D.L. n. 28 del 2020 e informatizzazione del processo penale. Avanti (?) con brio

di Rosario Di Gioia in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

Sommario

  • Novità contenute nella legge di conversione.
  • La nuova disciplina dell’udienza da remoto.
  • La disciplina del deposito da remoto.
  • Precisazione sui processi da trattare nel cd. primo periodo.
Novità contenute nella legge di conversione

Con il d.l. 30 aprile 2020 n. 28, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020 ed entrato in vigore il 1° maggio 2020, il Governo è nuovamente[1] intervenuto – con stupefacente solerzia, vista la conversione in legge, avvenuta il giorno prima, del d.l. n. 18/2020 – sul sistema giudiziario “affetto” da Covid-19.

Il decreto si compone di tre capi: il primo, che riguarda specificatamente l’ordinamento giudiziario – oltre a contenere l’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore della ormai beckettiana riforma delle intercettazioni[2] e a dettare disposizioni urgenti in materia di permessi e detenzione domiciliare – innova e modifica il corpus normativo introdotto dai precedenti decreti “Cura Italia (d.l. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020) e “Liquidità (d.l. n. 23/2020, non ancora convertito).

L’art. 3, comma 1, lettere d) e g), in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dall’avvocatura[3], introduce due rilevanti deroghe alla disciplina dello svolgimento del procedimento da remoto di cuiall’art. 83 del d.l. 18 del 2020.

La nuova disciplina dell’udienza da remoto

Come si ricorderà[4], il comma 12 dell’art. 83 del d.l. 18/2020 ha previsto che nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ferma restando la possibilità di procedere a porte chiuse alla trattazione dei procedimenti penali ai sensi dell’art. 472 comma 3 c.p.p. (ovvero, nei casi in cui vi sia il rischio che la pubblica igiene venga messa in pericolo dalla pubblicità dell’udienza) “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia[5], applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”, ovvero quelle chedisciplinano la partecipazione al dibattimento a distanza.

Il comma 12-bis del d.l. n. 18/2020, introdotto in sede diconversione, ha poi integrato la disciplina sopra enunciata prevedendo che le udienze penaliche non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o peritipossono essere tenutemediante collegamenti da remoto e con modalità idonee asalvaguardare “il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti”.

La rimessione all’autorità giudicante del generico onere di salvaguardare il contraddittorio è stata poi tipizzata attraverso l’indicazione di unaserie di misure da adottare in sede di fissazione di una udienza da remoto, e precisamente:

  • ·                La previa comunicazione ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione della data e dell’ora del collegamento;
  • La necessaria attestazione dell’identità del soggetto assistito (sempre che sia libero o comunque sottoposto a misura cautelare diversa da quella della custodia cautelare in carcere[6]) da parte del difensore, il quale devenecessariamentetrovarsi nellamedesima postazione da cui si collega il primo;
  • La necessaria attestazione a verbale, da parte dell’ausiliario del giudice – che dovrà trovarsi nella medesima postazione da cui l’Autorità Giudicante si collega – delle modalità con cui è stata accertata l’identità dei partecipanti e delle operazioni successive.[7]

Il comma 12-quinquies dell’art. 83 cit., parimenti introdotto in sede di conversione, ha poi previsto la remotizzazione, per lo stesso periodo di cui al comma che precede, delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio, precisando che, “dopo la deliberazione, il presidente delcollegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria”.

Orbene, le nuove previsioni di cui al d.l. 28 del 2020, intervenendo sui commi 12-bis e 12-quinquies sopra richiamati, temperano il ricorso al collegamento da remoto, escludendo sial’applicabilità delle disposizioni sul procedimento da postazione remota «salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti», sia lafacoltà che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio vengano svolte a distanza nelle ipotesi in cui esse facciano seguito alle «udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto».[8]

Come detto, le due novità hanno risposto agli auspici del Consiglio Nazionale Forense e dell’Unione Camere Penali[9], scongiurando così il paventato pericolo di “smaterializzazione” del processo[10] e sfuggendo alla teratogenesi del “monstrum del processo penale telematico”[11].

Tuttavia, non sono mancati rilievi anche da parte di chi, sulla scorta del carattere temporalmente limitato dell’intervento normativo (in fondo il sostantivo latino monstrum sta anche per “fenomeno eccezionale”…), ha salutato la pur ondivaga attività legislativa come un’occasione per testare sul campo limiti e potenzialità della “tele-udienza” (già presentenel nostro ordinamento da più di vent’anni, per come disciplinata dall’ 146 bis disp. att. c.p.p.[12]), osservando come la stessa, quantomeno per lo svolgimento di alcune attività procedimentali, appaia come un’opportunità da non trascurare.[13]

In generale, subordinare la remotizzazione del processo al consenso delle parti nei casi indicati è apparsa una scelta che, seppur di compromesso, può ben ritenersi obbediente ai dettami della Carta Costituzionale e al principio sancito all’art. 111 co. 5, ai sensi del quale “la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato”.

La disciplina del deposito da remoto

In questo senso, quasi a voler “risarcire” i fautori del processo penale telematico per le limitazioni introdotte alla remotizzazione dei processi, con il comma 1, lett. f), dell’art. 3 del decreto-legge hanno visto la luce – sempre nell’art. 83 – i nuovi commi 12-quater.1 e 12-quater.2.

