva (misure di protezione, ammissione, ecc…) o successiva (semplice omologazione);
2) il coinvolgimento dei creditori (anche ove non si esprime con una votazione formale);
3) l’esistenza di forme di pubblicità della procedura.
In particolare, la S.C. esclude che il necessario rispetto della par condicio sia, attualmente, un carattere indefettibile di ogni procedura concorsuale, essendo stato sostituito da un più generale perseguimento del miglior interesse dei creditori, al cui soddisfacimento, in qualunque forma, la procedura deve comunque essere rivolta.
In motivazione si afferma altresì che “piuttosto che attribuire agli accordi di ristrutturazione un’improbabile connotazione meramente privatistica – confliggente non solo con l’embrionale verifica di ammissibilità esplicitata nell’ipotesi anticipatoria di cui all’art. 182-bis, comma 7, L. Fall., ma anche con la imprescindibilità dell’omologazione giudiziale ex art. 182-bis, comma 4 L. Fall. (peraltro soggetta allo stesso reclamo previsto per il concordato preventivo dall’art. 183 L. Fall.) e soprattutto con gli effetti pregiudizievoli che i creditori “estranei” subiscono direttamente o indirettamente, per effetto dell’accordo con la maggioranza dei creditori aderenti che rappresenti almeno il sessanta per cento dei crediti (quali: il divieto di agire esecutivamente e cautelarmente, nonchè di acquisire titoli di prelazione se non concordati, durante i periodi di inibitoria, preventivi o definitivi; la moratoria coattiva dei termini di pagamento fino a centoventi giorni; le nuove prededuzioni contemplate dagli artt. 182-quater e 182-quinquies L. Fall.; la sottrazione a revocatoria fallimentare degli atti di disposizione previsti nel piano omologato) – dovrebbe prendersi atto che la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell’autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria (con la precisazione che la L. Delega n. 155 del 2017, art. 5, comma 1, lett. a), per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, intende estendere queste ultime “procedure” anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari). Restano invece all’esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma riorganizzazione dell’impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio”.
Ora, nel piano del consumatore (destinato a diventare il piano di ristrutturazione di cui agli artt. 67 e ss. CCI) si ritrovano certamente quegli indici di concorsualità rilevati dal più recente orientamento del S.C. Infatti, oltre ad un provvedimento iniziale di sostanziale ammissione, troviamo un provvedimento successivo di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria, nonchè forme di pubblicità della proposta. Inoltre,risulta comunque previsto un coinvolgimento dei creditori che, seppure non chiamati al voto, ricevono tuttavia ampia informazione della proposta di ristrutturazione da parte del debitore/consumatore e possono così intervenire nel procedimento per far valere motivi di inammissibilità o la propria contrarietà alla omologazione.
Questo comporta che già oggi sia possibile colmare eventuali lacune della disciplina attraverso l’applicazione analogica di disposizioni relative alle altre procedure di sovraindebitamento od in tema di concordato preventivo, nelle parti non incompatibili con la disciplina specificamente riguardante la procedura oggetto di analisi. Un domani, anche qui con attenzione e rispettando un principio di non incompatibilità, le lacune potrebbero essere colmate attingendo a talune parti della disciplina del concordato minore (artt. 74 e ss. CCI).
PROSPETTIVE DI RIFORMA
La natura del piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore sovraindebitato quale procedura concorsuale è destinata – forse – ad essere rafforzata da talune disposizioni contenute nel recente Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui si è già fatto cenno.
In particolare, in estrema sintesi, appare rilevante:
a) la conferma, già oggi prevista dall’art. 9 co. 3 quater L. 3/2012, della c.d. “cristallizzazione” del debito, ossia che il deposito della proposta di accordo o di piano produce la sospensione del decorso degli interessi salvo che per quelli privilegiati, secondo un meccanismo in qualche misura simile a quello oggi contemplato dall’art. 55 l.f., richiamato dall’art. 169 l.f. in tema di concordato preventivo (cfr. art. 68 ult. co. CCI);
b) la nuova previsione contenuta all’art. 67 co. 4 CCI (i cui contenuti dovevano oggi ricavarsi per implicito attraverso una ricognizione sistematica dell’art 12 bis L. 3/2012 ove rinvia, fra l’altro, ai precedenti artt. 7, 8 e 9, nonché art. 12 bis co. 4) secondo cui “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC”: quindi con certezza anche nel piano del consumatore si deve rispettare una regola di falcidia dei privilegiati in senso non peggiorativo rispetto all’alternativa liquidatoria, così come previsto per il concordato preventivo dall’attuale art. 160 co. 2 l.f.;
c) la possibilità per il piano del consumatore (già oggi affermata in via interpretativa sia pure con alcuni distinguo nella giurisprudenza di merito) di prevedere “anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”, fermo quanto previsto al punto che precede circa il trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria (cfr. 67 co. 3 CCI);
d) viene confermato l’effetto protettivo non automatico di questa procedura, bensì a domanda: “il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento” (art. 70 co. 4 CCI); degna di nota l’anticipazione del c.d. automatic stay– che oggi è ricollegata al solo decreto di omologazione (cfr. art. 12 ter co. 1 L. 3/2012) – già al decreto di fissazione dell’udienza per la eventuale omologazione, ma sempre a richiesta del debitore.
3. Condizioni di fattibilita’ e verifica giudiziale
La circostanza che i creditori non siano chiamati, nel caso del piano del consumatore, ad una votazione preventiva e che, quindi, il loro coinvolgimento nella procedura sia sì sussistente ma pur sempre formale ed in funzione eventualmente oppositiva e successiva (finalizzata cioè non a stimolare un gradimento preventivo che non è richiesto, ma un eventuale opposizione alla omologazione della proposta di piano), spiega perché l’ambito di verifica giudiziale prevista al momento della omologazione subisca – nella disciplina attuale – un peculiare allargamento rispetto alla diversa procedura dell’accordo (destinato a diventare concordato minore) del soggetto sovraindebitato non consumatore.
Oltre alle usuali verifiche circa la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e delle altre condizioni di ammissibilità della procedura – soggettive e oggettive – nonché in ordine alla regolarità formale del procedimento (es. competenza, completezza della documentazione, ecc…), nel caso del piano del consumatore il Giudice è chiamato dall’attuale art. 12 bis L. 3/2012 a valutare, anche in assenza di opposizione:
a) la fattibilità del piano;
b) ad escludere (e quindi comunque a svolgere un giudizio sia pure espresso in termini negativi) che il consumatore abbia “assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero abbia “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”;
c) l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di taluni crediti “erariali” previsti dall’art. 7 co. 1 della L. 3/2012.
Come già è stato notato, nel caso dell’accordo del debitore non consumatore, ex art. 12 L. 3/2012, la valutazione da parte del Giudice appare più ristretta e condizionata da un esame del merito dell’accordo e della sua convenienza che è stato già positivamente scrutinato – attraverso il meccanismo del voto – dai creditori. In tal modo il Giudice nel caso di accordo (futuro concordato minore) è più semplicemente chiamato a vagliare – in assenza di opposizioni – che la percentuale necessaria dei consensi sia stata raggiunta e che il piano sottostante all’accordo sia tale da assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo (in sintesi IVA e ritenute operate e non versate)[10].
Tornando alle verifiche giudiziali connesse alla omologazione del piano del consumatore, si è condivisibilmente affermato[11]: “Se ci interroghiamo sulla ragione sistematica di tale differenza, la scorgiamo facilmente nel diverso ruolo assunto dai creditori nella decisione sulle due diverse procedure concorsuali di sovraindebitamento in esame. Il cosiddetto “accordo” è sottoposto alla deliberazione maggioritaria dei creditori concorsuali: che votano la proposta per deciderne la approvazione. La natura del procedimento è dunque a) concordataria, b) deliberativa. Il cosiddetto piano del consumatore integra invece una fattispecie di concordato coattivo. In tale procedura il contributo dei creditori si esplica non nella approvazione del piano, fase non contemplata nella legge, ma nella eventuale opposizione alla omologazione del piano medesimo”.
La verifica in ordine alla fattibilità del piano impone – in assenza di opposizione – un controllo preventivo circa la legittimità delle operazioni attraverso le quali il debitore propone di assicurarsi la provvista con la quale provvedere al soddisfacimento dei creditori secondo i tempi e le modalità contenute nella proposta. Passa inoltre attraverso una disamina della ragionevolezza, senza poter tuttavia trascendere in una valutazione di merito, delle assunzioni su cui si basa il piano e sulla ragionevole realizzabilità dello stesso. In questo quadro una notevole importanza va riconosciuta alla relazione di accompagnamento formulata dall’OCC (o meglio dal gestore da questi nominato) che è chiamata attualmente (cfr. art. 9 co. 3 bis L. 3/2012) a contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonchè sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Si tratta di valutazioni espresse dall’organo tecnico in una relazione che ha evidentemente un duplice scopo:
1) da un lato, offrire un quadro rappresentativo affidante per i creditori, che anche se non votano, sono comunque raggiunti dalla comunicazione della proposta e della relativa relazione particolareggiata, oltre che dal decreto di fissazione dell’udienza per la eventuale omologazione e possono, quindi, determinarsi consapevolmente – sia pure per implicito – in ordine al non contrarietà rispetto alla ristrutturazione dei debiti avanzata dal consumatore, trovando nella relazione stessa ogni più utile chiarimento, ovvero da questa trarre il convincimento della necessità di proporre opposizione alla omologazione al fine di non risultare pregiudicati;
2) dall’altro, rappresentare un utile strumento di sussidio nella verifica di fattibilità e nel giudizio di omologazione affidati all’organo giudiziario, che può in prima battuta rinvenire proprio in tale elaborato gli elementi atti a consentire una motivata espressione del giudizio sia in ordine alla ragionevolezza del piano che in relazione alle valutazioni di carattere soggettivo (qualifica di consumatore, natura colposa o meno del sovraindebitamento, presenza di atti di frode per i creditori, ecc…).
Solo la presentazione di opposizioni “di merito” alla omologazione determina il c.d. cram down, cioè l’esigenza di affrontare il problema della convenienza rispetto alla liquidazione pura e semplice, potendosi ugualmente procedere alla omologazione del piano quando l’organo decidente ravvisi che “il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria” (che in questo caso è rappresentata da quella sorta di “fallimento civile” data dalla liquidazione del patrimonio, destinata a divenire a seguito della riforma “liquidazione controllata del sovraindebitato”, di cui agli artt. 268 e ss. dello Schema di D. lgs. in corso di approvazione).
Altra verifica che il Giudice è chiamato a svolgere, al pari di quanto previsto per le altre procedure si sovraindebitamento, è rappresentata dal controllo circa l’assenza di atti di frode a danno dei creditori. Il programma di ristrutturazione del debito, in altri termini, deve comunque essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, e non può porsi come strumento né per carpire (sia pure implicitamente) il gradimento dei creditori al piano volto a superare il sovraindebitamento, né – tantomeno – porsi quale abuso dell’istituto volto a rendere definitive e non attaccabili operazioni distrattive (o meglio dispositive) del patrimonio del consumatore sovraindebitato, che comunque rappresenta il termine di raffronto circa l’esistenza della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c[12].
In riferimento alle procedure di sovraindebitamento si è notato come il concetto di atto di frode sia richiamato da tutte e tre i procedimenti quale ostacolo all’ammissione o comunque alla omologazione del piano o dell’accordo. Il Trib. Milano, 18/11/2016, in un caso di donazione della nuda proprietà di un immobile al figlio, prima di determinarsi a ricorrere alla procedura di sovraindebimento, così da pregiudicare le ragioni dei creditori, ha ritenuto che “la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori che siano obiettivamente idonei ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie a prescindere dalla loro idoneità decettiva incidono sulla meritevolezza del debitore e determinano il rigetto della domanda di omologazione dell’accordo”.
Nell’ambito delle valutazioni di fattibilità rientrano, a parere del relatore, anche quelle relative alle tempistiche previste per il compimento delle attività di liquidazione (se presenti) ed erogazione dei pagamenti a favore dei creditori, non tanto nel senso di imporre per via giudiziale un termine massimo di durata del piano che le norme non prevedono, quanto piuttosto per poter censire una ragionevolezza complessiva delle assunzioni poste alla base del piano (destinate a risultare vieppiù prive di affidabilità man mano ci si allontana dalla situazione temporale e debitoria di riferimento presa a fondamento per la elaborazione della proposta di ristrutturazione) ed al fine di non offrire ai creditori privilegiati un trattamento deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Questo spiega come, sia pure con alcune eccezioni, i tribunali di merito siano orientati per prassi ad ammettere piani del consumatore della durata massima di 5/6 anni[13]. Innovativa (pur se in alcun casi già precorsa dalla giurisprudenza di merito), nonché idonea a scongiurare le principali criticità connesse alla durata del piano, sarà la possibilità di conservare la possibilità di adempiere regolarmente (alla scadenza convenute, secondo il piano di ammortamento contrattuale) un mutuo pendente con garanzia ipotecaria sulla prima casa di abitazione del debitore, lasciando tale rapporto al di fuori del perimetro della ristrutturazione (cfr. art. 67 ult. co. CCI).
Sull’importanza del perseguimento del best interest per i creditori, divenuto ormai una sorta di clausola generale ed una “stella polare” delle procedure concorsuali riformate, si possono ricordare le decisioni del S.C. in tema di pagamento dei crediti anteriori (per tutte Cass. 19/02/2016, n. 3324e Cass., sez. I, 16/05/2018, n. 11958[14]), nonché la già citata sentenza del S.C. n. 9087/2018.
PROSPETTIVE DI RIFORMA
Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, con riferimento alle valutazioni da condurre rispetto al Piano di ristrutturazione del Consumatore, introduce le seguenti previsioni, che vale la pena sin da ora schematizzare:
a) si prevede in primo luogo che la nomina dell’attestatore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sia sempre facoltativa;
b) si afferma che la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, specificando ulteriormente che non è necessaria l’assistenza di un difensore (in controtendenza rispetto ad altre disposizioni, ma in chiaro collegamento con la maggiore semplicità che questa procedura dovrebbe avere rispetto a quelle riservate ai soggetti imprenditori o professionali, nonché in relazione ad un’esigenza volta a contenere i costi e favorire l’accesso a queste procedure);
c) si prevede che la relazione di accompagnamento al piano, redatta dall’OCC, debba contenere “a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l’indicazione presunta dei costi della procedura”;
d) in modo del tutto innovativo, la stessa relazione deve verificare il comportamento di prudenza e diligenza tenuto dai soggetti finanziatori che – concedendo credito al consumatore – hanno concorso a cagionare la situazione di sovraindebitamento; si prevede, al riguardo, una specifica sanzione processuale, consistente nella preclusione della possibilità di opporsi alla omologazione del piano per ragioni di convenienza;
e) la verifica di meritevolezza del consumatore, sia pure espunta sul piano letterale dalla disposizione che regola il giudizio di omologazione, rientra comunque nel più ampio vaglio circa l’ammissibilità del piano, che viene ripreso dall’art. 70 co. 7 in combinato disposto con l’art. 69 CCI (condizioni soggettive ostative); la verifica soggettiva è stata parzialmente riformulata e con ogni probabilità resa meno rigida nel senso che non qualunque elemento di colpevolezza del debitore o scarsa considerazione delle proprie capacità restitutorie rilevano a fine impeditivo, ma soltanto se (egli) “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”[15];
f) resta quale condizione di inammissibilità del piano l’essere già fruito della esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o l’aver già beneficiato per due volte dell’esdebitazione;
g) non viene più letteralmente
prevista la moratoria annuale oggi contenuta nell’art. 8 L. 3/2012 per
il pagamento dei crediti privilegiati (salvo quelli speciali di cui sia
prevista la liquidazione del bene su cui si esercita la prelazione),mentre
diviene invece biennale nel caso di concordato preventivo in continuità, ai
sensi dell’art. 86 CCI, con il problema dell’ipotizzata applicazione analogica
di tale disposizione, ovvero – in mancanza di continuità aziendale nel piano, e
quindi di carenza di eadem ratio –
della necessità più generale di valutare la tempistica dei pagamenti sotto i
profili della fattibilità del piano e del trattamento non deteriore rispetto
all’alternativa liquidatoria.
[1] Sul sovraindebitamento del consumatore, senza pretese di completezza, si segnalano: CESARE, Ammissibile la liquidazione del patrimonio di gruppo proposta dai coniugi congiuntamente (nota a Trib. Mantova, 8 aprile 2018), in www.ilfallimentarista.it; DE MATTEIS – GRAZIANO, Casi e Questioni di sovraindebitamento, Rimini, 2017; DI MARZIO – MACARIO – TERRANOVA, La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, collana “Il civilista”, Milano, 2013; DI MARZIO, Le principali novità apportate dal “Decreto Sviluppo-bis“alla disciplina del sovraindebitamento, in www.ilfallimentarista.it, 2013; ID., Giudizio di fattibilità e procedure di sovraindebitamento, ivi; FAROLFI, Sovraindebitamento: le novità della riforma, ivi; FIMMANÒ- D’ATTORRE, La composizione della crisi da sovraindebitamento, Napoli, 2018;LIMITONE, Il concetto di colpa nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento del consumatore, in www.ilcaso.it; ID., Postilla sulla colpa nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento del consumatore e la proposta della commissione Rordorf, ivi; NISIVOCCIA, Il sovraindebitamento e le prospettive di riforma, in www.ilfallimentarista.it.
[2]Cfr. COOLEY, Human Nature and the Social Order, New York, 1902.
[3] Con nota di CESARE, Il piano del consumatore proposto dal fideiussore garante di obbligazioni di impresa, in www.ilfallimentarista.it.
[4]Pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019. In termini generali: AMBROSINI, La riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza: motus in fine velocior, in www.ilcaso.it; LAMANNA, Il Codice concorsuale in dirittura d’arrivo con le ultime modifiche ministeriali al testo della Commissione Rordorf, Parte I e II, in www.ilfallimentarista.it.
[5] Può in questa sede solo accennarsi al tema dell’applicabilità del sovraindebitamento al socio illimitatamente responsabile. Ad una prima tesi negativa, fondata sul possibile fallimento in estensione – ex art. 147 l.f. – di tale soggetto (cfr. Trib. Milano 18 agosto 2016) attualmente se ne oppone una più liberale, volta ad ammettere il ricorso alla procedura non soltanto – come ovvio – per il socio illimitatamente responsabile di un soggetto societario “sotto soglia”, ma anche per quel socio persona fisica che comunque necessiti di pervenire alla ristrutturazione del proprio debito pur a fronte dell’assoggettamento a procedure concorsuali della società di cui è parte (cfr. Trib. Prato, 16 novembre 2016). Questo secondo orientamento pare oggi rafforzato già in chiave interpretativa proprio dalla legge di riforma c.d. Rordorf, ed è esplicitamente accolto dal Codice della crisi e dell’insolvenza, sia pure con la limitazione ai debiti di natura personale, estranei a quelli sociali.
[6] Si ricorda che attualmente l’art. 6 co. 2 lett. a) definisce il sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva capacità di adempierle regolarmente”. La riforma, in linea con la direttiva di riconduzione del sovraindebitamento all’interno del codice, unifica i presupposti di accesso nella crisi e nell’insolvenza, a loro volta così definite all’art. 2 lett. a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; lett. b) “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
[7] Tale soluzione – resa difficoltosa per il concordato preventivo di gruppo dalla nota Cass., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 – è già stata accolta per il sovraindebitamento da Trib. Mantova, 8 aprile 2018 e Trib. Milano – 6 dicembre 2017. Quest’ultima decisione ha ritenuto che “nulla osta al deposito di un unico ricorso che contenga due separate proposte: i due debitori hanno infatti patrimoni distinti la cui componente attiva messa a disposizione è costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente e una situazione debitoria differente che trae origine in gran parte da finanziamenti contratti in via autonoma per far fronte alle esigenze familiari; dunque le proposte sono due e vanno tenute distinte anche se ciascuna è subordinata sospensivamente al conseguimento dell’omologazione dell’altra”. In motivazione la decisione ha altresì ritenuto che la questione afferente la conservazione del debito del mutuo fondiario al di fuori del programma di ristrutturazione possa essere risolta positivamente, purchè lo stesso continui ad essere onorato secondo le scadenze contrattuali.
La scelta di mantenere distinte le masse attive e passive di ciascun familiare sovraindebitato si ricollega, come afferma la stessa Relazione di accompagnamento al decreto, all’esigenza di non scalfire il principio di responsabilità patrimoniale personale (cfr. art. 2740 c.c.).
[8] Con soluzione in qualche modo assimilabile all’attuale disposto dell’art. 184 co. 2 l.f.
[9] DI MARZIO, Giudizio di fattibilità e procedure di sovraindebitamento, in www.ilfallimentarista.it. Altro esempio di concordato coattivo si ritrova nella l.c.a., all’art. 214 l.f.
[10] Esula dai limiti della presente relazione una compiuta disamina del profilo relativo alla possibile falcidia dei crediti erariali e, più in particolare, dell’IVA e ritenute operate e non versate. In sintesi, si deve ricordare come la Corte europea, sentenza del 7 aprile 2016 (C-546/14), abbia riconosciuto la legittimità di norme interne che consentano all’imprenditore insolvente di soddisfare non integralmente il credito IVA nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, purchè in misura non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Sula scorta di tale decisione la L. n. 232/2016 ha riscritto l’art. 182ter l. f., con decorrenza dal 1° gennaio 2017, contenente due sostanziali innovazioni:
a) il pagamento parziale di IVA e ritenute è ora ammesso qualora il piano presentato ex art. 182 ter preveda la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della sua collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni e/o diritti sui quali sussiste la prelazione, come attestato da un professionista indipendente;
b) sulla base della nuova norma, in assenza di transazione fiscale i crediti tributari non possono più essere falcidiati.
La circostanza che l’art. 7 L. 3/2012 non sia stata in pari tempo modificata ha portato Trib Udine, ordinanza 14 maggio 2018, a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Per più ampie considerazioni cfr. GAMBI, Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nel sovraindebitamento, in www.ilfallimentarista.it
[11] DI MARZIO, Giudizio di fattibilità e procedure di sovraindebitamento, cit.
[12] Sul concetto di frode ai creditori, da ultimo, Cass. civile, sez. I, 26/06/2018, n. 16856, secondo cui “in tema di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Rientrano, peraltro, tra i fatti “accertati” dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 173 l. fall., non solo quelli “scoperti” perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale, che aveva qualificato come atto di frode il silenzio serbato nella proposta concordataria e nel piano annesso – ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili – su una operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad un terzo)”.
[13] Così Trib. Pistoia, 28 febbraio 2014, Trib. Ravenna, 10 marzo 2017, Trib. Monza, 2 aprile 2014, Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, Trib. Milano, 27 novembre 2016.Vds. anche Trib. Padova, 13 aprile 2018, secondo cui “la durata del piano del consumatore deve collocarsi in un arco di cinque anni circa; solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio, impostò ai creditori mediante la previsione di un piano di durata ragionevolmente breve e la cui esecuzione appaia verosimilmente prevedibile”.
Ha invece omologato un piano di durata ventennale Trib. Como, 24 maggio 2018.
[14] Quest’ultima decisione afferma che “il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non integra in via automatica, ai sensi dell’art. 173, comma 3, l.fall., una causa di revoca del concordato, la quale consegue solo alla verifica, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tale pagamento, non essendo ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, sia diretto a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato”.
[15] Particolarmente esplicativa, sul punto, la Relazione di accompagnamento al Decreto attuativo, ove è dato leggere: “In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.
In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione alla procedura)”.
di David Mancini in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione
1. La pandemia propulsore dei diritti di (alcuni) lavoratori invisibili
L’emergenza sanitaria mondiale del Covid 19 ha reso ancora più grave la situazione delle centinaia di migliaia di persone straniere che vivono in Italia da tempo, prive di permesso di soggiorno o richiedenti asilo ai quali è stata negata tutela. Essi occupano settori importanti del mercato del lavoro nazionale, ma a causa della loro condizione precaria o irregolare sono divenuti ancora più vulnerabili e serbatoio della criminalità organizzata che li recluta e impiega in condizioni di sfruttamento. Da più parti si sono levate voci, anche autorevoli[1], nell’auspicio di interventi di regolarizzazione tesi a garantire l’emersione dall’invisibilità di migliaia di persone che vivono e/o lavorano nel territorio italiano ed una conseguente migliore tutela della salute personale e pubblica. Alla luce della pandemia, la stessa Commissione europea – seppure incidentalmente, in tema di emergenza Covid 19, nelle “linee guida sull’attuazione delle disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento (2020/C 126/02) pubblicate in data 17.4.2020[2] – afferma che, nell’ipotesi in cui i rimpatri dei migranti irregolarmente soggiornanti non possano essere effettuati, a maggior ragione in periodo di pandemia, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da riconoscere ai migranti irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE (“direttiva rimpatri”).”
Il dibattito si è sviluppato con vigore su un tema che tradizionalmente è terreno di scontro ideologico ed elettorale, intriso di pregiudizi, ma in realtà espressione di diritti fondamentali, di affermazione del rispetto della dignità umana e di contrasto allo sfruttamento, spesso governato dalla criminalità organizzata, che nell’emarginazione e nelle vulnerabilità trova da sempre il miglior serbatoio per produrre profitti.
Al termine di un vigoroso confronto ha visto la luce l’articolo 103 nel d.l. “rilancio” che prevede una disciplina denominata “emersione dei rapporti di lavoro” che rappresenta una risposta significativa alle istanze provenienti dalle istituzioni e dalla società civile.
L’intervento presenta luci ed ombre, chiaramente rinvenibili nei commi che compongono l’articolo e che verranno sinteticamente descritti nel prosieguo. Tuttavia, in via di sintesi, si può dire che l’intervento legislativo presenta alcuni pregi. Intanto, un intervento di regolarizzazione vede la luce dopo anni e seppure improntato alla temporaneità, presenta i presupposti affinchè molti lavoratori si stabilizzino anche nel prosieguo. Ma il vero pregio della norma, simbolico prima ancora che nei fatti, è quello di accomunare sotto il concetto di emersione sia i lavoratori migranti irregolari che i lavoratori italiani (o europei).
Questa equiparazione accomuna l’impiego di migranti irregolari (ed il loro sfruttamento) al lavoro in nero a cui sono costretti i lavoratori italiani. Non esistono più vulnerabili di diversa categoria o cittadinanza; non esistono piani paralleli tra lo sfruttamento criminale da un lato ed il lavoro nero, tollerato con qualche mal di pancia, ma sostanzialmente consentito, dall’altro. Vi è semmai una progressione in cui il lavoro nero (che già ontologicamente sfruttamento) è l’anticamera di una violazione ancora più aggressiva dei diritti che, al suo vertice di disvalore, può culminare nella tratta a scopo di sfruttamento del lavoro.
Secondo un approccio autentico e complessivo, dunque, parlare di emersione di lavoratori invisibili (italiani o stranieri migranti) è un valore straordinario rispetto alla mera “sanatoria” di migranti irregolarmente soggiornanti. Un piccolo passo di un nuovo percorso con cui erodere l’area grigia del lavoro irregolare in favore della tutela dei diritti.
Accanto a questi lampi di speranza, varie ombre promanano dal testo dell’articolo 103. Intanto, la temporaneità della regolarizzazione – seppure elastica e convertibile – mal si concilia con l’affermazione di diritti fondamentali e con la loro generale valenza, anche in ragione della brevità del termine temporaneo (6 mesi) che è anche in contraddizione con la premessa delle ragioni pandemiche che, verosimilmente, si protrarranno oltre.
La condizione di partenza da cui sembra generare la norma (l’esigenza di garantire all’economia nazionale – o meglio ad alcuni settori di essa – un’ancora di salvezza; l’interesse specifico dei cittadini italiani ad avere garantiti certi bisogni primari a rischio in assenza di determinata manodopera) non pare esattamente ispirata alla tutela dei diritti dei lavoratori, ma tradisce uno spirito egoistico della comunità nazionale che vuole garantirsi – per suo diretto beneficio – la certezza di disporre dei prodotti agricoli o di ricevere i servizi di colf e badanti. Peraltro, ove la ratio del provvedimento fosse davvero quella della tutela sanitaria individuale e collettiva, le misure di emersione dal lavoro irregolare, per il loro carattere parziale e settoriale, non possono risolvere i problemi profondi che attanagliano la stragrande maggioranza dei lavoratori irregolari presenti sul territorio nazionale. Anche per risolvere il tema urgente sanitario occorrerebbe risolvere (si pensi ai lavoratori stagionali occupati in agricoltura) la mancanza di adeguate soluzioni abitative, le precarie condizioni igienico sanitarie sui luoghi di lavoro, le modalità di trasporto dei lavoratori). In questo modo la regolarizzazione si traduce in un intervento basato sulle esigenze economiche e produttive, senza attenzione al tema più ampio e complesso dei diritti.
Questo motivo ispiratore, neanche troppo velato, genera l’altro grave vulnus della norma di emersione, dato dalla indicazione esclusiva di alcuni settori di lavoro. Solo i lavoratori impiegati in certi settori e non in altri potranno accedere all’emersione. Questa limitazione appare irragionevole e iniqua e si traduce nell’abbandono nello stato sommerso dei lavoratori che – loro malgrado – abbiano operato in settori lavorativi non previsti dalla norma. C’è da augurarsi che durante i sessanta giorni necessari alla conversione del decreto legge si maturi una riflessione ampia e si introducano opportuni correttivi.
2. La vulnerabilità specifica dei lavoratori irregolari
Introdurre una normativa, seppur riduttiva rispetto a quanto invocato, di emersione di lavoratori in condizione di emarginazione e irregolarità deve essere spiegata con le necessarie premesse che descrivano in quale ampio contesto socio-economico i diritti negati dei lavoratori si collocano.
Allo sfruttamento del lavoro, nelle diverse gradazioni di disvalore, corrisponde sempre un approfittamento di uno stato di bisogno o – secondo l’accezione più evoluta – di una condizione di vulnerabilità del lavoratore, sia esso migrante extra UE, sia cittadino europeo o italiano. L’approfittamento dà luogo a soprusi e violazioni di natura talvolta negoziale, altre amministrativa o infine, penale.
Attraverso l’attuazione nazionale delle fonti internazionali, anche le norme interne si soffermano, pur se con tenori lessicali non sempre chiari e aderenti, sul concetto di vulnerabilità diversamente espresso (stato di bisogno, stato di soggezione continuativa, etc.).
Il percorso interpretativo è costantemente illuminato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che valorizza lo squilibrio che caratterizza la relazione di lavoro patologica, in cui una parte non è nella facoltà di optare in autonomia per una scelta accettabile e tollerabile, diversa dalla condizione di sfruttamento a cui viene assoggettata.
Le comunità nazionali non possono restare passive e sono obbligate: – ad adottare un quadro normativo repressivo; – a porre in essere strumenti di assistenza e protezione dei diritti umani; – a prevedere strumenti per l’adozione di indagini effettive e azioni efficaci di tutela dei diritti.
Peraltro, le recenti evoluzioni normative in materia di contrasto allo sfruttamento del lavoro ed al caporalato hanno contribuito a fare chiarezza su alcuni pregiudizi diffusi: lo sfruttamento del lavoro, anche in forme gravi riconducibili alla tratta di persone, non riguarda solo i lavoratori migranti, ma anche quelli italiani. L’approfittamento illecito della vulnerabilità dei lavoratori, spesso operata dalla criminalità organizzata, germina nelle enormi sacche di lavoro nero e irregolare, che accentuano le diseguaglianze dei poteri negoziali tra parte datoriale, intermediari e lavoratori.
Con riferimento ai lavoratori migranti, è noto come la complessa disciplina che regola l’ingresso degli stranieri nel territorio italiano per motivi di lavoro prevede uno stretto collegamento tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro.
I presupposti dell’intera procedura di assunzione del lavoratore straniero consistono, da un lato, nella pubblicazione del “decreto flussi”, che annualmente determina (o dovrebbe farlo) le quote di lavoratori stranieri ammessi a svolgere un’attività lavorativa, anche stagionale, in Italia, sempre che dette quote non siano già esaurite; dall’altra, nel fatto che il primo incontro fra domanda ed offerta di lavoro debba avvenire quando l’aspirante lavoratore si trova nel suo Paese di origine. Il “progettista” di tale sistema, nella migliore delle ipotesi, non deve aver avuto una corretta idea dei meccanismi di incontro di volontà nel mercato del lavoro. Peraltro, oltre alla (in)capienza del decreto flussi, il datore di lavoro dovrebbe anche accertarsi che un medesimo lavoratore del tipo di quello richiesto non si trovi già in Italia.
Siccome il lavoratore straniero per il legislatore sembra essere ontologicamente un pericolo per l’ordine pubblico, occorre verificare l’esistenza di ragioni ostative al suo ingresso. In presenza di tutti i requisiti il lavoratore, ottenuto il nulla osta all’ingresso, procederebbe con le ulteriori fasi. In realtà, è di tutta evidenza che normalmente lo straniero fa ingresso in Italia irregolarmente (o comunque in virtù di un permesso che non consente l’esercizio di un’attività lavorativa o di un permesso stagionale) entra in contatto con un datore di lavoro (normale incontro di domanda ed offerta) e quindi, torna nel suo Paese di origine, per rientrare nuovamente in Italia, stavolta legalmente, secondo la procedura appena descritta dal testo unico sull’immigrazione e quindi, nell’ambito delle quote fissate dal decreto flussi.
Tuttavia, la migrazione economica ha carattere spesso temporaneo, soprattutto in agricoltura, per cui il ricorso al permesso di soggiorno per contratto di lavoro stagionale va per la maggiore e certamente non favorisce una presenza sul territorio nazionale del migrante nel senso di una accettabile forma di integrazione sociale.
Il complesso di regole in materia sembra essere orientato a produrre ostacoli normativi all’accesso legittimo dei migranti al mercato del lavoro, con la conseguenza della loro esposizione “ope legis” ad una condizione di vulnerabilità economica e sociale di secondo livello, che si somma a quella di partenza dovuta alla condizione di irregolarità. Questa elementare fotografia della condizione del migrante sfruttato sul lavoro – soprattutto nel settore agricolo – viene offuscata dalla propaganda della crimmigration, che tende ad avviluppare tutto in una massa indistinta in cui migranti irregolari, “caporalato”, datori di lavoro senza scrupoli sono accomunati come fenomeno quasi naturale. Il primo decreto “Salvini” (d.l. 4 ottobre 2018 n. 113) ha costituito un ulteriore esempio di approccio orientato a tutelare – apparentemente – la sicurezza pubblica a discapito dei diritti dei lavoratori migranti.
La sostanziale eliminazione di una seria politica di flussi, la residualità degli ingressi per motivi di studio o famiglia – a parte la stagionalità – ha determinato negli ultimi anni ingressi sul territorio nazionale per lo più attraverso il sistema della richiesta di protezione internazionale. Ed in questo ambito la protezione umanitaria ha giocato un ruolo prezioso. Peraltro, pur in presenza di autentiche vergogne nazionali (ad es. il ghetto di Rignano, Borgo Mezzanone, Rosarno, etc.) il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo consentiva – in linea di massima – l’attivazione di una piattaforma di servizi di integrazione sociale e tutela dei diritti umani dei richiedenti.
La risposta normativa interna in termini repressivi dello sfruttamento del lavoro, dopo lunghi anni di lacune, ha subito una positiva innovazione nel 2016 con l’approvazione della legge 29 ottobre 2016 n. 199.
L’evoluzione interna del contrasto allo sfruttamento lavorativo ha segnato un cambio di passo con la nuova formulazione dell’articolo 603bis c.p.. I riflettori si sono accesi sullo sfruttamento del lavoro, che tanta responsabilità imputa alla parte datoriale, nonché sulla giusta considerazione del fenomeno dell’intermediazione illecita (caporalato) fino a pochi anni fa considerata la causa regina dello sfruttamento, quando invece è soltanto una concausa o spesso solo una conseguenza delle politiche miopi in tema di migrazioni, regolazione del mercato del lavoro, accesso ai diritti delle fasce deboli, contrasto alle organizzazioni criminali.
3. Il settore agricolo come traino della nuova regolarizzazione
Abbiamo anticipato circa l’iniquità della esclusione della procedura di emersione di lavoratori che abbiano operato in settori diversi da quelli espressamente previsti (si pensi tra tutti all’edilizia, al turismo, alla logistica, alla ristorazione, etc.).
Ciò si spiega anche con il fatto che il lavoro agricolo in Italia sempre più poggia sul contributo di manodopera dei lavoratori migranti. Secondo gli ultimi dati disponibili INPS riferiti al 2017 gli addetti dipendenti con regolare contratto e i lavoratori autonomi sono oltre un milione; ovviamente la rilevazione statistica INPS non conteggia i lavoratori irregolari, laddove il concetto di irregolare non si riferisce soltanto ai migranti irregolarmente soggiornanti (volgarmente detti “clandestini”) ma anche ai braccianti italiani impiegati al di fuori di una regolare contrattazione e a coloro che, pur provvisoriamente regolari (si pensi ai richiedenti protezione internazionale) non dispongono di contratto di lavoro e lavorano rigorosamente in nero.
Su circa un milione di lavoratori agricoli finora “emersi”, i migranti si confermano una risorsa fondamentale. Secondo i dati INPS, nel 2017 oltre un terzo dei lavoratori agricoli registrati con contratto regolare sono stranieri (343.977), circa il 32% del totale, di cui la metà provenienti da paesi non UE (costantemente cresciuti e poi raddoppiati nell’ultimo decennio) provenienti principalmente dall’India, Pakistan, Marocco, Tunisia e Albania.
In queste rilevazioni ufficiali non sono menzionati i lavoratori impiegati “in nero”, molti dei quali provenienti dall’Africa subsahariana, spesso in condizione di irregolarità di soggiorno e di lavoro (e dunque invisibili nelle rilevazioni INPS). La presenza di lavoratori stranieri nell’agricoltura italiana è un dato ormai strutturale e in crescita costante e a tal proposito è interessante evidenziare che se il numero degli occupati stranieri nel 2017 era pari a 2,4 milioni di persone ovvero il 10,5% dell’occupazione totale, in agricoltura rappresentano oltre il 30%degli occupati.
In base a quanto riportato dalle stime dell’ISTAT, il tasso di lavoro irregolare tra gli addetti all’agricoltura è il più alto di tutti i settori economici, attestandosi al 24,2% nel 2018 ,9%[3].
Secondo l’ultimo Rapporto Agromafie e caporalato – Osservatorio Placido Rizzotto, Flai-Cgil, sono oltre 400.000 i lavoratori agricoli (italiani e stranieri) esposti al rischio di un ingaggio irregolare e sotto caporale; di questi più di 130.000 sono in condizione di grave vulnerabilità sociale e forte sofferenza occupazionale. Inoltre, più di 300.000 lavoratori agricoli, ovvero circa il 30% del totale, lavorano meno di 50 giornate l’anno e il tasso di irregolarità dei rapporti di lavoro in agricoltura sarebbe pari al 39%.
I lavoratori sottoposti a grave sfruttamento in agricoltura non hanno tutele e diritti garantiti dai contratti e dalla legge; ricevono una paga media tra i 20 e i 30 euro al giorno; svolgono lavoro a cottimo per un compenso di 3/4 euro per un cassone da 375Kg; percepiscono un salario inferiore di circa il 50% di quanto previsto dalla contrattazione. Anche tra gli sfruttati le diseguaglianze di genere sono attuali, infatti le donne sfruttate (dai “caporali” o da datori di lavoro) percepiscono un salario inferiore del 20% rispetto ai loro colleghi. Nei gravi casi di sfruttamento analizzati in varie regioni italiane dall’Osservatorio Placido Rizzotto, alcuni lavoratori migranti percepiscono un salario di 1 euro l’ora. L’orario medio va da 8 a 12 ore di lavoro al giorno. I lavoratori che dipendono dalle vessazioni del caporale devono inoltre pagare a questi il trasporto a seconda della distanza e i beni di prima necessità. L’Osservatorio valuta in circa 30.000 il numero di aziende che ricorrono all’intermediazione tramite caporale, il che significa che tale metodo è perseguito da circa il 25% del totale delle aziende del territorio nazionale che impiegano manodopera dipendente.
Questi dati evidenziano la strutturalità del lavoro nero e dello sfruttamento nel mercato del lavoro agricolo italiano e i lavoratori stranieri stagionali in agricoltura sono le principali vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo a causa di più fattori e multiformi vulnerabilità, prima fra tutte la condizione giuridica nella quale versano. Questa consistenza endemica e strutturale testimonia la necessità di interventi altrettanto robusti basati sulla pianificazione e sulla rivoluzione del sistema di incontro di domande e offerta, che costituisce il fulcro attorno al quale si intrecciano le condizioni di vulnerabilità e gli interessi criminali.
In passato gli stranieri tendevano a lasciare il settore agricolo man mano che riuscivano a regolarizzare la loro posizione amministrativa, ma negli ultimi anni l’occupazione in agricoltura ha costituito un ricovero degradato ma rassicurante, in cui trovare una fonte di minimo guadagno e sostentamento, seppure al di sotto della soglia di dignità.
Le politiche di chiusura delle frontiere, la restrizione dei canali di ingresso regolare, la difficoltà a mantenere una condizione continuativa di regolarità amministrativa hanno incentivato processi che a loro volta hanno spinto verso aree marginali un numero sempre più crescente di cittadini stranieri.
Il lavoro stagionale condotto in condizioni di illegalità ha riflessi sulla sicurezza e sulla sua percezione da parte dei cittadini. Esso favorisce la concentrazione di immigrati irregolari in zone spesso già degradate del Paese (il proliferare di ghetti o baraccopoli agricole) e favorisce condotte delittuose che si alimentano con le condizioni di vulnerabilità del lavoratore.
Dal 2011, le quote per lavoro dipendente non stagionale sono state ridotte drasticamente, mentre le quote per i lavoratori stagionali sono state praticamente dimezzate. Allo stesso tempo, non è stato adottato alcun provvedimento per regolarizzare i migranti senza permesso di soggiorno; l’ultima sanatoria risale infatti al 2012. In questo scenario, l’assenza di un sistema di ingresso efficace per i lavoratori stranieri, in grado di soddisfare la domanda di manodopera in settori quali l’agricoltura, è stata compensata principalmente dall’arrivo di un numero crescente di migranti dagli Stati membri dell’Est Europa, ma anche da richiedenti asilo e rifugiati extracomunitari.
Le stime dei migranti irregolari mostrano una crescita costante dal 2013 ad oggi e se al 2018 l’ISMU stimava 530mila irregolari sul nostro territorio, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 113/2018 entro la fine del 2020 gli irregolari in Italia potrebbero diventare quasi 700mila, anche in considerazione del fatto che i rimpatri complessivi assommano ad una percentuale irrisoria dell’’1%.
In questo contesto già drammatico (e sommerso agli occhi volutamente distratti del Paese) piomba l’emergenza Covid19 che spiega effetti devastanti su un doppio binario. Da un lato il lockdown della fase 1 e le perduranti restrizioni (soprattutto in termini di viaggi e spostamenti) delle fasi successive impediscono il reperimento della solita manodopera migrante impegnata nei lavori caratterizzati dalla stagionalità e intrinsecamente connotati dallo spostamento in relazione alle diverse coltivazioni. Dall’altro, la mancanza di lavoro, per quanto sfruttato in modi variabili, fino a pervenire a forme di asservimento ricadenti nel fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, determinando un ulteriore aumento della vulnerabilità dei lavoratori, comporta ulteriori vantaggi per le organizzazioni criminali, che sono rapidissime nel fornire soluzioni alternative in momenti di difficoltà. Accanto a ciò, le gravissime condizioni dei migranti nei ghetti e nelle baraccopoli non garantiscono alcuna forma di distanziamento sociale e di cautele connesse all’emergenza pandemica.
E purtroppo anche questo intervento normativo non sembra poter essere risolutivo, anche se potrebbe almeno essere un primo passo. Non è detto neanche che l’emersione costituirà un successo. Le procedure ideate dal legislatore sono abbastanza farraginose, non di agile uso per chi si trova a vivere in condizioni di grande disagio. Per altro verso, non è chiaro se ai datori di lavoro convenga effettivamente procedere alla regolarizzazione o assunzione di lavoratori, soprattutto in un momento di grave crisi sanitaria, sociale ed economica (che richiede anche costi di adeguamento della propria attività alle linee guida dell’emergenza).
Inoltre, non sembra che l’urgenza di provvedere manifestata dai rappresentanti dei datori di lavoro, possa essere realizzata con i tempi amministrativi della procedura di regolarizzazione, pur se il comma 23 prevede la possibilità che il ministero dell’interno si avvalga dell’ausilio di agenzie di somministrazione di lavoro per un periodo massimo di sei mesi per un più rapida definizione delle procedure.
4. La disciplina dell’art. 103 del d.l. 34/2020
Con lo scopo dichiarato di garantire la salute pubblica e individuale l’art. 103 prevede che l’emersione avvenga attraverso due strade complementari.
La prima è nel comma 1, che stabilisce che i soggetti attivi corrispondenti ai datori di lavoro, italiani, cittadini UE oppure stranieri in regola con il permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998 possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Riguardo ai cittadini stranieri, la condizione è:
1) che siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
2) che abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni con data certa provenienti da organismi pubblici (ad esempio un timbro di ingresso per lavoratori extra Schengen);
3) che non abbiano lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Al comma 2 si descrive la seconda opzione in cui i soggetti promotori sono gli stessi cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, i quali possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo – il cui rilascio è previsto al comma 13 – valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Le condizioni sono che i predetti cittadini stranieri:
1) devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
2) devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019.
Se nel periodo temporaneo il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Come detto in precedenza, i settori di attività per i quali la presente disciplina è valevole sono soltanto:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
E’ evidente l’iniquità della norma rispetto a coloro che hanno svolto lavoro irregolare o sono stati sfruttati in ambiti diversi come, ad esempio, l’edilizia, il turismo e la ristorazione, il settore tessile, la logistica, etc., questa limitazione non ha alcuna giustificazione rispetto alle esigenze primarie di tutela dei diritti, manifesta limiti di ragionevolezza che potrebbero anche essere oggetto di attenzione del giudice costituzionale.
Quanto ai requisiti dell’istanza, il comma 4 stabilisce che nell’istanza/dichiarazione di emersione devono essere indicati:
– la durata del contratto di lavoro;
– la retribuzione convenuta, conforme alla contrattazione
L’istanza/dichiarazione può essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con separato decreto del ministro dell’interno concertato con i dicasteri di economia, lavoro, politiche agricole e secondo le tappe stabilite dal comma 12. Verosimilmente arriveranno anche delucidazioni rispetto ad espressioni generiche che potrebbero far sorgere dubbi applicativi e quesiti.
La domanda va inoltrata presso:
a) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) se è relativa ai lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, se riguarda i lavoratori stranieri;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei, di cui al comma 2.
Il separato decreto deve stabilire i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Tuttavia, nelle more della definizione dei procedimenti, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario per ciascun lavoratore. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro (che fino al momento dell’istanza aveva beneficiato dell’impiego in nero del lavoratore emerso) a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con altro separato decreto concertato.
Uno degli argomenti oggetto di avversione della normativa in questione veniva indicato nel timore di un suo uso strumentale a favore di soggetti resisi responsabili di gravi reati. E’ stata perciò prevista una causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, consistente nella condanna comminata al datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art. 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ davvero singolare che in questo elenco manchi il reato di sfruttamento lavorativo più grave, vale a dire quello di cui all’articolo 601 c.p., vera traduzione nazionale dell’obbligo di incriminare il trafficking in persons come scaturisce dal Protocollo addizionale alla Convenzione ONU di Palermo del 2000. Forse il legislatore ha ritenuto di assorbirne la portata nella disposizione di cui all’art. 600 c.p., ma così gravemente errando, salvo che nella decretazione attuativa non si voglia porre rimedio espressamente includendo l’articolo 601 c.p. al novero dei reati ostativi (seppure con modalità discutibile di interpretazione autentica a mezzo decreto di una norma di legge).
La mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero costituisce causa di rigetto delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro.
Sono previste cause di non ammissione alle procedure di emersione anche per i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.
Al comma 10 si precisa che dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
E’ stato opportuno specificare che non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale (anche qui manca il riferimento all’art. 601 c.p.);
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.
La sospensione di cui al comma 10 (che ricalca altre ipotesi di illeciti penali e amministrativi subordinati ad accertamenti e/o sanatorie) cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima o non si proceda alla successiva stipula del contratto. Con singolare espressione si dice che si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo non sia ascrivibile al datore medesimo. In realtà la disposizione va collegata con il successivo comma 14, laddove si precisa che la stipula del contratto per i lavoratori stranieri ed il perfezionamento dell’emersione per i lavoratori italiani determina l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 10.
Il comma 11bis prevede l’introduzione di una circostanza aggravante per l’impiego lavorativo irregolare degli istanti di cui al comma 2, poichè le sanzioni previste dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151 sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni previste dall’art. 603 bis codice penale. La disposizione lascia abbastanza perplessi per la sua scarna formulazione che potrà eventualmente presentare non pochi problemi applicativi.
Il comma 13 prevede che il cittadino straniero che richiede il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 inoltri richiesta al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5, idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. Nelle more della definizione dei procedimenti, lo straniero non può essere espulso. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E’ consentito all’istante altresì, di iscriversi al registro di cui all’art.19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.
La formulazione della norma lascia molti dubbi. Il cittadino straniero riceve l’attestazione che gli consente il soggiorno una volta presentata l’istanza di cui al comma 2 e gli consente anche di lavorare, ma solo nei settori lavorativi ammessi. Ne consegue, stando alla norma, che il cittadino straniero che dovesse trovare lavoro in un settore diverso (ad es. in edilizia invece che nella pesca) non potrebbe farlo regolarmente e dunque, sarebbe di nuovo vulnerabile (necessariamente invisibile) e soggetto a sfruttamento da parte di intermediari o datori di lavoro operanti nei settori non ammessi. Resta anche il dubbio se l’omogeneità del settore lavorativo condizioni (come sembrerebbe dal dato testuale) anche la successiva domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per motivi di lavoro. Una tale conclusione sarebbe, tuttavia, irragionevole poiché precluderebbe al lavoratore di progredire nel proprio percorso lavorativo in modo trasparente e regolare.
Un segnale positivo, anche se abbastanza generico, è dato dalle disposizione del comma 17, in base al quale, al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 (il riferimento velato alle indegne baraccopoli è chiaro) le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l’implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022[4], adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Al Tavolo operativo istituito dall’art. 25 quater del D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, vengono ammessi ad apportare un contributo anche il Dipartimento per la protezione civile e la Croce Rossa Italiana.
E’ evidente, tuttavia, che il lavoro per rendere efficace il Piano triennale e per garantire l’adozione di iniziative concrete (che procurino alloggi in condizioni igienico sanitarie di base e che stimolino a fornire servizi di trasporto ai lavoratori, sottraendoli dalla morsa di caporali e datori di lavoro compiacenti) è ancora molto lungo e faticoso.
Ogni sanatoria passata è stata anche fonte di molti illeciti penali (si pensi a quelli in tema di frode e falso, spesso commessi con l’apporto fondamentale di professionisti senza scrupoli). Non è un caso che l’articolo 103 chiuda con il comma 19 che introduce una specifica norma penale.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell’ambito delle procedure previste dal presente articolo. La sanzione viene individuata nell’articolo 76 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
Il diritto penale come norma di chiusura svolge un ruolo logico e funzionale alla sua natura. L’auspicio è che, ora più di prima, non debba operare in funzione sostitutiva e che la tutela dei diritti ed il contrasto allo sfruttamento del lavoro divengano snodo centrale dell’agenda politica nazionale.
[1] Il pensiero di Papa Francesco riportato dall’agenzia di stampa Agensir in: https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/28/migranti-la-risposta-di-papa-francesco-alla-fai-cisl-regolarizzazione-auspicabile/.
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=IT.
[3] ISTAT: Occupazione regolare, irregolare e popolazione (ISTAT, edizione settembre 2019).
[4] https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf
di Santi Bologna
Sommario: 1.Premessa –2.Le novità relative al procedimento di archiviazione – 3.La positivizzazione delle ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione – 4. Il nuovo rimedio: a) il reclamo – (Segue) b) il procedimento – (Segue) c) La esclusione dell’impugnabilità della decisione sul reclamo mediante ricorso per Cassazione: una questione “già” chiusa?
- Premessa
Nell’ambito dei numerosi interventi di riforma del sistema processuale penale posti in essere con la L. 23 giugno 2017, n. 103, un profilo di studio meritevole di particolare attenzione è rappresentato dalle novità riguardanti il provvedimento di archiviazione e il relativo procedimento.
Come noto, ilnodo centrale dell’archiviazione sta nell’evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà dell’azione penale(art. 112 Cost.).
Infatti, come si evince dallo stesso dato normativo – “il pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione” (art. 50, comma 1, c.p.p.).- la disciplina dell’archiviazione non può essere disgiunta dall’obbligatorietà dell’azione penale che, a sua volta, è punto di confluenza di principi cardine dell’ordinamento italiano, e segnatamente, l’indipendenza dell’ufficio del pubblico ministero, l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nonché il principio di legalità penale e processuale[1].
La richiesta di archiviazione non mira ad escludere l’utilità delle indagini, bensì, proprio in virtù dei risultati investigativi acquisiti, l’utilità del rinvio a giudizio, tanto è vero che l’archiviazione può ben intervenire anche a conclusione di indagini particolarmente complesse[2].
L’obbligatorietà dell’azione penale non si traduce nella consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo e l’ufficio del pubblico ministero non deve esercitare l’azione penalese mancano elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento ex art. 125 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che, al fine di raggiungere tale obiettivo, sarebbe auspicabile “acquisire anche eventuali fatti e circostanze suscettibili di screditare l’ipotesi accusatoria, dai quali possa emergere un quadro quanto più completo per le necessarie valutazioni relative ad un proficuo esercizio dell’azione”[3].
In sintesi, la richiesta di archiviazione può essere definita come una valutazione prognostica circa la non decisività della prova formatasi nel contraddittorio delle partiai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’accusato.
Con maggiore impegno esplicativo, “non occorre chiedersi se gli elementi raccolti siano idonei a determinare la condanna dell’imputato; la domanda da porsi è se, alla luce delle indagini svolte, un dibattimento appaia necessario ed utile oppure si configuri già a priori come superfluo perché non potrebbe fornire risultati ulteriori rispetto a quanto raccolto nelle indagini”(così P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2017, 606).
Ciò impone di verificare l’adeguatezza tra i meccanismi di controllo delle valutazioni di oggettiva non superfluità del processo (per individuare il discrimine tra archiviazione ed azione) e lo scopo ultimo di tale controllo, che è quello di far sì che i processi non instaurati siano solo quelli risultanti realmente superflui, in modo da contrastare l’inazione e le lacune investigative del P.M. ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio “discrezionale” dell’azione penale.
Può anticiparsi sin d’ora che la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 103 del 2017 non ha modificato il sistema del controllo sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale ed ha conservato intatta la possibilità di chiedere la verifica del rispetto dei diritti della persona offesa di formulare le proprie osservazioni e richieste al Giudice per le indagini preliminari, ampliando, come si dirà nel prosieguo, i termini per proporre tempestivamente l’impugnazione funzionale a tale sindacato.
L’unica modifica posta in essere attiene all’organo giudiziario deputato al controllo: il tribunale in composizione monocratica in luogo della Corte di Cassazione.
- Le novità relative al procedimento di archiviazione in generale
La novella legislativa del 2017 ha inciso su più articoli del codice di rito, con il duplice obiettivo di meglio regolamentare, sia le scansioni temporali previste per l’esercizio dei diritti e delle facoltà dei soggetti coinvolti nel procedimento, sia lo svolgimento del controllo giurisdizionale sulle richieste.
In primo luogo resta immutato il termine (dieci giorni) per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411 comma 1 bis c.p.p.
Risulta, invece, ampliato il termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione negli altri casi.
Nell’ipotesi che l’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. consegua ad una precisa richiesta di informazione avanzata dalla persona offesa il termine è di venti giorni (art. 408, comma 3, c.p.p.); diversamente, nel caso in cui l’avviso sia notificato alla persona offesaper obbligo imposto ex lege al P.M.[4] il termine è di trenta giorni (art. 408, comma 3 bis, c.p.p.).
E’ lampante che la triplicazione dei termini – la cui natura resta di carattere ordinatorio –è destinata ad influenzare non poco la disciplina relativa all’evoluzione del procedimento di archiviazione dettato in caso di opposizione (art. 410 c.p.p.).
Va altresì evidenziato come, con la riforma in parola, si sia persa un’occasione per correggere il persistente difetto di collegamento tra l’art. 408 c.p.p. e l’art. 126 disp. att. c.p.p.
Tale ultima disposizione prevede cheil P.M. trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari “dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3” dell’art. 408 c.p.p.
Molto più semplicemente, con la novella, si sarebbe potuta collegare la trasmissione della richiesta di archiviazione, unitamente all’intera documentazione indicata nell’art. 408, comma 1, c.p.p. all’avvenuto decorso di tutti i diversi termini previsti per l’opposizione dallo stesso art. 408 c.p.p.
Con lo scopo di assicurare tempi contenuti per l’esaurimento del procedimento di archiviazione, si sono previsti dei termini per fissare la data dell’udienza camerale nel caso il giudice ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione (entro tre mesi) e per provvedere sulle richieste (entro tre mesi) (artt. 409, commi 2 e 4; 410, comma 3, c.p.p.).
Tuttavia, nonostante la riforma, continua a mancare la previsione del termine per accogliere la richiesta di archiviazione.
- La positivizzazione delle ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione
L’introduzione dell’art. 410 bis c.p.p. ha un’indubbia valenza sistematica poichétale disposizione nella prima parte (commi 1 e 2) codifica patologie del provvedimento di archiviazione da tempo note nella prassi giurisprudenziale attribuendo loro una precisa natura sanzionatoria (nullità), mentre nella seconda parte (commi 3 e 4) predispone, per la loro neutralizzazione, un nuovo rimedio (reclamo)diverso dal previgente ricorso per cassazione.
Prima della riforma in commento, solo per l’ordinanza di archiviazione – tramite il rinvio alle patologie inficianti il corretto svolgimento dell’udienza in camera di consiglio (art. 127, comma 5, c.p.p.)- l’art. 409, comma 6, c.p.p. prevedeva il catalogo delle patologie sanzionate a pena di nullità[5].
Le ulteriori ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione sono cosi state individuate dalla prassi giurisprudenziale.
In primo luogo, in merito alla mancata previsione di idonea sanzione processuale per quanto concerne i vizi inerenti al diritto della persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione, al fine di poter formulare opposizione, è intervenuta la Corte costituzionale[6]che, con una sentenza interpretativa di rigetto ha affermato che impedire alla persona offesa dal reato ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione costituisce “vizio da ritenere ancor più grave di quello derivante dall’omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l’art. 409, sesto comma, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione”poiché si traduce nel“colpire all’origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell’udienza in camera di consiglio”.
Sulla scorta di tale interpretazione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che “il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine assegnato alla persona offesa ex art. 408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per prendere visione degli atti e presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero – integrando un’ipotesi di nullità per violazione del contradditorio, ai sensi dell’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. – può essere impugnato con ricorso per cassazione come previsto dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen” (da ultimo, nella vigenza della pregressa normativa, v. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 510 del 02/12/2016, dep. 05/01/2017, rv. 268810).
La medesima patologia (nullità) e la medesima soluzione (ricorso per cassazione)sono state individuate dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine assegnato alla persona offesa ex art. 408, comma 3 bis, c.p.p., integrandosi anche in questo caso un’ipotesi di nullità per violazione del contradditorio, ai sensi dell’art. 127, comma 5, c.p.p.(v. da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21209 del 17/03/2017 Cc, dep. 03/05/2017, rv. 270051).
L’excursus appena compiuto delle soluzioni adottate nella prassi consente di cogliere subito la portata “compilativa” del comma primo dell’art. 410 bis c.p.p.; se per l’ordinanza di archiviazione adottata all’esito dell’udienza in camera di consiglio si ribadisce il rinvio ai casi di nullità espressamente previsti nell’art. 127, comma 5, c.p.p., per il decreto emesso de plano si colma una lacuna del sistema, stilando ex novo l’elenco delle ipotesi determinanti nullità.
E’ importante porre in evidenza come la collocazione unitaria delle patologie all’interno dell’art. 410 bis comma 1 c.p.p. ha il pregio di offrire un catalogo tendenzialmente completodi quelle situazioni che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela al punto tale da imporre una severa risposta– l’inflizione della sanzione processuale della nullità del provvedimento adottato – nelle ipotesi di mancato rispetto del modello legale.
Il primo gruppo di patologie afferisce agli strumenti informativi che pongono la persona offesa nelle condizioni di contraddire rispetto alle determinazioni dell’ufficio del pubblico ministero che formula una richiesta di archiviazione.
Si fa riferimento alla mancanza dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata di tale eventuale iniziativa da parte del P.M.
La nuova risposta sanzionatoria opera pure nel caso di inosservanza dell’avviso in procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona ovvero in quelle ipotesi ove il mancato invio dell’avviso denoti il difetto di un obbligo ex officio (art. 408, comma 3 bis, c.p.p.).
In entrambi i casi l’avviso deve contenere pure la precisazione che nel termine di venti giorni (trenta giorni, nelle ipotesi ex art. 408 comma 3 bis c.p.p.)la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Un’altra ipotesi riconducibile al genus “mancanza di informazione” – contraddistinta dall’omesso invio del relativo avviso – riguarda la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa nell’ipotesi in cui sia richiesta l’archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1 bis, c.p.p.).
In questo caso l’avviso precisa che nel termine di dieci giorni, tanto la persona sottoposta alle indagini quanto la persona offesa, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione ove indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.
Una diversa patologia presa in considerazione nell’art. 410 bis c.p.p. riguarda il caso del provvedimento di archiviazione adottato prima che il termine concesso agli interessati(per proporre opposizione) sia inutilmente decorso.
La nullità in questione è originata dall’esercizio del controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione in assenza di opposizione; tuttavia, quest’ultima,non è riconducibile ad una “reale” manifestazione di volontà della persona offesa che ha ritenuto di non attivarsi, maal fatto che l’intervento giurisdizionale è esercitato in pendenza del termine concesso all’interessato per proporre opposizione.
A ben vedere, la configurabilità di tale fattispecie è subordinata al mancato rispetto da parte dell’ufficio del pubblico ministero dei termini indicati dall’art. 126 disp. att. c.p.p.
Invero, la patologia in questione scaturisce dal fatto che l’ufficio del pubblico ministero non rispetta i termini indicati dalla citata disposizione di attuazione e trasmette anticipatamente la richiesta di archiviazione unitamente agli atti, così inducendo in errore l’organo del controllo di giurisdizione, che, a sua volta, non rileva il mancato rispetto del termine, né il mancato invio dell’avviso.
Una ulteriore patologia presa in esame nell’art. 410 bis c.p.p. riguarda il caso in cui nell’emettere il decreto di archiviazione il giudice ometta di pronunciarsi sulla doglianza ritualmente depositata oppure la dichiari inammissibile al di fuori dell’ipotesi ex art. 410, comma 1, c.p.p. riguardante la mancata indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva da svolgere e i relativi elementi di prova.
Tale formulazione legislativa pare infelice e foriera di dar adito a qualche difficoltà interpretativa con riferimento al controllo giurisdizionale sull’ammissibilità dell’opposizione.
Nell’escludere che il giudice possa omettere “di pronunciarsi sull’ammissibilità dell’opposizione”, la nuova previsione sembra pretendere dal giudice procedente qualcosa di diverso dal mero controllo di ottemperanza alla (unica) condizione posta, a pena di inammissibilità, nell’art. 410, comma 1, c.p.p.
Ciò significa che, una volta riscontrata la citata condizione, il giudice nel suo provvedimento dovrebbe dar conto delle ragioni che non giustificano la necessità di ricorrere a investigazioni suppletive come sostenuto dalla persona offesa in sede di opposizione.
Tale interpretazione non convince perché la “verifica” appena descritta comporterebbe la fissazione dell’udienza camerale con un conseguente controllo di merito che invece non è possibile, in quanto con l’adozione del decreto il giudice si è limitato alla verifica dell’esistenza dell’opposizione e del rispetto dell’unica condizione posta a pena di inammissibilità.
Sembra preferibile ritenere che la fattispecie si riferisca al decreto di archiviazione, per la cui emissione l’art. 410, comma 2, c.p.p. impone di considerare solo la verifica della condizione di ammissibilità indicata nel comma 1 dell’art. 410 c.p.p.
Il comma secondo dell’art. 410 bis c.p.p., che sostituisce la previsione in origine collocata nell’art. 409 comma 6 c.p.p., individua l’ultimo gruppo di vizi e si riferisce all’ordinanza di archiviazione– rinviando a quei vizi espressamente elencati nell’art. 127, comma 5, c.p.p. cui si fa richiamo – che si sono verificati in ragione della fissazione e dello svolgimento della relativa udienza[7].
In tema deve essere evidenziata la scelta di limitare la configurabilità della nullità “solo” ai casi cui si rinvia, a conferma della volontà di adottare una disciplina improntata ad un rigoroso principio di tassatività.
Il rinvio operato dall’art. 410 bis c.p.p. all’art. 127 comma 5 c.p.p. offre la possibilità di confrontarsi con altre due questioni relative alla disciplina del procedimento in camera di consiglio che nella materia de qua possono condurre a riflessioni peculiari.
Come noto, in occasione dello svolgimento dell’udienza in camera di consiglio trova concretizzazione quel “compromesso” volto ad offrire una soluzione di equilibrio tra l’attuazione del principio contraddittorio e l’esigenza di celerità e di economia processuale per l’interessato, in vinculis, che intenda partecipare all’udienza.
Secondo la soluzione adottata dal legislatore (art. 127 comma 3 c.p.p.) l’interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice procedente, a seguito della richiesta di partecipazione “deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo”.
Orbene, l’adattamento della surriferita garanzia per l’imputato in vinculis all’udienza camerale oggetto di indaginedovrebbe indurre a far ritenere che, nella fattispecie, l’interessato possa essere anche la persona offesa.
Questione strettamente legata a quella appena affrontata, riguarda il caso del mancato rinvio dell’udienza se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha chiesto di essere sentito personalmente, nei cui confronti non sussista la condizione per attivare il contraddittorio davanti al magistrato di sorveglianza.
Anche in questo caso vale la pena di chiedersi se sussista l’esigenza di adeguamento al tipo di udienza camerale in atto.
Il riferimento esclusivo all’imputato – e non all’interessato – nonostante ci siano altri legittimati a partecipare all’udienza in questione e a essere sentiti, porta a restringere le ipotesi di nullità, anche nel rispetto del principio di tassatività.
Tuttavia, in aderenza alla sempre maggiore attenzione ai diritti della persona offesa[8], che dovrebbe essere massima proprio in ragione deltipo di udienza camerale a cui ci si riferisce, potrebbe giustificarsi, in futuro, un ulteriore modifica volta ad estendere la nullità anche al mancato rinvio dell’udienza per legittimo impedimento della persona offesa.
E’ vero anche che la rilevanza di tali ultime due questioni potrebbe essere agevolmente “stemperata” ove si consideri che l’art. 410 bis c.p.p. – in ciò derogando all’art. 127 comma 3 c.p.p. – esclude l’intervento delle parti interessate.
In conclusione di paragrafo merita un cenno la questione dell’eventuale sanatoria delle nullità di cui si è appena detto.
Ad avviso di chi scrive – in ragione del nuovo volto della disciplina de quaall’esito della riforma – sia l’inutile decorso del termine previsto per formulare opposizione alla richiesta di archiviazione, sia l’infruttuoso spirare di quello previsto per proporre reclamo comportano una sanatoria delle nullità tassativamente previste nell’art. 410 bis c.p.p.
4. Il nuovo rimedio: a) il reclamo
L’art. 410 bis comma 3 c.p.p. disciplina il rimedio previsto a favore di coloro che intendono far rilevare le nullità tassativamente indicate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Si è stabilita la sottrazione al giudice di legittimità della cognizione del controllo sul rispetto delle norme processuali poste a pena di nullità (previa abrogazione dell’art. 409, comma 6, c.p.p.), attribuendola ad un giudice di merito attraverso l’attivazione di un rimedio di nuovo conio, con lo scopo primario ( e sostanzialmente unico) di deflazionare l’attuale carico pendente davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
L’istituto del reclamo non è nuovo nel sistema processuale penale.
Si pensi alle varie ipotesi di reclamo che operano nell’ambito dell’ordinamento penitenziarioin cui al modello del reclamo giurisdizionale – che rinvia all’osservanza della disciplina prevista dagli artt. 666 e 678 c.p.p.
– si affianca il diritto di reclamo riconosciuto in generale ai detenuti e agli internati (art. 35 O.P.) anche nei confronti di autorità non giurisdizionali, connotato da procedure atipiche,ma accomunate da spazi dialettici contenuti e da più celeri tempi di proposizione e di decisione.
Tra le ipotesi di reclamo giurisdizionale si pensi a quello per mezzo del quale si attiva l’intervento del tribunale di sorveglianza sul provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare (art. 14 terO.P.), sulla concessione di permessi premio (art. 30 terO.P.) e sui provvedimenti in materia di permessi (art. 30 bis, che prevede anche l’intervento della corte di appello) nonché sul decreto ministeriale di sospensione delle regole di trattamento (art. 41 bis).
Una peculiare ipotesi di reclamo costituente strumento per far valere una censuranei confronti di un provvedimento incidente sull’esercizio delle proprie funzioni è individuabile all’interno dell’ordinamento giudiziario a proposito delle contestazioni formulabili nei confronti dell’avocazione delle indagini[9].
Rispetto al quadro normativo delineato, il reclamo introdotto a proposito del provvedimento di archiviazione tacciato di nullità presenta connotazioni originali.
La disciplina che di seguito si analizzerà nel dettaglio indica un procedimento privo di particolari formalità, sia in ordine al contenuto del reclamo sia con riferimento agli adempimenti da eseguire espicca la scelta del legislatore di legare la decisione del tribunale in composizione monocratica al rispetto di un contraddittorio di tipo essenzialmente cartolare.
(Segue) b) il procedimento
Entro il termine di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione viziato ex art. 410 bis commi 1 e 2 c.p.p. l’interessato – la persona offesa e, in alcuni casi, l’indagato – può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica[10].
In buona sostanza, l’art. 410 bis comma 3 c.p.p. amplia la competenza funzionale del tribunale in composizione monocratica, attribuendogli il controllo dei provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice per le indagini preliminari operantenello stesso circondario.
Quindi,nel caso in cui il procedimento riguardi i delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p., il giudice del provvedimento reclamato farà parte del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello (c.d. gip distrettuale), mentre il tribunale in composizione monocratica che si pronuncerà sul reclamo sarà quello ratione loci competente.
Una questione interpretativa che pone la “nuova” competenza funzionaledel tribunale in composizione monocratica riguarda la possibilità o meno di attribuire tali reclami alla cognizione del giudice onorario di pace inserito all’ufficio per il processo.
Come noto, la materia è stata profondamente innovata dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116nel quale si prevede che ai “G.O.P.” possa essere assegnata la trattazione di procedimenti penali nei limiti tassativamente indicati ex art. 11 D.Lgs. n. 116/2017.
In particolare l’art. 11 comma 5 D.Lgs. n. 116/2017 afferma che i “G.O.P.” non possono essere assegnatari di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 c.p.p,dei giudizi d’appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace, dei procedimenti di cui all’articolo 558 c.p.p. e dei conseguenti giudizi;inoltre,non possono svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare.
Proprio alla luce di tali pregnanti esclusioni qualitative, e in assenza di assenza di “aperture” al riguardo nella normazione secondaria,[11]pare preferibile la tesi che esclude che il reclamo ex art. 410 bis c.p.p. possa essere deciso da giudici onorari.
Il procedimento è tipicamente camerale;il tribunale, infatti, decide con ordinanza non impugnabile in un udienza che non prevede la partecipazione delle parti interessate che sono avvisate, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la decisione e possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.
La decisione del tribunale–la norma non offre alcuna indicazione in ordine al tempo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’ordinanza del tribunale – può essere di tre tipologie (annullamento, conferma o di inammissibilità).
Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice al giudice per le indagini preliminari.
La restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione non determina incompatibilità di questi a svolgere successivamente le sue funzioni di controllo sulla stessa richiesta di archiviazione, una volta superati i vizi ritenuti esistenti dal Tribunale.
Tuttavia il fatto che il giudice che si è già pronunciato sia così costretto a rivalutare la richiesta di archiviazione, induce a ritenere auspicabile che, a seguito di indicazione tabellare, l’assegnazione avvenga a giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento annullato.
La nuova disciplina è destinata a scoraggiare iniziative temerarie ovvero prive di fondamento, come si evince dagli effetti previsti in caso di conferma del provvedimento di archiviazione emesso (condanna alle spese) o di inammissibilità del reclamo (alla condanna alle spese si aggiunge il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall’art. 616, comma 1, c.p.p.).
Proprio la condanna a favore della cassa delle ammende impone una riflessione.
Come noto la Consulta, con la sentenza additiva n. 186 del 2000[12],ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 616 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di evitare la condanna a carico della parte privata che non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al reclamo in commento, si fa fatica ad ipotizzare “carenze” di colpa per l’interessato che proponga il reclamo al di fuori dei casi tassativamente individuati all’art. 410 bis, commi 1 e 2, c.p.p. nonché oltre il termine ex art. 410 bis comma 3 c.p.p. o essendo privo di legittimazione (si pensi, ad esempio, al reclamo presentato dal danneggiato in luogo della persona offesa oppure al reclamo presentato dal genitore della persona offesa maggiore degli anni quattordici che abbia, a sua volta, già proposto reclamo).
La sostituzione del ricorso per cassazione – previa abrogazione dell’art. 409, comma 6, c.p.p. – con il reclamo dinanzi al giudice di meritodeciso con ordinanza non impugnabile porta a chiedersi se tale modifica possa essere ritenuta compatibile con i principi sovranazionali.
Per quanto concerne la compatibilità con la Convenzione EDU, deve essere rilevato come nessuna disposizione convenzionale (v. artt. 6 e 13 CEDU)garantisce la “giustiziabilità”di ogni provvedimento giudiziario.
Inoltre, sotto il profilo sistematico, la garanzia del doppio grado di giurisdizione è espressamente prevista per il solo caso di condanna “in materia penale” (art. 2 del 7° Protocollo addizionale alla CEDU), e lascia, in ogni caso, agli Stati membri sia di delimitare i motivi di impugnazione (par. 1), ad esempio restringendoli alle sole questioni di diritto, sia di prevedere “eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento” (par. 2).
Per quanto attiene alla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, va osservato che il fatto che l’unica modifica recata attiene all’organo giudiziario deputato al controllo (non più la Corte di cassazione, ma il tribunale in composizione monocratica) costituisce sicuramente elemento indifferente rispetto alla garanzia assicurata dal già citato (v. nota 8) art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che non opera alcun riferimento alla necessità di assicurare un sindacato da parte del giudice di legittimità.
(Segue) c) La esclusione dell’impugnabilità della decisione sul reclamo mediante ricorso per Cassazione: una questione “già” chiusa?
Come già detto, l’art. 410-bis c.p.p., dispone chiaramente, al comma 3, che il provvedimento con il quale il tribunale decide il reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione costituisce “ordinanza non impugnabile”.
Sulla scorta di tale inequivoco argomento letterale la Suprema Corte ha recentemente affermato che “l’ordinanza emessa in sede di reclamo a norma dell’art. 410-bis c.p.p., avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione è provvedimento non impugnabile, anche quando si faccia questione di violazioni del diritto al contraddittorio[13]” (Cass. pen. Sez. VI, Ord., ud. 23/03/2018,18-04-2018, n. 17535).
La Corte di Cassazione fonda il suo orientamento su una rigorosa disamina del dato testuale di cui all’art. 568 c.p.p. che, in assenza di previsioni derogatorie espresse, fissa il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e, quindi, impone di escludere che il provvedimento di decisione del reclamo sia impugnabile, e, nella specie, ricorribile (a qualunque titolo) per cassazione.
La Suprema Corte esclude altresì che la ricorribilità per Cassazione della decisione emessa in sede di reclamo possa fondarsi alla stregua dell’art. 111 Cost., comma 7, primo periodo.
Come noto, tale disposizione primaria prevede che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per violazione di legge”.
In buona sostanza, i giudici di legittimità si confrontano con l’interrogativo se il provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 410 bis c.p.p., e che certamente non può dirsi “sulla libertà personale”, sia qualificabile, in senso sostanziale, e agli effetti dell’art. 111 Cost., come “sentenza”.
La risposta fornita dalla Corte è negativa, atteso che “l’ordinanza adottata in sede di reclamo, in quanto funzionale alla verifica dell’esistenza di nullità inficianti il decreto o l’ordinanza di archiviazione impugnati, ripete da questi provvedimenti il proprio fondamento sistematico di carattere generale, e non può avere rispetto ad essi – a maggior ragione per il suo ristretto ambito di cognizione, limitato esclusivamente ai profili procedimentali specificamente indicati dall’art. 410-bis c.p.p., commi 1 e 2, – una più ampia efficacia di accertamento sui fatti oggetto di investigazione”.
Di conseguenza, detta ordinanza, se respinge o dichiara inammissibile il reclamo, è anch’essa..al pari del provvedimento di archiviazione (il non corsivo è mio) provvedimento privo di stabilità, in quanto può sempre essere superato da una successiva riapertura delle indagini. Del resto, si può aggiungere, non vi sono preclusioni, nemmeno di tipo letterale, alla possibilità di procedere alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., anche dopo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del reclamo di cui all’art. 410-bis c.p.p..
Se, poi, il reclamo è accolto, l’ordinanza impone semplicemente una nuova valutazione sulla richiesta di archiviazione. In questa ipotesi, infatti, l’indagato non subisce alcun pregiudizio nel merito delle sue ragioni dalla decisione, posto che questa attiene esclusivamente a profili procedimentali, e potrà difendersi pienamente davanti al Giudice per le indagini preliminari cui spetta di valutare la richiesta di archiviazione, così come avveniva nel caso di annullamento del decreto o dell’ordinanza di archiviazione per effetto di sentenza della Corte di cassazione” (v. parte motiva Cass. pen. Sez. VI, Ord., ud. 23/03/2018,18-04-2018, n. 17535).
La tesi della Suprema Corte non risulta pienamente convincente nelle ipotesi in cui il provvedimento di controllo (rectius, la decisione sul reclamo ex art. 410 bis c.p.p.) sia stato adottato con violazione del diritto al contraddittorio dell’istante[14].
In tali casi, i giudici di legittimità escludono la possibilità di esperire ricorso per Cassazione e, esclusa l’applicabilitàdegli istituti della restituzione nel termine[15] e dell’incidente di esecuzione[16], individuano quale strumento di tutela per il reclamante “pretermesso” la richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo in difetto di contraddittorio, invocata sul presupposto di tale vizio.
La tesi, oltre agli immediati dubbi relativi alla “giustiziabilità” della decisione (magari, de plano) su una siffatta richiesta di revoca, suscita più complessi interrogativi di ordine sistematico.
Infatti, essa si pone in contrasto, in linea generale, con l’orientamento[17] a mente del quale risulta essere estraneo all’ordinamento processuale un potere di autocorrezione o integrazione dei provvedimenti non di natura meramente ordinatoria che, una volta emessi, sono passibili di impugnazione o di correzione degli errori materiali, solo secondo procedure disciplinate dal codice di rito.
Ancora, più nello specifico, l’orientamento espresso dai giudici di Piazza Cavour nella pronuncia in commento risulta difforme rispetto alle numerose decisioni che hanno ritenuto abnorme il provvedimento, con il quale il G.i.p. revoca per violazione del contraddittorio il decreto di archiviazione, emesso de plano sull’erroneo presupposto che l’opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento di archiviazione sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 c.p.p., (v. ex multisCass. Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, rv. 268001).
Ad avviso di chi scrive, la violazione del diritto al contraddittorio nel procedimento di cui all’art. 410 bis c.p.p., comporta una nullità di ordine generale, che, se si aderisce alla tesi sposata dalla Suprema Corte, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del reclamo, e in assenza di rimedi esperibili, non potrebbe essere mai dedotta se non (di fatto) davanti al giudice che l’ha provocata.
A rimuovere il vulnus alla violazione del diritto al contraddittorio non può essere nemmeno invocato lo strumento della riapertura delle indagini (esso è rimedio di tipo sostanziale, subordinato ex lege alla “esigenza di nuove investigazioni”, e, come tale, privo di concreta utilità per far valere violazioni formali).
A confutare i dubbi appena esposti, in senso adesivo rispetto alla soluzione individuata dalla Suprema Corte si potrebbe sostenere che la revoca del provvedimento che decide sul reclamo ex art. 410 bis comma 3 c.p.p. non costituisce un provvedimento abnorme perché, in via generale, il giudice ha la possibilità di rinnovare l’atto affetto da nullità, prevista dall’art. 185 c.p.p., comma 2, non ostando a ciò la regressione del procedimento, laddove non sia diversamente stabilito (art. 185 c.p.p., comma 3).
Come risulta evidente dalla quantità di argomentazioni spendibili a sostegno dell’una o dell’altra tesi, la questione è destinata a rimanere aperta almeno fino alla formazione di un indirizzo di legittimità consolidato sul punto.
E,
a testimonianza della “singolarità” della questione sta il fatto che nel caso
di specie,la Corte di cassazione, pur avendo dichiarato il ricorso
inammissibile,non ha pronunciato condanna in favore della cassa delle ammende,
e ciò proprio in virtù della novità e rilevanza della questione postasi nel
processo.
[1]v. C. Conti, Archiviazione, in AA.VV., Trattato di procedura penale, 3, Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura di G. Garuti, Torino, 2009, 731 ss; ; cfr. ancheC.Morselli, Archiviazione, in Dig. pen., XI, Torino, 1996, 378
[2]Cfr. G. Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, Torino, 1993, 11.
[3]Così, G. Tranchina, I soggetti, in D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, Diritto processuale penale, I, Milano, 2011, 141.
[4]v. M. Gialuz, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, a cura di M. Gialuz – A. Cabiale – J. Della Torre, in Dir. pen. contemporaneo, 20 giugno 2017, 5 che nel criticarela tecnica normativa casistica, si chiede come mai il legislatore abbia aggiunto alla già espressa categoria dei reati commessi con violenza alle persone solamente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 624 bis c.p.
In verità, ad avviso di chi scrive, la scelta legislativa ben può spiegarsi con l’intenzione di creare un importante presidio penale ad una fattispecie che desta notevole allarme sociale, in ragione dell’intenso pericolo che comporta, oltre che per il patrimonio, anche per l’incolumità fisica delle vittime e per la sicurezza e l’inviolabilità del domicilio.
[5]v. K. La Regina, Commento all’art. 409 c.p.p., in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano, 2017, II, 1224 ss.
[6]Cfr. Corte cost. 11-16 luglio 1991, n. 353, in Giur. cost., 1991, 2820 ss.
Sul punto, v. pure Corte cost. 24 novembre – 7 dicembre 1994, n. 413, in Cass. pen., 1995, 802, che ribadisce la soluzione di utilizzare il rimedio di cui all’art. 409, comma 6, c.p.p. ovvero di ritenere applicabili, nella fattispecie, i casi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, c.p.p.
[7]Si tratta delle ipotesi, già note, volte a sanzionare il mancato rispetto degli adempimenti diretti a garantire la conoscenza e la successiva partecipazione, mediante invio di rituale avviso, almeno dieci giorni prima, della fissazione dell’udienza camerale ai soggetti interessati. L’avviso, in caso di mancanza del difensore, è notificato al difensore di ufficio.
[8]L’interesse per la tutela della vittima ha dato origine nell’attività normativa dell’Unione Europea alla Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, che ha sostituito la decisione-quadro 2001/220 GAI, costituente uno strumento di unificazione legislativa valido per tutte le vittime di reato, dotato dell’efficacia vincolante tipica di questo strumento normativo.
In particolare l’art.11 della Direttiva dispone che “Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest’ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l’azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale”.
[9]È reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 70, comma 6 bis, ord. giud. il provvedimento di avocazione da parte del procuratore della Repubblica interessato; così come è esperibile reclamo dinanzi alla stessa autorità giudiziaria avverso l’avocazione delle indagini disposta dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ragione del pregiudizio arrecato al coordinamento investigativo a causa delle condotte, espressamente individuate nell’art. 371 bis, comma 2, lett. b), c.p.p., imputabili agli uffici procedenti.
A seguito dell’ entrata in vigore della riforma introdotta con la L. n. 103 del 2017 può ritenersi che il reclamo del procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 70, comma 6 bis, ord. giud., avverso il provvedimento di avocazione – a differenza di quello attivabile a seguito dell’omologo provvedimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, originato da altra causa – operi in casi limitati.
Infatti, in ragione dell’inutile decorso del nuovo termine per formulare le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale (art. 407, comma 3 bis, c.p.p.), ora è lo stesso ufficio procedente a dover comunicare all’organo legittimato il presupposto per l’avocazione che non può che essere “obbligatoria” (art. 412, comma 1, c.p.p.).
Di conseguenza lo spazio per l’attivazione del reclamo in questione è allora riferibile solo all’ipotesi di avocazione “facoltativa” (art. 412, comma 2, c.p.p.) nonché alle altre ipotesi riconducibili alle diverse cause di avocazione elencate nell’art. 372 c.p.p.
[10]Nel disegno di legge originario era stata individuata la Corte d’Appello come giudice dell’impugnazione; dal d.d.l. n. 2067 la funzione è stata affidata al tribunale in composizione monocratica.
[11]L’unica Delibera di Plenum del Csm sul punto, datata 6 dicembre 2017, [Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di … (nota n. 2960 in data 19.9.2017) sulla portata applicativa dell’art. 30.2 del D. lgs.vo n. 116/2017 relativo all’assegnazione dei procedimenti civili e penali dei got all’interno dei Tribunali], non si occupa nemmeno incidentalmente di tale questione.
[12] Cfr. Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186, in Giur. cost., 2000, 1613.
[13]Il caso di specie ha riguardato un’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 410 bis c.p.p. adottata nonostante l’omessa notifica dell’avviso al reclamante della data di fissazione dell’udienza di decisione sul reclamo e della comunicazione della facoltà di presentare memorie fino a cinque giorni prima dell’udienza.
[14]La stessa Corte afferma in motivazione che “siccome l’art. 410-bis c.p.p., prevede che le parti debbono essere avvisate dell’udienza fissata per decidere sul reclamo almeno dieci giorni prima della stessa e, pur non avendo la facoltà di intervenirvi, possono però presentare memorie fino a cinque giorni prima della data stabilita, è necessario assicurare al reclamante la possibilità di interloquire con memoria prima che il giudice adito avverso il provvedimento di archiviazione assuma la decisione richiesta” .
[15]L’istituto della restituzione nel termine, infatti, a norma dell’art. 175 c.p.p., attiene al “termine stabilito a pena di decadenza” che il pubblico ministero, le parti private o i difensori non hanno “potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore”. Nel caso di violazione del diritto al contraddittorio dell’istante nel procedimento di reclamo, invece, il soggetto che non ha osservato il termine è il giudice e, con riferimento al giudice, il termine violato non è certo stabilito a pena di decadenza.
[16]L’istituto dell’incidente di esecuzione, poi, non sembra pertinente, perchè la decisione sul reclamo non costituisce provvedimento cui deve essere data esecuzione e, ancor meno, può essere qualificata come “titolo esecutivo”.
[17]Cass. sentenza n.21243 del 25/03/2010, rv.246910
di Ester Di Francesco
Il presente contributo riporta una sintetica ricostruzione della disciplina applicabile ai magistrati in caso di interdizione dal lavoro per gestazione e congedi di maternità e, successivamente, unadisamina della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2017/2019.
La fonte primaria delle assenze per maternità riguardante i magistrati è costituita dall’art. 276 comma 3 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), secondo il quale “Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti”, e dall’art. 41 del D.P.R. 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Da quanto sopra discende l’estensione al personale di magistratura dei principali istituti riguardanti il rapporto di servizio degli impiegati dello Stato. Tale applicabilità è esclusa solo in via di eccezione, espressamente enunciata.
Le norme sopra richiamate rinviano alla disciplina generale in materia di maternità (rinvio da cui deriva l’applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 151/2001) e consentono all’Amministrazione competente di corrispondere ai magistrati lo stipendio e l’indennità integrativa speciale di cui sotto.
Interdizione dal lavoro per gestazione
La suddetta fattispecie trova il suo riferimento normativo nell’art. 17 del d.lgs. 151/2001.
È vietato adibire al lavoro
le donne, nel periodo precedente il congedo di maternità, quando:
a) vi siano gravi complicanze della gravidanza o vi sia il pericolo che
malattie preesistenti possano essere aggravate dalla gravidanza;
b) le condizioni di lavoro o ambientali possano pregiudicare la salute della donna o del bambino;
c) la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Nella citata ipotesi il magistrato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico, compresa la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 27/1981.
Congedo di maternità
Trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 16 del d.lgs. 151/2001.
È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; […]
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20.
Anche in tal caso il magistrato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico, compresa la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 27/1981.
Flessibilità del congedo di maternità
In applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 151/2001 “Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Il magistrato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico, compresa la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 27/1981.
Parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta del parto
Ove il parto avvenga oltre la data presunta del parto, all’esito del calcolo sopra riportato, occorre aggiungere i giorni intercorrenti tra la data presunta e la data effettiva del parto posticipato.
Parto prematuro
Nel caso, invece, di parto che avvenga prima della data presunta i giorni non goduti prima del parto vanno aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, nel limite complessivo di cinque mesi (l’art. 16 dice cosa diversa).
Interruzione di gravidanza
Nel caso di interruzione della gravidanza occorre distinguere a seconda del momento in cui la stessa si verifica ovvero della sua causa, trovando applicazione in relazione alle diverse ipotesi la disciplina sulla tutela della maternità ovvero sulla malattia, salvo talune deroghe.
La disciplina mutua da quella prevista dall’art. 19 del d.lgs. 151/2001.
Ed invero l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata parto. In tal caso alla lavoratrice spettano i tre mesi di congedo di maternità post partum, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell’interruzione.
L’interruzione spontanea o
terapeutica della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della
gestazione, invece, è considerata malattia e non comporta applicazione delle
norme sulla tutela della maternità.
L’interruzione volontaria della gravidanza è considerata malattia e non
comporta applicazione delle norme sulla tutela della maternità.
Solo nel caso di congedo di maternità alla lavoratrice spetta l’intera retribuzione, compresa la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 27/1981.
Rientro anticipato in servizio
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 bis del d.lgs. 151/2001 nell’ipotesi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, alla dipendente è comunque riconosciuta la facoltà di riprendere servizio in qualsiasi momento.
In tale ipotesi la lavoratrice ha l’obbligo di:
- comunicare all’ufficio di appartenenza, con un preavviso di almeno dieci giorni, che intende riprendere l’attività lavorativa;
- presentare, al momento del suo rientro in servizio, due distinte certificazioni mediche, una rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e l’altra dal medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute sui luoghi di lavoro, i quali devono attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.
Congedo di maternità in caso di adozione o affidamento
L’art. 26 del d.lgs. 151/2001 prevede che il congedo di maternità spetti anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore, per un periodo massimo complessivo di cinque mesi.
Così in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
In caso di adozione internazionale, invece, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
In ogni caso, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
Il magistrato ha diritto all’intero trattamento economico previsto, inclusa la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 27/1981.
La disposizione sopra richiamata prevede inoltre che nel caso di affidamento familiare la madre affidataria del minore possa fruire del congedo di maternità per un periodo massimo di tre mesi, sia continuativo che frazionato, in ogni caso entro i cinque mesi dall’ingresso del minore nella famiglia affidataria.
Alla lavoratrice, anche in questo caso, spetta l’intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall’art. 3 L. 27/1981.
Congedo di paternità
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 31 d.lgs. 151/2001 il congedo può essere fruito dal padre lavoratore in alternativa alla madre, alle stesse condizioni di fruibilità di quest’ultima, sia nel caso di nascita che nell’ipotesi di adozione o affidamento di un minore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Al magistrato spetta l’intero trattamento economico, inclusa la speciale indennità prevista dall’art. 3 L. 27/1981.
Congedo parentale
Il congedo parentale -istituto previsto e disciplinato dall’art. 32 del d.lgs. 151/2001, così come modificato dal d.lgs. 80/2015- è un periodo di astensione dal lavoro cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del figlio. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.
Nell’ambito di tale limite il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice, una volta trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato di sei mesi;
- al padre lavoratore, dal momento della nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso previsto dal comma 2 della disposizione sopra richiamata;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 151/2001prevede che nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche nell’ipotesi in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.
Prolungamento del congedo parentale
La disciplina applicabile è quella prevista dall’art. 33 del d.lgs. 151/2001.
Nel caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo, comprensivo di quelli previsti dall’art. 32 soprarichiamato, non superiore a tre anni, purché il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Quanto al trattamento economico, per i primi 45 giorni di congedo parentale, per ogni anno solare, sino al compimento del sesto anno del bambino, esso è equiparato a quello del congedo straordinario, in forza della circolare n. 1697g/DIM/4126 del 16 luglio 1994.
Per i periodi ulteriori spetta al magistrato una retribuzione pari al 30% dello stipendio, con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81, per un periodo massimo complessivo (retribuito tra i genitori) di sei mesi. Dopo il sesto anno, il congedo parentale non è retribuito.
Il medesimo trattamento economico si applica per tutto il prolungamento del congedo previsto dall’art. 33 del d.lgs. 151/2001.
A partire dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2009/2011 è stata introdotta una normativa a tutela della gravidanza, della maternità e della paternità, e più in generale della genitorialità.
Il principio introdotto con la suddetta circolare, e poi recepito dalle successive (quelle per il triennio 2012/2014, 2014/2016 ed infine 2017/2019), è quello che mira a rendere compatibile l’attività lavorativa concretamente assegnata al magistrato con le sue peculiari condizioni personali legate alla genitorialità, concetto che non si riferisce più alla sola madre lavoratrice, ma che riguarda entrambi i componenti della coppia.
La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2017/2019 ha previsto l’innalzamento del limite d’età del figlio minore da tre a sei anni per poter fruire di tutta una serie di benefici connessi alla genitorialità.
L’art. 4, titolato “Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza”, con una disposizione introduttiva di carattere generale, prevede innanzitutto che le scelte organizzative debbano tener conto della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze familiari e con i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.
La circolare prevede che sia garantita la partecipazione di tutti i magistrati, anche di quelli temporaneamente assenti, ai processi decisionali che riguardano la vita dell’ufficio, consentendo loro di interloquire in concreto e con immediatezza.
Così l’art. 13 stabilisce, con riferimento alla redazione delle tabelle ed alla segnalazione dei dirigenti,che sia garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale.
Perseguendo la medesima finalità, l’art. 19 prevede che della pubblicazione informatica delle proposte tabellari sia data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati, ivi compresi quelli in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale.
Particolare importanza, inoltre, rivestono le disposizioni di cui agli artt. 277 e seguenti della richiamata circolare, che costituiscono il fulcro della disciplina a tutela della genitorialità.
Così l’art. 277 prevede che “Nell’organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in maternità e più in generale della compatibilità del lavoro con le necessità familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l’adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell’ufficio sente preventivamente i magistrati interessati. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso. Eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato”.
La suddetta disposizione rimanda all’iniziativa del dirigente il compito di adottare le misure organizzative idonee a contemperare le esigenze familiari dei magistrati che provvedono alla cura dei figli minori, di età compresa fino ai sei anni, con le loro esigenze familiari. Essa non fa riferimento ad una riduzione del lavoro ma ad una organizzazione di quest’ultimo in guisa da renderlo compatibile con l’attività di cura dei figli minori, sottolineando la compensazione di eventuali esoneri con attività maggiormente compatibili con la predetta condizione soggettiva del magistrato.
Trattandosi di una ridistribuzione e/o rimodulazione e non di una riduzione del lavoro, essa non può avere alcuna rilevanza ai fini della valutazione di professionalità del magistrato.
Nella scelta delle modalità con cui dare concreta attuazione alle disposizioni a tutela della genitorialità i dirigenti devono ispirarsi a criteri di flessibilità organizzativa.
La circolare riporta a titolo meramente esemplificativo talune delle misure concretamente adottabili da parte dei capi degli uffici.
Così secondo l’art. 279 “Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, nel settore civile, possono essere previste:
a) la riduzione del numero delle udienze o la riduzione del loro orario o, se indispensabile, modalità di celebrazione delle stesse più confacenti alle esigenze di salute e familiari del magistrato;
b) la riduzione delle assegnazioni, privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione”.
Ed ancora l’articolo 280 prevede che “Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, nel settore penale, possono essere previste:
a) l’inserimento del magistrato in processi prevedibilmente non di lunga durata, con riduzione, se del caso, del numero delle udienze, ma con maggiore assegnazione di sentenze, la riduzione dell’orario delle udienze stesse o il loro svolgimento con modalità di celebrazione più confacenti alle esigenze di salute e familiari del magistrato;
b) l’assegnazione temporanea del magistrato a funzioni esclusivamente monocratiche;
c) negli uffici Gip/Gup l’esonero del magistrato dalla partecipazione ai turni per gli affari urgenti e alle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari;
d) negli uffici di sorveglianza l’esonero del magistrato dai colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e dagli affari di particolare urgenza”.
Altre disposizioni, inoltre, prevedono una vera e propria condizione di “inamovibilità” dei magistrati in maternità o con prole di età sino a sei anni, stabilendo il divieto di disporre senza il consenso dell’interessato il mutamento, oltre che in via generale del settore o della sezione di servizio (art. 112), anche delle funzioni tabellari in concreto svolte e della sede di esercizio delle funzioni (così l’art. 113).
La particolare situazione personale o familiare in cui viene a trovarsi il magistrato è con evidenza suscettibile di incidere sul piano della responsabilità disciplinare dello stesso.
Sul punto la sezione disciplinare del CSM (con sentenza n. 80/2015 – estensore Pontecorvo), mostrando una maggiore sensibilità al tema rispetto al passato, e richiamandosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20815/2013, ha affermato che “Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale depositi numerose sentenze in materia civile con ritardi gravi ed in parte superiori ad un anno, qualora tali ritardi possano ritenersi giustificati in ragione dello straordinario carico di lavoro, della elevata produttività, della condizione di maternità non supportata da alcuna idonea misura organizzativa dell’ufficio e della grave malattia occorsa al coniuge del magistrato nel periodo di riferimento”.
Nel caso di specie il CSM, dopo aver accertato la mancata adozione di misure organizzative compatibili con le esigenze familiari del magistrato, “in considerazione dell’eccessivo numero di assegnazioni” e delle “sempre più gravose incombenze affidate al magistrato, che avevano richiesto anche una continua presenza in ufficio”, ha ritenuto che i ritardi contestati (taluni superiori ad un anno) non integrassero un difetto di diligenza del magistrato.
Da quanto sopra emerge la necessità sempre più impellente (specie per le sedi dei magistrati di prima nomina, in cui è possibile che più giovani magistrati contemporaneamente si assentino per ragioni di maternità) di adottare strumenti elastici, da modulare in ragione delle esigenze peculiari dell’ufficio interessato e di quelle personali del magistrato, al fine di realizzare il giusto bilanciamento tra la tutela della genitorialità e la garanzia della funzionalità degli uffici giudiziari.
di Valentina Santoro
Per vulnerabilità si può genericamente intendere la condizione di debolezza che caratterizza, per così dire “strutturalmente” o “funzionalmente” la persona offesa dal reato e, più in generale, il teste nel processo penale.
Le disposizioni contenute nel codice di rito poste a tutela della “vittima” del reato e del teste vulnerabile sono state recentemente introdotte o integrate anche e soprattutto sulla scorta dell’evoluzione della normativa e della giurisprudenza sovranazionali, con particolare riferimento a quelle di matrice europea[1].
Gli interventi normativi che hanno implementato nel codice di rito le disposizioni sul teste vulnerabile si inquadrano in un contesto più ampio, nell’ambito del quale è stato attribuito alla persona offesa un rilievo centrale all’interno del processo penale, con il conseguente riconoscimento di diritti e poteri significativi e, talvolta, determinanti, soprattutto con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona o con violenza determinata dai cosìdetti “motivi di genere”.
Nello sforzo di operare una estrema sintesi, e di tracciare le linee di uno schema operativo che guidi il p.m. durante la fase delle indagini per delitti che coinvolgano soggetti“vulnerabili”, è utile selezionare le principali fonti normative che hanno determinato la profonda trasformazione del nostro codice di rito.
Con la legge n. 172/2012 l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (cd. Convenzione di Lanzarote).
LaDirettiva2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, invece, è stata solo parzialmente recepita dall’ordinamento italianocon il d.lgs. 204/2007: l’Italia ha riconosciuto infatti unindennizzo solo alle vittime di particolari categorie di reati e in forza di determinate, specifiche leggi[2].Ciò, almeno fino all’istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonche’ agli orfani per crimini domestici, avvenuta con la recentissima legge n. 4/2018.
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(cd. Convenzione di Istanbul), è stata ratificata dall’Italia con il d.l. 14 agosto 2013 n. 93 convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119.Tale Convenzione prende in considerazione tre forme di violenza: quella nei confronti delle donne, quella domestica e la violenza di genere, accomunando la violenza fisica a quella psicologica[3].
Con il d.lgs. 24 del 4 marzo 2014l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva n. 2012/29/UE sulla tratta di esseri umani. All’art. 1 il decreto definisce lo stato di debolezza del soggetto, per accertare il quale dispone che si debba tener conto “ della specifica situazione delle vittime vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”.
Con il d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015il legislatore italiano ha recepito all’interno del nostro ordinamento la Direttiva 2012/29/UEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI[4]. Obiettivo primario della Direttiva, è di assicurare a tutte le vittime di reati parità di condizioni in materia di informazione, assistenza e protezione. Tale Direttiva è la fonte europea di riferimento che ha contribuito a innovare maggiormente il nostro codice di rito, in quanto le novità normative contenute nel decreto legislativo che l’ha recepita sono il frutto della trasposizione sul piano interno di alcuni principi in essa contenuti: dalla definizione di vittima del reato, al diritto all’informazione, alla presunzione di vulnerabilità dei minori, all’individualizzazione della protezione della vittima che, secondo la Direttiva, deve dipendere da un profilo oggettivo o soggettivo. La vulnerabilità può infatti dipendere sia dal tipo di reato di cui si è vittima (delitti di criminalità organizzata, delitti commessi in ambito familiare etc.) o da una condizione di debolezza intrinseca della persona (l’essere minore, o infermo di mente, ad esempio). Le due condizioni, ovviamente, possono sovrapporsi (si pensi alla violenza di genere o ai delitti sessuali commessi ai danni di minori)[5].
Occorre specificare che in tutta la normativa sovranazionale su richiamata si fa riferimento alla “vittima” del reato, nozione che risulta essere sicuramente più estesa di quella di persona offesa dal reato e danneggiato dal reato che, invece, sono presenti nel nostro codice di rito[6]. L’art. 2 della Direttiva 2012/29/UE definisce, infatti, la vittima come “persona fisica che ha subìto un danno, anche fisico, mentale o emotivo o perdite economiche causati direttamente dal reato”.
Ad esito del processo di implementazione della normativa comunitaria nell’ordinamento nazionale, e di adeguamento della legislazione alle esigenza di tutela della vittima/ persona offesa/teste vulnerabile, dettate anche da un’emergenza che nell’ultimo decennio si è rivelata statisticamente rilevantissima e molto allarmante, oltre che mediaticamente imponente, si è creato, per così dire, un micro-sistema processuale a parte per una categoria, non proprio omogenea, di delitti che vede al centro del sistema stesso la persona vulnerabile, quale p.o. o semplice teste. Questo, a seguito di interventi normativi anche resi “a singhiozzo” dal legislatore nazionale e non sempre coerenti o esaustivi.
Nel nostro ordinamento la vulnerabilità è intesail più delle volte in maniera presunta – e dunque, per così dire, strutturale- nei minori[7], per i quali il codice di procedura penale prevede una serie di disposizioni ad hoc al fine di tutelarne la sfera psicofisica, talvolta a prescindere dalla categoria di reati nei quali sono coinvolti e dal ruolo procedimentale o processuale che assumono.
Con riferimento alla fase delle indagini, vengono in rilievo in primo luogo le disposizioni inerenti l’escussione dei minori nelle prime fasi dell’acquisizione della notitiacriminis.
L’art. 351 co. 1 ter c.p.p. prevede che, quando procede in relazione ad alcuni reati particolarmente delicati (nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quaterco.1, 600- quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612 bis del codice penale) la polizia giudiziaria assuma informazioni da persona minorenne, anche quando la stessa non sia persona offesa, avvalendosi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria nominato dal pubblico ministero[8]. Tale disposizione è stata introdotta a seguito del recepimento della Convenzione di Lanzarote[9](che si pone in continuità con le linee guida contenute nella Carta di Noto).
Nella prassi investigativa, la polizia operante, anche su disposizione orale del p.m., procede spesso a nominare quale ausiliario di p.g. lo psicologo comunale di riferimentoche sia prontamente reperibile, soprattutto nei casi in cui si debba procedere d’urgenza e il p.m. non abbia avuto il tempo di conferire incarico all’esperto. In quest’ottica, è buona prassi per le Procure predisporre, con l’ausilio dei Comuni o degli Ordini professionali di riferimento, dei turni di reperibilità anche per questi professionisti da diffondere alle ff.oo. e alle strutture ospedaliere territoriali.
Parallelamente il legislatore è intervenuto sull’art 392 co. 1 bis c.p.p prevedendo che, nel caso si proceda per gli stessi delitti richiamati dall’art. 351 co. 1 ter c.p.p., si possa richiedere l’incidente probatorio per l’ assunzione della testimonianza della persona minorenne al di fuori degli stringenti presupposti previsti dall’art. 392 co 1 c.p.p..L’importanza di procedere all’assunzione della testimonianza del minore attraverso lo strumento dell’incidente probatorio è ormai un dato acquisito, ed è di immediata utilità laddove il minore sia anche persona offesa dal reato, in quanto in tal modo si evita- o, quanto meno, si attenua- quel processo di cd. vittimizzazione secondaria che è connaturato alla rievocazione dei fatti – da parte della p.o. o del teste vulnerabile- durante processo penale[10].
L’art. 398 co. 5 bis c.p.p., infatti, prevede che, sempre con riferimento ai casi in cui si proceda per i reati richiamati dagli artt. 351 co. 1 ter c.p.p e 392 co. 1 bis c.p.p., “il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva”.
In molti Tribunali sono stati creatiad hoc degli ambienti separati dedicati all’ascolto delle persone minorenni, spesso forniti di doppia camera con vetro-specchio, onde sottrarre il minore al contatto sia con gli indagati che con i difensori e con lo stesso pubblico ministero. Anche in alcuni uffici delle forze dell’ordine sono state create stanze simili, attrezzate (anche esteticamente) per l’ascolto del minore con modalità protette.
Tali particolari modalità previste per le persone informate sui fatti minorenni, sono a presidio sia della genuinità della deposizione che della tutela della sfera psicofisica del teste.
Diversamente per le persone maggiorenni[11], per le quali i presidi posti a garanzia dell’ascolto in fase di indagine dei minori sono subordinati a presupposti diversi.
Innova l’ordinamento in questo senso, il d.lgs. 212/2015 che, come sopra detto, ha recepito la Direttiva 2012/29/UE, e ha introdotto l’art. 90 quater c.p.p., definendo espressamente lo stato di vulnerabilità rilevante ai sensi delle disposizioni codicistiche e riferendolo sempre alla persona offesa dal reato.
In particolare, la norma statuisce che: “ agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”.
La norma non chiarisce quando- cioè in quale fase del processo o del procedimento penale- debba essere attribuita la condizione di particolare vulnerabilità alla persona offesa dal reato, né da quale soggetto processuale debba essere dichiarata[12]: se dal p.m., dal giudice, dalla polizia giudiziaria all’inizio dell’indagine o da altri soggetti (ad esempio servizi sociali che abbiano preso contatto con la p.o. o dai quali sia partita, ad esempio, segnalazione, etc).
Nella prassi, la vulnerabilità viene considerata in concreto, al fine di motivare il ricorso a determinati istituti giuridici: ad esempio, il p.m. che procederà a chiedere al g.i.p. l’incidente probatorio per l’escussione di un teste che considera particolarmente vulnerabile, specificherà nella richiesta i criteri per i quali tale condizione è ritenuta sussistente nel caso di specie, con riferimento ai parametri di cui all’art. 90 quater c.p.p..
Dalla sussistenza/accertamento in concreto della condizione di particolare vulnerabilità discendono conseguenze processuali molto significative.
Lo stesso d.lgs. 212/2015, all’art. 351 co. 1 ter c.p.p., in primo luogo, ha esteso le modalità di ascolto del minorenne all’assunzione di sommarie informazioni dal maggiorenne, subordinandolo al doppio presupposto che la persona sia anche persona offesa da uno dei reati di cui sopra e che versi “in condizione di particolare vulnerabilità”. Aggiunge che la polizia giudiziaria “in ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini”.
Stessa previsione, naturalmente, per l’escussione innanzi al p.m. (ex art. 362 co. 1 bis c.p.p.)
Parallelamente, l’art. 392 co. 1 bis c.p.p, come modificato dalla l.172/2012prevede che si possa procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma1. Con il d.lgs. 212/2015 tale possibilità è stata estesa alla persona offesa che versi “in condizione di particolare vulnerabilità”.
In senso corrispondente, con il d.lgs. 24/2014 si è prevista, all’art. 398 c.p.p. comma 5 terla possibilità che il giudice, su richiesta di parte, applichi le modalità di ascolto cd. protetto quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano maggiorenni “in condizione di particolare vulnerabilità”, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede ;al comma 5-quater specifica che, fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all’articolo 498, comma 4-quater,,cioè l’ascolto in modalità protetta previsto per la fase dibattimentale.
Con quest’ultima disposizione si ampliano le ipotesi di reato per le quali la condizione di particolare vulnerabilità – prevista quindi sia per i minorenni che per i maggiorenni- legittimano l’assunzione della prova testimoniale con l’incidente probatorio, in un senso che si adegua maggiormente alle previsioni delladecisione quadro del Consiglio dell’unione europea 2001/220/GAI (comunque mai recepita dall’Italia) e alla sentenza della Corte di Giustizia CE emessa il 16 giugno 2005[13]per la quale gli artt. 2,3,e 8 della decisione quadro richiamata vanno interpretati nel senso della possibilità per il giudice nazionale di autorizzare i minori vittime di reato a rendere deposizioni secondo modalità idonee a garantire un adeguato livello di tutela (assicurato, appunto, dalla forma dell’incidente probatorio) .
E’ stato, altresì, aggiunto un ultimo periodo all’art. 134 c.p.p., che consente – anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità – la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (anche al chiaro scopo di consentire al giudice una valutazione globale del comportamento e delle dichiarazioni della persona offesa).
Durante la fase dibattimentale, i presidi a garanzia del teste vulnerabile sono contenuti negli artt. 190 bis e 498 co. 4 quater, come modificati dal d.lgs., 212/2015.
Il comma 1-bis dell’art. 190-bis c.p.p., estende il limite previsto per il ri-esame della persona offesa che sia stata già sentita (già previsto al primo comma per i reati di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p.) con incidente probatorio o in dibattimento quando il teste sia minore degli anni sedici o lapersona offesa versi in condizione di particolare vulnerabilità (quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater 1 , 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale): in tali casi, il riascolto è ammesso ‹‹solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze››.
L’art. 498, comma 4-quater, c.p.p., estendendo le modalità di ascolto protetto all’esame della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, su richiesta della stessa persona offesa (o del suo difensore) e a prescindere dal titolo di reato per il quale si procede, come previsto dal comma precedente per l’esame della p.o. minorenne o della persona offesa maggiorenne in condizioni di infermità mentale (con la limitazione, però, ad alcuni reati[14]).
Tali previsioni a tutela delle persone offese/testi particolarmente vulnerabili si incrociano con altre disposizioni codicistiche che più in generale, come sopra detto, tutelano la persona offesa del procedimento penale.
Risulta allora opportuno, data la rilevanza dell’attribuzione della condizione di vulnerabilità, che vengano specificate – anche attraverso forme di cooperazione tra Procura- servizi socio assistenziali di riferimento, ASL e Forze dell’ordine territoriali- le modalità con le quali individuare la persona offesa particolarmente vulnerabile, onde consentire che il procedimento penale sin dal suo inizio consenta di attivare gli strumenti processuali previsti a tutela di tale particolare condizione.
E’ un dato ormai acquisito che la anche la persona offesa dei reati di stalking e maltrattamenti, oltre che dei delitti contro la libertà sessuale, sia in condizioni di particolare vulnerabilità (si tratta di quelli che per definizione sono i reati-spia del vero e proprio femminicidio[15]).
La normativa nazionale esaminata, infatti, prevede molti istituti di protezione della persona offesa riferendoli soprattutto a questo tipo di reati, nei quali le “vittime” risultano essere per lo più donne (oltre che minori). Anche in questo ambito le disposizioni codicistiche sono il frutto dell’implementazione all’interno del sistema nazionale di principi e disposizioni provenienti da fonti anche di rango sovranazionale.
Importanza centrale assume la già ricordataConvenzione del Consiglio d’Europa del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia con il d.l. 14 agosto 2013 n. 93 convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119: cuore centrale della Convenzione, l’assicurazione per queste categorie di vittime della partecipazione al procedimento e dell’informazionesugli sviluppi dello stesso, nonché della necessaria protezioneche possono ottenere.
Già con il d.l.. 11/2009, convertito nella legge 38/2009, si era previsto l’obbligo, per le forze dell’ordine,i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevessero dalle vittime del reato notizie sulla commissione del delitto di stalking,di dare avviso alle persone offese dell’esistenza dei centri antiviolenza previsti sul territorioe,su richiesta delle pp.oo. stesse,di metterle in contatto con essi ; tale obbligo è stato esteso anche con riferimento ai delitti di maltrattamenti e di violenza sessuale; questo gruppo di delitti è tra quelli per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito(il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili).
Lo stesso d.l. 11/2009 ha introdotto l’ istituto dell’ammonimento del Questore , che opera, però, solo in assenza di querela per il reato di stalking; ha previsto, quale misura cautelare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. (art.282 ter c.p..) e i conseguenti obblighi di comunicazione previsti dall’art. 282 quater c.p.p. che, all’ultimo comma, inserito dal d.lgs. num. 9/2015, comprende l’informazione alla p.o. della facoltà di richiedere l’emissione di un Ordine di Protezione Europeo[16].
Con il d.l. 03/2013 convertito in l. 119/2013 si è data ulteriore attuazione alle disposizioni della Convenzione, prevedendo una serie di istituti specifici a protezione delle vittime di alcuni reati che le vedano in condizioni di vulnerabilità: nel caso di maltrattamenti e stalking è prevista l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza (art. 380 co. 1 ter c.p.p.) e la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. anche alla persona offesa; è stata, poi, estesa l’applicabilità della misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis c.p.p. anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p. nel caso di alcuni delitti che, appunto, vedano la persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità[17].
La riforma Orlando ha, inoltre, previsto una serie di istituti a protezione delle persone offese di reati commessi genericamente “con violenza”.
In primo luogo, l’obbligo di comunicare anche i provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure cautelari nei procedimenti per delitti con violenza alla persona ai servizi socio assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza, direttamente a quest’ultima (art. 299 co. 2 bis c.p.p.); al comma 3 ha inoltre previsto l’obbligo di instaurare il contraddittorio sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, notificando alla p.o. la richiesta proveniente dall’indagato o dal p.m.[18].
Con l’introduzione del comma 3 bis dell’art 408 c.p.p. ha reso obbligatoria la comunicazione della richiesta di archiviazione del p.m. alla persona offesa nei delitti commessi con violenza alla persona, a prescindere dalla esplicita richiesta di avviso proveniente da quest’ultima; ha contestualmente elevato il termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.La Corte di Cassazione[19]a Sezioni Unite ha chiarito che, per reati commessi con violenza alla persona, debbano intendersi quelli commessi per il tramite di violenza fisica ma anche psicologica , interpretando estensivamente il concetto di “violenza” contenuto nell’art. 408 co. 3 bis c.p.p. alla luce anche e soprattutto della normativa sovranazionale che dà nuova considerazione alla persona offesa dal reato e, in particolare, delle indicazioni contenute nella Direttiva 2012/29/UE, nella Convenzione di Lanzarote e nella Convenzione di Istanbul.
Tutti questi interventi normativi, allora, sono orientati a consentire la massima partecipazione possibile della persona offesa al procedimento penale, in linea con lo sforzo di dare maggiore protezione alle vittime particolarmente vulnerabili, e a quelle dei reati cd. “di genere”. Tutti questi temi si intrecciano tra loro, e non è possibile parlare di vulnerabilità prescindendo dalle norme che riguardano la persona offesa più in generale.
In quest’ottica, occorre considerare che, il d.lgs. 212/2015 ha introdotto nel codice di procedura penale alcune disposizioni che riconoscono alla persona offesa (considerata in generale, e non con riferimento ad alcuni reati) il diritto di essere informata in merito al procedimento penale che la coinvolge[20].
Il nuovo articolo 90 bis c.p.p., recependo le indicazioni dell’art. 4 della Direttiva 2012/29/UE , ha previsto che la persona offesa ‹‹fin dal primo contatto con l’autorità procedente›› debba ricevere, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni riguardanti le modalità attraverso cui presentare denuncia/querela ed esercitare le facoltà e i diritti a lei riservati dalla legge nel corso del procedimento penale; il diritto di ricevere notizie circa lo stato del procedimento e l’eventuale richiesta di archiviazione la facoltà di avvalersi di servizi di consulenza legale gratuita, di interpretazione e traduzione, di richiedere l’adozione di misure specifiche di protezione e assistenza la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese sostenute . Oggetto di informazione sono altresì la possibilità che il procedimento venga definito con la remissione di querela o attraverso la mediazione, nonché le facoltà spettanti all’offeso nel caso in cui l’imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, o qualora risulti applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ulteriore informazione obbligatoria, quella relativa alla presenza di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio presenti sul territorio: si generalizza, così, l’obbligo di informazione già previsto per le vittime dei reati di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale.
Nella prassi, le forze dell’ordine e le Procure si sono dotate di modelli standard, anche tradotti in lingua straniera, che contengano le informazioni di cui all’art. 90 bis c.p.p., dovendosi ritenere che per “autorità procedente” debba intendersi non soltanto l’autorità giudiziaria, ma anche la polizia giudiziaria che acquisisce la notitiacriminis dalla persona offesa.
Anche l’art. 90-ter c.p.p. , introdotto dal medesimo d.lgs., rende obbligatori alcuni obblighi di informazione, in favore delle ‹‹vittime di delitti commessi con violenza alla persona›› laddove queste ultime ne abbiano fatto richiesta, con particolare riferimento alla scarcerazione[21] o la cessazione della misura di sicurezza detentiva, l’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato alla misura di sicurezza detentiva.
Da ultimo, merita senza dubbio un cenno anche la legge num. 4/2018 che ha apportato ulteriori modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici[22]: per queste particolari categorie di persone offese e danneggiati dal reato, la normativa di nuova introduzione consente l’ammissione al patrocinio a spese dello stato indipendentemente dal reddito, consente, altresì, al pubblico ministero di chiedere il sequestro conservativo, in favore delle persone offese e a garanzia dei danni civili subiti da queste, in ogni stato e grado del processo (dunque, anche nella fase delle indagini preliminari); introduce disposizioni che hanno risvolti di natura patrimoniale (ad esempio, sulla reversibilità della pensione, sull’indegnità a succedere etc.), e si preoccupa di favorire il sostegno di natura psicologica e medica nei confronti delle vittime, anche in ragione del loro stato di vulnerabilità.
L’art. 11 della legge istituisce, infine, un Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonche’ agli orfani per crimini domestici, colmando quella che era sicuramente una lacuna nel sistema di protezione delle vittime del reato (che comunque, nel nostro ordinamento, vengono risarcite in via principale attraverso l’istituto della costituzione di parte civile nel processo penale).
Delineato sin qui molto sinteticamente il quadro normativo entro cui il p.m. (e, in generale, i soggetti del processo) deve muoversi al fine di preservare durante il procedimento anche le esigenze di tutela del teste o della persona offesa vulnerabile, occorre, però, osservare che la Direttiva Europea prevede quale forma di tutela della vittima/teste vulnerabile – al di là degli specifici strumenti processuali- anche la specializzazione degli operatori che si interfaccino con essi e che li utilizzino, oltre che un approccio di tipo interistituzionale a questo tipo di reati.
In linea con questa impostazione , il C.S.M. ha recentemente deliberato[23] delle linee guida per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica con la Risoluzione del 9 maggio 2018. La delibera è stata emanata dopo ampia istruttoria svolta dalla Settima Commissione, che ha raccolto dati utili relativi all’organizzazione delle Procure e dei Tribunali d’Italia con riferimento alla creazione di gruppi di lavoro specializzati nella materia, all’emanazione da parte dei organi direttivi degli Uffici di circolari interne e alla creazione di protocolli investigativi e protocolli d’intesa. Il CSM, esaminando gli esiti di tale istruttoria complessa e rilevando una disomogeneità tra gli uffici giudiziari d’Italia, ha inteso sintetizzare alcune linee guida e buone prassi da seguire nella trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza domestica e di genere, in coerenza con quanto richiesto dalla normativa europea di riferimento (in particolare, la direttiva 2012/29/UE) e al contestuale scopo di effettuare non solo un’efficace repressione del fenomeno criminale ma anche un’azione di prevenzione del fenomeno e di supporto delle vittime dello stesso.
La Risoluzione prevede la centralità, a questi fini, di alcuni principi: la trattazione prioritaria, assicurata anche da protocolli tra Procure e Tribunali, dei reati di violenza di genere e domestica; la specializzazione dei magistrati e, per la fase delle indagini preliminari, anche del personale di polizia giudiziaria con la conseguente possibilità- per le Procure in primo luogo- di organizzare anche dei corsi di formazione per le forze dell’ordine nella materia (ma anche, eventualmente, della magistraturaonoraria); la creazione di forme di intervento integrato con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza e i soggetti del Terzo settore attivi sul territorio ma anche con i Consigli dell’Ordine degli avvocatidi riferimento,
Le forze dell’ordine[24] si sono dotate di alcuni protocolli investigativi utili alla trattazione di tali reati, che contribuiscano all’acquisizione in tempi rapidi di materiale sufficiente da sottoporre al vaglio dell’a.g. anche al fine di determinazioni urgenti quali adozione di misure cautelari a carico dell’indagato e così via[25].
Anche molte strutture sanitarie hanno aderito alla creazione di un “Codice Rosa”, spesso in adesione a protocolli tra Procure, Forze dell’Ordine, ASL e strutture del terzo settore, che prevede un “percorso di accoglienza” al pronto soccorso dedicato alle persone che subiscono violenza. Nel caso, ad esempio, in cui giunga in pronto soccorso una donna che abbia subito una violenza sessuale, si attiva in primo luogo personale socio-sanitario specializzato (infermieri, ostetriche, medici, assistenti sociali, psicologi) che permetta di prestare immediate cure mediche e sostegno psicologico a chi subisce violenza, nel fondamentale rispetto della riservatezza. Contemporaneamente si comunica la notizia di reato all’a.g. e si compiono attività utili alla raccolta della prova (nel caso di violenza sessuale, ad esempio, si sottoporrà a prelievo di campioni biologici la p.o. onde acquisire campioni del DNA di terzi presenti sul copro della vittima).
Molte Procure d’Italia hanno già stipulato protocolli investigativi interni e protocolli d’intesa con i soggetti operanti sul territorio, onde favorire non solo l’attivazione immediata dei meccanismi di protezione delle persone offese e l’intervento tempestivo attraverso gli strumenti processual-penalistici, ma anche allo scopo di consentire una maggiore emersione del fenomeno della violenza di genere e domestica, attraverso l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti di protezione[26].
Tali protocolli d’intesa, come suggerito dalla Risoluzione, vanno stipulati anche con i Tribunali per i minori e con le sezioni civili dei tribunali, onde garantire una tutela a trecentosessanta gradi alle vittime dei reati, soprattutto quando le stesse siano minorenni.
Nella prassi, infatti, i procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere si innestano su situazioni di pregressa conflittualità tra le parti, ed è statisticamente frequente che il nucleo familiare nell’ambito del quale è commesso il reato sia già stato segnalato ai servizi sociali territoriali, o alle forze dell’ordine, e che vi sia un procedimento in sede civile per la separazione, il divorzio tra coniugi o la regolazione dei rapporti con i figli.
Tutto questo, nella consapevolezza che il sistema giudiziario rappresenta “un attore fondamentale, ma non isolato nel
contrasto del fenomeno”.
[1]Si cfr. L. Luparia (a cura di), Lo Statuto o statuto europeo delle vittime di reato- Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, CEDAM , 2016
[2] Si cfr. il dossier della Camera dei Deputati – Servizio Studi- XVII Legislatura- Il sistema di protezione delle vittime: principi sovranazionali enormativa nazionale- Dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote al decreto legislativo n. 212 del 2015.
[3]Per un commento alle Convenzioni citate, si veda S. Martelli, Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d’insieme, in L. Luparia (a cura di), Lo Statuto o statuto europeo delle vittime di reato- Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, CEDAM , 2016
[4] Relativa alla posizione della vittima nel processo penale, e che ne valorizza il ruolo, imponendo agli stati europei “un elevato livello di protezione” e un trattamento che ne “salvaguardi la dignità”.
[5] Cfr. Lorenzo Algeri, “Il testimone Vulnerabile”, ed. Giuffrè.
[6] Per queste considerazioni, si cfr. anche Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio penale della Corte di Cassazione (Rel. III/02/2016 del 2 febbraio 2016) sul d.lgs. 212/2015
[7] Con il d.lgs.212/2015 all’art. 90 c.p.p., è stato aggiunto il comma 2-bis secondo il quale, in caso di incertezza in merito alla minore età della persona offesa, il giudice dispone anche d’ufficio una perizia, per stabilire se, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, debbano subentrare i soggetti di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell’esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenne. Qualora, nonostante la perizia, permangano dubbi, la minore età viene presunta (ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali). È stato inoltre modificato il terzo comma della disposizione, la quale ora prevede, in ottemperanza all’art. 2, par. 1, lett. b) della Direttiva, che – in caso di morte dell’offeso – i poteri e le facoltà ex lege possano essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.
[8]Con Sentenza n. 3651 del 10/12/2013 Cc. (dep. 27/01/2014 ) la Corte di Cassazione ha statuito che “L’inosservanza della disposizione di cui all’art. 351, comma primo ter, cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi”.
[9] Che, all’art. 35, detta le regole per i “colloqui con il bambino” anche quando lo stesso sia semplice testimone dei fatti e non persona offesa.
[10] Per una approfondita disamina dell’esame del teste vulnerabile, si veda Lorenzo Algeri, “Il testimone Vulnerabile”, ed. Giuffrè.
[11]Cfr. G. Canzio, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza “vulnerabile”, in Dir. Pen. proc.
[12]La direttiva, invece, all’art. 22, sembra configurare un procedimento a parte per la valutazione della condizione di vulnerabilità, affidandola ai servizi di assistenza delle vittime.
[13] C-105/03, resa nel noto caso “Pupino”, e che si esprime sul principio di interpretazione conforme al diritto comunitario, dichiarandolo valevole anche con riferimento alle decisioni quadro.
[14] Quando, cioè, si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602,609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale
[15]Si veda Barbara Spinelli, “Il riconoscimento giuridico dei concetti femmicidio e femminicidio”, pubblicato in AA.VV., “Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere” Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. Karadole e A. Pramstrahler, 2011
[16] Il d.lgs. 11 febbraio 2015 n. 9 ha dato attuazione alla Direttiva 2011/99/UE che ha istituito l’Ordine di Protezione Europeo (OPE) come misura di contrasto alla violenza, non solo di genere. Semplificando, l’OPE è una decisione con la quale l’autorità di un Paese dell’Unione dispone che gli effetti di una misura di protezione disposta a tutela di una persona vittima di un reato si estendano al territorio di un altro Paese nel quale la persona protetta risieda, o soggiorni, o dichiari di voler risedere o soggiornare.
[17] In particolare, il comma 6 prevede che “qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275 bis “.
[18]Si cfr. Cass. Sez. I, 29 ottobre 2015 n. 49339, secondo cui : “la nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, utilizzata dal legislatore nel comma 2-bis dell’art. 299 c.p.p., al fine di individuare l’ambito di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare, ai sensi del successivo terzo comma, evoca non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall’elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che in concreto, si sono manifestati in danno della persona offesa”.
[19]Cass. SS.UU. sent 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016) num. 10959. Con tale sentenza, le Sezioni Unite si riferiscono alla cd. violenza di genere, lasciando, comunque, un margine di dubbio potendo far presumere, a contrario, di dover escludere dal novero dei delitti per i quali è obbligatorio l’avviso ex art. 408 co. 3 bis c.p.p. quelli commessi con violenza ma per motivi diversi da quelli “di genere”.
[20] Il medesimo d.lgs. ha, altresì, introdotto l’art. 143-bis c.p.p. (rubricato «Altri casi di nomina dell’interprete») che, con riferimento alla persona offesa che non conosca la lingua italiana, prevede sia l’assistenza di un interprete (comma 2) – anche mediante l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza (comma 3) -, sia la traduzione gratuita di atti contenenti informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti (comma 4). A completamento di quanto prescritto dall’art. 143-bis c.p.p., la novella ha introdotto, all’interno delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l’articolo 107-ter, che contempla la possibilità, per la vittima alloglotta, di presentare denuncia o querela (e di ottenere l’attestazione di ricezione delle stesse) in una lingua conosciuta.
[21] In merito alla interpretazione del termine “scarcerazione”, si confronti la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio penale della Corte di Cassazione (Rel. III/02/2016 del 2 febbraio 2016) sul d.lgs. 212/2015.
[22] Sono tali “ I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, o dalla persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza
[23] Si cfr. Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica- delibera del 9 maggio 2018.
[24] Si cfr. il protocollo EVA , in uso alla Polizia di Stato, che serve per memorizzare ,costituendo un archivio apposito, tutti casi di primo intervento a causa di violenza domestica e di genere e costituisce, altresì, un vademecum operativo da seguire in caso di primo intervento delle ff.oo.
[25] A livello operativo, è buona prassi, in caso di acquisizione della notitiacriminis da parte della polizia giudiziaria relativa ad un fatto di violenza sessuale o lesioni, (soprattutto commesse da persona estranea o sconosciuta alla p.o.), procedere al sequestroanche degli indumenti della vittima (o di ogni oggetto che possa essere stato utilizzato dall’aggressore durante la violenza), nonché al contestuale prelievo del materiale biologico sugli stessi indumenti/oggetti/luoghi. In ogni caso è opportuno procedere ad effettuare sopralluoghi molto dettagliati, con riproduzione fotografica dei luoghi e degli oggetti. È opportuno il prelievo di tamponieffettuato nell’immediatezza (o comunque entro poche ore dalla violenza sessuale): occorre, dunque, che la persona offesa venga invitata (se del caso, accompagnata) presso il presidio sanitario più vicino al fine di effettuare tali prelievi.
Se, in caso di violenza intra familiare, vi sono dei minori coabitanti con l’aggressore e di costui non è possibile disporre l’immediato allontanamento dall’abitazione familiare né l’arresto in flagranza, è opportuno mettere in sicurezza anche i minori, oltre che la p.o., contattando il centro antiviolenza più vicino o altre strutture accreditate disponibili.
Nel caso si dovesse procedere all’escussione di un minore che sia persona offesa dal reato o di una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità (ad es. disabile, minore) , è opportuno che l’escussione avvenga su delega del magistrato titolare a seguito dell’assunzione della direzione indagini da parte di quest’ultimo, dovendosi la pg limitare a raccogliere elementi investigativi aliunde, idonei a trasmettere tempestivamente la notizia di reato al p.m. (al fine di evitare di escutere la p.o. vulnerabile più volte durante il procedimento); salvo, naturalmente, il caso in cui l’escussione della p.o. sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini o per eseguire misure precautelari. In tali casi, l’escussione dovrà essere almeno fonoregistrata e assistita da uno psicologo infantile o comunque da un’assistente sociale, preferibilmente dello stesso sesso della persona escussa e specializzato nei reati contro le cd. fasce deboli.
E’ opportuno, altresì, evitare qualunque comportamento che faccia da mediazione tra le parti (ad esempio in caso di violenza domestica) o che miri a riconciliare la p.o. con il suo aggressore .
Per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p., dovendosi ritenere che la pg operante possa cogliere in flagranza l’indagato in relazione ad un solo episodio maltrattante o persecutorio, è opportuno procedere all’escussione immediata, anche senza verbalizzazione, della p.o. che possa fornire utilmente dettagli in ordine all’abitualità o alla ripetitività dei comportamenti dell’indagato (e nel caso di stalking, anche a raccogliere la querela- anche orale, inizialmente) . In questo caso, si procederà all’arresto in flagranza, provvedendo altresì a formalizzare denuncia e a verbalizzare le s.i.t. della p.o. in un momento immediatamente successivo.
E’ importante che le azioni di protezione delle vittime di violenza domestica o di genere , nonché la trasmissione della notizia di reato appresa dalla pg operante, siano poste in essere – se il caso di specie lo imponga- a prescindere dalla procedibilità d’ufficio del reato, potendo la querela essere proposta successivamente dalla p.o. e dovendo prevalere anche esigenze di tipo preventivo nel caso di commissione dei cd. reati-spia.
Durante l’escussione a s.i.t. della p.o. risulta molto utile procedere all’acquisizione in tempo reale di tutti gli elementi che la stessa possa fornire agli investigatori, comprensivi di prove atipiche; acquisendo, altresì, oltre alla documentazione sanitaria in generale in possesso della p.o., anche l’eventuale registrazione degli accessi in pronto soccorso di questa e della conseguente refertazione.
Parimenti utile risulta l’acquisizione della schermata di sms inviati sul telefono cellulare della vittima, o di conversazioni avvenute tramite social network o applicazioni quali waths’app (in quest’ultimo caso, sarà possibile anche inviare tramite il telefono della vittima ad un indirizzo e-mail in uso alle ff.oo. intere conversazioni avvenute via waths’app): queste attività sono molto utili laddove si pensi che spesso le dichiarazioni della persona offesa costituiscono l’unica fonte di prova dichiarativa fondante l’accusa.
Acquisendo, altresì, , oltre alla documentazione sanitaria in generale in possesso della p.o., anche l’eventuale registrazione degli accessi in pronto soccorso di questa e della conseguente refertazione .
[26] In quest’ottica, la risoluzione prevede anche la creazione- in linea con al Direttiva 2012/29/UE- di sportelli presso i Tribunali accessibili al pubblico ove poter interloquire con personale specializzato e ottenere i contatti con le strutture presenti sul territorio (strutture sanitarie, case-famiglia, case-rifugio, servizi sociali etc).
C O R T E D I C A S S A Z I O N E
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore penale
Rel. n. III/03/2015 Roma, 6 maggio 2015
Novità legislative: L. 16 aprile 2015, n. 47. “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'”.
Rif. Norm.:cod. proc. pen., artt. 274, 275, 276, 284, 289, 292, 299, 308, 309, 310, 311, 324; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 21-ter.
Sommario: Premessa. – 1. Gli interventi sulle disposizioni in tema di esigenze cautelari. – 1.1. Segue: il nuovo requisito dell'”attualità” dei pericoli di fuga e di reiterazione. – 1.2. Segue: il divieto di desumere la sussistenza dei pericoli di fuga e di reiterazione “esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”. – 2. Gli interventi sulle disposizioni in tema di scelta delle misure: rafforzamento della funzione diextrema ratioattribuita alla custodia in carcere. – 2.1. La possibilità di applicazione congiunta delle altre misure cautelari. – 2.2. Custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari con il c.d. “braccialetto elettronico”. – 2.3. La progressiva “erosione” della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere: le modifiche apportate al terzo comma dell’art. 275. – 2.4. Il venir meno degli “automatismi” di cui agli artt. 276, comma 1-ter, e 284, comma 5 bis, cod. proc. pen. – 3. Le modifiche alle disposizioni concernenti le misure interdittive. – 3.1. L’interrogatorio della persona cui è applicata la sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio o ufficio. 3.2. I termini di durata massima delle misure interdittive. – 4. Le modifiche in tema di motivazione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari. – 4.1. Nullità “rilevabile d’ufficio” dell’ordinanza cautelare ex art. 292 cod. proc. pen. e poteri integrativi del tribunale del riesame. – 4.2. Segue: le modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. 4.3. Segue: ulteriori possibili questioni applicative. – 5. Le ulteriori modifiche concernenti le impugnazioni in materia cautelare personale. – 5.1. Il procedimento di riesame: in particolare, la partecipazione del ricorrente all’udienza camerale. – 5.2. Segue: l’inedita possibilità di differire, ad istanza di parte, la data dell’udienza ed i termini per la decisione ed il deposito del provvedimento. – 5.3. Segue: la nuove disposizioni in tema di deposito dell’ordinanza di riesame e di perdita di efficacia della misura cautelare. – 5.3.1. La perdita di efficacia della misura alla luce del previgente decimo comma dell’art. 309 cod. proc. pen. – 5.3.2. Il nuovo testo del decimo comma dell’art. 309: l’introduzione di un termine perentorio anche per il deposito dell’ordinanza e l’esclusione della possibilità di rinnovare la misura “salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate”. 5.3.3. Le possibili criticità correlate alle nuove disposizioni. – 5.4. L’intervento sui termini della decisione in appello ex art. 310 cod. proc. pen. – 5.5. I termini per la decisione nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza emessa dal tribunale. – 6. L’impatto della riforma sul sistema delle impugnazioni avverso provvedimenti di sequestro. – 6.1 Il nuovo testo del settimo comma dell’art. 324 cod. proc. pen. e la natura del rinvio all’art. 309. 6.2. L’applicabilità delle altre disposizioni introdotte in tema di impugnazioni cautelari personali. – 7. Le modifiche all’art. 21-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).
Premessa. Con la legge 16 aprile 2015, n. 47, sono state introdotte alcune importanti novità nella normativa che regola, all’interno del codice di rito, la materia delle misure cautelari, che negli ultimi tempi ha visto il susseguirsi, com’è noto, di diverse altre modifiche legislative.
Basti qui richiamare, anzitutto, il rilevante intervento in tema di divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, in origine contenuto nel disegno di iniziativa parlamentare che ha dato luogo alla legge in commento, e successivamente “confluito” nel d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 117): si allude evidentemente alla modifica del comma 2-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., ed al divieto ivi previsto di applicazione della custodia in carcere – fatte salve alcune particolari ipotesi – se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
In precedenza, il d.l. 1 luglio 2013, n. 78 (convertito, con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 94), aveva modificato il secondo comma dell’art. 280 del codice di rito, innalzando da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale necessario per l’applicazione della custodia in carcere, ma aveva tenuto ferma la possibilità di ricorrere a tale misura per il delitto di finanziamento illecito dei partiti, di cui all’art. 7 l. 2 maggio 1974 (delitto punito con la reclusione fino a quattro anni); contestualmente, era stato modificato l’art 274, lett. c) dello stesso codice, con l’innalzamento anche qui da quattro a cinque anni del predetto limite per i reati il cui pericolo di reiterazione è fronteggiabile anche con la custodia in carcere, senza peraltro introdurre alcun richiamo, ai fini predetti, al delitto di finanziamento illecito. Il conseguente difetto di coordinamento tra i due articoli del codice è stato eliminato dall’art. 2, lett. b), della legge in commento, che ha appunto integrato la lett. c) dell’art. 274 inserendo il riferimento al delitto di finanziamento illecito (cfr. infra, § 1).
Un punto di contatto con l’odierno intervento legislativo può essere individuato anche nella modifica dell’art. 275-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n.10), che riduce la discrezionalità del giudice procedente nella prescrizione di particolari modalità di controllo (c.d. braccialetto elettronico) in sede di applicazione degli arresti domiciliari. Si vedrà infatti (§ 2.2) che la legge n. 47 ha introdotto uno specifico onere motivazionale, a carico del giudice che dispone la custodia in carcere, circa l’inidoneità, nel caso concreto, degli arresti domiciliari applicati con le richiamate procedure di controllo.
Non diversamente da quelli appena richiamati, anche l’intervento legislativo oggetto della presente analisi – svolta con la inevitabile sommarietà di una “primissima lettura” – appare inequivocamente improntato, soprattutto in alcuni aspetti, ad un ripensamento in senso ulteriormente restrittivo della possibilità di applicazione della custodia in carcere: ed è superfluo sottolineare come esso si inscriva in un più ampio quadro di modifiche normative – concernenti anche la fase esecutiva – volte a dare concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario, anche in relazione alle coeve sentenze della Corte EDU (9 ottobre 2013, Torreggiani c. Italia) e della Corte costituzionale (9 ottobre 2013, n. 279).
Particolarmente indicative, in questo senso, appaiono anzitutto le modifiche apportate dalla legge in commento al terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen., tra le quali assume un primario rilievo la completa rivisitazione – alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale – delle disposizioni concernenti la presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria (§ 2.3). Nello stesso senso appaiono orientati, inoltre, gli interventi sulle disposizioni che – in presenza di particolari condotte (trasgressione delle prescrizioni concernenti gli arresti domiciliari, art. 276, comma 1-ter) o di particolari condizioni personali (condanna per evasione riportata nel precedente quinquennio, art. 284, comma 5-bis) – imponevano l’applicazione della custodia in carcere, sottraendo al giudice ogni valutazione discrezionale circa il possibile utilizzo degli arresti domiciliari (§ 2.4).
Altre disposizioni introdotte dalla legge n. 47 intervengono invece, più in generale, sui presupposti applicativi di tutte le misure personali, per un verso operando in senso restrittivo sulle connotazioni che devono assumere le esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen. (§ 1), per altro verso ampliando la possibilità di applicazione cumulativa – sia nel momento della scelta iniziale della misura, sia in quello di individuazione della più appropriata “risposta” in caso di aggravamento delle esigenze cautelari – di misure coercitive e di misure interdittive (infra, § 2.1). Queste ultime sono poi oggetto di ulteriori specifici interventi modificativi, che appaiono volti a potenziarne l’efficacia e a creare quindi le condizioni per un più ampio e frequente ricorso – già in sede di richiesta da parte del pubblico ministero – alla misura interdittiva, anche (se non soprattutto) in luogo di quella detentiva (§ 3).Si farà poi riferimento alle novità – anch’esse di portata generale, e di estremo rilievo – concernenti sia i requisiti motivazionali dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari (con particolare riferimento alla necessità di una “autonoma valutazione”, da parte del giudice procedente, di quanto indicato dall’art. 292: indizi, esigenze cautelari, elementi forniti dalla difesa, inadeguatezza di misure gradate in caso di applicazione della custodia in carcere), sia le radicali conseguenze derivanti, in sede di riesame, dalla mancanza dei requisiti medesimi (cfr. infra, § 4).
Verranno quindi passate in rassegna le modifiche – davvero radicali e di rilevante impatto – apportate al procedimento incidentale relativo alle impugnazioni in materia cautelare personale, specie con riferimento al riesame ed al giudizio di rinvio conseguente alla decisione di annullamento della Corte di cassazione (§ 5): modifiche di cui dovrà valutarsi – anche alla luce della pregressa elaborazione giurisprudenziale in ordine al rinvio all’art. 309 cod. proc. pen., contenuto nell’art. 324 dello stesso codice – l’effettiva integrale applicabilità anche ai procedimenti impugnatori relativi ai provvedimenti di sequestro (§ 6).Un breve cenno, infine, verrà dedicato alle modifiche apportate dalla legge in commento all’art. 21-ter ord. pen., in tema di visita e assistenza, da parte delle persone detenute o internate, ai propri congiunti in gravi condizioni di salute o affette da handicap grave (§ 7). 1. Gli interventi sulle disposizioni in tema di esigenze cautelari. Gli articoli 1 e 2 della legge n. 47 hanno modificato l’art. 274 del codice di procedura penale – che individua, come è noto, i pericula legittimanti l’applicazione di una misura cautelare personale – con un duplice e “simmetrico” intervento sulle lettere b (pericolo di fuga) e c (pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie), certamente ispirato dall’intento di condizionare l’applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione delle predette esigenze.
Inoltre, come già accennato in premessa, l’art. 274 lett. c) è stato modificato anche per “ripristinare” il coordinamento con l’art. 280 cod. proc. pen., venuto meno per effetto delle modifiche apportate, a tale articolo, dal legislatore del 2013: il novero delle fattispecie di reato per le quali è possibile applicare la custodia in carcere, qualora sussista il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, è quindi oggi tornato a coincidere con quello individuato dall’art. 280, secondo comma, cod. proc. pen., quale condizione generale di applicabilità anche per l’applicazione della custodia in carcere (delitti puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonché il delitto di illecito finanziamento dei partiti di cui all’art. 7 l. n. 195 del 1974).
1.1. – Segue: il nuovo requisito dell'”attualità” dei pericoli di fuga e di reiterazione. La “simmetria” cui si accennava riguarda, in primo luogo, il fatto che, per effetto della novella, è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo “concreto”, ma anche “attuale” sia quanto all’esigenza di cui alla lett. b), sia quanto a quella di cui alla lett. c) dell’art. 274 del codice di rito.Il riferimento all’attualità era stato già da un ventennio inserito nella lettera a) dell’art. 274, e quindi con esclusivo riferimento all’ulteriore esigenza cautelare relativa al pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova. La novella ha quindi reso omogenea, in parte qua, la normativa concernente le connotazioni delle varie esigenze, con intenti che – alla luce della relazione di accompagnamento alla proposta di legge – appaiono dichiaratamente restrittivi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione.
Va infatti ricordato che, secondo un consolidato orientamento della Suprema corte, “la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l’acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l’altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi” . Tale indirizzo si è posto in linea con gli insegnamenti delle Sezioni unite che – in relazione al pericolo di fuga necessario, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen., per il ripristino della misura custodiale, dopo la scarcerazione per la decorrenza dei termini – hanno chiarito che la valutazione prognostica deve essere svolta “non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l’attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga” .
Peraltro, proprio richiamando alcuni brani di tale pronuncia, la citata relazione di accompagnamento alla proposta di legge (n. 631 AC) ha sostenuto la necessità di prevedere che il pericolo di fuga “debba essere non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che il rischio che la persona possa fuggire debba essere imminente”.
Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte – anche quanto all’intento restrittivo che sembra aver dato luogo alla modifica normativa – con riferimento al pericolo di reiterazione, in relazione al quale la Suprema corte ha in varie occasioni affermato che, “ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico” .
In buona sostanza, la giurisprudenza ha correlato la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. c dell’art. 274 “alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali)” idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi . In tale prospettiva, si è anche sostenuto che la concretezza del pericolo in questione “può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo” .
Come per il pericolo di fuga, la già citata relazione di accompagnamento alla proposta di legge ha sottolineato che l’inserimento del richiamo anche all’attualità del pericolo, oltre che alla sua concretezza, si propone di “rafforzare l’esigenza di una valutazione più stringente dell’effettiva pericolosità del prevenuto”.
1.2. – Segue: il divieto di desumere la sussistenza dei pericoli di fuga e di reiterazione “esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”. L’ulteriore intervento simmetricamente effettuato, dagli artt. 1 e 2 della legge in commento, sulle disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., consiste nell’inserimento della seguente proposizione conclusiva: “le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede” (nella lett. c, si precisa che tale preclusione valutativa opera “anche in relazione alla personalità dell’imputato”).
È interessante notare che, nella stesura originaria, era stata prevista l’introduzione di un comma 1-bis all’art. 274, contenente richiami tutt’affatto diversi: quanto al pericolo di fuga, si faceva riferimento alla “gravità del reato imputato”; mentre, quanto alla lett. c) dell’art. 274, si escludeva che la situazione di pericolo potesse essere desunta “esclusivamente dalle modalità del fatto per cui si procede”, così come si escludeva che la personalità dell’imputato o indagato potesse “essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato”.
Non a caso, dalla già citata relazione di accompagnamento alla proposta di legge, emerge con chiarezza l’originario intento di escludere con tali locuzioni, da un lato, la praticabilità di interpretazioni volte a ravvisare il pericolo di fuga in ragione della sola “severità della sanzione” irrogata . D’altro lato, con riferimento al pericolo di reiterazione, la citata relazione evidenziava anche la volontà di evitare che detto pericolo, “anche alla luce della personalità del prevenuto”, potesse “esser desunto unicamente dalla vicenda criminosa in oggetto”: con ciò chiaramente intendendo superare l’indirizzo interpretativo, largamente maggioritario nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui gli elementi apprezzabili per la configurabilità del pericolo di reiterazione “possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall’art. 133 cod. pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato” .
Il testo definitivo delle disposizioni qui esaminate, risultante dalle modifiche apportate in Senato , fa peraltro riferimento, come accennato, alla “gravità del titolo di reato per cui si procede”: sembra quindi di poter affermare che le disposizioni entrate in vigore intendano riferirsi alla fattispecie incriminatrice astratta contestata nel procedimento.In tale prospettiva, peraltro, appare piuttosto problematica l’individuazione di un apprezzabile ambito applicativo per le nuove disposizioni, essendo difficile ritenere che una misura cautelare possa essere oggi richiesta, ed applicata, sulla sola base della gravità della risposta sanzionatoria prevista per il reato contestato: e ciò non solo e non tanto alla luce dell’ulteriore modifica concernente l’attualità dei pericoli di fuga e di reiterazione (cfr. supra, § 1.1), quanto soprattutto della necessità – chiaramente prevista dall’art. 274, e pacificamente affermatasi in giurisprudenza – di ancorare la valutazione prognostica a elementi concreti.
Basti qui ricordare, quanto al pericolo di fuga, la già citata sentenza Litteri delle Sezioni unite, che ha escluso non solo la possibilità di ravvisare detto pericolo sulla sola base della gravità della pena inflitta, ma anche di poter conferire esclusivo rilievo alla “presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.”.
Quanto al pericolo di reiterazione, si è già accennato alla elaborazione giurisprudenziale che ritiene comunque imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti: elaborazione che non sembra essere posta in discussione dal testo definitivo della novella, neppure quanto alla possibilità di valutare la personalità in base ai soli aspetti fattuali della vicenda. Del resto, si è da tempo evidenziato, in dottrina, che i parametri individuati dalla lett. c) dell’art. 274 (“specifiche modalità e circostanze del fatto”; personalità dell’imputato o indagato “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”) hanno la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata al solo titolo di reato contestato .
2. Gli interventi sulle disposizioni in tema di scelta delle misure: rafforzamento della funzione di extrema ratio attribuita alla custodia in carcere. Si è già accennato, in premessa, al fatto che l’art. 275 del codice di rito ha subito una prima, rilevantissima modifica per effetto del d.l. n. 92 del 2014, conv. in l. n. 117 del 2014, che è intervenuto sul comma 2-bis estendendo il divieto di applicazione della custodia in carcere – già previsto in quella sede qualora si ritenga concedibile, in sentenza, la sospensione condizionale della pena – alle ipotesi in cui la valutazione prognostica del giudice procedente consenta di quantificare in meno di tre anni la pena detentiva da irrogare all’esito del giudizio .
Con ulteriori importanti modifiche, la legge in commento ha inteso ulteriormente ridurre la possibilità di utilizzo della misura custodiale in carcere, sia nella fase applicativa che nel successivo svolgersi della “vicenda cautelare”.
Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la riaffermazione della funzione di extrema ratio attribuita dal sistema alla custodia in carcere, da un lato valorizzando e favorendo il ricorso a soluzioni alternative, di nuovo conio (quale quella dell’applicazione congiunta delle altre misure coercitive, finora praticabile solo nelle particolari circostanze di cui agli artt. 276, primo comma e 307, comma 1 bis), o comunque di recente “riscoperte” dal legislatore (quale quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 bis, nel testo modificato dal d.l. 146 del 2013, conv. dalla l. n. 10 del 2014); dall’altro intervenendo, in modo estremamente significativo, sulle disposizioni del codice che – in relazione ad alcuni titoli di reato (art. 275, terzo comma), a particolari condotte trasgressive dell’indagato (art. 276, comma 1 ter), o alle sue condizioni personali (art. 284, comma 5 bis) – precludevano al giudice una valutazione discrezionale circa l’individuazione della misura più appropriata, sancendo una presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.
2.1 – La possibilità di applicazione congiunta delle altre misure cautelari. Una prima rilevante modifica concerne la riformulazione, ad opera dell’art. 3 della legge in commento, del principio dell’applicabilità della custodia in carcere solo in caso di inadeguatezza di ogni altra misura: si prevede infatti, nel novellato terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen., che la misura inframuraria “può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate”.
È noto che, secondo un indirizzo interpretativo ormai del tutto consolidato, “l’applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma primo, e 307, comma primo bis, cod. proc. pen.” (Sez. un., 30 maggio 2006, n. 29907, La Stella, Rv. 234138, la quale ha precisato – muovendo dal principio di legalità su cui si impernia l’intero sottosistema cautelare personale, ai sensi dell’art. 272 del codice di rito – che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l’applicazione “congiunta” di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili) .
La novella rende quindi possibile l’applicazione congiunta di misure cautelari personali non più solo nelle ipotesi per così dire “patologiche”, quali quella della trasgressione alle prescrizioni relativa a misure in corso (art. 276, primo comma) o della scarcerazione per decorrenza termini dell’imputato o indagato per reati di particolare allarme (art. 307, comma 1-bis), ma anche nel momento iniziale – e ovviamente del tutto “fisiologico” – in cui il giudice, investito di una richiesta di applicazione della custodia in carcere, è chiamato a verificare la praticabilità di “risposte” cautelari gradate: in tale prospettiva, la nuova disposizione offre al giudice uno strumento che può rivelarsi particolarmente utile, al fine di calibrare al meglio il proprio intervento nella fattispecie concreta.
Un problema interpretativo potrebbe riguardare la possibilità di avvalersi di tale strumento anche quale alternativa all’applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, e quindi ad es. di disporre cumulativamente le misure dell’obbligo di dimora e della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio in luogo degli arresti domiciliari richiesti dal pubblico ministero. Il tenore testuale della nuova disposizione, e il già richiamato principio di legalità di cui all’art. 272, potrebbero far propendere per la tesi negativa.
In senso contrario, peraltro, potrebbe essere forse valorizzato il fatto che una modifica del tutto speculare a quella dell’art. 275 è stata introdotta, dall’art. 9 della legge in commento, anche nel quarto comma dell’art. 299 del codice di rito: ovvero in relazione ai poteri del giudice procedente che venga sollecitato dal p.m. ad intervenire nuovamente, nell’ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari. Infatti, alla già prevista possibilità di sostituire la misura applicata con un’altra più grave, o di disporre l’applicazione della misura in atto con modalità più gravose, è stata aggiunta appunto quella di applicare “congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva”: al giudice è quindi oggi consentito intervenire, in ogni ipotesi di aggravamento delle esigenze – e dunque indipendentemente dal tipo di misura in atto – con un’ordinanza di applicazione cumulativa.
2.2. – Custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari con il c.d. “braccialetto elettronico”. L’intento della novella di riaffermare la funzione di extrema ratio della custodia in carcere emerge, con assoluta chiarezza, anche dall’aggiunta, all’art. 275 del codice di rito, di un comma 3-bis, ai sensi del quale “nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275 bis, comma 1” (cfr. art. 4, comma 3, della legge in commento).
Viene dunque introdotto un ulteriore, specifico onere motivazionale a carico del giudice che dispone la misura inframuraria, peraltro non nella naturale sedes materiae (ovvero all’interno dell’art. 292, che individua i requisiti dell’ordinanza applicativa), ma nell’articolo 275, dedicato ai criteri di scelta delle misure: un contesto in cui la disposizione appare peraltro superflua, dato che lo stesso art. 275 chiarisce inequivocabilmente, nella prima parte del terzo comma – come si è appena ricordato richiamando le modifiche ivi apportate dalla legge in commento (cfr. supra, § 2.1.1) – che la custodia in carcere può essere disposta solo quando anche l’applicazione cumulativa di ogni altra misura risulti inadeguata.
Deve poi osservarsi che anche la lettura del predetto art. 292 contribuisce a rendere problematica l’attribuzione, alla norma in commento, di un’autonoma portata applicativa, posto che il comma c-bis) di tale articolo richiede tra l’altro, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, che l’ordinanza contenga “l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure” (su tale disposizione, cfr. anche infra, § 4).
Del resto, la sussistenza dell’onere motivazionale in questione, anche prima della novella, era stata chiaramente affermata dalla Corte di cassazione in una recente pronuncia, secondo cui il giudice, “nel valutare la inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di recidivanza deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere tutelate con l’impiego del cosiddetto “braccialetto elettronico” che consente di monitorare continuamente la presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi” .
Sembra quindi di poter affermare che, con la disposizione in esame, si sia inteso rimarcare il favor dell’ordinamento per il ricorso, in alternativa alla custodia in carcere, alla misura domiciliare corredata dal controllo elettronico: un favor del resto già chiaramente desumibile, come ricordato in premessa, alla luce delle modifiche apportate all’art. 275-bis ad opera del d.l. n. 146 del 2013 (conv. dalla l. n. 10 del 2014), ai sensi del quale la prescrizione delle procedure di controllo elettronico deve oggi essere senz’altro disposta dal giudice (accertata la disponibilità dei necessari apparati da parte della polizia giudiziaria), salvo che tali procedure vengano ritenute non necessarie in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto: laddove invece, prima di tale modifica, il controllo elettronico veniva disposto solo se ritenuto necessario.
2.3. – La progressiva “erosione” della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere: le modifiche apportate al terzo comma dell’art. 275. L’art. 4 contiene una delle più significative modifiche introdotte dalla legge in commento al codice di rito: sono state infatti completamente rivisitate le disposizioni contenute nella seconda parte del terzo comma dell’art. 275, dedicata all’individuazione dei titoli di reato per i quali è possibile applicare solo la misura della custodia in carcere (salvo che gli elementi acquisiti comprovino l’insussistenza di esigenze cautelari).
È noto che, a partire dal 1991, è stata introdotta nel predetto comma una categoria di reati per i quali, in deroga ai generali principi in tema di scelta delle misure – di regola affidata alla valutazione discrezionale del giudice, in un’ottica improntata al “minimo sacrificio necessario” della libertà personale – vige una presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed una presunzione assoluta, quanto all’adeguatezza della sola custodia in carcere per fronteggiare tali esigenze . Si tratta di una lista “variamente modulata nel corso del tempo, con pendolari alternanze tra interventi di restringimento e di dilatazione”, ma connotata dalla costante presenza dei “delitti di criminalità mafiosa o (lato sensu) di ‘contiguità’ alla mafia” (così la recentissima Corte cost., 25 febbraio 2015, n. 48) .
Altrettanto noto è, peraltro, il percorso “demolitorio” compiuto dalla Corte costituzionale su tali disposizioni e culminato nella sentenza appena richiamata: un percorso articolatosi in ben nove declaratorie di illegittimità costituzionale emesse nel quinquennio 2010/2015, all’esito del quale il sistema a duplice presunzione (relativa e assoluta) è stato trasformato – per quasi tutti i titoli di reato individuati dal legislatore – in un sistema a duplice presunzione relativa . Infatti, con tali decisioni, la Consulta ha sistematicamente dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost., la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere (salvo che le risultanze in atti comprovino l’insussistenza di esigenze cautelari) nella parte in cui non veniva fatta “salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure” .
È in tale tormentato contesto che interviene la legge in commento, con una riformulazione del terzo comma dell’art. 275 che appare senz’altro opportuna, dal momento che sembra recepire pienamente le indicazioni provenienti dalla Consulta, ed anzi probabilmente pone le condizioni – alla luce di quanto si dirà tra breve – idonee a prevenire ulteriori possibili declaratorie di illegittimità costituzionale.
Le finalità e la struttura della presente esposizione non consentono, evidentemente, di approfondire il tema in modo adeguato. Si ritiene tuttavia indispensabile, per una migliore comprensione della portata della modifica normativa, accennare ad alcuni tratti essenziali delle linee argomentative elaborate e più volte ribadite dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 265 del 2010:
• le presunzioni assolute, specie quando limitano i diritti fondamentali della persona, violano il principio di uguaglianza se connotate da arbitrarietà e irrazionalità (ovvero se non rispondenti all’id quod plerumque accidit);
• la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, per i delitti di mafia, aveva superato siffatta verifica già negli anni successivi alla sua introduzione (cfr. Corte cost., ord. 2 novembre 1995, n. 450), perchè “l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice”, rendendo quindi ragionevole la regola di esperienza per cui solo la custodia in carcere è in grado di “troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità” (sent. n. 265 del 2010) ;
• l’assenza di siffatte connotazioni criminologiche nelle altre fattispecie di reato assoggettate allo speciale regime cautelare, e la conseguente impossibilità di ricavare analoghe “basi statistiche”, ha comportato la violazione dei richiamati parametri e le conseguenti declaratorie di incostituzionalità, perché il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere implicava la negazione, totale e indiscriminata, del principio del “minimo sacrificio necessario”;
• tale differenza strutturale con il delitto di associazione mafiosa è risultata decisiva, nelle valutazioni della Consulta, non solo per le fattispecie di regola monosoggettive (omicidio, favoreggiamento dell’immigrazione, sequestro di persona a scopo di estorsione), ma anche per quelle necessariamente plurisoggettive (violenza sessuale di gruppo) e per le stesse ipotesi associative diverse da quelle di tipo mafioso (ovvero per i sodalizi finalizzati al compimento di reati nel settore degli stupefacenti e della contraffazione: anche per questi ultimi, infatti, non si è ritenuta ravvisabile una regola di esperienza idonea a fondare la presunzione assoluta di adeguatezza, trattandosi di “fattispecie aperte, qualificate solo dalla tipologia dei reati fine e non già da particolari caratteristiche del vincolo associativo, così da abbracciare situazioni marcatamente eterogenee sotto il profilo considerato”; cfr. sentt. n. 231 del 2011, 110 del 2012);
• ad analoghe conclusioni la Corte costituzionale è infine giunta – con una parziale revisione delle valutazioni espresse nel 1995 – sia quanto ai i reati aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (dato che anche i reati commessi con metodo mafioso, oppure volti ad agevolare le associazioni ex art. 416 bis, non implicano né presuppongono “necessariamente un vincolo di appartenenza permanente” al sodalizio, e non assicurano quindi alla presunzione assoluta un fondamento giustificativo costituzionalmente adeguato: sent. n. 57 del 2013), sia quanto alle ipotesi di concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso (difettando anche in questo caso l’appartenenza al sodalizio, e quindi “quel vincolo di ‘adesione permanente’ al gruppo criminale…in grado di legittimare, sul piano empirico-sociologico, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell’indiziato con l’ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità”: sent. n. 48 del 2015).
Il percorso interpretativo compiuto dalla Corte costituzionale ha certamente svolto un ruolo decisivo nelle scelte compiute dal legislatore con l’intervento oggi in esame: scelte che sembrano anzi interpretabili, almeno in parte, come una vera e propria “presa d’atto” delle valutazioni compiute lungo tale percorso.Va infatti evidenziato, anzitutto, che nel nuovo testo del terzo comma dell’art. 275 la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere (salva sempre l’accertata insussistenza di esigenze cautelari) è stata mantenuta, oltre che per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., solo per le ulteriori ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-bis (concernenti, rispettivamente, le associazioni sovversive e quelle aventi finalità di terrorismo o di ordine democratico). È stato dunque abbandonato, ai fini che qui specificamente interessano, il riferimento all’elenco di fattispecie incriminatrici contenuto – al ben diverso fine di individuare, com’è noto, le attribuzioni del P.M. distrettuale – nei commi 3 bis e 3 quater dell’art. 51 del codice di rito.
Si tratta di una “scelta di campo” estremamente significativa, dal momento che, per un verso, il comma 3-bis fa riferimento – oltre che al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. – a numerose altre ipotesi di reato, anche associative, il cui regime cautelare non era stato ancora colpito da declaratorie di illegittimità costituzionale: basti pensare ad es. all’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. (art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973), alle attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 t.u. amb.), ecc.. Tali fattispecie, evidentemente, sono state ritenute prive delle particolari connotazioni del vincolo associativo evidenziate dalla Consulta a proposito dell’associazione di stampo mafioso, indispensabili per ritenere ragionevole la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere (v. quanto già osservato per le pronunce in tema di associazioni finalizzate alla commissione di reati nel settore della contraffazione e degli stupefacenti ).Per altro verso, va adeguatamente posto in evidenza che l’abbandono del richiamo al comma 3-quater dell’art. 51 ha comportato il venir meno della presunzione assoluta anche per ciò che riguarda i delitti con finalità di terrorismo (ad eccezione, come detto, dell’ipotesi associativa).
Anche in questo caso, la scelta legislativa appare chiaramente correlata alle valutazioni espresse dalla Corte costituzionale a proposito dei reati aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e del concorso esterno in associazione mafiosa (cfr. supra): si è evidentemente ritenuto, infatti, che i delitti aggravati ai sensi dell’art. 270-sexies cod. pen. non postulino necessariamente che il loro autore sia permanentemente dedito alla causa terroristica o eversiva, con vincoli di appartenenza, legami con i correi, inserimento nel contesto criminale, ecc. che, invece, legittimano il mantenimento della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per gli appartenenti ad un’associazione avente le medesime finalità .
Il richiamo ai commi 3-bis e 3-quater dell’art. 51 è stato invece utilizzato per individuare, nell’ultima parte del novellato terzo comma dell’art. 275, un’area di applicazione della doppia presunzione relativa nei termini delineati dalla Consulta (ed anzi ricorrendo ad un testuale “recupero” dei dispositivi delle varie pronunce richiamate).
La legge n. 47 del 2015 ha infatti previsto che, in presenza di gravi indizi per i delitti indicati nei predetti commi dell’art. 51 (ad eccezione, ovviamente, di quelli associativi per i quali è rimasta ferma la presunzione assoluta), “è applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”; la medesima disposizione si applica anche ove ricorrano gravi indizi per altri delitti specificamente indicati (il cui regime cautelare, in alcuni casi, era già stato ritenuto costituzionalmente illegittimo: si tratta, in particolare, degli “articoli 575, 600 bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto comma, 600 quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale”).
Può conclusivamente osservarsi che, per ciò che specificamente riguarda i “reati di mafia”, il predetto regime cautelare risulta oggi applicabile non solo alle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa (sent. n. 48 del 2015) ed ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività del sodalizio di stampo mafioso (reati inseriti nel’elenco di cui al comma 3-bis dell’art. 51, e già “colpiti” dalla sent. n. 57 del 2013), ma anche all’ulteriore delitto di scambio elettorale politico mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., che è stato inserito dall’art. 2 l. 23 febbraio 2015, n. 19, nel predetto elenco di cui al comma 3-bis: a tale delitto, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è risultata quindi applicabile solo nel breve periodo intercorso tra i due interventi legislativi del 2015 .
2.4. – Il venir meno degli “automatismi” di cui agli artt. 276, comma 1-ter, e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Anche le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge in commento sono state introdotte con il chiaro intento di ridurre il più possibile l’applicazione della misura custodiale in carcere: sono state infatti modificate altre norme del codice di rito che, in presenza di determinati presupposti, privano il giudice procedente di una piena discrezionalità nella scelta della misura da applicare nel caso concreto.
Si allude in particolare, da un lato, all’art. 276, comma 1-ter, che nel testo finora vigente prevedeva la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura: e ciò in deroga alla regola generale stabilita nel primo comma dell’art. 276, secondo cui il giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, “può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione”.
D’altro lato, viene in rilievo l’art. 284, comma 5-bis, del codice di rito, che nel testo finora vigente poneva una presunzione assoluta di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti “di chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede”, vietando “comunque”, a costoro, la concessione della misura in questione .È interessante notare che, nel corso dell’iter che ha condotto all’approvazione della legge in commento , entrambe le disposizioni in questione erano state del tutto abrogate, al fine evidentemente di restituire, al giudice procedente, la piena discrezionalità cui si è poc’anzi accennato; nel testo poi definitivamente approvato, invece, si è preferito modificare le norme esistenti, eliminando il descritto automatismo.
Per un verso, infatti, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, in caso di trasgressione alle prescrizioni sul divieto di allontanarsi, viene oggi disposta dal giudice “salvo che il fatto sia di lieve entità”: in altri termini, l’applicazione della misura inframuraria non è più automaticamente ricollegata all’avvenuta trasgressione , ma necessita di un previo apprezzamento in ordine all’effettivo disvalore della trasgressione medesima .
Sembra opportuno evidenziare, al riguardo, che il comma 1-ter continua a derogare al principio generale, fissato nel primo comma dello stesso art. 276, secondo cui il giudice valuta discrezionalmente l’opportunità della sostituzione alla luce non solo dell’entità, ma anche “dei motivi e delle circostanze” dell’azione: elementi che – stando almeno al tenore letterale della nuova disposizione – sembrerebbero esclusi dal novero dei parametri su cui il giudice è chiamato ad operare la valutazione. Sicchè anche un episodio di trasgressione minima, pur se determinata da motivi allarmanti, potrebbe – almeno in teoria – non comportare più la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.
Per altro verso, ai sensi del novellato comma 5-bis dell’art. 284 cod. proc. pen., il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nel precedente quinquennio è tuttora operante, “salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura”.
Per effetto della novella, quindi, il divieto non è più assoluto, potendo essere superato qualora, anzitutto, gli arresti domiciliari risultino idonei a fronteggiare le esigenze cautelari manifestatesi nella fattispecie concreta: il giudice procedente è quindi chiamato, anche in questo caso, ad una verifica secondo gli ordinari parametri di adeguatezza di cui all’art. 275, primo comma, cod. proc. pen..
Quanto poi al secondo presupposto individuato dalla nuova disposizione per il venir meno del divieto, deve osservarsi che la locuzione “fatto di lieve entità” sembra chiaramente da riferire al fatto per cui si procede: peraltro, una presunzione di adeguatezza dei soli arresti domiciliari per fatti ritenuti in concreto lievi , in alternativa alla custodia in carcere, potrebbe far sorgere qualche perplessità di ordine sistematico, sia in relazione al principio generale di proporzionalità di cui all’art. 275, secondo comma, cod. proc. pen., sia soprattutto alla luce del percorso compiuto dalla giurisprudenza costituzionale in tema di presunzioni afferenti la custodia in carcere (cfr. supra, § 2.3). In tale prospettiva, potrebbe rivelarsi opportuno un ripensamento del già citato indirizzo giurisprudenziale che, nel divieto di concessione degli arresti domiciliari sancito dal comma 5 bis dell’art. 284, ritiene implicitamente compreso anche quello di applicare misure ulteriormente gradate (misure che nel caso concreto, soprattutto in relazione alla lieve entità del fatto per cui si procede, potrebbero risultare adeguate e rispondenti al principio del “minimo sacrificio necessario”).
Sembra invece da escludere la fondatezza di un’interpretazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 284 volta a ricondurre la locuzione “lieve entità” al fatto per cui è intervenuta la condanna per evasione : oltre a risultare problematica su un piano strettamente letterale, tale ipotesi ricostruttiva potrebbe far sorgere criticità di ordine diverso, correlate alla necessità di rivisitare – “assumendo nelle forme più rapide le relative notizie”, come recita l’immutata ultima parte del comma 5-bis, e basandosi su “specifici elementi” – episodi ormai definiti con sentenza irrevocabile.
3. Le modifiche alle disposizioni concernenti le misure interdittive. Come già accennato in premessa, la legge n. 47 del 2015 interviene, con due articoli, anche sulle disposizioni del codice di rito concernenti le misure cautelari interdittive.Si tratta di modifiche aventi, in un caso, un ambito limitato alla sola misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio o ufficio (in relazione alle modalità di espletamento dell’interrogatorio di garanzia: art. 289, secondo comma, modificato dall’art. 7 della legge); mentre, nell’altro, le modifiche riguardano i termini di durata massima di tutte le misure interdittive, che vengono completamente ridefiniti (cfr. l’art. 308, come modificato dall’art. 10 della legge in commento).
Sembra peraltro possibile individuare, nei due interventi, un denominatore comune, costituito dall’intento di accrescere le potenzialità di tali misure, evidentemente al fine di favorirne una più ampia applicazione, da parte del giudice, anche (se non soprattutto) in luogo delle misure detentive eventualmente richieste dal pubblico ministero.
3.1. – L’interrogatorio della persona cui è applicata la sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio o ufficio. Com’è noto, l’art. 289 cod. proc. pen., dedicato alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio o ufficio, contiene, nel secondo comma, una rilevante deroga ai principi generali in tema di instaurazione del contraddittorio con la persona da sottoporre a misura cautelare.Infatti, mentre l’art. 294 prevede in via generale che l’interrogatorio di garanzia deve avvenire entro cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura custodiale in carcere (primo comma), ovvero entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla notifica del provvedimento che dispone ogni altra misura, coercitiva o interdittiva (comma 1 bis), l’art. 289 dispone che, nel corso delle indagini preliminari, il giudice procede all’interrogatorio prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
Con tale disposizione, in altri termini, si esclude – nella sola specifica ipotesi considerata – la possibilità di emettere “a sorpresa”, ovvero senza la previa instaurazione del contraddittorio con l’indagato, il provvedimento cautelare richiesto dal p.m.. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati in proposito, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sono stati disattesi dalla Consulta, secondo cui “la norma amplia la sfera delle garanzie – con particolare riguardo al diritto di difesa – dei soggetti in favore dei quali opera e la sua ‘ratio’ sembra essere rinvenibile nell’esigenza, la cui attuazione rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, di verificare anticipatamente che la sospensione dall’ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico” .
Occorre precisare, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato estensivamente tale disposizione, affermando la sussistenza dell’obbligo di procedere all’interrogatorio anticipato non solo nell’ipotesi – l’unica espressamente considerata dal secondo comma dell’art. 289, nel testo finora vigente – in cui la richiesta del p.m. avesse avuto ad oggetto la misura interdittiva in questione, ma anche in quella in cui il g.i.p., disattendendo la richiesta di applicazione di una misura coercitiva, si fosse appunto orientato per la sospensione ex art. 289 .La legge in commento (art. 7) ha invece espressamente escluso, in tale ultima ipotesi, la sussistenza dell’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo: il nuovo testo del secondo comma dell’art. 289 precisa infatti che, se la misura interdittiva in questione “è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1 bis dell’art. 294”.
In buona sostanza, la portata applicativa della disposizione derogatoria di cui all’art. 289 è stata limitata alla sola ipotesi testualmente prevista anche prima della legge n. 47: quella in cui, nel corso delle indagini preliminari, il ricorso alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia stato ritenuto adeguato e proporzionato dallo stesso pubblico ministero richiedente. Resta quindi salvo “l’effetto sorpresa”, comune all’applicazione di ogni altra misura cautelare personale, nella diversa ipotesi in cui sia stato il giudice procedente a ritenere idonea la sospensione ex art. 289, in luogo della misura coercitiva richiesta dal p.m..
3.2. – I termini di durata massima delle misure interdittive. Com’è noto, la materia viene regolata dall’art. 308 cod. proc. pen., che, nel testo finora vigente, prevedeva una sorta di “doppio binario”.Infatti, il secondo comma dell’art. 308 disponeva, da un lato, che le misure interdittive perdessero efficacia dopo il decorso di due mesi dall’inizio della loro esecuzione, salvo che fossero state applicate per esigenze probatorie: era infatti possibile, in tal caso, rinnovarle anche oltre i due mesi, ma non oltre il termine indicato dal primo comma dello stesso art. 308 per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (termine pari al doppio di quelli previsti dall’art. 303).
D’altro lato, il comma 2-bis dell’art. 308 (introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) prevedeva un regime particolare per le misure interdittive disposte in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione: in tali ipotesi, il termine “ordinario” era elevato a sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, mentre il termine ultimo per la possibilità di rinnovazione – sempre e solo per esigenze probatorie – era elevato al triplo dei termini previsti dall’art. 303.
La brevità ed eccessiva “rigidità” del termine ordinario di due mesi era stata oggetto di valutazioni critiche, anche per le implicazioni concernenti il sistematico ricorso a misure coercitive forse sproporzionate rispetto al caso concreto, ricorso causato proprio dalla difficoltà di utilizzare lo strumento interdittivo soprattutto per fronteggiare il pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe.A tali criticità ha probabilmente inteso porre rimedio l’art. 10 della legge in commento, che ha completamente modificato la disciplina dei termini di durata delle misure interdittive, tra l’altro eliminando – con la totale abrogazione del comma 2-bis dell’art. 308 – il “doppio binario” introdotto nel 2012 dalla c.d. legge Severino.
In particolare, il primo periodo del novellato secondo comma dell’art. 308 dispone che “le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza”: in luogo del termine “rigido” di due mesi (e di quello di sei mesi, che era stato stabilito nelle ipotesi di cui al comma 2 bis), è dunque oggi prevista – per il soddisfacimento di tutte le esigenze cautelari, e per ogni titolo di reato – una durata che il giudice può determinare discrezionalmente, ma che non può comunque superare i dodici mesi.
Altrettanto rilevante è l’ulteriore disposizione contenuta nel secondo periodo del secondo comma dell’art. 308, ai sensi del quale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, “il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma”: viene quindi confermata la possibilità di rinnovazione della misura (solo per fronteggiare esigenze probatorie), ma il termine massimo non può superare, anche in caso di rinnovazione, i dodici mesi previsti in via ordinaria.
Sembra quindi possibile affermare, conclusivamente, che – all’introduzione del principio di “flessibilità” della durata, ed al consistente ampliamento del termine massimo – fa riscontro una sensibile riduzione dell’arco temporale in cui è possibile disporre la rinnovazione della misura interdittiva per esigenze probatorie: infatti, detto termine – che nella già ricordata ottica del “doppio binario” veniva quantificato nel doppio o addirittura nel triplo dei termini stabiliti dall’art. 303 – viene oggi del tutto sganciato da tale articolo, e ricondotto all’interno dell’ordinario termine massimo annuale.
4. Le modifiche in tema di motivazione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari. La legge n. 47 si segnala anche per le rilevanti modifiche apportate sia alle disposizioni del codice di rito che individuano i requisiti dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, sia a quelle che regolano le conseguenze derivanti dalla mancanza dei predetti requisiti: modifiche chiaramente volte ad evitare, come emerge dall’esame dei lavori parlamentari, la redazione di motivazioni “appiattite su quelle del pubblico ministero richiedente” .
Si allude in particolare, da un lato, all’art. 8 della legge in commento, che ha inserito alle lettere c) e c-bis) del secondo comma dell’art. 292, accanto alla “esposizione”, l’ulteriore requisito della “autonoma valutazione” degli elementi ivi indicati (esigenze cautelari, indizi, irrilevanza delle argomentazioni difensive, ecc.); dall’altro, all’art 11 della legge, che è intervenuto sul nono comma dell’art. 309, ridisegnando i poteri decisori attribuiti al tribunale del riesame nelle ipotesi di carenza motivazionale.
Per meglio chiarire la portata innovativa del combinato disposto di tali articoli, appare opportuno soffermarsi – ovviamente in estrema sintesi – su alcuni snodi problematici emersi nell’interpretazione e nella concreta applicazione del quadro normativo previgente.
4.1. -Nullità “rilevabile d’ufficio” dell’ordinanza cautelare ex art. 292 cod. proc. pen. e poteri integrativi del tribunale del riesame. Com’è noto, già il testo originario dell’art. 292 disponeva che l’ordinanza cautelare contenesse tra l’altro, a pena di nullità, “l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per cui assumono rilevanza” (art 292, secondo comma, lett. c).
È successivamente intervenuta la già citata legge n. 332 del 1995, che – per quanto specificamente interessa in questa sede – ha modificato il secondo comma dell’art. 292, sia precisando che la nullità in questione è “rilevabile d’ufficio”, sia inserendo nella citata lett. c) la necessità di tener conto anche del “tempo trascorso dalla commissione del reato”, sia aggiungendo una lettera c-bis) contenente i seguenti ulteriori requisiti motivazionali dell’ordinanza cautelare: “l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure”.L’intervento legislativo del 1995 ha suscitato in dottrina reazioni marcatamente negative , sia per la (ritenuta) superfluità della lett. c-bis) alla luce degli obblighi motivazionali già imposti al giudice emittente dalla lett. c) dell’art. 292, sia per la sua problematica “convivenza” dei predetti obblighi motivazionali con altre disposizioni contestualmente introdotte , sia per l’incerta collocazione sistematica della inedita nullità ex art. 292 (ricondotta, nonostante la rilevabilità d’ufficio, tra quelle relative e perciò assoggettata a tutte le regole di deducibilità e di sanatoria previste, per tale categoria, dagli artt. 181-183 cod. proc. pen.) .
Le osservazioni critiche più serrate hanno tuttavia riguardato il difetto di coordinamento tra la rilevabilità d’ufficio della nullità, per difetto di uno dei requisiti di cui alle lett. c) e c-bis), e la disciplina del giudizio di riesame, posto che il nono comma dell’art. 309 finora vigente consentiva sempre al tribunale, in quella sede, di annullare o riformare il titolo cautelare anche per motivi diversi da quelli enunciati, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione del provvedimento stesso. È stato quindi evidenziato, su tali basi, che l’effetto pienamente devolutivo collegato alla richiesta di riesame implicava la trasformazione delle cause di nullità in motivi di gravame, e la conseguente possibilità di colmare, con i poteri integrativi ex art. 309, tutte le lacune contenutistiche del provvedimento applicativo della misura cautelare (comprese quelle rilevate ex officio) . In relazione poi ai profili specificamente interessati dalla legge in commento, è stato autorevolmente osservato quanto segue: “Consideriamo un’ipotesi meno futile: che l’investito della richiesta l’abbia accolta apoditticamente, senza spendervi nemmeno una sillaba; ha lavorato male ma il chiamato a ri-decidere conferma la misura, se ne ricorrono i presupposti, eventualmente apportando quanto vi mancava” .
In una prospettiva del tutto analoga, si è in giurisprudenza affermato che “atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis), cod. proc. pen.” . Con specifico riguardo ai profili che qui interessano, si è ulteriormente precisato che “il tribunale del riesame non può annullare il provvedimento cautelare impugnato ravvisando difetto di motivazione, potendo il solo giudice di legittimità pronunciare il relativo annullamento per tale vizio, ma deve provvedere integrativamente ad un’autonoma valutazione del quadro indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari. (Fattispecie relativa ad ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l’ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal Gip asserendo che questa fosse priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.M.)” .
È noto peraltro che, a tale orientamento, si è contrapposto nella giurisprudenza della Suprema corte un diverso indirizzo, secondo cui “il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall’art. 309, comma nono, ultima parte, cod. proc. pen., di confermare le ordinanze coercitive impugnate “per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso” non è esercitabile allorquando la motivazione di quest’ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge” . Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che il potere integrativo delle insufficienze motivazionali “non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna della ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto recepito o richiamato, o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni” .
4.2. – Segue: le modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.. In tale variegato contesto, è intervenuto l’art. 8 della legge in commento, che ha “arricchito” le lettere c) e c-bis) dell’art. 292 di un ulteriore requisito motivazionale: si prevede infatti che l’ordinanza cautelare debba contenere non solo “l’esposizione”, ma anche “l’autonoma valutazione” degli elementi ivi rispettivamente indicati (cfr. supra, § 4.1).
È probabilmente lecito dubitare dell’effettiva necessità di tale ennesima interpolazione operata sull’art. 292, dal momento che sia la lett. c) che la lett. c-bis) già prevedevano “l’esposizione” non solo degli elementi fattuali, ma anche dei percorsi valutativi adottati dal giudice e posti a fondamento del titolo cautelare. Del resto, la giurisprudenza non ha mai dubitato che un’ordinanza priva delle valutazioni giudiziali sulle risultanze in atti presentasse un vizio di motivazione, pur traendone conseguenze non sempre univoche – come già evidenziato in precedenza – quanto alle determinazioni adottabili in sede di riesame.
Quel che occorre peraltro adeguatamente sottolineare, a tale ultimo proposito, è il fatto che – a differenza di quanto avvenuto nel 1995 – la legge in commento ha modificato anche i poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame: in particolare, è stato aggiunto, al nono comma dell’art. 309, il seguente periodo conclusivo: “Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”.
Il rilievo di tale modifica non ha bisogno di essere sottolineato, dal momento che la nuova disposizione costituisce una deroga al già citato generale principio – anch’esso contenuto nel nono comma dell’art. 309 – della possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione: deroga che, ovviamente, si ritiene debba operare negli stretti termini precisati dalla novella.
In particolare, il potere integrativo è in primo luogo precluso “se la motivazione manca”: trova quindi oggi un’esplicita conferma, nel codice, il richiamato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento cautelare nelle ipotesi di motivazione mancante (in senso grafico), alla quale sembra doversi continuare ad equiparare quella in cui la motivazione è meramente apparente: situazione riscontrabile quando l’apparato argomentativo si risolva in mere clausole di stile o in proposizioni apodittiche (cfr. supra, § 4.1).In secondo luogo, il dovere di annullare l’ordinanza, senza poter procedere ad integrazioni, viene codificato proprio con riferimento all’ipotesi in cui la motivazione sia viziata nel requisito di nuovo conio: ovvero se non contenga “l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”.
Va subito sottolineato, al riguardo, che il legislatore non ha ritenuto di prevedere l’obbligo di annullamento nell’ipotesi – anch’essa prevista dalla lett. c-bis) del secondo comma dell’art. 292 – in cui il difetto di autonoma valutazione riguardi l’inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere. Inoltre, sempre in un’ottica volta ad interpretare tassativamente la portata della nuova disposizione derogatoria, il potere integrativo appare tuttora esercitabile qualora la motivazione difetti non già nell’autonoma valutazione, ma nella “esposizione” di taluno degli elementi indicati nell’art. 292 (ad es. nell’ipotesi, non teorica, in cui il giudice si sia soffermato adeguatamente sulla valenza indiziante di determinati elementi a carico, dopo averli peraltro esposti in modo approssimativo o lacunoso).
Per altro verso, non sembra inutile precisare – anche alla luce di quanto si illustrerà in seguito, trattando delle ulteriori modifiche apportate in tema di perdita di efficacia del titolo cautelare per la scadenza dei termini “interni” al procedimento di riesame (cfr. infra, § 5) – che l’annullamento in parola, disposto per motivi squisitamente formali, non appare di ostacolo alla rinnovazione della misura cautelare .
4.3. – Segue: ulteriori possibili questioni applicative. Non può escludersi che le modifiche in tema di “autonoma valutazione” possano dare adito – anche per le ricadute sistematiche della novella sui principi finora elaborati dalla giurisprudenza in tema di motivazione dell’ordinanza cautelare – ad ulteriori questioni interpretative.
Ci si potrebbe chiedere, anzitutto, se, alla luce delle nuove disposizioni, sia venuta meno la possibilità di adottare una motivazione per relationem, fino ad oggi pacificamente ammessa sia con riferimento alla richiesta del pubblico ministero, sia anche – in presenza di determinati requisiti – con riguardo ad altri provvedimenti giudiziali relativi agli stessi fatti. A tale quesito sembra tuttora possibile rispondere positivamente, purchè, com’è ovvio, la relatio non riguardi acriticamente il compendio valutativo contenuto nel provvedimento richiamato, dovendo il giudice immancabilmente manifestare, nell’ordinanza, la propria “autonoma valutazione” (come del resto già costantemente ritenuto dall’elaborazione giurisprudenziale in materia, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni unite secondo cui la motivazione per relationem è da considerare legittima qualora fornisca, tra l’altro, “la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione” ).
Una diversa questione potrebbe riguardare poi la sorte del provvedimento di riesame che, in violazione del novellato nono comma dell’art. 309, provveda ad integrare la motivazione di un’ordinanza cautelare che difetti dell'”autonoma valutazione”, da parte del giudice emittente, di uno degli elementi di cui alle lettere c) e c-bis) del secondo comma dell’art. 292 (eccezion fatta, come accennato, per i profili riguardanti l’inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere applicata). Sembra difficile ipotizzare, al riguardo, soluzioni diverse dall’annullamento senza rinvio, ferme restando le possibili riserve anche di ordine sistematico rispetto alla regola generale dell’annullamento con rinvio qualora il difetto di motivazione riguardi profili diversi (riserve ovviamente correlate al fatto che solo nel primo caso, e non anche nel secondo, la decisione di annullamento comporta la remissione in libertà del ricorrente).
Infine, un ulteriore quesito potrebbe riguardare l’applicabilità delle nuove disposizioni in tema di “autonoma valutazione” nelle ipotesi in cui la misura cautelare venga emessa non dal giudice procedente, ma dal tribunale in accoglimento dell’appello proposto ex art. 310 dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto. La questione sembra dover essere risolta senz’altro positivamente per evidenti ragioni di carattere sistematico, anche nell’ipotesi – non infrequente nella pratica giudiziaria – in cui il primo giudice, pur ritenendo sussistente la gravità indiziaria (e magari esternando adeguatamente, sul punto, la sua “autonoma valutazione”), abbia rilevato il difetto di esigenze cautelari .
5. Le ulteriori modifiche concernenti le impugnazioni in materia cautelare personale. Nel corso del precedente paragrafo, si è avuto modo di soffermare l’attenzione sul nuovo testo del nono comma dell’art. 309 cod. proc. pen., e sul conseguente, sensibile mutamento del quadro dei poteri attribuiti al tribunale del riesame in sede decisoria.
La legge n. 47 ha peraltro apportato ulteriori, rilevantissime modifiche alle norme che regolano il procedimento impugnatorio delle misure cautelari, che si cercherà di illustrare nelle pagine seguenti.Si vedrà, in particolare, che l’art. 11 è intervenuto sulle disposizioni che regolano la partecipazione del ricorrente al giudizio di riesame avverso i provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali (cfr. infra, § 5.1), i termini perentori che caratterizzano il procedimento (§ 5.2), nonchè le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali termini, non più limitate alla perdita di efficacia della misura (§ 5.3).
Si vedrà inoltre che l’art. 12 della legge in commento ha modificato la disciplina dei termini nel giudizio di appello ex art. 310 (§ 5.4), mentre l’art. 13 ha inserito, nell’art. 311 del codice di rito, una nuova disposizione in tema di giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame a seguito di annullamento della Corte di cassazione, assimilando tale giudizio – quanto alla perentorietà dei termini ed alle relative conseguenze – a quello “ordinario” ex art. 309 (§ 5.5).
5.1. – Il procedimento di riesame: in particolare, la partecipazione del ricorrente all’udienza camerale. Com’è noto, la materia è stata finora regolata dall’ottavo comma dell’art. 309, con un rinvio alle disposizioni di cui all’art. 127 del codice di rito, il quale disegna un modello generale di procedimento camerale a partecipazione non necessaria: in tale modello, l’interessato ha diritto ad essere sentito se compare, mentre, qualora sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione e ne fa richiesta, ha diritto di essere sentito prima dell’udienza camerale dal magistrato di sorveglianza del luogo (art. 127, terzo comma).
Alcune decisioni della Corte di cassazione, in linea con il predetto rinvio dell’art. 309 all’art. 127, hanno affermato che il detenuto fuori distretto non ha diritto ad essere sentito in udienza, ma solo quello ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza ; in una diversa e maggioritaria prospettiva, si è invece ritenuto che la mancata traduzione all’udienza camerale del detenuto fuori distretto (che ne abbia fatto richiesta) è causa di nullità assoluta ed insanabile, senza che da ciò derivi, peraltro, la perdita di efficacia della misura . Peraltro, anche di recente, la Suprema corte ha in alcune decisioni ancorato il diritto di presenziare del detenuto fuori distretto alla sussistenza di particolari connotazioni “sostanziali” della relativa richiesta, sostenendo in particolare la necessità che quest’ultima sia formalizzata “in modo tale da rendere manifesta la volontà di rendere dichiarazioni su questioni di fatto concernenti la propria condotta” .
Con specifico riguardo alla necessaria tempestività della richiesta di traduzione, la Suprema corte ha posto in evidenza che essa non deve pregiudicare la celerità del procedimento , ed ha in un caso precisato che la formulazione della richiesta deve avvenire “nella ragionevole immediatezza della ricezione della notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza camerale dinanzi al Tribunale” .È in tale contesto che è intervenuto l’art. 11 della legge in commento, modificando da un lato il sesto comma dell’art. 309, finora dedicato esclusivamente alle modalità di presentazione (contestuale all’impugnazione o successiva) dei motivi di gravame: si è in particolare disposto che con la richiesta di riesame, oltre a poter essere enunciati anche i motivi, “l’imputato può chiedere di comparire personalmente”.
D’altro lato, l’art. 11 ha aggiunto al comma 8-bis dell’art. 309 (finora dedicato alla legittimazione del p.m. richiedente la misura a partecipare all’udienza camerale) il seguente ulteriore periodo: “L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente”.
La novella, peraltro, non ha in alcun modo “toccato” il rinvio (contenuto nel già citato ottavo comma dell’art. 309) alle disposizioni dettate in via generale, per il procedimento in camera di consiglio, dall’art. 127 del codice di rito: disposizioni alle quali la legge in commento sembra aver inteso derogare, ricollegando il diritto di comparire personalmente in udienza ad una previa richiesta in tal senso, da formulare nella richiesta di riesame.
Nel tentativo di offrire una possibile lettura sistematica delle nuove disposizioni, non è forse superfluo precisare che l’ambito applicativo di queste ultime non può che riferirsi alle sole ipotesi in cui il ricorrente sia detenuto (per via del provvedimento impugnato o per altra causa) o internato, o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale che possa precludergli il libero intervento all’udienza camerale. Risulterebbe infatti radicalmente incompatibile con i principi della Carta costituzionale (art. 111) e della stessa Convenzione EDU (art. 6) un’interpretazione delle nuove norme volta a condizionare – anche per una persona non sottoposta alle predette limitazioni (ad es. un ricorrente cui sia stata applicata una misura coercitiva non detentiva) – l’intervento e la partecipazione all’udienza a presupposti meramente formali, quale l’inserimento di una richiesta in tal senso nell’atto introduttivo del giudizio impugnatorio.
Il senso delle nuove disposizioni sembra quindi essere quello di affermare, in modo inequivoco, il diritto del ricorrente di comparire all’udienza camerale fissata per la trattazione, anche se eventualmente detenuto fuori distretto; la possibilità di esercitare tale diritto, peraltro, appare strettamente correlata, per l’impugnante detenuto o internato, alla formulazione della relativa richiesta nell’atto di riesame.Si tratta di un collegamento che, se interpretato con il rigore suggerito dalla lettera del novellato comma 8-bis, sembra poter suscitare qualche perplessità, soprattutto laddove si consideri, da un lato, che la richiesta di riesame può essere presentata anche personalmente dall’imputato o indagato (ovvero da un soggetto che generalmente non dispone delle necessarie cognizioni tecnico-giuridiche), il quale potrebbe quindi limitarsi a proporre l’impugnazione – anche senza motivi – confidando in una ragionevole possibilità di poter comparire in udienza mediante una successiva richiesta di traduzione.
D’altro lato, la scelta di comparire o meno in udienza e/o di chiedere di essere sentito dal tribunale risponde ovviamente anche – se non soprattutto – ad esigenze e valutazioni difensive di natura squisitamente tecnica, che sembra ben difficile “pretendere” già in sede di presentazione della richiesta di riesame: ovvero in un momento in cui la difesa non ha ancora contezza degli atti di indagine a suo tempo presentati dal p.m. a sostegno della richiesta di misura cautelare. Né paiono invocabili ragioni di ordine logistico od organizzativo tali da richiedere che il ricorrente sciolga, già all’atto della presentazione dell’impugnazione, la riserva in ordine alla propria partecipazione all’udienza camerale (cfr. supra) .
È evidente che tali perplessità verrebbero immediatamente meno attribuendo al collegamento tra le due nuove disposizioni una valenza meno stringente, ovvero consentendo al ricorrente di comparire all’udienza camerale anche qualora non “ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6”, ma abbia tuttavia tempestivamente sollecitato la propria traduzione. Altrettanto chiara sarebbe peraltro la difficoltà, in questa prospettiva, di attribuire al comma 8-bis un ambito di pratica applicazione.Quel che appare certa, alla luce dell’immutato ottavo comma dell’art. 309, è la persistente possibilità, per il ricorrente detenuto fuori distretto, di intervenire nel procedimento camerale chiedendo di essere sentito, prima dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.
5.2. – Segue: l’inedita possibilità di differire, ad istanza di parte, la data dell’udienza ed i termini per la decisione ed il deposito del provvedimento. Con l’inserimento di un comma 9-bis all’interno dell’art. 309 cod. proc. pen., la legge in commento (art. 11, comma 4) ha introdotto una ulteriore innovazione di notevole rilievo sistematico, il cui ambito applicativo è stato esplicitamente esteso anche ai procedimenti di riesame avverso provvedimenti di sequestro (con l’inserimento, tra le disposizioni richiamate dall’art. 324 cod. proc. pen., anche del comma 9 bis dell’art. 309: cfr. sul punto infra, § 5.6).
Com’è noto, uno degli snodi fondamentali che caratterizza il procedimento di riesame (personale e reale) è costituito dalla perdita di efficacia della misura, ai sensi del decimo comma dell’art. 309, qualora – tra l’altro – la decisione del tribunale del riesame non intervenga nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Si vedrà nel paragrafo seguente che anche la disciplina della perdita di efficacia della misura, per il mancato rispetto dei termini “interni” all’art. 309, ha subito modifiche di estremo rilievo da parte della legge in commento (cfr. infra, § 5.3). Quel che invece interessa sottolineare, in questa sede, è il carattere perentorio pacificamente riconosciuto (anche) al predetto termine di dieci giorni, il cui inutile decorso fa sorgere in capo al ricorrente il diritto all’immediata liberazione “in ragione di una valutazione legislativa di congruità del periodo di privazione della libertà personale in carenza di controllo” . Tale valutazione, in realtà, ha formato oggetto di specifiche censure di legittimità costituzionale, per la violazione del diritto di difesa correlata – specie nei procedimenti di particolare complessità – all’inadeguatezza del termine: la Consulta ha peraltro dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate, osservando tra l’altro che la perentorietà del termine per la decisione “non è lesiva del diritto di difesa dell’imputato, ma realizza al contrario una forma di tutela per lo stesso in quanto la mancata decisione sul reclamo, entro il termine, determina l’immediata caducazione del provvedimento, evitando che il soggetto che lo ha impugnato possa essere danneggiato da inadempienze o ritardi dell’autorità giudiziaria” . È tuttavia indubbio che, nella pratica giudiziaria, si manifestano non di rado esigenze di adeguato approfondimento ed analisi del materiale trasmesso, che nei procedimenti di particolare complessità si rivelano assai poco compatibili con il breve termine per la decisione ex art. 309.
Alla soddisfazione di tali esigenze appare finalizzata l’introduzione del nuovo comma 9-bis dell’art. 309, ai sensi del quale “su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura”.
La ratio della nuova disposizione è, evidentemente, quella di “consentire alla difesa di prepararsi meglio” . Nonostante quindi la natura strettamente tecnica delle esigenze difensive che possono fondare una richiesta di differimento del termine, il legislatore ha inteso ricollegare quest’ultima, in termini di assoluta certezza, ad una manifestazione di volontà direttamente riconducibile all’imputato, per evidenti ragioni correlate alla delicatezza di un tema quale la privazione della libertà personale anche oltre il termine ordinariamente ritenuto congruo ex lege. È quindi necessario che sia il ricorrente a formulare “personalmente” la richiesta, in un termine breve (due giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza) per consentire al tribunale di procedere alle necessarie “controcitazioni”, ovviamente dopo aver ravvisato “giustificati motivi” a sostegno della richiesta.
A tale ultimo proposito, è ragionevole ritenere che, dinanzi ad una richiesta di differimento fondata sulla complessità della vicenda processuale, sull’ampiezza della documentazione prodotta, ecc., ben difficilmente il tribunale sarà indotto a rigettare la richiesta, essendo ovviamente non estranee, anche al collegio giudicante, le esigenze di approfondimento e analisi cui si è già accennato. Va anzi posto in rilievo il fatto che, nel corso dei lavori parlamentari, era stata inserita la possibilità anche per lo stesso tribunale di differire d’ufficio, nella stessa misura, la data dell’udienza ed i termini per la decisione: nel testo definitivo del comma 9-bis, peraltro, tale possibilità officiosa di differimento è stata soppressa.
Sotto un diverso profilo, ci si potrebbe chiedere se, nella valutazione giudiziale dell’istanza di differimento, possa o debba conferirsi rilievo alle difficoltà di ordine pratico e organizzativo che potrebbero insorgere, per il collegio giudicante: e ciò soprattutto nelle ipotesi – tutt’altro che rare, soprattutto nei procedimenti di notevole complessità – di richieste cumulative di riesame, in cui soltanto alcuni dei ricorrenti decidano di avvalersi del potere di differimento.
5.3. – Segue: la nuove disposizioni in tema di deposito dell’ordinanza di riesame e di perdita di efficacia della misura cautelare. L’aspetto innovativo di maggiore impatto, riscontrabile nell’intervento normativo oggetto della presente analisi, è probabilmente costituito dalla nuova formulazione del decimo comma dell’art. 309, introdotto dall’art. 11, comma 5, della legge in commento.Per meglio illustrare la portata delle modifiche in questione, appare anche in questo caso opportuno un brevissimo inquadramento della situazione “ante riforma”.
5.3.1. – La perdita di efficacia della misura alla luce del previgente decimo comma dell’art. 309 cod. proc. pen.. Nel testo finora vigente, com’è noto, il decimo comma dell’art. 309 prevedeva che l’ordinanza applicativa perdesse efficacia in due sole specifiche ipotesi: da un lato, quella in cui gli atti posti a sostegno della richiesta di misura non fossero stati trasmessi entro il termine di cinque giorni dalla richiesta, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 309; dall’altro, quella – già ricordata ad altri fini nel precedente paragrafo: cfr. supra, § 5.2 – in cui la decisione sulla richiesta di riesame non fosse intervenuta entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, ai sensi del nono comma dell’art. 309.
A tale ultimo proposito, si era ormai del tutto consolidata, in giurisprudenza, l’interpretazione secondo cui il termine doveva ritenersi rispettato se, entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, il tribunale avesse deliberato sulla richiesta di riesame ed avesse provveduto al deposito del dispositivo: non risultando invece necessario il deposito, nei dieci giorni, anche della motivazione dell’ordinanza .
Altrettanto pacifica era poi l’ulteriore affermazione per cui, in caso di perdita di efficacia della misura ai sensi del combinato disposto dell’art. 309, nono e decimo comma, “è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del “ne bis in idem”, opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l’inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali” .
Un contrasto giurisprudenziale era invece insorto sulla necessità, per il giudice procedente, di espletare un nuovo interrogatorio dell’indagato prima del ripristino del regime custodiale. Sul punto, sono di recente intervenute le Sezioni unite, affermando che il giudice “non è tenuto ad interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l’interrogatorio di garanzia successivamente all’esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l’ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente” .
5.3.2. – Il nuovo testo del decimo comma dell’art. 309: l’introduzione di un termine perentorio anche per il deposito dell’ordinanza e l’esclusione della possibilità di rinnovare la misura “salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate”. In tale contesto normativo e giurisprudenziale, la legge in commento è intervenuta (art. 10, comma 5) inserendo, all’interno del decimo comma dell’art. 309, alcune rilevantissime novità.
In primo luogo, è stato introdotto – accanto a quelli, già richiamati, per la trasmissione degli atti e per la decisione – anche un distinto ed ulteriore termine per il deposito dell’ordinanza in cancelleria, quantificato in trenta giorni decorrenti dalla decisione, salvo che la stesura della motivazione si riveli particolarmente complessa “per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni”: in tale ipotesi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
La nuova disposizione conferma quindi la possibilità – come detto già pacificamente ammessa in giurisprudenza, ed assai frequente nella prassi – di depositare l’ordinanza in un momento successivo rispetto a quello della decisione, ed in particolare anche oltre i dieci giorni indicati nel nono comma. Quel che interessa sottolineare, peraltro, è che anche il nuovo termine – come quelli relativi alla trasmissione degli atti ed alla decisione – ha natura perentoria, essendo anche la sua violazione “sanzionata” con la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Inoltre – ed è questa certamente la novità di maggiore impatto – la novella opera una drastica riduzione della possibilità, finora indiscussa (cfr. supra, § 5.3.1), di emettere un nuovo titolo cautelare: nella nuova formulazione, il decimo comma dell’art. 309 prevede infatti che, in caso di perdita di efficacia per il mancato rispetto di uno dei termini predetti, “l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata”.
5.3.3. – Le possibili criticità correlate alle nuove disposizioni. Si ritiene di dover evidenziare che la disposizione da ultimo richiamata – introdotta in termini analoghi ma non identici, come si vedrà in seguito, anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento da parte della Corte di cassazione (cfr. infra, § 5.5) – sembra dare adito ad alcuni rilievi critici.
Con il divieto di rinnovazione della misura salvo esigenze eccezionali, il legislatore ha evidentemente inteso sanzionare il difettoso funzionamento della “macchina giudiziaria” manifestatosi nella violazione di uno dei tre termini fissati dall’art. 309. È del resto estremamente significativo, al riguardo, il fatto che, nel corso dell’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della legge in commento, era stato previsto in Senato – con un’ipotesi di modifica dell’art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 – un nuovo illecito disciplinare riguardante i magistrati proprio per le ipotesi di violazione dei termini relativi al procedimento di riesame, anche in sede di rinvio: illecito per il quale era stata stabilita una sanzione non inferiore alla censura. Tale disposizione è stata peraltro soppressa in sede di seconda lettura alla Camera dei Deputati: è rimasta invece immutata (cfr. art. 15 della legge in commento) quella concernente la presentazione, da parte del Governo, di una relazione annuale alle Camere “contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”.
Appare peraltro necessario porre in evidenza, a proposito del divieto di rinnovazione, che la “risposta sanzionatoria” prevista dalla legge n. 47 per il mancato rispetto di uno dei termini ex art. 309 – vicenda che in concreto può essere dovuta anche solo ad un banale disguido nella formazione del fascicolo da trasmettere ai sensi del quinto comma, ovvero ad un difetto di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, tale da impedire (per il brevissimo arco temporale a disposizione per eventuali rinnovi) la celebrazione rituale dell’udienza stessa, con il rispetto cioè dei tre giorni “liberi” di cui all’ottavo comma dell’art. 309 – rischia di risolversi in una sorta di improprio “salvacondotto” per il ricorrente, la cui posizione nel procedimento sembrerebbe addirittura non più aggredibile, rebus sic stantibus, con limitazioni di sorta della libertà personale , fatta salva la sola ipotesi della eccezionalità delle esigenze cautelari: e ciò nonostante che il p.m. richiedente, ed il giudice emittente il titolo cautelare, abbiano concordemente ritenuto la sussistenza delle esigenze medesime, con connotazioni non solo di “concretezza”, ma anche di “attualità” (cfr. supra, § 1).
Le perplessità aumentano laddove si consideri, da un lato, l’ipotesi regolata dall’art. 302 cod. proc. pen., in cui la perdita di efficacia della misura consegue all’omesso interrogatorio, da parte del giudice procedente, nei termini previsti dall’art. 294 cod. proc. pen. (cinque giorni dall’inizio della custodia in carcere, dieci ove si tratti di misura diversa).
Trattasi, con ogni evidenza, di un’ipotesi di malfunzionamento del sistema giudiziario di rilievo, anche sistematico, certamente non inferiore al mancato rispetto dei termini ex art. 309: è tuttavia in questo caso espressamente previsto, dal citato art. 302, che la misura possa essere nuovamente disposta (dopo la liberazione dell’imputato ed il suo previo interrogatorio a piede libero) quando “sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 273 e 275”. In altri termini, una volta soddisfatte le condizioni procedimentali predette – alle quali va equiparata l’ipotesi in cui l’indagato non si presenti a rendere l’interrogatorio – l’emissione della nuova ordinanza è soggetta agli ordinari parametri in punto di gravità indiziaria, esigenze cautelari e scelta delle misure: risultando quindi del tutto estraneo, rispetto alla nuova valutazione giudiziale, il requisito della eccezionalità delle esigenze.
Altrettanto significativo, d’altro lato, appare il confronto con la disciplina dettata dal secondo comma dall’art. 307 cod. proc. pen. in tema di ripristino della custodia cautelare nonostante la già avvenuta perdita di efficacia (e conseguente scarcerazione) per decorrenza dei termini.
È noto infatti che, sussistendo i particolari presupposti indicati nelle lett. a) e b) del citato secondo comma, la custodia cautelare può essere ripristinata – in deroga alla regola generale fissata dal primo comma dell’art. 307 – anche nei confronti della persona che si è vista restituire la libertà per aver trascorso in stato detentivo il periodo massimo (quantificabile anche in anni) stabilito dall’ordinamento.
Ebbene, anche in questa particolare eventualità – che certamente non segnala, nella vicenda concreta, il perfetto funzionamento del sistema processuale – il ripristino della custodia cautelare non è affatto condizionato alla sussistenza di esigenze cautelari eccezionali, ma solo al fatto che “ricorra”, in un caso, “taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274” (cfr. lett. a dell’art. 307, relativa al ripristino per la trasgressione dolosa alle prescrizioni della misura non detentiva applicata dopo la scarcerazione); ovvero, nell’altro caso, “l’esigenza cautelare prevista dall’articolo 274 comma 1 lett. b” (cfr. lett. b dell’art. 307, relativa al ripristino dopo l’emissione della sentenza di condanna, in primo o secondo grado, in presenza appunto di un “ordinario” pericolo di fuga).
Sarà ovviamente l’elaborazione interpretativa, in sede dottrinale e giurisprudenziale, a delineare l’effettivo impatto della riforma sul sistema delle misure cautelari, nel quale la natura “eccezionale” delle esigenze ha finora svolto la ben diversa, fondamentale funzione di individuare un plausibile equilibrio (cfr. art. 275, commi 4 – 4 ter, cod. proc. pen.; art. 89 T.U. Stup.) tra la necessità di ricorrere alla misura più severa e quella di tenere in adeguato conto le particolari condizioni personali del soggetto cui la misura stessa deve essere applicata. Alla medesima elaborazione sarà affidato anche il compito di precisare la consistenza degli oneri di “specifica” motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze eccezionali, specie nelle ipotesi in cui tale requisito non era stato evidenziato “in prima battuta” (ovvero nel provvedimento divenuto inefficace per il mancato rispetto dei termini).
Una ulteriore questione concerne poi la possibilità per il p.m. di richiedere l’emissione di un nuovo titolo cautelare sulla base di ulteriori elementi, sopravvenuti o comunque non sottoposti all’attenzione del giudice nella prima occasione: a tale quesito, sembra possibile rispondere senz’altro positivamente, sulla scorta dei principi ripetutamente affermati, in proposito, dalla Corte di cassazione .
5.4. – L’intervento sui termini della decisione in appello ex art. 310 cod. proc. pen. Con l’art. 12, la legge in commento ha modificato anche la disciplina dei termini per la decisione adottata dal tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. Com’è noto, tale articolo disciplina il procedimento relativo al giudizio di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (ordinanze ovviamente diverse da quelle che, riguardando la fase applicativa della misura cautelare personale coercitiva, rientrano nel campo di applicazione riservato al riesame ex art. 309).
Con specifico riferimento alla fase decisoria, il testo finora vigente si limitava a prevedere che “il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti” (art. 310, secondo comma, ultimo periodo). Del tutto incontroversa è, al riguardo, l’affermazione giurisprudenziale secondo cui il mancato rispetto di tale termine non comporta l’inefficacia del provvedimento restrittivo, non rientrando il comma decimo dell’art. 309 tra quelli richiamati dall’art. 310, e non essendo possibile il ricorso a procedimenti analogici, “perché ogni decadenza è soggetta al principio di tassatività” .
La novella è intervenuta aggiungendo al predetto termine per la decisione, anche nel giudizio di appello, un termine per il deposito dell’ordinanza, anche in questo caso quantificato in trenta giorni , salva la possibilità di disporre un termine più lungo (comunque non eccedente i quarantacinque giorni) in caso di complessità della motivazione desunta “dal numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni”.
La disposizione introdotta nell’art. 310 è dunque praticamente identica a quella inserita nel decimo comma dell’art. 309 (cfr. supra, § 5.3.2). Radicalmente diverse, peraltro, appaiono le conseguenze derivanti dalla violazione del termine così introdotto, che nel giudizio di appello ha tuttora carattere meramente ordinatorio: la novella non ha infatti riprodotto, all’interno dell’art. 310, anche le disposizioni concernenti la perdita di efficacia della misura in precedenza illustrate, né ha inserito alcun richiamo al decimo comma dell’art. 309 (di tale articolo, continuano perciò ad osservarsi, nel procedimento di appello, le sole disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo: cfr. l’immutato art. 310, secondo comma, primo periodo).
Da tutto ciò consegue che il mancato rispetto dei termini per la decisione e per il deposito dell’ordinanza, di cui al novellato art. 310, continua ad essere privo di effetti sulla validità ed efficacia della misura cautelare.
5.5. – I termini per la decisione nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza emessa dal tribunale. Di ben diverso impatto appare invece la modifica intervenuta in tema di giudizio di rinvio conseguente all’annullamento da parte della Suprema corte, su ricorso dell’imputato, dell’ordinanza “che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9” (cfr. il comma 5-bis dell’art. 311 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 13 della legge in commento).
Anche in questo caso, la nuova disposizione concerne i termini per la decisione e per il deposito dell’ordinanza, materia che per il giudizio di rinvio non aveva finora ricevuto alcuna specifica regolamentazione: era peraltro risultata pacifica, in giurisprudenza, la tesi dell’inapplicabilità a tale giudizio di quanto previsto dal decimo comma dell’art. 309, in tema di perdita di efficacia della misura nell’ipotesi di omessa decisione sulla richiesta di riesame entro dieci giorni .
L’interesse difensivo ad estendere anche al giudizio di rinvio la portata applicativa del decimo comma dell’art. 309 era correlato, ovviamente, al fatto che – in forza di un principio altrettanto pacifico – la decisione di annullamento con rinvio dell’ordinanza applicativa della misura, per difetto di motivazione, non determina la perdita di efficacia della misura stessa (salva la sola ipotesi – secondo quanto di recente precisato in giurisprudenza – della motivazione del tutto carente e perciò radicalmente insuscettibile di integrazione) .
Il nuovo comma 5-bis dell’art. 311 cod. proc. pen. (articolo che per il resto regola il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, e la relativa decisione) ha introdotto anche per il giudizio di rinvio un doppio termine, per la decisione (dieci giorni decorrenti dalla ricezione degli atti) e per il deposito dell’ordinanza (trenta giorni decorrenti dalla decisione).
A differenza di quanto si è visto in precedenza, a proposito dei novellati artt. 309 e 310, non è stata contemplata la possibilità, per il giudice del rinvio, di disporre un termine non superiore a quarantacinque giorni: la diversa disciplina riflette probabilmente – salvo che si tratti di una svista del legislatore – una (opinabile) valutazione di non particolare complessità di un nuovo giudizio scaturito dall’annullamento con rinvio della Suprema corte.
Il nuovo comma 5-bis dispone inoltre che, qualora i predetti termini non vengano rispettati, “l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata”.
Viene dunque stabilito, anche per il procedimento conseguente ad una decisione di annullamento con rinvio, il principio della perentorietà dei termini e della conseguente perdita di efficacia della misura, in caso di loro violazione: principio che, ovviamente, non trova applicazione qualora l’annullamento con rinvio abbia riguardato un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal tribunale in accoglimento di un appello del p.m., la cui esecuzione – secondo la regola generale posta dall’immutato terzo comma dell’art. 310 – resta sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
Al riguardo, si ritiene di poter affermare che l’introduzione di termini perentori anche per la definizione del giudizio di rinvio – certamente foriera di un rilevante aggravio per i tribunali di cui al settimo comma dell’art. 309 – risponde innegabilmente all’esigenza di definire con la massima celerità la posizione di chi, pur essendosi visto riconoscere la fondatezza delle proprie ragioni dinanzi alla Suprema corte, si trovi tuttavia ancora soggetto alla misura cautelare (essendo tra l’altro inevitabile, per il notorio abnorme carico di lavoro, che la decisione di legittimità possa intervenire anche oltre il termine di cui al quinto comma dell’art. 311).
Tuttavia, per ciò che riguarda il divieto di rinnovare la misura salvo che ricorrano esigenze eccezionali specificamente motivate, non può che rinviarsi a quanto già criticamente osservato a proposito dell’analoga disposizione introdotta, per il procedimento di riesame, nel decimo comma dell’art. 309 (cfr. supra, § 5.3.3).
Va anzi sottolineato, al riguardo, che il sistema sembra complessivamente prestare il fianco ad ulteriori rilievi critici proprio con riferimento all’ipotesi, appena ricordata, di giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di un’ordinanza cautelare emessa in sede di appello ex art. 310. In questo caso, infatti, dall’eventuale violazione dei termini per la decisione e per il deposito dell’ordinanza – che non può determinare la perdita di efficacia di un titolo che ne è ancora privo, ai sensi del terzo comma dell’art. 310 – non deriva alcuna conseguenza sullo “status cautelare” dell’indagato, cui resta estraneo qualsiasi “sopravvenuto” riferimento alla eccezionalità delle esigenze per il solo fatto (evidentemente del tutto casuale) che il titolo cautelare annullato con rinvio sia stato emesso non dal giudice procedente, ma dal tribunale ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen..