La prima disposizione prevede la facoltà, fino al 31 luglio 2020 e nel caso in cui l’ufficio del pubblico ministero ne faccia richiesta (e previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici), di depositare con modalità telematica “memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo”.[14]

Parallelamente, il nuovo comma 12-quater.2 prevede, secondo le medesime condizioni operative sopra descritte, la possibilità di autorizzare, sempre fino al 31 luglio 2020, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di «comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica».[15]

Anche queste norme possono salutarsi con favore: senza timore di smentita anche da parte dei più conservatori tra i critici della digitalizzazione del processo, non vi è dubbio che essa consenta una maggiore rapidità nelle interlocuzioni e nello scambio di informazioni tra le parti in causa nella delicata fase delle indagini.[16]

Precisazione sui processi da trattare nel cd. primo periodo

Inoltre, con la lett. a) del comma 1 dell’art. 3 è stato novellato il comma 3, lett. b) dell’art. 83: superando i problemi ermeneutici provocati dal generico, precedente rinvio all’art. 304 c.p.p. (effettuato con riguardo alle categorie di procedimenti sottratti alla regola generale del differimento delle udienze e della sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 del codice di procedura penale» sono state sostituite con quelle «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’art. 304, comma 6 del codice di procedura penale».[17]

Ne deriva che possono ritenersi sottratti ex lege alla disciplina generale di sospensione tutti i procedimenti in cui i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304, comma 6, c.p.p. scadono tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020[18], nonché nel semestre successivo.

In ultimo, il protrarsi della pandemia ha imposto l’allungamento della parentesi della c.d. “fase 2”, da cui è derivata la sostituzione di tutte le parole «30 giugno 2020», contenute nell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, con quelle «31 luglio 2020».

Tale prolungamento consentirà che l’attività giudiziaria sfrutti la “coda” della sospensione feriale di cui all’art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, garantendo così un ritorno – si spera – alla normalità ancora più graduale al termine del suddetto periodo.


[1] In materia di giustizia sono infatti intervenuti prima il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 e il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, poi l’art. 83, d.l. n. 18 del 2020, e, nelle more di conversione di quest’ultimo, l’art. 36, commi 1 e 2, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.

[2] Cita espressamente “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, facendo riferimento alla grottesca attesa di un evento di cui si ignora il momento in cui si verificherà, Mitja Gialuz, “L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo” parlamentare” in Sistema Penale, 1° maggio 2020.

[3] Cfr. i comunicati del 29 e 30 aprile 2020 che hanno positivamente accolto l’intervenuto temperamento della disciplina generale prevista in materia di remotizzazione dei processi (https://www.camerepenali.it/).

[4] V. in questo sito R. MARRO, L’innovazione ai tempi del Coronavirus: questioni tecniche e non solo e sempre qui L. PETRUCCI e R. TOMASINO, Emergenza Corona Virus. FAQ sul Processo Penale dopo la conversione del d.l. n. 18.

[5] Emanato il 20 marzo 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia, prevede, in alternativa degli strumenti già a disposizione ex art. 146-bis disp. att. c.p.p., l’utilizzo dei software Skype for Business” e “Teams”.

[6] Ove invece l’arrestato o il fermato dovesse trovarsi in uno dei luoghi di cui all’art. 284 comma c.p.p., questi e il proprio difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, con accertamento in tal caso dell’identità della persona arrestata o fermata da parte dell’ufficiale di p.g. presente.

[7] Compresa l’impossibilità per i soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ex art. 137 comma 2 c.p.p. o di vistarlo ex art. 483 comma 1 c.p.p.

[8] Per un esame più approfondito della casistica v. in questo sito M. DE CHIARA, L’udienza penale da remoto al tempo dell’emergenza: il d.l. 28/2020.

[9] Cfr. la lettera del Presidente del CNF Masi al Ministro della giustizia, 29 aprile 2020, consultabile nel sito ufficiale del CNF https://www.consiglionazionaleforense.it/.

[10] Non nasconde le proprie perplessità anche G. Spangher, “Covid-19, partire da qui per rivalutare le finalità delle misure cautelari”, in Guida al Diritto, n. 21, 9 maggio 2020.

[11] Così lo definisce V. Maiello, “La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà”, in Arch. pen., 2020, n. 1.

[12] Peraltro, sull’art. 146 bis disp. att. c.p.p. la Consulta si è più volte espressa (Cfr. Corte Cost., 22 luglio 1999, n. 342) ribadendo che “la premessa secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l’effettività del diritto di difesa, non è però fondata. Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione. (v.si anche Corte Cost, 9 marzo 2004, n. 88).

[13] Cfr. Piergiorgio Morosini, “Quando si rivelano utili le tele-udienze”, ne Il Fatto Quotidiano del 5 maggio 2020.

[14] La disposizione dovrebbe trovare pratica attuazione con l’introduzione di un nuovo modulo di TIAP Document@ in corso di sperimentazione presso alcuni uffici pilota.

[15] La disposizione ha già trovato attuazione pratica con l’utilizzo del Portale NDR che, oltre a consentire l’inserimento nell’annotazione preliminare dei dati relativi alla notizia di reato in SICP, consente l’acquisizione in TIAP Document@ del documento digitale della notizia di reato e dei relativi seguiti. L’utilizzo del Portale NDR non era perfettamente conforme all’art. 19 d.M. n. 44/2011, ma ora la disposizione legislativa dà piena cittadinanza a questo applicativo.

[16] All’inserimento della norma primaria farà seguito il decreto del D.G.S.I.A. che, ai sensi dell’art. 35 d.M. n. 44/2011, a seguito della richiesta della singola Procura attesta la funzionalità dei predetti applicativi per l’ufficio giudiziario richiedente.

[17] Sulla disciplina dei termini v. amplius in questo sito T. COTRONEO, Il Legislatore dell’emergenza COVID-19. Ricapitolando e andando oltre.

[18] Occorre ravvisare l’esistenza di un difetto di coordinamento tra il d.l. n. 23 del 2020 (che ha previsto la data del 11 maggio 2020) e l’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020, il quale continua a fare riferimento al 15 aprile 2020.

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