6. L’impatto della riforma sul sistema delle impugnazioni avverso provvedimenti di sequestro. La legge in commento dedica alla materia un solo articolo: si tratta dell’ultimo comma dell’art. 11, che ha modificato l’art. 324, settimo comma, cod. proc. pen., inserendo – tra le disposizioni dell’art. 309 richiamate e quindi applicabili anche al procedimento di riesame reale – anche il nuovo comma 9-bis.Si vedrà tra breve che tale modifica, in apparenza di mero coordinamento, impone una riflessione in ordine ai rapporti tra i due articoli, con particolare riferimento alla questione della natura (recettizia o meno) del rinvio operato dall’art. 324 ad alcuni commi dell’art. 309: riflessione che appare imprescindibile per individuare l’effettivo impatto, sul sistema impugnatorio reale, delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 47 in tema di riesame personale.
Si farà anche brevemente cenno alla questione dell’applicabilità, alle impugnazioni avverso i provvedimenti di sequestro, delle ulteriori nuove disposizioni introdotte in tema di appello cautelare personale e di giudizio di rinvio.
6.1 – Il nuovo testo del settimo comma dell’art. 324 cod. proc. pen. e la natura del rinvio all’art. 309. Nel testo previgente, l’art. 324 del codice di rito, dedicato al procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro preventivo, conservativo e probatorio (cfr. artt. 322, 318, 257, 355), disponeva al settimo comma che, a tale procedimento, si applicassero le disposizioni del nono e del decimo comma dell’art. 309.
Come già accennato, l’art. 11 della legge in commento ha inserito, nell’art. 324, il richiamo anche al comma 9-bis dell’art. 309 (introdotto dallo stesso art. 11 e concernente la possibilità, per il ricorrente, di chiedere il differimento dell’udienza camerale da cinque a dieci giorni: cfr. supra, § 5.2): sicchè, nel testo modificato, il settimo comma dell’art. 324 prevede che nel procedimento di riesame reale “si applicano le disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10”.
È doveroso chiedersi se, per effetto di tale modifica dell’art. 324 – e nonostante l’apparente sua assoluta linearità – risultino oggi applicabili, alle impugnazioni avverso i provvedimenti di sequestro, non solo le nuove disposizioni di cui all’art. 9-bis, ma anche quelle, di eccezionale rilievo, inserite nei commi nono e decimo dell’art. 309 (cfr. supra, § 5.3).
Va infatti ricordato che, con una recente pronuncia , le Sezioni unite della Corte di cassazione – chiamate a pronunciarsi sull’applicabilità, ai riesami reali, del termine per la trasmissione degli atti e della relativa sanzione di inefficacia di cui ai commi quinto e decimo dell’art. 309 – hanno risolto negativamente il quesito, motivando diffusamente tale soluzione, tra l’altro, alla luce della la natura recettizia, e non formale , del rinvio dell’art. 324 ai commi nono e decimo dell’art. 309.
In particolare, per quanto qui specificamente interessa, il Supremo consesso ha affermato (par. 15.4) che “il rinvio che il comma 7 dell’art. 324 cod. proc. pen. effettua ai commi 9 e 10 del precedente art. 309 è riconoscibilmente recettizio, vale a dire statico; esso cioè è fatto alla mera veste letterale dei predetti commi. Il legislatore, in altre parole, invece di riprodurre, nel comma 7 dell’art. 324, le formule verbali dei commi 9 e 10 dell’art. 309 (così come si presentavano prima della riforma del 1995), le richiama perché si abbiano per trascritte. Tale modalità di “incorporazione” per relationem comporta, inevitabilmente, la cristallizzazione della disposizione normativa recepita, che dunque, una volta inglobata nella norma che la richiama, ne entra a far parte integrante e non segue le eventuali “sorti evolutive” della norma richiamata”.
Il problema che si pone, evidentemente, è quello di stabilire se le conclusioni raggiunte nella sentenza Cavalli – secondo cui, in sostanza, ai riesami reali devono applicarsi i commi nono e decimo dell’art. 309 nella formulazione originaria – debbano essere tenute ferme anche nell’attuale situazione, ovvero dopo le modifiche apportate ai predetti commi dalla legge in commento. Si tratta, all’evidenza, di un quesito tutt’altro che teorico, essendo in gioco l’applicabilità, ai procedimenti di riesame avverso provvedimenti di sequestro, delle rilevantissime modifiche apportate ai commi predetti ed illustrate in precedenza (annullamento dell’ordinanza cautelare in caso di motivazione mancante o difettosa nella “autonoma valutazione”; termine per il deposito dell’ordinanza, perentorio come gli altri; impossibilità di rinnovare la misura divenuta inefficace per la scadenza dei termini, salva l’esistenza di esigenze eccezionali).
Un elemento di sicuro rilievo, deponente a favore della possibilità di valutare oggi in termini diversi la natura e la portata del rinvio, è costituito dal fatto che, mentre la legge del 1995 si era occupata esclusivamente sulla materia delle misure cautelari personali e delle relative impugnazioni, senza alcun corrispondente “ritocco” nel settore che qui interessa (e a tale “silenzio” le Sezioni unite hanno conferito una specifica rilevanza: cfr. par. 9.2 della sentenza Cavalli), la legge in commento è intervenuta anche sul settimo comma dell’art. 324 cod. proc. pen., integrando il rinvio – come si è visto – con il richiamo anche del nuovo comma 9-bis. Non sembra quindi irragionevole ritenere che il legislatore, stabilendo l’applicabilità anche in tale settore delle “disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10”, si sia voluto riferire alla versione attuale dei commi nono e decimo, e non a quella originaria.
In senso contrario, potrebbe forse essere valorizzato, da un lato, il fatto che nelle disposizioni di cui ai novellati commi nono e decimo dell’art. 309 vi sono riferimenti inequivoci alla (sola) materia delle misure personali (esigenze cautelari e indizi su cui fornire “autonoma valutazione”; eccezionali esigenze cautelari legittimanti la rinnovazione della misura; complessità della motivazione desumibile dal “numero degli arrestati”) e, d’altro lato, il fatto che le nuove “corrispondenti” disposizioni dettate per il giudizio di rinvio appaiono certamente inapplicabili ai procedimenti di riesame reale, essendo contenute nel nuovo comma 5-bis dell’art. 311: laddove invece il terzo comma dell’art. 325 cod. proc. pen., rimasto immutato, continua a richiamare per il giudizio di legittimità concernente le impugnazioni reali i soli commi terzo e quarto dell’art. 311. Inoltre, su un piano strettamente letterale, va rilevato che l’art. 11 della legge n. 47 non ha operato un intervento integralmente sostitutivo del previgente settimo comma dell’art. 324 (come avvenuto, ad es., con il comma 1-ter dell’art. 276: cfr. supra, § 2.4), ma si è limitato a sostituire le parole “articolo 309 commi 9” con le parole “articolo 309, commi 9, 9-bis”: non vi è stato quindi alcun esplicito richiamo, da parte della nuova legge, al decimo comma dell’art. 309.
Sarà ovviamente l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale a far chiarezza al riguardo, fermo restando che anche il comma 9-bis dell’art. 309, certamente applicabile ai riesami reali, può dar adito a perplessità, dal momento che la possibilità di richiedere il differimento dell’udienza camerale è in quella sede riservata (personalmente) al solo imputato, laddove invece la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso i provvedimenti di sequestro è riconosciuta a diversi altri soggetti anche estranei al procedimento (cfr. i citati artt. 322, 318, 257 cod. proc. pen.).
Infine, quanto alla specifica questione risolta dalla sentenza Cavalli (come detto relativa all’applicabilità del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, di cui ai commi quinto e decimo dell’art. 309), si ritiene che nelle nuove disposizioni non vi siano comunque elementi per discostarsi dalla soluzione negativa raggiunta dal Supremo consesso: in quella sede, infatti, erano state sviluppate – oltre a quelle sulla natura recettizia del rinvio all’art. 309 – ulteriori convincenti argomentazioni di ordine testuale e sistematico, che non appaiono in alcun modo intaccate dalla novella .
6.2. – L’applicabilità delle altre disposizioni introdotte in tema di impugnazioni cautelari personali. Come si è appena accennato, sembra da escludere – in caso di annullamento con rinvio di un’ordinanza del tribunale del riesame confermativa di un provvedimento di sequestro – l’applicabilità dei termini perentori introdotti, per la corrispondente situazione cautelare personale, con l’inserimento del comma 5-bis nell’art. 311.
Tali disposizioni, infatti, non sono state in alcun modo richiamate dal novellato art. 324, né la legge in commento ha ritenuto di modificare, a tali fini, l’art. 325 del codice di rito (articolo “corrispondente” all’art. 311, quanto alla disciplina della fase di legittimità dei procedimenti impugnatori reali).Per ciò che riguarda invece le modifiche introdotte dall’art. 12 della legge in commento alla disciplina dell’appello cautelare personale ex art. 310, con l’inserimento del termine per il deposito della decisione in cancelleria (cfr. supra, § 5.4), si ritiene che non vi siano ostacoli all’applicazione di tale termine anche nel settore dell’appello cautelare reale.
Com’è noto, la materia è regolata dall’art. 322-bis cod. proc. pen., il cui secondo comma dispone che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310”. Nessun problema di compatibilità sembra porre l’applicazione del termine di trenta giorni (allungabile fino a quarantacinque) introdotto per l’appello cautelare personale: fermo restando che, anche in questo caso – e per le stesse ragioni evidenziate a proposito dell’art. 310 – deve escludersi che il nuovo termine abbia carattere perentorio (cfr. supra, § 5.4).
7. Le modifiche all’art. 21-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). Nel corso dell’iter parlamentare, sono state inserite nel provvedimento legislativo alcune rilevanti modifiche all’art. 21-ter ord. pen., che nel testo finora vigente regolava le modalità con cui i genitori condannati, imputati o internati potevano essere autorizzati, in presenza di determinati presupposti, a visitare o ad assistere (solo) il proprio figlio minore infermo.
In particolare, il primo comma prevedeva e tuttora prevede tale possibilità (previa autorizzazione del tribunale di sorveglianza ovvero, nei casi di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto) “in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente”. Nel secondo comma, invece, era ed è tuttora contemplata la possibilità (previa autorizzazione “con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente”) di assistere il figlio “di età inferiore a dieci anni” in occasione di “visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute”.
La legge in commento (art. 14, comma 1, lett. a, b, c) ha, in primo luogo, ampliato la possibilità di visita ed assistenza del figlio di persone condannate, detenute o internate, estendendola anche all’ipotesi in cui egli sia “affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge”. Indipendentemente dall’età, pertanto, il figlio può essere visitato o assistito dai genitori – se autorizzati secondo quanto previsto dai primi due commi dell’art. 21-ter – quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’eta’, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992), Tale situazione di gravità deve essere stata accertata “dalle unita’ sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita’ sanitarie locali” (art. 3, comma 4, della stessa legge).
In secondo luogo, la legge in commento ha ulteriormente e assai considerevolmente ampliato la portata applicativa dell’art. 21-ter ord. pen., inserendovi un comma 2-bis, ai sensi del quale i due commi precedenti “si applicano anche nel caso di coniuge o convivente” affetto da handicap grave (cfr. art. 14 lett. d).
Vi è da dire che l’art. 21-ter, introdotto dalla l. 21 aprile 2011, n. 62, ha sollevato alcune incertezze interpretative, specie con riguardo alla forma del provvedimento autorizzativo ed alla possibilità di impugnare un’eventuale decisione di rigetto dell’istanza : tali aspetti, peraltro, non sono stati in alcun modo interessati dall’intervento legislativo qui commentato. Redattore: Vittorio Pazienza
Il vice direttore Giorgio Fidelbo
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di Flavio Baraschi
Recenti interventi del legislatore e della Corte Costituzionale hanno mescolato le carte in materia di contratto a tempo determinato e di licenziamento con esiti sui quali la riflessione è, ancora, aperta.
Può quindi essere interessante riflettere sulla normativa che nel corso degli anni ha disciplinato tali istituti secondo intenzioni e spinte volta per volta diversi.
Ed invero, la regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato così come quella del licenziamento individuale sono state oggetto, negli ultimi anni, di ripetuti interventi del legislatore che ha smantellato un assetto normativo che durava, sostanzialmente immutato da alcuni decenni.
In questi interventi si intravede un intento, volta per volta, permissivo o restrittivo che riguarda entrambi gli istituti giuridici.
Tuttavia, a ben guardare, le sorti del contratto a tempo determinato e quelle del licenziamento ben potrebbero muovere in direzioni opposte e questo perché, evidentemente, l’interesse del datore di lavoro ad assumere a termine, e quindi la necessità di una tutela del lavoratore in questo ambito, è maggiore tanto più restrittiva sia la normativa sui licenziamenti: se posso licenziare facilmente, in altre parole, non ho interesse ad assumere con un contratto a tempo determinato.
Può essere quindi interessante ripercorrere, brevemente, le tappe di questa lunga storia normativa.
Nel codice civile del 1942, di impostazione liberale, l’art. 2118 c.c. consentiva a ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto di lavoro tempo indeterminato con il solo obbligo di riconoscere il preavviso ovvero, in mancanza, di corrispondere all’altra parte una indennità risarcitoria, detta appunto di mancato preavviso.
L’art. 2119 c.c. prevedeva poi che il recesso potesse avvenire senza obbligo di preavviso in presenza di una giusta causa ossia di una causa che non consentisse la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
L’assetto liberale proprio del codice civile è stato però progressivamente superato.
Con l’entrata in vigore della Costituzione italiana il lavoro viene posto al centro della tutela costituzionale come valore fondante della nostra democrazia ( art.1 comma 1 ). Gli artt. 4, 35, 36, 37, 38, 40, 41 Cost. sanciscono la necessità di una tutela del lavoro in tutte le sue forme ed in tutti i suoi momenti. Il lavoratore viene quindi protetto come parte debole del rapporto contrattuale ed il lavoro come fonte di sostentamento necessaria per garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
In questa ottica, attraverso un lungo processo, viene superato il concetto di libera recedibilità ( salvo l’obbligo di preavviso ) sancito nel codice civile e si afferma la necessità che il recesso da parte del datore di lavoro sia sempre e comunque giustificato.
Il percorso passa attraverso la stipula di accordi interconfederali e si compie con l’adozione di tre leggi fondamentali, ossia le leggi n. 604 del 1966, la legge n. 300 del 1970 e la legge n. 108 del 1990, che hanno definitivamente sancito la necessità che il licenziamento sia intimato in presenza di un motivo valutabile, sia esso legato alla condotta del lavoratore o alle vicende dell’impresa.
In particolare, come è noto, l’art. 3 della legge n. 604 del 1966 prevede che “il licenziamento con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.
Lo Statuto dei Lavoratori ( legge n.300/70 ) completa il quadro prevedendo una tutela reintegratoria piena ( c.d. tutela reale ) per i lavoratori illegittimamente licenziati da datori di lavoro con più (di 15) dipendenti.
Nell’impostazione della legge n. 300/70 la tutela dipende unicamente dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro: per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, qualsiasi vizio del licenziamento, sia esso sostanziale, formale o meramente procedimentale, viene sanzionato con la reintegrazione del lavoratore ed il risarcimento del danno in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra.
Questa rigidità in uscita dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato incrementa il ricorso al contratto a tempo determinato oltre che alle collaborazioni coordinate e continuative, prive di una disciplina specifica nel nostro ordinamento.
Tale assetto rimane immutato, sostanzialmente, fino al 2012, come vedremo.
Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, il codice civile si limitava a prevedere l’art. 2097 c.c. (poi abrogato dalla legge del 1962) che “Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest’ultimo caso l’apposizione del termine e priva di effetto, se e fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato”.
La legge n. 230 del 1962 modifica profondamente tale impostazionee disciplinacon sfavore il contratto di lavoro a termine prevedendone la possibilità nelle sole ipotesi tassativamente fissate per legge e disponendo che ogni violazione della normativa dettata comportasse la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con la legge n.56 del 1987 si è poi dilatato l’ambito delle ipotesi nelle quali al datore di lavoro è consentito di ricorrere al contratto a termine ed in particolare si è previsto che l’individuazione delle stesse sia delegata alla contrattazione collettiva (con una delega che la giurisprudenza considera “in bianco” ossia non legata al rispetto della stessa specificità richiesta dalla legge del 1962).
Nel 1999 viene adottata la Direttiva europea che recepisce un accordo delle parti sociali in materia di contratto di lavoro a tempo determinato(DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato). La Direttiva ha come principali finalità quelle di: a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato ( clausola 1 ).
Benché la legge italiana del 1962 potesse già, in sostanza, essere considerata conforme alle previsioni della direttiva europea, il legislatore nel 2001 interviene modificando radicalmente l’assetto normativo sul contratto a tempo determinato.
Al posto delle ipotesi tassative previste dalla legge del 230/1962, il D.Lgs n. 368 del 2001 introduce un’unica causale ampia e generica (che viene subito battezzata “causalone”): l’apposizione del termine è ora consentita a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
La formulazione generica della causale determina una esplosione del contenzioso che riguarda ogni settore produttivo e raggiunge numeri altissimi con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati da Poste Italiane ( oltre che nel settore scolastico ).
Si apre così una fase nuova della normativa in esame e l’impostazione rigida e restrittiva adottata negli anni ’60 e ’70 comincia ad essere erosa.
La legge del 2001 subisce una serie ripetuta di interventi da parte del legislatore negli anni immediatamente successivi. La direzione nella quale si evolve la legislazione è quella della a-causalità ossia del superamento delle causali ( singole o generiche che siano ): i limiti all’abuso del contratto a termine vengono quindi individuati altrove, nel numero massimo dei rinnovi e delle proroghe consentiti, nella durata massima complessiva del rapporto, nella percentuale di lavoratori assunti a termine rispetto a quelli stabili.
Già il Decreto 368/2001 prevedeva la possibilità di contratti a-causali in materia di servizi postali ( oltre che di trasporto aereo e servizi aereoportuali). La legge c.d. Fornero ( legge n. 92 del 2012 ) consente, in generale, la stipula di un solo contratto a termine privo di causale per la durata massima di 12 mesi, purché si tratti del primo rapporto contrattuale tra le parti.
L’evoluzione si compie definitivamente con il D.Lgs 81 del 2015 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, senza necessità di indicare alcuna causa o motivazione, per la durata massima complessiva di 3 anni. Restano limiti alla possibilità di rinnovare o prorogare il contratto così come il c.d. contingentamento, ossia la necessità che i lavoratori assunti a termine non superino una certa percentuale della complessiva forza lavoro del datore di lavoro.
Per quanto riguarda i licenziamenti, l’assetto delle leggi degli anni ’60 e ’70 resiste fino al 2012. La legge Fornero, invero, non introduce alcuna novità circa le cause di giustificazione del licenziamento:motivo oggettivo, soggettivo e giusta causa restano alla base della necessaria giustificazione del licenziamento. Del resto, è evidente che ogni tentativo di dare un contenuto predeterminato a queste clausole generali, di elencare singole ipotesi nelle quali il licenziamento risulti giustificato, sarebbe stato vano ed incapace di cogliere le infinite possibilità nelle quali le vicende lavorative ed umane si estrinsecano.
La legge del 2012, piuttosto, modifica il sistema delle sanzioni ed in particolare l’art. 18 della legge 300/70 introducendo diversi livelli di tutela in relazione al tipo di vizio che rende illegittimo il licenziamento ed alla sua gravità. La tutela reintegratoria piena viene conservata solo per i casi di licenziamento nullo, discriminatorio o privo della necessaria forma scritta. Per il resto sono previste tre tutele decrescenti ancorate, almeno nelle intenzioni del legislatore, alla diversa gravità della illegittimità del recesso.
È evidente quindi che con la legge del 2001 e poi con la Fornero il legislatore sceglie la strada della flessibilità in entrata ed in uscita dal lavoro. Tale scelta emerge chiaramente anche nella varietà delle soluzioni contrattuali offerta dal c.d. Decreto Biagi (D.Lgs 276 del 2003) volta a rendere la forma contrattuale più adattabile alle diversificate esigenze del datore di lavoro ( lavoro a progetto, lavoro intermittente, lavoro a chiamata, etc ).
Il quadro si completa con l’introduzione, sempre da parte della legge c.d. Fornero, di uno speciale procedimento per la definizione deigiudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti diretto, dichiaratamente, a rendere celere la decisione circa la legittimità o meno del recesso.
La nuova disciplina in materia di licenziamentiè in vigore, anche attualmente, per i lavoratori assunti prima del marzo 2015 ma, per quelli assunti dopo tale data, il legislatore con il Decreto 23 del 2015 (c.d. tutele crescenti) prevede un sistema di tutele ulteriormente ridimensionato: in caso di licenziamento illegittimo, la sanzione è normalmente solo quella economica ( due mensilità di indennità per ogni anno di servizio ) mentre la reintegrazione resta prevista solo per i licenziamenti nulli o discriminatori e, in ipotesi di recesso per giusta causa,quando sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato.
In tutti questi provvedimenti legislativi si distingue chiaramente un duplice intento da parte del legislatore. Si vuole ridurre il contenzioso derivante, in materia di contratto a tempo determinato, dalla necessità della causale e quindi dalla sua valutazione in sede giudiziale.
Nell’ottica del c.d. Jobs Act il contratto a termine, sostanzialmente libero per tre anni, consente di mettere in contatto lavoratore e datore di lavoro mentre il contratto a tempo indeterminato a tutele (economiche) crescenti dovrebbe rendere più appetibile la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Per quanto riguarda il licenziamento, si vuole rendere prevedibile da parte del datore di lavoro la sanzione, e quindi il costo economico, da sopportare in caso di dichiarata illegittimità del recesso riducendo poi lo spazio di applicazione della tutela reintegratoria in favore di quella meramente economica.
E siamo così ai giorni nostri.
Il legislatore più recente, con il c.d. Decreto Dignità ( D.L. 87 del 2018) interviene in materia di contratto a tempo determinato con intenti dichiaratamente restrittivi. Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1 del decreto in commento, l’art. 19 comma 1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce oggi anzitutto che «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi», ammettendo altresì la possibilità di apporre una durata massima, anche per effetto di proroghe o rinnovi, fino a ventiquattro mesi (erano trentasei nella disciplina previgente).
La novità però non è solo quantitativa.
Dispone infatti il Decreto del 2018 che: “Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze:
1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
3) relative alle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, e a picchi di attività.”
Già la lettura della norma consente di cogliere la svolta restrittiva, almeno per quanto riguarda il rinnovo.
Il riferimento alle esigenze “temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro” comporta la necessità che il rinnovo sia disposto per una attività lavorativa non compresanell’oggetto sociale del datore di lavoro o, comunque, estranea alla sua normale attività produttiva. Non è difficile ipotizzare, inoltre, che tale previsione potrà determinare un nuovo incremento del contenzioso legato alla opinabilità dei concetti richiamati. Tale evenienza risulta tanto più chiara con riferimento alla seconda ipotesi nella quale il legislatore richiede che gli incrementi dell’attività ordinaria del datore di lavoro siano “temporanei, significativi e non programmabili”, concetti, tutti, suscettibili di diverse interpretazioni da parte del giudice del lavoro chiamato a valutare la legittimità del rinnovo contrattuale.
Resta, sostanzialmente, come possibile strada da percorrere solo la causale sostitutiva per la quale si dovrebbero continuare ad applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza nel regime normativo precedente.
Per quanto riguarda il licenziamento, il legislatore attuale non ha inteso smantellare l’assetto del c.d. Jobs Act e delle sue tutele crescenti ma si è limitato ad aumentare la misura del risarcimento previsto in caso di licenziamento illegittimo ( da 6 a 36 mensilità mentre la norma nella sua formulazione originaria prevedeva “un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità).
Pochi mesi dopo l’emanazione del Decreton.87 del 2018è però intervenuta la Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 194 del 2018 cheha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Secondo la Corte Costituzionale il denunciato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui determina l’indennità in un «importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro. Con il prevedere una tutela economica che può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, la disposizione censurata comprime l’interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza.
Il legislatore finisce così per tradire la finalità primaria della tutela risarcitoria, che consiste nel prevedere una compensazione adeguata del pregiudizio subito dal lavoratore ingiustamente licenziato.
Dalla ritenuta irragionevolezza del censurato art. 3, comma 1, nella parte in cui determina l’indennità in un «importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», discende – continua la Corte – anche il vulnus recato da tale previsione agli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost..
Alla luce di quanto si è sopra argomentato circa il fatto che l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte appena citata, prevede una tutela economica che non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, risulta evidente che una siffatta tutela dell’interesse del lavoratore alla stabilità dell’occupazione non può ritenersi rispettosa degli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., che tale interesse, appunto, proteggono.
L’irragionevolezza del rimedio previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 assume, in realtà, un rilievo ancor maggiore alla luce del particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost.), per realizzare un pieno sviluppo della personalità umana (sentenza n. 163 del 1983, punto 6. del Considerato in diritto).
Il «diritto al lavoro» (art. 4, primo comma, Cost.) e la «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma, Cost.) comportano la garanzia dell’esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Il nesso che lega queste sfere di diritti della persona, quando si intenda procedere a licenziamenti, emerge nella già richiamata sentenza n. 45 del 1965, che fa riferimento ai «principi fondamentali di libertà sindacale, politica e religiosa» (punto 4. del Considerato in diritto), oltre che nella sentenza n. 63 del 1966, là dove si afferma che «il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti» (punto 3. del Considerato in diritto).
L’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui determina l’indennità in un «importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», viola anche gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.
Tale articolo prevede che, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le Parti contraenti si impegnano a riconoscere «il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione» (primo comma, lettera b).
Nella decisione resa a seguito del reclamo collettivo n. 106/2014, proposto dalla Finnish Society of Social Rights contro la Finlandia, il Comitato europeo dei diritti sociali ha chiarito che l’indennizzo è congruo se è tale da assicurare un adeguato ristoro per il concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un valido motivo e da dissuadere il datore di lavoro dal licenziare ingiustificatamente.
Il filo argomentativo che guida il Comitato si snoda dunque attraverso l’apprezzamento del sistema risarcitorio in quanto dissuasivo e, al tempo stesso, congruo rispetto al danno subito (punto 45).
La Corte ha già affermato l’idoneità della Carta sociale europea a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. e ha anche riconosciuto l’autorevolezza delle decisioni del Comitato, ancorché non vincolanti per i giudici nazionali (sentenza n. 120 del 2018).
A ben vedere, l’art. 24, che si ispira alla già citata Convenzione OIL n. 158 del 1982, specifica sul piano internazionale, in armonia con l’art. 35, terzo comma, Cost. e e con riguardo al licenziamento ingiustificato, l’obbligo di garantire l’adeguatezza del risarcimento, in linea con quanto affermato da questa Corte sulla base del parametro costituzionale interno dell’art. 3 Cost. Si realizza, in tal modo, un’integrazione tra fonti e – ciò che più rileva – tra le tutele da esse garantite (sentenza n. 317 del 2009, punto 7. del Considerato in diritto, secondo cui «[i]l risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento deve essere di segno positivo»).
Per il tramite dell’art. 24 della Carta Sociale Europea, risultano pertanto violati sia l’art. 76 – nel riferimento operato dalla legge di delegazione al rispetto delle convenzioni internazionali – sia l’art. 117, primo comma, Cost..
In conclusione, in riferimento agli artt. 3 (in relazione sia al principio di eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse, sia al principio di ragionevolezza), 4, primo comma, 35, primo comma, e 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi due articoli in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea), il denunciato art. 3, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,».
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, sopra richiamata per esteso in alcune sue parti, la tutela (economica) in caso di licenziamento illegittimo ed in regime di tutele crescenti non sono più strettamente e matematicamente legati all’anzianità di servizio ma devono essere individuati dal Giudice tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge.
È bene notare che tale forbice, tra minimo e massimo, per effetto delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Dignità, appare molto ampia: da 3 a 36 mensilità, ben superiore a quella fissata nelle altre norme che prevedono una sanzione economica in caso di licenziamento illegittimo.Si consideri la c.d. tutela obbligatoria, ove l’art. 8 della legge 604/66 fissa la sanzione tra 2,5 e 6 mensilità, il comma 5 dell’art. 18 legge 300/70, modificato dalla legge c.d. Fornero, che prevede un indennizzo compreso tra 12 e 24 mensilità, il comma 6 che in caso di vizio meramente procedimentale o formale stabilisce un risarcimento compreso tra 6 e 12 mensilità.
Sarà quindi fondamentale individuare i criteri in base ai quali determinare l’indennizzo spettante al lavoratore tra il minimo ed il massimo e sul punto si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Corte stessa: nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall’art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
In conclusione, i più recenti interventi normativi e la citata sentenza della Corte Costituzionale hanno minato gli assetti che il legislatore aveva ritenuto di stabilire nelle complesse e delicate materie del licenziamento e del contratto a termine. La tutela, che resta, per ora, meramente economica nella maggioranza delle ipotesi, in caso di licenziamento illegittimo è stata ampliata e sganciata da parametri certi con evidente perdita in chiave di prevedibilità dei costi del licenziamento ed altrettanto prevedibile aumento del contenzioso.
D’altra parte, il rinnovo del contratto a termine, oltre la durata di base consentita dalla legge, appare oggi estremamente complesso e questo potrebbe indurre i datori di lavoro ad evitare i rinnovi preferendo piuttosto assumere un diverso lavoratore con un nuovo contratto a tempo determinato.
Tutto questo in attesa delle prossime puntate.
di Maria Gallo
L’abolizione del divieto di adibizione a mansioni inferiori comporta un più esteso obbligo di repêchage , a carico del datore di lavoro, nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo .
Nel generale vento di cambiamento portato dal cd. Job’s Act e suoi decreti attuativi , la riscrittura dell’art. 2103 c.c. in tema di mansioni è stata una delle novità forse più rivoluzionarie tra le riforme attuate e sembra inserirsi nella diffusa tendenza globale alla flessibilità .
Flessibilità è diventata, infatti, la parola chiave del nuovo capitalismo e il concetto generale del sistema ad essa sotteso è giunto a permeare molte delle più recenti politiche in materia di lavoro e di welfare .
Il sociologo Richard Sennett ne “ L’uomo flessibile “ ha analizzato , con simpatico rigore, il problema sociale della flessibilità e dei suoi risvolti in termini sia economici che più strettamente umani. Sennett dice che ,oggi, sempre più si parla di capitalismo flessibile per indicare qualcosa di più della variazione di un vecchio modello . Viene , cioè, posta particolare enfasi sulla parola flessibilità e vengono messi sotto accusa le rigidità burocratiche e i danni prodotti dalla cieca routine . Così, ai lavoratori viene chiesto di comportarsi con maggiore versatilità , di essere pronti a cambiamenti con breve preavviso, di correre continuamente qualche rischio , di affidarsi meno ai regolamenti e alle procedure formali. L’attenzione rivolta alla flessibilità sta cambiando profondamente il significato del lavoro e le stesse parole per definirlo . L’etimologia del termine inglese “career ”( carriera ) , per esempio, rimanda ad una strada per carri ; finora , questa parola, applicata al lavoro, indicava in quale direzione un individuo doveva incanalare i propri sforzi in campo economico , in una direzione da seguire e perseguire per tutta la vita. Ma oggi, il capitalismo flessibile , con la sua pratica di spostare all’improvviso i lavoratori dipendenti da un tipo di incarico ad un altro, ha cancellato i percorsi lineari tipici delle carriere . Sempre facendo riferimento all’etimologia , Ancora , nell’inglese del ‘300, la parola “job “ ( lavoro ) indicava un blocco o pezzo , qualcosa che poteva essere spostato da una parte all’altra . Oggi l’attuale organizzazione lavorativa , improntata alla flessibilità, sta riportando in auge proprio il significato arcaico della parola job , in quanto durante la vita le persone sono chiamate a svolgere blocchi o pezzi di lavoro o di mansioni. Le politiche del lavoro ispirate al capitalismo flessibile , poi, hanno fatto ricorso al termine “flessibilità” per aggirare le connotazioni negative dell’attuale capitalismo : si è sostenuto , così , che abbandonando la rigidità della burocrazia e la routine , concentrandosi di più sul continuo cambiamento e sul rischio , la flessibilità consente agli individui un maggiore controllo della propria vita, permettendo loro di appropriarsene e di decidere di volta in volta l’opzione lavorativa migliore . Purtroppo , la flessibilità si traduce , in tempo di crisi, in precarietà e genera incertezza , finanche ansia di perdere il controllo della propria vita , cioè proprio l’effetto contrario a quello proclamato dal cd. capitalismo flessibile.
Il nuovo sistema , tuttavia, sostituisce alle vecchie forme di controllo delle nuove il che, tradotto nel linguaggio giuridico, significa garantire che a novità e fluidità non si accompagni un eccessivo assottigliamento della soglia dei diritti dei lavoratori .
Così , nel nuovo assetto della disciplina sulle mansioni , la giurisprudenza ha elaborato, a fronte della possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, nuovi e più estesi ambiti applicativi dell’obbligo di repêchage .
Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione, infatti, seppur riguardanti il vecchio testo dell’art. 2103 c.c. , richiamano nelle loro motivazioni le nuove disposizioni , sostenendo come la nuova disciplina giunga a confermare precedenti orientamenti, ispirati ai fondamentali principi di correttezza e buona fede , ex artt. 1175 e 1143 c.c., e diritto alla conservazione del posto di lavoro, così da estendere l’obbligo del repêchage anche ai compiti inferiori . Del resto, sebbene non possa dirsi positivamente sancito un diritto alla stabilità del posto di lavoro , non può negarsi che , muovendo dal precetto costituzionale dell’art. 4 Cost. e dalla concezione di licenziamento come extrema ratio , permanga anche nell’attuale realtà economica e lavorativa un’esigenza di salvaguardia del posto di lavoro . Ancora oggi, dunque, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve risultare l’extrema ratio, cui ricorrere quando non ci siano , in concreto, soluzioni alternative di impiego del lavoratore anche in mansioni inferiori , conformemente alla disciplina delle mansioni posta dall’art. 2103 c.c.
Il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. – introdotto dall’art. 3 comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/2015 – prevede :
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Dalla sola lettura
del nuovo testo dell’articolo emerge con chiarezza che la riforma del 2015 è intervenuta in
maniera decisa e diretta sul generale divieto di adibizione a mansioni
inferiori introducendo delle deroghe espresse a tale divieto . Ed invero,
accanto all’ipotesi giustificata dalla riorganizzazione aziendale che incide
specificamente sulla posizione del singolo lavoratore, sono state inserite ulteriori ipotesi di
legittima assegnazione a mansioni deteriori consentendo, da un lato , alla contrattazione collettiva
la facoltà di introdurre specifici casi di assegnazione a mansioni inferiori e
, dall’altro, lasciando all’autonomia individuale di concordare mutamenti
peggiorativi delle mansioni, dell’inquadramento o della retribuzione spettante
al lavoratore. In base alla nuova disciplina,
inoltre, i patti che introducono modifiche peggiorative delle mansioni potranno
quindi considerarsi nulli solo laddove non ricorrano le condizioni di legittima
assegnazione a mansioni inferiori
previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero
nell’ipotesi in cui tali patti siano concordati dalle parti al di fuori in una
delle sedi indicate dal sesto comma dell’art. 2103 c.c. e in assenza di uno
specifico interesse del lavoratore.
Queste ipotesi , che potremmo definire di
legittime deroghe al divieto di
demansionamento , si aggiungono a quelle già previste dal legislatore per le
lavoratrici madri, nei casi in cui il tipo di attività o le condizioni
ambientali siano pregiudizievoli alla loro salute; ovvero per la sopravvenuta
inabilità allo svolgimento delle mansioni per infortunio o malattia; ed ancora
, nel caso di accordo sindacale,
nell’ambito della consultazione sindacale relativa a una procedura di
licenziamento per riduzione di personale, per il riassorbimento totale o parziale
dei lavoratori esuberanti.
Ma la modifica dell’art. 2103 c.c. sulle mansioni si riflette anche nell’ambito dell’onere di repêchage, termine con il quale si fa riferimento alla prova che il datore di lavoro è chiamato a dare sull’inevitabilità del licenziamento, intesa come impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse rispetto a quelle ricoperte al momento del licenziamento.
In altre parole, l’ampliamento determinato dalla modifica dell’art. 2103 c.c. del potere datoriale dello ius variandi determina un parallelo ampliamento del repêchage, e cioè un onere aggiuntivo per il datore di lavoro che voglia procedere ad effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La riforma , infatti , incide anche sull’obbligo di repêchage, determinando in capo al datore di lavoro un obbligo di provare in giudizio non solo l’inutilizzabilità del lavoratore in mansioni analoghe a quelle da ultimo svolte, bensì anche in mansioni diverse, non necessariamente coerenti con il bagaglio professionale del lavoratore, purché ricomprese nello stesso livello di inquadramento ovvero nel livello inferiore, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 2103 c.c.
Del resto, nel
momento in cui l’art. 2103 c.c. non adotta più come criterio l’equivalenza
professionale come limite all’esercizio dello ius variandi il repêchage
potrebbe anch’esso estendersi fino a ricomprendere automaticamente mansioni
anche inquadrate nel livello inferiore e non necessariamente coerenti con la
professionalità posseduta dal lavoratore.
Appare lampante , dunque, la rivoluzione operata
se si pensa che il testo precedente alla riforma dell’art. 2103 c.c. prevedeva,
all’ultimo comma, la nullità di ogni patto contrario al generale divieto di
modifica in peius delle mansioni del
lavoratore. Ante riforma 2015 , dunque,
non solo non era possibile prevedere una disciplina del rapporto di lavoro che
consentisse l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, ma non era
nemmeno prospettabile una pattuizione individuale avente ad oggetto uno
specifico spostamento peggiorativo dello stesso.
Il rinnovellato art. 2103 c.c. ha, infatti, superato il concetto di mansioni equivalenti, sostituendolo con “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte“.
E’ stato, dunque, eliminato il riferimento alle mansioni c.d. equivalenti.
In tal modo , si riconosce al
datore di lavoro il diritto ad uno ius
variandi più ampio e più flessibile in quanto si supera il precedente punto
di riferimento , di elaborazione giurisprudenziale, relativo alle
“mansioni equivalenti”. Accantonata l’equivalenza professionale con
il rinnovellato art. 2013 c.c., il datore di lavoro potrà assegnare
unilateralmente il dipendente a qualsiasi mansione purché riconducibile allo
stesso livello e categoria di inquadramento di quelle ultime effettivamente
svolte, avuto riguardo solo alle
declaratorie ed ai profili professionali del contratto collettivo.
Nel caso di “modifica degli assetti
organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore”, poi, il
datore di lavoro può assegnare a quest’ultimo mansioni appartenenti ad un
livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria
legale.
Tanto assodato, vediamo come la descritta modifica interagisce con gli obblighi datoriali di cd. repêchage.
Intanto è bene premettere che si parla di repêchage allorquando, per stabilire, nell’ambito di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo , se il recesso sia legittimo, ovvero che il riassetto organizzativo dell’azienda sia effettivo e non pretestuoso, il datore di lavoro deve comunque dare prova di aver verificato, all’interno dell’intera struttura aziendale, di non essere in grado di reimpiegare il lavoratore che si appresta a licenziare.
Orbene, secondo la giurisprudenza più recente, l’obbligo di repêchage, cui è soggetto il datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, risulterebbe più oneroso a seguito delle modifiche alla disciplina dell’art. 2103 c.c. Ciò in quanto , se da un lato il datore di lavoro è maggiormente agevolato nell’esercizio dello “ius variandi” potendo modificare unilateralmente le mansioni del dipendente rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione, dall’altro si è correlativamente ampliata e complicata la verifica del “repêchage“, obbligandosi il datore di lavoro a dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore a tutte le mansioni riconducibili nello stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Il Tribunale di Milano , est. Mariani, con sentenza n. 3370 del 16 dicembre 2016 , ha osservato come l’obbligo del repêchage risulti più rigoroso alla luce delle modifiche all’art. 2013 c.c. introdotte dall’art. 3, D.Lgs 81/2015 ed in particolare come possa ritenersi superata la nozione di equivalenza delle mansioni, che costituiva il precedente parametro a cui era vincolato il datore nell’assegnazione di nuove funzioni ai propri dipendenti. Alla nozione di equivalenza si sostituisce oggi il concetto di mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Secondo il Tribunale, dunque, l’indagine datoriale dell’esistenza di posizioni alternative alle quali assegnare il lavoratore deve estendersi a tutte le mansioni disponibili all’interno dello stesso livello di inquadramento del lavoratore licenziato senza che il lavoratore possa lamentare che le nuove attività abbiano contenuto peggiorativo o non rientrino nel suo bagaglio di competenze professionali . Allo stesso modo, secondo Cassazione, sentenza n. 22798 dell’11 novembre 2016, est. Amendola , deve ritenersi che sul datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, gravi l’obbligo di ricercare possibili soluzioni alternative anche fra le mansioni inferiori e di rappresentare al prestatore il demansionamento, potendo licenziare il lavoratore soltanto ove tale soluzione non sia stata accettata dallo stesso. Del resto, già nel passato i divieti posti dall’art. 2103 c.c. nella veste anteriore alla riforma avevano sofferto eccezioni , non solo legislative (ad es. art. 4, co. 11, I. n. 223 del 1991; art. 4, co. 4, I. n. 68 del 1999; art. 7, co. 5, I. n. 151 del 2001) ma anche ad opera della giurisprudenza, sull’assunto razionale che le deroghe all’espressa previsione di nullità sono giustificate nelle sole ipotesi in cui vi è una oggettiva prevalenza dell’interesse del dipendente al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall’estinzione del rapporto. In tale ottica , risulta fondamentale l’arresto delle Sezioni Unite della Corte (sent. n. 7755 del 1998),laddove il Supremo Collegio aveva ritenuto che le esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro erano prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del prestatore, affermandosi che “ad una non rigida interpretazione dell’art. 2103 c.c. inducono le maggiori e notorie difficoltà in cui versa oggi il mercato del lavoro“. Ed ancora , la Corte di Cassazione, con sentenza del 26 maggio 2017, n. 13379 est. Patti , ha affermato con nettezza che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo , per la soppressione del posto di lavoro cui è addetto il lavoratore, qualora questi sia adibito a mansioni promiscue o quantomeno che ha svolto anche mansioni inferiori lungo il suo percorso professionale, l’obbligo di repêchage debba riferirsi anche a queste ultime pur se “dequalificanti” al fine di poter vagliare ogni possibilità di ricollocamento all’interno dell’organizzazione aziendale. La Corte, in particolare, anche qui facendo un parallelo con le ipotesi di sopravvenuta infermità permanente di un dipendente (che possono giustificare il recesso datoriale a patto che l’attività lavorativa risulti ineseguibile e non vi siano altre mansioni assegnabili), ha precisato che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale, l’estensione del repêchage è giustificata dalla forte esigenza di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro. Dunque, come premesso , allo spostamento dei limiti in materia di demansionamento è corrisposto un uguale e parallelo spostamento dei limiti in materia di oneri di repêchage , allo scopo precipuo di garantire il diritto alla conservazione del posto del lavoratore .
Ma anche in materia di onere probatorio si registrano rilevanti novità in quanto si va ormai consolidando l’orientamento (Cass. 22 marzo 2016, n. 5592; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26467) secondo il quale spetta al datore di lavoro l’onere di allegazione e la prova di impossibilità di repêchage del lavoratore licenziato, con esclusione di onere di allegazione gravante su quest’ultimo. Si tratta di una posizione in contrasto con la predominante corrente giurisprudenziale che, affidando al dipendente l’individuazione dei profili nei quali riteneva di poter essere ricollocato, attenuava l’onere probatorio dell’imprenditore. Ed invero, come anticipato, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ridisegnato l’onere di allegazione che si riteneva, fino al 2016, incombesse sul lavoratore che lamentava l’inosservanza dell’obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro . La Suprema Corte , invece, con sent. n. 5592 del 22/03/2016 est. Patti , ha affermato che , in materia di repêchage, la divaricazione tra oneri di allegazione –incombenti al lavoratore – e oneri di prova –incombenti al datore di lavoro – non possono più trovare sistemazione logica compiuta nel nuovo assetto emergente dalla riforma Fornero del 2012, in tema di licenziamento.
Anche nel passato più recente, la Cassazione (cfr. tra tutte Cass. sent. n.3234/2014) ha continuato a porre le seguenti regole al fine di individuare il contenuto del diritto di repêchage:
il datore di lavoro doveva dare prova di non poter ricollocare il lavoratore in esubero in altra posizione lavorativa disponibile;
il lavoratore doveva fornire elementi atti ad individuare, all’interno della compagine aziendale, posti di lavoro liberi compatibili con il suo bagaglio professionale;
se il lavoratore forniva le allegazioni di cui al punto precedente, scattava l’ulteriore onere a carico del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità del dipendente nelle posizioni lavorative indicate dal lavoratore come disponibili.
Il lavoratore che pretendeva la violazione del diritto di repêchage, in conseguenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aveva quindi processualmente l’onere di allegazione al riguardo dell’esistenza di posizioni lavorative disponibili del datore di lavoro che lo aveva licenziato (con la precisazione che tale onere di allegazione, cioè di affermazione in giudizio di fatti, non è un onere di prova, cioè di dimostrazione di fatti, stante la previsione dell’art.5, L. n.604/66, per cui la prova del licenziamento grava, come detto, interamente sul datore di lavoro).
Questo onere di allegazione era considerato quindi come un obbligo, per il lavoratore, di rappresentazione di fatti da cui poter far derivare il diritto al repêchage. Tali fatti non potevano che avere per oggetto l’indicazione di posizioni lavorative disponibili all’interno dell’azienda: il suddetto onere di allegazione non poteva, però, essere assolto dal lavoratore mediante deduzioni generiche circa eventuali posizioni lavorative fruibili, essendo necessario che venissero date indicazioni specifiche circa mansioni o ruoli liberi nel complesso aziendale.
Tale tradizionale impostazione è ora superata dal più recente revirement della Cassazione.
Secondo la Corte infatti, “ la domanda del lavoratore è correttamente individuata, a norma dell’art. 414 n. 3 e n. 4 c.p.c., da un petitum di impugnazione del licenziamento per illegittimità e da una causa petendi di inesistenza del giustificato motivo così come intimato dal datore di lavoro, cui incombe pertanto la prova, secondo la previsione dell’art. 5 I. 604/1966, della sua ricorrenza in tutti gli elementi costitutivi, in essi compresa l’impossibilità di repêchage: senza alcun onere sostitutivo del lavoratore alla sua controparte datrice sul piano dell’allegazione, per farne conseguire un onere probatorio (offrendogli, per così dire, l’affermazione del fatto da provare). Si tratterebbe di una divaricazione davvero singolare, in quanto inedita sul piano processuale, nel quale l’onere della prova è modulato in coerente corrispondenza con quello dell’allegazione, come inequivocabilmente stabilito dall’indicazione dei requisiti della domanda (“esposizione dei fatti … sui quali si fonda la domanda” e “indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi”: art. 414 n. 4 e n. 5 c.p.c., con previsione del tutto analoga a quella dell’art. 163, terzo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c.), in funzione di una corretta ripartizione dell’onere probatorio secondo la previsione dell’art. 2697 c.c., a norma del quale ciascuna delle parti deve provare i fatti a fondamento delle proprie domande o eccezioni, espressione del rispettivo onere di allegazione, nell’evidente indisgiungibilità dei due piani (Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951: in riferimento ad allegazione e prova della titolarità della posizione giuridica vantata in giudizio; Cass. 15 ottobre 2014, n. 21847 e Cass. 19 agosto 2009, n. 18399: in riferimento all’onere di provare le proprie allegazioni soltanto ove non specificamente contestate da controparte).
La patrocinata ricostruzione sistematica della ripartizione dei rispettivi oneri di allegazione e di prova tra le parti nella fattispecie in esame trova piena conferma anche ove ricondotta ai principi in tema di responsabilità da inadempimento, di cui la normativa di carattere generale in materia di licenziamenti (come principalmente stabilita dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 della legge n. 300/1970) costituisce specificazione, essendo applicabile agli effetti del licenziamento, qualora non operi detta normativa, la disciplina civilistica dell’inadempimento (Cass. 22 luglio 2004, n. 13731). Sicchè, in base a tali principi, il creditore attore (lavoratore impugnante il licenziamento come illegittimo) è onerato della (allegazione e) prova della fonte negoziale (o legale) del proprio diritto (rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte (illegittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo), mentre il debitore convenuto (datore di lavoro) è onerato della prova del fatto estintivo (legittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo nella ricorrenza dei suoi presupposti, tra i quali, come detto, anche l’impossibilità di repêchage): in coerenza con i principi di persistenza del diritto (art. 2697 c.c.) e di riferibilità o vicinanza della prova (Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533). E tale principio di riferibilità o vicinanza della prova, conforme all’esigenza di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore a reagire all’inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore, in quanto nella migliore disponibilità degli elementi per dimostrare le ragioni del proprio comportamento, ormai di consolidata applicazione (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1665; Cass. 14 gennaio 2013, n. 2016; Cass. 2 settembre 2013, n. 20110; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 6 giugno 2012, n. 9099), trova coerente riscontro anche nel caso di specie: per la maggiore vicinanza di allegazione e prova dell’impossibilità di repêchage al datore di lavoro, non disponendo il lavoratore, al contrario del primo, della completezza di informazione delle condizioni dell’impresa, tanto più in una condizione di crisi, in cui esse mutano continuamente a misura della sua evoluzione e degli interventi imprenditoriali per rimediarvi o comunque indirizzarne gli sbocchi. Ciò che, d’altro canto, da tempo è stato ben presente a questa Corte, avendo in particolare essa osservato: “non si vede in realtà come sia esigibile un’indicazione del genere” (ossia dei posti assegnabili) “da parte del lavoratore licenziato, che è estraneo all’organizzazione aziendale” (Cass. 18 aprile 1991, n. 4164, che ha anche sottolineato la costanza di un indirizzo in tal senso della Corte). In via conclusiva, si comprende allora come la tralaticia affermazione di una sorta di cooperazione processuale del lavoratore, e più in generale di ogni parte, sul piano dell’allegazione in favore della controparte sia priva di alcun fondamento normativo; soltanto sul piano sostanziale un tale obbligo di cooperazione è, infatti, previsto tra le parti, siccome tenute ad un comportamento di collaborazione, conforme ai principi di correttezza e di buona fede, a norma degli artt. 1175, 1206 e 1375 c.c., quale obbligazione collaterale alle principali (Cass. 6 febbraio 2008, n. 2800; Cass. 16 gennaio 1997, n. 387). ”
Quanto affermato in sentenza , evidentemente, va ad inserirsi in una realtà processuale in cui sempre più frequenti sono le situazioni di crisi prolungate nell’ambito delle quali , gli eventuali cambiamenti negli assetti strutturali ed organizzativi dell’impresa , dunque, renderebbero eccessivamente gravoso per il lavoratore individuare posizioni lavorative compatibili nelle quali essere reinserito dall’azienda.
Secondo tale ultima giurisprudenza di legittimità, pertanto, gli oneri individuabili in caso di repêchage sono solo quelli probatori ed incombono all’azienda datrice .
La tendenza risulta sostanzialmente confermata dalla successiva giurisprudenza che , da ultimo , afferma che :
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repêchage”, gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio.
(Sez. L – Sentenza n. 12794 del 23/05/2018 est. Balestrieri)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” previsto dall’art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. “repêchage”); fermo l’onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966, la “manifesta insussistenza” va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso.
(Sez. L – , Sentenza n. 10435 del 02/05/2018, est. Boghetich)
Ma, in termini quantitativi o meglio strutturali , che ambito deve attribuirsi all’obbligo del datore di lavoro di ripescaggio del lavoratore eccedentario ? Le realtà imprenditoriali, infatti, raccontano di un numero sempre più elevato di imprese che , attraverso collegamenti ed associazioni, operano in estensioni territoriali sempre più vaste. Conseguentemente, con riferimento all’unica impresa che abbia estensione nazionale e articolazioni operative sull’intero territorio, l’obbligo di repêchage impone che la verifica di eccedenza del lavoratore vada condotta con riferimento a tutti i cantieri o unità operative in essere al momento del licenziamento .
E nel caso di collegamento societario , realizzato con connessione tale da individuare un unico centro di interessi , la Suprema Corte ha elaborato la figura della cd. codatorialità per fissare l’ambito in cui circoscrivere la prova dell’inutilizzabilità del lavoratore . Si è affermato, pertanto, che , ove si individui una tale connessione e unitarietà di interessi la prova vada fornita con riferimento all’intera organizzazione di impresa e , quindi, a tutte le società del gruppo :
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo la figura della “codatorialità” ovvero la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, impone che l’assolvimento dell’obbligo di “repêchage” sia valutato in relazione a tutte le società del gruppo, pertanto, ai fini di tale estensione, non è sufficiente la mera deduzione dell’esistenza di un gruppo di imprese. (Sez. L – , Sentenza n. 11166 del 09/05/2018, est.Amendola ; Massime precedenti : N. 13809 del 2017 , N. 12817 del 2014 )
La Corte ha infatti ribadito quanto già statuito in precedenza (con Cass. n. 13089 del 2017; Cass. n. 15872 del 2017) circa l’insufficienza del mero richiamo al collegamento tra imprese , insistendo nell’affermare che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 17368 del 2016) . Punto già fissato da tempo ( vedi Cass. n. 1527 del 2003 ) secondo cui “l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo economico o societario non (ha) alcuna giuridica efficacia unificante, con la conseguenza che il lavoratore subordinato può vantare pretese rispetto all’impresa datrice di lavoro ed all’interno del suo ambito organizzativo, ma non anche nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi“.
Rimane però da chiedersi, con riferimento alle diverse sanzioni previste dall’attuale disciplina per il licenziamento illegittimo, quale sia quella da applicarsi ove si accerti la violazione , da parte dell’imprenditore , dell’obbligo di repêchage . Occorre infatti ricordare che il comma 7 dell’art. 18, novellato dall’art. 1, comma 42, L. n. 92\12, prevede la possibilità (“può altresì applicare la disciplina di cui al comma 4“) di reintegra (ed il connesso regime risarcitorio: tutte le retribuzioni sino ad un massimo di dodici) quando il giudice accerta la ‘manifesta insussistenza‘ del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma (tutela solo indennitaria, con un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità di retribuzione).
Come è noto , poi, l’art. 3 della legge n. 604 individua la fattispecie del giustificato motivo oggettivo nelle “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Dalla esegesi della norma risulta che i requisiti del giustificato motivo oggettivo sono tre:
1) le ragioni che determinano la soppressione del posto di lavoro;
2) il nesso di causalità che esiste tra la soppressione del posto e il licenziamento;
3) l’obbligo del repêchage.
Se è vero , poi, che la giurisprudenza unanime riconosce che al giudice è precluso il controllo di merito, ciò non significa che la decisione imprenditoriale sia sottratta al controllo di legittimità. Controllo che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 non può esaurirsi soltanto nell’accertamento della sussistenza e della veridicità della soppressione del posto e nell’accertamento del nesso di causalità tra la soppressione del posto e il licenziamento, ma deve avere come oggetto anche la sussistenza e la veridicità delle ragioni che hanno determinato la soppressione del singolo posto di lavoro.
In sostanza, sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017).
Si afferma quindi che :
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” previsto dall’art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. “repêchage”); fermo l’onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966, la “manifesta insussistenza” va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso.
(Sez. L – , Sentenza n. 10435 del 02/05/2018, est. Boghetich)
Va pertanto chiarita quale sia la portata applicativa del comma 7 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 in considerazione di quanto già ritenuto dalla Corte circa la limitazione della tutela reintegratoria ad ipotesi residuali (cfr. Cass. n. 14021 del 2016 ) .
Nella sentenza del 2.5.2018 citata , la Corte , posto che nella nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientra sia l’esigenza della soppressione del posto di lavoro sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, ritiene che il riferimento legislativo alla “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” vada inteso con riferimento a tutti e due i presupposti di legittimità della fattispecie. Secondo la Corte, dunque, a fronte della espressione lessicale utilizzata dal legislatore, il “fatto“, sganciata da richiami diretti ed espliciti alle “ragioni” connesse con l’organizzazione del lavoro o l’attività produttiva previste dall’art. 3 della legge n. 604 del 1966, il riferimento normativo deve intendersi effettuato alla nozione complessiva di giustificato motivo oggettivo così come elaborata dalla giurisprudenza consolidata. Quindi, una volta accertata l’ingiustificatezza del licenziamento per carenza di uno dei due presupposti (e, in particolare, per quanto qui interessa , per inottemperanza all’obbligo del repêchage), il giudice di merito, ai fini dell’individuazione del regime sanzionatorio da applicare, deve verificare se sia manifesta ossia evidente l’insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziamento, cioè della ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa che causalmente determini un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, ovvero della impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse. Il concetto di “manifesta insussistenza” dimostra che il legislatore ha voluto limitare ad ipotesi residuali il diritto ad una tutela reintegratoria per cui essa va riferita ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso, accertamento di merito demandato al giudice ed incensurabile, in sede di legittimità.
Il sistema legislativo di graduazione delle sanzioni applicabili prevede, pertanto , che il giudice che ritenga evidente la carenza di uno degli elementi costitutivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro. Nello schema legislativo è previsto, infatti, che il licenziamento fondato su fatti manifestamente insussistenti “può” essere assoggettato a sanzioni diverse, la reintegrazione nel posto di lavoro (comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970) oppure il risarcimento del danno (comma 5 della medesima norma), e la soluzione esegetica da privilegiare non può prescindere dal tenore lessicale della disposizione, non potendosi condividere interpretazioni (cfr. Cass. n. 17528 del 2017) che privino di significato il dato letterale.
Secondo la Suprema Corte l’applicazione della tutela reale richiede, quindi, un ulteriore vaglio giudiziale.
La legge , tuttavia, non fornisce nessuna indicazione per stabilire in quali occasioni il giudice possa attenersi al regime sanzionatorio più severo o a quello meno rigoroso ma la scelta di tale alternativa deve essere comunque motivata dal giudice. Si impone , dunque, all’interprete lo sforzo esegetico di individuare i criteri in base ai quali il potere discrezionale possa essere esercitato. E sempre come chiarito nella sentenza in oggetto , il criterio che consente al giudice di esercitare, secondo principi di ragionevolezza, il potere discrezionale attribuito dal legislatore può essere desunto dai principi generali forniti dall’ordinamento in materia di risarcimento del danno, e, in particolare, dal concetto di eccessiva onerosità al quale il codice civile fa riferimento nel caso in cui il giudice ritenga di sostituire il risarcimento per equivalente alla reintegrazione in forma specifica (art. 2058 cod. civ., applicabile anche ai casi di responsabilità contrattuale, cfr. Cass. n. 15726 del 2010, Cass. n. 4925 del 2006, Cass. n. 2569 del 2001, Cass. n. 582 del 1973) ovvero di diminuire l’ammontare della penale concordata tra le parti (art. 1384 cod. civ.). Il ricorso ai principi generali del diritto civile permette di configurare un parametro di riferimento per l’esercizio del potere discrezionale del giudice, consentendogli di valutare – per la scelta del regime sanzionatorio da applicare – se la tutela reintegratoria sia, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall’impresa. Una eventuale accertata eccessiva onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro può consentire, dunque, al giudice di optare – nonostante l’accertata manifesta insussistenza di uno dei due requisiti costitutivi del licenziamento – per la tutela indennitaria.
E cosa accade nel pubblico impiego ?
Ebbene , anche in tale settore la Suprema Corte ha individuato e circoscritto l’ambito applicativo delle riduzioni di personale fissando un obbligo della PA di effettuare ogni possibile tentativo di impiegare diversamente il lavoratore ,incluso il declassamento, in esecuzione dell’obbligo di repêchage . In particolare, si è affermato che :
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 33, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 150 del 2009) si interpreta nel senso che, anche nell’ipotesi di eccedenze di personale per un numero inferiore a dieci unità, la P.A. è tenuta a far precedere il collocamento in disponibilità da ogni possibile tentativo di impiegare diversamente il lavoratore (c.d. “repêchage”), sicché, in mancanza di diversa regolamentazione introdotta dalla contrattazione collettiva, è legittimo il patto di declassamento stipulato ex art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991 fra l’amministrazione ed il dipendente, ancorché le mansioni di nuova attribuzione siano diverse ed estranee alla qualifica dirigenziale già attribuita. (Sez. L – , Sentenza n. 5543 del 06/03/2017, Est. Torrice, conforme a Sez. L – , Sentenza n. 3738 del 13/02/2017 Est. Blasutto)
Il co.7 del richiamato art. 33 dispone, infatti, che “…l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile utilizzare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni ovvero che non abbia preso servizio preso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione“. L’ampia dizione dell’art. 33 co. 7 ( “personale che non sia possibile collocare diversamente”) ricostruisce in maniera chiara ed inequivoca l’obbligo dell’amministrazione, imponendo a quest’ultima di tentare ogni possibile riutilizzazione di tale personale prima del collocamento in disponibilità, attraverso qualunque forma utile a raggiungere l’obiettivo e, dunque, anche mediante il ricorso alle tipologie di utilizzazione cui è possibile addivenire mediante accordo nel corso della procedura di mobilità collettiva.
A ben vedere , insomma , con l’abolizione del divieto di demansionamento la giurisprudenza ha individuato più rigorosi limiti da rispettare, per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in un’ottica di tutela del posto di lavoro che sempre di più , con l’erosione del modello classico di rapporto , costituisce un valore da salvaguardare . L’auspicio è , dunque, che non si passi da una attività di lavoro flessibile ad una gig economy ( economia dei lavoretti ) in cui si calpestino diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori .
L’introduzione dell'”ufficio del processo” o dell'”ufficio del giudice”, quale modello organizzativo, costituisce una rivendicazione storica della magistratura che prende corpo in un ambito culturale proprio della metà degli anni duemila, grazie alla presentazione del disegno di legge n. 2873 del 5 luglio del 2007 (c.d. d.d.l. Mastella), nel quale, per la prima volta, si delineava sul piano normativo la struttura organizzativa dell”’Ufficio per il Processo“: si trattava di un progetto di legge consapevole della necessità di un approccio organizzativo nuovo all’annoso problema della durata dei processi e della necessità di smaltire l’arretrato, che risolvesse uno dei mali più antichi e radicati della giurisdizione in Italia, quello della solitudine del giudice, chiamato a risolvere problemi giuridici delicati e problemi organizzativi immani, rapporti con terzi qualificati (avvocati, periti, consulenti, ausiliari vari) e rapporti con il pubblico e con i mass media, e contemporaneamente costretto a svolgere una moltitudine di incombenze non particolarmente qualificate, che poco hanno a che vedere con l’essenza della funzione giurisdizionale, potendo confidare sempre e comunque esclusivamente sulle proprie forze.
Si trattava allora di prevedere una soluzione organizzativa improntata alla creazione di una vera e propria struttura permanente, in grado di affiancare il giudice, assistendolo nell’innovazione e nella semplificazione delle attività, nell’utilizzo di nuove tecnologie, con compiti anche di ricerca dottrinali e giurisprudenziali, figura peraltro già esistente in molti ordinamenti stranieri.
Le nuove strutture, denominate appunto “Ufficio per il processo”, dovevano svolgere ogni funzione di assistenza all’attività giurisdizionale, nell’ottica della semplificazione e dell’innovazione delle attività.
L’art. 3 del d.d.l. n. 2873/2007 apriva poi per la prima volta alla possibilità di inserire praticanti e tirocinanti delle scuole di specializzazione, che si affiancassero al giudice per seguirlo nell’attività di udienza e di studio della causa, per un periodo massimo di un anno, e in forza di specifiche convenzioni siglate dal Capo dell’ufficio, praticanti e tirocinanti che sarebbero quindi stati inseriti nel modulo organizzativo dell’ufficio del processo, mediante una serie di previsioni normative che preannunziano chiaramente quelle che verranno introdotte ben sette anni dopo.
Non potendo ricorrere, per ragioni finanziarie, a figure “professionali” di assistenti, si immaginava di sperimentare l’ufficio del processo stipulando convenzioni per stages e tirocini presso gli uffici giudiziari con Università e Consigli dell’Ordine degli Avvocati, che assicurassero la possibilità di utilizzare “tirocinanti” in affiancamento al lavoro dei magistrati.
Quindi, quello che nella previsione dell’impianto generale di tale disegno di legge costituiva un aspetto ancillare del progetto, seppur importante, ovvero l’affiancamento di tirocinanti, diventava il pilastro e lo strumento di realizzazione delle prime sperimentazioni sull’Ufficio per il Processo.
Peraltro, a partire dalla metà degli anni duemila, si era già assistito ad un crescente aumento di sottoscrizioni di convenzioni con enti locali, per lo più Ordini Avvocati e Università, per lo svolgimento presso i Tribunale di tirocini e stages.Si era partitidaconvenzioni stipulate dagli Uffici giudiziari con gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) per l’utilizzo, a fini di formazione professionale, di lavoratori socialmente utili, di cassintegrati e di disoccupati, di giovani iscritti in cooperative appositamente costituite, utilizzati per lo più per rimpinguare i vuoti progressivamente determinati nelle Cancellerie dai fisiologici pensionamenti del personale amministrativo. Poi sono intervenute altre tipologie di convenzioni, meno destinate all’orientamento professionale dei giovani o alla (ri)collocazione sul mercato dei disoccupati, e più specificamente indirizzate alla formazione professionale in ambito giudiziario. Vanno in particolare ricordate: le Convenzioni con le Scuole di Specializzazione delle Professioni Forensi introdotte dall’art. 16 d.lgs 17 novembre 1997 n. 398, che prevedono la possibilità che gli studenti svolgano, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione presso gli uffici giudiziari (150 ore); le Convenzioni con le Università, previste dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d.legge Treu), ed attualmente art. 1, comma 32, della legge 92/2012 (legge Fornero),checonsentono agli studenti universitari di effettuarestagepresso aziende e Pubbliche Amministrazioni, compresa l’amministrazione giudiziaria; le Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati, con le Università e con le SSPL, disciplinate dall’art. 37 legge 111/2011, che consentono la possibilità di un tirocinio presso gli uffici, di durata sino ad un anno, sostitutivo dei percorsi formativi dell’ente sottoscrittore (pratica forense, dottorato di ricerca e tirocinio pressola SSPL). Ora, con l’art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98), si è introdotta la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze, senza richiedere, necessariamente, ma senza escluderla, la stipula di una convenzione, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell’ufficio giudiziario.
L’idea di fondo, non esplicitata ma nitida, era che, senza attendere provvedimenti legislativi, e di normazione secondaria, fosse possibile dare comunque un segnale di cambiamento, avviando un circolo virtuoso che, con costi limitati, valorizzasse la professionalità del giudice, ne incrementasse la produttività, e contribuisse allo smaltimento progressivo dei procedimenti pendenti.
Non è un caso, dunque, che, recependo gli esiti di un dibattito culturale ormai risalente, l’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 sia stato inserito nel corpo di “Disposizioni per l’efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie“, e che l’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che qui in particolare interessa, sia stato inserito all’interno di “Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile”; e neppure è un caso che, con la risoluzione del 29.4.2014, il CSM abbia individuato nei programmi di gestione annuali di cui all’art. 37 legge 111/2011, e nei Documenti Organizzativi Generali che accompagnano i progetti tabellari per gli uffici giudicanti, lo strumento di controllo e di valutazione della gestione dei tirocini.
Sebbene la risoluzione consiliare del 29.4.2014 l’abbia formulata timidamente, a mo’ di suggerimento, l’idea di fondo cui ispirare l’organizzazione dei tirocini formativi è chiaramente quella della loro valorizzazione in vista della costituzione di un primo nucleo dell’ufficio del giudice, o dell’ufficio del processo.
In realtà, oggi si tratta di un atto dovuto, alla luce del disposto di fonte primaria di cui all’art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.», che ha finalmente istituito l’Ufficio del processo, presso gli uffici di primo e di secondo grado, utilizzando a tali fini, insieme con cancellieri, giudici ausiliari e got, anche quanti svolgono i tirocini formativi.
Il tirocinio formativo, dunque, è chiaramente proiettato dal legislatore verso il soddisfacimento delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.
Ciononostante, i tirocini di cui all’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 hanno incontrato il largo favore dei neolaureati, che vi fanno ricorso in misura significativa.
La spiegazione, probabilmente, è nella scarsa attrattiva esercitata dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, istituite con il d.lgs. n. 398/97, con l’ambizione dichiarata di delegare all’Università un modello formativo per il giurista pratico, quale percorso privilegiato per l’accesso alla magistratura e all’avvocatura, marginalizzando le sempre più diffuse scuole “private” per la preparazione al concorso per uditore giudiziario.
Orbene, la frequenza biennale delle Scuole è indispensabile per accedere al concorso in magistratura, ma le Scuole ripropongono insegnamenti, talvolta addirittura con l’istituzione di vere e proprie “cattedre”, che non riescono a sintetizzare le finalità didattiche del completamento dell’istruzione universitaria, della preparazione al concorso, e della dimensione tirocinante vera e propria, posto che utilizzano contenuti e metodiche mutuati pedissequamente dall’insegnamento universitario, per di più affidati spesso, per ragioni non sempre apprezzabili, a figure professionali (magistrati, avvocati, notai) poco capaci di ripetere il modello d’insegnamento universitario.
La condivisibile ispirazione alla formazione di una comune cultura della giurisdizione tra gli operatori del diritto (giudici, avvocati, notai) è stata fraintesa, ed ha portato a perseguire, per tutti i neolaureati frequentanti, percorsi formativi indifferenziati e comuni a quanti aspirino alle diverse professioni, per tutta la durata de biennio. E poiché le Scuole forensi e le Scuole notarili attraggono ovviamente quanti anelano alla professione forense e a quella notarile, le SSPL finiscono con l’essere frequentate soprattutto da quanti aspirino al concorso per l’accesso alla magistratura, sicchè quei frequentanti sono i soli a dover seguire percorsi indifferenziati, comuni a tutte le professioni forensi.
Una delle conseguenze è che le Scuole universitarie non sono riuscite a sostituire quelle private, per cui i neolaureati che aspirino al concorso in magistratura sono costretti alla doppia fatica delle frequenza della Scuola di Specializzazione, obbligatoria per legge, e di quella privata, indispensabile per acquisire una preparazioni idonea alla difficoltà del concorso. Il che, attesi gli alti costi di entrambe le scuole, sta nuovamente rendendo l’accesso alla magistratura un fenomeno elitario e censuario, legato com’è alle capacità economiche della famiglia di appartenenza dei neolaureati. Senza contare che l’età media di accesso alla magistratura (ormai intorno ai 33-34 anni), cresciuta per la durata quinquennale del corso di laurea universitario e per la necessaria frequenza biennale delle Scuole di Specializzazione, appare poco congrua, alla luce della riduzione dell’età pensionabile dei magistrati.
Il legislatore è intervenuto nella materia, e, con la disposizione dell’art. 50, co. II, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto che l’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.
Sicchè, è stata prevista un’ulteriore modalità per l’accesso al concorso in magistratura, che prevede un percorso apparentemente più appetibile, perché più breve (18 mesi, invece dei due anni della Scuola di specializzazione).
Ovvio, peraltro, che, così operando, sul tirocinio di cui all’art. 73 sono finite per gravare in larga parte le aspettative di formazione post universitaria, di preparazione al concorso e di preparazione al lavoro, proprie dei neolaureati.
Sicchè, occorre vagliare se l’impianto dell’istituto delineato dall’art. 73 citato, sia capace di far fronte ad entrambe le esigenze ad esso sottese: da un lato, quella di contribuire al recupero di efficienza del sistema giustizia, dall’altra, quella di far fronte alle esigenze di preparazione al concorso in magistratura, proprie dei giovani che vi anelano.
Domanda di ammissione
L’art. 73 prevede che la domanda dell’interessato debba essere presentata direttamente ai Capi degli uffici giudiziari con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione: allo stagista è richiesto un profilo personale molto elevato (voto non inferiore a 27 negli esami più importanti del corso di laurea e voto finale di laurea non inferiore a 105).
Nella domanda può essere espressa una preferenza, ai fini dell’assegnazione, per uno o più magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si deve tenere conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio: la disposizione pare consentire l’espressione di preferenza rispetto a singoli magistrati, solo in quanto “incaricati della trattazione di affari in specifiche materie”. L’electio sarebbe cioè consentita e valutata solo funzionalmente all’interesse espresso dallo stagista per la trattazione di specifiche materie.
Uffici giudiziari interessati
E’ stato normativizzato un orientamento favorevole alla tendenziale applicazione generalizzata degli stages, dal 2014 anche agli uffici inquirenti, e addirittura agli uffici di legittimità, cui non è stata estranea la considerazione dei vantaggi che lostageassicura al magistrato affidatario: da un lato, il contributo di assistenza fornito dal giovane laureato; dall’altro, e soprattutto, lo specifico titolo professionale, per espressa previsione della legge rilevante sia in sede di valutazione di professionalità, sia ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.
La scelta del magistrato affidatario
Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal Capo dell’ufficio. Dunque, in linea con esperienze già collaudate, il Capo dell’ufficio è tenuto a diramare un interpello preventivo per l’acquisizione delle disponibilità da parte dei magistrati a ricoprire l’incarico di affidamento dello stagista.
Ciascun magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi: non è chiarito, ma è ragionevole ritenere, che la norma si riferisca al contestuale svolgimento dello stage.
Limiti dello stage e conflitto d’interessi
Lo stage può essere effettuato dalla stessa persona per una sola volta nella vita.
Esso consiste in un periodo di formazione teorico-pratico della durata complessiva di diciotto mesi.
Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Gli stagisti hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.
L’ampiezza della tenore della norma sembra esprimere la volontà di estendere, quanto più possibile, l’area di intervento degli stagisti a supporto del magistrato affidatario.
In tale direzione, sembrerebbe consentita la partecipazione del giovane laureato a tutte le attività dell’ufficio, senza esclusioni aprioristiche.
L’apporto viene implicitamente consentito sia con riferimento a compiti di studio, sia con riguardo ad attività processuali orali, anche ipoteticamente, di tipo istruttorio, sia con riguardo alla redazione della minuta degli atti processuali da compiere.
Peraltro, pare troppo generica la previsione del potere-dovere del giudice di non ammettere il giovane alla partecipazione a singoli atti o attività. Infatti, rimangono imprecisati i presupposti di questa facoltà ad excludendum, esercitabile di volta in volta dal magistrato, tenuto conto che la norma, contrariamente alla impostazione della materia invalsa in sede consiliare (che escludeva gli atti coperti da segreto, ed anche quelli ove apparivano prevalenti le esigenze di tutela della privacy), non limita la partecipazione dello stagista ad alcun atto, se non ai fascicoli inerenti ai procedimenti rispetto ai quali esso versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.
Invero, il comma 7 impone il divieto per gli ammessi di esercitare attività professionale presso l’ufficio.
Il comma 10, d’altra parte, ammette lo svolgimento del tirocinio legale contestualmente allo stage e consente espressamente all’avvocato affidatario del tirocinante-stagista di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore, presupponendo, all’evidenza, che il magistrato, in relazione ai procedimenti di cui sia titolare detto avvocato, abbia esercitato lo ius excludendi nei confronti del tirocinante.
In ogni caso, e come detto, il tirocinante dovrà affiancare il giudice assistendolo nell’innovazione e nella semplificazione delle attività, nell’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare in vista dell’entrata in vigore del PCT (che prevede espressamente la figura dell’assistente del giudice) e con compiti anche di ricerca dottrinali e giurisprudenziali.
Il panorama dei moduli sperimentali adottati dai Capi degli uffici giudiziari in proposito varia molto, anche se, in ogni caso, il dato comune di ogni sperimentazioni sembra essere il tentativo di unificare l’aspetto organizzativo dello stage con quello dell’innovazione tecnologica del processo civile telematico (donde la necessità di uno stretto raccordo tra il ruolo della formazione decentrata e quello dei magistrati referenti informatici, sul quale il CSM sarà chiamato riflettere).
Si è poi detto che l'”ufficio del processo” coinvolge ormai non solo stagisti e tirocinanti ma implica anche una diversa modalità di utilizzo dei giudici ausiliari in appello e dei GOT, che, inseriti in un vero e proprio staff in modo stabile, e facendo riferimento ad un unico giudice, possono contribuire ad un reale smaltimento dei ruoli: anche in questo caso, il CSM è chiamato dalla norma di fonte primaria a delineare il rapporto di queste figure all’interno dell’ufficio del processo. E’ opportuno, peraltro, che il CSM eviti pretese di dirigismo, e si limiti a dettare una cornice di formazione secondaria all’interno della quale i Capi degli uffici debbono poter adattare le singole soluzioni alle caratteristiche concrete degli uffici diretti.
In tutte le esperienze, dopo le prime difficoltà iniziali nel lavorare con accanto uno stagista o un tirocinante e nel dettare ritmi e compiti, è emerso che la buona riuscita dei progetti si realizza solo se i tirocinanti si succedono senza soluzione di continuità, in affiancamento al giudice; altrimenti lo sforzo richiesto al giudice per ripartire ogni volta con un nuovo tirocinante fa perdere fiducia nella sperimentazione stessa, e rischia di incidere negativamente sull’organizzazione del lavoro giudiziario.
La continuità è un nodo problematico che può essere risolto solo assicurando una presenza continua di tirocinanti, e quindi uno stretto coordinamento con gli enti con i quali sono stipulate le convenzioni, al fine di trovare un modulo il più possibile continuo per dare ingresso ai tirocinanti. E’ dunque evidente che, nell’elaborare il modulo informativo da allegare al programma di gestione, il Capo dell’Ufficio deve avere un’idea di organizzazione dell’ufficio che comprenda, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal coordinatore, anche l’utilizzo dei tirocinanti, e quindi il numero dei tirocinanti, i compiti loro affidati, la loro assegnazione presso i singoli giudici, o presso i gruppi di giudici (o le intere sezioni), che si siano dichiarati disponibili a fungere da affidatari, e quindi il modo in cui strutturare il singolo ufficio del processo o la pluralità degli uffici del processo,nell’ambito dell’Ufficio giudiziario.
Qualche difficoltà in questo senso può rinvenire da ciò che, mentre i tirociniexart. 37 sono retti da una convenzione che in qualche modo rende prevedibili alcuni dei dati indicati, quelliexart. 73 non poggiano sul modulo convenzionale, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell’ufficio giudiziario, e non si richiede che l’interessato sia iscritto alla pratica forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali.
Si adotti o no il bando, con la conseguente procedura unitaria e periodica di ammissione dei tirocinanti, il vero punto, tuttavia, è che si individui e si faccia fronte al fabbisogno organizzativo in modo scadenzato, sì da assicurare quella continuità di presenza di stagisti nell’Ufficio che è garanzia di efficienza del modulo organizzativo adottato.
Sempre il Capo dell’Ufficio dovrà invece attivarsi presso il Ministero della Giustizia per l’apprestamento tempestivo delle risorse informatiche e materiali da mettere a disposizione dei tirocinanti. E’ poi di immediata intuibilità come l’ufficio del processo implichi l’utilizzazione di adeguate risorse materiali, nonché, più banalmente, di spazi, e di tavoli, da destinare agli stagisti ed ai tirocinanti.
Il ruolo del magistrato assegnatario
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l’assegnazione di un altro degli ammessi allo stage al fine di garantire la continuità dell’attività di assistenza e ausilio.
L’attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi, e sul punto occorre rilevare che l’attuale normativa secondaria del Consiglio, già contempla le attività formative come esperienze di rilievo da valutarsi ai fini della valutazione di professionalità, come pure dello svolgimento delle funzioni direttive o semidirettive di merito.
Obblighi di riservatezza
L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.
Per quest’ultimo profilo, pare che il decreto intenda alludere all’obbligo di astensione degli stagisti nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio dell’attività di collaborazione, così come analogamente previsto per gli avvocati e tirocinanti dal comma 3, dell’art. 6 della legge n. 247/2012.
In questa direzione, sarebbe stato più nitido un precetto imperniato sull’applicabilità dell’art. 15 del T.U. n. 3/1957, come del resto fa l’art. 37, comma 5, citato.
D’altro canto non può non rilevarsi che, mancando il riferimento alla normativa speciale sopra indicata, il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza non è in alcun modo sanzionato, restando quale unica sanzione per la grave infrazione la mera possibilità di un’eventuale esclusione dal tirocinio.
Incompatibilità ed esclusività
Sul piano delle incompatibilità la disciplina in esame prevede che il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore, salvo il limite costituito dal divieto di assegnare al formando praticante fascicoli trattati dall’avvocato medesimo. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale presso l’ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore, o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
Non è previsto che, oltre ad un dovere di denunzia dei conflitti da parte dei formando, gli sia imposto di indicare preventivamente, all’atto della domanda, lo studio di appartenenza e il nominativo di tutti gli avvocati che ad esso appartengono, in modo da consentire al magistrato affidatario di esercitare il necessario controllo, a tutela della immagine di imparzialità della magistratura.
Secondo la disciplina in esame, lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.
Non è quindi prevista la esclusività dell’attività prestata presso gli uffici giudiziari.
Il legislatore stabilisce, tuttavia, che le modalità dello stage siano “compatibili con il conseguimento di una adeguata formazione”.
Ferma restando l’assenza di esclusività, lo stagista dovrà, quindi, assicurare all’ufficio giudiziario una porzione significativa della sua attività lavorativa quotidiana, a pena di revoca dell’ammissione.
Lo status normativo dello stagista
Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
Quanto al compenso, nulla quaestio, visto che la natura mista dello schema tipologico proprio della stage, imperniato sullo scambio tra prestazione formativa ed energie lavorative, garantisce comunque la tenuta ordinamentale della figura, pur se priva di corrispettivo.
Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto, è noto che la realtà prevale sul nomen juris, sicchè occorre molta attenzione nel disciplinare l’andamento concreto del tirocinio.
Più dubbia risulta la previsione di assenza di copertura assicurativa a favore dei formandi. Invero, l’art. 18 della legge n. 196/1997, al comma 1, lett. e) impone l’obbligo “da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.
A propria volta, l’art. 3, co. I, D.M. 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della l. n. 196/1997, sui tirocini formativi, ribadisce l’imprescindibilità delle “garanzie assicurative”, chiarendo che “i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi”.
In assenzadi una qualche forma di copertura assicurativa, l’Amministrazione potrebbe trovarsi a sostenere la responsabilità per gli eventuali danni subiti dallo stagista in occasione dello svolgimento della formazione o da costui provocati a terzi in occasione od in conseguenza del rapporto di tirocinio.
Le vicende dello stage
Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.
Correttamente, si è dunque ritenuto che lo stagista non vanta alcun diritto o interesse pretensivo in ordine al completamento del periodo di formazione, dato che la sua posizione è considerata dalla legge recessiva rispetto alle oggettive esigenze dell’amministrazione della giustizia.
La formazione del tirocinante
Anche l’esecuzione del tirocinio, ed in particolare la formazione dei tirocinanti, sono affidati alla cura del Capo dell’Ufficio, che ovviamente potrà delegare queste attività al coordinatore, ma che dovrà comunque curare, se del caso mediante convenzioni, un’adeguata formazione intranea, stimolando le strutture della formazione decentrata, e coordinando la formazione intranea con quella resa dalla Scuola Forense o dalla SSPL, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, qualora i tirocinanti siano iscritti anche a quelle istituzioni.
Quanto alle metodiche, non deve mai dimenticarsi che i tirocinanti “devono fare e, facendo, devono imparare e, facendo, devono dare una mano all’amministrazione della Giustizia”.
La norma prevede che gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati almeno con cadenza semestrale.
Non è chiaro se per corsi specificamente destinati ai tirocinanti si debbano intendere quelli immediatamente orientati al loro migliore inserimento nell’ufficio del processo, ovvero se la formazione decentrata possa occuparsi anche del completamento della formazione post universitaria del tirocinante: questa seconda opzione pare preferibile, sia perchè la norma non pone alcuna limitazione, sia perchè il completamento della formazione universitaria è anch’esso funzionale al miglior inserimento del tirocinante nell’ufficio del processo.
Non è chiara l’obbligatorietà o la mera facoltatività della partecipazione ai corsi da parte dei tirocinanti. Sulla base del dato letterale, sembra preferibile la facoltatività della partecipazione, che non può quindi incidere sul rilascio dell’attestato di positivo svolgimento del tirocinio. In questo campo, tuttavia, giocheranno un ruolo sia le convenzioni eventualmente stipulate con le SSPL, sia la proposta formativa pubblicizzata dall’ufficio giudiziario. Probabilmente, questo è un settore in cui è auspicabile l’intervento chiarificatore del CSM, in funzione di omogeneizzazione delle esperienze.
Più problematica la possibilità che la Scuola della Magistratura proponga dei corsi a livello centrale destinati in modo sistematico alla formazione degli stagisti.
La normativa primaria tace sul punto; quella secondaria lo consente, una volta che la formazione decentrata è stata concepita non più come una rete autonoma di autoformazione dei magistrati interna alle Corti territoriali, così come l’aveva concepita il CSM, ma come l’articolazione territoriale della Formazione centralizzata, affidata alla Scuola della Magistratura. E’ quindi evidente che nulla può ostare acchè la Scuola possa curare momenti di riflessione comuni a tutti gli stagisti presenti negli uffici giudiziari, o momenti di confronto su temi che si presentano in modo dialettico nei vari uffici territoriali. E deve sicuramente riconoscersi la possibilità che i corsi destinati alla formazione iniziale, e a quella permanente, dei magistrati, che si svolgono in sede centrale, possano essere aperti anche alla partecipazione di un certo numero (limitato) di stagisti.
Il problema però ha anche una valenza politica, ed induce ad una qualche prudenza il ricordo dell’esperienza che si tentò alla metà degli anni novanta del secolo scorso, allorquando il progetto di istituire la Scuola, intesa anche come istituzione preposta all’accesso alla magistratura, non decollò per le obiezioni della Corte dei conti, in ordine alla mancanza di una norma primaria, che fungesse da copertura normativa per l’erogazione delle spese a quel fine necessarie.
Conclusioni (provvisorie)
Il modello di tirocinante delineato dalla norma è dunque quello di un neolaureato molto preparato, fortemente motivato, chiamato a erogare per un tempo giornaliero significativo, e per la durata di un anno e sei mesi, le proprie prestazioni lavorative in modo gratuito, al solo fine di acquisire tecnicalità e approcci teorico-pratici che gli consentano di partecipare in modo proficuo al concorso per l’accesso in magistratura. Il mansionario richiesto è quanto mai ampio e aperto, suscettibile di ulteriore sviluppo per effetto dell’inglobamento del tirocinante nell’ufficio del processo. Sul tirocinante gravano obblighi di riservatezza e di comportamento leale, nonché incompatibilità professionali, che rassicurano sull’immagine di imparzialità e di indipendenza della giurisdizione, e che lo espongono alla revoca immediata del tirocinio. Su quell’idealtipo, l’ordinamento investe, nella speranze di recuperare al sistema una nuova efficienza organizzativa.
In assenza di retribuzione, di copertura mutualistica ed assicurativa, e persino di sovvenzioni amministrative (borse di studio), la prestazione di una idonea formazione post universitaria, capace, per un verso, di preparare al concorso, per altro verso di fornire competenze utili per l’ottimale inserimento nel mondo del lavoro giudiziario, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro resa dal tirocinante. Essa impedisce che il tirocinio possa essere visto dai neolaureati come una nuova forma di nexum, che avvince in modo mortificante il tirocinante al magistrato affidatario.
Nel contempo, solo la prestazione di una idonea formazione assicura l’appetibilità dell’istituto e quindi il successo dell’ufficio del processo.
Sicchè, può concludersi nel senso che il recupero di efficienza del sistema giustizia, oggi più che mai, passa anche attraverso la capacità degli uffici giudiziari, della formazione decentrata e della Scuola della Magistratura di fornire ai tirocinanti e agli stagisti un’adeguata preparazione post universitaria.
Maria Silvia Giorgi
di Silvia Vitro’
DECRETO LEGISLATIVO 116/2017
OBIETTIVI DELL’UPP
MAGISTRATURA ONORARIA
IL GOP NELL’UPP
ACCESSO ALL’UFFICIO E DURATA
MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO
I GIUDICI AUSILIARI
AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI GIUDICI DI PACE
DECRETO LEGISLATIVO 116/2017
Il d.lgs. n. 116/2017introduceunostatuto unico della magistratura onoraria, giudicante e requirente, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari- inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace-, delinea la nuova struttura dell’Ufficio del Processo eamplia notevolmente le competenze civilidei giudici onorari, completando la riforma già avviata e dettando una disciplina transitoria per i giudici onorari già in servizio.
Mantengono invece uno statuto specifico i giudici ausiliari di Corte di appello.
OBIETTIVI DELL’UPP
La previsione dell’inserimento di diverse figure professionali nell’Ufficio del Processo (Gop, giudici ausiliari, tirocinante, personaleamministrativo) è strumentale al perseguimentodellefinalità dell’UPP.
In particolare, la primafinalità che la legge istitutiva (D.L. 90/2014) e il decreto ministeriale (D.M. Giustizia 1 ottobre 2015) assegnano all’UPP è quella di migliorare l’efficienza degli uffici attraverso la collaborazione all’attività giudiziaria di soggetti con funzione di preparazione e di supporto all’attività del giudice.
Il primo obiettivo dell’UPP è dunque quello di migliorare la produttività degli uffici per garantire la ragionevole durata del processo (art. 16-octies DL 90/14). L’aumento di produttività deve essere “misurabile” (art. 6 DM).
La possibilità di fruire dell’apporto di personale “ausiliario” comporta un notevole recupero di tempo per i magistrati professionali, che potranno maggiormente concentrarsi sui compiti più complessi e qualificati.
Altra finalità dell’UPP è quella di svolgere attività di formazione: dei tirocinanti, perché le finalità formative del tirocinio sono esplicitamente previste dalla legge istitutiva (art. 73 D.L 69/2013); e poi dei GOP, la cui formazione, disciplinata dall’art. 22 d.lgs. 116/2017, è una delle ragioni che giustificano il loro inserimento nell’UPP nei primi due anni del loro mandato.
Fra i compiti dell’UPP c’è poi quello di realizzare di una banca dati della giurisprudenza di merito.
I capi degli uffici devono stabilire, con cadenza annuale, “i criteri per la selezione dei provvedimenti da inserire nella banca dati” (art. 7).
Questa banca dati può costituire un importante strumento per realizzare gli obiettivi primari di efficienza e di formazione.
Il DM prevede che la ragionevole durata del processo debba essere perseguita anche attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (art. 16-octies).
In definitiva, la costituzione dell’UPP deve permettere il migliore impiego delle risorse umane e materiali di cui l’ufficio dispone, con l’obiettivo di:
-rendere più celere la trattazione dei processi
-migliorare la qualità delle decisioni
-assicurare la formazione dei tirocinanti e dei giudici onorari.
MAGISTRATURA ONORARIA
Ai sensi dell’art. 1del d.lgs. 116/207:
– Il «giudice onorario di pace» è il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 9.
– Il «vice procuratore onorario» è il magistrato onorario addetto all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell’articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 16.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 116/2017:
I giudici onorari di pace svolgono inizialmente un periodo di tirocinio:
Il tirocinio per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio.
Ai sensi dell’art. 9, co. 4,d.lgsl. 116/2017, “nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all’ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti”.
Art. 3, co. 7, d.lgs. 116/207:
Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo (decreto del Ministro della Giustizia), è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonchè il numero dei giudici onorari di paceaddetti all’ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace.
Pertanto, dopo il primo bienniopresso l’UPP i GOP verranno assegnati o all’ufficiodel giudice di pace (ed eserciteranno in tale sede la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delleleggispeciali, art. 9, co. 1, d.lgs. 116/2017), oppure all’UPP stabilmente, art. 9, co. 2 (e allora nonpotrannoesercitare la giurisdizione civile e penale presso l’ufficiodel giudice di pace, art. 9, co. 3, e sarà assegnata loro- art. 9 co. 5- la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenzadel tribunale ordinario, ai sensidell’art. 11 d.lgs. 116/2017)
IL GOP NELL’UPP
Ai sensi dell’art. 10d.lgss. 116/23017:
-comma 2: Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l’anno, le posizioni da coprire nell’ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l’assegnazione d’ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 9, comma 4.
Si tratta dunque del primo biennio.
-comma 3: Il presidente del tribunale determina altresìle posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.
-comma 7: L’assegnazione d’ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all’articolo 9, comma 4.
All’interno dell’Ufficio per il processo,
-“Il giudice di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento dei giudice professionale, compie anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio” (art. 10, comma 10 del d.lgs. n. 116/2017).
-Limitatamente al giudizio civile, il giudice professionale può delegare al giudice onorario alcuni incombenti istruttori (ascolto dei testimoni, tentativi di conciliazione) e determinati provvedimenti definitori (ad esempio: provvedimenti “che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000”, provvedimenti relativi a cause da risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, purché il valore della controversia non superi i 100.000 curo).
-In attuazione di uno specifico criterio direttivo fissato dalla legge delega (art. 2, comma 5, lettera a, numero 2), il giudice onorario di pace “svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento”, avendo però la possibilità, se non ritiene di condividere tali direttive, di rimettere la delega al giudice togato. Parimenti, il giudice professionale, al quale compete “la vigilanza sull’attività svolta dai giudice onorario”, può, “in presenza di giustificati motivi”, disporre “la revoca della delega” conferita (art. 10, comma 13, 14, 15).
I magistrati onorari, in quanto inseriti nell’Ufficio per il processo, quindi certamente nel primo biennio dopo l’esito positivo del tirocinio, ma anche successivamente se inseriti nellenuove strutture organizzative, costituiscono una struttura ausiliaria della giurisdizione, il cuiesercizio è in buona parte sotto la responsabilità della magistratura togata, che impartisce direttive e coordina la loro attività secondo i criteri indicati dal dirigente dell’ufficio giudiziario.
Allo stesso tempo la permanenza nell’Ufficio per il processo consentirà ai magistrati onorari di acquisire quelle competenze e quelle esperienze utili per il successivo esercizio autonomo della giurisdizione nell’ufficio del giudice di pace.
Nell’ambito dell’Ufficio per il processo, pertanto, la discrezionalità e l’autonomia dei giudici onorari sono attenuate.
Il concreto supporto che i giudici onorari potranno rendere all’interno dell’Ufficio per il processo andrà valutato in relazione al limite temporale di due giorni lavorativi settimanali che l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017 ha previsto, in osservanza dei principi di temporaneità e non esclusività dell’incarico.
I termini e le modalità di prestazione dell’attività dei GOP sono “imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell’ufficio” (art. 1 comma 4 d.lgs.): questo induce a ritenere che sia possibile una programmazione delle attività e dei giorni di lavoro dei GOP; ai quali poi potrà essere chiesto di prestare servizio in certi giorni e orari (ovviamente nel limite dei 2 giorni settimanali).
L’inserimento dei GOP, come anche degli stagisti, nell’UPP permette il perseguimento delle finalità di questo, secondo i possibili seguenti principi organizzativi.
Catalogazione delle decisioni.
L’UPP deve mantenere memoria delle proprie decisioni attraverso un’attenta classificazione delle decisioni e il loro inserimento in una banca dati. L’UPP deve anche verificare l’opportunità di “estrarre” dalle decisioni più significative dei “punti di motivazione” (PDM) da condividere attraverso Consolle.
Per esempio il percorso organizzativo per la creazione della banca dati potrebbe essere il seguente:
Il giudice (o il GOP delegato per la decisione) redige la minuta del provvedimento definitorio e la trasmette al personale incaricato della fase di classificazione.I GOP e gli stagisti inseriscono nel provvedimento, operando con Consolle, i riferimenti normativi e giurisprudenziali per la classificazione; verificano l’esistenza di passaggi di motivazione da “estrarre” come PDM; classificano e archiviano il provvedimento in un database dell’UPP.Il provvedimento, così integrato coi metadati di ricerca, viene inviato al giudice (o al GOP) per il deposito.
Distribuzione del lavoro sulla base delle competenze e progressività dei compiti affidati a GOP e stagisti:
Il tempo dei magistrati va prevalentemente riservato ai compiti di elaborazione giuridica e stesura dei provvedimenti più complessi;
gli stagisti, nel periodo iniziale, possono essere destinati a compiti meno complessi e attività preparatorie, sotto il diretto controllo del magistrato;
i GOP nei primi mesi di loro assegnazione all’UPP e gli stagisti più esperti possono essere adibiti ad attività preparatorie e di assistenza (ricerche, redazione schede, bozze di provvedimenti);
i GOP più esperti possono essere adibiti alle attività delegate (udienza, ordinanze istruttorie, provvedimenti definitori).
Nella materia della protezione internazionale, in particolare, tirocinanti e giudici onorari possono predisporre schede del processo utili per l’udienza (riassumendo le dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale amministrativa), ricercare le Country Origin Information relative alle condizioni dei Paesi di provenienza dei migranti, predisporre modelli di provvedimenti aggiornati per area geografica e per tipologie di problematiche (per esempio discriminazione religiosa o sessuale, timore di subire processi ingiusti o condizioni carcerarie inumane), predisporre provvedimenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Nella materia delle esecuzioni immobiliari, a tirocinanti e giudici onorari possono essere assegnati la preparazione dei verbali di udienza e la segnalazione di questioni specifiche, le liquidazioni ai professionisti, la verifica del deposito delle relazioni di custodi e delegati, l’assistenza in udienza.
Presso l’ufficio del giudice tutelare, tirocinanti e giudici onorari (oltre a quanto loro specificamente delegabile ai sensi dell’art. 10 del decreto delegato, in particolare l’audizione del beneficiario e dei prossimi congiunti e il giuramento degli amministratori di sostegno nominati) possono operare presso il punto informativo, laddove costituito, di primo contatto per i cittadini, utile a fornire informazioni di base ma anche utilissimo per congiunti del beneficiario e amministratori di sostegno nell’ausilio alla redazione di istanze, di rendiconti, di atti di straordinaria amministrazione; essi potranno poi predisporre modulistica standard e tenere i contatti con gli enti pubblici e le strutture di volontariato ove le persone assistite e i minori sono collocati.
Nel settore civile in appello, ove operano i giudici ausiliari, i tirocinanti possono svolgere tutte le attività preparatorie dell’udienza e le attività di ricerca e di predisposizione di bozze dei provvedimenti, come sopra già indicate per il primo grado.
Formazione di GOP e stagisti.
Sia i GOP che gli stagisti devono ricevere una formazione iniziale, che li metta in condizione di inserirsi utilmente nell’UPP e svolgervi i compiti iniziali che saranno loro affidati. La permanenza nell’UPP deve assicurare una adeguata crescita professionale di entrambe le categorie, tenendo conto dei periodi di permanenza (18 mesi per gli stagisti e 24 mesi per i GOP) e delle finalità della formazione (preparazione a esami e concorsi per gli stagisti, inserimento nell’Ufficio del Giudice di Pace per i GOP).
In particolare, per i GOP la legge prevede un periodo di tirocinio obbligatorio di 6 mesi; dunque i GOP, prima di essere inseriti nell’UPP, fruiscono di un adeguato tempo di formazione.
Il periodo di permanenza obbligatoria dei GOP nell’UPP è di 24 mesi. Questo periodo si deve svolgere in un unico UPP. Infatti l’art. 10 comma 8 d.lgs. 116/17 prevede che lo spostamento a domanda del GOP da un UPP a un altro è possibile dopo 2 anni in caso di assegnazione a domanda e 1 anno in caso di assegnazione d’ufficio. E’ invece possibile la revoca della assegnazione di un GOP a un UPP, ma solo per sopravvenute esigenze di funzionalità dell’ufficio del Giudice di Pace (non quindi – pare – per ragioni di funzionalità degli UPP o del Tribunale).
Il periodo di permanenza dei GOP nell’UPP deve essere “formativo”, deve cioè consentire loro di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali nell’Ufficio del Giudice di Pace. E’ dunque preferibile che i GOP siano destinati a UPP in cui si trattano materie che già oggi sono (nei limiti di valore previsti dalla legge) di competenza del GdP; o che lo diventeranno a seguito delle nuove competenze attribuite a decorrere dal 2021.
Nel settore penale:
Negli Uffici GIP/GUP:
E’ giuridicamente possibile costituire l’Ufficio per il Processo presso l’Ufficio GIP/GUP.In tal senso anche la risoluzione del CSM, del 28.2.2018, ha esplicitamente affermato che “… non esiste alcun limite con riferimento all’utilizzo dei magistrati onorari per la costituzione di un ufficio per il processo anche presso la sezione GIP/GUP”, il che discende dalla lettura del complessivo testo del d.lgs. n. 11612017 (cfr. artt. 30, comma 1, lettera a, 10 comma 10, 11 comma 6 lettera b)”.
Con l’indicata risoluzione il CSM ha superatola testuale esclusione dell’impiego dei giudici onorari in servizio presso il Tribunale – di cui all’art. 184 della Circolare sulla formazione delle tabelle – nei “procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di Giudice delle Indagini preliminari o di Giudice dell’udienza preliminare”. E ciò ha fatto sottolineando il netto discrimine contenutistico ed ordinamentale tra assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari, dunque esercizio delle funzioni di GIP c/o di GUP, e assegnazione dei giudici onorari all’Ufficio per il processo, ai fini dello svolgimento dei compiti, precipui, di cui all’art. 10, comma 10, d.lgs. 116/2017.
Nel settore penale dibattimentale e nell’appello penale:
Nel settore penale dibattimentale non sarà più possibile delegare ai giudici onorari l’emanazione di provvedimenti definitori nei processi penali, anche di competenza monocratica.
Ne consegue che, proprio nel settore penale, i GOP potranno essere assegnati ad attività diverse da quelle alle quali i giudici onorari sono stati fino ad ora adibiti.
Sarà allora richiesta ai GOP la collaborazione per la redazione della bozza dei provvedimenti (ricomprendendo in essi sia le sentenze sia i provvedimenti più semplici, come i decreti di liquidazione in materia di gratuito patrocinio), nonché per il controllo sulla validità delle notifiche e sui tempi di prescrizione dei processi, per la conseguente valutazione sulla loro calendarizzazione. Oltre alla collaborazione inerente il servizio di cancelleria: attività di scarico delle udienze, annotazioni, gestione delle spese di giustizia.
Infine la collaborazione alla implementazione della Banca Dati della Giurisprudenza di merito ministeriale.
Nel settore dell’appello penale l’Ufficio per il processo può essere istituito a supporto dell’udienza filtro dei processi relativi a reati in primo grado di competenza monocratica, per una più rapida valutazione di: prescrizioni, inammissibilità dell’appello, appelli solo sulla pena, questioni rilevanti ex art. 131 bis c.p. (questioni che possono essere concentrate in udienze penali tematiche per reati cd. “bagatellari”). Inoltre attività di approfondimento giuridico e di preparazione di bozze di provvedimenti.
Deivice procuratori onorari si occupano gli artt. 15, 16, 17 d.lgs. 116/2017.
Nel caso di assegnazione dei GOP all’Ufficio del Processo, oltre il primo biennio,agli stessi può essere assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali di competenzadel Tribunale, secondo le condizionio i situazionistraordinarie e urgenti, come da art. 11 d.lgs. 116/23017 (per es.: vacanze di posti in organico, tali da ridurre di oltreil 30% l’attività dei giudici professionali; superamento del termine di ragionevole durata da parte di un numero eccessivo di procedimenti civili o penali; superamento di certe quote nell’assegnazione dei procedimenti ai giudici professionali).
In ogni caso non può essere superato un certo tetto circa il numero di procedimenti civili e penali assegnati ai GOP e non possono essere assegnate ad essi certe categorie di procedimenti (per esempio: procedimenti cautelari e possessori, salvo determinate eccezioni; procedimenti in materia di rapporti di lavoro, in materia societaria e fallimentare, in materia di famiglia, i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.c., ecc.).
Inoltre i GOP inseriti nell’UPP (oltre il biennio) possono essere destinati (art. 12) a comporre i collegi civili e penalidel Tribunale, slavo che nella materia fallimentare e in quelle delle sezioni specializzate, nel tribunale del riesame e qualora si proceda per reati indicati nell’art. 407, co. 2, lett. a del c.p.p..
E supplenze in caso di assenza o impedimento temporaneo dei magistratiprofessionali (artt. 13, 14 d.lgs. 116/2017).
ACCESSO ALL’UFFICIO E DURATA
E’ in corso lo svolgimento di concorsi per i posti di GOP
Non è ancora prevedibile quando avrà inizio il tirocinio dei GOP.
Il sistema di reclutamento (titoli di preferenza previsti dalla legge) lascia presumere che i GOP di nuova nomina saranno dotati di un certo grado di esperienza, verosimilmente maturata, in prevalenza, nell’ambito della libera professione di avvocato; è probabile che un certo numero di GOP abbia svolto in precedenza il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 (18 mesi).
A differenza di quanto avviene per i magistrati onorari oggi in servizio (sia Giudici di Pace che GOT), la retribuzione dei GOP di nuova nomina non è più “a cottimo” (un tanto a sentenza o un tanto a udienza), ma si compone di una parte fissa (preponderante), pari a € 16.140 lorde annue (che scendono a € 12.912 per i GOP inseriti negli UPP); e di una parte variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, che va da un minimo del 15% a un massimo del 30% di quella fissa.
Occorre definire e monitorare gli obiettivi per i GOP, poiché il riconoscimento della parte variabile della loro retribuzione è legato al raggiungimento di questi obiettivi. Gli obiettivi sono assegnati dal presidente del Tribunale, che si attiene ai criteri oggettivi fissati, in via generale, dal CSM (art. 23 comma 6 d.lgs. 116/17). Al momento questi criteri non sono stati indicati.
Durata dell’incarico:
–art. 18 d.lgs. 116/2017:
1. L’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni.
Alla scadenza, l’incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.
2. L’incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l’attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.
3. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO
–Art. 29 D.LGS. 116/2017:
1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all’articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell’articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.
2. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.
Non sono soggetti a limitazioni di impegno o di orario.
Possono svolgere i compiti definiti dalle circolari del CSM.
Sono retribuiti esclusivamente in relazione alle udienze trattate (€ 89/udienza o frazione). Questa circostanza ne vincola, di fatto, le modalità di impiego, poiché ogni altra attività loro delegata (diversa dall’udienza) non è direttamente remunerata.
A differenza dei “nuovi” GOP, possono essere assegnatari dell’intero procedimento, cioè essere titolari di un “ruolo autonomo” (pur con le limitazioni definite nelle circolari CSM).
Il CSM dovrà definire “il numero minimo dei procedimenti da trattare nell’udienza tenuta dal GOP, inclusi quelli delegati” (art. 30.4 d.lgs. 116/17); al momento questa definizione non è stata ancora adottata.
Le funzioni e i compiti sono più specificatamente regolati dall’art. 30 d.lgs. 116/2017. Fra l’altro:
1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all’articolo 10, all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;
b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all’ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.
2. Resta ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonchè la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l’assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.
3. I giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all’articolo 10.
I GIUDICI AUSILIARI
E’ iniziata nel 2016 l’utilizzazione effettiva dei giudici ausiliari nelle Corti di Appello, i quali, secondo la legge n. 98/2013 (artt. 62 e seguenti), acquisiscono lo stato giuridico di magistrato onorario e sono chiamati a gestire e definire in collegio almeno novanta procedimenti per anno, tra quelli individuati come prioritari dai presidenti di Corte nei programmi di gestione.
Anche in questo caso è previsto un tirocinio bimestrale prima dello svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ed è altresì prevista la redazione di una relazione al termine del tirocinio contenente una valutazione sulla qualità dell’impegno e sulla capacità del magistrato ausiliario.
Il CSM (delibera plenaria del 21 marzo 2018) ha recentemente affermato la possibilità, secondo una prassi da alcune Corti già praticata, di utilizzare i giudici ausiliari in supplenza nella formazione dei collegi, anche nei procedimenti in cui non sono relatori.
Anche se la qualità del lavoro degli ausiliari è nei fatti molto variabile, essi costituiscono indubbiamente una valida risorsa per gli Uffici per il processo costituiti presso le Corti d’appello.
AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI GIUDICI DI PACE
–Art. 9 d.lgs. 116/2017: I giudici onorari di pace esercitano, presso l’ufficio del giudice di pace, lagiurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
Ai giudici di pace saranno delegate nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore (art. 27 d.lgs. 116/2017).
Nello specifico, si tratta delle seguenti cause:
– beni mobili di valore non superiore a 30mila euro
– pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50mila euro
– risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50mila euro
– condominio
– pignoramenti mobiliari
– usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30mila euro
– riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30mila euro
– accessione (valore non superiore a 30mila euro)
– superficie (valore non superiore a 30mila euro)
– materie di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezioni VI e VII, del codice civile, salve alcune eccezioni
– stillicidio e acque
– occupazione e invenzione
– specificazione, unione e commistione
– enfiteusi
– esercizio delle servitù prediali
– impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.
– diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa
– espropriazione forzata di cose mobili

SEZIONE CIVILE
SEZIONE PENALE
A cura di Roberta Zizanovich
“In tema di atti sessuali con minorenne, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica non presentano – per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima – connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l’attenuante prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., per i casi di minore gravità.” (Cass., Sez. III, Pres. Mannino, Rel. Pezzella, sentenza n. 16616, 25 marzo 2015 Up., dep. 21 aprile 2015, P.M. Baldi).
Prime pronunce della Corte di Cassazione sull’art. 275, comma 2 bis
Si riportano di seguito le massime relative alle prime pronunce della Corte di Cassazione sull’art. 275, comma 2 bis, c.p.p., , come sostituito dall’art. 8 del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.
A) Sez. 2, Sentenza n. 4418 del 14/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015 ) Rv. 262377
MISURE CAUTELARI – PERSONALI – DISPOSIZIONI GENERALI – CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ – IN GENERE – Misure cautelari diverse dalla custodia in carcere – Prevedibile inflizione di una pena non superiore a tre anni – Divieto di adozione della misura – Esclusione.
Il divieto, ai sensi dell’art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive, che, pertanto, possono essere applicate anche ove il giudice preveda l’inflizione di una pena detentiva non superiore a tre anni.
B) Sez. 6, Sentenza n. 1798 del 16/12/2014 Cc. (dep. 15/01/2015 ) Rv. 262059
MISURE CAUTELARI – PERSONALI – DISPOSIZIONI GENERALI – SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) – D.L. n. 92 del 2014 – Testo anteriore alla legge di conversione n. 117 del 2014 – Modifica dell’art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. – Applicazione della custodia cautelare in carcere – Presupposti – Limite di tre anni di pena detentiva – Operatività – Condizioni.
In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell’art. 299, cod. proc. pen.
C) Sez. 1, Sentenza n. 53541 del 10/12/2014 Cc. (dep. 23/12/2014 ) Rv. 261609
MISURE CAUTELARI – PERSONALI – DISPOSIZIONI GENERALI – SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) – D.L. n. 92 del 2014 convertito nella legge n. 117 del 2014 – Divieto di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari – Presupposti.
In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall’art. 275 comma secondo bis cod.proc.pen., cosìcome novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.
D) Sez. 6, Sentenza n. 41124 del 19/09/2014 Cc. (dep. 03/10/2014 ) Rv. 260336
MISURE CAUTELARI – PERSONALI – DISPOSIZIONI GENERALI – SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) – D.L. n. 92 del 2014 convertito con modificazioni nella legge n. 117 del 2014 – Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di previsione dell’irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni – Incidenza dello “ius superveniens” sulle misure cautelari in corso di esecuzione – Sussistenza – Conseguenze – Esame da parte del giudice procedente sulla sussistenza dei “nuovi” presupposti applicativi della misura in atto – Necessità – Fattispecie.
L’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, che ha convertito con modificazioni il D.L. 26 giugno 2014, n. 92), ai sensi del quale non può essere disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ove si preveda l’irrogazione, all’esito del giudizio, di una pena superiore a tre anni, impone la verifica, da parte del giudice procedente, della sussistenza dei “nuovi” presupposti applicativi delle misure custodiali in corso di esecuzione, alla luce della specificità e gravità dell’addebito. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di marijuana, in cui la S.C. ha precisato che la verifica della concreta possibilità di applicare una pena detentiva superiore al limite triennale deve essere effettuata anche alla luce del più favorevole trattamento sanzionatorio tornato in vigore, per le droghe “leggere”, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale).
E) Sez. 2, Sentenza n. 1411 del 12/03/2015 Cc. (dep. 8/04/2015)
MISURE CAUTELARI – PERSONALI – MISURE COERCITIVE – ARRESTI DOMICILIARI – Condanna per evasione – Divieto di concessione degli arresti domiciliari – Disposizione di cui all’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. – Pena da irrogarsi non superiore a tre anni di reclusione – Esclusione della applicabilità della misura cautelare carceraria – Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari – Configurabilità.
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall’art. 284, comma 5, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
NOVITÀ SEZIONI UNITE
Con la sentenza n. 15232 depositata il 14 aprile 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: “Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o del dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento.
Con sentenza n. 11170 depositata il 17 marzo 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi:
– “il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001”; – “la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare”.
Con sentenza n. 6240 depositata il 12 febbraio 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: “L’applicazione di una pena accessoriaextra o contra legemdal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione purché essa sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità,) nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione”.
Nella medesima sentenza è, altresì, chiarito – dirimendo così il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità – che sono riconducibili al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, ragione per la quale la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta.
IMPUGNAZIONI – Cassazione – Non punibilità per particolare tenuità del fatto
Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015 – Rilevabilità nel giudizio di legittimità – Condizioni – Fattispecie.
La Corte di cassazione, pronunciandosi in relazione all’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131- bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, ha, in particolare, affermato che: il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.; nei giudizi già pendenti in sede di legittimità alla data della entrata in vigore dell’art. 131-bis cod. pen., la questione della sua applicabilità è rilevabile di ufficio a norma dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; la Corte di cassazione, a tal fine, deve valutare la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fondandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in particolare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, e, in caso di valutazione positiva, annullare con rinvio al giudice di merito.
(Nella specie, la Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).
Sezione Terza Penale, Pres. Mannino, Rel. Ramacci, sentenza n. 15449, 8 aprile 2015 Up., dep. 15 aprile 2015, P.M. Salzano (concl. conf.)
RELAZIONE DEL MASSIMARIO SU LEGGE n. 68 22 MAGGIO 2015, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE” (a cura di Pietro Molino)
LEGGE 22 MAGGIO 2015 n. 68 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE (pdf)
RELAZIONE SULLA LEGGE 47/15 IN TEMA DI MISURE CAUTELARI (di Vittorio Pazienza)
Nel rinviare, per un’ampia disamina delle novità introdotte dalla legge n. 47 del 16.4.2015 in tema, principalmente, di misure cautelari e di riesame, agli articoli a firma di David Mancini e di Renato Bricchetti (quest’ultimo estrapolato dalla rivista “Guida al Diritto”, n. 20, pagg. 46-50), segnalo che in materia è riscontrabile un, probabilmente inconsapevole, contrasto di vedute tra la Cassazione penale e la Corte europea diritti dell’uomo.
Invero, quest’ultima (Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 10/04/2007) ha escluso la sussistenza di una violazione dell’art. 8 della CEDU nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia autorizzato l’esecuzione di intercettazioni ambientali mediante un provvedimento motivato per relationem (precisamente, richiamando una nota della polizia giudiziaria menzionata nella richiesta del pubblico ministero).
Viceversa, Cassazione penale, sez. II, 06/02/1996, n. 5052, ha statuito che: <<In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, lungi dall’essere un dato meramente formale che si limita a dare atto dell’avvenuto intervento dell’organo giurisdizionale, costituisce l’ineludibile garanzia che il provvedimento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni; di conseguenza, il decreto deve precisare, sia pure in modo sommario, gli elementi di fatto che ne condizionano la legittimità, senza che la motivazione possa esaurirsi nella mera perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova e nell’apodittica affermazione che gli indizi di reato sono gravi e che le intercettazioni appaiono assolutamente indispensabili (ovvero, nelle indagini relative a delitti di criminalità organizzata, che gli indizi sono sufficienti e le intercettazioni necessarie). Non è idonea a tal fine, pertanto, una motivazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero, che è un atto di parte, o al rapporto della polizia giudiziaria, che non può sostituirsi alla valutazione del giudice circa la sussistenza dei presupposti delle intercettazioni: la motivazione per relationem è consentita nel solo caso in cui il giudice non si limiti ad un mero rinvio, ma richiami gli argomenti addotti dal pubblico ministero in modo da far emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti, sempre che siano indicati espressamente gli elementi di fatto per i quali si fa ricorso all’atto di indagine in questione.>>.
In un momento storico in cui, sbandierando la necessità di uniformarsi a presunte sollecitazioni provenienti dal diritto comunitario, il legislatore italiano ha provveduto ad inasprire la legge sulla responsabilità civile dei magistrati (sul punto, si rimanda all’articolo uscito su questo stesso portale un mese fa), fa specie che proprio in un ambito in cui i rischi di colpa si annidano maggiormente la Suprema Corte nazionale appare più rigorosa dei colleghi europei.(Andrea Penta)
VALUTAZIONE AUTONOMA DEL QUADRO INDIZIARIO DA PARTE DEL GIUDICE (articolo di Renato Bricchetti su “Guida al Diritto”)
Fatto di lieve entità di David Mancini
Per anni si è discusso circa la sproporzione, ai più evidente, tra la doverosa attuazione del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ed il notevole dispendio di risorse umane e finanziarie che l’ordinamento mette in campo per lo svolgimento di indagini e la celebrazione dei conseguenti gradi di giudizio in relazione a fatti costituenti reato, la cui concreta rilevanza in termini di pregiudizio per i beni giuridicamente protetti e per l’intera comunità è particolarmente esiguo.
Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 ha introdotto l’articolo 131 bis c.p., prevedendo una speciale causa di non punibilità per i fatti di particolare tenuità. Tuttavia, come spesso accade, la previsione normativa ha tralasciato di disciplinare diversi aspetti, che puntualmente verranno rimessi alle decisioni giurisprudenziali.
Anche molte polemiche si sono sollevate, circa l’opportunità di diminuire la portata sanzionatoria del diritto penale in relazione a vicende che, nell’intimo sentire delle persone coinvolte, non sarebbero poi così irrilevanti. Si è anche detto che si agisce con mezzi ridotti, non avendo il coraggio di porre in essere un serio piano di depenalizzazione.
Ad ogni modo, fermi restando gli orientamenti che la Suprema Corte adotterà, in linea generale non può ritenersi errato ricondurre il diritto penale alla sua funzione residuale, come extrema ratio nella composizione dei conflitti sociali.
Le “profezie” dell’ANM e alcune criticità applicative del nuovo art. 131 bis c.p.
Nel parere reso dalla commissione di studio su diritto e procedura penale, propedeutico all’audizione dell’Associazione Nazionale Magistrati alla Camera dei deputati, sullo schema di decreto legislativo in esercizio della delega attribuita con l’art. 1 lett. m) della legge 28 aprile 2014 n. 67, si manifestava piena adesione all’introduzione di uno strumento normativo specifico, che desse la possibilità di definire in modo alternativo alla sentenza penale di condanna situazioni di evidente, palese, minima consistenza offensiva e che,tuttavia, risultassero sussumibili astrattamente in specifiche fattispecie incriminatrici. Si concordava sul fatto che l’istituto non avrebbe comportato la depenalizzazione di alcuna categoria di illecito penale, essendo rimesso comunque al magistrato, attraverso un procedimento interamente giurisdizionalizzato, l’apprezzamento, caso per caso e in concreto, della non punibilità. In effetti, esigenze di giustizia quotidianamente sperimentate nelle aule giudiziarie, dove la stridente contraddizione di un’applicazione di sanzioni previste dalla legge ma in relazione a fatti di dimensioni minime, costituisce una delle principali disfunzioni del sistema giustizia.
Non sono mancate voci di dissenso (per certi versi anche comprensibili, in assenza di un’efficace azione parallela di depenalizzazione del legislatore) da parte di chi ha ritenuto che un tale intervento normativo corrispondesse di fatto ad un ulteriore arretramento della funzione del diritto penale e della certezza della pena.
Tuttavia, in concreto, a prescindere da valutazioni di politica criminale, il terreno su cui è intervenuto il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in linea con quanto si legge nella relazione illustrativa della bozza del decreto, è costituitodalla considerazione che l’irrilevanza del fatto va ricondotta non all’inoffensività del fatto (che già trova riconoscimento normativo nella previsione dell’art. 49 comma 2 c.p.) ma ai “principi generalissimi di proporzione e di economia processuale”. Di tali principi va riconosciuta la dignità costituzionale e, d’altra parte, l’individuazione di criteri oggettivi definiti, ma al tempo stesso dotati di opportuna flessibilità, dovrebbe consentire un’applicazione dell’istituto, compatibile col rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Ad ogni modo una serie di valutazioni critiche relative a possibili disfunzioni (che puntualmente, almeno in parte finora, si sono verificate) erano già state evidenziate in sede di parere. Non è stata prevista una disciplina transitoria; l’introduzione di una nuova causa di non punibilità, di natura sostanziale, dovrebbe tuttavia trovare applicazione anche ai procedimenti in corso nei vari gradi di giudizio.
E’ stato segnalato, inoltre, che problemi potrebbero porsi con i processi pendenti in Corte di cassazione, perché la particolare tenuità del fatto è tipico apprezzamento di merito, precluso al giudice di legittimità, il quale, qualora ritenga, anche su sollecitazione di motivi nuovi della parte interessata, non palesemente incongruo un possibile giudizio di particolare tenuità del fatto, dovrebbe annullare la sentenza d’appello e rinviare per nuovo giudizio sul punto.
Prosegue il parere dell’ANM rilevando: … “inoltre, deve essere evidenziata la prevista modifica dell’art. 652 c.p.p., introdotta dall’art. 3 lett. c) dello schema di decreto. Essa prevede che la sentenza che assolva l’imputato perché non punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale fa stato nel successivo giudizio (civile o amministrativo) di danno. La previsione sembra coerente con la qualificazione della speciale tenuità del fatto come causa di non punibilità: non punibilità che può essere dichiarata solo quando sia stata acquisita la prova sia della sussistenza del fatto che della sua riferibilità all’imputato.
Tuttavia, questa disciplina dovrebbe indurre il legislatore ordinario (la causa di non punibilità è prevista dalla legge delega e in quanto tale vincola il legislatore delegato), ad una riflessione che possa condurre ad un auspicato ripensamento sull’inquadramento della speciale tenuità del fatto come causa di non punibilità, piuttosto che di improcedibilità dell’azione penale.
Infatti, quando la speciale tenuità del fatto è rilevata, richiesta e deliberata nella fase delle indagini preliminari, i due aspetti (sostanziale e procedimentale) con l’archiviazione in definitiva si sovrappongono, posto che certamente il decreto di archiviazione non fa stato nel giudizio civile, sicché l’indagato ha anch’egli interesse immediato all’attestazione della speciale tenuità, che equivale ad una chiusura della pendenza per improcedibilità, essendo sostanzialmente priva di alcuna conseguenza pregiudizievole.
Tutt’altra cosa è quando vi sia stato il positivo esercizio dell’azione penale e sia iniziata la fase del giudizio. In questo caso, la deliberazione di non punibilità ex art. 131-bis c.p. recupera la sua natura sostanziale, comportando sia gli eventuali effetti civili di cui al nuovo 652 c.p.p., sia l’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. La conseguenza è che viene meno ogni collaterale e positivo effetto deflattivo per i casi in cui l’imputato comunque contesti la propria responsabilità. Ciò potrebbe comportare l’espletamento di tutti i gradi di giudizio (compreso quello di legittimità), prima di giungere al riconoscimento della colpevolezza dell’imputato, che solo a quel punto potrebbe essere dichiarato non punibile per la speciale tenuità del fatto da lui commesso. Ciò costituisce ulteriore ragione di riflessione sull’inadeguatezza complessiva del nostro sistema nel conciliare esigenze di giustizia ed esigenze di efficacia (che, lo si deve ricordare, è, per ripetuto insegnamento della Corte delle leggi, essa stessa principio costituzionale in materia di giustizia). Del resto, non può non evidenziarsi che i corrispondenti istituti del processo minorile e del giudice di pace, prima richiamati, sono appunto strutturati come cause di improcedibilità.
Il proscioglimento per improcedibilità a cagione della particolare tenuità del fatto non farebbe stato nel processo civile o amministrativo di danno ma la persona offesa o danneggiata conserverebbe comunque la possibilità di rivolgere l’eventuale pretesa risarcitoria nella sede propria del giudizio civile; nei loro confronti potrebbe parlarsi eventualmente di un pregiudizio di mero fatto, che non comporterebbe però alcuna concreta lesione di diritti. Infine, va osservato che la previsione dell’inserimento della sentenza che attesta la particolare tenuità del fatto nel casellario giudiziale appare coerente rispetto al requisito della non abitualità dei comportamenti. Tuttavia, la lettera f) dell’art. 3 dPR 313/2002 fa riferimento ai provvedimenti giudiziari definitivi, il che parrebbe escludere l’iscrizione del decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p.. In proposito deve osservarsi che mentre la relazione allo schema sembra dare per scontato che anche il decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p. debba essere iscritto nel casellario (implicitamente dando rilievo autonomo alla locuzione “quelli che… etc” – che sgancerebbe l’intera fattispecie procedimentale dal presupposto della definitività), il parere tecnico dell’ufficio studi della Camera avverte che per giungere a quel risultato occorrerebbe un’ulteriore specifica previsione che chiarisca in tal senso la disposizione dell’art. 4 dello schema.
Infine, va richiamata l’attenzione su una possibile disfunzione, dalle conseguenze particolarmente invasive: l’entità della pena edittale che permette poi l’applicazione della causa di non punibilità potrebbe determinare casi di arresto in flagranza seguiti poi dalla richiesta di archiviazione: pericolo che potrebbe essere evitato o almeno ridotto con l’inserimento del riferimento all’art. 131-bis c.p. “in coda” all’art. 385 c.p.p.”.
Di recente, quasi a seguire le previsioni contenute nell’intervento consultivo dell’ANM, con la sentenza della terza sezione (8 aprile 2015 n. 15449) la Corte di Cassazione è intervenuta sul neonato art. 131 bis c.p.p.. In primo luogo, la nuova disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe applicabile anche in relazione ai reati che prevedono soglie di punibilità, come nel caso dei reati tributari (e segnatamente nel caso specifico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di ammontare superiore a 50.000 euro, ex art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Secondo la Corte la presenza di soglie di punibilità, abbastanza diffusa nel diritto penale speciale, non equivale ad una presunzione di rilevanza penale per i fatti che si pongono al di sopra delle soglie medesime e non esclude in via di principio l’applicazione della causa di non punibilità di cui al nuovo articolo 131 bis c.p.. Se è vero che le soglie costituiscono l’unità di misura della rilevanza dell’offesa, è altrettanto vero che nel caso in cui i fatti siano di poco superiori rispetto alle soglie di punibilità vi è la possibilità di considerare l’offesa di particolare tenuità, anche alla luce della considerazione che l’offensività va valutata in concreto ad opera del giudice.
Non vi è dubbio che la nuova disciplina sia applicabile retroattivamente, in quanto più favorevole al reo, riguardo ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 131-bisc.p.. L’applicabilità dell’art. 2 c.p. viene ancorata dalla Corte alla natura sostanziale dell’istituto, trattandosi senza dubbio di causa di non punibilità, rispondente a ragioni di politica criminale per cui un determinato fatto, che resta reato, vada esente da pena in ragione della particolare tenuità dell’offesa arrecata. Ulteriore e rilevante questione di diritto intertemporale affrontata, seppure in via generale, è quella della verifica delle condizioni di applicabilità della disciplina dell’art. 131-bisc.p., con riferimento alla norma incriminatrice nella versione vigente al tempo della commissione del fatto.
Il reato tributario in esame nel caso di specie è stato riformato nel 2010, dopo la commissione del fatto. All’epoca della commissione del fatto la pena comminata per quel reato era la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre dopo la riforma del 2010, la pena, nell’ipotesi di imposte di ammontare superiore a 200.000 euro (come nel caso di specie) è quella della reclusione da uno a sei anni (con un limite edittale che non ammette l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p.). La Corte ha ammesso, in via di principio, l’applicabilità dell’istituto in esame, in una simile situazione. Tuttavia, non si comprende come poter combinare tale ammissione – seppur in via generale – con l’obbligo per il giudice di individuare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, operando una scelta tra quella complessivamente vigente al tempo del fatto o al tempo del giudizio. Secondo l’orientamento di legittimità non è dato operare una combinazione degli aspetti favorevoli di entrambe le leggi, creandone di fatto una “terza”, frammentaria e non prevista dal legislatore.
La sentenza citata tocca alcune questioni di carattere processuale, Si ritiene che la particolare tenuità del fatto può essere proposta (per la prima volta) anche nel giudizio di legittimità. Inoltre, sempre con riferimento all’oggetto del giudizio di legittimità, secondo la Corte l’esame va circoscritto alla sussistenza in astratto dei presupposti di applicabilità dell’istituto (particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento), attraverso un giudizio che deve fondarsi necessariamente su quanto accertato nel giudizio di merito e risultante dalla motivazione della sentenza impugnata.
Qualora sussistano in astratto i presupposti di applicabilità dell’art. 131-bisc.p. la conseguenza sarà che la Cassazione si pronuncerà all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, salvo che in motivazione del giudizio di merito vi siano giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto. In tal senso si esprime la sentenza citata laddove rileva che nel giudizio di merito vi era stata l’inflizione di una pena superiore al minimo edittale, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata reiterazione dei benefici di legge, in presenza di un precedente penale (non specifico) – chiaramente indicativi di un apprezzamento sulla gravità dei fatti addebitati…che consentono di ritenere non astrattamente configurabili i presupposti per la richiesta di applicazione dell’art. 131-bisc.p..
Ulteriore conseguenza dei dubbi interpretativi riguardanti la nuova disciplina dell’art. 131 bis c.p. è data dalle recentissime tre informazioni provvisorie rese all’udienza pubblica del 7 maggio 2015 da parte della terza sezione penale della Corte di cassazione.
All’esame delle Sezioni Unite della Suprema Corte viene demandato di decidere :
a)se il concorso formale di reati escluda l’applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione alla previsione di cui all’art. 131 bis c.p.p., comma 3, ultima parte, c.p. come introdotto dal dlgs 16.3.2015 n. 28.
b)Se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima volta la questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. introdotta con normativa successiva alla presentazione del ricorso.
c)Se in caso di ritenuta ammissibilità della nuova prospettazione in sede di legittimità rientri nei poteri della corte la valutazione di meritevolezza ai fini dell’applicabilità dell’istituto o debba, in ogni caso, disporsi annullamento con rinvio.
d)Se a fronte di ricorso inammissibile perché infondato sia consentito alla corte valutare, anche d’ufficio, l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p.introdotto con normativa successiva alla presentazione del ricorso.
1. Premessa: la sentenza “Torreggiani” e la conseguente introduzionenell’ordinamento penitenziario di rimedi preventivi e risarcitori (artt. 35-bis e35-ter ord. pen.).
Con la sentenza pilota 8 gennaio 2013, “Torreggiani c. Italia”, la Corte edu, rilevata la strutturale violazione dell’art. 3 Cedu da parte dell’Italia, a causa del “grave sovraffollamento” dei relativi istituti penitenziari – condannava il nostro Paese, ma, al contempo, dichiarava sospesi tutti i ricorsi dei detenuti italiani, aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita, concedendo allo Stato convenuto il termine di un anno a partire dal maggio 2013 (termine ora posticipato al giugno 2015), entro il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione di sovraffollamento delle carceri.In risposta a quanto intimatogli, il governo italiano emanava il decreto legge n. 146 del 2013 (c.d. decreto “svuota-carceri”), successivamente convertito nella l. n. 10 del 2014, introducendo nell’ordinamento penitenziario nuovi rimedi preventivi e risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della CEDU.In estrema sintesi, la rafforzata tutela si concretizza in due autonome azioni, disciplinate, rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., che consentono al detenuto di essere sottratto con rapidità da una situazione che genera la violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani e al contempo di conseguire un ristoro per la violazione subita.I due rimedi non sono alternativi tra loro, ma al contrario consentono all’interessato, che assuma di patire (o di aver patito) una condizione detentiva contraria all’art. 3 Cedu, di rivolgersi al magistrato di sorveglianza al fine di ottenere l’immediato ripristino della legalità e al contempo di ottenere una riduzione della pena da espiare (nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di pregiudizio subito) o, in via subordinata, un risarcimento in forma monetaria (nella misura di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio patito); ciò in aderente conformità a quanto affermato dai giudici di Strasburgo nella sentenza Torreggiani.Nel primo caso (art. 35-bis ord. pen.), il procedimento prevede nel suo sviluppo uno specifico rimedio mutuato dallo schema del giudizio amministrativo di ottemperanza; nel secondo caso il contenuto risarcitorio conferisce al procedimento natura marcatamente civilistica, al punto da prevedere una tutela sussidiaria e residua davanti al tribunale ordinario – entro sei mesi dalla cessazione della pena -, nei casi in cui il pregiudizio non sia computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero il soggetto che assume di averlo patito abbia terminato di espiare la pena detentiva.In entrambe le ipotesi (35-bis e 35-ter cit.), il procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza si svolge secondo le previsioni degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., con la necessaria estensione del contraddittorio all’amministrazione interessata; nell’ipotesi residuale di competenza del Tribunale civile in composizione monocratica, la disciplina è quella fissata dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e il risarcimento del danno è da liquidare nella stessa misura determinata per i casi in cui a decidere sia il magistrato di sorveglianza.
2. La decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 5 giugno2014.
I rimedi approntati dal Governo italiano hanno riscosso un primo significativo apprezzamento da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, nell’ambito del controllo sull’esecuzione della sentenza Torreggiani, all’esito della sua riunione n. 1201, esaminando il contenuto del decreto legge, che da lì a breve sarebbe stato adottato, si è espressamente rallegrato sia per la creazione di un ricorso preventivo entro il termine fissato dalla sentenza pilota – invitando comunque le autorità a fornire informazioni complementari sulla sua attuazione, in particolare alla luce del controllo che esse prevedono di esercitare in questo contesto -, sia “per l’istituzione di un ricorso di natura risarcitoria, che prevede la possibilità di una riduzione di pena per detenuti che stiano ancora scontando la pena e un risarcimento pecuniario per coloro che siano stati già scarcerati”.Malgrado i positivi giudizi espressi, il Comitato si è riservato di riesaminare la situazione nel giugno 2015, allo scopo di valutare pienamente i progressi compiuti alla luce di un piano/bilancio d’azione aggiornato che a quella data dovrà essere fornito.
3. La sentenza Corte edu “Stella ed altri c. Italia” del 16 settembre 2014.
Un secondo positivo riscontro all’adeguatezza delle risposte fornite dall’Italia alle prescrizioni della “Torreggiani” lo si registra nella sentenza della Corte edu “Stellacontro Italia” del 16 settembre 2014, con la quale i Giudici di Strasburgo, chiamati per la prima volta dopo la novella del 2014 a pronunziarsi sui nuovi rimedi risarcitori introdotti nell’ordinamento penitenziario, hanno espresso un giudizio ampiamente positivo sulla accessibilità dei ricorsi preventivi e riparatori, nonché sulla apparente effettività degli stessi, riservandosi, però, sotto questo secondo profilo, la possibilità di un eventuale riesame che consideri anche le decisioni rese dai giudici nazionali e l’effettiva loro esecuzione.Entrando maggiormente nel dettaglio della pronuncia ora in esame, i giudici di Strasburgo plaudono alla nuova via di ricorso preventivo (art. 35-bis ord. pen.), che specifica ormai l’obbligatorietà delle decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza nell’ambito dei reclami dei detenuti in materia di ordinamento penitenziario, a differenza del reclamo generico previsto dall’art. 35 ord. pen., che era stato ritenuto dalla “Torreggiani” non effettivo per la mancanza di strumenti che consentissero di portare ad esecuzione le decisioni assunte dalle autorità competenti.Di contro, gli attuali nuovi rimedi vincolano l’Amministrazione dello Stato alla decisione assunta dall’Autorità giudiziaria competente, al punto da prevedere nell’ipotesi di inottemperanza una esecuzione forzata.L’effettività del rimedio trova, sotto altro profilo, maggiore garanzia nel miglioramento della situazione del sistema penitenziario italiano, grazie alle misure di merito, predisposte dallo Stato italiano per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento carcerario.Il ricorso viene infine giudicato dalla Corte un rimedio a priori accessibile, in gradocioè di offrire alle persone sottoposte alla giustizia delle prospettive ragionevoli di esito positivo.Tuttavia, secondo i giudici occorre ancora verificare l’effettività del rimedio alla prova dei fatti e, segnatamente, “alla luce delle decisioni rese dai giudici nazionali e dell’effettiva esecuzione di queste ultime”.Analogo giudizio (positivo con riserva) la Corte esprime anche in merito al ricorsorisarcitorio, constatando che si tratta di un rimedio accessibile a chiunque lamenti di essere stato detenuto in Italia in condizioni materiali contrarie alla Convenzione, in essi compresi, alla luce della disposizione transitoria contenuta all’art. 2 della l. n. 10 del 2014, coloro che avevano già presentato dinanzi alla Corte ricorso, da questa non ancora dichiarato ricevibile.Per quanto riguarda le caratteristiche della riparazione, ritiene soddisfacente ed appropriata anche nel quantum la riparazione tramite riduzione di pena, che presenta l’innegabile ulteriore vantaggio di contribuire a risolvere il problema delsovraffollamento accelerando l’uscita dal carcere delle persone detenute; mentre in relazione alla compensazione pecuniaria, pur rilevando che la somma fissata dal legislatore italiano si pone al di sotto dei parametri della “Torreggiani”, valuta la stessa ugualmente in termini positivi, osservando che, “quando uno Stato ha fatto un passo significativo introducendo un ricorso risarcitorio per porre rimedio a una violazione della Convenzione, essa deve lasciargli un più ampio margine di apprezzamentoaffinché lo Stato possa predisporre tale ricorso interno in maniera coerente con il proprio sistema giuridico e le sue tradizioni, conformemente al livello di vita del paese.In tali situazioni, segnate da una gran mole di ricorsi, la Corte ha ritenuto non irragionevole la previsione di somme, che, pur essendo inferiori a quelle fissate dalla Corte medesima, costituiscano comunque una risposta rapida e celere nella sua esecuzione dello Stato convenuto ai numerosi ricorsi intentati nei suoi confronti”.Tuttavia, anche in questa circostanza, la Corte rimarca di voler mantenere la propria competenza di controllo finale per tutte le doglianze presentate da ricorrenti, che, in base al principio di sussidiarietà, abbiano esperito tutte le vie di ricorso interne disponibili.Riassumendo, sembra poter affermarsi che le risposte normative offerte dall’Italiaalla condanna “Torreggiani” abbiano ricevuto – tanto dal primo vaglio giurisdizionale della CEDU quanto da quello operato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – un giudizio ampiamente positivo sul piano contenutistico astratto, che attende, però, ora un riscontro effettivo nella applicazione delle norme.Riscontri positivi che, a non tacere il vero, appaiono, allo stato, non del tutto scontati, ove solo si consideri la riserva mantenuta da parte dei giudici di Strasburgo inattesa di ulteriori positivi riscontri nella applicazione concreta dei nuovi rimedi, ovepotrà cogliersi l’esatta loro configurazione da parte dei giudici.Riserva, non riconducibile ad una mera clausola di stile, ma dettata forse dal fattoche non è sfuggita al Giudice europeo l’insidia proveniente da taluni passaggi della recente normativa e in particolar modo del rimedio risarcitorio, il cui tenore si presta a differenti opzioni esegetiche, in grado di ampliarne o di ridurne sensibilmente l’ambito applicativo e quindi la stessa sua effettività, con il consequenziale rischio tangibile che l’Italia possa ancora trovarsi esposta a censure per l’inadeguatezza della normativa interna a tutela delle violazione ex art. 3 della Convenzione e subire così nuove condanne.
4. L’attualità del pregiudizio nel rimedio ex art. 35-ter ord. pen.
Nel quadro delle preoccupazioni da ultimo espresse si colloca la difficiledelimitazione dell’ambito operativo del rimedio risarcitorio previsto dall’art. 35-ter cit.Il problema lo pone l’incipit della norma che, tra i presupposti costitutivi dell’istituto, rimanda, per qualificare il pregiudizio legittimante l’azione, all’art. 69, comma 6, lett. b., ord. pen., che considera rilevante, ai fini del reclamo di cui all’art. 35-bis, ord. pen., l‘inosservanza da parte dell’amministrazione delle disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.Il rinvio normativo appena evidenziato ha posto subito il problema di individuare traquale delle distinte azioni risarcitorie previste dall’art. 35-ter cit. collocare i ricorsi avanzati da soggetti in stato di detenzione, ma relativi a pregiudizi non attuali.La lettera della norma è chiara, infatti, nell’individuare la competenza del magistrato di sorveglianza a decidere i ricorsi del soggetto che lamenti nell’attualità un’inumana detenzione (art. 35, commi 1 e 2, cit.), nonché quella del giudice civile per i ricorsi di coloro che, per varie ragioni, non siano più detenuti (art. 35-ter, comma 3, cit.).Oscura è invece la legge nel riparto di competenza tra ufficio di sorveglianza egiudice civile in relazione alle istanze provenienti dal soggetto che, da detenuto,lamenti una pregressa, ma non più attuale, detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU, con le conseguenze che ne derivano, atteso che solo nel primo caso, ricorrendo gli altri presupposti di legge, il detenuto potrebbe ottenere il risarcimento in forma specifica.Sulla questione non risultano, ad oggi, arresti della Suprema Corte e la giurisprudenza di merito appare oscillante tra due antitetiche opzioni interpretative, con sensibili ricadute sull’individuazione dell’organo giurisdizionale competente e, quindi, sui tempi e le modalità del risarcimento, tali da incidere pesantemente sulla effettività dell’istituto in esame, che, si rammenti, costituisce il risultato che la Corte europea attende di riscontrare positivamente.Prima di addentrarci nella disamina dell’attuale contrasto esegetico, è opportuno osservare che il legislatore nella redazione della norma abbia fatto ricorso ad un utilizzo improprio del termine pregiudizio, che, in un’ottica strettamente civilistica, non coincide con l’attività lesiva, ma ne è l’effetto, che permane anche quando la causa che lo ha provocato sia cessata.
4.1. L’orientamento che ritiene necessario il requisito dell’attualità.
Un primo filone esegetico, sin qui seguito da una significativa componente della magistratura di sorveglianza, sostiene che i rimedi compensativi previsti dall’art. 35, commi 1 e 2, ord. pen. radicano la competenza del magistrato di sorveglianza, a condizione che il pregiudizio patito sia sussistente al momento della presentazione dell’istanza, perdurando sino al giorno della decisione.Sulla base di questo presupposto, quegli uffici di sorveglianza, aderenti all’indirizzo ermeneutico ora in esame, hanno dichiarato inammissibili o comunque rigettato le istanze avanzate ai sensi dell’art. 35-ter,comma 1, ord. pen. da soggetto detenuto in esecuzione pena, se relative a pregiudizi non più attuali.Talune di tali decisioni si conformano espressamente a quanto sul tema espressoanche dal Consiglio Superiore della Magistratura nel parere tecnico sul d.l. n. 92 del 2014 (Odg. 1095-Aggiunto del 30 luglio 2014)6, nel quale, in particolare, si afferma, sulla base di una stringente valutazione letterale del testo di legge, che la clausola di apertura dell’enunciato normativo, espressa dal periodo “quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b)“, non può che rinviare alla medesima cornice giuridica del reclamo giurisdizionale, con la conseguenza che il primo requisito per poter azionare i rimedi, previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 35-ter cit., davanti al magistrato di sorveglianza (ovvero la riduzione della pena ed il risarcimento del danno nella forma del pagamento di una somma pecuniaria), è che in capo al detenuto o all’internato sia configurabile una situazione di “attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti” conseguente all’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento. Un pregiudizio che, peraltro, deve afferire ad una condizione detentiva tale “da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo” e che, pertanto, configura una violazione del divieto di tortura ovvero di trattamenti “inumani o degradanti”.Seguendo, dunque, questa prima tesi, i confini tra le differenti azioni riconosciute al detenuto a tutela dei propri diritti vanno fissati nei termini che seguono:a) sono azionabili innanzi al magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 35 ter,commi 1 e 2, cit. le istanze relative a lesione dei diritti della persona incarcerata, per violazione dell’art. 3 CEDU, che sia attuale al momento della richiesta di accertamento e non si sia ormai consumata (per essersi, ad esempio, esaurita la situazione di sovraffollamento);b) appartengono alla competenza del tribunale civile in sede monocratica, le istanze ex art. 35-ter, comma terzo, ord. pen., provenienti da soggetto non più detenuto e che lamenti un pregiudizio per violazione dell’art. 3 CED;c) in applicazione analogica dell’art. 35-ter, comma terzo, cit. (trattandosi di ipotesi del tutto equiparabile, per caratteri ed effetti a quella sub b), appartengono alla competenza del medesimo giudice civile individuato da tale norma le istanze avanzate da soggetto detenuto per lesioni derivanti da violazione dell’art. 3 CEDU, che non siano però attuali;c1) l’attualità del pregiudizio deve essere sussistente al momento della proposizione della domanda, in coerenza con la norma contenuta nell’art. 5 cod. proc. civ.: “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo” ma deve persistere sino al momento della decisione;d) per i pregiudizi del detenuto non riconducibili a violazioni dell’art. 3 CEDU, la competenza è quella ordinaria del giudice civile, in materia di illecito extracontrattuale (art. 2043 e ss. cod. civ.).
4.2. L’orientamento che esclude l’attualità del pregiudizio dagli elementi costitutivi del ricorso risarcitorio in forma specifica.
All’indirizzo sin qui esaminato, se ne contrappone un altro, seguito dalla restante giurisprudenza di merito e sostenuto da gran parte della dottrina10, secondo cui, tra i requisiti fondanti la legittimazione ad agire innanzi al magistrato di sorveglianza, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 35-ter cit. non è da includere l’attualità del pregiudizio, inteso quale attualità della violazione, ovvero delle condizioni disumane e degradanti.Della tesi confutata, questo secondo orientamento contesta, innanzi tutto, l’argomento fondante (vale a dire i risultati dell’interpretazione testuale del dato normativo) e ne evidenzia, poi, anche gli scompensi sistematici ed applicativi, contrapponendo, sotto ambedue i profili di valutazione, una diversa esegesi dellanorma, che si assume essere maggiormente conforme alla volontà del legislatore e più in armonia con il sistema nel suo complesso.In merito al primo punto (interpretazione letterale della norma), si osserva che “Ilpregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b)”, oltre ad essere espressamentemenzionato al primo comma dell’art. 35-ter, cit., è anche oggetto del rinvio operato dal terzo comma dello stesso articolo che indica come platea di riferimento per il ricorso da esso regolamentato «coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1».In ragione del richiamo operato dal terzo comma la nozione di pregiudizio della norma non può che essere unica e riferirsi, quindi, allo stesso evento dannoso, con le stesse caratteristiche; a differire sarebbe solo il profilo della competenza a decidere: in un caso il magistrato di sorveglianza, nell’altro il tribunale ordinario.Se, però, in relazione alla istanza di cui al primo comma, è possibile in astratto configurare ipotesi di pregiudizio sia attuale che “non”, nel caso invece del terzo comma, che presuppone sempre la cessazione dello stato di detenzione dell’istante, il pregiudizio può, per definizione, essere solo non attuale.Dovrebbe, dunque, ipotizzarsi che al medesimo termine (pregiudizio) il legislatoreabbia inteso attribuire nel corpo della stessa norma due differenti accezioni; il cheappare palesemente incongruo ed offre, così, ai fautori dell’indirizzo ora in esame, un primo argomento di difficile superamento a sostegno di una nozione di pregiudizio che prescinde dal profilo dell’attualità 11 e che conseguentemente porti a ritenere la competenza esclusiva del Magistrato di sorveglianza ad esaminare tutti i ricorsi di soggetti in stato di detenzione per violazione dell’art. 3 CEDU , a prescindere se relativi ad una situazione di attualità o meno del pregiudizio.La conclusione cui si perviene è che nella formulazione delle norme in esame lavolontà del legislatore sarebbe stata mal espressa, in quanto il rinvio all’art. 69 comma 6 lett. b) altro non significherebbe che il rapporto di species a genus del pregiudizio legittimante l’azione ex art. 35-tercit. rispetto al “pregiudizio all’esercizio dei diritti” per inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario.L’argomento appena sviluppato non è per l’unico, in quanto, restando ancora sul piano della interpretazione letterale della norma si osserva, da parte della stessadottrina di cui sopra, che seguendo la confutata opzione esegetica strettamente aderente al testo dell’art. 69, comma 6, lett. b, dovrebbe affermarsi che il pregiudizio derivante da violazione dell’art. 3 della CEDU, oltre quello dell’attualità, dovrebbe possedere anche il requisito della gravità, con la conseguente introduzione ai fini della risarcibilità di una distinzione tra violazioni dell’art. 3 CEDU «gravi» e «non gravi», priva di contenuto e soprattutto sconosciuta alla giurisprudenza della Corte edu.Ed ancora, tornando al profilo della attualità, oscura risulterebbe la previsione contenuta al secondo comma dell’art. 35-ter cit. (risarcimento nel caso di detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 inferiore ai quindici giorni), in quanto relativa ad una ipotesi in cui il pregiudizio non potrebbe mai essere attuale al momento della decisione, atteso che le stesse cadenze del procedimento escludono che il magistrato possa decidere prima di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza. Non è un caso che lo stesso legislatore utilizza, nell’occasione, verbi coniugati ad un tempo passato (qualora il periodo espiato…sia stato).Una più meditata ed articolata lettura del testo di legge scardinerebbe, dunque, (adire sempre dei sostenitori di questo secondo indirizzo) nelle sua fondamenta la tesi dell'”attualità del pregiudizio”, rispetto alla quale gli stessi autori non mancano, poi, di evidenziare i profili di incongruenza in chiave sistematica.Si osserva, in questa seconda prospettiva, che, ove anche si volesse ritenere forzata l’interpretazione letterale da cui discende la non necessaria attualità del pregiudizio di cui al rimedio risarcitorio, certamente più ardita sarebbe l’anticipazione per via analogica della competenza del giudice civile ad un momento precedente rispetto alla dismissione carceraria dell’istante.Al più, si aggiunge, a voler tutto concedere all’idea della lacuna normativa, questapotrebbe essere colmata, nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata che escluda disparità di trattamento, assimilando la posizione dei detenuti che lamentano un pregiudizio pregresso a quella dei detenuti che stanno subendo il danno al momento in cui presentano il ricorso. In questo caso, infatti, l’estensione per analogia della norma, essendo in bonam partem, non si scontrerebbe con il divieto posto dall’art. 14 prel. e consentirebbe ai detenuti di ricorrere al magistrato di sorveglianza e di accedere al risarcimento in forma specifica, cui il legislatore attribuisce valenza prioritaria, rispetto a quello compensativo.
4.3. Riflessi sistematici ed applicativi dei due orientamenti.
I sostenitori di ciascuno dei due contrastanti orientamenti non si sottraggono dal misurare gli effetti applicativi e sistemici delle rispettive esegesi.Nello specifico, gli aderenti alla tesi della “necessaria attualità del pregiudizio”, ritengono che tale approdo ermeneutico, oltre che maggiormente fedele al dato testuale della norma, risponda alla esigenza di circoscrivere al massimo l’eccezionale collocazione di uno strumento risarcitorio nell’ambito – del tutto peculiare – della giurisdizione attribuita alla magistratura di sorveglianza.Interpretazioni estensive o analogiche della norma sortirebbero la creazione di un foro speciale a privilegio esclusivo dei soggetti detenuti, che non pare coerente con il canone di eguaglianza di tutti i soggetti dell’ordinamento di fronte alla legge.Ne consegue che laddove il pregiudizio sia del tutto cessato, una competenza di natura risarcitoria attribuita al giudice di sorveglianza porrebbe seri problemi di compatibilità con la regola della competenza generale in materia di risarcimento del danno assicurata dalla giurisdizione del giudice civile.Al riguardo si richiamano le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 279 del 2013, relativa alla questione di costituzionalità dell’art. 147 del codice penale «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamentecontemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità».Con tale arresto, la Corte ha riconosciuto «l’effettiva sussistenza del vulnus denunciato dai rimettenti e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità»Ebbene, – secondo la lettura qui in esame -, nella medesima prospettiva dovrebbeessere interpretato anche il rimedio introdotto dall’art. 35-ter ord. penit., per cui lariduzione pro rata della pena residua ancora da espiare dovrebbe essere riservata soltanto alle situazioni di condizioni detentive che comportino un pregiudizio “attuale” in termini di trattamenti penitenziari inumani e degradanti.La più significativa ricaduta applicativa di tale ricostruzione ermeneutica si condensa nell’assunto che, in tutti i casi in cui la lesione da violazione dell’art. 3 CEDU non possegga le caratteristiche della “attualità” – nel senso sopra indicato – essa fuoriesce dall’ambito della competenza della magistratura di sorveglianza, per ricadere nella giurisdizione generale in materia risarcitoria affidata al giudice civile.Alle considerazioni sin qui svolte, il diverso orientamento sopra menzionato replicaosservando che le stesse, oltre a fondarsi su di una errata interpretazione letteraledella norma, offrono un inquadramento dei nuovi istituti che provocherebbe “severi scompensi sistematici e applicativi”.Di tutta evidenza, innanzi tutto, che la censura di una indebita generalizzata competenza della magistratura di sorveglianza in un ambito dalle connotazioni sostanzialmente civilistiche, avrebbe ragione di essere sollevata, nella misura in cui, rilevata una effettiva lacuna nella nuova normativa “risarcitoria” in relazione alle istanze provenienti da detenuti relative a pregiudizi non attuali, si fosse preteso di colmarla, anziché ricorrendo alla naturale competenza della giurisdizione civile, applicando analogicamente le previsioni eccezionali previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 35 ter cit. con conseguente estensione della competenza del magistrato di sorveglianza.Dimostrata, però – come sopra si è ritenuto di aver dimostrato – l’errata lettura deldato testuale normativo su cui si fonda la tesi “attualista”, verrebbero a cascata meno le ulteriori osservazioni a questa riconducibili in chiave sistemica e in particolare la preoccupazione di una generalizzata ed indebita attribuzione di competenze risarcitorie al magistrato di sorveglianza, al di là di quanto dal legislatore previsto.Superando, per il momento, questo primo ordine di considerazioni che potrebbe tuttavia rivelarsitranchant nella soluzione della questione controversa, i sostenitoridella tesi ora in esame confutano la contrapposta ricostruzione esegetica, anche nella parte in cui questa ritiene di poter estendere per via analogica la competenza del giudice civile ex art. 35 ter, ord. pen. alle ipotesi di pregiudizio “non attuale” lamentato da soggetto in stato di detenzione.Si obietta, in particolare, che una simile ipotesi rischierebbe, in ragione dei tempi e delle modalità di intervento del giudice civile di vanificare l’efficacia dello strumentorisarcitorio.Invero, la legittimazione ad adire il giudice civile resterebbe in stand by sino alladata di scarcerazione del richiedente, che potrebbe arrivare anche a distanza di molti anni o, in ipotesi, anche mai (come nel caso dell’ergastolano o del soggetto che, nel corso della detenzione, morisse in carcere).E’ vero che l’inconveniente potrebbe, in astratto, essere superato, prefigurando ilsuccedersi della competenza del giudice civile con l’esaurirsi di quella del magistrato di sorveglianza, che consentirebbe di esperire il rimedio risarcitorio anche in regime di detenzione, ma, in tale ipotesi, occorrerebbe, pur sempre, stabilire se il giudice civile debba intervenire con le modalità ordinarie ovvero con le forme ed i limiti specificamente stabiliti dal terzo comma dell’art. 35-ter cit.; ben consapevoli che, in ambedue i casi, al detenuto sarebbe precluso l’accesso alla riduzione di pena, che costituisce la forma di risarcimento privilegiata dal legislatore e dalla stessa Corte europea, che nella sentenza “Stella” ha manifestato vivo apprezzamento per tale forma di riparazione, a fronte delle parole, più di giustificazione che di plauso, per il risarcimento pecuniario.Ed è proprio il tenore della appena citata sentenza della Corte di Strasburgo che offre ai sostenitori della tesi in esame l’occasione per rammentare che, oggi, alla luce del nuovo art. 117 Cost., le disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, costituiscono parametro di legittimità costituzionale della legislazione nazionale, con la conseguenza che, in vicende come quella che qui ci occupa, nell’esegesi delle risposte normative del governo italiano alla condanna subita da parte della Corte edu non può prescindersi dai principi da questa affermati, optando, ove in ipotesi si prospettassero alternative esegetiche parimenti plausibili, per la soluzione maggiormente conforme alla CEDU.E così, anche alla luce di tale canone ermeneutico, la conclusione cui si perviene è nel senso di una interpretazione della norma che consenta la massima estensionepossibile all’applicazione dello strumento risarcitorio della riduzione di pena, includendo nella competenza del magistrato di sorveglianza anche le ipotesi di detenzione senza attualità di pregiudizio, la cui esclusione ridurrebbe marcatamente l’ambito applicativo della norma, depotenziandone l’efficacia in chiave di tutela dei diritti di cui all’art. 3 CEDU.Questi sono, allo stato, i termini del dibattito, rispetto al quale, occorre ribadirlo, non si registrano, ad oggi, interventi della Suprema Corte, che nella sua funzione nomofilattica potrà fornire una indicazione risolutiva dell’attuale acceso contrasto sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di merito.
5. La nozione di detenuto ai fini della legittimazione all’azione risarcitoriain forma specifica.
In relazione ai soggetti legittimati all’azione di cui all’art. 35-ter, cit., il legislatore distingue tra i richiedenti che si trovano ancora in regime di detenzione, cui riconosce (sia pure nella circoscritta ipotesi di pregiudizio derivato da condizioni di detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU non inferiore ai quindici giorni), il risarcimento in forma specifica (pari alla riduzione di un giorno di pena da espiare per ogni dieci di pregiudizio patito) e coloro che hanno subito identico pregiudizio, in stato cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero hanno terminato di espiare la pena detentiva, cui viene riconosciuto il risarcimento in forma pecuniaria nella misura di 8 euro per ogni giorno di detenzione.In linea di massima, la distinzione tra le due ipotesi appare chiara: da un lato la condizione di chi si trova in regime di detenzione; dall’altro di chi è ormai libero.Tuttavia, anche in questa circostanza, il tenore della norma si presta a difficoltà interpretative in relazione a talune particolari (ma tutt’altro che infrequenti) condizioni in cui potrebbe trovarsi l’istante.Ci si riferisce alla figura degli internati e dei soggetti in custodia cautelare; all’ipotesi del condannato ammesso alla misura alternativa alla detenzione; ai casi, infine, di richiedenti, in regime di detenzione, ma per titolo diverso da quello nel cui periodo ricade il pregiudizio.In attesa anche in questo caso di un pronunciamento del giudice della legittimità, soccorrono su tali problematiche le prime esegesi fornite dalla giurisprudenza di merito ed i relativi commenti della dottrina.
5.1. La legittimazione degli internati e dei detenuti in misura cautelare.
Avuto riguardo all’azione risarcitoria in forma specifica, disciplinata all’art. 35-ter, comma 1, cit., il legislatore menzionando esclusivamente il “detenuto” potrebbe aver inteso escludere da tale rimedio l’internato.I due termini sono utilizzati nel linguaggio della legge di ordinamento penitenziario, per intendere situazioni tra loro profondamente diverse: con il primo si fa riferimento all’imputato e al condannato in stato di privazione della libertà personale; con il secondo, il soggetto in esecuzione di una misura di sicurezza.Cionondimeno, la stessa dottrina che ha rilevato l’apparente distonia, ritiene che la questione vada risolta respingendo l’interpretazione letterale della norma, in favore di una più ragionata lettura complessiva della disciplina, che induce ad imputare la mancata menzione al comma 1 cit. degli internati, ad una mera dimenticanza del legislatore, che, non a caso, sia nella rubrica dell’art. 35-ter cit. sia nella norma transitoria (art. 2 cit.) fa espresso riferimento ad ambedue le figure.La conclusione cui si perviene è, dunque, nel senso che i nuovi rimedi risarcitori sono diretti a tutti i soggetti che reclamino un danno derivante dall’essere stati detenuti in condizioni contrarie all’art. 3 Cedu, indipendentemente dalla posizionegiuridica di imputati, condannati o internati.Una notazione meritano anche i detenuti in misura cautelare.Come è noto, la nuova disciplina riconosce al magistrato di sorveglianza la competenza a giudicare sul pregiudizio patito dal richiedente in custodia cautelare,quando questa è imputabile alla pena successivamente comminata; nel caso contrario, invece, la competenza ricade sul giudice civile ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.Tuttavia, si osserva opportunamente in dottrina, tale riparto della competenza nonpuò implicare il rinvio alla data di definizione del giudizio della legittimazione di colui che assuma aver patito un pregiudizio durante la custodia cautelare, in quanto il rimedio, nella sua congeniata efficacia, è – e deve essere – immediatamente esperibile dal soggetto interessato, il quale può anche differirne l’azionamento ad un secondo momento (ed in questo caso varranno le regole di riparto suindicate), ma se intende agire nell’immediatezza, in regime di detenzione cautelare, è legittimato ad adire il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis cit. per l’immediata cessazione della lesione grave ed attuale e (nulla sembrerebbe escluderlo), anche ai fini risarcitori, sia pure evidentemente nella forma compensativa.
5.2. Le richieste risarcitorie provenienti da soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione.
Ulteriore questione (irrisolta dalla lettera della norma) attiene all’individuazione dell’esatto rimedio risarcitorio da riconoscere al condannato ammesso ad una misura alternativa.Per comprendere i termini della questione appare illuminante l’esempio seguente,tutt’altro che improbabile: due soggetti, correi, che permangono per alcuni mesi incondizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU, successivamente risolte (a es. perscarcerazione cautelare, o per trasferimento in camere di detenzione corrispondenti ai parametri CEDU). Nel corso dell’esecuzione della pena definitiva, uno di essi, per avere serbato regolare condotta ed avendo partecipato attivamente al trattamento rieducativo, viene ammesso ad espiare la pena residua in regime di affidamento in prova al servizio sociale. L’altro, invece, responsabile di numerosi episodi di natura disciplinare, è valutato non meritevole di accedere ai benefici penitenziari e continua ad espiare la pena in carcere. Intervenuta la vigenza dell’art. 35-ter, ord. penit., entrambi decidono di agire per il risarcimento del pregiudizio subìto; a quale giudice devono rivolgersi?26Seguendo la tesi, secondo cui legittimato all’azione risarcitoria in forma specifica èesclusivamente l’istante in stato di carcerazione, si avrebbe, nel caso prospettato,l’effetto paradossale che, il primo soggetto potrebbe ottenere soltanto il risarcimento pecuniario, benché certamente più meritevole di beneficiare di uno “sconto” di pena, rispetto al secondo che invece potrebbe fruirne.Il paradosso appena paventato potrebbe, invece, essere scongiurato, ove si acceda ad una interpretazione della norma, che, in ossequio anche alla sua ratio fondante tendente a privilegiare tra le due modalità risarcitorie quella in forma specifica, consenta l’accesso al rimedio “premiale” per l’intero corso di esecuzione della pena, compreso, dunque, l’eventuale periodo espiato in misura alternativa alla detenzione.Si osserva, peraltro, che il condannato ammesso ad una misura alternativa non hatecnicamente “terminato di espiare la pena detentiva in carcere”, in quanto in qualsiasi momento può intervenire una revoca della misura, con il rispristino del regime detentivo inframurario.In ultimo, deve essere considerato che l’importanza di accedere ad una soluzione anziché all’altra è di significativa rilevanza a condizione che, in relazione all’altra questione già esaminata, relativa alla necessità o meno che il pregiudizio legittimante il risarcimento in forma specifico sia connotato dal requisito dell'”attualità”, si acceda alla tesi più estensiva.E’, invero, di logica evidenza che l’istante ammesso ad una misura alternativa nonpossa che lamentare un pregiudizio non più attuale, sicché, per coloro che escludono tale tipologia di lesione dal rimedio ex art. 35-ter, comma 1, cit., in qualsiasi delle soluzioni sopra prospettate sull’inquadramento giuridico del condannato sottoposto a misura alternativa alla detenzione competente a provvedere sarebbe il tribunale civile in composizione monocratica civile e l’unica forma di risarcimento sarebbe quella compensativa.
5.3. Le istanze provenienti da detenuti sulla base di un titolo diverso da quello cui si riferisce il pregiudizio.
Ulteriore ipotesi problematica concerne la richiesta di risarcimento, avanzata da un soggetto in stato di detenzione, ma relativa ad un periodo di carcerazione sofferto in forza di un diverso titolo cautelare o esecutivo.Sul tema, non si registrano, allo stato, pronunce della giurisprudenza, tuttavia la questione potrebbe trovare soluzione, individuando, ancora una volta, tra le possibili opzioni esegetiche in astratto prospettabili, quella che, in ossequio alla ratio fondante della nuova disciplina, consenta di accedere al rimedio risarcitorio in forma specifica, privilegiato, come ormai noto, tanto dal legislatore, quanto dalla Corte edu rispetto alla rimedio compensativo.L’adozione di questo canone ermeneutico, non esime, tuttavia, dal verificare se, nel caso specifico, possa effettivamente parlarsi di unicità del titolo esecutivo, estendendo tale accezione anche a quei provvedimenti, attraverso i quali, nella determinazione della pena complessiva da espiare, risultino computati, nei limiti fissati dall’art. 657 cod. proc. pen., periodi di detenzione per reati diversi, ovvero pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen.; ma non a quelle ipotesi in cui tra il periodo di detenzione per cui si avanza la richiesta di risarcimento e l’attuale titolo detentivo vi sia stata interruzione.Ragionando secondo il canone ermeneutico prospettato, legittimato all’azione risarcitoria ex art. 35-ter, comma 1, cit. potrebbe essere ritenuto il detenuto, che, in ipotesi, lamenti un pregiudizio patito durante la carcerazione per un diverso titolo, computata, però, nella determinazione della pena attualmente in corso di espiazione; di contro, legittimato soltanto all’azione ex art. 35-ter, comma 3, cit. sarebbe il soggetto, in regime di detenzione, per un reato commesso in epoca successiva rispetto al periodo cui si riferisce l’istanza.
6. La natura giuridica dei ricorsi e i riflessi in tema di prescrizione.
Un’ultima questione, che solo per comodità espositiva è parso opportuno collocare al termine dell’excursus sin qui condotto, attiene alla natura giuridica dei rimedi risarcitori in esame ed ai riflessi in tema di prescrizione.Ancora una volta, deve premettersi che, allo stato, non si registrano sul tema pronunce in sede di legittimità, ragion per cui ci si limita a richiamare le prime interpretazioni fornite dai giudici del merito e dalla dottrina, che, per il vero, convergono nell’escludere che il rimedio in esame abbia natura di indennizzo, come del resto conclamato dal testo di legge, che ripetutamente (sin dalla rubrica della norma) utilizza espressioni come “risarcitori”… “risarcimento”, che non lasciano spazio a dubbi sulla qualificazione che il legislatore abbia inteso riconoscere alla natura delle nuove azioni.Da questa iniziale convergenza seguono, tuttavia, una serie di distinguo.Un primo indirizzo, seguito tra gli altri dall’Ufficio di Sorveglianza di Catania, ritiene che la fattispecie di cui alla norma in esame non sarebbe riconducibile all’alveo della responsabilità contrattuale, poiché tra detenuto e amministrazione non è configurabile alcun rapporto obbligatorio in senso stretto, come si verifica in generale in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione agisce nei confronti di un comune cittadino in veste di autorità.La tipizzazione delle condotte contenuta nell’art. 35-ter ord. pen. escluderebbe però anche l’inquadramento della fattispecie nell’illecito aquiliano, disciplinato dall’art. 2043 del codice civile, per il quale rileva il danno ingiusto cagionato da qualsiasi condotta colpevolmente posta in essere.Si tratterebbe, invece, seguendo questa prima impostazione ermeneutica, di un nuovo strumento messo a disposizione del detenuto, che si affianca, senza però sostituirsi, agli altri disciplinati dall’ordinamento penitenziario, finalizzato a fornire una specifica ed effettiva protezione a soggetti che si trovano in una speciale condizione di soggezione nei confronti dell’amministrazione e per cui è ovviamente più a rischio la tutela dei diritti fondamentali.Da tale conclusione, che coerentemente si inquadra in una più generale interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo della disciplina (che esclude per esempio tra le ipotesi di cui all’art. 35-ter, comma 1, cit., i casi di pregiudizio non attuale), dovrebbe altresì discendere che i rimedi risarcitori di cui si discute non escludano la possibilità per l’interessato di intraprendere, per i medesimi fatti, le vie ordinarie innanzi al giudice civile, di talché quello dell’art. 35-ter cit. non sarebbe un foro speciale “esclusivo”, ma semplicemente un rimedio aggiuntivo alla tutela ordinaria, tutt’oggi azionabile in via alternativa.Si discosta parzialmente da questa impostazione, la dottrina, la quale, pur concordando sulla natura risarcitoria del rimedio, ritiene che la nuova normativa non abbia introdotto nell’ordinamento un nuovoillecito civile, poiché, già prima, laviolazione del diritto ad una detenzione conforme all’art. 3 Cedu costituiva un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c., come del resto era stato espressamente affermato dalla Corte di cassazione, in epoca antecedente alla novella del 2014, con la sentenza “Vizzari” (Sez. I, 15 gennaio 2013, n. 4772), che, nel negare una competenza risarcitoria in capo alla magistratura di sorveglianza, aveva contestualmente affermato la risarcibilità di quella lesione da parte del giudice civile.La conseguenza che se ne trae è che il d.l. 92/2014 avrebbe soltanto introdotto una nuova disciplina per il risarcimento di questo specifico danno: una disciplina che, in quanto lex specialis, viene a sostituirsi (e non ad affiancarsi) alla ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno.E – si osserva ancora – la vistosa deroga alla regola generale di riparto delle competenze giurisdizionali, con il riconoscimento al magistrato di sorveglianza di una significativa competenza in materia risarcitoria, in luogo del giudice (naturale) civile, troverebbe una ragionevole spiegazione sistemica, non solo per il fatto che il magistrato di sorveglianza può considerarsi il giudice naturale dei diritti dei detenuti, ma soprattutto in considerazione del particolare contenuto del risarcimento riservato a chi è ancora in stato detentivo, consistente nella detrazione di un numero di giorni di pena proporzionale alla durata del pregiudizio subito. Non a caso, quando la richiesta provenga da soggetti in stato di libertà, la competenza spetta come d’ordinario al tribunale civile, anche se con il ricorso al particolare procedimento disciplinato nell’art. 737 cod. proc. civ..Prescindendo dalle differenziazioni cui da ultimo si è fatto cenno, la concorde qualificazione della posta azionata come risarcitoria e non indennitaria consente diindividuare quale termine prescrizionale ex art. 2947 cod. civ. il compimento del quinto anno anteriore alla proposizione della domanda o al primo atto interruttivo (art. 2947 cod. civ.).
7. Le problematiche di diritto inter-temporale.
L’art. 2, d.l. n. 92 del 2014, fissa due ipotesi di diritto transitorio:- la prima, concerne la legittimazione all’azione ex art. 35-ter, comma 3, ord. pen., entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della normativa, da parte di coloro i quali, alla data anzidetta, abbiano cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere;- la seconda, consente, invece, di presentare domanda, ai sensi dell’art. 35-ter, cit., ai soggetti detenuti o internati, che, al momento dell’entrata in vigore del predetto d.l. abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, qualora non sia ancora intervenuta una decisione della stessa Corte sulla ricevibilità del ricorso.Sul tema, non si registrano, allo stato, arresti della Suprema Corte, tuttavia in talune prime pronunce della magistratura di sorveglianza si afferma che i rimedi di cui all’art. 35 ter, cit. avrebbero natura sostanziale, che ne impedirebbe, ex art. 11 disp. prel. cod. civ (preleggi), l’applicazione a fatti pregressi alla entrata in vigore della legge, salvi i casi espressamente previsti dalla normativa transitoria, che, in quanto tale, non sarebbe, però, suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ex art. 14 disp. prel. cod. civ (preleggi).La conclusione cui si perviene è, pertanto, che, al di fuori di quanto stabilito dalla disciplina inter-temporale, la tutela per i pregiudizi antecedenti alla entrata in vigore della legge resterebbe affidata all’ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. innanzi al giudice civile, con conseguente liquidazione del danno ai sensi degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ.Questo primo orientamento, che pure trova consenso in una certa dottrina, non è invece accolto con altrettanto favore nel parere tecnico espresso dal C.S.M., nel quale si contesta, della tesi sopra esaminata, la premessa da cui essa muove, vale a dire la natura sostanziale dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter, cit., attraverso i quali il legislatore si sarebbe, piuttosto, soltanto limitato a tratteggiare un nuovo modello risarcitorio per quei fatti, già qualificabili come illeciti prima della nuova normativa.Confutata la premessa fondante della tesi contrapposta, si approda alla diversa conclusione secondo cui la obiettiva illiceità della condotta dell’amministrazione penitenziaria legittimerebbe il rimedio risarcitorio civilistico anche nei casi in cui la collocazione temporale del pregiudizio menzionato dal comma primo dell’art. 35-ter ord. pen. fosse antecedente alla entrata in vigore della norma.A questo punto, si pone, per , l’interrogativo sul significato delle previsioni transitorie, che nulla aggiungerebbero a quanto già consentito sulla base della normativa vigente.La risposta al quesito potrebbe ricavarsi considerando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danni provocati dall’irragionevole durata del processo (“legge Pinto”), ove in particolare è stato osservato che la legge 24 marzo 2001,n. 89 è irretroattiva, mancando una norma che ne preveda espressamente l’applicabilità alle situazioni esaurite, salvo il limite risultante dall’art. 6 che, allo scopo di favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha esteso l’applicazione della legge alle situazioni esaurite relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte Europea. Poiché per situazione esaurita alla data dell’entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui la sentenza conclusiva del processo di cui si afferma l’irragionevole durata sia passata in giudicato da oltre sei mesi, il termine di decadenza previsto dall’art. 4 della citata legge per la proposizione della domanda si applica anche alle violazioni verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, qualora non sia stato proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cassazione civile, Sez. I, 24 aprile 2006, n. 9526, Scarnicchia contro Min. Giustizia, Rv. 588635).Mutuando tali affermazioni alla disciplina ora in esame, potrebbe, dunque, ritenersi che grazie alla disciplina transitoria sarebbe consentito l’accesso ai rimedi risarcitori, anche in quelle ipotesi di rapporti esauriti, espressamente disciplinate dagli artt. 1 e 2 d.l. cit..A ci si aggiunga che la previsione di cui all’art. 1, cit. individua il dies a quo, cui fardecorrere il termine di decadenza dell’azione (sei mesi dall’entrata in vigore dellalegge), scongiurando così l’impasse, che, in assenza di tale espressa previsione, si sarebbe verificato, non potendosi evidentemente estendere ai fatti antecedentiall’entrata in vigore della legge il termine di decadenza di cui all’art. 35 ter, comma terzo, cit. (sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione).L’art. 2, cit., risulta, a sua volta, essenziale perché, in pendenza di causa innanzialla Corte edu, consente al Governo italiano di ivi eccepire con successo il mancatoesaurimento delle vie interne di ricorso, anche nei confronti di soggetti detenuti.Più in generale – e concludendo sul punto -, data la premessa, secondo cui i rimedi risarcitori sarebbero applicabili anche ai fatti antecedenti alla entrata in vigore della legge, salvo il limite dell’esaurimento del rapporto e individuata la ragione giustificatrice delle previsioni di diritto intertemporale proprio nell’estendere la novella ai specifici rapporti esauriti, dovrebbe poter escludersi che la disciplina nel suo complesso determini una disparità di trattamento a svantaggio dei detenuti o internati, che non abbiano presentato ricorso alla Corte edu e che lamentino pregiudizi antecedenti all’entrata in vigore della legge, in quanto questi casi (concernendo rapporti ancora non esauriti) esulano dall’ambito operativo della normativa transitoria, rientrando in quello riconosciuto ai rimedi risarcitori in questione.Ulteriore e correlato profilo problematico concerne gli effetti del previsto termine decadenziale sulla prescrizione dell’azione. In particolare, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, cit. (detenuti o internati che abbiano già presentato il relativo ricorso innanzi alla Corte EDU) si osserva, sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte, ancora in materia di equa riparazione per la irragionevole durata del processo (“Legge Pinto”), con riferimento alla norma transitoria di cui all’art. 6, l. n. 89/2001, che, nel consentire entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (prorogato poi al 18 aprile 2002 dal d.l. 12 ottobre 2001, n. 370) la prosecuzione dinanzi al giudice italiano del processi di equa riparazione promossi davanti alla Corte europea e non ancora dichiarati ricevibili, ha posto l’unico requisito temporale della tempestività del ricorsi originari (e cioè del rispetto del solo termine, di natura decadenziale, previsto dal citato art. 35 della Convenzione), in tal modo, implicitamente escludendo che la prescrizione, non prevista dalla normativa europea, potesse invece acquisire efficacia estintiva dopo la translatio iudicii (Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 4760).Più complessa, la situazione relativa ai casi di cui all’art. 2, comma 1, d. l. cit.(coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legge non abbiano ancora intrapreso l’azione risarcitoria ed abbiano cessato di espiare la pena detentiva o non si trovino più in custodia cautelare), in relazione ai quali dovrebbe valere il termine prescrizionale di cinque anni, decorrente dalla verificazione del fatto illecito, salvo a voler ritenere qui estensibile l’orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16783, in tema di irragionevole durata del giudizio, per cui il termine di prescrizione inizia a decorrere solo impedita la fattispecie decadenziale.
8. Considerazioni conclusive.
Le prime applicazioni della novella in materia di rimedi a tutela della violazione dell’art. 3 CEDU registrano nella giurisprudenza di merito una situazione di incertezza di oscillazione, comprensibile se si pensa alla forza prorompente di una disciplina dai contenuti sostanzialmente civilistici, introdotta nell’ordinamento penitenziario con l’inusuale riconoscimento di competenze risarcitorie alla magistratura di sorveglianza, naturalmente chiamata ad esercitare la giurisdizione penale (art. 1 cod. pen.), che tuttavia necessita, quanto prima, di essere superata per le refluenze sulla esatta configurazione dei nuovi istituti.Invero, il raffronto fra le alternative ricostruzioni esegetiche, sin qui elaborate in relazione ai punti controversi esaminati nei paragrafi che precedono, rivela un significativo divario, a seconda dell’opzione ermeneutica seguita, nella perimetrazione dell’ambito operativo della normativa, il cui raggio di azione presenta una sensibile diversità di estensione in relazione sia alle ipotesi di accesso al rimedio in forma specifica (che si discute se debbano o meno comprendere anche i casi di pregiudizio “non grave ed attuale” lamentato dal richiedente ancora in stato di detenzione) sia alle previsioni di diritto inter-temporale (che pongono la questione dell’accesso ai nuovi rimedi risarcitori da parte dei soggetti detenuti che lamentano un pregiudizio antecedente alla entrata in vigore della nuova legge, ma che non si trovano in pendenza di ricorso innanzi la Corte edu).La rilevanza delle questioni dibattute è di non trascurabile momento, sia per la disomogeneità tra un ufficio di sorveglianza e l’altro, che attualmente caratterizza l’applicazione della normativa, sia per i riflessi dell’esatta delimitazione dell’estensione dei nuovi rimedi sull’effettività degli stessi, nell’ottica dei parametri fissati dalla Corte di Strasburgo.Al riguardo, giova, invero, ancora una volta, rammentare che, in merito alle modifiche normative di cui si discute, sia la Corte edu (sentenza “Stella”) sia il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (decisione del 5 giugno 2014) hanno, nelle rispettive sedi, espresso un giudizio, in astratto positivo, che attende, però, riscontro concreto dai risultati della applicazione degli istituti, che ne rivelerà l’adeguatezza a fornire al detenuto che abbia subito un pregiudizio per violazione dell’art. 3 CEDU una tutela accessibile, rapida ed effettiva.E in questo quadro, non possono non essere considerate anche le valutazioni giàespresse dai Giudici di Strasburgo in ordine alla priorità da riconoscere al rimedio in forma specifica rispetto a quello compensativo (sentenza “Stella”) ed alla inadeguatezza ai fini risarcitori della tutela ordinaria ex art. 2043 cod. civ. (sentenza “Torreggiani”), cui ancora oggi sarebbero affidati quei casi che in ipotesi si ritenessero non inquadrabili nell’ambito operativo della novella.Nella descritta situazione di incertezza applicativa delle norme, dirimenti si riveleranno certamente i principi che la Suprema Corte, una volta investita delle singole questioni controverse, fisserà a soluzione delle stesse, che consentiranno anche un più chiaro inquadramento in chiave sistemica dei nuovi istituti.
Redattore: Luigi Barone
Il vice direttore Giorgio Fidelbo
di Silvia Cecchi* – Lorenzo Bernardini**
Sommario: 1. Il punto di partenza: la sent. 5/2018 Corte cost. tra diritto alla salute e diritto all’istruzione – 2. Il sistema del Decreto Legge n. 73 del 2017. – 3.Sviluppi successivi e innovazioni introdotte dalla Legge di conversione del decreto 73/2017 e dalla legge di conversione del c.d. “decreto milleproroghe” 2018. – 4. Conclusioni propositive.
1. Il punto di partenza: la sent. 5/2018 corte cost. tra diritto alla salute e diritto all’istruzione.
Il 18 gennaio 2018 la Corte costituzionale ha depositato le motivazioni relative alla sua precedente sentenza n. 5 del 2018, emessa al termine del giudizio per valutare la legittimità costituzionale di numerose disposizioni normative del Decreto Legge n. 73 del 2017 («Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale») e sue successive modificazioni, sollecitato – con ricorso del luglio 2018 – dalla Regione Veneto. Il contenuto di tale decisione, che – lo si anticipa – ha respinto le doglianze dell’ente regionale dichiarando compatibili con la Carta costituzionalele norme censurate del decreto sopracitato[1], fornisce un punto di partenza imprescindibile per analizzare compiutamente i risvolti penali che la c.d. «immunità di legge»[2]genera all’interno dell’ordinamento, con riferimento – in particolare – al bilanciamento con altri valori costituzionali quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.)[3] che – a prima vista – possono ben apparire «contrastanti»[4] e difficilmente conciliabili fra loro.
In particolare, la Consulta ritenne che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria»[5], confermando che «il legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale, configurando un intervento non irragionevole allo stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche. Nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata»[6]. Ciò detto, la Corte prosegue ribadendo i precisi paletti normativi – posti dal legislatore – per l’irrogazione delle sanzioni amministrative poste a presidio del rispetto della normativa de qua: «nel nuovo assetto normativo, basato, come si è detto sull’obbligatorietà (giuridica), il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull’informazione, sul confronto e sulla persuasione: in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, l’art. 1 comma 4 del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito, prevede un procedimento volto in primo luogo a fornire ai genitori (o agli esercenti la potestà genitoriale) ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l’effettuazione. A tale scopo, il legislatore ha inserito un apposito colloquio tra le autorità sanitarie e i genitori, istituendo un momento di incontro personale, strumento particolarmente favorevole alla comprensione reciproca, alla persuasione e all’adesione consapevole. Solo al termine di tale procedimento, e previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le sanzioni amministrative previste, peraltro assai mitigate in seguito agli emendamenti introdotti in sede di conversione»[7]. Pertanto, tale colloquio informativo – nell’intera logica della sentenza costituzionale – funge da vero e proprio “ago della bilancia” nel contemperamento tra il valore costituzionale della tutela della salute e quello del diritto all’istruzione. Si tratta, come si vedrà infra, del perno intorno al quale ruota l’intera riflessione sul tema, poiché «l’atto del consenso – quale consapevole adesione al trattamento proposto dal sanitario – è (…) considerato espressione dei diritti inviolabili della persona alla salute e ad autodeterminarsi, diritti che trovano un punto di convergenza nel più ampio e fondamentale diritto alla libertà personale»[8].
Avendo bene a mente i condivisibili assunti espressi dalla Corte costituzionale, si procede di seguito alla disamina del sistema normativo.
2. Il sistema del Decreto Legge n. 73 del 2017
La materia de qua è attualmente regolata da un insieme di atti normativi – di rango sia primario che secondario – che non sempre riescono a coordinarsi efficacemente per raggiungere gli scopi che si era prefissatoil legislatore. Tale intervento normativo – che pure è stato criticato nella forma, essendo stato elaboratoab origine tramite decretazione d’urgenza, pur riguardando «scelte esistenziali»[9] – si è reso necessario a seguito della constatazione, da parte del Governo, che «i dati statistici situavano [il nostro Paese] al di sotto dei parametri ottimali determinati dalla Organizzazione Mondiale della sanità»[10].
Il Decreto Legge n. 73 del 2017 all’art. 1, comma 1 dichiara, in esordio, che le vaccinazioni sono «obbligatorie», esplicitandone le motivazioni. L’obbligo viene introdotto essenzialmente per «assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché per garantire il rispetto di obblighi assunti a livello europeo ed internazionale»[11]. La motivazione fa evidente riferimento alle nozioni di tutela della salute altrui – con riconoscibile e pertinente riferimento agli individui immunodepressi o le cui condizioni di salute non consentono la vaccinazione – e al concetto della c.d. “immunità di gruppo” (o “di gregge”)[12], con la quale ci si riferisce al concetto epidemico-profilattico secondo il quale quando una percentuale elevata (tendenzialmente il 95%) della popolazione è vaccinata, la barriera agli agenti patogeni si esplica anche a vantaggio della percentuale di popolazione non vaccinata tra cui i soggetti c.d. “fragili”, i quali – in ragione delle loro condizioni di salute – non possono essere vaccinati.
Su tali motivazioni – che sottolineano maggiormente il versante solidaristico[13] rispetto a quello della salute individuale – insistono ampiamente sia un parere del Consiglio di Stato[14], sia la sentenza della Corte Costituzionale sopra brevemente commentata[15].
Passando alle questioni di ordine sanzionatorio, l’art. 1, comma 4 prevede –nel primo periodo –l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 7.500in caso di inosservanza dell’obbligo. Il secondo periodo del medesimo comma tratteggia la procedura di applicazione della sanzione, prefigurando un iter che implica: a) la contestazione da parte dell’azienda dell’inosservanza con assegnazione di un temine per provvedere;b) l’applicazione della sanzione dopo l’inutile scadenza del termine. A tale fattispecie di inottemperanza (di cui al comma 4) l’originario testo normativo ricollegava anche la contestuale segnalazione dell’inadempimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Pertanto l’inottemperanza presidiata da sanzione amministrativa si configura come una figura giuridica dotata di pieni effetti.
Inoltre, l’articolo 3 prevede – a carico dei dirigenti scolastici – l’obbligo di«richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale» la documentazione idonea a «comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni di cui all’art. 1, comma 1». Documentazione equipollente ai fini dell’accesso ai servizi educativi sono: a) documentazione di esonero, attestata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta; b) presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASUR territorialmente competente, che «eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale, prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico»; c) l’autocertificazione dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni.
L’art. 3, comma 2 dispone che «la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, nei termini previsti, viene segnalata entro i successivi 10 giorni [dal termine di scadenza dell’iscrizione] dai dirigenti scolastici [a vari soggetti e] all’Azienda Sanitaria Locale, che (…) provvede agli adempimenti di competenza e ricorrendone i presuppostia quelli di cui agli artt. 1, commi 4 e 5.».
La disquisizione di cui all’art. 3, comma 3 chiude il percorso logico-normativo, disponendo che «per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso».
3. Sviluppi successivi e innovazioni introdotte dalla legge di conversione del decreto 73/2017 e dalla legge di conversione del c.d. “decreto milleproroghe” 2018
La Legge di conversione n. 119 del 2017introduce modifiche importanti. Non solo diminuisce da dodici a dieci i vaccini obbligatori, ma elemina l’obbligo di segnalazione da parte dell’ASURalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, e attenua notevolmente l’entità della sanzione amministrativa, dall’intervallo precedente a quello che va da € 100 a € 500.
La modifica più rilevante peraltro va ravvisata nell’inserimento – quale primo periodo del comma 4 – la seguente premessa: «In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (tutori o affidatari) sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e sollecitarne l’effettuazione». La conseguenza di tale introduzione è di rilevanza determinante perché modifica profondamente il significato della fattispecie di inosservanza e l’iter procedurale legalmente preordinato all’applicazione della sanzione. Si riconosce – in altre parole – il diritto dei genitori (o figure assimilate) ad una approfondita informazione da attuarsi in sede di colloquio personale e su appuntamento, che è onere della ASUR fissare.
Nel sistema normativo che ne scaturisce, sembra lasciarsi distinguere una condotta (e correlativa nozione) di “inosservanza spontanea”dalla condotta (e correlativa nozione) di“inosservanza qualificata” che – sola – giustifica l’adozione di provvedimenti sanzionatori su vari fronti.
Il genitore inosservante (ciò che si accerta sulla base dei termini di decadenza fissati dalla legge) avrà cioè sempre diritto a un colloquio informativo esauriente[16]. Solo nel caso in cui a seguito dello stesso il genitore rifiuti di adempiere o disattendendo lo stesso (ad es. non presentandosi al colloquio senza giustificazione idonea) il genitore si sottragga al colloquio informativo, l’ASUR sarà legittimata a procedere alla formale «contestazione» con assegnazione di un «termine», spirato inutilmente il quale sarà infine irrogabile legittimamente la sanzione amministrativa.
Si evince che l’inosservanza foriera di effetti giuridici (sanzionatori e non) sia solo quella accertata a seguito della procedura sopra cadenzata (e infatti, non a caso, a tale momento la normativa precedente collegava la segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, oggi venuta meno)[17].
Come si è già anticipato, la materia è stata regolata non solo da fonti di rango primario ma anche da fonti secondarie, tra le quali si annoverano le circolari ministeriali, emanate con lo scopo di precisare ulteriormente i risvolti pratici della procedura da seguire per ottemperare agli obblighi di legge.
La circolare del 01 settembre 2017[18] – elaborata congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – si prefigge lo scopo di descriverecompiutamente la tipologia di documentazione da presentare ai servizi educativi per l’infanzia ai fini previsti dalla legge. Sono considerati equipollenti alla documentazione che direttamente comprova l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: a) documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; b) documentazione idonea a comprovare l’omissione o il differimento della vaccinazione per ragioni sanitarie (come già previsto dal sopracitato Decreto Legge n. 73 del 2017); c) copia della formale richiesta di vaccinazione, all’ASUR territorialmente competente (già prevista dal sopracitato Decreto Legge n. 73 del 2017); d) autocertificazione della richiesta alla ASUR territorialmente competenza di effettuazione delle vaccinazioni non ancora somministrate.
Nella medesima circolare si aggiunge che i dirigenti scolastici, ferma restando la verifica della suddetta documentazione entro l’11 settembre 2017 (cui dovrà subentrare, entro il 10 marzo 2018, l’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, a pena di esclusione di accesso ai servizi) dovranno trasmettere «senza alcuna preventiva valutazione di merito» detta documentazione alla ASUR competente, ai fini della verifica della regolarità e dell’idoneità della stessa.
La successiva circolare del 06 luglio 2018[19]– emanata congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – fissa come termine di presentazione della documentazione “estensiva” già indicata nella circolare precedente – e richiamata dalla presente circolare in termini lati – la data del10 luglio 2018, sia per i casi di prima iscrizione, sia per quelli di iscrizione d’ufficio.
Conclude la descrizione del sistema normativo della materia de qua il Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018 (coordinato con la Legge di conversione n. 108 del 21 settembre 2018), con cui è stata estesa la validità dell’autocertificazione in tutti i casi sopradetti, ai fini della frequenza scolastica, fino al 10 marzo 2019[20]. Le ASUR, destinatarie delle comunicazioni provenienti dai dirigenti scolastici, dovranno restituire gli elenchi loro trasmessi — senza valutazioni di merito — entro il 10 giugno 2019, con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.
4. Coordinate del problema.
È di agevole constatazione che sullo sfondo della materia di cui si tratta si pongano «questioni di formidabile portata»[21], atteso che «è un fatto incontrovertibile , prima del D.L. n. 73 del 2017, avesse in materia di vaccinazioni obbligatorie una posizione “atipica”, o meglio borderline»[22], stante la proliferazione di normative regionali, talvolta anche differenti fra loro[23].
La normativa ora vigente —dopo aver resistito alle censure rappresentate dalla Regione Veneto e respinte in toto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2018— dovrà però operare un bilanciamento costituzionalmente coerente di quei valori che vengono coinvolti, bilanciamento che — a parere di chi scrive— dovrà tenere in debito conto la «autentica presa di consapevolezza del modello del consenso informato da sottoscrivere, che spesso neppure viene letto»[24] e ridotto, attualmente, a mero adempimento burocratico, con connesso sacrificio di quegli altissimi princìpi di cui si è detto.
Si deve riflettere, in particolare, sul ruolo che assume tale momento di confronto tra l’Autorità sanitaria e le famiglie, considerando altresì gli esiti — anche penali — che potrebbero scaturire dal mancato rispetto di tutti i passaggi previsti dalla legge.
Le questioni, come si evince dalla prassi, sono molteplici, e quasi mai di facile risoluzione, ma possono compendiarsi in due situazioni-tipo: a) quando sorge — a carico del dirigente scolastico — il potere-dovere di esclusione del minore non vaccinato dall’istituzione scolastica, senza timore di incorrere nella condotta penalmente rilevante?b) a partire da quale momento storico il genitore — che ha presentato la documentazione equipollente ma non ha ancora ottenuto una data per l’appuntamento con la ASUR competente — porrà in essere una condotta rilevante ex art. 650 c.p. continuando a presentare il proprio figlio presso l’amministrazione scolastica, disattendo una prescrizione della pubblica autorità?
In altre parole, si tratta di valutare l’autonomia ovvero la possibilità/doverosità di un coordinamento, tra quelle due fattispecie— formalmente ed apparentemente indipendenti— che si evincono dal sistema normativo nel suo complesso, costituenti i due seguenti “binomi”:
a) mancata presentazione all’autorità scolastica di documentazione nei termini—divieto di accesso all’istituzione scolastica (la cui competenzaricade nei poteri dell’Autorità scolastica);
b) violazione dell’obbligo vaccinale—irrogazione della sanzione amministrativa (la cui competenza ricade nelle prerogative dell’Autorità sanitaria).
La formale indipendenza fra le due fattispecie normative — che paiono a prima vista essere scollegate e costituenti due procedure differenziate, avendo riguardo dello “sfogo” procedimentale di ciascuna (sanzione penale per i genitori che non ottemperano all’ordine di divieto di accesso ai servizi, legalmente dato dal Dirigente scolastico [caso a];sanzione amministrativa per mancata vaccinazione a carico dei genitori inadempienti) — consente di svolgere alcune osservazioni.
Innanzitutto, è degno di nota sottolineare la circostanza per cui lo slittamento reiterato del termine per la presentazione della documentazione «idonea» — che si è spostato dall’originario 11 settembre 2017 all’attuale 10 marzo 2019—appaia quantomeno sintomatico della volontà di contemperamento tra diritto alla salute pubblica e diritto alla educazione-istruzione, sempre nella cornice di un trattamento sanitario obbligatorio[25].
Oltretutto, la previsione nella legge di conversione n. 119 del2017 di procedure per l’indennizzo (per danni da complicanze irreversibili da vaccinazione), cui sono dedicati gli articoli 5-bis, ter e quater della medesima legge, implicando la possibilità/eventualità di danni da vaccino —eventualità pur ritenuta dalla legge sub-valente rispetto ai fini di prevenzione della salute pubblica perseguiti dalla disposizione normativa nel momento in cui stabilisce l’obbligatorietà dei vaccini—di per sé postulal’esigenza di un obbligo di informazione esauriente a carico dell’Autorità sanitaria (che richiama tipicamente, sia pur diversamente modulato come si dirà infra, l’istituto del “consenso informato”, quale istituto che dovrebbe—rectius: anzi deve — presiedere ad entrambe le fattispecie sopra descritte).
Se l’osservazione che precede è corretta, fin dalla prima domanda di appuntamento dovrebbe fare riscontro —da parte dell’ASUR—sia di propria iniziativa sia in risposta alla domanda di appuntamento, la convocazione per il colloquio informativo, e ciò si sarebbe dovuto attuare a partire dall’11 settembre 2017. È a tale snodo temporale e procedimentale che i “binomi”, di cui sopra, si collegano fra loro, fungendo il colloquio informativo da fattore di raccordo fra gli stessi.
Ogni ulteriore valutazione appare consequenziale.
- Nel caso in cui i genitori presentino nei termini previsti una documentazione ritenuta dalla legge (o dalle circolari) «idonea» (e quindi anche un documento equipollente), non vi è spazio per un ordine di esclusione. Alla scadenza del 2° termine, e cioè quando l’ASUR competente restituirà gli elenchi dei bambini non vaccinati — avendo doverosamente esaurito la fase amministrativa che le compete (la c.d. procedura di «contestazione») — l’ordine di esclusione appare legalmente dato, e la sua elusione appare penalmente rilevante e sanzionabile exart. 650 c.p.Non altrettanto può dirsi se, alla stessa data, l’ASUR competente non ha adempiuto alla procedura amministrativa di cui sopra, incentrata sull’obbligo di informazione.
- Nel caso in cui i genitori non abbiano presentato la documentazione «idonea» fin dal primo termine fissato dalla legge, l’ordine di esclusione è sempre legalmente dato e rileva ai sensi dell’art. 650 c.p.
Da quanto sopradetto, si evince anche l’intera procedura amministrativa dell’ASUR assume significato armonico — rispetto alle finalità e alla ratio di prevenzione della legge — se si realizza e si compie all’interno dell’intervallo della data di presentazione della documentazione (11 settembre 2017, prorogato al 10 marzo 2019) e la data di restituzione della documentazione (10 giugno 2019). Tale enunciato vale per tutti gli anni scolastici intercorsi, tra la data di entrata in vigore della legge e quella odierna.
A fini di completezza, si rappresenta che nella prassi amministrativa, attestata a livello locale[26], sembra evincersi che — nella maggioranza dei casi —i genitori hanno sempre ottemperato all’obbligo di presentare almeno la documentazione equipollente, attestante la richiesta di appuntamento presso l’Autorità sanitaria, mentre non sembrache l’ASUR abbia proceduto sistematicamente alla convocazione dei genitori per le doverose informazioni, di cui all’art. 1, comma 4 del Decreto Legge n. 73 del 2017, così come modificato dalla Legge di conversione n. 119 del 2017.
5. Considerazioni finali.
a) La peculiarità dell’obbligo informativo — in questa materia, e in questo delicato contemperamento tra valori, all’esito del quale la scelta normativa rimane a favore dell’obbligo vaccinale — crea un istituto inedito nel sistema, qualificabile più adeguatamente come obbligo di informazione ai fini di consenso, ferma restando l’obbligatorietà della pratica medica ad esso connessa. Esso si coniuga con il diritto del genitore a interloquire con l’Autorità sanitaria rappresentando tutte le ragioni relative alla salute del minore, senza escludere neppure — come si è visto — una modulazione (sia temporale che modale) dell’obbligo stesso, in relazione al caso concreto, di cui tale Autorità dovrà tener conto.Il diritto all’informazione e la conseguenze autodeterminazione del genitore — rispetto ad un intervento sicuramente qualificabile come pratica (o terapia) medica — si atteggia pertanto, in questi casi, in modo differente rispetto alla generalità della pratiche mediche[27], senza peraltro venir meno e conservando una propria rilevanza di irriducibile valenza normativa, anche di rango costituzionale[28].
b) La previsione di attestazioni equipollenti alla presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione, nonché sequenza delle proroghe dei detti adempimenti — in virtù dei testi normativi sopracitati e delle circolari ministeriali — ha determinato un serio rischio di disapplicazione de facto della legge in esame, con relativa frustrazione delle sue finalità. Se, in particolare, la previsione dell’attestazione dell’appuntamento preso con l’ASUR, non fosse stato incluso dalla legge quale atto idoneo ed equipollente alla certificazione di vaccinazione, potrebbe ancora accreditarsi la tesi dell’autonomia della duplice vicenda amministrativa prevista dalla legge (divieto di accesso alla scuola, appannaggio dell’Autorità scolastica; applicazione di una sanzione amministrazione, appannaggio dell’Autorità sanitaria), fatti salvi i dubbi di costituzionalità della normativa.
Tuttavia, la possibilità di presentazione — in alternativa alla certificazione — domanda di appuntamento informativo all’ASUR, addirittura autocertificabile, entro una data di scadenza ripetutamente prorogata (da ultimo, fino al 10 marzo 2019), crea un intervallo di attesa[29] tra la domanda (con cui si investe l’ASUR del compito vaccinale) e la risposta dell’Autorità sanitaria (da rendere, ai sensi della legge in vigore, entro il 10 giugno 2019), nel corso del quale l’Autorità scolastica non può legittimamente vietare l’accesso ai servizi educativi al minore.
Pertanto, deve ritenersi che l’ASUR non possa disattendere il colloquio informativo — tra l’altro, spesso richiesto dall’interessato e comunque raccomandato dalla norma — dovendo, cioè, attivare la procedura informativa che, in tale logica, diventerà sia prodromica all’applicazione della sanzione di amministrativa (c.d. procedura di «contestazione»), sia requisito della risposta negativa (id est: mancata vaccinazione) restituita resa alla scuola.
La riunificazione delle due procedure in un unico alveo discende, pertanto, sia da un dettato giuridico (anche di rango costituzionale), sia da ovvie ragioni di economia amministrativa.
c) Conclusivamente, si deve
ritenere che il fulcro di una
corretta applicazione della normativa risieda nella condotta dell’Autorità
sanitaria — unico soggetto legittimato a pronunciarsi nel merito di detta
materia —. Ove non provveda in tal senso (secondo il percorso procedimentale
sopra prefigurato), si può ipotizzare l’adozione di precise linee-guida da
parte dell’Autorità giudiziaria e/o l’adozione di direttive ministeriali
indirizzate alle ASUR territorialmente competenti, in ordine all’esatto iter da seguire, onde rendere effettivi
i fini perseguiti dalla legge.
* Sostituta Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro (silvia.cecchi@giustizia.it).
** Tirocinante ex art. 73, D.L. 69/2013 nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. Dottorando di ricerca in Global Studies presso l’Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo» (l.bernardini2@campus.uniurb.it).
[1] Si tratta dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5; art. 3; art. 4; artt 5 e 7, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, nonché degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; art. 3; art. 3-bis; art. 4; art. 5; art. 5-quater e 7 del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
[2] L’espressione è di P.P. Dal Monte, Immunità di legge. I vaccini obbligatori tra scienza al governo e governo della scienza, Imprimatur, 2018.
[3] Sulle problematiche di ordine costituzionale vedi inter aliaL. Pedullà,Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), in www.forumcostituzionale.it, 11 settembre 2018,passim.
[4]Così V. Barosio, L’obbligo dei vaccini e l’interesse collettivo, in La Stampa, 11 febbraio 2018.
[5] Vedi il considerato in diritto, § 8.2.1. di Corte cost., 21 novembre 2017 (dep. 18 gennaio 2018), n. 5.
[6] Vedi il considerato in diritto, § 8.2.5. di Corte cost., 21 novembre 2017 (dep. 18 gennaio 2018), n. 5.
[7] Vedi il considerato in diritto, § 8.2.4. di Corte cost., 21 novembre 2017 (dep. 18 gennaio 2018), n. 5.
[8] Così R. Catalano-A. Martino, Il consenso informato: la violazione del diritto dell’autodeterminazione
del paziente e la tutela risarcitoria, in Quest. giust., 2016, n. 2, p. 1.
[9] Questa è l’opinione di S. Agosta, Il legislatore e il nodo di Gordio della prevenzione vaccinale, in www.giurcost.org, 2017, n. 2, p. 384. In particolare, si tratterebbe della «prima volta in cui un obbligo vaccinale generale (…) viene introdotto attraverso il ricorso allo strumento del decreto legge» (così F.G. Pizzetti, Risposte, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2017, n. 2, p. 19).
[10] C. Magnani, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interessi della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in www.forumcostituzionale.it, 12 aprile 2018, p. 2.
[11]Così l’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 73 del 2017.
[12] Sulle possibili derive del sistema normativo attualmente vigente – con particolare riferimento al concetto di «immunità di gregge» e connesso fenomeno di free riding e con riferimento all’incomprensibile equipollenza delle dichiarazioni sostitutive – si vedano le osservazioni critiche di I. Belloni, Diritto, Scienza, opinione pubblica. Considerazioni a margine del caso delle vaccinazioni obbligatorie in Italia, in Ius et Scientia, 2018, vol. 4, n. 1, p. 149 ss.
[13]Sul ruolo del principio solidaristico nella materia de qua vedi L. Pedullà,Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), cit., pp. 32-33.
[14] Vedi Cons. Stato, Adunanza Sez. Speciale, 20 settembre 2017, numero affare 01614/2017.
[15]Corte cost., 22 novembre 2017 (dep. 18 gennaio 2018), n. 5.
[16] Invero, sul tema la giurisprudenza amministrativa appare divisa, in particolare sul ruolo pregiudiziale del colloquio informativo. Si veda TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, 05 aprile 2018, ordinanza n. 133, che riconosce il carattere ineludibile dell’assolvimento dell’obbligo informativo previsto dalla legge. Vedi contra TAR Piemonte, 18 settembre 2018, sent. n. 1034, secondo cui il “colloquio” non costituirebbe un adempimento preliminare alla vaccinazione, bensì un adempimento preliminare alla comminatoria della sanzione amministrativa, una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
[17]È degno di nota sottolineare che, a seguito della successione degli atti normativi sopra descritti, ci si trova di fronte a tre “regimi” differenziati per i relativi anni scolastici:
1) per l’anno scolastico 2017/2018 (il c.d. “regime transitorio”) exartt. 3 e 5 del Decreto Legge n. 73 del 2017 (decreto che – essendo intervenuto a procedura di iscrizione già avvenuta e perfezionatasi – introduce un regime transitorio che consiste nell’obbligo di presentazione della documentazione relativa all’adempimento degli obblighi vaccinali e suoi equipollenti o alternative previste dalla legge, quale la presentazione dell’autocertificazione – dichiarazione sostitutiva di atto notorio – comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni) il termine per la presentazione della documentazione è doppio: a) 10 settembre 2017 per la documentazione di vaccinazione e suoi equipollenti; b)10 marzo 2018 per la documentazione di effettuazione e reale delle vaccinazioni. In tal caso si ha il mantenimento dell’efficacia delle iscrizioni già avvenute, con correlativa interdizione dell’accesso ai servizi in caso di violazione obblighi;
2) per l’anno scolastico 2018/2019 è vigente solo art. 3 del Decreto Legge sopracitato, come modificato dalla Legge di conversione n. 119 del 2017. È prevista la presentazione della documentazione all’atto della iscrizione del minore (entro termine di scadenza o al più tardi entro il 10 luglio,se dichiarazione sostitutiva). Tale regime normativo è stato attualmente modificato dalla Legge di conversione n. 108 del 21 settembre 2018 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
3) per l’anno scolastico 2019/2020 e anni successivi, resta in vigore solo l’art. 3-bis introdotto dalla Legge di conversione n. 119 del 2017, che prevede l’effetto automatico della decadenza dall’iscrizione (e a maggior ragione divieto di accesso ai servizi) a seguito dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale a seguito del controllo sulle banche dati delle Aziende sanitarie locali, tramite procedimento semplificato e informatizzato, che non si baserà più sulle dichiarazioni delle famiglie o sulla produzione di documentazione autocertificativa da parte delle famiglie. In altre parole, il sistema – per questo anno scolastico – va quindi pienamente a regime.
[18] Il documento è disponibile all’URL http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170901/circolare-ministeriale-1679-del-1-settembre-2017-obblighi-vaccinali.pdf.
[19]Il documento è disponibile all’URL http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20180823/circolare-interministeriale-20546-del-6-luglio-2018-indicazioni-operative-adempimenti-vaccinali-a-s-2018-19.pdf.
[20] «In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019», così l’art. 6, comma 3-quater del Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018.
[21] Così A. Morelli, Vaccini obbligatori: le questioni aperte, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2017, n. 2, p. 16, che sottolinea il fatto che la questione fondamentale resta quella della «composizione ragionevole (omeglio: non irragionevole) dei diversi principi e diritti costituzionali in campo, tra cui soprattutto la tutela della salute, quale “interesse della collettività”, ma anche “fondamentale diritto dell’individuo” (art. 32 Cost.), l’obbligo d’istruzione (art. 34 Cost.) e la libertà personale (art.13 Cost.)».
[22]L. Pedullà,Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), cit., p. 29.
[23]Sul tema vedi D. Coduti, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova della forma di stato e forma di governo, in Rivista AIC, 2018, n. 3, p.630 ss.
[24] Ancora L. Pedullà,Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), cit., p. 32.
[25]Vedi F. Passananti, Riflessioni sugli obblighi vaccinali, tra esigenze di unitarietà e ridotti spazi per le Regioni, in www.giurcost.org, 2018, n. 2,p. 482, secondo cui «quando si parla di vaccinazioni entrano in gioco una serie di diritti e doveri costituzionaliche necessitano di un reciproco contemperamento ed in questo contesto al legislatore spetta unmargine di discrezionalità sul come proteggere la comunità dal rischio di diffusione di malattieinfettive».
[26] In particolare, per quanto riguarda le scuole primarie presenti nella circoscrizione del Tribunale di Pesaro.
[27] Sul tema vedi, in particolare, G. Casciaro-P. Santese, Il consenso informato, Giuffrè, 2012, passim; G. Pellegrino, Il consenso informato all’attività del medico: Fondamenti, struttura e responsabilità, Key Editore, 2015, p. 23 ss.; Camera dei Deputati, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, Servizio Studi, XVII legislatura, 14 gennaio 2019.
[28] Per alcuni spunti di diritto comparato, vedi P. Passaglia (a cura di), La disciplina degli obblighi di vaccinazione, Corte costituzionale, Servizio Studi – Area di diritto comparato, 2017, passim.
[29]Tale periodo, alla stregua dell’ultima normativa, è quantificabile in 3 mesi.

Valutazioni di Professionalità
Le fonti di conoscenza: le fonti attualmente ammesse. La discussione, ancora attuale, sulla opportunità o meno di ampliare le fonti di conoscenza includendo i pareri dei consigli dell’Ordine degli avvocati, del Presidente della Corte di Appello (in caso di magistrati addetti al primo grado) e, in caso di giudicanti penali, quello del Procuratore della Repubblica, mentre in caso di magistrati requirenti, quello del Presidente del Tribunale (c.d. pareri incrociati). La conoscenza diretta di un membro del Consiglio Giudiziario: possibile rilevanza e procedura di oggettivazione del dato.
Riflessione sull’utilità effettiva dell’acquisizione dei verbali di udienza
Il parametro della capacità: indici rivelatori e strumenti di misurazione del parametro. In particolare: i provvedimenti a campione; rapporto tra provvedimenti emessi e successivi gradi del procedimento (difficoltà diffusa di estrapolazione del dato); attitudine ad organizzare il proprio ruolo e ritardi nel deposito del provvedimenti (se il magistrato in valutazione presenta ritardi nei depositi dei provvedimenti, questo fatto incide anche sulla valutazione del parametro della capacità, e, in caso di risposta affermativa, quando e in che misura?).
Il parametro della laboriosità: la congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati; i labili contorni della nozione di ” congruità”; il rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti (individuati ai sensi del Capo V n.2 lett. b) Circolare del 2007) e il rapporto di questo parametro con gli standard di rendimento; i tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi; la scarsa produttività ascrivibile all’organizzazione dell’ufficio o a decisioni di ripartizioni dei carichi ascrivibile al dirigente quando e come può giustificare la scarsa produttività del magistrato? Valutazione del parametro in una prospettiva di genere: la maternità e le necessità di cura ed assistenza di familiari incidono sul parametro in questione?
Il parametro della diligenza: in particolare il rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie; i ritardi e la valutazione comparativa con gli altri magistrati addetti alla sezione o all’ufficio; il diverso atteggiarsi del parametro a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti del magistrato in valutazione; rapporti con le decisioni organizzative di competenza del dirigente; una produttività superiore agli altri magistrati addetti al settore giustifica i ritardi?; in caso di ritardi già oggetto di procedimento disciplinare, in che misura la decisione (positiva o negativa) del giudice disciplinare influisce sul parametro? Valutazione del parametro in una prospettiva di genere: i ritardi in coincidenza con maternità o situazioni in cui è richiesta la cura e l’assistenza ai familiari da parte del magistrato sono giustificati?
Il parametro dell’impegno: in particolare l’omessa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla SSM, sia in sede centrale che in sede decentrata: quando l’omessa partecipazione comporta un giudizio di “carenza” o di “grave carenza” del parametro?; quali sono i fatti che possono giustificare l’omessa richiesta e partecipazione ai corsi?; valutazione del parametro in una prospettiva di genere: la maternità o le esigenze di cura ed assistenza ai familiari giustifica la mancata partecipazione ai corsi?
I rapporti tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità : una relazione dai contorni ancora non chiari: necessità di meglio definire i rapporti tra questi due procedimenti e, in caso di influenza di una condanna disciplinare, l’ambito temporale di efficacia del giudicato disciplinare.
Il procedimento di valutazione di professionalità : in particolare l’importanza dell’autorelazione (criteri e linee guida per la redazione di una efficace, pertinente e completa autorelazione); l’eventuale rilevanza dei titoli scientifici; il rispetto del contraddittorio e le prerogative difensive del magistrato sottoposto a valutazione.
Valutazione di professionalità , completezza delle informazioni e necessità di semplificazione del procedimento: un equilibrio difficile ma non impossibile. Proposte e prospettive.
di Alessandro Farolfi
1. PREMESSA
La legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (pubblicata come è noto sulla G.U. n. 254 del 30/10/2017), detta una serie di criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi, in sede di attuazione della fondamentale riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, anche in tema di fallimento[1].
E’anzi, proprio con riferimento a questa più tradizionale e certamente paradigmatica procedura concorsuale che la delega contiene una norma manifesto della riforma che, nella relazione di accompagnamento del Presidente Rordorf, così viene declinata: “…si propone di abbandonare la pur tradizionale espressione “fallimento” (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna) per evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna … anche un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell’insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare”.
La traduzione in precetto di tali considerazioni si ritrova nell’art. 2 della L. n. 155 cit. che ospita, appunto, i principi generali cui dovrà attenersi la riforma di cui, anche recentissimamente, si è ribadita la centralità da parte del nuovo Governo.
Si afferma, infatti, all’art. 2 co. 1 lett. a), che la nuova disciplina dovrà “sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose”.
L’abbandono della tradizione occidentale del “decoctor ergo fraudator” non potrebbe essere più netta: parlare di liquidazione in luogo di fallimento e di soggetto imprenditore liquidato in luogo di fallito, infatti, segna l’abbandono di uno stigma sociale ed economico da sempre collegato alla terminologia “fallimentare” ponendo in luce, piuttosto, una vicenda certo dolorosa, ma sostanzialmente fisiologica ed immanente, quale quella della liquidazione del patrimonio dell’impresa che non riesce a raggiungere i propri obiettivi di economicità, al fine di assicurare il miglior soddisfacimento possibile dei creditori, nel rispetto delle cause di prelazione. Ipotesi liquidatoria che, giova subito aggiungere, più volte la legge delega giudica con sfavore, ipotizzando che le soluzioni della crisi fondate sulla “continuità aziendale” possano meglio corrispondere alla stessa esigenza di recovery dei creditori, oltre che salvaguardare utilità, rapporti contrattuali, posti di lavoro, altrimenti destinati ad una sostanziale desertificazione[2].
Non a caso, quindi, lo stesso art. 2 alla lett. g) prevede che le nuove norme dovranno “dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purchè funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purchè la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa”.
2. PRINCIPI GENERALI
Accanto alla soppressione del termine “fallimento”, sempre nella legge delega troviamo altri principi assai importanti per ridisegnare in futuro questa procedura concorsuale (destinata come avvertito a divenire “liquidazione giudiziale”):
- ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure (lett. l);
- riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge (lett. m);
- adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza (lett. d) ed a tale scopo si prevede che il criterio di attribuzione della competenza territoriale debba essere collegato al c.d. COMI (centre of maininterests) del debitore, in ossequio alle disposizioni di ambito comunitario (lett. f).
Si può ancora ritenere, secondo un’ottica riassuntiva, che le linee generali dell’intervento riformatore in questo ambito seguano alcuni criteri spesso richiamati nelle relazioni di accompagnamento ai più recenti interventi normativi, e quindi “à la page”, ma non per questo meno importanti, che in questa sede, per evidenti ragioni di spazio, possono così riassumersi[3]:
a) economicità (termine che pure nelle diverse accezioni aziendalistiche, misura l’ottimizzazione dei risultati o del livello di output rispetto ai costi; attiene quindi alle condizioni di equilibrio economico sul quale può contare il funzionamento di una impresa o l’erogazione di un servizio);
b) efficienza (indicatore sintetico della capacità di un’impresa di raggiungere un certo risultato e tendere alla sua massimizzazione date certe risorse o premesse; un sistema è tanto più efficiente quanti più prodotti o servizi è in grado di erogare a parità di input iniziale);
c) efficacia (indica la capacità di un’impresa, ente o servizio di raggiungere gli obiettivi dati; spesso il termine viene confuso con i precedenti ma concettualmente è ben distinto: un servizio può essere efficace poiché in grado di raggiungere un certo target o la mission affidata e, tuttavia, rivelarsi inefficiente poiché il livello di output ottenibile dalle risorse affidate è migliorabile oppure diseconomico, in quanto i costi superano i risultati ed il sistema si rivela non in equilibrio ed ha necessità di risorse esterne che ne garantiscano la sopravvivenza);
d) trasparenza (se in fisica il termine indica la proprietà di un corpo di farsi attraversare dalla luce, applicato alle scienze sociali ed al diritto evoca l’accessibilità e la libera fruibilità di informazioni da parte di coloro che non sono parti di un dato processo, con lo scopo ulteriore che la possibilità di accesso dei terzi indirettamente spinga a migliorare il livello della comunicazione, del servizio o del processo sociale).
3. LE MODIFICHE PROSPETTATE
L’art. 7 della L. 155/2017, a sua volta, detta più stringenti criteri di delega con riguardo specificamente alla nuova procedura di liquidazione giudiziale, che dovrà modellarsi nel rispetto dei principi che si vanno ad indicare. In relazione a ciascuno di essi si darà conto, brevemente, delle scelte contenute nel progetto di Codice della crisi e dell’insolvenza, consegnato al Ministro Orlando in bozza dalla c.d. seconda commissione ristretta Rordorf e recentemente indicato come una delle priorità d’azione anche da parte del nuovo Governo[4].
- Per il curatore si prevede che il Governo adotti misure dirette a renderne più efficaci lo svolgimento delle relative funzioni:
a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati,per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore;
c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
d) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;
e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritteautorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonchè idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale,degli stessi e dei terzi interessati.
In relazione alla figura del curatore le disposizioni di attuazione del Codice della crisi e dell’insolvenza prevedono (cfr. art. 18 disp. att.) che tale organo, ma anche il commissario giudiziale, il liquidatore e il custode giudiziale, siano nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali dallo stesso redatto (deve intendersi in precedenti procedure affidate al fine di tener conto dei risultati conseguiti); b) degli incarichi in corso (sul presupposto che un aumento eccessivo degli incarichi in corso spersonalizzi le funzioni svolte ed incida sulla tempestività degli adempimenti); c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta.
Mentre il progetto di Codice non sembra aver recepito più stringenti disposizioni in tema di incompatibilità (sostanzialmente riproponendo sul punto l’attuale art. 28 l.f.), come si vedrà al parag. successivo il Legislatore è su questa materia intervenuto separatamente con nuove disposizioni, già entrate in vigore, che realizzano un sistema di incompatibilità estremamente rigido e complesso (cfr. D. Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. del 26/05/2018).
Da notare che l’art. 35 del progetto di Codice prevede una relazione del curatore anticipata a 30 gg. dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, contenente le prime informazioni su cause del dissesto, responsabilità, attività compiute, secondo una prassi peraltro già ampiamente diffusa nei tribunali. Tale nuova relazione non sostituisce quella prevista dall’attuale art. 33 l.f., ma appare volta a rendere effettive e rapide le prime scelte gestorie (che potrebbero influire grandemente sulle opportunità di prosecuzione dell’attività aziendale o, all’opposto, far lievitare i costi della procedura). Lo stesso articolo prevede poteri di consultazione di banche dati (es. anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari), di atti sottoposti ad imposta di registro, elenchi clienti, documentazione contabile presso banche o intermediari, schede clienti o fornitori, acquisire altri dai da P.A., previa autorizzazione del G.D. L’attuale relazione ex art. 33 l.f. diviene pertanto un documento più completo e meno urgente, che può essere depositato entro 60 gg. dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo o, per i fallimenti privi di attivo e per i quali non si procede all’accertamento del passivo, entro 180 gg. dall’apertura della liquidazione giudiziale.
Il criterio direttivo di cui alla precedente lett. d)– allo stato –va soprattutto ricollegato alla interpretazione giurisprudenziale ed ai contrasti fra giurisprudenza di merito e di legittimità, nella quale si segnala l’importante arresto di Cass. 8 febbraio 2017, n. 3310, che ha affermato: “vertendosi in tema di vendita fallimentare – non importa se attuata in forma contrattuale, e non tramite esecuzione coattiva – trova applicazione l’art.108, secondo comma, legge fallimentare: con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull’intero prezzo pagato, incluso l’acconto versato al venditore in bonis (e quindi, con perfetta equivalenza, sotto questo profilo, ad una vendita nelle forme dell’esecuzione forzata)”.
2. Per il comitato dei creditori si prevede che “al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio,anche nelle modalità del silenzio-assenso”.
Sul Cdc, organo sul quale aveva scommesso la riforma degli anni 2006 – 2007, si registrano perciò alcune modifiche nel segno del pragmatismo e dell’economicità, prendendo altresì atto che nella realtà giudiziaria risulta spesso difficile, soprattutto nelle procedure di minore importanza o prive di attivo, individuare creditori disponibili ad assumere le funzioni di membro di questo organo. In particolare, l’art. 143 co. 8 del progetto di Codice enuclea la nuova categoria della procedura “poco complessa”, laddove tale qualifica viene fatta dipendere dalla presumibile entità e qualità dell’attivo, nonché dal numero dei creditori. Il riferimento alla “qualità” dell’attivo può comportare – se tale espressione sarà intesa in senso non restrittivo – un considerevole ampliamento di queste procedure concorsuali “minori”, ritenute ex lege di scarsa complessità(es. un attivo rilevante ma in gran parte già liquido, oppure un attivo di una certa entità ma rappresentato da un solo bene immobile…). Per queste procedure si prevede, in ossequio alla delega normativa già intervenuta, che la nomina del Cdc possa essere omessa e che i creditori siano chiamati ad esprimersi singolarmente, in via telematica, istituzionalizzando la figura del silenzio-assenso.
3. Vengono inserite misure volte a potenziare la procedura della liquidazione giudiziale, prevedendo di:
a) escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1;
b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell’articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267.
Mentre la riforma del sistema dei privilegi, allo stato, soprattutto per ragioni di tempo non si è ancora tradotta in una bozza di decreto delegato, appare molto importante – al fine di garantire una reale efficienza delle procedure concorsuali – ancorare il decorso a ritroso del periodo sospetto, ai fini dell’esercizio di azioni di inefficacia e revocatorie, dal deposito del ricorso tendente all’apertura della procedura piuttosto che dalla pubblicazione della sentenza che (oggi) dichiara il fallimento. La possibile riforma prende atto del forte restringimento già operato dalle riforme di metà degli anni duemila sui tempi di operatività delle revocatorie fallimentari (passate a sei mesi per i pagamenti normali e ad un anno per quelli anormali), con l’ulteriore possibilità che una gestione dilatoria del procedimento prefallimentare o l’esigenza di compiere alcuni approfondimenti istruttori possa vanificare, di fatto, la stessa esperibilità di revocatorie (non di rado, infatti, il procedimento prefallimentare si protrae per alcuni mesi, rendendo di fatto non revocabili i pagamenti avvenuti nei sei mesi prima della pronuncia di fallimento). Molto opportunamente perciò l’art. 168 del Codice (per gli atti a titolo gratuito) e l’art. 171 (per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) fanno decorrere i termini di cui sopra dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. Il principio di consecuzione fra procedure concorsuali diverse, oggi cristallizzato dall’art. 69 bis ult. co. l.f., non è testualmente riprodotto ma risulta comunque assicurato dall’art. 101 del progetto di Codice, che dichiara applicabile alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo gli artt. da 158 a 167 dello stesso codice, fra cui, quindi, anche le disposizioni in tema di inefficacia e revocatoria di atti e pagamenti[5].
4.Gli interventi sulla disciplina dei rapporti giuridici pendenti dovranno introdurre elementi di riforma così delineati:
a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o disubentro del curatore, compreso l’esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;
c) dettando un’autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.
Si segnala, con riferimento all’esigenza più volte affermata dalla legge delega di contenimento delle prededuzioni, in un’ottica che privilegia certamente la economicità della procedura, l’art. 190 del Codice, che trasforma in credito concorsuale da insinuarsi al passivo l’equo indennizzo dovuto in caso di recesso anticipato del curatore dal contratto di locazione di immobili o, ancora, il precedente art. 189, che detta analoga disciplina in caso di recesso dal contratto di affitto d’azienda.
Disposizione innovativa è costituita, altresì, dall’art. 180 della bozza di decreto delegato, il quale – in ossequio al principio delegante sub b) – sottrarre alla regola generale della sospensione di cui all’attuale art. 72 l.f. quei contratti che abbiano carattere personale, in cui cioè elemento essenziale della contrattazione sia stato l’intuitus personae relativo al soggetto nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale. Per questa categoria di negozi la regola generale diviene quella dello scioglimento, a meno che il curatore, autorizzato dal Cdc e con il consenso della controparte, dichiari di subentrare nel contratto. Gli effetti del subentro operano ex nunc e non sono quindi destinati a consentire una prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità. Tale scelta appare però coerente alla cesura che per questi contratti personali l’apertura della liquidazione giudiziale finisce con il determinare.
5.La nuova disciplina della fase di accertamento del passivo dovrà ispirarsi a principi di snellezza procedimentale, rapidità e concentrazione, prevedendo in particolare di
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l’ammissibilità delle domande tardive;
b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e) attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi allemodalità di liquidazione dell’attivo di cui al comma 9.
Il progetto di codice traduce in precetti normativi i suesposti principi agli artt. 205 e ss.
Le novità prefigurate si muovono soprattutto nel segno di una concentrazione e speditezza processuale, come è dato evincere dai seguenti elementi:
- già l’art. 53 prevede che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale dovrà fissare l’udienza per la verifica delle insinuazioni tempestive non oltre novanta giorni dal deposito della sentenza, ovvero centoventi in caso di particolare complessità della procedura (termini oggi previsti, rispettivamente in centoventi ed in centottanta giorni dall’art. 16 co. 1 n. 4 l.f.);
- il termine per la presentazione delle domande di insinuazione tardive – attualmente previsto dall’art. 101 l.f. in dodici mesi prorogabili sino a 18 mesi dal decreto di esecutorietà dello stato passivo – è destinato ad essere dimezzato e portato a sei mesi dall’art. 213 del disegno di decreto attuativo; per esigenze di certezza giuridica la proposizione di istanze ultra tardive risulterà ammissibile solo se avvenuta entro trenta giorni dal momento in cui l’istante provi di aver avuto conoscenza della procedura concorsuale;
- vengono introdotte delle preclusioni probatorie in sede di opposizione allo stato passivo stabilendosi (art. 212 co. 2 n. 4) che a pena di decadenza l’opponente dovrà specificamente indicare i mezzi di prova non ammessi dal G.D. di cui intende avvalersi e dei documenti già prodotti in sede di verifica; innovativa la precisazione che (in sede di impugnazione) “non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tranne quelli che il ricorrente dimostri di non aver potuto indicare né produrre anteriormente per causa a lui non imputabile e quelli comunque indispensabili ai fini della decisione”: viene in tal modo evocata un disciplina delle preclusioni speculare a quella per l’appello nella formulazione che l’art. 345 c.p.c. ha avuto sino alle modifiche apportate con la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83.[6]
6.Anche per l’attività liquidatoria dovranno perseguirsi principi di trasparenza ed efficienza,
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;
b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell’ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite.
c) introducendo misure volte a garantire all’insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all’insolvente medesimo sia assicurata l’informazione sull’andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto,con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia
Tali principi si pongono in continuità con quelli già contenuti nella mini-riforma della legge fallimentare operata nel 2015, attraverso l’introduzione della disciplina delle offerte concorrenti, di cui all’art. 163 bis l.f., e di esecuzione mediante procedure competitive di tutte le cessioni in ambito concordatario, come previsto dall’art. 182 l.f.
7.Altro principio di delega ispirato è volto ad ottimizzare e rendere più effettiva la fase di chiusura anticipata delle procedure in presenza di liti pendente.
Anche in questo caso si tratta di rendere più effettiva una possibilità introdotta attraverso la novellazione degli artt. 118 e 120 l.f. dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, di conversione del d.l. n. 83/2015. Per ragioni di spazio rimandando ad altro scritto[7] l’approfondimento delle maggiori criticità dell’attuale disciplina, appare certamente opportuno che l’attuazione della delega (su cui interviene l’art. 239 della bozza di decreto delegato) chiarisca che la legittimazione del curatore è destinata a permanere, dopo la chiusura “anticipata” della liquidazione in pendenza di giudizi, anche per i procedimenti cautelari o esecutivi, finalizzati ad ottenere l’attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale. La delimitazione dei giudizi pendenti sconta, peraltro, nella versione attuale del citato articolo del disegno di decreto, la non perfetta formulazione dell’espressione “in particolare” non essendo chiaro se le liti pendenti debbano riguardare solo quelle aventi ad oggetto “i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale” o come appare più opportuno, anche alla luce della più ampia presa di posizione del legislatore delegante, qualunque diritto attivo comunque presente nel patrimonio della liquidazione. Sembra invece rimanere ferma la necessità che si tratti di lite attiva a contenuto pecuniario, come può inferirsi dal riferimento alle “somme” che il co. 4 della nuova norma continua a mantenere. Utile dal punto di vista pratico l’avvertenza che la chiusura anticipata, in pendenza di liti, non conduce alla cancellazione della società dal registro delle imprese, valendo tale scelta anche a mettere più ordine alle problematiche fiscali relative alla chiusura anticipata della procedura.
8.Infine, un altro obiettivo perseguito è rivolto a disciplinare in modo più organico la legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi gestori e di controllo. La traduzione in precetti normativi di questa delega è affidata ad una separata bozza di decreto legislativo recante modifiche al codice civile, i cui punti salienti sono rivolti a meglio disciplinare gli assetti organizzativi societari e la responsabilità degli amministratori, estendere i casi di nomina degli organi di controllo e l’esperibilità del rimedio ex art. 1409 c.c. nelle s.r.l.[8]
4. IL D.LGS. 54/2018 E LE NUOVE INCOMPATIBILITA’
Appare opportuno dare conto in questa sede di una recentissima novità normativa che ha finito per anticipare la stessa elaborazione definitiva della più complessiva riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza[9]. L’art. 1 del decreto legislativo in oggetto, nel modificare il D. lgs. 6 settembre 2011, n. 158, ha introdotto nuove e più diffuse forme di incompatibilità per i professionisti nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali. In particolare si è previsto che “Non possono assumere l’ufficio di Amministratore giudiziario, nè quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, nonchè coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonchè il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”.
L’art. 2 ha cura di estendere tali incompatibilità al Curatore ed al coadiutore nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 32 l.f., introducendo un nuovo ultimo comma all’art. 28 l.f.
In virtù del rinvio all’art. 28 l.f. compiuto dall’art. 163 co. 2 n. 3), le nuove incompatibilità si applicano anche al Commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo.
Parimenti va segnalato l’analogo rinvio all’art. 28 l.f. da pare dell’art. 15 co. 9 della L. 27/01/2012 n. 3 in tema di sovraindebitamento, con riguardo al professionista eventualmente nominato dal Tribunale per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi (O.C.C.).
L’art. 4 del nuovo D. lgs. n. 54/2018, ancora, prevede l’espressa applicazione delle nuove incompatibilità al gestore per la liquidazione nominato dal Giudice ai sensi dell’art. 7 co. 1 ult. periodo della citata L. 3/2012 (accordo di composizione), nonché al liquidatore nominato ex art. 14 quinquies della stessa legge (liquidazione del patrimonio). Pur mancando un espresso rinvio nelle norme di nuovo conio, deve ritenersi che l’incompatibilità si applichi anche al liquidatore nominato per l’esecuzione del piano del consumatore sovraindebitato, posto il rinvio dell’art. 13 co. 1 L. 3/2012 all’art. 28 l.f. (deve intendersi così come nel frattempo modificato).
Di particolare interesse pratico è la modifica della dichiarazione di incompatibilità, che riguarda tutti i soggetti appena indicati, ciascuno dei quali: “…al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 35, comma 4-bis”. Si ritiene che il deposito cartaceo in cancelleria possa essere validamente sostituito dal deposito telematico della dichiarazione di insussistenza dell’incompatibilità nella specifica procedura concorsuale caricata su SIECIC.
La dichiarazione, per ragioni di completezza, seppur non direttamente rilevante ai fini della nomina ricevuta, deve estendersi a valutare i rapporti con tutti i magistrati del distretto della Corte d’Appello di Bologna. Si prevede, infatti, che “nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare … l’esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento”.
Per i coadiutori spetta al Curatore acquisire la dichiarazione da parte del soggetto di cui si propone al Tribunale la nomina (nelle procedure prive di Comitato dei creditori, da autorizzare ex art. 41 co. 4 l.f.) o di cui si comunica la nomina (nelle procedure in cui è già intervenuta l’autorizzazione del C.d.C.), anche qui entro 2 giorni al massimo dalla designazione. Si intende che la mancata dichiarazione o la dichiarazione positiva comportano la necessità di individuazione di altro coadiutore, se del caso previa revoca da parte del G.D., cui compete la vigilanza sul legittimo andamento della procedura, sussistendo un indubbio caso di urgenza in assenza di attivazione spontanea da parte del Curatore o del C.d.C.
Le nuove norme non si applicano al delegato, ai sensi dell’art. 32 co. 1 l.f. Inoltre, nel novero dei coadiutori di cui all’art. 32 co. 2 l.f. non possono ritenersi compresi, per ragioni di ordine sistematico, la nomina di legali e difensori del fallimento (ruolo che infatti ex art. 31 ult. co. il curatore non può svolgere), come pure i soggetti autonomamente previsti dalla legge con funzioni proprie e specifiche rispetto al curatore, con la cui opera concorrono soltanto in via occasionale in vista del miglior andamento della procedura concorsuale (è il caso, ad es. dello stimatore individuato dal Curatore ex art. 87 l.f.).
Particolare attenzione va prestata alla sanzione prevista: “in caso di violazione della disposizione (…) il tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all’organo competente dell’ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all’esercizio dell’azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinchè dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto”.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 25 giugno 2018 (decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. 26/05/2018 n. 121) e non si applicano alle nomine precedenti. Tali norme hanno immediatamente sollevato un aspro dibattito e numerosi dubbi di costituzionalità. Da un lato, infatti, pur perseguendo in astratto apprezzabili obiettivi di trasparenza nelle nomine, le nuove norme non prendono direttamente in esame neppure i colleghi di studio dei professionisti parenti, coniuge o conviventi dell’organo giudiziario che provvede alla nomina. Dall’altro, invece, assumono un ambito applicativo eccessivamente vasto, sia nella parte in cui le nuove incompatibilità riguardano letteralmente non i magistrati dello stesso settore dell’organo che procede alla nomina ma dell’intero ufficio giudiziario, con il rischio di minare un’efficiente e razionale andamento delle procedure ed ingessare, specie nei tribunali di maggiori dimensioni, proprio la fase iniziale e più urgente di avvio della procedura concorsuale[10]; al tempo stesso, ancora una volta in modo irragionevole, le nuove disposizioni introducono un obbligo generalizzato di dichiarazione di rapporti e dati relativi a parentela, coniugio, amicizia, rapporti sentimentali, esteso a tutti i magistrati del distretto pur quando – ovviamente – non sia in discussione la legittimità della nomina da parte del sinolo ufficio. Lo stesso concetto di “stabile amicizia” appare, poi, concetto non facilmente definibile ed apprezzabile in concreto, con rischi persino di tipicità e tassatività della disposizione, laddove sulla relativa violazione volesse ipotizzarsi una condotta disciplinarmente censurabile.
Probabilmente più coerente con il sistema e gli stessi obiettivi perseguiti dal legislatore era l’introduzione di incompatibilità riservate alla sezione o al settore cui appartiene l’organo che procede alla nomina e, quanto al principio volto a favorire la equilibrata rotazione degli incarichi, un meccanismo di controllo simile quello previsto per l’albo dei CTU e le relative nomine dagli artt. 19, 22 e 23 disp. att. c.p.c. Peraltro, mentre su questo secondo aspetto occorre probabilmente attendere che la sperimentazione delle nuove disposizioni metta in luce inefficienze e ritardi tali da procedere ad una modifica normativa, sul primo aspetto vi è forse spazio di intervento da parte del massimo organo di autogoverno.
[1] Su questa tematica, per un primo inquadramento, vds. Speciale Riforma delle Procedure Concorsuali, in www.ilfallimentarista.it, nonché gli articoli e le ulteriori indicazioni bibliografiche ivi contenute.
[2] Da tempo proprio il riferimento al best interest dei creditori ha finito per ridisegnare i confini della concorsualità, escludendo che il rispetto della par condicio ne sia uno dei pilastri indefettibili: così Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324 ha ritenuto che “i pagamenti di crediti anteriori eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l’automatica revoca, ai sensi della L. Fall., art. 173, u.c., dell’ammissione alla procedura, la quale consegue solo all’accertamento, che va compiuto dal giudice del merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato” (nello stesso senso, da ultimo, anche Cass. 16/05/2018, n. 11958).
[3] Cfr. altresì MUSSA, La liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento, in www.ilfallimentarista.it.
[4] Si allude all’audizione dello scorso 11 luglio, in cui il Ministro Alfonso Bonafede ha indicato le linee programmatiche del proprio dicastero segnalando l’esigenza, a quanto riportato (vds. news dello scorso 16 luglio su www.ilfallimentarista.it), di introdurre alcune modifiche alla bozza di riforma, fra l’altro introducendo soglie di rilevanza per le procedure di allerta, con particolare riguardo alle PMI.
[5] Il principio di consecuzione sembra, anzi, destinato ad ampliarsi tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale che fa rientrare fra le procedure concorsuali anche l’accordo di ristrutturazione dei crediti: così Cass. civile, sez. I, 18/01/2018, n. 1182, secondo cui “l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali” e – più recentemente – Cass. 12/04/2018, n. 9087.
[6] L’intento del legislatore delegato della riforma è quindi quello di stabilire delle preclusioni (che finiscono per operare conseguentemente anche nella fase di verifica avanti al G.D.), superando l’attuale orientamento secondo cui “nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandata al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (Cass. n. 8929/2012, n. 3110/2015)” (così da ultimo Cass. civile, sez. VI, 8 marzo 2018, n. 5624).
[7] FAROLFI, Chiusura “anticipata” del fallimento insinuato in altra procedura fallimentare, nota a Trib. Milano, 22 marzo 2017, in Il Fallimento, 2017, 7, 833.
[8] Più ampi riferimenti in BOTTAI, Le modifiche al codice civile dettate dalla L. n. 155/2017 e l’affermazione del “diritto concorsuale societario”, in www.ilfallimetnarista.it.
[9] Sul nuovo D.Lgs.vo 54/2018 possono consultarsi: LAMANNA, Nuove ipotesi “extra-large” di incompatibilità per amministratori giudiziari, curatori, commissari, liquidatori e coadiutori, in www.ilfallimentarista.it; ZANICHELLI, Le incompatibilità al conferimento di particolari uffici (D.lgs. n. 54/2018), in www.ilcaso.it; DI VIZIO, Le nuove incompatibilità nelle procedure concorsuali: in G.U. il D.Lgs. 54/2018, in www.quotidianogiuridico.it.
[10] Per una possibile interpretazione sistematica e più restrittiva del concetto di ufficio giudiziario, vds. il documento del CNDCEC, Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali, del 1° agosto 2018, in www.ilcaso.it.
di Alessandro Farolfi
La recentissima legge delega, avente ad oggetto la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza,è stata approvata in via definitiva lo scorso 11 ottobre 2017 (Legge n. 155 del 19.10.2017, pubblicata nella G.U 30/10/2017)[1]. In attesa della (auspicabile) attuazione della riforma, nel ricordare che lo scorso 23 dicembre 2017 la Commissione “ristretta” ha consegnato al Ministro della Giustizia le bozze dei decreti delegati, è opportuno già in questa sede ricordare le novità che si annunciano in tema di concordato preventivo, al fine di evidenziare eventuali punti critici e le prospettive di riforma che sul tema si affacciano all’orizzonte[2].
I principi di delega in tema di concordato preventivo sono contenuti, in particolare, all’art. 6 della citata L. 155/2017 e possono così schematizzarsi:
- disfavore evidente per il concordato liquidatorio (pur se non è stata accolta la soluzione radicale della inammissibilità di questo istituto, come inizialmente ventilato, si è richiesto che lo stesso – oltre ad assicurare in ogni caso la soddisfazione del 20% ai chirografari come oggi già prevede l’art. 160 ult. co. l.f.– fruisca dell’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori);
- revisione della disciplina delle misure protettive (in questo punto la delega va coordinata con il principio volto ad unificare gli aspetti processuali per tutte le domande di accertamento della crisi o dell’insolvenza, contenuto all’art. 2, nonché con l’introduzione delle misure di allerta prevista dall’art. 4);
- individuazione dell’entità dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore e collegamento della prededuzione all’apertura della procedura concordataria ex art. 163 l.f. (anche qui la delega si collega al principio generale di cui all’art. 2 lett. l) di contenimento della durata e dei costi delle procedure, con riferimento anche alle ipotesi di prededuzione[3]);
- previsione di ipotesi di classamento obbligatorio dei creditori (da istituirsi in ogni caso nella ipotesi di creditori assistiti da garanzie esterne);
- previsione espressa che la verifica del tribunale si estenda alla fattibilità anche economica del piano, tenendo conto dei rilievi del Comm.Giud.[4];
- modifica della disciplina del voto, sopprimendo l’adunanza e prevedendo che nel caso in cui un creditore abbia da solo la maggioranza si voti anche “per teste” oltre che per importi ammessi al voto; introduzione di una regolamentazione del voto dei privilegiati dilazionati nel tempo e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
- integrazione della disciplina dei rapporti pendenti;
- disciplina più dettagliata della fase di esecuzione del piano e riordino delle ipotesi di revoca, annullamento e risoluzione.
In questo quadro, un’attenzione peculiare è poi dedicata al concordato con continuità aziendale(anche in questo caso in collegamento con il principio fondamentale dell’art. 2 volto a dare priorità di trattazione alle soluzioni della crisi che consentono la prosecuzione dell’attività caratteristica),
I principi incentivanti questa tipologia di concordato (oltre che sulla non applicabilità della soglia minima del 20% di cui all’ultimo comma dell’art. 160) si muovono lungo tre direttrici:
a) moratoria temporale anche superiore ad un anno per il pagamento dei privilegiati;
b) applicabilità della continuità al c.d. concordato misto, a condizione che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
c) previsione espressa che nella continuità rientra anche il caso in cui l’azienda sia oggetto di un contratto di affitto d’azienda, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato (c.d. continuità indiretta o oggettiva).
Più in generale, deve ritenersi che alcuni principi contenuti nella legge delega, in quanto già legge dello stato che dichiaratamente si pone come obiettivo quello di risolvere contrasti interpretativi, nella misura in cui non richiedano norme di dettaglio per disegnare una disciplina più compiuta (principi c.d. self executing) possano già rappresentare, anche in mancanza di approvazione dei decreti delegati, degli utili riferimenti ermeneutici cui gli operatori possono ricorrere nella disamina di questioni interpretative dibattute. E’il caso, per fare un esempio, proprio del riconoscimento della continuità indiretta come fenomeno concordatario rientrante a pieno titolo nell’alveo della continuità aziendale, con tutte le conseguenze che ne derivano (esonero dal limite di cui all’art. 160 ult. co. o possibilità di pagamento dei c.d. creditori strategici, ad es.)[5].
L’attuazione di tali principi è contenuta, come già anticipato, nel nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”, schema di decreto delegato che ambiziosamente si propone di sostituire la vecchia legge fallimentare, operando una reductio adunitatem delle procedure in senso lato concorsuali, comprese quelle relative al sovraindebitamento, attualmente estranee al R.D. 16 marzo 1942 ed oggetto, invece, della legge speciale n. 3/2012 e sss. modd. Tale scelta, peraltro, appare coerente da un lato con il venir meno della terminologia legata al “fallimento” (destinato a divenire liquidazione giudiziale) e, dall’altro, con l’estensione dell’area di applicazione delle procedure concorsuali a tutti i debitori in crisi o insolventi, anche attraverso l’unificazione delle forme processuali di accertamento di tali condizioni.
Viene in rilievo, in primo luogo, l’art. 89 che, dopo aver ricordato che il concordato può essere con continuità aziendale oppure liquidatorio, ci dice che la continuità è rivolta al ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, distinguendo fra:
- continuità diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero
- continuità indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio in capo a soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente alla presentazione del ricorso, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo.
L’allargamento espresso alla ipotesi di continuità indiretta appare condivisibile e vale a fugare le perplessità sollevate in proposito da una parte consistente della giurisprudenza di merito[6].
Destinata a creare dubbi interpretativi appare, invece, la norma che in caso di contemporanea prosecuzione dell’attività aziendale e cessione di beni, adotta una tesi per così dire quantitativa, facendo cioè dipendere la qualificazione del concordato e la conseguente disciplina applicabile dalla circostanza che i creditori ricevano in misura prevalente la propria soddisfazione dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale (ivi compresa la cessione del magazzino). Il concetto di utilità viene invece dilatato sino a ricomprendervi vantaggi fiscali e benefici economici indiretti derivanti dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali (viene in tal modo implicitamente sdoganata la c.d. “classe a zero” ricomprendete soggetti chirografari che non ricevono alcuna risorsa concordataria, ma solo vantaggi fiscali o indiretti). L’espressione “ivi compresa la cessione del magazzino” appare comunque interessante e degna di un’interpretazione estensiva ai flussi generati dalla collocazione sul mercato, più in generale, di tutti i prodotti realizzati o servizi erogati dall’impresa in continuità[7].
L’art. 89 ci indica, poi, cosa deve intendersi per apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori: deve trattarsi di almeno il 10% del soddisfacimento dei creditori chirografari (non in termini assoluti bensì relativi alla percentuale altrimenti ritraibile con risorse interne: in altri termini se le risorse interne consentono un soddisfacimento del 25% l’apporto esterno, per potersi definire “apprezzabile” deve consistere in un 2,5% in termini assoluti e non garantire un incremento del 10%).In ogni caso il soddisfacimento non può essere inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario. Quest’ultima precisazione appare molto utile e vale a fugare il dubbio (che si pone anche rispetto all’attuale formulazione dell’art. 160 ult. co. l.f.) se la percentuale minima vada osservata rispetto a tutte i creditori chirografari oppure se, come appare preferibile ed oggi viene così convalidato, sia sufficiente destinare risorse pari al 20% del monte complessivo che crediti privi di cause di prelazione, ferma la successiva libertà del proponente di ripartire tali risorse fra classi diverse, alcune delle quali anche destinatarie di una percentuale inferiore al 20%.
Estremamente rilevanti appaiono, altresì, gli art. 90, 91 e 92.
La prima disposizione ci dice che la proposta di concordato deve fondarsi su un piano che abbia concrete possibilità di realizzazione, mentre rinvia all’art. 92 per il contenuto e gli aspetti formali: parlare di concrete possibilità di realizzazione significa, implicitamente, ad avviso di chi scrive, affidare al tribunale, naturalmente sulla scorta degli accertamenti del C.G. e delle indicazioni d queste fornite, una possibilità di valutazione prognostica circa l’effettiva capacità di realizzazione delle operazioni di cui il piano si compone ed un’analisi anche economica delle stesse, dovendosi già in sede di ammissione escludere quelle proposte che si fondino su piano del tutto generici, velleitari, affidati ad operazioni non solo impossibili giuridicamente ma privi di concrete possibilità di realizzazione. Il concordato preventivo, volendo applicare una terminologia contrattualistica seppur non dimenticando mai la sua natura anche di procedura concorsuale ispirata al perseguimento di interessi pubblicistici, non è un negozio aleatorio, ma è un negozio che appartiene alla categoria dei negozi sinallagmatici (il cui fondamento causale può essere rinvenuto nello scambio fra e sdebitazione verso soddisfacimento non irrilevante dei creditori).
Nel mentre si riconferma il contenuto atipico della proposta e del piano sottostante e la necessità di predisporre un vero e proprio business plan in caso di continuità diretta, nonché la possibilità di prevedere l’apporto di un terzo assuntore, si introducono ben sei casi di classi obbligatorie:
- creditori privilegiati dei quali non sia previsto l’integrale pagamento o sia previsto il pagamento dilazionato ai sensi dell’art. 91 (denominato “moratoria nel concordato in continuita’ ”) secondo cui “Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo che precede, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente hanno diritto al voto per l’intero credito”) e a seconda dell’oggetto della garanzia;
- creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento;
- creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate;
- creditori postergati.
L’art. 92, come anticipato, prevede in modo analitico il contenuto del piano (mentre rinvia al precedente art. 48 per la documentazione allegata) e rende discrezionale la relazione del professionista attestatore in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano.
L’attestazione resta obbligatoria in due casi:
- in caso di continuità aziendale avendo riguardo al miglior soddisfacimento dei creditori
- in caso di modifica sostanziale del piano o della proposta.
Resta la previsione delle proposte concordatarie concorrenti, ma l’art. 95 oltre a non aver consentito una legittimazione diretta ed autonoma dei creditori dell’imprenditore in crisi, di cui pure la commissione di riforma aveva discusso, ha pure ridotto le soglie di inammissibilità collegate al presumibile soddisfacimento dei creditori assicurato dalla proposta del debitore: 30% oppure anche solo il 20% se lo stesso debitore aveva richiesto l’apertura del procedimento di allerta o di composizione assistita della crisi (oggi l’art. 163 prevede soglie più elevate di inammissibilità, del 40% o del 30% a seconda se il concordato abbia natura liquidatoria – nel primo caso – o in continuità). Anche in questo caso la percentuale deve essere oggetto di specifica attestazione (quindi ritorna obbligatoria anche nel caso in cui il debitore originariamente non si fosse avvalso di detta figura professionale).
DOPO L’APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA: LE AUTORIZZAZIONI
L’art. 99 è destinato a sostituire il “vecchio” art. 167 in tema di atti di straordinaria amministrazione, ma la formulazione letterale adottata contiene tre criticità fin da ora prospettabili:
- un divieto di autorizzazione quanto l’operazione possa avvenire dopo l’omologazione senza pregiudizio per il miglior soddisfacimento dei creditori;
- una previsione generica di adeguata pubblicità per l’atto urgente che nel periodo precedente si dice poter farsi luogo “senza pubblicità e procedure competitive”): dovrà qui trattarsi di atti sommamente urgenti e il cui mancato immediato svolgimento possa provocare danni di rilievo o compromettere il miglior soddisfacimento dei creditori;
- non è stata inserita una formula di chiusura per cui l’atto urgente non autorizzato non è di per sé inefficace se comunque rivolto al miglior soddisfacimento dei creditori, secondo una giurisprudenza della S.C. che appare ormai consolidata.
L’art. 102 disciplina i contratti pendenti ed è destinato a sostituire l’art. 169 bis recependone in gran parte i contenuti, così come gli approdi della preferibile e maggioritaria giurisprudenza di merito (ad es. durante la fase di preconcordato è possibile la sola sospensione e non lo scioglimento del rapporto contrattuale: cfr. il co. 2 dell’art. 102 cit.;ancora, che l’accertamento del credito derivante appartiene al G.O. ed è valutato dal G.D. ai soli fini del voto). Del tutto nuovo il meccanismo della notificazione dell’istanza di sospensione o scioglimento (che deve essere autonoma dal ricorso) contenente la proposta di quantificazione dell’indennizzo. Il destinatario può opporsi entro 7 gg. dalla notifica dell’istanza. Il credito viene definito in ogni caso come chirografario.
La disciplina dei finanziamenti nel concordato o nell’ADR è invece contenuta negli artt. 104, 106 e 107 con una semplificazione fra finanziamenti anteriori (cioè autorizzati prima dell’omologa del concordato o dell’accordo) destinati ad assorbire i finanziamenti interinali ed in funzione, ed i finanziamenti in esecuzione, cioè previsti post omologazione. Anche in questo caso è prevista una relazione di attestazione obbligatoria.
L’art. 106 è invece specificamente dedicato ai finanziamenti in esecuzione. Nulla si dice in tema di autorizzazione (che va ritenuta non dovuta) ma si richiede che tali finanziamenti siano espressamente previsti nel piano.
L’art. 107 tratta dei finanziamenti dei soci e contiene un refuso, laddove rinvia all’art. 105, dovendosi invece leggere art. 106.
L’art. 105, infine, è destinato a regolare l’autorizzazione al compimento dei pagamenti anteriori. Interessante il co. 2 inteso ad evitare l’operatività della scadenza o cristallizzazione dei debiti pecuniari di cui all’attuale art. 55 l.f., con riferimento ai rapporti di mutuo pendenti, purchè il debitore sia in regola nel pagamento o si faccia autorizzare al pagamento dei ratei già scaduti.
Alcune considerazioni sul voto della proposta concordataria.
L’articolo 114 (riproponendo in parte il testo dell’attuale art. 177 l.f.) conferma che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come pure la soluzione attuale – quale uscita dalla riforma del 2015 – secondo cui il voto favorevole deve essere necessariamente espresso, mentre non vale più la formula del silenzio-assenso che tanta fortuna ha avuto (e qualche abuso ha forse consentito) nella sua vigenza fra il 2012 -2015; la formula del silenzio-assenso continuerà ad essere applicata al c.d. “concordato minore”, così come già oggi intema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’art. 114 precisa, inoltre, che il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è riportata anche nel maggior numero di classi, con formula la cui importanza appare evidente considerati i numerosi casi di classi obbligatorie di cui si propone l’inserimento.
Ma le due innovazioni più rilevanti sono:
- l’adozione di un sistema di calcolo delle maggioranze anche “per teste”, nell’ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto (cd. “creditore tiranno”);
- una apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi (il comma 6 dell’articolo cit. – dopo aver previsto al co. 5 che i creditori privilegiati dilazionati per oltre un anno dalla data di presentazione della domanda votano per l’intero credito – precisa che “Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi. Sono in conflitto d’interessi i creditori portatori di un interesse in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione”).
Ai temi dell’esecuzione e risoluzione del concordato sono dedicati, fondamentalmente, gli artt. 123 e 124 della bozza.
Le novità maggiori in tema di esecuzione sono rivolte ad evitare situazioni concordatarie inattuate e del tutto inerti, come invece oggi in taluni casi si registrano a fronte di un’approvazione del concordato avvenuta negli scorsi anni tramite silenzio assenso, cui abbia fatto seguito la successiva scadenza del termine per richiedere la risoluzione. L’art. 123 prevede, pertanto, l’introduzione del principio dell’attuazione coattiva della proposta concordataria del debitore e l’allargamento dei casi di legittimazione a richiedere la risoluzione del concordato preventivo, che viene estesa al C.G., se richiesto da un creditore.
Non viene invece affrontato il tema del
fallimento senza preventiva risoluzione del concordato, pur se l’ambito di
legittimazione generalmente esteso al pubblico ministero consentirà di evitare,
probabilmente, taluni abusi[8].
[1] Sulla riforma, in generale, LAMANNA, La riforma concorsuale in progress: dalla legge delega alla sua (rapida) attuazione, in www.ilfallimentarista.it; CHERUBINI, Riforma fallimentare. Guida commentata alla legge 155/2017, Rimini, 2017.
[2] Sulla parte della riforma riguardante il concordato preventivo, MARZO, Aspetti qualificanti del “riordino” della disciplina relativa al concordato preventivo, ivi; FICO, La prededucibilità dei crediti dei professionisti nella legge delega, ivi; RAVINA, I poteri del tribunale nella valutazione di fattibilità del piano concordatario secondo la legge delega, ivi; AMATORE, Poteri di controllo del tribunale e giudizio di fattibilità economica del piano, ivi; RASILE – PEZZOLI, Il nuovo concordato preventivo nello schema di decreto delegato, ivi; CENSONI, La “controriforma” della disciplina del concordato preventivo, in www.ilcaso.it.
[3] Sulla prededuzione spettante al credito del professionista attestatore, ex art. 161 co. 3 l.f., sulla utilità derivante dall’ammissione alla procedura concorsuale e la (tendenziale) irrilevanza delle successive vicende della procedura di concordato, vds. da ultimo Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2018, n. 12017, in www.ilcaso.it, che tuttavia fa salva (qualora tempestivamente sollevata e non esclusivamente denunciata per la prima volta nel giudizio di legittimità) la eccezione di inadempimento.
[4]E’questa una delle novità più contestate in dottrina, che suole richiamarsi sul punto alla nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521, cui si deve la distinzione fra fattibilità giuridica ed economica. Pur se il tema meriterebbe ben altro approfondimento, si può affermare che l’introduzione della soglia di soddisfacimento del 20% per i creditori chirografari – prevista dall’art. 160 ult. co l.f. come modificato dal d.l. 83/2015 convertito in L. 132/2015 – che la proposta deve “assicurare” in ogni caso, abbia reso assai sfumata se non del tutto superata la distinzione fra fattibilità economica e giuridica, nel senso almeno che appare rientrare nei compiti del Tribunale, non solo una valutazione circa la legittimità della proposta e delle operazioni previste nel piano per la sua esecuzione, ma anche una valutazione di realizzabilità concreta delle stesse e di idoneità prima facie ed ex ante a consentire il raggiungimento di tale plafond minimo di soddisfacimento. Cfr. Tribunale di Treviso, Sez. II Civile, 29 luglio 2016, e per considerazioni più ampie in ordine alle verifiche giudiziali FAROLFI, La verifica della fattibilità giuridica e della causa concreta del concordato, nota a Tribunale Busto Arsizio, 29 maggio 2013 e Appello Milano, 25 ottobre 2013, n. 3878, in www.ilfallimentarista.it.
[5] Per una valorizzazione come criterio interpretativo dei principi della legge delega, cfr. Trib. Ravenna, 15 gennaio 2018, in www.ilcaso.it.
[6] Sul tema, oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si rinvia a GALLETTI, La strana vicenda del concordato in continuità e dell’affitto d’azienda, in www.ilfallimentarista.it; FINARDI, Le diverse interpretazioni del principio di responsabilità patrimoniale nel concordato con continuità, ivi; MANICO-MANGANARO, Affitto d’azienda e concordato preventivo: verso una soluzione di continuità, in www.diritto24.ilsole24ore.com, nonché alla bibliografia ulteriormente citata.
[7] Si adotta in tal modo un principio interpretativo che appare coessenziale aduna scelta – volta a favorire le ristrutturazioni dei debiti che consentano il mantenimento del c.d. going concern – caratterizzata dal fatto che nella valutazione della richiamata prevalenza la cessione del “magazzino” va conteggiata all’interno dei flussi prodotti dalla continuità. Si tratta di un principio che già oggi può valorizzarsi interpretativamente, in quanto non innovativo, ma specificativo di un dato di ovvia consistenza: la prosecuzione dell’attività aziendale seppur funzionalizzata al soddisfacimento dei creditori concordatari non può perdere di vista la ricerca della reddittività e della remunerazione dei fattori della produzione impiegati (materiali ed umani) pena la stessa inconsistenza della proposta continuazione ed il suo esito “infausto”. Non si spiegherebbero diversamente, infatti, norme come l’attuale art. 186 bis ult. co l.f. (che consente l’immediato arresto della procedura laddove, prima della omologazione, si evidenzi che la prosecuzione dell’attività cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori) o lo stesso art. 186 bis co. 2 lett. a) secondo cui il piano deve contenere una “analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa…delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura” (ossia un vero e proprio business plan della prevista continuità). La prosecuzione dell’attività, pur essendo un valore in sé come dimostrano le disposizioni limitanti le proposte liquidatorie, deve tendenzialmente produrre flussi finanziari per i creditori e, quindi, valorizzare e vendere sul mercato i beni prodotti o i servizi forniti. Questo spiega perché la vendita delle merci di magazzino deve farsi rientrare nel perimetro della continuità, in quanto attività realizzativa dell’oggetto sociale; di conseguenza, quando questo oggetto consiste nella costruzione e ristrutturazione in funzione della vendita di immobili, anche queste ultime operazioni, che rientrano nell’ordinaria amministrazione, dovranno considerarsi coerenti con un piano di continuità aziendale. La circostanza che tali cessioni debbano avvenire seguendo procedure competitive rappresenta uno degli effetti della scelta concorsuale di ristrutturazione del debito, piuttosto che eminentemente privatistica, ma non conduce necessariamente ad una diversa qualificazione, in termini puramente liquidatori, tutte le volte in cui tali alienazioni rappresentino il frutto della prosecuzione dell’attività di impresa e la realizzazione dell’oggetto sociale. Diverso, ovviamente, il caso in cui la società – pur avendo un oggetto sociale che ricomprende la trasformazione e vendita di beni immobili – si risolva a compiere un’operazione straordinaria come la vendita della propria sede al fine di “chiudere” l’attività e liquidare l’attivo.
[8] Sul tema della dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio (cioè senza preventiva risoluzione) si rinvia alla nota Cass.17 Luglio 2017, n. 17703 che ha affermato l’ammissibilità di tale dichiarazione senza necessità di preventiva risoluzione del concordato omologato, qualora l’istante faccia valere il proprio credito falcidiato insoddisfatto. Va inoltre dato conto della più recente ordinanza Cass. civ., sez. VI, ord. 24 aprile 2018, n. 10105, con cui si è affermato che deve trattarsi in pubblica udienza della prima sezione civile – in quanto di possibile rilievo nomofilattico – la questione se debba essere ammesso al passivo integralmente o nella misura falcidiata in sede concordataria il credito nei confronti di debitore dichiarato fallito senza che sia stato dichiarato risolto il concordato preventivo in precedenza omologato.
di Margherita Libri
Il tema della responsabilità della governance delle società di capitali, da sempre passaggio fondamentale del contenzioso in materia, si sviluppa, sul piano processuale, nella previsione legislativa di una pluralità di rimedi contro l’abuso dei poteri di gestione conferiti agli amministratori delle società, con l’obiettivo di assicurare una valida tutela degli interessi facenti capo non solo alle società da essi amministrate, ma anche ai creditori sociali, ai singoli soci e ai terzi.
Il dibattito sulle azioni di responsabilità è, inoltre, in costante evoluzione sia riguardo alle iniziative esperite nell’ambito di società in bonis, sia rispetto a quelle da promuoversi nel contesto di procedure concorsuali, ed è destinato ad accrescere la sua importanza tenuto conto della legge 19 ottobre 2017 n. 155, recante la delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in forza della quale la Commissione all’uopo nominata ha consegnato al Ministro della Giustizia una prima versione di due decreti attuativi, l’uno contenente la disciplina del Codice della crisi e dell’insolvenza e l’altro, che introduce significative modifiche al Codice civile in materia di diritto societario.
Secondo il sistema normativo attualmente in vigore e con riferimento alle S.p.A. e alle S.r.l., è possibile in generale enucleare le seguenti tipologie di azioni esperibili nei confronti degli amministratori delle società – intendendosi come tali non soltanto le persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria, nelle funzioni di amministrazione, ma anche coloro che si siano, di fatto, ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea, sia pur irregolare o implicita, e abbiano in concreto svolto attività di gestione della società con carattere sistematico e non limitato al compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale (v. Cassazione Civile: 14 settembre 1999, n. 9795; 23.5.2008, n. 13424; 1 marzo 2016, n. 4045; 18 settembre 2017, n. 21567) – :
- Azione sociale di responsabilità.
- Azione dei creditori sociali.
- Azioni contro la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 cod. civ..
- Azione dei singoli soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2476, VI comma, e 2395 cod. civ.;
Tali rimedi saranno trattati con riferimento, in sintesi, ai principali profili che caratterizzano la corrispondente azione, con riguardo alle norme che la contemplano, ai soggetti legittimati, alla natura dell’azione e della responsabilità e ai suoi elementi costitutivi.
Azione sociale di responsabilità.
Il rimedio fondamentale contro gli abusi degli amministratori è rappresentato dall’azione sociale di responsabilità. Essa è prevista, per le S.p.A., dagli articoli 2393 e 2393 bis cod. civ. intitolati, rispettivamente, “Azione sociale di responsabilità“ e “Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci” e, per le S.r.l., dall’articolo 2476 cod. civ., che riguardala responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci.
Nelle società per azioni, la legittimazione del socio, ai sensi dell’articolo 2393 bis cod. civ., è riservata ai soli detentori di una partecipazione qualificata al capitale sociale – almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo Statuto, comunque non superiore al terzo, nelle società chiuse; un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello Statuto, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. I predetti quorum, secondo opinione prevalente, richiesti quali requisiti di legittimazione, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere in capo al socio lungo tutto l’iter processuale, di talché il venir meno di essi, nel corso del giudizio,comporta una pronunzia di improcedibilità dell’azione. Nelle società a responsabilità limitata, la legittimazione ad esercitare l’azione è invece conferita a ciascun socio individualmente, a prescindere dalla quota di capitale posseduta.Essendo il diritto sostanziale tutelato di pertinenza della società, la legittimazione del socio, che agisce utendo iuribus della società, è volta far valere in nome proprio un diritto altrui, rientrando dunque in una delle fattispecie di sostituzione processuale, ai sensi dell’articolo 81 cod. proc. civ.. Inoltre, poiché l’accertamento della responsabilità è destinato a produrre i suoi effetti anche nei confronti della società titolare del diritto controverso, la stessa dovrà essere chiamata in giudizio quale litisconsorte necessaria ai sensi dell’articolo 102 cod. proc. civ., come peraltro previsto espressamente, per le società per azioni, dall’articolo 2393 bis, III comma, cod. civ.. Ove l’amministratore e legale rappresentante della società risulti in carica, la notificazione dovrà essere eseguita alla società, in persona del curatore speciale, da nominarsi all’esito di apposito e autonomo procedimento di volontaria giurisdizione, sussistendo in tal caso una chiara ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 78, II comma, cod. proc. civ. .
Sebbene le norme in tema di società a responsabilità limitata non prevedano espressamente, a differenza di quanto accade per le società per azioni, una disposizione specifica che attribuisca alla società la legittimazione a promuovere l’azione sociale nei confronti dell’amministratore, l’opinione pressoché unanime dei Commentatori della riforma delle società di capitali è orientata nel senso di ammettere la coesistenza della legittimazione straordinaria del socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione al capitale sociale, e della legittimazione della società. Tale conclusione si fonda sull’evidente constatazione che l’obbligo risarcitorio degli amministratori si configura nei confronti della società e che pertanto sarebbe problematico non riconoscere proprio in capo al soggetto titolare del diritto corrispondente, la possibilità di far valere il medesimo in giudizio, ai sensi dell’articolo 1218 cod. civ., e di conseguirne tutela. Inoltre, l’articolo 2476, V comma, cod. civ., autorizza espressamente la società a rinunziare all’azione proposta dal socio, a definire transattivamente la controversia e, dunque, a disporne in via definitiva; siffatto potere presuppone identica facoltà di scelta in ordine all’esercizio “in proprio” della medesima azione, la cui disponibilità non può dunque essere sottratta a chi ne è titolare (v. Relazione al decreto di riforma, par. 11), tenuto comunque conto di quanto, in generale, previsto dall’articolo 24 Cost..
In difetto di una norma corrispondente a quella contenuta nell’articolo 2393, I comma, cod. civ., è discusso se, per le società a responsabilità limitata, debba reputarsi necessaria la previa deliberazione assembleare che autorizzi la promozione dell’azione da parte della società. Sull’argomento si registrano opinioni non univoche. Taluni Autori (Di Amato; Ambrosini; Cagnasso) affermano la competenza della collettività dei soci, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2476, V comma, cod. civ. con riguardo alla rinunzia ovvero alla transazione dell’azione esperita dal socio. Altra opinione dottrinale (Mainetti; Platania) ritiene sussistente la competenza dell’organo amministrativo, trattandosi di esercitare un diritto facente capo alla società, come tale rientrante nell’ambito delle funzioni gestorie, e siffatto convincimento viene giustificato anche dalla mancata indicazione, tra le materie affidate alla decisione dell’assemblea dei soci, come elencate dall’articolo 2479 cod. civ., dell’azione di responsabilità degli amministratori. La soluzione che appare preferibile, salvo il caso in cui la decisione venga affidata alla collettività dei soci da un’apposita clausola statutaria, o per effetto dell’iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2479, I comma, cod. civ., deve ritenersi quella secondo cui è possibile esperire l’azione sociale indipendentemente dall’autorizzazione dell’assemblea dei soci e della relativa deliberazione, essendo l’azione stessa un rimedio attivabile, come innanzi evidenziato, da ciascuno dei soci. In tal senso è orientato il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa (19 ottobre 2015, n. 20844). Diversa è la posizione espressa in proposito da altri Tribunali (v. Tribunale di Milano, 12 gennaio 2015) che ritengono improcedibile, anche con riguardo alla società a responsabilità limitata, l’azione esercitata dall’amministratore senza apposita deliberazione assembleare.
Ulteriori soggetti legittimati all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità sono: il Collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2393, III comma, cod. civ. e, per le S.r.l., ai sensi dell’articolo 2477, V comma, cod. civ., l’Amministratore Giudiziario della società per azioni, nominato dal Tribunale all’esito del procedimento di volontaria giurisdizione originato dalla denuncia presentata ai sensi dell’articolo 2409, V comma, cod. civ.; in caso di soggezione della società a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, rispettivamente, il curatore del fallimento (articolo 146 del R.D. n. 267/42), il Commissario liquidatore e il Commissario straordinario (articolo 2394-bis codice civile).
L’azione sociale ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. Le norme di cui agli articoli 2392 e 2476 cod. civ. strutturano una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma dell’articolo 2392 cod. civ., alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma di tale norma e il primo comma dell’articolo 2476 cod. civ. consentono all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa e, essendo a conoscenza del prossimo compimento dell’atto, abbiano fatto constare del proprio dissenso. (sulla natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità, Tribunale di Roma Sezione Specializzata in materia di Impresa, 29 dicembre 2017).
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell’azione de qua consegue che, mentre sull’attore grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi al medesimo imposti. In altre parole, l’inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà alla società attrice fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre competerà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex articolo 1218 cod. civ., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, Sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Sez. I, 10 agosto 2016, n. 16952; Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese, 13 gennaio 2017).
Va,poi, osservato che gli amministratori delle società di capitali incorrono in responsabilità qualora non adempiano con diligenza agli obblighi loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo (articolo 2392 comma I, cod. civ.); per quanto concerne gli obblighi cui sono tenuti gli amministratori, deve evidenziarsi che in proposito possono distinguersi due tipologie; la prima rappresentata dagli obblighi aventi un contenuto specifico che è stato già predeterminato dalla legge o dallo statuto, si pensi, per esempio, agli obblighi che incombono sugli amministratori in caso di perdite, e la seconda costituita dagli obblighi che si risolvono nella regola generale di amministrare con diligenza e senza conflitto di interessi, senza tuttavia specificare il comportamento da tenere per gli amministratori e lasciando al giudice il compito di individuarne, di volta in volta, la portata in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Occorre ulteriormente rilevare che l’articolo 2394 cod. civ. fa riferimento agli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la cui inosservanza è fonte di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali.
Il thema probandum a fondamento della responsabilità che al riguardo venga prospettata si articola nei seguenti tre elementi: a) inadempimento da parte degli amministratori di uno o più degli obblighi suindicati; b) danno patrimoniale subito dalla società; c) nesso causale intercorrente tra inadempimento e danno.
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità risarcitoria prevista dagli articoli 2393, 2393 bis e 2476 comma 1 cod. civ. sono dunque necessarie, oltre alla deduzione e alla prova di concreti inadempimenti da parte dell’organo gestorio ai doveri su di esso incombenti per legge e statuto, l’allegazione e la prova del danno in tal modo concretamente cagionato al patrimonio sociale nonché del nesso di causalità che lega i primi al secondo. Il danno che l’amministratore responsabile è tenuto a risarcire è, quindi, quello causalmente riconducibile in via immediata e diretta alla sua condotta colposa o dolosa, ed entro tale limite ricomprende, secondo i principi generali, sia il danno emergente sia il lucro cessante; esso va in concreto commisurato al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, attivo od omissivo, non fosse stato posto in essere da parte dell’autore (cfr., Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese: 24 gennaio 2017, n. 1236; 24 agosto 2016, n. 1649; Cassazione Civile, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Con riguardo alla determinazione del danno, mette conto segnalare, tra le modifiche più rilevanti e significative introdotte dalla riforma di cui alla legge delega n. 155/2017, quella, prevista dall’articolo 4, comma II, della stessa legge, che inserisce, all’articolo 2486 cod. civ., intitolato ai “Poteri degli amministratori”,in caso di scioglimento della società, un terzo comma del seguente tenore:”Il danno risarcibile è determinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 1223, 1225, 1226 e 1227 in quanto compatibili con la natura della responsabilità, in relazione al pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dai singoli atti compiuti in violazione del dovere previsto dal comma primo. Tuttavia, in caso di scritture contabili mancanti o comunque inattendibili, il danno risarcibile corrisponde alla differenza tra il netto patrimoniale al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società e il netto patrimoniale al momento in cui è cessata la prosecuzione indebita dell’attività oppure è aperta la procedura di liquidazione della società, con salvezza della prova contraria e, in ogni caso, del potere di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice”.
L’azione dei creditori sociali
L’azione spettante ai creditori sociali è prevista, per le società per azioni, dall’articolo 2394 cod. civ. e costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quale garanzia generica dell’adempimento delle obbligazioni verso terzi, ai sensi dell’articolo 2740 cod. civ..Analogo rimedio non è espressamente contemplato con riguardo alle società a responsabilità limitata e tale mancato richiamo ha da sempre costituito argomento di vivace dibattito. Molti interpreti si sono interrogati sul significato di tale lacuna: se con essa il legislatore avesse inteso escludere il diritto dei creditori sociali a richiedere e ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2394 cod. civ.., oppure se tale norma dovesse essere ritenuta in ogni caso applicabile, in ragione di un generale criterio di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori per fatti pregiudizievoli del patrimonio e degli interessi del ceto creditorio. L’apparente vuoto normativo può essere colmato attraverso l’applicazione analogica dell’articolo 2394 cod. civ., sussistendo la necessità anche in relazione a tale tipo societario di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, unica garanzia per i creditori, attraverso idonea sanzione. Va, comunque, sottolineato che, nell’ambito delle possibili modifiche al codice civile, previste dallo schema dei decreti di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155, viene contemplata espressamente, mediante l’inserimento del comma 5 bis nell’articolo 2476 cod. civ., l’azione spettante ai creditori sociali.La legge delega ha infatti stabilito l’introduzione da parte dei decreti di norme volte a confermare “l’applicabilità dell’articolo 2394 [in materia di azione di responsabilità dei creditori] alle società a responsabilità limitata“, attualmente non richiamato dall’art. 2476 c.c.”.
L’art. 4 dello schema di decreto attuativo riguardante le modifiche al codice civile, prevede infatti l’introduzione del comma 5 bis secondo il quale “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.“.
La natura di tale azione è controversa. Taluni ritengono si tratti di una autonoma azione extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ. (v. in proposito, Cassazione Civile, Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24715).; altri affermano trattarsi di azione contrattuale, richiamando la natura surrogatoria o il fondamento del rimedio sul generale dovere di protezione dei terzi incombente ex articolo 1173 cod. civ. sugli amministratori di una società che ha autonomia patrimoniale perfetta. Diversificate appaiono inoltre le opinioni in ordine alla finalità di tale azione, pur nella prospettiva condivisa della natura contrattuale alla stessa attribuibile. Secondo taluni, infatti, la stessa è diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale nei limiti della misura dei crediti insoddisfatti; a ciascun creditore sarebbe conferita legittimazione straordinaria per la parte della pretesa risarcitoria che eccede l’ammontare del suo credito e che riguarda altri creditori inerti.La ratio della norma sarebbe così corrispondente a quella di cui all’art. 51 l.f., che vieta le azioni esecutive individuali dalla data del fallimento: quando il patrimonio sociale è insufficiente rispetto alla soddisfazione dei crediti, ciascun creditore può agire per reintegrarlo. Secondo altra opzione interpretativa, l’azione sarebbe invece orientata a reintegrare il patrimonio del singolo creditore sociale che ha il diritto di ottenere dall’amministratore, responsabile della lesione del patrimonio della società, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di eseguire; si tratterebbe di un’azione autonoma ed individuale in cui la misura del danno subito dal singolo sarebbe anche la misura dell’interesse ad agire. Per una parte della dottrina anche l’azione ex articolo 2394 cod. civ. – come già quella ex articolo 2395 cod.civ. -costituirebbe applicazione della norma generale di cui all’art. 2043 c.c., onde la condotta illecita sarebbe da qualificare in termini di “lesione del credito”.
La natura extracontrattuale dell’azione presuppone l’assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti, ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 cod.civ.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente pecuniario della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., nel senso dell’autonomia, Cassazione Civile, 22 ottobre 1998, n. 10488; 28 novembre 1984, n. 6187; 10 giugno 1981, n. 3755).
L’azione di responsabilità esercitata dal Curatore Fallimentare.
E’ costante nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui, in conseguenza del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli articoli 2392 e 2394 cod. civ. confluiscano in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento (articolo 146 l. fall.), il quale può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori (ed i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (articoli 392, 2407 cod. civ.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (articoli 2394, 2407 cod. civ.) (sulla legittimazione unitaria del Curatore, v. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23 gennaio 2017, n. 1641). Tale facoltà, che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale)non può risolversi in un pregiudizio per la curatela – nel senso che questa debba soggiacere a quanto di meno favorevole possa astrattamente comportare il ricorso all’azione ex art. 2394 c.c., in tema di delimitazione del danno risarcibile e dell’interesse ad agire – dovendo accollarsi agli amministratori il danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a prescindere dalle conseguenze concrete (più o meno favorevoli) che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi (cfr., per tutte, Cassazione Civile 22 ottobre 1998, n. 10488).
Fino al 31 dicembre 2003 la responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata era soggetta alla medesima disciplina dettata per gli amministratori di società per azioni, per effetto del rinvio recettizio integrale operato dall’articolo 2487, secondo comma, cod. civ. alle disposizioni rispettivamente recate dai precedenti articoli 2392, 2393, 2394 cod. civ. . In particolare, in caso di fallimento ovvero di liquidazione coatta amministrativa della società, il terzo comma dell’articolo 2394 cod. civ. attribuiva al curatore del fallimento ovvero al commissario liquidatore la titolarità esclusiva dell’azione di responsabilità degli amministratori della società verso i creditori sociali. Tale legittimazione esclusiva era ribadita, quanto al caso di fallimento, dall’articolo 146, secondo comma, l. fall., richiedente anche per l’esercizio di tale azione specifica autorizzazione, previa audizione del comitato dei creditori, del giudice delegato al fallimento e confermata dalla giurisprudenza di legittimità, il cui consolidato orientamento era nel senso di ritenere che – nel caso di fallimento di una società di capitali – le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori previste dagli articoli 2393 e 2394 cod. civ. a favore, rispettivamente, della società e, surrogatoriamente, dei creditori sociali, confluivano nell’unica azione di cui all’articolo 146 l. fall. di cui era titolare il curatore, con la legittimazione del quale non poteva concorrere quella dei creditori sociali per l’azione già di loro spettanza, essendo quest’ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall’azione di massa e non potendo quindi, sino alla chiusura del fallimento, ad essa sopravvivere ancorché il curatore rimanesse inerte (v. Cassazione Civile 28.2.1998 n. 2251; 22.10.1998 n. 10488; 28.11.1984 n. 6187).
La ridefinizione complessiva della disciplina legale delle società a responsabilità limitata introdotta dal D.lgs. n. 6 del 2003 – nella quale non si rinviene alcuna disposizione autonoma che riproponga per le S.r.l. il tenore dell’articolo 2394 cod. civ. né alcuna norma di rinvio ricettizio al detto articolo (funzione svolta, nel sistema ante riforma, dall’articolo 2487 cod. civ. previgente) – aveva indotto parte della dottrina e della giurisprudenza di merito a ritenere che il curatore del fallimento di tale tipo di società avesse perduto la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori spettante ai creditori della società della stessa società, dovendosi attribuire al silenzio del legislatore la volontà di escludere, per le società a responsabilità limitata, un’azione corrispondente a quella delineata dall’articolo 2394 cod. civ. . Tale interpretazione, contrastata da altra parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Napoli, 28.4.2004; Tribunale di Napoli, 12.5.2004, Tribunale di Mantova, 14.9.2005) non era condivisibile alla stregua del contenuto della nuova disciplina. Il silenzio del legislatore appariva infatti imputabile ad un mero difetto di coordinamento tra la disciplina delle S.p.A. e quella delle S.r.l. contenuta nella novella societaria ed era ben possibile giungere in via interpretativa a confermare l’applicabilità dell’articolo 146 l. fall. alle S.r.l. anche dopo la riforma ed a riconoscere quindi che ila Curatela del fallimento, pur nel mutato contesto normativo, conservasse tuttavia la facoltà di far valere a tale titolo, in via esclusiva, la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali.
La Suprema Corte ha poi ribadito (di recente, Cassazione Civile, Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17359), con riguardo alla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, priva del richiamo, negli articoli 2476 e 2487 cod. civ., agli articoli 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non va interpretata in termini di rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’utile esperimento della predetta azione ai sensi dell’articolo 146 legge fall.; in base a tale disposizione, riformulata dall’articolo 130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, in tal modo confermandosi l’opzione interpretativa per cui, anche nel testo originario, era riconosciuta la legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli articoli 2393 e 2394 cod. civ.
In ogni caso deve osservarsi, per completezza argomentativa, che il progetto del Codice della Crisi e dell’Insolvenza predisposto in attuazione della legge delega n. 155/2017, prevede che il Curatore designato in caso di dichiarata apertura della Liquidazione Giudiziale – procedura che dovrà sostituire la dichiarazione di fallimento (art. 53 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza) – possa promuovere o proseguire, anche separatamente, ai sensi dell’articolo 260 del predetto Codice: a) l’azione sociale di responsabilità; b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, comma 5 bis del codice civile; c) l’azione prevista dall’articolo 2476, comma 7, del codice civile; d) l’azione prevista dall’articolo 2497, comma 4, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. Analoga disposizione è indicata nella Liquidazione Coatta Amministrativa, con riferimento alla legittimazione ad agire del Commissario Liquidatore (articolo 309). L’articolo 362 del medesimo schema di Codice fa riferimento, infine, alla legittimazione a costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i delitti previsti dalla stessa normativa, in capo al Curatore, al Commissario giudiziale e al Liquidatore Giudiziale e, nei casi di bancarotta fraudolenta, ove manchi la costituzione del Curatore, anche in capo ai creditori (art. 362).
Va altresì segnalata la disposizione di cui all’articolo 34 del progetto di Regolamento recante le disposizioni di attuazione al Codice predisposto dalla Commissione all’uopo designata, le norme di coordinamento e le disposizioni transitorie, che dovrebbe abrogare le norme di cui al R.D. n. 267/1942.
Sul piano risarcitorio e della determinazione del danno, va infine richiamato l’indirizzo della Suprema Corte, Sezioni Unite, (6/5/2015, n. 9100; v. anche Sez. I, 1 febbraio 2018, n. 2500), secondo cui “Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
L’azione prevista dall’articolo 2497 cod. civ..
Il rimedio di cui all’articolo 2497 cod. civ. è quello esperibile dal socio – da intendersi di minoranza, anche se non specificato dal legislatore – della società soggetta all’altrui direzione e coordinamento ovvero dal creditore sociale della medesima società “esterna”, nei confronti della società o dell’ente che detta attività esercita e che abbia abusato dei suoi poteri di direzione e coordinamento, violando le regole di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società controllata. Condividendosi l’indirizzo della dottrina prevalente, non può negarsi legittimazione ad agire in capo alla società eterodiretta, nei confronti della società capogruppo, ancorché la stessa non sia espressamente menzionata dall’articolo 2497 cod. civ. tra i soggetti che possono far valere la responsabilità della Holding (v. Tribunale di Milano, Sez. VIII, 27 febbraio 2012, n. 2464). In ogni caso, deve riconoscersi in capo alla società controllata la possibilità di agire, anche ai sensi dell’articolo 2476, VI comma, cod. civ..
Soggetti passivi di tale azione sono, oltre alla società capogruppo e in solido con essa, coloro che abbiano comunque preso parte al fatto lesivo, e pertanto amministratori o dirigenti del gruppo, quali autori materiali dell’attività dannosa, ma anche coloro che consapevolmente ne abbiano tratto beneficio, ai sensi dell’articolo 2497, II comma, cod. civ.. Tale disposizione estende, dunque, la fattispecie di cui al comma precedente anche ad altri soggetti, allo scopo di impedire che i medesimi, pur avendo concorso alla verificazione dell’illecito, possano restare esenti da responsabilità. In linea generale, possono essere ritenuti responsabili non soltanto coloro i quali abbiano preso direttamente parte alla condotta della società capogruppo, ma anche quanti abbiano contribuito causalmente alla verificazione del fatto lesivo e, pertanto, gli amministratori e i sindaci della holding, i soci di maggioranza e i creditori della capogruppo, per induzione alla condotta illecita. gli amministratori della società eterodiretta, per aver passivamente recepitole direttive pregiudizievoli della holding, i sindaci della eterodiretta, per omessa vigilanza, le società di revisione. Con riguardo a coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio, può farsi riferimento a quanti, pur essendo a conoscenza del fatto illecito, ne abbiano approfittato per avvantaggiarsi, a detrimento della società eterodiretta danneggiata; costoro potranno rispondere nei limiti del beneficio che hanno tratto dal fatto lesivo.
Ai fini della sussistenza della responsabilità ai sensi dell’articolo 2497 cod. civ. è necessario dimostrare: a) l’esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) l’antigiuridicità della condotta, cioè dell’esercizio di quell’attività nell’interesse imprenditoriale della capogruppo o di altri soggetti, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento, ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società “esterne”; c) l’evento dannoso, dunque il pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione (per il socio), ovvero all’integrità del patrimonio della società (per il creditore); d) il nesso di causalità tra la condotta e l’evento.
Tale responsabilità, viene delimitata ovvero esclusa allorché debba negarsi la sussistenza in concreto di un danno risarcibile e, pertanto, quando manca il danno, alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento (comma I, ultima parte, prima ipotesi), quando è integralmente eliminato anche a seguito di operazione a ciò dirette (comma I, ultima parte, seconda ipotesi), quanto è azzerato dalla stessa società controllata, che abbia soddisfatto la pretesa risarcitoria (comma III) secondo un meccanismo meramente “fattuale”.
Con riguardo all’individuazione della natura di tale azione, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso, con ovvie e rilevanti conseguenze sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti. Alcuni autori (F. Fimmanò) propendono, nonostante il dato letterale della Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 6/2003, in cui si fa menzione di una responsabilità di “stampo aquiliano”, per la ricostruzione in termini di responsabilità contrattuale della fattispecie di cui all’articolo 2497, I comma, cod. civ.(in giurisprudenza, v. Tribunale di Milano, Sezione VIII, 17 giugno 2011),fondata sulla obbligazione di iuxta gestio posto a carico della società capogruppo verso la società diretta ed i suoi soci. Altra dottrina(G. Salatino; V.G. Sbisà; V. F. Galgano) ritiene sia sulla scorta della Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 6/2003 sia in ragione del fatto che non sia prevista la legittimazione all’esercizio dell’azione in capo alla società eterodiretta, che vada esclusa la natura contrattuale dell’azione di cui all’articolo 2497, I comma, cod. civ.; si registrano inoltre posizioni analoghe in giurisprudenza, con il riferimento all’inosservanza dei precetti generali di correttezza e buona fede imprenditoriali, tale da configurare un abuso nell’esercizio del potere di direttiva e di istruzione (Tribunale di Palermo, 15 giugno 2011). Altro orientamento giurisprudenziale (Trib. Napoli, sez. VII, decr., 26 maggio 2008) ha indicato una soluzione intermedia facendo riferimento alla natura contrattuale della responsabilità con riferimento all’azione esperita dai soci, e alla natura extracontrattuale con riguardo a quella esercitata dal creditori.
La responsabilità di cui all’articolo 2497, I comma, cod. civ. può altresì essere ricostruita quale responsabilità derivante da amministrazione di fatto della società “esterna” eterodiretta, da parte della capogruppo controllante, e dall’inadempimento delle obbligazioni collegate all’esercizio concreto della funzione gestoria, indipendentemente dalla formale investitura nelle medesime attribuzioni. In tal senso appare orientata anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, Sezione VIII, 17 giugno 2011).
Per quanto riguarda il danno subito dal socio della società diretta e coordinata, è stato da autorevole dottrina affermato che esso consiste nella incapacità di produrre utili distribuibili da parte della società coordinata e nel mancato aumento o nella diminuzione di valore delle partecipazioni derivanti dalla scorretta attività di coordinamento. Il legislatore non ha definito in modo specifico tali presupposti lasciando a dottrina e giurisprudenza il compito di delinearli rispetto ai casi concreti all’attenzione.Si ritiene,infine, pacificamente che il pregiudizio in questione consista in un danno diretto al patrimonio della società eterodiretta e riflesso sulla redditività e sul valore della partecipazione sociale che fa capo al singolo socio; in proposito appare evidente la differenza rispetto alla posizione del socio – in caso di azione diretta contro gli amministratori della società “singola”, ai sensi degli articoli 2395 e 2476, VI comma, cod. civ., – non legittimato ad agire anche per eventuali danni indiretti che siano stati dagli amministratori cagionati al suo patrimonio personale.
L’azione diretta del socio e del terzo.
L’articolo 2395 cod. civ. può ritenersi costituire la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali. In base a tale norma, le disposizioni dei precedenti articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società ed i creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. Viene pertanto a delinearsi un sistema di responsabilità diretto ad assicurare tutela ai soci ed ai terzi (tra i quali ovviamente anche i creditori sociali), fondato sulla sussistenza di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. L’elemento caratterizzante e al tempo stesso diversificante l’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale (articolo 2393 cod. civ.) ed a quella dei creditori sociali (articolo 2394 cod.civ.) è costituito dall’incidenza “diretta” delle conseguenze dannose sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio della società, che riguarda solo indirettamente il patrimonio dei soci attraverso la perdita di valore delle loro azioni, e l’azione dei creditori sociali è finalizzata al pagamento dell’equivalente del credito rimasto inadempiuto a causa dell’insufficienza patrimoniale determinata dall’illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l’azione individuale in argomento postula per converso la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220; Sez. I, 22 marzo 2010; 25 luglio 2007, n. 16416; 3 aprile 2007, n. 8359; 5 agosto 2008, n. 21130; 10 aprile 2014, n. 8458). L’espressione “direttamente” consente, dunque, di circoscrivere l’ambito di esperibilità dell’azione ex articolo 2395 cod. civ., nel senso che se il danno lamentato costituisce solo il mero riflesso di quello cagionato dalla condotta illecita al patrimonio sociale, si è evidentemente al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 2395 cod. civ., esigendo chiaramente tale norma che il pregiudizio abbia investito in via diretta e immediata il patrimonio del socio o del terzo che abbia esercitato l’azione. Al contrario, non rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale pregiudizio sia o meno ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell’interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione dell’articolo 2395 cod. civ. pone in evidenza che l’unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall’incidenza del danno (in questi termini, Cassazione civile, Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6558; Sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2251; Sez. I, 28 marzo 1996, n. 2850; Sez. I, 22 gennaio 1993, n. 781). È, peraltro, opinione prevalente, in dottrina ed in giurisprudenza, che, considerata la mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore ed i terzi che si avvalgano di tale rimedio, l’azione che ne deriva assuma natura extracontrattuale (Cassazione Civile Sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220; 22 marzo 2010, n. 6870; 3 agosto 1988, n. 4817). Non convince, al contrario, una tesi, rimasta peraltro minoritaria in dottrina, secondo la quale si tratterebbe, invece, di una responsabilità contrattuale o, quanto meno, di una responsabilità per violazione dei doveri di protezione che incombono sugli amministratori. Appare, infatti, del tutto evidente come l’articolo 2395 cod. civ., riferendosi ad atti colposi o dolosi degli amministratori, si ponga, anche sotto il profilo della formulazione letterale, nell’alveo della clausola generale contenuta nell’articolo 2043 cod. civ. di cui, sostanzialmente, costituisce una fattispecie legale che si caratterizza per l’inquadramento nella tipologia della lesione o dell’aspettativa di credito. In altre parole, ad integrare la fattispecie normativa è la violazione del precetto del neminem laedere, con conseguente applicazione delle norme in materia di responsabilità aquiliana, e correlative conseguenze in ordine al regime probatorio e al regime della prescrizione.

Raccogliere in poche pagine l’indicazione di tutte le principali pronunce giurisprudenziali del 2014 relative al processo civile di primo grado, è all’evidenza materialmente impossibile.
Tuttavia, l’articolo che segue offre un tentativo di una ragionata illustrazione di quelli che possono ritenersi i principali arresti della Corte di Cassazione nello scorso anno, distinguendo la materia istruttoria, quella più strettamente processuale, quella delle opposizioni esecutive e quella delle spese di lite; illustrando quali sono i punti di continuità con la precedente giurisprudenza e quali sono invece sono le posizioni innovative; concludendo infine con l’elencazione di alcuni contributi scientifici ad opera della più qualificata Dottrina o di alcuni noti magistrati.
Processo di primo grado di Gianluigi Morlini
Il 2014, con riferimento al processo civile di primo grado, sarà ricordato come l’anno della prima, parziale entrata in vigore del processo civile telematico, oltre che dell’ennesima riforma del codice di rito, cantiere contraddistinto da lavori in corso, che si susseguono continuativamente da oltre un ventennio.
In questo contesto, diverse sono le pronunce delle Magistrature Superiori che hanno offerto importanti contributi interpretativi, pur se l’elencazione che segue non può che essere, in tutta evidenza, parziale e soggettiva.
a) In materia istruttoria, una delle pronunce più interessanti, a livello dogmatico, è quella di Cass., 14/3/2014, n. 5950, in tema di indicazione dei nominativi dei testimoni. In consapevole contrasto con la dominante giurisprudenza, formatasi sulla scia di Cass., S.U., n. 262/1997, la terza sezione della Corte, recependo l’impostazione della maggioritaria giurisprudenza di merito, ha convincentemente statuito che, nel rito del lavoro, è necessario indicare nel ricorso introduttivo non solo i capi di prova testimoniale, ma anche i nominativi dei testi; e che non è quindi possibile la loro successiva indicazione ex art. 421 c.p.c. Infatti, a seguito dell’abrogazione dell’art. 244, comma 3, c.p.c., che consentiva al giudice la possibilità di assegnare un termine alle parti per formulare o integrare l’indicazione delle persone da interrogare, e tenuto conto che l’art. 244, comma 1, c.p.c., identifica la prova testimoniale sia con il requisito oggettivo del capitolo sia con quello soggettivo dell’indicazione del teste, deve concludersi che il capitolo privo dell’indicazione del teste risulta un ‘mezzo di prova’, ex art. 414 n. 5, c.p.c., non già incompleto, ma inesistente, e quindi non sanabile ex art. 421 c.p.c. Discende che anche nel rito del lavoro, così come da anni è pacifico nel rito ordinario (da ultimo e tra le tante, cfr. Cass., 20/11/2013, n. 26058), l’indicazione del teste deve avvenire prima dello spirare delle preclusioni istruttorie.
Componendo un contrasto giurisprudenziale ed aderendo alla tesi già in precedenza nettamente maggioritaria, Cass., S.U., 29/4/2014, n. 12065, ha chiarito che nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita all’autocertificazione nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova. La stessa sentenza, poi, per un verso ribadisce
l’ammissibilità nell’ordinamento civilistico delle prove atipiche; e per altro verso spiega che, a seguito della novella dell’art. 115 c.p.c. da parte dalla L. n. 69/2009, la non contestazione, diversamente da quanto in precedenza indicato dalla storica Sezioni Unite n. 761/2002, riguarda non solo i fatti principali, ma anche i fatti secondari.
Cass., 21/1/2014, n. 1181, ha ribadito che la CTU può costituire una vera e propria fonte oggettiva di prova, divenendo percipiente e non già solo deducente, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il giudice non possiede, o comunque il fatto stesso risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l’indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche. La medesima pronuncia, peraltro, ha confermato che anche nel caso di CTU percipiente, la parte non può sottrarsi del tutto all’onere probatorio e rimettere in toto l’accertamento della propria posizione processuale all’attività del consulente, essendo comunque necessario che vengano dedotte circostanze ed elementi specifici posti a fondamento del diritto azionato, non potendo quindi la consulenza risolversi nell’accertamento di fatti nemmeno affermati in giudizio a sostegno delle proprie domande ed eccezioni.
Sempre in tema di CTU, laddove, come nella normalità dei casi, al perito sia richiesta la redazione di una relazione scritta ex art. 195, comma 2, c.p.c., la stessa deve essere depositata entro un termine fissato dal giudice. Ciò detto, nel rito ordinario tale termine, in ragione della mancata specificazione normativa, è pacificamente inteso come non perentorio, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non determina la nullità della consulenza, ferma ovviamente restando la possibilità per il giudice di procedere alla sostituzione del perito ex art. 196 c.p.c.; mentre nel rito del lavoro, l’inosservanza del termine previsto dall’art. 424, comma 3, c.p.c., comporta la nullità della CTU, pur se trattasi di nullità relativa, come tale sanataex art. 157, comma 2, c.p.c., se non opposta nella prima difesa successiva e fermo comunque rimanendo che l’eventuale pronuncia di nullità deve essere correlata ad un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass., 10/4/2014, n. 8406).
Circa poi la valutazione della prova presuntiva, confermando un orientamento pacifico a livello di giurisprudenza di legittimità, ma non sempre adeguatamente conosciuto dalla giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha da un lato ritenuto che, per configurare una presunzione, non occorre che l’esistenza del fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo invece sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell‘id quod plerum que accidit (Cass., 5/2/2014, n. 2632); e dall’altro lato che è possibile fondare la decisione su di un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, poiché il requisito della concordanza, postulante una pluralità di presunzioni, non ha carattere di requisito necessario, ma solo eventuale, operando unicamente in presenza di più presunzioni (cfr. Cass., 30/1/2014, n. 2082).
Dando continuità ad un orientamento già in passato esplicitato, Cass., 7/5/2014, n. 9864, ha ribadito che le ammissioni contenute nelle missive e negli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno il valore confessorio privilegiato della prova legale, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
b) In materia più strettamente processuale, di rilievo è certamente Cass., S.U., 11/4/2014, n. 8510, la quale, componendo un contrasto giurisprudenziale con adesione alla tesi estensiva, ha chiarito che l’art. 1453, comma 2, c.c., è norma speciale che deroga alla norma generale, consentendo in ogni caso la mutatio libelli da adempimento in risoluzione fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; ed a seguito di tale mutamento, è altresì possibile per il contraente fedele completare lo ius variandi formulando domanda di risarcimento danni.
Sempre risolvendo un contrasto di giurisprudenza, Cass., S.U., 20/5/2014, n. 11021, ha spiegato che, nel caso di sentenza collegiale, la mancanza di una sola delle due firme tra quella del presidente e dell’estensore, rende la sottoscrizione non già radicalmente inesistente, ma solamente insufficiente, ciò che comporta una nullità sanabileex art. 161 c.p.c.
Nuovamente in sede di composizione di un contrasto, si è statuito che, a fronte di una domanda attorea di restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, la difesa del convenuto proposta in via di eccezione o riconvenzionale per la rivendica del bene, non comporta la trasformazione della domanda attorea da personale a reale, a ciò ostandovi il principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; con la conseguenza che è il convenuto, in dipendenza delle proprie difese, a dovere soddisfare il gravoso onere probatorio (cd.probatio diabolica) inerente le azioni reali, al fine di paralizzare la pretesa attorea (Cass., S.U., 28/3/2014, n. 7305).
Una delle più interessanti pronunce processuali è quella con la quale la Suprema Corte, per la prima volta, ha preso posizione in ordine alla questione, lungamente dibattuta dalla giurisprudenza di merito e relativamente alla quale non aveva invece preso posizione C. cost. n. 322/2010, relativa all’eventuale reclamabilità del provvedimento del Giudice Istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi ex art. 709, comma 4, c.p.c. In particolare, disattendendo sia la tesi della reclamabilità al collegio in applicazione analogica dell’art. 669 terdecies c.p.c., sia la tesi della reclamabilità alla Corte d’Appello in applicazione analogica dell’art. 708, comma 4,c.p.c., la Cassazione ha aderito alla tesi dell’irreclamabilità , essendo ciò imposto dal dato letterale della sua mancata previsione ed essendo la scelta legislativa non irrazionale (Cass., ord. 7/7/2014, n. 15416).
Ribadendo un orientamento che può dirsi ormai consolidato, pur se opinabile, Cass., 13/5/2014, n. 10306, ha ritenuto che, nonostante le questioni sulla competenza siano ora risolte con ordinanza sulla base del vigente art. 279 c.p.c., ciò deve avvenire dopo un’udienza di precisazione delle conclusioni.
Confermando quanto già indicato da S.U. n. 16037/2010, Cass., 28/1/2014, n. 1761, ha statuito che la procedura di correzione dell’errore materiale è applicabile alla sentenza che omette di provvedere sull’istanza di distrazione delle spese.
Sempre in continuità con i propri precedenti, Cass., 30/1/2014, n. 2084, ha ribadito che la valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., rientra nei poteri discrezionali che il giudice, in presenza delle condizioni richieste dal citato articolo, può esercitare senza necessità di richiesta della parte.
Interessante è la posizione giurisprudenziale relativa all’equiparazione dell’avvocato al professionista ai fini della disciplina dei contratti sui consumatori: pertanto, s’applica l’art. 33, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 206/2005, che sancisce l’inefficacia della pattuizione di un foro competente diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore e che è norma indicante un foro esclusivo e speciale, ciò che impedisce l’applicabilità del foro di cui all’art. 637, comma 3, c.p.c., per ottenere un decreto ingiuntivo da parte dell’avvocato relativamente al pagamento del compenso (Cass., ord. 24/1/2014,n. 1464).
In tema di procura speciale alle liti, Cass., 22/5/2014, n. 11359, ha evidenziato che l’art. 182, comma 1, c.p.c., va inteso nel senso che il giudice, ove rilevi l’omesso deposito della procura, semplicemente enunciata o richiamata negli atti, deve invitare la parte a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto in qualsiasi momento, con la conseguenza che l’invalidità della costituzione discende solo dall’eventuale infruttuosità di tale invito; mentre Cass., 3/6/2014, n. 12376, ha puntualizzato che la cancellazione dall’albo del procuratore costituito non comporta l’interruzione del processo, essendo l’ipotesi assimilabile alla rinuncia o revoca della procura ex art. 301, comma 3, c.p.c., non già alla morte, sospensione o radiazione ex art. 301, comma 1, c.p.c.
In una complessa ed articolata pronuncia, la Suprema Corte ha puntualizzato che il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara inammissibile o estinto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non preclude al debitore ingiunto di far valere, con azione di accertamento negativo o con opposizione a precetto od all’esecuzione, eventuali fatti modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato in sede monitoria, verificatisi tra l’emissione del decreto ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi siano stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento (Cass., 19/3/2014, n. 6337).
In tema di processo civile telematico, Cass., 25/6/2014, n. 14337, ha puntualizzato che la prova della comunicazione del deposito del provvedimento coincide, qualora la parte non invochi un termine di comunicazione successivo, con la data di pubblicazione del provvedimento medesimo.
E’ stato poi chiarito che il potere del giudice di rilievo d’ufficio dell’eccezione non implica il superamento del divieto di scienza privata, occorrendo pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi od estintivi, risultino acquisiti agli atti (così Cass., 13/3/2014, n. 5923. Cfr. anche Cass., 13/6/2014, n. 13537, con riferimento all’eccezione di superamento del massimale, da qualificarsi come eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, ma solo se il fatto storico è allegato e provato); e che la conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia ad una domanda in precedenza formulata (Cass., 15/4/2014, n. 8737).
Si è poi statuito che le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebitosono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, trattandosi di connessione cosiddetta debole ex art. 33 c.p.c., laddove il successivo articolo 40 c.p.c. consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi di connessione cosiddetta forte ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (Cass., 8/9/2014, n. 18870).
Pur se emesse nell’ultimo trimestre del 2013, hanno trovato spazio nelle riviste giuridiche del 2014, e sono indicate come di particolare rilievo nella relazione del Massimario civile della Corte, le pronunce con le quali si è statuito che il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza anche se la causa identica precedentemente iniziata pende davanti al giudice dell’impugnazione (Cass., S.U., 12/12/2013, n.27846); che è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio, la sentenza scritta da un giudice diverso da quello davanti al quale sono state precisate le conclusioni in violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass., S.U., 2/12/2013, n. 26938); che la competenza funzionale a decidere sull’istanza di verificazione proposta in via incidentale è del giudice della causa in cui l’istanza stessa è proposta, anche se giudice di pace o monocratico (Cass., ord. 16/10/2013, n. 23433); che le sommarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare, se assunte con l’impegno di rito ed in contraddittorio con le parti, sono utilizzabili nel successivo giudizio di merito come vere e proprie prove testimoniali (Cass., 4/10/2013, n. 22778); che al fine dell’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna (Cass., ord. 2/10/2013, n. 22567); che la legittimazione processuale, riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il solo limite del giudicato (Cass., 26/9/2013, n. 22099).<
c) Circa la materia delle opposizioni esecutive, di rilievo è Cass., 7/2/2014, n. 2815, che disattende il precedente di Cass. n. 11316/2011, molto criticata, e ripropone l’orientamento tradizionale in tema di provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c., emessi nell’ambito del giudizio di separazione o di divorzio. In particolare, dovendo il titolo esecutivo rivestire i caratteri di credito certo, liquido ed esigibile, ex art. 474 c.p.c., l’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza presidenziale riguarda solo le obbligazioni già definite in tale provvedimento (ad esempio, l’importo del contributo al mantenimento per coniuge e figli), non anche le spese che devono essere affrontate in futuro: pertanto, se il coniuge separato non adempie all’obbligo, previsto dall’ordinanza, di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute dall’altro coniuge per i figli, non si può procedere direttamente con l’esecuzione forzata, occorrendo un nuovo provvedimento giudiziale che accerti l’esistenza delle condizioni determinanti l’insorgenza dell’obbligo ed il suo esatto ammontare.
Quanto al verbale di conciliazione, esso, pur se firmato davanti al giudice, è titolo esecutivo di natura stragiudiziale (Cass., 26/2/2014, n. 4564).
In tema di opposizione a precetto, è poi chiarito che se la somma oggetto di intimazione risulta eccessiva, ciò non travolge l’atto per intero, ma ne determina nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane quindi valida per la somma effettivamente dovuta (Cass., 27/3/2014, n. 7207).
Quanto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, essa non s’applica a nessuno dei casi di opposizione all’esecuzione, e quindi in tale periodo vanno trattati le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., le opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c., gli accertamenti dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. (Cass., 8/4/2014, n. 8137 e Cass., 9/4/2014, n. 8270).
d) Relativamente poi alle spese di lite– per la cui liquidazione è entrato in vigore il D.M. 10/3/2014, n. 55 – è stata fornita una lettura molto restrittiva dell’art. 91, comma 4, c.p.c., a tenore del quale le spese e gli onorari liquidati dal Giudice di Pace non possono superare il valore della domanda nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente ex art. 82 c.p.c.: si tratta infatti di norma costituzionalmente non illegittima (C. cost., 4/6/2014, n. 157), ma che opera solo nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, e quindi non anche nelle opposizioni ad ordinanza ingiunzione ed a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada (Cass., 30/4/2014, n. 9557).
Circa la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., le “gravi ed eccezionali ragioni” necessarie per disporla, possono essere integrate dall’inusitata reciproca litigiosità e dalla molteplicità di cause pendenti tra le parti (Cass., ord. 23/6/2014, n. 14155).
Quanto al decreto di liquidazione delle spese a favore del CTU, lo stesso può essere opposto, ex art. 170, DPR n. 115/2002, dalle parti, dal P.M. e dallo stesso perito, con un procedimento civile monocratico in cui tutti sono contraddittori necessari e tutti possono stare in giudizio personalmente; e nel caso di liquidazione a carico dell’erario, si è ribadito che parte necessaria è altresì il Ministero di Giustizia, non l’Agenzia delle Entrate (Cass., 13/2/2014, n. 3312).
e) Tra le pubblicazioni scientifiche del 2014 della più accreditata Dottrina, mette conto segnalare il Commentario al codice di procedura civile dei professori Carpi e Taruffo, Padova, 2014; il Codice di procedura civile commentato online dei professori Vaccarella e Comoglio, WKI; la nuova edizione del Manuale di procedura civile dei professori Mandrioli e Carratta, Torino, 2014.
Con riferimento a temi più settoriali, di interesse sono i contributi di alcuni magistrati, quali I procedimenti Camerali di Roberto Masoni, Milano, 2014; Il processo civile telematico di Vincenzo di Giacomo, Milano, 2014; Il procedimento di divisione a domanda congiunta di Rosaria Giordano, Milano, 2014; nonché Il processo delle locazioni, di Giordano-Tallaro, Padova, 2014.

Il PCT – processo civile telematico costituisce significativa innovazione nell’ambito della gestione del processo civile (e, in prospettiva, del processo penale PPT e del lavoro delle Procure), finalizzata alla realizzazione di molteplici funzionalità quali:
– l’aumento del livello di efficienza del sistema giudiziario mediante:
- la velocizzazione dei tempi dei procedimenti;
- la gestione ordinata dei ruoli;
- la visione complessiva da parte del magistrato del proprio ruolo, con ogni conseguente beneficio in punto di organizzazione dello stesso;
- il miglioramento della qualità delle decisioni, consentendo al magistrato la piena ed agevole disponibilità e consultazione di tutti gli atti ed i documenti del processo nonchè la delocalizzazione del lavoro con accesso a consolle e deposito anche da remoto;
- in prospettiva la possibilità per il giudice e per gli avvocati della piena disponibilità del bagaglio di conoscenze acquisite dalla giurisdizione attraverso la condivisione delle banche dati giurisprudenziali;
– il risparmio di tempo e di spesa mediante:
- l’abbattimento dei tempi di lavorazione delle cancellerie;
- le più snelle modalità di comunicazione, la conservazione, senza necessità di reperire strutture o locali intesi in senso fisico, dei fascicoli e dei documenti;
- il minore accesso di pubblico nelle cancellerie medesime, inteso non solo in riferimento all’utenza classica delle parti e degli avvocati, ma anche di tutte quelle categorie di professionisti che in qualità di consulenti tecnici, periti e comunque ausiliari di giustizia si trovano coinvolti nel procedimento civile, con conseguente possibilità, in prospettiva, per il personale di recuperare tempo per una revisione delle relative mansioni nell’ottica di una più razionale organizzazione del lavoro;
Per altro verso, tuttavia, il PCT presenta delle criticità, che devono essere attentamente individuate ed analizzate allo scopo di porre i fondamenti per le azioni positive necessarie al consolidamento di questo strumento.
Le maggiori criticità riscontrate possono essere individuate nelle seguenti:
software:
- complessità degli applicativi (specialmente dei registri);
- inadeguatezza del software per le procedure esecutive, concorsuali, volontaria giurisdizione, per la ritualità collegiale, per le funzioni presidenziali;
- mancanza di capillare diffusione di softwares aggiuntivi (per es. Dragon, PDF Wiever) o addirittura incompatibilità degli stessi con l’installazione della dock station (per es.di Dragon);
- fragilità del sistema, con necessità di potenziamento della rete, e quindi frequenti rallentamenti, blocchi che rallentano ed ostacolano il lavoro del magistrato nella gestione dell’udienza (con redazione del verbale a consolle) o nel deposito dei provvedimenti;
- mancata adozione di adeguati sistemi di sicurezza, soprattutto in caso di perdita di dati (disaster recovery);
- limitatezza del disco rigido del computer fisso, la cui memoria è ormai in gran parte occupata dai dati riconducibili a Consolle, posto che rimangono presenti i dati anche dopo la definizione del fascicolo.
hardware:
- mancanza di adeguate stampanti veloci ed insufficienza di toner e carta (posto che avere in dotazione consolle non significa dover rinunciare ad avere dotazioni che consentano la stampa o la scannerizzazione di documenti in formato cartaceo);
- necessità di dotazioni aggiuntive imprescindibili quali per es. la dotazione di due monitor (uno per visionare e leggere gli atti, l’altro per i documenti e le produzioni tutte), di adeguate dimensioni, di tastiere ergonomiche;
- computer portatili già obsoleti e lentissimi.
profili strutturali più ampiamente intesi:
- la normativa sul PCT, in larga parte di fonte secondaria, è farraginosa ed alluvionale, scarsamente comprensibile anche sotto il profilo della (necessaria) integrazione con le norme del c.p.c.;
- la formazione dei magistrati all’uso di consolle, dock station in remoto da casa, cruscotto del presidente e uso della consolle nel rito collegiale, è sporadica, laddove dovrebbe essere continuativa; particolarmente critico si sta ultimamente rivelando il controllo delle notifiche telematiche (di atti introduttivi, di atto di citazione per chiamata del terzo, del decreto ingiuntivo) da parte degli avvocati;
- la redazione del verbale telematico, stante la cronica mancanza di assistenza all’udienza, finisce per configurare vera e propria funzione di supplenza del magistrato, introdotta in modo surrettizio tramite il PCT, ma in violazione degli artt. 126, comma 2 e 130 c.p.c.;
altri problemi pratici:
- mancato coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nel settore giustizia e dunque nel PCT: va stigmatizzata la formazione separata di magistrati, cancellieri, avvocati ed ausiliari (si pensi per es. ai CTU), per cui ognuna di queste figure ha una preparazione (e dunque una consapevolezza dei problemi solo settoriale);
- necessità di informazione e formazione continua dei magistrati ed avvocati sulle problematiche del PCT con ricadute giuridiche (si pensi alle varie ipotesi di rimessione in termini per anomalie nel deposito; alle questioni in materia di produzioni documentali nei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.; ad eventuali anomalie, per es., a causa della presenza di link attivi nei documenti; all’uso/abuso più o meno consapevole del PCT, per es., il plurimo invio entro uno stesso termine processuale dello stesso atto o documento ovvero della medesima memoria;
- mancanza di una effettiva assistenza sistemistica ed applicativa ai giudice ed ai cancellieri: occorre la stabile presenza di personale tecnico in tutti gli uffici, anche quelli non metropolitani, in grado di fronteggiare ogni evenienza, nonchè l’assistenza on line;
- opportunità di individuare un canale immediato per le segnalazioni delle problematicità del sistema, in modo che le stesse possano essere corrette in tempi rapidissimi (così come, ad esempio, si è sempre fatto con il software privato Fallco).
- Paventato rischio, connesso all’introduzione del PCT, di riduzione del personale amministrativo, che rimane necessario ed è allo stato assolutamente esiguo.
Last, but not least, si pone il problema della tutela della salute.
La progressiva scomparsa del fascicolo cartaceo fa sì che il magistrato sia costretto a trascorrere un numero imprecisato, ma sicuramente elevato, di ore davanti al computer, in assenza, allo stato, delle misure cautelari che il d.lgs. 81/2008 riconosce ai cd. “video terminalisti”.
Ed ancora il problema delle condizioni di lavoro del magistrato.
In questa fase ancora di start up e di implementazione del sistema, ancora caratterizzato, come si diceva, da fragilità e continui blocchi o anomalie, il lavoro del magistrato non può che essere necessariamente rallentato.
L’assenza di personale negli uffici di cancelleria e di assistenza in udienza contribuisce a tale rallentamento: non è infatti concepibile che il magistrato, da solo, debba affrontare questioni inerenti depositi anomali, rallentamenti dell’udienza per temporanei blocchi di sistema, lunghe verbalizzazioni pretese dagli avvocati (laddove, peraltro, l’informatizzazione, di per sé, presuppone standardizzazione e sintesi) ovvero l’eventuale richiesta di produzione di atti o documenti in formato digitale da parte degli avvocati direttamente in udienza.
A ciò aggiungasi che, dovendo il PCT agevolare il lavoro del magistrato e non complicarlo, occorre prevedere (lungi dall’affidarsi all’adozione di mere regole protocollari o “di cortesia”) regole certe per le produzioni documentali (con ordine e chiara indicizzazione), come occorre un ripensamento delle modalità di redazione degli atti giudiziari, onde consentirne la più agevole lettura in formato telematico e (solo) a video.
Il processo di informatizzazione della giurisdizione non deve andare a discapito dei tempi di studio, preparazione e definizione dei procedimenti, peraltro risultando del tutto plausibile e giustificabile un rallentamento nella gestione dei ruoli e dei processi nell’attuale perdurante fase di start up; la coniugazione tra implementazione del PCT e ragionevole durata dei processi non può non passare attraverso una seria verifica delle condizioni e dei carichi di lavoro dei magistrati, anche con una rielaborazione ed attualizzazione della tematica inerente l’Ufficio del Giudice o Ufficio del Processo, che proprio nel nuovo contesto venutosi a creare potrebbe trovare nuova linfa e nuove prospettive di attuazione.
§. E’ noto a tutti come cominci ad esistere giurisprudenza edita (v. Corr. Giur., 5/2015, AMENDOLAGINE, I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico) che affronta le questioni del tutto inedite e le criticità che via via si stanno presentando agli operatori del diritto in tema di forma degli atti, di obbligatorietà o meno del deposito telematico (soprattutto degli atti introduttivi o del ricorso per reclamo), di rimessione in termini (per es. in caso di notorio “blocco del sistema”), di modalità di redazione degli atti da parte degli avvocati in modo da consentirne la più agevole consultazione a video da parte del magistrato, in tema di notifica da parte del difensore a mezzo PEC ed ancora in tema di esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico.
Ci si chiede tuttavia se il magistrato debba affrontare da solo questa sorta di “corsa ad ostacoli” di stampo formale prima di poter pervenire allo studio del merito della controversia o non debba invece trovare supporto in idonei mezzi organizzativi.
Gli interrogativi dunque possono essere (se non gli unici, almeno) i seguenti (anche alla luce della recente delibera del CSM del 13.5.2015):
a) l’organizzazione e l’informatizzazione possono essere sostitutive delle risorse o queste devono essere comunque assicurate ? ed in che termini ?;
b) è possibile operare un ripensamento delle funzioni del personale ausiliario del magistrato, che a seguito dell’introduzione del PCT si è visto sottrarre alcuni compiti, ma che parrebbe ancora non essere stato formato per esercitare funzioni di concreto supporto al magistrato che opera con il PCT?
- IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: ASPETTI TECNICO GIURIDICI (di Andrea Penta)
- I PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (di Vito Amendolagine), su Il corriere giuridico

La gerarchizzazione degli Uffici di Procura: alla ricerca di un punto di equilibrio nei rapporti tra Procuratori “Capi”, Aggiunti e Sostituti. Una possibile interpretazione “costituzionalmente orientata” dei poteri del Procuratore della Repubblica, a partire dalla titolarità esclusiva dell’azione penale, alla luce dell’attuale quadro normativo di riferimento (d.lgs. 106/06, circolari C.S.M. 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009). E’ possibile reinterpretare l’impianto gerarchico in chiave organizzativa?
Ruolo e posizione del Procuratore Aggiunto.
L’assegnazione e la revoca dei procedimenti: poteri del C.S.M. in ordine alla valutazione dell’esistenza, ragionevolezza e congruità della motivazione di revoca del procedimento.
Il visto sulle richieste di misure cautelari: considerazioni in ordine alla possibile estensibilità ad altri atti del Sostituto Procuratore.
I progetti organizzativi del Procuratore. Il sindacato del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura: portata ed effetti degli eventuali rilievi. Osservanza del progetto organizzativo da parte del Procuratore.
Rapporti tra Procure della Repubblica e mezzi di informazione.
Conferma quadriennale nell’incarico di Procuratore: controlli effettivi sull’operato. Considerazioni in merito ai rapporti tra Procure della Repubblica, Procure Generali presso la Corte d’Appello e Procura Generale presso Corte di Cassazione.
Il Procuratore e la Dirigenza Amministrativa.
La sicurezza negli Uffici Giudiziari: accesso del pubblico ed informatizzazione dei servizi.
Produttività e qualità : un dialogo possibile?
Rimedi organizzativi e tabellari allo stato adottati e risultati derivanti dalle relative prassi applicative:
- · la costituzione degli Uffici Affari Semplici;
- · il ricorso accelerato a riti alternativi;
- · i criteri di priorità nella trattazione degli affari per gli Uffici di Procura e per gli Uffici Giudicanti.
La questione della rinnovazione del dibattimento nei casi di mutamento anche di un solo componente del collegio e gli effetti derivanti dal recente intervento normativo sulle misure cautelari.
Particolare tenuità del fatto e giustizia equitativa: raffronto tra il contributo offerto dall’istituto di nuovo conio a fini deflattivi ed il pregiudizio per la eguaglianza di trattamento tra imputati per lo stesso reato in ragione della sensibilità soggettiva del giudicante e della mutevole valutazione degli elementi fattuali.
L’attuale disciplina della prescrizione e la relativa compatibilità con gli obiettivi perseguiti dal sistema giustizia.
Il coordinamento tra Uffici di Procura e Giudicanti.
Informatizzazione degli Uffici e del processo penale: stato dell’arte. Dal sistema di rete comune e di cartelle condivise, a progetti più complessi (SIDIP, Justice Office ed altri).
L’avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche Penali (SNT): prassi applicative e problemi riscontrati.
Impatto del sistema e risorse umane: il problema della formazione e della capacità di adeguamento alle nuove tecniche operative del personale amministrativo.
Interlocuzione tra Uffici di Procura ed Uffici Giudicanti. Le udienze dedicate al Pubblico Ministero titolare dei relativi procedimenti.
Magistratura Giovane: il trattamento riservato e riservando; adozione e funzionamento del sistema di tutoraggio in fase di immissione nell’esercizio delle funzioni; organizzazione dei rispettivi Uffici/Ruoli.
IN GENERALE
Il Decreto Legge n. 69 del 2013, ilc.d. decreto del fare,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, ed in particolare il titolo III, denominato “Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile”, trova la sua ratio ispiratrice nell’obbiettivo di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. In questa ottica si inseriscono gli interventi volti a stimolare la crescita economica, a semplificare il quadro amministrativo e normativo, ed a rendere più efficiente il sistema giudiziario, favorendo, tra l’altro, la più veloce definizione del contenzioso civile. D’altronde il corretto funzionamento di un’economia dipende anche dalla presenza di un sistema giudiziario capace di garantire un’adeguata tutela dei diritti.
I canali attraverso cui la qualità del sistema giudiziario riverbera i propri effetti sull’attività economica sono diversi. Una giustizia efficiente aumenta la disponibilità e riduce il costo del credito, favorisce l’allargamento degli scambi, promuove la concorrenza, stimola gli investimenti.
Trova spazio, tra i vari istituti introdotti dal decreto del fare, il tirocinio formativo ex art.73. L’art. 73 introduce la possibilità, per i laureati in giurisprudenza, di svolgere un periodo di formazione teorico – pratica presso gli uffici giudiziari. Tale previsione, che mira ad arricchire la formazione del giurista ma anche a dotare gli uffici giudiziari di utili risorse ausiliarie (specie per le attività di studio) pare in linea con analoghe previsioni recate dagli interventi normativi che, negli ultimi anni, si sono occupate di disciplina dell’ordinamento professionale forense e da ultimo, soprattutto, la legge n. 247/12.
Allo stesso tempo, tuttavia, la disposizione in esame si rivolge anche a quei laureati che, pur non intendendo accedere alla professione di avvocato, intendano arricchire la propria formazione teorico-pratica attraverso la frequenza di uffici giudiziari, anche perché l’esito positivo di questistagescostituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.
Queste disposizioni non sono nuove. L’ufficio per il processo compare per la prima volta in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2007. La “corsia preferenziale” di accesso al concorso per gli stagisti era prevista nel testo originario del decreto legge 69/2013 (c.d. “decreto del fare”), ma era stata cancellata in sede di conversione.
Tali tirocini rispondono ad una vera esigenza della magistratura. La richiesta di una assistenza effettiva al lavoro giudiziario (che esiste in pressoché tutti i paesi europei) è sentita con più urgenza quando, come nel momento presente, si fanno più forti le istanze e le pressioni per garantire un processo ragionevolmente breve.
Questa richiesta – sulla cui fondatezza nessuno muove contestazioni – è tuttavia rimasta insoddisfatta principalmente a causa della carenza di risorse economiche adeguate a realizzare un simile servizio. Da qui è nata negli ultimi anni l’iniziativa di alcuni uffici giudiziari che hanno sperimentato forme di organizzazione in qualche modo innovative, variamente coinvolgendo le università e i consigli dell’ordine degli avvocati. E’ così accaduto, nei fatti, che la strada dell’organizzazione ed efficienza degli uffici si è incrociata con l’istituto dei tirocini, volto a soddisfare un’esigenza apparentemente distante, quella di formazione e di inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro.
L’art. 50 del D.L. 90/14 prevede che facciano parte dell’ufficio per il processo: il personale di cancelleria, i giudici onorari di tribunale, gli stagisti che svolgono presso gli uffici il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/13 ovvero la formazione professionale ex art. 37 d.l. 98/11. Poiché le prime due categorie di soggetti sono già inquadrate, a vario titolo, fra il “personale ausiliario”, la loro presenza nell’ufficio del processo nulla aggiunge alle risorse di cui il “sistema giustizia” già oggi dispone; tanto più che a questo personale non possono essere destinate nuove risorse, visto il divieto di maggiori oneri a carico della finanza pubblica contenuto nello stesso art. 50 del decreto.
E’ quindi evidente che l’ufficio per il processo potrà avere un positivo impatto sull’organizzazione giudiziaria solo se di esso faranno parte (stabilmente e in numero adeguato) i tirocinanti. In questo senso si può dire che il legislatore ha riconosciuto il valore, l’efficacia e la potenzialità espansiva di quelle esperienze in cui gli stagisti sono stati proficuamente inseriti nell’organizzazione dell’ufficio.
Attualmente è possibile svolgere un tirocinio presso gli uffici giudiziari in base alle disposizioni di due norme: l’art. 37 della 111/2011 e l’art. 73 della l. 98/2013. Si tratta di tirocini che, pur avendo contenuto analogo, hanno presupposti e finalità differenti. Infatti:
- i tirocini ex art. 37 presuppongono la stipula di una convenzione fra l’ufficio giudiziario e il consiglio dell’ordine, o la facoltà universitaria, o la scuola di specializzazione (SSPL); hanno durata di 12 mesi; sostituiscono il primo anno di pratica forense per l’ammissione all’esame da avvocato, o il primo anno del corso di dottorato o il primo anno della scuola di specializzazione;
- i tirocini ex art. 73 non richiedono alcuna convenzione, né l’iscrizione del tirocinante alla pratica forense o alla scuola di specializzazione; richiedono però il possesso di requisiti soggettivi (età, voto di laurea, voti in alcuni esami); hanno durata di 18 mesi; sostituiscono il primo anno di pratica per l’ammissione all’esame da avvocato o da notaio; sostituiscono anche il primo anno di scuola di specializzazione, ma il tirocinante è comunque tenuto a sostenere le verifiche intermedie e finali (e quindi deve essere iscritto alla scuola e pagare le relative tasse); l’esito positivo di questo tirocinio costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici, e titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario.
E’ perciò paradossale che, in sede di conversione del d.l. 69/13, si sia abrogato il comma 12 dell’art. 73 che riconosceva a questi tirocini il valore di titolo d’accesso al concorso per magistrato ordinario. In questo modo infatti si è impedito il più naturale sbocco al percorso formativo di questi stagisti. L’art. 50 del decreto 90/14 ha invece (re)introdotto una prospettiva di sicuro interesse per gli studenti che puntano al concorso in magistratura e, al tempo stesso, una concreta possibilità per gli uffici giudiziari di disporre di quegli assistenti qualificati oggi indispensabili. Il tirocinio formativo con possibilità di accesso al concorso offre agli studenti una prospettiva che valorizza il loro percorso universitario, dà loro l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro giudiziario e di formarsi “sul campo”. Ovviamente, il tirocinio non si sostituisce alla preparazione teorica, indispensabile per il superamento del concorso.
Si vuole muovere dalla ratio dell’istituto, cioè dalla volontà del legislatore di introdurre forza-lavoro per poter smaltire gli arretrati giudiziari e facilitare e velocizzare il lavoro del giudice, affidandogli anche compiti di cancelleria. L’apporto viene implicitamente consentito sia con riferimento a compiti di studio, sia con riguardo ad attività processuali orali, anche ipoteticamente, di tipo istruttorio, sia con attinenza alla collaborazione redazionale rispetto alla minuta degli atti processuali da compiere. L’atipicità degli atti affidabili allo stagista si esprime nel decreto legge attraverso una definizione davvero molto ampia degli spazi partecipativi del formando, comprensivi delle udienze, anche non pubbliche e delle camere di consiglio.
La prima perplessità è legata proprio alla surrogazione di necessarie figure professionali da acquisirsi stabilmente all’interno dell’ amministrazione della giustizia, con dei stagisti, la cui primaria finalità è formativa, precariamente assegnati agli uffici giudiziari, come tali non in grado di assicurare in prima battuta un sufficiente stabile contributo all’attività giudiziaria, né di dispiegarla successivamente per un periodo di tempo adeguato, una volta acquisita ” sul campo” la necessaria formazione.
Ma a ben vedere, entrambi gli aspetti presentano dei lati negativi. Da una parte, infatti, sarebbe stato di grande utilità sfruttare le persone, già idoneamente formate, per perseguire la finalità di smaltimento degli arretrati, prevedendo una nuova figura che completasse l’ufficio giudiziario. Dall’altra, se si vuole sottolineare il carattere altamente formativo di tale tirocinio, bisognerebbe garantire allo stagista una varietà di attività e di materie da poter apprendere.
Si prende, comunque, positivamente atto del tentativo di immaginare forme di ausilio alla attività giudiziaria “a basso costo” che, seppure non pienamente corrispondenti alle consistenti necessità del sistema, non possono, in ogni caso, essere trascurate in un difficile contesto economico generale.
Altro aspetto da approfondire del D.L. 69/13 è proprio questo ” basso costo” che al momento è pari a zero, non sono previste, infatti, né borse di studio, né indennità, né alcun tipo di rimborso spese e neppure coperture assicurative per gli stagisti. Infatti, seppure sia stato introdotto tra le righe del decreto la possibilità di una borsa di studi, capace di sostenere almeno le spese che i tirocinanti affrontano quotidianamente per recarsi all’ufficio giudiziario, non vi è stata ancora data attuazione. Ciò comporta un grave deficit per molti giovani che, magri per non caricarsi di altri costi, vi rinunciano pur se altamente qualificati. Tuttavia, entrambe le leggi sui tirocini consentono la partecipazione alle convenzioni coi Tribunali anche di “terzi finanziatori”, che possono erogare borse di studi e rimborsi per i tirocinanti.
Queste norme sono espressione di una scelta legislativa discutibile: quella di lasciare ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di reperire (attraverso convenzioni o accordi con soggetti terzi) le risorse economiche necessarie al buon funzionamento dell’ufficio. Senza considerare che ogni apporto economico non proveniente da fonti istituzionali riduce inevitabilmente la trasparenza e l’imparzialità dell’azione giudiziaria.
Un altro grande deficit della normativa in esame attiene alla poca specificazione delle modalità di inserimento, ma anche delle modalità di svolgimento di questi tirocini, generando confusione, incomprensioni e soprattutto divergenze da ufficio ad ufficio.
La norma prescrive che la domanda dell’interessato debba essere presentata ai Capi degli uffici giudiziari con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e prevedendo la possibilità di esprimere una preferenza ai fini dell’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si deve tenere conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.
La fattispecie è stata, quindi, strutturata attraverso la creazione di un rapporto diretto e personale dell’aspirante stagista con l’Ufficio giudiziario di riferimento, in persona del relativo Capo, ma nel momento in cui le richieste avanzate siano superiori all’esigenza degli uffici, come si procede? I vari coordinatori dei diversi uffici si muovono secondo le modalità che ritengono opportune, ma, paradossalmente, gli interessati non sono a conoscenza delle loro sorti, né dei tempi, né delle modalità utilizzate per selezionare i prescelti.
Alcuni hanno proposto che – ove concorrano partecipanti alle attività delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali – i criteri di ammissione e scelta degli aspiranti possano essere integrati con i giudizi appositamente rilasciati delle Scuole medesime.
Ma è pur vero che tale scelta potrebbe generare una disparità di trattamento tra i gli stessi candidati provenienti dalle SSPL e tra questi e gli altri neolaureati.
Dunque, è possibile rinvenire una mancata uniformità nelle modalità di selezione ed anche di svolgimento del tirocinio, in tutto il territorio nazionale.
Insomma, la prima impressione che si ricava dal dettato normativo e che lo stesso sia piuttostoaffrettato, dettato dall’esigenza (forse ingiustificata) di “far presto” nell’attrezzare l’ufficio per il processo: visto come possibile panacea dei cronici ritardi della giustizia.
In realtà, il non aver previsto e disciplinato in maniera più pregnante ed organica i compiti dello stagista rischia di vanificare le intenzioni del legislatore: catapultare un giovane neolaureato in un Ufficio Giudiziario (spesso caotico) senza un contemporaneo percorso che miri a fornirgli gli strumenti di base del lavoro del giurista (avvocato o magistrato che sia) e senza una razionalizzazione ed organizzazione del percorso da compiere, rischia di ridurre le potenzialità di tale strumento: il giudice si avvantaggerà ben poco dell’ausilio dello stagista, perché occorre previamente formarlo e lo stagista imparerà poco
IN PARTICOLARE: LE “ESIGENZE” e le “CRITICITÁ” dal PUNTO DI VISTA DELLO STAGISTA
Innanzitutto bisognerebbe studiare un sistema di formazione in ingresso: ben pochi sono gli stagisti che hanno visto un atto di citazione o messo il naso in un fascicolo processuale: per tale motivo sarebbe forse stato meglio prevedere, tramite meccanismi di rotazione, che tutti i tirocinanti iniziassero con le sezioni che trattano il “contenzioso ordinario” (per un periodo di tempo determinato), per poi magari approdare alle sezioni specializzate. Grazie a tale passaggio, infatti, gli stagisti potrebbero beneficiare di un “impatto” organico con i differenti “tipi” di processo, a partire da quello “base” per passare poi attraverso i vari riti, per finire con l’esecuzione (con una puntata “finale” su quella concorsuale).
Ovviamente l’ipotesi è quella del solo stage civilistico, ma analogamente in ambito penale si sarebbe potuto prevedere un inizio con il solo dibattimento monocratico per poi passare agli altri settori (dibattimento collegiale – gip e addirittura una condivisione con l’Ufficio della Procura).
Addirittura si potrebbe prevedere una frequenza divisa tra tirocinio penale e tirocinio civile (col consenso del tirocinante e la disponibilità dell’Ufficio Giudiziario).
In ogni caso si dovrebbe curare di impartire al tirocinante i necessari rudimenti del lavoro del magistrato: quindi non solo lo studio e la risoluzione dei casi, ma anche l’attività più pratica delle numerose incombenze cui il giudice è chiamato, sia nelle udienze, sia nella gestione dei rapporti con il personale di cancelleria e con l’Avvocatura.
In tale ottica, potrebbe rivestire un ruolo significativo anche l’instaurazione di un filo diretto tra il tirocinante e gli uffici di cancelleria, non soltanto perché tale ufficio si trova ad operare giornalmente e per i più svariati compiti con il magistrato, ma anche perché la cancelleria ha funzioni e compiti propri con cui l’utente del servizio giustizia ha comunque a che fare e che un magistrato deve comunque conoscere per poter padroneggiare all’occorrenza tutti i problemi che si possono porre e le varie sfaccettature con cui essi si presentano.
Sempre su tale strada sarebbe più che opportuno prevedere che lo stagista venga dotato di postazioni informatiche e comunque che lo stesso venga abilitato alle funzionalità di assistente in “consolle del magistrato”, cosa che invero sembra ancora piuttosto rara.
E spingendoci oltre il problema della formazione sorge a ben vedere anche prima del conseguimento del diploma di laurea ma coinvolge la formazione degli studenti nelle università.
E’ communis opinio, infatti, che le facoltà italiane di giurisprudenza – al netto di possibili eccezioni – siano ancorate a delle modalità di insegnamento prettamente teoriche.
In questa sede non si vuole sindacare la bontà del classico percorso di formazione dei giuristi, ma non possono sottacersi le gravi disfunzionalità che tale impostazione di fondo determina, finendo con l’immettere ogni anno sul mercato del lavoro migliaia di laureati, spesso totalmente a digiuno di quello volgarmente definibile come “lavoro pratico”.
Tale modello, ad esempio, fa sì che anche i giovani MOT vincitori di concorso, si trovano completamente impreparati di fronte ai risvolti pratici del lavoro di magistrato, nonostante abbiano studiato per molti anni.
Gli Ordinamenti ed i sistemi di altri Paesi sono molto più sensibili al tema, improntando i sistemi formativi universitari e post universitari ad una costante correlazione tra teoria e pratica.
Basti pensare alla Germania, dove, dopo l’Università, la formazione per coloro che intendano accedere alle professioni legali consta di un tirocinio obbligatorio negli uffici giudiziari, in quelli della pubblica amministrazione e in uno studio legale, prima di accedere al concorso, che peraltro risulta essere unico per tutti gli sbocchi possibili delle professioni legali “classiche”.
L’introduzione del tirocinio de quo potrebbe essere vista come un primo tentativo di colmare il gapfra studi teorici e mondo del lavoro e costituire un passo in avanti per allineare il nostro Paese con sistemi, indubbiamente più all’ avanguardia.
A maggior ragione non possono non invocarsi maggiori sforzi per proseguire su questa strada, magari ampliando il numero dei laureati legittimati ad accedere al tirocinio, che quindi non andrebbe più soltanto concepito come modalità “premiale” di accesso al concorso in magistratura, ma ne costituirebbe il naturale sbocco fisiologico.
Rispetto a ciò, infatti, non può non segnalarsi la disomogeneità che sussiste tra il tirocinio in questione e la SSPL, entrambi in forza delle normative vigenti titoli legittimanti per accedere al concorso, ma caratterizzati da una diversità strutturale enorme, che a bene vedere forse non giustifica pienamente, in termini di ratio, la medesima idoneità come titolo legittimante.
CONCLUSIONI
Nonostante tutto, va vista in modo positivo e come un’innovazione la possibilità per gli stagisti di accedere a tale tipo di tirocinio, il cui esito positivo costituisce requisito sufficiente ad accedere al concorso per magistrato.
Esso si colloca al crocevia fra diverse questioni di stringente attualità: le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani laureati, la valorizzazione dei diversi modelli di formazione, la durata dei processi, l’organizzazione degli uffici giudiziari e il reperimento delle risorse necessarie a renderli efficienti.
L’auspicio è che sia i giovani laureati, sia gli uffici giudiziari sappiano cogliere appieno le opportunità del nuovo strumento, adottando moduli organizzativi capaci di coniugare al livello più alto efficienza e offerta formativa.
Torre Annunziata, 15.6.2015.
Carmela Rita De Rosa
Antonio Del Sorbo
di Ester Difrancesco
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2009 ha adottato una risoluzione interinale riguardante l’eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia, osservando chela riforma del 2006, in materia di procedure fallimentari, ne ha agevolato l’accelerazione e ridotto il numero. Ha altresì esortato le autorità italiane a garantire l’accelerazione dei procedimenti fallimentari, mediante l’adozione di apposite misure volte alla celere definizione anche di quelli ai quali non si applica la riforma.
Con nota del 27 ottobre 2011, così, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ha chiesto a tutti i Presidenti di sezione fallimentare dei Tribunali italiani di comunicare con urgenza “gli accorgimenti e le eventuali migliori buone prassi adottate al fine di assicurare la celerità delle procedure fallimentari pendenti”.
Ed invero la disciplina dettata dalla Legge Pinto in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo trova applicazione anche alle procedure fallimentari, atteso che la nozione di procedimento di cui all’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,secondo l’interpretazione fornitane anche dalla Corte di Strasburgo, si riferisce anche ai procedimenti esecutivi ed in via generale a tutti i processi che appartengono alla giurisdizione e che sono condotti sotto la direzione e la vigilanza di un giudice, a garanzia della legittimità del loro svolgimento.
L’eccessiva durata delle procedure fallimentari è stata spesso portata all’attenzione della CEDU, che ha rilevato, fra le altre, la violazione del diritto ad un equo processo,sotto il profilo della ragionevole durata.
Con provvedimento del 18/12/2007 (BERTOLINI contro ITALIA) la stessa Corte ha rilevato che il protrarsi delle procedure in questione è sovente imputabile a carenze proprie del sistema legislativo italiano in materia di fallimenti.
La peculiare natura delle procedure concorsuali impone di pensare al carattere della ragionevole durata tenendo conto di tutta una serie di circostanze ed in particolare dei profili attinenti alla complessità della procedura ed al comportamento delle parti.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2195 del 28.01.2009 ha osservato “[…] come non possa meccanicamente estendersi alle procedure concorsuali, ed in particolare al fallimento, il termine ragionevole di durata enucleato per un processo civile ordinario. E ciò, perché la sua natura concorsuale lo rende suscettibile di accogliere una pluralità di domande di ammissione al passivo, passibile di ulteriore incremento per effetto di eventuali ricorsi per insinuazione tardiva, opposizioni allo stato passivo, ed anche azioni civili ordinarie, derivate o no dal fallimento (azioni revocatorie, risoluzione contrattuali, ecc.). In sostanza, il fallimento è, esso stesso, un contenitore di processi: non assimilabile, in quanto tale, al paradigma del processo di cognizione, né a quello esecutivo individuale, presupposti dall’art. 6, par. 1, della Convenzione, nel diritto vivente dell’interpretazione giurisprudenziale consolidata. Ne consegue che la sua durata ragionevole è strettamente correlata a variabili, incidenti sulla complessità, estranee al processo ordinario, inclusa la maggiore o minore difficoltà di liquidazione dei cespiti patrimoniali.
La durata ragionevole stimata in tre anni può essere quindi tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi […]”.
Ed ancora la Suprema Corte ha fatto riferimento alla peculiare complessità delle procedure fallimentari, osservando che: In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell’entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l’inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura (si veda sul punto Cass., 02.04.2008, n. 8497).
Più di recente la Corte di Cassazione, sempre in tema di ragionevole durata del processo, ha previsto che “La ragionevole durata delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità, elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata alla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti”(così Cass., 19.05.2015, n. 10233).
La Corte di Cassazione, individuando in sette anni il termine di ragionevole durata entro il quale la procedura fallimentare andrebbe definita, qualora non emergano elementi a conforto della particolare semplicità della stessa, ha altresì specificato che siffatta durata settennale può giustificarsi in considerazione della ragionevole durata di sei anni per i tre gradi di giudizio dei procedimenti incidentali nascenti dal fallimento, nonché di un ulteriore termine di un anno necessario per il riparto dell’attivo.
La non assimilabilità del procedimento fallimentare ad un ordinario processo di cognizione ovvero ad un processo esecutivo individuale, per le caratteristiche enucleate dalla Suprema Corte, ne rende imprevedibile e, spesso, lunga la durata.
I criteri elaborati per i giudizi ordinari di cognizione o per il processo di esecuzione singolare non possono, evidentemente, estendersi alla procedura fallimentare.
Per tale ragione è necessaria l’adozione di misure finalizzate ad assicurare non solo l’efficacia ma altresì la celerità delle procedure in questione, atteso che non può essere sottovalutata la portata del danno erariale che potrebbe essere arrecato da una negligente gestione delle stesse.
Ciò premesso verranno indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, alcune delle buone prassi adottate dai Tribunali ovvero taluni suggerimenti relativi alla gestione delle procedure fallimentari, e dei momenti salienti delle stesse, finalizzati a ridurne i tempi di chiusura e garantirne uno svolgimento celere ed efficiente.
Moltissimi Tribunali, infatti, si sono dotati di linee guida con le quali hanno dettato una serie di buone prassi secondo criteri chiari ed uniformi.
Nell’ambito di siffatte linee guida, di particolare importanza è la verifica della correttezza e della puntualità degli adempimenti del curatore a partire dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo.
Egli deve con celerità curare gli adempimenti telematici previsti dalla legge e, nella prima fase successiva all’apertura della procedura, procedere con ordine nel seguente modo:
- convocazione del fallito o del legale rappresentante della società fallita (si richiede sovente la redazione dettagliata di un verbale in ordine alle dichiarazioni rilasciate e ai documenti prodotti);
- apposizione dei sigilli ex art. 84 L.F. con la redazione di un verbale e la realizzazione di fotografie dei beni (si appalesa necessaria l’adozione di appositi accorgimenti finalizzati alla conservazione dei beni, in relazione sia alla loro eventuale deperibilità che al rischio di furto o di incendio);
- redazione dell’inventario ex art. 87 L.F.;
- richiesta di accesso al servizio di “cassetto fiscale”;
- acquisizione ed esame delle scritture contabili;
- individuazione dei creditori e dei debitori;
- accertamenti presso il PRA e conservatoria;
- trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88 L.F. in presenza di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
- predisposizione del libro giornale del fallimento ex art. 38 L.F., che deve essere vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, se costituito, trovando in caso contrario applicazione il principio di cui all’art. 41 comma 4 L.F.
Di fondamentale importanza è la cura del programma di liquidazione di cui all’art. 104 ter L.F., poiché esso costituisce lo strumento ideale per pianificare le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell’attivo. In questa sede il curatore deve indicare le eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare, valutando con attenzione le iniziative giudiziarie il cui esito appia incerto o di dubbia o scarsa utilità per la procedura. Sempre in seno al programma di liquidazione deve specificare le condizioni di vendita dell’azienda o dei singoli beni, indicando il termine stimato per il completamento della liquidazione dell’attivo.
Mediante il rapporto riepilogativo periodico di cui all’art. 33 comma 5 L.F. il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della prima relazione, provvede ad indicare tutte le informazioni raccolte e a specificare i motivi che ostano alla chiusura della procedura (ad esempio l’esistenza di procedimenti pendenti e lo stato degli stessi, ovvero le attività di liquidazione dell’attivo ancora da espletare o in corso), sì da consentire una verifica dei tempi e dei modi di liquidazione previsti nel programma ex art. 104 ter L.F.
Altra incombenza a carico del curatore, da curare al fine di ottimizzare e velocizzare i tempi della procedura, riguarda la vigilanza che lo stesso dovrà esercitare sull’operato dei delegati e coadiutori di cui all’art. 32 L.F.
Alcuni Tribunali hanno previsto che questi ultimi siano scelti dal curatore tra i professionisti iscritti negli albi dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale, e che ci si attenga ai limiti eventualmente previsti da quest’ultimo in relazione al numero degli incarichi da conferire.
Spetta al curatore controllare il corretto e tempestivo espletamento dei compiti demandati a coadiutori e delegati, nonché sollecitare lo svolgimento dell’incarico nel caso vi siano ritardi ovvero richiedere la sostituzione del professionista nominato nel caso di negligenza o lentezza ingiustificate.
Tra i criteri di cui il Tribunale tiene conto ai fini della liquidazione del compenso ai curatori o ai commissari vi è peraltro quello riguardante il profilo della celerità nella gestione della procedura e della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni.
Taluni Tribunali hanno, altresì, indicato specifiche buone prassi da seguire in relazione alle procedure fallimentari risalenti.
Così per le procedure ultraventennali è bene che i curatori forniscano al giudice delegato, con una certa periodicità (almeno ogni sei mesi), una relazione specifica che contenga informazioni sullo stato della procedura sotto il profilo della previsione dei tempi occorrenti per la chiusura della stessa, eventualmente contenente un vero e proprio “programma di chiusura”. In questo modo è possibile aggiornare costantemente il giudice delegato sulle cause ostative alla chiusura e concordare con quest’ultimo le iniziative da adottare al fine di definire celermente le questioni ancora aperte e pendenti.
Stesso onere è utile porre a carico del curatore con riferimento alle procedure fallimentari ultradecennali ed ultrasettennali, prevedendo apposito termine (eventualmente annuale) per il deposito del programma di chiusura sopraindicato.
Trattasi di obblighi informativi il cui assolvimento può contribuire a dare un efficace impulso alla contrazione dei tempi occorrenti alla chiusura delle procedure in questione.
Il mancato adempimento di siffatti obblighi può essere valutato quale negligenza grave, da considerare ai fini dell’eventuale revoca dell’incarico conferito al curatore.
È chiaro che in relazione alle procedure risalenti, salvi i casi di gravissima negligenza dei professionisti nominati, l’eccessiva durata dipende essenzialmente dalla pendenza di cause civili o penali ovvero dalla difficoltà di liquidazione del patrimonio (specie di quello immobiliare).
Per evitare che la procedura si blocchi in dipendenza di tali criticità vanno adottate iniziative gestionali efficienti ed efficaci che siano guidate dalla prognosi sul risultato finale che deve essere raggiunto.
Così per esempio, senza alcuna pretesa di esaustività, con riferimento ai giudizi da intraprendere sarebbe auspicabile valutarne ex ante, già in sede di redazione del programma di liquidazione, l’eventuale esito infruttuoso o svantaggioso, al fine di evitare nel primo caso la loro instaurazione e di riflettere accuratamente nel secondo sull’utilità di essa.
La causa va considerata infruttuosa quando la pendenza del relativo procedimento, sia pure nell’ipotesi di esito favorevole della stessa, non porterà alcun vantaggio di tipo economico alla procedura (ad esempio per impossidenza del debitore).
Il giudizio può rivelarsi svantaggioso, invece, quando – anche nell’ipotesi di esito vittorioso e di fruttuoso ricavato – esso consentirà il pagamento dei creditori privilegiati in misura minimamente apprezzabile ovvero il soddisfacimento di una percentuale irrisoria in favore della massa dei creditori chirografari.
In tali ipotesi è bene valutare accuratamente se la pendenza del giudizio giustifichi il protrarsi della procedura.
A tal fine può essere previsto a carico del curatore l’obbligo di presentare anticipatamente al giudice delegato una bozza di progetto di riparto finale (ipotetico), così da valutare in anticipo l’utilità di intraprendere un tale giudizio in relazione all’entità delle somme che saranno ricavate (al netto dei costi da sostenere) ed ai soggetti beneficiari.
È opportuno, inoltre, che il curatore, in presenza di somme disponibili e secondo le regole dettate dall’art. 110 L.F., proceda secondo la periodicità indicata dalla suddetta disposizione (ogni quattro mesi a partire dalla data di deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato) a presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione.
La periodicità sopra indicata è in qualche modo collegata alla periodicità delle udienze previste per la verifica dello stato passivo, così che si proceda ad un riparto ad ogni chiusura dello stato passivo.
L’effettuazione di riparti parziali consente di interrompere il decorso degli interessi riconosciuti sui crediti privilegiati ed incide sul diritto al risarcimento del danno da eccessiva durata del processo.
La possibilità di procedere a riparti parziali dell’attivo è condizionata dalla presenza di liquidità tali da rendere utile ed economica la distribuzione delle somme tra i creditori ammessi. Sarebbe in ogni caso utile che il curatore, anche in assenza di attivo da ripartire, presentasse ogni quattro mesi al giudice delegato un progetto in cui esporre la situazione delle disponibilità del fallimento e la previsione in ordine all’ulteriore realizzazione di attivo. In tal modo il giudice delegato potrebbe fissare un nuovo termine da rispettare per procedere alla ripartizione parziale dell’attivo.
In relazione alle difficoltà di liquidazione dei beni (specie di quelli immobili) facenti parte dell’attivo fallimentare, è opportuno che si proceda alla verifica delle reali possibilità di vendita dei beni in questione eventualmente attraverso un’attenta analisi della relazione fornita da un esperto sullo stato dell’immobile e le sue possibilità di vendita in sede fallimentare (ove necessaria).
Il comma 8 dell’art. 104 ter prevede che il curatore possa non acquisire all’attivo ovvero rinunciare alla liquidazione di uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, previa necessaria autorizzazione del comitato dei creditori, o del giudice delegato in via sostitutiva.
Lo scopo della suddetta disposizione, ispirata a criteri di economicità e speditezza, è quello di evitare l’acquisizione di beni la cui liquidazione non appaia conveniente in ragione delle loro caratteristiche, collocazione, obsolescenza e situazione giuridica.
La valutazione va fatta anche tenendo conto dei costi che si dovrebbero affrontare per inventariare i beni e poi liquidarli, ed in particolare del rischio di produrre debiti in prededuzione per l’esigenza di provvedere al loro mantenimento ovvero per le imposte e tasse da pagare che potrebbero compromettere l’utilità complessiva del presumibile realizzo di vendita.
La puntuale applicazione della disposizione richiamata contribuisce certamente ad abbreviare i tempi di chiusura delle procedure fallimentari, evitando di tenere aperti per molti anni procedimenti il cui unico scopo sia concludere la vendita di immobili che si rivelano all’esito invendibili.
L’inutilità della liquidazione può rendersi evidente sin da subito, ovvero dopo l’inventariazione a seguito della stima dell’esperto nominato, ovvero ancora dopo l’esperimento di numerosi ed infruttuosi tentativi di vendita.
A seconda dei casi concreti, quindi, il curatore procederà a non acquisire il bene ovvero a rinunciare alla sua liquidazione.
Nel primo caso, quando il curatore procede alla non acquisizione, è opportuno che lo stesso eviti di procedere alla trascrizione in Conservatoria (per i beni immobili) o al P.R.A. (per i beni mobili registrati) della sentenza dichiarativa di fallimento, così da evitare inutili spese. La valutazione va fatta in tal caso già in sede di erezione dell’inventario.
Nel secondo caso il curatore rinuncia alla liquidazione di un bene di cui è già avvenuta l’inventariazione, e può chiedere l’autorizzazione al Comitato dei creditori prima della presentazione del programma di liquidazione, di cui il giudice delegato deve autorizzare l’esecuzione degli atti conformi, oppure provvedere ad una successiva integrazione del piano già approvato o formulare apposita istanza ad hoc.
La rinuncia immediata ha certamente il vantaggio di evitare i costi legati alla conservazione, alla manutenzione ed al deposito dei beni, nonché alla trascrizione, ma non è facile da compiere se non nel caso di beni di modestissimo valore (ad esempio veicoli da demolire). Nell’ipotesi di beni più complessi (così gli immobili o gli impianti industriali) è opportuno attendere almeno la relazione di stima del tecnico incaricato.
A titolo meramente esemplificativo possono riportarsi i casi più ricorrenti nella prassi:
- automezzi obsoleti da rottamare;
- piccole quote immobiliari, di cui anche i comproprietari non abbiano interesse all’acquisto;
- immobili o impianti industriali che non risultino vendibili se non dopo costose opere di bonifica o sanatoria e messa a norma il cui costo sia superiore al valore di stima;
- beni mobili o immobili che, dopo alcuni tentativi di vendita infruttuosi, rivelino (in ragione dei costi da sostenere) l’impossibilità o la scarsa probabilità di ottenere con il valore di realizzo un attivo che consenta un’utile distribuzione ai creditori.
Premesso quanto sopra, occorre tuttavia sottolineare che nell’interesse principalmente dei creditori, la complessa attività generata dalla procedura fallimentare deve essere svolta e gestita senza il rischio che l’interesse al rispetto della “ragionevole durata” del procedimento giustifichi o legittimi valutazioni giuridiche superficiali, per privilegiare soluzioni più celeri che andrebbero in danno della massa dei creditori.
Non può essere persa di vista, infatti, la finalità di realizzare il miglior soddisfacimento possibile della massa dei creditori concorsuali, nell’ottica del (non semplice) bilanciamento tra l’esigenza di garantire la ragionevole durata dei fallimenti e quella di assicurare una gestione accurata ed efficace delle procedure.
di Wilma Pagano
- Il caso.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in esame è quello di un padre che, unitamente alla madre consapevole, in più occasioni accarezzava, baciava e metteva in bocca l’organo sessuale del figlio di cinque anni.
I giudici di legittimità, dunque, sono stati chiamati a decidere se tale condotta integri gli estremi del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. laddove, come in tal caso, i genitori imputati abbiano riferito che in alcune zone rurali dell’Albania, loro Paese d’origine, sia diffusa la pratica tradizionale di accarezzare le parti intime del figlio maschio in quanto espressione di un augurio di prosperità.
- La decisione.
Il ricorso per Cassazione è occasionato dall’impugnazione presentata dal Procuratore generale avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna, in sostanziale conferma della decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva assolto entrambi gli imputati perché i fatti loro ascritti non costituivano reato, stante la mancanza dell’elemento psicologico.
Invero, come è evidenziato dal Supremo Collegio, non ricorre in tal caso un’ipotesi di doppia conforme. Il giudice di prime cure, infatti, riconosciuta la natura indubitabilmente sessuale degli atti in contestazione – comprovati dalle testimonianze assunte e soprattutto dalla captazioni audiovisive nella camera da letto dell’imputato – in adesione alla nozione oggettiva da lungo tempo adottata in sede di legittimità, cionondimeno aveva escluso l’integrazione della fattispecie sotto il profilo soggettivo, posto che dalla considerazione della <<valenza culturale del fatto>> doveva concludersi nel senso che nessun dato ulteriore rispetto alla materialità della condotta potesse indurre a ritenere che l’imputato avesse agito con la <<coscienza del carattere oggettivamente sessuale secondo la nostra cultura di riferimento del bacio e tanto più del succhiotto sul pene del bambino anche quando effettuato dal genitore>>.
La Corte d’Appello adita dall’organo di accusa, invece, andando addirittura oltre le argomentazioni del Tribunale, aveva escluso anche che la condotta in imputazione fosse riconducibile alla nozione di atto sessuale indispensabile per la perimetrazione della materialità del reato di violenza sessuale. Tanto, in adesione all’invero abbandonata concezione soggettiva degli atti in questione, in quanto essa non <<ha in sé alcun intrinseco significato sessuale, né alcuna obiettiva attitudine offensiva dell’altrui sfera sessuale>>.
La Sezione III della Corte di Cassazione, annullando con rinvio la decisione impugnata per essere entrambi i giudici di merito incorsi nei vizi di motivazione denunciati dal P.g., ha chiarito quale percorso il giudice penale debba seguire quando si trovi a giudicare di <<reati culturalmente orientati o culturalmente motivati>> ovverossia di quelle fattispecie criminose riconducibili a differenti sistemi culturali e impostesi all’attenzione degli interpreti in forza dell’imponente fenomeno migratorio che negli ultimi anni sta investendo l’Europa.
Due le principali indicazioni fornite.
In primo luogo nessuna forma di rispetto per le tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino straniero, argomenta la Suprema Corte, potrà mai comportare l’abdicazione del sistema penale alla punizione delle condotte aggressive dei diritti fondamentali, quali i <<diritti inviolabili dell’uomo e i beni ad essi collegati>>.
Essi, pertanto, costituiscono lo sbarramento invalicabile all’attribuzione di una qualunque rilevanza giuridica a qualsiasi prassi o norma di ordinamenti stranieri rispetto ai quali si ponga di fatto la questione del rapporto, di integrazione o di disconoscimento, con quello nazionale.
A supporto di questa impostazione, che richiama espressamente il giudizio di bilanciamento fra il diritto di ciascuno a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali ed i diritti sacrificati dall’esercizio indiscriminato del primo, vengono citatidiversi precedenti[1].
Ciò posto in premessa, d’altra parte i giudici della Sezione III hannochiarito quando si sia realmente in presenza di un <<reato culturalmente orientato>> e, pertanto, in quali casi il giudice penale debba effettivamente porsi il problema del bilanciamento fra diritti fondamentali in contrasto.
Ebbene, senza adottare una soluzione netta, si è evidenziato come a tal fine assumano rilevanza elementi oggettivi, quali la natura della norma culturale invocata, se di matrice religiosa o giuridica – ed in tal caso addirittura positiva, e il grado di cogenza della stessa; e soggettivi, come il <<grado di inserimento dell’immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese di arrivo>> e quello <<di perdurante adesione alla cultura d’origine>>.
Sulla base di questi presupposti i giudici della Sezione III hanno rinvenutoun vizio di motivazione nella decisione impugnata laddove il giudice di merito, nell’escludere la ricorrenza dell’elemento psicologico del reato, aveva del tutto omesso di considerare che la norma culturale invocata era in contrasto con le prescrizioni del codice penale albanese (artt. 100 ss.), era comunque limitata alle sole zone rurali dell’Albania e si riferiva esclusivamente ad accarezzamenti beneaugurali, infine veniva chiamata a scriminare la condotta di imputati sì albanesi ma da lungo tempo residenti in Italia.
- “Cultura Alfa”.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione, che deve ritenersi assolutamente condivisibile nelle conclusioni, nondimeno apre molteplici spazi di riflessione.
Premessa indispensabile di ogni discussione è la definizione, offerta dalla dottrina che negli ultimi anni si è lasciata particolarmente appassionare da questi temi di scottante attualità, di <<reato culturalmente orientato o motivato>>.
Trattasi, si è detto, di <<un comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del gruppo culturale dell’agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni>>, con la conseguenza che presupposto indefettibile per la ricorrenza della tipologia di reato in esame è l’esistenza nell’agente di un conflitto <<normativo/culturale>>[2].
Dinanzi a tali “norme culturali”, dalle quali origina il confitto, gli ordinamenti nazionali hanno mostrato di aderire a due opposti modelli:<<assimilazionista>> o <<multiculturalista>>. Dove il primo si traduce in una risposta giuridica indifferente alle diversità culturali dei fruitori del diritto e per ciò solo tendente all’assorbimento delle differenze, nei luoghi di rilevanza pubblica, nello spazio neutrale della legge; il secondo si fonda, al contrario, sul riconoscimento di tali diversità, che si traduce nella predisposizione di un trattamento giuridico differenziato in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo etnico, talvolta non soltanto da parte delle Corti ma finanche in sede legislativa.[3]
La dottrina ha solitamente posto l’ordinamento giuridico italiano a metà strada fra questi due modelli, evidenziando la presenza sia di norme di carattere multiculturale come l’aggravante della “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso” di cui all’art. 3 d.l. n. 122/1993, conv. in legge n. 205/1993, sia di fattispecie rispondenti ad un assimilazionismo addirittura discriminatorio come il noto art. 583 bis c.p., introdotto dalla legge n. 7/2006, che punisce qualunque mutilazione genitale femminile in maniera sensibilmente più severa delle lesioni personali dolose gravi e gravissime ex artt. 582 e 583 c.p.[4]
Venendo al caso in esame i giudici di legittimità, che non si sono trovati a decidere di un fatto in cui venisse certamente in discussione l’interferenza di una “norma culturale”, sembrano aver frapposto in premessa il vessillo dell’appartenenza alla cultura dominante.
E tanto non per il contenuto delle argomentazioni svolte ma per la stessa scelta dell’ordine espositivo.
Si esordisce con la delimitazione dei “confini” – e l’immaginazione, particolarmente nei giorni in cui si scrive, corre subito e prima ancora a quelli geografici delle coste del nostro Paese – oltre i quali nessuna diversità culturale può spingersi.
Su di essi si stagliano plastici i diritti fondamentali dell’individuo.
Solo in un secondo momento viene affrontata la questione di quali siano gli elementi che consentano al giudice penale di considerare una condotta criminosa fondata su una norma culturale in conflitto con l’ordinamento interno. Eppure il tema richiamato, che, inoltre, in assenza di parametri di riferimento oggettivi viene solamente abbozzato, costituisce il presupposto logico giuridico del muscoloso giudizio di bilanciamento sfoggiato in apertura.
Quando difetti un’effettiva “norma culturale” a supporto del comportamento criminoso, il giudizio di bilanciamento, in mancanza di un termine della relazione, non ha senso d’essere.
Ciò è evidente nella stessa decisione in esame in quanto, dopo l’esposizione preliminare di cui sopra, la Suprema Corte ha censurato la sentenza del giudice di merito per aver omesso di valutare se ricorresse realmente un “norma culturale” a fondamento della condotta dell’imputato e con questa un conflitto culturale nel suo agire – posto che le doglianze mosse dal P.g. inducevano a nutrire al riguardo un certo scetticismo – e non si è espressa, poiché chiaramente superfluo, sul rapporto fra il diritto adesercitare l’invocata pratica beneaugurale albanese e quello alla libertà sessuale ed all’integrità psico – fisica del minore.
Orbene – e qui forse il punctumdolens – parimenti dovrebbe accadere allorquando l’accertamento dell’esistenza di una “norma culturale” a fondamento del reato conduca ad escludere, tenuto conto della concreta condizione soggettiva dell’imputato, che questi avesse realmente percepito, al momento dell’azione, il disvalore della propria condotta nell’ordinamento giuridico del Paese ospitante.
A sommesso avviso di chi scrivela piena adesione ad una cultura dei valori e dei diritti costituzionali, fra i quali è anche la personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost., impone all’interprete di cercare una risposta alla questione da ultimo esposta, che vada oltre la mera apposizione di un filo spinato lungo la barriera dei diritti fondamentali.
Essa, infatti, appare foriera dell’invero non meno selvaggia responsabilità oggettiva.
- Inquadramento della cultural defence nel sistema giuridico nazionale.
Giunti a questo punto appare opportuno evidenziare che chi scrive condivide l’opinione maggioritaria che individua nella tutela dei diritti fondamentali lo sbarramento a qualsiasi forma di integrazione che vada nella direzione del reciproco progresso culturale. Cionondimeno fra tali diritti va inserito a pieno titolo anche la personalità della responsabilità penale quale precipitato diretto della libertà individuale.
Che cosa penserebbe, ad esempio, una coppia di turisti italiani che, in transito per l’aeroporto di Dubai, venisse arrestata per essersi lasciata andare ad un bacio in pubblico?
La Sharia, infatti, vieta – in maniera più o meno categorica – questa pratica del tutto naturale in Occidente.
Prima che un contrasto fra diritti fondamentali e culture, viene evidentemente in discussione la consapevolezza che l’agente possa e,per ciò solo, debba avere del disvalore della sua condotta.
Occorre, allora, chiedersi: quando si è in presenza di una “norma culturale”; come essa, interagendo con le condizioni soggettive dell’agente, abbia influito sulla struttura del reato; quali conseguenze giuridiche comporti la perdurante adesione dell’agente ad un sistema culturale altro che generi un conflitto esterno e produca una compressione di diritti fondamentali.
Senza alcuna pretesa di esaustività, tenuto conto anche dell’eterogeneità dei reati riconducibili ad una motivazione culturale[5], con riferimento al primo punto la valutazione della diversa conformazione degli ordinamenti giuridici suggerisce di non fissare i parametri selettivi della “norma culturale” lungo il crinale di una preconcetta gerarchia delle fonti, quanto piuttosto di avere riguardo al grado di cogenza, nell’ordinamento giuridico di provenienza, della norma che ha generato il conflitto e fondato la condotta criminosa.
L’opportunità di una scelta di questo genere è, in via solo esemplificativa, deducibile da quanto accade in alcuni Paesi del Mondo arabo come l’Iran.
Mediante la Sharia, gli Hadite il “Consiglio dei Guardiani”,non soltanto non vi è alcuna demarcazione di confini fra diritto e religione ma è quest’ultima a determinare infine i dettami cui deve conformarsi il comportamento pubblico dei cittadini[6].
Ciò che è soltanto precetto morale nel nostro sistema è altrove diritto pubblico.
Ne discende che, ai fini della valutazione preliminare se realmente esista una “norma culturale” che abbia generato un conflitto, è indispensabile una certa dose di relativismo culturale[7]e, perciò,rapportare la nozione di norma al contesto etno – culturale in cui essa si iscrive e valutare l’intensità del comando che essa veicola. Tanto, v’è da ritenere, attraverso l’analisi del tipo di sanzione che è associato alla sua violazione.
Accertato preliminarmente se esista una norma culturale, venendo al secondo dei punti indicati in premessa, occorre allora che il giudice penale si interroghi sull’inquadramento giuridico di tale norma all’interno del nostro sistema.
Chi scrive concorda con quella dottrina che ritiene non necessaria l’introduzione di una disposizione ad hoc che positivizzi la cd. cultural defence,a motivo del fatto che il codice penale italiano dispone di strumenti sufficienti a tradurre, anche con la necessaria flessibilità, la valenza nell’illecito della motivazione culturale.
Va escluso certamente che si possa parlare di “scriminante culturale” in termini di causa di esclusione dell’antigiuridicità del fatto per l’assorbente ragione che tanto, lungi dal favorire un’integrazione fra sistemi culturali direzionata a garantire, senza pregiudizio per la territorialità della legge penale, il principio di personalità della responsabilità penale, aprirebbe la strada, invece, alla prevaricazione del sistema giuridico del Paese ospitante da parte di ciascuno di quelli dei diversi Paesi di provenienza.
La motivazione culturale, invece, appare attingere all’area della colpevolezza in punto, a seconda del caso concreto, di ricorrenza stessa ovvero di intensità dell’elemento soggettivo della fattispecie.
Ai fini di questo giudizio assumono rilievo quegli aspetti soggettivi richiamati dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, come il livello di scolarizzazione dell’imputato e il tempo della sua presenza sul territorio dello Stato al momento della commissione dell’illecito, i qualisi ritiene non attengano, invece, al diverso profilo, analizzato in precedenza, dell’esistenza o meno di una “norma culturale”.
Ciò posto, possono prospettarsi almeno tre casi.
- Ignoranza scusabile della legge penale ai seni dell’art. 5 c.p.
Significativo è come tutti i precedenti richiamati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in commento assumano come presupposto della decisione la conoscibilità del precetto penale da parte dell’agente.
Gli è, infatti, che per non incorrere in surrettizie forme di reintroduzione di zone buie di responsabilità oggettiva il giudice penale deve interrogarsi sulla conoscibilità della norma interna di conflitto da parte dell’agente al momento della commissione dell’illecito.
Quando, dunque, si tratti di straniero proveniente come nella gran parte dei casi da aree depresse o, peggio ancora, da zone di guerra dove l’accesso ai canali informativi è scarso se non nullo, non sufficientemente scolarizzato, che abbia commesso un reato culturalmente motivato pochi giorni dopo il suo arrivo in Italia, salve tutte le ulteriori specificità del caso concreto, va esclusa la stessa conoscibilità del precetto penale, scusata l’ignoranza e rilevato che il fatto non costituisce reato. Anche quando siano stati sacrificati diritti fondamentali.
Tanto già prevede, in realtà, il codice penale in materia di reati commessi da soggetti giudicati inimputabili ai sensi dell’art. 88 c.p.
Qualunque diversa soluzione significherebbe abdicare in parte qua al principio costituzionale della responsabilità penale e con questo a quello della preminente funzione rieducativa della pena nonché dell’inviolabilità della libertà individuale ex artt. 27 e 13 Cost. in nome di una preconcetta idea di delitti naturali, offensivi di diritti fondamentali, facenti parte del patrimonio culturale innato di ciascun individuo.
- Circostanze del reato. Attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Se non merita condivisione l’atteggiamento difensivo di vestire di diritti fondamentali le istanze di sicurezza sociale da soddisfare a colpi di responsabilità oggettiva, il discorso è opposto- e costituisce un tentativo di fornire una risposta al terzo punto dell’analisi indicata in premessa – allorquando si discorre del diverso profilo della perdurante adesione dello straniero al sistema di norme del Paese di provenienza.
Il riferimento è alla nota pronuncia con la quale la Sezione I del Supremo Collegio ha escluso che potesse essere scriminata la condotta dell’indiano “sikh” che, in adesione alla propria vincolante tradizione culturale, portasse fuori dalla propria abitazione il suo kirpan in quanto chiunque decida liberamente di stabilire la propria vita nel territorio dello Stato ha il dovere di informarsi sulle leggi ivi vigenti e di rispettarle, pena l’irrogazione delle sanzioni preposte a garantirne l’osservanza.[8]
Non è possibile, cioè, che al di fuori dell’ignoranza scusabile della legge penale si costituiscano, al contrario, zone franche di responsabilità e di ingiustificabile compressione della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.
In tali casi, dunque, nei quali pare iscriversi quellodei genitori albanesi da lungo tempo presenti in Italia e pienamente integrati nel contesto sociale ove conducevano la propria vita, non è in alcun modo ipotizzabile il ricorso ad una scusante mentre, a seconda delle specificità del caso di volta in volta sottoposto all’attenzione del giudicante – con riferimento ad esempio alla stessa natura del bene giuridico attinto dalla condotta criminosa – potrà valutarsidi ricorrere alle circostanze attenuanti generiche o, quanto meno, di escludere ove sia in contestazione l’aggravante dei motivi abbietti o futili ex art. 61 n. 1) c.p.[9]
- Circostanze del reato. Aggravamento del trattamento sanzionatorio.
Non può aprioristicamente escludersi, infine, che in alcune occasioni la cultural defencesia invocata in maniera strumentale da stranieri perfettamente integrati nel Paese ospitante al fine di vedere attenuata la severità della sanzione se non esclusa la punibilità.
In tali casi la condotta criminosa deve ritenersi addirittura aggravata dalla intensità del dolo dell’agente, con la conseguenza che sarà prima compito della pubblica accusa valutare se le motivazioni che lo abbiano spinto a delinquere siano abiette o futili e, se così non fosse, poi del giudice tenerne conto in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p.p.
È appena il caso di accennaresolamente in questa sede, da ultimo, alla rilevanza che può assumere l’uso strumentale di una “norma culturale” da parte dell’agente per rendersi più agevole la perpetrazione del reato e rilevare come la motivazione culturale meriti di essere analizzata anche dalla parte della vittima del reato che, sempre nel prisma della cultura dominante, difficilmente assume le vesti dello straniero.
- Brevi osservazioni conclusive.
A margine di queste brevi note nello spazio sconfinato del contatto fra differenti universi culturali, due temi di riflessione almeno sembra si impongano in maniera consequenziale all’attenzione dell’interprete.
Il primo è certamente quello della formazione della prova in giudizio dell’esistenza di una “norma culturale” a fondamento della condotta criminosa in imputazione.
Al riguardo merita condivisione la soluzione proposta da una parte della dottrina che, riconoscendo carattere tecnico – scientifico all’indagine sulle norme culturali da attribuirsi ad esperti sociologi o etno – atropologi, ipotizza il ricorso ad una perizia culturale[10].
Il secondo attiene, invece, alla possibilità di immaginare una risposta -che sia compatibile con l’art. 27 Cost. – alle istanze di sicurezza sociale lasciate insoddisfatte nei casi in cui trovi applicazione dell’art. 5 c.p.
Ebbene pare si possano aprire spazi di riflessione sulla possibilità diricorrere ad una misura di sicurezza.
Una volta che sia stata accertata la pericolosità sociale del soggetto non punibile,resosi responsabile dell’aggressione ad un bene giuridico presidiato da tutela penale e, ancor più, di un diritto fondamentale della persona, non appare peregrinoimmaginare l’imposizione della libertà vigilata con prescrizioni che, ad esempio, obblighino lo straniero ad avere contatti con i servizi sociali, a non frequentare luoghi che siano riferibili alle peculiarità delle fattispecie criminose di volta in volta implicate, ad adoperarsi concretamente per iscriversi nel solco di un’integrazione culturale – certamente non del tutto assimilazionista – ed eventualmente per cercare spazi di conciliazione, ove ci sia, con la vittima del reato.
Nelle ipotesi più allarmanti, poi, potrebbe prevedersi un collocamento temporaneo in R.e.m.s. con la predisposizione di programmi dedicati di integrazione culturale.
Giunti
davvero al termine di queste brevi riflessioni, se esse non avranno avuto alcun
pregio,si auspica che abbiano almeno riportato la mente del lettore come quella
di chi scrive ad un motivo, immaginato da un famoso produttore ed artista
geniale, che mi era caro in un tempo non troppo lontano. Introdotto
dall’incontro fra un uomo bianco e una donna indigenache, completando le parole
del primo diceva <<selvaggio vuol dire…Non come te>>, parafrasando
recitava: <<Se mi definisci una selvaggia, allora puoi spiegarti che sono
tante cose che non sai?>>.
[1] Fra questi, in modo particolare, la decisione della Sezione III che, in un caso di violenza sessuale intraconiugale fra soggetti entrambi di nazionalità marocchina, aveva escluso che le tradizioni culturali personali potessero influire sull’integrazione del reato, in virtù del principio di territorialità della legge penale e dell’onere di chiunque agisca sul territorio dello Stato di informarsi sulle sue leggi e di osservale (Cass. Pen., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 34909); la successiva della Sezione VI che, dinanzi ad soggetto marocchino, imputato di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare, sequestro di persona e violenza sessuale ai danni della moglie, il quale invocava in punto di elemento soggettivo le differenti potestà riconosciute al capo famiglia nell’ordinamento di provenienza, ha evidenziato l’assoluta irrilevanza della mera diversità fra legge italiana e qualunque fonte normativa del proprio paese di origine ai fini dell’ignoranza scusabile della legge penale (Cass. Pen., Sez. VI, 26 novembre 2008 – dep. 16 dicembre 2008, n. 46300); infine la decisione con cui la stessa Sezione VI ha delineato i parametri oggettivi, come la differenza culturale e il grado di integrazione, e soggettivi, come ad esempio il livello di alfabetizzazione dell’imputato, che devono orientare il giudizio imposto dall’art 5 c.p. come modificato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 364/1988 (Cass. Pen., Sez. VI, 22 giugno 2011, dep. 24 novembre 2011, n. 43646).
[2] La definizione appare in Basile F., Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili), in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.4, 2007, pag. 1296 ,che richiama le parole di . van Broeck, Cultural Defense and CulturallyMotivatedCrimes (Cultural Offences), in European Journal of Crime, Criminal Law and CriminalJustice, 2001, n. 1, p. 1 ss.Centrali in materia di “reati culturalmente orientati sono gli scritti di F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, 2010; A. Bernardi, Il “fattore culturale‛ nel sistema penale, Torino, 2010; C. De Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010. Giova precisare che i termini “cultura” e “società multiculturale” sono adoperati nel testo nell’accezione fornita da F. Basile, indicando rispettivamente: un <<sinonimo di “nazione” o “popolo”, che designa una comunità intergenerazionale, più o meno compiuta dal punto di vista istituzionale, che occupa un determinato territorio e condivide una lingua e una storia distinte>>; una società multiculturale di tipo polietnico, in cui <<il pluralismo culturale trae origine dall’immigrazione di individui e famiglie>> e non invece come accade nelle società di tipo multinazionale <<dall’assorbimento (a seguito di processi di colonizzazione, conquista o confederazione) in uno Stato più grande di culture territorialmente concentrate che in precedenza si governavano da sole>>.
[3] Cfr. Basile F., Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili), cit., ove si evidenzia come tradizionalmente, e pur non mancando aree promiscue, la Francia abbia adottato il modello assimilazionista e l’Inghilterra quello multiculturalista.
[4] Sul tema delle mutilazioni genitali femminili va segnalata l’ampia disamina di L. Bellucci, Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell’escissione nell’esperienza francese, Milano, 2012, spec. Pag. 55 ss.
[5] Cfr. sul punto Grandi C.,A proposito di reati culturalmente motivati, ove l’Autore evidenzia come tali reati, pur essendo numerosi, siano riconducibili ad un numero chiuso di tipologie offensive; quindi ne fornisce un’ampia elencazione, ricordando: le mutilazioni genitali femminili; le condotte violente in ambiente domestico, come i maltrattamenti nei confronti dei minori e delle donne in attuazione di un’ancestrale concezione dello ius corrigendi; l’uso della violenza in funzione vendicativa di un torto subito, come nei casi delle “vendette di sangue” motivate da una visione arcaica dell’onore; i comportamenti illeciti attinenti la sfera sessuale, come i rapporti con le minorenni, usuali nei contesti ove la maturazione psico-fisica delle fanciulle si considera raggiunta in verde età, o le violenze sessuali intraconiugali, ovvero ancora le ipotesi di ‘ratto a fine dimatrimonio; le molteplici violazioni dei diritti dell’infanzia, come nel caso dell’avviamento precoce dei minori al lavoro, all’accattonaggio o, peggio, alla commissione di reati contro il patrimonio, magari in dispregio dell’obbligo scolare; le condotte di importazione, commercio e cessione di stupefacenti attuate da parte di membri di gruppi minoritari presso i quali l’impiego di certe sostanze (le foglie di coca, il khat, la cannabis) assume valore liturgico o curativo; l’utilizzo di taluni accessori nell’abbigliamento rituale di certe confessioni religiose, che talvolta potrebbe comportare la violazione di norme penali, come nei casi di porto in luogo pubblico del coltello tradizionale (il kirpan) dei sikh; l’uso da parte di questi ultimi del turbante in luogo del casco protettivo obbligatorio all’interno dei cantieri o alla guida dei motoveicoli; quello di veli femminili in grado di nascondere i tratti del viso (il burqa) anche nel corso di pubbliche manifestazioni.
[6]Un’approfondita disamina del tema può trovarsi in Acconcia G., Il Grande Iran, Roma, 2016, pag. 60 ss.
[7] Alla necessità di tale moderato “relativismo culturale” ha fatto espressamente riferimento Cass. Pen., Sez. VI, 22 giugno 2011, dep. 24 novembre 2011, n. 43646.
[8] Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 31 marzo 2017, n. 24084. Sul tema cfr. Bernardi A., Populismo giudiziario? l’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.2, 1° giugno 2017, pag. 671; Mazzanti E., Osservazioni a Cass. Pen., Sez. Sez. I, data udienza ud. 31 marzo 2017, data deposito (dep. 15 maggio 2017), n. 24084, inCassazione Penale, fasc.12, 2017, pag. 4476.
[9]Cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51039, ove la Suprema Corte ha escluso l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1) c.p. nel caso di un imputato che aveva tentato di uccidere la figlia colpevole di aver avuto rapporti sessuali prematrimoniali con un ragazzo di una diversa religione, così violando i dettami dell’Islam. Pur non essendo condivisibili le motivazioni che avevano spinto l’imputato a delinquere, esse non potevano, comunque, considerarsi né lievi né banali.
Sull’opposto versante dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 1) c.p., poi, la giurisprudenza di legittimità è omogenea nel ritenere che, ai fini dell’integrazione dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, <<non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici e sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività>>.
[10] Così De Maglie C., I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, cit., p. 157, ove l’Autrice fuga le perplessità di altra dottrina, fra cui Basile F., sull’inammissibilità della perizia culturale per violazione dell’art. 220 c.p.p. Sul tema cfr. anche Bigiarini A.,La prova culturale nel processo penale the cultural evidence in criminalproceedings, in Cassazione Penale, fasc.1, 1° gennaio 2018, pag. 0411B.
C O R T E D I C A S S A Z I O N E
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore penale
Rel. n. III/04/2015 Roma, 29 maggio 2015
| Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. |
Rif. Norm.:
Artt. 434, 449 cod. pen.
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Legge 7 agosto 1982, n. 704
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Sommario: Premessa. -1. Il delitto di inquinamento ambientale-1.1. segue: la compromissione o il deterioramento “significativi e misurabili” – 1.2. segue: l’oggetto della compromissione o del deterioramento – 1.3 segue: il rapporto di causalità – 1.4. segue: l’abusività della condotta – 1.5.: segue: ancora sulla nozione di “abusivamente” – 2. Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale – 3. Il delitto di disastro ambientale – 3.1. segue: la condotta – 3.2. segue: la clausola di riserva – 4. L’elemento soggettivo. L’inquinamento e il disastro ambientali colposi – 5. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – 6. L’impedimento del controllo – 7. Le aggravanti – 8. Il “ravvedimento operoso” – 9. Le disposizioni sulla confisca – 10. Il ripristino dello stato dei luoghi e il reato di omessa bonifica – 11. La responsabilità degli enti da delitto ambientale – 12. L’intervento sulla prescrizione – 13. L’estinzione delle contravvenzioni ambientali – 14. Le disposizioni residue.
PremessaCon la legge 22 maggio 2015, n. 68, vengono introdotte nell’ordinamento fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto. Una innovazione attesa da lungo tempo[1], nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell’ecosistema è stata affidata all’utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro “innominato” previsto dall’art. 434 del codice penale.
Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di “disastro”, più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.
Nonostante nell’articolato non vi siano espliciti richiami alle fonti eurounitarie, la novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie” esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività.
La Direttiva indica dunque gli elementi di offensività dei reati di cui chiede l’introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell’ambiente.
Si tratta però di una indicazione generale che necessita, in sede di traduzione normativa interna, di un livello di specificazione idoneo a soddisfare i principi costituzionali di precisione, tassatività e offensività che presidiano la materia penale.
Sotto questa angolazione, la lettura della novella legislativa palesa la difficoltà del legislatore nel raggiungere un punto di equilibrio fra istanze apparentemente antagoniste: da una parte, l’esigenza di una definizione quanto più puntuale delle fattispecie, operazione che non pare sempre centrare pienamente l’obiettivo, soprattutto quando vengono introdotti concetti a contenuto “aperto” o connotazioni modali delle condotte la cui portata potrà essere misurata solo nella pratica; dall’altra, la necessità di non imbrigliare l’assetto normativo in una casistica che non può a priori esaurire tutta la possibile gamma delle manifestazioni criminose e che rischierebbe, oltretutto, di vanificare la stessa praticabilità processuale della risposta legislativa.
In concreto, la legge 68/2015 è composta da tre articoli.
Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies); all’interno di tale nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.
L’articolato contempla altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste. Tra le altre previsioni, si segnalano:
– l’obbligo per il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie;
– la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
– l’introduzione nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’Ambiente) di un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro;
– la modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 della legge).
Con la inevitabile sommarietà di una primissima lettura, nella presente relazione si cercherà di analizzare gli aspetti più importanti della normativa, dedicando maggiore attenzione alle nuove fattispecie penali e alle criticità segnalate durante il lungo iter di gestazione della riforma.
1. Il delitto di inquinamento ambientale.
Il comma primo del nuovo art. 452-bis cod. pen. punisce con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da euro 10.000 a euro 100.000) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull’esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l’evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati.
In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque…cagiona…”), l’inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro – acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. Inoltre, l’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.
Una prima osservazione attiene evidentemente al rapporto e coordinamento fra la definizione di inquinamento data dalla norma e quella, già conosciuta dall’ordinamento, di cui all’articolo 5 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006), che definisce l’inquinamento ambientale come “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi“; nozione che sembra conservare la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell’ambiente, laddove alla novella è assegnato il compito di definire il momento in cui una condotta di alterazione assume le connotazioni quali/quantitative del delitto di inquinamento vero e proprio.
1.1. segue: la compromissione o il deterioramento “significativi e misurabili”.
Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una “compromissione” o un “deterioramento”.
Il discrimine fra le due situazioni non è agevole.
Dal punto di vista strettamente lessicale, la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso appunto di una situazione tendenzialmente irrimediabile (“compromessa”) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un’azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro.
In ambito normativo, i due termini si rinvengono insieme, ma in una diversa relazione tra loro (il “deterioramento” inteso come forma di “compromissione”), nella definizione di danno ambientale data dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente), individuato in “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”; una formula che corrisponde alla progressione misurabile (secondo parametri scientifici) del danno ambientale, al cui interno il deterioramento coincide in una perdita del grado di usabilità e/o di funzionalità ecologica.
Nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, invece, il termine “compromissione” non è quasi mai utilizzato e, laddove lo è, non è impiegato per indicare una situazione di danno attuale, per la quale si utilizza invece il termine “deterioramento” (art. 300).
Nell’assenza di inequivoci riscontri testuali, non può anche escludersi un significato dei due lemmi se non identico (interpretando l’espressione come un endiadi, nonostante la presenza della disgiuntiva “o”) quanto meno largamente sovrapponibile, il cui nucleo comune è rintracciabile in quella situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un danno all’ambiente.
Con riferimento al requisito della “significatività” e “misurabilità”, va ricordato che nella lettura definitiva è stata abbandonata una prima formulazione che, nel pretendere un inquinamento “rilevante”, lasciava aperte tutte le perplessità sul rispetto del principio di determinatezza di cui al secondo comma dell’articolo 25 della Costituzione.
Peraltro, anche in rapporto alla previsione finale, sicuramente più puntuale, non pare inutile richiamare l’insegnamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 247 del 15 maggio 1989) che, relativamente a tutt’altra fattispecie, ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all’impiego della nozione “misura rilevante”, sulla base del rilievo che (in quella fattispecie) la misura rilevante non integrava uno degli elementi costitutivi del reato ma soltanto un “filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l’intervento punitivo è ritenuto opportuno“, dovendosi pertanto la predetta misura rilevante piuttosto assimilare alla figura della condizione obiettiva di punibilità; ed osservando ancora che nella fattispecie in esame “la ‘misura rilevante’ non può ragionevolmente far parte dell’oggetto del dolo“.
Venendo allora alla formulazione prescelta, se la “significatività” indica una situazione di chiara evidenza dell’evento di inquinamento in virtù della sua dimensione, la richiesta compresenza di un coefficiente di “misurabilità” rimanda alla necessità – ridondante ovviamente sul piano probatorio – di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.) dell’alterazione; finendo così inevitabilmente per richiamare quella quantificazione e gradazione del danno ambientale, di cui al già citato art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Il concetto di compromissione o deterioramento “significativi e misurabili” riprende peraltro la definizione di danno ambientale di cui all’art. 300 del Codice dell’Ambiente (“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”) e la stessa nozione comunitaria di “danno ambientale” posta dalla direttiva 2004/35/CE, che usa l’espressione “mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”.
In concreto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall’art. 257 del D. Lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro, che pretende (come di dirà oltre) una alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa” dell’ecosistema: di modo che l’inquinamento è ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all’esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell’evento tendenzialmente irrimediabile.
1.2. segue: l’oggetto della compromissione o del deterioramento.
Quanto al bersaglio della compromissione, identiche considerazioni in punto di tipicità valgono per l’inciso “porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo“: è indubbio che categorie così (in)definite possano provocare incertezze in sede processuale e, soprattutto, dilatare eccessivamente lo spazio di discrezionalità del giudicante; tuttavia è possibile immaginare che, come avvenuto in altre occasioni (si guardi agli approdi di legittimità in tema di “ingente quantitativo di rifiuti” ex art. 260 D. Lgs. 152/2006o, in tutt’altro ambito, in tema di “ingente” quantità di stupefacente), il percorso giurisprudenziale possa enucleare – con sufficienti margini di conoscibilità del precetto e conseguente prevedibilità della sanzione – le caratteristiche della “estensione” (da valutare, salvo errori, con esclusivo riferimento al dato spaziale quantitativo) e della “significatività” (indicativa invece di una rilevanza non strettamente ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell’area all’interno del territorio circostante).
Nonostante l’inserimento nella carta costituzionale, non si rinviene una vera e propria definizione normativa di “ecosistema”, per cui deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l’insieme degli organismi viventi (comunità), dell’ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito della biosfera.
Opportunamente, la stesura definitiva della norma, mutando una precedente versione che operava un riferimento all’ecosistema in generale, parla diunecosistema, eliminando ogni incertezza sulla integrazione del reato anche in presenza di aggressione al singolo ecosistema (si pensi a particolari micro-contesti ambientali, come ad esempio aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità).
La struttura elencativa della previsione e l’utilizzo delle disgiuntive lascia infine intendere che l’inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in presenza delle compromissione o del deterioramento di uno soltanto (acqua, aria, suolo, e così via) dei beni ambientali aggrediti.
1.3 segue: il rapporto di causalità.
Rispetto alla versione approvata in un primo passaggio alla Camera dei Deputati, dal testo dell’articolo è stato eliminato l’inciso “o contribuisce a cagionare” che era presente dopo la parola “cagiona“: non pare peraltro che tale dinamica parlamentare possa diversamente indirizzare gli esiti interpretativi derivanti dall’applicazione della regola ordinaria di cui all’art. 41 cod. pen., nel senso di consentire di escludere la rilevanza delle concause (preesistenti, concomitanti o sopravvenute) dell’evento di inquinamento.
Ciò nondimeno, la problematica assume una evidente importanza a seguito della declinazione del reato in termini di delitto di evento, sembrando evidente la necessità – d’ora in avanti – della prova di un diretto ed indiscusso rapporto eziologico, sia pure in termini di concausa, fra la condotta e l’evento di inquinamento, sicché non potranno non essere prese in considerazione ed attentamente valutate le situazioni molto frequenti di preesistente compromissione delle matrici ambientali.
Sotto questo aspetto, è chiaro che la costruzione normativa della fattispecie di inquinamento (e di disastro) in forma di reato di evento passa, sul piano processuale e probatorio, attraverso sentieri meno agevoli rispetto a quelli praticabili nei casi in cui il reato si perfeziona a seguito del mero superamento formale di valori-soglia predeterminati: situazioni – le ultime – che anch’esse non prescindono certamente dalla verifica dello status quo ante (anche ai fini della misurazione del superamento del valore soglia), ma che non necessitano dei faticosi accertamenti ricostruttivi della “causa” dell’inquinamento o del disastro, allorquando detta causa non sia identificabile in una condotta contenuta in un determinato segmento spazio/temporale ma risulti essere invece la sommatoria di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati negli anni.
1.4. segue: l’abusività della condotta.
Abbandonando anche in questo caso una versione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, il testo definitivo della disposizione adopera il termine “abusivamente” per definire il carattere illecito della condotta di inquinamento (come di quella di disastro, di cui si dirà più oltre); la formulazione precedente puniva invece la condotta in quanto effettuata “in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”.
L’eliminazione del riferimento alle sole violazioni poste a tutela dell’ambiente è stata giustificata con lo scopo di eliminare ogni incertezza sulla configurabilità del reato anche per effetto di condotte di inquinamento (e di disastro) consumate mediante infrazione di regole volte a tutelare in via immediata interessi diversi[8] ma collegati alla tutela ambientale.
Stando alle dichiarazioni programmatiche, mediante tale sostituzione il legislatore ha inteso poi superare le questioni che il richiamo alle disposizioni comportava, rispettivamente, sul piano del concorso di reati ovvero del concorso apparente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul piano dell’applicabilità del principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nella formulazione precedente, infatti, l’evento di compromissione o deterioramento rilevante dell’ambiente era esplicita conseguenza di una condotta costituente di per sé illecito amministrativo o penale: il tenore letterale della disposizione suggeriva apertamente l’idea di un reato complesso, comprendente in sé altro illecito penale (o amministrativo) con in più l’evento tipizzato, ovvero la compromissione o il rilevante deterioramento ambientale.
La questione peraltro non pare priva di rilievo anche con la stesura definitiva, poiché rimane comunque presente l’interrogativo sul se e quando è possibile ipotizzare il concorso fra i nuovi delitti di danno e le violazioni delle disposizioni penali o amministrative ambientali di carattere formale.
Prudentemente, si può ipotizzare che – a differenza di altre situazioni: si pensi per esempio all’ambito della prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro, dove la violazione formale concorre senza dubbio con altri reati, a cominciare proprio dal disastro ex art. 434 comma 2 cod. pen., in ragione della diversità dei beni lesi o messi in pericolo mediante un’unica condotta attiva o più spesso omissiva – sia qui proprio la progressione quantitativa nella messa in pericolo o lesione dell’unico bene “ambiente” a condurre verso un assorbimento delle violazioni formali (in particolare, della contravvenzione di cui all’art. ex art. 257 D. Lgs. 152/2006) allorquando si registri una sovrapposizione delle fattispecie, potendosi ipotizzare invece il concorso di reati ogni qual volta attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale si cagioni anche un evento di inquinamento (o di disastro); salvo che non si imponga una diversa lettura plurioffensiva degli illeciti ambientali sottostanti – specialmente di quelli che si concretizzano non in un azione materiale di inquinamento o immissione ma in una condotta meramente formale (tipico il caso di mancanza di autorizzazione) – che privilegi la compresenza di un interesse protetto ulteriore, identificabile nella potestà di tutela e di controllo preventivo facente capo alla pubblica amministrazione.
La scelta dell’avverbio “abusivamente” ha comunque suscitato plurimi interrogativi:
– sia sul versante delle preoccupazioni circa la tipicità della fattispecie, postulandosi che la precedente stesura fosse più idonea ad espungere dall’ambito di applicazione della disposizione la violazione di principi (ad es. di precauzione, di prevenzione etc., di cui all’art. 3-ter D. Lgs. n. 152/2006) non tradottisi in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali, così come di prescrizioni contenute in autorizzazioni amministrative non strettamente funzionali alla tutela dell’ambiente (ma per esempio a difesa del territorio, del paesaggio, della salute o del decoro urbano);
– tanto sul lato opposto dei timori di una scarsa efficacia delle nuove fattispecie per effetto di un loro confinamento alle sole ipotesi di condotte abusive in quanto sine titulo, con esclusione dunque di tutte le situazioni nelle quali sia possibile rinvenire un provvedimento formale di autorizzazione alla condotta materiale dalla quale sia poi derivato il fenomeno di grave alterazione ambientale.
Con riguardo al primo aspetto, sarà interessante verificare se la formulazione della disposizione rispetti gli insegnamenti dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2004) in tema di “determinatezza” della incriminazione penale.
Senza alcuna pretesa di esaustività, in questa sede pare sufficiente ricordare quanto ivi affermato dal giudice delle leggi circa la legittimità del ricorso, da parte del legislatore penale, a cd. formule elastiche («senza giustificato motivo», «senza giusta causa», «arbitrariamente», etc.) adoperate per descrivere reati di natura non soltanto commissiva, ma anche omissiva, e destinate a fungere da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori.
Il carattere elastico della clausola si connette, nella valutazione legislativa, alla impossibilità pratica di compiere una elencazione analitica di tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” la condotta, elencazione inevitabilmente a rischio di lacune in ragione della varietà delle contingenze e della complessità delle interferenze dei sistemi normativi.
Secondo l’insegnamento costituzionale, occorre allora accertare, in relazione al singolo contesto, che l’utilizzo della formula elastica – in quanto incidente, sia pure in negativo, sulla delimitazione dell’area dell’illiceità penale – non ponga la norma incriminatrice in contrasto con il fondamentale principio di determinatezza, rimettendo di fatto all’arbitrio giudiziale la fissazione dei confini d’intervento della sanzione criminale.
Soccorre, a tal fine, il criterio per il quale la verifica del rispetto del principio di determinatezza deve essere condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce: “…L’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero…di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo…“..
1.5.: segue: ancora sulla nozione di “abusivamente”.
Ferme tali premesse, è lecito comunque dubitare della concreta necessità, in tale prospettiva, dell’inserimento della clausola.
Invero, l’esigenza di agganciare la punibilità del soggetto oggettivamente “inquinatore” all’assenza di motivi di giustificazione della sua condotta avrebbe comunque trovato sicuro ed adeguato soddisfacimento attraverso l’applicazione delle consuete coordinate che presidiano la responsabilità penale per fatto doloso o quanto meno colposo: la natura di delitto delle nuove incriminazioni richiama infatti l’interprete (e in primo luogo il giudice) ad una più stringente ed impegnativa verifica dell’elemento soggettivo e, di conseguenza, della possibile presenza di ragioni che escludano profili di colpevolezza nella condotta oggettivamente inquinante.
Ed in tale prospettiva di stretta legalità – venendo al secondo profilo – devono per converso essere esaminate le preoccupazioni di una responsabilità ancorata alla sola ipotesi di condotte non sostenute da un titolo autorizzatorio preventivamente rilasciato.
Ai fini della valutazione relativa ai modi nei quali può verificarsi una condotta abusiva atta a perfezionare la nuova fattispecie di reato, un ausilio può trarsi certamente dall’esplorazione dei casi di utilizzo della locuzione in ambito penale e dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza proprio con riguardo alle disposizioni vigenti che sanzionano le condotte abusive.
Il termine “abusivamente” ricorre frequentemente nel codice penale: in alcuni casi (art. 348, che punisce a titolo di delitto «chiunque abusivamente esercita una professione»; art. 445, relativo all’esercizio, anche abusivo, del commercio di sostanze medicinali; art. 615-ter, che punisce «chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico»; art. 621, che punisce «chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti … lo rivela, senza giusta causa»), il lemma sembra senz’altro rimandare ad una condotta clandestina, non autorizzata o giustificata; in altre situazioni topografiche (ad es. artt. 323, 571, 643, 661, nonché nei casi in cui l’abuso di una qualità o di una posizione costituisce connotazione modale o circostanza aggravante di una determinata fattispecie), l’espressione rimanda alla presenza originaria di un titolo, una facoltà, un potere, il cui utilizzo però trasmoda, eccede o viene piegato a fini diversi da quelli per i quali è pensato (“abuso” nel senso più letterale della parola).
In materia ambientale, l’avverbio è poi già presente nell’articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
In base al comma primo della disposizione, infatti, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Ebbene, proprio con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la Cassazione – ha affermato che “il requisito dell’abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico”; in altra occasione, la Corte dichiara che “è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia“.
Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all’assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, così che l’attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l’avverbio abusivamente come riferito “a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti”.
Più in generale, il fatto che un titolo autorizzatorio – e la norma da cui esso discende – riconosca un diritto o una facoltà giuridica, di cui segni i limiti formali, non sembrerebbe essere di ostacolo al riconoscimento dell’illecito penale, ricorrendone le condizioni, quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo (e la norma) si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell’ordinamento: nel concetto di “abusivamente” dovrebbero dunque potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quale l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l’attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell’esercizio lecito.
Non sembra ultroneo in proposito ricordare come in un ambito come quello urbanistico/paesaggistico collegato alla materia ambientale per lo strettissimo intreccio degli interessi e beni tutelati, pur con le imprescindibili distinzioni derivanti dal differente contesto (per lo più) contravvenzionale e dalle caratteristiche della attività edificatoria come facoltà “concessa” della pubblica amministrazione, l’orientamento della Corte è incline a ritenere che i relativi reati possano consumarsi anche in presenza di un permesso a costruire formalmente valido, se questo violi, nella sostanza, le norme che regolano la materia sotto i vari profili (l’ordinato sviluppo urbanistico del territorio; la tutela del paesaggio ambientale e culturale), con conseguente rilevante ruolo degli strumenti normativi urbanistici e piani paesaggistici ai fini dell’accertamento della legittimità dell’atto autorizzatorio o concessorio e, per l’effetto, della sussistenza oggettiva della fattispecie; fatta salva, tuttavia, la doverosa e rigorosa valutazione dell’elemento psicologico del soggetto privato, della sua eventuale buona fede, della possibile inevitabilità dell’errore cagionato da un provvedimento della pubblica amministrazione e di quanto altro entra in considerazione in tutte le situazioni di presenza di un titolo formalmente abilitativo ad una attività poi risultata essere illecita sul piano oggettivo.
Per ultimo, ad una interpretazione che confini la previsione ai soli casi di inquinamento clandestino potrebbe ostare anche un argomento di ordine sistematico, considerato che laddove il legislatore ambientale ha inteso punire un’attività sine titulo ha adoperato espressamente una formula che indicasse solo e soltanto l’assenza della prescritta autorizzazione – si pensi all’art. 256 del Codice dell’Ambiente, “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – evitando vocaboli polisenso suscettibili di interpretazione non confinata al mero dato formale.
Una rapidissima annotazione merita infine l’aggravante di cui al comma secondo – concepita per l’ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette – che opera secondo il meccanismo previsto dall’art. 64 cod. pen., ossia con aumento della pena sino ad un terzo. Il generico riferimento alle specie “protette” incontra, anche qui, qualche rischio di conflitto con i criteri di certezza e predeterminazione della norma penale; salvo – come probabile – che non si ricorra alla individuazione fornita dall’allegato IV della direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell’allegato 1 della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), atti però in questa sede legislativa non espressamente richiamati, a differenza di quanto avvenuto con l’introduzione dell’art. 727-bis cod. pen. in tema di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette.
2. Il delitto di morte o lesioni come conseguenzanon voluta del delitto di inquinamento ambientale.
Il nuovo articolo 452-ter cod. pen. – che nel primo testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale – riguarda ora, nella formulazione introdotta in un primo passaggio al Senato e poi approvata definitivamente, l’ipotesi di morte o lesioni (non lievissime) di una o più persone, derivate come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.
La disposizione crea dunque una fattispecie di reato, l’inquinamento ambientale, aggravato dall’evento di morte o lesioni, costruita sulla falsariga dell’art. 586 cod. pen., contemplando un articolato catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto e mirando, nella sostanza, ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.
La norma suscita qualche interrogativo, nella misura in cui non si rinviene una analoga previsione anche con riferimento al reato di disastro che, per definizione, rappresenta un fatto di inquinamento ambientale dagli effetti appunto “disastrosi” e come tale con maggiori potenzialità aggressive nei confronti della incolumità fisica delle persone.
Appare in altri termini poco giustificabile che il legislatore non abbia inteso punire specificamente le più probabili conseguenze mortali o lesive che possono derivare da una “alterazione irreversibile” dell’ambiente, preoccupandosi di sanzionare solo quelle frutto di una mera “compromissione o deterioramento”, sia pure significativi e misurabili.
Tra l’altro (come si dirà oltre), il disastro ambientale è integrato comunque quando la compromissione o il deterioramento abbiano raggiunto un tale livello da costituire una “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo“: il che sta a significare che la fattispecie di cui all’art. 452-ter si dovrebbe applicare, se mal non se ne interpreta il significato, solo nella ipotesi – difficile da immaginare nella pratica – di un condotta di inquinamento che abbia cagionato, come effetto non voluto, morti o feriti, senza però che al suo manifestarsi costituisse quanto meno un’esposizione a pericolo della pubblica incolumità.
Un’ulteriore osservazione investe l’elemento psicologico.
Un fatto doloso di inquinamento ambientale – ossia non un mero superamento delle concentrazione soglie di rischio, bensì una deliberata compromissione significativa e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo – potrebbe significare, proprio per i suoi effetti ad ampio raggio, non soltanto la “prevedibilità in concreto”[18] delle conseguenze lesive sulle persone, ma che tali conseguenze, ove ricorrano gli specifici indicatori passati in rassegna dalle recenti Sezioni Unite[19], sono state concretamente “previste ed accettate” dall’agente, finendo così per caratterizzarne la condotta in termini di dolo eventuale (rispetto all’evento lesivo o mortale): con la conseguenza, in questi casi, della impossibilità di configurare la nuova previsione, alla luce della consolidata giurisprudenza[20] secondo cui affinché possa ravvisarsi il reato di cui all’art. 586 cod. pen. è necessario che l’evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall’agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo.
3. Il delitto di disastro ambientale.
Come già osservato in premessa, eventi di disastro ambientale sono stati sin qui ricondotti allo schema normativo di “altro disastro” (cd. disastro “innominato”) di cui all’art. 434 del codice penale.
Si tratta di ipotesi spesso scrutinate dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto legittimo l’inquadramento, affermando che il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 cod.pen.) è integrato da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli accadimenti disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità; in altra occasione, la Corte ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo è necessario che l’evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che la grande dimensione dell’evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l’attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull’uomo.
Con specifico riferimento proprio ad ipotesi di disastro derivante da condotte stratificate nel tempo, per effetto di una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, la Corte ha osservato che requisito del reato di disastro di cui all’art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all’attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane.
La Cassazione ha altresì affermato che per la particolare struttura dell’art. 434 cod. pen. il disastro ambientale innominato è delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento (di cui al comma secondo) funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità; mentre per la configurabilità dell’ipotesi colposa (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà appunto integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434 del codice penale.
Nell’assetto previgente, dunque, il delitto di disastro ambientale “innominato” di cui all’art. 434 c.p., comma 1, è (era) dunque reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezionato con la condotta di “immutatio loci”, purché idonea in concreto a minacciare l’ambiente di un danno di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili per essere per esempio pur sempre riparabile con opere di bonifica.
3.1. segue: la condotta.
Con l’introduzione dell’art. 452-quater cod. pen., il legislatore intende superare le difficoltà di configurazione intrinsecamente connesse, da una parte, alla stessa struttura della fattispecie contemplata dall’art. 434 cod. pen. e, per altro verso, alla comunque non pacifica enucleazione del concetto stesso di disastro ambientale, laddove sganciato da eventi – come il crollo – naturalisticamente confinabili in sicure coordinate spazio/temporali, che paiono costituire l’elemento accomunante delle situazioni previste dalla norma codicistica.
La disposizione prevede che “costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo“.
Nella formulazione della fattispecie un ruolo importante hanno assunto – come dichiarato in via programmatica in sede di lavori parlamentari – i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008.
Come noto, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di determinatezza della formulazione dell’articolo 434 del codice penale nella parte in cui punisce il cosiddetto disastro innominato, la Consulta, nel ritenere infondata la prospettata questione di legittimità, osservò che “l’art. 434 cod. pen … mira …a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme …concernenti la tutela della pubblica incolumità… D’altra parte…, allorché il legislatore – nel descrivere una certa fattispecie criminosa – fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall’aggettivo “altro” (nella specie: “altro disastro”), deve presumersi che il senso di detto concetto – spesso in sé alquanto indeterminato – sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus…, dunque…l'”altro disastro”, cui fa riferimento l’art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai ‘disastri’ contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai ‘delitti di comune pericolo mediante violenza’… La conclusione ora prospettata (necessaria omogeneità tra disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro ancora a consentire il superamento del dubbio di costituzionalità. Rimane infatti da acclarare se, dal complesso delle norme che incriminano i ‘disastri’ tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere “disastro” … Al riguardo, si è evidenziato in dottrina come – al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) – l’analisi d’insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pubblica incolumità”) – un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione…corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità… che fa perno, per l’appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati…“.
Dalle considerazioni sopra riportate emerge che, seppure ai diversi fini di ritenere sussistente la compatibilità con il principio di determinatezza del disposto del vigente articolo 434 del codice penale, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessaria la compresenza di due elementi distinti, il primo dei quali attinente alla natura straordinaria dell’evento disastro e, il secondo, al pericolo per la pubblica incolumità che da esso deve derivare.
Si può notare allora come, invece, nella formulazione del nuovo articolo 452-quater del codice penale l’elemento “dimensionale” e quello “offensivo” dell’evento siano richiesti non congiuntamente ma disgiuntamente (come emerge dall’uso, al comma primo, della parola “alternativamente”), soluzione che può essere forse coerente con la diversa offensività dell’ipotesi delittuosa qui considerata e cioè per l’appunto la lesione del bene protetto dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla pubblica incolumità: si tratterà dunque di verificare se la formulazione, “recuperando” sul piano della tipicità attraverso una descrizione della condotta evidentemente più puntuale rispetto all’assenza di indicazioni (“fatti diretti a…“) nell’art. 434 cod. pen., risulti compatibile con il principio di determinatezza di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, alla luce di una adottata impostazione normativa differente rispetto a quella su cui si è già pronunciato il giudice delle leggi.
In ogni caso, la descrizione dell’evento di disastro pare riprodurre abbastanza fedelmente quei connotati di “nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone”, già individuati dalla Cassazione negli indirizzi di cui si è fatto cenno in precedenza.
Una annotazione riguarda il carattere “irreversibile” dell’alterazione.
La prova della irreversibilità non desta particolari preoccupazioni ove si concordi che un disastro è irrimediabile anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell’agire umano; non sembra cioè poter aver credito un’opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, un ipotetico ripristino in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo.
D’altra parte, è sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l’eliminazione dell’alterazione dell’ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione “e”) che peraltro potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici ma che però non richiedano l’emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.
3.2. segue: la clausola di riserva.
L’inserimento della clausola “fuori dai casi previsti dall’articolo 434” presta il fianco a qualche difficoltà interpretativa.
L’asserzione contenuta nella citata sentenza 327/2008 della Corte Costituzionale – secondo cui l’art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve pacificamente ad una funzione di “chiusura” del sistema – non sembra possa essere invocata, come invece è stato fatto in sede di dichiarazioni programmatiche, per giustificare la clausola di riserva: mentre infatti quella affermazione trovava evidente collocazione in un sistema di protezione penale dell’ambiente strutturato sulle violazioni formali e sul delitto ex art. 434 cod. pen., a seguito della introduzione di un delitto di disastro ambientale concepito come reato di evento (di danno) sembra più difficile immaginare un’ipotesi nella quale una fattispecie di aggressione dell’ambiente, irreversibile o di costosissima reversibilità, possa ricadere nel fuoco dell’art. 434 cod. pen., anziché del nuovo art. 452 quater.
Non è perfettamente chiaro in altri termini il senso stesso della clausola, in quanto:
– o si è in presenza di un crollo o altro fatto traumatico che non abbia cagionato uno degli eventi del nuovo art. 452 quater, ossia una alterazione irreversibile o quasi dell’equilibrio di un ecosistema ovvero un’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo: ed allora non sembrerebbe porsi alcun problema di rapporto fra le fattispecie, donde la sostanziale inoperatività della riserva;
– ovvero il crollo (o altro fatto) ha cagionato un disastro, qualificabile come ambientale alla luce delle suddette connotazioni dell’evento: ed allora, mentre è ipotizzabile un eventuale concorso di reati (ma potrebbero valere le considerazioni sopra espresse in favore del possibile assorbimento nella nuova fattispecie), si dubita invece che possa prevalere, in forza della clausola di salvaguardia, la “vecchia” disposizione codicistica, avendo voluto il legislatore perseguire proprio il fine di evitare il ricorso all’art. 434 cod. pen., prevedendo una disciplina sanzionatoria ben più rigida.
Si è anche avanzata l’ipotesi residuale che l’inciso derivi semplicemente dalla volontà legislativa di ribadire l’intangibilità dei processi di disastro ambientale già rubricati sotto l’art. 434 cod. pen, sottolineandone in qualche modo l’impermeabilità alla nuova disciplina: una preoccupazione che, al di là della fondatezza (è difficile escludere in prima battuta scenari di possibile interferenza, ma il dato certo – ai fini della valutazione ed applicazione delle regole ex art. 2 cod. pen. – è che le nuove norme introducono inediti spazi di incriminazione o ampliano quelli già esistenti ed implicano un trattamento sanzionatorio sensibilmente più grave), sarebbe fronteggiata mediante il ricorso ad una “anomala” clausola di riserva, che per definizione non può certo limitare alle sole condotte già perfezionate la sua funzione di stabilire la priorità dell’applicazione di una norma rispetto ad un’altra.
Similmente a quanto previsto per l’inquinamento ambientale, anche per il disastro ambientale è stato soppresso il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ed è stato mantenuto il solo carattere abusivo della condotta: si rimanda dunque alle considerazioni già espresse in precedenza in ordine alla lettura del termine “abusivamente”.
Medesime conclusioni per la riproduzione, anche per il reato di disastro (al comma secondo della norma introduttiva della nuova fattispecie), dell’aggravante per l’ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette – che opera come già detto secondo il meccanismo previsto dall’art. 64 cod. pen., ossia con aumento della pena sino ad un terzo.
4. L’elemento soggettivo.L’inquinamento e il disastro ambientali colposi.
Come già osservato in precedenza, la Corte di Cassazione ha spesso affermato che nel disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen. il dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità, inquadramento che non subisce variazioni con riferimento alla ipotesi presa in considerazione dal comma secondo, qualificata dalla Corte come circostanza (di evento) aggravante e non invece come autonoma ipotesi di reato.
L’introduzione dei due nuovi delitti di evento riapre evidentemente il tema della natura del dolo.
Nella misura in cui non si punisce più un’ipotesi di disastro innominato, quale quella dell’art. 434 cod. pen., sostanzialmente assimilabile ad una fattispecie di attentato al bene ambiente, bensì una sua volontaria grave e concreta lesione, non pare allora escludibile, quanto meno su una piano teorico, la configurabilità e la sufficienza anche del dolo eventuale; per altro verso, la non sempre facile riconoscibilità, allorquando non si versi in re illicita, degli indici distintivi per come enucleati nel recente insegnamento delle Sezioni Unite (in sintesi: la lontananza dalla condotta standard negli ambiti governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e le precedenti esperienze; la durata e ripetizione della condotta; la condotta successiva al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione di fondo; la probabilità di verificazione dell’evento; le conseguenze negative anche per l’agente in caso di verificazione dell’evento; i tratti di scelta razionale; la verifica controfattuale) risulta qui particolarmente amplificata: e ciò sia per le caratteristiche fenomeniche della condotta di inquinamento o disastro ambientale (frutto di comportamenti quasi sempre stratificati, da valutare in rapporto a corpi normativi di difficile decifrazione tecnica), quanto per la presenza, nella novella, di corrispondenti e “confinanti” figure colpose di inquinamento e di disastro ambientale, che potrebbero fungere da catalizzatore, ricorrendone ovviamente gli estremi, nell’inquadramento (in particolare, sub specie di colpa con previsione) della maggior parte dei casi pratici.
Il nuovo art. 452-quinquies cod. pen. immette infatti nel sistema le ipotesi in cui l’inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.
Al riguardo, la probabile importanza statistica delle manifestazioni colpose dei nuovi delitti potrebbe indurre a letture che accentuino il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l’introduzione (nel 2008) dell’art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguente rilevanza nella conformazione della colpa.
Tuttavia, è bene precisare che ad una siffatta interpretazione – in uno con le perplessità espresse dalla dottrina che ritiene il principio di precauzione inidoneo a produrre autonomamente nuove regole cautelari – pare opporsi con fermezza la stessa giurisprudenza di legittimità, che sottolinea da sempre la necessità di una stringente verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell’evento dannoso.
La Corte di Cassazione ha affermato infatti che anche nell’ipotesi della violazione di quelle norme cautelari cd. elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello: a maggior ragione, allora, poco spazio sembra residuare per una possibile rilevanza, ai fini dell’integrazione della colpa (generica), della inosservanza di comportamenti precauzionali non previamente tipizzati che, di volta in volta, pur nel rispetto delle regole cautelari invece tipizzate e dato per adempiuto l’unico obbligo positivo di informazione nei confronti della pubblica amministrazione, appaiano necessari – in base ad una valutazione ex ante – a sventare un rischio di evento inquinante o disastroso, individuato a seguito anche di una singola preliminare valutazione scientifica obbiettiva.
Non di agevole lettura si presenta il secondo comma dell’art. 452-quinquies, aggiunto dal Senato nella penultima lettura e contemplante una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.
Se la struttura delle nuove fattispecie è quella di reati di evento, rispettivamente di inquinamento e di disastro, la previsione rischia di sovrapporsi – con quanto ne consegue in termini di difficile coordinamento – con le “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell’ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all’art. 257 D. Lgs. 152/2006), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.
In definitiva, la norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel desiderio di dare una risposta “ineccepibile” alla già citata Direttiva europea sulla protezione penale dell’ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008) nella misura in cui essa richiede l’incriminazione di condotte anche pericolose: un timore che però non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione che tale ambito dovrebbe – salvo errori – risultare già interamente presidiato, sul versante doloso in conseguenza della possibilità di configurare la fattispecie tentata dei nuovi delitti, su quello involontario per la ricordata presenza di plurimi illeciti contravvenzionali strutturati come reati di pericolo.
5. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
Il nuovo art. 452-sexies cod. pen. incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Non pare superfluo preliminarmente ricordare che, in virtù della presenza di tale delitto nella legge in esame, una analoga previsione incriminatrice (sia pure con denominazione appena differente: traffico ed abbandono di materie nucleari) è stata espunta da altra iniziativa di legge in corso di avviata discussione parlamentare.
Rispetto ad una prima lettura, dal testo definitivo dell’art. 452-sexies è scomparso, anche in questo caso, l’inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, sostituito dal riferimento all’abusività della condotta, per il quale valgono le considerazioni espresse in precedenza.
Inoltre, la norma incrimina oggi anche chi abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività: l’aggiunta dell’avverbio “illegittimamente” alla sola condotta di chi “si disfa” del materiale non sembra trovare particolari motivazioni (tanto da potersi anche ipotizzare un mero lapsus legislativo), proprio per effetto della presenza del carattere abusivo già normativamente richiesto per tutte le possibili articolazioni del traffico di materiale radioattivo.
La formulazione del secondo comma della disposizione, concernente le aggravanti, è stata resa simile a quella dell’art. 452-bis sull’inquinamento ambientale: il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria ovvero di porzioni “estese o significative” del suolo o del sottosuolo, ovvero ancora di “un” ecosistema, con l’aggiunta del richiamo alla biodiversità “anche agraria”.
Le aggravanti contenute nel secondo e nel terzo comma appaiono tuttavia di difficile decifrazione: la condotta prevista al primo comma – l’abusivo traffico di materiale radioattivo – è razionalmente punita perché pericolosa in sé, presumendosi che ogni violazione delle strettissime regole finalizzate ad evitare che possano anche accidentalmente sprigionarsi radiazioni o contaminazioni di sorta pregiudizievoli per l’ambiente e l’incolumità pubblica sia, come tale, pericolosissima; di modo che l’aggiunta di un aggravante “di pericolo” ad una fattispecie che è già, inevitabilmente, punita in quanto pericolosa genera qualche problema interpretativo di non facile soluzione, nella sforzo di individuare, anche su un piano empirico, un possibile punto di confine fra il pericolo generico di cui al primo comma e quello di pericolo di compromissione o deterioramento dell’ambiente e/o per la vita o per l’incolumità delle persone.
Peraltro, occorre ricordare che nell’ordinamento esiste già una disposizione – l’art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980) – secondo la quale “Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno“.
Sembra porsi dunque un problema di coordinamento fra le disposizioni, laddove il nuovo art. 452-sexies pare coincidere con l’art. 3 legge n. 704/1982 almeno nel caso in cui una delle condotte materiali vietate determini il pericolo di morte o lesioni; fermo restando che occorrerà verificare la piena coincidenza normativa fra la nozione di “materiale nucleare” e quella di “materiale ad alta radioattività”.
Un ulteriore problema di composizione si presenta in rapporto al secondo periodo del comma primo dell’art. 260 D. Lgs. 152/2006 (disposizione in parte qua non toccata dalla novella), che prevede un’ipotesi aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti quando si tratti di rifiuti ad alta radioattività: la clausola di specialità apposta al nuovo art. 452-sexies fa ipotizzare che, ricorrendone gli elementi costitutivi (carattere di rifiuto, organizzazione, fine di ingiusto profitto; ingente quantità), la norma del codice ambientale possa assorbire la nuova fattispecie, contemplando peraltro la prima pene superiori – da tre ad otto anni di reclusione – rispetto a quelle previste nella ipotesi base di cui al primo comma della nuova fattispecie.
Un’ultima annotazione riguarda la natura giuridica del nuovo art. 452-sexies cod. pen. come norma a più fattispecie, da cui deriva – analogamente a quanto avviene in altri ambiti – che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall’altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto.
6. L’impedimento del controllo.
Secondo il nuovo art. 452-septies cod. pen., “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni“.
La previsione introduce una fattispecie di reato a forma vincolata – poiché l’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi – che peraltro non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, in quanto la norma è destinata a trovare applicazione tutte le volte che sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.
La clausola di riserva potrebbe operare ove il fatto integri – ad esempio – le più gravi ipotesi di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen..
7. Le aggravanti.
Il nuovo art. 452-octies cod. pen. dispone: che sono aumentate le pene previste dall’art. 416 cod. pen. quando l’associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella; che sono aumentate le pene previste dall’art. 416 bis cod. pen. quando l’associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; che infine entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.
L’introduzione di circostanze aggravanti “ambientali” applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.
Tuttavia, la scelta rischia di generare problematicità superiori ai concreti benefici.
Si è sottolineato infatti il possibile dubbio di costituzionalità che potrebbe derivare dal confronto con il minore trattamento sanzionatorio di associazioni finalizzate alla commissione di reati più gravi, nella loro singola cornice edittale, rispetto a quelli di inquinamento e disastro (basti pensare all’omicidio); si tratterà allora di verificare se sia giustificata e razionale una previsione di maggior rigore per il solo fatto associativo in sé, quando diretto alla commissione di reati edittalmente “meno gravi” ancorché a più ampia ed impattante diffusività lesiva.
Sotto altro profilo, l’effetto di rafforzamento sanzionatorio potrebbe rivelarsi in concreto più simbolico che reale, laddove mitigato – nella concreta dosimetria della pena – dall’applicazione del cumulo giuridico nei casi di concorso tra la fattispecie associativa e i singoli delitti-scopo.
Nella stesura definitiva della legge è comparsa una nuova circostanza definita “aggravante ambientale”.
L’art. 452-novies prevede, infatti, un aumento di pena quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l’ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal D. Lgs. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente.
La previsione pare concretizzare una ipotesi speciale rispetto a quanto già previsto dall’art. 61, primo comma, n. 2), c.p., con la differenza che il rapporto finalistico è, nella nuova fattispecie, limitato al solo caso di reato commesso per eseguirne un altro (quello contro l’ambiente) e non, come prevede l’aggravante comune, anche per occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato: ipotesi nelle quali dovrebbe rientrare in gioco l’aggravante comune, salvo eventuali dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della giustificazione del diverso trattamento sanzionatorio fra il caso di reato commesso per eseguirne un altro ambientale (punito con aumento da un terzo alla metà) e quello di reato commesso per occultarne un altro ambientale (punibile con aumento sino al terzo).
L’aumento è invece comunque di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del Codice dell’Ambiente o di altra legge a tutela dell’ambiente: così come formulata testualmente, la disposizione lascia supporre che la seconda violazione possa riguardare anche illeciti amministrativi, purché la legge che li contempla possa senza incertezze qualificarsi come posta “a tutela dell’ambiente” in forza di precisi coefficienti di riconoscibilità esterna, pena un difetto di conoscibilità del precetto penale e prevedibilità della sanzione.
Sarà da verificare, in ogni caso, la risposta della giurisprudenza al quesito sul se tra il primo fatto di reato e l’illecito ambientale che ne deriva (non necessariamente di natura penale) sussista un rapporto di specialità, assorbimento o concorso di fattispecie.
8. Il “ravvedimento operoso”.
Ai sensi dell’art. 452-decies cod. pen., “Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-septies, nonchè per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alle metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire di completare le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso“.
Rispetto ad una primo passaggio parlamentare, il testo della norma prevede una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte, nonché la necessità che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire “concretamente” e, in relazione alla tempistica, “prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado”.
La norma merita alcuni approfondimenti.
In prima battuta, sebbene costruita sin dalla dichiarazione programmatica come ipotesi di ravvedimento operoso, la fattispecie sembra distaccarsi dai conosciuti modelli codicistici: pare infatti non completamente assimilabile alla circostanza attenuante prevista dalla seconda parte dell’art. 62 n. 6 cod. pen., che secondo la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l’azione è determinata da motivi interni[41]; non è altrettanto paragonabile alla attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 56 cod. pen., che opera se l’evento è volontariamente impedito, laddove nella fattispecie in esame si tratta di una condotta ex postfinalizzata a “sanare” il danno prodotto da un evento già verificatosi.
Più in generale, la fattispecie pare mescolare ipotesi avvicinabili al ravvedimento operoso (“…si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori…nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti…“), ad altre più inquadrabili come forme di collaborazione processuale (“…aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori…), ad altre ancora operanti come condotte riparatorie (“…provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi…”), tutte comunque idonee non a provocare l’estinzione del reato ma a determinare un sensibile beneficio sul piano sanzionatorio.
Il dato testuale dell’inciso “provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi“, in quanto richiedente la compresenza delle condizioni, non dovrebbe far residuare incertezze sulla necessità che l’attività operosa dell’imputato debba investire congiuntamente sia la messa in sicurezza che la bonifica: non sarà sufficiente cioè soltanto un’attività di “messa in sicurezza operativa”, secondo la definizione data dall’art. 240, comma primo, lett.n, D. Lgs. 152 del 2006 (“l‘insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa diulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione“), dovendo l’imputato attivarsi per la “bonifica”, ossia per quell’insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (art. 240, co. I, lett.pdel D. Lgs. n. 152/2006).
Il nodo risiede, evidentemente, nel requisito della “concretezza” della messa in sicurezza, della bonifica e, ove possibile, del ripristino dei luoghi, e della interpretazione che ne sarà data: l’accentuazione del carattere di effettività della bonifica sembrerebbe escludere che l’effetto attenuante possa ricollegarsi a condotte che si arrestino sulla soglia degli obblighi preliminari alla bonifica (indagine preliminare, caratterizzazione, analisi sito specifica) o della presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, senza cioè che l’imputato proceda alla attività di bonifica vera e propria per come autorizzata dalla Regione attraverso apposita dalla conferenza di servizi (come previsto dall’art. 242 del D. Lgs. 152/2006).
Le fasi prodromiche dovrebbero rivestire invece un evidente ruolo ai fini della richiesta e relativa concessione della sospensione del procedimento (recte: processo, facendo la norma riferimento all’imputato e al dibattimento).
Trattandosi, salvo equivoci, di una facoltà del giudicante che procede (“oveil giudice…”), legata ovviamente ad una valutazione non meramente discrezionale, la “meritevolezza” della sospensione potrebbe agganciarsi ad una verifica della concreta volontà dell’imputato di procedere alla bonifica: in tal senso, un ausilio potrebbe derivare dall’analisi della giurisprudenza della Cassazione in tema di omessa bonifica prevista dall’art. 257 D. Lgs. 152/2006.
Come noto, infatti, il punto dolente di tale ultima disposizione, sul terreno dell’efficacia della risposta repressiva/ripristinatoria, risiede nel fatto che gli obblighi preliminari al progetto di bonifica – l’obbligo di indagine preliminare, di caratterizzazione e di analisi di rischio sito specifica – pur posti in linea di massima a carico del soggetto inquinatore, non sono più provvisti di autonoma sanzione, né penale, né amministrativa, per il caso di loro inosservanza; sicché in caso di inerzia del soggetto, tale da impedire che si arrivi ad un progetto di bonifica da sottoporre alla approvazione dell’organo competente, il reato non sarebbe concretamente perseguibile.
E’ questo il convincimento raggiunto dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 257 TUA. Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati“. In un altro arresto, tuttavia, la Corte ha ravvisato la condizione a contenuto negativo dell’omessa bonifica anche nella sola omissione, da parte del soggetto tenuto, del piano di caratterizzazione, tale da impedire la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.
Rovesciando adesso l’angolo prospettico – non più determinato dalla necessità di evitare un vuoto di tutela conseguente ad un’incongruente scelta normativa (che non presidia con sanzione una serie di adempimenti funzionali alla bonifica, pur assegnandoli alla autodeterminazione del soggetto obbligato), ma alla luce di una fattispecie odierna che “premia” il comportamento riparatorio dell’imputato attenuando la sanzione prevista per i nuovi delitti – si tratterà allora di verificare se il livello di collaborazione giustificante un provvedimento non privo di conseguenze, quale la sospensione del dibattimento e la conseguente sospensione della prescrizione, debba individuarsi nell’avvio empiricamente verificabile delle operazioni materiali di bonifica (situazione che sicuramente testimonia di un atteggiamento operoso finalizzato al ripristino ambientale), nella approvazione del progetto operativo ovvero nella sua avvenuta presentazione (momento, quest’ultimo, a partire dal quale l’esito della procedura complessiva esce dal dominio prevalente del soggetto inquinatore) o anche solo nel completamento delle operazioni preliminari alla bonifica (fase forse ancora non sicuramente illuminante di un effettivo “ravvedimento”).
Sul piano strettamente processuale, un ultimo cenno merita infine l’ipotesi in cui, in ragione del ricorso a riti speciali, non sia prevista l’apertura del dibattimento.
L’assenza di lumi normativi e (ovviamente) di conforti giurisprudenziali non consente di formulare conclusioni sicure: con cautela, non pare nemmeno disistimabile una eventuale interpretazione (ratione legis) che escluda, una volta che l’imputato sia stato ammesso al rito abbreviato o abbia formulato istanza di applicazione di pena concordata, la possibilità di richiedere ed ottenere la sospensione del processo per completare la bonifica, in ragione della connaturata funzione acceleratoria e semplificatoria di tali riti alternativi rispetto all’ordinario percorso dibattimentale; una incompatibilità “strutturale” che, anche ove non ritenuta motivo di inammissibilità della richiesta, potrebbe peraltro sorreggere il potere discrezionale del giudice nel rigettare una richiesta formulatagli in sede di abbreviato o di patteggiamento.
9. Le disposizioni sulla confisca.
Il nuovo art. 452-undecies cod. pen. prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452 octies, la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, ovvero, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.
Alcune osservazioni sulla disposizione.
In primo luogo, dalla confisca sembrerebbe essere esclusi, secondo il dato testuale, l’inquinamento e il disastro ambientali colposi, il che – costituendo tali ipotesi verosimilmente la maggioranza dei casi pratici – attenua fortemente l’efficacia dello strumento. Peraltro, va segnalato che il secondo comma dispone che la confisca per equivalente sia applicabile “quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile“: il riferimento indistinto a (tutti) i “delitti previsti dal presente titolo” è quasi certamente addebitabile a un mero lapsus del legislatore, ma potrebbe anche insinuare l’ipotesi alternativa che, ferma la confisca obbligatoria per i soli delitti dolosi indicati nel comma prima dell’articolo, per quelli colposi residui la praticabilità della confisca facoltativa.
Con riguardo specifico alla confisca per equivalente, va segnalato uno scostamento rispetto alla formulazione adoperata nell’art. 322-ter cod. pen.: mentre in quest’ultima disposizione si prevede che la confisca di valore sia disposta “…quando essa (ndr. la confisca diretta) non è possibile…“, il comma 2 del nuovo art. 452-undecies stabilisce che “quando … sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile…“, suggerendo l’ipotesi – cui si oppone però con forza una interpretazione sistematica dell’istituto – di un iter procedurale che passi prima per un provvedimento di ablazione diretta e, solo all’esito negativo, per un secondo provvedimento di confisca per equivalente.
Nella formulazione definitiva, la norma contiene una clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato, con formulazione strutturata sulla falsariga del comma 3 dell’art. 240 cod. pen. (“persona estranea al reato“); sul punto, sarò interessante verificare l’incidenza dell’orientamento della Cassazione che, in una ipotesi analoga per contesto e finalità quale quella del trasporto illecito di rifiuti di cui all’art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006, pretende non solo l’estraneità al reato ma anche la buona fede del terzo.
La norma vincola la destinazione dei beni confiscati o dei loro proventi all’utilizzo per la bonifica dei luoghi, un dato che sembra spostare l’asse dell’inquadramento giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio, con quanto ne consegue anche in termini di possibile applicazione anche in caso di estinzione del reato in assenza di condanna per maturata prescrizione.
La disposizione aggiunge che i beni siano messi “nella disponibilità” della pubblica amministrazione: manca anche in questo caso una chiara definizione normativa della forma giuridica di tale “disponibilità”; minori incertezze dovrebbero esserci nell’individuare nella Regione, titolare del potere autorizzativo alla bonifica, la “pubblica amministrazione” cui rimettere i beni confiscati nella ordinarietà dei casi.
Quale ulteriore effetto premiante di un positivo comportamento post delictum, è stabilito che l’istituto della confisca non trovi applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi.
Il comma terzo dell’art. 1 della legge, intervenendo sull’art. 260 D. Lgs. 152/2006, prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, per le cose servite a commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, anche qui salvo che appartengano a persone estranee al reato; il comma quarto del medesimo art. 1 dispone infine che l’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 256/1992, sia integrato con l’ampliamento ai delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452 octies delle ipotesi di confisca speciale dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
10. Il ripristino dello stato dei luoghi e il reato di omessa bonifica.
Il nuovo art. 452-duodecies cod. pen. dispone che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.
Nella formulazione definitiva è presente un secondo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell’Ambiente che già prevedono tale procedura.
Tuttavia, l’utilizzo del termine “recupero”, riferito – come pare – allo stato dei luoghi, rischia di generare qualche equivoco, poiché nel Codice dell’Ambiente, tale espressione è adoperata con diverso e specifico riferimento alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti[48]: una lettura coerente con l’intero impianto della normativa dovrebbe condurre ad una interpretazione omnicomprensiva del lemma, che porti ad includervi ogni attività materiale e giuridica necessaria per il “recupero” dell’ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante; laddove il “ripristino” si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse.
La fattispecie penale di omessa bonifica è stata introdotta nel corso di un primo passaggio al Senato della Repubblica.
Il nuovo art. 452-terdecies del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L’obbligo dell’intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.
La nuova fattispecie non pare correre rischi di sovrapposizione con quella di cui all’art. 257 del D. Lgs. 152/2006, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica: la modifica di tale seconda disposizione, mediante l’introduzione della clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca più grave reato“, fa in modo infatti che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall’art. 452-bis.
Altrettanto opportunamente, anche il testo del comma 4 dello stesso art. 257 ha subito una necessaria variazione, nel senso che l’avvenuta bonifica costituisce condizione di non punibilità “per le contravvenzioni (non più “per i reati”, come nella previgente formulazione) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1″. Trattasi di modifica quanto mai necessaria, perché diversamente la bonifica si sarebbe potuta interpretare come causa di non punibilità sia del reato di inquinamento che del disastro ambientale con effetti “reversibili”, in chiaro contrasto con la volontà della novella che la configura come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante; a seguito dell’intervento emendativo, la bonifica ex art. 257 D. Lgs. agisce dunque come causa estintiva solo con riferimento a quelle violazioni formali (in primis, il superamento delle soglie di rischio) che non abbiano però cagionato gli eventi atti a configurare i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater, ipotesi nelle quali opera solo in senso attenuativo della pena.
Nel corso dell’esame in seconda lettura da parte della Camera dei Deputati è stato soppresso un ulteriore articolo – 452-quaterdecies – originariamente previsto all’interno del nuovo Titolo VI-bis del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l’illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l’utilizzo della tecnica del cd. “air gun” o di altre tecniche esplosive adoperate per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.
11. La responsabilità degli enti da delitto ambientale.
Il comma ottavo dell’art. 1 della legge 68/2015 interviene sull’art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.
In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell’ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l’aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).
Inoltre, con l’inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.
12. L’intervento sulla prescrizione.
Attraverso il comma 6 dell’art. 1, la legge 68/2015 opera un inasprimento della disciplina della prescrizione dei nuovi delitti, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 157, comma 6 cod. pen.: allungamento pensato evidentemente proprio in rapporto alle fattispecie di inquinamento e disastro con condotte progressive e stratificate, in rapporto alle quali si tratterà evidentemente, nella giurisprudenza, di verificare il termine iniziale di decorrenza.
Con riguardo all’art. 434 cod. pen., la Cassazione aveva affermato che la fattispecie di cui al primo comma, reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola “immutatio loci”, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità.
Recentemente, con riferimento all’ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 434 cod. pen., la Corte ha statuito che il momento di consumazione del reato coincide con l’evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell’amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione.
Con la nuovo struttura di delitto di evento del disastro ambientale e con l’introduzione del delitto (sempre di evento) di inquinamento ambientale si ripropone evidentemente il tema del tempus commissi delicti: occorrerà infatti verificare quale sia esattamente il momento nel quale possono dirsi integrati gli specifici eventi che qualificano i delitti nel nuovo catalogo, tenuto conto che in queste tipologie di reati il loro perfezionamento potrebbe verificarsi a distanza di tempo rispetto all’ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell’assetto preesistente.
In ogni caso, è indubbio che l’accertamento e la repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un termine oggettivamente macroscopico (nel caso di disastro ambientale doloso, pari a quarant’anni, allungati sino a cinquanta in presenza di atti interruttivi), rispetto al quale stridono i brevissimi termini dei reati contravvenzionali prodromici.
13. L’estinzione delle contravvenzioni ambientali.
Il comma nono dell’art. 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel Codice dell’Ambiente una “Parte sesta-bis” contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies).
Le disposizioni introdotte, modellate sulle previsioni contenute negli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 (recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), replicano il meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.
L’art. 318-bis indica l’ambito applicativo della disciplina, applicabile alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Qualche dubbio interpretativo deriva dal fatto che la norma fa menzione solo delle “ipotesi contravvenzionali”, sebbene nella intitolazione della nuova parte sesta-bis si parli anche di illeciti amministrativi; inoltre, si tratterà di verificare la possibile estensione della disciplina estintiva a contravvenzioni non contemplate nel Codice dell’Ambiente, ma ricomprensibili nella “materia ambientale”.
Il concreto atteggiarsi del procedimento è regolato:
– dall’art. 318-ter, che riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore, di competenza dell’organo di vigilanza (o della polizia giudiziaria), il termine per la regolarizzazione, l’obbligo di comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero;
– dall’art. 318-quater, che regola la verifica dell’adempimento e l’irrogazione della sanzione, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedimentali;
– dall’art. 318-quinquies, che prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni;
– dall’art. 318-sexies, che stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza;
– dall’art. 318-septies, che prevede l’estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l’archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero; la disposizione configura, infine, l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un’oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all’articolo 162-bis del codice penale;
– dall’art. 318-octies, norma transitoria per la quale la disciplina per l’estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
14. Le disposizioni residue.
Il comma quinto dell’art. 1 del provvedimento di legge interviene sull’articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, aggiornando il catalogo dei delitti ivi previsti attraverso l’inserimento dell’inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell’impedimento del controllo e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
In tema di coordinamento di indagini in materia ambientale, la novella (art. 1 comma 7) introduce il dovere del pubblico ministero di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell’avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
In una prima formulazione, tale obbligo passava per l’introduzione dell’art. 118-ter (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l’ambiente) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura; nel testo definitivo, l’obbligo informativo a carico del PM procedente è ottenuto mediante l’integrazione del vigente articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di coordinamento delle indagini; il nuovo testo esclude però dal catalogo dei reati contro l’ambiente la fattispecie di cui all’articolo 260 del Codice dell’Ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all’art. 452-octies; la disposizione prevede, inoltre, che il Procuratore della Repubblica debba dare notizia dell’avvio delle indagini sui reati ambientali anche all’Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.
L’articolo 2 della legge – introdotto nel corso dell’esame al Senato – modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150 – recante la “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica“: le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.
L’art. 3 dispone infine che la legge entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015.
Redattore: Pietro Molino
Il vice direttore
Giorgio Fidelbo
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Introduzione
L’articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
L’intenzione del legislatore sarebbe di riservare tale tirocinio ai laureati con un buon curriculum accademico, così da incentivare e favorire il prosieguo del loro percorso formativo, finalizzato ad accedere alla carriera giudiziaria, amministrativa o anche forense.
Pertanto, sono normativamente determinati i requisiti per l’accesso al tirocinio:
laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
non aver compiuto i trenta anni di età
requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell’ufficio.
Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell’attività di assistenza.
Il magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti.
Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l’attività svolta in relazione allo stage formativo.
Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario.
Svolgimento del tirocinio ed obblighi del tirocinante
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie, sia per quanto concerne le attività preparatorie all’udienza che le operazioni svolte durante le udienza nonché studio e approfondimento delle questioni giuridiche, ricerche giurisprudenziali e redazione di bozze di provvedimento.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell’ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.
La funzione teorico-pratica del tirocinio.
L’utilità da attribuire al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, dipende da una valutazione puramente soggettiva, derivante dall’esperienza personale di ciascun tirocinante. Vero che una relazione non potrebbe contenere l’esperienza di tutti, per questo attraverso una breve sintesi, si è cercato di evidenziare gli aspetti comuni alle diverse esperienze messe a confronto.
Certamente, rappresenta l’occasione per poter indagare e scoprire la “forma mentis” del magistrato. Potrà sembrare banale ma, in realtà, non lo è affatto.
Con questa espressione si intende il diverso modo del magistrato di approcciarsi, di ragionare e di valutare una determinata vicenda processuale.
Generalmente, il giovane laureato, al termine del proprio percorso universitario, si appresta ad affacciarsi al mondo giuridico attraverso il canale più immediato, il praticantato presso uno studio legale. Il dominus gli insegnerà a redigere gli atti, a relazionarsi con i clienti e a svolgere attività in udienza, formando così, il futuro avvocato.
Inizialmente, il tirocinante, nonostante abbia già svolto attività di praticantato legale, nell’affiancare il magistrato affidatario aiutandolo nello svolgimento delle attività, noterà, immediatamente, di avere una visione giuridica del tutto differente. Avrà contezza di ciò che ai fini processuali potrebbe essere rilevante per l’avvocato, ma del tutto indifferente al magistrato; magari quest’ultimo, non si sarà neanche rappresentato la vaga possibilità di prendere in considerazione quel determinato dato processuale, su cui l’avvocato intende costruire la propria difesa.
Infatti, già dopo 12 mesi, a fronte dei 18 che sono l’attuale durata del tirocinio, il tirocinante avrà la sensazione di riuscire finalmente a vedere a 360°, di avere una visione completa di una controversia giuridica, valutandola sia con gli occhi del magistrato che dell’avvocato. Il che non è di poco conto!
Questo, se compreso, è uno dei punti chiave dell’esperienza formativa, perché consente al giovane laureato di essere parte di “un’esperienza professionalizzante davvero unica”.
Altresì, al termine del percorso, riuscirà a capire quali vesti indossare nella vicenda processuale: “avvocato o magistrato”.
Ciascuna delle fasi in cui è strutturata l’attività di tirocinio assume la sua importanza: l’attività preparatoria è strumentale all’organizzazione del ruolo del magistrato; l’attività di partecipazione all’udienza consente di assistere al confronto tra il magistrato e l’avvocato, potendo così anche interagire; infine, l’attività successiva all’udienza è quella in cui il tirocinante partecipa materialmente all’attività ordinaria del magistrato affidatario.
Rappresenta anche, un momento di confronto e di scambio tra i diversi laureati finalizzato alla crescita professionale.
Tuttavia, nonostante gli aspetti positivi che una tale esperienza presenta, non può esimersi dal soffermarsi anche sulle criticità.
Non è intenzione delle scriventi sollevare polemiche, ma ancora non appaiono segni tangibili della scelta legislativa di creare la figura del tirocinante presso l’ufficio giudiziario.
Occorrerebbe indagare “la ratio” che ha spinto il legislatore in tale direzione.
Vero è che al termine dei 18 mesi di tirocinio, il giovane “formato” avrà un titolo che:
- costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.
Ma è altrettanto vero che dopo 18 mesi, una risorsa formata verrà sostituita con una nuova leva da formare.
Proposte
Il magistrato affidatario dopo aver impiegato il proprio tempo e le proprie energie nel formare un tirocinante, si troverà a doverlo sostituire.
Un tirocinante formato avrà indubbiamente arricchito il proprio bagaglio culturale e professionale, ma si sarà dedicato ad un’attività che non darà alcuna prospettiva futura.
Chiaro è sicuramente l’intento del legislatore di dotarsi di brillanti laureati da inserire nel percorso formativo, lo si denota dai requisiti necessari per poter presentare la domanda.
Si propone, quindi, di evitare di trasformare un’occasione formativa, in un inutile appesantimento del carico di lavoro del magistrato affidatario e, in un’ennesima esperienza che il giovane laureato italiano potrà inserire nel proprio curriculum.
Il legislatore dovrebbe concedere una chance, a chi ha duramente lavorato per 18 mesi al fianco di un magistrato, creando un accesso ad hoc nell’amministrazione della giustizia. Dare finalmente un’occasione, a chi con sacrificio, ha sempre raggiunto determinati risultati.
Il tirocinante, cioè, al termine della sua attività formativa, in base alla valutazione del magistrato potrebbe essere inserito quale suo ausiliario.
Si tratterebbe di un soggetto, che, diversamente dal cancelliere, dovrebbe supportare il giudice nell’attività di studio dei fascicoli e nella redazione dei provvedimenti.
Peraltro, altra proposta che si vorrebbe avanzare concerne la possibilità di svolgere parte del tirocinio (ad esempio, soltanto per qualche mese) durante il periodo universitario ovvero al fine di redigere una tesi sperimentale.
A fronte dell’utopistica proposta, stante l’entità della richiesta di tirocinanti, proveniente dai diversi uffici giudiziari, il legislatore potrebbe estendere l’accesso a tutti i laureati in giurisprudenza, non meno bravi di chi ha conseguito una media di almeno 27/30 ovvero un voto di laurea non inferiore al 105/110, utilizzando gli attuali requisiti d’accesso per stilare, soltanto successivamente, una graduatoria di merito. Offrendo così, l’opportunità formativa al laureato in giurisprudenza, senza alcuna preventiva condizione.
Indiscusso è il momento formativo, ma di dubbia provenienza è il suo fine. Rappresenta l’incrocio tra le attuali problematiche: la difficile collocazione nel mondo del lavoro del laureato in giurisprudenza, la carenza di organico presso gli uffici giudiziari e l’annosa questione della durata dei processi.
In merito, potrebbe valutarsi l’opportunità di formalizzare una nuova figura, da inquadrare all’interno dell’organico dell’amministrazione giudiziaria.
Dott.ssa Ilaria Menzione
Dott.ssa Federica Iandolo
- PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL TIROCINIO EX ART. 73 D. L. 69/13 (di Carmela Rita De Rosa e Antonio Del Sorbo)
- IL TIROCINIO PRATICO TEORICO EX ART. 73 D.L. 69/2013 CON GLI OCCHI DELLO STAGISTA (di Carmen Veronica Taiano)
- ASPETTI POSITIVI E CRITICITA’ DELL’ ART. 73 L.98/2013, ANCHE IN UNA PROSPETTIVADE IURE CONDENDO (di Giulio Amodio, Francesca Loffredo, Emilia Manzo, Anita Montella, Clementina Pietrarola)
- RELAZIONE SUL TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98)(di Ilaria Menzione e Federica Iandolo)

Non è revocabile in dubbio (in quanto sono i dati statistici obiettivi che lo confermano: nell’ultimo decennio 2005-2014 vi sono stati solo nove casi di sentenze di condanna in applicazione della legge n. 117; per quanto concerne il filtro di ammissibilità, nel tribunale di Roma, sempre nel medesimo arco temporale, sono state iscritte 17 azioni di responsabilità civile, delle quali 9 dichiarate inammissibili e 8 ammissibili) che il meccanismo finora disciplinato dall’art. 5 (abrogato dal recentissimo intervento e che prevedeva il cd. filtro sull’ammissibilità della domanda risarcitoria) avesse ridotto in maniera significativa le domande portate all’attenzione della fase a cognizione piena. Di fatto, la delibazione preliminare, riguardando anche i presupposti dell’azione di cui agli artt. 2, 3 e 4 l. n. 117/1988, aveva finito per costituire una sorta di valutazione anticipata del merito della causa. Tuttavia, come sottolineato anche dal CSM nel parere del 29 ottobre 2014 sul disegno di legge governativo, l’eliminazione completa del filtro finirà per aumentare sensibilmente il numero delle controversie, anche manifestamente infondate, portate all’attenzione del giudizio di merito, che si andranno a sommare al contenzioso civile pendente presso gli uffici giudiziari. Del resto, dal punto di vista del cittadino che assume di essere stato leso, è del tutto indifferente (salvo motivazioni vendicative) avere, come interlocutore in giudizio, lo Stato, piuttosto che il magistrato responsabile.
D’altra parte, occorrerebbe operare altresì un confronto statistico col severo sistema di giustizia disciplinare, il cui innesco è affidato non solo e non tanto agli esposti dei privati, ma piuttosto a controlli e ad ispezioni periodiche e che vede un significativo numero di condanne, nella misura – fra le più alte in Europa – di varie decine ogni anno.
Lo scopo del lavoro è quello di porre in rilievo i rischi, le incertezze ed i falsi timori connessi alla recente riforma della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, nella speranza che i magistrati non si lascino coinvolgere in questa deriva legislativa, adottando decisioni pavide, accomodanti, conservatrici e meramente difensive, anziché continuare ad applicare il diritto secondo coscienza ed a contribuire, anche con soluzioni talvolta originali, al suo sviluppo al passo con l’evolversi dei tempi. Questo atteggiamento avrebbe l’effetto, piuttosto che di assicurare la certezza del diritto, di promuovere il conformismo interpretativo.
Da ultimo, viene allegata altresì una selezione delle principali pronunce adottate dalle Sezioni Unite nel corso del 2014 in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, a comprova del già efficiente sistema operante in Italia.
LE RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI
Verso quale modello di governo della magistratura italiana andiamo?
Quali sono gli effetti paralleli delle griglie di analisi della produttività e dei controlli di tipo statistico?
Quali sono le prospettive della professionalità dei magistrati italiani in un sistema di controlli e responsabilità affidato ai numeri?
Un’interpretazione convenzionalmente orientata della responsabilità disciplinare del magistrato: il rapporto tra ragionevole durata del processo e ritardo “ingiustificabile”.
VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’, RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E CARICHI ESIGIBILI
Necessità di coordinare formalmente i carichi esigibili, che individuano la produttività annuale possibile per il futuro, alla disciplina della valutazione di professionalità; individuazione di correttivi per i casi di gestione di ruoli sovraccarichi o di pluralità di funzioni; refluenze sulla valutazione disciplinare in relazione alle fattispecie dei ritardi (art.2, lett. q, D.L.gs. 109/96) ovvero per il caso di contestazione ai sensi della lettera l) del medesimo articolo (mancanza motivazione).
LA NUOVA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI
Quale monitoraggio dei concreti effetti della novella per formulare proposte concrete al fine di evitareche la sua applicazione comporti anche minimi rischi per il corretto esercizio della giurisdizione?
Occorre monitorare le attività di indebita supplenza alle quali i Magistrati fanno quotidianamente fronte e che costituiscono indubbiamente un appesantimento non dovuto del già oneroso carico di lavoro, particolarmente rischioso alla luce dei nuovi parametri normativi di responsabilità civile?
Occorre chiedere ai dirigenti che ridefiniscano gli obiettivi di produttività già indicati nei programmi di gestione?
Qual è il rapporto tra responsabilità civile e carichi insostenibili?
Secondo un’interpretazione sistematica coerente quando l’errore, anche grave, si è verificato in contesti in cui il singolo si è trovato a gestire carichi insostenibili ed esorbitanti rispetto a quelli individuati come esigibili, tale condizione può determinare necessariamente una concorrente responsabilità organizzativa dell’Amministrazione che agisce in sede di rivalsa?
Europa e responsabilità civile dei magistrati: il mito e la realtà.
I costi della responsabilità civile dei magistrati per il Paese: il caso delle sezioni misure di prevenzione.
Responsabilità civile vs. responsabilità sociale dei magistrati.
Il pensiero di Rosario Livatino.
Responsabilità civile dei magistrati: i primi chiarimenti dopo la riforma Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 aprile 2015 n. 16924 (Pres. Agrò, rel. Citterio)
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MAGISTRATO – AZIONE PROMOSSA DALLA PARTE – MAGISTRATO DESTINATARIO DELL’AZIONE – ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI DEBITORE – ESCLUSIONE (l. 117/1988 come modificata dalla l. 18 del 2015)
Il magistrato la cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria ex lege 117/1988 non assume mai la qualità di debitore di chi tale domanda abbia proposto. Ciò per l’assorbente ragione che la domanda (anche dopo la legge n. 18/2015) può essere proposta solo ed esclusivamente nei confronti dello Stato (salvi i casi di condotta penalmente rilevante, ex art. 13). Né la eventualità di una successiva rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nel caso in cui quell’originaria azione si sia conclusa con la condanna dell’Amministrazione, muta la conclusione, perché i presupposti e i contenuti dell’azione di rivalsa sono parzialmente diversi da quelli dell’azione diretta della parte privata nei confronti dello Stato (art. 7; artt. 2, 3). Il che tra l’altro impone di escludere che anche nel caso di intervento del magistrato nel processo civile che la parte promuove ex lege n. 117/1988 (art. 6), si instauri un rapporto diretto parte/magistrato che possa condurre alla qualificazione del secondo in termini di anche solo potenziale debitore della prima
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 aprile 2015 n. 16924 (Pres. Agrò, rel. Citterio)
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MAGISTRATO – AZIONE PROMOSSA DALLA PARTE – OBBLIGO DEL MAGISTRATO DI ASTENERSI – ESCLUSIONE (l. 117/1988 come modificata dalla l. 18 del 2015)
L’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie esercitata ai sensi della legge 117/1988 anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 18/2015 non costituisce per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato.
di Lorenzo Gestri
Il concetto di rischio interferenziale nella riflessione dottrinale e giurisprudenziale, in assenza di un’espressa definizione normativa
Una corretta trattazione del tema del rischio interferenziale, e dei connessi riflessi che esso può avere sulle indagini e sulla formulazione dell’imputazione, all’interno di un procedimento penale istruito per la ricostruzione di un evento lesivo o mortale occorso al lavoratore sul luogo di lavoro, implica necessariamente di inquadrare la problematica all’interno della più generale teoria della gestione del rischio, che ormai costituisce il tratto peculiare e saliente della normativa prevenzionistica. Al contempo, tale inquadramento presuppone la preventiva risoluzione della questione interpretativa sull’esatta definizione del concetto di rischio interferenziale, onde comprendere se, anche questa tipologia di rischio, possa essere annoverata nella categoria astratta che la Suprema Corte, nella nota sentenza sulla vicenda Thyssenkrupp (Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343) ha definito l’“immane rischio”, con riferimento al quale tutto il sistema prevenzionistico, comprensivo dell’individuazione delle posizioni di garanzia e delle loro aree di responsabilità, risulta finalisticamente “conformato”.Invero, offrire risposta alla questione definitoria di interferenza, ed insieme di rischio interferenziale, rintracciandone spunto decisivo nella disciplina normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è questione di facile soluzione. Tutto ciò, si evidenzia, nonostante che il TUSL si caratterizzi per essere normativa che dedica ampio spazio alla definizione dei soggetti, delle procedure, delle modalità e dei percorsi operativi di sicurezza. Allo stato attuale, si può affermare come il TUSL si occupi delle interferenze lavorative da un lato, con la disciplina dell’art. 26 e, dall’altro, nel Titolo IV, Capo I del predetto TUSL, con riferimento alla realtà dei cantieri.
Le interferenze lavorative sono disciplinate dal TUSL prevedendo diversi modelli gestionali normativi, in ragione delle specifiche problematiche connesse al loro svolgimento delle interferenze di lavoro, con conseguente diversa individuazione dei soggetti responsabili, chiamati a gestire operativamente il rischio da interferenza, arrivando addirittura a creare, con specifico riguardo alla disciplina dei cantieri, delle figure di responsabili ex novo, corrispondenti a precise qualifiche professionali, i cosiddetti “coordinatori” per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE). Individuato l’ambito normativo di riferimento vigente che si occupa di disciplinare le problematiche attinenti all’individuazione delle interferenze durante il lavoro, diviene necessario approfondire meglio cosa si intenda per “interferenza” e “rischio interferenziale”, nonché quale possa essere la sua corretta definizione.Una definizione normativa, si è già detto, non è prevista nel TUSL. Della nozione di “rischio interferenziale”, a qualche mese dall’entrata in vigore del TUSL, si occupò l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, che definì la nozione di interferenza come quella che si verifica nelle situazioni di “…contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Tale definizione, per quanto non esaustiva, aveva senza dubbio il merito di cogliere alcune peculiarità che tutt’oggi, avuto riguardo in particolare all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce lo stato dell’arte della definizione del rischio interferenziale, in particolare contribuendo a delinearne il confine mediante il riferimento, da un lato, alla presenza di organizzazioni di lavoro diverse, dall’altro, alle possibili conseguenze aggiuntive in termini di rischio derivanti dall’interferenza (o contatto) fra dette organizzazioni.Anche la dottrina si è occupata della questione definitoria di rischio interferenziale avendo riguardo, più in generale, alla problematica delle “interferenze lavorative”, da cui conseguono gli specifici rischi aggiuntivi, quale appunto il rischio interferenziale.Si parla in tal senso di interferenze lavorative per individuare le situazioni nelle quali più operatori afferenti ad aziende diverse, prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo stesso luogo di lavoro. È il caso in cui diverse realtà lavorative, con ragioni sociali e datori di lavoro differenti, lavorino nello stesso sito, nello stesso momento o, in alcuni casi, anche in successione, se comunque gli effetti del lavoro di chi precede possono ricadere in qualche modo su chi interviene successivamente.In tale situazione, come appare di intuibile evidenza, è concreta la possibilità che ogni prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro, connessi con la propria attività specifica, e che questi rischi, sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul sito.Sullo stesso piano si pone la definizione di rischio interferenziale offerta dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi nel tempo, e ribadita anche di recente. Sul punto si richiama Cass. Pen., Sez. IV, ud. 7 gennaio 2016, n.18200, che definisce il rischio interferenziale “…quello che nasce proprio dal coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi”.Rileva quindi il collegamento fra attività lavorative che fanno capo a diverse organizzazioni di lavoro, così come già evidenziato nelle definizioni precedenti.La stessa decisione della Suprema Corte poi ulteriormente specifica che il rischio interferenziale rappresenta una “…specie del più ampio genus del rischio da organizzazione del lavoro”, cui possono affiancarsi altri tipi di rischio, di cui a titolo esemplificativo cita quello meccanico (ossia connesso all’uso di macchine), quello fisico (connesso all’esposizione agli agenti fisici di cui all’art. 180 co.1 TUSL), quello biologico (connesso all’esposizione agli agenti biologici di cui all’art. 267 TUSL).Ciò rileva anche al fine di chiarire il rapporto che viene a crearsi fra il rischio interferenziale e gli altri rischi cui risulta esposto il lavoratore.Sul punto chiarisce, infatti, la Suprema Corte che “…la presenza di un rischio interferenziale, lungi dal negare o inglobare i rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro anche in assenza del concorso di più organizzazioni, impone di prenderli in considerazione anche nella peculiare prospettiva, come dimostra la previsione dell’art. 26 TUSL, per la quale il datore di lavoro committente fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle proprie attività” (sul punto, le argomentazioni della citata decisione Cass. Pen., Sez. IV, ud. 7 gennaio 2016, n.18200, sono state riprese anche da altra sentenza recentissima, Cass. Pen., Sez. IV, ud. 13 luglio 2016, n.29626).In definitiva, un rischio, quello interferenziale, che “convive” con gli altri rischi lavorativi, cosicché “…le misure che fronteggiano il primo coesistono con quelle che si indirizzano ai secondi”. Ed ancora. Sempre la più recente giurisprudenza di legittimità nel tentare di definire il perimetro del concetto di interferenza, ha evidenziato come l’ “interferenza rilevante” “…deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi” (vedasi sul punto Cass. Pen., Sez. IV, ud. 17 giugno 2015, n.44792).Riflessioni, quelle appena esposte sulla definizione di rischio interferenziale, e sulla coesistenza di esso con altri rischi connessi all’ambiente di lavoro, che non potranno che avere necessarie ricadute sia sulla conduzione delle investigazioni volte a ricostruire l’evento infortunio occorso al lavoratore, che sull’eventuale formulazione dell’addebito a carico del soggetto ritenuto responsabile della causazione del danno.
Dall’evento lesivo di danno, manifestazione e “concretizzazione” del rischio, all’individuazione del soggetto responsabile: un criterio valido anche per la verifica della rilevanza del rischio interferenziale.
Una volta risolto il problema della definizione del rischio interferenziale, e chiarito come anche tale rischio costituisca una delle tante possibili declinazioni del concetto di “immane rischio” che conforma tutto il sistema prevenzionistico vigente, appare necessario sottolineare come, anche in riferimento ad esso, debba trovare applicazione il criterio metodologico suggerito dalla giurisprudenza di legittimità, dell’individuazione del soggetto responsabile a gestire la specifica area di rischio da cui è disceso (si è concretizzato per effetto di violazioni cautelari) l’evento lesivo.Al riguardo, vale la pena di evidenziare come l’affermazione tratta dal passaggio motivazionale delle Sezioni Unite Thyssenkrupp secondo cui “..nell’individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva”, non costituisca un criterio contingente, contestualizzabile solo con riferimento alla specifica vicenda sottesa al procedimento trattato dalla Suprema Corte, apparendo semmai il precipitato di un orientamento che la Corte ormai già da alcuni anni aveva avviato e che, anche di recente, ha trovato conferma.Sul punto si richiama un passaggio motivazionale di Cass. Pen., Sez. IV, ud. 7 gennaio 2016, n.18200, nella quale si legge, in particolare, che “…allorquando l’evento illecito si verifica concretamente, imposto dalla necessità dell’accertamento penale che ipotizza una responsabilità colposa, inizia a dipanarsi un percorso a ritroso che da quello conduce alla misura cautelare non osservata che, ove adottata, sarebbe valsa ad evitarlo; e quindi l’accertamento dell’inerenza di quella regola all’area di rischio governata da questo o quel garante”. In sostanza, appare allo stato ragionevole affermare la piena e generalizzata validità del criterio metodologico dell’individuazione del soggetto responsabile a partire dalla ricostruzione dell’evento lesivo verificatosi in concreto, per accertare dapprima “in orizzontale” l’area di rischio, e risalire poi, “in verticale”, all’individuazione di colui che avrebbe dovuto gestire tale area di rischio, ossia la sfera di responsabilità.
Le necessità per l’interprete di operare una pronta individuazione e catalogazione della “lavorazione interferente”, al fine di identificare l’ambito della disciplina prevenzionistica applicabile.
La mancata disciplina classificatoria di rischio interferenziale o di interferenze impone però ulteriori puntualizzazioni, funzionali in particolare alla risoluzione dell’attività interpretativa che è chiamato a svolgere l’operatore del diritto nella prassi giudiziaria.In sostanza, il problema è quello della esatta individuazione dell’ambito normativo di riferimento, cui ancorare il ragionamento probatorio, una volta ricostruito l’evento di danno in concreto, laddove sia emerso che detto evento lesivo sia ricollegabile anche alla violazione cautelare sottesa al rischio interferenziale.Come anticipato, infatti, il TUSL in tema di interferenze prevede due distinti ambiti di disciplina, da un lato, per l’appalto “interno” l’art. 26 e, dall’altro, per i canteri mobili o temporanei, l’intero Titolo IV.A fronte di tale accertamento fattuale, preliminare, il pubblico ministero dovrà indirizzare il successivo svolgersi delle investigazioni optando generalmente per l’uno o l’altro ambito normativo, ossia ancorando la sua ricerca di responsabilità nel sistema congegnato dall’art. 26 TUSL o, in alternativa, in quello previsto dal Titolo IV sui cantieri.Invero, la realtà fenomenologica offre esempi di fatto che in concreto si sottraggono a questa generale ed astratta summa divisio, imponendo all’interprete di compiere uno sforzo ermeneutico interpretativo aggiuntivo, per verificare la possibilità di estendere la portata della disciplina dell’“appalto interno” alle interferenze lavorative che possono dipendere dall’esistenza di imprese operanti nel cantiere.Si tratta del caso in cui il cantiere mobile o temporaneo insista all’interno di una realtà lavorativa di impresa, ed in particolare in quelle ipotesi in cui vi sia coincidenza soggettiva fra il committente dell’opera per cui viene realizzato il cantiere, ed il committente datore di lavoro dell’impresa, all’interno della quale, magari, siano state già commissionate opere o servizi, nella forma dell’appalto interno di cui all’art. 26 TUSL.Appare pertanto fondamentale analizzare distintamente questi due diversi ambiti, per poi delinearne le principali questioni problematiche emergenti dalla prassi applicativa, con specifico riferimento soprattutto al rischio interferenziale nel caso di appalto “interno” disciplinato dall’art. 26 TUSL, norma che ha caratterizzato il maggior numero delle questioni interpretative.Solo in esito a questa ricostruzione, inoltre, si analizzerà l’ipotesi appena accennata di possibile interazione fra cantiere ed attività di lavoro appaltate all’interno della medesima realtà imprenditoriale produttiva.
La disciplina del rischio interferenziale fissata nell’art. 26 TUSL: le criticità connesse all’individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 26 TUSL
La prima questione problematica nei casi in cui viene in rilievo la disciplina di cui all’art. 26 TUSL è quella relativa alla esatta definizione del perimetro di operatività della norma. Dottrina e giurisprudenza ormai da tempo sembrano concordare nel fare ricorso a tre diversi criteri concorrenti fra loro, per delimitare l’ambito operativo della norma. Si tratta del criterio di tipo oggettivo, cheha riguardo alla tipologia di contratti attraverso i quali deve tradursi il negozio giuridico fra committente – datore di lavoro – e la controparte; del criterio di tipo spaziale-funzionale, che consente di individuare l’operatività della disciplina con riferimento agli appalti, ai contratti di prestazione d’opera e di somministrazione c.d. interni e, dell’ultimo criterio, di tipo soggettivo, quello secondo il quale la normativa in questione risulta esclusivamente applicabile al soggetto imprenditore.
Nel dettaglio.
Il criterio di tipo oggettivo.
La lettura testuale dell’art. 26 TUSL giustifica un’interpretazione in forza della quale l’operatività della norma in questione parrebbe circoscritta esclusivamente ad alcune tipologie di contratti, ossia quello di appalto, quello di prestazione d’opera e quello di somministrazione. A fronte di questa possibile soluzione interpretativa, si sono però proposte nel tempo alcune questioni che hanno indotto la giurisprudenza a rivedere la valenza di elencazione tassativa dei predetti negozi giuridici tipici.
La prima questione si è posta con riferimento all’interpretazione da assegnare al termine somministrazione. In mancanza infatti nell’art. 26 TUSL della specificazione del “bene somministrato”, non risulta evidente se il legislatore abbia inteso estendere la disciplina ai soli contratti di somministrazione di beni e servizi ovvero anche a quelli di somministrazione di lavoro. In proposito, è stato osservato in dottrina come una lettura sistematica della norma renda preferibile optare per la prima soluzione in quanto, da un lato, il fenomeno della somministrazione di lavoro risulta disciplinato in via peculiare dall’art. 3 comma 5 del TUSL, che fa salva la disciplina dettata dal D.Lgs. 276/2003, la quale a sua volta pone tutti gli obblighi di prevenzione in capo all’utilizzatore e, dall’altro, alla luce delle integrazioni inserite con l’art. 16 D.Lgs. 106/2009, che ha specificato che la norma si applica in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, oltre che di “lavori”, anche di “servizi e forniture”.
Tale conclusione risulta corretta anche alla luce dell’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla nozione di “rischio interferenziale”. Come già detto, infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che tale nozione vada interpretata in senso “funzionale”, ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (Così Sez. IV, sentenza n. 36398 del 23 maggio 2013). Se, dunque, è vero che i rapporti cui fa riferimento l’art. 26 non possono esaurirsi nelle sole tipologie contrattuali previste nella rubrica del suddetto articolo e disciplinate nel codice civile, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro, è altrettanto vero che l’ambito applicativo di tale norma non può essere esteso fino a ricomprendervi tipologie contrattuali che non determinano interferenza tra plessi organizzativi diversi, come avverrebbe nel caso in cui si dovesse ritenere applicabile anche al contratto di somministrazione di lavoro. In tale ultima ipotesi, infatti, il lavoratore, pur mantenendo il rapporto di lavoro alle dipendenze del somministratore, presta completamente la propria opera in favore dell’utilizzatore, che ne organizza mansioni e prestazioni, senza alcuna interferenza da parte del somministratore nell’organizzazione dell’utilizzatore e viceversa dell’utilizzatore nell’organizzazione del somministratore, che rimangono sempre distinte ed autonome.
Una seconda questione, risolta ormai pacificamente sia in dottrina che in giurisprudenza, è quella secondo la quale la disciplina di cui all’art. 26 TUSL non si applicherebbe soltanto ai contratti di appalto, cui espressamente fa riferimento la rubrica dell’articolo in questione, ma anche ai contratti di subappalto, interpretazione che invero già prima del TUSL si era consolidata nella prassi applicativa e che, proprio in forza della disciplina dell’art. 26 TUSL, ha trovato piena conferma, avuto riguardo al passaggio ricavabile dal secondo comma, laddove si fa espresso riferimento ai “subappaltatori” come destinatati di specifici obblighi.
L’ultima questione, come anticipato, è quella relativa alla natura tassativa o, viceversa, meramente esemplificativa delle ipotesi negoziali indicate nella rubrica dell’art. 26 TUSL.
La giurisprudenza ha fornito interpretazioni non sempre uniformi, anche se appare affermarsi come soluzione prevalente quella che esclude natura tassativa all’indicazione della tipologia dei contratti citati dal disposto di cui all’art. 26 TUSL. Una simile soluzione in effetti non pare porsi in contrasto con il principio di tassatività, avuto riguardo alla vera ratio della norma, ossia quella di apprestare massima tutela al prestatore di lavoro, disciplinando e presidiando il processo di sicurezza sul lavoro in tutte quelle situazioni in cui all’interno di un luogo di lavoro, per effetto della stipula di contratti frutto della scelta del datore di lavoro, facciano ingresso soggetti estranei all’attività di impresa, ma che comunque operano nell’interesse del processo produttivo, venendo però inevitabilmente a realizzarsi, per effetto di tale interferenza, condizioni aggiuntive di rischio per la tutela dei lavoratori.
- Il criterio di tipo spaziale – funzionale.
In ragione del criterio spaziale-funzionale, come anticipato, la disciplina dell’art. 26 si applicherà esclusivamente a contratti di appalto, di prestazione d’opera e di somministrazione a carattere interaziendale. Si tratta di quello che è stato definito il c.d. “appalto interno”. A sua volta rileva sottolineare che il carattere interaziendale non può essere inteso secondo un criterio mediamente spaziale, ossia con riferimento all’individuazione dello spazio fisico ove ha svolgimento l’attività produttiva, ma anche secondo un criterio funzionale, quello che lega l’appalto all’attività produttiva.
In definitiva, ancora una volta con l’obiettivo di apprestare il massimo ambito di tutela al lavoratore il legislatore lascia aperta la possibilità di applicare la norma di cui all’art. 26 TUSL anche ad appalti extraaziendali, seppur relativi a fasi complementari e preparatorie rispetto alla produzione in senso stretto.
- Il criterio di tipo soggettivo.
Il profilo soggettivo ha dato nel tempo occasione di diverse interpretazioni giurisprudenziali in relazione alla questione se gli obblighi contemplati dall’art. 26 TUSL fossero applicabili anche al committente che non sia imprenditore. Ciò in quanto, contrariamente a quanto avviene per la disciplina dei cantieri che definisce il committente come il soggetto “…per conto del quale l’intera opera viene realizzata”, l’art. 26 TUSL sembrerebbe presupporre l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente imputabile all’appaltante o, quantomeno, l’esercizio da parte di questi di un’attività di impresa. Si rileva che le questioni interpretative si sono poste con particolare riferimento ai casi di infortuni accaduti nel corso di lavori prevalentemente edili svolti in abitazioni private riconducibili all’attività del committente. La giurisprudenza di legittimità dapprima ha escluso, e poi affermato, l’operatività della responsabilità in tema di sicurezza anche per il committente dell’opera che sia soltanto un privato e non anche imprenditore, con ciò finendo per affermare un’estensione agli appalti interni della definizione di committente dettata per i cantieri esterni.
Una simile soluzione lascia però non pochi dubbi, in quanto rischia di legittimare un’interpretazione analogica inmalampartem. La soluzione preferibile sembra quella che individua nel committente ex art. 26 TUSL un vero e proprio datore di lavoro, e non un soggetto privato, mentre la risoluzione dei casi sopra citati sembrerebbe trovare già adeguata risposta a livello legislativo nella disciplina dei cantieri, in quanto l’art. 89 lett. a) TUSL estende l’applicabilità normativa in materia di cantieri a “…qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.
L’esatta individuazione del perimetro degli obblighi gravanti sugli attori dell’art. 26 TUSL
Una volta risolto il problema dell’ambito di applicazione della norma, residuano altre questioni problematiche che si possono porre nell’applicazione pratica della norma.
In particolare emergono soluzioni non sempre uniformi in merito all’individuazione dell’esatto perimetro degli obblighi previsti dalla norma, la cui risoluzione invero risulta indispensabile, in quanto prodromica alla ricostruzione del procedimento probatorio per colpa, in riferimento all’evento di danno occorso al lavoratore.
La norma pone quattro obblighi di natura prevenzionale, elencati nei primi tre commi dell’art. 26 TUSL, alcuni dei quali assumono anche autonoma rilevanza penale, divenendo condotte la cui violazione integra le contravvenzioni specificatamente previste dall’art. 55 comma 5 TUSL.
Tutti e quattro gli obblighi possono però divenire regole cautelari per l’imputazione a titolo di responsabilità colposa di eventuali eventi lesivi in danno dei lavoratori impiegati nelle attività previste dal contratto di appalto, di lavoro autonomo o di prestazione d’opera, circostanza questa che spiega la delicatezza della esatta definizione interpretativa del loro contenuto.
I predetti obblighi possono essere sinteticamente schematizzati nelle seguenti quattro tipologie:
- l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi chiamati a svolgere i lavori commissionati (art. 26.1° comma lett. a);
- l’obbligo di informazione degli appaltatori e dei lavoratori autonomi con riferimento ai rischi specifici e all’adozione delle visure funzionali a contenerli (art. 26.1° comma lett. b);
- l’obbligo di cooperazione e coordinamento con gli altri datori di lavoro e lavoratori autonomi (art. 26. 2° comma lett. a) e b);
- l’obbligo di promozione del coordinamento (art. 26.3° comma).
Tutti i predetti obblighi gravano sul committente datore di lavoro, mentre soltanto quello contraddistinto dalla lettera c) grava altresì sugli “altri” datori di lavoro, le parti del negozio giuridico in cui si concretizza il processo di esternalizzazione.
Nel dettaglio.
a) L’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi chiamati a svolgere i lavori commissionati (art. 26.1°comma lett. a).
L’idea di fondo che muove il legislatore è in tal caso quella di porre a carico del committente datore di lavoro l’onere di individuare un soggetto tecnicamente idoneo a svolgere in condizione di sicurezza i lavori a lui affidati.
La scelta che il committente è chiamato ad operare dovrà essere ispirata quindi non solo ad un mero calcolo economico, costituendo circostanza notoria il fatto che l’impresa non in regola con le misure di tutela dei lavoratori è spesso anche quella in grado di offrire le proprie prestazioni sul mercato a costi più competitivi.
Il committente che voglia evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo dovrà pertanto individuare l’appaltatore in base alle sue capacità tecniche operative.
La previsione di tale obbligo introduce un criterio che sembra ancorare ad una vera e propria colpa specifica quella che, in assenza della previsione normativa, poteva refluire nel giudizio di colpa in danno del committente datore di lavoro attraverso la generica rimproverabilità per culpa in eligendo.
Ciò non vale, peraltro, come è stato osservato in dottrina ([1]), ad eliminare l’interrogativo in ordine al fatto se il rispetto delle cautele espressamente previste per legge sia sufficiente ad escludere residui di responsabilità a titoli di colpa generica.A ben vedere l’art. 26 TUSL non individua nel dettaglio quali siano gli aspetti che in concreto dovranno essere valutati per accertare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici. La norma esplicita le modalità da seguire per detta verifica semplicemente rimandando ad una legge di definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che, in forza dell’art. 6 comma 8, lett. g) TUSL, avrebbe dovuto essere emanata nel primo anno dall’entrata in vigore del testo Unico, ma che in realtà non è mai avvenuta. La previsione di cui all’art. 26 disciplina anche il “regime intertemporale” stabilendo che detta verifica dovrà avvenire mediante acquisizione del certificato d’iscrizione alla Camera di commercio dell’impresa appaltatrice e di un’autocertificazione proveniente proprio dall’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali.
Il sistema così procedimentalizzato introduce dati di verifica puramente formali, i quali non possono da soli bastare ad operare come clausola di esonero da responsabilità per il datore di lavoro committente.
Appare pertanto sostenibile, da un lato, la sufficienza del rispetto di tali obblighi formali ad evitare la responsabilità per la contravvenzione prevista dall’art. 54, comma 4 TUSL, mentre al contempo, detta verifica meramente formale potrebbe non bastare nel caso concreto ad esentare il committente da una possibile contestazione per culpa in eligendo in relazione ad un evento di lesione o morte del lavoratore, laddove causalmente ricollegabile ad un’accertata inidoneità tecnica dell’appaltatore.
Sussiste in astratto un’ulteriore possibilità interpretativa per escludere una potenziale riemersione di forma di colpa generica, quella che muove dall’applicabilità anche agli appalti interni, della definizione del concetto di “idoneità tecnico professionale” contenuta nell’art. 89 comma 1 lett. l) TUSL, ossia di “…capacità organizzative, nonché disponibilità di forze lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. Tale definizione, seppur contenuta nel Titolo IV, ossia con specifico riferimento alla disciplina dei cantieri temporanei e mobili, proprio per la sua portata generale, appare estendibile anche al committente datore di lavoro, con riferimento allo specifico settore degli appalti interni.
In definitiva, laddove il committente datore di lavoro dovesse in concreto aver agito, al fine di accertare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, secondo il criterio fissato dalla definizione di cui all’art. 89 TUSL, non sembra possa residuare a suo carico alcuno spazio di contestazione per culpa in eligendo.
b) L’obbligo di informazione degli appaltatori e dei lavoratori autonomi con riferimento ai rischi specifici e all’adozione delle visure funzionali a contenerli (art. 26.1° comma lett. b).
Meno problematico risulta interpretare l’obbligo di cui all’art. 26.2° comma lett. b) che obbliga, come detto, il committente a fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi che vengono chiamati ad operare in forza del negozio giuridico all’interno della propria azienda, informazioni dettagliate sui rischi specifici che connotano l’ambiente di lavoro, nonché le misure di prevenzione adottate per evitare che tali rischi si concretizzino in eventi lesivi.
L’informazione avrà ad oggetto l’esistenza di pericoli presenti nell’ambiente di lavoro e dovrà essere rivolta sia all’impresa appaltatrice che singolarmente ad ogni lavoratore autonomo, oltre ad essere ripetuta in occasione di nuovi affidamenti di lavoro.
c) L’obbligo di cooperazione e coordinamento con gli altri datori di lavoro e lavoratori autonomi (art. 26. 2° comma lett. a) e b).
Gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano una novità introdotta con l’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 poi recepita dal testo Unico 81/2008.
Proprio dalla definizione dell’esatto confine di tali obblighi, della loro portata, del loro significato, discende l’ampiezza delle responsabilità del committente datore di lavoro per le ipotesi di infortunio sul lavoro avvenuti in danno dei dipendenti dell’appaltatore.
Tali obblighi, è stato osservato in dottrina ([2]), hanno di fatto trasformato il principio di non ingerenza nel suo esatto opposto, giustificando interpretazioni anche giurisprudenziali secondo le quali gli stessi avrebbero capacità di fondare in capo al committente una generale posizione di garanzia e controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall’appaltatore, assegnando al committente un onere di supplenza rispetto all’obbligo di sicurezza gravante sull’appaltatore, in relazione ad eventi lesivi occorsi ai propri dipendenti.
Il nucleo centrale della cooperazione e del coordinamento è stato fissato in definizione giurisprudenziale. Sul punto si richiama la sentenza Cass. Pen. Sez. IV 3 luglio 2002, n. 31459, secondo cui coordinare significherebbe “…collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente”, mentre cooperare, invece, significherebbe “…contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di protezione e prevenzione necessarie alla tutela delle condizioni di lavoro”.Le principali difficoltà interpretative poste dalla prassi giurisprudenziale hanno avuto ad oggetto l’individuazione dell’esatto contenuto dell’obbligo gravante sul committente di coordinarsi e cooperare con l’impresa appaltatrice.In sostanza, la questione cui si è tentato di dare risposta negli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia è quella di individuare fino a che punto debba spingersi l’obbligo del datore di lavoro committente, ossia in relazione all’individuazione di quali rischi tali obblighi sussistano a suo carico. È di intuibile evidenza, infatti, come proprio da una concreta e diversa delimitazione degli obblighi di coordinarsi e cooperare, possano discendere nel caso concreto diverse conseguenze in ordine alla valutazione della responsabilità o meno del committente per il fatto lesivo avvenuto nell’ambito del luogo di lavoro di cui egli ha disponibilità giuridica in danno del lavoratore dipendente di un soggetto datoriale terzo, l’impresa appaltatrice, ed ancor più, in relazione ad un evento che si ricollega ad un rischio specifico proprio di quell’organizzazione datoriale diversa.
Ebbene, in giurisprudenza e dottrina si possono in proposito registrare diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, la responsabilità del committente deve ritenersi sussistere in relazione agli infortuni verificatesi nel corso dello svolgimento delle lavorazioni “appaltate”, anche qualora si tratti di eventi di danno riconducibili alla concretizzazione di “specifici rischi” riferibili al ciclo di lavorazione della ditta appaltatrice (cfr. Cass. Pen. Sez. IV 17 gennaio 2008, n. 13917).
Si tratta dell’orientamento più rigoroso, che radica la sua giustificazione nell’affermazione che comunque tali danni si sarebbero verificati in un ambito di lavoro riconducibile all’area di disponibilità del datore di lavoro, il quale pertanto dovrebbe essere tenuto a garantire, mediante controllo, le condizioni di sicurezza.
Per un secondo orientamento, più sensibile alle istanze di delimitazione dell’obbligo di coordinarsi e cooperare per il committente, gli stessi obblighi avrebbero ad oggetto esclusivamente l’attuazione di misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante-committente che su quelli dell’appaltatore, non potendo farsi gravare alcun obbligo sul committente – e per l’effetto dalla sua violazione alcuna responsabilità – di intervenire sull’appaltatore per esigere dallo stesso il rispetto degli obblighi di sicurezza, posti a tutela dei suoi dipendenti (cfr. Cass. Pen. Sez. IV 21 maggio 2009, n. 28197)
Secondo, infine, un terzo e più consolidato orientamento, sempre sensibile ad istanze di garanzie sollecitate anche da riflessioni dottrinali e volte a limitare la responsabilità del committente nel caso di eventi lesivi originati da fattori di rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici, ma comunque intermedio rispetto ai due orientamenti sopra citati, l’obbligo del committente si spingerebbe solo fino a coordinarsi e cooperare oltreché con riguardo ai rischi comuni a quelli specifici dell’attività dell’impresa appaltatrice, facilmente riconoscibili da chiunque a prescindere dalle proprie specifiche competenze (cfr. ex plurimis, Cass. Pen. Sez. IV, 14 marzo 2008, n. 23090).
In relazione a questi fattori di rischio dovrebbe quindi operare l’obbligo di supplenza dell’appaltante nei confronti dell’appaltatore, proprio perché a fronte di una violazione evidente ed immediatamente percepibile la condotta del garante di sicurezza che si traducesse in una tolleranza all’interno del proprio luogo di lavoro della violazione di misure di tutela dei lavoratori, per quanto questi ultimi afferenti ad un diverso soggetto datoriale, si risolverebbe per il committente in un tacito avallo della violazione medesima (Cass. Pen. Sez. IV, 14 luglio 2006, n. 30857, Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1511).
I tre citati orientamenti nel declinare diversamente la portata dell’obbligo di coordinamento e cooperazione concordano nel riconoscere la sussistenza di un obbligo per il committente e l’appaltatore, con riferimento alla individuazione e prevenzione dei “rischi comuni”, ossia di quelli che possono coinvolgere, per effetto dell’interferenza fra attività produttive riconducibili a soggetti datoriali diversi ed in caso di appalto interno, sia i lavoratori del committente che quelli dell’appaltatore.
Tra i “rischi comuni” rientrano proprio i rischi interferenziali, originati come detto dalla compresenza sul medesimo luogo di lavoro, di lavoratori di più imprese.
Non v’è dubbio, pertanto, che in relazione ai rischi interferenziali, committente ed appaltatore siano gravati da un obbligo di cooperare e coordinarsi e che, per l’effetto, l’inadeguata attuazione di tali obblighi, o ancor peggio la loro violazione, potranno costituire parametro cui ancorare il giudizio di rimproverabilità per colpa, nei confronti di entrambi, qualora il procedimento probatorio risulti in grado di dimostrare il nesso causale tra detta violazione cautelare e l’evento lesivo occorso sia ai dipendenti del committente che a quelli dell’appaltatori.
d) L’obbligo di promozione del coordinamento (art. 26.3° comma)
In carico al solo datore di lavoro committente è previsto l’obbligo di promuove la cooperazione e il coordinamento attraverso la redazione del DUVRI (26.3°comma).
Il DUVRI, ossia il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, è il documento con il quale vengono valutati i rischi interferenti e fornite le conseguenti indicazioni operative e gestionali per superare gli ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, che siano generati dalla compresenza e dal venire in contatto del personale del committente e dell’appaltatore o del personale delle imprese differenti che si trovano ad operare, in forza dei contratti di appalto, d’opera e somministrazione, nell’ambiente di lavoro del committente (il medesimo contesto ambientale, ossia l’appalto “interno”).
Nel DUVRI viene pertanto direttamente in rilievo il tema del “rischio interferenziale”, o da interferenza, che come tale non deve essere confuso, come invero talvolta ancora accade, con il DVR: mentre il primo – DUVRI – sarà il risultato del contributo di più soggetti, in cui ognuno di questi effettua una valutazione dei rischi apportati dalla propria attività in quel particolare contratto di lavoro (l’appalto interno), il secondo, ossia il DVR, è il documento proprio di una singola azienda, in cui vengono elencati i rischi e le relative misure preventive e protettive, specifiche dell’azienda che lo redige, indipendentemente dall’esistenza di un contratto con altre imprese, alla cui redazione è tenuto il datore di lavoro, il principale debitore di sicurezza disciplinato dal sistema prevenzionistico, che non ha neppure il potere di delegarne il compito (art. 17, lett. a) TUSL).
La redazione del DUVRI, si ribadisce, trova ragione d’essere invece proprio in tutti quei casi in cui vi sia una concomitanza di soggetti che lavorano nello stesso ambiente di lavoro, ed in tutte quelle situazioni in cui vi sia un appalto che non ricada nel campo dell’edilizia.
Per il settore dell’edilizia, infatti, il titolo IV del D.Lgs 81/08 prevede l’elaborazione di alcuni documenti relativi agli aspetti della sicurezza, con contenuti minimi e caratteristiche che sono specifiche e studiate appositamente per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative proprie di questo settore. In particolare, è previsto che ogni impresa coinvolta in un cantiere edile abbia l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), un documento in cui vengono definite le misure di sicurezza rivolte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi all’interno di un contratto d’opera. Al contempo, è previsto che il coordinamento di tutti i rischi previsti dai singoli POS, forniti da ogni impresa, venga definito nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), un documento che deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), e fatto attuare dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), soggetti professionalmente competenti, che pur non costituendo l’ alter ego del committente, hanno la funzione di progettare e far attuare, con funzione di alta vigilanza, un sistema di misure volte ad eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle lavorazioni interferenti che si svolgono all’interno del cantiere edile.
Sotto questo profilo, si evidenzia, non v’è dubbio che sussista un’evidente “parallelismo” tra la funzione del DUVRI da un lato, per l’appalto “interno” (intraziendale), e del PSC dall’altro per i cantieri edili.
Ciò premesso, risulta essenziale evidenziare che anche con riferimento allo specifico obbligo previsto a carico del committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento mediante la redazione del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, si sono posti alcuni dubbi interpretativi.
In primo luogo, si è posto il problema se la predisposizione del DUVRI oltre che necessaria possa essere considerata anche sufficiente a ritenere rispettato l’obbligo imposto dall’art. 26 TUSL.
Sul punto, partendo dalla valenza semantica del disposto normativo, secondo cui il datore di lavoro committente “…promuove la cooperazione ed il coordinamento… elaborando…”, appare pressoché unanime l’orientamento giurisprudenziale e l’interpretazione in dottrina secondo cui l’elaborazione del DUVRI valga ad esaurire per il datore di lavoro committente le modalità di adempimento dell’obbligo di promozione.
Ciò non significa, però, che automaticamente all’adozione del DUVRI consegua l’esonero di responsabilità per il committente per l’ipotesi di infortunio occorso ad un lavoratore, in cui l’evento possa dimostrarsi essere causalmente concretizzazione di un rischio interferenziale.
In tal caso, infatti, sarà necessario procedere ad una verifica di adeguatezza del DUVRI, da sottoporre a severo vaglio critico di merito, anche per stabilire se sussista in concreto uno spazio di rimproverabilità a carico del committente, il quale negligentemente potrebbe non aver valutato il rischio da interferenza, che invece si è verificato nel caso concreto. Laddove, quindi, si riesca ad ipotizzare che l’omessa individuazione dell’area di rischio da interferenza poteva essere prevista, con la conseguenza che dall’adozione del DUVRI e dalla sua attuazione si sarebbe potuto originare un percorso virtuoso impeditivo dell’evento di danno, ne potrà discendere un giudizio di rimprovero per colpa a carico del committente, nonostante la formale adozione del DUVRI.
La seconda questione, prevalentemente pratica, ha riguardato la definizione dell’oggetto del DUVRI, ossia l’individuazione dei rischi che da tale documento devono essere presi in considerazione.
Al riguardo, come anticipato con la definizione offerta di DUVRI, risulta unanime l’idea che il documento abbia ad oggetto la messa in relazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro – l’ambiente di lavoro del datore di lavoro committente – con i rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni lavorative previste dal contratto di appalto “interno”.
Un terzo profilo, invece, è relativo all’ambito di esenzione dell’obbligo di redazione del DUVRI.
In proposito rileva segnalare che, al fine della compiuta delimitazione dell’obbligo di redazione del DUVRI, il legislatore ha espressamente previsto che non sussiste l’obbligo di elaborazione del DUVRI se il servizio prestato è di “natura intellettuale…” o se si tratta di una “…mera fornitura di materiali o attrezzature…”, ed in ogni caso per tutti i lavori la cui “…durata non sia superiore ai cinque uomini giorno..” in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori.
Il DUVRI deve essere invece sempre redatto, anche quindi per attività di durata inferiore ai cinque giorni, nei casi in cui la valutazione del rischio incendio risulti elevato o in tutte le attività svolte in ambienti confinati o in cui vi sia presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, nonché nelle attività che presentino rischi particolari elencate nell’allegato XI del D.Lgs 81/08 (art. 26, comma 3bis TUSL). Dall’agosto 2013 inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto 69/13, meglio conosciuto come “Decreto del fare” è stata introdotta l’esenzione del documento di valutazione dei rischi interferenziali per le attività considerate “a basso rischio infortunistico”.
In sostanza, è stato osservato come la normativa abbia voluto introdurre una presunzione giuridica di irrilevanza del rischio interferenziale, da un lato, in ragione del tipo di opera prestata dall’impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo (servivi intellettuali o mere forniture) e, dall’altro, in ragione della durata della prestazione, salvo poi introdurre un’eccezione all’esclusione, giustificata dalla natura del rischio interferenziale, ritenuto intollerabile – e quindi necessariamente da far oggetto di valutazione – laddove derivanti da presenza di agenti cancerogeni, biologici o esplosivi.
Residua poi la questione del significato da attribuire all’espressione “rischi specifici” contenuta nell’art. 26 comma 3° TUSL, che esclude l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i “…rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi“.Come accennato in precedenza, secondo parte della giurisprudenza tale esclusione andrebbe riferita non tanto alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, quanto semmai alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale – generalmente mancante in chi opera in settori diversi – nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (Cass. Pen. sez. IV, 17 maggio 2005, n. 31296, Mogliani). Ne consegue, ad esempio, che “non può… considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Cass. Pen., Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 12348).
In definitiva, i rischi “riconoscibili da chiunque, indipendentemente dalle sue specifiche competenze”, dovranno divenire oggetto del DUVRI, con la conseguenza che rispetto ad essi residuerà obbligo di promozione per il datore di lavoro committente, legalmente l’unico soggetto, parte del negozio giuridico di appalto, direttamente responsabile per il caso dell’eventuale omessa predisposizione.
L’esigenza di un metodo per affrontare l’indagine penale nell’infortunio connesso al rischio interferenziale.
Le indagini penali in materia di sicurezza sul lavoro presentano profili di inequivoca peculiarità.
Prima fra tutte, quella dovuta alla necessità di dover tenere conto della natura propria delle violazioni. L’accertamento del fatto reato, infatti, sia che questo sia integrato da semplici violazioni contravvenzionali, sia che appartenga al novero dei delitti colposi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, od ancora, laddove integri uno dei delitti contro la sicurezza del lavoro e l’incolumità dei lavoratori previsti dal codice (si pensi ai delitti di omissioni dolose o colpose di cautele antinfortunistiche di cui agli artt. 437 e 451 c.p.), necessiterà comunque di dover dare prova oltre che della materialità della condotta e del profilo di colpa o dolo, anche della specifica qualifica del soggetto agente.
Tale verifica, proprio perché volta ad accertare un elemento costitutivo della fattispecie, non potrà che diventare – sin dall’origine – oggetto del focus dell’investigazione penale, che da un lato dovrà ricostruire un fatto storico per verificarne in concreto la sussumibilità in un’astratta ipotesi di reato, dall’altro, contestualmente, dovrà verificare la sussistenza in capo all’autore di quel fatto storico delle condizioni richieste dalla legge per identificarlo nel soggetto responsabile.Il tema che viene in rilievo sotto questo profilo è quello dell’individuazione del soggetto gravato dalla posizione di garanzia, ossia del destinatario del precetto prevenzionistico che si assume in ipotesi in concreto violato. Ciò detto, non v’è dubbio che proprio a fronte del verificarsi di fatti delittuosi, ed in particolare di eventi di infortunio occorsi sul luogo di lavoro, risulta fondamentale che il pubblico ministero indirizzi la propria azione di accertamento, ispirandola ad una metodologia che, contestualmente, ponga le condizioni per verificare e ricostruire sia il fatto storico da cui è scaturito l’evento lesivo, sia gli elementi probatori da cui inferire della riferibilità soggettiva della condotta illecita.Nella prassi di indagine sovente tale “duplice e contestuale” obiettivo viene perseguito attraverso l’adozione di specifici protocolli investigativi, ossia schemi procedimentalizzati che si propongono di guidare il pubblico ministero ed i suoi collaboratori nell’attività di acquisizione degli elementi di prova, sulla base dei quali, all’esito delle investigazioni, da parte del pubblico ministero verrà compiuta la valutazione prognostica in ordine alla capacità degli stessi di sostenere l’accusa in giudizio mediante la redazione dell’imputazione, in relazione al fatto storico ricostruito sussunto nel fatto reato ipotizzato a carico del soggetto ritenuto responsabile. Il protocollo investigativo, però, a ben vedere altro non è che la traduzione in concreto di una metodologia di indagine.Le problematiche connesse all’accertamento di responsabilità in casi evento infortunio occorso al lavoratore subordinato, infatti, possono essere estremamente variegate fra di loro, potendo dipendere alternativamente, e talvolta cumulativamente, sotto il profilo oggettivo, dalla tipologia di lavoro che ha dato origine all’evento infortunio, dalla specifica modalità di organizzazione del lavoro, dalla peculiarità del processo produttivo e dai contenuti tecnici di esso e, sotto il profilo soggettivo, dalla forma giuridica del soggetto datoriale, notoriamente in astratto suscettibile di ricomprendere sia il datore persona fisica, che quello dotato di personalità giuridica, la quale a sua volta si presenta realtà estremamente diversificata, potendo essere rappresentata da società a responsabilità limitata di piccole dimensioni, o da società per azioni costituenti organizzazioni complesse.Tale diversità di situazioni concrete, diretta conseguenza della molteplicità della realtà fenomenologica di impresa in cui matura l’evento infortunio, non agevola l’opera di astratta individuazione di schemi investigativi standardizzati, quali sono appunto i protocolli investigativi, che siano dotati di valenza assoluta. In definitiva, proprio partendo dall’esperienza concreta di indagini penali nel settore prevenzionistico, e soprattutto quella relativa ai casi in cui si tratta di dare risposta alla domanda in merito all’individuazione del soggetto responsabile dell’evento infortunio occorso al lavoratore concretizzazione di un rischio interferenziale, potrebbe indurre ad optare per una diversa proposta di chiave interpretativa, ossia quella di suggerire l’adozione di un metodo di indagine, anziché un modello astratto di protocollo investigativo, finalizzato a governare ed indirizzare le investigazioni.Una simile soluzione potrebbe avere il merito, infatti, da una parte, di meglio adattarsi alla potenziale diversità della realtà di lavoro da investigare nel caso concreto e, dall’altra, di responsabilizzare il dominus dell’indagine, appunto il pubblico ministero, richiedendo un suo attivo, diretto e costante coinvolgimento nella direzione delle indagini, evitando invece quei rischi connessi ad un’applicazione spersonalizzata dei protocolli investigativi, che possono talvolta finire per risolversi in delle vere e proprie deleghe in bianco alla polizia giudiziaria, seppur specializzata.
Quanto esposto in premessa, da una parte, per quanto riguarda il tema di inquadramento generale del rischio interferenziale nel concetto di immane rischio che connota e conforma il vigente sistema prevenzionistico e, dall’altra, sul metodo di individuazione del soggetto titolare della sfera di responsabilità rispetto all’evento lesivo infortunio, in quanto garante dell’area di rischio dalla cui concretizzazione è disceso l’evento tipico, consente in questa sede di procedere sinteticamente ad ipotizzare per il pubblico ministero un criterio metodologico cui ispirare l’accertamento investigativo.Si tratta di un metodo che ripercorrendo “a ritroso” il percorso dall’evento tipico al soggetto responsabile, come suggerito dalla Suprema Corte, pone le premesse sin dall’origine del procedimento affinché il pubblico ministero possa avere, all’esito delle indagini preliminari, tutti gli elementi utili per compiere la suddetta valutazione prognostica in ordine alla sostenibilità dell’accusa (ossia dell’esercizio dell’azione penale) in giudizio.É un metodo che in tal senso, proprio perché parametrato su un criterio di decisione che è tipico dell’organo giudicante, ed addirittura del giudice nomofilattico, pone le condizioni per giurisdizionalizzarel’operato del pubblico ministero, assicurando le premesse per evitare processi inutili, quali quelli istruiti in esito all’esercizio dell’azione penale che si fondano su un fatto non correttamente riscostruito, o su un ragionamento probatorio della colpa inconferente o errato, o addirittura nei confronti del soggetto sbagliato.Si tratta, in definitiva, di offrire un metodo che eviti sin dall’inizio delle indagini di svolgere investigazioni superflue, inutili, o all’opposto lacunose, la cui unica conseguenza potrà essere nel successivo svolgimento del processo una decisione di proscioglimento dell’imputato (o degli imputati), perché il fatto non sussiste, o perché non costituisce reato, o ancor peggio perché gli imputati non lo hanno commesso, vanificando la finalità stessa del processo penale, di per sé luogo di sofferenza sia per gli ipotizzati autori dell’illecito, che per le vittime, tanto più accentuata nei casi di contestazioni per colpa, in relazione ad infortunio sul lavoro.In conclusione, ancora una volta recuperando ed approfondendo le considerazioni esposte nella parte generale sulla teoria della gestione del rischio, tradurre in una logica procedimentalizzata, in un metodo investigativo il ragionamento delle Sezioni Unite, presuppone di partire dalla compiuta ricostruzione in concreto dell’evento lesivo, per verificare come esso si è verificato, fotografando cristallizzandole le cause materiali che hanno determinato l’infortunio sul lavoro (tale fase si definisce della causalità materiale della colpa). Successivamente, proprio partendo dall’esatta ricostruzione dell’evento, per come si è verificato in concreto, si dovrà risalire, “in orizzontale”, ad individuare l’area di rischio che quell’evento lesivo avrebbe dovuto prevenire ed evitare. Lo studio dell’area di rischio consentirà di individuare il catalogo delle regole cautelari la cui corretta osservanza consente di evitare il verificarsi di eventi lesivi (causalità della condotta), mentre all’apposto, dalla cui violazione può discendere il danno, proprio come effetto e concretizzazione di quel rischio (causalità della colpa, che si muove fra il concetto di concretizzazione del rischio ed il giudizio controfattuale).Individuata l’“area” di rischio, di fatto residuerà l’ultimo passaggio, quello appunto relativo all’identificazione del ruolo, delle competenze e poteri, ossia della “sfera” di responsabilità che avrebbe dovuto gestire il rischio, rispetto al quale potrà essere anche verificata la dimensione soggettiva della colpa, secondo il parametro della prevedibilità ed evitabilità.Il tutto, ricordando quanto con specifico riferimento alle ipotesi di infortunio concretizzazione dell’inadeguata gestione del rischio interferenziale, sia indispensabile che il pubblico ministero sin dall’inizio dell’investigazione riesca a definire l’ambito di riferimento in cui si è collocato l’evento, al fine di orientare il successivo accertamento di responsabilità o meno, ai parametri fissati dalla disciplina dell’art. 26 TUSL per l’appalto “interno”, o in alternativa dal Titolo IV, per i cantieri edili o di ingegneria civile (salvo le ipotesi limite, di cui parimenti si è fatto cenno, di interferenza fra attività cantieristica allocata all’interno di un’impresa con processi di esternalizzazione in atto, e le lavorazioni facenti capo a diversi soggetti che fanno parte dell’appalto interno).
Ancora una volta, si sottolinea,
a conferma della centralità ed importanza del momento della ricostruzione della
materialità dell’evento lesivo, sarà proprio questo a fornire al pubblico
ministero le risposte di cui necessita.
[1] Cfr. F. Giunta – D. Micheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, 2010, 23.
[2] Cfr. F. Giunta – D. Micheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, 2010, 28.
di Giuseppe Buffone
(da trasmettere all’Ufficio Tirocini Formativi entro 50/60 giorni dall’inizio effettivo del tirocinio)
Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio Tirocini Formativi
Al coordinatore tirocini settore penale dott. Ilio Mannucci Pacini
Milano, …
PROGETTO DI TIROCINIO del dott.
presso il giudice affidatario dott.
sezione civile
Dati temporali
Data inizio tirocinio:
Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell’arco dei giorni, se vi è calendario fisso)
Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali
Situazione logistica:
– presso stanza del magistrato, con autonoma postazione computer
– Oppure: presso stanza al piano condivisa con altri tirocinanti, con autonoma postazione computer
– Assegnatario credenziali per accesso a Internet, a Italgiure (o ad altro)
Compiti assegnati (area penale) da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e della tipologia dell’ufficio
- Tenuta del ruolo d’udienza
- Informatizzazione della gestione del ruolo
- Condivisione informatica con la cancelleria e con gli altri giudici della sezione
- Ricerche giurisprudenziali
- Preparazione schede per la decisione: sintesi dell’istruttoria documentale e orale, individuazione questioni giuridiche, prospettazione delle soluzioni
- Predisposizione bozze dei provvedimenti: sentenze, provvedimenti di esecuzione, liquidazioni compensi ad avvocati e ad ausiliari,
- Verifica notifiche estratto sentenza, istanze varie, anche cautelari
- Nelle direttissime gestione dell’attività di udienza con predisposizione al computer dei provvedimenti e gestione istanze successive
- Tenuta scadenzario termini di custodia cautelare
- Prospettiva di definizione con motivazione contestuale dei processi
- Organizzazione dell’attività di udienza con riguardo alla gestione del pubblico (utilizzo dei monitor, verifica testimoni presenti)
- Predisposizione di moduli standard per provvedimenti standard
- Aggiornamento tempestivo su modifiche legislative e giurisprudenziali, potendo essere incaricati di curare le novità anche tramite l’esame della giurisprudenza di merito (in caso di pluralità di tirocinanti in sezione si potrebbero costituire gruppi di aggiornamento che settimanalmente informano i componenti della sezione).
Con particolare riferimento all’ufficio G.I.P./G.U.P. (salvo ragioni di riservatezza rimesse alla valutazione del giudice):
- Esame delle richieste di misura cautelare personale e reale, valutazione degli elementi a sostegno della richiesta, predisposizione di una bozza di provvedimento
- Esame delle richieste di intercettazione telefonica, valutazione della richiesta e predisposizione di una bozza del provvedimento
- Valutazione delle richieste di archiviazione, che potranno essere quasi integralmente gestite dal tirocinante previa consultazione con il giudice
- Procedimenti di opposizione alle archiviazioni: esame delle opposizioni e individuazione delle questioni in vista dell’udienza camerale di opposizione
- Studio e predisposizione delle schede per la decisione dei processi nelle udienze preliminari
Progetto di formazione del tirocinante
– Passaggio dal diritto “studiato” al diritto “applicato”
– Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti
– Conoscenza delle singole fasi del processo (penale, esecutivo), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni,contestazioni
– Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell’enuclearne i profili e dati salienti
– Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti
– Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l’affidatario)
– Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri
– Acquisizione di capacità organizzative, sia in appoggio all’affidatario (gestione del ruolo, dell’udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità
A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell’affidatario, il progetto del tirocinante potrà essere integrato da profili formativi specifici, quali i seguenti:
Giudice del dibattimento
- Il processo nella sua fase dibattimentale: dal predibattimento alla sentenza di primo grado
- La gestione di un ruolo monocratico dibattimentale: struttura delle udienze, calendarizzazione dei processi, modalità di trattazione dei singoli processi
- La fase preparatoria dell’udienza: studio dei processi per la prima udienza, studio preistruttoria, studio per la decisione
- La prima udienza dibattimentale per i processi a citazione diretta (cosiddetta udienza di smistamento): verifica capo d’imputazione, prima notifica, elezione domicilio,notifica 415 bis, irreperibilità, notifica decreto di citazione a giudizio, processo in assenza, questioni preliminari
- Le ordinanze sulle questioni preliminari
- L’istruttoria dibattimentale: l’esame dei documenti, la concentrazione del processo dibattimentale
- La preparazione della decisione: studio dell’istruttoria e valutazione delle questioni giuridiche
- La decisione e la redazione della sentenza
- I riti alternativi e la redazione delle relative sentenze
- Le sentenze contestuali: quando?
- L’esecuzione delle sentenze
- Il ruolo collegiale
Ufficio G.I.P./G.U.P.
- Le misure cautelari: presupposti, proporzionalità, valutazione della permanenza dei presupposti
- Le ordinanze cautelari: studio della richiesta e verifica degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del P.M.
- Le intercettazioni telefoniche: presupposti, proroghe, redazione dei provvedimenti
- I presupposti per l’archiviazione, l’opposizione all’archiviazione, il ruolo della persona offesa
- L’udienza preliminare: procedimento, presupposti per il rinvio a giudizio e per il proscioglimento
- I riti alternativi
VALUTAZIONEDEL MAGISTRATO AFFIDATARIO
(entro 50/60 giorni da inizio tirocinio)
Si richiedono valutazioni sintetiche dell’affidatario in ordine a preparazione, capacità e impegno del tirocinante, eventualmente distinte – ove necessario – con riferimento ai suddetti profilie obiettiviformativi.
In ipotesi di valutazioni negative, la relazione dell’affidatario potrà essere anticipata e i coordinatori, sentito il tirocinante, potranno valutare di spostarlo in altro ufficio/settore, salvo ulteriori o diversi provvedimenti.
PROGETTO DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO: obiettivi e programma di lavoro
Dal punto di vista qualitativo:
- riceveresupporto nella fase preparatoria dell’udienza, in termini di:
– accurato esame dei fascicoli nella fase precedente all’udienza
– predisposizione di schede dei processi, che possono diventare una bozza di sentenza
– verifica delle questioni giuridiche che potrebbero essere prospettate nei processi, acquisizione e analisi della giurisprudenza
- orientarsi a una redazione dei provvedimenti che valorizzi:
– schematicità
– linguaggio semplificato e deburocratizzato
– prospettiva di redazione delle motivazioni contestuali delle sentenze
- avvalersi di una struttura di ausilio all’ufficio nel suo complesso sotto il profilo dell’aggiornamento sui temi specializzati
- gestireinformaticamente il ruolo d’udienza
- ottenere un’organica gestione dei testimoni nel corso dell’udienza
Dal punto di vista quantitativo:
- Riduzione dei tempi d’udienza
- Riduzione dei tempi di deposito delle sentenze, fino alla prospettiva di motivazioni contestuali
- Aumento delle definizioni dei procedimenti monocratici e collegiali, la cui determinazione dipende dal carico dei ruoli dei giudici, dagli attuali livelli di definizione, dai margini temporali di miglioramento dei tempi di definizione
La stesura del suddetto progetto quali-quantitativo da parte del magistrato affidatario vuole essere un momento di riflessione sulle capacità e sull’impegno del tirocinante, sia al fine di comprendere le potenzialità del percorso formativo del giovane, in vista di un’attestazione di “esito positivo”, quale richiesto ex art.73 DL n.69/13 per l’accesso all’esame di avvocatura o al concorso per magistratura, sia al fine di valutarne i riflessi in termini di “assistenza/collaborazione”del tirocinante all’attività del magistrato.
Se pertanto dimostrazioni di capacità e impegno da parte del tirocinante potranno consentire all’affidatario di esprimere una previsione di possibile aumento della quantità e qualità del proprio lavoro, al contrario possibili carenze dovranno essere tempestivamente segnalate, e saranno valutate dai Coordinatori nel contraddittorio con gli interessati, per accertarne se imputabili ad eventuali difficoltà d’intesa con lo specifico affidatario, ovvero ad altre ragioni, onde proporre/rimettere al Capo dell’Ufficio ogni valutazione conseguente.
Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio Tirocini Formativi
Milano,
ATTESTATO ESITO TIROCINIO del dott.
presso il giudice affidatario dott.
sezione civile
Dati temporali
Data inizio tirocinio:
Data fine tirocinio:
Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell’arco dei giorni, se vi è calendario fisso)
Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali
COMPITI ASSEGNATI (da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e dell’area di contenzioso)
Attività preparatorie dell’udienza
- verifica trasmissione da parte della cancelleria dei fascicoli delle udienze dellasettimana, effettuata tramite controllo ruolo nei registri informatici (SICID, SIECIC, ecc.), quale fornito dalla cancelleria, o visionato da consolle assistente sulla propria postazione
- verifica completezza atti del fascicolo d’ufficio, anche eventualmente depositati per via telematica (verbali udienze, provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro riordino secondo il criterio indicato dall’affidatario
- preparazione delle udienze con il magistrato, e studio individuale di eventuali fascicoli indicati dal magistrato
- preparazion edella “scheda del procedimento” in cui siano sintetizzati il contenuto della lite (causa petendie petitum), le questioni preliminari e leprincipali questioni in fatto e in diritto che la causa pone, previo confronto con il magistrato affidatario, ove necessario; tale attività può effettuarsi nella modalità di consolle con funzione di assistente, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione “annotazioni”
- approfondimenti eventuale di profili di diritto controversi, quali emersi dallo studio del procedimento
- predisposizione verbali d’udienza in pct (differenziati tra prima comparizione, provvedimenti su provvisoria esecuzione, audizione testi, comparizione parti, ecc.), ed eventuale redazione di bozza di ordinanza
- stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove telematico, per una più agevole lettura da parte del giudice
Attività in udienza
- Redazione verbale d’udienza sotto direzione/dettatura del giudice accedendo aconsolle
- archiviazione verbali, per deposito telematico a fine udienzada parte del magistrato
- archiviazione informatica di verbali/provvedimenti secondo il modulo di archiviazione previstodal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica per tipologia di cause/controversie)
- se udienza collegiale, possibile lettura/presentazione di breve relazione (previamente preparata con l’affidatario) e ascolto della discussione orale e del confronto in camera di consiglio
Attività successiva all’udienza
- Su istruzione dell’affidatario, segnalazioni alla cancelleria di singoli incombenti per cause trattate in udienza (ad es: comunicazioni a CTU,informazioni presso uffici pubblici, etc.)
- confronto con l’affidatario su eventuali profili decisionali o istruttori emersi, ed aggiornamento “scheda del procedimento”
- collaborazione nella redazione di bozza di provvedimenti in riserva, previo confronto con l’affidatario e successiva correzione dell’elaborato
- studio e approfondimento di eventuali profili di diritto, e ricerche tramite banche dati di dottrina e giurisprudenza, con redazione sintetica degli orientamenti emersi
- individuazione con l’affidatario di cause relativamente semplici, per le quali stendere bozza sentenza/decreto/ordinanza, previo esame autonomo del fascicolo e confronto con l’affidatarioin ordine alla soluzione decisoria e allo schema argomentativo logico-giuridico da seguire
- esamepregresse sentenze emesse dall’affidatario, dallo stesso previamente selezionate, e archiviazione per argomento e tipologia di questione di diritto trattata, eventualmente integrata da aggiornamenti di dottrina e giurisprudenza, così da creare/aggiornare l’archivio del magistrato
- predisposizione di modelli standard di motivazione per questioni giuridiche ricorrenti
- collaborazione nella creazione, gestione, aggiornamento di archivio di dottrina, giurisprudenza, modulisticadella sezione (eventualmente in unione con gli altri tirocinanti presenti in sezione)
- partecipazione alle riunioni di sezione ex art.46 quater O.G.
- partecipazione ai corsi della formazione decentrata, anche in tema digitalizzazione delprocesso
PROGETTO DI FORMAZIONE DEL TIROCINANTE – OBIETTIVI RAGGIUNTI
– Passaggio dal diritto “studiato” al diritto “applicato”
– Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti
– Conoscenza delle singole fasi del processo (civile, esecutivo ecc.), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni,contestazioni
– Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell’enuclearne i profili e dati salienti
– Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti
– Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l’affidatario)
– Acquisizione di capacità organizzative, sia in ausilio dell’affidatario (gestione del ruolo, dell’udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità
– Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri
A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell’affidatario e delle capacità dimostrate dal tirocinante, si individueranno gli obiettivi formativi raggiunti (che potranno essere integrati da profili formativi specifici).
VALUTAZIONE DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO
Sintetico giudizio su impegno, capacità, competenze, ecc.
ESITO DEL TIROCINIO: Positivo (non positivo)
Il giudice affidatario
dott.
Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio Tirocini Formativi
Milano
ATTESTATO ESITO TIROCINIO del dott.
presso il giudice affidatario dott.
sezione PENALE:
Dati temporali
Data inizio tirocinio:
data di fine tirocinio:
Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell’arco dei giorni, se vi è calendario fisso)
Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali
COMPITI ASSEGNATI (da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e della tipologia dell’ufficio)
- Tenuta del ruolo d’udienza
- Informatizzazione della gestione del ruolo
- Condivisione informatica con la cancelleria e con gli altri giudici della sezione
- Ricerche giurisprudenziali
- Preparazione schede per la decisione: sintesi dell’istruttoria documentale e orale, individuazione questioni giuridiche, prospettazione delle soluzioni
- Predisposizione bozze dei provvedimenti: sentenze, provvedimenti di esecuzione, liquidazioni compensi ad avvocati e ad ausiliari,
- Verifica notifiche estratto sentenza, istanze varie, anche cautelari
- Nelle direttissime gestione dell’attività di udienza con predisposizione al computer dei provvedimenti e gestione istanze successive
- Tenuta scadenzario termini di custodia cautelare
- Prospettiva di definizione con motivazione contestuale dei processi
- Organizzazione dell’attività di udienza con riguardo alla gestione del pubblico (utilizzo dei monitor, verifica testimoni presenti)
- Predisposizione di moduli standard per provvedimenti standard
- Aggiornamento tempestivo su modifiche legislative e giurisprudenziali, potendo essere incaricati di curare le novità anche tramite l’esame della giurisprudenza di merito (in caso di pluralità di tirocinanti in sezione si potrebbero costituire gruppi di aggiornamento che settimanalmente informano i componenti della sezione).
Con particolare riferimento all’ufficio G.I.P./G.U.P. (salvo ragioni di riservatezza rimesse alla valutazione del giudice):
- Esame delle richieste di misura cautelare personale e reale, valutazione degli elementi a sostegno della richiesta, predisposizione di una bozza di provvedimento
- Esame delle richieste di intercettazione telefonica, valutazione della richiesta e predisposizione di una bozza del provvedimento
- Valutazione delle richieste di archiviazione, che potranno essere quasi integralmente gestite dal tirocinante previa consultazione con il giudice
- Procedimenti di opposizione alle archiviazioni: esame delle opposizioni e individuazione delle questioni in vista dell’udienza camerale di opposizione
- Studio e predisposizione delle schede per la decisione dei processi nelle udienze preliminari
PROGETTO DI FORMAZIONE DEL TIROCINANTE – OBIETTIVI RAGGIUNTI
– Passaggio dal diritto “studiato” al diritto “applicato”
– Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti
– Conoscenza delle singole fasi del processo (penale, esecutivo), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni,contestazioni
– Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell’enuclearne i profili e dati salienti
– Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti
– Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l’affidatario)
– Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri
– Acquisizione di capacità organizzative, sia in appoggio all’affidatario (gestione del ruolo, dell’udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità
A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell’affidatario e delle capacità dimostrate dal tirocinante, si individueranno gli obiettivi formativi raggiunti, che potranno essere integrati da profili formativi specifici,come di seguito:
Giudice del dibattimento
- Il processo nella sua fase dibattimentale: dal predibattimento alla sentenza di primo grado
- La gestione di un ruolo monocratico dibattimentale: struttura delle udienze, calendarizzazione dei processi, modalità di trattazione dei singoli processi
- La fase preparatoria dell’udienza: studio dei processi per la prima udienza, studio preistruttoria, studio per la decisione
- La prima udienza dibattimentale per i processi a citazione diretta (cosiddetta udienza di smistamento): verifica capo d’imputazione, prima notifica, elezione domicilio,notifica 415 bis, irreperibilità, notifica decreto di citazione a giudizio, processo in assenza, questioni preliminari
- Le ordinanze sulle questioni preliminari
- L’istruttoria dibattimentale: l’esame dei documenti, la concentrazione del processo dibattimentale
- La preparazione della decisione: studio dell’istruttoria e valutazione delle questioni giuridiche
- La decisione e la redazione della sentenza
- I riti alternativi e la redazione delle relative sentenze
- Le sentenze contestuali: quando?
- L’esecuzione delle sentenze
- Il ruolo collegiale
Ufficio G.I.P./G.U.P.
- Le misure cautelari: presupposti, proporzionalità, valutazione della permanenza dei presupposti
- Le ordinanze cautelari: studio della richiesta e verifica degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del P.M.
- Le intercettazioni telefoniche: presupposti, proroghe, redazione dei provvedimenti
- I presupposti per l’archiviazione, l’opposizione all’archiviazione, il ruolo della persona offesa
- L’udienza preliminare: procedimento, presupposti per il rinvio a giudizio e per il proscioglimento
- I riti alternativi
VALUTAZIONE DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO
Sintetico giudizio su impegno, capacità, competenze, ecc.
ESITO DEL TIROCINIO: Positivo (non positivo)
Il giudice affidatario
dott.
(da trasmettere all’Ufficio Tirocini Formativi entro 50/60 giorni dall’inizio effettivo del tirocinio)
Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio Tirocini Formativi
Al coordinatore tirocini settore civile dott. Damiano Spera
Milano, …
PROGETTO DI TIROCINIO del dott.
presso il giudice affidatario dott.
sezione civile
Dati temporali
Data inizio tirocinio:
Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell’arco dei giorni, se vi è calendario fisso)
Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali
Situazione logistica:
– presso stanza del magistrato, con autonoma postazione computer
– Oppure: presso stanza al piano condivisa con altri tirocinanti, con autonoma postazione computer
– Assegnatario credenziali per accesso a Internet, a Italgiure (o ad altro)
– Assegnatario credenziali per accesso a Consolle Assistente (indicare se si è ritenuto di dare visibilità solo di alcuni procedimenti, o dei procedimenti dell’intero ruolo, salva eventuale esclusione di alcuni)
Compiti assegnati (area civile) da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e dell’area di contenzioso
Attività preparatorie dell’udienza
- verifica trasmissione da parte della cancelleria dei fascicoli delle udienze dellasettimana, effettuata tramite controllo ruolo nei registri informatici (SICID, SIECIC, ecc.), quale fornito dalla cancelleria, o visionato da consolle assistente sulla propria postazione
- verifica completezza atti del fascicolo d’ufficio, anche eventualmente depositati per via telematica (verbali udienze, provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro riordino secondo il criterio indicato dall’affidatario
- preparazione delle udienze con il magistrato, e studio individuale di eventuali fascicoli indicati dal magistrato
- preparazione della “scheda del procedimento” in cui siano sintetizzati il contenuto della lite (causa petendie petitum), le questioni preliminari e leprincipali questioni in fatto e in diritto che la causa pone, previo confronto con il magistrato affidatario, ove necessario; tale attività può effettuarsi nella modalità di consolle con funzione di assistente, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione “annotazioni”
- approfondimenti eventuale di profili di diritto controversi, quali emersi dallo studio del procedimento
- predisposizione verbali d’udienza in pct (differenziati tra prima comparizione, provvedimenti su provvisoria esecuzione, audizione testi, comparizione parti, ecc.), ed eventuale redazione di bozza di ordinanza
- stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove telematico, per una più agevole lettura da parte del giudice
Attività in udienza
- Redazione verbale d’udienza sotto direzione/dettatura del giudice accedendo aconsolle
- archiviazione verbali, per deposito telematico a fine udienzada parte del magistrato
- archiviazione informatica di verbali/provvedimenti secondo il modulo di archiviazione previstodal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica per tipologia di cause/controversie)
- se udienza collegiale, possibile lettura/presentazione di breve relazione (previamente preparata con l’affidatario) e ascolto della discussione orale e del confronto in camera di consiglio
Attività successiva all’udienza
- Su istruzione dell’affidatario, segnalazioni alla cancelleria di singoli incombenti per cause trattate in udienza (ad es: comunicazioni a CTU,informazioni presso uffici pubblici, etc.)
- confronto con l’affidatario su eventuali profili decisionali o istruttori emersi, ed aggiornamento “scheda del procedimento”
- collaborazione nella redazione di bozza di provvedimenti in riserva, previo confronto con l’affidatario e successiva correzione dell’elaborato
- studio e approfondimento di eventuali profili di diritto, e ricerche tramite banche dati di dottrina e giurisprudenza, con redazione sintetica degli orientamenti emersi
- individuazione con l’affidatario di cause relativamente semplici, per le quali stendere bozza sentenza/decreto/ordinanza, previo esame autonomo del fascicolo e confronto con l’affidatario in ordine alla soluzione decisoria e allo schema argomentativo logico-giuridico da seguire
- esame pregresse sentenze emesse dall’affidatario, dallo stesso previamente selezionate, e archiviazione per argomento e tipologia di questione di diritto trattata, eventualmente integrata da aggiornamenti di dottrina e giurisprudenza, così da creare/aggiornare l’archivio del magistrato
- predisposizione di modelli standard di motivazione per questioni giuridiche ricorrenti
- collaborazione nella creazione, gestione, aggiornamento di archivio di dottrina, giurisprudenza, modulistica della sezione (eventualmente in unione con gli altri tirocinanti presenti in sezione)
- partecipazione alle riunioni di sezione ex art.46 quater O.G.
- partecipazione ai corsi della formazione decentrata, anche in tema digitalizzazione del processo
PROGETTO DI FORMAZIONE DEL TIROCINANTE
– Passaggio dal diritto “studiato” al diritto “applicato”
– Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti
– Conoscenza delle singole fasi del processo (civile, esecutivo ecc.), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni,contestazioni
– Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell’enuclearne i profili e dati salienti
– Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti
– Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l’affidatario)
– Acquisizione di capacità organizzative, sia in ausilio dell’affidatario (gestione del ruolo, dell’udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità
– Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri
A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell’affidatario, il progetto del tirocinante potrà essere integrato da profili formativi specifici.
VALUTAZIONE DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO
(entro 50/60 giorni da inizio tirocinio)
Si richiedono valutazioni sintetiche dell’affidatario in ordine a preparazione, capacità e impegno del tirocinante, eventualmente distinte – ove necessario – con riferimento ai suddetti profilie obiettiviformativi.
In ipotesi di valutazioni negative, la relazione dell’affidatario potrà essere anticipata e i coordinatori, sentito il tirocinante, potranno valutare di spostarlo in altro ufficio/settore, salvo ulteriori o diversi provvedimenti.
PROGETTO DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO: obiettivi e programma di lavoro
Verificato preliminarmenteil numero di cause iscritte nel proprio ruolo e la loro anzianità (tramite SICID o tramite Cancelleria/Ufficio Innovazione),
Verificata la propria produttività nell’anno/biennio precedente,
Valutato il potenziale contributo del tirocinante, alla luce della sua prevista permanenza e presenza part-time o full time, e dipreparazione, capacità, impegno dello stesso, quali emersi nell’arco dei primi due mesi (in linea con la sezione “Valutazione del magistrato affidatario“),
previsione di un programma di lavoro che consenta (in via esemplificativa/alternativa, in relazione alla tipologia e alle problematiche del ruolo di ciascuno, e all’impegno formativo che, in termini più accentuati nella fase iniziale, va comunque destinato dall’affidatario al tirocinante):
– accentuato smaltimento cause arretrate (indicare se potranno essere definite con anticipo cause iscritte oltre il quinquennio, ovvero oltre il triennio, ecc.)
– definizione cause entro il triennio (ad es. in una data percentuale sull’intero ruolo)
– maggiore produttività rispetto all’annualità/biennio precedente (ad es. del 5%, 10%, ecc.)
– aumento numero sentenze emesse ex art.281 sexies c.p.c.
– riduzione termini deposito sentenze, ovvero ordinanze cautelari o istruttorie
– riduzioneprocedimenti pendenti sul ruolo, tenuto conto dei sopravvenuti
– maggiore approfondimento profili di diritto
– migliore organizzazione del lavoro, nel rispetto meno affannato di scadenze e priorità
La stesura del suddetto progetto quali-quantitativo da parte del magistrato affidatario vuole essere un momento di riflessione sulle capacità e sull’impegno del tirocinante, sia al fine di comprendere le potenzialità del percorso formativo del giovane, in vista di un’attestazione di “esito positivo”, quale richiesto ex art.73 d.l.n.69/13, per l’accesso all’esame di avvocatura o al concorso per magistratura, sia al fine di valutarne i riflessi in termini di “assistenza/collaborazione”del tirocinante all’attività del magistrato.
Dimostrazioni di capacità e impegno da parte del tirocinante potranno consentire all’affidatario di esprimere una previsione di possibile aumento della quantità e qualità del proprio lavoro; al contrario possibili carenze dovranno essere tempestivamente segnalate, e saranno valutate dai Coordinatori nel contraddittorio con gli interessati, per accertare se imputabili ad eventuali difficoltà d’intesa con lo specifico affidatario, ovvero ad altre ragioni, onde proporre/rimettere al Capo dell’Ufficio ogni valutazione conseguente.
| FIAT | -FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA (TUTTI I MODELLI): sconto 1% rispetto a quanto applicato ai privati. -FIAT PROFESSIONALI (MODELLI: NUOVA PANDA VAN 10,5%; 500L VAN 13,5%; STRADA 14,5%; G. PUNTO VAN, PUNTO EVO VAN, BRAVO VAN 21,5%; FIORINO, DOBLò CARGO 23,5%; SCUDO 24%, DUCATO 25%): sconto su listino al pubblico. |
| TOGHECooperativa Alice | TOGHE IN FRESCO LANA 100% € 250,00 CORDONIERE ORO – ARGENTO € 75,00 PETTORINA BIANCA CON PIZZO € 24,00 PETTORINA BIANCA SENZA PIZZO € 20,00 CONSEGNA € 10,00 |
| LIBRERIE | -ARMANDO CURCIO EDITORE, Dizionario sulle mafie: sconto del 50% sul prezzo di copertina (€ 44,50 anziché € 89,00). -CEDAM: sconto del 20% sul prezzo di mercato dei testi e delle riviste.-GIUFFRE’ Editore: sconto del 30% su tutti i codici cartacei. -IPSOA Editore: sconto del 30% sul prezzo di listino di testi (libri e codici), riviste e banche dati. -IL SOLE 24 ORE: sconto del 15% sull’abbonamento alle riviste di area diritto, sui libri e codici e su master e corsi di formazione. -LA TRIBUNA: sconto del 20% sul prezzo di copertina di tutti i prodotti cartacei. |
| VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. | -RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (RCA) – AUTO RISCHI DIVERSI (ARD): DALLA 1^ alla 14^ classe, nessun sinistro ultimo anno: sconto 15%; PACCHETTO 5.0: sconto 30% (resp. civile trasportati, rinuncia rivalsa se conducente in possesso di patente idonea ma scaduta da non più di 120gg, rinuncia rivalsa per guida in stato di ebrezza, ricorso terzi da incendio per danni non derivanti da circolazione, danni da inquinamento, rimborso spese dissequestro); GARANZIE (FURTO-INCENDIO-ATTI VANDALICI): sconto 30% su tariffa; GARANZIE COMPLEMENTARI (PACCHETTO F.0, PACCHETTO G.0): sconto 30%; GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE: sconto 20%; GARANZIA INFORTUNI CONDUCENTE: sconto 20%; -ALTRI RAMI DANNI (FORMULA FAMIGLIA/CASA): FURTO E RAPINA; INCENDIO; RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI; VETRI E CRISTALLI: sconto 50%. FORMULA TUTELA GLOBALE (COPERTURA ASSICURATIVA, tre forme a scelta: rischi professionali ed extraprofessionali contraente e familiari; rischi extraprofessionali componenti famiglia; rischi da circolazione. PRESTAZIONI: morte – somma massima assicurata € 600.000; invalidità – somma mass. ass. €600.000; diaria da ricovero e gessatura – somma mass. ass. € 155 al g.; inabilità temporanea – somma mass. ass. € 60 al g. FRANCHIGIA I.P.: 3% assorbibile): sconto 50%. FORMULA METIS (PAGAMENTO INDENNIZZO COMMISURATO COMPLESSITA’ INTERVENTI CHIRURGICI; 7 CLASSI INDENNIZZO PREDETERMINATO; INTERVENTI IN TUTTO IL MONDO, ANCHE PER GRAVIDANZA O PUERPERIO; SE CI SI AVVALE DEL SSN CORRISPOSTO 50% IMPORTO TABELLA; POSSIBILITA’ INDENNIZZO PRIVILEGIATO): sconto 50%. |
| Assegnazione sussidi ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA’ | -Sussidi concessi nella misura massima di un terzo per spese sanitarie e cure dentarie, per le degenze in cliniche private e per gli interventi di ortodonzia, il sussidio sarà concesso nella misura massima di un quinto. Spese documentate da ricevute fiscali e non inferiori nel complesso a € 3.000,00 per spese sanitarie e cure dentistiche ed installazione di protesi dentistiche. -Assegno di € 1.033,00 in caso di morte del magistrato, riconoscibile anche per decesso di genitori, figli e coniugi. -Orfani di magistrato concessi premi di € 516,00. |
| Sussidi scolastici 2014-15 Istituto mutualità Magistrati(concorso scaduto) | 700 sussidi: n° 300 di € 516,00 per magistrato con tre o più figli; n° 400 di € 258,00 per magistrato con due figli; di cui almeno uno frequenti corsi universitari o scuole medie superiori. -Domande da presentare entro il 31.10.2014. -Documenti: certificato iscrizione corso universitario o scuola media superiore; certificato attestante i voti; dichiarazione del magistrato. -Titoli di preferenza: numero di figli a carico, in regola con gli studi, sede diversa da residenza, votazione. -Richiesta per un solo figlio, anche se coniugi entrambi magistrati.Assegnazione per il solo anno scolastico 2014/2015. |
| Unipol assicurazione caso morte | OGGETTO: Contratto di assicurazione collettiva monoannuale rinnovabile di anno in anno a copertura del rischio di morte degli Assicurati. Se nel periodo assicurativo l’evento coperto non si verifica, le assicurazioni saranno considerate estinte ed i premi pagati rimarranno acquisiti dalla Società. L’assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Età fra i 18 ed i 60 anni capitale assicurato Euro 250.000,00; oltre i 60 anni e fino ai 71 anni capitale assicurato Euro 150.000,00. DOCUMENTAZIONE SANITARIA: rapporto di visita medica mod. UV00608 ed. 06/2009, test Hiv; in mancanza la copertura assicurativa non sarà operante. ESTINZIONE: esercizio del diritto di recesso; disdetta; naturale scadenza. Il contratto estinto non può essere riattivato. RISCHIO COPERTO: rischio di morte qualunque sia la causa, senza limiti territoriali, salvo dichiarazioni rese non corrette e veritiere. Rischio di suicidio. RISCHIO ESCLUSO: dolo del contraente, partecipazione a delitti, incidente di volo su aeromobile non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto. PREMIO: premio unico anticipato per ogni anno di durata. L’età di ciascun Assicurato è calcolata ad anni interi computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Il premio dovuto è determinato con riferimento al sesso, all’età dell’Assicurato. Mancato pagamento del premio: risoluzione del contratto. Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione. |
| Unipol fondo pensione aperto | Pensione complementare che si aggiunge alla prestazione del sistema pensionistico obbligatorio. Possibilità di scelta tra cinque comparti di investimento: COMPARTI CON GARANZIA – Linea Protezione (Obbligaz. con garanzia): Investe quasi esclusivamente in obbligazioni, con un massimo del 10% in azioni. Garantisce la restituzione del capitale versato con rendimento minimo del 2% annuo nei casi di pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi. – Comparto Crescita (Obblig. misto con garanzia): Investe in titoli di debito e titoli azionari (questi ultimi per non più del 35%). Garantisce la restituzione del capitale versato nei casi di pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi. COMPARTI SENZA GARANZIA – Comparto Sviluppo (Bilanciato): Investe in titoli di debito e titoli azionari. I titoli azionari non possono superare il 60%. – Comparto Valore (Azionario): Investe prevalentemente in titoli azionari. – Comparto Etica (Bilanciata): Investe in titoli di debito e titoli azionari. I titoli azionari non possono superare il 60%. |
| Assicurazione RC Auto Marsh – Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. | E’ stata attivata una convenzione RC Auto per la copertura delle autovetture, dei motoveicoli e dei ciclomotori dei magistrati e dei loro famigliari conviventi.Tale convenzione, che sarà gestita da Marsh Spa, già broker di ANM per le copertura Professionale e Sanitaria, sarà prestata da Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e prevede condizioni e scontistiche di assoluto vantaggio.Tutta la procedura di preventivazione ed eventuale acquisto potrà essere gestita tramite email o fax direttamente con gli uffici di Marsh, mentre la documentazione precontrattuale e la modulistica necessaria a richiedere un preventivo è scaricabile direttamente dal nostro sito cliccando sul link diretto: http://www.associazionemagistrati.it/doc/2016/helvetia-italia-assicurazioni-spa.htm |
| Assicurazione sanitaria Marsh:rimborso spese mediche | – Coperture assicurative offerte: rimborso delle spese mediche per Intervento chirurgico con ricovero, Day Hospital o Ambulatoriale (massimale €150.000); Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico (limite giornaliero per retta di degenza €250); Extra-ricovero (massimale €6.000); Visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio (massimale €1.900); Cure Oncologiche (massimale €10.000). – Entrata in vigore dell’assicurazione: dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. – Regolazione del premio: Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d’anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio. Entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente si impegna a comunicare: relativamente alla nuova annualità assicurativa, l’effettivo numero iniziale di unità assicurate (persone o nuclei familiari); relativamente all’annualità trascorsa, gli avvenuti inserimenti in garanzia con le corrispondenti date di decorrenza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo. – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro: 1) presentare la denuncia del sinistro corredata dalla necessaria documentazione medica; 2) allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai ricoveri; 3) acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti; 4) fornire tutta la documentazione ( medica e non ) che la società riterrà opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del sinistro.L’inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. – Validità Territoriale: L’assicurazione vale in tutto il mondo. – Persone non Assicurabili: affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V. o A.I.D.S.; al manifestarsi di tali affezioni l’assicurazione cessa. – GARANZIE: rimborso spese ospedaliere e chirurgiche rese necessarie da malattia o infortunio, verificatisi nell’anno assicurativo e sostenute in caso di:A) intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, effettuato in regime di ricovero in istituto di cura, Day Hospital o ambulatorio;B) ricovero in istituto di cura o in regime di Day Hospital che non comportiintervento chirurgico;C) ricovero per parto senza taglio cesareo, fino a concorrenza del limite di € 2.600 per annualità assicurativa (comprese le spese per il neonato). – Scoperti e franchigie: Il rimborso delle spese sostenute in regime di ricovero e di day hospital di cui ai precedenti punti A) e B) avviene previa applicazione di scoperti e franchigie per sinistro (coperto 20% minimo € 1.000 massimo € 5.000 fuori rete e franchigia di € 400 in rete). – Indennità sostitutiva: Qualora il ricovero o la degenza in regime di Day hospital avvenga in struttura pubblica o in struttura privata accreditata con spese a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà una indennità sostitutiva: integralmente per ogni pernottamento in istituto di cura; al 50 % nel caso di Day Hospital. – ASSICURATI: gli iscritti alla ANM ed i relativi nuclei familiari (coniuge anche legalmente separato o, in alternativa, il convivente more-uxorio e i figli fino a 26 anni di età risultanti dal certificato di stato di famiglia o conviventi con almeno uno dei genitori se in affidamento). La Società assicura altresì i Dirigenti che prestano servizio presso un tribunale.L’età massima per il primo ingresso del Magistrato/Dirigente in assicurazione è stabilita in anni 70. Il Magistrato/Dirigente che cessa dal servizio prima del compimento del 70° anno d’età potrà essere mantenuto in garanzia purché, alla data della cessazione, abbia maturato una anzianità assicurativa di almeno un anno. Per chi cessasse dal Servizio dopo il compimento del 70° anno, resta fermo il presupposto di una anzianità assicurativa pari ad almeno un biennio ai fini della continuità della copertura. Per cessazione dal servizio – prima o dopo il compimento del 70° anno di età – si intende l’evento contestuale al provvedimento di collocamento a riposo.Per i Magistrati l’iscrizione all’ANM è condizione di assicurabilità.Al momento dell’adesione il Magistrato/Dirigente potrà chiedere l’estensione delle prestazioni per i figli di età compresa tra i 27 e i 37 anni non compiuti conviventi con almeno uno dei genitori.I figli del Magistrato/Dirigente assicurato non conviventi con almeno uno dei genitori possono aderire all’Assicurazione Sanitaria Collettiva solo in forma autonoma, anche in mancanza di continuità della garanzia,alle stesse condizioni normative previste per l’Opzione 2 previo versamento del relativo premio loro riservato. – PREMIO: diversificato a seconda dell’età e del nucleo familiare assicurato (All.1). – “Rete GBS”: si intende l’insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura e Centri Diagnostici) e dei professionisti convenzionati con GBS, alle quali l’Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. |
| Assicurazione sanitaria Marsh:Rimborso Spese Mediche per Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione,extraricovero | – Coperture assicurative offerte: rimborso delle spese mediche per Intervento chirurgico ad alta specializzazione (massimale €400.000); Extra-ricovero (massimale €6.000); Cure e terapie dentarie. – Entrata in vigore dell’assicurazione; Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Regolazione del premio; Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro; Validità Territoriale; Persone non Assicurabili; Rete GBS; Indennità sostitutiva; ASSICURATI; PREMIO: v. convenzione preced. – GARANZIE: rimborso spese per intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante dall’elenco di cui all’Allegato 2, verificatisi nell’anno assicurativo. La Società rimborsa, a parziale deroga dell’art. 2.4 “Esclusioni” lett. K), le spese sostenute per cure, estrazioni e protesi dentarie fino a concorrenza della somma assicurata indicata nell’allegato 1 lettera B.8 |
| convenzioni bancarie Auxilia | – MEDIAZIONE CREDITIZIA: attività professionale per il cui tramite vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.La mediazione creditizia prevede sia un’attività di consulenza che un’attività di raccolta delle richieste di finanziamento formulate dai potenziali clienti (unitamente alla preventiva necessaria autorizzazione al trattamento dei dati inerenti alle stesse) e di trasmissione di tali richieste agli Istituti Bancari e/o agli Intermediari finanziari. – RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE: non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte di una Banca od un intermediario finanziario.PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – PROVVIGIONE MASSIMA SUL VALORE EROGATO: Mutuo ipotecario a clientela consumatrice 2,50%; Prestiti personali 0,00%; Cessioni del V 0,00%; Mutui ipotecari alle imprese 2,50%. – Spese di istruttoria e gestione pratica sono a carico del richiedente.- PENALI: Nei casi in cui il cliente sia inadempiente o ritardi colpevolmente l’adempimento dei propri obblighi contrattuali, ovvero fornisca notizie o documentazione non corrispondenti al vero, viene posta a suo carico, ex art. 1382 C.C., una penale che non può superare un importo massimo pari al 0,5% della somma originariamente richiesta al cliente. – RECESSO: Il Richiedente può, in qualsiasi momento, recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e verso corresponsione al Mediatore di una somma pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).Il Mediatore può, in qualsiasi momento, recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e verso corresponsione al Richiedente di una somma pari ad Euro 400,00. – CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE: Il presente incarico di mediazione viene conferito ad Auxilia Finance in forma esclusiva. |
di David Mancini

Atto Senato n. 1232 B – XVII Legislatura – “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni”( in allegato File Testo approvato 1232 B – PDF)
Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente nella seduta del 9 Aprile 2015, il disegno di legge sulle misure cautelari.
In sintesi i punti fondamentali della riforma:
- Esclusione dell’applicazione automatica della custodia cautelare, la cui presunzione di idoneità è limitata ai reati di associazione sovversiva, associazione terroristica (anche internazionale) e associazione mafiosa. Con riguardo a tutti gli altri delitti, il Giudice deve motivare specificamente sulla necessità della misura custodiale coercitiva della libertà personale avendo riguardo: alla gravità del reato per cui si procede; allle modalità della sua esecuzione; ai precedenti penali; ai dati ricavabili dalla personalità e dalla condotta del soggetto nei cui confronti la restrizione cautelare della libertà personale è invocata.
- Le esigenze cautelari attinenti al pericolo di fuga o a quello di reiterazione del reato devono essere concrete ed attuali.
- La misura cautelare coercitiva carceraria è applicabile soltanto se le altre misure coercitive, come gli arresti domiciliari, o interdittive (anche applicate cumulativamente) vengano ritenute impraticabili. La decisione del giudice deve contenere, quindi, anche le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea l’applicazione di altre misure, soprattutto quella degli arresti domiciliari con l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico. La mancanza di motivazione o di autonoma valutazione, da parte del giudice, costituisce causa di annullamento della misura da parte del Tribunale del riesame.
- Nell’ipotesi di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, la sostituzione con quella carceraria è consentita soltanto in ipotesi non lieve di trasgressione dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione.
- Quanto alle misure coercitive diverse da quelle carcerarie è previstol’aumento da 2 a 12 mesidella loro durata massima e la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima.
- Nei procedimenti dinanzi al Tribunale per il riesame è previsto che: il sottoposto alla misura possa anche comparire personalmente all’udienza davanti al Tribunale della libertà; che l’udienza camerale possa essere rinviata per un periodo di tempo compreso tra i 5 ed i 10 giorni per consentire alla difesa di prepararsi; che l’Ufficio del P.M. trasmetta gli atti posti a sostegno della misura nel termine perentorio di 5 giorni, pena la perdita di efficacia della misura applicata della quale non è possibile chiedere la rinnovazione.
Sovraffollamento e misure cautelari personali: eccessi inquisitori o disfunzioni del processo penale?
Tutela irrinunciabile dei diritti fondamentali.
Il tema del sovraffollamento carcerario rappresenta una realtà italiana inconciliabile con la tutela dei diritti fondamentali della persona. La pressione degli organismi internazionali e il recente messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento hanno ulteriormente messo in luce una problematica che non ci si può illudere di affrontare con approcci emergenziali e transitori.
La conseguente riflessione di superficie induce una parte dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori ad attribuire responsabilità rilevanti a una sorta di “abuso” dell’istituto processuale penale delle misure cautelari personali e segnatamente alla custodia cautelare in carcere o comunque, ad un uso disfunzionale dell’istituto custodiale. Una breve riflessione intende, nelle poche note che seguono, offrire una lettura più ampia, poiché molto più complesse sono le questioni irrisolte.
E, come sempre accade, un esame approfondito delle vicende spesso disvela realtà che, nella società della comunicazione “breaking news” in cui viviamo, restano nell’ombra, poiché più impegnative o semplicemente scomode.
I dati del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e, specificamente, dell’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo, rivelano che in quasi tutti gli istituti di pena presenti in Italia si registra un numero di detenuti superiore alla capienza prevista.
In particolare, una gran parte di essi sono in attesa di una condanna definitiva.
I dati sono allarmanti e rappresentano una verità nazionale di cui non andare fieri. E’ ben noto come l’Italia sia sotto stretta osservazione in ambito europeo. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani c/ Italia2 e la sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013 n. 279 rappresentano due pilastri emblematici. La decisione dei giudici di Strasburgo ha certificato il fallimento dell’Italia nelle politiche “penitenziarie” e di conseguenza ha esplicitamente osservato, con un passo duro e senza appelli, che “quando lo Stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all’art. 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà ( … ) e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere ( … )”. Di conseguenza, la raccomandazione espressa dalla Corte al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è di“ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la (…) politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione. In questo contesto, afferma la Corte, i soli riferimenti a interventi legislativi in materia di procedimento di sorveglianza sono del tutto ininfluenti rispetto all’intento di un rapido intervento deflattivo e dunque risolutivo del sovraffollamento carcerario.
La Corte Costituzionale, dal suo canto, ha evidenziato che “il legislatore per porre termine a residue ambiguità dell’ordinamento penitenziario, dovrebbe completare il sistema apprestando idonei strumenti esecutivi in modo da rendere certa l’ottemperanza dell’amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza” ed ha insistito sulla necessità di adottare soluzioni che consentano di restituire senso di umanità al trattamento carcerario, tra cui, in particolar modo, l’incremento del ricorso alle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 e ss. della legge n. 354 del 1975. In questo senso, il legislatore ha parzialmente dato seguito ai moniti con la recente approvazione della legge 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
Tornando al tema indicato dal titolo e al dubbio posto dall’interrogativo, basterebbe un esame approfondito delle pronunce dei Supremi Consessi per capire che non è l’istituto della custodia cautelare in carcere il cuore centrale del problema del sovraffollamento carcerario. L’analisi superficiale dei dati, di contro, potrebbe indurre a rinvenire uno stretto legame tra il problema del congestionamento degli istituti di detenzione e l’uso distorto della custodia cautelare in carcere come forma di anticipazione della pena, in violazione del principio della presunzione di innocenza dell’imputato fino alla condanna definitiva, sancita dall’art. 27 comma 2 Cost., e dell’art. 13 Cost., che riconosce alla privazione anticipata della libertà personale il ruolo di extrema ratio.
I principi costituzionali di legalità, di presunzione di non colpevolezza e di tutela della libertà personale sono in gioco. La custodia cautelare in carcere è un’eccezione, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
La custodia cautelare in carcere, come misura personale coercitiva più afflittiva è tesa ad assicurare la prova nel processo penale, a garantire il corretto svolgimento del processo, a preservare la collettività da nuovi reati.
In questo spirito, l’articolo 274 c.p.p. si aggancia a criteri di tassatività nell’individuazione delle esigenze che giustificano l’applicazione della misura afflittiva intramuraria.
La garanzia del rispetto di tali condizioni, in prospettiva costituzionale, è affidata dall’articolo 292 c.p.p. alla motivazione del giudice procedente, il quale deve illustrare il proprio percorso argomentativo a pena di nullità della stessa ordinanza.
A questo proposito, si registrano molteplici interventi dottrinali critici nei riguardi dei filoni giurisprudenziali più “permissivi” in tema di motivazione delle ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere, che denunciano l’illegittimità di motivazioni che tendono a ridursi all’enunciazione di mere “clausole di stile”, ovvero che si riferiscano al contegno processuale tenuto dall’interessato, all’esistenza di altri procedimenti penali in corso o di condotte dell’indagato, svincolate da profili di attualità.
La critica di fondo a tali impostazioni, asseritamente più “elastiche”, condurrebbe ad una sovrapposizione di piani tra il diritto penale sostanziale e le regole processuali; più esattamente fra esigenze di prevenzione e istanze di garanzia. Una sorta di aggiramento del criterio di tassatività delle esigenze cautelari e di duplicazione di giudizio, replicando all’interno dell’art. 274 c.p.p. i giudizi e i presupposti dell’art. 133 c.p.. In tal modo nel giudizio cautelare si applicherebbero i criteri di cui all’art. 133 c.p. che, invece, guidano il potere discrezionale del giudice di merito in sede di commisurazione della pena al momento della pronuncia della sentenza di condanna.
E’ realistico affermare che, qualora il percorso motivazionale non sia rigoroso, il timore secondo cui, in sede cautelare-preventiva, si realizzino talvolta accertamenti che dovrebbero radicarsi quantomeno all’esito del processo di primo grado, troverebbe fondamento.
E i timori s’innestano, ad esempio, nelle prassi a proposito della sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, ove si faccia uso a criteri presuntivi in materia. Allo stesso modo può dirsi per la previsione contenuta nell’art. 275 comma 2-bis c.p.p., in forza della quale la custodia cautelare sarebbe ingiustificata tutte le volte in cui appare prevedibile che il procedimento possa concludersi con la sospensione della pena.
Ancora di più si può argomentare per quanto concerne il pericolo di reiterazione dei reati di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., laddove un rilievo eccessivo o anticipatorio dell’eventuale giudizio di colpevolezza può essere riservato alla recidiva o all’esame dei parametri di cui all’art. 133 c.p..
Tornando, dunque, alla motivazione del giudice quale momento di garanzia per eccellenza, si deve osservare che, rispetto ad eventuali cedimenti, deve essere ricordata la giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità che censura le motivazioni “apparenti” dei provvedimenti cautelari. In questo senso, ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato la nullità per mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare che si limiti all’enunciazione di mere formule di stile, senza alcun riferimento, sotto il profilo della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, alle deduzioni difensive, né all’attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari.
“L’obbligo di motivare l’ordinanza coercitiva e quella che la conferma in sede di riesame non è assolto dalla riedizione del compendio investigativo, facendo leva su una “auto evidenza” del compendio medesimo”. Tuttavia, prosegue la Corte, è pienamente ammissibile la motivazione perrelationem, purchè vi sia esplicitata una valutazione critica e argomentata degli indizi. In sostanza, dice la Corte, non bisogna compiere astrazioni teoriche che non tengano conto di come opera un giudice, di quale sia lo studio che gli è richiesto una volta ricevuta una richiesta applicativa di misure cautelari personali. Il giudice non deve essere uno scrittore creativo che deve temere di richiamarsi ad argomentati già spesi chi lo ha preceduto nella formazione degli atti del fascicolo processuale (ad es. il pubblico ministero, o il giudice per le indagini preliminari qualora si verta in sede di riesame) per non peccare di difetto di originalità, ma piuttosto, deve mostrare di aver maturato con spirito critico e completezza di argomenti una propria ragionevole convinzione sulla base degli atti. Completa la garanzia del filtro motivazionale l’obbligo per il giudice di assicurare la piena valutazione dei rilievi mossi dalla parte e di esplicitare le ragioni per cui si è ritenuto di disattenderli.
Una breve lettura dei dati.
Spinto dal tentativo di superare l’impassecreatasi sul tema del sovraffollamento, il legislatore ha inteso muoversi lungo la direttrice della riforma delle norme in materia di misure cautelari personali. Invero, ad analizzare approfonditamente i dati in tema di sovraffollamento sorge il dubbio che ci si muova attorno ad un equivoco di fondo.
Sono circa 10 milioni i detenuti nel mondo, in gran parte già condannati. Il tasso di detenzione per 100.000 abitanti è pari a 112,6 in Italia, a 127,7 in Europa, a 156 nel mondo. Il tasso medio mondiale di detenzione per 100.000 abitanti è di 156, ma più della metà dei Paesi (54%) hanno tassi di detenzione per 100.000 abitanti inferiori a 150. I tassi di detenzione variano considerevolmente fra differenti regioni del mondo come fra regioni dello stesso continente.
Il tasso medio europeo di detenzione per 100.000 abitanti è di 127,7, mentre l’Italia si attesta a un più contenuto 112,6.
Il risultato è strabiliante per certi versi.
Il nostro Paese, a fronte di un tasso di detenuti basso, ha tuttavia un tasso elevato di sovraffollamento: si colloca, infatti, al secondo posto, a causa sia dei detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano il 43,1% nel 2010 contro una media europea del 27,1%, sia al minor utilizzo delle misure alternative al carcere (30,5 soggetti in misura alternativa per 100.000 abitanti contro i 199,2 per 100.000 abitanti della media europea). Il tasso dei detenuti in attesa di giudizio è particolarmente elevato anche per altri Paesi, quali ad esempio, Andorra 55,6%, Olanda 48,6%, Turchia 46,6%, Cipro 44,6%, Svizzera 41%, Lussemburgo 39,7%, Albania 39,6%, Irlanda del Nord 38,3%.
I dati esprimono, dunque, una realtà parzialmente diversa da quella che sembra raggiungere la pubblica opinione. Ciò non ci conforta per la violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, ma forse le soluzioni sono diverse da quelle prospettate.
Il Rapporto attesta una scarsa incidenza deflattiva del tanto invocato indulto (che, però, comporta un prezzo altissimo in termini di depotenziamento del ruolo e dell’efficienza delle amministrazioni dell’interno e della giustizia).
Nelle carceri italiane la componente straniera è fortemente aumentata nel tempo. L’aumento è stato ingente e si è manifestato soprattutto durante e dopo gli anni ’90, allorchè gli stranieri nelle carceri si sono triplicati a fronte di aumenti più contenuti per i detenuti italiani. Inoltre, gli stranieri usufruiscono in misura minore degli arresti domiciliari, così come delle misure alternative al carcere rispetto agli italiani.
I reati per cui si è detenuti sono esclusivamente reati gravi. Si rinviene la violazione della normativa sugli stupefacenti (41%), la rapina (25,8%), il furto (19,6%), la ricettazione (17,2%), le lesioni personali (15,6%), la violazione della legge sul possesso delle armi (15,1%), gli omicidi volontari (13,8%). Comunque reati gravi.
Sia per chi è in attesa di una sentenza definitiva, sia per i condannati il reato più frequente è la produzione e cessione di stupefacenti, seguito dalla rapina; gli altri reati, invece, variano di qualche posizione, ma la loro frequenza è pressoché simile. Per chi è in custodia cautelare, rispetto a chi è condannato, si collocano più in alto nella graduatoria i reati di estorsione, associazione di stampo mafioso e associazione per delinquere. Non vi sono reati bagatellari e i reati contro i c.d. “colletti bianchi” (reati contro la P.A., contro l’economia, reati tributari) fanno registrare percentuali estremamente ridotte (tra lo 0,4 e lo 0,7 %).
Un’altissima percentuale di stranieri si trova in carcere per i reati legati alla produzione e cessione di stupefacenti (49,7%), per rapina e furto (entrambi 17,8%), per lesioni (17%), per violenza o resistenza a pubblico ufficiale (12,9%), per violazioni delle leggi sull’immigrazione (9,6%), per ricettazione (9,3%), violenza privata o minaccia (8,4%), omicidio (8,3%), falsità in atti e persone (6,7%), violenza sessuale (5,9%).
Tra il 2010 e il 2011 gli stranieri che sono in carcere per il reato di immigrazione clandestina sono fortemente diminuiti, passando da 4.103 a 2.329, anche a seguito delle pronunce giurisprudenziali e delle conseguenti modifiche legislative che hanno coinvolto l’articolo 14 legge 286/98, introdotto dalla legge Bossi-Fini, in merito al reato di inottemperanza all’ordine del questore di allontanarsi dal territorio dello Stato. Ciò è prova del ruolo del legislatore che, proprio in tema di immigrazione (con la legge Bossi/Fini) e in tema di stupefacenti (con la legge Fini/Giovanardi) ha attuato negli ultimi anni scelte punitive di politica criminale, con immediate ripercussioni sulla popolazione carceraria.
Nel rapporto ISTAT si evidenzia, altresì, che relativamente alle misure alternative al carcere, l’Italia resta al di sotto della media europea. L’obiettivo comune dei provvedimenti adottati negli anni pregressi consiste nel limitare la presenza in carcere ai soggetti effettivamente pericolosi per la società, in quanto autori di crimini efferati e/o con tendenza alla reiterazione del reato, riducendo l’accesso indiscriminato alle strutture penitenziarie e ampliando le possibilità di beneficiare di misure alternative alla detenzione, purché non sussistano condizioni di rischio.
Negli altri paesi europei, invece, il numero di beneficiari di misure alternative è doppio rispetto ai condannati presenti negli Istituti Penitenziari.
L’Italia, quindi, pur avendo un tasso di detenzione più basso di altri paesi europei, ricorre meno alle misure alternative al carcere, anche perché spesso gli interventi legislativi sono contraddittori.
Questi dati oggettivi consentono di affermare senza timore di smentita che il problema del sovraffollamento carcerario, almeno nelle dimensioni allarmanti che conosciamo, è frutto di molte cause, a volte disparate, comunque concorrenti tra loro, ma molto distanti dall’asserito abuso sistematico dell’istituto della custodia cautelare in carcere da parte dei giudici italiani.
La politica di edilizia penitenziaria si è rivelata drammaticamente fallimentare o sarebbe meglio dire che tale politica non vi è stata affatto negli ultimi decenni. Il raffronto con le capacità di contenimento delle strutture penitenziarie di altri Stati europei e/o occidentali è, in taluni casi improponibile (soprattutto considerando che molti Stati non hanno necessità di confrontarsi con diverse mafie autoctone, radicate nei propri territori).
Le misure alternative al carcere, dopo un primo incoraggiante inizio degli anni ’70, sono state sistematicamente boicottate da politiche criminali improntate all’emergenza ed al contrasto a forme di criminalità socialmente allarmanti, secondo interventi peraltro contraddittori ed a macchia di leopardo.
L’assenza di una politica seria di depenalizzazione, la creazione di fattispecie incriminatrici anche gravi (immigrazione e stupefacenti sono settori emblematici) hanno inciso in modo significativo, con particolare riguardo a soggetti socialmente più vulnerabili (stranieri e tossicodipendenti).
La drammatica situazione in cui versa il processo penale e rispetto a cui il legislatore ha agito sistematicamente con interventi peggiorativi e la conseguente dilatazione dei tempi del processo, soffocato da adempimenti inutili e per nulla garantisti, ha inciso anche sul prolungamento delle condizioni delle esigenze cautelari (in particolar modo per quanto previsto dall’art. 274 lettera a) c.p.p.) ed allo stesso modo ha determinato l’innalzamento verso l’alto del dato dei detenuti in attesa di giudizio.
Il progetto di legge DDL 1232 in esame al Senato.
Il dibattito sulle modifiche da apportare al codice di procedura penale e segnatamente alle misure cautelari personali trova riscontro parlamentare, allo stato, nel disegno di legge S 1232, in discussione al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera.
Le modifiche più significative in esso contenute si prefiggono di ridurre il tasso di discrezionalità nella valutazione delle esigenze cautelari, a sottolineare ulteriormente il senso della custodia cautelare in carcere come extrema ratio, a facilitare e snellire le procedure di impugnazione.
Le esigenze di cui all’articolo 274 comma 1, lett. B e C, c.p.p. devono essere non soltanto concrete, ma anche attuali e, inoltre, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.
Al primo periodo del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. si aggiunge la sottolineatura secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. A risolvere la problematica delle presunzioni dell’adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati gravi, al secondo periodo del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. stabilisce che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussi-stono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze atte-nuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Si stabilisce, inoltre, nell’aggiunto comma 3bis dell’art. 275 c.p.p. che il giudice debba motivare sul perché le procedure di controllo degli arresti domiciliari di cui all’art. 275 comma 1bis c.p.p. non siano adeguate a preservare le esigenze di cautela.
Trattasi, invero, di modifiche in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e dunque, già ampiamente osservate dai giudici di merito.
Appare molto utile, invece, l’indicazione – che potrebbe essere ulteriormente sviluppata ed allargata – dell’estensione temporale da due a dodici mesi per quanto concerne l’efficacia delle misure interdittive. Una delle ragioni dell’utilizzo della misura custodiale è data dall’inefficacia delle sanzioni interdittive e/o sospensive.
Al primo periodo del comma 6 dell’articolo 309 c.p.p. si prevede che l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Al comma 9 dell’articolo 309 c.p.p. è aggiunto, il seguente periodo: il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
Con la previsione di possibilità dilatorie, all’articolo 309 c.p.p., dopo il comma 9, è inserito il comma 9bis, in cui si dice che su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
Infine, al comma 10 dell’articolo 309 c.p.p., dopo le parole: entro il termine prescritto sono inserite le seguenti: ovvero se l’ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, introducendo così un termine perentorio a pena di inefficacia della misura.
Tali modifiche, dunque, sono in parte condivisibili e spesso repliche di pronunce giurisprudenziali. Tuttavia, esse, non avranno alcuna incidenza sul tema del sovraffollamento carcerario, demagogicamente tirato in ballo, talora al fine di sviare il pubblico dibattito dalle reali cause.
La norma di chiusura del ddl S1232, peraltro, rappresenta un’indebita ingerenza dell’esecutivo nell’orbita dell’indipendenza della magistratura e dell’autonomia del potere giudiziario. Infatti, laddove si prevederebbe che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi si introduce un meccanismo di ostile controllo, indiretto e surrettizio, sull’attività giurisdizionale, che non si presta ad un elenco asettico di numeri, ma semmai va analizzata con lo studio scientifico coerente sui reali motivi di mal funzionamento e soprattutto non può essere oggetto di rapporti e/o valutazioni asettici, demandati al potere esecutivo (ad esempio, in un caso specifico l’adozione di misure cautelari era pienamente rispondente alle norme, ma il reato si è estinto per intervenuta prescrizione a seguito dei tre gradi di giudizio, in virtù del fatto che l’Italia è l’unico Paese ad avere una disciplina del genere, di fatto tesa ad ostacolare l’amministrazione della giustizia).
Il dibattito parlamentare è allo stato incentrato anche su emendamenti, taluni dei quali davvero singolari, evidentemente presentati da chi è del tutto all’oscuro del funzionamento dei tribunali italiani, come nel caso della riproposizione del tribunale “collegiale” per l’adozione delle misure cautelari, novità che se approvata determinerebbe l’immediata paralisi (causa incompatibilità) di buona parte dei processi penali.
In conclusione, la materia delle misure cautelari personali non è affatto intoccabile ed anzi può e deve essere migliorata. Ma l’ottica dell’intervento riformatore non deve essere orientata agli spot; non si deve ritenere che la riduzione della popolazione carceraria passi in prima istanza dalla riduzione di un malinteso ed insussistente “abuso” generalizzato della custodia cautelare in carcere.
Si deve, invece, calibrare la extrema ratio attraverso condizioni che incentivino l’utilizzo di misure interdittive e/o sospensive, particolarmente utili in una lunga serie di fattispecie criminose.
Ma soprattutto ci si deve convincere che le misure cautelari personali e più in generale la pena, sono elementi di un mosaico di logica e ragionevolezza quale dovrebbe essere il processo penale. Ed allora gli interventi non possono essere privi di organicità. L’unica visione funzionale possibile del sistema penale si basa sull’esigenza della circolarità degli interventi e delle risposte in chiave costituzionale ed europea. Per tale ragione, una seria riforma delle misure cautelari (personali ed anche reali) non potrebbe prescindere da altre riforme di sistema tese, da un lato ad intervenire sulla platea delle condotte meritevoli di risposta penale e dall’altro a snellire il processo penale attraverso proposte di efficienza e modernizzazione che coniughino ragionevolezza dei tempi e garanzie sostanziali, per l’imputato e, ove esistente, per la vittima del reato.
Solo percorrendo questa strada sarà possibile, attraverso la valorizzazione dei principi costituzionali, recuperare la “grande bellezza” del diritto penale, che attraverso il processo vive e si manifesta.
David Mancini
di Giuseppe Buffone
Vademecum per il giudice affidatario di tirocinante – settore penale e civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio Coordinamento Tirocini Formativi
Situazione logistica e informatica
Il tirocinante sarà ospitato nella stanza del magistrato, non emergendo ad oggi altre soluzioni logistiche attuabili, sino a che non si libereranno spazi in esito al trasferimento di alcune sezioni nella palazzina di Via Pace. Sono fatte salve diverse collocazioni temporanee che si rivelino possibili nell’ambito delle singole sezioni e che verranno autorizzate dal Presidente di sezione.
Sarà cura del magistrato affidatario, se ne ricorre l’interesse, richiedere per il tirocinante:
- assegnazione di computer (che verrà installato nella stanza del giudice, o nel diverso sito autorizzato dal Presidente di sezione)
- account di dominio
- accesso a internet dalla rete giustizia
- configurazione consolle dell’assistente, ove possibile (tramite assistenza tecnica chiamando il numero verde 800.868.444)
Al momento della presa di possesso del tirocinante, l’Ufficio Innovazione:
– acquisisce impegno scritto del tirocinante di riservatezza e segreto professionale su dati e notizie apprese durante il tirocinio e di osservanza obblighi di cui all’art.73, commi 6,7)
– richiede per il tirocinante codice di accesso a Italgiure( d’ufficio)
– segnala il nominativo alla Formazione Decentrata per corsi di formazione (d’ufficio)
– richiede permesso di accesso al palazzo di giustizia da ingresso riservato per la durata del tirocinio, nel caso in cui il tirocinante ne faccia richiesta (non sarà necessario per il tirocinante che abbia già il tesserino come iscritto alla pratica forense)
Il magistrato non deve comunicare al tirocinante le proprie pw di accesso ai vari servizi giustizia.
E’ in ogni caso fatto divieto di collegare computer privati alla rete giustizia.
Orari
Se part-time: almeno 20 ore settimanali, da ripartire nell’arco dei giorni settimanali secondo accordo affidatario-tirocinante
Se full-time: 40 ore settimanali (obbligatorio per i tirocinanti vincitori di borsa di studio)
Assenze
Per i tirocinanti titolari di borsa di studio, tenuti a una presenza a tempo pieno (40 ore sett.), è consentita una sospensione del tirocinio, nell’arco dei 12 mesi di borsa di studio, di soli 15 giorni consecutivi; eventuali assenze ulteriori, al di là dei periodi di malattia, vanno intese quale sospensione del tirocinio (e relativa borsa di studio), che andrà prolungato del periodo corrispondente.
Per i restanti tirocinanti (a tempo pieno o parziale) saranno concordate con l’affidatario assenze in occasione dei periodi festivi o delle ferie del magistrato; in ulteriori periodi dell’anno, e al di là di ragioni di malattia, potranno essere concessi brevi periodi di assenza in accordo con l’affidatario.
Assenze particolarmente prolungate, che incidano sulla completezza del periodo di 18 mesi di tirocinio, saranno valutate caso per caso da coordinatori e capo dell’ufficio, e dovranno considerarsi quale sospensione del tirocinio, che si prolungherà per analogo periodo.
Copertura assicurativa
Come da art.7 “Convenzione Tirocini Formativi” tra Uffici Giudiziari di Milano e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 23.12.2013 (pubblicata sul sito del Tribunale), per i tirocinanti (a tempo pieno o a tempo parziale) che siano iscritti nel registro praticanti presso l’Ordine di Milano, il Consiglio dell’Ordine garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi “con riferimento a eventi occorsi durante l’attività di tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario“. In Convenzione era previsto che la copertura riguardasse “anche attività eventualmente svolte al di fuori dell’Ufficio ma rientranti nel progetto formativo“, estensione mutuata dal format dei tirocini di natura aziendale, ma che non vi è ragione ricorra per il progetto formativo presso l’Ufficio Giudiziario, con conseguente significativo aggravio di costi per l’Ordine (è in sede l’integrale materiale di lavoro/studioe la possibile frequenza di corsi formativi ed è accessibile on line la ricerca dottrinaria o giurisprudenziale). L’Ordine ha pertanto comunicato che non estenderà l’assicurazione per eventi occorsi all’esterno, e si raccomanda ai giudici affidatari di non assegnare ai tirocinanti eventuali compiti esterni all’Ufficio, né condurli con sé in eventuali accessi esterni.
Per i tirocinanti che non siano iscritti come praticanti presso l’Ordine di Milano, ad oggi non sono in essere coperture assicurative (in tal senso si esprime l’art.73 comma 8 D.L. n.69/13).
Redazione di progetto da parte del giudice affidatario
In linea con il disposto di cui all’art.73 D.L. n.69/13, e con l’inserimento della norma nel Titolo “Misure per l’efficienza del Sistema Giudiziario e la definizione del contenzioso civile”, il progetto di tirocinio intende coniugare esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza, con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio giustizia più efficiente in termini sia qualitativi sia di ragionevole durata del processo. La presenza di un tirocinante a fianco del magistrato, dopo i primi tempi di formazione, dovrebbe tradursi in un supporto per l’affidatario, in termini di assistenza nel compimento delle sue ordinarie attività, anche per approfondimento di studio e stesura bozze provvedimenti.
Si richiede pertanto che, a cura dell’affidatario, venga trasmesso all’Ufficio Tirocini, entro 50/60 giorni dall’effettivo inizio del tirocinio, un progetto quali-quantitativo da condividere con il tirocinante, riguardante sia gli obiettivi formativi del tirocinante, sia il programma di lavoro del magistrato affidatario; a tal fine potrà utilizzarsi lo schema allegato (differenziato tra settore civile e penale).
Relazione finale
Al termine del tirocinio l’affidatario sarà tenuto a redigere un parere circa l’esito del tirocinio, e la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto. Si potranno riprendere alcune indicazioni già contenute nello schema allegato di progetto tirocinio.
di Vincenzo Savoia
Il presente contributo afferisce alla questione del fine vita e ai trattamenti terapeutici e come tale involge più campi di rilevanza giuridica; tra questi vi è certamente il diritto penale, che rappresenta lo strumento giuridico classico di tutela del bene della vita umana e, cionondimeno, comporta la necessaria persecuzione di un equilibrio tra i diversi beni giuridici, tanto più complesso in relazione alla drammatica e lacerante delicatezza delle questioni legate al fine vita[1].
La tematica involge il binomio diritto-bioetica (oltre che, ma non è questa la sede per un approfondimento in tal senso, quello tra bio-etica laica e bio-etica cattolica[2]).
L’etica (e, dunque, anche la bio-etica) è per definizione un campo aperto alla riflessione e al confronto fra concezioni diverse, in costante evoluzione e, quindi, variabile nel tempo. Il diritto è invece un mondo di norme vincolanti e coercitive nel momento attuale che, però, attraverso l’interpretazione giurisprudenziale tende a risultati anche “eticamente” compatibili[3].
Il diritto vivente ha spesso anticipato interventi normativi riformatori o innovatori, soprattutto in campi come quelli che coinvolgono la bioetica, in un’ottica costituzionalmente orientata e, dunque, sempre nel senso dell’ampliamento dell’esercizio dei diritti costituzionali.
Andando alla sostanza dei problemi che stanno dietro le formule: questione di fondo, che attraversa il biodiritto in un orizzonte di laicità liberale, è l’esatta individuazione degli spazi aperti a valutazioni e scelte normative che possano essere supportate dalla coercizione giuridica (eventualmente penale).
Per analizzare –senza pretesa di completezza e nel semplice intento di fornire qualche spunto di riflessione-la complessa materia dei rapporti tra norme penali, trattamenti terapeutici e fine-vita, occorre senza dubbio partire dalle diposizioni normative che regolano questi eventi, punendo determinate condotte.
Le principali questioni di bioetica affrontate nel tempo hanno riguardato la “morte” e la “vita”: si pensi all’aborto procurato e alla selezione eugenetica, all’eutanasia, all’omicidio del consenziente, all’istigazione al suicidio.
Da un punto di vista storico-normativoè probabilmente con la legge 194 del 22 maggio 1978 che disciplina l’aborto, e dunque ne depenalizza la pratica (a determinate condizioni), che qualcosa inizia a cambiare.
In via generale, si può sostenere che per arrivare alla depenalizzazione di una condotta occorre un percorso che passi anche attraverso le trasformazioni sociali e culturali di un Paese, prima ancora che giuridiche; spesso la giurisprudenza, attraverso l’interpretazione delle fattispecie penali esistenti in modo tendenzialmente restrittivo, ha adeguato l’applicazione concreta di alcune norme penali alla “percezione morale” di esse, dunque introducendo nel percorso ermeneutico anche considerazioni di tipo etico oltre che strettamente giuridiche.
Nel nostro ordinamento il diritto penale è a presidio del bene considerato “indisponibile” per eccellenza: la vita umana. Ma la concezione stessa della vita umana nel tempo risulta essere cambiata, anche grazie al dibattito sorto in ordine alle questioni di bioetica; così al diritto alla vita si sono man mano affiancati alcuni diritti, definiti romanticamente “infelici”, che sono stati considerati di pari grado:se inizialmente il diritto alla vita e alla salute era declinato nel senso del diritto-dovere di curarsi e farsi curare, successivamente si è affiancato con pari forza il diritto all’autodeterminazione in ordine alle cure mediche e il diritto ad una vita dignitosa.
La sintesi degli interessi sottesi al diritto di autodeterminarsi e quello alla salute è l’istituto del consenso informato che trova la sua fonte proprio nella Costituzione che, con il combinato disposto degli articoli 2,13 e 32, sancisce contemporaneamente il diritto ad essere curati e il diritto a non essere curati, a rifiutare le cure anche qualora le stesse siano salvifiche.
Al centro del sistema di riconoscimento del diritto alla salute (così come costituzionalmente inteso nel suo significato positivo e negativo) e come limite alla compressione legittima dello stesso, vi è, dunque, il consenso del paziente che riceve i trattamenti sanitari.
In quest’ottica, il diritto alla salute non è stato più concepito in contrapposizione col diritto alla autodeterminazione ma, attraverso un interpretazione giurisprudenziale che ha teso alla valorizzazione della componente soggettiva del diritto a sfavore di quella oggettiva (tesa anche e soprattutto alla tutela della salute collettiva), è stato interpretato come diritto al benessere fisico ma anche psichico.
Questa evoluzione ha avuto inizio grazie alla Giurisprudenza Civile e poi a quella Costituzionale, influenzate a loro volta dalle indicazioni derivanti dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina[4]e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.[5]
La Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza del 16.10.2007 n. 21748 ha statuito che «la soluzione, tratta dai principi costituzionali, relativa al rifiuto di cure ed al dovere del medico di astenersi da ogni attività diagnostica o terapeutica se manchi il consenso del paziente, anche se tale astensione possa provocare la morte, trova conferma nelle prescrizioni del codice di deontologia medica: ai sensi del citato art. 35, “in presenza di documentato rifiuto di persona capace”, il medico deve “in ogni caso” “desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”». Ed ancora: «deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita» perché «il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia». Nella prospettiva indicata dalla Corte «il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale».La Corte di Cassazione ritiene che la stessa previsione del limite del “rispetto della persona umana” di cui all’art. 32 co. 2 Cost. si riferisca “al singolo individuo…nei diversi momenti della sua vita e in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”: frase emblematica di quanto il principio dell’autodeterminazione sia permeato dell’etica appartenente a ciascun individuo (sfera morale che entra, quale componente della personalità di ciascuno, in scelte di rilevanza giuridica).
Sulla stessa linea d’onda, la Corte Costituzionale nella sentenza num438 del 23 dicembre 2008[6], ha configurato il “consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico” e“vero e proprio diritto della persona”, che “trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà personale è inviolabile, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, e ha chiarito che “la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento nei tre richiamati articoli della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art 32, co. 2 Cost.”.
Il consenso informato, allora, è idoneo a fare da presupposto legittimo per l’intervento medico ma, allo stesso tempo, anche per l’astensione del sanitario, al quale non sarà imputabile la mancata erogazione del trattamento sanitario al paziente che abbia legittimamente rifiutato le cure né l’interruzione delle stesse, anche nell’ottica di evitare ogni forma di accanimento terapeutico e in linea con il codice di deontologia medica vigente[7].
Il rapporto medico-paziente non si inquadra più, allora, in uno schema di subordinazione, ma nel paritario schema dell’ “alleanza terapeutica”[8].
Questa impostazione, però, non risolveva pienamente i dubbi sulla rilevanza penale del comportamento del sanitario nei casi di eutanasia cd. attiva o passiva[9], ne’ risolveva i problemi giuridici legati alla mancata espressione di un consenso informato da parte del paziente incapace di intendere e di volere.
L’ordinamento italiano, infatti, punisce sia l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) che l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)[10][11], norme che, applicate in concreto, spesso stridono con il quadro di diritti costituzionali, ma che sono state coerentemente concepite all’interno di un codice che dava prevalenza ai beni collettivi rispetto a quelli individuali.
L’art. 579 c.p. esclude l’operatività della scriminante del consenso della vittima prevista in via generale dall’art 50 c.p, e l’art. 580 c.p. esclude che il suicidio possa rappresentare l’esercizio di un diritto, nella comune ottica dell’indisponibilità del bene vita in capo al soggetto privato[12].
Alcune vicende, molto note, diventate –anche- casi giudiziari hanno messo in campo i dubbi e le soluzioni giuridiche in relazione proprio allo scontro tra diritto e etica nell’ambito del “fine vita”.
In questi “casi” sono emerse difficoltà applicative proprio in relazione agli articoli 579 e 580 c.p.: nella condotta prevista dalla fattispecie che punisce l’omicidio del consenziente, infatti, rientrano astrattamente le ipotesi dell’omicidio pietatis causa,o comunque dell’eutanasia, con le diverse implicazioni derivanti dai casi in cui le pratiche eutanasiche siano poste in essere nei confronti di malati terminali o di soggetti incapaci di intendere e di volere; l’istigazione o aiuto al suicidio, invece, delinea una fattispecie dai contorni molto angusti, e anomala rispetto alla configurabilità in termini di tipicità di un comportamento partecipativo psichico o fisico ad un’azione non tipica (il suicidio) perché giuridicamente tollerata[13] e comunque non incriminata.
Si procederà per brevi cenni su vicende di particolare risalto mediatico e di indubbio interesse giuridico.
IL CASO WELBY[14]:
Piergiorgio Welby era affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, clinicamente diagnosticato quale “distrofia fascioscapolomerale”; la sua sopravvivenza era assicurata esclusivamente dall’attivazione di un respiratore artificiale, non avendo avuto alcuna effetto migliorativo della patologia i trattamenti sanitari praticatigli. L’unico risultato dell’utilizzo del ventilatore artificiale, dunque, era quello di differire nel tempo l’esito infausto, prolungando le funzioni vitali, essendo ormai irreversibile lo stato di malato terminale.
Welby, debitamente informato dai propri medici in ordine ai vari stadi di evoluzione della sua patologiae in merito ai trattamenti sanitari che gli venivano somministrati, chiedeva al medico dal quale era assistitoche si procedesse al distacco dell’apparecchio di ventilazione, sotto sedazione.Tuttavia, il medico opponeva rifiuto alla richiesta di Welby, e questi, dopo aver scritto una lettera al Presidente della Repubblica, si rivolse alla magistratura, con un ricorso d’urgenza ex artt. 669 ter e 700 c.p.c., volto ad ottenere il distacco del respiratore artificiale. Il giudice adito dichiarava il ricorso di Welby inammissibile, con una motivazione che, nel riconoscere l’esistenza di un diritto soggettivo, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, a richiedere l’interruzione della terapia medica, stigmatizzava la impossibilità di attuazione del diritto, mancandone una normativa specifica che ne operasse latutela giuridica. A tale decisione seguiva il reclamo della Procura della repubblica di Roma avverso la decisione del Tribunale civile di per contraddittorietà della decisione. Secondo la Procura “il vizio logico dell’ordinanza” consisteva nel fatto che il giudice “dalla premessa (corretta) secondo cui nel nostro ordinamento esiste un divieto di accanimento terapeutico ed un correlativo diritto di pretenderne la cessazione, perviene a una conclusione (del tutto erronea) per cui questo diritto non può essere tutelato a causa della mancata definizione, in sede normativa, delle sue modalità attuative” [15](…).
Nel frattempo Welby, decideva di proseguire la sua battaglia e con l’assistenza del dott. Mario Riccio che procedeva prima alla sedazione del paziente e, subito dopo, al distacco del ventilatore automatico, moriva per arresto cardiocircolatorio il giorno 20 dicembre 2006.L’Ordine dei Medici di Cremona, cui apparteneva il medico, aprì un procedimento disciplinare a suo carico, archiviato dalla commissione disciplinare nel febbraio 2007: gli elementi presi in considerazione dall’organo di disciplina furono due: da un lato la volontà “chiara, decisa e non equivocabile” del paziente “perfettamente in grado di intendere e volere e di esprimersi” e “pienamente consapevole della conseguenza del sopraggiungere della morte”; dall’altro il fatto che l’anestesista “non ha somministrato farmaci o altre sostanze atte a determinare la morte” e che la sedazione terminale è risultata “per posologia di farmaci, modalità e tempi di somministrazione, in linea con i normali protocolli”.
La Procura di Roma iscrisse il medico nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio del consenziente ex art 579 c.p.; anche tale procedimento si chiuse con un’iniziale richiesta di archiviazione basata sull’esito della consulenza medicolegale disposta dal p.m., che escludeva qualsiasi nesso tra la sedazione – condotta attiva posta in essere dal dottore Riccio- ed il decesso del paziente, indicando quale unica causa di morte l’insufficienza respiratoria conseguenza della malattia. A tale richiesta seguì un’ordinanza del GIP d’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 579 c.p., che portò comunque all’emissione della sentenza di non luogo a procedere del GUP di Roma[16]: il giudice dell’udienza preliminare, partendo dal diritto costituzionalmente tutelato secondo il quale “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, e richiamato, l’art. 13 Cost., secondo il quale “la libertà personale è inviolabile”, desumeva il diritto all’autodeterminazione del paziente quale diritto con pari tutela costituzionale, improntato al rispetto della volontà del paziente e al diritto a disporre del proprio corpo, anche attraverso il rifiuto delle cure mediche salvavita[17].
Il giudice riconosce che il comportamento del medico rientra oggettivamente nella norma che punisce l’omicidio del consenziente ma osserva, altresì, che la condotta del medico si è realizzata nel contesto di una relazione terapeutica e, quindi, sotto la copertura costituzionale del diritto del paziente di rifiutare trattamenti sanitari non voluti.Per tali motivazioni, il medico risultava non perseguibile, secondo la sentenza, per aver adempiuto ad un dovere (quello di rispettare la volontà del paziente),e in quanto tale, la sua condotta risultava scriminata dalla causa di giustificazione prevista dall’ art 51 c.p..
IL CASO ENGLARO[18]
EluanaEnglaro si trovava – dal novembre del 1992, a seguito di un grave incidente- in “stato vegetativo permanente” ed era mantenuta in vita grazie alla nutrizione e idratazione artificiali somministrate attraverso un sondino nasogastrico; la respirazione, invece,era autonoma.
Dopo circa quattro anni dall’incidente, EluanaEnglaro venne dichiarata interdetta per assoluta incapacità e venne nominato suo tutore il padre, Beppino Englaro. Costui, a partire dal 1999 avviò una lunga battaglia legale dai risvolti mediatici e giuridici importantissimi, al fine di ottenere la sospensione dell’alimentazione artificiale che teneva in vita la figlia. A differenza che nel caso di Piergiorgio Welby, alcun consenso attuale poteva essere prestato dalla paziente al fine di interrompere l’alimentazione artificiale che, peraltro, non era considerata vero e proprio “trattamento sanitario” ricadente nell’art. 32 Cost..
Il Tribunale di Lecco respinse per due voltela richiesta di Beppino Englaroproprio perché l’alimentazione e l’idratazione artificiali, non comportando la necessità di utilizzare dispositivi medici, non erano considerati come “cure mediche” in senso proprio.
La vicenda giudiziaria che sorse intorno a Eluana e i quesiti di natura giuridica si sovrapposero al quesito di tipo etico avanzato da Beppino Englaro, che chiedeva ai giudici di determinare se il “valore” presidiato dalla Carta costituzionale fosse la vita in sé o, piuttosto, la “dignità” dell’esistenza, intesa come condizione umana non degradante ma capace di consentire alla persona di vivere senza una sofferenza insopportabile, idonea a tradursi in vera e propria tortura.
Nel 2007 si pronunciò sul caso la Corte di Cassazione, con la sentenza num.21748/2007, con cui annullò il provvedimento della Corte d’Appello e si rinviò ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano: nella sentenza, si sosteneva che il giudice poteva autorizzare l’interruzione delle cure o dell’alimentazione artificiale in presenza di due circostanze concorrenti: che “la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno” e “che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”.
Anche in questo caso, allora, la soluzione ruota intorno all’istituto del consenso del paziente, unico elemento idoneo a scriminare la condotta del medico, ma il passo in avanti è notevole laddove si pensi che tale consenso è riferito ad una persona incapace di esprimerlo nell’attualità perché non più capace di intendere e di volere.
Il 9 luglio 2008 la Corte d’Appellodi Milano autorizzò il padre di Eluana, in qualità di tutore, a interrompere il trattamento di idratazione e alimentazione forzata[19].
Parte dei problemi posti dal caso “Englaro” sono stati risolti dalla legge num. 219/2017 sulle cd. “DAT”[20].
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: LA LEGGE 219/2017
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219 del 2017, contenente le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, anche detta legge sul “testamento biologico” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018) .
Con tale intervento normativo, sono stati recepiti i principi ormai consolidati nell’elaborazione giurisprudenziale (a partire dal riconoscimento del ruolo rivestito dal consenso del paziente al trattamento medico), e le istanze derivanti dal dibattito che ha accompagnato i recenti casi sopra esposti.
Il testo della legge è composto da otto articoli molto lineari e mira a disciplinare le modalità di espressione e di revoca, la legittimazione, le condizioni del consenso informato in ordine ai trattamenti sanitarie delle disposizioni anticipate di trattamento ( D.A.T.) cioè a dire delle disposizioni con le quali un soggetto determina il suo orientamento sulla propria “fine vita” nell’ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere al momento decisionale.
Si rinvia al testo integrale della legge[21], di cui in questa sede si riportano solo alcuni fondamentali stralci.
La legge sul biotestamento richiama proprio gli artt. 2, 13 , 32 della Costituzione e gli artt. 1,2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rendendo codificata la parificazione tra i diritti alla vita e alla salute e i diritti alla dignità e all’autodeterminazione della persona(art. 1 co. 1). Fa leva sulla centralità del consenso libero e informato quale legittimazione ad ogni trattamento terapeutico(art.1 co. 2) e sulla relazione fiduciaria tra medico e paziente -in linea con l’idea dell’alleanza terapeutica già menzionata- (art. 1 co.3)
Al comma 5 dell’art. 1 si ribadisce il diritto, per ogni persona capace di agire, di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o anche singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare, in qualsiasi istante, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.
La legge chiarisce che “sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”, e, dunque, come, tali, sono rifiutabili (si supera, così, definitivamente l’empasse del caso Englaro).
In questi casi e, cioè, “qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”.
In capo al medico sorge l’obbligo di rispettare le volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi e, dunque, “andrà esente da ogni responsabilità civile o penale”, sempre che, naturalmente, il trattamento sanitario sia esigibile e quindi non contrario a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La specificazione dell’esenzione della responsabilità penale del medico che si comporti in modo conforme alla volontà del paziente, lungi dall’essere una novità, è ricognitiva dei principi già applicati in tema di responsabilità sanitaria, con la novità, però, di riconoscere l’equivalenza tra condotte di tipo meramente omissivo (riferibili ad esempio al sanitario che, rispettando la volontà del paziente, non dia avvio alle cure rifiutate da questi) e condotte di tipo attivo (riferibili al sanitario che interrompa le cure a seguito di ripensamento del paziente, o che ad esempio, spenga un respiratore, disattivi un sostegno artificiale), sulla base comune del presupposto che il rifiuto delle terapie scrimini entrambe ex art. 32 Cost.; a queste conclusioni era già approdata la giurisprudenza, anche di merito, nei casi Welby e Englaro sopra citati. [22]
La legge, al comma 7, risolve anche il frequente problema del trattamento arbitrario nei casi d’urgenza, scriminando il medico o l’equipe medica che assicurino le cure necessarie nei casi di emergenza o di urgenza (con clausola, dunque, molto ampia) se effettuati nel rispetto della volontà del paziente ove le condizioni cliniche o le circostanze consentano di recepirla; ne deriva, al contrario, che alcuna responsabilitàpenale possa essere ascritta-ad esempio- al medico che operi d’urgenza un paziente in stato comatoso e in pericolo di vita anche a prescindere dall’espressione del suo consenso al trattamento[23].
L’articolo 2, significativamente intitolato – anche– “dignità nella fase finale della vita”- impone al medico il dovere – anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario–di somministrare un’appropriata terapia del dolore, e in generale l’adoperarsi per alleviare le sofferenze (anche con l’eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38).Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, dunque di malati terminali, il medico dovrà “astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati; in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, potrà ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore”, sempre con il consenso del paziente dandone conto nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
L’articolo 3 è dedicato alle modalità di espressione o rifiuto del consenso per i soggetti minori e incapaci che hanno diritto, secondo la legge, alla“valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione”, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione; anche i minori e gli incapaci, allora, hanno diritto a essere informati, in modo consono alle loro capacità, sulle scelte relative alla salute, così da essere messi nelle condizioni di esprimere le loro volontà.
Ma il riferimento alla volontà dell’incapace si ritrova esplicitamente solo nel comma 2 dell’art. 3, dedicato ai minori, per i quali il consenso viene prestato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore “tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e a vendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel rispetto della dignità”. La volontà rilevante, invece, sarà quella del tutore, nel caso di soggetto interdetto (che viene tuttavia consultato, ove possibile).
Nelle ipotesi di inabilitazione, la volontà sarà espresso dallo stesso inabilitato mentre, qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso sarà espresso o rifiutato anche dall’amministratore o solo da questi, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere[24].
L’art. 4 disciplina il vero “testamento biologico”, prevedendo che“ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte” possa, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.[25]
La legge disciplina naturalmente anche la forma delle DAT, prevedendone la redazione per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza o presso le strutture sanitarie; qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi elettronici. Esse sono “rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento”, con le stesse forme previste per la loro disposizione, fatte salve le ragioni di “emergenza e urgenza”, nelle quali la revoca potrà esser espressa anche con semplice dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni
Al fine di evitare che le DAT siano anacronistiche perché disposte in un’epoca molto antecedente il momento in cui le stesse devono essere attuate, il comma 5 dell’art. 3, che impone al medico di rispettare le volontà espresse nelle DAT, contemporaneamente consente al sanitario di disattenderle in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, solo quando esse “appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”; in caso di conflitto tra fiduciario e medico, si farà ricorso al giudice tutelare.
L’articolo 5, infine, disciplina la possibilità, nell’ambito del rapporto medico-paziente (e nell’ottica della cd. alleanza terapeutica) , rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, di fissare in un atto una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il primo (eventualmente anche in équipe) è tenuto ad attenersi qualora il secondo venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
Questo istituto può essere considerato un tertiumgenus tra il consenso attuale e le DAT, dal momento che l’espressione della volontà si riferisce ad una situazione non attuale ma la cui evoluzione è prevedibile, sulla base delle conoscenze attuali.La legge[26] disciplina anche le modalità di espressione di questa particolare forma di consenso.
IL CASO “CAPPATO” E LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’AIUTO AL SUICIDIO[27]:
Vale la pena, in ultimo, di richiamare la vicenda del dj Fabo che è avvenuta in contemporanea con l’elaborazione dell’intervento normativo relativo alla DAT e ha sollevato ulteriori questioni con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 580 c.p.
In seguito ad un grave incidente stradale nel 2014, Fabiano Antoniani diventa tetraplegico e non vedente, con prognosi che, anche dopo numerosi trattamenti medici non andati a buon fine, diventa irreversibile. Decide, allora, di porre fine alla sua vita, che reputa divenuta intollerabilmente indignitosa. Entra, quindi, in contatto con Marco Cappato che nel febbraio del 2017 lo accompagna in Svizzera, ove Fabiano Antoniani si sottopone alla procedura di accompagnamento alla morte volontaria (il cosìdetto suicidio assistito) presso la sede dell’associazione Dignitas. Al suo ritorno in Italia Marco Cappato si autodenuncia eviene iscritto nel registro degli indagati per il reato di aiuto al suicidio ex art. 580 c.p..
Le questioni giuridiche che vengono affrontate da questo momento in poi sono parzialmente coincidenti con quelle relative al “caso Welby” o, meglio, relative alla vicenda del sanitario (il dott. Mario Riccio) che distaccò il respiratore a Welby: in entrambi i casi la malattia, che cagionava atroci sofferenze, lasciava intatte le facoltà intellettive e i processi volitivi del malato, dando la possibilità, dunque, di esprimere un consenso del tutto valido e attuale (a differenza che nel “caso Englaro”). A differenza che per Riccio, nei cui confronti si procedeva per il delitto di omicidio del consenziente, ilproblema del caso Cappato è stato quello di capire se la condotta di accompagnare il malato in altro Paese perché lo stesso si sottoponesse ad una pratica eutanasica fosse o meno sussumibile nell’alveo della fattispecie punita ex art. 580 c.p. (dal momento che Fabiano Antoniani si era dato la morte mordendo un pulsante per l’immissione del farmaco letale, dunque autonomamente).
La Procura della Repubblica di Milano considera che la condotta di Marco Cappato non comporti la partecipazione morale o psichica al suicidio in quanto l’indagato non risulta aver influito sul processo di formazione della volontà suicida dell’Antoniani, che risulta essersi determinato autonomamente. Inoltre, dal momento che l’indagato non ha avuto alcun ruolo materiale nella fase esecutiva vera e propria della morte, la sua condotta in sé considerata si configura come atto preparatorio penalmente irrilevante, senza integrare il reato di cui all’art. 580 c.p.: per questi motivi, la Procura richiede l’archiviazione del procedimento a carico di Marco Cappato.
Nel luglio del 2017 il Gip rigetta la richiesta di archiviazione e ordina al PM di formulare l’imputazione per il reato di assistenza al suicidio nei confronti di Marco Cappato: secondo il Gip la condotta del Cappato è sussumibile nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 580 c.p. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, per aver agevolato l’esecuzione materiale del suicidio e per aver rafforzato il proposito suicidiario di Fabiano Antoniani.
Nel corso del dibattimento, la Procura della Repubblica propone di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art. 580 c.p. e la Corte d’Assise di Milano, con ordinanza del 14 febbraio 2018, sul presupposto dell’esclusione della sussistenza dell’aiuto morale al suicidio[28], manda gli atti alla Consulta perché si stabilisca se la fattispecie che incrimina l’aiuto o l’istigazione al suicidio sia comunquein contrasto con i principi costituzionali.
Si affrontano, così, due “approcci contrapposti”[29] all’argomento, orientati da valori forti e spesso in contrasto tra loro: il valore della vita, inteso dal Gip che ha ordinato l’imputazione come bene indisponibile sulla scorta dell’impostazione statalista del codice, e il valore all’autodeterminazione personale, promanante dall’impostazione personalistica che permea la Costituzione, che nella visione dei Pubblici Ministeri supera il dettato codicistico col quale entra in contrapposizione.
La questione di legittimità costituzionale[30] sollevata dalla Corte D’Assise di Milano ha ad oggetto l’incriminazione dell’art 580 c.p. , soprattutto nella forma dell’aiuto meramente materiale al suicidio nella sua nozione ampia (quale quello in cui si è estrinsecata la condotta di Cappato), e “nella parte in cui”:
– incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo;
– prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione.”
Tale rimessione conferma l’assenza, nel nostro ordinamento, di un vero e proprio “diritto di morire”, e paradossalmente questa assenza è discriminante nei confronti dei soggetti più deboli della società: i malati che non sono autonomi fisicamente (tanto da potersi “suicidare”, atto sicuramente tollerato dall’ordinamento) o quelli che non possono esprimere un consenso valido e attuale; tutto questo, sebbene la Costituzione non preveda un obbligo di curarsi e la centralità del consenso ai trattamenti sanitari sia divenuta assolutamente indiscussa, anche grazie alla giurisprudenza di matrice europea e, adesso, anche alla legge num. 219 del 2017 (che, evidentemente, non ha superato il problema a trecentossesanta gradi).
Volendo tirare le fila del discorso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale (l’udienza è fissata per il prossimo 23 Ottobre), quello che appare indiscutibile, allo stato, è il ridimensionamento del concetto di indisponibilità del bene della vita, con le conseguenti ricadute sul piano dell’interpretazione restrittiva delle fattispecie previste dagli articoli 579 e 580 c.p. in un’ottica orientata dal principio personalistico di matrice costituzionale, pur risultando tuttavia dimostrato che,mancando nelle predette norme riferimenti esplicitiagli scopi delle condotte che descrivono e incriminano, vi saranno sempre degli spazi per punire condotte quali quella posta in essere da Cappato, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla valenza morale delle stesse e al fine eticamente compatibile cui sono orientate.
[1] Sui limiti del diritto si v. tra gli altri Rodotà La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano 2006
[2]Si cfr. G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, Milano, 2009.
[3]Si cfr. S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2016.
[4] Convenzione adottata dal Consiglio d’Europa nel 1997, la cui autorizzazione alla ratifica è avvenuta con legge n. 145/2001 ma che non è mai stata attuata, pur costituendo un punto di riferimento nell’interpretazione delle norme interne.
[5]Cfr. Corte EDU, 29.4.2002, Pretty c. Regno Unito, ric. n. 2346/02; Corte EDU, 2.6.2009, Codarcea c. Romania, ric. n. 31675/04.
[6]In Giur. Cost., 2008 e in www.giurcost.org
[7] Il codice di deontologia medica del 2014, all’art. 20, accoglie il concetto dell’alleanza terapeutica medico-paziente, e all’art. 20 prevede: “la relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità”.
[8] Restano naturalmente salvi i casi in cui i trattamenti sanitari siano obbligatori per legge, quando esigenza di tutela sia individuale che collettiva lo impongano come valore superiore a quello dell’autodeterminazione (si pensi ai t.s.o. o ai vaccini).
[9] Per una distinzione tra i vari tipi di eutanasia, si cfr. Cristiano Cupelli,“Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge” pubblicata anche sulla rivista on line Diritto penale Contemporaneo (17 marzo 2017): “La distinzione – enucleata su un piano naturalistico, morale e giuridico – tra “mercy killing” e “letting die” si traduce notoriamente nella contrapposizione tra eutanasia attiva e passiva. Un semplice cenno, in questa sede, può essere dedicato al problema definitorio dell’eutanasia, tanto più rilevante quanto foriero di possibili fraintendimenti. Così, per eutanasia attiva si intende la soppressione, per pietà, della vita di una persona attraverso un comportamento fattivo, posto in essere da taluno nei confronti di un soggetto gravemente infermo (generalmente in stato di sofferenza insostenibile e nella fase terminale di una malattia). Di contro, l’eutanasiapassiva è invece generalmente ricondotta ai casi di omissione di terapie o alla cessazione di quelle che mantengono in vita il paziente nei confronti di malati giunti alla fase terminale. Tratto peculiare rispetto alla prima è la natura sostanzialmente omissiva del comportamento, sulla base della quale è possibile qualificare come causa della morte direttamente la malattia, anziché la condotta umana. Il crinale distintivo, pertanto, sembra ruotare attorno al profilo causale, nel senso che mentre nella forma attiva la causa (o la concausa) della morte è rappresentata proprio dall’azione del medico, in quella passiva essa va ricondotta direttamente all’evoluzione della malattia, limitandosi il medico a non fare nulla per impedirne il decorso. Tanto che, qualora l’omissione del sanitario concretizzi una espressa richiesta del paziente, può fondatamente dubitarsi della correttezza (già a livello semantico) del riferimento al termine eutanasia passiva, soprattutto con riguardo alle ipotesi di rifiuto, sospensione ed interruzione di cure pienamente consenzienti”; si cfr, altresì S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2016.
[10] Si veda F. Mantovani, I delitti contro l’essere umano in generale, in Diritto penale, parte speciale. I diritti contro la persona, CEDAM, 2013
[11]Per la determinazione della differenza tra le due fattispecie, si veda Cass. , Sez. I pen. 6 febbraio 1998, n. 3147
[12] In questa sede non è possibile affrontare le numerose questioni giuridiche che pongono le norme citate; basti pensare alla configurabilità dei reati a “concorso necessario improprio”, quale quello previsto dall’art. 580 c.p.. Per una disamina generale, si cfr. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Generale, X Assago, 2017, pagg. 542 e ss.
[13]Sebbene vi siano tesi contrapposte sulla configurabilità del suicidio quale diritto, o quale condotta semplicemente tollerata dall’ordinamento, o addirittura antigiuridica, la giurisprudenza maggioritaria tende ad attestarsi sulla posizione intermedia della considerazione della condotta del suicida quale condotta giuridicamente tollerata, in linea con quanto statuito dalla CEDU nel caso Pretty contro Regno Unito, nel quale la Corte respinge la tesi secondo al quale l’art. 2 della CEDU garantirebbe, oltre che il diritto alla vita, anche il diritto a morire (si cfr. Corte EDU , 29 aprile 2002, Petty c. regno Unito, ric. N. 2346/02.
[14] Per la ricostruzione del caso Welby, si è fatto riferimento anche ai materiali contenuti e pubblicati sul sito www.associazionelucacoscioni.it
[15]“ il diritto soggettivo o esiste o non esiste: se esiste, non potrà non essere tutelato, incorrendo altrimenti l’organo di giustizia in un inammissibile non liquet, con effetto di lasciar senza risposta una pretesa, giuridicamente riconosciuta alla stregua di fondamentali principi indicati dallo stesso Giudice nel provvedimento impugnato”.
[16]Si cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 2049/2007, pubblicata sul sito www.biodiritto.it
[17]La sentenza di assoluzione afferma, inoltre, che il diritto al rifiuto delle cure è confermato anche dall’articolo 5 della Convenzione di Oviedo che, “sebbene non ancora in vigore nel nostro ordinamento, vale comunque quale criterio interpretativo per il giudice, in quanto enuncia principi conformi alla nostra Costituzione“.
[18] Per la ricostruzione del caso Englaro, si è fatto riferimento anche ai materiali contenuti e pubblicati sul sito www.associazionelucacoscioni.it
[19] Rilevanti sono state le vicende successive a questa sentenza, che ha determinato un’empasse politica: dapprima, infatti,Camera e Senato sollevarono conflitto di attribuzione con la Cassazione, ritenendo che la sentenza dell’ottobre 2007 integrasse “un atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell’ordinamento italiano vigente“, invasivo delle competenze del legislatore. La Corte Costituzionale, invece, ritenne che la sentenza in questione non fosse innovativa ma in linea con un l’ordinamento basato su una Costituzione che garantisce il diritto di rifiutare le cure mediche e il rispetto delle volontà del singolo. Il Governo allora, nel febbraio 2009 approvò con urgenza un decreto legge che vietava la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione in pazienti in stato vegetativo, ma il Presidente della Repubblica rifiutò di firmare il decreto definendolo palesemente incostituzionale. Alle ore 20 dello stesso giorno e malgrado il monito del Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri si riunì in una sessione straordinaria per dar vita ad un disegno di legge con gli stessi contenuti del decreto precedente e il 9 febbraio 2009, nonostante il Senato fosse chiuso in quel giorno, si riunì ugualmente per discutere del disegno di legge n. 1369.
Ma nella stessa serata del 9 febbraio 2009, giunse la notizia della morte di Eluana, alla quale erano state progressivamente sospese alimentazione e idratazione a partire dal 6 febbraio.
Il Governo ritirò il disegno di legge.
[20] Nel percorso di cambiamento culturale, relativo alle scelte sul fine vita, che fa da sfondo anche all’introduzione delle DAT, va pure evidenziata la mutata sensibilità di gran parte del mondo cattolico, testimoniata da ultimo dalle parole pronunciate da Papa Francesco nel messaggio ai partecipanti al meeting regionale europeo della World medicalassociation sulle questioni del fine-vita del 16 novembre 2017
[21]In www.gazzettaufficiale.it
[22]Vi è , peraltro, da osservare l’irragionevolezza di una scelta diversa, laddove si pensi che non tutti i pazienti versano nelle condizioni di poter decidere autonomamente di interrompere le terapie: si pensi ad un malato terminale che decida di non sottoporsi più alle chemioterapie, non recandosi in ospedale; le stesse possibilità di agire autonomamente non possono attribuirsi al malato che sia impedito nei movimenti fisici: con inevitabile disparità di trattamento in contrasto col principio di eguaglianza. Si pensi, ancora, all’ipotesi in cui non si potesse revocare il consenso già prestato: si rischierebbe, in una paradossale eterogenesi dei fini, di indurre i pazienti alla conseguenza di evitare di iniziare le cure per il timore di non poterle interrompere.
[23]Si pensi alla ormai scolastica ipotesi delle trasfusioni di sangue per i testimoni di Geova
[24]In tutti i casi di contrasto tra rappresentante che, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, rifiuti le cure proposte e medico, il quale invece ritenga queste appropriate e necessarie, la decisione ultima è rimessa al giudice tutelare (comma 5).
[25] Può altresì indicare un fiduciario, a sua volta maggiorenne e capace di intendere e di volere (comma 2), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, il cui incarico, una volta accettato, è revocabile in qualsiasi momento (comma 3)..Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, esse mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente (comma 4).
[26]Art. 5(Pianificazione condivisa delle cure):“1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipesanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 4”.
[27]La cronologia del “caso Cappato” e i relativi atti processuali sono stati pubblicati, tra gli altri, in www.giurisprudenzapenale.com
[28] Dalla ricostruzione dei fatti emersa in dibattimento, infatti, sarebbe stato accertato che Fabiano Antoniani aveva contattato da solo e precedentemente l’associazione Dignitas e che il suo proposito suicidiario era già stato maturato autonomamente.
[29] Si cfr. Domenico Pulitanò, “IL DIRITTO PENALE DI FRONTE AL SUICIDIO”, pubblicato su Diritto Penale Contemporaneo, num. 7/2018
[30]Per un commento: si cfr. Antonella Massaro, “IL CASO CAPPATO DI FRONTE AL GIUDICE DELLE LEGGI: ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’AIUTO AL SUICIDIO?”, pubblicato su Diritto Penale Contemporaneo il 14 giugno 2018.
di Laura Brunelli
- Premessa. 2. Le persone offese nell’ordinamento giuridico processualpenalistico. 3. Le vulnerabilità della persona offesa. 4. Tutela procedimentale e processuale delle persone offese vulnerabili.
- Premessa
Le novelle legislative intervenute negli ultimi anni sul contenuto di alcune disposizioni normative del codice di procedura penale hanno determinato una differenziazione dello status di persona offesa, permettendo di affermare che non esiste più nell’attuale ordinamento processualpenalisticouna sola speciesdi persona offesa alla quale il legislatore conferisce diritti e facoltà di egual tipologia. Piuttosto, è possibile sostenere, alla luce del percorso argomentativo che si affronterà nel proseguo del presente scritto, che il legislatore, proprio attraverso le modifiche normative compiute, ha creato una molteplicità di species di persone offese a ciascuna delle quali ha fornito un quadro di tutele formali e sostanziali differenti tra loro.
- Le persone offese nell’ordinamento giuridico processualpenalistico.
Alla persona offesa dal reato il legislatore del 1930 aveva dedicato le norme contenute nel capo IV del titolo IV del libro I del codice penale (artt. 120-131 c.p.), riconoscendoviun potere di impulso del procedimento penale mediante l’esercizio del diritto di querela o di istanza nei reati procedibili, rispettivamente, a querela ovvero ad istanza di parte. Non è rinvenibile, tuttavia, a livello legislativo una definizione di persona offesa dal reato, dovendola piuttosto ricavare dall’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui tale soggettoè il titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice violata: in alcuni casi essa si sovrappone alla figura del danneggiato dal reato (es. reato di lesioni), mentre in altri riveste un suo ruolo autonomo (es. reato di omicidio)[1]. Sul piano applicativo, come è noto, assume rilievo la distinzione tra persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: se, infatti, alla persona offesa dal reato vengono attribuiti poteri di impulso e di “controllo” in fase procedimentale[2], l’accesso alla fase processuale è consentito solo al soggetto che dal reato ha subìto un danno il quale, mediante la costituzione di parte civile, divienea tutti gli effetti parte processuale. La distinzione in questione è ben ricavabile dall’art. 74 c.p.p. e la categorizzazione dei diritti e delle facoltà riconosciute dall’ordinamento alla persona offesain quanto tale è contenuta nel titolo VI del libro I del codice di procedura penale (artt. 90-95 c.p.p.): se, nella versione codicistica del 1988, questo titolo contemplava solo gli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95 c.p.p., gli interventi normativi più recenti degli ultimi anni hanno già, in questa parte generale, inserito delle ulteriori prerogative che vengono riconosciute solo ad alcune persone offese, permettendo così di cominciare a delineare la presenza nell’ordinamento di più species di persone offese e non, invece, di una sola ed unitaria categoria di persona offesa.
Infatti, al “genus” persona offesa, a prescindere dalla tipologia di reato subìto,vengono riconosciuti i seguenti diritti e/o facoltà:ai sensi dell’art. 90 bis c.p.p., introdotto dal d. lgs. 212/2015 (in attuazione della Direttiva 2012/29 UE), il diritto a ricevere le informazioni in lingua a lei comprensibile in merito ad alcuni suoi diritti (es. modalità di presentare querela o denuncia) e ad alcune sue facoltà esercitabili nel procedimento penale (es. richiesta di essere avvisata in caso di presentazione dell’istanza di archiviazione da parte del P.M., richiesta di ricevere comunicazioni sullo stato del procedimento, possibilità di beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello stato, nonché modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti); la facoltà di nominare un difensore per esercitare i suoi diritti nel procedimento penale (art. 101 c.p. e art. 33 disp.att. c.p.p.);la facoltà di avanzare al P.M. procedente istanza di trasmissione del procedimento pendente ad altro P.M. presso il giudice competente (art. 54 quater c.p.p.); il diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti, qualora non conosca la lingua italiana (art. 143 bis c.p.p.);il diritto di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo (art. 335 co. III ter c.p.p.); il diritto ad essere avvisata senza ritardo del giorno, dell’ora e del luogo di conferimento dell’incarico al consulente per il compimento di accertamenti tecnici non ripetibili e la facoltà di prendere parte alle operazioni mediante la nomina di un proprio consulente (art. 360 c.p.p.);il diritto a ricevere l’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); il diritto di chiedere al P.M. di avanzare al GIP istanza di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.); il diritto di ricevere la notifica della richiesta di proroga del termine delle indagini, qualora ne abbia fatto in precedenza richiesta (art. 406 co. III c.p.p.);il dirittodi ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, la facoltà di prendere visione degli atti procedimentali e di presentare opposizione motivata alla suddetta istanza, qualora ne abbia manifestata la volontà in precedenza (art. 408 co. II e co. III c.p.p.) ovvero, anche se non ne abbia fatto richiesta, qualora l’istanza di archiviazione venga avanzata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. (art. 411 co. I bis c.p.p.); la facoltà di chiedere al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di disporre l’avocazione del procedimento penale (art. 413 c.p.p.); il diritto di ricevere la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 c.p.p.);il diritto di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.);il diritto di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere qualora sia viziata da nullità per omessa ovvero tardiva notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 428 co. II c.p.p.);il diritto di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio, qualora la persona offesa non sia presente all’udienza preliminare (art. 429 co. IV c.p.p.); il diritto di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato unitamente alla richiesta del P.M. (art. 456 c.p.p.) e la successiva eventuale fissazione del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato (art. 458 c.p.p.);il diritto ad essere sentita in caso di richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato (art. 464 quater co. I c.p.p.) ovvero il diritto ad impugnare la relativa ordinanza in caso di omesso avviso dell’udienza o di mancato ascolto della stessa (art. 464 quater co. VII c.p.p.);la facoltà di presentare richiesta al P.M. di proporre impugnazione ad ogni effetto penale avverso la sentenza di primo grado (art. 572 c.p.p.) ovvero quella di impugnare direttamente la sentenza assolutoria di primo grado qualora sia stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 542 c.p.p. (art. 576 c.p.p.).
Accanto a questi diritti e facoltà riconosciuti in capo a tutte le persone offese,vittime di qualunque tipologia di reato, il legislatore negli ultimi anni hariconosciutonuovi diritti e facoltà solo ad alcune di esse: a tal proposito, si pensi al diritto ad essere comunque notiziati della richiesta di archiviazione –anche qualora non sia stata manifestata alcuna volontà in tal senso nell’atto di denuncia/querela ovvero successivamente- nel caso di reati commessi con violenza alla persona ovvero qualora la persona offesa sia vittima di un furto in abitazione ovvero di un furto con strappo ai sensi dell’art. 624 bis c.p., con innalzamento del termine per prendere visione degli atti e proporre opposizione motivata a trenta giorni in luogo dei venti di cui all’art. 408 co. III c.p.p. (art. 408 co. III bisc.p.p.). Ancora: si ponga mente al diritto a ricevere la comunicazione dell’applicazione della misura cautelare (art. 299 co. II bis c.p.p.) ovvero il diritto alla notifica della richiesta di modifica della misura cautelare in atto, quando la persona offesa è vittima di un delitto commesso con violenza alla persona, a pena di inammissibilità della istanza cautelare stessa (art. 299 co. III e co. IV bis c.p.p.), permettendo alla stessa persona offesa, per il tramite del suo difensore, di interloquire sulla modifica della misura attraverso il deposito di memorie ex art. 121 c.p.p..
Non solo: il legislatore ha altresì previsto solo per alcune tipologie di persone offese una tutela sostanziale, cioè una modalità di protezione volta a preservare l’integrità psicologica della vittima del reato, attraverso audizione con forme protettecon le qualiassumere le sue dichiarazioni dinnanzi alla Polizia Giudiziaria, al Pubblico Ministero e al Giudice procedente: una siffatta tutela, infatti, è stata pensata e voluta solo per le vittime di alcuni delitti –quali quelli, ad esempio, di cui agli artt. 572 e 609 bis e ss. c.p.- ovvero per le persone offese particolarmente vulnerabili, come definite dall’art. 90 quater c.p.p..
Se questo, succintamente descritto poc’anzi, è l’attuale quadro normativo con riferimento alla persona offesa, si può affermare che nel nostro sistema processualpenalistico non esiste più un’unica species di persona offesa, ma esiste un genusall’interno del quale vanno individuate tre speciesdi persone offese: quelle “generiche”, quelle vulnerabili e quelle che non sono né vulnerabili né generiche.
Questa schematizzazione che, certamente, soffre -come tutte le schematizzazioni- di eccessiva semplificazione, aiuta a comprendere meglio lo stato attuale del sistema “persona offesa”: mentre le persone offese vulnerabili sono le vittime di alcune tipologie di reati ovvero quelle che possiedono le caratteristiche di cui all’art. 90 quater c.p.p., le persone offese “né generiche né vulnerabili” sono, invece, quelle che per difetto non possiedono le caratteristiche di vulnerabilità con riferimento alla tipologia di reato subito ovvero per la situazione in cui versano, ma alle quali la legge riconosce diritti ulterioririspetto ad una qualunque persona offesa (si pensi, a tal riguardo, alle vittime dei furti in abitazione o dei furti con strappo di cui all’art. 624 bis c.p., richiamato dall’art. 408 co. III bis c.p.p.). Infine, l’ultima categoria è rappresentata dalle persone offese “generiche”, che rappresentano, per l’appunto, il genusma nel contempo anche una species residuale di persona offesa, ricomprendendovitutte quelle vittime di reati che non rientrano nelle due precedenti categorie e per le quali il legislatore ha attribuito facoltà e diritti “standard”descritti in precedenza.
- Le vulnerabilità della persona offesa.
Certamente, la categoria di persona offesa che ha scardinato maggiormente il sistema codicistico del 1988 in punto di status è quella delle vittime vulnerabili, alle quali gli interventi legislativi, compiuti principalmente su impulso della normativa comunitaria ed internazionale, hanno conferito una tutela non più solo formale –rappresentata da diritti e facoltà di impulso e controllo sopra descritti- ma una tutela sostanziale, cioè forme di protezione dell’integrità psicologica della persona offesa alla quale, già lesa dal reato, si vuole ridurre –se non addirittura neutralizzare- gli effetti negativi derivanti dal contatto, in primis, con “l’apparato giustizia”.
Per comprendere quali vittime di reato la normativa vigentericonosca come vulnerabile occorre partire dalla definizione contenuta nell’art. 90 quater c.p.p., introdotto –unitamente agli artt. 90 bis e 90 ter c.p.p.- dal d. lgs. 212/2015 in attuazione della Direttiva 2012/29 UE,che ha imposto agli Stati membri UE di adottare norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La disposizione contenuta nell’art. 90 quater c.p.p., in realtà, non fornisce una nozione di “condizione di particolare vulnerabilità”, nonostante la formulazione della rubrica, ma enuclea dei parametri eterogenei (ed alternativi) dai quali poter desumere se la persona offesa versi o meno in una situazione di particolare vulnerabilità; nello specifico, tali criteri sono i seguenti: età, stato di infermità o di deficienza psichica, tipo di reato, modalità e circostanze del fatto per cui si procede, nonché se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato. Proprio in relazione a quest’ultimo profilo, ossia alla dipendenza economica, va infatti rilevato che la Convenzione di Istanbul riconduce nell’alveo della violenza di genere anche la “violenza economica”, cioè la privazione ovvero la limitazione di disponibilità economica della persona offesa, attuata dall’autore del fatto, proprio con lo scopo di realizzare una superiorità “materiale” nei confronti della stessa.
Come meglio si illustrerà nel capitolo successivo, assume particolare rilevanza il riconoscimento in capo ad una persona offesa dal reato della condizione di particolare vulnerabilità, poiché ciò consente alla stessa di godere di una tutela “sostanziale” a lei normativamente riservata, costituita dall’applicazione di istituti processuali in via eccezionale e derogatoria rispetto al regime ordinario (a titolo esemplificativo, si pensi alla possibilità di essere escussa definitivamente in sede di incidente probatorio, salvo quanto previsto dall’art. 190 bis c.p.p.); tutela certamente ulteriore rispetto a quella formale già sopra illustrata, rappresentata da una serie di diritti e facoltà di interlocuzione e di conoscenza del procedimento penale in atto.
Proprio per tale ragione, diviene importante stabilire chi deve valutarne la sussistenzae come deve essere accertata la condizione di particolare vulnerabilità di cui all’art. 90 quater c.p.p.: certamente, l’aver evitato di fornire una definizione rigidadi condizione particolarmente vulnerabile e l’aver, invece, previsto degli elementi sintomatici dai quali poterla desumere consegnano all’operatore/interprete che, di volta in volta, si trova dinnanzi una persona offesa, il compito preliminare di dover valutare se la stessa versi in una condizione di particolare vulnerabilità o meno.
A tal riguardo va rilevato che sel’iniziale valutazione –inevitabilmente- spetta alla Polizia Giudiziaria la quale, normalmente e nella maggior parte dei casi, ha il primo contatto diretto con la vittima del reato e ne raccoglie le prime dichiarazioni,successivamente sarà onere del Pubblico Ministero procedente valutarne la situazione e stabilire se nel caso di specie sussistano, anche alternativamente, gli indici di cui all’art. 90 quater c.p.p. con conseguente attribuzione o meno alla stessa della qualifica di persona offesa particolarmente vulnerabile. Alla valutazione del Pubblico Ministero si sovrapporrà, poi, quella del Giudice procedente a cuivenga richiesta l’ammissione dell’incidente probatorio avente ad oggetto l’audizione della vittima di reato, proprio in forza della riconosciuta condizione di particolare vulnerabilità. La stratificazione di valutazioni della condizione di particolare vulnerabilitàrende molto più facile la creazione di giudizi contrastanti traPubblico Ministero e Giudice; proprio per evitare ciò, sarebbe auspicabile redigere protocolli tra Uffici Giudiziari di Procura e di Tribunale-Sezione Gip al fine di concordare su valutazioni uniformi che non disperdano risorse ed energie.
Nonostante la normativa codicisticacontempli solo dal 2015 una “definizione fluida” -per le ragioni sopra illustrate-dipersona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, l’ordinamento processualpenalistico conosce già da tempo la categoria delle persone offese “vulnerabili” che, proprio per questa loro caratteristica, godono già da tempo di una tutela maggiore rispetto alla tutela formale riconosciuta ad una qualunque persona offesa. Se, quindi, il legislatore del 2015 ha introdotto normativamente il concetto di persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità in forza delle caratteristiche dalla stessa possedute e contemplate dall’art. 90 quater c.p.p., già prima di questa novella il legislatore era intervenuto prevedendo tutele ulteriori per alcune categorie di persone offese, ritenute, in forza del reato dalle stesse subìto, vulnerabili e, per effetto di ciò, meritevoli di maggior attenzione da parte dell’ordinamento giuridico e degli attori del procedimento, prima, e del processo penale, poi.
Possono essere, infatti, definite vulnerabili le persone offese vittime di alcuni tipi di delitto. Un primo gruppo di “vittime vulnerabili” è, invero, ricavabile dall’art. 392 co. I bis primo periodo c.p.p., introdotto dalla l. 66/1996 e modificato dalla l. 172/2012 che, in deroga ai casi tipizzati di cui al comma I dell’art. 392 c.p.p., consente che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza del minorenne (sia esso persona offesa o testimone) o della persona offesa maggiorenne, quando si procede per uno dei reati di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater (anche se relativi al materiale pedopornografico di cui all’art. 600 quater.1), 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p..Viene ad essere fornita a questi soggetti “deboli” una protezione sostanziale volta a tutelare la vittima in quanto persona, prima che quale soggetto portatore di un dichiarato rilevante per l’accertamento dei fatti.
Un secondo gruppo di persona offesa considerata vulnerabile in base alla tipologia di reato è ricavabile dall’art. 408 co. III bis c.p.p., introdotto dal d.l. 93/2013 convertito in l. 119/2013 (c.d. legge sul femminicidio), che, attraverso l’impiego della perifrasi“delitti commessi con violenza alla persona” riferita alla vittima del reato, attribuiscea questa una tutela formale, ulteriore rispetto a quella “generale” riconosciuta a tutte le persone offese, attraverso il riconoscimentodel diritto di essere notiziata della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, a prescindere che abbia manifestato nel corso del procedimento la volontà in tal senso e la facoltà di proporre opposizione all’istanza di archiviazione in un termine maggiore rispetto a quello ordinario previsto dall’art. 408 co. III c.p.p..
Prima di esaminare le tutele che l’ordinamento processualpenalisticoha predisposto per le persone offese vulnerabili, complessivamente intese, occorre affrontare una questione preliminare: poiché l’art. 90 quater c.p.p. enuclea, quali criteri di valutazione della situazione di particolare vulnerabilità, anche il tipo di reato e le modalità e circostanze del fatto, occorre verificare se le ipotesi di persone vulnerabili ricavabili dall’art. 392 co. I bis c.p.p. e dall’art. 408 co. III bis c.p.p. siano completamente sovrapponibili ovvero godano diuna propria autonomia. Per rispondere a siffatto quesito diviene necessario comprendere cosa debba intendersi per “delitti commessi con violenza alla persona”, dal momento che non sussiste all’interno del codice penale alcunanorma che rechi siffatta locuzione, salvo quanto contenuto nell’art. 649 co. III c.p.; è, quindi, giocoforza ritenere che la definizione debba passare attraverso l’interpretazione giurisprudenziale elaborata successivamente alla riforma normativa del 2013 e cristallizzata nella sentenza delle Sezioni Unite 10959/2016: la Suprema Corte, pronunciatasi con riferimento al diritto a ricevere la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di archiviazione ai sensi dell’art. 408 co. III bis c.p.p., fa rinvio alla Convenzione di Istanbul ratificata in Italia con l. 77/2013 e nella quale la violenza è tale sia nella forma fisica sia nella forma psicologica. Essendo una locuzione mutuata dalla normativa sovranazionale ed europea (Convenzione di Istanbul e Direttiva 2012/29/UE attuata con d. lgs. 212/2015), essa deve essere interpretata conformemente ai testi sovranazionali di cui sono attuazione, consentendo quindi di scegliere interpretazioni che rispettino nella massima estensione possibile gli obblighi internazionali e comunitari. In questa ottica, quindi, l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa nel senso più ampio possibile, comprensiva non solo delle violenze fisiche ma altresì di quelle morali e/o psicologiche, tra cui rientra anche il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., nonché quello di cui all’art. 572 c.p..Proprio l’obbligo di interpretazione conforme alla normativa sovranazionale ha condotto parte della giurisprudenza di legittimità ad escludere dal novero dei delitti commessi con violenza alla persona, ad esempio, il reato di rapina (cfr. Cass., Sez. II, 46996/2017). Ciò che, in definitiva, secondo la Corte di Cassazione, deve indurre il Giudice di merito a ricondurre o menoun reato nell’alveo dei delitti commessi “con violenza alla persona” è il fatto che la normativa sovranazionale in questione è sorta con lo scopo di contrastare non qualunque forma di violenza alla persona ma la violenza “di genere”: in tutti i reati espressione di violenza di genere, diversi da quelli di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., i Giudici di merito dovranno dare diretta applicazione alla nozione di violenza di genere derivante da fonte comunitaria ed estendere gli obblighi sovranazionali previsti, anche in contrasto con quanto previsto dalla normativa interna. Ecco, quindi, che, oltre ai delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., dovranno essere considerati commessi con violenza alla persona anche quelli di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p., con conseguente comunicazione anche alle persone offese da tali reati dell’istanza di archiviazione ai sensi dell’art. 408 co. III bis c.p.p..
Rispondendo, quindi, al quesito inizialmente posto, è possibile affermare che le vittime dei delitti di cui all’art. 392 co. I bis c.p.p. sono certamente vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’art. 90 quater c.p.p. e le vittime di delitti commessi con violenza alla persona sono sia persone offese riconducibili nell’alveo dell’art. 392 co. I bis c.p.p. sia persone offese particolarmente vulnerabili; tuttavia, non tutte le persone offese particolarmente vulnerabili sono riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 392 co. I bis c.p.p. ovvero a quelle di vittime di reati commessi con violenza alla persona, residuando un ambito di applicazione dell’art. 90 quater c.p.p. maggiormente esteso.
- Tutela procedimentale e processuale delle persone offese vulnerabili.
Se questo appena descritto è il quadro attualmente presente di persone offese vulnerabili, esaminando le norme codicistiche si coglie una duplice tutela apprestata dall’ordinamento processualpenalistico a questa tipologia di persone offese; tutele che, in alcuni casi, si sovrappongono, mentre in altri si alternano, formando così un quadro eterogeneo e magmatico di diritti e facoltà.
Il codice di procedura penale attribuisce, in primo luogo, una tutela formale che si sostanzia nella possibilità di conoscere ed interloquire in corso di procedimento penale.
In primo luogo, vi è il diritto a ricevere la notifica della misura cautelare emessa ai sensi degli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. nei confronti dell’indagato, autore del fatto di reato di cui è vittima la persona offesa (art. 282 quater c.p.p.).La comunicazione dell’emissione dell’ordinanza di misura cautelare è prevista a favore della persona offesa per la cui tutela sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) ovvero il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da costei (art. 282 ter c.p.p.). Certamente, tali misure cautelari,che sono applicabili in presenza di qualunque tipologia di reato che superi i limiti edittali previsti dall’art. 280 c.p.p., trovano il loro terreno elettivo di applicazione proprio con riferimento ai delittidi cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., cioè a quei delitti considerati, secondo le citate Sezioni Unite, commessi con violenza alla persona[3].
Altro diritto è quello previsto dall’art. 299 co. II bis c.p.p., introdotto dal d.l. 93/2013 e convertito con modifiche nella l. 119/2013. Siffatta disposizione normativa attribuisce una facoltàdi interlocuzione nel sub procedimento cautelare da parte della persona offesa, affinchèper il tramite del proprio difensore possa esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta di modifica ovvero di revoca della misura cautelare in atto, disposta a sua tutela. Questa facoltà interlocutoria è preceduta dal diritto ad essere notiziata dall’istante della avanzata richiesta di modifica ovvero di revoca della misura cautelare. Vi sono due presupposti dai quali scaturisce siffatto diritto di comunicazione: in primo luogo, le misure cautelari emesse devono essere quelle di cui agli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p. (con esclusione, quindi, di quelle di cui agli artt. 281 e 282 c.p.p.)ed il secondo presupposto è che la misura cautelare sia stata disposta in relazione ad un delitto commesso con violenza alla persona.
Questo secondo presupposto costituisce altresì condizione necessaria per godere di un altro diritto che concorre a comporre la tutela “formale”, cioè del diritto a ricevere la notifica dell’avviso dell’istanza di archiviazione, ancorchè la persona offesa non ne abbia fatto richiesta nel corso del procedimento penale e, quindi, in deroga al regime ordinario di cui all’art. 408 co. IIIc.p.p. (art. 408 co. III bisc.p.p.). A tal riguardo va sottolineata la presenza nel corpo normativo di cui all’art. 408 c.p.p. di un elemento spurio, rappresentato dal fatto che analogo diritto è attribuito anche alle persone offese del delitto di cui all’art. 624 bis c.p..
Se l’essere stato vittima di un delitto commesso con violenza alla persona, nella interpretazione fornita dalle Sezioni Unite citate, legittima a ricevere la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di archiviazione e la notifica della richiesta di modifica o sostituzione della misura cautelare in atto disposta a protezione della persona offesa, l’ordinamento giuridico prevede sanzioni differenti in caso di mancato adempimento da parte dell’istante: mentre l’art. 299 co. III c.p.p. stabilisce l’inammissibilità dell’istanza cautelare, in caso di omesso avviso dell’avvenuto deposito dell’istanza di archiviazione da parte del P.M., il decreto di archiviazione è nullo e la nullità può essere fatta valere mediante reclamo proponibile dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica (art. 410 bis c.p.p.)[4].
Altro diritto di “controllo” sullo stato del procedimento penale de quoprevisto per le persone offese vittime dei delitti di cui all’art. 572 c.p. e 612 bis c.p. è quello di ricevere la notifica dell’avviso di conclusione indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.): esso è limitato solo alle vittime dei citati delitti, ma non a tutti quelli commessi con violenza alla persona (quali, a titolo esemplificativo, il delitto di cui all’art. 609 bis c.p.). L’omessa notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. nei confronti del difensore della persona offesa ovvero, in assenza del difensore, direttamente nei confronti della persona offesa di uno dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p. è priva di sanzione processuale, non essendo prevista alcun tipo di invalidità dell’atto stesso ovvero degli atti successivi[5].
Accanto alla tutela “formale” riconosciuta in capo alle persone offese vulnerabili e formata dai diritti di controllo ed interlocutori appena descritti, vi sono delle disposizioni che preparano “la strada” a quegli istituti (di cui si dirà a brevissimo) che rispondono alla esigenza di tutelare la vittima del reato nella sua dimensione psicologica e personale. Viene in luce, in primis, l’art. 406 co. II ter c.p.p., che consente la prorogabilità per una sola volta del termine di indagine inerente i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. e fissa un dovere di celerità nella definizione dei procedimenti penali in questione rispetto ad altri reati in capo al Pubblico Ministero. Analoga finalità acceleratoria dei procedimenti concernenti i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., nonché quelli di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies c.p., è perseguita dalla norma contenuta all’art. 132 bis disp.att. c.p.p. che, modificata da ultimo proprio con il d.l.93 del 2013 convertito in l. 119/2013, stabilisce normativamente i criteri di priorità a cui l’organo giudicante deve attenersi nella fissazione dei ruoli di udienza dei processi penali. E’ proprio nell’ottica di offrire un procedimento penale effettivo e tempestivo che si è espressa la Corte EDU nella sentenza del 2 marzo 2017, Sez. I, n. 41237/2017(Talpis vs Italia) in cui ha dichiarato che dagli artt. 2 e 3 della CEDU scaturisce sia l’obbligo per gli Stati di proteggere le vittime vulnerabili attraverso misure idonee ad evitare aggressioni alla vita ed alla integrità fisica delle stesse sia il dovere delle autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo.
Le riforme legislative che sono state apportate sotto l’impulso (e l’obbligo) delle normative sovranazionali hanno avuto, quale scopo principale, quello di evitare ovvero ridurre al minimo gli effetti che il contatto con “l’ambiente giustizia” può provocare nella vittima di uno dei reati caratterizzati da violenza fisica o psicologica, con particolare riferimento al fenomeno della c.d. “vittimizzazione secondaria”[6].
Ecco, quindi, cheaccanto alla tutela formale si delinea una tutela sostanziale, rappresentata da istituti processuali applicati proprio con lo scopo di preservare la persona offesa in quanto portatrice di un vissuto già traumatico e di conservarne l’integrità psicologica rispetto ad eventuali effetti negativi che possano alla stessa derivare anche dal mero contatto con gli operatori giudiziari.
Primo istituto che viene in rilievo è quello disciplinato dall’art. 351 co. I ter c.p.p. e quello di cui all’art. 362 co. I bis c.p.p., la quale rinvia proprio ai casi contemplati nell’art. 351 co. I ter c.p.p.: norme, queste, che regolano, rispettivamente, l’assunzione di sommarie informazioni da parte della Polizia Giudiziaria e quella da parte del Pubblico Ministero.Siffatte disposizioni legislative stabiliscono che la Polizia Giudiziaria ovvero il Pubblico Ministerodebbano avvalersi dell’ausilio, in sede di escussione, di un esperto in psicologia ovvero in psichiatria (infantile). Se per il minorenne si può tratteggiare un profilo astratto di esperto che fornisca supporto tecnico all’operatore, per quanto riguarda la vittima particolarmente vulnerabile maggiorenne la figura di ausiliario/consulente dovrà essere individuata in base alla situazione che determina la situazione di vulnerabilità[7].
E’ poi buona prassi che, così come anche sostenuto dalla recente delibera del C.S.M. del 9 luglio 2018 in materia di “linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica”, le dichiarazioni già in fase di indagine debbano essere assunte anche mediante l’utilizzo di impianti di videoregistrazione, espressamente richiamati dall’art. 35 della Convenzione di Lanzarote. Questa modalità di documentazione delle sommarie informazioni, accanto alla verbalizzazione, è già attualmente possibile in forza del disposto di cui all’art. 134 co. IV c.p.p. e non solo garantisce le finalità tipiche dell’immediatezza, consentendo l’osservazione diretta del teste anche in fase processuale, ma rende possibileanche una valutazione postuma delle modalità di espletamento dell’atto, nonché di altre circostanze rilevanti ai fini dell’attendibilità del dichiarante.
Questa modalità di audizione “protetta” è onere che grava sulla Polizia Giudiziariae sul Pubblico Ministero in presenza di due condizioni: in primo luogo, il procedimento penale deve avere ad oggetto l’accertamento di uno dei delitti tassativamente indicati nelle citate norme, tra cui quelli di cui agli artt. 572, 609 bis-609 undecies e 612 bis c.p.; in secondo luogo, la persona le cui informazioni devono essere acquisite deve essere un minore degli anni 18, sia esso persona offesa nel procedimento de quo ovvero mera persona informata sui fatti, ovvero una persona, anche maggiorenne, che sia vittima particolarmente vulnerabile di uno dei citati delitti indicati nella norma. In riferimento a questa seconda tipologia di soggetto destinatario della modalità protetta di audizione, va ricordato che le citate norme di cui agli artt. 351 co. I ter c.p.p. e 362 co. I bis c.p.p. prevedono un’ulteriore regola procedurale che, anzi-a leggerla con maggiore attenzione- è una affermazione di principio: la persona offesa, considerata vittima particolarmente vulnerabile, deve essere protetta da “contatti” sia con l’indagatosia con gli operatori della giustizia, evitando altresì che essa sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni (salva l’assoluta necessità per le indagini). Questa norma risponde all’esigenza di ottenere informazioni utili per le indagini in modo completo e genuino, evitando che contatti con terzi possano intimorire la vittima ovvero “usurarne” il ricordo ovvero amplificare il trauma già subìto. Queste ultime finalità, che avrebbero avuto una particolare rilevanza ed utilità proprio e soprattutto con riferimento ai minori degli anni 18, maggiormente esposti all’“usura” del ricordo, al “contagio” da finti ricordi dovuti alla stratificazione dei racconti resi in più occasioni, nonché all’accentuazione del trauma per la reiterazione delle rivelazioni, in realtà non è stata prevista per l’audizione dei minori. Va, però, evidenziato che a tal riguardo sovviene la norma di cui all’art. 190 bis co. I bis c.p.p. che è posta proprio a chiusura del sistema e mira a preservare il dichiarante proprio in queste esigenze primarie.
La violazione della norma secondo cui gli operanti devono avvalersi di un esperto psicologo o psichiatra (infantile) per l’audizione è priva di sanzione processuale, non inficiando in alcun modo la deposizione; tuttavia, nonostante la mancata previsione di una sanzione procedurale che ne infici la validità ovvero lo renda obbligatorio (cfr. Cass., sez. IV, 16981/2013), l’adozione di questa modalità protetta costituisce comunque un obbligo in capo alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero, quando questi ravvisano una delle condizioni contemplate dalla norma relativa alla persona da escutere, in forza della norma di cui all’art. 124 c.p.p..
L’altro istituto processuale, espressione della tutela sostanziale apprestata dal sistema processualpenalisticoalla species “persone offese vulnerabili”, è l’incidente probatorio di cui agli artt. 392 e ss. c.p.p. che permette la cristallizzazione della deposizione testimoniale in fase di indagini, evitando la reiterazione del racconto in sede dibattimentale(salvo quanto previsto dall’art. 190 bis co. I bis c.p.p.).
L’incidente probatorio ai sensi dell’art. 392 co. I bis c.p.p. risulta ammissibile in un triplice ordine di casi: in primo luogo, quando deve essere sentito un minore, sia esso persona offesa sia esso testimone, nell’ambito del procedimento penale per uno dei delitti indicati dalla citata norma; in secondo luogo, quando deve essere assunta la deposizione della persona offesa maggiorenne, vittima di uno dei delitti tassativamente indicati; infine, quando deve deporre la persona offesa particolarmente vulnerabile. In relazione proprio a questa terza ipotesi, va precisato che l’utilizzo della locuzione “in ogni caso” induce a ritenere che quando si è in presenza di una vittima particolarmente vulnerabile debba procedersi ad incidente probatorio, a prescindere dal tipo di delitto per il quale si procede (quindi, potendo essere sentita, ad esempio, nell’ambito di un procedimento per estorsione ovvero per usura).
Se queste sono le ipotesi in cui è ammissibile l’incidente probatorio dei soggetti “deboli”, ciò che le differenzia sono le modalità di audizione disciplinate dall’art. 398 comma V bis, V ter, V quater c.p.p., nonché dall’art. 498 c.p.p. applicabile all’audizione in sede di incidente probatorio in forza della norma di chiusura di cui all’art. 401 co. V c.p.p.: sono definite modalità protette, queste, in quanto sono forme mediante le quali si cristallizzano le dichiarazioni e nel contempo si tutela il dichiarante sia dal logorio del passare dei tempi processuali (anticipandone l’assunzione alla fase investigativa) sia dal rischio di vittimizzazione secondaria.
Sin da subito si può notare che, nonostante il legislatore abbia previsto il ricorso all’incidente probatorio nelle tre ipotesi tipizzate dall’art. 392 co. I bis c.p.p., tuttavia le modalità protette che avvolgono la deposizione della testimonianza sono state previste solo per due delle tre categorie sopra enucleate, cioè solo per l’audizione dei minori (artt. 398 co. V bis e 498 co. IV ter c.p.p.)e per quella delle persone offese considerate vittime particolarmente vulnerabili (attraverso il rinvio contenuto agli artt. 398 co. V ter e co. V quater e 498 co. IV quater c.p.p.).
Ma in cosa consistono le modalità protette di audizione e quando il Giudice le dispone nell’ordinanza di ammissione dell’incidente probatorio?
La norma di cui all’art. 398 co. V bis c.p.p. sembra rimettere alla discrezionalità del Giudice l’individuazione delle modalitàparticolaricon cui deve avvenire l’audizione quando “le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno”, stabilendo solo che l’audizione possa avvenire anche in luoghi diversi dal tribunale e debba essere video od audio ripresa.
In realtà, la discrezionalità del Giudice viene ad essere limitata dalle norme contenute nell’art. 498 c.p.p. che si applica all’indicente probatorio per effetto del rinvio ad esse contenute nell’art. 401 co. Vc.p.p.. La disposizione di cui all’art. 498 c.p.p. stabilisce che sia il Giudice a condurre l’esame del teste, quando esso sia un minore degli anni diciotto ovvero un maggiorenne infermo di mente (co. IV, alla luce della pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 283 del 1997), potendosi anche avvalere dell’ausilio di un familiare del minore ovvero di un esperto in psicologia infantile, eliminando alle parti, quindi, lo strumento della cross examination.Inoltre, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis c.p. è previsto l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto di videocitofono, quando il dichiarante, vittima del reato, è un minore ovvero un maggiorenne infermo di mente.
Se queste tutele, anche alla luce dell’interpretazione ormai costante della giurisprudenza di merito, in presenza di minori devono essere disposte d’ufficio da parte del Giudice, non così quando il dichiarante è una persona offesa considerata vittima particolarmente vulnerabile, in quanto le modalità protette per la sua audizione devono essere disposte solo quando la stessa persona offesa ovvero il suo difensore ne faccia richiesta (art. 498 co. IV quater c.p.p.[8]).
Come già anticipato, queste modalitàprotette di audizione si applicano, per espressa previsione normativa di cui all’art. 398 co. V bis, co. V ter e co. V quater c.p.p. tanto ai minori vittime ovvero meri testimoni di uno dei delitti indicati dall’art. 398 co. V bis c.p.p., quanto alle persone offese considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’art. 90 quater c.p.p.. Non trovano, invece, applicazione nei confronti delle persone offese maggiorenni vittime di uno dei delitti di cui all’art. 398 co. V ter c.p.p. che non possono essere considerate vittime particolarmente vulnerabili: per esse è previsto il ricorso all’incidente probatorio per assumere definitivamente il loro racconto, ma il loro esame non deve essere condotto dal Giudice ma rimesso alle domande incrociate delle parti, non vi è necessità di un vetro-specchio né che la loro deposizione venga video o audio ripresa, risultando, di fatto, una tutela sostanziale più debole rispetto alle altre due tipologie di dichiaranti. Infine, va rilevato che per la persona offesa maggiorenne, non inferma di mente, non è previsto per il Giudice l’ausilio di un esperto che lo assista nell’audizione della stessa.
Il problema principale che si pone nella giurisprudenza è stabilire se, nell’ambito del procedimento per uno dei delitti di cui all’art. 392 co. I bis c.p.p., quando deve essere assunta la dichiarazione di una persona offesa maggiorenneovvero di una persona offesa considerata particolarmente vulnerabile, il Giudice sia tenuto ad ammettere l’incidente probatorio richiesto ovvero possa rigettare l’istanza in forza di ragioni diverse dal non ravvisarvi una condizione di particolare vulnerabilità della vittima.
Per rispondere a questo interrogativo occorre partire dall’interpretazione letterale della norma, anche alla luce delle modifiche normative apportate nel corso degli ultimi anni.
Inizialmente il legislatore del 1988 aveva previsto e disciplinato l’istituto dell’incidente probatorio quale eccezione alla generale regola secondo cui la prova si forma nel dibattimento, stabilendo in maniera tassativa i casi in cui l’assunzione della prova doveva essere anticipataalla fase delle indagini preliminari. Il legislatore degli ultimi anni, sotto l’impulso cogente della normativa sovranazionale, è invece intervenuto proprio per ampliare il novero dei casi in cui la prova dichiarativa può (e deve) essere cristallizzata definitivamente in fase procedimentale.
L’art. 392 co. I bis c.p.p., introdotto dalla l. 66/1996 e successivamente modificato dalla l. 172/2012 e dal d. lgs. 212/2015, prevede che nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma I. Il comma II bis dell’art. 392 c.p.p., dopo la novella legislativa apportata con d. lgs. 212/2015, stabilisce che “in ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza”.
E’ proprio la formulazione letterale dell’art. 392 co. I bis c.p.p. ad imporre di ritenere che il Giudice, a cui è richiesta l’ammissione dell’incidente probatorio, sia tenuto ad ammetterlo. A sostegno di una tale conclusione milita la ratio legis che ha guidato il legislatore nazionale (e prima quello sovranazionale) nell’ampliare il novero dei casi di anticipazione della formazione della prova dichiarativa durante il procedimento penale. Come già illustrato,l’esigenza precipua del legislatore comunitario è stata quella di “preservare” la persona offesa: di conservarne la sua memoria, di garantirne l’integrità psicologica e di consentire alla persona offesa di poter riprendere in mano la propria vita quanto prima, superando lo shock subìto dal reato anche attraverso il non dover continuamente rievocare quanto accadutole.
Se così è, è chiaro che i margini di discrezionalità
del Giudice si riducono sino ad annullarsi: quando si trova dinnanziad una
richiesta di incidente probatorio e sussistono le condizioni previste dal’art.
392 co. I bis c.p.p., egli deve ammettere la testimonianza richiesta, limitandosi
solo a verificare la correttezza del titolo di reato per il quale si procede e
l’effettiva qualità della persona offesa, nonché in caso di vittima
particolarmente vulnerabile il ricorrere dei parametri di cui all’art. 90
quater c.p.p., con il rischio già illustrato in precedenza che la valutazione
del Giudice a cui è richiesto di disporre l’incidente probatorio di discosti da
quella compiuta anteriormente dal P.M..[9]
[1]FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale-Parte Generale, Bologna, 2008, pp. 150 e ss.
[2] GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2009, pp. 421 e ss.
[3]Con riferimento alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, occorre precisare che questa è applicabile anche quando la persona offesa sia vittima di quelle fattispecie delittuose che, pur non superando il minimo di pena di cui all’art. 280 c.p.p., tuttavia rientrano nei delitti espressamente richiamati dall’art. 282 bis c.p.p., proprio perché risponde all’esigenza di porre fine alle violenze domestiche ovvero, più in generale, infra-familiari.
[4] Prima che intervenisse l. 103/2017, introduttiva dell’art. 410 bis c.p.p., l’omessa comunicazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di archiviazione era considerata causa di nullità del decreto di archiviazione emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 127 comma V, in quanto determinava una violazione del diritto al contraddittorio ed il decreto di archiviazione era ricorribile per cassazione.
[5]Alla luce del principio di tassatività di cui all’art. 177 c.p.p., non essendo rinvenibile una nullità speciale prevista dalle norme di cui agli artt. 415 bis e ss. c.p.p. e non rientrando l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini alla persona offesa in una nullità di ordine generale con particolare riferimento alle ipotesi di cui all’art. 178 lett.c) c.p.p., la violazione di tale precetto rimane priva di sanzione processuale.
[6]Nonostante nel panorama delle scienze sociali non sussista una definizione di vittimizzazione secondaria, con tale espressione si può genericamente far riferimento ai rischi di trauma per le persone offese derivante dal patimento indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo.
[7]Così Roia, Crimini contro le donne: politiche, leggi e buone pratiche,Milano, 2017, p. 119.
[8]Quest’ultima disposizione, attraverso la pleonastica norma di cui all’art. 398 co. V quater c.p.p., trova applicazione in sede di assunzione della testimonianza della stessa in incidente probatorio.
[9] Proprio per eliminare questo possibile “corto circuito valutativo” i lavori parlamentari concernenti l’iter di approvazione del d. lgs. 212/2015 avevano previsto che spettasse al Pubblico Ministero, anche attraverso il compimento di un accertamento tecnico di natura psicologica, la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa; valutazione che avrebbe dovuto poi essere successivamente formalizzata con una comunicazione da inviarsi alle parti.

Con riferimento alla tematica dei tirocinanti, l’art. 73 d.l. 69/2013 convertito in legge 98/2013, modificato dagli artt. 50 e 50 bis del d.l. 90/2014 a sua volta convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, prevede (fonte: www.giustizia.it – Scheda pratica del Ministero della Giustizia del 17.9.2014):
– che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
– Requisiti
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
La domanda di ammissione va indirizzata al capo dell’ufficio giudiziarioin cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 73 del D.L. 69/2013.
In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione.
Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà valutata in base alle esigenze dell’ufficio.
Per gli organi di giustizia amministrativa, la preferenza va espressa con riferimento a una o più sezioni in cui sono trattate determinate materie.
– I magistrati formatori
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell’ufficio.
Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell’attività di assistenza.
Il magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti.
Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l’attività svolta in relazione allo stage formativo.
Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario.
– Come si svolge il tirocinio formativo
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l’accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
L’esistenza dei cd. tirocinanti integra di fatto quell’Ufficio del Processo, la cui introduzione da molti anni ormai costituisce rivendicazione da parte della magistratura, che mai come in questo periodo storico avverte l’inadeguatezza di un modello organizzativo in cui il magistrato, da solo, finisce per svolgere una moltitudine di incombenze, spesso non particolarmente qualificate, che poco hanno a vedere con l’essenza dell’attività giurisdizionale.
In relazione alla problematica del PCT propriola consolledel magistrato prevede, tra le sue funzionalità, l’accesso al sistema anche come “assistente del giudice”, figura che però risulta tuttora inesistente.
Il punto cruciale nella strutturazione del tirocinio (anche nella sua connessione con le sopra riscontrate criticità del PCT), questione che ben può essere oggetto di proficuo dibattito, sta nell’individuare se ed in che modo si intendano implementare le risorse organizzative della giustizia civile (ed, in prospettiva, di quella penale) anche mediante la costituzione di un Ufficio del Processo che costituisca vera e propria struttura di supporto al lavoro giudiziario, tenuto conto degli oneri della finanza pubblica ovvero, in alternativa, di seri e validi incentivi ai tirocini, i quali in tal modo potrebbero diventare un flusso continuo, stabile e durevole su cui gli uffici possono impostare un progetto organizzativo strutturato e di lungo periodo.







